Le nuove pensioni
per la Polizia di Stato
Guida al sistema pensionistico
di Sergio Wretschko
direttore del Servizio trattamento di pensione e di previdenza
SOMMARIO
1. Le fasi della crisi e la previdenza�������������������������������������������� II
2. I criteri di calcolo delle pensioni���������������������������������������������III
3. Il quadro di riferimento attuale per il sistema
pensionistico della Polizia di Stato������������������������������������� VI
4. Particolari istituti pensionistici che incidono
sul trattamento di pensione�������������������������������������������������XIV
5.Allegato����������������������������������������������������������������������������������������������XIX
6. Le recenti riforme e la loro incidenza
sul trattamento di fine servizio������������������������������������������XXI
7. Brevi cenni sul Tfr
e la previdenza complementare��������������������������������������� XXIII
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mensile ufficiale della polizia di stato
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Le nuove
pensioni per la
Polizia di Stato
di Sergio Wretschko
1. Le fasi della crisi e la
previdenza
Il paese Italia è caratterizzato, rispetto agli altri Paesi dell’area euro, da una notevole incidenza del debito pubblico sul Prodotto interno lordo (Pil). La spesa
pensionistica incide in larga percentuale sul complessivo ammontare.
Il sistema pensionistico italiano a partire dal 1992
è stato interessato da un processo di continue riforme volte alla sostenibilità della spesa previdenziale nel quadro economico complessivo. Con la Riforma
Amato (decreto legislativo n. 503 del 1992) è stato introdotto un graduale aumento dell’età e dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico; la Riforma Dini (legge 335 del 1995) ha cercato di riequilibrare il sistema con l’obiettivo di stabilizzare il rapporto
tra spesa per le pensioni e ricchezza prodotta dal Paese. Furono infatti gettate le basi per un processo di armonizzazione dei vari regimi previdenziali presenti nel
nostro Paese; si cercò di fronteggiare le crescenti difficoltà del sistema previdenziale derivante da un rapporto popolazione attiva/pensionati sempre più squilibrato e stabilizzare la spesa previdenziale mediante
l’adozione di un nuovo sistema di calcolo delle pensioni (sistema contributivo).
Nel 2004, con la Riforma Maroni (legge n. 243 del
2004) anche l’età per la pensione di anzianità è salita
gradualmente. È stata poi la volta della Riforma Damiano (legge n. 247 del 2007) che, con il Protocollo Welfa-
re nel 2007, ha introdotto le cosiddette “quote”. E arriviamo ai nostri giorni dove l’imperativo che troviamo in
ogni manovra è “stabilizzazione dei conti pubblici”.
Uno dei fattori principali che alimenta la spesa pubblica e, per tali motivi oggetto di continui interventi, è
la spesa previdenziale.
Come si finanziano i sistemi pensionistici?
I sistemi di finanziamento del sistema previdenziale sono due:
>> Il sistema a capitalizzazione.
Il lavoratore durante l’attività accantona una parte del reddito sotto forma di contributi che è versata
presso istituti assicurativi ed investita in attività fruttifere nei mercati finanziari; il montante di questi investimenti serve per pagare le prestazioni previdenziali future degli stessi lavoratori che nel frattempo sono
andati in pensione. I contributi di oggi quindi capitalizzati pagano le pensioni di domani.
>> Sistema a ripartizione.
Si basa su principi che richiedono un patto intergenerazionale; implica cioè un’accordo tra soggetti che
appartengono a diverse generazioni in quanto i contributi versati dai lavoratori sono utilizzati per pagare
nello stesso periodo coloro che non lavorano più. Pertanto i contributi di oggi pagano le prestazioni pensionistiche di oggi.
Anche il nostro sistema, originariamente funzionava con il sistema di finanziamento a capitalizzazione.
L’estensione della previdenza a categorie sempre
più ampie ivi compresi coloro che in effetti non avevano versato alcun contributo ( prestazioni di tipo assistenziale quali le pensioni sociali e le pensioni di invalidità) hanno determinato una massa contributiva in realtà inferiore rispetto alle prestazioni che lo Stato doveva garantire. Tali effetti determinarono il passaggio
al sistema a ripartizione.
Cosa incide maggiormente sull’entità delle prestazioni previdenziali?
>> L’incremento della speranza di vita: il vivere “più a
lungo” determina un esborso dei trattamenti pensionistici per una più lunga durata che innalza il numero dei beneficiari incidendo, negativamente,
sull’entità della spesa rispetto al Pil.
>> La crisi finanziaria: le recenti ripercussioni sui mercati finanziari a livello mondiale hanno determinato un basso livello di occupazione con bassi livelli di
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salari reali, restringendo, di fatto, l’area della massa contributiva a cui attingono, oggi, i sistemi per finanziare le prestazioni pensionistiche.
Come già accennato, è solo dal 1° gennaio 1996 che
entra in vigore il sistema contributivo. Tale sistema
si applica soltanto per coloro che sono assunti da tale data e che comunque non possono vantare anzianità contributive prima di tale data. Coloro che alla data
del 31/12/1995 hanno un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni conservano il regime retributivo per le
anzianità maturate fino al 31/12/1995 e vedono applicarsi il sistema contributivo per le anzianità maturate successivamente. Viene mantenuto integralmente il sistema retributivo se alla data del 31/12/1995 si
ha un’anzianità pari o superiore ai 18 anni. Come si avrà
modo di vedere oltre, per tali ultime posizioni, a decorrere dal 1/1/2012 si applica il sistema contributivo nella forma del pro-rata.
Infatti, fino alla riforma del 1995 gli oneri prodotti
dall’innalzamento della speranza di vita, intercorso sino a tale data, sono stati di fatto posti a carico del sistema pubblico.
Dopo il 1995 l’innalzamento della speranza di vita è
stato invece posto a carico del lavoratore attraverso
la revisione periodica dei coefficienti di trasformazione in rendita del montante dei contributi versati.
Le riforme introdotte a seguito dell’acuirsi della crisi finanziaria, che ha fatto emergere le criticità del sistema dell’economia italiana sulla quale grava un debito pubblico non più sostenibile, sono state dirette sostanzialmente a innalzare i limiti di età per accedere al
pensionamento contestualmente alla modifica del sistema da applicare per il calcolo del trattamento pensionistico.
Con il dl 201/2011, Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici, conver tito con modificazioni dalla leg ge
22/12/2011, n. 214 decreto “salva Italia” si è voluto
estendere anche per coloro che potevano vantare
al 31/12/1995 più di 18 anni di anzianità contributiva
e pertanto destinatari del sistema retributivo, il sistema contributivo pro-rata introducendo, pertanto, una modifica sostanziale al procedimento di calcolo delle pensioni.
Articolo 24 comma 2 del dl 201/2011 convertito con la
legge 214/2011.
A decorrere dal 1º gennaio 2012, con riferimento alle
anzianità contributive maturate a decorrere da tale
data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.
2. I criteri di calcolo delle
pensioni
COME FUNZIONANO I SISTEMI
PENSIONISTICI
La legge di riforma del sistema pensionistico n. 335
dell’8/8/1995 ha stabilito che il sistema di calcolo da
utilizzare si differenzia a seconda dell’anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1995:
>> nei confronti dei lavoratori che possono contare su
almeno 18 anni di contributi (compresi i contributi
figurativi, da riscatto e ricongiunzione), si applica
il sistema retributivo. A decorrere dal 01/01/2012
contributivo pro-rata (riforma Fornero);
>> nei confronti di coloro che vantano meno di 18 anni si
applicano entrambi, e cioè il retributivo per l’anzianità maturata sino al 31 dicembre 1995, e il contributivo per i periodi di attività successivi al 1° gennaio 1996;
>> per i lavoratori assunti per la prima volta dopo il 1°
gennaio 1996, cioè che a quella data non avevano accreditata nessuna contribuzione utile in alcun Fondo previdenziale, la pensione viene calcolata completamente con le regole del sistema contributivo.
IL SISTEMA RETRIBUTIVO
Il calcolo della pensione è basato sull’importo delle retribuzioni percepite nell’ultima parte della vita lavorativa e rapportato ad aliquote di rendimento collegate
agli anni di anzianità contributiva.
Con il dlgs 503/92 la pensione, viene calcolata sulla
base di due quote:
>> quota A, la quale è basata sull’importo della retribuzione percepita l’ultimo giorno di lavoro, rapportata
all’aliquota di “rendimento” corrispondente all’anzianità contributiva maturata al 31/12/1992;
>> quota B, determinata sulla media delle retribuzioni percepite:
>> negli ultimi 10 anni precedenti il pensionamento
– (per chi può vantare i 15 anni al 1992>> dal 1993 per chi può vantare meno di 15 anni al 1992 e
rivalutate in base agli indici del costo della vita (più
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un punto) rapportate alle anzianità contributive maturate dal 1/1/1993.
L’aliquota di rendimento è la percentuale che si applica
alla retribuzione pensionabile per ricavare l’importo
della pensione. In sostanza corrisponde a quanto rende un anno di retribuzione ai fini pensionistici.
Per il personale della Polizia di Stato si applicano le
seguenti aliquote di rendimento:
RUOLI AGENTI, ASSISTENTI,
SOVRINTENDENTI E ISPETTORI
Assunto prima della data del 25/6/1982
15 anni
35%
+ 5 anni
9%
Totale: 20
44%
Fino al 31/12/1997
3,60% per anno
Dal 1/1/1998
al 31/12/2011
2% per anno
Dal 1/1/2012
Contributivo pro-rata
Opera il disposto dell’articolo 7 comma 1 della legge
569/1982 che prevede solo per il personale appartenete al ruolo degli agenti, degli assistenti, dei sovrintendenti, e degli ispettori provenienti dal disciolto
Corpo delle guardie di ps l’applicazione della legge 3
novembre 1963, n. 1543, ovvero l’aumento della pensione del 3,60% per ciascun anno di servizio oltre il
ventesimo e comunque fino al 31/12/1997, dal 1/1/1998
in applicazione dell’articolo 8 del dlgs 165/1997 l’aliquota corrisponde al 2%.
RUOLI AGENTI, ASSISTENTI, SOVRINTENDENTI
E ISPETTORI (assunti dopo 25/06/1982)
RUOLI COMMISSARI E RUOLI DIRIGENTI
(dirigenti e direttivi) (assunti da qualsiasi data)
15 anni
35%
+ 5 anni
9%
Totale: 20
44%
Fino al 31/12/2011
1,80% per anno
Dal 1/1/2012
Contributivo pro-rata
per la valorizzazione dell’anzianità contributiva ai fini pensionistici, si applicano le aliquote di rendimento previste
dall’articolo 44 comma 1 del dpr 1092/1973, ovvero l’1,80%
per ogni anno di servizio successivo al quindicesimo, così
come illustrato nella circolare Inpdap n. 6 del 23/03/2005.
Il tetto pensionistico
La Riforma Amato (dlgs 503/1992) ha introdotto per
i dipendenti pubblici, con modalità progressive dal
1993 al 31/12/1997 e dal 1/1/1998 integralmente, la riduzione delle aliquote di rendimento per fasce di retribuzione media eccedenti il tetto pensionabile già previste per l’Ago (Assicurazione generale obbligatoria).
Si deve tener conto che le riduzioni da apportare
alle aliquote pensionistiche della quota B di pensione
per il c.d. tetto pensionistico da operare a decorrere
dal 1/1/1998 al 31/12/2011 sono le seguenti:
Fasce di retribuzione anno 2013 Riduzioni
fino a € 45.530
Da 45.530 a 60.554,90
Da 60.554,90 a 75.579,80
Da 75.579,80a 86.507,00
Oltre 86.507,00
Nessuna
20%
32,5%
45%
55%
Per detto personale ( sistema retributivo) per le anzianità maturate dal 01/01/2012 si applica il sistema contributivo pro-rata. Tenendo debitamente conto che la
norma di cui all’articolo 2 comma 18 della legge 335
del 1995, che disciplina il c.d. “Massimale contributivo” sotto illustrato è prevista per i soli destinatari del
sistema contributivo pieno, la stessa norma per tale
fattispecie non trova applicazione.
IL SISTEMA CONTRIBUTIVO
Nel sistema contributivo, il calcolo della pensione si basa
sui contributi effettivamente versati dal lavoratore (e dal
datore di lavoro) durante tutta la vita lavorativa. Attualmente i contributi pagati per ogni lavoratore dipendente sono pari al 33% della retribuzione, per questa categoria di lavoratori l’aliquota di computo ai fini del calcolo della pensione è stata fissata pertanto al 33%. Ciò significa
che alla fine di ogni anno per ogni lavoratore sarà accantonato il 33% della propria retribuzione. La somma di questi
accantonamenti annuali darà il montante contributivo, il
quale ovviamente, crescerà con il prolungarsi della vita la-
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vorativa. Per salvaguardare il valore del montante rispetto all’andamento dei prezzi e quindi alla ricchezza prodotta dal Paese, è stata prevista la rivalutazione annuale del
montante stesso in base alla variazione del Pil negli ultimi
5 anni. Alla fine della vita lavorativa, la pensione sarà data
dal valore del montante moltiplicato per un coefficiente
di trasformazione che è progressivamente più favorevole
man mano che aumenta l’età del pensionamento.
Gli elementi determinanti, pertanto sono:
A. coefficiente di trasformazione (speranza di vita
all’età di pensione);
B. tasso di crescita del proprio reddito (più cresce e
più accumuli);
C. tasso di crescita del Pil.
Il massimale contributivo
Nel sistema contributivo puro, per gli assunti dal 1996 e
che non vantano anzianità contributive pregresse, è previsto un massimale annuo della base contributiva, annualmente rivalutato sulla base dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, su cui
applicare l’aliquota di computo del 33%. Per l’anno 2013 è
pari a 99.034 euro. Il massimale vale sia per il versamento dei contributi, sia per il calcolo della pensione. In buona sostanza esiste un limite oltre il quale non sono dovuti
i contributi ma allo stesso tempo la retribuzioni che eccede il “tetto” non darà alcun beneficio in termini di pensio-
ne. Ad esempio con il limite del 2013 la quota pensionistica di accantonamento annuo non può superare i 32.681
euro. (99.034 x 33% = 32.681) .
A.Coefficiente di trasformazione (tabella sotto)
Con il sistema contributivo la quota di pensione aumenta
all’aumentare dell’età in quanto a più elevati limiti di età
corrispondono coefficienti di trasformazione più elevati.
La legge di riforma del sistema pensionistico del 1995,
la c.d. legge Dini, ha introdotto i coefficienti prevedendo, altresì, la loro revisione ogni 10 anni. Solo con la legge 247/2007 si è provveduto ad aggiornare i coefficienti, prevedendo il loro primo aggiornamento a decorrere
dal 1° gennaio 2010 con revisione ogni 3 anni. Con l’articolo 12 comma 12 quinques della legge 122/2010, la revisione, a decorrere dal 2019 avverrà con cadenza biennale.
Con il Decreto “Salva Italia” D.L. 201/2011 sono stati
previsti all’articolo 24 comma 16 i coefficienti di trasformazione fino all’età di 70 anni. Con Circolare n. 2 del 2012
il Dipartimento della Funzione Pubblica ha precisato che
per i dipendenti pubblici non opera il principio di incentivazione alla permanenza in servizio fino all’età di 70 anni.
Sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 120 del 24 maggio 2012
è stato pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro 15
maggio 2012 recante la Revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo. con
decorrenza dall’1/1/2013.
ANNI
COEFF. TRASF.
legge 335/1995
Dal 1/1/1996
COEFF. TRASF.
legge 247/2007
Dal 1/1/2010
COEFF. TRASF.
legge 214/2011 dm 2012
Dal 1/1/2013
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
4,720%
4,860%
5,006%
5,163%
5,334%
5,514%
5,706%
5,911%
6,136%
4,419%
4,538%
4,664%
4,798%
4,94%
5,093%
5,257%
5,432%
5,62%
4,304%
4,416%
4,535%
4,661%
4,796%
4,940%
5,094%
5,259%
5,435%
5,624%
5,826%
6,046%
6,283%
6,541%
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B.Tasso di crescita del proprio reddito (più
cresce e + accumuli)
Nel sistema pro-quota, a retribuzioni più elevate corrisponde più montante e quindi più pensione.
Infatti il calcolo della pensione con il sistema contributivo è basato sul montante derivante dai contributi accantonati e rivalutatati durante tutta la vita lavorativa (montante contributivo) e “restituiti” al lavoratore sotto forma
di pensione, rapportati al citato coefficiente detto di trasformazione, legato all’età alla data del pensionamento.
Quindi i soggetti che avranno costantemente incrementi di retribuzioni e una vita lavorativa ancora da svolgere la quota contributiva sarà maggiore e tanto sarà
maggiore quanto più la si potrà valorizzare con coefficienti di trasformazione legati ad età elevate.
Inoltre per anzianità oltre i 40 anni il sistema proquota consente incrementi di pensione altrimenti non
valorizzabili con il sistema retributivo che oltre il 40°
anno non prevede incrementi maggiori all’80%.
Per il personale della Polizia di Stato l’applicazione
immediata (1/1/2012) del comma 2 dell’articolo 24 del dl
201/2011 – pro-quota contributivo – determina per il personale che cessa dal servizio per raggiunti limiti d’età il
calcolo della pensione tenendo conto dei benefici previsti dall’art. 3, comma 7 del dlgs 165/97, ovvero con un incremento del montante contributivo di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio.
C.Tasso di crescita del PIL
Come abbiamo avuto modo di vedere, per salvaguardare
il valore del montante rispetto all’andamento dei prezzi e
quindi alla ricchezza prodotta dal Paese, è stata prevista
la rivalutazione annuale del montante stesso in base alla variazione del Pil negli ultimi 5 anni. È di tutta evidenza
che in presenza di un’economia stagnante o a bassi tassi di crescita del prodotto interno lordo anche gli importi
dei trattamenti pensionistici futuri ne saranno influenzati. Le politiche economiche dei Paesi dell’area euro risentono di tale andamento di bassa crescita e le azioni poste a rimedio sono tutte incentrate ad un rilancio dell’economia prevedendo interventi che possano rilanciare
il sistema Italia verso una crescita sostenuta. Si auspica
che le misure adottate rendano l’economia italiana immune dagli attacchi speculativi e possano effettivamente contribuire ad un rilancio dell’immagine dell’Italia nello
scenario dei più grandi Paesi industrializzati del mondo.
3. Il quadro di riferimento
attuale per il sistema
pensionistico della Polizia di
Stato
In questa “stagione “ di manovre si è sempre auspicato,
in occasione dell’adozione di interventi concernenti il
sistema previdenziale e pensionistico delle forze di
polizia, una particolare riflessione nella considerazione della peculiarità del Comparto Sicurezza e Difesa
che merita una attenzione diversa rispetto agli altri
lavoratori della Pubblica Amministrazione.
Al Comparto Sicurezza e Difesa è stata sempre riconosciuta, nel concreto, una specificità di settore che, per
esempio, ha determinato la previsione di limiti di età più
ridotti, rispetto agli altri dipendenti pubblici per il collocamento a riposo d’ufficio, proprio in relazione alla peculiare ed onerosa attività espletata.
Tale peculiarità ha inoltre determinato, nel settore
pensionistico e previdenziale, già in occasione della seconda riforma del sistema pensionistico approvata con
la legge 8 agosto 1995, n. 335, l’attribuzione di una delega al governo per l’individuazione di norme di armonizzazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico di detto personale con i requisiti previsti per la generalità degli altri lavoratori pubblici.
Tale previsione, contenuta nell’articolo 2 comma 23
della citata legge 335/1995 determinò l’emanazione del
Decreto legislativo 30/4/1997, n.165, le cui norme sono
tuttora vigenti.
Inoltre, anche le due successive, rilevanti, riforme del sistema pensionistico (legge 243/2004 e legge 247/2007),
nel prevedere, nuovi requisiti contributivi ed anagrafici per l’accesso al pensionamento hanno previsto che il
trattamento previdenziale dei dipendenti del Comparto Sicurezza e difesa continuasse ad essere disciplinato
dalla normativa speciale vigente in materia,.
Le due riforme prevedevano inoltre l’attribuzione di
una delega al Governo,peraltro mai esercitata, per l’emanazione, di uno o più decreti legislativi che, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività e della specificità dei relativi comparti, assicurassero l’estensione dell’obiettivo dell’elevazione dell’età media di accesso al pensionamento.
La peculiarità, la gravosità, dell’attività svolta dagli
operatori del comparto è stata espressamente ricono-
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sciuta dall’articolo 19 della recente legge n. 183 del 2010
che ha espressamente sancito “Ai fini della definizione
degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e
previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle
Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela
delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti”.
La recente riforma del sistema pensionistico introdotta dall’art. 24 del D.L. 201/2011 ha previsto norme immediatamente applicabili anche per il personale appartenente al Comparto Sicurezza e difesa e Vigili del Fuoco quali:
l’introduzione del sistema contributivo pro-quota a decorrere dal 01/01/2012 per le anzianità maturate a partire dalla predetta data.
Le manovre a sostegno della stabilizzazione dei conti
pubblici, introdotte per favorire la sostenibilità dei sistemi pensionistici nel tempo hanno portato, ad introdurre
nuovi meccanismi per regolare i futuri accessi ai trattamenti pensionistici.
Con la legge n. 122 del 2010 di conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 78/2010, è stato introdotto il concetto di “speranza di vita” che lega
la maturazione del diritto all’acquisizione del trattamento pensionistico alle verifiche che vengono effettuate periodicamente sulla base di indici che misurano
maggiori invecchiamenti della popolazione. In concreto la riforma muove da questo concetto: più si vive e
più si deve prolungare la permanenza in servizio. Le ragioni economiche dell’intervento sono state determinate per far fronte al principio “ quanto più la popolazione invecchia e tanto più cresce la spesa pensionistica che sostiene lo Stato”. (principio della sostenibilità).
Successivamente, con l’articolo 24 comma 12 del D.L.
201/2011 convertito con la legge 214/2011 è stato esteso
il concetto di “speranza di vita” oltre che ai requisiti anagrafici anche a quelli contributivi.
Ulteriore norma emanata a rispetto della specificità del settore è l’ articolo 6 del D.L. 201/2011 converti-
to dalla legge 214/2011.
Detta norma ha previsto l’abrogazione, a decorrere
dall’entrata in vigore del decreto-legge, (6/12/2012) degli
istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità
da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza
per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione non si applica, nei confronti del personale del Comparto “Sicurezza-Difesa” e Vigili
del Fuoco e soccorso pubblico.
Per tale ultima fattispecie a fronte di un quesito posto all’ente Previdenziale dal tenore “ se la normativa di
cui all’oggetto, sia applicabile anche ai “Prefetti provenienti dalla Polizia di Stato l’Inpdap ha fornito il seguente chiarimento:
Per quanto sopra “ai prefetti provenienti dalla Polizia
di Stato continuano ad applicarsi le norme in materia di
trattamento di quiescenza privilegiata previste dagli ordinamenti di provenienza”.
La specificità del comparto di cui alla già citata legge 183/2010 è stata riconosciuta in occasione dell’introduzione delle nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici, previste dall’articolo 24 comma 18 del Decreto Legge 201/2011 convertito con modificazioni con la legge 214/2011. Si è prevista l’emissione di un regolamento da emanare entro il 31 ottobre 2012, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’ Economia e delle Finanze, per l’adozione delle relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità
ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti.
In data 26/10/2012 il Consiglio dei Ministri ha approvato il citato regolamento con la previsione dell’entrata in vigore delle norme contenute con decorrenza
01/01/2013. Lo schema di regolamento secondo le procedure di attuazione – art 17, comma 2 L. 400/1988prevede il successivo passaggio sia al Consiglio di Stato
che alle Commissioni parlamentari per i prescritti pareri di competenza. Alla data prevista di entrata in vigore
del regolamento non si era ancora concluso l’iter procedurale determinando, in concreto, l’inapplicabilità delle
disposizioni ivi contenute.
Le norme della riforma “Fornero” concernenti in parfebbraio 2013 POLIZIAMODERNA VII
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ticolare la disciplina dei nuovi requisiti per pensione di
vecchiaia hanno determinato talune particolarità di applicazione con riferimento in primo luogo per i dipendenti civili delle Amministrazioni pubbliche e conseguentemente anche per quelli appartenenti al Comparto sicurezza, difesa e vigili del fuoco e soccorso pubblico.
A tal riguardo, con Circolare n. 2/2012 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha previsto che i “limiti ordinamentali” non vengono modificati dai nuovi requisiti
per l’accesso al pensionamento di vecchiaia. Ciò comporta che nel caso di maturazione dei requisiti per la
pensione anticipata il dipendente viene collocato a riposo al raggiungimento del previsto limite di età. In
buona sostanza, le Amministrazioni civili dello Stato, per l’anno 2012 hanno provveduto a collocare a riposo, al compimento dei 65 anni quei dipendenti che,
nell’anno 2011, erano già in possesso della massima anzianità contributiva o della “quota” ( per il 2011 quota 96
-60+36/61+35). Per una completa opera chiarificatrice,
l’ex Inpdap con Messaggio n. 008381 del 15/05/2012
ha previsto che i limiti ordinamentali non sono soggetti
agli incrementi per l’adeguamento alla speranza di vita.
La circolare n. 2/2012 ha richiamato la norma, di cui
all’articolo 24 comma 18, laddove è prevista l’emanazione
del “Regolamento di Armonizzazione” per il personale del
Comparto sicurezza, difesa e vigili del fuoco e soccorso
pubblico, Nelle more dell’emanazione del prescritto regolamento si sono poste, per i collocamenti a riposo del personale dipendente della Polizia di Stato, le problematiche
in ordine all’applicazione dei c.d. “limiti ordinamentali” in assenza del previsto processo di armonizzazione.
L’INPS con messaggio n. 545 del 10/01/2013 avente
per oggetto:
“Adeguamento, a partire dal 1° gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita dei requisiti per l’accesso al pensionamento del personale appartenente
al comparto sicurezza, difesa e soccorsopubblico “, ha
fornito le istruzioni per l’accesso ai trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità per il personale del
Comparto.
Pertanto, delineato lo stato della situazione normativa in essere, il quadro di riferimento applicabile per
l’accesso al trattamento di quiescenza è il seguente:
>> pensione di vecchiaia
>> pensione di anzianità
>> pensione per infermità
PENSIONI DI VECCHIAIA A DECORRERE
DAL 1° GENNAIO 2013
Conseguimento del diritto al pensionamento
L’articolo 13 del decreto legislativo 334 del 2000 ha individuato per il personale della Polizia di Stato i limiti
di età che così possono riassumersi:
>> Dirigente Generale 65 anni
>> Dirigente Superiore 63 anni
>> Qualifiche Inferiori 60 anni
L’INPS ex gestione INPDAP con il messaggio citato ha avuto modo di precisare che per il personale del
comparto Sicurezza, Difesa e del comparto Vigili del
Fuoco e Soccorso pubblico che “il collocamento a riposo d’ufficio, a decorrere dal 1° gennaio 2013 continua ad avvenire in corrispondenza dell’età massima
per la permanenza in servizio, così come fissata dai
singoli ordinamenti e non adeguata agli incrementi
della speranza di vita, nell’ipotesi in cui al compimento di detto limite di età risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto a pensione”.
Pertanto se il dipendente alla data di maturazione
del limite di età ha già maturato i requisiti previsti per
il conseguimento della pensione di anzianità, non trova applicazione l’incremento previsto per l’adeguamento alla speranza di vita di cui all’articolo 12 comma
dodiciquater del decreto legge n. 78/2010 convertito
con modificazioni con la legge n. 122/2010 e successive modificazioni e integrazioni.
Di converso “qualora il dipendente raggiunga il limite di età previsto in relazione alla qualifica o al grado di
appartenenza nel 2013 e non abbia, a tale data, già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il
requisito anagrafico previsto per l’accesso al pensionamento di vecchiaia deve essere incrementato di 3 mesi.”
Decorrenza del trattamento pensionistico
I dipendenti della Polizia di Stato che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia acquisiscono il diritto
all’accesso al trattamento di quiescenza trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti salvo che non sia stato già acquisito il diritto alla
pensione di anzianità.
La disposizione di cui all’articolo 12 comma 1 della
legge 122/2010 trova, allo stato, applicazione nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti minimi per
VIII POLIZIAMODERNA febbraio 2013
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>> dirigente generale 65 anni
>> dirigente superiore 63 anni
>> qualifiche inferiori 60 anni
In presenza già della maturazione dei requisiti di
l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio
2011 e, pertanto, ne risultano esclusi coloro che abbiano maturato detti requisiti entro il 31 dicembre 2010.
In buona sostanza si fornisce il seguente prospetto riepilogativo:
>> requisiti maturati entro il 31/12/2010 no applicazione finestra mobile;
>> requisiti maturati dal 1/1/2011 applicazione finestra mobile.
>> 57 + 35
>> 53 + 80%
>> 40
Comprensivi di finestra mobile
ESEMPIO 1
35 maturati prima del limite di età - Al limite ordinamentale = collocamento a riposo per “esaurimento
finestra mobile
Limite di età
Requisito anzianità (35 anni)
Finestra mobile (+ 12 mesi)
Cessazione per lim. di età
1/3/2013
1/2/2012
1/2/2012 (+12 mesi)
1/3/2013
ESEMPIO 2
35 maturati prima del limite di età Al limite ordinamentale non esaurita finestra mobile
Limite di età
Requisito anzianità (35 anni)
Finestra mobile (+ 12 mesi)
Cessazione per lim. di età
1/3/2013
1/5/2012
1/5/2012 + 12 mesi
01/05/2013
In mancanza dei requisiti dell’anzianità il dipendente prolungherà il servizio fino alla maturazione di uno dei requisiti previsti tra:
A.limiti ordina mentali + 3 mesi + finestra mobile
B.pensione di anzianità + finestra mobile.
In buona sostanza al raggiungimento del I° requisito utile il dipendente verrà collocato a riposo per raggiunti limiti di età
ESEMPIO DI CUI AL PUNTO A
Limiti ordinamentali + 3 mesi + finestra mobile
Limite di età
Speranza di vita
Finestra mobile (+ 12 mesi)
Cessazione per limiti di età
1/3/2013
1/6/2013
1/6/2014
1/6/2014
ESEMPIO DI CUI AL PUNTO B
Pensione di anzianità + finestra mobile.
Limite di
età
Anzianità
35 anni
Speranza di vita
+ 3 mesi su limiti
di età
Finestra mobile (+ 12 mesi) su limiti di
età
Finestra mobile
(+ 12 mesi) su 35
anni
Cessazione per lim. di
età per esaurimento
finestra mobile su 35
1/3/2013
1/4/2013
1/6/2013
1/6/2014
1/4/2014
1/4/2014
N.B. sui 35 anni non si applica l’incremento di 3 mesi
febbraio 2013 POLIZIAMODERNA IX
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PENSIONI DI ANZIANITÀ A DECORRERE
DAL 1° GENNAIO 2013
I dipendenti della Polizia di Stato che maturano i requisiti per la pensione di anzianità acquisiscono il diritto
all’accesso al trattamento di quiescenza trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti. La disposizione di cui all’articolo 12 comma 2 della
legge 122/2010 trova, allo stato, applicazione nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti minimi per
l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio
2011 e, pertanto, ne risultano esclusi coloro che abbiano maturato detti requisiti entro il 31 dicembre 2010.
In buona sostanza si fornisce il seguente prospetto riepilogativo:
>> requisiti maturati entro il 31/12/2010 no applicazione finestra mobile;
>> requisiti maturati dal 01/01/2011 applicazione finestra mobile.
Per coloro che maturano il requisito dei 40 anni di anzianità contributiva per l’accesso alla pensione di anzianità nell’anno 2012 la decorrenza del trattamento pensionistico, ovvero il diritto a riscuotere l’assegno viene posticipato di 1 mese; nel 2013 di un altro mese e nel 2014 di
un ulteriore mese. Si avrà che nel 2014 serviranno 3 mesi in più per percepire l’assegno pensionistico. Nella relazione tecnica al maxiemendamento viene chiaramente
specificato che “non si modifica il requisito contributivo
minimo di 40 anni in presenza del quale è confermata comunque la maturazione del diritto al pensionamento, ma
è posticipata la decorrenza del medesimo”. Rimangono
esclusi dall’ulteriore differimento dell’accesso al pensionamento coloro che hanno maturato il requisito contributivo dei 40 anni già nel 2011.
>> 14 mesi per il 2013 (12 mesi legge 122/2010 (finestra mobile) + 2 mesi legge 111/2011);
>> 15 mesi per il 2014 (12 mesi legge 122/2010 + 3 mesi legge 111/2011).
2013
2014
40 +
2 mesi +
40 +
3 mesi +
Conseguimento del diritto al pensionamento
>> 57 anni e 3 mesi di età e 35 anni di anzianità contributiva (articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165);
>> 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva utile (articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 165);
>> 53 anni e 3 mesi di età e la massima anzianità contributiva prevista dall’ordinamento di appartenenza (articolo 6 comma 2 del decreto legislativo 30
aprile 1997, n 165).
Si rappresenta che l’articolo 24, comma 2 della
legge 214 del 2011 ha previsto che la quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive
maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012 sia calcolata con il sistema contributivo. Di conseguenza l’aliquota pensionistica maturata al 31/12/2011 non può
essere ulteriormente incrementata, atteso che per
le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012 la relativa
quota di pensione si determina con il sistema di calcolo contributivo, non più basato sulle aliquote pensionistiche, per la generalità dei lavoratori, ivi compresi quelli di cui al comma 18 dell’articolo 24 della
citata legge 214/2011 e quindi il Personale della Polizia di Stato.
Pertanto il requisito della massima anzianità contributiva dovrà sussistere alla data del 31/12/2011.
Decorrenza del trattamento pensionistico
(inglobamento finestra mobile) legge 111/2011
1 anno +
(inglobamento finestra mobile) legge 122/2010
3 mesi
(inglobamento finestra mobile) legge 111/2011
1 anno +
(inglobamento finestra mobile) legge 122/2010
3 mesi
(incremento speranza vita) legge 214/2011
(incremento speranza vita) legge 214/2011
= 41 anni + 5 mesi
= 41 anni + 6 mesi
X POLIZIAMODERNA febbraio 2013
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ESEMPIO: MATURAZIONE 40 ANNI AL 10/5/2012
40 anni anzianità contributiva
Diritto pensione
Finestra mobile
Decorenza effettiva assegno
10/5/2012
10/5/2012
10/6/2013 (12+1)
10/6/2013
Il dipendente dopo la data del 10/6/2013 potrà percepire da qualsiasi data l’importo pensionistico e pertanto
qualora intenda cessare nel 2013/2014, non dovrà soddisfare gli ulteriori incrementi mensili previsti.
ESEMPIO: MATURAZIONE 40 ANNI AL 10/5/2013
40 anni anzianità contributiva
Diritto pensione
Finestra mobile
Decorenza effettiva assegno.
10/5/2013
10/8/2013 (+3 s.v.)
10/10/2014 (12+2)
10/10/2014
Il dipendente alla data del 10/8/2013 avrà acquisito il diritto alla pensione ma non all’imporo pensionistico. Dopo
la data del 10/10/2014 potrà percepire da qualsiasi data l’importo pensionistico e non dovrà soddisfare gli ulteriori incremento mensili previsti per il 2014 (ulteriore mese).
Rimangono esclusi da questo ulteriore differimento di (+ 2 mesi, + 3 mesi) i dipendenti della Polizia di Stato che
hanno maturato il requisito contributivo dei 40 anni già nel 2011. Per coloro i quali hanno maturato i requisiti successivamente a tale data ed entro il 31/12/2012, occorrerà verificare se l’applicazione della finestra mobile – 12
mesi+1mese – ha già esaurito i propri effetti.
Per coloro invece che sono destinatari integralmente del sistema contributivo (assunti dal 1996 e che non vantano
nessun accredito contributivo precedente a tale data) l’accesso alla pensione non avviene più secondo i canali della pensione di anzianità e di vecchiaia, ma solo di vecchiaia al ricorrere dei seguenti requisiti:
>> 57 anni + incremento speranza vita + 5 di anzianità con assegno non inferiore a 1,2 volte l’importo assegno sociale (2013 Euro 5.749,90 = 442,30 euro mensili);
>> 65 anni + incremento speranza vita + 5 di contribuzione;
>> 40 anni + incremento speranza vita.
Pensione per infermità
Nel caso di cessazione per inidoneità al servizio per infermità dipendente o meno da causa di servizio il requisito contributivo richiesto per il diritto alla pensione ordinaria è rappresentato da: 15 anni di servizio utile di cui 12 di servizio effettivo. Tale requisiti non hanno subìto alcuna modifica per effetto delle varie riforme che si sono succedute nel corso degli anni ed anzi la
legge 335/1995, all’articolo 1 comma 32 stabilì che nulla era modificato in ordine all’accesso alla pensione per
questa tipologia di pensionamento. Pertanto, per la Polizia di Stato, sono confermati i requisiti suddetti previsti dall’articolo 52 del TU 1092/1073.
E nel caso di cessazione senza diritto a
pensione?
Nel caso di cessazione dal servizio senza diritto alla
pensione ordinaria, prima del 31/7/2010, era possibile utilizzare l’istituto della “costituzione della posizione assicurativa presso l’Inps”. Infatti la legge 322/1958
prevedeva il versamento dei contributi posti a carico
del lavoratore e del datore di lavoro dall’Inpdap all’Inps,
che avrebbe provveduto alla liquidazione della pensione, secondo i criteri previsti per gli iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria. L’articolo 12 comma undecies, del decreto legge 78/2010, convertito con modificazioni con la legge 122/2010 ha abrogato l’istituto
della costituzione della posizione assicurativa presso
l’Inps per i dipendenti statali cessati dopo il 31/7/2010.
L’Inpdap, tuttavia, con circolare n. 18 dell’8/10/2010, ha
reso noto l’istituzione, per detto personale della c.d. pensione differita. Infatti l’Ente previdenziale provvederà
alla concessione della pensione al compimento dei prescritti requisiti previsti per la generalità dei dipendenti
pubblici per l’accesso alla pensione di vecchiaia (66 anni
di età e 20 anni di anzianità contributiva) ovvero nel solo sistema contributivo (assunti dal 1996 senza anzianità pregressa), con 66 anni di età e 20 di anzianità purché
l’assegno pensionistico non sia inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale. A tali accessi va applicato l’adeguamento per l’incremento della speranza di vita.
Nell’ipotesi di cessazione dal servizio di un dipendenfebbraio 2013 POLIZIAMODERNA XI
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te destinatario del pieno sistema contributivo (assunto
dopo il 1996 e senza anzianità pregressa), la pensione
differita anticipata si matura al compimento del 63° anno di età in presenza di un’anzianità di servizio di almeno
20 anni ed a condizione che l’importo della pensione non
sia inferiore a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale.
Peraltro qualora gli interessati non intendano avvalersi di tale istituto, potranno chiedere di avvalersi dell’istituto della prosecuzione volontaria, previsto
dall’art. 5 e seguenti del decreto legislativo 184/1997.
I requisiti per avvalersi della contribuzione volontaria
sono 5 anni di contribuzione effettivamente versata,
oppure 3 anni nel quinquennio precedente la domanda. I contributi volontari dovranno essere versati fino al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e
di anzianità contributiva (nel 2013 66+3 mesi e 20 anni) ovvero di sola anzianità contributiva (42+5 o donne 41+5) previsti per la generalità dei dipendenti pubblici. Come già evidenziato, l’articolo 6 del dl 201/2011
convertito dalla legge 214/2011 ha mantenuto per il solo personale del Comparto sicurezza difesa e soccorso pubblico, tra l’altro, l’istituto della pensione privilegiata. Pertanto, il dipendente della Polizia di Stato comunque cessato dal servizio anche senza aver maturato il diritto a pensione ordinaria, potrà se affetto da
infermità dipendente da causa di servizio ed ascritta
ad una delle 8 categorie di cui alla Tabella A annessa al
dpr 834/81 e smi, chiedere la concessione della pensione privilegiata per la quale si prescinde dalla maturazione di una anzianità minima di servizio.
ALTRE TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI
PENSIONISTICHE
I dipendenti della Polizia di Stato oltre alle prestazioni
pensionistiche già illustrate possono in presenza di particolari condizioni soggettive legate allo stato di salute accedere alle seguenti forme di tutela previdenziale:
Pensione privilegiata
Consiste nel trattamento pensionistico liquidato al dipendente collocato a riposo per qualsiasi causa ed affetto da infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio ascrivibili ad una delle categorie della tabella A, annessa alla legge 18/3/1968, n.313 e successive modificazioni. La prestazione è svincolata da ogni requisito
minimo di contribuzione e di durata del servizio.
Durata
>> assegno privilegiato: é liquidato per un periodo di
tempo non inferiore a due anni né superiore a quattro, rinnovabile, previo accertamento sanitario, per
l’assegnazione a vita. (art. 68 T.U. 1092/73 come
modificato dall’art. 5 della legge 9/1980))
>> pensione privilegiata ordinaria, è conferita a vita,
nel caso di infermità non suscettibili di miglioramento. (art. 67 T.U. 1092/73)
Se invece le infermità o le lesioni sono ascrivibili alla Tabella
B annessa alla legge 18/3/1968, n.313 e successive modificazioni spetta una Indennità Una tantum in luogo di pensione privilegiata commisurata ad una o più annualità della pensione di 8° Categoria con un massimo di cinque annualità secondo le modalità di cui all’ art. 69 T.U. 1092/73).
Misura
La misura della pensione di privilegio è stabilita
dall’articolo 67 del D.P.R. n. 1092/1973 che prevede
un’articolazione di importi determinati in funzione
delle varie categorie di ascrivibilità delle infermità o
delle lesioni. In particolare, in applicazione del secondo comma, l’importo del trattamento, in caso di infermità o lesioni ascrivibili alla prima categoria della
tabella A annessa al D.P.R. n. 915/1978 e s.m.i., è pari
all’ammontare della base pensionabile, (100%), mentre nell’ipotesi di infermità o lesioni ascrivibili alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima od ottava categoria della medesima tabella A, è pari rispettivamente al 90, 80, 70, 60, 50, 40 e 30 per cento della base pensionabile.
Nel caso in cui l’iscritto abbia raggiunto l’anzianità minima per il diritto alla pensione ordinaria di vecchiaia la
pensione privilegiata viene liquidata nella misura normale aumentata di un decimo solo qualora risulti più favorevole rispetto a quella determinata in corrispondenza della categoria di ascrivibilità delle infermità o lesioni.
Qualora le infermità dipendenti da causa di servizio
siano gravi e ascritte alla I° categoria è prevista l’attribuzione in aggiunta di particolari assegni ( assegni di superinvalidità e indennità di assistenza e di accompagno)
di importo diverso a seconda della tipologia di infermità.
Pensione di inabilità
Consiste nel trattamento pensionistico liquidato al dipendente che si trova nelle condizioni di inabilità assoluta e
permanente a qualsiasi attività lavorativa per infermità
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che non dipende da causa di servizio.La concessione è subordinata però ad un particolare procedimento per il riconoscimento disciplinato dall’art. 2 comma 12 della legge 335/del 1995 e dal regolamento di applicazione di cui al
D.M. 187/1997 del Ministero del Tesoro.
Presupposti
>> Avere almeno un’anzianità contributiva di 5 anni di
cui almeno 3 nell’ultimo quinquennio.
>> Riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa per infermità non dipendente da causa di
servizio e accertata con verbale dalla C.M.O.
Misura
Tale fattispecie prevede la concessione di un “bonus” di anzianità contributiva necessario per raggiungere o i limiti di
età o la massima anzianità di servizio.
L’articolo 9 del citato D.M. 187/97 per la determinazione
della misura distingueva:
COMMA 1: Anzianità al 31/12/1995 + 18 anni ( sistema retributivo).
All’anzianità alla data di cessazione si aggiunge un bonus (incremento) fino ai limiti di età o fino ai 40 anni di anzianità.
COMMA 3: Anzianità al 31/12/1995 - 18 anni ( sistema misto o contributivo).
All’anzianità alla data di cessazione si aggiunge un bonus (incremento) fino a 60 anni di età o fino ai 40 anni di anzianità
A seguito dell’introduzione del sistema contributivo proquota a decorrere dal 01/01/2012 l’INPS, nella circolare n.
37/2012 ha chiarito che: “ la quota di pensione riferita alle
anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012 è calcolata con il sistema contributivo. Di conseguenza, per le pensioni di inabilità in oggetto con decorrenza successiva al 1° gennaio 2012, la relativa maggiorazione si calcola secondo le regole del sistema contributivo ossia nei limiti di un’anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni e riferita al periodo mancante
al raggiungimento del sessantesimo anno di età (articolo
1, comma 15, della legge n. 335/1995).
Pensione ai superstiti
>> Pensione indiretta (deceduto in servizio)
Spetta ai superstiti del dipendente della Polizia di Stato che abbia maturato 15 anni di anzianità contributiva
o 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 nei 5 anni precedenti la data della morte.
>> Pensione di reversibilità ordinaria ( deceduto in pensione)
A chi spetta: I superstiti del dipendente della Polizia di
Stato deceduto titolare di una pensione diretta ( di vecchia/anzianità/infermità/inabilità/privilegiata) secondo
il seguente ordine:
coniuge, figli minori di anni 18 o studenti (sino al compimento del 21° anno d’età per gli iscritti alla scuola media superiore e del 26° anno per gli studenti universitari), orfani inabili a carico del dipendente, genitori di età superiore ai 65
anni di età, che non siano titolari di pensione e risultino a
carico del dipendente, fratelli celibi e sorelle nubili inabili
non titolari di pensione e a carico del lavoratore.
Misura per pensione di reversibilità
Superstiti
Quota percentuale cui hanno diritto
Coniuge
Coniuge con un orfano (60% coniuge, 20% orfano)
Coniuge con due o più orfani (60% coniuge, 40% orfani)
Orfano solo
Due orfani
Tre o più orfani
Genitori
60% del trattamento diretto
80% del trattamento diretto
100% del trattamento diretto
70% del trattamento diretto
80% del trattamento diretto
100% del trattamento diretto
15% ciascuno del trattamento diretto
Fratelli e sorelle (fino a sei)
Fratelli e sorelle (da sette in poi)
15% ciascuno del trattamento diretto
100% del trattamento diretto
Cumulo della pensione indiretta o di reversibilità con altri redditi
Gli importi della pensione di reversibilità sono cumulabili con i redditi del titolare nel limite stabilito dalla tabella F allegata
alla legge 335 del 1995. Si riportano i limiti di reddito per l’anno 2013.
febbraio 2013 POLIZIAMODERNA XIII
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12/02/13 12:39
Fino a € 19.321,77
Da € 19.321,77 a 25.762,36
Da 25.762,36 a 32.202,95
oltre 32.202,95
100%
75% riduzione 25%
60% riduzione 40%
50% riduzione 50%
Pensione privilegiata di reversibilità
Al coniuge e agli orfani minori del dipendente deceduto in attività di servizio e per causa di esso, è attribuito, per la durata di un triennio dal decesso del dante causa, un trattamento speciale di importo pari a quello della pensione di prima categoria ( 100%). Dopo il triennio spetta la pensione privilegiata di reversibilità secondo le quote percentuali sotto indicate.
>> per 3 anni 100% del 100% (I° ctg) art. 93, I° c. T.U. 1092/1973
>> dopo i 3 anni il 60% del 100% art. 92, I° c. T.U. 1092/1973
Ai superstiti del dipendente deceduto in pensione, per infermità dipendente da fatti di servizio, spetta la pensione
privilegiata di riversibilità nelle misure sotto indicate applicate al trattamento privilegiato teorico di prima categoria
che sarebbe spettato al dante causa:
Esempio al coniuge spetta
il 60% del 100% art. 92, I° c. T.U. 1092/1973
I limiti di cumulabiltà della Tabella F non si applicano nei confronti dei titolari di trattamenti privilegiati attribuiti ai sensi degli articoli 93, 1° e 2° comma del DPR 1092/1973. (trattamento speciale triennale)
NOVITA’ DELLA LEGGE DI STABILITA’
La legge di stabilità approvata definitivamente con la
legge 24/12/2012, n. 228, ha introdotto delle importanti
novità che interessano l’istituto della ricongiunzione dei
servizi prevista dagli articoli 1 e 2 della legge 29/1979.
Detto istituto, ha subito sostanziali modifiche per
effetto della legge 122/2010 che, all’articolo 12 comma
12 septies ha reso onerose le ricongiunzioni c.d. “in uscita” (da INPDAP verso INPS), prima gratuite in applicazione dell’articolo 1 della legge 29/1979. La disposizione
contenuta all’articolo 12 comma 12 undecies della legge
122/2010 ha reso inoltre più onerose le ricongiunzioni c.d.
“in entrata” (da INPS verso INPDAP) a causa della modifica dei coefficienti di calcolo della riserva matematica (
si utilizzano non più quelli previsti dal DM 27/01/1964 ma
quelli indicati nel DM 31/08/2007 che, in alcuni casi sono
anche triplicati).
Le novità normative introdotte dalla legge 122/2010
avevano creato numerose criticità.
Infatti, per coloro che volevano avvalersi dell’articolo 1 della legge 29/1979 dopo il 1/7/2010, per poter ricongiungere presso l’INPS i periodi lavorativi prestati
con iscrizione all’INPDAP, dovevano corrispondere degli
oneri elevatissimi.
La legge di stabilità 2013, all’articolo 1, commi da 239 a
249, pur mantenendo gli istituti della ricongiunzione previsti dall’articolo 1 e 2 della legge 29/1979, per attenuare
l’onerosità della ricongiunzione dei servizi ha istituito il
nuovo istituto della c.d “totalizzazione retributiva”.
In particolare, questa ultima fattispecie, consente ai
lavoratori in regime retributivo o misto con periodi di
servizi non coincidenti, prestati con iscrizioni a casse
diverse, di poter acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia secondo i requisiti previsti dalla riforma Fornero,
in più quote di pensioni liquidate con il sistema retributivo, fermo restando , comunque il calcolo contributivo dal
1/1/2012 (contributivo pro rata per tutti).
Tuttavia questa nuova previsione normativa non ristabilisce la situazione ante legge 122/2010. Infatti la totalizzazione retributiva, pur non essendo onerosa, tuttavia potrebbe determinare un importo di pensione meno
favorevole rispetto a quello determinato con una ricongiunzione “classica”. Infatti le quote di pensione sono determinate, si con il sistema retributivo, ma sulla base degli importi delle retribuzioni di riferimento che potrebbero essere datati e quindi molto bassi.
4. Particolari istituti
pensionistici che incidono sul
trattamento di pensione
MAGGIORAZIONE DEI SERVIZI
L’articolo 5, comma 1, del dlgs n. 165/1997 stabilisce, con
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effetto dal 1° gennaio 1998, che gli aumenti dei periodi
di servizio computabili ai fini pensionistici comunque
previsti dalle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari attività lavorative non possono
eccedere complessivamente i cinque anni. Gli aumenti dei periodi di servizio eccedenti i cinque anni maturati entro il 31 dicembre 1997 sono riconosciuti validi ai fini pensionistici ma non sono ulteriormente aumentabili.
Si riportano, a mero titolo esemplificativo, le disposizioni normative che dispongono aumenti dei periodi di
servizio, utili ai fini del trattamento pensionistico, applicabili al personale della Polizia di Stato: articoli 19, 20 e
21 del Dpr n. 1092/1973 concernenti, rispettivamente, il
servizio di navigazione e servizio su costa, il servizio di
volo e quello di confine; articolo 3, comma 5, della legge n.
284/1977, servizio di istituto. Per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato con il sistema retributivo, gli aumenti di servizio di cui sopra sono validi sia ai
fini della maturazione del diritto che della misura della
pensione. Pertanto il personale destinatario del sistema
pro-rata (dall’1/1/2012) avrà valorizzato l’intero aumento
figurativo sulla quota retributiva al 31/12/2011.
Nei confronti dei destinatari di un sistema di calcolo
misto, tale maggiorazione dei servizi è utile ai fini del diritto – nei limiti di 5 anni – mentre ai fini della misura queste incidono esclusivamente sulle anzianità contributive
maturate entro il 31 dicembre 1995.
Qualora il trattamento pensionistico sia liquidato
esclusivamente col sistema contributivo, gli aumenti
del periodo di servizio, nel limite massimo di cinque anni
complessivi, sono validi ai fini della maturazione dei nuovi requisiti di anzianità contributiva. Quindi solo ai fini del
diritto e non della misura del trattamento pensionistico.
BENEFICI DI CUI ALL’ARTICOLO 27 DEL
DLGS N. 334/2000
L’articolo 13 del dlgs n. 334/2000 ha introdotto, nei con-
RETRIBUTIVO
fronti del personale appartenente al ruolo dei commissari
e al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato con qualifica inferiore a dirigente generale, già in servizio alla data del 25
giugno 1982, limiti di età meno elevati rispetto a quelli previsti dalla previgente normativa, applicabili con gradualità (articolo 27, commi 1 e 2 del dlgs n. 334/2000). Il successivo comma 3 del richiamato articolo 27 ha previsto che il
medesimo personale, all’atto della cessazione per limiti di
età, a partire dal 2002, abbia titolo all’attribuzione in caso di sistema retributivo di quattro scatti del 2,5 per cento calcolati sullo stipendio in godimento all’atto del pensionamento, ed inoltre alla riliquidazione del trattamento di
quiescenza, per il periodo intercorrente tra la data di collocamento a riposo e quella di compimento del sessantacinquesimo anno di età, sulla base degli aumenti retributivi
pensionabili di qualsiasi natura concessi al personale con
la medesima qualifica ancora in servizio, con conseguente
rideterminazione anche delle eventuali quote mensili previste dall’articolo 161 della legge n. 312/1980.
Il beneficio dei quattro scatti, calcolato considerando la percentuale complessiva del 10 per cento sulla voce stipendio (2,5% per ogni singolo scatto), non rientra nella base pensionabile, ma rappresenta una quota
di pensione che si aggiunge all’importo del trattamento pensionistico già determinato. Si precisa, inoltre,
che tali aumenti non vengono rivalutati in base all’adeguamento annuale della retribuzione diversamente da
quanto avviene per i benefici di cui all’articolo 4 del dlgs
n. 165/1997 (maggiorazione della base pensionabile).
Si fa presente che nell’ipotesi in cui la pensione sia
liquidata in tutto o in parte con il sistema contributivo
(articolo 27, comma 4, del dlgs n. 334/2000) al montante contributivo individuale si applica il coefficiente
di trasformazione relativo al sessantacinquesimo anno di età e opera l’incremento di cui all’articolo 3, comma 7, del dlgs n. 165/1997.
Si ricorda che tale disposizione prevede che, nei con-
CONTRIBUTIVO
RUOLI DEI COMMISSARI E DIRIGENTI IN SERVIZIO AL 25/6/1982
+ 4 scatti del 2,5% su pensione
+ riliq. Pens. Pari qualifica in servizio
fino a 65 anni
(per chi va a 60/63 fino a 65)
Al montante contributivo individuale si applica
il coefficente
di 65 anni (Per chi va a 60/63 fino a 65)
+ 5 volte il montante contributivo ultimo anno
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fronti del personale escluso dall’istituto dell’ausiliaria, il
montante individuale dei contributi sia determinato con
l’incremento pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo
anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo del
33 per cento. Ai fini della maggiorazione in esame, la base
imponibile da prendere in considerazione è la retribuzione
contributiva percepita alla cessazione annualizzata.
io 1996 e dal 1/1/2012 (contributivo pro-rata per tutti i dipendenti) l’istituto dei sei scatti periodici viene
trasformato in un incremento figurativo pari al 15 per
cento dello stipendio. L’ulteriore contribuzione accreditata determina un incremento dell’imponibile per
ciascun anno di riferimento ed incide sul montante
complessivo.
I SEI SCATTI AGGIUNTIVI
Particolarità
Calcolo dell’onere previsto dall’articolo 4 comma 2
del decreto legislativo 165/1997 nei confronti del
personale che cessa dal servizio a domanda a decorrere dal 2012.
L’estensione a partire dall’1/1/2012 del sistema contributivo pro-rata anche al personale prima destinatario del sistema retributivo, ha determinato per i dipendenti della Polizia di Stato una modifica nel calcolo dell’onere contributivo previsto per la concessione
del beneficio dei sei scatti di stipendio.
A decorrere dall’1/1/2012, per il personale in attività di servizio, prima destinatario del sistema retributivo, l’onere suddetto va determinato secondo
quanto stabilito dal comma 3 dell’articolo 4 del citato decreto legislativo 165/1997, ovvero applicando la ritenuta pensionistica (8,80%), prevista a carico del lavoratore, sulla maggiorazione figurativa del
15% dello stipendio. Ciò premesso, anche nei confronti del personale che cessa da servizio a decorrere dal 2/1/2012 per dimissioni, la trattenuta della contribuzione prevista dal comma 2 dell’articolo 4 del citato decreto legislativo 165/1997 e riferita agli anni mancanti al raggiungimento del limite di
età anagrafica prevista per la qualifica rivestita, andrà calcolata secondo le modalità sopra illustrate, in
quanto i dipendenti in esame sono destinatari del sistema contributivo pro-rata.
Tale modalità di calcolo andrà operata anche nei
confronti del personale che cessa a decorrere dal
2/1/2012 a domanda con i requisiti previsti dall’articolo 6 comma 2 del decreto legislativo 165/1997 (53
anni di età e l’anzianità massima prevista dall’ordinamento di appartenenza).
Infatti, anche questi ultimi dipendenti sono destinatari dal 1/1/2012 del sistema di calcolo contributivo
pro-rata. Il calcolo dell’onere contributivo si opera per
tredici mensilità.
In virtù dell’articolo 4 del dlgs n. 165/1997 a tutto il personale sono attribuiti sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, così come definita ai sensi
dell’articolo 13 del dlgs n.503/1992, calcolati all’atto
della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata. Questi aumenti periodici della base pensionabile incidono in maniera differente sull’ammontare
del trattamento di quiescenza e sulle modalità di versamento del relativo contributo, a seconda del sistema di calcolo pensionistico applicabile all’interessato.
Liquidazione con le regole
del sistema retributivo
A decorrere dal 1° gennaio 2005 per il personale non dirigente e direttivo senza trattamento stipendiale dirigenziale, i sei scatti, ciascuno del 2,50 per cento, vengono calcolati sullo stipendio c.d. parametrato, sull’importo relativo alla retribuzione individuale di anzianità, sull’eventuale assegno personale e sugli eventuali scatti attribuiti ai sensi dell’articolo 3 della legge n.
539/1950. Per il personale dirigente e per quello direttivo con trattamento stipendiale dirigenziale i sei
scatti si calcolano sull’ultimo stipendio, con esclusione dell’importo relativo alle quote mensili di cui all’articolo 161 della legge n. 312/80. Considerato che i sei aumenti periodici vengono corrisposti “in aggiunta alla
base pensionabile”, l’importo corrispondente al beneficio – rapportato all’aliquota pensionistica totale maturata dall’interessato all’atto della cessazione dal servizio – deve essere aggiunto alle quote di pensione A e B
precedentemente determinate senza tenere conto, ovviamente, del beneficio stesso e senza operare la maggiorazione del 18 per cento di cui alla legge n. 177/1976.
Liquidazione con le regole del sistema misto o
interamente contributivo
Per le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaXVI POLIZIAMODERNA febbraio 2013
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CESSAZIONI PER LIMITI DI ETA’
Ausiliaria
durata 5 anni
Ausiliaria - durata 5 anni
opzione 5 volte montante
5 volte montante contributivo ultimo anno
forze armate
arma dei carabinieri,
guardia di finanza
polizia di stato, corpo forestale
polizia penitenziaria, vigili del fuoco
Si ricorda che tale disposizione prevede che, nei confronti del personale escluso dall’istituto dell’ausiliaria, il montante individuale dei contributi sia determinato con l’incremento pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo del 33 per cento. Ai fini della maggiorazione in esame, la base imponibile da prendere in considerazione è la retribuzione contributiva percepita alla cessazione annualizzata.
MECCANISMO DI INCREMENTO DELLA
BASE PENSIONABILE (TABELLA SOPRA)
Art. 3. dlgs 165/97 (Ausiliaria) “Per il personale di cui
all’articolo 1 (personale militare delle Forze Armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, nonché del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)
escluso dall’applicazione dell’istituto dell’ausiliaria che
cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età
previsto dall’ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in
parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è
determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte
la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione. Per il personale delle forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in
ausiliaria, previa opzione dell’interessato.
La norma, introdotta originariamente per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, non
destinatario dell’ausiliaria e in possesso di una anzianità al 31/12/1995, inferiore ai 18 anni, diventa ora applicabile anche per coloro che, precedentemente destinatari del sistema retributivo, dal 1/1/2012 (con il proquota) entrano nel sistema misto.
INDENNITÀ DI IMBARCO
E INDENNITÀ DI VOLO
La valorizzazione ai fini pensionistici di dette indennità è
mutuata da norme militari, applicate per l’indennità di volo sin con il TU 1092/1973 (art. 59, poi modificato dall’art.
19 della legge 78/1983 e in ultimo dall’art. 1869 del Codice militare), per l’indennità di imbarco le norme previste per il personale militare si applicano con decorrenza
1/1/2002 (articolo 13 dpr 164/2002), e dal 1/1/2004 per il
personale dirigente.
Indennità di imbarco
È opportuno precisare che per il personale della Polizia
di Stato, gli importi dell’indennità di imbarco percepiti in
servizio sono strettamente legati ai valori corrisposti
al personale militare. In particolare per il personale militare l’importo dell’imbarco è pari al 183% dell’indennità di impiego operativo di base. Per la Polizia di Stato la
norma prevede che l’ammontare dell’imbarco sia pari al
55% della stessa indennità percepita dai militari.
Per il personale militare, a cui si fa riferimento per
i criteri della pensionabilità, è previsto che la misura
da prendere in considerazione sia quella dell’indennità di impiego operativo di base, maggiorata di una
percentuale (per l’imbarco 3,5) per ogni anno di imbarco, con un massimo di 20. Pertanto, considerando
quanto sopra, per il personale della Polizia di Stato,
ai fini pensionistici la citata indennità, dall’1/1/2002
(1/1/2004 dirigenti) è così valutata:
>> In quota A nella misura del 55% dell’indennità mensile di impiego operativo di base alla data di cessazione, maggiorata della percentuale prevista dalla tabella VI allegata alla legge 78/1983 per ogni anno di
servizio prestato nelle condizioni di imbarco (3,5%)
e per un periodo massimo complessivo di 20 anni.
>> In quota B, dall’1/1/1996 come emolumento accessorio e dall’1/1/2002 in relazione agli importi percepiti nel periodo di riferimento, alla stregua dell’indennità pensionabile.
febbraio 2013 POLIZIAMODERNA XVII
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>> In quota C, entra a far parte della retribuzione imponibile in relazione agli importi percepiti nel periodo di riferimento, alla stregua dell’indennità pensionabile.
Indennità di volo
L’indennità di volo percepita in attività di servizio
è legata alla qualifica e all’incarico (es. pilota, specialisti facenti parte di equipaggi fissi di volo, osservatori). All’atto della cessazione dal servizio l’indennità di aeronavigazione o di volo percepita è valutata nella misura prevista dall’articolo 59 del dpr
n. 1092/1973 e successive modificazioni ed integrazioni, ossia: tanti ventottesimi dei 9/10 delle rispettive indennità, calcolate ad anno, per quanti sono gli
anni di servizio effettivo prestati con percezione di
detto emolumento e con il massimo di venti/ventottesimi, per i primi venti anni di servizio di aeronavigazione e di volo.
Per ogni anno successivo ai venti, l’impor to
dell’indennità, nella misura percepita in servizio, è
aumentata del 1,30% fino ad un massimo dell’80%
dell’indennità stessa. L’importo dell’indennità di volo o aeronavigazione così determinato non rientra
nella base pensionabile, ma rappresenta una quota
di pensione che si aggiunge all’importo del trattamento pensionistico.
ALTRI BENEFICI
Dirigenti generali di pubblica sicurezza
Legge 244/2007 art. 2 comma 93
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 42 della legge 1°
aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, i dirigenti generali di pubblica sicurezza con almeno due
anni di servizio nella qualifica possono essere nominati prefetto, nel numero massimo di 17 previsto dal
comma 1 del predetto articolo 42, conservando a tutti gli effetti l’anzianità maturata nella qualifica di dirigente generale. Ai dirigenti in possesso di almeno
quattro anni di servizio nella qualifica rivestita, collocati a riposo d’ufficio per il raggiungimento del limite di età prima della nomina a prefetto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 42, comma 3-bis,
della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Articolo 42, comma 3-bis,
della legge 1° aprile 1981, n. 121
3-bis. Ai dirigenti generali collocati a riposo d’ufficio
per il raggiungimento del limite di età prima dell’inquadramento di cui al comma 3, sono corrisposti, se
più favorevoli, il trattamento di quiescenza, normale
e privilegiato, e l’indennità di buonuscita spettanti ai
prefetti con analoga anzianità di servizio e destinatari delle indennità di posizione di base di direttore
centrale o equiparato.
Dirigenti Superiori
Promozioni alla vigilia
Ai sensi dell’articolo 1 comma 260 lettera b) della legge 266/2005 è conferita “ai dirigenti superiori della Polizia di Stato con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, la promozione alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, a decorrere dal
giorno precedente la cessazione dal servizio”. Per tale ultima fattispecie si segnala che l’articolo 9 comma
21 del dl 78/2010, convertito con modificazioni nella
legge 122/2010, dispone tra l’altro che per il triennio
2011/2012/2013 le progressioni di carriera comunque
denominate hanno effetto, per i predetti anni, ai fini
esclusivamente giuridici.
Gli adeguamenti e le trattenute sulle pensioni.
La rivalutazione delle pensioni sulla base delle variazione del costo della vita viene fatta annualmente con l’istituto della perequazione. Con la manovra “Salva Italia” si è previsto l’adeguamento dei soli importi ( per il 2013 fino a € 1.443 lordi mensili) non
superiori a tre volte il trattamento minimo INPS (€
481). Per il 2013 la perequazione è del 3%. La disposizione è in vigore per il periodo dal 01/01/2012 al
31/12/2013.
Per le pensioni superiori a € 90.000 e fino a €
150.000 è previsto un contributo di solidarietà pari del 5%. Da € 150.000 a € 200.000 del 10% e oltre € 200.000 del 15%. In vigore dal 01/08/2011
al 31/ 12/2014. La trattenuta in attività di servizio è stata dichiarata incostituzionale (Sentenza n.
223/2012). In pensione la Corte Costituzionale con
Sentenza n. 241/2012 ha dichiarato inammissibile
il ricorso del Tar Sicilia per errore nella determinazione della norma impugnata osservando comunque la natura tributaria del prelievo così come si era
espressa per la trattenuta in attività di servizio.
XVIII POLIZIAMODERNA febbraio 2013
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5. Allegato
PERSONALE POLIZIA DI STATO
DATA
INIZIO
PROVVEDIMENTO
31/5/2010
Rateizzazione buonuscita fino a 90.000
no rateizzazione oltre i 90.000 e fino a 150.000 dopo 1 anno.
Restante importo dopo 2 anni
legge 122/2010 art. 12 commi
7 e 8 (dl 78/2010)
1/7/2010
Ricongiunzione onerosa art. 1 legge 29/79 da Inpdap a Inps
legge 122/2010 art. 12 comma septies
31/7/2010
Abolita legge 322/1958 posizione assicurativa e istituzione
pensione differita – cessazioni dopo 31/7/2010 –
(Inpdap circ. 18/2010 e Nota Op. 56/2010
legge 122/2010 art. 12 comma undecies
1/1/2011
Posticipo 12 mesi
Non si applica per chi ha maturato i requisiti al 31/12/2010
legge 122/2010 art. 12 commi
1 e 2 (dl 78/2010)
1/1/2011
Calcolo Tfs a Tfr per le anzianità maturate dal 1/1/2011. Dichiarato incostituzionale Sent. 223/2012
1/1/2011
Ripristino calcolo Tfs e riliquidazione buonuscite personale
cessato dall’1/1/2011 fino al 30/10/2012
1/8/2011
Contributo di solidarietà 5%,10%,15% (rispettivamente sulle
pensioni oltre i 90.000 euro, 150.000 euro e 200.000 euro)
13/8/2011
Differimento buonuscita + 6 mesi limiti età e 40 anni + 24 mesi
anzianità (per chi matura i requisiti dopo il 13/8/2011)
legge 148/2011 art. 1 comma
22 e 23 (dl 138/2011)
1/1/2012
Contributivo pro-rata
legge 214/2011 art. 24 comma
2 (dl 201/2011)
1/1/2012
Regolamento di Armonizzazione
Non concluso iter art. 17, comma 2 legge 400/88
Pensione vecchiaia:
60 anni
63 anni
65 anni
1/1/2012
DATA
SCAD.
30/10/2012
DISPOSIZIONE
NORMATIVA
legge 122/2010 art. 12 comma 10 (dl 78/2010)
dl 185/2012 art.1 commi 98101 legge 228/2012
31/12/2014
31/10/2012
legge 111/2011 art. 18 comma 22
bis (dl 98/2011) e legge 214/2011
art. 24 comma 31bis (dl 201/2011)
legge 214/2011 art. 24
comma 18 (dl 201/2011)
Art. 13 dlgs 334/2000
Pensione anzianità:
53 e 80% Maturazione requisito 80% (al 2011)
+ 40 anni (diritto) + 1 mese permanenza (decorrenza)
Art. 6 dlgs 165/1997
57 + 35
1/1/2012
Totalizzazione possibilità di totalizzare anche periodi inferiori ai 3 anni
legge 214/2011 art. 24 comma
19 (dl 201/2011)
1/1/2012
Penalizzazione pensioni reversibilità matrimoni ultra 70 anni
con persone + giovani di 20 anni
legge 111/2011 art. 18 comma
5 (dl 98/2011)
febbraio 2013 POLIZIAMODERNA XIX
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1/1/2012
Blocco perequazioni pensioni oltre 3 volte il trattamento minimo
1/1/2013
I adeguamento requisiti anagrafici e contributivi per il diritto a
pensione alla speranza di vita + 3 mesi
legge 214/2011 art. 24 comma
12 (dl 201/2011)
Pensione vecchiaia: limiti ordinamentali
60 anni - 63 anni - 65 anni se già maturati requisiti anzianità
Art. 13 dlgs 334/2000
Messaggio INPS 545/2013
31/12/2013
legge 214/2011 art. 24 comma
25 (dl 201/2011)
Pensione vecchiaia se non maturati requisiti anzianità:
60+(3 +12 mesi)
63+(3 +12 mesi)
65+(3+12 mesi)
1/1/2013
Pensione anzianità:
+ 1 anno finestra mobile
53 + 3 mesi e 80%
Maturazione requisito 80% (al 2011)
Art. 6 dlgs 165/1997
Messaggio INPS 545/2013
+ 40 anni + 3 mesi (diritto) + 2 mesi permanenza (decorrenza)
57 + 3 mesi + 35
1/1/2013
Adeguamento coefficienti trasformazione
alle speranza di vita
legge 214/2011 art. 24 comma
4 e 16 (dl 201/2011)
Pensione vecchiaia: limiti ordinamentali
60 anni - 63 anni - 65 anni se già maturati requisiti anzianità
Art. 13 dlgs 334/2000
Messaggio INPS 545/2013
Pensione vecchiaia se non maturati requisiti anzianità:
60+(3 +12 mesi)
63+(3 +12 mesi)
65+(3+12 mesi)
1/1/2014
Pensione anzianità:
+1 anno di finestra mobile
53 + 3 mesi e 80%
Maturazione requisito 80% (al 2011)
Art. 6 dlgs 165/1997
Messaggio INPS 545/2013
+ 40 anni + 3 mesi (diritto) + 3 mesi permanenza (decorrenza)
57 + 3 mesi + 35
2015
IDEM
XX POLIZIAMODERNA febbraio 2013
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Pensione vecchiaia: limiti ordinamentali
60 anni - 63 anni - 65 anni se già maturati requisiti anzianità
Art. 13 dlgs 334/2000
Messaggio INPS 545/2013
Pensione vecchiaia se non maturati requisiti anzianità:
60+(7 + 12 mesi)
63+(7 + 12 mesi)
65+(7 + 12 mesi)
1/1/2016
Pensione anzianità:
+ 1 anno di finestra mobile
53 + 7 mesi e 80%
maturazione requisito 80%(al 2011)
Art. 6 dlgs 165/1997
Messaggio INPS 545/2013
+ 40 anni + 7 mesi (diritto) +3 mesi permanenza (decorrenza)
57 + 7 mesi + 35
Per approfondire alcune tematiche legate ai particolari Istituti pensionistici si rimanda alla sezione presente sul sito della Polizia di Stato all’indirizzo www.poliziadistato.it. dove sono curate, attraverso apposite schede riassuntive, le modalità in ordine alle procedure da attuare per la richiesta delle prestazioni pensionistiche e previdenziali.
6. Le recenti riforme e la loro incidenza sul trattamento di fine servizio
TERMINI DI PAGAMENTO
La legge 148/2011 art. 1 commi 22 e 23 ha previsto nuovi termini per il pagamento della buonuscita che trovano applicazione anche nei confronti del personale della Polizia di Stato purché i requisiti siano maturati dal 13/08/2011.
In particolare detti termini possono così essere riassunti.
Requisiti maturati
Modalità di cessazione
Termini
SEMPRE
dispensa per fisica inabilità
Decesso
105 giorni
entro il 12/8/2011
legge 148/2011
Art. 1 c. 22 e 23
entro il 12/8/2011
legge 148/2011
Art. 1 c. 22 e 23
dal 13/8/2011
legge 148/2011
Art. 1 c. 22 e 23
dal 13/8/2011
legge 148/2011
Art. 1 c. 22 e 23
Limiti di età
40 anni e max anz.
105 giorni
80% entro 12/08/2011 e 53 anni
Dimissioni/Pens. anz.nità
Destituzione
Limiti di età
40 anni e max anz.
6 mesi
6 mesi
80% dopo 12/8/2011 - entro 31/12/2011 e 53 anni
Dimissioni/Pens. anz.nità
Destituzione
2 anni
febbraio 2013 POLIZIAMODERNA XXI
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MODALITÀ DI CALCOLO
In merito al passaggio a decorrere dal 1° gennaio 2011
al sistema di liquidazione con le modalità previste per
il Tfr sono sorte diverse problematiche che di seguito
si riassumono:
l’articolo 12 comma 10 del dl 78/2010, nell’individuare,
a decorrere dall’1/1/2011, nuove modalità di calcolo dell’indennità di buonuscita non ha modificato la natura del trattamento previdenziale. Infatti, con detta disposizione non
è stato previsto il passaggio al regime del Tfr, ma soltanto è stato stabilito, per le anzianità maturate a decorrere dall’1/1/2011, il calcolo della buonuscita secondo le modalità del Tfr. Al riguardo l’Inpdap con circolare n. 17/2010,
nel confermare che la disposizione in esame non ha mutato la natura del trattamento di fine servizio, ha chiarito che
nulla cambia in relazione alle modalità di finanziamento
dell’indennità di buonuscita. Risulta utile riportare quanto scritto nella circolare citata: “Poiché la disposizione indica chiaramente che l’ambito oggettivo di applicazione è
costituito esclusivamente dal computo dei predetti trattamenti di fine servizio le regole non mutano la natura delle prestazioni in esame, che rimangono trattamenti di fine
servizio. Pertanto, le voci retributive utili ai fini dell’accantonamento restano le medesime già considerate ai fini del
trattamento di fine servizio e nulla cambia circa le modalità di finanziamento delle competenti gestioni dell’Istituto,
rimanendo confermata il contributo alle gestioni ex Enpas
ed ex Inadel secondo l’attuale ripartizione in quote a carico del lavoratore e del datore di lavoro”.
Pertanto nel sistema così disciplinato le voci utili per la
determinazione del Tfr erano le medesime prese a riferimento per il calcolo del Tfs e quindi sempre nella misura
dell’80% dell’importo. Invece in un sistema di “reale” Tfr le
voci della retribuzione prese a riferimento vanno considerate nella misura del 100% della medesima retribuzione.
Tale procedimento ha determinato ad una serie di
ricorsi per dichiarare la illegittimità della trattenuta
del 2,50% da parte della Corte Costituzionale.
Che cosa è successo?
>> La Corte Costituzionale con sentenza n. 223 del
2012 ha dichiarato incostituzionale l’articolo 12,
comma 10 del dl 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge 122/2010.
>> Con il dl n. 185/2012 si è provveduto ad abrogare, a decorrere dall’1/1/2011 il citato comma 10 dell’articolo 12.
>> Con messaggio n. 18296 del 9 novembre 2012 l’Inps
ha emanato le prime istruzioni operative a seguito
dell’emanazione del dl 185/2012.
In particolare:
>> il Tfs dei dipendenti pubblici continuerà ad
essere calcolato secondo le regole vigenti al
31/12/2010.
>> entro il 31/10/2013 l’Inps procederà al ricalcolo
dei Tfs liquidati nel periodo che va dal 1/1/2011 al
30/10/2012. L’Istituto ha precisato che qualora l’importo spettante in sede di riliquidazione risultasse
inferiore a quello precedentemente erogato non
si procederà al recupero della somma eccedente.
>> Con la legge di stabilità (art.1 legge 228/2012 commi da 98 a 101) sono state recepite le disposizioni
contenute nel decreto legge 185/2012
SPIEGAZIONE DEI CONCETTI:
Chi è in regime di Tfr?
I dipendenti delle amministrazioni pubbliche in regime
di Tfr ai sensi dell’art. 2120 del codice civile a seguito di
opzione o perché assunti dopo il 1° gennaio 2001.
Per questi si applica il meccanismo previsto dal codice civile art. 2120 per il Tfr: accantonamenti annuali pari al 6,91 per cento dello stipendio rivalutati sulla
base di un tasso di capitalizzazione pari all’1,5 per cento più lo 0,75 per cento del tasso annuo di inflazione.
Per loro non sussiste la voce di trattenuta presente
sul cedolino denominata “opera di previdenza”. Il contributo è a totale carico dello Stato.
Tuttavia viene stabilito che in ogni caso – per i dipendenti in regime di TFR – resta immutata la retribuzione netta percepita.
Infatti, l’articolo 1, comma 3, del Dpcm 20 dicembre
1999, prevede che, per assicurare l’invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali dei dipendenti in regime di TFR la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari al contributo previdenziale soppresso e contestualmente viene stabilito
un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un
contestuale incremento figurativo ai fini previdenziali
e dell’applicazione delle norme sul Tfr. In buona sostanza per lavoratori pubblici assunti dal 2001 e che rientrano già nel regime del Tfr e per i quali non è prevista la ritenuta del 2,50%, la loro situazione e stata formalmente sanata, senza però alcun vantaggio economico: infat-
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ti la trattenuta è stata abolita applicando un equivalente riduzione della retribuzione lorda.
Per chi è in regime Tfs?
I lavoratori pubblici – assunti prima del 2001 – e il personale della Polizia di Stato. Questi che andranno in pensione nei prossimi anni – a seguito dell’abrogazione del suddetto comma 10 dell’art. 12 della legge 122/2010 – torneranno ad avere la liquidazione calcolata con una base di
calcolo pari all’80 per cento dello stipendio e l’ancoraggio alla retribuzione dell’ultimo anno di servizio (su questo 80 per cento viene prelevato la trattenuta del 2,5 per
cento). Tale sistema è ovviamente più favorevole rispetto al Tfr in quanto valorizza l’ultimo stipendio alla data
di cessazione e gode di un trattamento fiscale che prevede l’abbattimento del 26,04% della base imponibile e
una detrazione d’imposta di 309,87 euro per ogni anno di
servizio prestato.
Si ritiene utile precisare che per il personale della Polizia di Stato il passaggio al regime del Tfr, al
quale è collegata l’istituzione di forme di previdenza complementare è previsto dall’articolo 26 comma 20 della legge 448/1998, ma a tutt’oggi non è
stato ancora attuato.
7. Brevi cenni sul Tfr e la
previdenza complementare
In via preliminare come già rappresentato la recente legge
214/2011 ha previsto, a decorrere dalla data del 1/1/2012,
l’estensione del sistema contributivo pro-rata per tutti i
dipendenti e quindi anche per coloro che ne erano rimasti esclusi dalla cosiddetta Riforma Dini. In buona sostanza l’estensione al sistema contributivo vale, ora, anche per
chi alla data del 31/12/1995 aveva maturato più di 18 anni di
anzianità contributiva. In particolare, come detto la legge
335/1995 ha profondamente riformato il sistema pensionistico italiano stabilendo, tra l’altro, il passaggio dal sistema retributivo di calcolo della pensione al sistema contributivo e dando parallelamente l’avvio alla costituzione di
forme di previdenza complementare. Al riguardo, l’introduzione del sistema contributivo rende necessario il mantenimento del livello di copertura previdenziale che è chiaramente legato, fermo restando, il cd. primo pilastro (trattamento pensionistico obbligatorio), all’attivazione ed al
funzionamento del secondo pilastro (trattamento pen-
sionistico complementare erogato da fondi pensione ad
adesione volontaria, di carattere collettivo o di categoria).
Poiché una delle principali forme di finanziamento della
previdenza complementare è costituito dal trattamento di fine rapporto, la legge 335/1995 ha coerentemente previsto l’estensione ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di tale regime e, all’articolo 2, punto 6, ha demandato alla contrattazione collettiva nazionale, nell’ambito dei singoli comparti, la definizione delle modalità per
il passaggio dal trattamento di fine servizio a quello di fine rapporto. Ciò premesso, nonostante il tempo trascorso dall’entrata in vigore della legge 335/1995, l’attuazione
di quanto previsto in materia di previdenza complementare per il personale della P.A. non è stata del tutto completata. Infatti per i pubblici dipendenti “contrattualizzati” è stato sottoscritto dall’Aran e dalle organizzazioni sindacali l’accordo quadro nazionale recepito con Dpcm del
20/12/1999 che fissa le regole al fine di estendere ai dipendenti pubblici la previdenza complementare ed il Tfr.
In relazione a tale accordo, ed alle successive modifiche,
sono in regime di trattamento di fine rapporto tutti i dipendenti pubblici assunti dal 1/1/2001, mentre per quelli assunti prima di tale data, il passaggio al Tfr è contestuale all’adesione di un Fondo pensione, con la possibilità
di aderire entro il 31/12/2015. Invece, molto più complessa è la situazione per il personale del Comparto sicurezza e difesa, per il quale l’articolo 26, comma 20 della legge
23/12/1998, n. 448, ha riservato espressamente alle procedure di negoziazione e concertazione, previste dal decreto legislativo 195/1995, la disciplina del trattamento di
fine rapporto, nonché l’istituzione dei Fondi di previdenza
complementare. A tal proposito si rappresenta che presso il Dipartimento della Funzione Pubblica negli anni 1999,
2004, 2005 e 2006 si sono svolti numerosi incontri tecnici e politici finalizzati a raggiungere un accordo sull’argomento. Numerose sono state le criticità evidenziate soprattutto relative alle modalità di regolamentazione del
passaggio tra i due regimi, legate alla peculiarità degli ordinamenti del comparto e pertanto nessun accordo è stato siglato. Conseguentemente, pur essendo il personale, di
cui si tratta, interessato, come quello del pubblico impiego
al passaggio in tutto o in parte al sistema contributivo, resta al momento escluso dalla possibilità di potersi avvalere dei Fondi di previdenza complementare e, quindi, è gravemente penalizzato perché detti fondi, quando saranno
avviati, non potranno avere effetto retroattivo.
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Copyright © 2013 - Fondo assistenza per il personale della pubblica sicurezza
Edizione a cura di Poliziamoderna – www.poliziamoderna.it
Tutti i diritti sono riservati a norma di legge e a norma
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GLI ULTIMI INSERTI DI POLIZIAMODERNA
GEOGRAFIA
DELLA DROGA
Marzo 2012
CAUSA
DI SERVIZIO
Aprile 2012
IL PASSAPORTO
Maggio 2012
DATI
2011
Maggio 2012
ATTI DI POLIZIA
GIUDIZIARIA/1
Giugno 2012
DavideBarbaro
PREVENZIONE
E ANTIMAFIA
Febbraio 2012
mensile ufficiale della Polizia di Stato
moduli con note ed approfondimenti
acuradiLuigiCardarello*
conlacollaborazionediMicheleSimeone**
La riforma
della patente di guida
Attuazione della direttiva europea
di Luigi Cardarello
Direttore dell’Ufficio studi della Scuola allievi agenti di Peschiera del Garda (VR)
4. Nomina di ausiliario di pg, ex art. 348 cpp������������������VIII
5. Esecuzione di ordinanza di custodia cautelare
in Istituto penitenziario minorile������������������������������������������X
6. Sottoposizione agli arresti domiciliari���������������������������� XII
7. Verbale di vane ricerche ex art 295 c.p.p.�������������������XIV
SOMMARIO
PREMESSA ............................................................................................................................................................................................................................................. II
1. La segnalazione nel SIS quale presupposto per l’arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria ............................................ V
2. L’arresto su iniziativa della polizia giudiziaria ......................................................................................................................................................VI
3. La procedura di consegna originata dall’arresto della polizia giudiziaria ..............................................................................................X
4. Appendice (modulistica) .................................................................................................................................................................................................. XIII
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
INEDITO
Molte nuove abilitazioni ................................................................................II
La nuova patente UE .......................................................................................III
Una patente anche per i ciclomotori ...................................................IV
Tre patenti per le moto. .................................................................................V
Una nuova patente per i quadricicli ................................................... VII
Nuovi contenuti per la patente B .......................................................VIII
Nuove patenti per i conducenti di mezzi pesanti ........................ X
Guida di macchine agricole ed operatrici .........................................XI
Patenti speciali ................................................................................................ XII
Limiti massimi di età per la guida ......................................................XIII
Codici armonizzati riportati sulla patente ..................................XIII
Un codice amministrativo per i veicoli automatici ................ XIV
Limitazioni per i neopatentati ..............................................................XV
14. Conferma di validità della patente.....................................................XV
15. Conferma della patente anche all’estero .....................................XVI
16. Guida senza patente o con patente di categoria diversa..XVI
17. Nuovi casi di revisione della patente.............................................XVII
18. Viene introdotta la residenza normale ...................................... XVIII
19. Abilitazioni professionali per alcuni veicoli commerciali . XIX
20. Guida con patenti rilasciate da altri Stati UE o SEE ............. XIX
21. Nuovi obblighi per i comunitari residenti in Italia ................. XIX
22. Guida con patenti rilasciate da Stati non appartenenti
all’Unione Europea ........................................................................................XX
23. Sospensione e revoca delle patenti straniere ..........................XXI
24. Regime transitorio: la sorte delle patenti già rilasciate...XXII
25. Regime transitorio anche per la guida di ciclomotori....... XXIII
A G G I O R N AT O
ATTI DI
POLIZIA
GIUDIZIARIA
A G G I O R N AT O
Speciale inserti
Dedicati a voi
I N S E R T O D I POLIZIAMODERNA - N O V E M B R E 2 0 1 2
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I N S E R T O D I POLIZIAMODERNA - D I C E M B R E 2 0 1 2
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ATTI DI POLIZIA
GIUDIZIARIA/3
Settembre 2012
CAUSA
DI SERVIZIO
IN POLIZIA
vice questore aggiunto del Servizio polizia stradale
SOMMARIO
SommArIo
ATTI DI POLIZIA
GIUDIZIARIA/2
Luglio/Agosto
2012
CONVENZIONI
DEL FONDO DI
ASSISTENZA
di Giandomenico Protospataro
*Direttore dell’Ufficio Studi della Scuola allievi agenti di Peschiera del Garda (VR)
** Sostituto commissario della Squadra mobile di Caserta
Premessa������������������������������������������������������������������������������������������������II
1. Esecuzione del decreto di sequestro�����������������������������������III
2. Eesecuzione dell’ordinanza di applicazione di
custodia cautelare agli arresti domiciliari����������������������IV
3. Esecuzione di ordinanza di custodia cautelare �����������VI
Anno LXV - Una copia 2,50 euro - Direzione: Roma, piazza del Viminale, 7
Il mandato di arresto
europeo
Atti di polizia giudiziaria
terza parte
01.2013
POLIZIAMODERNA
ONORE
AL MERITO
Ottobre 2012
IL MANDATO
DI ARRESTO
EUROPEO
Novembre 2012
12/6/12 7:35 PM
LA RIFORMA
DELLE PATENTI
Dicembre 2012
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09/01/2013 13:53:40
RACCOLTA
INSERTI 2012
Gennaio 2013
n u m e r i a r r e t ra ti : U f f icio a b b o na m e n ti , tel . 0 6.4 65. 3 8 3. 2 2 - fa x 0 6.4 65.49 7. 8 8 , e - mail : a b b o na m e n ti . p oli z i a m o d e r na@in te r n o.it
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Le nuove pensioni per la Polizia di Stato