LEGGE REGIONALE 15
dicembre 2008, n. 34,
modificata dalla L.R. n. 4/2010
Norme in materia di attività
funeraria, cremazione e
dispersione delle ceneri.
Normativa di particolare importanza per le
complesse e profonde innovazioni nella materia,
in un’ottica generale di superamento del regime
autorizzativo di ogni singolo atto e di
promozione di un sistema di autocontrollo, che si
concretizza attraverso dichiarazioni di notifica,
denunce di inizio attività, autocertificazioni, di
cui la Pubblica Amministrazione può sempre
verificarne la veridicità.
Quadro generale

I principali attori dello scenario prospettato
dalle innovazioni della norma sono i
Comuni e le Agenzie Funebri.

ASL = ruolo comprimario.

Regione = attività di programmazione e
delimitazione dei campi di attività.
Possibilità di trasferimento del
defunto anche prima della visita
necroscopica

Importante la distinzione tra salma e cadavere
(art 1, c.3 L.R.)
– “salma”: il corpo umano rimasto privo delle funzioni
vitali prima dell’accertamento di morte
– “cadavere”: la salma dopo l’esecuzione
dell’accertamento della realtà della morte secondo
quanto previsto dalla già vigente normativa
Trasporto salma (art.10)
Già subito dopo il decesso (in teoria),
comunque entro le ventiquattro ore.
Richiesta di trasporto salma
Da parte di: familiare o convivente del
defunto o delegato
 A chi: medico curante o dipendente o
convenzionato con il SSN intervenuto in
occasione del decesso.

Medico curante: cosa si intende
Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e
sull'avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi
contenute nel titolo VII del regio decreto ...
sull'ordinamento dello stato civile, i medici, a norma
dell'art. 103, sub a), del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto ... debbono per ogni caso di
morte di persona da loro assistita denunciare al sindaco
la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa
(DPR 285/1990, Art. 1 c. 1)
Assistenza medica
Ai sensi della Circolare Min. San. n. 24 del 24.6.1993:
“L'art. 1/4 [del DPR 285/1990] prevede che in caso di
decesso senza assistenza medica la denuncia della causa
di morte è fatta dal medico necroscopo.
L'assistenza medica è da intendersi come conoscenza da
parte del medico curante del decorso della malattia,
indipendentemente dal fatto che il medico abbia o meno
presenziato al decesso.”
Il medico curante è quindi il medico che ha conoscenza
del decorso della malattia che ha determinato il decesso.
Documento per trasporto salma
Art. 10


2. Per effettuare il trasporto della salma, che deve
avvenire entro le ventiquattro ore dal decesso, non
occorre alcuna autorizzazione da parte del comune, ma
è sufficiente apposita certificazione rilasciata dal medico
curante o dal medico dipendente o convenzionato con il
SSN, intervenuto in occasione del decesso, attestante che
il trasporto non arreca pregiudizio per la salute pubblica
ed è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. La certificazione medica di cui al precedente comma 2
è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo
stesso si svolga interamente nell’ambito del territorio
della regione Puglia. Lo stesso medico deve compilare la
scheda di causa di morte ISTAT che accompagna la
salma.
Quindi:
Compiti del medico curante
- denuncia di causa di morte (scheda ISTAT)
(art.1 c.1 DPR 285/1990)
- certificato medico di esclusione di sospetto
di reato o di trasporto che non sia di
pregiudizio per la salute pubblica
Impresa funebre:
- disbrigo pratiche
- trasporto
Incaricato al disbrigo pratiche amministrative
- acquisisce mandato ufficiale dagli aventi diritto
- attiva le procedure presso l’Ufficio di stato civile del Comune di
decesso per la costituzione dell’atto di morte:
- denuncia di morte
- scheda di morte ISTAT
- certificato di idoneità al trasporto della salma (in copia)
- acquisisce la disponibilità della struttura ricevente per il
completamento del periodo di osservazione e l’eventuale
svolgimento dei riti funebri:
- luogo di culto ritenuto idoneo, strutture per il commiato,
obitorio o servizio mortuario di strutture sanitarie pubbliche e
private accreditate;
- abitazione privata (con procedura differente, come di seguito
specificato)
Incaricato al trasporto della salma
- effettua il trasporto (come da indicazioni di cui al comma
4: contenitore impermeabile non sigillato; salvaguardia
delle eventuali manifestazioni di vita; tempi brevi di
trasferimento)
- consegna copia del certificato per il trasporto e della
scheda di morte ISTAT al responsabile della struttura
ricevente
Struttura ricevente nello stesso comune del decesso
Addetto al trasporto
- comunica l’avvenuto trasporto della salma al Comune ed
alla ASL
 Il responsabile struttura ricevente:
- registra l’accettazione della salma (con indicazione del
luogo di partenza, ora di arrivo e nominativo
dell’incaricato al trasporto), dandone comunicazione al
comune
 Il comune:
- richiede alla ASL la visita necroscopica;
- ottenuto il certificato necroscopico, rilascia autorizzazione
al seppellimento e trasporto del cadavere al cimitero.

Struttura ricevente in comune diverso da quello di
decesso

-
Addetto al trasporto
comunica il trasporto della salma al
comune di decesso, al comune di
destinazione della salma ed alle ASL
competenti
-
1/3
Struttura ricevente in comune diverso da quello di
decesso
Il responsabile Struttura ricevente
-registra l’accettazione della salma (con indicazione
del luogo di partenza, ora di arrivo e nominativo
dell’incaricato al trasporto);
-trasmette i suddetti dati al comune ove insiste la
Struttura di ricevente ed al comune di decesso
(insieme a copia del certificato per il trasporto).

-
2/3
Struttura ricevente in comune diverso da quello di
decesso
Il comune (ove insiste la Struttura ricevente):
- richiede alla ASL competente la visita
necroscopica;
- ottenuto il certificato necroscopico, lo invia al
comune di decesso;
- Riceve dal comune di decesso l’autorizzazione al
seppellimento, e l’autorizzazione al trasporto del
cadavere al cimitero.

-
3/3
Se la Struttura ricevente è l’abitazione
privata
le comunicazioni di competenza del
responsabile della SR (come già
indicate) sono demandate all’addetto
al trasporto e controfirmate dai
familiari o conviventi del defunto.
Trasporto di cadavere (art. 10 bis)

2. Il trasporto del cadavere deve essere effettuato in
forma che ne garantisca il decoro del servizio.

3. Il medico necroscopo della ASL competente per
territorio, ai fini del trasporto del cadavere, provvede a
constatare la realtà della morte secondo quanto previsto
dal d.p.r. 285/1990.

4. Nel caso di decesso verificatosi all’interno di una
struttura ospedaliera, gli adempimenti e le funzioni di
medicina necroscopica sono affidate alla direzione
sanitaria, in conformità di quanto previsto dall’articolo 8,
comma 1, secondo periodo.
Trasporto di cadavere (art. 10 bis)
5. Nel caso in cui la salma viene trasportata
presso un comune diverso da quello del
decesso è il medico necroscopo della ASL
del comune di arrivo competente a
redigere il certificato di accertamento della
realtà della morte, dopo il prescritto
periodo di osservazione ai sensi del d.p.r.
285/1990.
Trasporto di cadavere (art. 10 bis)
6. Le modalità tecniche con cui deve
avvenire il trasporto di cadavere, i mezzi
idonei al tipo di trasferimento da adottare
e al tipo di personale da impiegare sono
disciplinati dagli articoli 20 e 21 del
d.p.r. 285/1990, nonché dall’articolo 15
della presente legge.
Trasporto di cadavere (art. 10 bis)
7. L’addetto al trasporto di cadavere, prima di
effettuare il trasporto, sotto la propria
responsabilità, deve compilare un documento,
su apposito modulo, attestante che:
a) l’identità del defunto è stata accertata
mediante documento di riconoscimento valido
e corrisponde con le generalità contenute nelle
autorizzazioni rilasciate;
b) il feretro è stato confezionato secondo le
modalità previste dal d.p.r. 285/1990;
c) sono state adottate tutte le cautele igienicosanitarie prescritte dalle norme in materia.
Trasporto di cadavere (art. 10 bis)
8. L’addetto al trasporto deve consegnare il feretro a chi è
incaricato della sua accettazione nel cimitero o
crematorio, unitamente alla documentazione che lo
accompagna, per consentire la registrazione del feretro
stesso e per la verifica dell’integrità del sigillo.
9. Per il trasporto all’estero del cadavere tutte le verifiche
prescritte nei precedenti commi devono essere effettuate
dalla ASL del luogo in cui è stato effettuato
l’accertamento della realtà della morte, fermo restando
quanto previsto dalle disposizioni di cui al d.p.r.
285/1990.
Agenzie funebri
E’ ribadita la qualifica di “incaricato di
pubblico servizio”
Agenzie funebri
Ai sensi della presente legge per attività funebre si
intende un servizio che comprende e assicura in
forma congiunta le seguenti prestazioni:
a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche
amministrative inerenti il decesso;
b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli
funebri in occasione di un funerale;
c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di
ossa umane.
Agenzie funebri
- Requisiti organizzativi
- Disponibilità di mezzi
- Requisiti di personale
Agenzie funebri - requisiti
organizzativi
sede commerciale idonea dedicata al conferimento
degli incarichi per il disbrigo delle pratiche
amministrative alle operazioni di vendita di
casse ed articoli funebri in genere e ad ogni
altra attività connessa al funerale;
un responsabile della conduzione dell’attività
funebre che deve essere specificamente
individuato e che può anche coincidere con il
legale rappresentante dell’impresa;
Agenzie funebri - disponibilità di
mezzi
almeno un’autofunebre, conforme alle
prescrizioni delle leggi nazionali e
regionali in materia;
adeguata autorimessa conforme alle
prescrizioni delle leggi nazionali e
regionali in materia
Agenzie funebri – requisiti di
personale
-
Personale, in numero adeguato, assunto
con regolare contratto di lavoro
-
Adempimenti relativi al D.L.gvo 81/2008
-
Formazione
Grazie per l’attenzione
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Incaricato al trasporto della salma