Secondo il codice civile l’interesse è il frutto naturale
dei beni naturalmente fecondi (tra i quali rientra il
denaro)
INTERESSI LEGALI
 Interesse determinato annualmente sulla base di un d.m. ex
art. 1284 c.c.:
 il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al
2,5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con
proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno
precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne
annualmente la misura, sulla base del rendimento medio
annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12
mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato
nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una
nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno
successivo.
INTERESSE EX DLGS nr. 231 del
2002
 Art. 5:
 Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai
fini del presente decreto, e' determinato in misura pari al
saggio
d'interesse
del
principale
strumento
di
rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla
sua più recente operazione di rifinanziamento principale
effettuata il primo giorno di calendario del semestre in
questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio di
riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca
centrale europea del semestre in questione si applica per i
successivi sei mesi.
IN DEFINITIVA
ASSOLUTO divieto di inserire nei bandi (il cui
contenuto sarà poi riprodotto dai contratti) clausole in
cui si deroga alle norme imperative in tema di interessi
legali e moratori.
CONSEGUENZA
 Automatica sostituzione della clausola nulla con la
clausola che prevede l’interesse predeterminato
DETERMINA NR 4 del 2010 della AVCP
 le stazioni
appaltanti devono attenersi nella redazione dei
documenti di gara, nonché dei documenti contrattuali, alle
disposizioni previste dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231
con riguardo ai termini di pagamento, alla decorrenza degli
interessi moratori ed al saggio di interessi applicabile in caso di
ritardo.
 le stazioni appaltanti non possono subordinare la partecipazione
alle procedure di gara o
la sottoscrizione del contratto
all’accettazione di termini di pagamento, di decorrenza degli
interessi moratori e misura degli interessi di mora difformi da
quelli previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, né
prevedere tale
accettazione come elemento di favorevole
valutazione delle offerte tecniche
nell’ambito del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
INTERESSI IN CASO DI RITARDATO
PAGAMENTO (art. 144 d.P.R. nr. 207 del
2010)
In caso di colpa della stazione
appaltante, decorsi 60 giorni sono
dovuti interessi moratori.
OBIEZIONE
 Sulla base della determina AVCP e della
giurisprudenza del Consiglio di Stato dopo
30 e non 60 giorni sono dovuti interessi e
comunque nella misura dell’art. 5 del dlgs
nr. 231 del 2002
SI APPLICA AI CONTRATTI DI APPALTO IN CUI SIA PARTE PA?
 Art. 1. Ambito di applicazione
 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si
applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di
corrispettivo in una transazione commerciale.
 2. Le disposizioni del presente decreto non trovano
applicazione per: a) debiti oggetto di procedure
concorsuali aperte a carico del debitore; b) richieste di
interessi inferiori a 5 euro; c) pagamenti effettuati a
titolo di risarcimento del danno ivi compresi i
pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.
ED ANCORA…..
 Art. 2, comma 1, lett. b):
 "pubblica amministrazione", le amministrazioni dello Stato,
le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli
enti pubblici territoriali e le loro unioni, gli enti pubblici non
economici, ogni altro organismo dotato di personalità
giuridica, istituito per soddisfare specifiche finalità
d'interesse generale non aventi carattere industriale o
commerciale, la cui attività e' finanziata in modo
maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da
altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui
gestione e' sottoposta al loro controllo o i cui organi
d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono
costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai
medesimi soggetti pubblici;
TERMINI DI PAGAMENTO
 Art. 4 (Decorrenza degli interessi moratori):
 O dal giorno successivo alla scadenza del pagamento ;
O
dal 30° giorno dalla ricezione fattura e/o
effettuazione opera
CLAUSOLA DI BANDO CON LA QUALE LA
STAZIONE APPALTANTE SI RISERVA DI
CORRISPONDERE GLI INTERESI LEGALI
 L’amministrazione pubblica, infatti, non ha il potere di stabilire unilateralmente le
conseguenze del proprio stesso inadempimento contrattuale (come gli interessi
moratori o le conseguenze del ritardato pagamento) né potrebbe subordinare la
possibilità di partecipare alle gare alla accettazione di clausole aventi simili contenuti, se
non a costo di ricadere sotto le sanzioni di invalidità, per iniquità, vessatorietà,
mancanza di specifica approvazione a seguito di trattative, sanzioni sopra descritte (in
tal senso, Consiglio Stato, V, 30 agosto 2005, n.3892).
 Non può sostenersi la prevalenza di tali clausole rispetto a quanto previsto dal decreto
legislativo di recepimento della direttiva comunitaria: a parte il valore di supremazia
della disciplina di derivazione comunitaria, oltre che della normativa nazionale
imperativa, vale il principio per cui il contratto obbliga le parti non solo alle regole
previste dal medesimo, ma anche al rispetto delle regole imperative e a tutto ciò che
deriva dalla legge, dagli usi o dalla equità (articoli 1339, 1419, 1418 e 1374 del codice civile).
 Consiglio di Stato, decisione nr. 469 del 2010
ANCORA
 Illegittimità
di attribuzione di un punteggio,
nell’ambito
dell’offerta
economicamente
più
vantaggiosa, a termini di pagamento più dilatati
rispetto alla disciplina legale.
INOLTRE
 Iniquità di clausola sui tempi di pagamento, nella
parte in cui non esplicita che, in mancanza di accordo
derogatorio, si applicano comunque i termini di legge
e nella parte in cui prevede quali parametri di possibile
deroga concordata i flussi finanziari di cassa di entrata
a disposizione di questa azienda e i tempi tecnici
strettamente necessari dalle verifiche dell’esistenza del
debito (TAR Piemonte, sez. I, sent. Nr. 2346 del
5.5.2010).
ART 92, comma 1, del codice
 Le
amministrazioni aggiudicatrici non possono
subordinare la corresponsione dei compensi relativi
allo svolgimento della progettazione e delle attività
tecnico-amministrative
ad
essa
connesse
all’ottenimento
del
finanziamento
dell’opera
progettata
E QUINDI LEGITTIMAZIONE ANCHE DI
ASSOCIAZIONI PORTATRICI DI INTERESSI DIFFUSI
 il Tribunale amministrativo regionale del
Lazio – sezione I quater, definitivamente
pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe
e, per l’effetto, dichiara nulle le clausole del
bando impugnate.
 Sentenza nr. 6277 del 2009 confermata dal
CDS nella precedente slide
NOVITA’ NORMATIVE
 Direttiva 2011/7/UE
 Nuova direttiva per la lotta al ritardo nelle transazioni
commerciali. GUCE del 23.2.2011
PARTICOLARITA’
 Decorrenza dal 16.3.2013;
 Espresso riferimento a lavori pubblici e alla edilizia, dato che il 14°
considerando afferma che:
 per motivi di coerenza della legislazione dell’Unione, ai fini della presente
direttiva si dovrebbe applicare la definizione di «amministrazioni
aggiudicatrici» di cui alla direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto
degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi
di trasporto e servizi postali ( 2 ), e alla direttiva 2004/18/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al
coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
lavori, di forniture e di servizi
IPOTESI DI CONTRASTO CON LA
NORMATIVA IN TEMA DI APPALTI
 COLLAUDO: sei mesi;
 VERIFICA DI CONFORMITÀ: 45 giorni
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Tracciabilità pagamenti