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OGGETTO
PENSIONAMENTO ANTICIPATO
QUESITO
(quesito posto in data 13 gennaio 2012)
Sono un medico anestesista che presta servizio presso l’unità operativa
rianimazione di un presidio ospedaliero a gestione diretta.
Sono nata il 12 ottobre 1952 ed ho preso servizio il 14 febbraio 1980
sempre in anestesia, e quindi quest'anno compirò 60 anni e maturerò
39 anni di contribuzione (ho riscattato 7 anni). Secondo la normativa
previgente avrei maturato i requisiti per la pensione, ma così non sarà
visto che la legge vigente fa slittare di un anno il pensionamento.
Ho pensato quindi alla normativa sui lavori usuranti che prevede
l'anticipo di tre anni per coloro che effettuano lavoro notturno. Nell’unità
operativa presso la quale presto servizio da almeno venti anni il lavoro
si svolge con il cosiddetto " quinto turno" (che prevede almeno sei notti
di 12 h dalle 20.00 alle 8.00) al mese per un totale di 72 notti l'anno.
Nella nota esplicativa della legge pare che gli anestesisti rianimatori
siano stati esclusi dalle categorie a rischio che avrebbero potuto godere
del pensionamento anticipato.
Vorrei sapere se questo è un reale impedimento al prepensionamento
nonostante si eserciti lavoro notturno, e se nel calcolo delle notti si deve
tener conto dei turni di guardia notturna effettivamente effettuati o
dei turni di guardia teoricamente dovuti prescindendo dall'effettivo
svolgimento.
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RISPOSTA
(inviata in data 31 gennaio 2012)
L’applicazione congiunta del comma 4 e del comma 6.bis dell’articolo
1 del citato decreto legislativo 21 aprile 2011 n. 67, come modificati
dall’articolo 24, comma 17 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201,
fa sì che i requisiti per usufruire del pensionamento anticipato
previsto per i lavoratori sottoposti ad attività particolarmente faticose
e pesanti, per i lavoratori notturni a turno siano:
dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012
1) un’età minima di 62 anni ed una somma tra anzianità anagrafica e
anzianità contributiva di 98 anni per coloro che hanno effettuato
un numero di turni notturni compreso tra 64 e 71;
2) un’età minima di 61 anni ed una somma tra anzianità anagrafica e
anzianità contributiva di 97 anni per coloro che hanno effettuato
un numero di turni notturni compreso tra 72 e 77;
3) un’età minima di 60 anni ed una somma tra anzianità anagrafica e
anzianità contributiva di 96 anni per coloro che hanno effettuato
un numero di turni notturni maggiore o eguale a 78.
dal 1 gennaio 2013
1) un’età minima di 63 anni ed una somma tra anzianità anagrafica e
anzianità contributiva di 99 anni per coloro che hanno effettuato
un numero di turni notturni compreso tra 64 e 71;
2) un’età minima di 62 anni ed una somma tra anzianità anagrafica e
anzianità contributiva di 98 anni per coloro che hanno effettuato
un numero di turni notturni compreso tra 72 e 77;
3) un’età minima di 61 anni ed una somma tra anzianità anagrafica e
anzianità contributiva di 97 anni per coloro che hanno effettuato
un numero di turni notturni maggiore o eguale a 78.
I requisiti indicati devono essere intesi al netto degli adeguamenti
all’incremento della speranza di vita che saranno disposti con decreto
direttoriale del Ministero dell' econo-mia e delle finanze, di concerto
con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il primo di tali
decreti è stato emanato in data 6 dicembre 2011 e dispone che:
A decorrere dal 1° gennaio 2013, i requisiti di accesso ai trattamenti
pensionistici sono incrementati di tre mesi e i valori di somma di età
anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata
alla legge 23 agosto 2004, n. 243 sono incrementati di 0,3 unità.
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Considerata l’età, l’anzianità contributiva ed il numero di turni
notturni effettuati, Lei maturerà i requisiti previsti dal decreto
legislativo 21 aprile 2011, n. 67 per il pensionamento anticipato non
prima del 12 ottobre 2014 (solo a quella data sarà rispettato uno
dei due requisiti richiesti, quello dell’età anagrafica minima di 62
anni). Il previsto adeguamento dei requisiti all’aumento della speranza
di vita potrebbe infatti ridefinire i requisiti stessi (sia l’anzianità
anagrafica sia l’anzianità contributiva) e differire ulteriormente la data
dalla quale è consentita la fruizione del beneficio.
Occorre peraltro precisare che i requisiti derivanti dall’applicazione
congiunta del comma 4 e del comma 6.bis dell’articolo 1 del decreto
67/2011 costituiscono una condizione necessaria, ma non sufficiente
per l’accesso al pensionamento anticipato. L’articolo 3 del citato
decreto definisce infatti un meccanismo di salvaguardia secondo
il quale “qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto
emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte,
il verificarsi di scostamenti del numero di domande rispetto alle risorse
finanziarie stanziate nel fondo appositamente costituito nello stato
di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (350
milioni di euro nel 2012 e 383 milioni di euro dal 2013) la decorrenza
dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati individuati col decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, con il quale, sentite le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori
di lavoro sul piano nazionale dovevano essere definite le disposizioni
attuative del decreto legislativo 67, e, a parità degli stessi, in ragione
della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un
numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti
agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato
in relazione alle predette risorse finanziarie”.
A quella data Lei avrà peraltro maturato i requisiti per la pensione
anticipata, una delle due forme di pensionamento previste in base al
riordino della normativa previdenziale disposto dall’articolo 24 del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, che al comma 3 sancisce
l’abolizione della pensione di anzianità e precisa che le forme possibili
di trattamento pensionistico sono solo due: la pensione di vecchiaia e
la pensione anticipata
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Al 12 ottobre 2014, data prima della quale appare precluso l’accesso
al pensionamento anticipato sulla base del decreto legislativo
67/2011, Lei avrà i requisiti per accedere al pensionamento
anticipato, avendo maturato un’anzianità contributiva maggiore del
minimo richiesto dal comma 10 dell’articolo 24 del decreto legge 6
dicembre 2011 n. 201 (41 anni e sei mesi tenendo conto di quanto
disposto dal decreto del Ministero dell’economia emanato in data 6
dicembre 2011); avendo compiuto 62 anni non dovrà inoltre subire
la riduzione prevista per coloro che accedono al pensionamento
anticipato avendo maturato la necessaria anzianità contributiva ma
non avendo ancora compiuto 62 anni.
La data esatta alla quale sarà acquisito il diritto al pensionamento
anticipato può essere determinata in base all’effettiva anzianità
contributiva risultante all’INPDAP e facilmente acquisibile on line.
Per quanto concerne l’esclusione degli anestesisti dai benefici previsti
dal decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 occorre precisare che,
anche se questo è per molte ragioni opinabile, il citato decreto esclude
i medici in quanto tali dalle categorie di lavoratori che sono impegnati
in mansioni particolarmente usuranti, specificamente indicate
dall'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale del 19 maggio 1999, e fa discendere il diritto alla fruizione del
beneficio del pensionamento anticipato dall’effettivo svolgimento
di attività ritenute usuranti (tra le quali il lavoro notturno).
Per quanto concerne il calcolo dei turni notturni questo deve riferirsi
ovviamente ai turni effettivamente effettuati, come si evince sia dal
comma 3 dell’articolo 1 del citato decreto legislativo 67/2011 che
precisa che “Ai fini del computo dei periodi di cui al comma 2 si tiene
conto dei periodi di svolgimento effettivo delle attività lavorative che
costituiscono titolo per esercitare il diritto al pensionamento anticipato”
sia dal comma 2 dell’articolo 2 dello stesso decreto, che precisa come:
“La domanda di pensionamento anticipato, presentata all'Istituto
previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto, deve essere
corredata dagli elementi di prova in data certa da cui emerga
la sussistenza dei requisiti necessari per l'anticipo del pensionamento,
con riferimento sia alla qualità delle attività svolte sia ai necessari
periodi di espletamento.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2011, N. 67
articolo 1
Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti
Possono esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento
pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza
del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti
agevolati, le seguenti tipologie di lavoratori dipendenti:
a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui
all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale in data 19 maggio 1999;
b) lavoratori notturni, come definiti e ripartiti ai soli fini del presente
decreto legislativo, nelle seguenti categorie:
1) lavoratori a turni, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che prestano la loro
attività nel periodo notturno come definito alla lettera d)
del predetto comma 2, per almeno 6 ore per un numero minimo
di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che
maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo
compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore
a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato
dal 1° luglio 2009;
2) lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore
nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino (di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera d), del predetto decreto legislativo
n. 66 del 2003), per periodi di lavoro di durata pari all'intero
anno lavorativo;
c) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci
di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui
all'elenco 1 contenuto nell'allegato 1 al presente decreto legislativo;
d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9
posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
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2. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile qualora i lavoratori di cui al comma 1 abbiano svolto una o più
delle attività lavorative di cui alle lettere a), b), c) e d) del medesimo
comma 1, secondo le modalità ivi previste, per un periodo di tempo
pari:
a) ad almeno sette anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci di attività lavorativa, per le pensioni aventi
decorrenza entro il 31 dicembre 2017;
b) ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.
3. Ai fini del computo dei periodi di cui al comma 2 si tiene conto
dei periodi di svolgimento effettivo delle attività lavorative indicate
alle lettere a), b), c) ed), con esclusione di quelli totalmente coperti
da contribuzione figurativa.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2012, i lavoratori indicati al comma 1
conseguono il diritto al trattamento pensionistico con i requisiti
previsti dalla Tabella B di cui all'Allegato 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 247. Restano fermi gli adeguamenti dei requisiti agli
incrementi della speranza di vita previsti dall'articolo 12, comma
12-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (a decorrere dal 1
gennaio 2013 i requisiti di anzianità anagrafica e contributiva
richiesti per l’accesso al pensionamento devono essere aggiornati,
a cadenza triennale; sulla base dell’incremento della speranza
di vita calcolato dall’ISTAT, con decreto direttoriale del Ministero
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima
della data di decorrenza di ogni aggiornamento.
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La tabella B dell’allegato 1 alla legge 24 dicembre 2007, n. 247 precisa
che i requisiti per il pensionamento per i lavoratori dipendenti,
pubblici e privati, al netto degli adeguamenti alla speranza di vita,
sono i seguenti
anno
età minima
somma tra età e
comunque necessaria anzianità contributiva
2012
60
96
2013
61
97
successivi
61
97
6.bis Per i lavoratori che effettuano turni notturni per un numero
di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti
per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico
e il valore somma di cui alla Tabella B di cui all'allegato 1
della legge n. 247 del 2007:
a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unità per
coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni
lavorativi all'anno da 64 a 71;
b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unità per
coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero
di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.
L’articolo 2 del citato decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67
disciplina le modalità di presentazione della domanda, precisando
in particolare che:
1. Ai fini dell'accesso al pensionamento anticipato, il lavoratore
interessato deve trasmettere la relativa domanda e la necessaria
documentazione: entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei
requisiti agevolati.
2. La domanda di pensionamento anticipato, presentata all'Istituto
previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto, deve essere
corredata dagli elementi di prova in data certa da cui emerga
la sussistenza dei requisiti necessari per l'anticipo del pensionamento, con riferimento sia alla qualità delle attività svolte sia
ai necessari periodi di espletamento.
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6. Il datore di lavoro è tenuto a rendere disponibile per il lavoratore la
documentazione richiesta, tenuto conto degli obblighi di conservazione della medesima.
L’articolo 3 del citato decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 contiene
una clausola di salvaguardia che subordina la concessione del
beneficio alla compatibilità degli oneri che ne conseguono rispetto
alle risorse finanziarie a tal fine stanziate (350 milioni di euro per
l'anno 2012 e 383 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013).
Qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto emerga,
dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di
scostamenti del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie
stanziate, la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di
priorità in ragione della maturazione dei requisiti e, a parità degli
stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di
garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei
predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti
programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.
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DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2003, n. 66
attuazione di direttive comunitarie concernenti taluni aspetti
dell’organizzazione dell’orario di lavoro
Il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 ha fissato alcuni principi
generali in materia di organizzazione degli orari di lavoro per dare
attuazione a specifiche direttive comunitarie, come richiamato al
comma 1 dell’articolo 1 (Le disposizioni contenute nel presente decreto,
nel dare attuazione organica alle direttive dell’Unione europea per
quanto concerne la disciplina dell’orario di lavoro, sono dirette
a regolamentare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale,
e nel pieno rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva,
i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi alla organizzazione
dell'orario di lavoro).
Il comma 2 del citato articolo 1 precisa in particolare che:
Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per
e) lavoratore notturno:
1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno
tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo
normale;
2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno
una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai
contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è
considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per
almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni
lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato
in caso di lavoro a tempo parziale;
d) periodo notturno: periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino;
f) lavoro a turni: qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a
squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente
occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo,
compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o
discontinuo, e il quale comporti la necessità per i lavoratori
di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato
di giorni o di settimane;
g) lavoratore a turni: qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia
inserito nel quadro del lavoro a turni;
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DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201
articolo 24
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici
comma 10 – pensionamento anticipato
A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui
pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e
delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, e della gestione
separata istituita presso l’INPS per i lavoratori autonomi, l'accesso
alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti richiesti per
l’accesso alla pensione di vecchiaia è consentito esclusivamente se
risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per
gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti
che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi
sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore
mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa
alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio
2012, è applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto
all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.
Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione
percentuale è proporzionale al numero di mesi.
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INDICAZIONI OPERATIVE
Il quadro normativo che disciplina il sistema previdenziale è stato
oggetto di una serie infinita di interventi, avviati con la legge 23
ottobre 1992, n. 421 che delegava il governo ad emanare decreti
legislativi per il riordino di quattro settori chiave ai fini del controllo e
del contenimento della spesa pubblica: sanità, previdenza, pubblico
impiego e finanza territoriale.
Uno dei primi decreti legislativi emanati in applicazione di quella legge
fu proprio il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, avente
ad oggetto “Norme per il riordinamento del sistema previdenziale
dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23
ottobre 1992, n. 421”.
Le direttrici portanti del riordino del sistema previdenziale definite
nella legge delega 421 sono tre:
1) allungamento della vita lavorativa
2) passaggio dal sistema retributivo al sistema contributivo
3) sviluppo della previdenza integrativa.
L’ultimo intervento, che costituisce oggetto dell’articolo 24 del decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201 (definito “salva Italia”), imprime una
decisa accelerazione ad un processo che costringe molti lavoratori
a modificare il loro progetto di vita, chiamandoli ad una rinuncia che
costituisce un vero e proprio sacrificio.
Non è il solo dei sacrifici richiesti dal decreto legge citato, che ha
trovato la sua forza in una situazione che era ed è oggettivamente
drammatica, tale da indurre forze politiche geneticamente contrapposte a sostenere un governo che con tutte le riserve che possono
essere formulate sull’effettivo rispetto di uno dei suoi principi fondanti
(quello dell’equità) sta apportando profonde radicali modifiche in molti
comparti del sistema Paese.
Il risultato purtroppo, nel caso del quesito posto, è il differimento al
2014 di un diritto che poche settimana fa era acquisito.
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Occorre rapportarsi al quadro che si è determinato cogliendone gli
elementi di positività che comunque ci sono, soprattutto legati al fatto
che un professionista che ha maturato una così grande esperienza
può essere risorsa preziosa per l’azienda presso la quale opera, può
mettere la sua esperienza a supporto del processo di crescita
professionale dei giovani che saranno inseriti in servizio, può dare un
apporto significativo al miglioramento della qualità delle prestazioni
che il servizio eroga, a tutto vantaggio di coloro che affidano al servizio
la tutela del bene più prezioso che hanno, quello della propria salute.
Se comunque motivazioni personali inducono ad avvalersi degli spazi
ancora disponibili per programmare un pensionamento anticipato è
opportuno assicurarsi che siano soddisfatte le condizioni necessarie.
La prima verifica che è opportuno fare, che è possibile fare utilizzando
i servizi interattivi che l’INPDAP mette a disposizione dei propri
iscritti, è quella della propria posizione assicurativa, per avere una
assoluta certezza in ordine all’anzianità contributiva maturata, che
costituisce uno degli elementi di cui tener conto nel calcolo della data
esatta a partire dalla quale si acquisisce il diritto al pensionamento
anticipato.
La seconda verifica che potrebbe essere opportuno fare è una
valutazione definitiva dell’opportunità e della convenienza della scelta
del pensionamento anticipato, per esperire con la consapevolezza
necessaria gli adempimenti richiesti per l’accesso al medesimo.
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