Protocollo per l’applicazione del nuovo sistema tariffario RCC
Premessa
Il presente documento (Protocollo) contiene regole, termini e modalità per la corretta ed equa determinazione
dei corrispettivi che gli emittenti devono riconoscere agli intermediari in applicazione del nuovo sistema
tariffario proposto da Emittenti Titoli S.p.A.
Il Protocollo è definito con l’accordo di emittenti e intermediari ed è utilizzato da Monte Titoli (MT) per gestire a
livello centralizzato il processo di determinazione e regolamento dei corrispettivi stessi.
Le regole sono definite in funzione dei diversi tipi di corporate action di seguito illustrate.
Comunicazioni assembleari
1.
il termine di 5 giorni si conteggia secondo il calendario “target” a partire dal giorno precedente la data
termine indicata nel MT 260 per la prima convocazione, a ritroso; si precisa che sono da considerare
pervenute almeno 5 giorni prima del termine le comunicazioni messe a disposizione tramite FIS nel
quinto giorno compreso precedente tale data termine, oltreché tutte quelle pervenute anteriormente;
2.
le comunicazioni di rettifica o di annullamento sono conteggiate in quanto non preventivamente
individuabili dalla piattaforma: resta a carico dell’emittente stralciarle se sono in numero anomalo2
rispetto al totale delle comunicazioni valide;
3.
ai fini della determinazione del corrispettivo sono conteggiate anche le comunicazioni effettuate a
richiesta dell’emittente con strumenti non telematici.
Pagamento dividendo
1.
il termine di 3 giorni si conteggia secondo il calendario “target”, a partire dal giorno di pagamento che
avviene di regola di giovedì; salvo il caso di festività infrasettimanale “target”, si considerano quindi
pervenute entro il termine di 3 giorni le segnalazioni telematiche o su supporto informatico processabili
correttamente dall’emittente entro il martedì successivo;
2.
per semplicità operativa i termini di 30, 90 e 150 giorni si considerano stabiliti nello stesso giorno del
pagamento rispettivamente del mese successivo, del terzo mese e del quinto mese successivi a
quello di pagamento3;
3.
per i FIS telematici rilasciati tramite le piattaforme MT-X e KCA, la data valida per il conteggio del
corrispettivo coincide con la data di disponibilità del flusso stabilita dalle piattaforme dopo la verifica
effettua su ciascun FIS e da loro indicata all’atto del rilascio; nel caso l’emittente rilevi anomalie che
non consentono di processare correttamente le informazioni contenute nel FIS, deve segnalarle alla
piattaforma che le ha elaborate e all’intermediario entro 5 giorni lavorativi dalla data di rilascio al fine di
far posticipare la data di consolidamento o di produzione supporto alla data del nuovo rilascio;
diversamente la data iniziale resta valida per il conteggio del corrispettivo anche in presenza di
anomalie4;
4.
per i FIS trasmessi su supporto informatico, ai fini del computo del corrispettivo, si considera la data di
ricezione da parte dell’emittente che potrà quindi essere modificata rispetto a quella indicata
dall’intermediario nei messaggi MT713; per le anomalie riscontrate si applica quanto indicato al punto
3, ma il termine di elaborazione e di segnalazione, da parte dell’emittente, è di 15 giorni dalla data di
ricezione dei FIS; in mancanza di segnalazione nel termine suddetto il FIS si intende accettato;
5.
se l’emittente non aderisce alle piattaforme telematiche MT-X e KCA, messe gratuitamente a sua
disposizione, si applicano comunque i corrispettivi per FIS telematici; in tal caso il gestore della
2
1 Ad esempio se sono maggiori del 10% 2 Ad es., se la data di pagamento è 24.5.2007 i termini di 30, 90 e 150 gg. sono: 25.6.2007 (essendo il 24 festivo),
24.8.2007 e 24.10.2007. Se la data di pagamento coincide con il giorno 31, nei termini dei mesi successivi si considera
comunque l’ultimo giorno del mese. 4
3 Per l’individuazione delle diverse tipologie di anomalie vedi l’allegato documento “Linee guida per la rilevazione di
anomalie contenute nei FIS”.
3
32 6.
7.
piattaforma potrà richiedere all’emittente un rimborso spese per la produzione e la trasmissione del
supporto informatico o delle segnalazioni cartacee, se richieste dall’emittente;
in occasione del conferimento dell’incarico, l’emittente deve richiedere a MT l’applicazione della
riduzione stabilita per più di 500.000 segnalazioni, essendo tale il numero degli azionisti rilevati a Libro
Soci;
per quanto riguarda il “corrispettivo minimo”, calcolato in percentuale dell’importo pagato:
a)
nel caso di segnalazioni anagrafiche, presupposto per l’applicazione del corrispettivo minimo
forfetario, piuttosto che di quello computato sui valori unitari, è che, per ciascun conto
intermediario, si verifichino le seguenti circostanze:
i FIS pervengano entro 30 giorni (90 giorni con riferimento a segnalazioni provenienti da
subdepositari esteri5),
la quantità di azioni rappresentata dal totale delle segnalazioni di cui al punto precedente
coincida con quella indicata da Monte Titoli nel MT7B3,6
b)
nel caso di dividendo in natura, in genere costituito da strumenti finanziari assegnati ai
percettori, il corrispettivo minimo è conteggiato sul valore normale unitario attribuito ai fini
fiscali alla parte in natura, maggiorato della eventuale parte in contanti; nel caso l’emittente
decida di utilizzare due cedole e MT attribuisca due distinti numeri di operazione speciale, il
corrispettivo sarà conteggiato per ciascuna operazione.
Operazioni sul capitale
1.
valgono, per analogia, le stesse regole stabilite per il pagamento dividendi; il termine di 3 giorni si
conteggia secondo il calendario “target” a partire dal giorno dell’accredito degli strumenti finanziari da
parte di Monte Titoli; non rileva se gli strumenti finanziari sono “bloccati” in attesa della conferma da
parte dell’emittente del corretto movimento finanziario, se dovuto; per i termini di 30, 90 e 150 giorni, il
termine cade nello stesso giorno in cui è avvenuto l’accredito rispettivamente del mese successivo del
terzo o del quinto mese successivi;
2.
per quanto concerne il corrispettivo minimo forfetario:
a)
per le operazioni che comportano segnalazioni anagrafiche il corrispettivo minimo è
conteggiato sull’importo corrisposto ovvero, in mancanza, sul valore nominale degli strumenti
finanziari rivenienti,
b)
in caso di azioni senza valore nominale, viene utilizzato il valore nominale implicito (capitale
sociale diviso numero di azioni);
3.
per le operazioni obbligatorie che coinvolgono il totale degli azionisti, la riduzione per più di 500.000
segnalazioni viene applicata da MT su richiesta dell’emittente, mentre, per le operazioni facoltative, la
riduzione è applicata di iniziativa da MT se il totale delle segnalazioni, allo scadere del termine di 90
giorni, ha superato tale soglia.
Casistica per corrispettivo minimo:
1. Fis pervenuto entro 30 gg.
a. ci sono residenti e non residenti
b. ci sono residenti e sub depositari esteri
2. Fis pervenuto entro 90 gg.
a. ci sono solo non residenti (anche se di dettaglio del sub depositario precedentemente segnalato)
b. ci sono residenti e non residenti
5
4 Il corrispettivo minimo è calcolato sul totale delle segnalazioni pervenute nei rispettivi termini, escludendo le azioni
provvisoriamente attribuite ai subdepositari esteri ed includendo invece quelle dei percettori finali. 6
5 Nel computo di tale quantità sono incluse le azioni provvisoriamente attribuite ai sub depositari esteri. La mancata
coincidenza per cause eccezionali (storni, rinvii, ecc.) potrà essere valutata dall’emittente ai fini del riconoscimento del
corrispettivo minimo con riferimento alle segnalazioni pervenute nel termine.
33 Calcolo del corrispettivo minimo:
• 1. a. sul totale del Fis
• 1. b. sul totale meno la quantità azioni dei sub depositari
• 2. a. sul totale del Fis
• 2. b. sul totale meno la quantità dei residenti.
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