MORTE
Stato definitivo che coincide con l’arresto
assoluto e irreversibile delle attività
vitali.
La cessazione della vita si ha quando è preclusa ogni possibilità
di reviviscenza spontanea o artificiale.
Perdita delle funzioni indispensabili per la vita(cardiaca
respiratoria e nervosa)
Irreversibilità di tale perdita(condizione necessaria senza la quale
la morte non può Sussistere)
Vi sono due tipi di MORTE
1.
MORTE REALE
2.
MPORTE APPARENTE
MORTE REALE
E detta anche MORTE CLINICA o
SOMATICA
È il momento in cui viene rilevato con
mezzi obiettivi l’arresto delle funzioni
anzidette . Quando l’individuo non
presenta più segni clinici di vita.
Coincide con la morte legale la quale
segna il momento estintivo della
persona fisica nei riguardi del diritto.
MORTE APPARENTE
CONDIZIONE ANCORA VITALE IN CUI LE FUNZIONI
ESSENZIALI PERSISTONO MA SONO RIDOTTE AL
MINIMO E RIESCONO OBIETTIVABILI SOLO CON
ESAMI STRUMENTALI.
Ha in comune con la morte reale:
1.
La perdita della coscienza e della sensibilità generale
2.
Immobilità del corpo
3.
Apparente cessazione del moto del cuore e del respiro
(gravi commozioni cerebrali, sincopi, crisi di polso raro
permanente, folgorazioni,assideramento o inanizione,
letargia isterica)
Al proposito vi sono adeguate disposizioni di legge per
scongiurare il pericolo di dare sepoltura ad indivdiui soltanto
in apparenza deceduti. (l’inumazione prematura è un timore
comune che alcune persone portano all’ossesioneTANATOFOBIA)
ASPETTI DELLA MORTE
•
•
•
•
• Morte apparente
• Morte reale
– Morte clinica
– Morte legale
STATO DELLA MORTE
MOMENTO DELLA MORTE
FASI DELLA MORTE
MODALITÀ DELLA MORTE
• Morte cardiaca
• Morte respiratoria
• Morte cerebrale
• Morte relativa
• Morte intermedia
• Morte assoluta
•
•
•
•
Morte naturale
Morte violenta
morte improvvisa
Morte sospetta
CLASSIFICAZIONE DEI FENOMENI
CADAVERICI
•
Perdita della coscienza
• ABIOTICI
•
•
IMMEDIATI comuni agli•
stati di morte apparente
•
•
•
• CONSECUTIVI
• TRASFORMATIVI
• DISTRUTTIVI
• SPECIALI
Perdita della sensibilità
Perdita della motilità
Perdita del tono muscolare
Cessazione del circolo
Cessazione del respiro
•
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•
•
•
•
Raffreddamento del corpo
Disidratazione
Ipostasi
Acidificazione
Eccitabilità neuromuscolare
Rigidità muscolare
•
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•
Autolisi
Autodigestione
Putrefazione
•
•
•
•
Mummificazione
Macerazione
Saponificazione
corificazione
La Morte Encefalica
• In termini biologici la morte può essere definita
come la cessazione irreversibile e graduale delle
funzioni biologiche di un essere vivente (cellula,
apparato, organismo) espressa
morfologicamente dalla degradazione
irreversibile della struttura (necrosi).
• IN TERMINI GIURIDICI (L. 29-12-93 N° 578
ART. 1) LA MORTE SI IDENTIFICA CON LA
CESSAZIONE IRREVERSIBILE DI TUTTE LE
FUNZIONI DELL’ENCEFALO.
Denuncia delle cause di morte
Art. 1/1, DPR 10.9.90, n. 285, Regolamento di Polizia Mortuaria
(R.P.M.): In caso di decesso di un proprio assistito "i medici
devono denunciare la malattia che a loro giudizio ne sarebbe
stata la causa“.
L'assistenza medica è da intendersi come conoscenza da parte del
medico della patologia che ha portato alla morte e del suo
decorso. Pertanto anche un medico diverso dal medico di
medicina generale può rivestire la qualifica di ‘medico curante’
Circolare 24.6.93 n. 24 Min. Sanità (G.U. n. 158, 3.7.93).
Art. 1/6, R.P.M.: la Denuncia di morte deve essere effettuata
entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda
ISTAT.
Constatazione di decesso
La constatazione (o diagnosi) di decesso ha il valore di
"dichiarare la morte" ossia affermare che la persona alla
quale si presta in quel momento la propria assistenza,
anche occasionale, è deceduta.
Qualunque medico a cui venga segnalata la presenza di
un corpo inanimato è tenuto a prestare la sua opera
professionale indipendentemente dagli orari e dagli
obblighi lavorativi Contrattuali o Convenzionali.
Solo il medico può affermare che una persona è
effettivamente deceduta: fino a quel momento
(eccettuati casi particolari, come la decapitazione o lo
smembramento) va considerata persona viva
bisognevole di assistenza.
Art. 8, RPM.
1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né
essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti
conservativi, a conservazione in celle frigorifere, nè
essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano
trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi
di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei
quali il medico necroscopo avrà accertato la morte
anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui
registrazione deve avere una durata non inferiore a
20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla
legge 2 dicembre 1975, n. 644 e successive
modificazioni.
Art. 9, RPM.
1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si
abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione
deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico
necroscopo non accerti la morte nei modi previsti
dall'art. 8.
La certificazione ufficiale della realtà della morte
spetta al MEDICO NECROSCOPO della Azienda
ASL che, di regola, effettua i propri accertamenti
tra le 15 e le 30 h dal decesso (o mediante ECG
per 20’).
La sepoltura non può avvenire prima di 24 h di
‘osservazione’ (eccezione ECG per 20’) o 48 h in
casi di morte improvvisa.

Il medico dovrà astenersi dall'attestare di aver constatato un decesso in
assenza di parametri di assoluta certezza a riguardo.
Ciò al fine di non incorrere in spiacevoli quanto deprecabili errori
soprattutto nel caso in cui si tratti di professionista poco avvezzo a tale
tipo di diagnosi ovvero ricorrano condizioni che rendono problematico
siffatto giudizio diagnostico.
In effetti la consueta semeiotica volta all'individuazione della cessazione
delle funzioni del tripode vitale del Bichat (nervosa, cardiaca e
respiratoria) può in alcuni casi rivelarsi insufficiente o di non agevole e
sicuro apprezzamento.
Il reato di falso ideologico presuppone la
coscienza e volontà (dolo) nell’attestare
falsamente fatti dei quali l’atto o il certificato è
destinato a provare la verità.
Molte sentenze della Cassazione hanno
ritenuto colpevoli medici che avevano
compilato certificati di morte senza aver
visitato la salma.
Il certificato di morte e dell’identificazione
delle sue cause presuppone quindi l’avvenuta
visita medica (Cass. Pen. 17/10/1983, n. 8496).
E’, quindi, fondamentale la preliminare conferma
tecnica dell'avvenuto decesso, in mancanza della quale
o anche ove insorgano dubbi in proposito, dovranno,
ovviamente, essere poste in essere le più opportune
manovre rianimatorie.
Nel caso che riscontri effettivamente l'avvenuto
decesso, il medico può redigere un certificato di
constatazione di decesso.
Questo certificato non è obbligatorio ma opportuno e
deontologicamente corretto.
In casi dubbi pertanto — a meno del
riscontro di un tracciato
elettrocardiografico piatto per non meno
di venti minuti ovvero della chiara
evidenza dei segni post-mortali
consecutivi (rigor, livor, algor mortis) o
addirittura di quelli trasformativi (fase
colorativa della putrefazione) —dovrà
eseguire basilari manovre rianimatorie e,
nell'insuccesso, attendere segni certi del
decesso.
La scheda ISTAT deve contenere, oltre ai dati
anagrafici e l'ora NON approssimativa della morte, i
requisiti conoscitivi sostanziali relativi alle cause di
morte (divise in iniziale, intermedia e finale). E'
possibile omettere la causa intermedia, qualora non
definibile.
Date le finalità di queste schede (non solo sanitarie e
statistico-epidemiologiche ma anche in rapporto alle
connesse e più immediate esigenze conoscitive
dell'Autorità Sanitaria e Giudiziaria), i dati devono
essere il più possibile esaurienti, evitando
formulazioni ambigue, standardizzate e non
esplicative (es.: arresto cardiaco!).
Un eventuale sostituto (come pure il medico
necroscopo o il medico di Guardia Medica)
potrebbe compilare sic et simpliciter la
scheda ISTAT solo se, attraverso cartelle
cliniche o esaustive relazioni sanitarie,
ritenessero soddisfatti i predetti requisiti
conoscitivi.
Tale decisione può essere solo e totalmente
personale ed esula, in linea generale, dai
compiti istituzionali di detti sanitari.
Se il “curante” (anche di
struttura sanitaria pubblica o
privata) non e’ in grado di
chiarire la causa di morte DEVE
richiedere il RISCONTRO
DIAGNOSTICO.
SIA IL DPR 21 ottobre 1975, n. 803 ALL’ART. 36 CHE IL DPR 10 SETTEMBRE 1990,
n. 285 ALL’ART. 37 PREVEDONO:
Fatti salvi i poteri….…dell’autorità giudiziaria sono
sottoposte ai riscontro diagnostico, secondo le norme della
legge 13 febbraio 1961, n. 83 i cadaveri delle persone
decedute senza assistenza medica…………. nonché
le
persone
decedute
negli
ospedali civile
e
militari……….quando i rispettivi direttori, primari…….... lo
dispongono per il controllo della diagnosi……Il
medico
provinciale può disporre il riscontro diagnostico anche
sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la
morte……….. o a richiesta del medico curante
In caso di sospetto di reato il
‘curante’ o il medico necroscopo
(anche in corso di riscontro
diagnostico) dovranno inoltrare
il REFERTO o la DENUNCIA
ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA
AUTOPSIA GIUDIZIARIA
AUTOPSIA
RISCONTRO
DIAGNOSTICO
(ANATOMIA
PATOLOGICA)

CAUSA MORTIS
AUTOPSIA
GIUDIZIARIA
(MEDICINA LEGALE)

IDENTITÀ
EPOCA
CAUSA
MEZZI
QUANT’ALTRO UTILE A
FINI DI GIUSTIZIA
POSSONO I FAMILIARI OPPORSI
ALL’INDAGINE AUTOPTICA?

NO!
IL CADAVERE NON È SOGGETTO DI DIRITTI

LA MORTE ANNULLA LA PERSONA FISICA E
QUINDI IL SUBIECTUS IURIS
Unica tutela è per la pietà dei vivi verso i defunti!
DELITTI CONTRO LA PIETÀ DEI DEFUNTI:
art. 410 c.p.: vilipendio di cadavere
art. 411 c.p.: distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere
art. 413 c.p.: uso illegittimo di cadavere
POSSONO I FAMILIARI RICHIEDERE
L’INDAGINE AUTOPTICA?

NO!
POSSONO
SOLLECITARE
IL
MEDICO
CURANTE A RICHIEDERE IL RISCONTRO
DIAGNOSTICO
POSSONO
SPORGERE
DENUNCIA
ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA PER OTTENERE
L’AUTOPSIA
L’autorizzazione di cui al comma 1 dell’art.
79 D.P.R. 28590 ad effettuare la
cremazione del cadavere non può essere
concessa se la richiesta non sia corredata
da certificazione in carte libera redatta dal
medico curante o dal medico necroscopo.
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