ORIGINALE COMUNE DI VILLA GUARDIA Provincia di Como DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 24 Del Registro delle Deliberazioni Codice ISTAT: 013245 OGGETTO: Conclusione procedimento amministrativo. Individuazione funzionario con potere sostitutivo in caso di inerzia. L’anno duemiladodici, addì ventinove del mese di maggio, alle ore 23.30, nella sede comunale. Previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di regolamento, si è riunita la Giunta comunale. Risultano presenti: Flavio Roberta Aldo Valerio Massimo MOLTENI BRICCOLA TURCONI PERRONI RINI Risultano assenti: Alberto COLZANI Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Bruna Guida Il Vice Sindaco Flavio MOLTENI, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiarata aperta la seduta pone in discussione la seguente pratica in oggetto segnata all’ordine del giorno. OGGETTO: OGGETTO: Conclusione procedimento amministrativo. Individuazione funzionario con potere sostitutivo sostitutivo in caso di inerzia. LA GIUNTA COMUNALE Premesso che l’art. 1 del D.L. 5/2012 (convertito con modifiche dalla legge 35/2012) ha modificato l’art. 2 della legge 241/1990, i cui commi 9, 9 bis e 9 ter oggi testualmente dispongono: 9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. 9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. 9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. Dato atto, per quanto riguarda l’eventuale inerzia del Responsabile del procedimento, che il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi prevede già che il potere sostitutivo sia esercitabile dal competente Responsabile d’area, e ciò all’art. 13 comma 5 lettera d ed all’art. 13 comma 6; Considerata invece la necessità di modificare il vigente art. 13 bis per fronteggiare l’eventuale inerzia del Responsabile d’area, poiché tale norma regolamentare attribuisce al Segretario comunale la possibilità di sostituire detto Responsabile solo in ipotesi di vacanza o di assenza e non anche in caso di inerzia; Considerata inoltre l’opportunità di modificare l’attuale comma 5 sull’attribuzione delle indennità di posizione e risultato al Responsabile sostituito, in quanto la previgente disciplina è stata modificata dalla sopravvenuta legge dello Stato; Rilevata infine anche l’opportunità di eliminare dall’art. 13 bis il riferimento al Direttore generale, la cui nomina non è più consentita per il Comune di Villa Guardia, in quanto ente con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio competente, ai sensi dell’art. 49 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lvo 18/8/2000, n. 267; Vista la legge 241/1990; Con voti unanimi favorevoli DELIBERA 1) di dare atto che il soggetto avente potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile del procedimento è già individuato nel corrispondente Responsabile d’Area; 2) di individuare il Segretario comunale quale soggetto avente potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile d’Area, ai sensi dell’art. 2 comma 9 bis della L. 241/1990, come modificato dal D.L. 5/2012; 3) di modificare a tale scopo il vigente art. 13 bis del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, sostituendolo con il testo seguente: “ Articolo 13 bis – Sostituzione del Responsabile d’Area 1. Nei casi di vacanza o di assenza del Responsabile d’Area, ricorrendo situazioni di particolare urgenza o di opportunità il Segretario comunale, o in sua assenza il Vicesegretario, può motivatamente assumere la responsabilità dell’Area. 2. In caso di vacanza o di assenza del titolare per oltre trenta giorni, la responsabilità dell’Area può essere assegnata ad interim, per un periodo determinato eventualmente rinnovabile, ad altro funzionario preferibilmente di pari categoria, con apposito decreto sindacale. In tal caso al sostituto, se dipendente di ruolo dell’ente, verrà corrisposta la dovuta indennità di posizione, rapportata al periodo di sostituzione, eccetto nel caso in cui egli sia già Responsabile di altra Area, nel qual caso non compete alcuna maggiorazione. 3. Al Responsabile d’Area sostituito, in caso di assenza o impedimento protratti per oltre novanta giorni anche non consecutivi nell’anno solare, non verrà corrisposta la relativa indennità di posizione per il periodo di assenza, fatte salve diverse previsioni di legge o contrattuali per il ricorrere di ipotesi particolari. Per l’indennità di risultato si applica, ove ne ricorrano i presupposti, l’art. 9 comma 3 del D.Lvo 150/2009. 4. In caso di inerzia del Responsabile d’Area, il potere sostitutivo per il compimento degli atti necessari è attribuito al Segretario comunale, ai sensi dell’art. 2 comma 9 bis della legge 241/1990. Il Segretario comunale è tenuto ad attivarsi a seguito della ricezione di apposita richiesta scritta del privato interessato, concludendo il procedimento –attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario- entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto. Il Segretario comunica con apposito referto l’attivazione del potere d’inerzia all’Organismo Comunale di Valutazione.” 4) di disporre la trasmissione di copia della presente deliberazione a tutti i soggetti individuati quali Responsabili d’Area o di procedimento; 5) di disporre la pubblicizzazione sul sito istituzionale delle possibilità di intervento sostitutivo stabilite dalla legge, perché gli eventuali interessati ne possano più agevolmente beneficiare; 6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione.