La tua Assicurazione svizzera.
Helvetia
Diaria da
Ricovero
Contratto di assicurazione, che prevede la corresponsione di una diaria a
seguito di ricovero dell’Assicurato in Istituto di cura conseguente a infortunio o
malattia.
Il presente Fascicolo informativo (Mod. FI/1DDR – Ed. 07/2012)
contenente:
 Nota Informativa, comprensiva del Glossario
 Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione
del contratto di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota
Informativa.
Mod. FI/1DDR – Ed. 07/2012
Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia
Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 (20 linee) – Fax 02 5520360 – 5351461
www.helvetia.it
Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 – R.E.A. n. 370476
Imp. Autor. all’eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d’ord. 031
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NOTA INFORMATIVA PER CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DANNI
POLIZZA DIARIA DA RICOVERO
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è
soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di
Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente tutte le informazioni preliminari necessarie per poter conoscere in modo
corretto e completo le caratteristiche del prodotto DIARIA DA RICOVERO, che prevede la corresponsione di una diaria a seguito di
ricovero dell’Assicurato in Istituto di cura conseguente a infortunio o malattia.
La Nota Informativa si articola in quattro sezioni:

Informazioni relative all’impresa di assicurazione;

Informazioni relative al contratto;

Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami;

Glossario.
A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Il contratto è concluso con la sede legale della Società sita in Italia - Via G.B. Cassinis n° 21, 20139 Milano - Tel. 02/5351.1 - Fax
02/5351.461 - Sito Internet: www.helvetia.it, Posta elettronica: [email protected]
La Società Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia è
iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione n. 2.00002 ed appartiene al Gruppo Assicurativo Helvetia, iscritto all’Albo Gruppi Assicurativi
n. d’ordine 031. La Società, operante in Italia in regime di stabilimento sotto il controllo dell’ISVAP, è stata autorizzata all’esercizio
dell’attività assicurativa con Decreto di ricognizione del Ministero dell’Industria, Commercio ed Artigianato del 26/11/1984 pubblicato
sul supplemento n. 2 Gazzetta Ufficiale n. 357 del 31/12/1984 e con Provvedimento ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23/12/1997.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
I dati relativi all’ultimo bilancio approvato indicano che la Società ha un patrimonio netto di 64,2 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro
relativi al fondo di dotazione della Rappresentanza e 13 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali ed un indice di
solvibilità riferito alla gestione danni del 113,8% (si precisa che tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di
solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).
B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
Il contratto può essere emesso con durata annuale o poliennale, nella formula con “tacito rinnovo” (ovvero, alla scadenza pattuita, in
mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, l’Assicurazione di
durata non inferiore all’anno è prorogata per un anno e così successivamente).
Per contratti di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere alla scadenza di ogni anno, senza oneri e con preavviso di
sessanta giorni, fermo quanto previsto dall’Art. 7 – “Recesso in caso di sinistro” - delle “Norme che regolano l’assicurazione in generale”.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
L’assicurazione prevede la corresponsione di una diaria a seguito di ricovero dell’Assicurato in Istituto di cura
conseguente a infortunio o malattia, per ciascun giorno di degenza e per la durata massima di 100 giorni per
evento e per anno assicurativo (il giorno di entrata e di dimissione dall’Ospedale o dall’Istituto di cura
vengono considerati, ai fini liquidativi, un giorno di ricovero).
E’ poi possibile prestare la garanzia Helvetia Assistance in abbinamento al contratto.
Si riportano di seguito le caratteristiche del contratto Diaria da ricovero e si richiama l’attenzione sui capoversi contrassegnati con i
seguenti simboli:
Avvertenze
Garanzie prestate
Esempi a chiarimento
Altre garanzie prestate
- Day Hospital
- Diaria supplementare post ricovero per convalescenza
Si richiama particolare attenzione sulla presenza di :
1)
Esclusioni;
2)
Limiti di indennizzo;
Per il dettaglio di quanto sopra si rimanda all’Art 18 “Esclusioni” delle Norme che regolano
l’assicurazione in generale, alla garanzia Day Hospital indicata sul frontespizio di polizza.
Si segnala che l’assicurazione non è operante per ricoveri relativi ad infortuni e malattie, preesistenti
alla stipulazione della polizza che abbiano dato origine a cure, ricoveri o diagnosi.
Persone non assicurabili
Premesso che la Società, qualora al momento della stipulazione della polizza, fosse stata a conoscenza
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che l’Assicurato era affetto da dipendenza da sostanze psicoattive (alcool, stupefacenti, psicofarmaci,
allucinogeni), da sieropositività HIV o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia,
forme maniaco-depressive o stati paranoidi, epilessia, non avrebbe acconsentito a prestare l’assicurazione, resta
precisato che, al manifestarsi di tali condizioni nel corso della polizza, l’assicurazione stessa cessa
contestualmente - indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato – a norma
dell’Art. 1898 del Codice Civile, senza obbligo della Società di corrispondere l’eventuale indennizzo. In caso di
cessazione dell’assicurazione in corso, la Società rimborsa al Contraente, entro 45 giorni dalla cessazione della
stessa, la parte di premio al netto dell’imposta già pagata, e relativa al tempo che intercorre tra il momento della
cessazione della polizza ed il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso.
E’ bene ricordare che il diritto all’indennizzo può essere ridotto anche nel caso di mancato adempimento degli
obblighi in caso di sinistro come previsto dall’Art 6 delle “Norme che regolano l’assicurazione in
generale”.
La garanzia vale in tutto in mondo.
Relativamente alla garanzia Day Hospital, la Società corrisponde la diaria assicurata in misura ridotta del
50% per ogni giorno di degenza e per una durata di trenta giorni per evento e per anno assicurativo. Ad esempio:
Tipologia di evento:
Diaria pattuita:
Limite di indennizzo:
Importo liquidato:
Ricovero in day hospital per 5 giorni consecutivi
€ 78,00 al giorno
50% della diaria pattuita (pari ad € 39,00)
€ 156,00 (pari ad € 39,00 moltiplicato per 4 giorni in quanto i giorni di entrata
e uscita vengono considerati come unica giornata)
Garanzia Helvetia Assistance
Per quanto riguarda la garanzia assistenza, si precisa che la Società ha affidato la gestione dei sinistri ad
un’Impresa terza (Europ Assistance Service S.p.A.), come indicato nelle condizioni di assicurazione a cui si rimanda
per gli aspetti di dettaglio.
Le prestazioni offerte da tale garanzia ed i limiti di indennizzo sono i seguenti:
Prestazioni fornite 24 ore su 24 ovunque si trovi l’assicurato
Garanzie prestate
Consulenza medica
Invio di un medico generico in casi d’urgenza in Italia
(dalle 20.00 alle 08.00 nei giorni feriale - Senza limitazione oraria nei giorni festivi)
Invio di un infermiere al domicilio
Invio di un fisioterapista a domicilio
Trasporto in autoambulanza in Italia
Trasporto in autoambulanza o taxi in Italia a seguito di dimissioni
Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato
Rientro dal centro ospedaliero attrezzato
Informazioni sanitarie specialistiche (dalle 09.00 alle 18.00 – esclusi i festivi)
Limite di indennizzo per sinistro
===
===
€ 100,00
€ 200,00
===
€ 100,00
===
===
===
Prestazioni fornite 24 ore su 24 quando l’assicurato si trovi ad oltre 50 km. dal suo comune di residenza
Garanzie prestate
Interprete a disposizione all’estero
Invio di medicinali urgenti
Anticipo spese mediche
Rientro sanitario
Rientro con un familiare
Viaggio di un familiare
Rientro anticipato
Accompagnamento minori
Autista a disposizione
Rientro salma
Limite di indennizzo per sinistro
Max 8 ore lavorative
===
€ 250,00
===
===
€ 250,00
===
===
===
€ 3.000,00
Ciascuna delle suddette prestazioni non è fornita più di tre volte per anno di validità della polizza.
Per il dettaglio delle singole garanzie prestate si rimanda alla sezione dedicata alla garanzia Helvetia Assistance –
paragrafo “Prestazioni Helvetia Assistance”.
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Per usufruire delle prestazioni previste, l’Assicurato o chi per esso dovrà rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla:
Centrale Operativa di Europ Assistance Service SpA, in funzione 24 ore su 24, nei seguenti modi:
telefonando dall’Italia numero verde 800.016.910
telefonando dall’estero numero di Milano 0039.(0)2.582.861.71
Si richiama particolare attenzione sulla presenza di esclusioni e limitazioni che sono riportate sia al
paragrafo “Esclusioni ed effetti giuridici relativi al servizio Helvetia Assistance” ed all’interno della
descrizione delle garanzie prestate di cui al paragrafo “Prestazioni Helvetia Assistance”.
In ogni caso l’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà
direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione, pena la mancata attivazione della
garanzia assistenza.
4. Periodi di carenza contrattuale
Premesso che la polizza prevede un periodo di carenza, ovvero, il tempo che intercorre tra la data di stipulazione della polizza e
l’effettiva decorrenza della garanzia, l’assicurazione ha effetto a partire dalle ore 24 del:

giorno di perfezionamento della polizza per gli infortuni;

trentesimo giorno successivo a quello di perfezionamento della polizza per la malattia;

trecentosessantesimo giorno successivo a quello di perfezionamento della polizza per il parto cesareo,
l’aborto non volontario e le malattie dipendenti da gravidanza e puerperio.
Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra polizza riguardante lo
stesso Assicurato, i termini di aspettativa di cui sopra operano:
• dal giorno in cui aveva avuto effetto la polizza sostituita, per le prestazioni e i massimali da quest’ultima
previsti;
• dal giorno in cui ha effetto la presente polizza, limitatamente alle maggiori somme ed alle diverse prestazioni
da essa previste.
La norma di cui al comma precedente vale anche nel caso di variazioni contrattuali intervenute nel corso di uno
stesso contratto.
5. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Questionario sanitario
Al fine di poter effettuare una corretta valutazione, l’Assicuratore deve necessariamente conoscere tutte le circostanze che possono avere
influenza sul rischio.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla
valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa
cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C. (vedi Art.1- “Dichiarazioni relative alle
circostanze del rischio” – delle “Norme che regolano l’assicurazione in generale”).
E’ infine previsto, alla voce “Dichiarazioni” presente nel retro del frontespizio di polizza, che, ai fini della validità
della garanzia, il Contraente/Assicurato dichiara di non avere difetti fisici, malattie croniche o che comportino
l’assunzione di una terapia farmacologica continuativa, menomazioni o subito infortuni con residuate gravi
invalidità permanenti o avuto polizze infortuni o malattia annullate per sinistro.
Si segnala che l’assicurazione non è operante per ricoveri relativi ad infortuni e malattie preesistenti alla
stipulazione della polizza che abbiano dato origine a cure, ricoveri o diagnosi.
La polizza Diaria da ricovero non prevede la compilazione preventiva del questionario sanitario.
6. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale
del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 Codice Civile).
7. Premi
Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è quindi interamente dovuto anche se ne è
stato concesso il frazionamento in più rate.
L’importo indicato in polizza è già comprensivo delle tasse e delle provvigioni riconosciute all’intermediario.
E’ prevista la possibilità di corrispondere l’ammontare dovuto in rate semestrali, mediante un aumento del 3% del premio annuo lordo.
I mezzi di pagamento del premio accettati dalla Società, ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio D.Lgs. n° 231 del 21 novembre
2007 e successive modificazioni, sono: gli assegni, il bonifico ed il denaro contante, con i limiti e le modalità previsti dalle vigenti norme.
E’ previsto, infine, a norma dell’art. 1901 del codice civile, che, qualora il Contraente non provveda al pagamento del premio o delle
rate di premio successive l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore
dalle ore 24 del giorno di pagamento.
E’ facoltà della Società e, nei limiti della stessa fissati, dell’intermediario applicare sconti sul premio e per tutta la
durata del contratto.
8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate
Le somme assicurate e il premio annuo lordo della sezione Diaria da Ricovero, con esclusione quindi delle
prestazioni Helvetia Assistance, salvo specifica rinuncia del Contraente/Assicurato (che deve essere indicata in
polizza), sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale dei
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prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, pubblicato nel bollettino mensile dell’Istituto Centrale di
Statistica.
L’adeguamento si effettua per la prima volta, ponendo a raffronto l’indice del mese di settembre dell’anno
anteriore alla data di stipulazione del contratto , con quello del mese di settembre anteriore alla data di scadenza
del premio e tenendo conto dell’eventuale mutamento alla base di calcolo. Per le informazioni di dettaglio si
rimanda all’Art. 13 “Indicizzazione” delle “Norme che regolano l’assicurazione in generale”.
9. Rivalse
In caso di ricovero conseguente ad infortunio, la Società rinuncia a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi causa,
al diritto di rivalsa previsto dall’art. 1916 del Codice Civile.
10. Diritto di recesso
•
Diritto di recesso per il Contraente
In caso di polizza con durata poliennale, il Contraente può recedere dal contratto ad ogni scadenza
anniversaria con preavviso di 60 giorni mediante lettera.
n caso di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, il Contraente può recedere
dal contratto, dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata. In questo caso, a
sua richiesta, la polizza si intende annullata dalle ore 24.00 del giorno di invio della comunicazione alla
Società oppure dalla successiva scadenza anniversaria come previsto dall’art. 7 – “Recesso in caso di
sinistro”.
•
Diritto di recesso per la Società
La Società, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, può recedere
dal contratto, dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata. La polizza si
intende annullata alla prima scadenza anniversaria o, se la comunicazione è stata fatta meno di 60
giorni prima della stessa, dalla scadenza annuale successiva.
Il recesso non può essere esercitato dalla Società decorsi due anni dalla data di effetto della polizza,
salvo quanto previsto dall’Art.1- “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” e dall’Art. 14
“Persone non assicurabili”, come indicato nell’art. 7 – “Recesso in caso di sinistro” delle “Norme che
regolano l’assicurazione in generale”.
11. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su
cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile modificato dalla Legge n. 166 del 27 ottobre 2008.
Il diritto dell’Assicuratore alla riscossione del pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno.
12. Legge applicabile al contratto
Al contratto che verrà stipulato sarà applicata la legge italiana.
Le Parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti
dall’applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie
previste dall’ordinamento italiano.
13. Regime fiscale
Il regime fiscale applicato al contratto di assicurazione prevede l’imposizione di aliquote differenziate per le varie garanzie richieste dal
Contraente, come disposto dalla vigente normativa di settore.
14. Informativa in corso di contratto
In relazione ad eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo, intervenute dopo la stipula del contratto, se le
stesse derivassero da innovazioni normative, la Società le comunicherà per iscritto al Contraente. Negli altri casi sul sito internet sarà
prevista una sezione per la consultazione dei successivi aggiornamenti del Fascicolo Informativo. La Società ha l’obbligo di fornire
riscontro per iscritto ad ogni richiesta di informazione presentata dal Contraente o dagli eventi diritto in merito al rapporto assicurativo,
entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
15. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
Premesso che per ”Sinistro” si intende il verificarsi del ricovero in istituto di cura o della degenza in Day Hospital,
garantiti dal contratto assicurativo a seguito di malattia, infortunio, parto cesareo o interruzione terapeutica non
volontaria della gravidanza, in caso di sinistro il Contraente/Assicurato o i suoi aventi diritto devono:
- fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, sottoponendosi subito alle cure mediche, seguirne le prescrizioni, evitando di
compiere atti che possano ostacolare la cura e la capacità a riprendere il lavoro;
- darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la
possibilità, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile, con certificato medico da cui risulti la diagnosi circostanziata.
L’Assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Società, fornire alla stessa ogni
informazione e produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i
medici che l’hanno visitato e curato.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art.
1915 del Codice Civile).
Il pagamento dell’indennizzo viene effettuato a cura ultimata, su presentazione, in originale, della relativa
documentazione sanitaria (cartella clinica e certificati medici).
Per i ricoveri avvenuti all’estero, la diaria verrà corrisposta in Italia in Euro.
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16. Assistenza diretta – Convenzioni
La polizza “Diaria da ricovero” non prevede alcuna forma di convenzionamento con Istituti di Cura.
17. Reclami
Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora riguardino soggetti
coinvolti nel ciclo operativo dell’Impresa, devono essere inoltrati per iscritto alla Società presso l’Ufficio Reclami Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano - Fax 02 5351794 - Posta elettronica: [email protected]
Possono essere presentati all’ISVAP (in Via del Quirinale 21, 00187 Roma oppure ai fax 06 42133745 - 06 42133353) i reclami:
- per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 206/2005 Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla
commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione,
degli intermediari e dei periti assicurativi;
- già presentati direttamente alle imprese di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni
dal ricevimento da parte delle imprese stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;
- per la risoluzione delle liti transfrontaliere (o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet:
http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET).
I reclami indirizzati all’ISVAP devono contenere:
- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve descrizione del motivo della lamentela;
- copia del reclamo eventualmente presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si
ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi
conciliativi ove esistenti.
Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere
rivolti all’Autorità di Vigilanza del Paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l’ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l’Autorità
competente e il Contraente.
18. Arbitrato
In caso di controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro, le Parti possono conferire mandato di decidere se ed in quale
misura sia dovuto l’indennizzo, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il
terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il Collegio
dei medici.
Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza
dell’Assicurato.
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà
delle spese e competenze per il terzo medico.
Si ricorda che è fatta salva la possibilità di rivolgersi in ogni caso all’Autorità Giudiziaria.
19. Mediazione per la conciliazione delle controversie
Ai sensi del D. Lgs n. 28/2010 e successive disposizioni, le controversie in materia di contratti di assicurazione devono essere
preliminarmente sottoposte a procedimento di mediazione innanzi ad Organismi di Mediazione iscritti in apposito Registro istituito presso
il Ministero della Giustizia.
La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di una istanza presso tali Organismi di Mediazione e deve essere inoltrata
tempestivamente presso la sede legale della Società.
Il procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale innanzi
l'Autorità Giudiziaria. In seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione, il Contraente o l'Assicurato potranno
utilmente adire l'Autorità Giudiziaria competente per la risoluzione delle controversie derivanti dal contratto.
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D. GLOSSARIO E DEFINIZIONI DI POLIZZA
Di seguito si riportano le definizioni dei termini assicurativi utilizzati nel presente Fascicolo Informativo:
Assicurato:
Assicurazione:
Contraente
Day Hospital
Indennizzo
Infortunio
Istituto di cura
Malattia
Malattia preesistente
Polizza
Premio
Recesso
Ricovero
Sinistro
Società
Struttuta
Organizzativa
il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
il contratto di assicurazione.
il soggetto che stipula l’assicurazione.
la degenza, esclusivamente diurna, in Istituto di cura, documentata da cartella clinica ---- dalla quale
risultino anche i giorni di effettiva permanenza dell’Assicurato nell’Istituto di cura ---- per prestazioni di
carattere diagnostico, terapeutico e riabilitativo, non comportino la necessità di un ricovero, ma
richiedano, per loro natura e complessità, l’esigenza di un regime di assistenza medica ed
infermieristica continue.
la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva
lesioni fisiche oggettivamente constatabili.
l’ospedale, la clinica universitaria, l’istituto universitario, la casa di cura, regolarmente autorizzati, in
base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, all’erogazione di prestazioni sanitarie ed al
ricovero dei malati. Non si considerano “Istituto di cura” gli stabilimenti termali, le strutture di
convalescenza e le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche.
ogni obiettivabile alterazione evolutiva dello stato di salute non dipendente da infortunio
malattia che sia l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche preesistenti insorte
anteriormente alla sottoscrizione della polizza.
il documento che prova l’assicurazione.
la somma dovuta dal Contraente alla Società per l’Assicurazione, dovuta per intero indipendentemente
dal frazionamento pattuito in polizza.
scioglimento del vincolo contrattuale.
degenza dovuta a malattia e/o infortunio comportante necessità di pernottamento in Istituto di cura.
il verificarsi del ricovero in istituto di cura o della degenza in Day Hospital a seguito di malattia,
infortunio, parto cesareo o interruzione terapeutica non volontaria della gravidanza.
l’Impresa assicuratrice.
è la struttura di Europ Assistance Service S.p.A. - Piazza Trento, 8 20135 Milano, costituita da tecnici
ed operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, che in virtù di specifica convenzione
sottoscritta con la Società, provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato
ed organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni di assistenza previste in
polizza.
SI RICHIAMA L’ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA’ DI LEGGERE ATTENTAMENTE
IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO.
Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia è
responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota
informativa.
Il Rappresentante Generale
e Direttore per l’Italia
Francesco La Gioia
Mod. C/31DDR – Ed. 07/2012
Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia
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Helvetia
Diaria da Ricovero
Condizioni di Assicurazione.
Parte integrante del Fascicolo Informativo Mod. FI/1DDR – Ed. 12/2010.
Mod. C/16 – Ed. 12/2010
Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia
via G.B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
tel. 02.53.51.1 (20 linee) – telefax 02.53.51.461
e-mail: [email protected] – www.helvetia.it
Anno di fondazione 1861 - Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.
Cod. Fisc. Part. I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002 - Iscr. Albo Gruppi Ass. n° d'ord. 031
Imp. Autor. all’eser. delle ass. con D. di ric. del M. Ind., Comm. ed Artig. del
26/11/1984 pubbl. sul suppl. n. 2 G.U. n. 357 del 31/12/1984 e Provv.
ISVAP n. 00757 del 19/12/97 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/97
Le presenti Condizioni di Assicurazione formano parte integrante del Fascicolo Informativo
inerente la Polizza Helvetia Diaria da Ricovero.
Testo conforme a quello depositato presso il Notaio Patrizia Leccardi di Milano con atto in
data 25/11/2010 n. 7506/3996 del suo repertorio.
DEFINIZIONI
Assicurato
il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione
il contratto di assicurazione.
Contraente
il soggetto che stipula l’assicurazione.
Day Hospital
la degenza, esclusivamente diurna, in Istituto di cura, documentata da cartella
clinica ---- dalla quale risultino anche i giorni di effettiva permanenza dell’Assicurato
nell’Istituto di cura ---- per prestazioni di carattere diagnostico, terapeutico e
riabilitativo, che non comportino la necessità di un ricovero, ma richiedano, per
loro natura e complessità, l’esigenza di un regime di assistenza medica ed
infermieristica continue.
Indennizzo
la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Infortunio
l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia per conseguenza
diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili.
Istituto di cura
l’ospedale, la clinica universitaria, l’istituto universitario, la casa di cura,
regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità,
all’erogazione di prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati. Non si
considerano “Istituto di cura” gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza e
le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche.
Malattia
ogni obiettivabile alterazione evolutiva dello stato di salute non dipendente da
infortunio.
Malattia
preesistente
malattia che sia l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche
preesistenti insorte anteriormente alla sottoscrizione della polizza.
Polizza
il documento che prova l’assicurazione.
Premio
la somma dovuta dal Contraente alla Società per l’Assicurazione, dovuta per intero
indipendentemente dal frazionamento pattuito in polizza.
scioglimento del vincolo contrattuale.
Recesso
Ricovero
Sinistro
degenza dovuta a malattia e/o infortunio comportante necessità di pernottamento
in Istituto di cura.
il verificarsi del ricovero in Istituto di cura o della degenza in Day Hospital a
seguito di malattia, infortunio, parto cesareo o interruzione terapeutica non
volontaria della gravidanza.
Società
l’Impresa assicuratrice Helvetia Compagnia Svizzera
Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia.
Struttura
Organizzativa
la struttura di Europ Assistance Service S.p.A. - Piazza Trento, 8 20135 Milano,
costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e
presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro
i diversi limiti previsti dal contratto, e che, in virtù di specifica convenzione,
provvede per conto della Compagnia al contatto con l’Assicurato,
all’organizzazione e erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza,
con costi a carico della medesima Compagnia.
Mod. C/16 – Ed. 12/2010
d’Assicurazioni
SA
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GLOSSARIO
(Indicazioni aggiuntive tese a garantire la riconducibilità alle Unità di misura previste
dal Sistema Internazionale – SI, definite dal DPR 802/1982 e successive modifiche)
Anno (annuo - annuale)
periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso
di anno solare bisestile).
Bimestre (bimestrale)
periodo di tempo la cui durata è compresa tra 59 e 62 giorni in
funzione della data iniziale del conteggio.
Età assicurativa
età in anni interi, determinata trascurando le frazioni di anno.
Mese (mensile)
periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in
funzione della data iniziale del conteggio.
Poliennale (durata)
periodo di tempo la cui durata minima è pari a 730 giorni (731
in caso di un anno solare bisestile compreso nel periodo).
Quadrimestre (quadrimestrale)
periodo di tempo la cui durata è compresa tra 120 e 123 giorni
in funzione della data iniziale del conteggio.
Quinquennio (quinquennale)
periodo di tempo la cui durata è pari a 1826 giorni (1827 in
caso di due anni solari bisestili compresi nel periodo).
Semestre (semestrale)
periodo di tempo la cui durata è compresa tra 181 e 184 giorni
in funzione della data iniziale del conteggio.
Settimana (settimanale)
periodo di tempo la cui durata è pari a 7 giorni.
Trimestre (trimestrale)
periodo di tempo la cui durata è compresa tra 89 e 92 giorni in
funzione della data iniziale del conteggio.
.
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a
circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita
totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione
(artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ).
Art. 2 - Altre assicurazioni
Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente/Assicurato deve dare
comunicazione per iscritto a ciascuna Impresa assicuratrice delle altre polizze stipulate.
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutte le Imprese assicuratrici e può
richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo la rispettiva polizza
autonomamente considerata, purché le somme complessivamente riscosse non superino
l’ammontare del danno.
Art. 3 - Effetto dell’assicurazione - Pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima
rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del
pagamento.
Se l’Assicurato/Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione
resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore
dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art.1901 Cod. Civ.).
I premi devono essere pagati all’agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla
Direzione della Società.
Art. 4 - Modifiche dell’assicurazione
Le modifiche contrattuali devono essere provate dalle Parti per iscritto.
Art. 5 - Aggravamento del rischio
L’Assicurato/Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli
aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla società possono comportare la perdita totale o parziale
del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 del Cod. Civ.).
Art. 6 - Denuncia del sinistro e obblighi del Contraente e/o Assicurato
L’Assicurato/Contraente o i suoi aventi diritto devono:
- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, sottoponendosi subito alle
cure mediche, seguirne le prescrizioni, evitando di compiere atti che possano ostacolare
la cura e la capacità a riprendere il lavoro.
Il sinistro deve essere denunciato dal Contraente/Assicurato o dai suoi aventi diritto alla
Società o all’Agenzia entro 3 giorni da quando ne ha avuto possibilità (art. 1913 del Cod.
Civ.), con certificato medico, da cui risulti la diagnosi circostanziata.
L’Assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Società,
fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa, a tal
fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che l’hanno visitato e curato.
L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’indennizzo (art. 1915 del Cod. Civ.).
Art. 7 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti
possono recedere dall’assicurazione dandone comunicazione all’altra Parte mediante
lettera raccomandata.
Il recesso ha effetto dalla scadenza del periodo annuo in corso, ovvero, qualora sia
comunicato meno di 60 giorni prima di tale data, dalla scadenza annua successiva.
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Tuttavia, se è esercitato dal Contraente, può avere effetto, a Sua richiesta, dal giorno stesso
della spedizione della raccomandata.
In tal caso la Società rimborsa al Contraente, entro 30 giorni dalla cessazione
dell’assicurazione, la parte di premio, al netto dell’imposta, già pagata e relativa al tempo
che intercorre tra il momento della cessazione della polizza ed il termine del periodo di
assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso.
Il recesso non può essere esercitato dalla Società decorsi due anni dalla data di effetto
della polizza, salvo quanto previsto dall’art. 1 - ”Dichiarazioni relative alle circostanze del
rischio” e dall’art. 14 - “Persone non assicurabili” delle Norme che regolano
l’Assicurazione in Generale.
Art. 8 - Proroga dell’assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima
della scadenza dell’assicurazione, quest’ultima è prorogata per un anno e così
successivamente, salvo quanto disposto dall’art. 7 - “Recesso in caso di sinistro” delle
Norme che regolano l’Assicurazione in Generale.
Art. 9 - Oneri fiscali
Sono a carico del Contraente.
Art. 10 - Foro competente
Valgono le Norme di legge.
Art. 11 - Rinvio alle norme di legge
L’assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dalla polizza, valgono le
norme di legge.
Art. 12 - Prova
L’Assicurato é esonerato dal provare che il danno non si è verificato in conseguenza di eventi esclusi dalla
garanzia.
Art. 13 - Indicizzazione
Le somme assicurate e il premio convenuti nella presente polizza sono soggetti ad adeguamento in
proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di
operai e impiegati, pubblicato nel bollettino mensile dell’Istituto Centrale di Statistica.
L’adeguamento si effettua per la prima volta, ponendo a raffronto l’indice del mese di settembre dell’anno
anteriore alla data di stipulazione della polizza con quello del mese di settembre dell’anno anteriore alla data
di scadenza del premio e tenendo conto dell’eventuale mutamento della base di calcolo.
Gli aumenti o le riduzioni sono applicabili a decorrere dalla prima scadenza annuale di premio successiva al
31 Dicembre dell’anno di pubblicazione dell’indice da mettere a raffronto. Ai successivi adeguamenti si
procede analogamente, prendendo per base l’ultimo indice che ha dato luogo a variazioni. Qualora, in
conseguenza di uno o più adeguamenti, l’indice venisse a superare del 100% quello inizialmente stabilito, è
in facoltà delle Parti rinunciare ad ulteriori indicizzazioni, per cui somme assicurate e premio rimangono quelli
risultanti dopo l’ultimo adeguamento. Sono soggetti ad adeguamento anche i massimali e gli altri limiti di
garanzia non espressi in percentuale mentre le franchigie in cifra assoluta rimangono ferme.
Art. 14 - Persone non assicurabili
Premesso che la Società, qualora al momento della stipulazione della polizza, fosse stata a
conoscenza che l’Assicurato era affetto da dipendenza da sostanze psicoattive (alcool,
stupefacenti, psicofarmaci, allucinogeni), da sieropositività HIV o dalle seguenti infermità
mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati
paranoidi, epilessia, non avrebbe acconsentito a prestare l’assicurazione, resta precisato
che, al manifestarsi di tali condizioni nel corso della polizza, l’assicurazione stessa cessa
contestualmente - indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute
Mod. C/16 – Ed. 12/2010
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dell’Assicurato – a norma dell’art. 1898 del Cod. Civ., senza obbligo della Società di
corrispondere l’eventuale indennizzo.
In caso di cessazione dell’assicurazione in corso, la Società rimborsa al Contraente, entro
45 giorni dalla cessazione della stessa, la parte di premio, al netto dell’imposta già pagata
e relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione della polizza ed il
termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso.
Art. 15 - Termine di Prescrizione
I diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto
su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile modificato dalla Legge n. 166 del 27 ottobre
2008. Il diritto dell’Assicuratore alla riscossione del pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno.
Art. 16 - Controversie - Arbitrato Irrituale
In caso di controversie di natura medica sulla indennizzabilità del sinistro, le Parti possono conferire, per
iscritto, mandato di decidere se ed in quale misura sia dovuto l’indennizzo, a norma e nei limiti delle
condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo, o in
caso contrario dal Consiglio dell’Ordine dei medici, avente sede nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei
medici. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di
residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da
essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le
decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e
sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo,
errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito
verbale, da redigere in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico
sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il verbale; nel qual
caso il rifiuto deve essere attestato nel verbale stesso.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE “DIARIA DA RICOVERO”
Art. 17 - Decorrenza della garanzia - Termini di aspettativa
L’assicurazione ha effetto a partire dalle ore 24:
• del giorno del perfezionamento della polizza per gli infortuni;
• del 30° (trentesimo) giorno successivo a quello di effetto della polizza per le malattie;
• del 360° (trecentosessantesimo) giorno successivo a quello di effetto della polizza per il
parto cesareo, l’aborto non volontario, le malattie dipendenti da gravidanza e
puerperio.
Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra
polizza riguardante gli stessi assicurati e identiche garanzie, i termini di aspettativa di cui
sopra operano:
• dal giorno in cui aveva avuto effetto la polizza sostituita, per le prestazioni ed i
massimali da quest’ultima previsti;
• dal giorno di effetto della presente polizza, limitatamente alle maggiori somme e alle
diverse prestazioni da essa previste.
La norma di cui al comma precedente vale anche nel caso di variazioni intervenute nel
corso di una stessa polizza.
Art. 18 - Esclusioni
L’assicurazione non è operante per ricoveri relativi a:
a) infortuni e malattie, preesistenti alla stipulazione della polizza, che abbiano dato origine
a cure, ricoveri o diagnosi;
b) cure o interventi per l’eliminazione o la correzione di difetti fisici e/o malformazioni
congenite preesistenti alla stipulazione della polizza;
c) malattie mentali, disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici;
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d) conseguenze di intossicazioni causate da abuso di alcool e/o di psicofarmaci, nonché
dall’uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
e) interruzione volontaria non terapeutica della gravidanza e il parto naturale (non
cesareo);
f) conseguenze di azioni dolose compiute o tentate dall’Assicurato, nonché da lui
volontariamente attuate o consentite contro la sua persona;
g) prestazioni aventi finalità estetiche, salvo gli interventi di chirurgia plastica o
stomatologica ricostruttiva, resi necessari da infortunio;
h) cure odontoiatriche di tipo conservativo, protesico, implantologico, estrattivo ed
ortodontico, nonché quelle del paradonto, non rese necessarie da infortunio;
i) eliminazione e/o correzione dei difetti di rifrazione quali la miopia, astigmatismo,
ipermetropia, presbiopia.
j) malattie professionali, come definite dal DPR 30/06/65, n° 1124 e successive modifiche;
k) prestazioni e terapie in genere con finalità dietologica nonché prestazioni e terapie non
riconosciute dalla medicina ufficiale (D.M del 08/11/91 pubblicato sulla G.U n° 262 e
successive modifiche);
l) degenze dovute alla necessità dell’Assicurato, dopo essere divenuto permanentemente
non più autosufficiente, di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti elementari della
vita quotidiana, nonché ricoveri per lunga degenza, quando le degenze e i ricoveri siano
resi necessari prevalentemente da misure di carattere assistenziale o fisioterapico di
mantenimento;
m) degenze in case di riposo, di convalescenza, di soggiorno o di terapie termali;
n) terapie della fecondità assistita di qualsivoglia tipo, nonché terapie della sterilità
acquisita e/o dell’impotenza dei singoli partner della coppia;
o) conseguenze dirette o indirette di trasformazioni e assestamenti energetici dell’atomo,
naturali o provocati e accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare,
isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), salvo che non siano causate da
radiazioni utilizzate per terapie mediche;
p) interventi sulle tonsille e vegetazioni adenoidi su persone di età inferiore a 9 anni;
q) infortuni derivanti dalla guida di mezzi di locomozione aerea;
r) infortuni derivanti dall’uso e guida di mezzi di locomozione subacquea;
s) infortuni derivanti dalla guida di veicoli o natanti a motore per uso non privato e in ogni
caso, se il conducente Assicurato é privo della prescritta abilitazione alla guida oppure
guidi in stato di ubriachezza;
t) infortuni derivanti dalla pratica di qualsiasi sport a titolo professionale e di quelli
seguenti anche a titolo non professionale: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie
forme, alpinismo con scalata di rocce od accesso ai ghiacciai, speleologia, salto dal
trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, immersione con autorespiratore,
paracadutismo e sport aerei in genere (ultraleggeri, deltaplani, parapendio);
u) infortuni derivanti dall’uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in
competizione non di regolarità pura e nelle relative prove;
v) infortuni derivanti da guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni
vulcaniche;
w) infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, attentati, aggressioni,
sempreché l’Assicurato Vi abbia preso parte attiva;
z) infortuni derivanti da arruolamento volontario, nonché richiamo alle armi per
mobilitazione o per altri motivi di carattere eccezionale.
Per le maggiori somme e le diverse prestazioni conseguenti a variazioni intervenute nel
corso della polizza, le lettere a) e b) si applicheranno con riguardo alla data della
variazione, anziché a quella di stipulazione della polizza.
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Art. 19 - Pagamento Indennizzo
Il pagamento dell’indennizzo viene effettuato a cura ultimata, su presentazione, in originale, della relativa
documentazione sanitaria (cartella clinica e certificati medici). Per i ricoveri avvenuti all’estero, la diaria verrà
corrisposta in Italia in Euro.
Art. 20 - Validità territoriale dell’assicurazione
L’assicurazione vale per il mondo intero.
Art. 21 - Rinuncia della Società all’azione di rivalsa
La Società, in caso di ricovero conseguente ad infortunio, rinuncia a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi
causa, al diritto di rivalsa previsto dall’art. 1916 del Codice Civile.
HELVETIA ASSISTANCE
(valida solo se espressamente richiamata mediante crocettatura
nel frontespizio della polizza “Diaria da Ricovero” - Mod. C/15)
ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA
Per usufruire delle prestazioni previste, l’Assicurato o chi per esso dovrà rivolgersi direttamente ed
esclusivamente alla Struttura Organizzativa di Europ Assistance Service SpA, in funzione 24 ore su 24,
nei seguenti modi:
telefonando dall’Italia numero verde 800.01.69.10
telefonando dall’estero numero di Milano 02/58.28.61.71
Oppure inviando un telegramma o una lettera raccomandata a:
Europ Assistance Service S.p.A. - Piazza Trento 8 - 20135 - Milano
L’Assicurato dovrà comunicare alla Centrale Operativa:
• il tipo di assistenza di cui necessita;
• il proprio nome, cognome e domicilio;
• il numero della polizza preceduto dalla sigla ELCO;
• indirizzo del luogo in cui si trova;
• il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa può richiamarlo nel corso dell’assistenza.
Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Struttura Organizzativa.
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni
ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare
gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese sostenute.
In ogni caso l’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che
interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
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DEFINIZIONI
Assicurato
Gli Assicurati che hanno stipulato la polizza
Effetto e durata
Dalla data di decorrenza della polizza e per tutta la
durata della stessa.
Estensione Territoriale
Mondo intero.
Helvetia Assistance
è il servizio di pronta assistenza, organizzato
dall’Helvetia Assicurazioni in collaborazione con
Europ Assistance Service S.p.A..
l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna
che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva
lesioni fisiche oggettivamente constatabili.
Infortunio
Malattia
ogni obiettivabile alterazione evolutiva dello stato di
salute non dipendente da infortunio.
Malattia Preesistente
Malattia che sia l’espressione o la conseguenza
diretta di situazioni patologiche croniche preesistenti
alla sottoscrizione della polizza.
Malattia Improvvisa
Malattia di acuta insorgenza di cui l’Assicurato non
era a conoscenza e che comunque non sia una
manifestazione,
seppure
improvvisa,
di
un
precedente morboso noto all’Assicurato.
sono le assistenze prestate dalla Struttura
Organizzativa all’Assicurato.
il singolo fatto o avvenimento che si può verificare
nel corso di validità della polizza e che determina la
richiesta di assistenza dell’Assicurato.
Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni SA
Prestazioni
Sinistro
Società
Struttura Organizzativa
Mod. C/16 – Ed. 12/2010
la struttura di Europ Assistance Service S.p.A. Piazza Trento, 8 20135 Milano, costituita da
responsabili, personale (medici, tecnici, operatori),
attrezzature e presidi (centralizzati e non)
in
funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro i
diversi limiti previsti dal contratto, e che, in virtù di
specifica convenzione, provvede per conto della
Compagnia
al
contatto
con
l’Assicurato,
all’organizzazione e erogazione delle prestazioni di
assistenza previste in polizza, con costi a carico
della medesima Compagnia.
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Mod. C/16 – Ed. 12/2010
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PRESTAZIONI HELVETIA ASSISTANCE
PRESTAZIONI FORNITE 24 ORE SU 24 OVUNQUE SI TROVI L’ASSICURATO.
Ciascuna prestazione non è fornita più di tre volte per anno di validità della polizza.
1. Consulenza medica
Qualora a seguito di infortunio o malattia l’Assicurato necessiti di una consulenza medica può mettersi in
contatto, direttamente o tramite il proprio medico curante, con i medici della Struttura Organizzativa
che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in Suo favore.
2. Invio di un medico generico in casi d’urgenza in Italia
Qualora, a seguito di infortunio o malattia, l’Assicurato, in Italia, necessiti di un medico dalle ore 20
alle ore 8 o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Struttura Organizzativa , accertata la
necessità della prestazione, provvederà ad inviare a spese della Società uno dei medici convenzionati.
In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura
Organizzativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell’Assicurato nel centro medico idoneo più
vicino mediante autoambulanza.
3. Invio di un infermiere al domicilio
Qualora l’Assicurato, nella settimana successiva al rientro da un ricovero in ospedale a seguito
di infortunio o malattia, abbia bisogno di essere assistito da un infermiere, la Struttura Organizzativa
procurerà direttamente all’Assicurato un infermiere a tariffa controllata, assumendone la Società l’onorario fino
ad un massimo di € 100,00 per sinistro.
4. Invio di un fisioterapista al domicilio
Qualora l’Assicurato, a seguito di traumi o fratture semplici derivanti da infortunio, necessiti dell’assistenza di
un fisioterapista al domicilio, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare al domicilio dell’Assicurato un
fisioterapista, assumendone la Società l’onorario fino ad un massimo di € 200,00 per sinistro.
5. Trasporto in autoambulanza in Italia
Qualora a seguito di infortunio o malattia l’Assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza,
successivamente al ricovero di primo soccorso, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarla
direttamente, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo
pari a quello necessario per compiere 100 km di percorso complessivo (andata/ritorno).
6. Trasporto in autoambulanza o taxi in Italia a seguito di dimissioni
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, necessiti di essere trasportato dall’istituto di cura
presso il quale è stato ricoverato alla propria residenza, la Struttura Organizzativa invierà direttamente
un’autoambulanza oppure un taxi per permettere all’Assicurato e ad un eventuale accompagnatore, di
raggiungere la propria abitazione.
La Società terrà a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di € 100,00 per sinistro.
7. Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato
Qualora a seguito di infortunio o malattia improvvisa, l’Assicurato sia ritenuto non curabile nell’ambito
dell’organizzazione ospedaliera della Regione di residenza, per caratteristiche obiettive accertate dai
medici della Struttura Organizzativa previa analisi del quadro clinico e d’intesa con il
medico curante, la Struttura Organizzativa provvederà:
- ad individuare e a prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l’istituto di cura italiano o estero
ritenuto più attrezzato per curare l’Assicurato;
- ad organizzare il trasporto dell’Assicurato con il mezzo più idoneo in base alle condizioni del paziente
mediante:
• aereo sanitario (la Struttura Organizzativa utilizzerà l’aereo sanitario solo nel caso in cui il
trasferimento avvenga in Italia);
• aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
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• treno, prima classe, occorrendo, il vagone letto;
• autoambulanza, senza limiti di percorso.
- ad assistere l’Assicurato durante il trasporto con personale medico o paramedico se ritenuto necessario dai
medici della Struttura Organizzativa.
Non danno luogo alla prestazione:
- le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l’unità ospedaliera della
Regione di residenza dell’Assicurato, nonché le terapie riabilitative;
- le malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie
nazionali o internazionali.
La Società terrà a proprio carico le relative spese.
8. Rientro dal centro ospedaliero attrezzato
Quando l’Assicurato, in conseguenza della prestazione di cui al precedente punto 7, viene dimesso dal centro
ospedaliero dopo la degenza, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rientro con il mezzo che i
medici della Struttura Organizzativa stessa ritengono più idoneo in base alle condizioni del
paziente, mediante:
- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno, prima classe, e occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di percorso.
Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese della Società, inclusa
l’assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura
Organizzativa.
L’Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa l’ospedale presso cui è
ricoverato, unitamente al nome e recapito telefonico del medico che l’ha in cura, affinché la
Struttura Organizzativa possa stabilire i necessari contatti.
9. Informazioni sanitarie specialistiche
(In funzione dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi
infrasettimanali)
Qualora l’Assicurato necessiti di informazioni riguardanti il servizio sanitario pubblico e/o privato, potrà
ottenerle telefonando alla Struttura Organizzativa e potrà accedere alla Banca dati che fornirà informazioni
su:
- diritti dei vari tipi di assistiti (liberi professionisti, dipendenti pubblici e privati, pensionati, ecc.);
- ubicazione dei vari uffici ASL e degli Istituti di Cura;
- strutture sanitarie nazionali e internazionali ed eventuali specializzazioni;
- consigli sull’espletamento delle pratiche, documenti ed uffici competenti;
- assistenza sanitaria all’estero, trattati di reciprocità con paesi CEE ed extra CEE;
- cliniche private, ospedali, centri di pronto soccorso;
- medici specialisti.
PRESTAZIONI FORNITE 24 ORE SU 24 QUANDO L’ASSICURATO SI TROVI AD OLTRE 50 KM
DAL SUO COMUNE DI RESIDENZA.
Ciascuna prestazione non è fornita più di tre volte per anno di validità della polizza ed è
operante quando, in conseguenza di un sinistro avvenuto in un luogo ad oltre 50 km di
distanza dal comune di residenza dell’Assicurato, determina la richiesta di assistenza da
parte dell’Assicurato dalla medesima località ove si è determinato il sinistro.
1. Interprete a disposizione all’estero
Qualora, in caso di ricovero in ospedale a seguito di infortunio o malattia, l’Assicurato trovi difficoltà a
comunicare nella lingua locale, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un interprete, assumendone
la Società i costi fino ad un massimo di 8 ore lavorative per sinistro.
La prestazione non è operante nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Struttura
Organizzativa.
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2. Invio di medicinali urgenti
Qualora a seguito di infortunio o malattia, l’Assicurato per le cure del caso necessiti
urgentemente, secondo parere medico, di specialità medicinali (sempre che
commercializzate in Italia) irreperibili sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarle
con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto dei medicinali.
Restano a carico dell’Assicurato i costi di acquisto dei medicinali.
3. Anticipo spese mediche
Qualora a seguito di infortunio o malattia, l’Assicurato debba sostenere delle spese
mediche impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la
Struttura Organizzativa pagherà, per conto dell’Assicurato, le fatture fino ad un importo massimo di €
250,00 per sinistro.
La prestazione non è operante:
- nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Struttura Organizzativa;
- se il trasferimento di valuta all’estero comporta violazione delle disposizioni in materia
vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato;
- se l’Assicurato non è in grado di fornire alla Struttura Organizzativa garanzie di
restituzione da quest’ultima ritenute adeguate.
Al rientro l’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data
dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata,
l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
4. Rientro sanitario
Qualora, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, le condizioni dell’Assicurato, accertate tramite contatti
diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante
sul posto, rendano necessario il Suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla Sua residenza in Italia, la
Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono
più idoneo in base alle condizioni del paziente, mediante:
- aereo sanitario (la Struttura Organizzativa utilizzerà l’aereo sanitario solo nel caso in cui il sinistro
avvenga in paesi Europei);
- aereo di linea, classe economica, eventualmente in barella;
- treno, prima classe, e occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese della Società, inclusa
l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura
Organizzativa stessa.
La Società, qualora abbia provveduto al rientro dell’Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a
quest’ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.
Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono
essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio.
La prestazione non è altresì operante qualora l’Assicurato o i suoi familiari addivengano a
dimissioni volontarie, contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.
5. Rientro con un familiare
Qualora si provveda al rientro sanitario dell’Assicurato, in base alle condizioni della prestazione "Rientro
sanitario" di cui al precedente punto 4, ed i medici della Struttura Organizzativa non ritengano necessaria
l’assistenza sanitaria durante il viaggio, la Struttura Organizzativa organizzerà anche il viaggio di rientro di
un familiare presente sul posto, utilizzando lo stesso mezzo previsto per l’Assicurato. La Società terrà a proprio
carico il relativo costo. La Società ha il diritto di richiedere al familiare dell’Assicurato, qualora
ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario o altri documenti di viaggio non
utilizzati.
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6. Viaggio di un familiare
Qualora a seguito di infortunio o malattia improvvisa, l’Assicurato necessiti di un ricovero
in istituto di cura per un periodo superiore a dieci giorni, la Struttura Organizzativa metterà a
disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o
ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere l’Assicurato ricoverato. La
Società terrà a proprio carico le relative spese sino ad un massimo di € 250,00 per sinistro.
Non sono previste le spese di soggiorno del familiare.
7. Rientro anticipato
Qualora l’Assicurato debba rientrare prima della data che aveva programmato, con un mezzo diverso da
quello inizialmente previsto, a causa di avvenuto decesso di un familiare in Italia (coniuge, figlio/a, fratello,
sorella, genitore, suocero/a, genero, nuora) come da data risultante su certificato di morte rilasciato
dall’anagrafe, la Struttura Organizzativa organizzerà il viaggio in treno, prima classe, o in aereo di linea,
classe economica, fino al luogo dove è deceduto in Italia il familiare o al luogo ove il familiare deceduto viene
inumato, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa.
La prestazione non è operante se l’Assicurato non può fornire alla Struttura Organizzativa adeguate
informazioni sui sinistri che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato.
Tali informazioni saranno documentate successivamente su richiesta della Struttura Organizzativa.
8. Accompagnamento minori
Qualora l’Assicurato, accompagnato da familiari minori di 18 anni, si trovi nell’impossibilità di occuparsi di
loro in seguito ad infortunio o malattia improvvisa, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un
familiare convivente, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima
classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla
loro residenza in Italia, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo.
9. Autista a disposizione
Qualora l’Assicurato si trovi impossibilitato a guidare il proprio veicolo a seguito di infortunio o malattia
improvvisa e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura
Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino
alla città di residenza dell’Assicurato stesso, secondo l’itinerario più breve. La Società terrà a proprio
carico l’onorario dell’autista, mentre restano a carico dell’Assicurato le spese relative al
carburante e ad eventuali pedaggi (autostrade, traghetti, ecc.).
Nel caso in cui l’Assicurato rientrasse senza attendere l’autista, deve specificare il luogo
dove è in custodia il veicolo da ritirare e lasciare sul posto le chiavi, il libretto di
circolazione, l’autorizzazione alla guida del veicolo e, se si trova all’estero, la carta verde.
10. Rientro salma
Qualora a seguito di infortunio o malattia improvvisa, l’Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa
organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Società a proprio
carico le relative spese fino ad un massimo di € 3.000,00 per sinistro, anche nel caso in cui siano
coinvolti più assicurati. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore dell’importo massimo previsto
(€ 3.000,00), la prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, la Struttura Organizzativa avrà
ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate.
Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l’eventuale recupero della salma.
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ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI AL SERVIZIO HELVETIA ASSISTANCE
1.
La durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuata
all’estero nel corso di ciascun anno di validità della polizza è di 60 giorni.
2.
L’Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti
oggetto di questo Servizio, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima
del sinistro.
3.
Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale o
fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate
dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo
e di vandalismo;
c) dolo dell’Assicurato;
d) suicidio o tentato suicidio;
e) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata
di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di
guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche,
motonautiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, nonché tutti gli
infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
f) malattie nervose e mentali; malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il 6° mese e
dal puerperio; malattie, preesistenti alla stipulazione della polizza, che abbiano
dato origine a cure, ricoveri o diagnosi;
g) malattie ed infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcoolici o psicofarmaci
nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
h) l’espianto e/o il trapianto di organi.
4.
Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di
belligeranza dichiarata o di fatto.
5.
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a
fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
6.
Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla
data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con
quanto previsto dall’art. 2952 Cod. Civ.
Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni
della legge italiana.
7.
8.
Il diritto alle assistenze fornite dalla Società, decade qualora l’Assicurato non abbia
preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
9.
La polizza è regolata dalle legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza
sono soggette alla giurisdizione italiana.
La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un
suo mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o
imprevedibili.
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Modulo di Polizza
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Fascicolo Informativo Helvetia Diaria da Ricovero edizione 07/2012