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26/11/15 16:40
Porti
Pronto il decreto sulla governance dei porti
Tutte le novità, dal numero (modificabile) di AdSP ai nuovi organi, dai dragaggi agli Sportelli Unici
per amministrazione e controlli doganali h24
Il famoso e famigerato decreto sulla governance dei
porti, predisposto dal Governo in ossequio alla delega
conferitagli dal DDL Madia sulla pubblica
amministrazione, è pronto e Ship2Shore ne pubblica in
anteprima la bozza.
Ecco le principali novità.
Le 14 AdSP
Il decreto legislativo modifica diversi articoli della Legge 84 del 1994 e in particolare individua le 14 nuove Autorità di
Sistema Portuale: Mar Ligure occidentale (Genova e Savona), Mar Ligure orientale (La Spezia e Marina di Carrara),
Tirreno settentrionale (Livorno e Piombino), Tirreno centrale (Civitavecchia), Tirreno centro­meridionale (Napoli e
Salerno), Tirreno meridionale (Gioia Tauro), Sardegna (Cagliari e Olbia), Sicilia occidentale (Palermo), Sicilia
orientale e Stretto di Messina (Messina, Catania e Augusta), Adriatico meridionale e Ionio (Bari, Brindisi,
Manfredonia e Taranto), Adriatico centrale (Ancona), Adriatico centrosettentrionale (Ravenna), Adriatico
settentrionale (Venezia), Adriatico orientale (Trieste). La sede sarà nel porto core corrispondente (in neretto).
Laddove ve ne siano due (Puglia) deciderà il Ministro, mentre la sede potrà essere differente solo se la Regione
competente lo chiederà.
Passati due anni dall’entrata in vigore sempre il Ministro dei Trasporti potrà “modificare le AdSP,valutati i volumi di
traffico passeggeri e merci” (presumibilmente crearne di nuove, anche separando porti oggi accorpati). Il Ministro
individuerà anche i volumi venuti meno i quali le AdSP saranno soppresse e accorpate.
Lo stesso articolo ascrive alle AdSP le stesse funzioni delle AP odierne e gliene assegna delle altre: coordinamento
delle attività amministrative portuali esercitate dagli altri enti e organismi pubblici comprese nella circoscrizione
territoriale; amministrazione in via esclusiva del demanio marittimo della propria circoscrizione (salve eventuali
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competenze regionali e la legislazione speciale sula Laguna veneziana e salva la disciplina vigente nel porto franco
di Trieste e nei punti franchi esistenti altrove); promozione di forme di raccordo con sistemi logistici retroportuali e
interportuali.
Definita precisamente anche la natura giuridica delle AdSP: enti pubblici non economici di rilevanza nazionale ad
ordinamento speciale, dotati (come le AP) di autonomia amministrativa, di bilancio e finanziaria, ma anche di
autonomia organizzativa e regolamentare. Le AdSP sono esplicitamente sottopose a potere di indirizzo e vigilanza da
parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e la gestione contabile e finanziaria è disciplinata da un
regolamento interno previa approvazione di MIT e MEF.
Inalterato il divieto all’esercizio diretto o indiretto di operazioni portuali e attività connesse, ma non si menziona più la
possibilità di “partecipare a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati”.
Nei porti oggi sede di AP che non saranno sede di AdSP saranno istituite le Direzioni di scalo portuale, uffici territoriali
con compiti istruttori, sotto coordinamento del segretario generale, ai fini dell’adozione delle deliberazioni di
competenza dell’AdSP; propositivi, con riferimento a materie di rilievo locale; amministrativi per materie secondarie e
locali e di vigilanza e controllo. I relativi direttori sono nominati dal presidente (sentito il Comitato di gestione, di cui
diremo a breve), hanno pari durata di mandato e cessano se cessa il presidente. Le Regioni potranno includere o
escludere dalle AdSP i porti regionali.
Organi e funzioni
Quanto agli organi delle AdSP, rispetto ad oggi rimarranno (ma modificati) presidente, segretario generale e collegio
dei revisori dei conti, mentre il comitato portuale sarà rimpiazzato dal comitato di gestione. Modificati leggermente i
motivi di revoca da parte del MIT di presidente e comitato: oltre al mancato rispetto dei termini per l’approvazione dei
piani operativi triennali e il disavanzo nei consuntivi, ci sarà anche la violazione dei termini di approvazione dei
bilanci.
Come previsto il presidente di AdSP sarà nominato direttamente dal Ministro dei Trasporti, sentito il presidente o i
presidenti delle Regioni interessate (l’unico caso nell’assetto previsto è quello di Liguria e Toscana per l’AdSP del
Mar Ligure orientale) fra esperti di comprovata esperienza e qualificazione nel settore (requisito richiesto anche per
segretari generali, direttori di scalo e componenti del Comitato di Gestione). Il mandato, rinnovabile una volta sola,
non sarà più quadriennale ma triennale. In un’ottica di rafforzamento delle proprie prerogative anche rispetto al
rapporto odierno fra presidente e Comitato portuale, alle funzioni già previste se ne aggiungono diverse altre, fra cui
quelle di coordinare le attività svolte in porto dalle pubbliche amministrazioni e di promuovere “programmi di
investimento infrastrutturali che prevedano contributi dello Stato o di soggetti pubblici nazionali o comunitari”. E
soprattutto la partecipazione alle sedute del CIPE che riguardino gli scali. Ogni anno i presidenti dovranno riferire sul
proprio operato inviando apposita relazione al MIT.
Nel Comitato di Gestione, che ha funzioni simili a quelle del Comitato Portuale (seppur chiamato a riunirsi con
frequenza bimestrale e non mensile), siederanno solo il presidente, un componente designato dalla regione (o dalle
regioni) interessate, uno indicato dal sindaco di ciascuna città metropolitana interessata, uno indicato dal sindaco di
ciascuno dei comuni ex sede di autorità portuale inclusi nell’AdSP (il che sembrerebbe escludere, diversamente da
oggi, i rappresentanti di comuni come Vado Ligure o Muggia), e un rappresentante dell’autorità marittima.
Nessuna modifica sostanziale al segretario generale, mentre il Collegio dei Revisori sarà composto da tre titolari e
due supplenti con incarico triennale e rinnovabile solo una volta. A MIT e MEF la nomina di un titolare e di un
supplente ciascuno (il presidente sarà però quello indicato dal MIT), mentre il terzo titolare sarà individuato dalla
Conferenza Stato­Regioni. Più ampie inoltre le prerogative affidate al Collegio, che potrà chieder conto direttamente
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al presidente della gestione dell’AdSP e di singole questioni.
Non sarà un organo vero e proprio invece il Tavolo di partenariato (composto da presidente, comandante del porto o
dei porti interessati e associazioni datoriali e sindacali in base a un regolamento adottato su proposta del presidente
dell’AdSP), che avrà solo funzioni consultive su adozione di PRP e POT, sul livello dei servizi dell’AdSP e sui progetti
di bilancio. Lievi pure le modifiche alle commissioni consultive, istituite solo nei porti non sedi di AdSP.
Dragaggi, sportelli unici e semplificazioni
Contrariamente a quel che si pensava (erano preannunciati appositi interventi), il decreto legislativo in questione
contiene anche grosse novità in materia di semplificazione dei dragaggi e delle procedure amministrative e doganali.
Nel primo caso si statuisce che in caso di materiali da dragarsi non pericolosi si potranno utilizzare vasche di colmata
o strutture di contenimento non più rispondenti ai requisiti permeabilità previsti dall’84/94, ma semplicemente sulla
base dei criteri adottati a dall’Unione Europea. E si stabilisce inoltre che, in caso di basse concentrazioni di inquinanti,
sia possibile escludere certe aree dai perimetri dei SIN (Siti di Interesse Nazionale).
Un apposito articolo istituisce poi lo Sportello Unico Amministrativo che “per tutti i procedimenti amministrativi e
autorizzativi che non riguardano le attività commerciali e industriali in porto svolge funzione unica di front office”. E un
altro istituisce presso l’Agenzia delle Dogane lo sportello unico per i controlli, competente per tutti gli adempimenti
connessi all’entrata/uscita delle merci nel territorio nazionale. Lo stesso articolo fissa termini temporali precisi per i
controlli adeguandoli a quelli previsti dalla normativa europea e ne facilita l’esecuzione in caso di dichiarazioni
telematiche. E prevede che l’Agenzia individui gli uffici che dovranno essere operativi 24 ore su 24.
Un ultimo articolo infine fissa alcune semplificazioni documentali per le navi in transito fra porti comunitari, mentre non
sono ancora presenti, ma potrebbero rientrarvi nella versione definitva un paio di ulteriori articoli contenenti norme
transitorie sui dipendenti delle AP.
Andrea Moizo
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