CASSA
INTEGRAZIONE
GUADAGNI
ORDINARIA
05/02/09
CIG ORDINARIA
1
CAMPO DI APPLICAZIONE C . I . G .
AZIENDE
SOGGETTE ALLA
NORMATIVA
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•
Aziende Industriali
•
Industria Edile e Lapidei
•
Artigianato Edile e Lapidei
•
Imprese editoriali o stampatrici di quotidiani e
periodici ed agenzie di stampa a diffusione nazionale
•
Aziende elettriche, telefoniche e della distribuzione
del gas private
•
Aziende agricole
•
Cooperative di produzione e lavoro
•
Industrie boschive , forestali
e del tabacco
•
Cooperative Agricole e loro consorzi (che trasformano ,
manipolano e commercializzano prodotti agricoli e
zootecnici)
•
Compagnie e gruppi portuali
(da data da stabilirsi con D.I.)
CIG ORDINARIA
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NON SOGGETTE ALLA CIG
 Aziende artigiane agricole, del
terziario e del commercio
 Imprese appaltatrici di servizi
ausiliarie dell’armamento aereo
Imprese armatoriali di
navigazione
 Imprese di spettacoli
 Imprese ferroviarie, tramviarie
e di navigazione interna
 Esercenti la piccola pesca ed
imprese per la pesca industriale
 Imprese esercenti pubblici
servizi di trasporti in concessione
 Cooperative, gruppi, compagnie e
carovane di facchini, portabagagli,
birocciai e simili
 Imprese di navigazione
marittima ed aerea ed aziende
industriali esercenti funivie e
filovie
 Imprese industrial degli Enti
pubblici anche se municipalizzate o
dello Stato ( con l’eccezione delle
aziende a Partecipazione Statale)
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LAVORATORI BENEFICIARI
LAVORATORI
• Operai
BENEFICIARI
• Intermedi
• Impiegati
• Quadri
• Lavoratori assunti con contratto di
formazione e lavoro
• Lavoratori assunti a tempo determinato
• Soci di cooperative di produzione lavoro
• Lavoratori a tempo indeterminato
dipendenti da cooperative agricole soggette all CIG
Anche durante il periodo di prova
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LAVORATORI NON BENEFICIARI
• Dirigenti
• Lavoratori a Domicilio
• Apprendisti
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a)
SITUAZIONI AZIENDALI DOVUTE AD
EVENTI TRANSITORI improvvisi e non
prevedibili E NON IMPUTABILI ALL’
IMPRENDITORE O AI LAVORATORI
QUANDO SI PUO’ RICHIEDERE
b)SITUAZIONI TEMPORANEE DI MERCATO
CHE COMPORTANO LA NECESSITA’ DI
CONTRARRE O DI SOSPENDERE L’ATTIVITA’
PRODUTTIVA
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PRESUPPOSTI DI INTERVENTO C.I.G.
 Deve riguardare l’impresa
REQUISITI DI
INTEGRABILITA’
DELLA CAUSA
 Deve essere temporanea con una
previsione certa di ripresa
dell’attività produttiva
sussistente la momento di
presentazione della domanda
 Non deve dipendere dalla volontà
del datore di lavoro e dei lavoratori
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DURATA DEL TRATTAMENTO
13 settimane continuative
(prorogabili eccezionalmente ed in
genere per periodi di uguale durata
fino ad un massimo di 52 settimane)
52 settimane non consecutive
fruite in un biennio mobile,
costituito da 104 settimane,
comprensive di quella oggetto
della richiesta
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DURATA DEL TRATTAMENTO
Le 52 settimane si considerano fruite
anche se hanno riguardato un numero
di giorni lavorativi inferiori alla
settimana intera o nel caso abbiano
riguardato anche un solo reparto o
settore di attività della singola unità
produttiva
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LA PROCEDURA
Il datore di lavoro deve comunicare preventivamente alle OO.SS. :

CAUSA

DURATA

SETTORI O REPARTI INTERESSATI

N° DEI LAVORATORI

I CRITERI DI SCELTA
Su richiesta di una delle parti si procede ad esame congiunto .
La procedura deve essere conclusa entro 25 gg. (10 gg. aziende fino a
50 dipendenti )
I CRITERI DI SCELTA DEVONO RISPETTARE :
 DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE
 PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE
 ROTAZIONE SE POSSIBILE
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
L’imprenditore (in casi eccezionali -forza maggiore -OO.SS.o lavoratori )
presenta la domanda alla sede provinciale dell’INPS entro 25 giorni dalla
fine del periodo di paga in corso al termine dell a settimana in cui è
iniziata la sospensione o riduzione .
ESEMPI :
1
•CIG INIZIA 28/03
•TERMINE SETTIMANA 03/04
•FINE PERIODO PAGA 30/04
•TERMINE PRESENTAZIONE 25/05
2
•CIG INIZIA 03/03
•TERMINE SETTIMANA 10/03
•FINE PERIODO PAGA 31/03
•TERMINE PER PRESENTAZIONE 25/04
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TERMINE PER DELIBERARE
90 gg. (L.241/90) dal ricevimento della domanda da parte
della SAP competente
TARDIVA PRESENTAZIONE
⇒Nel caso di tardiva presentazione della domanda, ove
accolta, la decorrenza del trattamento non può essere
antecedente di una settimana dalla data di effettiva
presentazione della stessa ed il periodo scoperto, ivi
compresa la contribuzione previdenziale, è a carico
dell’azienda
⇒ Se la domanda non viene accolta: l’imprenditore
deve corrispondere l’intera retribuzione ai lavoratori
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MODALITA’ DI PAGAMENTO
Dopo l’autorizzazione dell’Istituto obbligo di
anticipo di quota a carico INPS a cura
dell’imprenditore
L’accordo sindacale può prevedere l’anticipo con
i normali periodi di paga, anche prima
dell’autorizzazione
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MISURA
A carico INPS 80% della retribuzione in corso
al momento della sospensione o riduzione,
comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive
Sull’ importo di CIG va detratta la quota di
contribuzione previdenziale a carico del
lavoratore nella misura del 5.84%
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MASSIMALE ANNO 2009
per retribuzioni di riferimento fino a: Euro 1.917,48
Euro 886,31 ( Euro 834,55 al netto dei contributi prev.li 5,84 %)
per retribuzioni di riferimento superiori a: Euro 1.917,48
Euro 1065,26 ( Euro 1003,05 al netto dei contributi prev.li 5,84 %)
I massimali applicati ai lavoratori edili nel caso di ricorso alla CIGO per
eventi meteorologici sono maggiorati del 20%
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CALCOLO DEL TRATTAMENTO
MENSILITA’ AGGIUNTIVE :
Le quote a carico dell’INPS si calcolano
dividendo l’importo della mensilità per il
divisore fisso 2000 ( se riferita all’anno) o
per una sua frazione ( se riferita a
trimestre o semestre )
L’ 80% del risultato si moltiplica per le ore
di integrazione fruite nel periodo di
riferimento della mensilità aggiuntiva
Dal 1/1/96 se la retribuzione globale è
superiore al massimale non si eroga in
nessun caso la quota eccedente
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CIG E MENSILITA’ AGGIUNTIVE
non c’è obbligo per l’imprenditore di
integrare al 100% il trattamento INPS
CIG E FERIE
• dovute se CIG a orario ridotto
• non dovute se CIG a zero ore
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CIG E FESTIVITA’
• PER I LAVORATORI RETRIBUITI IN MISURA FISSA :
A CARICO DELL’ INPS
• PER I LAVORATORI NON MENSILIZZATI :
25/04 e 01/05 SONO A CARICO DELL’AZIENDA
Le altre festività sono a carico INPS se la CIG è a zero
ore
Sono a carico dell’ azienda se la CIG è a orario ridotto o se
la festività cade nei primi 15 giorni di sospensione
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CIG E TFR
A carico dell’azienda e al 100% della retribuzione
CIG E MALATTIA
Indennita’ di malattia al posto CIG,
con conguaglio al trattamento CIG
CIG E INFORTUNIO
Trattamento infortunio a carico INAIL e
integrazione solo fino al trattamento CIG
CIG E MATERNITA’
Indennita’ di maternita’ al posto della CIG
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CIG E ANZIANITA’ DI SERVIZIO
Decorre la normale anzianità (per es. maturazione scatti)
CIG E CONGEDO MATRIMONIALE
Diritto al congedo con le modalità stabilite dalla legge
CIG E DONAZIONE DI SANGUE
Indennità INPS per il giorno donazione anticipata dal
datore di lavoro
CIG E ASSEMBLEA SINDACALE
Diritto a partecipare alle assemblee
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POSSIBILITA’ DI ALTRO LAVORO

Lecita con comunicazione preventiva all’INPS
( se la CIG è zero ore )

Si può effettuare sia lavoro autonomo che subordinato

E’ possibile cumulare CIG e retribuzione (o compenso
per lavoro autonomo) quando il lavoratore dimostra che
quanto percepito è inferiore al trattamento CIG.

Per i part-time è possibile cumulare retribuzione e
trattamento C.I.G., se si lavora in orario non coincidente
con quello C.I.G.
N.b. occorre chiedere la differenza eventualmente
spettante allegando la documentazione necessaria
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Come
si accredita la contribuzione
per CIG-CIGS
Accredito
riconosciuto utile d’ufficio,
calcolato sulla retribuzione
maggiorata di
rateo di 13esima e 14esima,
che avrebbe
percepito in costanza di rapporto di lavoro.
Sulla “Differenza retribuzione da
accreditare per CIG” (quadro D mod. O.1/M
o sez. 3 del modello CUD) vengono indicate
le retribuzioni per il periodo di sospensione
a zero ore od a orario ridotto.
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MISURA DEL
CONTRIBUTO
CIG e CIGS
•Il valore del contributo è
calcolato sulla base della
retribuzione cui è riferita
l’ integrazione salariale:
Per intero
per le
settimane
interamente
scoperte
Ad
integrazione
nell’ipotesi di
lavoro ad
orario
ridotto *
* retribuzione presa a base per il calcolo
dell’integrazione salariale meno le quote di
retribuzione corrisposte per le stesse settimane
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Cassa integrazione ordinaria