FOGLIO INFORMATIVO SERVIZIO INCASSO EFFETTI ED ASSEGNI Aggiornamento nr. 6 del 1° Ottobre 2015 INFORMAZIONI SULLA BANCA BANCA STABIESE S.p.A. Sede Legale ed Amministrativa in Via Ettore Tito 1, 80053 Castellammare di Stabia (NA) Tel.081.8711407 - Telefax 081.8702733 Sito Internet: www.bancastabiese.it - E-mail: [email protected] Iscrizione all’Albo delle Banche nr.4398.4.0 Iscrizione al Registro delle Imprese Tribunale Napoli nr.121/36 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi Cod. ABI 03388 CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI Il servizio incasso effetti ed assegni consente al correntista di incassare assegni (bancari, circolari, o titoli similari) a carico di altre banche italiane o estere, nonché di incassare effetti (cambiali e titoli similari) domiciliati presso propri sportelli o presso sportelli di altre banche italiane o estere. La banca accredita l'importo degli assegni e degli effetti sul conto corrente salvo buon fine (sbf) ovvero l’importo è riconosciuto dalla banca al cliente ad incasso avvenuto (dopo incasso). Tra i principali rischi, il cliente deve tenere presente: • variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto; • mancato pagamento degli assegni, effetti e documenti posti all’incasso, per assenza di fondi sul conto del debitore. Prima di scegliere e firmare il contratto leggere attentamente le condizioni economiche riportate in questa sezione del Foglio Informativo. COPIA CLIENTE Pagina 1 di 4 MOD. FIAINCEFAS_3- rel. 3 CONDIZIONI ECONOMICHE VOCI DI COSTO VALORI MASSIMI ASSEGNI Ai sensi del D.Lgs n° 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni (D.Lgs. n. 201/2011), tutti gli assegni bancari, postali e circolari d’importo pari o superiore a 1.000 euro, devono recare l’indicazione del nome e della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Gli assegni bancari e postali, emessi all’ordine del traente possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A. e ciò a prescindere dall’importo recato dagli stessi. La Banca, nel rispetto delle nuove disposizioni, rilascerà gli assegni muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente tuttavia potrà richiedere per iscritto il rilascio, in forma libera, di assegni circolari di moduli di assegni bancari, da utilizzarsi, in detta forma libera, esclusivamente per importi inferiori a 1.000 euro, eccettuate le ipotesi in cui le beneficiarie dei titoli siano Banche o Poste Italiane S.p.A. In tal caso il richiedente dovrà corrispondere, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro per ciascun modulo di assegno o vaglia richiesto . Imposta di bollo per assegni emessi senza clausola “non trasferibile” Euro 1,50 (per singolo assegno) Euro 1,50 Commissione emissione assegni senza clausola “non trasferibile” (per singolo assegno) Euro 0,50 Costo libretto assegni non trasferibili Euro 0,00 Cambio allo sportello di assegni stesso istituto Spese e commissioni su assegni impagati/protestati a) assegni tratti sullo stesso istituto - impagati presentati tramite check truncation - impagati presentati materialmente (cartacei) - pagati prima del protesto b) assegni “negoziati” con esito: - insoluti Max euro 10,00 (oltre recupero spese reclamate da terzi) Max euro 20,00 (oltre recupero spese reclamate da terzi) Max euro 20,00 (oltre recupero spese reclamate da terzi) - protestati - richiamati Valute su versamento di assegni e titoli similari - assegni bancari tratti sullo stesso sportello accreditante - assegni circolari / vaglia Banca d’Italia - assegni bancari di altre dipendenze Banca Stabiese - assegni bancari altri istituti DISPONIBILITA' SOMME VERSATE COPIA CLIENTE Euro 5,50 per ogni assegno impagato Euro 0,00 (oltre recupero spese reclamate da terzi) Euro 8,00 (oltre recupero spese reclamate da terzi) Contanti Assegni circolari Assegni bancari tratti sullo stesso sportello Assegni bancari tratti su altra dipendenza Assegni bancari tratti su altre banche Pagina 2 di 4 Giorno del versamento 1 giorno lavorativo Giorno del versamento 3 giorni lavorativi Giorno del versamento Giorno del versamento Giorno del versamento Giorno del versamento 4 giorni lavorativi EFFETTI E RI.BA. Commissioni di incasso per ogni effetto / Ri.Ba. - su nostro istituto - su altri istituti - su uffici postali Diritti di brevità - per ogni effetto pagabile su piazza, che è non pervenuto alla cassa Commissioni per ritiro effetti presso altre banche mediante rete interbancaria Commissioni per richiamo effetti / Ri.Ba. - effetti cartacei su nostro istituto - effetti cartacei su altro istituto Commissioni per proroga effetti - effetti cartacei / Ri.Ba. Euro 3,62 Euro 5,16 Euro 7,75 Euro 3,36 Euro 5,16 oltre recupero spese reclamate Euro 2,58 oltre recupero spese reclamate da terzi. Euro 5,16 oltre recupero spese reclamate da terzi. Euro 10,00 per effetto oltre spese reclamate da terzi. Commissioni per insoluti effetti / Ri.Ba. - effetti cartacei su nostro istituto Spese per richiesta esito effetti e/o informazioni su effetti Euro 2,58 oltre recupero spese reclamate da terzi. Euro 5,16 oltre recupero spese reclamate da terzi. 15 per mille (min. euro 2,58 max. euro 7,75) oltre recupero spese reclamate da terzi. Euro 5,16 Commissioni di brevità Euro 3,36 Giorni di brevità Giorni di presunto pagato per il portafoglio (effetti) presentato al Dopo Incasso Max 20 giorni 60 giorni fissi - effetti cartacei su altro istituto Commissioni su effetti protestati Valute accreditati s.b.f. effetti (a decorrere dal 5 luglio 2010) - a vista su piazza / fuori piazza - a scadenza fissa su piazza / fuori piazza Giornata lavorativa di addebito Giornata lavorativa di addebito RECESSO E RECLAMI Recesso del contratto Il Cliente ha facoltà di recedere dal rapporto senza penalità e senza spese di chiusura, dandone comunicazione per iscritto alla Banca, con effetto dalla data di ricezione della medesima comunicazione. La Banca, qualsiasi qualifica rivesta il Cliente, ha in ogni caso la facoltà di recedere, qualora sussista un giustificato motivo, dandone comunicazione per iscritto al Cliente, con effetto dalla data di ricezione della medesima comunicazione. Alla data di efficacia del recesso si determina l’obbligo per ognuna delle parti di provvedere al pagamento immediato, in favore dell’altra, di tutto quanto risulti dovuto. COPIA CLIENTE Pagina 3 di 4 Reclami Per ogni controversia che potesse sorgere tra il cliente e la banca in dipendenza del rapporto, il foro competente è esclusivamente quello di Torre Annunziata – Sezione staccata di Castellammare di Stabia. Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell’art.33 comma 2 lett. U D.Lgs. 06/09/2005 del codice civile, il foro esclusivamente competente è il foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore. Il cliente può inoltrare un reclamo secondo le seguenti modalità: - lettera raccomandata inviata per posta (Ufficio Reclami, Via E. Tito n.1. Castellammare di Stabia (NA)); - consegna a mano del reclamo presso una Filiale della Banca; - a mezzo posta elettronica all'indirizzo [email protected]; - a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [email protected]. Le procedure di reclamo sono gratuite per il cliente. La banca è obbligata a rispondere entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice deve rivolgersi a: 1. Arbitro bancario e finanziario (ABF), a cui aderisce la banca, per ottenere una decisione emanata dal collegio giudicante, per controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, che rivestono un valore non superiore a 100.000 euro, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla banca; 2. Conciliatore Bancario e Finanziario, allo scopo di pervenire ad una conciliazione, per controversie relative alle materie attinenti l’operatività degli intermediari, bancari e finanziari. LEGENDA Assegni/effetti salvo buon fine Assegni/effetti negoziati per i quali il cliente acquista la disponibilità della somma solo dopo che il titolo è stato effettivamente pagato. Assegni/effetti al dopo incasso Assegni/effetti per i quali il cliente riceve l’accredito successivamente all’effettivo incasso. Cessione di credito Contratto col quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto) Cessione pro solvendo II cedente garantisce anche la solvenza (il pagamento) del debitore ceduto, con la conseguenza che il cedente stesso a liberato solo se il debitore ceduto ha eseguito il pagamento. COPIA CLIENTE Pagina 4 di 4