MORTE Stato definitivo che coincide con l’arresto assoluto e irreversibile delle attività vitali. La cessazione della vita si ha quando è preclusa ogni possibilità di reviviscenza spontanea o artificiale. Perdita delle funzioni indispensabili per la vita(cardiaca respiratoria e nervosa) Irreversibilità di tale perdita(condizione necessaria senza la quale la morte non può Sussistere) Vi sono due tipi di MORTE 1. MORTE REALE 2. MPORTE APPARENTE MORTE REALE E detta anche MORTE CLINICA o SOMATICA È il momento in cui viene rilevato con mezzi obiettivi l’arresto delle funzioni anzidette . Quando l’individuo non presenta più segni clinici di vita. Coincide con la morte legale la quale segna il momento estintivo della persona fisica nei riguardi del diritto. MORTE APPARENTE CONDIZIONE ANCORA VITALE IN CUI LE FUNZIONI ESSENZIALI PERSISTONO MA SONO RIDOTTE AL MINIMO E RIESCONO OBIETTIVABILI SOLO CON ESAMI STRUMENTALI. Ha in comune con la morte reale: 1. La perdita della coscienza e della sensibilità generale 2. Immobilità del corpo 3. Apparente cessazione del moto del cuore e del respiro (gravi commozioni cerebrali, sincopi, crisi di polso raro permanente, folgorazioni,assideramento o inanizione, letargia isterica) Al proposito vi sono adeguate disposizioni di legge per scongiurare il pericolo di dare sepoltura ad indivdiui soltanto in apparenza deceduti. (l’inumazione prematura è un timore comune che alcune persone portano all’ossesioneTANATOFOBIA) ASPETTI DELLA MORTE • • • • • Morte apparente • Morte reale – Morte clinica – Morte legale STATO DELLA MORTE MOMENTO DELLA MORTE FASI DELLA MORTE MODALITÀ DELLA MORTE • Morte cardiaca • Morte respiratoria • Morte cerebrale • Morte relativa • Morte intermedia • Morte assoluta • • • • Morte naturale Morte violenta morte improvvisa Morte sospetta CLASSIFICAZIONE DEI FENOMENI CADAVERICI • Perdita della coscienza • ABIOTICI • • IMMEDIATI comuni agli• stati di morte apparente • • • • CONSECUTIVI • TRASFORMATIVI • DISTRUTTIVI • SPECIALI Perdita della sensibilità Perdita della motilità Perdita del tono muscolare Cessazione del circolo Cessazione del respiro • • • • • • Raffreddamento del corpo Disidratazione Ipostasi Acidificazione Eccitabilità neuromuscolare Rigidità muscolare • • • Autolisi Autodigestione Putrefazione • • • • Mummificazione Macerazione Saponificazione corificazione La Morte Encefalica • In termini biologici la morte può essere definita come la cessazione irreversibile e graduale delle funzioni biologiche di un essere vivente (cellula, apparato, organismo) espressa morfologicamente dalla degradazione irreversibile della struttura (necrosi). • IN TERMINI GIURIDICI (L. 29-12-93 N° 578 ART. 1) LA MORTE SI IDENTIFICA CON LA CESSAZIONE IRREVERSIBILE DI TUTTE LE FUNZIONI DELL’ENCEFALO. Denuncia delle cause di morte Art. 1/1, DPR 10.9.90, n. 285, Regolamento di Polizia Mortuaria (R.P.M.): In caso di decesso di un proprio assistito "i medici devono denunciare la malattia che a loro giudizio ne sarebbe stata la causa“. L'assistenza medica è da intendersi come conoscenza da parte del medico della patologia che ha portato alla morte e del suo decorso. Pertanto anche un medico diverso dal medico di medicina generale può rivestire la qualifica di ‘medico curante’ Circolare 24.6.93 n. 24 Min. Sanità (G.U. n. 158, 3.7.93). Art. 1/6, R.P.M.: la Denuncia di morte deve essere effettuata entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda ISTAT. Constatazione di decesso La constatazione (o diagnosi) di decesso ha il valore di "dichiarare la morte" ossia affermare che la persona alla quale si presta in quel momento la propria assistenza, anche occasionale, è deceduta. Qualunque medico a cui venga segnalata la presenza di un corpo inanimato è tenuto a prestare la sua opera professionale indipendentemente dagli orari e dagli obblighi lavorativi Contrattuali o Convenzionali. Solo il medico può affermare che una persona è effettivamente deceduta: fino a quel momento (eccettuati casi particolari, come la decapitazione o lo smembramento) va considerata persona viva bisognevole di assistenza. Art. 8, RPM. 1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, nè essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644 e successive modificazioni. Art. 9, RPM. 1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 8. La certificazione ufficiale della realtà della morte spetta al MEDICO NECROSCOPO della Azienda ASL che, di regola, effettua i propri accertamenti tra le 15 e le 30 h dal decesso (o mediante ECG per 20’). La sepoltura non può avvenire prima di 24 h di ‘osservazione’ (eccezione ECG per 20’) o 48 h in casi di morte improvvisa. Il medico dovrà astenersi dall'attestare di aver constatato un decesso in assenza di parametri di assoluta certezza a riguardo. Ciò al fine di non incorrere in spiacevoli quanto deprecabili errori soprattutto nel caso in cui si tratti di professionista poco avvezzo a tale tipo di diagnosi ovvero ricorrano condizioni che rendono problematico siffatto giudizio diagnostico. In effetti la consueta semeiotica volta all'individuazione della cessazione delle funzioni del tripode vitale del Bichat (nervosa, cardiaca e respiratoria) può in alcuni casi rivelarsi insufficiente o di non agevole e sicuro apprezzamento. Il reato di falso ideologico presuppone la coscienza e volontà (dolo) nell’attestare falsamente fatti dei quali l’atto o il certificato è destinato a provare la verità. Molte sentenze della Cassazione hanno ritenuto colpevoli medici che avevano compilato certificati di morte senza aver visitato la salma. Il certificato di morte e dell’identificazione delle sue cause presuppone quindi l’avvenuta visita medica (Cass. Pen. 17/10/1983, n. 8496). E’, quindi, fondamentale la preliminare conferma tecnica dell'avvenuto decesso, in mancanza della quale o anche ove insorgano dubbi in proposito, dovranno, ovviamente, essere poste in essere le più opportune manovre rianimatorie. Nel caso che riscontri effettivamente l'avvenuto decesso, il medico può redigere un certificato di constatazione di decesso. Questo certificato non è obbligatorio ma opportuno e deontologicamente corretto. In casi dubbi pertanto — a meno del riscontro di un tracciato elettrocardiografico piatto per non meno di venti minuti ovvero della chiara evidenza dei segni post-mortali consecutivi (rigor, livor, algor mortis) o addirittura di quelli trasformativi (fase colorativa della putrefazione) —dovrà eseguire basilari manovre rianimatorie e, nell'insuccesso, attendere segni certi del decesso. La scheda ISTAT deve contenere, oltre ai dati anagrafici e l'ora NON approssimativa della morte, i requisiti conoscitivi sostanziali relativi alle cause di morte (divise in iniziale, intermedia e finale). E' possibile omettere la causa intermedia, qualora non definibile. Date le finalità di queste schede (non solo sanitarie e statistico-epidemiologiche ma anche in rapporto alle connesse e più immediate esigenze conoscitive dell'Autorità Sanitaria e Giudiziaria), i dati devono essere il più possibile esaurienti, evitando formulazioni ambigue, standardizzate e non esplicative (es.: arresto cardiaco!). Un eventuale sostituto (come pure il medico necroscopo o il medico di Guardia Medica) potrebbe compilare sic et simpliciter la scheda ISTAT solo se, attraverso cartelle cliniche o esaustive relazioni sanitarie, ritenessero soddisfatti i predetti requisiti conoscitivi. Tale decisione può essere solo e totalmente personale ed esula, in linea generale, dai compiti istituzionali di detti sanitari. Se il “curante” (anche di struttura sanitaria pubblica o privata) non e’ in grado di chiarire la causa di morte DEVE richiedere il RISCONTRO DIAGNOSTICO. SIA IL DPR 21 ottobre 1975, n. 803 ALL’ART. 36 CHE IL DPR 10 SETTEMBRE 1990, n. 285 ALL’ART. 37 PREVEDONO: Fatti salvi i poteri….…dell’autorità giudiziaria sono sottoposte ai riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 13 febbraio 1961, n. 83 i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica…………. nonché le persone decedute negli ospedali civile e militari……….quando i rispettivi direttori, primari…….... lo dispongono per il controllo della diagnosi……Il medico provinciale può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte……….. o a richiesta del medico curante In caso di sospetto di reato il ‘curante’ o il medico necroscopo (anche in corso di riscontro diagnostico) dovranno inoltrare il REFERTO o la DENUNCIA ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA AUTOPSIA GIUDIZIARIA AUTOPSIA RISCONTRO DIAGNOSTICO (ANATOMIA PATOLOGICA) CAUSA MORTIS AUTOPSIA GIUDIZIARIA (MEDICINA LEGALE) IDENTITÀ EPOCA CAUSA MEZZI QUANT’ALTRO UTILE A FINI DI GIUSTIZIA POSSONO I FAMILIARI OPPORSI ALL’INDAGINE AUTOPTICA? NO! IL CADAVERE NON È SOGGETTO DI DIRITTI LA MORTE ANNULLA LA PERSONA FISICA E QUINDI IL SUBIECTUS IURIS Unica tutela è per la pietà dei vivi verso i defunti! DELITTI CONTRO LA PIETÀ DEI DEFUNTI: art. 410 c.p.: vilipendio di cadavere art. 411 c.p.: distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere art. 413 c.p.: uso illegittimo di cadavere POSSONO I FAMILIARI RICHIEDERE L’INDAGINE AUTOPTICA? NO! POSSONO SOLLECITARE IL MEDICO CURANTE A RICHIEDERE IL RISCONTRO DIAGNOSTICO POSSONO SPORGERE DENUNCIA ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA PER OTTENERE L’AUTOPSIA L’autorizzazione di cui al comma 1 dell’art. 79 D.P.R. 28590 ad effettuare la cremazione del cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificazione in carte libera redatta dal medico curante o dal medico necroscopo.