Le nuove pensioni per la Polizia di Stato Guida al sistema pensionistico di Sergio Wretschko direttore del Servizio trattamento di pensione e di previdenza SOMMARIO 1. Le fasi della crisi e la previdenza�������������������������������������������� II 2. I criteri di calcolo delle pensioni���������������������������������������������III 3. Il quadro di riferimento attuale per il sistema pensionistico della Polizia di Stato������������������������������������� VI 4. Particolari istituti pensionistici che incidono sul trattamento di pensione�������������������������������������������������XIV 5.Allegato����������������������������������������������������������������������������������������������XIX 6. Le recenti riforme e la loro incidenza sul trattamento di fine servizio������������������������������������������XXI 7. Brevi cenni sul Tfr e la previdenza complementare��������������������������������������� XXIII I N S E R T O D I POLIZIAMODERNA - f e b b r a i o 2 0 1 3 mensile ufficiale della polizia di stato INSERTO_pensioni.indd 1 12/02/13 12:39 Le nuove pensioni per la Polizia di Stato di Sergio Wretschko 1. Le fasi della crisi e la previdenza Il paese Italia è caratterizzato, rispetto agli altri Paesi dell’area euro, da una notevole incidenza del debito pubblico sul Prodotto interno lordo (Pil). La spesa pensionistica incide in larga percentuale sul complessivo ammontare. Il sistema pensionistico italiano a partire dal 1992 è stato interessato da un processo di continue riforme volte alla sostenibilità della spesa previdenziale nel quadro economico complessivo. Con la Riforma Amato (decreto legislativo n. 503 del 1992) è stato introdotto un graduale aumento dell’età e dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico; la Riforma Dini (legge 335 del 1995) ha cercato di riequilibrare il sistema con l’obiettivo di stabilizzare il rapporto tra spesa per le pensioni e ricchezza prodotta dal Paese. Furono infatti gettate le basi per un processo di armonizzazione dei vari regimi previdenziali presenti nel nostro Paese; si cercò di fronteggiare le crescenti difficoltà del sistema previdenziale derivante da un rapporto popolazione attiva/pensionati sempre più squilibrato e stabilizzare la spesa previdenziale mediante l’adozione di un nuovo sistema di calcolo delle pensioni (sistema contributivo). Nel 2004, con la Riforma Maroni (legge n. 243 del 2004) anche l’età per la pensione di anzianità è salita gradualmente. È stata poi la volta della Riforma Damiano (legge n. 247 del 2007) che, con il Protocollo Welfa- re nel 2007, ha introdotto le cosiddette “quote”. E arriviamo ai nostri giorni dove l’imperativo che troviamo in ogni manovra è “stabilizzazione dei conti pubblici”. Uno dei fattori principali che alimenta la spesa pubblica e, per tali motivi oggetto di continui interventi, è la spesa previdenziale. Come si finanziano i sistemi pensionistici? I sistemi di finanziamento del sistema previdenziale sono due: >> Il sistema a capitalizzazione. Il lavoratore durante l’attività accantona una parte del reddito sotto forma di contributi che è versata presso istituti assicurativi ed investita in attività fruttifere nei mercati finanziari; il montante di questi investimenti serve per pagare le prestazioni previdenziali future degli stessi lavoratori che nel frattempo sono andati in pensione. I contributi di oggi quindi capitalizzati pagano le pensioni di domani. >> Sistema a ripartizione. Si basa su principi che richiedono un patto intergenerazionale; implica cioè un’accordo tra soggetti che appartengono a diverse generazioni in quanto i contributi versati dai lavoratori sono utilizzati per pagare nello stesso periodo coloro che non lavorano più. Pertanto i contributi di oggi pagano le prestazioni pensionistiche di oggi. Anche il nostro sistema, originariamente funzionava con il sistema di finanziamento a capitalizzazione. L’estensione della previdenza a categorie sempre più ampie ivi compresi coloro che in effetti non avevano versato alcun contributo ( prestazioni di tipo assistenziale quali le pensioni sociali e le pensioni di invalidità) hanno determinato una massa contributiva in realtà inferiore rispetto alle prestazioni che lo Stato doveva garantire. Tali effetti determinarono il passaggio al sistema a ripartizione. Cosa incide maggiormente sull’entità delle prestazioni previdenziali? >> L’incremento della speranza di vita: il vivere “più a lungo” determina un esborso dei trattamenti pensionistici per una più lunga durata che innalza il numero dei beneficiari incidendo, negativamente, sull’entità della spesa rispetto al Pil. >> La crisi finanziaria: le recenti ripercussioni sui mercati finanziari a livello mondiale hanno determinato un basso livello di occupazione con bassi livelli di II POLIZIAMODERNA febbraio 2013 INSERTO_pensioni.indd 2 12/02/13 12:39 salari reali, restringendo, di fatto, l’area della massa contributiva a cui attingono, oggi, i sistemi per finanziare le prestazioni pensionistiche. Come già accennato, è solo dal 1° gennaio 1996 che entra in vigore il sistema contributivo. Tale sistema si applica soltanto per coloro che sono assunti da tale data e che comunque non possono vantare anzianità contributive prima di tale data. Coloro che alla data del 31/12/1995 hanno un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni conservano il regime retributivo per le anzianità maturate fino al 31/12/1995 e vedono applicarsi il sistema contributivo per le anzianità maturate successivamente. Viene mantenuto integralmente il sistema retributivo se alla data del 31/12/1995 si ha un’anzianità pari o superiore ai 18 anni. Come si avrà modo di vedere oltre, per tali ultime posizioni, a decorrere dal 1/1/2012 si applica il sistema contributivo nella forma del pro-rata. Infatti, fino alla riforma del 1995 gli oneri prodotti dall’innalzamento della speranza di vita, intercorso sino a tale data, sono stati di fatto posti a carico del sistema pubblico. Dopo il 1995 l’innalzamento della speranza di vita è stato invece posto a carico del lavoratore attraverso la revisione periodica dei coefficienti di trasformazione in rendita del montante dei contributi versati. Le riforme introdotte a seguito dell’acuirsi della crisi finanziaria, che ha fatto emergere le criticità del sistema dell’economia italiana sulla quale grava un debito pubblico non più sostenibile, sono state dirette sostanzialmente a innalzare i limiti di età per accedere al pensionamento contestualmente alla modifica del sistema da applicare per il calcolo del trattamento pensionistico. Con il dl 201/2011, Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici, conver tito con modificazioni dalla leg ge 22/12/2011, n. 214 decreto “salva Italia” si è voluto estendere anche per coloro che potevano vantare al 31/12/1995 più di 18 anni di anzianità contributiva e pertanto destinatari del sistema retributivo, il sistema contributivo pro-rata introducendo, pertanto, una modifica sostanziale al procedimento di calcolo delle pensioni. Articolo 24 comma 2 del dl 201/2011 convertito con la legge 214/2011. A decorrere dal 1º gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo. 2. I criteri di calcolo delle pensioni COME FUNZIONANO I SISTEMI PENSIONISTICI La legge di riforma del sistema pensionistico n. 335 dell’8/8/1995 ha stabilito che il sistema di calcolo da utilizzare si differenzia a seconda dell’anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1995: >> nei confronti dei lavoratori che possono contare su almeno 18 anni di contributi (compresi i contributi figurativi, da riscatto e ricongiunzione), si applica il sistema retributivo. A decorrere dal 01/01/2012 contributivo pro-rata (riforma Fornero); >> nei confronti di coloro che vantano meno di 18 anni si applicano entrambi, e cioè il retributivo per l’anzianità maturata sino al 31 dicembre 1995, e il contributivo per i periodi di attività successivi al 1° gennaio 1996; >> per i lavoratori assunti per la prima volta dopo il 1° gennaio 1996, cioè che a quella data non avevano accreditata nessuna contribuzione utile in alcun Fondo previdenziale, la pensione viene calcolata completamente con le regole del sistema contributivo. IL SISTEMA RETRIBUTIVO Il calcolo della pensione è basato sull’importo delle retribuzioni percepite nell’ultima parte della vita lavorativa e rapportato ad aliquote di rendimento collegate agli anni di anzianità contributiva. Con il dlgs 503/92 la pensione, viene calcolata sulla base di due quote: >> quota A, la quale è basata sull’importo della retribuzione percepita l’ultimo giorno di lavoro, rapportata all’aliquota di “rendimento” corrispondente all’anzianità contributiva maturata al 31/12/1992; >> quota B, determinata sulla media delle retribuzioni percepite: >> negli ultimi 10 anni precedenti il pensionamento – (per chi può vantare i 15 anni al 1992>> dal 1993 per chi può vantare meno di 15 anni al 1992 e rivalutate in base agli indici del costo della vita (più febbraio 2013 POLIZIAMODERNA III INSERTO_pensioni.indd 3 12/02/13 12:39 un punto) rapportate alle anzianità contributive maturate dal 1/1/1993. L’aliquota di rendimento è la percentuale che si applica alla retribuzione pensionabile per ricavare l’importo della pensione. In sostanza corrisponde a quanto rende un anno di retribuzione ai fini pensionistici. Per il personale della Polizia di Stato si applicano le seguenti aliquote di rendimento: RUOLI AGENTI, ASSISTENTI, SOVRINTENDENTI E ISPETTORI Assunto prima della data del 25/6/1982 15 anni 35% + 5 anni 9% Totale: 20 44% Fino al 31/12/1997 3,60% per anno Dal 1/1/1998 al 31/12/2011 2% per anno Dal 1/1/2012 Contributivo pro-rata Opera il disposto dell’articolo 7 comma 1 della legge 569/1982 che prevede solo per il personale appartenete al ruolo degli agenti, degli assistenti, dei sovrintendenti, e degli ispettori provenienti dal disciolto Corpo delle guardie di ps l’applicazione della legge 3 novembre 1963, n. 1543, ovvero l’aumento della pensione del 3,60% per ciascun anno di servizio oltre il ventesimo e comunque fino al 31/12/1997, dal 1/1/1998 in applicazione dell’articolo 8 del dlgs 165/1997 l’aliquota corrisponde al 2%. RUOLI AGENTI, ASSISTENTI, SOVRINTENDENTI E ISPETTORI (assunti dopo 25/06/1982) RUOLI COMMISSARI E RUOLI DIRIGENTI (dirigenti e direttivi) (assunti da qualsiasi data) 15 anni 35% + 5 anni 9% Totale: 20 44% Fino al 31/12/2011 1,80% per anno Dal 1/1/2012 Contributivo pro-rata per la valorizzazione dell’anzianità contributiva ai fini pensionistici, si applicano le aliquote di rendimento previste dall’articolo 44 comma 1 del dpr 1092/1973, ovvero l’1,80% per ogni anno di servizio successivo al quindicesimo, così come illustrato nella circolare Inpdap n. 6 del 23/03/2005. Il tetto pensionistico La Riforma Amato (dlgs 503/1992) ha introdotto per i dipendenti pubblici, con modalità progressive dal 1993 al 31/12/1997 e dal 1/1/1998 integralmente, la riduzione delle aliquote di rendimento per fasce di retribuzione media eccedenti il tetto pensionabile già previste per l’Ago (Assicurazione generale obbligatoria). Si deve tener conto che le riduzioni da apportare alle aliquote pensionistiche della quota B di pensione per il c.d. tetto pensionistico da operare a decorrere dal 1/1/1998 al 31/12/2011 sono le seguenti: Fasce di retribuzione anno 2013 Riduzioni fino a € 45.530 Da 45.530 a 60.554,90 Da 60.554,90 a 75.579,80 Da 75.579,80a 86.507,00 Oltre 86.507,00 Nessuna 20% 32,5% 45% 55% Per detto personale ( sistema retributivo) per le anzianità maturate dal 01/01/2012 si applica il sistema contributivo pro-rata. Tenendo debitamente conto che la norma di cui all’articolo 2 comma 18 della legge 335 del 1995, che disciplina il c.d. “Massimale contributivo” sotto illustrato è prevista per i soli destinatari del sistema contributivo pieno, la stessa norma per tale fattispecie non trova applicazione. IL SISTEMA CONTRIBUTIVO Nel sistema contributivo, il calcolo della pensione si basa sui contributi effettivamente versati dal lavoratore (e dal datore di lavoro) durante tutta la vita lavorativa. Attualmente i contributi pagati per ogni lavoratore dipendente sono pari al 33% della retribuzione, per questa categoria di lavoratori l’aliquota di computo ai fini del calcolo della pensione è stata fissata pertanto al 33%. Ciò significa che alla fine di ogni anno per ogni lavoratore sarà accantonato il 33% della propria retribuzione. La somma di questi accantonamenti annuali darà il montante contributivo, il quale ovviamente, crescerà con il prolungarsi della vita la- IV POLIZIAMODERNA febbraio 2013 INSERTO_pensioni.indd 4 12/02/13 12:39 vorativa. Per salvaguardare il valore del montante rispetto all’andamento dei prezzi e quindi alla ricchezza prodotta dal Paese, è stata prevista la rivalutazione annuale del montante stesso in base alla variazione del Pil negli ultimi 5 anni. Alla fine della vita lavorativa, la pensione sarà data dal valore del montante moltiplicato per un coefficiente di trasformazione che è progressivamente più favorevole man mano che aumenta l’età del pensionamento. Gli elementi determinanti, pertanto sono: A. coefficiente di trasformazione (speranza di vita all’età di pensione); B. tasso di crescita del proprio reddito (più cresce e più accumuli); C. tasso di crescita del Pil. Il massimale contributivo Nel sistema contributivo puro, per gli assunti dal 1996 e che non vantano anzianità contributive pregresse, è previsto un massimale annuo della base contributiva, annualmente rivalutato sulla base dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, su cui applicare l’aliquota di computo del 33%. Per l’anno 2013 è pari a 99.034 euro. Il massimale vale sia per il versamento dei contributi, sia per il calcolo della pensione. In buona sostanza esiste un limite oltre il quale non sono dovuti i contributi ma allo stesso tempo la retribuzioni che eccede il “tetto” non darà alcun beneficio in termini di pensio- ne. Ad esempio con il limite del 2013 la quota pensionistica di accantonamento annuo non può superare i 32.681 euro. (99.034 x 33% = 32.681) . A.Coefficiente di trasformazione (tabella sotto) Con il sistema contributivo la quota di pensione aumenta all’aumentare dell’età in quanto a più elevati limiti di età corrispondono coefficienti di trasformazione più elevati. La legge di riforma del sistema pensionistico del 1995, la c.d. legge Dini, ha introdotto i coefficienti prevedendo, altresì, la loro revisione ogni 10 anni. Solo con la legge 247/2007 si è provveduto ad aggiornare i coefficienti, prevedendo il loro primo aggiornamento a decorrere dal 1° gennaio 2010 con revisione ogni 3 anni. Con l’articolo 12 comma 12 quinques della legge 122/2010, la revisione, a decorrere dal 2019 avverrà con cadenza biennale. Con il Decreto “Salva Italia” D.L. 201/2011 sono stati previsti all’articolo 24 comma 16 i coefficienti di trasformazione fino all’età di 70 anni. Con Circolare n. 2 del 2012 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha precisato che per i dipendenti pubblici non opera il principio di incentivazione alla permanenza in servizio fino all’età di 70 anni. Sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 120 del 24 maggio 2012 è stato pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro 15 maggio 2012 recante la Revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo. con decorrenza dall’1/1/2013. ANNI COEFF. TRASF. legge 335/1995 Dal 1/1/1996 COEFF. TRASF. legge 247/2007 Dal 1/1/2010 COEFF. TRASF. legge 214/2011 dm 2012 Dal 1/1/2013 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 4,720% 4,860% 5,006% 5,163% 5,334% 5,514% 5,706% 5,911% 6,136% 4,419% 4,538% 4,664% 4,798% 4,94% 5,093% 5,257% 5,432% 5,62% 4,304% 4,416% 4,535% 4,661% 4,796% 4,940% 5,094% 5,259% 5,435% 5,624% 5,826% 6,046% 6,283% 6,541% febbraio 2013 POLIZIAMODERNA V INSERTO_pensioni.indd 5 12/02/13 12:39 B.Tasso di crescita del proprio reddito (più cresce e + accumuli) Nel sistema pro-quota, a retribuzioni più elevate corrisponde più montante e quindi più pensione. Infatti il calcolo della pensione con il sistema contributivo è basato sul montante derivante dai contributi accantonati e rivalutatati durante tutta la vita lavorativa (montante contributivo) e “restituiti” al lavoratore sotto forma di pensione, rapportati al citato coefficiente detto di trasformazione, legato all’età alla data del pensionamento. Quindi i soggetti che avranno costantemente incrementi di retribuzioni e una vita lavorativa ancora da svolgere la quota contributiva sarà maggiore e tanto sarà maggiore quanto più la si potrà valorizzare con coefficienti di trasformazione legati ad età elevate. Inoltre per anzianità oltre i 40 anni il sistema proquota consente incrementi di pensione altrimenti non valorizzabili con il sistema retributivo che oltre il 40° anno non prevede incrementi maggiori all’80%. Per il personale della Polizia di Stato l’applicazione immediata (1/1/2012) del comma 2 dell’articolo 24 del dl 201/2011 – pro-quota contributivo – determina per il personale che cessa dal servizio per raggiunti limiti d’età il calcolo della pensione tenendo conto dei benefici previsti dall’art. 3, comma 7 del dlgs 165/97, ovvero con un incremento del montante contributivo di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio. C.Tasso di crescita del PIL Come abbiamo avuto modo di vedere, per salvaguardare il valore del montante rispetto all’andamento dei prezzi e quindi alla ricchezza prodotta dal Paese, è stata prevista la rivalutazione annuale del montante stesso in base alla variazione del Pil negli ultimi 5 anni. È di tutta evidenza che in presenza di un’economia stagnante o a bassi tassi di crescita del prodotto interno lordo anche gli importi dei trattamenti pensionistici futuri ne saranno influenzati. Le politiche economiche dei Paesi dell’area euro risentono di tale andamento di bassa crescita e le azioni poste a rimedio sono tutte incentrate ad un rilancio dell’economia prevedendo interventi che possano rilanciare il sistema Italia verso una crescita sostenuta. Si auspica che le misure adottate rendano l’economia italiana immune dagli attacchi speculativi e possano effettivamente contribuire ad un rilancio dell’immagine dell’Italia nello scenario dei più grandi Paesi industrializzati del mondo. 3. Il quadro di riferimento attuale per il sistema pensionistico della Polizia di Stato In questa “stagione “ di manovre si è sempre auspicato, in occasione dell’adozione di interventi concernenti il sistema previdenziale e pensionistico delle forze di polizia, una particolare riflessione nella considerazione della peculiarità del Comparto Sicurezza e Difesa che merita una attenzione diversa rispetto agli altri lavoratori della Pubblica Amministrazione. Al Comparto Sicurezza e Difesa è stata sempre riconosciuta, nel concreto, una specificità di settore che, per esempio, ha determinato la previsione di limiti di età più ridotti, rispetto agli altri dipendenti pubblici per il collocamento a riposo d’ufficio, proprio in relazione alla peculiare ed onerosa attività espletata. Tale peculiarità ha inoltre determinato, nel settore pensionistico e previdenziale, già in occasione della seconda riforma del sistema pensionistico approvata con la legge 8 agosto 1995, n. 335, l’attribuzione di una delega al governo per l’individuazione di norme di armonizzazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico di detto personale con i requisiti previsti per la generalità degli altri lavoratori pubblici. Tale previsione, contenuta nell’articolo 2 comma 23 della citata legge 335/1995 determinò l’emanazione del Decreto legislativo 30/4/1997, n.165, le cui norme sono tuttora vigenti. Inoltre, anche le due successive, rilevanti, riforme del sistema pensionistico (legge 243/2004 e legge 247/2007), nel prevedere, nuovi requisiti contributivi ed anagrafici per l’accesso al pensionamento hanno previsto che il trattamento previdenziale dei dipendenti del Comparto Sicurezza e difesa continuasse ad essere disciplinato dalla normativa speciale vigente in materia,. Le due riforme prevedevano inoltre l’attribuzione di una delega al Governo,peraltro mai esercitata, per l’emanazione, di uno o più decreti legislativi che, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività e della specificità dei relativi comparti, assicurassero l’estensione dell’obiettivo dell’elevazione dell’età media di accesso al pensionamento. La peculiarità, la gravosità, dell’attività svolta dagli operatori del comparto è stata espressamente ricono- VI POLIZIAMODERNA febbraio 2013 INSERTO_pensioni.indd 6 12/02/13 12:39 sciuta dall’articolo 19 della recente legge n. 183 del 2010 che ha espressamente sancito “Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti”. La recente riforma del sistema pensionistico introdotta dall’art. 24 del D.L. 201/2011 ha previsto norme immediatamente applicabili anche per il personale appartenente al Comparto Sicurezza e difesa e Vigili del Fuoco quali: l’introduzione del sistema contributivo pro-quota a decorrere dal 01/01/2012 per le anzianità maturate a partire dalla predetta data. Le manovre a sostegno della stabilizzazione dei conti pubblici, introdotte per favorire la sostenibilità dei sistemi pensionistici nel tempo hanno portato, ad introdurre nuovi meccanismi per regolare i futuri accessi ai trattamenti pensionistici. Con la legge n. 122 del 2010 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 78/2010, è stato introdotto il concetto di “speranza di vita” che lega la maturazione del diritto all’acquisizione del trattamento pensionistico alle verifiche che vengono effettuate periodicamente sulla base di indici che misurano maggiori invecchiamenti della popolazione. In concreto la riforma muove da questo concetto: più si vive e più si deve prolungare la permanenza in servizio. Le ragioni economiche dell’intervento sono state determinate per far fronte al principio “ quanto più la popolazione invecchia e tanto più cresce la spesa pensionistica che sostiene lo Stato”. (principio della sostenibilità). Successivamente, con l’articolo 24 comma 12 del D.L. 201/2011 convertito con la legge 214/2011 è stato esteso il concetto di “speranza di vita” oltre che ai requisiti anagrafici anche a quelli contributivi. Ulteriore norma emanata a rispetto della specificità del settore è l’ articolo 6 del D.L. 201/2011 converti- to dalla legge 214/2011. Detta norma ha previsto l’abrogazione, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto-legge, (6/12/2012) degli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione non si applica, nei confronti del personale del Comparto “Sicurezza-Difesa” e Vigili del Fuoco e soccorso pubblico. Per tale ultima fattispecie a fronte di un quesito posto all’ente Previdenziale dal tenore “ se la normativa di cui all’oggetto, sia applicabile anche ai “Prefetti provenienti dalla Polizia di Stato l’Inpdap ha fornito il seguente chiarimento: Per quanto sopra “ai prefetti provenienti dalla Polizia di Stato continuano ad applicarsi le norme in materia di trattamento di quiescenza privilegiata previste dagli ordinamenti di provenienza”. La specificità del comparto di cui alla già citata legge 183/2010 è stata riconosciuta in occasione dell’introduzione delle nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici, previste dall’articolo 24 comma 18 del Decreto Legge 201/2011 convertito con modificazioni con la legge 214/2011. Si è prevista l’emissione di un regolamento da emanare entro il 31 ottobre 2012, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’ Economia e delle Finanze, per l’adozione delle relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti. In data 26/10/2012 il Consiglio dei Ministri ha approvato il citato regolamento con la previsione dell’entrata in vigore delle norme contenute con decorrenza 01/01/2013. Lo schema di regolamento secondo le procedure di attuazione – art 17, comma 2 L. 400/1988prevede il successivo passaggio sia al Consiglio di Stato che alle Commissioni parlamentari per i prescritti pareri di competenza. Alla data prevista di entrata in vigore del regolamento non si era ancora concluso l’iter procedurale determinando, in concreto, l’inapplicabilità delle disposizioni ivi contenute. Le norme della riforma “Fornero” concernenti in parfebbraio 2013 POLIZIAMODERNA VII INSERTO_pensioni.indd 7 12/02/13 12:39 ticolare la disciplina dei nuovi requisiti per pensione di vecchiaia hanno determinato talune particolarità di applicazione con riferimento in primo luogo per i dipendenti civili delle Amministrazioni pubbliche e conseguentemente anche per quelli appartenenti al Comparto sicurezza, difesa e vigili del fuoco e soccorso pubblico. A tal riguardo, con Circolare n. 2/2012 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha previsto che i “limiti ordinamentali” non vengono modificati dai nuovi requisiti per l’accesso al pensionamento di vecchiaia. Ciò comporta che nel caso di maturazione dei requisiti per la pensione anticipata il dipendente viene collocato a riposo al raggiungimento del previsto limite di età. In buona sostanza, le Amministrazioni civili dello Stato, per l’anno 2012 hanno provveduto a collocare a riposo, al compimento dei 65 anni quei dipendenti che, nell’anno 2011, erano già in possesso della massima anzianità contributiva o della “quota” ( per il 2011 quota 96 -60+36/61+35). Per una completa opera chiarificatrice, l’ex Inpdap con Messaggio n. 008381 del 15/05/2012 ha previsto che i limiti ordinamentali non sono soggetti agli incrementi per l’adeguamento alla speranza di vita. La circolare n. 2/2012 ha richiamato la norma, di cui all’articolo 24 comma 18, laddove è prevista l’emanazione del “Regolamento di Armonizzazione” per il personale del Comparto sicurezza, difesa e vigili del fuoco e soccorso pubblico, Nelle more dell’emanazione del prescritto regolamento si sono poste, per i collocamenti a riposo del personale dipendente della Polizia di Stato, le problematiche in ordine all’applicazione dei c.d. “limiti ordinamentali” in assenza del previsto processo di armonizzazione. L’INPS con messaggio n. 545 del 10/01/2013 avente per oggetto: “Adeguamento, a partire dal 1° gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita dei requisiti per l’accesso al pensionamento del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorsopubblico “, ha fornito le istruzioni per l’accesso ai trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità per il personale del Comparto. Pertanto, delineato lo stato della situazione normativa in essere, il quadro di riferimento applicabile per l’accesso al trattamento di quiescenza è il seguente: >> pensione di vecchiaia >> pensione di anzianità >> pensione per infermità PENSIONI DI VECCHIAIA A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2013 Conseguimento del diritto al pensionamento L’articolo 13 del decreto legislativo 334 del 2000 ha individuato per il personale della Polizia di Stato i limiti di età che così possono riassumersi: >> Dirigente Generale 65 anni >> Dirigente Superiore 63 anni >> Qualifiche Inferiori 60 anni L’INPS ex gestione INPDAP con il messaggio citato ha avuto modo di precisare che per il personale del comparto Sicurezza, Difesa e del comparto Vigili del Fuoco e Soccorso pubblico che “il collocamento a riposo d’ufficio, a decorrere dal 1° gennaio 2013 continua ad avvenire in corrispondenza dell’età massima per la permanenza in servizio, così come fissata dai singoli ordinamenti e non adeguata agli incrementi della speranza di vita, nell’ipotesi in cui al compimento di detto limite di età risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto a pensione”. Pertanto se il dipendente alla data di maturazione del limite di età ha già maturato i requisiti previsti per il conseguimento della pensione di anzianità, non trova applicazione l’incremento previsto per l’adeguamento alla speranza di vita di cui all’articolo 12 comma dodiciquater del decreto legge n. 78/2010 convertito con modificazioni con la legge n. 122/2010 e successive modificazioni e integrazioni. Di converso “qualora il dipendente raggiunga il limite di età previsto in relazione alla qualifica o al grado di appartenenza nel 2013 e non abbia, a tale data, già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico previsto per l’accesso al pensionamento di vecchiaia deve essere incrementato di 3 mesi.” Decorrenza del trattamento pensionistico I dipendenti della Polizia di Stato che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia acquisiscono il diritto all’accesso al trattamento di quiescenza trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti salvo che non sia stato già acquisito il diritto alla pensione di anzianità. La disposizione di cui all’articolo 12 comma 1 della legge 122/2010 trova, allo stato, applicazione nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti minimi per VIII POLIZIAMODERNA febbraio 2013 INSERTO_pensioni.indd 8 12/02/13 12:39 >> dirigente generale 65 anni >> dirigente superiore 63 anni >> qualifiche inferiori 60 anni In presenza già della maturazione dei requisiti di l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, pertanto, ne risultano esclusi coloro che abbiano maturato detti requisiti entro il 31 dicembre 2010. In buona sostanza si fornisce il seguente prospetto riepilogativo: >> requisiti maturati entro il 31/12/2010 no applicazione finestra mobile; >> requisiti maturati dal 1/1/2011 applicazione finestra mobile. >> 57 + 35 >> 53 + 80% >> 40 Comprensivi di finestra mobile ESEMPIO 1 35 maturati prima del limite di età - Al limite ordinamentale = collocamento a riposo per “esaurimento finestra mobile Limite di età Requisito anzianità (35 anni) Finestra mobile (+ 12 mesi) Cessazione per lim. di età 1/3/2013 1/2/2012 1/2/2012 (+12 mesi) 1/3/2013 ESEMPIO 2 35 maturati prima del limite di età Al limite ordinamentale non esaurita finestra mobile Limite di età Requisito anzianità (35 anni) Finestra mobile (+ 12 mesi) Cessazione per lim. di età 1/3/2013 1/5/2012 1/5/2012 + 12 mesi 01/05/2013 In mancanza dei requisiti dell’anzianità il dipendente prolungherà il servizio fino alla maturazione di uno dei requisiti previsti tra: A.limiti ordina mentali + 3 mesi + finestra mobile B.pensione di anzianità + finestra mobile. In buona sostanza al raggiungimento del I° requisito utile il dipendente verrà collocato a riposo per raggiunti limiti di età ESEMPIO DI CUI AL PUNTO A Limiti ordinamentali + 3 mesi + finestra mobile Limite di età Speranza di vita Finestra mobile (+ 12 mesi) Cessazione per limiti di età 1/3/2013 1/6/2013 1/6/2014 1/6/2014 ESEMPIO DI CUI AL PUNTO B Pensione di anzianità + finestra mobile. Limite di età Anzianità 35 anni Speranza di vita + 3 mesi su limiti di età Finestra mobile (+ 12 mesi) su limiti di età Finestra mobile (+ 12 mesi) su 35 anni Cessazione per lim. di età per esaurimento finestra mobile su 35 1/3/2013 1/4/2013 1/6/2013 1/6/2014 1/4/2014 1/4/2014 N.B. sui 35 anni non si applica l’incremento di 3 mesi febbraio 2013 POLIZIAMODERNA IX INSERTO_pensioni.indd 9 12/02/13 12:39 PENSIONI DI ANZIANITÀ A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2013 I dipendenti della Polizia di Stato che maturano i requisiti per la pensione di anzianità acquisiscono il diritto all’accesso al trattamento di quiescenza trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti. La disposizione di cui all’articolo 12 comma 2 della legge 122/2010 trova, allo stato, applicazione nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti minimi per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, pertanto, ne risultano esclusi coloro che abbiano maturato detti requisiti entro il 31 dicembre 2010. In buona sostanza si fornisce il seguente prospetto riepilogativo: >> requisiti maturati entro il 31/12/2010 no applicazione finestra mobile; >> requisiti maturati dal 01/01/2011 applicazione finestra mobile. Per coloro che maturano il requisito dei 40 anni di anzianità contributiva per l’accesso alla pensione di anzianità nell’anno 2012 la decorrenza del trattamento pensionistico, ovvero il diritto a riscuotere l’assegno viene posticipato di 1 mese; nel 2013 di un altro mese e nel 2014 di un ulteriore mese. Si avrà che nel 2014 serviranno 3 mesi in più per percepire l’assegno pensionistico. Nella relazione tecnica al maxiemendamento viene chiaramente specificato che “non si modifica il requisito contributivo minimo di 40 anni in presenza del quale è confermata comunque la maturazione del diritto al pensionamento, ma è posticipata la decorrenza del medesimo”. Rimangono esclusi dall’ulteriore differimento dell’accesso al pensionamento coloro che hanno maturato il requisito contributivo dei 40 anni già nel 2011. >> 14 mesi per il 2013 (12 mesi legge 122/2010 (finestra mobile) + 2 mesi legge 111/2011); >> 15 mesi per il 2014 (12 mesi legge 122/2010 + 3 mesi legge 111/2011). 2013 2014 40 + 2 mesi + 40 + 3 mesi + Conseguimento del diritto al pensionamento >> 57 anni e 3 mesi di età e 35 anni di anzianità contributiva (articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165); >> 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva utile (articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165); >> 53 anni e 3 mesi di età e la massima anzianità contributiva prevista dall’ordinamento di appartenenza (articolo 6 comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n 165). Si rappresenta che l’articolo 24, comma 2 della legge 214 del 2011 ha previsto che la quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012 sia calcolata con il sistema contributivo. Di conseguenza l’aliquota pensionistica maturata al 31/12/2011 non può essere ulteriormente incrementata, atteso che per le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012 la relativa quota di pensione si determina con il sistema di calcolo contributivo, non più basato sulle aliquote pensionistiche, per la generalità dei lavoratori, ivi compresi quelli di cui al comma 18 dell’articolo 24 della citata legge 214/2011 e quindi il Personale della Polizia di Stato. Pertanto il requisito della massima anzianità contributiva dovrà sussistere alla data del 31/12/2011. Decorrenza del trattamento pensionistico (inglobamento finestra mobile) legge 111/2011 1 anno + (inglobamento finestra mobile) legge 122/2010 3 mesi (inglobamento finestra mobile) legge 111/2011 1 anno + (inglobamento finestra mobile) legge 122/2010 3 mesi (incremento speranza vita) legge 214/2011 (incremento speranza vita) legge 214/2011 = 41 anni + 5 mesi = 41 anni + 6 mesi X POLIZIAMODERNA febbraio 2013 INSERTO_pensioni.indd 10 12/02/13 12:39 ESEMPIO: MATURAZIONE 40 ANNI AL 10/5/2012 40 anni anzianità contributiva Diritto pensione Finestra mobile Decorenza effettiva assegno 10/5/2012 10/5/2012 10/6/2013 (12+1) 10/6/2013 Il dipendente dopo la data del 10/6/2013 potrà percepire da qualsiasi data l’importo pensionistico e pertanto qualora intenda cessare nel 2013/2014, non dovrà soddisfare gli ulteriori incrementi mensili previsti. ESEMPIO: MATURAZIONE 40 ANNI AL 10/5/2013 40 anni anzianità contributiva Diritto pensione Finestra mobile Decorenza effettiva assegno. 10/5/2013 10/8/2013 (+3 s.v.) 10/10/2014 (12+2) 10/10/2014 Il dipendente alla data del 10/8/2013 avrà acquisito il diritto alla pensione ma non all’imporo pensionistico. Dopo la data del 10/10/2014 potrà percepire da qualsiasi data l’importo pensionistico e non dovrà soddisfare gli ulteriori incremento mensili previsti per il 2014 (ulteriore mese). Rimangono esclusi da questo ulteriore differimento di (+ 2 mesi, + 3 mesi) i dipendenti della Polizia di Stato che hanno maturato il requisito contributivo dei 40 anni già nel 2011. Per coloro i quali hanno maturato i requisiti successivamente a tale data ed entro il 31/12/2012, occorrerà verificare se l’applicazione della finestra mobile – 12 mesi+1mese – ha già esaurito i propri effetti. Per coloro invece che sono destinatari integralmente del sistema contributivo (assunti dal 1996 e che non vantano nessun accredito contributivo precedente a tale data) l’accesso alla pensione non avviene più secondo i canali della pensione di anzianità e di vecchiaia, ma solo di vecchiaia al ricorrere dei seguenti requisiti: >> 57 anni + incremento speranza vita + 5 di anzianità con assegno non inferiore a 1,2 volte l’importo assegno sociale (2013 Euro 5.749,90 = 442,30 euro mensili); >> 65 anni + incremento speranza vita + 5 di contribuzione; >> 40 anni + incremento speranza vita. Pensione per infermità Nel caso di cessazione per inidoneità al servizio per infermità dipendente o meno da causa di servizio il requisito contributivo richiesto per il diritto alla pensione ordinaria è rappresentato da: 15 anni di servizio utile di cui 12 di servizio effettivo. Tale requisiti non hanno subìto alcuna modifica per effetto delle varie riforme che si sono succedute nel corso degli anni ed anzi la legge 335/1995, all’articolo 1 comma 32 stabilì che nulla era modificato in ordine all’accesso alla pensione per questa tipologia di pensionamento. Pertanto, per la Polizia di Stato, sono confermati i requisiti suddetti previsti dall’articolo 52 del TU 1092/1073. E nel caso di cessazione senza diritto a pensione? Nel caso di cessazione dal servizio senza diritto alla pensione ordinaria, prima del 31/7/2010, era possibile utilizzare l’istituto della “costituzione della posizione assicurativa presso l’Inps”. Infatti la legge 322/1958 prevedeva il versamento dei contributi posti a carico del lavoratore e del datore di lavoro dall’Inpdap all’Inps, che avrebbe provveduto alla liquidazione della pensione, secondo i criteri previsti per gli iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria. L’articolo 12 comma undecies, del decreto legge 78/2010, convertito con modificazioni con la legge 122/2010 ha abrogato l’istituto della costituzione della posizione assicurativa presso l’Inps per i dipendenti statali cessati dopo il 31/7/2010. L’Inpdap, tuttavia, con circolare n. 18 dell’8/10/2010, ha reso noto l’istituzione, per detto personale della c.d. pensione differita. Infatti l’Ente previdenziale provvederà alla concessione della pensione al compimento dei prescritti requisiti previsti per la generalità dei dipendenti pubblici per l’accesso alla pensione di vecchiaia (66 anni di età e 20 anni di anzianità contributiva) ovvero nel solo sistema contributivo (assunti dal 1996 senza anzianità pregressa), con 66 anni di età e 20 di anzianità purché l’assegno pensionistico non sia inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale. A tali accessi va applicato l’adeguamento per l’incremento della speranza di vita. Nell’ipotesi di cessazione dal servizio di un dipendenfebbraio 2013 POLIZIAMODERNA XI INSERTO_pensioni.indd 11 12/02/13 12:39 te destinatario del pieno sistema contributivo (assunto dopo il 1996 e senza anzianità pregressa), la pensione differita anticipata si matura al compimento del 63° anno di età in presenza di un’anzianità di servizio di almeno 20 anni ed a condizione che l’importo della pensione non sia inferiore a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale. Peraltro qualora gli interessati non intendano avvalersi di tale istituto, potranno chiedere di avvalersi dell’istituto della prosecuzione volontaria, previsto dall’art. 5 e seguenti del decreto legislativo 184/1997. I requisiti per avvalersi della contribuzione volontaria sono 5 anni di contribuzione effettivamente versata, oppure 3 anni nel quinquennio precedente la domanda. I contributi volontari dovranno essere versati fino al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva (nel 2013 66+3 mesi e 20 anni) ovvero di sola anzianità contributiva (42+5 o donne 41+5) previsti per la generalità dei dipendenti pubblici. Come già evidenziato, l’articolo 6 del dl 201/2011 convertito dalla legge 214/2011 ha mantenuto per il solo personale del Comparto sicurezza difesa e soccorso pubblico, tra l’altro, l’istituto della pensione privilegiata. Pertanto, il dipendente della Polizia di Stato comunque cessato dal servizio anche senza aver maturato il diritto a pensione ordinaria, potrà se affetto da infermità dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle 8 categorie di cui alla Tabella A annessa al dpr 834/81 e smi, chiedere la concessione della pensione privilegiata per la quale si prescinde dalla maturazione di una anzianità minima di servizio. ALTRE TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI PENSIONISTICHE I dipendenti della Polizia di Stato oltre alle prestazioni pensionistiche già illustrate possono in presenza di particolari condizioni soggettive legate allo stato di salute accedere alle seguenti forme di tutela previdenziale: Pensione privilegiata Consiste nel trattamento pensionistico liquidato al dipendente collocato a riposo per qualsiasi causa ed affetto da infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio ascrivibili ad una delle categorie della tabella A, annessa alla legge 18/3/1968, n.313 e successive modificazioni. La prestazione è svincolata da ogni requisito minimo di contribuzione e di durata del servizio. Durata >> assegno privilegiato: é liquidato per un periodo di tempo non inferiore a due anni né superiore a quattro, rinnovabile, previo accertamento sanitario, per l’assegnazione a vita. (art. 68 T.U. 1092/73 come modificato dall’art. 5 della legge 9/1980)) >> pensione privilegiata ordinaria, è conferita a vita, nel caso di infermità non suscettibili di miglioramento. (art. 67 T.U. 1092/73) Se invece le infermità o le lesioni sono ascrivibili alla Tabella B annessa alla legge 18/3/1968, n.313 e successive modificazioni spetta una Indennità Una tantum in luogo di pensione privilegiata commisurata ad una o più annualità della pensione di 8° Categoria con un massimo di cinque annualità secondo le modalità di cui all’ art. 69 T.U. 1092/73). Misura La misura della pensione di privilegio è stabilita dall’articolo 67 del D.P.R. n. 1092/1973 che prevede un’articolazione di importi determinati in funzione delle varie categorie di ascrivibilità delle infermità o delle lesioni. In particolare, in applicazione del secondo comma, l’importo del trattamento, in caso di infermità o lesioni ascrivibili alla prima categoria della tabella A annessa al D.P.R. n. 915/1978 e s.m.i., è pari all’ammontare della base pensionabile, (100%), mentre nell’ipotesi di infermità o lesioni ascrivibili alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima od ottava categoria della medesima tabella A, è pari rispettivamente al 90, 80, 70, 60, 50, 40 e 30 per cento della base pensionabile. Nel caso in cui l’iscritto abbia raggiunto l’anzianità minima per il diritto alla pensione ordinaria di vecchiaia la pensione privilegiata viene liquidata nella misura normale aumentata di un decimo solo qualora risulti più favorevole rispetto a quella determinata in corrispondenza della categoria di ascrivibilità delle infermità o lesioni. Qualora le infermità dipendenti da causa di servizio siano gravi e ascritte alla I° categoria è prevista l’attribuzione in aggiunta di particolari assegni ( assegni di superinvalidità e indennità di assistenza e di accompagno) di importo diverso a seconda della tipologia di infermità. Pensione di inabilità Consiste nel trattamento pensionistico liquidato al dipendente che si trova nelle condizioni di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa per infermità XII POLIZIAMODERNA febbraio 2013 INSERTO_pensioni.indd 12 12/02/13 12:39 che non dipende da causa di servizio.La concessione è subordinata però ad un particolare procedimento per il riconoscimento disciplinato dall’art. 2 comma 12 della legge 335/del 1995 e dal regolamento di applicazione di cui al D.M. 187/1997 del Ministero del Tesoro. Presupposti >> Avere almeno un’anzianità contributiva di 5 anni di cui almeno 3 nell’ultimo quinquennio. >> Riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa per infermità non dipendente da causa di servizio e accertata con verbale dalla C.M.O. Misura Tale fattispecie prevede la concessione di un “bonus” di anzianità contributiva necessario per raggiungere o i limiti di età o la massima anzianità di servizio. L’articolo 9 del citato D.M. 187/97 per la determinazione della misura distingueva: COMMA 1: Anzianità al 31/12/1995 + 18 anni ( sistema retributivo). All’anzianità alla data di cessazione si aggiunge un bonus (incremento) fino ai limiti di età o fino ai 40 anni di anzianità. COMMA 3: Anzianità al 31/12/1995 - 18 anni ( sistema misto o contributivo). All’anzianità alla data di cessazione si aggiunge un bonus (incremento) fino a 60 anni di età o fino ai 40 anni di anzianità A seguito dell’introduzione del sistema contributivo proquota a decorrere dal 01/01/2012 l’INPS, nella circolare n. 37/2012 ha chiarito che: “ la quota di pensione riferita alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012 è calcolata con il sistema contributivo. Di conseguenza, per le pensioni di inabilità in oggetto con decorrenza successiva al 1° gennaio 2012, la relativa maggiorazione si calcola secondo le regole del sistema contributivo ossia nei limiti di un’anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni e riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età (articolo 1, comma 15, della legge n. 335/1995). Pensione ai superstiti >> Pensione indiretta (deceduto in servizio) Spetta ai superstiti del dipendente della Polizia di Stato che abbia maturato 15 anni di anzianità contributiva o 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 nei 5 anni precedenti la data della morte. >> Pensione di reversibilità ordinaria ( deceduto in pensione) A chi spetta: I superstiti del dipendente della Polizia di Stato deceduto titolare di una pensione diretta ( di vecchia/anzianità/infermità/inabilità/privilegiata) secondo il seguente ordine: coniuge, figli minori di anni 18 o studenti (sino al compimento del 21° anno d’età per gli iscritti alla scuola media superiore e del 26° anno per gli studenti universitari), orfani inabili a carico del dipendente, genitori di età superiore ai 65 anni di età, che non siano titolari di pensione e risultino a carico del dipendente, fratelli celibi e sorelle nubili inabili non titolari di pensione e a carico del lavoratore. Misura per pensione di reversibilità Superstiti Quota percentuale cui hanno diritto Coniuge Coniuge con un orfano (60% coniuge, 20% orfano) Coniuge con due o più orfani (60% coniuge, 40% orfani) Orfano solo Due orfani Tre o più orfani Genitori 60% del trattamento diretto 80% del trattamento diretto 100% del trattamento diretto 70% del trattamento diretto 80% del trattamento diretto 100% del trattamento diretto 15% ciascuno del trattamento diretto Fratelli e sorelle (fino a sei) Fratelli e sorelle (da sette in poi) 15% ciascuno del trattamento diretto 100% del trattamento diretto Cumulo della pensione indiretta o di reversibilità con altri redditi Gli importi della pensione di reversibilità sono cumulabili con i redditi del titolare nel limite stabilito dalla tabella F allegata alla legge 335 del 1995. Si riportano i limiti di reddito per l’anno 2013. febbraio 2013 POLIZIAMODERNA XIII INSERTO_pensioni.indd 13 12/02/13 12:39 Fino a € 19.321,77 Da € 19.321,77 a 25.762,36 Da 25.762,36 a 32.202,95 oltre 32.202,95 100% 75% riduzione 25% 60% riduzione 40% 50% riduzione 50% Pensione privilegiata di reversibilità Al coniuge e agli orfani minori del dipendente deceduto in attività di servizio e per causa di esso, è attribuito, per la durata di un triennio dal decesso del dante causa, un trattamento speciale di importo pari a quello della pensione di prima categoria ( 100%). Dopo il triennio spetta la pensione privilegiata di reversibilità secondo le quote percentuali sotto indicate. >> per 3 anni 100% del 100% (I° ctg) art. 93, I° c. T.U. 1092/1973 >> dopo i 3 anni il 60% del 100% art. 92, I° c. T.U. 1092/1973 Ai superstiti del dipendente deceduto in pensione, per infermità dipendente da fatti di servizio, spetta la pensione privilegiata di riversibilità nelle misure sotto indicate applicate al trattamento privilegiato teorico di prima categoria che sarebbe spettato al dante causa: Esempio al coniuge spetta il 60% del 100% art. 92, I° c. T.U. 1092/1973 I limiti di cumulabiltà della Tabella F non si applicano nei confronti dei titolari di trattamenti privilegiati attribuiti ai sensi degli articoli 93, 1° e 2° comma del DPR 1092/1973. (trattamento speciale triennale) NOVITA’ DELLA LEGGE DI STABILITA’ La legge di stabilità approvata definitivamente con la legge 24/12/2012, n. 228, ha introdotto delle importanti novità che interessano l’istituto della ricongiunzione dei servizi prevista dagli articoli 1 e 2 della legge 29/1979. Detto istituto, ha subito sostanziali modifiche per effetto della legge 122/2010 che, all’articolo 12 comma 12 septies ha reso onerose le ricongiunzioni c.d. “in uscita” (da INPDAP verso INPS), prima gratuite in applicazione dell’articolo 1 della legge 29/1979. La disposizione contenuta all’articolo 12 comma 12 undecies della legge 122/2010 ha reso inoltre più onerose le ricongiunzioni c.d. “in entrata” (da INPS verso INPDAP) a causa della modifica dei coefficienti di calcolo della riserva matematica ( si utilizzano non più quelli previsti dal DM 27/01/1964 ma quelli indicati nel DM 31/08/2007 che, in alcuni casi sono anche triplicati). Le novità normative introdotte dalla legge 122/2010 avevano creato numerose criticità. Infatti, per coloro che volevano avvalersi dell’articolo 1 della legge 29/1979 dopo il 1/7/2010, per poter ricongiungere presso l’INPS i periodi lavorativi prestati con iscrizione all’INPDAP, dovevano corrispondere degli oneri elevatissimi. La legge di stabilità 2013, all’articolo 1, commi da 239 a 249, pur mantenendo gli istituti della ricongiunzione previsti dall’articolo 1 e 2 della legge 29/1979, per attenuare l’onerosità della ricongiunzione dei servizi ha istituito il nuovo istituto della c.d “totalizzazione retributiva”. In particolare, questa ultima fattispecie, consente ai lavoratori in regime retributivo o misto con periodi di servizi non coincidenti, prestati con iscrizioni a casse diverse, di poter acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia secondo i requisiti previsti dalla riforma Fornero, in più quote di pensioni liquidate con il sistema retributivo, fermo restando , comunque il calcolo contributivo dal 1/1/2012 (contributivo pro rata per tutti). Tuttavia questa nuova previsione normativa non ristabilisce la situazione ante legge 122/2010. Infatti la totalizzazione retributiva, pur non essendo onerosa, tuttavia potrebbe determinare un importo di pensione meno favorevole rispetto a quello determinato con una ricongiunzione “classica”. Infatti le quote di pensione sono determinate, si con il sistema retributivo, ma sulla base degli importi delle retribuzioni di riferimento che potrebbero essere datati e quindi molto bassi. 4. Particolari istituti pensionistici che incidono sul trattamento di pensione MAGGIORAZIONE DEI SERVIZI L’articolo 5, comma 1, del dlgs n. 165/1997 stabilisce, con XIV POLIZIAMODERNA febbraio 2013 INSERTO_pensioni.indd 14 12/02/13 12:39 effetto dal 1° gennaio 1998, che gli aumenti dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici comunque previsti dalle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari attività lavorative non possono eccedere complessivamente i cinque anni. Gli aumenti dei periodi di servizio eccedenti i cinque anni maturati entro il 31 dicembre 1997 sono riconosciuti validi ai fini pensionistici ma non sono ulteriormente aumentabili. Si riportano, a mero titolo esemplificativo, le disposizioni normative che dispongono aumenti dei periodi di servizio, utili ai fini del trattamento pensionistico, applicabili al personale della Polizia di Stato: articoli 19, 20 e 21 del Dpr n. 1092/1973 concernenti, rispettivamente, il servizio di navigazione e servizio su costa, il servizio di volo e quello di confine; articolo 3, comma 5, della legge n. 284/1977, servizio di istituto. Per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato con il sistema retributivo, gli aumenti di servizio di cui sopra sono validi sia ai fini della maturazione del diritto che della misura della pensione. Pertanto il personale destinatario del sistema pro-rata (dall’1/1/2012) avrà valorizzato l’intero aumento figurativo sulla quota retributiva al 31/12/2011. Nei confronti dei destinatari di un sistema di calcolo misto, tale maggiorazione dei servizi è utile ai fini del diritto – nei limiti di 5 anni – mentre ai fini della misura queste incidono esclusivamente sulle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 1995. Qualora il trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente col sistema contributivo, gli aumenti del periodo di servizio, nel limite massimo di cinque anni complessivi, sono validi ai fini della maturazione dei nuovi requisiti di anzianità contributiva. Quindi solo ai fini del diritto e non della misura del trattamento pensionistico. BENEFICI DI CUI ALL’ARTICOLO 27 DEL DLGS N. 334/2000 L’articolo 13 del dlgs n. 334/2000 ha introdotto, nei con- RETRIBUTIVO fronti del personale appartenente al ruolo dei commissari e al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato con qualifica inferiore a dirigente generale, già in servizio alla data del 25 giugno 1982, limiti di età meno elevati rispetto a quelli previsti dalla previgente normativa, applicabili con gradualità (articolo 27, commi 1 e 2 del dlgs n. 334/2000). Il successivo comma 3 del richiamato articolo 27 ha previsto che il medesimo personale, all’atto della cessazione per limiti di età, a partire dal 2002, abbia titolo all’attribuzione in caso di sistema retributivo di quattro scatti del 2,5 per cento calcolati sullo stipendio in godimento all’atto del pensionamento, ed inoltre alla riliquidazione del trattamento di quiescenza, per il periodo intercorrente tra la data di collocamento a riposo e quella di compimento del sessantacinquesimo anno di età, sulla base degli aumenti retributivi pensionabili di qualsiasi natura concessi al personale con la medesima qualifica ancora in servizio, con conseguente rideterminazione anche delle eventuali quote mensili previste dall’articolo 161 della legge n. 312/1980. Il beneficio dei quattro scatti, calcolato considerando la percentuale complessiva del 10 per cento sulla voce stipendio (2,5% per ogni singolo scatto), non rientra nella base pensionabile, ma rappresenta una quota di pensione che si aggiunge all’importo del trattamento pensionistico già determinato. Si precisa, inoltre, che tali aumenti non vengono rivalutati in base all’adeguamento annuale della retribuzione diversamente da quanto avviene per i benefici di cui all’articolo 4 del dlgs n. 165/1997 (maggiorazione della base pensionabile). Si fa presente che nell’ipotesi in cui la pensione sia liquidata in tutto o in parte con il sistema contributivo (articolo 27, comma 4, del dlgs n. 334/2000) al montante contributivo individuale si applica il coefficiente di trasformazione relativo al sessantacinquesimo anno di età e opera l’incremento di cui all’articolo 3, comma 7, del dlgs n. 165/1997. Si ricorda che tale disposizione prevede che, nei con- CONTRIBUTIVO RUOLI DEI COMMISSARI E DIRIGENTI IN SERVIZIO AL 25/6/1982 + 4 scatti del 2,5% su pensione + riliq. Pens. Pari qualifica in servizio fino a 65 anni (per chi va a 60/63 fino a 65) Al montante contributivo individuale si applica il coefficente di 65 anni (Per chi va a 60/63 fino a 65) + 5 volte il montante contributivo ultimo anno febbraio 2013 POLIZIAMODERNA XV INSERTO_pensioni.indd 15 12/02/13 12:39 fronti del personale escluso dall’istituto dell’ausiliaria, il montante individuale dei contributi sia determinato con l’incremento pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo del 33 per cento. Ai fini della maggiorazione in esame, la base imponibile da prendere in considerazione è la retribuzione contributiva percepita alla cessazione annualizzata. io 1996 e dal 1/1/2012 (contributivo pro-rata per tutti i dipendenti) l’istituto dei sei scatti periodici viene trasformato in un incremento figurativo pari al 15 per cento dello stipendio. L’ulteriore contribuzione accreditata determina un incremento dell’imponibile per ciascun anno di riferimento ed incide sul montante complessivo. I SEI SCATTI AGGIUNTIVI Particolarità Calcolo dell’onere previsto dall’articolo 4 comma 2 del decreto legislativo 165/1997 nei confronti del personale che cessa dal servizio a domanda a decorrere dal 2012. L’estensione a partire dall’1/1/2012 del sistema contributivo pro-rata anche al personale prima destinatario del sistema retributivo, ha determinato per i dipendenti della Polizia di Stato una modifica nel calcolo dell’onere contributivo previsto per la concessione del beneficio dei sei scatti di stipendio. A decorrere dall’1/1/2012, per il personale in attività di servizio, prima destinatario del sistema retributivo, l’onere suddetto va determinato secondo quanto stabilito dal comma 3 dell’articolo 4 del citato decreto legislativo 165/1997, ovvero applicando la ritenuta pensionistica (8,80%), prevista a carico del lavoratore, sulla maggiorazione figurativa del 15% dello stipendio. Ciò premesso, anche nei confronti del personale che cessa da servizio a decorrere dal 2/1/2012 per dimissioni, la trattenuta della contribuzione prevista dal comma 2 dell’articolo 4 del citato decreto legislativo 165/1997 e riferita agli anni mancanti al raggiungimento del limite di età anagrafica prevista per la qualifica rivestita, andrà calcolata secondo le modalità sopra illustrate, in quanto i dipendenti in esame sono destinatari del sistema contributivo pro-rata. Tale modalità di calcolo andrà operata anche nei confronti del personale che cessa a decorrere dal 2/1/2012 a domanda con i requisiti previsti dall’articolo 6 comma 2 del decreto legislativo 165/1997 (53 anni di età e l’anzianità massima prevista dall’ordinamento di appartenenza). Infatti, anche questi ultimi dipendenti sono destinatari dal 1/1/2012 del sistema di calcolo contributivo pro-rata. Il calcolo dell’onere contributivo si opera per tredici mensilità. In virtù dell’articolo 4 del dlgs n. 165/1997 a tutto il personale sono attribuiti sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, così come definita ai sensi dell’articolo 13 del dlgs n.503/1992, calcolati all’atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata. Questi aumenti periodici della base pensionabile incidono in maniera differente sull’ammontare del trattamento di quiescenza e sulle modalità di versamento del relativo contributo, a seconda del sistema di calcolo pensionistico applicabile all’interessato. Liquidazione con le regole del sistema retributivo A decorrere dal 1° gennaio 2005 per il personale non dirigente e direttivo senza trattamento stipendiale dirigenziale, i sei scatti, ciascuno del 2,50 per cento, vengono calcolati sullo stipendio c.d. parametrato, sull’importo relativo alla retribuzione individuale di anzianità, sull’eventuale assegno personale e sugli eventuali scatti attribuiti ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 539/1950. Per il personale dirigente e per quello direttivo con trattamento stipendiale dirigenziale i sei scatti si calcolano sull’ultimo stipendio, con esclusione dell’importo relativo alle quote mensili di cui all’articolo 161 della legge n. 312/80. Considerato che i sei aumenti periodici vengono corrisposti “in aggiunta alla base pensionabile”, l’importo corrispondente al beneficio – rapportato all’aliquota pensionistica totale maturata dall’interessato all’atto della cessazione dal servizio – deve essere aggiunto alle quote di pensione A e B precedentemente determinate senza tenere conto, ovviamente, del beneficio stesso e senza operare la maggiorazione del 18 per cento di cui alla legge n. 177/1976. Liquidazione con le regole del sistema misto o interamente contributivo Per le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaXVI POLIZIAMODERNA febbraio 2013 INSERTO_pensioni.indd 16 12/02/13 12:39 CESSAZIONI PER LIMITI DI ETA’ Ausiliaria durata 5 anni Ausiliaria - durata 5 anni opzione 5 volte montante 5 volte montante contributivo ultimo anno forze armate arma dei carabinieri, guardia di finanza polizia di stato, corpo forestale polizia penitenziaria, vigili del fuoco Si ricorda che tale disposizione prevede che, nei confronti del personale escluso dall’istituto dell’ausiliaria, il montante individuale dei contributi sia determinato con l’incremento pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo del 33 per cento. Ai fini della maggiorazione in esame, la base imponibile da prendere in considerazione è la retribuzione contributiva percepita alla cessazione annualizzata. MECCANISMO DI INCREMENTO DELLA BASE PENSIONABILE (TABELLA SOPRA) Art. 3. dlgs 165/97 (Ausiliaria) “Per il personale di cui all’articolo 1 (personale militare delle Forze Armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, nonché del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco) escluso dall’applicazione dell’istituto dell’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall’ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione. Per il personale delle forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell’interessato. La norma, introdotta originariamente per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, non destinatario dell’ausiliaria e in possesso di una anzianità al 31/12/1995, inferiore ai 18 anni, diventa ora applicabile anche per coloro che, precedentemente destinatari del sistema retributivo, dal 1/1/2012 (con il proquota) entrano nel sistema misto. INDENNITÀ DI IMBARCO E INDENNITÀ DI VOLO La valorizzazione ai fini pensionistici di dette indennità è mutuata da norme militari, applicate per l’indennità di volo sin con il TU 1092/1973 (art. 59, poi modificato dall’art. 19 della legge 78/1983 e in ultimo dall’art. 1869 del Codice militare), per l’indennità di imbarco le norme previste per il personale militare si applicano con decorrenza 1/1/2002 (articolo 13 dpr 164/2002), e dal 1/1/2004 per il personale dirigente. Indennità di imbarco È opportuno precisare che per il personale della Polizia di Stato, gli importi dell’indennità di imbarco percepiti in servizio sono strettamente legati ai valori corrisposti al personale militare. In particolare per il personale militare l’importo dell’imbarco è pari al 183% dell’indennità di impiego operativo di base. Per la Polizia di Stato la norma prevede che l’ammontare dell’imbarco sia pari al 55% della stessa indennità percepita dai militari. Per il personale militare, a cui si fa riferimento per i criteri della pensionabilità, è previsto che la misura da prendere in considerazione sia quella dell’indennità di impiego operativo di base, maggiorata di una percentuale (per l’imbarco 3,5) per ogni anno di imbarco, con un massimo di 20. Pertanto, considerando quanto sopra, per il personale della Polizia di Stato, ai fini pensionistici la citata indennità, dall’1/1/2002 (1/1/2004 dirigenti) è così valutata: >> In quota A nella misura del 55% dell’indennità mensile di impiego operativo di base alla data di cessazione, maggiorata della percentuale prevista dalla tabella VI allegata alla legge 78/1983 per ogni anno di servizio prestato nelle condizioni di imbarco (3,5%) e per un periodo massimo complessivo di 20 anni. >> In quota B, dall’1/1/1996 come emolumento accessorio e dall’1/1/2002 in relazione agli importi percepiti nel periodo di riferimento, alla stregua dell’indennità pensionabile. febbraio 2013 POLIZIAMODERNA XVII INSERTO_pensioni.indd 17 12/02/13 12:39 >> In quota C, entra a far parte della retribuzione imponibile in relazione agli importi percepiti nel periodo di riferimento, alla stregua dell’indennità pensionabile. Indennità di volo L’indennità di volo percepita in attività di servizio è legata alla qualifica e all’incarico (es. pilota, specialisti facenti parte di equipaggi fissi di volo, osservatori). All’atto della cessazione dal servizio l’indennità di aeronavigazione o di volo percepita è valutata nella misura prevista dall’articolo 59 del dpr n. 1092/1973 e successive modificazioni ed integrazioni, ossia: tanti ventottesimi dei 9/10 delle rispettive indennità, calcolate ad anno, per quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati con percezione di detto emolumento e con il massimo di venti/ventottesimi, per i primi venti anni di servizio di aeronavigazione e di volo. Per ogni anno successivo ai venti, l’impor to dell’indennità, nella misura percepita in servizio, è aumentata del 1,30% fino ad un massimo dell’80% dell’indennità stessa. L’importo dell’indennità di volo o aeronavigazione così determinato non rientra nella base pensionabile, ma rappresenta una quota di pensione che si aggiunge all’importo del trattamento pensionistico. ALTRI BENEFICI Dirigenti generali di pubblica sicurezza Legge 244/2007 art. 2 comma 93 Ai fini dell’applicazione dell’articolo 42 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, i dirigenti generali di pubblica sicurezza con almeno due anni di servizio nella qualifica possono essere nominati prefetto, nel numero massimo di 17 previsto dal comma 1 del predetto articolo 42, conservando a tutti gli effetti l’anzianità maturata nella qualifica di dirigente generale. Ai dirigenti in possesso di almeno quattro anni di servizio nella qualifica rivestita, collocati a riposo d’ufficio per il raggiungimento del limite di età prima della nomina a prefetto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 42, comma 3-bis, della legge 1° aprile 1981, n. 121. Articolo 42, comma 3-bis, della legge 1° aprile 1981, n. 121 3-bis. Ai dirigenti generali collocati a riposo d’ufficio per il raggiungimento del limite di età prima dell’inquadramento di cui al comma 3, sono corrisposti, se più favorevoli, il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, e l’indennità di buonuscita spettanti ai prefetti con analoga anzianità di servizio e destinatari delle indennità di posizione di base di direttore centrale o equiparato. Dirigenti Superiori Promozioni alla vigilia Ai sensi dell’articolo 1 comma 260 lettera b) della legge 266/2005 è conferita “ai dirigenti superiori della Polizia di Stato con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, la promozione alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio”. Per tale ultima fattispecie si segnala che l’articolo 9 comma 21 del dl 78/2010, convertito con modificazioni nella legge 122/2010, dispone tra l’altro che per il triennio 2011/2012/2013 le progressioni di carriera comunque denominate hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Gli adeguamenti e le trattenute sulle pensioni. La rivalutazione delle pensioni sulla base delle variazione del costo della vita viene fatta annualmente con l’istituto della perequazione. Con la manovra “Salva Italia” si è previsto l’adeguamento dei soli importi ( per il 2013 fino a € 1.443 lordi mensili) non superiori a tre volte il trattamento minimo INPS (€ 481). Per il 2013 la perequazione è del 3%. La disposizione è in vigore per il periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2013. Per le pensioni superiori a € 90.000 e fino a € 150.000 è previsto un contributo di solidarietà pari del 5%. Da € 150.000 a € 200.000 del 10% e oltre € 200.000 del 15%. In vigore dal 01/08/2011 al 31/ 12/2014. La trattenuta in attività di servizio è stata dichiarata incostituzionale (Sentenza n. 223/2012). In pensione la Corte Costituzionale con Sentenza n. 241/2012 ha dichiarato inammissibile il ricorso del Tar Sicilia per errore nella determinazione della norma impugnata osservando comunque la natura tributaria del prelievo così come si era espressa per la trattenuta in attività di servizio. XVIII POLIZIAMODERNA febbraio 2013 INSERTO_pensioni.indd 18 12/02/13 12:39 5. Allegato PERSONALE POLIZIA DI STATO DATA INIZIO PROVVEDIMENTO 31/5/2010 Rateizzazione buonuscita fino a 90.000 no rateizzazione oltre i 90.000 e fino a 150.000 dopo 1 anno. Restante importo dopo 2 anni legge 122/2010 art. 12 commi 7 e 8 (dl 78/2010) 1/7/2010 Ricongiunzione onerosa art. 1 legge 29/79 da Inpdap a Inps legge 122/2010 art. 12 comma septies 31/7/2010 Abolita legge 322/1958 posizione assicurativa e istituzione pensione differita – cessazioni dopo 31/7/2010 – (Inpdap circ. 18/2010 e Nota Op. 56/2010 legge 122/2010 art. 12 comma undecies 1/1/2011 Posticipo 12 mesi Non si applica per chi ha maturato i requisiti al 31/12/2010 legge 122/2010 art. 12 commi 1 e 2 (dl 78/2010) 1/1/2011 Calcolo Tfs a Tfr per le anzianità maturate dal 1/1/2011. Dichiarato incostituzionale Sent. 223/2012 1/1/2011 Ripristino calcolo Tfs e riliquidazione buonuscite personale cessato dall’1/1/2011 fino al 30/10/2012 1/8/2011 Contributo di solidarietà 5%,10%,15% (rispettivamente sulle pensioni oltre i 90.000 euro, 150.000 euro e 200.000 euro) 13/8/2011 Differimento buonuscita + 6 mesi limiti età e 40 anni + 24 mesi anzianità (per chi matura i requisiti dopo il 13/8/2011) legge 148/2011 art. 1 comma 22 e 23 (dl 138/2011) 1/1/2012 Contributivo pro-rata legge 214/2011 art. 24 comma 2 (dl 201/2011) 1/1/2012 Regolamento di Armonizzazione Non concluso iter art. 17, comma 2 legge 400/88 Pensione vecchiaia: 60 anni 63 anni 65 anni 1/1/2012 DATA SCAD. 30/10/2012 DISPOSIZIONE NORMATIVA legge 122/2010 art. 12 comma 10 (dl 78/2010) dl 185/2012 art.1 commi 98101 legge 228/2012 31/12/2014 31/10/2012 legge 111/2011 art. 18 comma 22 bis (dl 98/2011) e legge 214/2011 art. 24 comma 31bis (dl 201/2011) legge 214/2011 art. 24 comma 18 (dl 201/2011) Art. 13 dlgs 334/2000 Pensione anzianità: 53 e 80% Maturazione requisito 80% (al 2011) + 40 anni (diritto) + 1 mese permanenza (decorrenza) Art. 6 dlgs 165/1997 57 + 35 1/1/2012 Totalizzazione possibilità di totalizzare anche periodi inferiori ai 3 anni legge 214/2011 art. 24 comma 19 (dl 201/2011) 1/1/2012 Penalizzazione pensioni reversibilità matrimoni ultra 70 anni con persone + giovani di 20 anni legge 111/2011 art. 18 comma 5 (dl 98/2011) febbraio 2013 POLIZIAMODERNA XIX INSERTO_pensioni.indd 19 12/02/13 12:39 1/1/2012 Blocco perequazioni pensioni oltre 3 volte il trattamento minimo 1/1/2013 I adeguamento requisiti anagrafici e contributivi per il diritto a pensione alla speranza di vita + 3 mesi legge 214/2011 art. 24 comma 12 (dl 201/2011) Pensione vecchiaia: limiti ordinamentali 60 anni - 63 anni - 65 anni se già maturati requisiti anzianità Art. 13 dlgs 334/2000 Messaggio INPS 545/2013 31/12/2013 legge 214/2011 art. 24 comma 25 (dl 201/2011) Pensione vecchiaia se non maturati requisiti anzianità: 60+(3 +12 mesi) 63+(3 +12 mesi) 65+(3+12 mesi) 1/1/2013 Pensione anzianità: + 1 anno finestra mobile 53 + 3 mesi e 80% Maturazione requisito 80% (al 2011) Art. 6 dlgs 165/1997 Messaggio INPS 545/2013 + 40 anni + 3 mesi (diritto) + 2 mesi permanenza (decorrenza) 57 + 3 mesi + 35 1/1/2013 Adeguamento coefficienti trasformazione alle speranza di vita legge 214/2011 art. 24 comma 4 e 16 (dl 201/2011) Pensione vecchiaia: limiti ordinamentali 60 anni - 63 anni - 65 anni se già maturati requisiti anzianità Art. 13 dlgs 334/2000 Messaggio INPS 545/2013 Pensione vecchiaia se non maturati requisiti anzianità: 60+(3 +12 mesi) 63+(3 +12 mesi) 65+(3+12 mesi) 1/1/2014 Pensione anzianità: +1 anno di finestra mobile 53 + 3 mesi e 80% Maturazione requisito 80% (al 2011) Art. 6 dlgs 165/1997 Messaggio INPS 545/2013 + 40 anni + 3 mesi (diritto) + 3 mesi permanenza (decorrenza) 57 + 3 mesi + 35 2015 IDEM XX POLIZIAMODERNA febbraio 2013 INSERTO_pensioni.indd 20 12/02/13 12:39 Pensione vecchiaia: limiti ordinamentali 60 anni - 63 anni - 65 anni se già maturati requisiti anzianità Art. 13 dlgs 334/2000 Messaggio INPS 545/2013 Pensione vecchiaia se non maturati requisiti anzianità: 60+(7 + 12 mesi) 63+(7 + 12 mesi) 65+(7 + 12 mesi) 1/1/2016 Pensione anzianità: + 1 anno di finestra mobile 53 + 7 mesi e 80% maturazione requisito 80%(al 2011) Art. 6 dlgs 165/1997 Messaggio INPS 545/2013 + 40 anni + 7 mesi (diritto) +3 mesi permanenza (decorrenza) 57 + 7 mesi + 35 Per approfondire alcune tematiche legate ai particolari Istituti pensionistici si rimanda alla sezione presente sul sito della Polizia di Stato all’indirizzo www.poliziadistato.it. dove sono curate, attraverso apposite schede riassuntive, le modalità in ordine alle procedure da attuare per la richiesta delle prestazioni pensionistiche e previdenziali. 6. Le recenti riforme e la loro incidenza sul trattamento di fine servizio TERMINI DI PAGAMENTO La legge 148/2011 art. 1 commi 22 e 23 ha previsto nuovi termini per il pagamento della buonuscita che trovano applicazione anche nei confronti del personale della Polizia di Stato purché i requisiti siano maturati dal 13/08/2011. In particolare detti termini possono così essere riassunti. Requisiti maturati Modalità di cessazione Termini SEMPRE dispensa per fisica inabilità Decesso 105 giorni entro il 12/8/2011 legge 148/2011 Art. 1 c. 22 e 23 entro il 12/8/2011 legge 148/2011 Art. 1 c. 22 e 23 dal 13/8/2011 legge 148/2011 Art. 1 c. 22 e 23 dal 13/8/2011 legge 148/2011 Art. 1 c. 22 e 23 Limiti di età 40 anni e max anz. 105 giorni 80% entro 12/08/2011 e 53 anni Dimissioni/Pens. anz.nità Destituzione Limiti di età 40 anni e max anz. 6 mesi 6 mesi 80% dopo 12/8/2011 - entro 31/12/2011 e 53 anni Dimissioni/Pens. anz.nità Destituzione 2 anni febbraio 2013 POLIZIAMODERNA XXI INSERTO_pensioni.indd 21 12/02/13 12:39 MODALITÀ DI CALCOLO In merito al passaggio a decorrere dal 1° gennaio 2011 al sistema di liquidazione con le modalità previste per il Tfr sono sorte diverse problematiche che di seguito si riassumono: l’articolo 12 comma 10 del dl 78/2010, nell’individuare, a decorrere dall’1/1/2011, nuove modalità di calcolo dell’indennità di buonuscita non ha modificato la natura del trattamento previdenziale. Infatti, con detta disposizione non è stato previsto il passaggio al regime del Tfr, ma soltanto è stato stabilito, per le anzianità maturate a decorrere dall’1/1/2011, il calcolo della buonuscita secondo le modalità del Tfr. Al riguardo l’Inpdap con circolare n. 17/2010, nel confermare che la disposizione in esame non ha mutato la natura del trattamento di fine servizio, ha chiarito che nulla cambia in relazione alle modalità di finanziamento dell’indennità di buonuscita. Risulta utile riportare quanto scritto nella circolare citata: “Poiché la disposizione indica chiaramente che l’ambito oggettivo di applicazione è costituito esclusivamente dal computo dei predetti trattamenti di fine servizio le regole non mutano la natura delle prestazioni in esame, che rimangono trattamenti di fine servizio. Pertanto, le voci retributive utili ai fini dell’accantonamento restano le medesime già considerate ai fini del trattamento di fine servizio e nulla cambia circa le modalità di finanziamento delle competenti gestioni dell’Istituto, rimanendo confermata il contributo alle gestioni ex Enpas ed ex Inadel secondo l’attuale ripartizione in quote a carico del lavoratore e del datore di lavoro”. Pertanto nel sistema così disciplinato le voci utili per la determinazione del Tfr erano le medesime prese a riferimento per il calcolo del Tfs e quindi sempre nella misura dell’80% dell’importo. Invece in un sistema di “reale” Tfr le voci della retribuzione prese a riferimento vanno considerate nella misura del 100% della medesima retribuzione. Tale procedimento ha determinato ad una serie di ricorsi per dichiarare la illegittimità della trattenuta del 2,50% da parte della Corte Costituzionale. Che cosa è successo? >> La Corte Costituzionale con sentenza n. 223 del 2012 ha dichiarato incostituzionale l’articolo 12, comma 10 del dl 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge 122/2010. >> Con il dl n. 185/2012 si è provveduto ad abrogare, a decorrere dall’1/1/2011 il citato comma 10 dell’articolo 12. >> Con messaggio n. 18296 del 9 novembre 2012 l’Inps ha emanato le prime istruzioni operative a seguito dell’emanazione del dl 185/2012. In particolare: >> il Tfs dei dipendenti pubblici continuerà ad essere calcolato secondo le regole vigenti al 31/12/2010. >> entro il 31/10/2013 l’Inps procederà al ricalcolo dei Tfs liquidati nel periodo che va dal 1/1/2011 al 30/10/2012. L’Istituto ha precisato che qualora l’importo spettante in sede di riliquidazione risultasse inferiore a quello precedentemente erogato non si procederà al recupero della somma eccedente. >> Con la legge di stabilità (art.1 legge 228/2012 commi da 98 a 101) sono state recepite le disposizioni contenute nel decreto legge 185/2012 SPIEGAZIONE DEI CONCETTI: Chi è in regime di Tfr? I dipendenti delle amministrazioni pubbliche in regime di Tfr ai sensi dell’art. 2120 del codice civile a seguito di opzione o perché assunti dopo il 1° gennaio 2001. Per questi si applica il meccanismo previsto dal codice civile art. 2120 per il Tfr: accantonamenti annuali pari al 6,91 per cento dello stipendio rivalutati sulla base di un tasso di capitalizzazione pari all’1,5 per cento più lo 0,75 per cento del tasso annuo di inflazione. Per loro non sussiste la voce di trattenuta presente sul cedolino denominata “opera di previdenza”. Il contributo è a totale carico dello Stato. Tuttavia viene stabilito che in ogni caso – per i dipendenti in regime di TFR – resta immutata la retribuzione netta percepita. Infatti, l’articolo 1, comma 3, del Dpcm 20 dicembre 1999, prevede che, per assicurare l’invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali dei dipendenti in regime di TFR la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari al contributo previdenziale soppresso e contestualmente viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un contestuale incremento figurativo ai fini previdenziali e dell’applicazione delle norme sul Tfr. In buona sostanza per lavoratori pubblici assunti dal 2001 e che rientrano già nel regime del Tfr e per i quali non è prevista la ritenuta del 2,50%, la loro situazione e stata formalmente sanata, senza però alcun vantaggio economico: infat- XXII POLIZIAMODERNA febbraio 2013 INSERTO_pensioni.indd 22 12/02/13 12:39 ti la trattenuta è stata abolita applicando un equivalente riduzione della retribuzione lorda. Per chi è in regime Tfs? I lavoratori pubblici – assunti prima del 2001 – e il personale della Polizia di Stato. Questi che andranno in pensione nei prossimi anni – a seguito dell’abrogazione del suddetto comma 10 dell’art. 12 della legge 122/2010 – torneranno ad avere la liquidazione calcolata con una base di calcolo pari all’80 per cento dello stipendio e l’ancoraggio alla retribuzione dell’ultimo anno di servizio (su questo 80 per cento viene prelevato la trattenuta del 2,5 per cento). Tale sistema è ovviamente più favorevole rispetto al Tfr in quanto valorizza l’ultimo stipendio alla data di cessazione e gode di un trattamento fiscale che prevede l’abbattimento del 26,04% della base imponibile e una detrazione d’imposta di 309,87 euro per ogni anno di servizio prestato. Si ritiene utile precisare che per il personale della Polizia di Stato il passaggio al regime del Tfr, al quale è collegata l’istituzione di forme di previdenza complementare è previsto dall’articolo 26 comma 20 della legge 448/1998, ma a tutt’oggi non è stato ancora attuato. 7. Brevi cenni sul Tfr e la previdenza complementare In via preliminare come già rappresentato la recente legge 214/2011 ha previsto, a decorrere dalla data del 1/1/2012, l’estensione del sistema contributivo pro-rata per tutti i dipendenti e quindi anche per coloro che ne erano rimasti esclusi dalla cosiddetta Riforma Dini. In buona sostanza l’estensione al sistema contributivo vale, ora, anche per chi alla data del 31/12/1995 aveva maturato più di 18 anni di anzianità contributiva. In particolare, come detto la legge 335/1995 ha profondamente riformato il sistema pensionistico italiano stabilendo, tra l’altro, il passaggio dal sistema retributivo di calcolo della pensione al sistema contributivo e dando parallelamente l’avvio alla costituzione di forme di previdenza complementare. Al riguardo, l’introduzione del sistema contributivo rende necessario il mantenimento del livello di copertura previdenziale che è chiaramente legato, fermo restando, il cd. primo pilastro (trattamento pensionistico obbligatorio), all’attivazione ed al funzionamento del secondo pilastro (trattamento pen- sionistico complementare erogato da fondi pensione ad adesione volontaria, di carattere collettivo o di categoria). Poiché una delle principali forme di finanziamento della previdenza complementare è costituito dal trattamento di fine rapporto, la legge 335/1995 ha coerentemente previsto l’estensione ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di tale regime e, all’articolo 2, punto 6, ha demandato alla contrattazione collettiva nazionale, nell’ambito dei singoli comparti, la definizione delle modalità per il passaggio dal trattamento di fine servizio a quello di fine rapporto. Ciò premesso, nonostante il tempo trascorso dall’entrata in vigore della legge 335/1995, l’attuazione di quanto previsto in materia di previdenza complementare per il personale della P.A. non è stata del tutto completata. Infatti per i pubblici dipendenti “contrattualizzati” è stato sottoscritto dall’Aran e dalle organizzazioni sindacali l’accordo quadro nazionale recepito con Dpcm del 20/12/1999 che fissa le regole al fine di estendere ai dipendenti pubblici la previdenza complementare ed il Tfr. In relazione a tale accordo, ed alle successive modifiche, sono in regime di trattamento di fine rapporto tutti i dipendenti pubblici assunti dal 1/1/2001, mentre per quelli assunti prima di tale data, il passaggio al Tfr è contestuale all’adesione di un Fondo pensione, con la possibilità di aderire entro il 31/12/2015. Invece, molto più complessa è la situazione per il personale del Comparto sicurezza e difesa, per il quale l’articolo 26, comma 20 della legge 23/12/1998, n. 448, ha riservato espressamente alle procedure di negoziazione e concertazione, previste dal decreto legislativo 195/1995, la disciplina del trattamento di fine rapporto, nonché l’istituzione dei Fondi di previdenza complementare. A tal proposito si rappresenta che presso il Dipartimento della Funzione Pubblica negli anni 1999, 2004, 2005 e 2006 si sono svolti numerosi incontri tecnici e politici finalizzati a raggiungere un accordo sull’argomento. Numerose sono state le criticità evidenziate soprattutto relative alle modalità di regolamentazione del passaggio tra i due regimi, legate alla peculiarità degli ordinamenti del comparto e pertanto nessun accordo è stato siglato. Conseguentemente, pur essendo il personale, di cui si tratta, interessato, come quello del pubblico impiego al passaggio in tutto o in parte al sistema contributivo, resta al momento escluso dalla possibilità di potersi avvalere dei Fondi di previdenza complementare e, quindi, è gravemente penalizzato perché detti fondi, quando saranno avviati, non potranno avere effetto retroattivo. febbraio 2013 POLIZIAMODERNA XXIII INSERTO_pensioni.indd 23 12/02/13 12:39 Copyright © 2013 - Fondo assistenza per il personale della pubblica sicurezza Edizione a cura di Poliziamoderna – www.poliziamoderna.it Tutti i diritti sono riservati a norma di legge e a norma delle convenzioni internazionali. Nessuna parte di questo inserto può essere riprodotta con sistemi elettronici, meccanici o altri, senza l’autorizzazione scritta dell’editore. Eventuali aggiornamenti al testo saranno pubblicati sul sito della rivista. GLI ULTIMI INSERTI DI POLIZIAMODERNA GEOGRAFIA DELLA DROGA Marzo 2012 CAUSA DI SERVIZIO Aprile 2012 IL PASSAPORTO Maggio 2012 DATI 2011 Maggio 2012 ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA/1 Giugno 2012 DavideBarbaro PREVENZIONE E ANTIMAFIA Febbraio 2012 mensile ufficiale della Polizia di Stato moduli con note ed approfondimenti acuradiLuigiCardarello* conlacollaborazionediMicheleSimeone** La riforma della patente di guida Attuazione della direttiva europea di Luigi Cardarello Direttore dell’Ufficio studi della Scuola allievi agenti di Peschiera del Garda (VR) 4. Nomina di ausiliario di pg, ex art. 348 cpp������������������VIII 5. Esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in Istituto penitenziario minorile������������������������������������������X 6. Sottoposizione agli arresti domiciliari���������������������������� XII 7. Verbale di vane ricerche ex art 295 c.p.p.�������������������XIV SOMMARIO PREMESSA ............................................................................................................................................................................................................................................. II 1. La segnalazione nel SIS quale presupposto per l’arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria ............................................ V 2. L’arresto su iniziativa della polizia giudiziaria ......................................................................................................................................................VI 3. La procedura di consegna originata dall’arresto della polizia giudiziaria ..............................................................................................X 4. Appendice (modulistica) .................................................................................................................................................................................................. XIII 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. INEDITO Molte nuove abilitazioni ................................................................................II La nuova patente UE .......................................................................................III Una patente anche per i ciclomotori ...................................................IV Tre patenti per le moto. .................................................................................V Una nuova patente per i quadricicli ................................................... VII Nuovi contenuti per la patente B .......................................................VIII Nuove patenti per i conducenti di mezzi pesanti ........................ X Guida di macchine agricole ed operatrici .........................................XI Patenti speciali ................................................................................................ XII Limiti massimi di età per la guida ......................................................XIII Codici armonizzati riportati sulla patente ..................................XIII Un codice amministrativo per i veicoli automatici ................ XIV Limitazioni per i neopatentati ..............................................................XV 14. Conferma di validità della patente.....................................................XV 15. Conferma della patente anche all’estero .....................................XVI 16. Guida senza patente o con patente di categoria diversa..XVI 17. Nuovi casi di revisione della patente.............................................XVII 18. Viene introdotta la residenza normale ...................................... XVIII 19. Abilitazioni professionali per alcuni veicoli commerciali . XIX 20. Guida con patenti rilasciate da altri Stati UE o SEE ............. XIX 21. Nuovi obblighi per i comunitari residenti in Italia ................. XIX 22. Guida con patenti rilasciate da Stati non appartenenti all’Unione Europea ........................................................................................XX 23. Sospensione e revoca delle patenti straniere ..........................XXI 24. Regime transitorio: la sorte delle patenti già rilasciate...XXII 25. Regime transitorio anche per la guida di ciclomotori....... XXIII A G G I O R N AT O ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA A G G I O R N AT O Speciale inserti Dedicati a voi I N S E R T O D I POLIZIAMODERNA - N O V E M B R E 2 0 1 2 mensile ufficiale della polizia di stato I N S E R T O D I POLIZIAMODERNA - D I C E M B R E 2 0 1 2 I N S E R T O D I PoLIZIAMODERNA - s e t t e m b r e 2 0 1 2 mensile ufficiale della polizia di stato mensile ufficiale della polizia di stato INSERTO_PATENTE_EUROPEA.indd 1 ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA/3 Settembre 2012 CAUSA DI SERVIZIO IN POLIZIA vice questore aggiunto del Servizio polizia stradale SOMMARIO SommArIo ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA/2 Luglio/Agosto 2012 CONVENZIONI DEL FONDO DI ASSISTENZA di Giandomenico Protospataro *Direttore dell’Ufficio Studi della Scuola allievi agenti di Peschiera del Garda (VR) ** Sostituto commissario della Squadra mobile di Caserta Premessa������������������������������������������������������������������������������������������������II 1. Esecuzione del decreto di sequestro�����������������������������������III 2. Eesecuzione dell’ordinanza di applicazione di custodia cautelare agli arresti domiciliari����������������������IV 3. Esecuzione di ordinanza di custodia cautelare �����������VI Anno LXV - Una copia 2,50 euro - Direzione: Roma, piazza del Viminale, 7 Il mandato di arresto europeo Atti di polizia giudiziaria terza parte 01.2013 POLIZIAMODERNA ONORE AL MERITO Ottobre 2012 IL MANDATO DI ARRESTO EUROPEO Novembre 2012 12/6/12 7:35 PM LA RIFORMA DELLE PATENTI Dicembre 2012 COVER.indd 1 09/01/2013 13:53:40 RACCOLTA INSERTI 2012 Gennaio 2013 n u m e r i a r r e t ra ti : U f f icio a b b o na m e n ti , tel . 0 6.4 65. 3 8 3. 2 2 - fa x 0 6.4 65.49 7. 8 8 , e - mail : a b b o na m e n ti . p oli z i a m o d e r na@in te r n o.it INSERTO_pensioni.indd 24 12/02/13 12:39