HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 1 OGGETTO PENSIONAMENTO ANTICIPATO QUESITO (quesito posto in data 13 gennaio 2012) Sono un medico anestesista che presta servizio presso l’unità operativa rianimazione di un presidio ospedaliero a gestione diretta. Sono nata il 12 ottobre 1952 ed ho preso servizio il 14 febbraio 1980 sempre in anestesia, e quindi quest'anno compirò 60 anni e maturerò 39 anni di contribuzione (ho riscattato 7 anni). Secondo la normativa previgente avrei maturato i requisiti per la pensione, ma così non sarà visto che la legge vigente fa slittare di un anno il pensionamento. Ho pensato quindi alla normativa sui lavori usuranti che prevede l'anticipo di tre anni per coloro che effettuano lavoro notturno. Nell’unità operativa presso la quale presto servizio da almeno venti anni il lavoro si svolge con il cosiddetto " quinto turno" (che prevede almeno sei notti di 12 h dalle 20.00 alle 8.00) al mese per un totale di 72 notti l'anno. Nella nota esplicativa della legge pare che gli anestesisti rianimatori siano stati esclusi dalle categorie a rischio che avrebbero potuto godere del pensionamento anticipato. Vorrei sapere se questo è un reale impedimento al prepensionamento nonostante si eserciti lavoro notturno, e se nel calcolo delle notti si deve tener conto dei turni di guardia notturna effettivamente effettuati o dei turni di guardia teoricamente dovuti prescindendo dall'effettivo svolgimento. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 2 RISPOSTA (inviata in data 31 gennaio 2012) L’applicazione congiunta del comma 4 e del comma 6.bis dell’articolo 1 del citato decreto legislativo 21 aprile 2011 n. 67, come modificati dall’articolo 24, comma 17 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, fa sì che i requisiti per usufruire del pensionamento anticipato previsto per i lavoratori sottoposti ad attività particolarmente faticose e pesanti, per i lavoratori notturni a turno siano: dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 1) un’età minima di 62 anni ed una somma tra anzianità anagrafica e anzianità contributiva di 98 anni per coloro che hanno effettuato un numero di turni notturni compreso tra 64 e 71; 2) un’età minima di 61 anni ed una somma tra anzianità anagrafica e anzianità contributiva di 97 anni per coloro che hanno effettuato un numero di turni notturni compreso tra 72 e 77; 3) un’età minima di 60 anni ed una somma tra anzianità anagrafica e anzianità contributiva di 96 anni per coloro che hanno effettuato un numero di turni notturni maggiore o eguale a 78. dal 1 gennaio 2013 1) un’età minima di 63 anni ed una somma tra anzianità anagrafica e anzianità contributiva di 99 anni per coloro che hanno effettuato un numero di turni notturni compreso tra 64 e 71; 2) un’età minima di 62 anni ed una somma tra anzianità anagrafica e anzianità contributiva di 98 anni per coloro che hanno effettuato un numero di turni notturni compreso tra 72 e 77; 3) un’età minima di 61 anni ed una somma tra anzianità anagrafica e anzianità contributiva di 97 anni per coloro che hanno effettuato un numero di turni notturni maggiore o eguale a 78. I requisiti indicati devono essere intesi al netto degli adeguamenti all’incremento della speranza di vita che saranno disposti con decreto direttoriale del Ministero dell' econo-mia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il primo di tali decreti è stato emanato in data 6 dicembre 2011 e dispone che: A decorrere dal 1° gennaio 2013, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici sono incrementati di tre mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243 sono incrementati di 0,3 unità. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 3 Considerata l’età, l’anzianità contributiva ed il numero di turni notturni effettuati, Lei maturerà i requisiti previsti dal decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 per il pensionamento anticipato non prima del 12 ottobre 2014 (solo a quella data sarà rispettato uno dei due requisiti richiesti, quello dell’età anagrafica minima di 62 anni). Il previsto adeguamento dei requisiti all’aumento della speranza di vita potrebbe infatti ridefinire i requisiti stessi (sia l’anzianità anagrafica sia l’anzianità contributiva) e differire ulteriormente la data dalla quale è consentita la fruizione del beneficio. Occorre peraltro precisare che i requisiti derivanti dall’applicazione congiunta del comma 4 e del comma 6.bis dell’articolo 1 del decreto 67/2011 costituiscono una condizione necessaria, ma non sufficiente per l’accesso al pensionamento anticipato. L’articolo 3 del citato decreto definisce infatti un meccanismo di salvaguardia secondo il quale “qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie stanziate nel fondo appositamente costituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (350 milioni di euro nel 2012 e 383 milioni di euro dal 2013) la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati individuati col decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro sul piano nazionale dovevano essere definite le disposizioni attuative del decreto legislativo 67, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie”. A quella data Lei avrà peraltro maturato i requisiti per la pensione anticipata, una delle due forme di pensionamento previste in base al riordino della normativa previdenziale disposto dall’articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, che al comma 3 sancisce l’abolizione della pensione di anzianità e precisa che le forme possibili di trattamento pensionistico sono solo due: la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 4 Al 12 ottobre 2014, data prima della quale appare precluso l’accesso al pensionamento anticipato sulla base del decreto legislativo 67/2011, Lei avrà i requisiti per accedere al pensionamento anticipato, avendo maturato un’anzianità contributiva maggiore del minimo richiesto dal comma 10 dell’articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 (41 anni e sei mesi tenendo conto di quanto disposto dal decreto del Ministero dell’economia emanato in data 6 dicembre 2011); avendo compiuto 62 anni non dovrà inoltre subire la riduzione prevista per coloro che accedono al pensionamento anticipato avendo maturato la necessaria anzianità contributiva ma non avendo ancora compiuto 62 anni. La data esatta alla quale sarà acquisito il diritto al pensionamento anticipato può essere determinata in base all’effettiva anzianità contributiva risultante all’INPDAP e facilmente acquisibile on line. Per quanto concerne l’esclusione degli anestesisti dai benefici previsti dal decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 occorre precisare che, anche se questo è per molte ragioni opinabile, il citato decreto esclude i medici in quanto tali dalle categorie di lavoratori che sono impegnati in mansioni particolarmente usuranti, specificamente indicate dall'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 maggio 1999, e fa discendere il diritto alla fruizione del beneficio del pensionamento anticipato dall’effettivo svolgimento di attività ritenute usuranti (tra le quali il lavoro notturno). Per quanto concerne il calcolo dei turni notturni questo deve riferirsi ovviamente ai turni effettivamente effettuati, come si evince sia dal comma 3 dell’articolo 1 del citato decreto legislativo 67/2011 che precisa che “Ai fini del computo dei periodi di cui al comma 2 si tiene conto dei periodi di svolgimento effettivo delle attività lavorative che costituiscono titolo per esercitare il diritto al pensionamento anticipato” sia dal comma 2 dell’articolo 2 dello stesso decreto, che precisa come: “La domanda di pensionamento anticipato, presentata all'Istituto previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto, deve essere corredata dagli elementi di prova in data certa da cui emerga la sussistenza dei requisiti necessari per l'anticipo del pensionamento, con riferimento sia alla qualità delle attività svolte sia ai necessari periodi di espletamento. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 5 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2011, N. 67 articolo 1 Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti Possono esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, le seguenti tipologie di lavoratori dipendenti: a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio 1999; b) lavoratori notturni, come definiti e ripartiti ai soli fini del presente decreto legislativo, nelle seguenti categorie: 1) lavoratori a turni, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che prestano la loro attività nel periodo notturno come definito alla lettera d) del predetto comma 2, per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009; 2) lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino (di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del predetto decreto legislativo n. 66 del 2003), per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo; c) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco 1 contenuto nell'allegato 1 al presente decreto legislativo; d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 6 2. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile qualora i lavoratori di cui al comma 1 abbiano svolto una o più delle attività lavorative di cui alle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 1, secondo le modalità ivi previste, per un periodo di tempo pari: a) ad almeno sette anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017; b) ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018. 3. Ai fini del computo dei periodi di cui al comma 2 si tiene conto dei periodi di svolgimento effettivo delle attività lavorative indicate alle lettere a), b), c) ed), con esclusione di quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2012, i lavoratori indicati al comma 1 conseguono il diritto al trattamento pensionistico con i requisiti previsti dalla Tabella B di cui all'Allegato 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Restano fermi gli adeguamenti dei requisiti agli incrementi della speranza di vita previsti dall'articolo 12, comma 12-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (a decorrere dal 1 gennaio 2013 i requisiti di anzianità anagrafica e contributiva richiesti per l’accesso al pensionamento devono essere aggiornati, a cadenza triennale; sulla base dell’incremento della speranza di vita calcolato dall’ISTAT, con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 7 La tabella B dell’allegato 1 alla legge 24 dicembre 2007, n. 247 precisa che i requisiti per il pensionamento per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, al netto degli adeguamenti alla speranza di vita, sono i seguenti anno età minima somma tra età e comunque necessaria anzianità contributiva 2012 60 96 2013 61 97 successivi 61 97 6.bis Per i lavoratori che effettuano turni notturni per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007: a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unità per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71; b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unità per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77. L’articolo 2 del citato decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 disciplina le modalità di presentazione della domanda, precisando in particolare che: 1. Ai fini dell'accesso al pensionamento anticipato, il lavoratore interessato deve trasmettere la relativa domanda e la necessaria documentazione: entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati. 2. La domanda di pensionamento anticipato, presentata all'Istituto previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto, deve essere corredata dagli elementi di prova in data certa da cui emerga la sussistenza dei requisiti necessari per l'anticipo del pensionamento, con riferimento sia alla qualità delle attività svolte sia ai necessari periodi di espletamento. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 8 6. Il datore di lavoro è tenuto a rendere disponibile per il lavoratore la documentazione richiesta, tenuto conto degli obblighi di conservazione della medesima. L’articolo 3 del citato decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 contiene una clausola di salvaguardia che subordina la concessione del beneficio alla compatibilità degli oneri che ne conseguono rispetto alle risorse finanziarie a tal fine stanziate (350 milioni di euro per l'anno 2012 e 383 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013). Qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie stanziate, la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 9 DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2003, n. 66 attuazione di direttive comunitarie concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro Il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 ha fissato alcuni principi generali in materia di organizzazione degli orari di lavoro per dare attuazione a specifiche direttive comunitarie, come richiamato al comma 1 dell’articolo 1 (Le disposizioni contenute nel presente decreto, nel dare attuazione organica alle direttive dell’Unione europea per quanto concerne la disciplina dell’orario di lavoro, sono dirette a regolamentare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e nel pieno rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva, i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi alla organizzazione dell'orario di lavoro). Il comma 2 del citato articolo 1 precisa in particolare che: Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per e) lavoratore notturno: 1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale; 2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale; d) periodo notturno: periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino; f) lavoro a turni: qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane; g) lavoratore a turni: qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni; HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 10 DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201 articolo 24 Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici comma 10 – pensionamento anticipato A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, e della gestione separata istituita presso l’INPS per i lavoratori autonomi, l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti richiesti per l’accesso alla pensione di vecchiaia è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 11 INDICAZIONI OPERATIVE Il quadro normativo che disciplina il sistema previdenziale è stato oggetto di una serie infinita di interventi, avviati con la legge 23 ottobre 1992, n. 421 che delegava il governo ad emanare decreti legislativi per il riordino di quattro settori chiave ai fini del controllo e del contenimento della spesa pubblica: sanità, previdenza, pubblico impiego e finanza territoriale. Uno dei primi decreti legislativi emanati in applicazione di quella legge fu proprio il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, avente ad oggetto “Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”. Le direttrici portanti del riordino del sistema previdenziale definite nella legge delega 421 sono tre: 1) allungamento della vita lavorativa 2) passaggio dal sistema retributivo al sistema contributivo 3) sviluppo della previdenza integrativa. L’ultimo intervento, che costituisce oggetto dell’articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (definito “salva Italia”), imprime una decisa accelerazione ad un processo che costringe molti lavoratori a modificare il loro progetto di vita, chiamandoli ad una rinuncia che costituisce un vero e proprio sacrificio. Non è il solo dei sacrifici richiesti dal decreto legge citato, che ha trovato la sua forza in una situazione che era ed è oggettivamente drammatica, tale da indurre forze politiche geneticamente contrapposte a sostenere un governo che con tutte le riserve che possono essere formulate sull’effettivo rispetto di uno dei suoi principi fondanti (quello dell’equità) sta apportando profonde radicali modifiche in molti comparti del sistema Paese. Il risultato purtroppo, nel caso del quesito posto, è il differimento al 2014 di un diritto che poche settimana fa era acquisito. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 12 Occorre rapportarsi al quadro che si è determinato cogliendone gli elementi di positività che comunque ci sono, soprattutto legati al fatto che un professionista che ha maturato una così grande esperienza può essere risorsa preziosa per l’azienda presso la quale opera, può mettere la sua esperienza a supporto del processo di crescita professionale dei giovani che saranno inseriti in servizio, può dare un apporto significativo al miglioramento della qualità delle prestazioni che il servizio eroga, a tutto vantaggio di coloro che affidano al servizio la tutela del bene più prezioso che hanno, quello della propria salute. Se comunque motivazioni personali inducono ad avvalersi degli spazi ancora disponibili per programmare un pensionamento anticipato è opportuno assicurarsi che siano soddisfatte le condizioni necessarie. La prima verifica che è opportuno fare, che è possibile fare utilizzando i servizi interattivi che l’INPDAP mette a disposizione dei propri iscritti, è quella della propria posizione assicurativa, per avere una assoluta certezza in ordine all’anzianità contributiva maturata, che costituisce uno degli elementi di cui tener conto nel calcolo della data esatta a partire dalla quale si acquisisce il diritto al pensionamento anticipato. La seconda verifica che potrebbe essere opportuno fare è una valutazione definitiva dell’opportunità e della convenienza della scelta del pensionamento anticipato, per esperire con la consapevolezza necessaria gli adempimenti richiesti per l’accesso al medesimo. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it