Secondo il codice civile l’interesse è il frutto naturale dei beni naturalmente fecondi (tra i quali rientra il denaro) INTERESSI LEGALI Interesse determinato annualmente sulla base di un d.m. ex art. 1284 c.c.: il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 2,5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo. INTERESSE EX DLGS nr. 231 del 2002 Art. 5: Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del presente decreto, e' determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi. IN DEFINITIVA ASSOLUTO divieto di inserire nei bandi (il cui contenuto sarà poi riprodotto dai contratti) clausole in cui si deroga alle norme imperative in tema di interessi legali e moratori. CONSEGUENZA Automatica sostituzione della clausola nulla con la clausola che prevede l’interesse predeterminato DETERMINA NR 4 del 2010 della AVCP le stazioni appaltanti devono attenersi nella redazione dei documenti di gara, nonché dei documenti contrattuali, alle disposizioni previste dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 con riguardo ai termini di pagamento, alla decorrenza degli interessi moratori ed al saggio di interessi applicabile in caso di ritardo. le stazioni appaltanti non possono subordinare la partecipazione alle procedure di gara o la sottoscrizione del contratto all’accettazione di termini di pagamento, di decorrenza degli interessi moratori e misura degli interessi di mora difformi da quelli previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, né prevedere tale accettazione come elemento di favorevole valutazione delle offerte tecniche nell’ambito del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. INTERESSI IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO (art. 144 d.P.R. nr. 207 del 2010) In caso di colpa della stazione appaltante, decorsi 60 giorni sono dovuti interessi moratori. OBIEZIONE Sulla base della determina AVCP e della giurisprudenza del Consiglio di Stato dopo 30 e non 60 giorni sono dovuti interessi e comunque nella misura dell’art. 5 del dlgs nr. 231 del 2002 SI APPLICA AI CONTRATTI DI APPALTO IN CUI SIA PARTE PA? Art. 1. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale. 2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per: a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore; b) richieste di interessi inferiori a 5 euro; c) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno ivi compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore. ED ANCORA….. Art. 2, comma 1, lett. b): "pubblica amministrazione", le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, gli enti pubblici non economici, ogni altro organismo dotato di personalità giuridica, istituito per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività e' finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione e' sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici; TERMINI DI PAGAMENTO Art. 4 (Decorrenza degli interessi moratori): O dal giorno successivo alla scadenza del pagamento ; O dal 30° giorno dalla ricezione fattura e/o effettuazione opera CLAUSOLA DI BANDO CON LA QUALE LA STAZIONE APPALTANTE SI RISERVA DI CORRISPONDERE GLI INTERESI LEGALI L’amministrazione pubblica, infatti, non ha il potere di stabilire unilateralmente le conseguenze del proprio stesso inadempimento contrattuale (come gli interessi moratori o le conseguenze del ritardato pagamento) né potrebbe subordinare la possibilità di partecipare alle gare alla accettazione di clausole aventi simili contenuti, se non a costo di ricadere sotto le sanzioni di invalidità, per iniquità, vessatorietà, mancanza di specifica approvazione a seguito di trattative, sanzioni sopra descritte (in tal senso, Consiglio Stato, V, 30 agosto 2005, n.3892). Non può sostenersi la prevalenza di tali clausole rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo di recepimento della direttiva comunitaria: a parte il valore di supremazia della disciplina di derivazione comunitaria, oltre che della normativa nazionale imperativa, vale il principio per cui il contratto obbliga le parti non solo alle regole previste dal medesimo, ma anche al rispetto delle regole imperative e a tutto ciò che deriva dalla legge, dagli usi o dalla equità (articoli 1339, 1419, 1418 e 1374 del codice civile). Consiglio di Stato, decisione nr. 469 del 2010 ANCORA Illegittimità di attribuzione di un punteggio, nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a termini di pagamento più dilatati rispetto alla disciplina legale. INOLTRE Iniquità di clausola sui tempi di pagamento, nella parte in cui non esplicita che, in mancanza di accordo derogatorio, si applicano comunque i termini di legge e nella parte in cui prevede quali parametri di possibile deroga concordata i flussi finanziari di cassa di entrata a disposizione di questa azienda e i tempi tecnici strettamente necessari dalle verifiche dell’esistenza del debito (TAR Piemonte, sez. I, sent. Nr. 2346 del 5.5.2010). ART 92, comma 1, del codice Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata E QUINDI LEGITTIMAZIONE ANCHE DI ASSOCIAZIONI PORTATRICI DI INTERESSI DIFFUSI il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, dichiara nulle le clausole del bando impugnate. Sentenza nr. 6277 del 2009 confermata dal CDS nella precedente slide NOVITA’ NORMATIVE Direttiva 2011/7/UE Nuova direttiva per la lotta al ritardo nelle transazioni commerciali. GUCE del 23.2.2011 PARTICOLARITA’ Decorrenza dal 16.3.2013; Espresso riferimento a lavori pubblici e alla edilizia, dato che il 14° considerando afferma che: per motivi di coerenza della legislazione dell’Unione, ai fini della presente direttiva si dovrebbe applicare la definizione di «amministrazioni aggiudicatrici» di cui alla direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali ( 2 ), e alla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi IPOTESI DI CONTRASTO CON LA NORMATIVA IN TEMA DI APPALTI COLLAUDO: sei mesi; VERIFICA DI CONFORMITÀ: 45 giorni