TOTALIZZAZIONE: NORME GENERALI A chi si rivolge La totalizzazione può essere esercitata dai soggetti iscritti a due o più forme di previdenza obbligatoria. Requisiti Pensione di vecchiaia: occorre avere 65 anni e 20 anni di anzianità contributiva (con adeguamento periodico dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita) Pensione di anzianità: 40 anni di anzianità contributiva indipendentemente dall’età (con adeguamento come sopra) Pensione di inabilità Pensione indiretta ai superstiti I requisiti per la pensione di inabilità da totalizzazione e per quella ai superstiti sono quelli previsti dall’Ente previdenziale presso cui il soggetto è iscritto al momento dell’evento invalidante o della morte. Dal 1° gennaio 2013, per l’adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita, per ottenere la pensione di vecchiaia in totalizzazione è richiesta un’età di 65 anni e 3 mesi (sia per gli uomini che per le donne), mentre per la pensione di anzianità in totalizzazione il requisito è di 40 anni e 3 mesi. (esclusi i periodi di contribuzione figurativa per disoccupazione e malattia e compresi i riscatti). 2 Condizioni per l’esercizio della totalizzazione Il soggetto non deve essere già titolare di una pensione erogata da uno degli enti presso cui è possibile presentare la domanda di totalizzazione. E’ possibile cumulare i periodi di anzianità contributiva esistenti nelle varie gestioni, e dal 1.1.2012 per periodi anche inferiori ai tre anni. I periodi ai fini dell’anzianità non devono essere coincidenti. Deve riguardare tutti e per intero i periodi assicurativi. Non è possibile la totalizzazione parziale. Nel determinare l’anzianità contributiva ciascun Ente tiene conto della normativa in vigore alla data di presentazione della domanda. E’ possibile richiedere la totalizzazione anche se il soggetto ha raggiunto i requisiti minimi per la pensione presso uno degli enti interessati. La totalizzazione può essere richiesta dai superstiti di assicurato ancorché quest’ultimo sia deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione. La facoltà di totalizzare i periodi assicurativi è riconosciuta a prescindere dalle anzianità maturate in ciascuna gestione assicurativa. Non è integrabile al trattamento minimo. 3 Criteri di calcolo per la prestazione con la totalizzazione E’ totalmente gratuita. Ciascun ente determina la quota di propria competenza in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, anche se coincidenti. La quota della pensione totalizzata è determinata con il calcolo contributivo, a meno che non si sia maturato il diritto autonomo alla pensione, nel qual caso i criteri di calcolo sono quelli del fondo pensionistico di appartenenza. Nel calcolo contributivo sul montante vanno applicati i coefficienti di trasformazione previsti dalla tabella A L. 335/1995. Pertanto dovrà essere applicato il coefficiente relativo all’età di 65/a risultante dalla predetta tabella anche qualora la normativa dei singoli enti privatizzati prevedesse coefficienti crescenti in corrispondenza di età anagrafiche superiori ai 65 anni (Dlgs. 2.2.2006 n. 42). Incompatibilità della ricongiunzione con la totalizzazione Il soggetto che accetta la ricongiunzione dei periodi assicurativi perde il diritto alla totalizzazione per il periodo oggetto di ricongiunzione. 4 Decorrenza La facoltà di totalizzazione si applica dal 1.1.2006. Pagamento della prestazione I trattamenti pensionistici di vecchiaia e anzianità derivanti dalla totalizzazione, maturati a partire dall’1.1.2011 decorrono trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti Dal 1.1.2012 tale termine è aumentato di 1 mese (19 mesi totali), per chi matura i requisiti nel 2013 l’aumento sarà di due mesi (20 mesi totali) e di tre mesi per chi li matura nel 2014 (21 mesi totali). Se maturati entro il 31.12.2010 decorre invece dal primo giorno successivo a quello di presentazione della domanda di pensione. Le pensioni totalizzate vengono SEMPRE pagate dall’INPS, anche se la domanda di pensione deve essere presentata presso l’ente di appartenenza. 5 TOTALIZZAZIONE PRESSO CNPR Per la pensione di vecchiaia occorrono 68 anni e 40 anni di contributi, tranne per quelli nati entro il 31.12.1962 per i quali c’è un regime transitorio (art. 19 del Regolamento della previdenza), come da tabella. Data di nascita Età Numero anni di iscrizione e di contribuzione Fino al 31 dicembre 1947 65 30 Dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1949 66 31 Dal 1° gennaio 1950 al 31 dicembre 1951 67 32 Dal 1° gennaio 1952 al 31 dicembre 1953 68 33 Dal 1° gennaio 1954 al 30 giugno 1955 68 34 Dal 1° luglio 1955 al 31 dicembre 1956 68 35 Dal 1° gennaio 1957 al 30 giugno 1958 68 36 Dal 1° luglio 1958 al 31 dicembre 1959 68 37 Dal 1° gennaio 1960 al 30 giugno 1961 68 38 Dal 1° luglio 1961 al 31 dicembre 1962 68 39 Dal 1° gennaio 1963 in poi 68 40 6 L’età di pensionamento non può comunque essere inferiore a quella prevista per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS. Chi ha maturato i requisiti di età e anzianità contributiva secondo la previgente normativa entro il 31.12.2012, consegue il diritto alla pensione di vecchiaia secondo il regolamento precedente. Per la pensione di vecchiaia anticipata occorrono almeno 63 anni di età ed almeno 20 anni di iscrizione e contribuzione, e sarà calcolata interamente con il sistema contributivo. QUINDI 7 In presenza dei suddetti requisiti la totalizzazione di ulteriori periodi contributivi non coincidenti determineranno la liquidazione della quota da parte della CNPR con il sistema misto (parte retributivo e parte contributivo). In assenza dei predetti requisiti la quota di pensione sarà calcolata interamente con il sistema contributivo, conteggiando solo i contributi soggettivi. STEP PER LA VERIFICA DEI REQUISITI Controllare, in base all’anno di nascita, i requisiti richiesti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, che permette il sistema misto, nella CNPR. Se ci sono, il problema non sussiste, la pensione sarà calcolata con il sistema misto da parte di CNPR. Se non ci sono, allora controllare di avere i requisiti minimi per l’accesso alla totalizzazione, e cioè i 65 anni e 3 mesi e i 20 anni ci contribuzione, oppure i 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva (e attenzione ai periodi coincidenti). 8 ESEMPI DI TOTALIZZAZIONE PRESSO CNPR Iscritto con 53 anni di età e 30 anni di iscrizione alla CNPR, che passa dal 1.1.2013 alla Cassa dei dottori commercialisti: al momento della totalizzazione, (al raggiungimento dei requisiti per la pensione) non avrà maturato presso la CNPR il diritto alla pensione di vecchiaia (68 anni e 38 di contributi), per cui la CNPR effettuerà il calcolo della sua quota di pensione interamente con il calcolo contributivo, considerando solo i contributi soggettivi e andrà in pensione con la finestra “mobile” prima citata. Iscritto con 68 anni e 36 anni di contribuzione presso CNPR e 5 presso altra gestione: raggiunge i 40 anni e 3 mesi di anzianità, può accedere alla totalizzazione, la CNPR liquiderà la sua quota con il sistema misto solo se il soggetto è nato prima del 1.7.1958, mentre l’altro ente liquiderà con il sistema contributivo. Se è nato dopo non raggiungendo i requisiti richiesti di contribuzione, la CNPR liquiderà la sua quota interamente con il sistema contributivo. 9 Iscritto 68 anni con 30 anni di iscrizione alla CNPR e 10 anni di INPS: Non raggiunge il requisito per la pensione di vecchiaia nella CNPR (a meno che sia nato entro il 31.12.1947), la quota sarà calcolata con il sistema di calcolo contributivo in entrambe le gestioni. Iscritto 66 anni con 25 anni di iscrizione alla CNPR e 14 anni di INPS: Non raggiunge i requisiti per la pensione di vecchiaia in nessuna delle due gestioni, ha comunque più di 65 anni e 3 mesi e più di 20 anni di contribuzione, può accedere alla totalizzazione ed entrambe le gestioni liquideranno la quota con il sistema contributivo. Iscritto con 65 anni di età e 30 anni di iscrizione alla CNPR e 15 anni di INPS: se è nato prima del 1.1.1948 ha raggiunto i requisiti per la pensione di anzianità presso CNPR, e il calcolo sarà con il sistema misto. Per quanto riguarda l’INPS occorre controllare se i 15 anni bastano per il diritto ad una pensione autonoma, (se maturati entro il 31.12.1992), e solo in caso contrario sarà conveniente la totalizzazione, che l’INPS calcolerà con il metodo contributivo. 10 Esempio di calcolo riferito ad un assicurato di 65 anni che presenta i seguenti periodi: Dal 1984 al 1995 presso FPLD INPS Dal 1996 al 2003 inoccupazione Dal 2004 al 2011 presso Gestione separata INPS Ha 65 anni e ha maturato almeno 20 anni di anzianità contributiva. QUOTA FPLD INPS (ultimi 10 anni) I contributi di ogni anno sono stati rivalutati col tasso di capitalizzazione Anno Contributi versati Montante individuale Settimane 1995 5.184,36 5.525,11 52 1994 4.970,31 5.333,09 52 1993 4.935,80 5.373,17 52 1992 4.370,10 4.794,33 52 1991 4.290,80 4.724,23 52 1990 4.005,10 4.426,50 52 1989 3.810,70 4.250,13 52 1988 3.560,91 4.010,80 52 1987 3.420,80 3.908,96 52 1986 3.380,00 3.921,54 52 46.267,86 520 11 Si calcola ora la contribuzione ponderata (rapporto tra aliquota effettiva degli anni non presi in considerazione – dal 1986 indietro, e aliquota media): 1985 e 1984: 32,76 (aliquota media IVS) : 24,51 (aliquota IVS 1985) = 0,75 0,75 x 52 = 39 0,75 x 52 = 39 L’anzianità contributiva è data dalla somma dei contributi effettivi pari a 520 a cui si sommano i contributi ponderati ossia 78 (39 +39) = 598 Il montante individuale va diviso per 520 (ultimi 10 anni) ottenendo il montante medio settimanale del decennio preso a riferimento = 88,98 Montante sett x anzianità contributiva = 88,98 x 598 = 53.210,04 Tale importo va moltiplicato per il coefficiente di trasformazione pari all’età di 65 anni (5,620%) = 2.990,40 (Pensione annua) 12 QUOTA GESTIONE SEPARATA INPS Anno Contributi versati Montante individuale 2011 3.540,10 3.610,10 2010 3.440,96 3.502,67 2009 3.100,76 3.203,71 2008 2.980,60 3.083,80 2007 3.506,71 3.619,51 2006 2.450,15 2.536,85 2005 2.650,10 2.757,44 2004 2.200,00 2.286,40 24.600,48 Il montante totale va moltiplicato per il coefficiente di trasformazione (5,620) = 1.382,55 = pensione annua Prima quotq: 2.990,40 Seconda quota: 1.382,55 Totale pensione annua totalizzata = 4.372,95 13 ESEMPIO DI CALCOLO PENSIONE ESCLUSIVAMENTE CONTRIBUTIVA 1° Ipotesi: tasso annuo di capitalizzazione 1,5% versamento annuale euro 5.000 anzianità contributiva pari a 40 anni. 5.000 euro per 40 anni = montante contributivo totale euro 271.339 x coefficiente di trasformazione in rendita (ipotesi 68 anni) 6,046 = 16.405 pensione annua 2° Ipotesi: tasso annuo di capitalizzazione 1,5% versamento annuale euro 5.000 anzianità contributiva pari a 20 anni (situazione più probabile in sede di capitalizzazione) 5.000 euro per 20 anni = montante contributivo totale euro 115.618 x coefficiente di trasformazione in rendita (ipotesi 68 anni) 6,046 = 6.990 pensione (o quota) annua 14