Il processo di
valutazione dei
rischi
la valutazione dei rischi
è un procedimento di indagine ed analisi
accurata del lavoro, che permette di
1. conoscere i rischi presenti ed i fattori che li influenzano
2. individuare i provvedimenti effettivamente necessari
per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori
3. stabilire una priorità di intervento delle misure
preventive e protettive e pianificarne l'attuazione
4. monitorare l'efficacia e l'efficienza delle misure adottate
sulle condizioni di salute e sicurezza
2
la valutazione dei rischi
obiettivi del processo di valutazione
 agire per il miglioramento progressivo e continuo
 eliminare o ridurre tutti i rischi
 prevenire la comparsa di danni conclamati, ma anche


del malessere/disagio, con particolare riguardo alla
suscettibilità di individui o categorie
mantenere nel tempo i livelli di sicurezza
confrontare a distanza di tempo i progressi compiuti
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la valutazione dei rischi
la valutazione dei rischi non e’ un
mero adempimento formale,
ma uno strumento in progress
- di conoscenza
- di intervento
- di miglioramento
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la valutazione dei rischi
perché l’RLS deve conoscere e saper
leggere ed interpretare il documento di
valutazione dei rischi?
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la valutazione dei rischi
Conoscenza
del lavoratore
Rischi ritenuti presenti
Operazioni saltuarie/abituali
Informazioni su incidenti/infortuni
Soluzioni proposte
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misure generali di tutela art.15
a. valutazione di tutti i rischi
b. La programmazione della prevenzione ( fattori tecnicoorganizzativo e procedurale
c. Eliminazione dei rischi, riduzione al minimo
d. Rispetto dei principi ergonomici
e. riduzione dei rischi alla fonte
f. Sostituzione di ciò che e pericoloso
g. limitazione al minimo del numero di lavoratori esposti al
rischio
h. Utilizzo limitato di agenti chimici, fisici, biologici.
i. Priorità misure di protezione collettiva
l. controllo sanitario dei lavoratori esposti
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misure generali di tutela art.15
allontanamento degli esposti dal lavoro a rischio
eventuale adibizione
m.Informazione e formazione lavoratori
n. Informazione e formazione per dirigenti e preposti
o. Informazione e formazione rappresentanti dei lavoratori
p. Istruzioni lavoratori
q. Partecipazione e consultazione lavoratori
r. Partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei
lavoratori
s. Programmazione delle misure codici di condotta e buona
prassi
t. Misure di emergenza
u. L’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza
z. Regolare manutenzione
l.
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pericolo e rischio
PERICOLO
ELIMINAZIONE DEL RISCHIO
condizioni tecniche
elementi organizzativi
fattori umani
RIDUZIONE
DEL
RISCHIO
misure
generali e
specifiche
RISCHIO
DANNO
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la valutazione dei rischi
Decreto Legislativo 81/2008, art. 17
1.Il datore di lavoro non può delegare le
seguenti attività:
a) La valutazione di tutti rischi con la
conseguente elaborazione del documento
previsto dall’ art 28
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la valutazione dei rischi
Decreto Legislativo 81/2008, art. 28
OGGETTO DELLA VALUTAZIONE
La valutazione di all’ art 17, anche nella:
Scelta delle attrezzature da lavoro e delle sostanze
o preparati chimici impiegati, sistemazione dei
luoghi di lavoro
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la valutazione dei rischi
Decreto Legislativo 81/2008, art. 28
deve riguardare TUTTI I RISCHI compresi quelli
riguardanti:
Gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari
Stress lavoro-correlato
Le lavoratrici in stato di gravidanza
Differenze di genere, età, provenienza
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la valutazione dei rischi
Decreto Legislativo 81/2008, art. 28
all'esito della valutazione dei rischi, il datore di
lavoro elabora un documento avente data certa
contenente:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la
sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono
specificati icriteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione
e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente
alla valutazione di cui alla lettera
c) il programma delle misure ritenute opportune per
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
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la valutazione dei rischi
Decreto Legislativo 81/2008, art. 28
d) l’ individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da
realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono
provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso
di adeguate competenze e poteri
e) l’indicazione del nominativo del RSPP e del RLS/T e del MC che ha
partecipato alla valutazione del rischio
f) l’ individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori
a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale,
specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento
.
14
la valutazione dei rischi
Decreto Legislativo 81/2008, art. 29
MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE
DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
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la valutazione dei rischi
Decreto Legislativo 81/2008, art. 29
1.In collaborazione con RSPP e Mc
2.Previa consultazione del RLS
3.Deve essere rielaborato in occasione di
significative modifiche del processo produttivo
o dell’organizzazione del lavoro o in relazione al
grado di evoluzione della tecnica, della
prevenzione e della protezione o a seguito di
infortuni significativi o quando i risultati della
sorveglianza sanitaria ne evidenzino la
necessità
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la valutazione dei rischi
Decreto Legislativo 81/2008, art. 29
4. Custodito presso l’unità produttiva
5. Fino a 10 lavoratori sulla base di procedure standardizzate
possibilità di autocertificazione
6. Fino a 50 lavoratori sulla base di procedure standardizzate (art 6
comma 8 lettera f)
7. Esclusioni
a)
Aziende art 31 comma 6 lett a,b,c,d,e,f,g
b)
Rischio chimico, biologico, atmosfere esplosive, cancerogeni
mutageni, amianto
c)
Titolo IV
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percorso di
valutazione
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
analisi del processo di lavoro
individuazione dei pericoli
identificazione dei lavoratori esposti
stima della gravità degli effetti che ne possono derivare
stima della probabilità che tali effetti si manifestino
quantificazione del livello di rischio
verifica dell'idoneità delle misure in atto e della disponibilità di
ulteriori misure
8. scelta delle misure necessarie
9. definizione di un piano per la messa in atto delle misure
necessarie individuate
10. definizione di tempi e modi per la verifica e/o l’aggiornamento
fasi della
valutazione
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1. analisi del processo di lavoro
dal generale al particolare
l’analisi del processo di lavoro, preliminare alla
valutazione vera e propria, consente
 di raggiungere una visione d’insieme delle attività e
operazioni svolte nell’ambiente di lavoro anche in
modo saltuario o accessorio
 di poter eseguire un esame analitico per la ricerca
della presenza di fonti di rischio per la salute o la
sicurezza delle persone
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L’analisi del processo
di lavoro
individuazione dei pericoli generati da
Caratteristiche
generali luoghi
di lavoro
Analisi dei posti di
lavoro/mansioni
Rapporto
Rapporto uomomacchina
Uomoambiente
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2. individuazione del rischio
Esame situazione
infortunistica aziendale
Autodiagnosi
Norme di buona tecnica
Esperienza dei lavoratori
Misurazioni strumentali
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3. identificazione degli esposti
nella singola mansione/reparto/fase di lavoro è
ora possibile individuare il profilo di rischio di
ogni operatore
risulta molto utile raggruppare
i lavoratori esposti in
FASE/
REPARTO/
MANSIONE
Gruppi Omogenei
di Esposizione (GOE)
PERICOLI
PERSONE
ESPOSTE
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1a esercitazione




analizzare il processo di lavoro
scomporre in fasi
costruire flow-chart del processo
individuare i GOE
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criteri di valutazione
• utilizzo delle informazioni ricavabili dalla letteratura
•
•
•
•
tecnica e scientifica specializzata
valutazione diretta delle situazioni, delle condizioni e
delle modalità di lavoro
coinvolgimento diretto dei soggetti interessati alle attività
lavorative
misura della diffusione del rischio tra la popolazione
lavorativa
confronto con le indicazioni legislative e di buona tecnica
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4. stima
dell’esposizione
può essere effettuata attraverso diversi step:
a) una verifica formale delle condizioni di sicurezza e
igiene mediante l’acquisizione di documentazione
b) una verifica oggettiva dell’accettabilità delle condizioni
di lavoro esaminate in relazione a standard tecnici
conosciuti
c) una misura dei parametri che caratterizzano i fattori di
rischio che consenta la loro quantificazione oggettiva e
la conseguente valutazione attraverso il confronto di
quanto misurato con indici di riferimento stabiliti da leggi
o norme di buona tecnica
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stima del rischio
R=PxG
stimare = attribuire un valore indicativo
1. che tipo di danno è associato
a quel pericolo
2. quanto è probabile che
quel danno si verifichi
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7. stima del livello di rischio
si effettua incrociando (tramite un
ragionamento, un percorso guidato, un
modello matematico) i fattori di probabilità e
gravità degli effetti dannosi ipotizzati in
conseguenza della presenza dei pericoli
il rischio che rilevo in questa fase è quello residuo:
tiene già conto dell’efficacia degli interventi di
prevenzione e protezione attualmente adottati
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la Matrice del Rischio
SCALA DELLE
PROBABILITA’ P
altamente
probabile
4
probabile
3
poco probabile
2
improbabile
1
4
8
12
16
3
6
9
12
2
4
6
8
1
2
3
4
SCALA DELL’ENTITA’ 1
DEL DANNO G
lieve
2
3
4
medio
grave
gravissimo
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5. stima della gravità
livello 4 = gravissimo
Infortunio con invalidità permanente di grado >
16% tab. INAIL
livello 3 = grave
Infortunio con invalidità permanente di grado <
16% tab. INAIL
livello 2 = medio
Infortunio che comporta assenza > 3 giorni
livello 1 = lieve
Infortunio che comporta assenza < 3 giorni
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6. stima della probabilità
livello 4 = altamente probabile
sono noti più di un episodio a settimana o più del 75% della
operatività annua
livello 3 = probabile
sono noti più di un episodio al mese o tra il 10% e il 75% della
operatività annua
livello 2 = poco probabile
sono noti meno di un episodio al mese o meno del 10% della
operatività annua
livello 1 = improbabile
non sono noti episodi già verificatisi
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8. definizione degli
interventi necessari
R>8
Rischio fuori controllo: l’attività deve essere
sospesa in attesa di definire e attuare con
urgenza le misure necessarie
4<R<8
Non accettabile: definire ed attuare le
misure necessarie
2<R<3
sotto controllo:
miglioramento
R=1
definire
misure
di
Accettabile: non si dovrà procedere
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8. definizione degli
interventi necessari
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9. programma degli interventi
le ulteriori misure di prevenzione e protezione
evidenziate come necessarie per migliorare i
livelli di salute e sicurezza devono essere
adottate mediante un programma di
attuazione, che considererà
 i livelli di rischio e le priorità di riduzione emerse
 gli elementi tecnici, organizzativi, produttivi ed
economici dell’azienda
fermo restando il principio della
riduzione dei rischi
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2a esercitazione
sui GOE selezionati dalla 1a esercitazione
 valutare i rischi
 individuare i criteri di intervento
 individuare 3 interventi di
prevenzione e protezione
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La valutazione rischi