Nota alle condizioni
di fornitura
ESCO MONTAGNA F.V.G. S.p.A.
Via Carnia Libera 1944, 29
33028 TOLMEZZO (UD)
Registro Imprese UD, C.F. e P. IVA
02522090303
Arta Terme, 01/07/2015 Nota alle condizioni di fornitura Con riferimento alle condizioni di fornitura del calore per gli utenti allacciati alle reti di teleriscaldamento si precisa che: ‐ le condizioni di fornitura di cui al documento “Arta Terme ‐ condizioni fornitura utenti C.U.T.A.T.” sono valevoli per tutti gli utenti del servizio pubblico di teleriscaldamento di Arta Terme ricompresi negli allegati A e B al sub 1) di cui all’accordo transattivo sottoscritto tra Comunità Montana, Fornitore e C.U.T.A.T. in data 26.02.2014; ‐ le condizioni di fornitura di cui al documento “Arta Terme ‐ condizioni fornitura altri utenti” sono valevoli per tutti gli utenti del servizio pubblico di teleriscaldamento di Arta Terme non ricompresi negli allegati A e B al sub 1) di cui all’accordo transattivo sottoscritto tra Comunità Montana, Fornitore e C.U.T.A.T. in data 26.02.2014 e diversi da Città di Udine e Comune di Arta Terme. Allegati: 1. SUB 1) ‐ CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DEL CALORE MEDIANTE TELERISCALDAMENTO APPLICABILI AGLI ADERENTI AL C.U.T.A.T. (Comitato Utenti Teleriscaldamento Arta Terme) A PARTIRE DALL’ANNO 2015 2. CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DEL CALORE MEDIANTE TELERISCALDAMENTO APPLICABILI AL CLIENTE GESTORE DELLO STABILIMENTO TERMALE DI ARTA TERME A PARTIRE DALL’ANNO 2015 3. CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DEL CALORE MEDIANTE TELERISCALDAMENTO APPLICABILI AL CLIENTE “COMUNE DI ARTA TERME” A PARTIRE DALL’ANNO 2015 4. CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DEL CALORE MEDIANTE TELERISCALDAMENTO PER I CLIENTI DELL’IMPIANTO DI ARTA TERME A PARTIRE DALL’ANNO 2015 5. CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DEL CALORE MEDIANTE TELERISCALDAMENTO PER I CLIENTI DEGLI IMPIANTI DI TELERISCALDAMENTO DELLA COMUNITÀ MONTANA DELLA CARNIA NEI COMUNI DI TREPPO CARNICO, LAUCO, VERZEGNIS, AMPEZZO, FORNI AVOLTRI E PRATO CARNICO A PARTIRE DALL’ANNO 2015. Rev.03_2015
ESCO MONTAGNA F.V.G. S.p.A., Via Carnia Libera 1944, 29, 33028 TOLMEZZO (UD)
Sede operativa: 33022 ARTA TERME – Via Nazionale, 11
Telefono 0433.929975 – Telefax 0433.929981
ALLEGATO SUB 1) - CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DEL CALORE
MEDIANTE TELERISCALDAMENTO APPLICABILI AGLI ADERENTI AL C.U.T.A.T.
(Comitato Utenti Teleriscaldamento Arta Terme) A PARTIRE DALL’ANNO 2015
Ai fini dell’interpretazione delle presenti condizioni generali per la fornitura del calore mediante
teleriscaldamento, si applicano le seguenti definizioni:
Fornitore: è la Società ESCO Montagna F.V.G. S.p.A. (o Società dalla stessa avente causa) che gestisce,
in forza del contratto di servizio stipulato con la Comunità Montana della Carnia, l'impianto di
teleriscaldamento (costituito dalla centrale di produzione ed annessa rete di distribuzione del calore fino
ai punti di consegna ai Clienti) e che produce e distribuisce il calore ai Clienti allacciati alla rete.
Cliente: qualunque soggetto persona fisica o giuridica, Società, Ente o Associazione o altro, che risulti
allacciato alla rete di teleriscaldamento o che ne chieda l’allacciamento o che abbia sottoscritto il
contratto di fornitura del calore a mezzo teleriscaldamento.
Richiesta termica: è la quantità di calore necessaria a soddisfare la richiesta di consumo del Cliente o
dell’intera rete.
Punto di Consegna: è il punto ove ha termine l'impianto di proprietà della Comunità Montana della
Carnia e gestito dal Fornitore e dove viene consegnato il calore al Cliente per essere immesso nel suo
impianto interno.
Impianto interno del Cliente: impianto a valle del punto di consegna della fornitura, di esclusiva
proprietà del Cliente, costituito da collettori e tubazioni, pompe di circolazione, apparecchiature per
controllo, regolazione e sicurezza, serbatoi di accumulo, corpi scaldanti e quant’altro necessario a
trasferire il calore dal punto di consegna ai corpi scaldanti dell’unità abitativa.
Articolo 1. CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
1.1 Il Fornitore fornisce l’energia termica (calore) mediante la rete di teleriscaldamento urbano per gli
usi di riscaldamento ambienti e produzione di acqua calda igienico-sanitaria, nei limiti dell’estensione e
delle potenzialità dei propri impianti, alle condizioni di fornitura previste dal presente documento.
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Rev.03_2015
1.2 La fornitura di calore viene effettuata previo accertamento da parte del Fornitore, che l’impianto
interno del Cliente sia conforme alle norme tecniche vigenti in materia di impianti termici sulla base di
idonea documentazione esibita dal Cliente ed eventuale sopralluogo.
1.3 Il Fornitore potrà derivare altre eventuali forniture dalle condutture poste al servizio del Cliente,
posate su suolo pubblico o privato, previo assenso scritto della parte interessata, purché non venga
compromessa la regolarità della fornitura al Cliente stesso.
Articolo 2. OGGETTO DELLA FORNITURA
2.1 Caratteristiche tecniche
Il fluido vettore del calore è costituito da acqua calda, ad una temperatura, in dipendenza della
temperatura esterna compresa tra 75° e 90°. Nel periodo invernale il Fornitore si impegna a garantire in
ogni caso una temperatura minima non inferiore a 75° mentre nel periodo estivo le temperature
potranno essere convenientemente ridotte, in relazione alla richiesta termica dell’intera utenza.
2.2 Usi consentiti
L’energia termica fornita sarà usata direttamente dal Cliente, che si impegna a non utilizzarla per usi
diversi da quelli dichiarati nel contratto di fornitura. Eventuali diverse utilizzazioni della fornitura
dovranno pertanto essere preventivamente concordate con il Fornitore, che provvederà ad aggiornare il
contratto o a stipularne uno nuovo.
Il Cliente è tenuto ad utilizzare il prodotto fornito esclusivamente per gli usi e nei locali indicati nel
contratto di somministrazione e non può cederlo sotto qualsiasi forma a terzi.
In caso di diverso utilizzo della fornitura, anche per interposta persona, non preventivamente
concordato con il fornitore, il Cliente decadrà dall’eventuale rapporto a bonus e sarà in ogni caso
tenuto a pagare tutti i consumi in base alla tariffa di cui all’art. 6 punto 6.3 oltre alle imposte o tasse
relative all’effettivo utilizzo, fatta salva l’applicazione delle eventuali sanzioni penali e tributarie, oltre
agli eventuali maggiori danni. In caso di diverso utilizzo il Fornitore non risponde dei danni causati a
persone o cose dal calore fornito.
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ll Fornitore si riserva la facoltà di verificare, in contraddittorio con il Cliente, il corretto funzionamento
dell’impianto secondario di quest’ultimo al fine di evitare malfunzionamenti alla rete che, qualora
accertate, possano comportare la sospensione della fornitura.
Articolo 3. RICHIESTA DI FORNITURA
3.1 Il Cliente dovrà presentare richiesta di attivazione del servizio di fornitura calore presso gli uffici del
Fornitore.
3.2. Qualora non esista l’allacciamento alla rete di distribuzione, il Cliente può chiederne l’esecuzione al
Fornitore, specificando l’utilizzo del calore e fornendo i dati necessari per il dimensionamento della
sottocentrale d’utenza. I costi di tali opere, la cui esecuzione è subordinata all’ottenimento da parte del
Cliente delle autorizzazioni di legge alla esecuzione lavori e delle eventuali servitù occorrenti, saranno
addebitati al Cliente medesimo, sulla base di apposito preventivo che dovrà essere accettato per iscritto.
In ogni caso il Cliente non avrà titolo di richiedere l’attivazione di una nuova fornitura qualora
sussistano posizioni di debito nei confronti del Fornitore.
Articolo 4. MODALITA’ DI FORNITURA
4.1 Consegna della fornitura
La consegna del calore avverrà all’interno di un idoneo locale messo gratuitamente a disposizione dal
Cliente e adibito a sottocentrale d’utenza; il punto di consegna della fornitura è rappresentato dalle
flange poste a valle delle valvole di intercettazione del circuito secondario dell’impianto di scambio
termico.
Le apparecchiature di scambio termico, ivi compreso il contatore di calore e tutte le necessarie
apparecchiature di controllo, regolazione e sicurezza, rimangono nella piena ed esclusiva disponibilità
del Fornitore, che, rispetto ad esse si assume l’obbligo e l’onere dell’esercizio, della riparazione guasti e
della manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché dell’osservanza delle norme tecniche vigenti.
A valle del punto di consegna della fornitura, ha inizio l’impianto “interno” del Cliente, di Sua esclusiva
proprietà (collettori e tubazioni, pompe di circolazione, apparecchiature per controllo, regolazione e
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sicurezza, serbatoi di accumulo, corpi scaldanti). Salvo diversa pattuizione l’esercizio e la manutenzione
dell’impianto interno ai fini del contenimento dei consumi di energia, come definiti dal DPR 412/1993
e successive modificazioni e integrazioni, sono di competenza del Cliente stesso.
Il Cliente è custode di tutte le apparecchiature e di tutti i materiali resi disponibili dal Fornitore, qualora
essi vengano collocati in spazi o locali dei quali lo stesso sia proprietario, comproprietario o di cui abbia
la disponibilità. In tale caso il Cliente è responsabile nei confronti del Fornitore in caso di sottrazione,
danneggiamento, manomissione delle apparecchiature e dei materiali predetti.
Con la sottoscrizione del contratto di fornitura, il Cliente consente al personale del Fornitore od altro
personale da essa incaricato, comunque munito di tesserino di riconoscimento (esigibile a richiesta del
Cliente), di accedere previo preavviso alla sottocentrale d’utenza -per effettuare le normali operazioni di
esercizio e manutenzione della sottocentrale termica, quali lettura, controllo e sostituzione dei contatori,
verifica e riparazione di eventuali guasti delle apparecchiature e delle condutture di allacciamento alla
rete, verifica delle condizioni di sicurezza della fornitura- nonché ai locali serviti -per la verifica di cui
all’art.2.2. 4.2 Sospensione della fornitura per motivi tecnici
Il Fornitore potrà sospendere o limitare la somministrazione della fornitura, per i) cause di forza
maggiore, ii) caso fortuito, iii) fatto di terzi, iv) provvedimenti o atti dell’autorità, nonché in caso di v)
lavori da eseguirsi lungo la rete di distribuzione del calore fino ai punti di consegna ai Clienti, vi) ovvero
all’interno della centrale di produzione del calore; in tali ultimi due casi (v e vi) le interruzioni del
servizio saranno limitate al tempo strettamente indispensabile per eseguire gli interventi e/o le
necessarie riparazioni.
Nel caso d’interruzione della fornitura di energia termica dovuta a cause indipendenti dalla volontà del
Fornitore quali l’impossibilità di funzionamento della centrale di produzione del calore alimentata a
cippato per una delle causali di cui sopra, se il Fornitore ha la possibilità di garantire la fornitura con
energia alternativa, rimane nella facoltà dello stesso di calcolare i costi di fornitura per il Cliente
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secondo la tariffa ex art. 6 punto 6.3 anziché applicare il bonus limitatamente al periodo di interruzione,
ricalcolando in proporzione il valore del bonus. In tal caso, il Fornitore si impegna ad informare
tempestivamente i Clienti dell’interruzione dell’impianto alimentato a cippato e ad effettuare la lettura
dei contatori.
Gli interventi di manutenzione programmata verranno effettuati, di norma, nei periodi aprile-maggio e
ottobre-novembre, al fine di tutelare gli interessi dei Clienti. Ove tali interventi comportino la
sospensione della fornitura, ne verrà data preventiva comunicazione dal Fornitore al Cliente con i tempi
di preavviso indicati nella “carta del servizio” ed il Fornitore realizzerà gli interventi arrecando il minor
disagio possibile al Cliente.
4.3 Sospensione della fornitura per motivi di sicurezza.
Il Fornitore potrà sospendere la fornitura, anche senza preavviso, nel caso in cui riscontrasse che
l’impianto interno del Cliente presenti delle non conformità alle norme tecniche vigenti sulla sicurezza
degli impianti, che possano costituire pericolo reale ed immediato per l’incolumità del Cliente e/o dei
terzi.
Le sospensioni parziali o totali nella fornitura del servizio rientranti nelle previsioni di cui ai punti 4.2 e
4.3 non comporteranno obbligo alcuno d’indennizzo o risarcimento di danni di qualsiasi genere o
natura, diretti o indiretti, neppure a titolo di rivalsa.
4.4 Sospensione della fornitura per morosità del Cliente
Il Fornitore può sospendere la fornitura ai sensi dell’art. 1565 c.c. per ogni inadempienza dell’Utente,
anche relativa a precedenti forniture cessate, addebitando le spese di sospensione, di riattivazione,
nonché i corrispettivi pattuiti.
La sospensione sarà preceduta da lettera di messa in mora o contestazione dell’addebito al Cliente,
contenente l’indicazione della data in cui, in caso di mancato pagamento, si procederà alla chiusura del
contatore; il preavviso di distacco non potrà comunque essere inferiore al termine di 10 giorni dalla data
della contestazione.
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La riattivazione della fornitura è, in ogni caso, subordinata al pagamento da parte del Cliente dei debiti
verso il Fornitore e degli eventuali altri oneri di cessazione e riattivazione previsti nella Carta del
servizio.
4.5 Disattivazione della fornitura e subentri.
Il Cliente che intende interrompere la fornitura deve presentare richiesta scritta al Fornitore, a cui farà
seguito la lettura dei consumi, la chiusura del contatore e la chiusura amministrativa/contabile del
contratto.
L’adempimento di cui al precedente comma si applica alle attività commerciali, artigianali e alle società,
nel caso di modificazioni della proprietà.
In caso contrario l’utente rimarrà responsabile del pagamento dei consumi di energia termica effettuati
dai suoi successori e dei canoni relativi nonché di qualunque danno che potrebbe essere arrecato ai
misuratori ed agli impianti di proprietà del Fornitore o della Comunità Montana della Carnia.
Al Cliente intestatario del contratto saranno addebitati i consumi registrati, anche se effettuati da terzi e
ogni altra spesa o danno connessi o conseguenti all’uso degli impianti fino al momento dell’effettiva
chiusura del contratto di fornitura o fino alla data di sottoscrizione del contratto di somministrazione da
parte del subentrante, se trattasi di subentro.
La disattivazione della fornitura, con chiusura del contatore sarà effettuata nei tempi previsti dalla Carta
del Servizio; i lavori di smantellamento della sottocentrale, se richiesti, dovranno essere effettuati entro
3 mesi dalla richiesta scritta del Cliente.
Articolo 5. RILEVAZIONE DEI CONSUMI
5.1 Unità di misura
L’unità di misura del calore fornito è il kilowattora termico (kWh).
5.2 Determinazione dei consumi
La determinazione dei consumi avviene unicamente sulla base della lettura del contatore generale
installato sulla sottocentrale, rilevata dal personale incaricato dal Fornitore, o rilevata tramite telelettura.
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Il Fornitore si riserva la facoltà di accettare eventuali letture del Cliente; in quest’ultimo caso, il Cliente
si dichiara disponibile a comunicare al Fornitore la lettura del proprio contatore, nei modi che saranno
indicati.
In caso d’impossibilità di lettura dei consumi, dovuta a questioni tecniche, il Fornitore sarà autorizzato a
determinare, in contraddittorio con il Cliente, il consumo di calore sulla base dei consumi storici, ove
esistenti, oppure in via presuntiva, sulla base dei consumi registrati presso utenze similari.
In caso di irregolare o mancato funzionamento del contatore, il Fornitore sostituirà l’apparecchiatura e
il consumo verrà calcolato in via presuntiva, relativamente al periodo intercorrente tra la data di
sostituzione del misuratore e la data dell’ultima lettura conguagliata e comunque per un periodo
massimo non superiore a tre mesi. Il calcolo sarà effettuato, in contraddittorio con il Cliente, in primo
luogo, sulla base dei consumi storici ove esistenti, oppure, in secondo luogo, sulla base dei consumi
registrati presso utenze similari. In entrambi i casi si terrà in considerazione il numero di gradi/giorno
(come definiti dal DPR 412/93) registrati nel periodo in esame nel Comune ove è installato l’impianto
del Cliente.
I consumi determinati secondo le modalità sopra indicate concorrono alla formazione del consumo
annuo del Cliente, anche al fine dei conteggi di cui all’art. 6 punto 6.2.
5.3 Verifica dei contatori
Il Fornitore ha diritto di accesso nei locali dell’utente ove sono collocati i propri impianti ed apparecchi.
Le spese per la verifica agli apparecchi di misura, richieste dal Cliente, sono a carico del medesimo se gli
errori risultano compresi entro i limiti di tolleranza del +/- 5%. Se nella verifica si riscontrassero invece
errori maggiori di detto limite di tolleranza, il rimborso dovuto al Cliente, valutato in base all’errore
accertato, si computerà considerando il periodo corrispondente all’anno precedente dall’ultima lettura
fino alla riparazione o sostituzione dell’apparecchio di misura difettoso. Tale ricostruzione terrà conto
del consumo medio giornaliero del periodo in cui l’apparecchio di misura ha funzionato.
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L’arresto del funzionamento dell’apparecchio di misura, constatato direttamente dal Fornitore o su
segnalazione del Cliente, darà luogo al ricalcolo dei consumi presunti limitatamente al periodo
dell’arresto con riferimento ai consumi del corrispondente periodo dell’anno precedente. Il ricalcolo
dovrà avvenire in contradditorio con il Cliente. Qualora l’utenza sia stata allacciata da meno di un anno
ma da almeno sei mesi, il computo dell’energia prelevata sarà effettuato, sempre in contraddittorio con
il Cliente, sulla base di consumi precedenti l’arresto dell’apparecchio di misura, o di quelli successivi alla
riattivazione.
Qualora vengano rilevate manomissioni negli impianti o nell’apparecchio di misura, tali da consentire un
prelievo incontrollato di energia, l’Utente, fatta salva nei suoi confronti l’azione penale, è tenuto al
pagamento dell’energia secondo le modalità descritte in precedenza, nonché al rimborso delle maggiori
spese eventualmente sostenute dal Fornitore.
Articolo 6 CONDIZIONE TARIFFARIE
6.1 Le tipologie di rapporto e di pagamento previste sono le seguenti:
a) “ a bonus”
b) “ a consumo”.
6.2 Al rapporto “a bonus”, possono aderire solo coloro che sono in regola con i pagamenti di tutte le
fatture già emesse, fatti salvi gli eventuali accordi assunti ai sensi dell’art. 17 – norma finale- delle
“condizioni generali per la fornitura del calore mediante teleriscaldamento applicabili agli aderenti al
C.U.T.A.T.” allegate all’accordo transattivo sottoscritto di data 26.02.2014. Nel rapporto a bonus il
Cliente si impegna a garantire al Fornitore un corrispettivo fisso annuale (di seguito denominato più
brevemente: imponibile), con applicazione degli aggiornamenti previsti al punto 6.5, a fronte di un
limite massimo di kWh annuo utilizzabile.
Dall’applicazione a detto imponibile dell’I.V.A. di legge e dell’agevolazione di cui all’art. 8, comma 10,
lett. F) della L. n. 448/1998 e s.m.i. (attualmente pari a € 0,02194 per ogni kWh consumato dal Cliente),
si ottiene l’importo da corrispondere (di seguito denominato: netto) da parte del Cliente. In caso di
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sforamento del limite massimo di kWh annuo concordato, la fatturazione relativa ai kWh aggiuntivi
consumati avverrà sulla base delle condizioni tariffarie di cui al punto 6.3, con fatturazione alla prima
data utile a partire dal mese successivo allo sforamento.
Il netto complessivo da corrispondere da parte dei 15 Clienti di cui all’allegato A), in caso di
esaurimento del quantitativo di energia reso disponibile pari a 2.901.000 kWh alle condizioni attuali di
imposta ed agevolazione della L. n. 448/1998, è di € 150.626,60 (importo comprensivo di I.V.A. di
legge e con applicazione dell’agevolazione di cui all’art. 8, comma 10, lett. F), pari ad un imponibile di €
175.634,87 (da aggiornarsi annualmente sulla base dell’andamento del bonus di cui al 6.5). Le singole
quote di “bonus” e consumo concesso vengono ripartite, per ciascun Cliente, secondo quanto indicato
nel medesimo allegato A) delle presenti condizioni generali di fornitura, da ritenersi parte integrante
delle stesse.
Il netto complessivo da corrispondere da parte dei 74 Clienti di cui all’allegato B)- a fronte di un
quantitativo concordato di consumo di calore di 1.998.000 kWh ovvero 27.000 kWh a Cliente- alle
condizioni attuali di imposta ed agevolazione della L. n. 448/1998 è di € 71.161,64 (importo
comprensivo di I.V.A. di legge e con applicazione dell’agevolazione di cui all’art. 8, comma 10, lett. F)
ovvero € 961,64 a Cliente, pari ad un imponibile complessivo di € 104.543,42 (da aggiornarsi
annualmente sulla base dell’andamento del bonus di cui al 6.5). Le singole quote di “bonus” e consumo
concesso vengono ripartite, per ciascun Cliente, secondo quanto indicato nel medesimo allegato B) delle
presenti condizioni generali di fornitura, da ritenersi parte integrante delle stesse.
In caso di assorbimento, da parte di ciascun Cliente, inferiore al quantitativo di energia individualmente
fissato negli allegati A) e B), oltre al “bonus” netto indicato negli allegati stessi dovrà essere garantito al
Fornitore l’imponibile mediante un’integrazione tariffaria pari -attualmente e come specificato al
secondo paragrafo del presente punto- ad € 0,02194 (importo al lordo dell’I.V.A. di legge) per ogni
kWh consumato in meno.
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L’ integrazione di cui al punto che precede non sarà dovuta per il 2015 - ed i Clienti dovranno versare
solo il corrispettivo del “bonus” netto indicato negli allegati A) e B) - nel caso in cui i Clienti abbiano
consumi non inferiori al 93% del quantitativo di calore ad ognuno attribuito. Inoltre l’integrazione
tariffaria non sarà dovuta dai Clienti dell’allegato A) per il 2015 se essi complessivamente
raggiungeranno almeno il 93% del consumo totale annuo loro attribuito, pari quindi a 2.697.930 kWh
(93% di 2.901.000). Lo stesso accadrà per i clienti dell’allegato B) dai quali l’integrazione della tariffa
non sarà dovuta per il 2015 se complessivamente raggiungeranno almeno il 93% del consumo totale
annuo pari a 1.858.140 kWh (93% di 1.998.000). Dal 2016, l’integrazione tariffaria non sarà dovuta dai
Clienti degli allegati A) e B) se essi complessivamente raggiungeranno, rispettivamente, il 100% del
consumo loro attribuito, pari a 2.901.000 kWh dai Clienti dell’allegato A) e 1.998.000 kWh dai Clienti
dell’allegato B), con aumento proporzionale del quantitativo di calore attribuito in caso di aumento del
numero di rapporti a “bonus” per i Clienti dell’allegato B). Ciò fermo restando che per i consumi
superiori al bonus ogni Cliente verserà il compenso a tariffa come previsto dal punto 6.2 secondo
capoverso.
6.3 Il rapporto “a consumo” è valido in caso di scelta del contraente, nonché nei casi di sforamento del
limite di kWh annuo individualmente concordato secondo quanto stabilito al punto 6.2, in caso di
diverso utilizzo della fornitura non preventivamente concordato con il Fornitore (art. 2 punto 2.2), nel
caso di fornitura con energia alternativa per impossibilità di funzionamento della centrale di produzione
del calore alimentata a cippato (art. 4 punto 4.2), nel caso di variazione degli incentivi economici con
conversione a tariffa (art. 11) , in difetto di eventuale diverso accordo entro il termine indicato dall’anno
2016 (art. 16) nonché negli altri casi espressamente previsti nelle presenti condizioni di fornitura. Al
Cliente viene fatturato il corrispettivo per il consumo, sulla base della tariffa come di seguito indicata,
con applicazione degli aggiornamenti previsti al punto 6.5. La tariffa per il rapporto “ a consumo”, a
partire dal 1 gennaio 2015, viene stabilita in € 0,11583008 per kWh prelevato. Al corrispettivo così
determinato andranno applicate le agevolazioni di legge che attualmente sono previste dall’art. 8, comma
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10, lett. F) della l. n. 448/1998 e successive modifiche ed integrazioni per le reti di teleriscaldamento,
oltre all’I.V.A. di legge ed eventuali oneri fiscali e diritti aggiuntivi stabiliti dalle vigenti normative.
Ogni Cliente potrà passare dal sistema “a consumo” a quello a “bonus” alla scadenza di ogni bimestre
di fatturazione. La comunicazione al Fornitore dovrà essere fatta in forma scritta e il corrispettivo fisso
annuale e il quantitativo minimo di consumo saranno ricalcolati in proporzione sui bimestri mancanti
alla fine dell'anno, a partire dal bimestre successivo a quello della comunicazione.
Ogni Cliente potrà passare dal sistema “a bonus” a quello a “consumo” all’inizio di ogni anno solare. La
comunicazione al Fornitore dovrà essere fatta in forma scritta entro il 30 di novembre dell’anno
precedente a quello in cui il Cliente vuole cambiare regime.
6.4 Per quanto previsto al precedente punto, resta inteso che nel 2015 il numero dei Clienti a “bonus”
degli allegati A) e B) non potrà scendere rispettivamente al di sotto delle 15 unità per i Clienti
dell’allegato A) ed al di sotto delle 73 unità per i Clienti dell’allegato B), fatti salvi i casi documentati di
trasferimento all’estero, decesso o chiusura attività.
A partire dal 2016, se il numero dei Clienti a “bonus” dell’ allegato A) dovesse scendere al di sotto delle
15 unità, fatti salvi i casi documentati di chiusura attività, il sistema a “bonus” decadrà automaticamente
ed i consumi verranno fatturati a tariffa.
Sempre a partire dal 2016, il numero dei rapporti “a bonus” non potrà scendere per i Clienti privati al di
sotto di 73 unità, fatti salvi i casi documentati di trasferimento all’estero o decesso, pena il decadere
automatico del sistema “a bonus” e fatturazione di tutti i consumi a tariffa; sono possibili lo scambio tra
attuali Clienti a bonus e quelli a tariffa (nominativamente specificati nell’allegato B) medesimo oppure,
nei limiti di capacità dell’impianto, nuovi allacciamenti per reintegrare o aumentare il numero minimo di
73 unità.
Nel caso di aumento dei rapporti a “bonus”, il netto annuo, l’imponibile garantito nonché
il
quantitativo di calore attribuito, aumenteranno proporzionalmente sulla base del valore del “bonus”
aggiornato all’anno d’ingresso e come di seguito disciplinato.
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6.5 Gli importi relativi ai rapporti “a consumo“ e “ a bonus” di cui ai precedenti commi verranno
aggiornati annualmente, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, sulla base delle variazioni intervenute del
prezzo del cippato, del gasolio da riscaldamento, del gas naturale e dell’energia elettrica rispetto all’anno
precedente.
Ai fini del calcolo dell’aggiornamento annuale del corrispettivo si farà riferimento:
- alla variazione del prezzo medio del cippato, rilevato al mese antecedente la data di decorrenza di
ciascun aggiornamento rispetto al valore rilevato nello stesso periodo dell’anno precedente;
- alla variazione del prezzo del gasolio da riscaldamento, rilevato a fine mese antecedente la data di
decorrenza di ciascun aggiornamento rispetto al valore rilevato nello stesso periodo dell’anno
precedente;
- alla variazione del prezzo del gas naturale e dell’energia elettrica, rilevato nel trimestre antecedente la
data di decorrenza di ciascun aggiornamento rispetto al valore rilevato nello stesso periodo dell’anno
precedente.
Il prezzo di riferimento del cippato è quello medio in €/mst pubblicato, con cadenza mensile sul sito
web della Camera di Commercio di Bolzano (http://www.camcom.bz.it/), per cippato di abete non
scortecciato franco consegna centrale teleriscaldamento A.A.
Il prezzo di riferimento del gasolio da riscaldamento è quello pubblicato con cadenza quindicinale sul
sito web della Camera di Commercio di Udine (www.ud.camcom.it) in €/litro, per quantitativi da 2.001
a 5.000 litri e pagamento alla consegna.
Il prezzo di riferimento del gas naturale è quello pubblicato con cadenza trimestrale sul sito web
dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (www.autorita.energia.it) in €/mc, per un consumatore tipo
domestico servito in regime di tutela.
Il prezzo di riferimento dell’energia elettrica è quello pubblicato con cadenza trimestrale sul sito web
dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (www.autorita.energia.it) in €/kWh, per un consumatore tipo
domestico servito in regime di maggior tutela.
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L’aggiornamento del corrispettivo avviene applicando la seguente formula matematica:
P = 0,9 ⋅ PCIP + 0,03 ⋅ PGA + 0,04 ⋅ PGN + 0,03 ⋅ PEE
dove:
▪
P = corrispettivo aggiornato per la fornitura dell’energia termica;
▪
PCIP = corrispettivo aggiornato per la fornitura dell’energia termica calcolato sulla base delle sole
variazioni percentuali del prezzo del cippato;
▪
PGA = corrispettivo aggiornato per la fornitura dell’energia termica calcolato sulla base delle sole
variazioni percentuali del prezzo del gasolio da riscaldamento;
▪
PGN = corrispettivo aggiornato per la fornitura dell’energia termica calcolato sulla base delle sole
variazioni percentuali del prezzo del gas naturale;
▪
PEE = corrispettivo aggiornato per la fornitura dell’energia termica calcolato sulla base delle sole
variazioni percentuali del prezzo dell’energia elettrica.
Si precisa che il corrispettivo dei rapporti “a bonus” verrà aggiornato (nei termini previsti dal presente
punto 6.5) annualmente ma, nel primo anno, solo in caso di variazioni in aumento. Nel caso in cui
l’aggiornamento annuo, calcolato applicando la formula sopra riportata, produca una variazione in
diminuzione, l’importo da corrispondere al Fornitore potrà variare al ribasso, ma comunque mai al di
sotto dei valori di “bonus” indicati negli allegati A) e B) alle “condizioni generali per la fornitura del
calore mediante teleriscaldamento applicabili agli aderenti al C.U.T.A.T.” allegate all’accordo transattivo
sottoscritto di data 26.02.2014. Nel caso dei rapporti “a consumo” le variazioni si avranno sia in
aumento che in diminuzione già a partire dal primo anno ovvero dal gennaio 2016.
6.6 Verrà comunque addebitato il corrispettivo minimo annuo quantificato in € 20,00 per kW di
potenza installata. In caso di consumo annuo pari a zero, dovuto a comprovate ragioni quali:
trasferimento all’estero, decesso, chiusura attività, non verrà addebitato il corrispettivo minimo annuo
per un periodo massimo di due anni trascorso il quale l’utente potrà scegliere se risolvere il contratto e
far rimuovere lo scambiatore, in caso contrario gli sarà addebitato il corrispettivo minimo (a partire dal
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terzo anno di consumo a zero). Per far valere il mancato addebito del corrispettivo minimo, il Cliente
dovrà inviare motivata comunicazione, entro il 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 7. FATTURAZIONE
7.1 Le fatture sono emesse con frequenza bimestrale, in base ai consumi rilevati direttamente dal
Fornitore. In carenza di rilevazione diretta, il Fornitore è autorizzato ad emettere fattura d’acconto il cui
importo sarà determinato sulla base dei consumi pregressi dell’utenza. Le fatture di conguaglio saranno
emesse con la fatturazione del periodo immediatamente successivo a quello in cui sia stata effettuata la
rilevazione.
7.2 In caso di sistema a bonus la fatturazione del corrispettivo annuo concordato avverrà ogni due
mesi.
7.3 L’addebito di eventuali conguagli sarà effettuato sulla fattura relativa ai consumi del 6° bimestre di
ogni anno.
Articolo 8. PAGAMENTI
Il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento della fattura nei termini e con le modalità indicate nella
stessa. Decorso il termine di scadenza, il Fornitore, ferma restando la facoltà di sospendere la fornitura
e risolvere il contratto dandone congruo preavviso al Cliente, addebiterà gli interessi di mora nella
misura del tasso di riferimento di cui all’art.2 del D.Lgs. 24.06.1998 n.213 tempo per tempo vigente
maggiorato di 2 punti. Il ripristino della somministrazione temporaneamente interrotta per morosità è in
ogni caso subordinato al versamento di quanto dovuto al Fornitore nonché al rimborso delle spese di
riallaccio così come predeterminate.
Il Cliente moroso è tenuto al pagamento delle spese relative ai solleciti di pagamento e al rimborso dei
costi sostenuti per l’eventuale recupero credito o per la sospensione o riattivazione della fornitura.
In ogni caso il Fornitore si riserva la facoltà di avvalersi di ogni azione, anche coattiva, ritenuta utile ai
fini del recupero del proprio credito nei confronti degli utenti morosi.
Articolo 9. GARANZIE
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Il Fornitore, in caso di mancato pagamento del corrispettivo, alla scadenza pattuita, per due volte
consecutive, potrà richiedere idonea cauzione costituita in numerario o fidejussione bancaria o
assicurativa a prima chiamata commisurata al fatturato medio di quattro periodi di fatturazione,
calcolato sulla base dei consumi medi della tipologia di utenza o in base ai consumi specifici del Cliente,
nonché sull’eventuale debito già maturato all’atto della richiesta. Il fornitore si riserva, inoltre, la facoltà
di richiedere aggiornamenti della garanzia di cui al precedente capoverso, in funzione delle eventuali
variazioni tariffarie intervenute, oppure delle eventuali modifiche dei consumi dell’utenza in corso di
vigenza del contratto.
Il deposito cauzionale sarà restituito in caso di cessazione della fornitura, maggiorato degli interessi
legali.
In caso d’inadempimento del Cliente, fatta salva ogni azione derivante dal contratto e dalla legge, il
Fornitore potrà compensare con tale deposito i propri crediti ed addebiterà nuovamente l’ammontare
corrispondente al deposito cauzionale nella fattura successiva.
Articolo 10. DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA
Il contratto di fornitura con il Fornitore, ha la durata di anni 5 (cinque) e sarà tacitamente prorogato di
anni 5 (cinque) in mancanza di disdetta da comunicarsi a mezzo raccomandata a.r. con almeno mesi 6
(sei) di preavviso dalla data di scadenza.
Articolo 11. CESSIONE, SUBENTRO, RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Fornitore può cedere il contratto ad altra impresa, ma dovrà darne preventivamente avviso al Cliente.
E’ consentito il subentro da parte di terzi, previa comunicazione al Fornitore, in forza di idoneo titolo
di utilizzo dei locali oggetto della fornitura.
E’ consentito il recesso anticipato da parte degli aventi causa nella successione del titolare del contratto,
purché siano trascorsi almeno 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione e con addebito delle spese di
disinstallazione delle apparecchiature di scambio termico.
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Il Fornitore potrà risolvere il contratto a suo insindacabile giudizio oltre che nel caso di cui all’art. 1456
c.c., con addebito immediato dei corrispettivi dovuti sino alla scadenza e degli eventuali maggiori danni
nei seguenti casi:
• quando gli impianti del Cliente provochino alterazioni alle condizioni di funzionamento della
rete e/o alle condizioni di distribuzione di energia termica
• quando il Cliente si opponga reiteratamente ed ingiustificatamente alle ispezioni da parte del
personale del Fornitore ed, inoltre, per violazione, da parte del Cliente, dell’art.8 o 9 del presente
contratto, nonché per prelievo fraudolento dell’energia termica e comunque ogni qualvolta il
Fornitore venga a conoscenza, successivamente alla stipula del contratto, che il Cliente abbia
presentato una dichiarazione falsa, alterata, non veritiera.
Nel caso in cui, vengano meno o vengano ridotti, in misura almeno pari al 20%, gli incentivi economici
in vigore, il Fornitore potrà darne immediata comunicazione ai Clienti e, trascorsi 20 gg da tale avviso,
tutti i contratti a “bonus” saranno, senza bisogno di ulteriori atti o consensi, convertiti a tariffa sulla
base delle condizioni tariffarie di cui all’art. 6 punto 6.3. Entro il predetto termine di 20 gg., il Cliente
potrà dichiarare per iscritto di avere interesse alla prosecuzione del rapporto a “bonus”, alle condizioni
che verranno rinegoziate tra Fornitore, d’intesa con la Comunità Montana della Carnia, e Cliente.
In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni nascenti dal presente contratto il Cliente ha
diritto di risolvere tutti i contratti di fornitura in corso con il Fornitore medesimo ed a richiederne il
risarcimento dell’eventuale danno con espressa esclusione dei casi di cui ai punti 4.2 e 4.3 e del presente
articolo.
Articolo 12 NORME APPLICABILI
12.1 La fornitura di energia termica è regolata:
1. dalle presenti condizioni generali;
2. dalle norme emanate dagli organi pubblici competenti:
3. dalle condizioni speciali concordate nei singoli contratti di utenza;
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4. dal contratto di allacciamento, per quanto non in contrasto con le clausole delle presenti
condizioni generali, stipulato tra la Comunità Montana della Carnia e il Cliente.
I principi fondamentali e le modalità operative cui si ispira l’attività del Fornitore ed i mezzi di tutela del
Cliente sono contenuti nella “carta del servizio”, che costituisce parte integrante delle presenti
condizioni generali di fornitura.
12.2 Il Fornitore potrà per una sola volta nel corso di ogni quinquennio,
per eventi o motivi
comprovati ed eccezionali e d’intesa con la Comunità Montana della Carnia, aumentare la tariffa a
consumo e la quota a bonus sino - al massimo - alla percentuale del 4% sul prezzo corrente. Prima di
provvedere in tal senso il fornitore dovrà darne notizia agli utenti fornendo loro le informazioni del
caso rendendo consultabili presso la propria sede i documenti comprovanti la necessità dell’aumento.
Articolo 13. RICHIESTE DI INFORMAZIONE E RECLAMI DEL CLIENTE
La carta dei servizi deve prevedere che il Fornitore debba organizzare ogni anno nel mese di gennaio un
incontro con tutti i Clienti al fine di discutere dell’andamento del servizio, dei costi e dei ricavi dello
stesso e per affrontare tutte le problematiche connesse al rapporto ivi compreso l’andamento stagionale
dei consumi al fine di valutare la presenza di picchi di assorbimento che richiedano una rimodulazione
dei rapporti a “bonus”. La convocazione di tale incontro dovrà avvenire in modi idonei a renderla
conoscibile da tutti i Clienti anche per il tramite del Comitato degli utenti (C.U.T.A.T.).
Il Cliente può ottenere informazioni presso gli Uffici del Fornitore ed inoltrare richieste di chiarimento
o eventuali reclami, che saranno evasi sollecitamente e comunque nel rispetto dei termini e della
procedura prevista nella Carta del Servizio.
Articolo 14. STANDARD DI QUALITA’ DELLE PRESTAZIONI – INDENNIZZI AL
CLIENTE
Il Fornitore si atterrà per le prestazioni da rendere al Cliente (es. tempi di allacciamento) al rispetto degli
standard di qualità definiti e pubblicati nella Carta del Servizio ed ai suoi successivi aggiornamenti.
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In caso di mancato rispetto degli standard o delle procedure definite nella Carta del Servizio, al Cliente
spettano gli indennizzi ivi previsti.
La Carta del Servizio viene consegnata ad ogni Cliente con il contratto e i suoi aggiornamenti verranno
portati a conoscenza della Clientela mediante i più idonei mezzi di comunicazione.
Articolo 15. COMUNICAZIONI
Le comunicazioni dirette individualmente al Cliente verranno effettuate all’indirizzo di fornitura o
presso il domicilio eletto dallo stesso. Le comunicazioni che interessano la totalità dei Clienti verranno
effettuate tramite posta elettronica, tramite stampa o mezzi di comunicazione di massa o con messaggi
riportati sulle bollette, e comunque verranno estese anche al Comitato degli utenti (C.U.T.A.T.).
Articolo 16. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
16.Il Fornitore ed i Clienti, pur riconoscendo la piena validità delle clausole, obblighi e diritti contenuti
nel presente atto, al fine di una loro opportuna verifica, nonché di una verifica dell’andamento dei
consumi, convengono che il periodo
dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015 sia da considerarsi
sperimentale e quindi le decorrenze di cui all’art. 10 si intendono a far data dal 1.1.2016.
Verranno effettuate due verifiche sull’andamento dei consumi: una entro il mese di luglio 2015 per il
primo semestre ed una entro il mese di gennaio 2016 per il secondo semestre, anche al fine di valutare la
presenza di picchi di assorbimento che richiedano una rimodulazione dei rapporti a “bonus”.
Se dalla seconda verifica le parti confermeranno la sostenibilità del presente accordo, lo stesso si
rinnoverà automaticamente alle medesime condizioni (escluse quelle previste esplicitamente solo per
l’anno 2015). In caso contrario, le parti avranno facoltà di trovare un diverso accordo entro il termine
perentorio del 28 febbraio 2016. In difetto di accordo entro tale data, tutti i consumi dell’anno 2016 e
successivi verranno fatturati dal Fornitore a consumo sulla base della tariffa di cui al punto 6.3 .
Articolo 17. NORMA FINALE
Le presenti condizioni di fornitura, valevoli a partire dal 1° gennaio 2015, formano parte integrante del
nuovo accordo raggiunto tra le parti ai sensi dell’art. 16 - disposizioni transitorie - delle “condizioni
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generali per la fornitura del calore mediante teleriscaldamento applicabili agli aderenti al C.U.T.A.T.”
allegate all’accordo transattivo sottoscritto in data 26.02.2014.
Restano salvi gli impegni assunti dalle parti e specificati all’art. 17 – norma finale- delle condizioni
generali per la fornitura del calore allegate all’accordo transattivo di data 26.02.2014.
Articolo 18. FORO
Il foro ex lege è quello del Tribunale di Udine.
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ALLEGATO 2) - CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DEL CALORE MEDIANTE TELERISCALDAMENTO APPLICABILI AL CLIENTE GESTORE DELLO
STABILIMENTO TERMALE DI ARTA TERME A PARTIRE DALL’ANNO 2015
Ai fini dell’interpretazione delle presenti condizioni generali per la fornitura del calore mediante teleriscaldamento, si applicano le seguenti definizioni:
Fornitore: è la Società ESCO Montagna F.V.G. S.p.A. (o Società dalla stessa avente causa) che gestisce, in forza del contratto di servizio stipulato con la Comunità
Montana della Carnia, l'impianto di teleriscaldamento (costituito dalla centrale di produzione ed annessa rete di distribuzione del calore fino ai punti di consegna ai
Clienti) e che produce e distribuisce il calore ai clienti allacciati alla rete.
Cliente: qualunque soggetto persona fisica o giuridica, Ente o Associazione o altro, che risulti allacciato alla rete di teleriscaldamento o che ne chieda l'allacciamento o
che abbia sottoscritto il contratto di fornitura del calore a mezzo teleriscaldamento.
Richiesta termica: è la quantità di calore necessaria a soddisfare la richiesta di consumo del Cliente o dell'intera rete.
Punto di consegna: è il punto ove ha termine l'impianto di proprietà della Comunità Montana della Carnia e gestito dal Fornitore e dove viene consegnato il calore al
Cliente per essere immesso nel suo impianto interno.
Impianto interno del Cliente: impianto a valle del punto di consegna della fornitura, di esclusiva proprietà del Cliente, costituito da collettori e tubazioni, pompe di
circolazione, apparecchiature per controllo, regolazione e sicurezza, serbatoi di accumulo, corpi scaldanti e quant'altro necessario a trasferire il calore dal punto di
consegna ai corpi scaldanti dell'unità abitativa.
Articolo 1. CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
Il Fornitore fornisce l'energia termica (calore) mediante la rete di teleriscaldamento urbano per gli usi di riscaldamento ambienti e produzione di acqua calda igienicosanitaria, nei limiti dell'estensione e delle potenzialità dei propri impianti, alle condizioni di fornitura previste dal presente documento.
La fornitura di calore viene effettuata previo accertamento che l'impianto interno del Cliente sia conforme alle norme tecniche vigenti in materia di impianti termici
sulla base di idonea documentazione esibita dal Cliente ed eventuale sopralluogo.
Il Fornitore potrà derivare altre eventuali forniture dalle condutture poste al servizio del Cliente, posate su suolo pubblico o privato, previo assenso scritto della parte
interessata, purché non venga compromessa la regolarità della fornitura del Cliente stesso.
Articolo 2. OGGETTO DELLA FORNITURA
2.1 Caratteristiche tecniche
Il fluido vettore del calore è costituito da acqua calda, ad una temperatura, in dipendenza della temperatura esterna compresa tra 75° e 90°. Nel periodo invernale il
Fornitore si impegna a garantire in ogni caso una temperatura minima non inferiore a 75° mentre nel periodo estivo le temperature potranno essere convenientemente
ridotte, in relazione alla richiesta termica dell’intera utenza. Il Cliente si impegna ad assicurare che la temperatura di ritorno dell’acqua sia pari o inferiore ai 60° C.
Il Fornitore si impegna a fornire, con cadenza settimanale, al Cliente a mezzo e-mail all’indirizzo: [email protected] (o tramite diverse modalità
Rev.03_2015
eventualmente concordabili tra Cliente e Fornitore) il grafico delle temperature dell'acqua fornita nel corso della settimana entro il lunedì successivo.
2.2 Usi consentiti
L'energia termica fornita sarà usata direttamente dal Cliente, che si impegna a non utilizzarla per usi diversi da quelli dichiarati nel contratto di fornitura. Eventuali
diverse utilizzazioni della fornitura dovranno pertanto essere preventivamente comunicate al Fornitore, che provvederà ad aggiornare il contratto o a stipularne uno
nuovo. Il Cliente è tenuto ad utilizzare il prodotto fornito esclusivamente per gli usi e nei locali indicati nel contratto di fornitura e non può cederlo sotto qualsiasi forma
a terzi. In caso di diverso utilizzo della fornitura, anche per interposta persona, non preventivamente concordato con il Fornitore , il Cliente decadrà dall’eventuale
rapporto a bonus e sarà in ogni caso tenuto a pagare tutti i consumi in base alla tariffa di cui all’art. 6 punto 6.3 oltre alle imposte o tasse relative all’effettivo utilizzo,
fatta salva l’applicazione delle eventuali sanzioni penali e tributarie, oltre agli eventuali maggiori danni.
In caso di diverso utilizzo il Fornitore non risponde dei danni causati a persone o a cose dal calore fornito. Il Fornitore si riserva la facoltà di verificare, in
contraddittorio con il Cliente, il corretto funzionamento dell’impianto secondario di quest’ultimo al fine di evitare malfunzionamenti alla rete che, qualora accertate,
possano comportare la sospensione della fornitura.
Articolo 3. RICHIESTA DI FORNITURA
Il Cliente dovrà presentare richiesta di attivazione del servizio di fornitura calore presso gli uffici del Fornitore.
Qualora non esista l'allacciamento alla rete di distribuzione, il Cliente può chiederne l'esecuzione, specificando l'utilizzo del calore e fornendo i dati necessari per il
dimensionamento della sottocentrale d'utenza.
I costi di tali opere, la cui esecuzione è subordinata all'ottenimento da parte del Cliente delle autorizzazioni di legge all’esecuzione lavori e delle eventuali servitù
occorrenti, saranno addebitati al Cliente medesimo, sulla base di apposito preventivo che dovrà essere accettato per iscritto.
In ogni caso il Cliente non avrà titolo di richiedere l’attivazione di una nuova fornitura qualora sussistano posizioni di debito nei confronti del Fornitore.
Articolo 4. MODALITÀ DI FORNITURA
4.1 Consegna della fornitura
La consegna del calore avverrà all'interno di un idoneo locale messo gratuitamente a disposizione dal Cliente e adibito a sottocentrale d'utenza; il punto di consegna
della fornitura è rappresentato dalle flange poste a valle delle valvole di intercettazione del circuito secondario dell'impianto di scambio termico.
Le apparecchiature di scambio termico, ivi compreso il contatore di calore e tutte le necessarie apparecchiatura di controllo, regolazione e sicurezza, rimangono nella
piena ed esclusiva disponibilità del Fornitore, che ne assume l'obbligo e l'onere dell'esercizio, della riparazione guasti e della manutenzione ordinaria e straordinaria,
nonché dell'osservanza delle norme tecniche vigenti.
A valle del punto di consegna della fornitura, ha inizio l'impianto ” interno “ del Cliente, di Sua esclusiva proprietà (collettori e tubazioni, pompe di circolazione,
apparecchiature per controllo, regolazione e sicurezza, serbatoi di accumulo, corpi scaldanti). Salvo diversa pattuizione l’esercizio e la manutenzione dell'impianto
interno ai fini del contenimento dei consumi di energia, come definiti dal D.P.R. 412/93 e successive modificazioni e integrazioni, restano di competenza del Cliente
stesso.
Il Cliente è custode di tutte le apparecchiature e di tutti i materiali resi disponibili dal Fornitore che verranno collocati in spazi o locali dei quali lo stesso sia
proprietario, comproprietario o di cui abbia la disponibilità. Pertanto il Cliente è responsabile, nei confronti del Fornitore, in caso di sottrazione, danneggiamento,
manomissione delle apparecchiature e dei materiali predetti.
Con la sottoscrizione del contratto di fornitura, il Cliente consente al personale del Fornitore, od altro personale da esso incaricato comunque munito di tesserino di
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riconoscimento (esigibile a richiesta del Cliente), di accedere, con preavviso di almeno 48 ore da inviarsi a mezzo e-mail all’indirizzo: [email protected] (o
tramite diverse modalità eventualmente concordabili tra Cliente e Fornitore) – fatti salvi i casi di urgenza ove non sarà dovuto alcun preavviso da parte del Fornitorealla sottocentrale d'utenza -per effettuare le normali operazioni di esercizio e manutenzione della sottocentrale termica, quali lettura, controllo e sostituzione dei
contatori, verifica e riparazione di eventuali guasti delle apparecchiature e delle condutture di allacciamento alla rete, verifica delle condizioni di sicurezza della
fornitura- nonché ai locali serviti -per la verifica di cui all’art.2.2-.
4.2 Sospensione della fornitura per motivi tecnici
Il Fornitore potrà sospendere o limitare la somministrazione della fornitura, per i) cause di forza maggiore, ii) caso fortuito, iii) fatto di terzi, iv) provvedimenti o atti
dell’autorità, nonché in caso di v) lavori da eseguirsi lungo la rete di distribuzione del calore fino ai punti di consegna ai Clienti, vi) ovvero all’interno della centrale di
produzione del calore; in tali ultimi due casi (v e vi) le interruzioni del servizio saranno limitate al tempo strettamente indispensabile per eseguire gli interventi e/o le
necessarie riparazioni.
Nel caso d’interruzione della fornitura di energia termica dovuta a cause indipendenti dalla volontà del Fornitore quali l’impossibilità di funzionamento della centrale di
produzione del calore alimentata a cippato per una delle causali di cui sopra, se il Fornitore ha la possibilità di garantire la fornitura con energia alternativa, rimane
nella facoltà dello stesso di calcolare i costi di fornitura per il Cliente secondo la tariffa ex art. 6 punto 6.3 anziché applicare il bonus limitatamente al periodo di
interruzione, ricalcolando in proporzione il valore del bonus. In tal caso, il Fornitore si impegna ad informare tempestivamente i Clienti dell’interruzione dell’impianto
alimentato a cippato e ad effettuare la lettura dei contatori.
Gli interventi di manutenzione programmata verranno effettuati, di norma, nei periodi aprile-maggio e ottobre-novembre al fine di tutelare gli interessi dei Clienti. Ove
tali interventi comportino la sospensione della fornitura, ne verrà data preventiva comunicazione dal Fornitore al Cliente con i tempi di preavviso indicati nella “carta
del servizio” ed il Fornitore realizzerà gli interventi arrecando il minor disagio possibile al Cliente.
A parziale modifica e integrazione rispetto a quanto previsto all’ultimo periodo dell’articolo “Sospensioni programmate” nella “carta del servizio”, si precisa che in caso
di interruzioni programmate (così come nel caso di manutenzioni programmate che implichino la messa fuori servizio della caldaia principale a biomassa legnosa) il
Fornitore si impegna a darne comunicazione al Cliente con almeno 72 ore di anticipo mediante comunicazione scritta, a prescindere dalla durata prevista della
sospensione.
4.3 Sospensione della fornitura per motivi di sicurezza
Il Fornitore potrà sospendere la fornitura, anche senza preavviso, nel caso in cui riscontrasse che l'impianto interno del Cliente presenti delle non conformità alle norme
tecniche vigenti sulla sicurezza degli impianti che possano costituire pericolo reale ed immediato per l'incolumità del Cliente e/o dei terzi. Dell’avvenuta sospensione
dovrà esserne data comunicazione al Cliente entro le successive 24 ore a mezzo e-mail all’indirizzo: [email protected] (o tramite diverse modalità
eventualmente concordabili tra Cliente e Fornitore), con elencazione delle non conformità rilevate.
Le sospensioni parziali o totali nella fornitura del servizio di cui ai punti 4.2 e 4.3 non comporteranno obbligo alcuno di indennizzo o risarcimento di danni di qualsiasi
genere o natura, diretti o indiretti, neppure a titolo di rivalsa.
4.4 Sospensione della fornitura per morosità del Cliente
Il Fornitore può sospendere la fornitura ai sensi dell’art. 1565 c.c. per ogni inadempienza del Cliente, anche relativa a precedenti forniture cessate purché riconducibili
al Cliente stesso, addebitando le spese di sospensione, di riattivazione, nonché i corrispettivi pattuiti.
La sospensione sarà preceduta da lettera di messa in mora o contestazione dell'addebito al Cliente, contenente l'indicazione della data in cui, in caso di mancato
pagamento, si procederà alla chiusura del contatore; il preavviso di distacco non potrà comunque essere inferiore al termine di 10 giorni dalla data della contestazione.
La riattivazione della fornitura è, in ogni caso, subordinata al pagamento da parte del Cliente dei debiti verso il Fornitore e degli eventuali altri oneri di cessazione e
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riattivazione previsti nella Carta del servizio.
4.5. Disattivazione della fornitura e subentri.
Il Cliente che intenda interrompere la fornitura deve presentare richiesta scritta al Fornitore, a cui farà seguito la lettura dei consumi, la chiusura del contatore e la
chiusura amministrativa/contabile del contratto.
L’adempimento di cui al precedente comma si applica alle attività commerciali, artigianali e alle società, nel caso di modificazioni della proprietà.
In caso contrario il Cliente rimarrà responsabile del pagamento dei consumi di energia termica effettuati dai suoi successori e dei canoni relativi nonché di qualunque
danno che potrebbe essere arrecato ai misuratori ed agli impianti di proprietà del Fornitore o della Comunità Montana della Carnia.
Al Cliente intestatario del contratto saranno addebitati i consumi registrati, anche se effettuati da terzi, e ogni altra spesa o danno connessi o conseguenti all'uso degli
impianti fino al momento dell'effettiva chiusura del contratto di fornitura o fino alla data di sottoscrizione del contratto da parte del subentrante, se trattasi di subentro.
La disattivazione della fornitura, con chiusura del contatore sarà effettuata nei tempi previsti dalla Carta del Servizio; i lavori di smantellamento della sottocentrale, se
richiesti, dovranno essere effettuati entro 3 mesi dalla richiesta scritta del Cliente.
Articolo 5. RILEVAZIONE DEI CONSUMI
5.1 Unità di misura
L'unità di misura del calore fornito è il kilowattora termico (kWh).
5.2 Determinazione dei consumi
La determinazione dei consumi avviene unicamente sulla base della lettura del contatore generale installato sulla sottocentrale, rilevata dal personale incaricato dal
Fornitore, o rilevata tramite telelettura.
Il Fornitore si riserva la facoltà di accettare eventuali letture del Cliente; in quest'ultimo caso, il Cliente si dichiara disponibile a comunicare al Fornitore la lettura del
proprio contatore, nei modi che saranno indicati.
In caso d’impossibilità di lettura dei consumi dovuta a questioni tecniche, il Fornitore sarà autorizzato a determinare, in contraddittorio con il Cliente, il consumo di
calore sulla base dei consumi storici, ove esistenti, oppure in via presuntiva, sulla base dei consumi registrati presso utenze similari.
In caso di irregolare o mancato funzionamento del contatore, il Fornitore sostituirà l’apparecchiatura e il consumo verrà calcolato in via presuntiva, relativamente al
periodo intercorrente tra la data di sostituzione del misuratore e la data dell’ultima lettura conguagliata e comunque per un periodo massimo non superiore a tre mesi.
Il calcolo sarà effettuato, in contraddittorio con il Cliente, in primo luogo, sulla base dei consumi storici ove esistenti, oppure, in secondo luogo, sulla base dei consumi
registrati presso utenze similari. In entrambi i casi si terrà in considerazione il numero di gradi/giorno (come definiti dal DPR 412/93) registrati nel periodo in esame
nel Comune ove è installato l’impianto del Cliente.
I consumi determinati secondo le modalità sopra indicate concorrono alla formazione del consumo annuo del Cliente, anche al fine dei conteggi di cui all’art. 6 punto 6.2.
5.3 Verifica dei contatori
Il Fornitore ha diritto di accesso nei locali del Cliente ove sono collocati i propri impianti ed apparecchi. Le spese per la verifica agli apparecchi di misura, richieste dal
Cliente, sono a carico del medesimo se gli errori risultano compresi entro i limiti di tolleranza del +/- 5%. Se nella verifica si riscontrassero invece errori maggiori di
detto limite di tolleranza, il rimborso dovuto al Cliente, valutato in base all’errore accertato, si computerà considerando il periodo corrispondente all’anno precedente
dall’ultima lettura fino alla riparazione o sostituzione dell’apparecchio di misura difettoso.
Tale ricostruzione terrà conto del consumo medio giornaliero del periodo in cui l’apparecchio di misura ha funzionato. L’arresto del funzionamento dell’apparecchio di
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misura, constatato direttamente dal Fornitore o su segnalazione del Cliente, darà luogo al ricalcolo dei consumi presunti limitatamente al periodo dell’arresto con
riferimento ai consumi del corrispondente periodo dell’anno precedente. Il ricalcolo dovrà avvenire in contradditorio con il Cliente.
Qualora l’utenza sia stata allacciata da meno di un anno ma da almeno sei mesi, il computo dell’energia prelevata sarà effettuato, sempre in contraddittorio con il Cliente,
sulla base di consumi precedenti l’arresto dell’apparecchio di misura, o di quelli successivi alla riattivazione. Qualora vengano rilevate manomissioni negli impianti o
nell’apparecchio di misura, tali da consentire un prelievo incontrollato di energia, il Cliente, fatta salva nei suoi confronti l’azione penale, è tenuto al pagamento
dell’energia secondo le modalità descritte in precedenza, nonché al rimborso delle maggiori spese eventualmente sostenute dal Fornitore.
Articolo 6. CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA
6.1 Tipologie di rapporto e di pagamento
Le tipologie di rapporto e di pagamento previste sono le seguenti:
a) “ a bonus”
b) “ a consumo”.
Con la sottoscrizione del contratto di fornitura, il Cliente aderisce alla tipologia di rapporto e di pagamento denominata “a bonus”. L’applicazione del rapporto “a
consumo” avverrà esclusivamente nei casi indicati al punto 6.3.
6.2 Rapporto “a bonus”
Nel rapporto a bonus il Cliente si impegna a garantire al Fornitore un corrispettivo fisso annuale (di seguito denominato più brevemente: imponibile), con applicazione
degli aggiornamenti previsti al punto 6.4, a fronte di un limite massimo di kWh annuo utilizzabile.
Dall’applicazione a detto imponibile dell’I.V.A. di legge e dell’agevolazione di cui all’art. 8, comma 10, lett. F) della L. n. 448/1998 e s.m.i. (attualmente pari a Euro
0,02194 per ogni kWh consumato dal Cliente), si ottiene l’importo da corrispondere (di seguito denominato: netto) da parte del Cliente. In caso di sforamento del limite
massimo di kWh annuo concordato, la fatturazione relativa ai kWh aggiuntivi consumati avverrà sulla base delle condizioni tariffarie di cui al punto 6.3, con fatturazione
alla prima data utile a partire dal mese successivo allo sforamento.
L’imponibile da garantire da parte del Cliente è di Euro 251.100,00 (da aggiornarsi annualmente secondo quanto previsto all’art. 6.4) pari ad un netto da
corrispondere, in caso di esaurimento del quantitativo annuo di energia reso disponibile pari a 4.000.000 kWh, alle condizioni attuali di imposta ed agevolazione della
L. n. 448/1998, di Euro 218.582,00.
Si precisa che il consumo potrà essere effettuato indifferentemente ed in qualsivoglia misura attraverso i tre punti di consegna di calore a servizio dello stabilimento
termale, a scelta del Cliente.
Nel caso in cui la sommatoria dei consumi rilevati su tutti e tre i punti di consegna superi il quantitativo annuo di energia reso complessivamente disponibile -pari a
4.000.000 kWh-, limitatamente alla quota di energia eccedente tale limite, la fatturazione avverrà a consumo, secondo quanto previsto al punto 6.3, a partire dal mese
successivo allo sforamento.
In caso di assorbimento complessivo inferiore al quantitativo annuo di energia reso complessivamente disponibile, oltre al “bonus” netto dovrà essere garantito al
Fornitore l’imponibile mediante un’ integrazione tariffaria pari -attualmente e come specificato al secondo paragrafo del presente punto- ad Euro 0,02194 (importo al
lordo dell’I.V.A. di legge) per ogni kWh consumato in meno.
6.3 Rapporto “a consumo”
3 Il rapporto “a consumo” è valido nei casi di sforamento del limite di kWh annuo concordato secondo quanto stabilito al punto 6.2, in caso di diverso utilizzo della
fornitura non preventivamente concordato con il Fornitore (art. 2 punto 2.2), nel caso di fornitura con energia alternativa per impossibilità di funzionamento della
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centrale di produzione del calore alimentata a cippato (art. 4 punto 4.2), nel caso di variazione degli incentivi economici con conversione a tariffa (art. 11), in difetto di
eventuale diverso accordo entro il termine indicato dall’anno 2016 (art. 16) nonché negli altri casi espressamente previsti nelle presenti condizioni di fornitura. Al
Cliente viene fatturato il corrispettivo per il consumo, sulla base della tariffa come di seguito indicata, con applicazione degli aggiornamenti previsti al punto 6.4. La
tariffa per il rapporto “ a consumo”, a partire dal 1° gennaio 2015, viene stabilita in € 0,11583008 per kWh prelevato. Al corrispettivo così determinato andranno
applicate le agevolazioni di legge che attualmente sono previste dall’art. 8, comma 10, lett. F) della l. n. 448/1998 e successive modifiche ed integrazioni per le reti di
teleriscaldamento, oltre all’I.V.A. di legge ed eventuali oneri fiscali e diritti aggiuntivi stabiliti dalle vigenti normative.
6.4 Aggiornamento degli importi previsti con i rapporti “ a bonus” e “a consumo”
Gli importi relativi ai rapporti “ a bonus” e “a consumo” di cui ai precedenti commi verranno aggiornati annualmente, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, sulla base
delle variazioni intervenute del prezzo del cippato, del gasolio da riscaldamento, del gas naturale e dell’energia elettrica rispetto all’anno precedente.
Ai fini del calcolo dell’aggiornamento annuale del corrispettivo si farà riferimento:
- alla variazione del prezzo medio del cippato, rilevato al mese antecedente la data di decorrenza di ciascun aggiornamento rispetto al valore rilevato nello stesso
periodo dell’anno precedente;
- alla variazione del prezzo del gasolio da riscaldamento, rilevato a fine mese antecedente la data di decorrenza di ciascun aggiornamento rispetto al valore rilevato
nello stesso periodo dell’anno precedente;
- alla variazione del prezzo del gas naturale e dell’energia elettrica, rilevato nel trimestre antecedente la data di decorrenza di ciascun aggiornamento rispetto al valore
rilevato nello stesso periodo dell’anno precedente.
Il prezzo di riferimento del cippato è quello medio in €/mst pubblicato con cadenza mensile sul sito web della Camera di Commercio di Bolzano
(http://www.camcom.bz.it/), per cippato di abete non scortecciato franco consegna centrale teleriscaldamento A.A.
Il prezzo di riferimento del gasolio da riscaldamento è quello pubblicato con cadenza quindicinale sul sito web della Camera di Commercio di Udine
(www.ud.camcom.it) in €/litro, per quantitativi da 2.001 a 5.000 litri e pagamento alla consegna.
Il prezzo di riferimento del gas naturale è quello pubblicato con cadenza trimestrale sul sito web dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (www.autorita.energia.it) in
€/mc, per un consumatore tipo domestico servito in regime di tutela.
Il prezzo di riferimento dell’energia elettrica è quello pubblicato con cadenza trimestrale sul sito web dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas
(www.autorita.energia.it) in €/kWh, per un consumatore tipo domestico servito in regime di maggior tutela.
L’aggiornamento del corrispettivo avviene applicando la seguente formula matematica:
P = 0,9 ⋅ PCIP + 0,03 ⋅ PGA + 0,04 ⋅ PGN + 0,03 ⋅ PEE
dove:
▪ P = corrispettivo aggiornato per la fornitura dell’energia termica;
▪ PCIP = corrispettivo aggiornato per la fornitura dell’energia termica calcolato sulla base delle sole variazioni percentuali del prezzo del cippato;
▪ PGA = corrispettivo aggiornato per la fornitura dell’energia termica calcolato sulla base delle sole variazioni percentuali del prezzo del gasolio da riscaldamento;
▪ PGN = corrispettivo aggiornato per la fornitura dell’energia termica calcolato sulla base delle sole variazioni percentuali del prezzo del gas naturale;
▪ PEE = corrispettivo aggiornato per la fornitura dell’energia termica calcolato sulla base delle sole variazioni percentuali del prezzo dell’energia elettrica.
Si precisa che il corrispettivo dei rapporti “a bonus” verrà aggiornato (nei termini previsti dal presente punto) annualmente ma, nel primo anno, solo in caso di
variazioni in aumento. Nel caso in cui l’aggiornamento annuo, calcolato applicando la formula sopra riportata, produca una variazione in diminuzione, l’importo da
corrispondere al Fornitore potrà variare al ribasso, ma comunque mai al di sotto dei valori di “bonus” stabiliti inizialmente. Nel caso dei rapporti “a consumo” le
variazioni si avranno sia in aumento che in diminuzione già a partire dal primo anno ovvero dal gennaio 2016.
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6.5 Corrispettivo minimo annuo.
Verrà comunque addebitato il corrispettivo minimo annuo quantificato in Euro 20,00 per kW di potenza installata. In caso di consumo annuo pari a zero, dovuto a
comprovate ragioni quali: trasferimento all’estero, decesso, chiusura attività, non verrà addebitato il corrispettivo minimo annuo per un periodo massimo di due anni
trascorso il quale il Cliente potrà scegliere se risolvere il contratto e far rimuovere lo scambiatore, in caso contrario gli sarà addebitato il corrispettivo minimo (a partire
dal terzo anno di consumo a zero). Per far valere il mancato addebito del corrispettivo minimo, il Cliente dovrà inviare motivata comunicazione, entro il 31 dicembre di
ogni anno.
Articolo 7. FATTURAZIONE
Le fatture sono emesse con frequenza bimestrale, in base ai consumi rilevati direttamente dal Fornitore. In carenza di rilevazione diretta, il Fornitore è autorizzato ad
emettere fattura d’acconto il cui importo sarà determinato sulla base dei consumi pregressi dell’utenza. Le fatture di conguaglio saranno emesse con la fatturazione del
periodo immediatamente successivo a quello in cui sia stata effettuata la rilevazione.
In caso di sistema a bonus la fatturazione del corrispettivo annuo concordato avverrà ogni due mesi.
L’addebito di eventuali conguagli sarà effettuato sulla fattura relativa ai consumi del 6° bimestre di ogni anno.
Articolo 8. PAGAMENTI
Il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento della fattura nei termini e con le modalità indicate nella stessa. Decorso il termine di scadenza, il Fornitore, ferma restando
la facoltà di sospendere la fornitura e risolvere il contratto dandone congruo preavviso al Cliente, addebiterà gli interessi di mora nella misura del tasso di riferimento di
cui all’art. 2 del D.Lgs. 24.06.1998, n. 213 tempo per tempo vigente maggiorato di 2 punti. Il ripristino della somministrazione temporaneamente interrotta per morosità
è in ogni caso subordinato al versamento di quanto dovuto al Fornitore nonché al rimborso delle spese di riallaccio così come predeterminate.
Il Cliente moroso è tenuto al pagamento delle spese relative ai solleciti di pagamento e al rimborso dei costi sostenuti per l'eventuale recupero credito o per la
sospensione o riattivazione della fornitura.
In ogni caso il Fornitore si riserva la facoltà di avvalersi di ogni azione, anche coattiva, ritenuta utile ai fini del recupero del proprio credito nei confronti dei Clienti
morosi.
Articolo 9. GARANZIE
Il Fornitore, in caso di mancato pagamento del corrispettivo, alla scadenza pattuita, per due volte consecutive, potrà richiedere idonea cauzione costituita in numerario
o fidejussione bancaria o assicurativa a prima chiamata commisurata al fatturato medio di quattro periodi di fatturazione, calcolato sulla base dei consumi medi della
tipologia di utenza o in base ai consumi specifici del Cliente, nonché sull’eventuale debito già maturato all’atto della richiesta. Il Fornitore si riserva, inoltre, la facoltà di
richiedere aggiornamenti della garanzia di cui al precedente capoverso, in funzione delle eventuali variazioni tariffarie intervenute, oppure delle eventuali modifiche dei
consumi dell’utenza in corso di vigenza del contratto.
Il deposito cauzionale sarà restituito in caso di cessazione di fornitura, maggiorato degli interessi legali.
In caso di inadempimento del Cliente, fatta salva ogni azione derivante dal contratto e dalla legge, il Fornitore potrà compensare con tale deposito i propri crediti ed
addebiterà nuovamente l'ammontare corrispondente al deposito cauzionale nella fattura successiva.
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Articolo 10. DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA
Il contratto di fornitura con il Fornitore ha la durata di anni 1 (uno) e sarà tacitamente prorogato di anni 1 (uno) in mancanza di disdetta da comunicarsi a mezzo
raccomandata a.r. con almeno mesi 2 (due) di preavviso dalla data di scadenza, fatto salvo il recesso dal “Contratto di affitto del ramo di azienda per l’erogazione al
pubblico di servizi termali, sanitari e del benessere” sottoscritto tra il Cliente e il Comune di Arta Terme in data 06.06.2013 rep. n. 1706 S. C, nei termini ivi previsti.
Articolo 11. CESSIONE, SUBENTRO, RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Fornitore può cedere il contratto ad altra impresa, ma dovrà darne preventivamente avviso al Cliente.
E’ consentito il subentro al Cliente da parte di terzi, previa comunicazione al Fornitore, in forza di idoneo titolo di utilizzo dei locali oggetto della fornitura.
E’ consentito il recesso anticipato da parte degli aventi causa nella successione del titolare del contratto, purché siano trascorsi almeno 3 (tre) anni dalla data di
sottoscrizione e con addebito delle spese di disinstallazione delle apparecchiature di scambio termico.
Il Fornitore potrà risolvere il contratto a suo insindacabile giudizio oltre che nel caso di cui all’art. 1456 c.c., con addebito immediato dei corrispettivi dovuti sino alla
scadenza e degli eventuali maggiori danni nei seguenti casi:
quando gli impianti del Cliente provochino alterazioni alle condizioni di funzionamento della rete e/o alle condizioni di distribuzione di energia termica
quando il Cliente si opponga reiteratamente ed ingiustificatamente alle ispezioni da parte del personale del Fornitore ed, inoltre, per violazione, da parte del
Cliente, degli artt. 8 e 9 del presente contratto, nonché per prelievo fraudolento dell’energia termica e comunque ogni qualvolta il Fornitore venga a conoscenza,
successivamente alla stipula del contratto, che il Cliente abbia presentato una dichiarazione falsa, alterata, non veritiera, o che comunque detenga l’immobile
senza titolo legittimo.
Nel caso in cui vengano meno o vengano ridotti, in misura almeno pari al 20%, gli incentivi economici in vigore, il Fornitore potrà darne comunicazione ai Clienti e,
trascorsi 20 gg da tale avviso, tutti i contratti a bonus saranno, senza bisogno di ulteriori atti o consensi, convertiti a tariffa sulla base delle condizioni tariffarie di cui
all’art. 6 punto 6.3. Entro il predetto termine di 20 gg., il Cliente potrà dichiarare per iscritto di avere interesse alla prosecuzione del rapporto a bonus, alle condizioni
che verranno rinegoziate tra Fornitore, d’intesa con Comunità Montana della Carnia, e Cliente.
In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni nascenti dal presente contratto il Cliente ha diritto di risolvere tutti i contratti di fornitura in corso con il
Fornitore medesimo ed a richiederne il risarcimento dell’eventuale danno con espressa esclusione dei casi di cui ai punti 4.2 e 4.3 e del presente articolo.
Articolo 12. NORME APPLICABILI
La fornitura di energia termica è regolata:
1. dalle presenti condizioni generali;
2. dalle norme emanate dagli organi pubblici competenti:
3. dalle condizioni speciali qualora richiamate in eventuali singoli contratti di utenza;
4. dal contratto di allacciamento, per quanto non in contrasto con le clausole delle presenti condizioni generali, stipulato tra la Comunità Montana della Carnia e il
Cliente.
I principi fondamentali e le modalità operative cui si ispira l’attività del Fornitore ed i mezzi di tutela del Cliente sono contenuti nella “carta del servizio”, che costituisce
parte integrante delle presenti condizioni generali di fornitura.
Il Fornitore potrà per una sola volta nel corso di ogni quinquennio, per eventi o motivi comprovati ed eccezionali e d’intesa con la Comunità Montana della Carnia,
aumentare la tariffa a consumo e la quota a bonus sino - al massimo - alla percentuale del 4% sul prezzo corrente. Prima di provvedere in tal senso il fornitore dovrà
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darne notizia ai Clienti fornendo loro le informazioni del caso rendendo consultabili presso la propria sede i documenti comprovanti la necessità dell’aumento.
Articolo 13. RICHIESTE DI INFORMAZIONE E RECLAMI DEL CLIENTE
La carta dei servizi deve prevedere che il Fornitore debba organizzare ogni anno, nel mese di gennaio, un incontro con tutti i Clienti al fine di discutere dell’andamento
del servizio, dei costi e dei ricavi dello stesso e per affrontare tutte le problematiche connesse al rapporto, ivi compreso l’andamento stagionale dei consumi al fine di
valutare la presenza di picchi di assorbimento che richiedano una rimodulazione dei rapporti a bonus. La convocazione di tale incontro dovrà avvenire in modi idonei a
renderla conoscibile da tutti i Clienti anche per il tramite del Comitato degli utenti.
Il Cliente può ottenere informazioni presso gli uffici del Fornitore ed inoltrare richieste di chiarimento o eventuali reclami, che saranno evasi sollecitamente e comunque
nel rispetto dei termini e della procedura prevista nella Carta del Servizio.
Articolo 14. STANDARD DI QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI - INDENNIZZI AL CLIENTE
Il Fornitore si atterrà per le prestazioni da rendere al Cliente (es. tempi di allacciamento) al rispetto degli standard di qualità definiti e pubblicati nella Carta del Servizio
ed ai suoi successivi aggiornamenti.
In caso di mancato rispetto degli standard o delle procedure definite nella Carta del Servizio, al Cliente spettano gli indennizzi ivi previsti.
La Carta del servizio viene consegnata ad ogni Cliente con il contratto e i suoi aggiornamenti verranno portati a conoscenza della Clientela mediante i più idonei mezzi di
comunicazione.
Articolo 15. COMUNICAZIONI
Le comunicazioni dirette individualmente al Cliente verranno effettuate all’indirizzo di fornitura o presso il domicilio eletto dallo stesso. Le comunicazioni che
interessano la totalità dei Clienti potranno essere effettuate anche tramite stampa o mezzi di comunicazione di massa o con messaggi riportati sulle bollette, e
comunque verranno estese anche al Comitato degli utenti.
Articolo 16. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Il Fornitore ed i Clienti, al fine di una verifica sull’andamento dei consumi “a bonus”, convengono che il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015 sia da considerarsi
sperimentale e quindi le decorrenze di cui all’art. 10 si intendono a far data dal 1° gennaio 2016.
Verranno effettuate due verifiche sull’andamento dei consumi: una entro il mese di luglio 2015 per il primo semestre ed una entro il mese di gennaio 2016 per il
secondo semestre, anche al fine di valutare la presenza di picchi di assorbimento che richiedano una rimodulazione dei rapporti a bonus.
Se dalla seconda verifica il Fornitore ed il Cliente confermeranno la sostenibilità delle condizioni relativamente ai rapporti “a bonus” assegnati, le stesse si
rinnoveranno automaticamente alle medesime condizioni. In caso contrario, il Fornitore ed il Cliente avranno facoltà di trovare un diverso accordo entro il termine
perentorio del 28 febbraio 2016. In difetto di accordo entro tale data, tutti i consumi dall’anno 2016 in poi verranno fatturati dal Fornitore a consumo sulla base della
tariffa di cui al punto 6.3 per tutta la durata del contratto di fornitura come stabilita all’art. 10.
Articolo 17. FORO COMPETENTE
Il foro ex lege è quello del Tribunale di Udine.
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ALLEGATO 3) - CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DEL CALORE MEDIANTE TELERISCALDAMENTO APPLICABILI AL CLIENTE “COMUNE DI ARTA
TERME” A PARTIRE DALL’ANNO 2015
Ai fini dell’interpretazione delle presenti condizioni generali per la fornitura del calore mediante teleriscaldamento, si applicano le seguenti definizioni:
Fornitore: è la Società ESCO Montagna F.V.G. S.p.A. (o Società dalla stessa avente causa) che gestisce, in forza del contratto di servizio stipulato con la Comunità
Montana della Carnia, l'impianto di teleriscaldamento (costituito dalla centrale di produzione ed annessa rete di distribuzione del calore fino ai punti di consegna ai
Clienti) e che produce e distribuisce il calore ai clienti allacciati alla rete.
Cliente: qualunque soggetto persona fisica o giuridica, Ente o Associazione o altro, che risulti allacciato alla rete di teleriscaldamento o che ne chieda l'allacciamento o
che abbia sottoscritto il contratto di fornitura del calore a mezzo teleriscaldamento.
Richiesta termica: è la quantità di calore necessaria a soddisfare la richiesta di consumo del Cliente o dell'intera rete.
Punto di consegna: è il punto ove ha termine l'impianto di proprietà della Comunità Montana della Carnia e gestito dal Fornitore e dove viene consegnato il calore al
Cliente per essere immesso nel suo impianto interno.
Impianto interno del Cliente: impianto a valle del punto di consegna della fornitura, di esclusiva proprietà del Cliente, costituito da collettori e tubazioni, pompe di
circolazione, apparecchiature per controllo, regolazione e sicurezza, serbatoi di accumulo, corpi scaldanti e quant'altro necessario a trasferire il calore dal punto di
consegna ai corpi scaldanti dell'unità abitativa.
Articolo 1. CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
Il Fornitore fornisce l'energia termica (calore) mediante la rete di teleriscaldamento urbano per gli usi di riscaldamento ambienti e produzione di acqua calda igienicosanitaria, nei limiti dell'estensione e delle potenzialità dei propri impianti, alle condizioni di fornitura previste dal presente documento.
La fornitura di calore viene effettuata previo accertamento che l'impianto interno del Cliente sia conforme alle norme tecniche vigenti in materia di impianti termici
sulla base di idonea documentazione esibita dal Cliente ed eventuale sopralluogo.
Il Fornitore potrà derivare altre eventuali forniture dalle condutture poste al servizio del Cliente, posate su suolo pubblico o privato, previo assenso scritto della parte
interessata, purché non venga compromessa la regolarità della fornitura del Cliente stesso.
Articolo 2. OGGETTO DELLA FORNITURA
2.1 Caratteristiche tecniche
Il fluido vettore del calore è costituito da acqua calda, ad una temperatura, in dipendenza della temperatura esterna compresa tra 75° e 90°. Nel periodo invernale il
Fornitore si impegna a garantire in ogni caso una temperatura minima non inferiore a 75° mentre nel periodo estivo le temperature potranno essere convenientemente
ridotte, in relazione alla richiesta termica dell’intera utenza. Il Cliente si impegna ad assicurare che la temperatura di ritorno dell’acqua sia pari o inferiore ai 60° C.
2.2 Usi consentiti
Rev.03_2015
L'energia termica fornita sarà usata direttamente dal Cliente, che si impegna a non utilizzarla per usi diversi da quelli dichiarati nel contratto di fornitura. Eventuali
diverse utilizzazioni della fornitura dovranno pertanto essere preventivamente comunicate al Fornitore, che provvederà ad aggiornare il contratto o a stipularne uno
nuovo. Il Cliente è tenuto ad utilizzare il prodotto fornito esclusivamente per gli usi e nei locali indicati nel contratto di fornitura e non può cederlo sotto qualsiasi forma
a terzi. In caso di diverso utilizzo della fornitura, anche per interposta persona, non preventivamente concordato con il Fornitore , il Cliente decadrà dall’eventuale
rapporto a bonus e sarà in ogni caso tenuto a pagare tutti i consumi in base alla tariffa di cui all’art. 6 punto 6.3 oltre alle imposte o tasse relative all’effettivo utilizzo,
fatta salva l’applicazione delle eventuali sanzioni penali e tributarie, oltre agli eventuali maggiori danni.
In caso di diverso utilizzo il Fornitore non risponde dei danni causati a persone o a cose dal calore fornito. Il Fornitore si riserva la facoltà di verificare, in
contraddittorio con il Cliente, il corretto funzionamento dell’impianto secondario di quest’ultimo al fine di evitare malfunzionamenti alla rete che, qualora accertate,
possano comportare la sospensione della fornitura.
Articolo 3. RICHIESTA DI FORNITURA
Il Cliente dovrà presentare richiesta di attivazione del servizio di fornitura calore presso gli uffici del Fornitore.
Qualora non esista l'allacciamento alla rete di distribuzione, il Cliente può chiederne l'esecuzione, specificando l'utilizzo del calore e fornendo i dati necessari per il
dimensionamento della sottocentrale d'utenza.
I costi di tali opere, la cui esecuzione è subordinata all'ottenimento da parte del Cliente delle autorizzazioni di legge all’esecuzione lavori e delle eventuali servitù
occorrenti, saranno addebitati al Cliente medesimo, sulla base di apposito preventivo che dovrà essere accettato per iscritto.
In ogni caso il Cliente non avrà titolo di richiedere l’attivazione di una nuova fornitura qualora sussistano posizioni di debito nei confronti del Fornitore.
La somministrazione di energia termica è effettuata dal Fornitore entro i limiti di estensione delle reti di distribuzione e della potenzialità dei propri impianti, previa
valutazione dell’esistenza delle condizioni tecnico-economiche per l’attivazione della fornitura.
Articolo 4. MODALITÀ DI FORNITURA
4.1 Consegna della fornitura
La consegna del calore avverrà all'interno di un idoneo locale messo gratuitamente a disposizione dal Cliente e adibito a sottocentrale d'utenza; il punto di consegna
della fornitura è rappresentato dalle flange poste a valle delle valvole di intercettazione del circuito secondario dell'impianto di scambio termico.
Le apparecchiature di scambio termico, ivi compreso il contatore di calore e tutte le necessarie apparecchiatura di controllo, regolazione e sicurezza, rimangono nella
piena ed esclusiva disponibilità del Fornitore, che ne assume l'obbligo e l'onere dell'esercizio, della riparazione guasti e della manutenzione ordinaria e straordinaria,
nonché dell'osservanza delle norme tecniche vigenti.
A valle del punto di consegna della fornitura, ha inizio l'impianto ” interno “ del Cliente, di Sua esclusiva proprietà (collettori e tubazioni, pompe di circolazione,
apparecchiature per controllo, regolazione e sicurezza, serbatoi di accumulo, corpi scaldanti). Salvo diversa pattuizione l’esercizio e la manutenzione dell'impianto
interno ai fini del contenimento dei consumi di energia, come definiti dal D.P.R. 412/93 e successive modificazioni e integrazioni, restano di competenza del Cliente
stesso.
Il Cliente è custode di tutte le apparecchiature e di tutti i materiali resi disponibili dal Fornitore che verranno collocati in spazi o locali dei quali lo stesso sia
proprietario, comproprietario o di cui abbia la disponibilità. Pertanto il Cliente è responsabile, nei confronti del Fornitore, in caso di sottrazione, danneggiamento,
manomissione delle apparecchiature e dei materiali predetti.
Con la sottoscrizione del contratto di fornitura, il Cliente consente al personale del Fornitore, od altro personale da esso incaricato comunque munito di tesserino di
riconoscimento (esigibile a richiesta del Cliente), di accedere, in qualsiasi momento della giornata, alla sottocentrale d'utenza -per effettuare le normali operazioni di
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esercizio e manutenzione della sottocentrale termica, quali lettura, controllo e sostituzione dei contatori, verifica e riparazione di eventuali guasti delle apparecchiature
e delle condutture di allacciamento alla rete, verifica delle condizioni di sicurezza della fornitura- nonché ai locali serviti -per la verifica di cui all’art.2.2-.
4.2 Sospensione della fornitura per motivi tecnici
Il Fornitore potrà sospendere o limitare la somministrazione della fornitura, per i) cause di forza maggiore, ii) caso fortuito, iii) fatto di terzi, iv) provvedimenti o atti
dell’autorità, nonché in caso di v) lavori da eseguirsi lungo la rete di distribuzione del calore fino ai punti di consegna ai Clienti, vi) ovvero all’interno della centrale di
produzione del calore; in tali ultimi due casi (v e vi) le interruzioni del servizio saranno limitate al tempo strettamente indispensabile per eseguire gli interventi e/o le
necessarie riparazioni.
Nel caso d’interruzione della fornitura di energia termica dovuta a cause indipendenti dalla volontà del Fornitore quali l’impossibilità di funzionamento della centrale di
produzione del calore alimentata a cippato per una delle causali di cui sopra, se il Fornitore ha la possibilità di garantire la fornitura con energia alternativa, rimane
nella facoltà dello stesso di calcolare i costi di fornitura per il Cliente secondo la tariffa ex art. 6 punto 6.3 anziché applicare il bonus limitatamente al periodo di
interruzione, ricalcolando in proporzione il valore del bonus. In tal caso, il Fornitore si impegna ad informare tempestivamente i Clienti dell’interruzione dell’impianto
alimentato a cippato e ad effettuare la lettura dei contatori.
Gli interventi di manutenzione programmata verranno effettuati, di norma, nei periodi aprile-maggio e ottobre-novembre al fine di tutelare gli interessi dei Clienti. Ove
tali interventi comportino la sospensione della fornitura, ne verrà data preventiva comunicazione dal Fornitore al Cliente con i tempi di preavviso indicati nella “carta
del servizio” ed il Fornitore realizzerà gli interventi arrecando il minor disagio possibile al Cliente.
4.3 Sospensione della fornitura per motivi di sicurezza
Il Fornitore potrà sospendere la fornitura, anche senza preavviso, nel caso in cui riscontrasse che l'impianto interno del Cliente presenti delle non conformità alle norme
tecniche vigenti sulla sicurezza degli impianti che possano costituire pericolo reale ed immediato per l'incolumità del Cliente e/o dei terzi.
Le sospensioni parziali o totali nella fornitura del servizio di cui ai punti 4.2 e 4.3 non comporteranno obbligo alcuno di indennizzo o risarcimento di danni di qualsiasi
genere o natura, diretti o indiretti, neppure a titolo di rivalsa.
4.4 Sospensione della fornitura per morosità del Cliente
Il Fornitore può sospendere la fornitura ai sensi dell’art. 1565 c.c. per ogni inadempienza dell’Utente, anche relativa a precedenti forniture cessate, addebitando le spese
di sospensione, di riattivazione, nonché i corrispettivi pattuiti.
La sospensione sarà preceduta da lettera di messa in mora o contestazione dell'addebito al Cliente, contenente l'indicazione della data in cui, in caso di mancato
pagamento, si procederà alla chiusura del contatore; il preavviso di distacco non potrà comunque essere inferiore al termine di 10 giorni dalla data della contestazione.
La riattivazione della fornitura è, in ogni caso, subordinata al pagamento da parte del Cliente dei debiti verso il Fornitore e degli eventuali altri oneri di cessazione e
riattivazione previsti nella Carta del servizio.
4.5. Disattivazione della fornitura e subentri.
Il Cliente che intenda interrompere la fornitura deve presentare richiesta scritta al Fornitore, a cui farà seguito la lettura dei consumi, la chiusura del contatore e la
chiusura amministrativa/contabile del contratto.
L’adempimento di cui al precedente comma si applica alle attività commerciali, artigianali e alle società, nel caso di modificazioni della proprietà.
In caso contrario l’Utente rimarrà responsabile del pagamento dei consumi di energia termica effettuati dai suoi successori e dei canoni relativi nonché di qualunque
danno che potrebbe essere arrecato ai misuratori ed agli impianti di proprietà del Fornitore o della Comunità Montana della Carnia.
Al Cliente intestatario del contratto saranno addebitati i consumi registrati, anche se effettuati da terzi, e ogni altra spesa o danno connessi o conseguenti all'uso degli
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impianti fino al momento dell'effettiva chiusura del contratto di fornitura o fino alla data di sottoscrizione del contratto da parte del subentrante, se trattasi di subentro.
La disattivazione della fornitura, con chiusura del contatore sarà effettuata nei tempi previsti dalla Carta del Servizio; i lavori di smantellamento della sottocentrale, se
richiesti, dovranno essere effettuati entro 3 mesi dalla richiesta scritta del Cliente.
Articolo 5. RILEVAZIONE DEI CONSUMI
5.1 Unità di misura
L'unità di misura del calore fornito è il kilowattora termico (kWh).
5.2 Determinazione dei consumi
La determinazione dei consumi avviene unicamente sulla base della lettura del contatore generale installato sulla sottocentrale, rilevata dal personale incaricato dal
Fornitore, o rilevata tramite telelettura.
Il Fornitore si riserva la facoltà di accettare eventuali letture del Cliente; in quest'ultimo caso, il Cliente si dichiara disponibile a comunicare al Fornitore la lettura del
proprio contatore, nei modi che saranno indicati.
In caso d’impossibilità di lettura dei consumi dovuta a questioni tecniche, il Fornitore sarà autorizzato a determinare, in contraddittorio con il Cliente, il consumo di
calore sulla base dei consumi storici, ove esistenti, oppure in via presuntiva, sulla base dei consumi registrati presso utenze similari.
In caso di irregolare o mancato funzionamento del contatore, il Fornitore sostituirà l’apparecchiatura e il consumo verrà calcolato in via presuntiva, relativamente al
periodo intercorrente tra la data di sostituzione del misuratore e la data dell’ultima lettura conguagliata e comunque per un periodo massimo non superiore a tre mesi.
Il calcolo sarà effettuato, in contraddittorio con il Cliente, in primo luogo, sulla base dei consumi storici ove esistenti, oppure, in secondo luogo, sulla base dei consumi
registrati presso utenze similari. In entrambi i casi si terrà in considerazione il numero di gradi/giorno (come definiti dal DPR 412/93) registrati nel periodo in esame
nel Comune ove è installato l’impianto del Cliente.
I consumi determinati secondo le modalità sopra indicate concorrono alla formazione del consumo annuo del Cliente, anche al fine dei conteggi di cui all’art. 6 punto 6.2.
5.3 Verifica dei contatori
Il Fornitore ha diritto di accesso nei locali del Cliente ove sono collocati i propri impianti ed apparecchi. Le spese per la verifica agli apparecchi di misura, richieste dal
Cliente, sono a carico del medesimo se gli errori risultano compresi entro i limiti di tolleranza del +/- 5%. Se nella verifica si riscontrassero invece errori maggiori di
detto limite di tolleranza, il rimborso dovuto al Cliente, valutato in base all’errore accertato, si computerà considerando il periodo corrispondente all’anno precedente
dall’ultima lettura fino alla riparazione o sostituzione dell’apparecchio di misura difettoso.
Tale ricostruzione terrà conto del consumo medio giornaliero del periodo in cui l’apparecchio di misura ha funzionato. L’arresto del funzionamento dell’apparecchio di
misura, constatato direttamente dal Fornitore o su segnalazione del Cliente, darà luogo al ricalcolo dei consumi presunti limitatamente al periodo dell’arresto con
riferimento ai consumi del corrispondente periodo dell’anno precedente. Il ricalcolo dovrà avvenire in contradditorio con il Cliente.
Qualora l’utenza sia stata allacciata da meno di un anno ma da almeno sei mesi, il computo dell’energia prelevata sarà effettuato, sempre in contraddittorio con il Cliente,
sulla base di consumi precedenti l’arresto dell’apparecchio di misura, o di quelli successivi alla riattivazione. Qualora vengano rilevate manomissioni negli impianti o
nell’apparecchio di misura, tali da consentire un prelievo incontrollato di energia, il Cliente, fatta salva nei suoi confronti l’azione penale, è tenuto al pagamento
dell’energia secondo le modalità descritte in precedenza, nonché al rimborso delle maggiori spese eventualmente sostenute dal Fornitore.
Articolo 6. CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA
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6.1 Tipologie di rapporto e di pagamento
Le tipologie di rapporto e di pagamento previste sono le seguenti:
a) “ a bonus”
b) “ a consumo”.
Con la sottoscrizione del contratto di fornitura, il Cliente aderisce alla tipologia di rapporto e di pagamento denominata “a bonus”. L’applicazione del rapporto e
pagamento “a consumo” avverrà esclusivamente nei casi indicati al punto 6.3.
6.2 Rapporto “a bonus”
Nel rapporto a bonus il Cliente si impegna a garantire al Fornitore un corrispettivo fisso annuale (di seguito denominato più brevemente: imponibile), con applicazione
degli aggiornamenti previsti al punto 6.5, a fronte di un limite massimo di kWh annuo utilizzabile.
Dall’applicazione a detto imponibile dell’I.V.A. di legge e dell’agevolazione di cui all’art. 8, comma 10, lett. F) della L. n. 448/1998 e s.m.i. (attualmente pari a Euro
0,02194 per ogni kWh consumato dal Cliente), si ottiene l’importo da corrispondere (di seguito denominato: netto) da parte del Cliente. In caso di sforamento del limite
massimo di kWh annuo concordato, la fatturazione relativa ai kWh aggiuntivi consumati avverrà sulla base delle condizioni tariffarie di cui al punto 6.3, con fatturazione
alla prima data utile a partire dal mese successivo allo sforamento.
L’imponibile complessivo da garantire da parte del Cliente in riferimento alle sei utenze di cui all’allegato A) è di Euro 60.264,00 (da aggiornarsi annualmente sulla base
dell’andamento del bonus di cui al 6.5) pari ad un netto da corrispondere, in caso di esaurimento del quantitativo annuo di energia reso complessivamente disponibile
pari a 850.000 kWh, alle condizioni attuali di imposta ed agevolazione della L. n. 448/1998, di Euro 54.873,08.
Le singole quote di “bonus” e consumo attribuito vengono ripartite, per ciascuna utenza del Cliente, secondo quanto indicato nel medesimo allegato A) delle presenti
condizioni generali di fornitura, da ritenersi parte integrante delle stesse. Il consumo complessivo potrà essere comunque effettuato indifferentemente ed in
qualsivoglia misura attraverso i sei punti di consegna delle utenze, a scelta del Cliente.
Nel caso in cui la sommatoria dei consumi relativi alle sei utenze superi il quantitativo annuo di energia reso complessivamente disponibile -pari a 850.000 kWh -,
limitatamente alla quota di energia eccedente tale limite, la fatturazione avverrà a consumo, secondo quanto previsto al punto 6.3, a partire dal mese successivo allo
sforamento.
In caso di assorbimento complessivo, da parte delle utenze di cui all’allegato A), inferiore al quantitativo annuo di energia reso complessivamente disponibile, oltre al
“bonus” netto dovrà essere garantito al Fornitore l’imponibile mediante un’integrazione tariffaria pari -attualmente e come specificato al secondo paragrafo del
presente punto- ad Euro 0,02194 (importo al lordo dell’I.V.A. di legge) per ogni kWh consumato in meno.
A parziale modifica ed integrazione di quanto previsto al presente articolo, nonché all’art. 4, punto 4.5, e all’art. 11 in materia di subentro, si precisa che le condizioni per
il rapporto “a bonus” concordate con il Cliente decadranno -per le utenze denominate “Comune di Arta Terme (Savoia)” e “Comune di Arta Terme (ex Latteria)”
nell’allegato A)- in caso di subentro da parte di terzi e andranno quindi, nel caso, rinegoziati nuovi bonus tra il Fornitore ed i Clienti subentranti e ridotti, di
conseguenza, il quantitativo di calore e l’imponibile garantito complessivi per la quota attribuita a tali utenze come da allegato A).
6.3 Rapporto “a consumo”
Il rapporto “a consumo” è valido nei casi di sforamento del limite di kWh annuo concordato secondo quanto stabilito al punto 6.2, in caso di diverso utilizzo della
fornitura non preventivamente concordato con il Fornitore (art. 2 punto 2.2), nel caso di fornitura con energia alternativa per impossibilità di funzionamento della
centrale di produzione del calore alimentata a cippato (art. 4 punto 4.2), nel caso di variazione degli incentivi economici con conversione a tariffa (art. 11), in difetto di
eventuale diverso accordo entro il termine indicato dall’anno 2016 (art. 16) nonché negli altri casi espressamente previsti nelle presenti condizioni di fornitura. Al
Cliente viene fatturato il corrispettivo per il consumo, sulla base della tariffa come di seguito indicata, con applicazione degli aggiornamenti previsti al punto 6.5. La
tariffa per il rapporto “ a consumo”, a partire dal 1° gennaio 2015, viene stabilita in € 0,11583008 per kWh prelevato. Al corrispettivo così determinato andranno
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applicate le agevolazioni di legge che attualmente sono previste dall’art. 8, comma 10, lett. F) della l. n. 448/1998 e successive modifiche ed integrazioni per le reti di
teleriscaldamento, oltre all’I.V.A. di legge ed eventuali oneri fiscali e diritti aggiuntivi stabiliti dalle vigenti normative.
6.4 Numero di utenze a “bonus”
Resta inteso che il numero delle utenze a “bonus” dell’allegato A) non potrà scendere al di sotto delle 6 unità, fatto salvo quanto previsto all’ultimo comma dell’art. 6
punto 6.2 specificatamente per le utenze denominate “Comune di Arta Terme (Savoia)” e “Comune di Arta Terme (ex Latteria), con conseguente diminuzione del
quantitativo di calore e di imponibile garantito complessivi per la quota attribuita a tali utenze di cui all’allegato A).
6.5 Aggiornamento degli importi previsti con i rapporti “ a bonus” e “a consumo”
Gli importi relativi ai rapporti “ a bonus” e “a consumo” di cui ai precedenti commi verranno aggiornati annualmente, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, sulla base
delle variazioni intervenute del prezzo del cippato, del gasolio da riscaldamento, del gas naturale e dell’energia elettrica rispetto all’anno precedente.
Ai fini del calcolo dell’aggiornamento annuale del corrispettivo si farà riferimento:
- alla variazione del prezzo medio del cippato, rilevato al mese antecedente la data di decorrenza di ciascun aggiornamento rispetto al valore rilevato nello stesso
periodo dell’anno precedente;
- alla variazione del prezzo del gasolio da riscaldamento, rilevato a fine mese antecedente la data di decorrenza di ciascun aggiornamento rispetto al valore rilevato
nello stesso periodo dell’anno precedente;
- alla variazione del prezzo del gas naturale e dell’energia elettrica, rilevato nel trimestre antecedente la data di decorrenza di ciascun aggiornamento rispetto al valore
rilevato nello stesso periodo dell’anno precedente.
Il prezzo di riferimento del cippato è quello medio in €/mst pubblicato con cadenza mensile sul sito web della Camera di Commercio di Bolzano
(http://www.camcom.bz.it/), per cippato di abete non scortecciato franco consegna centrale teleriscaldamento A.A.
Il prezzo di riferimento del gasolio da riscaldamento è quello pubblicato con cadenza quindicinale sul sito web della Camera di Commercio di Udine
(www.ud.camcom.it) in €/litro, per quantitativi da 2.001 a 5.000 litri e pagamento alla consegna.
Il prezzo di riferimento del gas naturale è quello pubblicato con cadenza trimestrale sul sito web dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (www.autorita.energia.it) in
€/mc, per un consumatore tipo domestico servito in regime di tutela.
Il prezzo di riferimento dell’energia elettrica è quello pubblicato con cadenza trimestrale sul sito web dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas
(www.autorita.energia.it) in €/kWh, per un consumatore tipo domestico servito in regime di maggior tutela.
L’aggiornamento del corrispettivo avviene applicando la seguente formula matematica:
P = 0,9 ⋅ PCIP + 0,03 ⋅ PGA + 0,04 ⋅ PGN + 0,03 ⋅ PEE
dove:
▪ P = corrispettivo aggiornato per la fornitura dell’energia termica;
▪ PCIP = corrispettivo aggiornato per la fornitura dell’energia termica calcolato sulla base delle sole variazioni percentuali del prezzo del cippato;
▪ PGA = corrispettivo aggiornato per la fornitura dell’energia termica calcolato sulla base delle sole variazioni percentuali del prezzo del gasolio da riscaldamento;
▪ PGN = corrispettivo aggiornato per la fornitura dell’energia termica calcolato sulla base delle sole variazioni percentuali del prezzo del gas naturale;
▪ PEE = corrispettivo aggiornato per la fornitura dell’energia termica calcolato sulla base delle sole variazioni percentuali del prezzo dell’energia elettrica.
Si precisa che il corrispettivo dei rapporti “a bonus” verrà aggiornato (nei termini previsti dal presente punto) annualmente ma, nel primo anno, solo in caso di
variazioni in aumento. Nel caso in cui l’aggiornamento annuo, calcolato applicando la formula sopra riportata, produca una variazione in diminuzione, l’importo da
corrispondere al Fornitore potrà variare al ribasso, ma comunque mai al di sotto dei valori di “bonus” stabiliti inizialmente. Nel caso dei rapporti “a consumo” le
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variazioni si avranno sia in aumento che in diminuzione già a partire dal primo anno ovvero dal gennaio 2016.
6.6 Corrispettivo minimo annuo.
Verrà comunque addebitato il corrispettivo minimo annuo quantificato in Euro 20,00 per kW di potenza installata. In caso di consumo annuo pari a zero, dovuto a
comprovate ragioni quali: trasferimento all’estero, decesso, chiusura attività, non verrà addebitato il corrispettivo minimo annuo per un periodo massimo di due anni
trascorso il quale l’utente potrà scegliere se risolvere il contratto e far rimuovere lo scambiatore, in caso contrario gli sarà addebitato il corrispettivo minimo (a partire
dal terzo anno di consumo a zero). Per far valere il mancato addebito del corrispettivo minimo, il Cliente dovrà inviare motivata comunicazione, entro il 31 dicembre di
ogni anno.
Articolo 7. FATTURAZIONE
Le fatture sono emesse con frequenza bimestrale, in base ai consumi rilevati direttamente dal Fornitore. In carenza di rilevazione diretta, il Fornitore è autorizzato ad
emettere fattura d’acconto il cui importo sarà determinato sulla base dei consumi pregressi dell’utenza. Le fatture di conguaglio saranno emesse con la fatturazione del
periodo immediatamente successivo a quello in cui sia stata effettuata la rilevazione.
In caso di sistema a bonus la fatturazione del corrispettivo annuo concordato avverrà ogni due mesi.
L’addebito di eventuali conguagli sarà effettuato sulla fattura relativa ai consumi del 6° bimestre di ogni anno.
Articolo 8. PAGAMENTI
Il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento della fattura nei termini e con le modalità indicate nella stessa. Decorso il termine di scadenza, il Fornitore, ferma restando
la facoltà di sospendere la fornitura e risolvere il contratto dandone congruo preavviso al Cliente, addebiterà gli interessi di mora nella misura del tasso di riferimento di
cui all’art. 2 del D.Lgs. 24.06.1998, n. 213 tempo per tempo vigente maggiorato di 2 punti. Il ripristino della somministrazione temporaneamente interrotta per morosità
è in ogni caso subordinato al versamento di quanto dovuto al Fornitore nonché al rimborso delle spese di riallaccio così come predeterminate.
Il Cliente moroso è tenuto al pagamento delle spese relative ai solleciti di pagamento e al rimborso dei costi sostenuti per l'eventuale recupero credito o per la
sospensione o riattivazione della fornitura.
In ogni caso il Fornitore si riserva la facoltà di avvalersi di ogni azione, anche coattiva, ritenuta utile ai fini del recupero del proprio credito nei confronti dei Clienti
morosi.
Articolo 9. GARANZIE
Il Fornitore, in caso di mancato pagamento del corrispettivo, alla scadenza pattuita, per due volte consecutive, potrà richiedere idonea cauzione costituita in numerario
o fidejussione bancaria o assicurativa a prima chiamata commisurata al fatturato medio di quattro periodi di fatturazione, calcolato sulla base dei consumi medi della
tipologia di utenza o in base ai consumi specifici del Cliente, nonché sull’eventuale debito già maturato all’atto della richiesta. Il Fornitore si riserva, inoltre, la facoltà di
richiedere aggiornamenti della garanzia di cui al precedente capoverso, in funzione delle eventuali variazioni tariffarie intervenute, oppure delle eventuali modifiche dei
consumi dell’utenza in corso di vigenza del contratto.
Il deposito cauzionale sarà restituito in caso di cessazione di fornitura, maggiorato degli interessi legali.
In caso di inadempimento del Cliente, fatta salva ogni azione derivante dal contratto e dalla legge, il Fornitore potrà compensare con tale deposito i propri crediti ed
addebiterà nuovamente l'ammontare corrispondente al deposito cauzionale nella fattura successiva.
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Articolo 10. DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA
Il contratto di fornitura con il Fornitore, ha la durata di anni 5 (cinque) e sarà tacitamente prorogato di anni 5 (cinque) in mancanza di disdetta da comunicarsi a mezzo
raccomandata a.r. con almeno mesi 6 (sei) di preavviso dalla data di scadenza.
Articolo 11. CESSIONE, SUBENTRO, RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Fornitore può cedere il contratto ad altra impresa, ma dovrà darne preventivamente avviso al Cliente.
E’ consentito il subentro al Cliente da parte di terzi, previa comunicazione al Fornitore, in forza di idoneo titolo di utilizzo dei locali oggetto della fornitura.
E’ consentito il recesso anticipato da parte degli aventi causa nella successione del titolare del contratto, purché siano trascorsi almeno 3 (tre) anni dalla data di
sottoscrizione e con addebito delle spese di disinstallazione delle apparecchiature di scambio termico.
Il Fornitore potrà risolvere il contratto a suo insindacabile giudizio oltre che nel caso di cui all’art. 1456 c.c., con addebito immediato dei corrispettivi dovuti sino alla
scadenza e degli eventuali maggiori danni nei seguenti casi:
quando gli impianti del Cliente provochino alterazioni alle condizioni di funzionamento della rete e/o alle condizioni di distribuzione di energia termica
quando il Cliente si opponga reiteratamente ed ingiustificatamente alle ispezioni da parte del personale del Fornitore ed, inoltre, per violazione, da parte del
Cliente, degli artt. 8 e 9 del presente contratto, nonché per prelievo fraudolento dell’energia termica e comunque ogni qualvolta il Fornitore venga a conoscenza,
successivamente alla stipula del contratto, che il Cliente abbia presentato una dichiarazione falsa, alterata, non veritiera, o che comunque detenga l’immobile
senza titolo legittimo.
Nel caso in cui vengano meno o vengano ridotti, in misura almeno pari al 20%, gli incentivi economici in vigore, il Fornitore potrà darne comunicazione ai Clienti e,
trascorsi 20 gg da tale avviso, tutti i contratti a bonus saranno, senza bisogno di ulteriori atti o consensi, convertiti a tariffa sulla base delle condizioni tariffarie di cui
all’art. 6 punto 6.3. Entro il predetto termine di 20 gg., il Cliente potrà dichiarare per iscritto di avere interesse alla prosecuzione del rapporto a bonus, alle condizioni
che verranno rinegoziate tra Fornitore, d’intesa con Comunità Montana della Carnia, e Cliente.
In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni nascenti dal presente contratto il Cliente ha diritto di risolvere tutti i contratti di fornitura in corso con il
Fornitore medesimo ed a richiederne il risarcimento dell’eventuale danno con espressa esclusione dei casi di cui ai punti 4.2 e 4.3 e del presente articolo.
Articolo 12. NORME APPLICABILI
La fornitura di energia termica è regolata:
1. dalle presenti condizioni generali;
2. dalle norme emanate dagli organi pubblici competenti:
3. dalle condizioni speciali qualora richiamate in eventuali singoli contratti di utenza;
4. dal contratto di allacciamento, per quanto non in contrasto con le clausole delle presenti condizioni generali, stipulato tra la Comunità Montana della Carnia e il
Cliente.
I principi fondamentali e le modalità operative cui si ispira l’attività del Fornitore ed i mezzi di tutela del Cliente sono contenuti nella “carta del servizio”, che costituisce
parte integrante delle presenti condizioni generali di fornitura.
Il Fornitore potrà per una sola volta nel corso di ogni quinquennio, per eventi o motivi comprovati ed eccezionali e d’intesa con la Comunità Montana della Carnia,
aumentare la tariffa a consumo e la quota a bonus sino - al massimo - alla percentuale del 4% sul prezzo corrente. Prima di provvedere in tal senso il fornitore dovrà
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darne notizia ai Clienti fornendo loro le informazioni del caso rendendo consultabili presso la propria sede i documenti comprovanti la necessità dell’aumento.
Articolo 13. RICHIESTE DI INFORMAZIONE E RECLAMI DEL CLIENTE
La carta dei servizi deve prevedere che il Fornitore debba organizzare ogni anno, nel mese di gennaio, un incontro con tutti i Clienti al fine di discutere dell’andamento
del servizio, dei costi e dei ricavi dello stesso e per affrontare tutte le problematiche connesse al rapporto, ivi compreso l’andamento stagionale dei consumi al fine di
valutare la presenza di picchi di assorbimento che richiedano una rimodulazione dei rapporti a bonus. La convocazione di tale incontro dovrà avvenire in modi idonei a
renderla conoscibile da tutti i Clienti anche per il tramite del Comitato degli utenti.
Il Cliente può ottenere informazioni presso gli uffici del Fornitore ed inoltrare richieste di chiarimento o eventuali reclami, che saranno evasi sollecitamente e comunque
nel rispetto dei termini e della procedura prevista nella Carta del Servizio.
Articolo 14. STANDARD DI QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI - INDENNIZZI AL CLIENTE
Il Fornitore si atterrà per le prestazioni da rendere al Cliente (es. tempi di allacciamento) al rispetto degli standard di qualità definiti e pubblicati nella Carta del Servizio
ed ai suoi successivi aggiornamenti.
In caso di mancato rispetto degli standard o delle procedure definite nella Carta del Servizio, al Cliente spettano gli indennizzi ivi previsti.
La Carta del servizio viene consegnata ad ogni Cliente con il contratto e i suoi aggiornamenti verranno portati a conoscenza della Clientela mediante i più idonei mezzi di
comunicazione.
Articolo 15. COMUNICAZIONI
Le comunicazioni dirette individualmente al Cliente verranno effettuate all’indirizzo di fornitura o presso il domicilio eletto dallo stesso. Le comunicazioni che
interessano la totalità degli utenti potranno essere effettuate anche tramite stampa o mezzi di comunicazione di massa o con messaggi riportati sulle bollette, e
comunque verranno estese anche al Comitato degli utenti.
Articolo 16. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Il Fornitore ed i Clienti, al fine di una verifica sull’andamento dei consumi “a bonus”, convengono che il periodo dal 1° marzo 2015 al 28 febbraio 2016 sia da
considerarsi sperimentale e quindi le decorrenze di cui all’art. 10 si intendono a far data dal 1° marzo 2016.
Verranno effettuate due verifiche sull’andamento dei consumi: una entro il mese di settembre 2015 per il primo semestre ed una entro il mese di marzo 2016 per il
secondo semestre anche al fine di valutare la presenza di picchi di assorbimento che richiedano una rimodulazione dei rapporti a bonus.
Se dalla seconda verifica il Fornitore ed i Clienti confermeranno la sostenibilità delle condizioni relativamente ai rapporti “a bonus” assegnati, le stesse si rinnoveranno
automaticamente alle medesime condizioni. In caso contrario, il Fornitore ed il Cliente avranno facoltà di trovare un diverso accordo entro il termine perentorio del 30
aprile 2016. In difetto di accordo entro tale data, tutti i consumi dal 1° marzo 2016 in poi verranno fatturati dal Fornitore a consumo sulla base della tariffa di cui al
punto 6.3.
Articolo 17. FORO COMPETENTE
Il foro ex lege è quello del Tribunale di Udine.
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ALLEGATO 4) - CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DEL CALORE MEDIANTE TELERISCALDAMENTO PER I CLIENTI DELL’IMPIANTO DI ARTA
TERME A PARTIRE DALL’ANNO 2015
Ai fini dell’interpretazione delle presenti condizioni generali per la fornitura del calore mediante teleriscaldamento, si applicano le seguenti definizioni:
Fornitore: è la Società ESCO Montagna F.V.G. S.p.A. (o Società dalla stessa avente causa) che gestisce, in forza del contratto di servizio stipulato con la Comunità
Montana della Carnia, l'impianto di teleriscaldamento (costituito dalla centrale di produzione ed annessa rete di distribuzione del calore fino ai punti di consegna ai
Clienti) e che produce e distribuisce il calore ai clienti allacciati alla rete.
Cliente: qualunque soggetto persona fisica o giuridica, Ente o Associazione o altro, che risulti allacciato alla rete di teleriscaldamento o che ne chieda
l'allacciamento o che abbia sottoscritto il contratto di fornitura del calore a mezzo teleriscaldamento.
Richiesta termica: è la quantità di calore necessaria a soddisfare la richiesta di consumo del Cliente o dell'intera rete.
Punto di consegna: è il punto ove ha termine l'impianto gestito dal Fornitore e dove viene consegnato il calore al Cliente per essere immesso nel suo impianto
interno.
Impianto interno del Cliente: impianto a valle del punto di consegna della fornitura, di esclusiva proprietà del Cliente, costituito da collettori e tubazioni, pompe
di circolazione, apparecchiature per controllo, regolazione e sicurezza, serbatoi di accumulo, corpi scaldanti e quant'altro necessario a trasferire il calore dal punto
di consegna ai corpi scaldanti dell'unità abitativa.
Articolo 1. CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
Il Fornitore fornisce l'energia termica (calore) mediante la rete di teleriscaldamento urbano per gli usi di riscaldamento ambienti e produzione di acqua calda
igienico-sanitaria, nei limiti dell'estensione e delle potenzialità dei propri impianti, alle condizioni di fornitura previste dal presente documento.
La fornitura di calore viene effettuata previo accertamento che l'impianto interno del Cliente sia conforme alle norme tecniche vigenti in materia di impianti termici
sulla base di idonea documentazione esibita dal Cliente ed eventuale sopralluogo.
Il Fornitore potrà derivare altre eventuali forniture dalle condutture poste al servizio del Cliente, posate su suolo pubblico o privato, previo assenso scritto della
parte interessata, purché non venga compromessa la regolarità della fornitura del Cliente stesso.
Articolo 2. OGGETTO DELLA FORNITURA
2.1 Caratteristiche tecniche
Il fluido vettore del calore è costituito da acqua calda, ad una temperatura, in dipendenza della temperatura esterna compresa tra 75° e 90°. Nel periodo invernale
il Fornitore si impegna a garantire in ogni caso una temperatura minima non inferiore a 75° mentre nel periodo estivo le temperature potranno essere
convenientemente ridotte, in relazione alla richiesta termica dell’intera utenza. Il Cliente si impegna ad assicurare che la temperatura di ritorno dell’acqua sia pari
Rev.03_2015
o inferiore ai 60° C.
2.2 Usi consentiti
L'energia termica fornita sarà usata direttamente dal Cliente, che si impegna a non utilizzarla per usi diversi da quelli dichiarati nel contratto di fornitura. Eventuali
diverse utilizzazioni della fornitura dovranno pertanto essere preventivamente comunicate al Fornitore, che provvederà ad aggiornare il contratto o a stipularne
uno nuovo. Il Cliente è tenuto ad utilizzare il prodotto fornito esclusivamente per gli usi e nei locali indicati nel contratto di fornitura e non può cederlo sotto
qualsiasi forma a terzi. In caso di diverso utilizzo della fornitura, anche per interposta persona, non preventivamente concordato con il Fornitore , il Cliente decadrà
dall’eventuale rapporto a bonus e sarà in ogni caso tenuto a pagare tutti i consumi in base alla tariffa di cui all’art. 6 punto 6.3 oltre alle imposte o tasse relative
all’effettivo utilizzo, fatta salva l’applicazione delle eventuali sanzioni penali e tributarie, oltre agli eventuali maggiori danni.
In caso di diverso utilizzo il Fornitore non risponde dei danni causati a persone o a cose dal calore fornito. Il Fornitore si riserva la facoltà di verificare, in
contraddittorio con il Cliente, il corretto funzionamento dell’impianto secondario di quest’ultimo al fine di evitare malfunzionamenti alla rete che, qualora
accertate, possano comportare la sospensione della fornitura.
2.3. Contributo spese di allacciamento
Il Fornitore addebiterà al Cliente il contributo per le spese di allacciamento stabilite nel contratto di allacciamento, nel rispetto di quanto previsto all’art. 29 della L.
23-12-2000 n. 388 e s.m.i. per gli utenti che si collegano alle reti di teleriscaldamento alimentate da biomassa.
Articolo 3. RICHIESTA DI FORNITURA
Il Cliente dovrà presentare richiesta di attivazione del servizio di fornitura calore presso gli uffici del Fornitore.
Qualora non esista l'allacciamento alla rete di distribuzione, il Cliente può chiederne l'esecuzione, specificando l'utilizzo del calore e fornendo i dati necessari per il
dimensionamento della sottocentrale d'utenza.
I costi di tali opere, la cui esecuzione è subordinata all'ottenimento da parte del Cliente delle autorizzazioni di legge all’esecuzione lavori e delle eventuali servitù
occorrenti, saranno addebitati al Cliente medesimo, sulla base di apposito preventivo che dovrà essere accettato per iscritto.
In ogni caso il Cliente non avrà titolo di richiedere l’attivazione di una nuova fornitura qualora sussistano posizioni di debito nei confronti del Fornitore.
La somministrazione di energia termica è effettuata dal Fornitore entro i limiti di estensione delle reti di distribuzione e della potenzialità dei propri impianti,
previa valutazione dell’esistenza delle condizioni tecnico-economiche per l’attivazione della fornitura.
Articolo 4. MODALITÀ DI FORNITURA
4.1 Consegna della fornitura
La consegna del calore avverrà all'interno di un idoneo locale messo gratuitamente a disposizione dal Cliente e adibito a sottocentrale d'utenza; il punto di
consegna della fornitura è rappresentato dalle flange poste a valle delle valvole di intercettazione del circuito secondario dell'impianto di scambio termico.
Le apparecchiature di scambio termico, ivi compreso il contatore di calore e tutte le necessarie apparecchiatura di controllo, regolazione e sicurezza, rimangono
nella piena ed esclusiva disponibilità del Fornitore, che ne assume l'obbligo e l'onere dell'esercizio, della riparazione guasti e della manutenzione ordinaria e
straordinaria, nonché dell'osservanza delle norme tecniche vigenti.
A valle del punto di consegna della fornitura, ha inizio l'impianto ” interno “ del Cliente, di Sua esclusiva proprietà (collettori e tubazioni, pompe di circolazione,
apparecchiature per controllo, regolazione e sicurezza, serbatoi di accumulo, corpi scaldanti). Salvo diversa pattuizione l’esercizio e la manutenzione dell'impianto
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interno ai fini del contenimento dei consumi di energia, come definiti dal D.P.R. 412/93 e successive modificazioni e integrazioni, restano di competenza del Cliente
stesso.
Il Cliente è custode di tutte le apparecchiature e di tutti i materiali resi disponibili dal Fornitore che verranno collocati in spazi o locali dei quali lo stesso sia
proprietario, comproprietario o di cui abbia la disponibilità. Pertanto il Cliente è responsabile, nei confronti del Fornitore, in caso di sottrazione, danneggiamento,
manomissione delle apparecchiature e dei materiali predetti.
Con la sottoscrizione del contratto di fornitura, il Cliente consente al personale del Fornitore, od altro personale da esso incaricato comunque munito di tesserino
di riconoscimento (esigibile a richiesta del Cliente), di accedere, in qualsiasi momento della giornata, alla sottocentrale d'utenza -per effettuare le normali
operazioni di esercizio e manutenzione della sottocentrale termica, quali lettura, controllo e sostituzione dei contatori, verifica e riparazione di eventuali guasti
delle apparecchiature e delle condutture di allacciamento alla rete, verifica delle condizioni di sicurezza della fornitura- nonché ai locali serviti -per la verifica di cui
all’art.2.2-.
4.2 Sospensione della fornitura per motivi tecnici
Il Fornitore potrà sospendere o limitare la somministrazione della fornitura, per i) cause di forza maggiore, ii) caso fortuito, iii) fatto di terzi, iv) provvedimenti o
atti dell’autorità, nonché in caso di v) lavori da eseguirsi lungo la rete di distribuzione del calore fino ai punti di consegna ai Clienti, vi) ovvero all’interno della
centrale di produzione del calore; in tali ultimi due casi (v e vi) le interruzioni del servizio saranno limitate al tempo strettamente indispensabile per eseguire gli
interventi e/o le necessarie riparazioni.
Nel caso d’interruzione della fornitura di energia termica dovuta a cause indipendenti dalla volontà del Fornitore quali l’impossibilità di funzionamento della
centrale di produzione del calore alimentata a cippato per una delle causali di cui sopra, se il Fornitore ha la possibilità di garantire la fornitura con energia
alternativa, rimane nella facoltà dello stesso di calcolare i costi di fornitura per il Cliente secondo la tariffa ex art. 6 punto 6.3 anziché applicare il bonus
limitatamente al periodo di interruzione, ricalcolando in proporzione il valore del bonus. In tal caso, il Fornitore si impegna ad informare tempestivamente i Clienti
dell’interruzione dell’impianto alimentato a cippato e ad effettuare la lettura dei contatori.
Gli interventi di manutenzione programmata verranno effettuati, di norma, nei periodi aprile-maggio e ottobre-novembre al fine di tutelare gli interessi dei Clienti.
Ove tali interventi comportino la sospensione della fornitura, ne verrà data preventiva comunicazione dal Fornitore al Cliente con i tempi di preavviso indicati nella
“carta del servizio” ed il Fornitore realizzerà gli interventi arrecando il minor disagio possibile al Cliente.
4.3 Sospensione della fornitura per motivi di sicurezza
Il Fornitore potrà sospendere la fornitura, anche senza preavviso, nel caso in cui riscontrasse che l'impianto interno del Cliente presenti delle non conformità alle
norme tecniche vigenti sulla sicurezza degli impianti che possano costituire pericolo reale ed immediato per l'incolumità del Cliente e/o dei terzi.
Le sospensioni parziali o totali nella fornitura del servizio di cui ai punti 4.2 e 4.3 non comporteranno obbligo alcuno di indennizzo o risarcimento di danni di
qualsiasi genere o natura, diretti o indiretti, neppure a titolo di rivalsa.
4.4 Sospensione della fornitura per morosità del Cliente
Il Fornitore può sospendere la fornitura ai sensi dell’art. 1565 c.c. per ogni inadempienza dell’Utente, anche relativa a precedenti forniture cessate, addebitando le
spese di sospensione, di riattivazione, nonché i corrispettivi pattuiti.
La sospensione sarà preceduta da lettera di messa in mora o contestazione dell'addebito al Cliente, contenente l'indicazione della data in cui, in caso di mancato
pagamento, si procederà alla chiusura del contatore; il preavviso di distacco non potrà comunque essere inferiore al termine di 10 giorni dalla data della
contestazione.
La riattivazione della fornitura è, in ogni caso, subordinata al pagamento da parte del Cliente dei debiti verso il Fornitore e degli eventuali altri oneri di cessazione e
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riattivazione previsti nella Carta del servizio.
4.5. Disattivazione della fornitura e subentri.
Il Cliente che intenda interrompere la fornitura deve presentare richiesta scritta al Fornitore, a cui farà seguito la lettura dei consumi, la chiusura del contatore e la
chiusura amministrativa/contabile del contratto.
L’adempimento di cui al precedente comma si applica alle attività commerciali, artigianali e alle società, nel caso di modificazioni della proprietà.
In caso contrario l’Utente rimarrà responsabile del pagamento dei consumi di energia termica effettuati dai suoi successori e dei canoni relativi nonché di
qualunque danno che potrebbe essere arrecato ai misuratori ed agli impianti di proprietà del Fornitore o della Comunità Montana della Carnia.
Al Cliente intestatario del contratto saranno addebitati i consumi registrati, anche se effettuati da terzi, e ogni altra spesa o danno connessi o conseguenti all'uso
degli impianti fino al momento dell'effettiva chiusura del contratto di fornitura o fino alla data di sottoscrizione del contratto da parte del subentrante, se trattasi di
subentro.
La disattivazione della fornitura, con chiusura del contatore sarà effettuata nei tempi previsti dalla Carta del Servizio; i lavori di smantellamento della sottocentrale,
se richiesti, dovranno essere effettuati entro 3 mesi dalla richiesta scritta del Cliente.
Articolo 5. RILEVAZIONE DEI CONSUMI
5.1 Unità di misura
L'unità di misura del calore fornito è il kilowattora termico (kWh).
5.2 Determinazione dei consumi
La determinazione dei consumi avviene unicamente sulla base della lettura del contatore generale installato sulla sottocentrale, rilevata dal personale incaricato
dal Fornitore, o rilevata tramite telelettura.
Il Fornitore si riserva la facoltà di accettare eventuali letture del Cliente; in quest'ultimo caso, il Cliente si dichiara disponibile a comunicare al Fornitore la lettura
del proprio contatore, nei modi che saranno indicati.
In caso d’impossibilità di lettura dei consumi dovuta a questioni tecniche, il Fornitore sarà autorizzato a determinare, in contraddittorio con il Cliente, il consumo di
calore sulla base dei consumi storici, ove esistenti, oppure in via presuntiva, sulla base dei consumi registrati presso utenze similari.
In caso di irregolare o mancato funzionamento del contatore, il Fornitore sostituirà l’apparecchiatura e il consumo verrà calcolato in via presuntiva, relativamente
al periodo intercorrente tra la data di sostituzione del misuratore e la data dell’ultima lettura conguagliata e comunque per un periodo massimo non superiore a tre
mesi. Il calcolo sarà effettuato, in contraddittorio con il Cliente, in primo luogo, sulla base dei consumi storici ove esistenti, oppure, in secondo luogo, sulla base dei
consumi registrati presso utenze similari. In entrambi i casi si terrà in considerazione il numero di gradi/giorno (come definiti dal DPR 412/93) registrati nel
periodo in esame nel Comune ove è installato l’impianto del Cliente.
I consumi determinati secondo le modalità sopra indicate concorrono alla formazione del consumo annuo del Cliente, anche al fine dei conteggi di cui all’art. 6
punto 6.2.
5.3 Verifica dei contatori
Il Fornitore ha diritto di accesso nei locali del Cliente ove sono collocati i propri impianti ed apparecchi. Le spese per la verifica agli apparecchi di misura, richieste
dal Cliente, sono a carico del medesimo se gli errori risultano compresi entro i limiti di tolleranza del +/- 5%. Se nella verifica si riscontrassero invece errori
maggiori di detto limite di tolleranza, il rimborso dovuto al Cliente, valutato in base all’errore accertato, si computerà considerando il periodo corrispondente
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all’anno precedente dall’ultima lettura fino alla riparazione o sostituzione dell’apparecchio di misura difettoso.
Tale ricostruzione terrà conto del consumo medio giornaliero del periodo in cui l’apparecchio di misura ha funzionato. L’arresto del funzionamento
dell’apparecchio di misura, constatato direttamente dal Fornitore o su segnalazione del Cliente, darà luogo al ricalcolo dei consumi presunti limitatamente al
periodo dell’arresto con riferimento ai consumi del corrispondente periodo dell’anno precedente. Il ricalcolo dovrà avvenire in contradditorio con il Cliente.
Qualora l’utenza sia stata allacciata da meno di un anno ma da almeno sei mesi, il computo dell’energia prelevata sarà effettuato, sempre in contraddittorio con il
Cliente, sulla base di consumi precedenti l’arresto dell’apparecchio di misura, o di quelli successivi alla riattivazione. Qualora vengano rilevate manomissioni negli
impianti o nell’apparecchio di misura, tali da consentire un prelievo incontrollato di energia, il Cliente, fatta salva nei suoi confronti l’azione penale, è tenuto al
pagamento dell’energia secondo le modalità descritte in precedenza, nonché al rimborso delle maggiori spese eventualmente sostenute dal Fornitore.
Articolo 6. CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA
6.1 Tipologie di rapporto
Le tipologie di rapporto previste sono le seguenti:
a) “ a bonus”
b) “ a consumo”.
6.2 Rapporto “a bonus”
Nel rapporto a bonus il Cliente si impegna a garantire al Fornitore un corrispettivo fisso annuale (di seguito denominato più brevemente: imponibile), con
applicazione degli aggiornamenti previsti al punto 6.5, a fronte di un limite massimo di kWh annuo utilizzabile.
Dall’applicazione a detto imponibile dell’I.V.A. di legge e dell’agevolazione di cui all’art. 8, comma 10, lett. F) della L. n. 448/1998 e s.m.i. (attualmente pari a Euro
0,02194 per ogni kWh consumato dal Cliente), si ottiene l’importo da corrispondere (di seguito denominato: netto) da parte del Cliente. In caso di sforamento del
limite massimo di kWh annuo concordato, la fatturazione relativa ai kWh aggiuntivi consumati avverrà sulla base delle condizioni tariffarie di cui al punto 6.3, con
fatturazione alla prima data utile a partire dal mese successivo allo sforamento.
Per il Cliente titolare di partita I.V.A., l’imponibile da garantire annualmente (importo da aggiornarsi sulla base di quanto previsto al punto 6.5) viene determinato
applicando una maggiorazione minima del 5% all’importo risultante dall’applicazione delle condizioni tariffarie -previste per gli utenti del servizio di
teleriscaldamento non beneficianti del rapporto “a bonus”- ai consumi storici del Cliente registrati nel triennio 2012/2014, ove esistenti e significativi, ovvero, in
caso contrario, ai consumi storici registrati nel triennio 2012/2014 presso utenze similari, a fronte di un quantitativo massimo di energia da assegnare pari al
rapporto tra il valore di imponibile come sopra ottenuto e il coefficiente 0,06. In caso di mancato accordo tra Cliente e Fornitore in merito alla determinazione del
bonus, la tipologia di rapporto da instaurare sarà “a consumo” sulla base della tariffa di cui al punto 6.3
Per il Cliente privato (uso domestico), l'imponibile da garantire annualmente è di Euro 1.412,75 (importo riferito all’anno 2015, da aggiornarsi sulla base di
quanto previsto al punto 6.5) pari ad un netto da corrispondere, in caso di esaurimento del quantitativo annuo di energia reso disponibile pari a 27.000 kWh, alle
condizioni attuali di imposta ed agevolazione della L. n. 448/1998, di Euro 961,64 (importo comprensivo di I.V.A. di legge e con applicazione dell’agevolazione di
cui all’art. 8, comma 10, lett. F).
In caso di assorbimento, da parte del Cliente, inferiore al quantitativo di energia fissato, oltre al “bonus” netto indicato dovrà essere garantito al Fornitore
l’imponibile mediante un’ integrazione tariffaria pari -attualmente e come specificato al secondo paragrafo del presente punto- ad Euro 0,02194 (importo al lordo
dell’I.V.A. di legge) per ogni kWh consumato in meno.
Dal 2016 l’integrazione tariffaria non sarà dovuta dai Clienti privati (uso domestico)dell’ impianto di teleriscaldamento di Arta Terme con modalità “a bonus” se
essi assorbiranno complessivamente il 100% del quantitativo di energia termica globalmente attribuita pari al numero di tali Clienti moltiplicato per 27.000 kWh.
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Per i consumi superiori al bonus ogni Cliente verserà il corrispettivo a tariffa come previsto dal punto 6.3.
La concessione di nuovi bonus o, comunque, di maggiori quantitativi di energia, potrà avvenire nei limiti di capacità dell’impianto, secondo valutazione preventiva
del Fornitore.
6.3 Rapporto “a consumo”
3 Il rapporto “a consumo” è valido nel caso di scelta di tale rapporto da parte del Cliente, nonché negli altri casi espressamente previsti nelle presenti condizioni di
fornitura. Al Cliente viene fatturato il corrispettivo per il consumo sulla base della tariffa come di seguito indicata, con applicazione degli aggiornamenti previsti al
punto 6.5. La tariffa per il rapporto “ a consumo”, a partire dal 1° gennaio 2015, viene stabilita in Euro 0,11583008 per kWh prelevato. Al corrispettivo così
determinato andranno applicate le agevolazioni di legge che attualmente sono previste dall’art. 8, comma 10, lett. F) della l. n. 448/1998 e successive modifiche ed
integrazioni per le reti di teleriscaldamento, oltre all’I.V.A. di legge ed eventuali oneri fiscali e diritti aggiuntivi stabiliti dalle vigenti normative.
Ogni Cliente potrà passare dal sistema “a consumo” a quello a “bonus” alla scadenza di ogni bimestre di fatturazione. La comunicazione al Fornitore dovrà essere
fatta in forma scritta e il corrispettivo fisso annuale e il quantitativo minimo di consumo saranno ricalcolati in proporzione sui bimestri mancanti alla fine dell'anno,
a partire dal bimestre successivo a quello della comunicazione.
Il passaggio dal sistema “a bonus” a quello a “consumo” è consentito solamente al Cliente privato (uso domestico), all’inizio di ogni anno solare. La comunicazione
al Fornitore dovrà essere fatta in forma scritta entro il 30 di novembre dell’anno precedente a quello in cui il Cliente vuole cambiare regime.
6.4 Numero minimo di Clienti privati (uso domestico) “a bonus”
Il numero complessivo dei rapporti “a bonus” per i Clienti privati (uso domestico) non potrà scendere al di sotto di 73 unità, fatti salvi i casi documentati di
trasferimento all’estero o decesso, pena il decadere automatico del sistema “a bonus” per tutti i Clienti privati e passaggio di tali Clienti a rapporto “a consumo”.
6.5 Aggiornamento degli importi previsti con i rapporti “ a bonus” e “a consumo”
Gli importi relativi ai rapporti “ a bonus” e “a consumo” di cui ai precedenti commi verranno aggiornati annualmente, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, sulla
base delle variazioni intervenute del prezzo del cippato, del gasolio da riscaldamento, del gas naturale e dell’energia elettrica rispetto all’anno precedente.
Ai fini del calcolo dell’aggiornamento annuale del corrispettivo si farà riferimento:
- alla variazione del prezzo medio del cippato, rilevato al mese antecedente la data di decorrenza di ciascun aggiornamento rispetto al valore rilevato nello stesso
periodo dell’anno precedente;
- alla variazione del prezzo del gasolio da riscaldamento, rilevato a fine mese antecedente la data di decorrenza di ciascun aggiornamento rispetto al valore rilevato
nello stesso periodo dell’anno precedente;
- alla variazione del prezzo del gas naturale e dell’energia elettrica, rilevato nel trimestre antecedente la data di decorrenza di ciascun aggiornamento rispetto al
valore rilevato nello stesso periodo dell’anno precedente.
Il prezzo di riferimento del cippato è quello medio in €/mst pubblicato con cadenza mensile sul sito web della Camera di Commercio di Bolzano
(http://www.camcom.bz.it/), per cippato di abete non scortecciato franco consegna centrale teleriscaldamento A.A.
Il prezzo di riferimento del gasolio da riscaldamento è quello pubblicato con cadenza quindicinale sul sito web della Camera di Commercio di Udine
(www.ud.camcom.it) in €/litro, per quantitativi da 2.001 a 5.000 litri e pagamento alla consegna.
Il prezzo di riferimento del gas naturale è quello pubblicato con cadenza trimestrale sul sito web dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas
(www.autorita.energia.it) in €/mc, per un consumatore tipo domestico servito in regime di tutela.
Il prezzo di riferimento dell’energia elettrica è quello pubblicato con cadenza trimestrale sul sito web dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas
(www.autorita.energia.it) in €/kWh, per un consumatore tipo domestico servito in regime di maggior tutela.
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L’aggiornamento del corrispettivo avviene applicando la seguente formula matematica:
P = 0,9 ⋅ PCIP + 0,03 ⋅ PGA + 0,04 ⋅ PGN + 0,03 ⋅ PEE
dove:
▪
▪
▪
P = corrispettivo aggiornato per la fornitura dell’energia termica;
PCIP = corrispettivo aggiornato per la fornitura dell’energia termica calcolato sulla base delle sole variazioni percentuali del prezzo del cippato;
PGA = corrispettivo aggiornato per la fornitura dell’energia termica calcolato sulla base delle sole variazioni percentuali del prezzo del gasolio da
riscaldamento;
▪ PGN = corrispettivo aggiornato per la fornitura dell’energia termica calcolato sulla base delle sole variazioni percentuali del prezzo del gas naturale;
▪ PEE = corrispettivo aggiornato per la fornitura dell’energia termica calcolato sulla base delle sole variazioni percentuali del prezzo dell’energia elettrica.
Si precisa che il corrispettivo dei rapporti “a bonus” verrà aggiornato (nei termini previsti dal presente punto) annualmente ma, nel primo anno, solo in caso di
variazioni in aumento. Nel caso in cui l’aggiornamento annuo, calcolato applicando la formula sopra riportata, produca una variazione in diminuzione, l’importo
da corrispondere al Fornitore potrà variare al ribasso, ma comunque mai al di sotto dei valori di “bonus” stabiliti inizialmente. Nel caso dei rapporti “a consumo”
le variazioni si avranno sia in aumento che in diminuzione già a partire dal primo anno ovvero dal gennaio 2016.
6.6 Corrispettivo minimo annuo.
Verrà comunque addebitato il corrispettivo minimo annuo quantificato in Euro 20,00 per kW di potenza installata. In caso di consumo annuo pari a zero, dovuto a
comprovate ragioni quali: trasferimento all’estero, decesso, chiusura attività, non verrà addebitato il corrispettivo minimo annuo per un periodo massimo di due
anni trascorso il quale l’utente potrà scegliere se risolvere il contratto e far rimuovere lo scambiatore, in caso contrario gli sarà addebitato il corrispettivo minimo
(a partire dal terzo anno di consumo a zero). Per far valere il mancato addebito del corrispettivo minimo, il Cliente dovrà inviare motivata comunicazione, entro il
31 dicembre di ogni anno.
Articolo 7. FATTURAZIONE
7.1 Le fatture sono emesse con frequenza bimestrale, in base ai consumi rilevati direttamente dal Fornitore. In carenza di rilevazione diretta, il Fornitore è
autorizzato ad emettere fattura d’acconto il cui importo sarà determinato sulla base dei consumi pregressi dell’utenza. Le fatture di conguaglio saranno emesse
con la fatturazione del periodo immediatamente successivo a quello in cui sia stata effettuata la rilevazione.
7.2 In caso di sistema a bonus la fatturazione del corrispettivo annuo concordato avverrà ogni due mesi.
7.3 L’addebito di eventuali conguagli sarà effettuato sulla fattura relativa ai consumi del 6° bimestre di ogni anno.
Articolo 8. PAGAMENTI
Il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento della fattura nei termini e con le modalità indicate nella stessa. Decorso il termine di scadenza, il Fornitore, ferma
restando la facoltà di sospendere la fornitura e risolvere il contratto dandone congruo preavviso al Cliente, addebiterà gli interessi di mora nella misura del tasso di
riferimento di cui all’art. 2 del D.Lgs. 24.06.1998, n. 213 tempo per tempo vigente maggiorato di 2 punti. Il ripristino della somministrazione temporaneamente
interrotta per morosità è in ogni caso subordinato al versamento di quanto dovuto al Fornitore nonché al rimborso delle spese di riallaccio così come
predeterminate.
Il Cliente moroso è tenuto al pagamento delle spese relative ai solleciti di pagamento e al rimborso dei costi sostenuti per l'eventuale recupero credito o per la
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sospensione o riattivazione della fornitura.
In ogni caso il Fornitore si riserva la facoltà di avvalersi di ogni azione, anche coattiva, ritenuta utile ai fini del recupero del proprio credito nei confronti dei Clienti
morosi.
Articolo 9. GARANZIE
Il Fornitore, in caso di mancato pagamento del corrispettivo, alla scadenza pattuita, per due volte consecutive, potrà richiedere idonea cauzione costituita in
numerario o fidejussione bancaria o assicurativa a prima chiamata commisurata al fatturato medio di quattro periodi di fatturazione, calcolato sulla base dei
consumi medi della tipologia di utenza o in base ai consumi specifici del Cliente, nonché sull’eventuale debito già maturato all’atto della richiesta. Il Fornitore si
riserva, inoltre, la facoltà di richiedere aggiornamenti della garanzia di cui al precedente capoverso, in funzione delle eventuali variazioni tariffarie intervenute,
oppure delle eventuali modifiche dei consumi dell’utenza in corso di vigenza del contratto.
Il deposito cauzionale sarà restituito in caso di cessazione di fornitura, maggiorato degli interessi legali.
In caso di inadempimento del Cliente, fatta salva ogni azione derivante dal contratto e dalla legge, il Fornitore potrà compensare con tale deposito i propri crediti
ed addebiterà nuovamente l'ammontare corrispondente al deposito cauzionale nella fattura successiva.
Articolo 10. DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA
Il contratto di fornitura con il Fornitore, ha la durata di anni 5 (cinque) e sarà tacitamente prorogato di anni 5 (cinque) in mancanza di disdetta da comunicarsi a
mezzo raccomandata a.r. con almeno mesi 6 (sei) di preavviso dalla data di scadenza.
Articolo 11. CESSIONE, SUBENTRO, RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Fornitore può cedere il contratto ad altra impresa, ma dovrà darne preventivamente avviso al Cliente.
E’ consentito il subentro al Cliente da parte di terzi, previa comunicazione al Fornitore, in forza di idoneo titolo di utilizzo dei locali oggetto della fornitura.
E’ consentito il recesso anticipato da parte degli aventi causa nella successione del titolare del contratto, purché siano trascorsi almeno 3 (tre) anni dalla data di
sottoscrizione e con addebito delle spese di disinstallazione delle apparecchiature di scambio termico.
Il Fornitore potrà risolvere il contratto a suo insindacabile giudizio oltre che nel caso di cui all’art. 1456 c.c., con addebito immediato dei corrispettivi dovuti sino
alla scadenza e degli eventuali maggiori danni nei seguenti casi:
quando gli impianti del Cliente provochino alterazioni alle condizioni di funzionamento della rete e/o alle condizioni di distribuzione di energia termica
quando il Cliente si opponga reiteratamente ed ingiustificatamente alle ispezioni da parte del personale del Fornitore ed, inoltre, per violazione, da parte
del Cliente, degli artt. 8 e 9 del presente contratto, nonché per prelievo fraudolento dell’energia termica e comunque ogni qualvolta il Fornitore venga a
conoscenza, successivamente alla stipula del contratto, che il Cliente abbia presentato una dichiarazione falsa, alterata, non veritiera, o che comunque
detenga l’immobile senza titolo legittimo.
Nel caso in cui vengano meno o vengano ridotti, in misura almeno pari al 20%, gli incentivi economici in vigore, il Fornitore potrà darne comunicazione ai Clienti e,
trascorsi 20 gg da tale avviso, tutti i contratti a bonus saranno, senza bisogno di ulteriori atti o consensi, convertiti a tariffa sulla base delle condizioni tariffarie di
cui all’art. 6 punto 6.3. Entro il predetto termine di 20 gg., il Cliente potrà dichiarare per iscritto di avere interesse alla prosecuzione del rapporto a bonus, alle
condizioni che verranno rinegoziate tra Fornitore, d’intesa con Comunità Montana della Carnia, e Cliente.
In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni nascenti dal presente contratto il Cliente ha diritto di risolvere tutti i contratti di fornitura in corso con il
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Fornitore medesimo ed a richiederne il risarcimento dell’eventuale danno con espressa esclusione dei casi di cui ai punti 4.2 e 4.3 e del presente articolo.
Articolo 12. NORME APPLICABILI
La fornitura di energia termica è regolata:
1. dalle presenti condizioni generali;
2. dalle norme emanate dagli organi pubblici competenti:
3. dalle condizioni speciali qualora richiamate in eventuali singoli contratti di utenza;
4. dal contratto di allacciamento, per quanto non in contrasto con le clausole delle presenti condizioni generali, stipulato tra la Comunità Montana della
Carnia e il Cliente.
I principi fondamentali e le modalità operative cui si ispira l’attività del Fornitore ed i mezzi di tutela del Cliente sono contenuti nella “carta del servizio”, che
costituisce parte integrante delle presenti condizioni generali di fornitura.
Il Fornitore potrà per una sola volta nel corso di ogni quinquennio, per eventi o motivi comprovati ed eccezionali e d’intesa con la Comunità Montana della
Carnia, aumentare la tariffa a consumo e la quota a bonus sino - al massimo - alla percentuale del 4% sul prezzo corrente. Prima di provvedere in tal senso il
fornitore dovrà darne notizia ai Clienti fornendo loro le informazioni del caso rendendo consultabili presso la propria sede i documenti comprovanti la necessità
dell’aumento.
Articolo 13. RICHIESTE DI INFORMAZIONE E RECLAMI DEL CLIENTE
La carta dei servizi deve prevedere che il Fornitore debba organizzare ogni anno, nel mese di gennaio, un incontro con tutti i Clienti al fine di discutere
dell’andamento del servizio, dei costi e dei ricavi dello stesso e per affrontare tutte le problematiche connesse al rapporto, ivi compreso l’andamento stagionale dei
consumi al fine di valutare la presenza di picchi di assorbimento che richiedano una rimodulazione dei rapporti a bonus. La convocazione di tale incontro dovrà
avvenire in modi idonei a renderla conoscibile da tutti i Clienti anche per il tramite del Comitato degli utenti.
Il Cliente può ottenere informazioni presso gli uffici del Fornitore ed inoltrare richieste di chiarimento o eventuali reclami, che saranno evasi sollecitamente e
comunque nel rispetto dei termini e della procedura prevista nella Carta del Servizio.
Articolo 14. STANDARD DI QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI - INDENNIZZI AL CLIENTE
Il Fornitore si atterrà per le prestazioni da rendere al Cliente (es. tempi di allacciamento) al rispetto degli standard di qualità definiti e pubblicati nella Carta del
Servizio ed ai suoi successivi aggiornamenti.
In caso di mancato rispetto degli standard o delle procedure definite nella Carta del Servizio, al Cliente spettano gli indennizzi ivi previsti.
La Carta del servizio viene consegnata ad ogni Cliente con il contratto e i suoi aggiornamenti verranno portati a conoscenza della Clientela mediante i più idonei
mezzi di comunicazione.
Articolo 15. COMUNICAZIONI
Le comunicazioni dirette individualmente al Cliente verranno effettuate all’indirizzo di fornitura o presso il domicilio eletto dallo stesso. Le comunicazioni che
interessano la totalità degli utenti potranno essere effettuate anche tramite stampa o mezzi di comunicazione di massa o con messaggi riportati sulle bollette, e
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comunque verranno estese anche al Comitato degli utenti.
Articolo 16. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Il Fornitore ed i Clienti, al fine di una verifica sull’andamento dei consumi “a bonus”, convengono che il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015 sia da
considerarsi sperimentale e quindi le decorrenze di cui all’art. 10 si intendono a far data dal 1° gennaio 2016.
Verranno effettuate due verifiche sull’andamento dei consumi: una entro il mese di luglio 2015 per il primo semestre ed una entro il mese di gennaio 2016 per il
secondo semestre anche al fine di valutare la presenza di picchi di assorbimento che richiedano una rimodulazione dei rapporti a bonus.
Se dalla seconda verifica il Fornitore ed i Clienti confermeranno la sostenibilità delle condizioni relativamente ai rapporti “a bonus” assegnati, le stesse si
rinnoveranno automaticamente alle medesime condizioni. In caso contrario, il Fornitore ed il Cliente avranno facoltà di trovare un diverso accordo entro il
termine perentorio del 28 febbraio 2016. In difetto di accordo entro tale data, tutti i consumi dall’anno 2016 in poi verranno fatturati dal Fornitore a consumo
sulla base della tariffa di cui all’art. 6 punto 6.3.
Articolo 17. FORO COMPETENTE
Il foro ex lege è quello del Tribunale di Udine.
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ALLEGATO 5) - CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DEL CALORE MEDIANTE TELERISCALDAMENTO PER I CLIENTI DEGLI IMPIANTI DI
TELERISCALDAMENTO DELLA COMUNITÀ MONTANA DELLA CARNIA NEI COMUNI DI TREPPO CARNICO, LAUCO, VERZEGNIS, AMPEZZO, FORNI AVOLTRI E
PRATO CARNICO A PARTIRE DALL’ANNO 2015.
Ai fini dell’interpretazione delle presenti condizioni generali per la fornitura del calore mediante teleriscaldamento, si applicano le seguenti definizioni:
Fornitore: è la Società ESCO Montagna F.V.G. S.p.A. (o Società dalla stessa avente causa) che gestisce, in forza del contratto di servizio stipulato con la Comunità
Montana della Carnia, l'impianto di teleriscaldamento (costituito dalla centrale di produzione ed annessa rete di distribuzione del calore fino ai punti di consegna ai
Clienti) e che produce e distribuisce il calore ai clienti allacciati alla rete.
Cliente: qualunque soggetto persona fisica o giuridica, Ente o Associazione o altro, che risulti allacciato alla rete di teleriscaldamento o che ne chieda l'allacciamento
o che abbia sottoscritto il contratto di fornitura del calore a mezzo teleriscaldamento.
Richiesta termica: è la quantità di calore necessaria a soddisfare la richiesta di consumo del Cliente o dell'intera rete.
Punto di consegna: è il punto ove ha termine l'impianto gestito dal Fornitore e dove viene consegnato il calore al Cliente per essere immesso nel suo impianto
interno.
Impianto interno del Cliente: impianto a valle del punto di consegna della fornitura, di esclusiva proprietà del Cliente, costituito da collettori e tubazioni, pompe di
circolazione, apparecchiature per controllo, regolazione e sicurezza, serbatoi di accumulo, corpi scaldanti e quant'altro necessario a trasferire il calore dal punto di
consegna ai corpi scaldanti dell'unità abitativa.
Articolo 1. CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
Il Fornitore fornisce l'energia termica (calore) mediante la rete di teleriscaldamento urbano per gli usi di riscaldamento ambienti e produzione di acqua calda
igienico-sanitaria, nei limiti dell'estensione e delle potenzialità dei propri impianti, alle condizioni di fornitura previste dal presente documento.
La fornitura di calore viene effettuata previo accertamento che l'impianto interno del Cliente sia conforme alle norme tecniche vigenti in materia di impianti termici
sulla base di idonea documentazione esibita dal Cliente ed eventuale sopralluogo.
Il Fornitore potrà derivare altre eventuali forniture dalle condutture poste al servizio del Cliente, posate su suolo pubblico o privato, previo assenso scritto della
parte interessata, purché non venga compromessa la regolarità della fornitura del Cliente stesso.
Articolo 2. OGGETTO DELLA FORNITURA
2.1 Caratteristiche tecniche
Il fluido vettore del calore è costituito da acqua calda, ad una temperatura, in dipendenza della temperatura esterna compresa tra 75° e 90°. Nel periodo invernale il
Fornitore si impegna a garantire in ogni caso una temperatura minima non inferiore a 75° mentre nel periodo estivo le temperature potranno essere
convenientemente ridotte, in relazione alla richiesta termica dell’intera utenza. Il Cliente si impegna ad assicurare che la temperatura di ritorno dell’acqua sia pari o
Rev.03_2015
inferiore ai 60° C.
2.2 Usi consentiti
L'energia termica fornita sarà usata direttamente dal Cliente, che si impegna a non utilizzarla per usi diversi da quelli dichiarati nel contratto di fornitura. Eventuali
diverse utilizzazioni della fornitura dovranno pertanto essere preventivamente comunicate al Fornitore, che provvederà ad aggiornare il contratto o a stipularne uno
nuovo. Il Cliente è tenuto ad utilizzare il prodotto fornito esclusivamente per gli usi e nei locali indicati nel contratto di fornitura e non può cederlo sotto qualsiasi
forma a terzi. In caso di diverso utilizzo della fornitura, anche per interposta persona, non preventivamente concordato con il Fornitore , il Cliente sarà tenuto a
pagare tutti i consumi in base alla tariffa di cui all’art. 6 punto 6.1 oltre alle imposte o tasse relative all’effettivo utilizzo, fatta salva l’applicazione delle eventuali
sanzioni penali e tributarie, oltre agli eventuali maggiori danni.
In caso di diverso utilizzo il Fornitore non risponde dei danni causati a persone o a cose dal calore fornito. Il Fornitore si riserva la facoltà di verificare, in
contraddittorio con il Cliente, il corretto funzionamento dell’impianto secondario di quest’ultimo al fine di evitare malfunzionamenti alla rete che, qualora accertate,
possano comportare la sospensione della fornitura.
2.3. Contributo spese di allacciamento
Il Fornitore addebiterà al Cliente il contributo per le spese di allacciamento stabilite nel contratto di allacciamento, nel rispetto di quanto previsto all’art. 29 della L.
23-12-2000 n. 388 e s.m.i. per gli utenti che si collegano alle reti di teleriscaldamento alimentate da biomassa.
Articolo 3. RICHIESTA DI FORNITURA
Il Cliente dovrà presentare richiesta di attivazione del servizio di fornitura calore presso gli uffici del Fornitore.
Qualora non esista l'allacciamento alla rete di distribuzione, il Cliente può chiederne l'esecuzione, specificando l'utilizzo del calore e fornendo i dati necessari per il
dimensionamento della sottocentrale d'utenza.
I costi di tali opere, la cui esecuzione è subordinata all'ottenimento da parte del Cliente delle autorizzazioni di legge all’esecuzione lavori e delle eventuali servitù
occorrenti, saranno addebitati al Cliente medesimo, sulla base di apposito preventivo che dovrà essere accettato per iscritto.
In ogni caso il Cliente non avrà titolo di richiedere l’attivazione di una nuova fornitura qualora sussistano posizioni di debito nei confronti del Fornitore.
La somministrazione di energia termica è effettuata dal Fornitore entro i limiti di estensione delle reti di distribuzione e della potenzialità dei propri impianti, previa
valutazione dell’esistenza delle condizioni tecnico-economiche per l’attivazione della fornitura.
Articolo 4. MODALITÀ DI FORNITURA
4.1 Consegna della fornitura
La consegna del calore avverrà all'interno di un idoneo locale messo gratuitamente a disposizione dal Cliente e adibito a sottocentrale d'utenza; il punto di consegna
della fornitura è rappresentato dalle flange poste a valle delle valvole di intercettazione del circuito secondario dell'impianto di scambio termico.
Le apparecchiature di scambio termico, ivi compreso il contatore di calore e tutte le necessarie apparecchiatura di controllo, regolazione e sicurezza, rimangono
nella piena ed esclusiva disponibilità del Fornitore, che ne assume l'obbligo e l'onere dell'esercizio, della riparazione guasti e della manutenzione ordinaria e
straordinaria, nonché dell'osservanza delle norme tecniche vigenti.
A valle del punto di consegna della fornitura, ha inizio l'impianto ” interno “ del Cliente, di Sua esclusiva proprietà (collettori e tubazioni, pompe di circolazione,
apparecchiature per controllo, regolazione e sicurezza, serbatoi di accumulo, corpi scaldanti). Salvo diversa pattuizione l’esercizio e la manutenzione dell'impianto
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interno ai fini del contenimento dei consumi di energia, come definiti dal D.P.R. 412/93 e successive modificazioni e integrazioni, restano di competenza del Cliente
stesso.
Il Cliente è custode di tutte le apparecchiature e di tutti i materiali resi disponibili dal Fornitore che verranno collocati in spazi o locali dei quali lo stesso sia
proprietario, comproprietario o di cui abbia la disponibilità. Pertanto il Cliente è responsabile, nei confronti del Fornitore, in caso di sottrazione, danneggiamento,
manomissione delle apparecchiature e dei materiali predetti.
Con la sottoscrizione del contratto di fornitura, il Cliente consente al personale del Fornitore, od altro personale da esso incaricato comunque munito di tesserino di
riconoscimento (esigibile a richiesta del Cliente), di accedere, in qualsiasi momento della giornata, alla sottocentrale d'utenza -per effettuare le normali operazioni di
esercizio e manutenzione della sottocentrale termica, quali lettura, controllo e sostituzione dei contatori, verifica e riparazione di eventuali guasti delle
apparecchiature e delle condutture di allacciamento alla rete, verifica delle condizioni di sicurezza della fornitura- nonché ai locali serviti -per la verifica di cui
all’art.2.2-.
4.2 Sospensione della fornitura per motivi tecnici
Il Fornitore potrà sospendere o limitare la somministrazione della fornitura, per i) cause di forza maggiore, ii) caso fortuito, iii) fatto di terzi, iv) provvedimenti o atti
dell’autorità, nonché in caso di v) lavori da eseguirsi lungo la rete di distribuzione del calore fino ai punti di consegna ai Clienti, vi) ovvero all’interno della centrale di
produzione del calore; in tali ultimi due casi (v e vi) le interruzioni del servizio saranno limitate al tempo strettamente indispensabile per eseguire gli interventi e/o
le necessarie riparazioni.
Gli interventi di manutenzione programmata che comportino la sospensione della fornitura verranno comunicati dal Fornitore al Cliente con i tempi di preavviso
indicati nella “Carta del servizio” ed il Fornitore realizzerà gli interventi arrecando il minor disagio possibile al Cliente.
4.3 Sospensione della fornitura per motivi di sicurezza
Il Fornitore potrà sospendere la fornitura, anche senza preavviso, nel caso in cui riscontrasse che l'impianto interno del Cliente presenti delle non conformità alle
norme tecniche vigenti sulla sicurezza degli impianti che possano costituire pericolo reale ed immediato per l'incolumità del Cliente e/o dei terzi.
Le sospensioni parziali o totali nella fornitura del servizio di cui ai punti 4.2 e 4.3 non comporteranno obbligo alcuno di indennizzo o risarcimento di danni di
qualsiasi genere o natura, diretti o indiretti, neppure a titolo di rivalsa.
4.4 Sospensione della fornitura per morosità del Cliente
Il Fornitore può sospendere la fornitura ai sensi dell’art. 1565 c.c. per ogni inadempienza dell’Utente, anche relativa a precedenti forniture cessate, addebitando le
spese di sospensione, di riattivazione, nonché i corrispettivi pattuiti.
La sospensione sarà preceduta da lettera di messa in mora o contestazione dell'addebito al Cliente, contenente l'indicazione della data in cui, in caso di mancato
pagamento, si procederà alla chiusura del contatore; il preavviso di distacco non potrà comunque essere inferiore al termine di 10 giorni dalla data della
contestazione.
La riattivazione della fornitura è, in ogni caso, subordinata al pagamento da parte del Cliente dei debiti verso il Fornitore e degli eventuali altri oneri di cessazione e
riattivazione previsti nella Carta del servizio.
4.5. Disattivazione della fornitura e subentri.
Il Cliente che intenda interrompere la fornitura deve presentare richiesta scritta al Fornitore, a cui farà seguito la lettura dei consumi, la chiusura del contatore e la
chiusura amministrativa/contabile del contratto.
L’adempimento di cui al precedente comma si applica alle attività commerciali, artigianali e alle società, nel caso di modificazioni della proprietà.
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In caso contrario l’Utente rimarrà responsabile del pagamento dei consumi di energia termica effettuati dai suoi successori e dei canoni relativi nonché di qualunque
danno che potrebbe essere arrecato ai misuratori ed agli impianti di proprietà del Fornitore o della Comunità Montana della Carnia.
Al Cliente intestatario del contratto saranno addebitati i consumi registrati, anche se effettuati da terzi, e ogni altra spesa o danno connessi o conseguenti all'uso degli
impianti fino al momento dell'effettiva chiusura del contratto di fornitura o fino alla data di sottoscrizione del contratto da parte del subentrante, se trattasi di
subentro.
La disattivazione della fornitura, con chiusura del contatore sarà effettuata nei tempi previsti dalla Carta del Servizio; i lavori di smantellamento della sottocentrale,
se richiesti, dovranno essere effettuati entro 3 mesi dalla richiesta scritta del Cliente.
Articolo 5. RILEVAZIONE DEI CONSUMI
5.1 Unità di misura
L'unità di misura del calore fornito è il kilowattora termico (kWh).
5.2 Determinazione dei consumi
La determinazione dei consumi avviene unicamente sulla base della lettura del contatore generale installato sulla sottocentrale, rilevata dal personale incaricato dal
Fornitore, o rilevata tramite telelettura.
Il Fornitore si riserva la facoltà di accettare eventuali letture del Cliente; in quest'ultimo caso, il Cliente si dichiara disponibile a comunicare al Fornitore la lettura del
proprio contatore, nei modi che saranno indicati.
In caso d’impossibilità di lettura dei consumi dovuta a questioni tecniche, il Fornitore sarà autorizzato a determinare, in contraddittorio con il Cliente, il consumo di
calore sulla base dei consumi storici, ove esistenti, oppure in via presuntiva, sulla base dei consumi registrati presso utenze similari.
In caso di irregolare o mancato funzionamento del contatore, il Fornitore sostituirà l’apparecchiatura e il consumo verrà calcolato in via presuntiva, relativamente al
periodo intercorrente tra la data di sostituzione del misuratore e la data dell’ultima lettura conguagliata e comunque per un periodo massimo non superiore a tre
mesi. Il calcolo sarà effettuato, in contraddittorio con il Cliente, in primo luogo, sulla base dei consumi storici ove esistenti, oppure, in secondo luogo, sulla base dei
consumi registrati presso utenze similari. In entrambi i casi si terrà in considerazione il numero di gradi/giorno (come definiti dal DPR 412/93) registrati nel
periodo in esame nel Comune ove è installato l’impianto del Cliente.
I consumi determinati secondo le modalità sopra indicate concorrono alla formazione del consumo annuo del Cliente, anche al fine dei conteggi di cui all’art. 6 punto
6.1.
5.3 Verifica dei contatori
Il Fornitore ha diritto di accesso nei locali del Cliente ove sono collocati i propri impianti ed apparecchi. Le spese per la verifica agli apparecchi di misura, richieste
dal Cliente, sono a carico del medesimo se gli errori risultano compresi entro i limiti di tolleranza del +/- 5%. Se nella verifica si riscontrassero invece errori maggiori
di detto limite di tolleranza, il rimborso dovuto al Cliente, valutato in base all’errore accertato, si computerà considerando il periodo corrispondente all’anno
precedente dall’ultima lettura fino alla riparazione o sostituzione dell’apparecchio di misura difettoso.
Tale ricostruzione terrà conto del consumo medio giornaliero del periodo in cui l’apparecchio di misura ha funzionato. L’arresto del funzionamento dell’apparecchio
di misura, constatato direttamente dal Fornitore o su segnalazione del Cliente, darà luogo al ricalcolo dei consumi presunti limitatamente al periodo dell’arresto con
riferimento ai consumi del corrispondente periodo dell’anno precedente. Il ricalcolo dovrà avvenire in contradditorio con il Cliente.
Qualora l’utenza sia stata allacciata da meno di un anno ma da almeno sei mesi, il computo dell’energia prelevata sarà effettuato, sempre in contraddittorio con il
Cliente, sulla base di consumi precedenti l’arresto dell’apparecchio di misura, o di quelli successivi alla riattivazione. Qualora vengano rilevate manomissioni negli
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impianti o nell’apparecchio di misura, tali da consentire un prelievo incontrollato di energia, il Cliente, fatta salva nei suoi confronti l’azione penale, è tenuto al
pagamento dell’energia secondo le modalità descritte in precedenza, nonché al rimborso delle maggiori spese eventualmente sostenute dal Fornitore.
Articolo 6. CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA
6.1 Corrispettivo per la fornitura.
Il corrispettivo per la fornitura al Cliente, a partire dal 1° gennaio 2015, viene stabilito sulla base della tariffa progressiva decrescente come di seguito indicata ed
articolata, con applicazione degli aggiornamenti previsti al punto 6.2:
a) fino al consumo annuo di 52.000 kWh: tariffa base costante pari a Euro/kWh 0,11583008 (T);
b)per la quota di consumo annuo compresa tra 52.000 kWh e 240.000 kWh: tariffa che decresce linearmente da Euro/kWh 0,11583008 (T) -in corrispondenza di
consumo annuo pari a 52.000 kWh- a Euro/kWh 0,09845557 (85% di T) -in corrispondenza di consumo annuo pari a 240.000 kWh-;
c) per la quota di consumo annuo oltre a 240.000 kWh tariffa costante pari a:
- Euro/kWh 0,09845557 (85% di T)
ovvero
- Euro/kWh 0,09266406 (80% di T) applicabile, ai Clienti, domestici e non, che presentino la seguente caratteristica: “avere in dotazione o dotarsi di scambiatore di
calore di adeguata potenza che può essere disattivato con la contemporanea messa in funzione di un impianto di riscaldamento alimentato a Olio pesante a basso
contenuto di zolfo (BTZ)”.
Al corrispettivo (o importo imponibile) così determinato andranno applicate le agevolazioni di legge che attualmente sono previste dall’art. 8, comma 10, lett. F)
della l. n. 448/1998 e successive modifiche ed integrazioni per le reti di teleriscaldamento, oltre all’I.V.A. di legge ed eventuali oneri fiscali e diritti aggiuntivi stabiliti
dalle vigenti normative.
Si precisa che il conteggio dei kWh assorbiti dal singolo Cliente fa riferimento alla differenza dei consumi nell’intervallo di tempo tra il 1° gennaio (o data successiva)
ed il 31 dicembre dell’anno solare di riferimento ed è applicato al reale procedere dei consumi e non con metodologie di calcolo tariffario che si riferiscono alla
proiezione annua del consumo dello specifico intervallo temporale soggetto a fatturazione.
6.2 Aggiornamento tariffario
Il corrispettivo per il consumo di cui al precedente comma verrà aggiornato annualmente, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, sulla base delle variazioni
intervenute del prezzo del cippato, del gasolio da riscaldamento, del gas naturale e dell’energia elettrica rispetto all’anno precedente.
Ai fini del calcolo dell’aggiornamento annuale del corrispettivo si farà riferimento:
- alla variazione del prezzo medio del cippato, rilevato al mese antecedente la data di decorrenza di ciascun aggiornamento rispetto al valore rilevato nello stesso
periodo dell’anno precedente;
- alla variazione del prezzo del gasolio da riscaldamento, rilevato a fine mese antecedente la data di decorrenza di ciascun aggiornamento rispetto al valore rilevato
nello stesso periodo dell’anno precedente;
- alla variazione del prezzo del gas naturale e dell’energia elettrica, rilevato nel trimestre antecedente la data di decorrenza di ciascun aggiornamento rispetto al
valore rilevato nello stesso periodo dell’anno precedente.
Il prezzo di riferimento del cippato è quello medio in €/mst pubblicato con cadenza mensile sul sito web della Camera di Commercio di Bolzano
(http://www.camcom.bz.it/), per cippato di abete non scortecciato franco consegna centrale teleriscaldamento A.A.
Il prezzo di riferimento del gasolio da riscaldamento è quello pubblicato con cadenza quindicinale sul sito web della Camera di Commercio di Udine
(www.ud.camcom.it) in €/litro, per quantitativi da 2.001 a 5.000 litri e pagamento alla consegna.
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Il prezzo di riferimento del gas naturale è quello pubblicato con cadenza trimestrale sul sito web dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas
(www.autorita.energia.it) in €/mc, per un consumatore tipo domestico servito in regime di tutela.
Il prezzo di riferimento dell’energia elettrica è quello pubblicato con cadenza trimestrale sul sito web dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas
(www.autorita.energia.it) in €/kWh, per un consumatore tipo domestico servito in regime di maggior tutela.
L’aggiornamento del corrispettivo avviene applicando la seguente formula matematica:
P = 0,9 ⋅ PCIP + 0,03 ⋅ PGA + 0,04 ⋅ PGN + 0,03 ⋅ PEE
dove:
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▪
▪
▪
▪
P = corrispettivo aggiornato per la fornitura dell’energia termica;
PCIP = corrispettivo aggiornato per la fornitura dell’energia termica calcolato sulla base delle sole variazioni percentuali del prezzo del cippato;
PGA = corrispettivo aggiornato per la fornitura dell’energia termica calcolato sulla base delle sole variazioni percentuali del prezzo del gasolio da
riscaldamento;
PGN = corrispettivo aggiornato per la fornitura dell’energia termica calcolato sulla base delle sole variazioni percentuali del prezzo del gas naturale;
PEE = corrispettivo aggiornato per la fornitura dell’energia termica calcolato sulla base delle sole variazioni percentuali del prezzo dell’energia elettrica.
6.3 Corrispettivo minimo annuo.
Verrà comunque addebitato il corrispettivo minimo annuo quantificato in Euro 20,00 per kW di potenza installata. In caso di consumo annuo pari a zero, dovuto a
comprovate ragioni quali: trasferimento all’estero, decesso, chiusura attività, non verrà addebitato il corrispettivo minimo annuo per un periodo massimo di due
anni trascorso il quale il Cliente potrà scegliere se risolvere il contratto e far rimuovere lo scambiatore, in caso contrario gli sarà addebitato il corrispettivo minimo
(a partire dal terzo anno di consumo a zero). Per far valere il mancato addebito del corrispettivo minimo, il Cliente dovrà inviare motivata comunicazione, entro il 31
dicembre di ogni anno.
Articolo 7. FATTURAZIONE
Le fatture sono emesse con frequenza bimestrale, in base ai consumi rilevati direttamente dal Fornitore. In carenza di rilevazione diretta, il Fornitore è autorizzato
ad emettere fattura d’acconto il cui importo sarà determinato sulla base dei consumi pregressi dell’utenza.
Le fatture di conguaglio saranno emesse con la fatturazione del periodo immediatamente successivo a quello in cui sia stata effettuata la rilevazione.
Articolo 8. PAGAMENTI
Il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento della fattura nei termini e con le modalità indicate nella stessa. Decorso il termine di scadenza, il Fornitore, ferma
restando la facoltà di sospendere la fornitura e risolvere il contratto dandone congruo preavviso al Cliente, addebiterà gli interessi di mora nella misura del tasso di
riferimento di cui all’art. 2 del D.Lgs. 24.06.1998, n. 213 tempo per tempo vigente maggiorato di 2 punti. Il ripristino della somministrazione temporaneamente
interrotta per morosità è in ogni caso subordinato al versamento di quanto dovuto al Fornitore nonché al rimborso delle spese di riallaccio così come
predeterminate.
Il Cliente moroso è tenuto al pagamento delle spese relative ai solleciti di pagamento e al rimborso dei costi sostenuti per l'eventuale recupero credito o per la
sospensione o riattivazione della fornitura.
In ogni caso il Fornitore si riserva la facoltà di avvalersi di ogni azione, anche coattiva, ritenuta utile ai fini del recupero del proprio credito nei confronti dei Clienti
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morosi.
Articolo 9. GARANZIE
Il Fornitore, in caso di mancato pagamento del corrispettivo, alla scadenza pattuita, per due volte consecutive, potrà richiedere idonea cauzione costituita in
numerario o fidejussione bancaria o assicurativa a prima chiamata commisurata al fatturato medio di quattro periodi di fatturazione, calcolato sulla base dei
consumi medi della tipologia di utenza o in base ai consumi specifici del Cliente, nonché sull’eventuale debito già maturato all’atto della richiesta. Il Fornitore si
riserva, inoltre, la facoltà di richiedere aggiornamenti della garanzia di cui al precedente capoverso, in funzione delle eventuali variazioni tariffarie intervenute,
oppure delle eventuali modifiche dei consumi dell’utenza in corso di vigenza del contratto.
Il deposito cauzionale sarà restituito in caso di cessazione di fornitura, maggiorato degli interessi legali.
In caso di inadempimento del Cliente, fatta salva ogni azione derivante dal contratto e dalla legge, il Fornitore potrà compensare con tale deposito i propri crediti ed
addebiterà nuovamente l'ammontare corrispondente al deposito cauzionale nella fattura successiva.
Articolo 10. DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA
Il contratto di fornitura con il Fornitore, ha la durata di anni 5 (cinque) e sarà tacitamente prorogato di anni 5 (cinque) in mancanza di disdetta da comunicarsi a
mezzo raccomandata a.r. con almeno mesi 6 (sei) di preavviso dalla data di scadenza.
Articolo 11. CESSIONE, SUBENTRO, RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Fornitore può cedere il contratto ad altra impresa, ma dovrà darne preventivamente avviso al Cliente.
E’ consentito il subentro al Cliente da parte di terzi, previa comunicazione al Fornitore, in forza di idoneo titolo di utilizzo dei locali oggetto della fornitura.
E’ consentito il recesso anticipato da parte degli aventi causa nella successione del titolare del contratto, purché siano trascorsi almeno 3 (tre) anni dalla data di
sottoscrizione e con addebito delle spese di disinstallazione delle apparecchiature di scambio termico.
Il Fornitore potrà risolvere il contratto a suo insindacabile giudizio oltre che nel caso di cui all’art. 1456 c.c., con addebito immediato dei corrispettivi dovuti sino alla
scadenza e degli eventuali maggiori danni nei seguenti casi:
quando gli impianti del Cliente provochino alterazioni alle condizioni di funzionamento della rete e/o alle condizioni di distribuzione di energia termica
quando il Cliente si opponga reiteratamente ed ingiustificatamente alle ispezioni da parte del personale del Fornitore ed, inoltre, per violazione, da parte del
Cliente, degli artt. 8 e 9 del presente contratto, nonché per prelievo fraudolento dell’energia termica e comunque ogni qualvolta il Fornitore venga a
conoscenza, successivamente alla stipula del contratto, che il Cliente abbia presentato una dichiarazione falsa, alterata, non veritiera, o che comunque
detenga l’immobile senza titolo legittimo.
In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni nascenti dal presente contratto il Cliente ha diritto di risolvere tutti i contratti di fornitura in corso con il
Fornitore medesimo ed a richiederne il risarcimento dell’eventuale danno con espressa esclusione dei casi di cui ai punti 4.2 e 4.3 e del presente articolo.
Articolo 12. NORME APPLICABILI
La fornitura di energia termica è regolata:
1. dalle presenti condizioni generali;
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2. dalle norme emanate dagli organi pubblici competenti:
3. dalle condizioni speciali qualora richiamate in eventuali singoli contratti di utenza;
4. dal contratto di allacciamento, per quanto non in contrasto con le clausole delle presenti condizioni generali, stipulato tra la Comunità Montana della Carnia
e il Cliente.
I principi fondamentali e le modalità operative cui si ispira l’attività del Fornitore ed i mezzi di tutela del Cliente sono contenuti nella “carta del servizio”, che
costituisce parte integrante delle presenti condizioni generali di fornitura.
Il Fornitore potrà per una sola volta nel corso di ogni quinquennio, per eventi o motivi comprovati ed eccezionali e d’intesa con la Comunità Montana della Carnia,
aumentare la tariffa sino - al massimo - alla percentuale del 4% sul prezzo corrente. Prima di provvedere in tal senso il fornitore dovrà darne notizia ai Clienti
fornendo loro le informazioni del caso rendendo consultabili presso la propria sede i documenti comprovanti la necessità dell’aumento.
Articolo 13. RICHIESTE DI INFORMAZIONE E RECLAMI DEL CLIENTE
La carta dei servizi deve prevedere che il Fornitore debba organizzare ogni anno, nel mese di gennaio, un incontro con tutti i Clienti al fine di discutere
dell’andamento del servizio, dei costi e dei ricavi dello stesso e per affrontare tutte le problematiche connesse al rapporto. La convocazione di tale incontro dovrà
avvenire in modi idonei a renderla conoscibile da tutti i Clienti.
Il Cliente può ottenere informazioni presso gli uffici del Fornitore ed inoltrare richieste di chiarimento o eventuali reclami, che saranno evasi sollecitamente e
comunque nel rispetto dei termini e della procedura prevista nella Carta del Servizio.
Articolo 14. STANDARD DI QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI - INDENNIZZI AL CLIENTE
Il Fornitore si atterrà per le prestazioni da rendere al Cliente (es. tempi di allacciamento) al rispetto degli standard di qualità definiti e pubblicati nella Carta del
Servizio ed ai suoi successivi aggiornamenti.
In caso di mancato rispetto degli standard o delle procedure definite nella Carta del Servizio, al Cliente spettano gli indennizzi ivi previsti.
La Carta del servizio viene consegnata ad ogni Cliente con il contratto e i suoi aggiornamenti verranno portati a conoscenza della Clientela mediante i più idonei
mezzi di comunicazione.
Articolo 15. COMUNICAZIONI
Le comunicazioni dirette individualmente al Cliente verranno effettuate all’indirizzo di fornitura o presso il domicilio eletto dallo stesso. Le comunicazioni che
interessano la totalità degli utenti potranno essere effettuate anche tramite stampa o mezzi di comunicazione di massa o con messaggi riportati sulle bollette.
Articolo 16. FORO
Il foro ex lege è quello del Tribunale di Udine.
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