Pena di morte e diritti umani
Master Diritti Umani
Sergio Marchisio
Dichiarazione universale diritti
umani 10/12/1948
• Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla
libertà ed alla sicurezza della propria
persona
Patto internazionale sui diritti civili e politici
16 Dicembre 1966
• Art. 6. 1. Il diritto alla vita è inerente alla persona
umana. Questo diritto deve esser protetto dalla
legge. Nessuno può essere arbitrariamente privato
della vita.
• 2. Nei paesi in cui la pena di morte non è stata
abolita, una sentenza capitale può essere
pronunciata soltanto per i delitti più gravi, in
conformità alle leggi vigenti al momento in cui il
delitto fu commesso e purché ciò non sia in
contrasto né con le disposizioni del presente Patto
né con la Convenzione per la prevenzione e la
punizione del delitto di genocidio. Tale pena può
essere eseguita soltanto in base ad una sentenza
definitiva resa da un tribunale competente.
Patto internazionale sui diritti civili e politici
16 Dicembre 1966
• 4. Ogni condannato a morte ha il diritto di chiedere la
grazia o la commutazione della pena. L'amnistia, la
grazia o la commutazione della pena di morte
possono essere accordate in tutti i casi.
• 5. Una sentenza capitale non può essere pronunciata
per delitti commessi dai minori di 18 anni e non può
essere eseguita nei confronti di donne incinte.
• 6. Nessuna disposizione di questo articolo può
essere invocata per ritardare o impedire l'abolizione
della pena di morte ad opera di uno Stato parte del
presente Patto.
II Protocollo opzionale al Patto diritti
civili e politici 1989
• Second Optional Protocol to the International
Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the
abolition of the death penal
• Adottato AGNU Risoluzione 44/128 15/12/1989
• Article 1
• 1. No one within the jurisdiction of a State Party to
the present Protocol shall be executed.
• 2. Each State Party shall take all necessary
measures to abolish the death penalty within its
• jurisdiction.
II Protocollo opzionale al Patto diritti
civili e politici 1989
• Article 2
• 1. Riserve non ammesse, salvo riserva
applicazione pena morte tempo guerra
a seguito di una condanna per un
crimine grave di natura militare
commesso in tempo di guerra
Articolo 2 CEDU – Diritto alla
vita
• “1. Il diritto alla vita di ogni persona è
protetto dalla legge. Nessuno può essere
intenzionalmente privato della vita, salvo che
in esecuzione di una sentenza capitale
pronunciata da un tribunale, nei casi in cui il
delitto sia punito dalla legge con tale pena.”
• Tuttavia c’è stata da allora un’evoluzione nel
diritto internazionale e nel diritto interno
verso l’abolizione della pena di morte, in
generale, e, più in specifico, per atti
commessi in tempo di guerra.
CEDU Protocollo n. 6
• Protocollo n. 6 alla CEDU relativo
all’abolizione della pena di morte
• Concluso a Strasburgo il 28 aprile 1983
• Entrata in vigore Condizioni : 5 Ratifiche.
Data : 1/3/1985
• Emendato dal Prot. n. 11 dell’11 mag.
1994
Protocollo n. 6 alla CEDU relativo
all’abolizione della pena di morte
• Art. 1 Abolizione della pena di morte
• La pena di morte è abolita. Nessuno può essere
condannato a tale pena, né giustiziato
• Art. 2 Pena di morte in tempo di guerra
• Uno Stato può prevedere nella sua legislazione la
pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o
di pericolo imminente di guerra; una tale pena sarà
applicata solo nei casi previsti dalla detta
legislazione e conformemente alle sue disposizioni.
Questo Stato comunicherà al Segretario Generale
del Consiglio d’Europa le disposizioni in materia
della suddetta legislazione.
Protocollo n. 6 alla CEDU relativo
all’abolizione della pena di morte
• Art. 3 Divieto di deroghe
• Non è autorizzata alcuna deroga alle disposizioni del
presente Protocollo ai sensi dell’articolo 15 della
Convenzione.
• Art. 4 Divieto di riserve
• Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni del
presente Protocollo ai sensi dell’articolo 57 della
Convenzione.
• Art. 6 Rapporti con la Convenzione
• Gli Stati Parte considerano gli articoli 1 a 5 del
presente Protocollo come articoli addizionali alla
Convenzione e si applicano di conseguenza tutte le
disposizioni della Convenzione.
Protocollo n. 6 alla CEDU relativo
all’abolizione della pena di morte
• Situazione 26/11/2012
• Numero totale di ratifiche/adesioni : 46
• Numero totale di firme non seguite da ratifiche :
1 (Russia)
• Questo Protocollo è stato il primo strumento
giuridico obbligatorio in Europa e nel mondo che
ha sancito l’abolizione della pena di morte in
tempo di pace, non essendo permesse deroghe
in situazioni di emergenza né riserve.
Protocollo n. 13 alla CEDU relativo all’abolizione della
pena di morte in qualsiasi circostanza
Vilnius, 3 maggio 2002
• Gli Stati membri del Consiglio d’Europa,
firmatari del presente Protocollo,
• Convinti che il diritto di qualsiasi persona
alla vita è un valore fondamentale in una
società democratica, e che l’abolizione della
pena di morte è essenziale per la protezione
di questo diritto ed il pieno riconoscimento
della dignità inerente a tutti gli esseri umani;
• Desiderosi di rafforzare la protezione del
diritto alla vita garantito dalla Convenzione
Protocollo n. 13 alla CEDU relativo all’abolizione della
pena di morte in qualsiasi circostanza
Vilnius, 3 maggio 2002
• Rilevando che il Protocollo n° 6 alla
Convenzione concernente l’abolizione della
pena di morte, firmato a Strasburgo il 28
aprile 1983, non esclude la pena di morte per
atti commessi in tempo di guerra o di
pericolo imminente di guerra
• Determinati a compiere il passo definitivo al
fine di abolire la pena di morte in qualsiasi
circostanza
• Articolo 1 – Abolizione della pena di morte
• La pena di morte è abolita. Nessuno può
essere condannato a tale pena né giustiziato.
Protocollo n. 13 alla CEDU relativo all’abolizione della
pena di morte in qualsiasi circostanza
Vilnius, 3 maggio 2002
• Articolo 2 – Divieto di deroghe
• Nessuna deroga è autorizzata alle norme del
presente Protocollo ai sensi dell’articolo 15 della
Convenzione
• Articolo 3 – Divieto di riserve
• Nessuna riserva è ammessa alle norme del
presente Protocollo ai sensi dell’articolo 57 della
Convenzione
• Entrata in vigore: 10 Ratifiche. Data : 1/7/2003
• Situazione in data del : 26/11/2012
Protocollo n. 13 alla CEDU relativo all’abolizione della
pena di morte in qualsiasi circostanza
Vilnius, 3 maggio 2002
• Numero di firme non seguite da ratifiche
: Armenia, Polonia,
• Russiae Azerbajan non hanno firmato
• Numero totale di ratifiche/adesioni : 43
• Rapporto esplicativo
• Il diritto alla vita “un inalienabile attributo degli
esseri umani, e “valore supremo nella gerarchia
internazionale dei diritti umani” è unanimemente
garantito da standard obbligatori a livello
universale e regionale.
Unione europea: Guidelines del 1998
• Nel giugno 1998, l’UE ha adottato "Guidelines to EU
Policy Toward Third Countries on the Death Penalty"
che fra l’altro statuiscono la sua opposizione alla
pena di morte in ogni caso.
• The EU considers that abolition of the death penalty
contributes to the enhancement of human dignity
and the progressive development of human rights.
• The EU's objective, where possible, is to persuade
third countries to abolish the death penalty.
Unione europea: Guidelines del 1998
• Where states insist on maintaining the death
penalty, the EU considers it important that a
minimum standards should be met
•
UE: La Carta dei diritti fondamentali
• proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000
(oggi parte integrante del TUE) prevede
che nessuno possa essere condannato
alla pena di morte né giustiziato (articolo
2), e che nessuno possa
essere allontanato, espulso o estradato
verso uno Stato in cui esista il rischio di
essere sottoposti alla pena di morte, alla
tortura o ad altre pene o trattamenti
inumani o degradanti (art. 19);
UE
• 14 maggio 2007, a Bruxelles, i ministri degli Esteri dell'UE
hanno conferito all'Italia e alla presidenza di turno dell'UE, affidata
alla Germania, il compito di preparare il testo della risoluzione per
una moratoria universale della pena di morte da presentare
all'Assemblea generale dell'Onu.
• Moratoria
• The adoption of a resolution on this issue by the UN General
Assembly in 2007 was a major breakthrough, while growing support
for subsequent resolutions adopted in 2008 and 2010 has served to
illustrate the worldwide trend in this direction.
Commissione ONU diritti umani
• Ha adottato per anni risoluzioni che
chiedevano una moratoria delle
esecuzioni, in vista di una abolizione
completa della pena di morte.
• 3/4/1997 27 si, 11 no, 14 astensioni (Italia
con 47 Paesi)
Statuti Tribunali penali internazionali
• Ris. 827/93 Consiglio di Sicurezza N.U.
Tribunale ex Jugoslavia 25 maggio 1993
• Ris. 955 (1994) Tribunale Ruanda
Consiglio di Sicurezza N.U. 8 novembre
1994
• La pena di morte è stata esclusa dalle
pene che i tribunali sono autorizzati a
comminare.
Statuto della Corte Penale Internazionale
(CPI, 1998)
• adottato il 17 luglio 1998 a Roma
entrato in vigore il 1 luglio 2002
•
Lo Statuto prevede (art.77) che la Corte, a carico di
una persona dichiarata colpevole dei reati di cui
all'art.5, può irrogare una delle seguenti pene: a)
reclusione a termine, per un massimo di 30 anni (non
è fissato un minimo); b) ergastolo, se l'estrema
gravità del reato e la situazione personale del
condannato lo giustificano.
Resta, ovviamente, esclusa la pena di morte.
Interamerican Convention on Human
Rights San José 22/11/1969
• Article 4. Right to Life
• 1. Every person has the right to have his life
respected. This right shall be protected by law
and, in general, from the moment of conception.
No one shall be arbitrarily deprived of his life.
• 2. In countries that have not abolished the
death penalty, it may be imposed only for the
most serious crimes and pursuant to a final
judgment rendered by a competent court and in
accordance with a law establishing such
punishment, enacted prior to the commission of
the crime.
Interamerican Convention on Human
Rights San José 22/11/1969
• The application of such punishment
shall not be extended to crimes to
which it does not presently apply.
• 3. The death penalty shall not be
reestablished in states that have
abolished it.
• 4. In no case shall capital punishment
be inflicted for political offenses or
related common crimes.
Interamerican Convention on Human
Rights San José 22/11/1969
• 5. Capital punishment shall not be imposed
upon persons who, at the time the crime was
committed, were under 18 years of age or over
70 years of age; nor shall it be applied to
pregnant women.
• 6. Every person condemned to death shall
have the right to apply for amnesty, pardon, or
commutation of sentence, which may be granted
in all cases. Capital punishment shall not be
imposed while such a petition is pending
decision by the competent authority
•
•
•
•
•
PROTOCOL TO THE AMERICAN
CONVENTION ON HUMAN RIGHTS TO
ABOLISH THE DEATH PENALTY
Adottato Asunción, 8 giugno, 1990
13 Stati ratifiche
the tendency among the American States
is to be in favor of abolition of the death
penalty
Article 1
The States Parties to this Protocol shall
not apply the death penalty in their territory
to any person subject to their jurisdiction.
PROTOCOL TO THE AMERICAN
CONVENTION ON HUMAN RIGHTS TO
ABOLISH THE DEATH PENALTY
• Article 2
• 1. No reservations may be made to this Protocol.
However, at the time of ratification or accession, the
States Parties to this instrument may declare that they
reserve the right to apply the death penalty in wartime in
accordance with international law, for extremely serious
crimes of a military nature.
• Caso Brasile: Brazil:
•
"In ratifying the Protocol to Abolish the Death Penalty, adopted in Asunción
on June 8, 1990, I make hereby, in compliance with constitutional
requirements, a reservation under the terms of Article 2 of the said Protocol,
which guarantees states parties the right to apply the death penalty in
wartime in accordance with international law, for extremely serious crimes
of a military nature."
Convenzione Ginevra protezione
civili in tempo di guerra
• 12 Agosto 1949
• Article 68
• The penal provisions promulgated by the Occupying
Power in accordance with Articles 64 and 65 may
impose the death penalty on a protected person only
in cases where the person is guilty of espionage, of
serious acts of sabotage against the military
installations of the Occupying Power or of
intentional offences which have caused the death of
one or more persons, provided that such offences
were punishable by death under the law of the
occupied territory in force before the occupation
began.
Convenzione Ginevra protezione
civili in tempo di guerra
• The death penalty may not be pronounced
against a protected person unless the
attention of the court has been particularly
called to the fact that, since the accused is
not a national of the Occupying Power, he is
not bound to it by any duty of allegiance.
• In any case, the death penalty may not be
pronounced against a protected person who
was under eighteen years of age at the time
of the offence
Corte internazionale di giustizia
• Sentenza 31 marzo 2004
• Avena and altri Cittadini Messicani
(Messico v. United States of America)
• The Court finds that the United States of
America has breached its obligations
to Mr. Avena and 50 other Mexican nationals
and to Mexico under the Vienna Convention on
Consular Relations
Corte internazionale di giustizia
• Sentenza 27 giugno 2001
• LaGrand Case
(Germania v. United States of America)
• The Court finds that the United States has
breached its obligations to Germany and
to the LaGrand brothers under the Vienna
Convention on Consular Relations
• The Court finds, for the first time in its history,
that orders indicating provisional measures are
legally binding
Corte internazionale di giustizia
• Case concerning the Vienna Convention on
Consular Relations
(Paraguay v. United States of America)
• Case removed from the Court's List at the
request of Paraguay 11 November 1998
• The dispute brought by Paraguay to the Court
concerned alleged violations of the Vienna
Convention on Consular Relations of 24 April 1963
with respect to the case of Mr. Angel Francisco
Breard, a Paraguayan national convicted of murder
in Virginia (United States), whose execution had
been scheduled for 14 April 1998 and who was
eventually executed on that date.
www.asil.org/insights/2006/12/insights0
61208.html
• The Texas Court of Criminal Appeals Decides
Medellin’s Consular Convention Case
By Frederic L. Kirgis
• The United States Supreme Court has also
considered three cases involving U.S. violations of
the Consular Convention. Two of those cases,
Breard v. Greene and Medellin v. Dretke, came as a
result of two of the ICJ’s decisions mentioned above
(in the cases involving Paraguay and Mexico,
respectively). The third case, Sanchez-Llamas v.
Oregon, involved two foreign nationals who had not
been involved in any of the ICJ proceedings.
the Texas Court of Criminal
Appeals
• On November 15, 2006, the Texas Court of Criminal
Appeals decided not to provide Medellin with the
review he sought pursuant to the ICJ’s Avena
decision and President Bush’s determination.
• “the ICJ Avena decision and the Presidential
memorandum do not constitute binding federal law”
• the ICJ’s interpretation of the Consular Convention
in the LaGrand and Avena cases was entitled only to
“respectful consideration.” Thus it would not be
binding on the Texas court.
Paesi e pena di morte
• 91 paesi mantengono la pena di morte
• Paesi nei quali è stata abolita per legge
• Paesi nei quali è stata abolita di fatto
(Turchia, Senegal)
Francia gennaio 2007
• Articolo unico Progetto di legge da inserire
nella Costituzione:
• Nul ne peut etre condamné à la peine de
mort
• 2000 Legge Badinter ha abolito la pena di
morte
• Art. 421-1 del Codice penale autorizza la
reintroduzione della pena di morte per gli
autori di atti di terrorismo
Italia
• La pena di morte in Italia era stata abolita
nel 1948, dall’articolo 27 della
Costituzione, per i reati comuni e per i
reati militari commessi in tempo di pace.
La legge 589 del 1994 ne aveva disposto
l’abolizione anche dal codice militare di
guerra e dalle leggi militari di guerra.
Modifica costituzionale 2007
• La legge approvata in via definitiva dal Senato il
25/09/2007 ha comportato una modifica
costituzionale, ed è stata quindi esaminata e votata
per due volte in ogni ramo del Parlamento.
•
• NUOVA LEGGE COSTITUZIONALE NR. 1 DEL
2/10/2007
Art. 27 Costituzione italiana
• L’articolo 27 della Costituzione stabilisce
ora che “non è ammessa la pena di
morte”, dal momento che è stata
cancellata la frase successiva: “se non nei
casi previsti dalle leggi militari di guerra”.
ONU - 18 dicembre 2007,
• Moratoria sull'uso della pena di morte
• L'Assemblea Generale,
• Guidata dagli scopi e dai principi espressi nella Carta delle
Nazioni Unite,
• Richiamando la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo,
la Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici e la
Convenzione sui Diritti del Bambino,
• Richiamando anche le risoluzioni sulla questione della pena di
morte adottata nell'ultimo decennio dalla Commissione sui
Diritti Umani in tutte le sessioni consecutive, l'ultima essendo
la 2005/59, con cui la Commissione ha esortato gli Stati che
ancora mantengono la pena di morte affinché la aboliscano
completamente e, allo stesso tempo, stabiliscono una
moratoria delle esecuzioni,
•
ONU
• Invita tutti gli Stati che ancora hanno in vigore la
pena di morte a:
– (a) Rispettare gli standard internazionali per fornire clausole
che salvaguardino la protezione dei diritti di coloro che
affrontano la pena di morte, in particolare gli standard
minimi, come previsto nell'allegata risoluzione 1984/50 del
25 maggio 1984 del Consiglio Sociale ed Economico;
– (b) Fornire al Segretario Generale le informazioni relative
all'uso della pena capitale e l'osservanza delle clausole di
salvaguardia della protezione dei diritti di coloro che
devono affrontare la pena di morte;
– (c) Restringere in modo progressivo l'uso della pena di
morte e ridurre il numero dei reati per i quali essa è prevista;
– (d) Stabilire una moratoria sulle esecuzioni con lo scopo di
abolire la pena di morte;
Siti web
• www.eurunion.org/legislat/DeathPenalty
• www.icj-cij.org
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