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Un quesito sulla applicazione decreto sulla “tenuità del fatto” e nuovo ruolo della polizia giudiziaria ambientale Domanda: Sono un operatore di PG ed letto il vostro articolo sul decreto sulla “tenuità del fatto” ed i riflessi diretti per gli atti redatti dalla polizia giudiziaria ambientale. Non sono d’accordo con la vostra impostazione e ritengo che tale novità sia di competenza ed interesse solo di magistrati ed avvocati mentre mi sembra che nulla cambia per la polizia giudiziaria… Risposta (a cura del Dott. Maurizio Santoloci): Il Decreto Legislativo 16 marzo 2015 n. 28 ha apportato una vera e propria modifica profonda del sistema di regole sostanziali e procedurali e prevede una possibile e potenziale applicazione del principio di non punibilità per “tenuità dal fatto” nel contesto dei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena. La quasi totalità dei reati ambientali ed a danno della salute pubblica rientra in tale previsione. Consegue che si tratta di una innovazione radicale e profonda, che per forza di cose investe tutti, e non soltanto alcune categorie di operatori del settore. Presentata come una modifica per incidere su illeciti penali di modesto livello (cosiddetti reati “bagatellari”), in realtà già nella prima serie di pronunce che si stanno registrando con l'applicazione del favor rei rispetto a fatti pregressi si sta evidenziando – invece -­‐ una realtà di applicazione su reati non affatto marginali e di profonda incidenza sostanziale. Sui casi pregressi l'apporto della polizia giudiziaria è praticamente nullo, perché si tratta di processi già in corso. Ma per i casi futuri, e cioè derivanti da comunicazioni di notizie di reato da redigere da oggi in poi, riteniamo che – invece -­‐ l'apporto della polizia giudiziaria sia fondamentale. Infatti, sia la comunicazione di notizia di reato che i verbali allegati sono di straordinaria importanza per fornire al pubblico ministero dati utili per consentirgli di decidere di accedere o meno alla procedura per la “tenuità del fatto”. Ma, attese le eterogenee strade procedurali che la norma prevede verso giudici diversi, si deduce che anche la magistratura giudicante in certi casi potrà trarre utili elementi dagli atti della polizia giudiziaria. Quindi, oggi integrare la pregressa struttura della comunicazione di notizia di reato con uno spazio specifico dedicato ad affrontare il problema della tenuità del fatto dal punto di vista della gravità del comportamento oggettivo e soggettivo è un aspetto assolutamente rilevante in una rinnovata strategia di polizia giudiziaria, proprio per consentire a tutti magistrati requirenti e giudicanti di poter operare una valutazione approfondita sugli elementi della presunta “tenuità del fatto”. Questo vale -­‐ a maggior ragione -­‐ per i reati ambientali e a danno della salute pubblica. A nostro modesto avviso, oggi la polizia giudiziaria in generale si trova di fronte ad una svolta. Per tutti i reati che sono ricompresi nell'alveo di previsione normativa sulla tenuità del fatto appare inevitabile che ogni organo di PG vada ad integrare i propri atti, ed in particolare la comunicazione di notizia di reato, con dati utili rispetto a questa nuova normativa. © Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in
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Va detto con serenità, ma va detto, che non adeguare il contenuto delle comunicazioni di notizia di reato ai nuovi criteri della “tenuità del fatto”, per i reati ricompresi in tale alveo di potenziale applicazione del nuovo principio, può portare alla conseguenza oggettiva che gran parte degli atti di polizia giudiziaria redatti in modo non adeguato ed aggiornato alla normativa in questione rischieranno potenzialmente di tradursi in un effetto praticamente nullo nell’esito finale del percorso procedurale perché possono finire nella decisione di archiviazione immediata o di sentenza di proscioglimento preliminare. A fronte del nulla che la polizia giudiziaria eventualmente argomenta sugli elementi oggettivi e soggettivi sulla presunta “tenuità del fatto”, giustamente e correttamente ogni argomentazione poi sostenuta dalle parti interessate sarà unica, dominante e prevalente. Questo è un dato oggettivo ed è incontestabile, con la quale oggi la polizia giudiziaria -­‐ soprattutto quella ambientale -­‐ non può non confrontarsi. Pubblicato il 5 giugno 2015 Un quesito sulla applicazione “automatica” del decreto sulla “tenuità del fatto” Domanda: Il decreto recente sulla “tenuità del fatto” si applica sempre ed automaticamente in tutti i casi di reati la cui pena è prevista nel decreto medesimo? Risposta (a cura del Dott. Maurizio Santoloci): Assolutamente no. Questa nuova normativa (Decreto Legislativo 16 marzo 2015 n. 28) prevede una possibile e potenziale applicazione nel contesto dei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena. Ma la norma stessa esclude ogni applicazione “automatica” per tutti tali reati e prevede una serie di regole sostanziali e procedurali per verificare – caso per caso – la reale applicazione al singolo caso concreto. L’esiguità non attiene alla fattispecie in astratto, ma alla realizzazione dell’offesa che in concreto sia particolarmente tenue e riscontrata da una colpevolezza altrettanto modesta, tale che annulli ogni esigenza di irrogazione reale della pena in concreto. La non punibilità va dunque collegata ad una valutazione attenta e puntuale caso per caso. Pubblicato il 2 giugno 2015 © Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in
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Un quesito sul decreto sulla “tenuità del fatto” e reati a danno degli animali Domanda: La rinnovata strategia di redazione delle comunicazioni di notizie di reato che voi sostenete ormai consigliabile per i reati che rientrano potenzialmente nella previsione della “tenuità del fatto”, vale soltanto per i reati ambientali oppure anche per i reati a danno degli animali? Risposta (a cura del Dott. Maurizio Santoloci): Il Decreto Legislativo 16 marzo 2015 n. 28 prevede una possibile e potenziale applicazione del principio della non punibilità per “tenuità del fatto” nel contesto dei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena. Consegue che, a nostro modesto avviso, una rinnovata strategia di impostazione della redazione dei verbali, ma soprattutto della comunicazione di notizia di reato, è oggi necessaria per tutti i reati che potenzialmente rientrano in tale previsione di pena. A questa logica non sfuggono certamente i reati a danno degli animali, come d'altra parte tutti gli altri reati in qualunque settore che comunque sono potenzialmente soggetti a tale rinnovato principio. In particolare, nel settore dei reati a danno degli animali sarà da oggi in poi molto importante per la polizia giudiziaria evidenziare ancora con maggiore precisione ed approfondimento tutti quegli aspetti tipici che riguardano tali fattispecie, con particolare riferimento adesso anche agli aspetti che possono incidere su una possibile richiesta di dichiarazione di non punibilità per “tenuità del fatto”. Certamente, i reati a danno degli animali sono una categoria di illeciti penali entro i quali la “tenuità del fatto” dovrebbe essere ritenuta rarissima come ipotesi di scarsissima applicazione, proprio per la particolarità specifica di reati medesimi. Tuttavia, attese anche i primi orientamenti in materia già registrati, non pare assolutamente fuori luogo attivarsi per meglio inquadrare da oggi in poi ogni caso concreto, anche alla luce di tale possibile evoluzione procedurale (con rilevanti riflessi sostanziali nella materia). Anche gli atti di PG redatti in questo settore da oggi – comunque -­‐ saranno in moltissimi casi soggetti al vaglio di queste nuovi principi di diritto vivente. Pubblicato 8 giugno 2015 © Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in
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Un quesito sul decreto sulla “tenuità del fatto” e tecnici ARPA Domanda: Le innovazioni procedurali in ordine al decreto sulla “tenuità del fatto” riguardano soltanto gli atti redatti di polizia giudiziaria oppure anche le denunce operate da tecnici ARPA senza funzioni di polizia giudiziaria per reati ambientali? Risposta (a cura del Dott. Maurizio Santoloci): Il Decreto Legislativo 16 marzo 2015 n. 28 prevede una possibile e potenziale applicazione del principio della non punibilità per “tenuità del fatto” nel contesto dei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena. In tale contesto rientrano in via potenziale come criterio generale quasi tutti i reati ambientali (con poche eccezioni). A nostro modesto avviso, tale rilevante innovazione normativa riguarda tutti coloro che -­‐ in qualunque funzione e forma -­‐ indirizzano una denuncia al pubblico ministero per un reato che può rientrare nella pena massima prevista nel decreto medesimo. Quindi, il tecnico ARPA senza funzioni di polizia giudiziaria non invia – certamente -­‐ una comunicazione di notizia di reato al pubblico ministero ma, come è noto, in quanto pubblico ufficiale deve comunque inviare una denuncia al PM o ad un ufficiale di PG per un reato perseguibile di ufficio del quale ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni o del suo servizio.1 1 Dal libro “Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale” edizione 2014 a cura di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci – Diritto all’ambiente Edizioni www.dirittoambientedizioni.net : “ (…) Tutti questi tecnici, proprio per le finalità specifiche e fisiologiche del proprio ruolo e della propria attività frequentemente, ed alcuni in modo seriale sistematico, vengono a trovarsi di fronte a reati che incidono nelle materie di competenza istituzionale e trovano radice in aree di loro competenza territoriale. Il dibattito, continuo e mai sopito, è cosa deve fare esattamente questo tecnico ARPA (senza funzioni di P.G.) allorquando a causa o nell’esercizio delle sue funzioni apprenda la notizia di un reato nel contesto sopra descritto (…). Sul fatto che il tecnico ARPA, anche senza funzioni di P.G., rivesta comunque la qualifica di pubblico ufficiale crediamo che non si possono essere dubbi di nessun genere. Tanto premesso, va approfondito il passaggio procedurale sulle dinamiche da seguire allorquando si rileva un reato. Da parte nostra riteniamo -­‐ senza ombra di dubbio -­‐ che il tecnico ARPA in questione (comunque pubblico ufficiale) deve inviare immediatamente e senza ritardo la relativa denuncia penale direttamente al pubblico ministero (oppure ad un ufficiale di polizia giudiziaria). (…) Questo principio non è una nostra opinione personale, ma è esattamente puntualmente quello che prevede il Codice di procedura penale in modo chiaro e che non si presta certo ad alcun dubbio di lettura o interpretativo. Vediamo infatti che l’art. 331 (“Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio”) prevede che: “1) Salvo quanto stabilito dall’articolo 347 (ndr: l’obbligo per la polizia giudiziaria di inviare la comunicazione di notizia di reato al P.M.), i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro © Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in
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Riteniamo che su questo punto non ci possono essere dubbi. Appare, dunque, logico e pertinente sostenere che anche in questa denuncia di competenza dei pubblici ufficiali (senza funzione di PG) il reato che si va a segnalare (denunciare) deve essere esposto in tutti i suoi elementi fattuali oggettivi e soggettivi. Consegue che se la denuncia riguarda una fattispecie penalmente rilevante che può rientrare potenzialmente nell'alveo della previsione normativa della “tenuità del fatto" appare consigliabile ed opportuno anche in questa denuncia illustrare dettagliatamente con particolare cura da oggi in poi tutti i dati che possono essere utili al PM, ed eventualmente poi servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. 2) La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.” Ci sembra un testo lineare e netto. (…) Ma, attenzione: rileggiamo bene insieme la norma procedurale in questione perché merita un altro particolare approfondimento. Dunque, la premessa “Salvo quanto stabilito dall’articolo 347” vuol dire chiaramente che se il pubblico ufficiale è anche un operatore di polizia giudiziaria, per tale organo prevale la funzione, appunto, di P.G. e le regole procedurali connesse. Tra queste, naturalmente, l’obbligo di inviare la comunicazione di notizie di reato al P.M. appunto ex art. 347 C.P.P. Ma vediamo il successivo passaggio dell’articolo 331 in questione il quale poi prevede che “i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto (…)”. Va sottolineato che la norma cita espressamente due dinamiche tra loro talmente diverse. Il primo è il caso in cui i pubblici ufficiali hanno notizia di tale reato nell’esercizio delle loro funzioni o del loro servizio. E questo è un concetto anche abbastanza logico ed ordinario: riguarda la quotidianità operativa del pubblico ufficiale il quale sostanzialmente durante la sua attività istituzionale rileva un reato. Sostanzialmente questo coincide, anche se un po’ impropriamente, con quello che viene definito il lavoro svolto durante l’orario di servizio. Ma il secondo caso è molto più impegnativo e da valutare, giacché si prevede che il medesimo obbligo di denuncia scatta carico del nostro ufficiale anche allorquando egli abbia notizia di un reato non durante l’attività di servizio vera e propria (e cioè coincidente con l’operatività durante uno di lavoro) ma comunque “a causa delle loro funzioni o del loro servizio”. Cosa vuol dire in pratica? A nostro avviso vuol dire semplicemente che se il tecnico ARPA si trova fuori orario di lavoro, in un momento estraneo alla operatività diretta di ufficio, ma per circostanze che sono ricollegabili come causa comunque alle sue funzioni, egli riceve la notizia di un reato, non può esimersi dall’obbligo di denuncia soltanto perché magari non si trova all’interno della cornice dell’orario di lavoro prefissato o del luogo di lavoro in senso stretto. Naturalmente la notizia deve essere appurata “a causa” del proprio loro istituzionale e dunque delle nuove funzioni specifiche. Deve trattarsi, infine, di un reato perseguibile d’ufficio: ma nel campo dei reati ambientali ci sembra che quelli previsti dalle leggi specifiche settore ed anche quelli “satelliti” sono tutti perseguibili d’ufficio. (…)”. © Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in
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al giudice, per decidere su eventuali richieste di non punibilità conseguenti a tale nuovo principio. Oggi vi è necessità di una generale evoluzione di pensiero e di metodologie di redazione degli atti di competenza da parte di tutti coloro che operano – a diversi titoli e con diversi ruoli e funzioni – nel campo della vigilanza ambientale per allineare il proprio agire agli sviluppi normativi sostanziali e procedurali. Altrimenti si resta estranei alle evoluzioni in questione, con il concreto rischio di una vanificazione di fatto degli atti redatti che poi oggi – comunque -­‐ saranno in moltissimi casi soggetti al vaglio di queste nuovi principi di diritto vivente. Pubblicato 8 giugno 2015 Un quesito sulla applicazione del decreto sulla “tenuità del fatto” ai reati ambientali Domanda: La nuova normativa sulla “tenuità del fatto” si applica anche ai reati ambientali? In alcune sedi editoriali e seminariali si sostiene che tali reati sono esclusi dalla relativa applicazione… Risposta (a cura del Dott. Maurizio Santoloci): Con tutto rispetto per le altrui opinioni ed affermazioni, che anche noi abbiamo letto e sentito, a nostro modesto avviso non vi è alcuna traccia formale e sostanziale nella disciplina dettata dal Decreto Legislativo 16 marzo 2015 n. 28 per escludere la sua portata di applicazione rispetto ai reati ambientali. Tale disciplina prevede una possibile e potenziale applicazione nel contesto dei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena. E questo vale, logicamente, sia per i reati/contravvenzione che per i reati/delitti. Non riusciamo ad intuire sulla base di quale principio i reati ambientali potrebbero essere esclusi… Dunque, sempre a nostro avviso, tutti i reati ambientali (delitti e contravvenzioni) che sono compresi nel parametro di pena sopra indicato rientrano – inevitabilmente -­‐ nell’alveo di potenziale applicazione della “tenuità del fatto”. Logicamente, ribadiamo che la norma stessa esclude ogni applicazione “automatica” per tutti i reati che rientrano nella previsione di pena suddetta, e prevede una serie di regole sostanziali e procedurali per verificare – caso per caso – la reale applicazione al singolo caso concreto. L’esiguità non attiene alla fattispecie in astratto, ma alla realizzazione dell’offesa che in concreto sia particolarmente tenue e riscontrata da una colpevolezza altrettanto modesta, tale che annulli ogni esigenza di irrogazione reale della pena in concreto. La non punibilità va dunque collegata ad una valutazione attenta e puntuale caso per caso. Questo vale – © Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in
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naturalmente– anche per i reati ambientali e comporta una vera “rivoluzione” profonda per le strutture della comunicazioni di notizia di reato per la polizia giudiziaria ambientale la quale se resta ancorata ai pregressi schemi e logiche di redazione degli atti risulterà operare con effetti negativi sistematici praticamente seriali nei futuri esiti processuali. Pubblicato il 2 giugno 2015 Un quesito su dolo e colpa negli atti della polizia giudiziaria ambientale Domanda: Sono un operatore di polizia giudiziaria ambientale e mi chiedo perché dovrei, come voi sostenete ripetutamente, argomentare nella comunicazione di notizie di reato anche sul dolo e sulla colpa… Risposta (a cura del Dott. Maurizio Santoloci): La risposta al quesito è molto semplice. Un operatore di polizia giudiziaria deve illustrare nella comunicazione di notizia di reato ambedue gli elementi che costituiscono il reato, e non solo uno… Dunque, oltre al fatto oggettivo, anche gli elementi soggettivi inerenti la colpevolezza (in particolare il dolo e la colpa del soggetto che si va a denunciare) sono parte integrante del reato oggetto della CNR. Questo perché – va ribadito -­‐ un reato si compone sia di elemento oggettivo che di elemento soggettivo. Molta polizia giudiziaria, in tutti campi ma in particolare nel settore ambientale, tende ad illustrare (anche in modo approfondito e minuzioso) gli aspetti oggettivi del reato ma tralascia -­‐ spesso completamente -­‐ gli elementi soggettivi. Questo comporta che in realtà non si tratta di una comunicazione di notizia di reato completa, ma di una comunicazione notizia di reato a metà… Perché manca la parte relativa all'elemento soggettivo che è altrettanto costitutiva del reato.2 Non si può pretendere, come molti sostengono, che tanto poi 2 Dal libro “Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale” edizione 2014 a cura di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci – Diritto all’ambiente Edizioni www.dirittoambientedizioni.net : “ (…) Il dolo e la colpa rappresentano gli elementi soggettivi costituenti parte rilevante e primaria di ogni reato. Detti elementi, al pari del collaterale aspetto oggettivo, devono essere provati già a livello iniziale dalla polizia giudiziaria prima in sede di indagini e dal pubblico ministero dopo in fase dibattimentale: non si può di fatto invertire l’onere della prova, operando esclusivamente una denuncia asettica del fatto basata esclusivamente sugli elementi oggettivi e ritenendo per implicita e scontata la responsabilità automatica del soggetto connesso a tali fatti. Al contrario la P.G. prima, ed il pubblico ministero dopo, devono acquisire di propria iniziativa tutti gli elementi specifici che dimostrino come lo stesso soggetto abbia agito con dolo o con colpa e che quindi vi sia una connessione diretta tra il suo © Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in
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ci pensa il pubblico ministero e/o il giudice a ricercare tali elementi, perché ci si deve chiedere: come può il pubblico ministero, già in fase di primo approccio agli atti, riuscire ad individuare e valutare l’elemento soggettivo del reato se la polizia giudiziaria non ha scritto nulla al riguardo? Da dove potrà dedurre il PM elementi in tal senso? È logico che, in assenza comportamento soggettivo e quel fatto illecito posto in essere e denunciato. Va sottolineato che cagionare dinamicamente un evento non sempre equivale automaticamente ad essere penalmente responsabile dello stesso. Serve infatti la “colpevolezza” e questa va individuata in prima battuta dalla polizia giudiziaria. In diversi casi la P.G. sottovaluta questo aspetto, ritenendo scontato che cagionare equivale ad essere responsabile, e non approfondisce dunque l’elemento soggettivo. In questo modo si inverte l’onere della prova e spesso la sentenza -­‐ nonostante la chiara e documentata oggettività storica del fatto -­‐ esonera il soggetto denunciato dalla responsabilità penale per assenza di prove sull’elemento soggettivo. Nel campo degli inquinamenti idrici -­‐ ad esempio -­‐ il fatto oggettivo del reato è costituito dallo sversamento delle acque reflue di scarico fuori tabella e/o dalla palese alterazione del colore e della natura delle acque del fiume sottostante. Ambedue i dati oggettivi vengono rilevati ed assicurati a livello probatorio dai campionamenti eseguiti sul posto e dalle successive analisi di laboratorio. Ma resta ancora da accertare se il titolare dello scarico, che ha oggettivamente cagionato il riversamento fuori tabella così documentato, è poi colpevole rispetto a tale evento e se egli può essere in qualche modo considerato responsabile. Soltanto una cultura giuridica antica ed arcaica può ritenere che solamente sulla base dei dati dei reperti analitici o fotografici oggettivi raccolti e dal conseguente nesso di collegamento sempre obiettivo con il titolare dello scarico, quest’ultimo possa essere chiamato a rispondere come responsabilità appunto oggettiva dell’evento in questione. Va infatti adesso esaminato l’elemento soggettivo a suo eventuale carico, e cioè se sussiste il dolo o la colpa, perché in assenza di uno di questi due elementi gli aspetti oggettivi da soli non sono sufficienti per poter ritenere penalmente responsabile il titolare dello scarico in ordine all’evento in esame. Può sussistere infatti il dolo eventuale per il reato di danneggiamento di acque pubbliche a carico del titolare di depuratore non abilitato a ricevere rifiuti liquidi da mezzi su gomma il quale -­‐ invece -­‐ accetti sistematicamente tali liquami e poi, per sistematica overdose nell’impianto, effettui sversamenti anomali e fuori tabella inquinando il fiume sottostante. Può sussistere la colpa se il titolare ha adottato un’impiantistica di depurazione sottodimensionata rispetto alla reale portata dello scarico da trattare, oppure se non ha eseguito il protocollo di manutenzione ed ha così favorito il blocco dell’impianto o il suo cattivo funzionamento. Ma può sussistere anche una causa scriminante o esimente, come una forte ed anomala pioggia torrenziale che ha intasato l’impianto oltre ogni limite ragionevole di prevedibilità tecnologica oppure un riversamento da parte di terzi ignoti sulla linea dello scarico prima del depuratore di sostanze altamente inquinanti senza che al titolare dello scarico possa essere mosso alcun rilievo di ordine colposo anche in relazione al dovere di vigilanza che in questo caso era difficilmente affrontabile. (…)”. © Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in
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di ogni argomentazione illustrativa e dettagliata della polizia giudiziaria su tale aspetto soggettivo, qualunque argomento diverso poi prospettato in sede processuale sarà comunque ritenuto dominante, spesso con effetti apparentemente sorprendenti (e cioè sentenze che -­‐ pur riconoscendo che il fatto è accaduto e che dinamicamente lo ha cagionato il soggetto indagato -­‐ non riconoscono l’indagato medesimo colpevole per mancanza dell'elemento soggettivo). Ma va detto che la mancanza di elemento soggettivo come criterio probatorio nella fase processuale nella maggior parte dei casi è da attribuirsi -­‐ come causa originaria -­‐ alla mancata illustrazione di tale elemento da parte della polizia giudiziaria nei vari atti, ed in particolare nella conclusiva comunicazione di notizia di reato. Oggi il decreto sulla “tenuità del fatto” e la nuova normativa sui nuovi delitti ambientali rendono l'elemento soggettivo del reato ancora più rilevante ai fini sostanziali e procedurali. Continuare a non dedicare uno spazio illustrativo su tale aspetto nelle attuali comunicazioni di notizia di reato significa – in tale nuovo contesto -­‐ restare fuori dal tempo e dall'evoluzione delle cose ed esporsi a vanificazioni procedurali del proprio operato in modo seriale. Pubblicato il 5 giugno 2015 Un quesito sul Decreto Legislativo 16 marzo 2015 n. 28 ed obbligo di invio della comunicazione di notizia di reato al PM Domanda: Se un organo di polizia giudiziaria rileva che esistono i presupposti per l’applicazione del decreto sulla “tenuità del fatto”, può scegliere direttamente di non inviare la comunicazione di notizia di reato al pubblico ministero per un reato ambientale? Risposta (a cura del Dott. Maurizio Santoloci): Assolutamente no! Stiamo ricevendo diverse e-­‐mail che propongono questo dubbio da parte di alcuni organi di polizia giudiziaria ambientale. Va sottolineato che i principi del nuovo decreto sulla “tenuità del fatto” (Decreto Legislativo 16 marzo 2015 n. 28) sono comunque di competenza della magistratura, e dunque in ogni caso prevedono un esame ed una decisione giurisdizionale dopo l'esame del pubblico ministero e dopo – comunque -­‐ di un giudice. Peraltro non esiste alcun automatismo (come qualcuno potrebbe erratamente ritenere) nella applicazione di tale decreto in relazione a tutti i reati per i quali la pena massima prevista lo rende (solo) potenzialmente applicabile: va effettuata una verifica caso per caso, sulla base di parametri complessi e questo da parte del magistrato. Quindi, sarebbe fortemente improprio e omissivo scegliere da parte di un organo di polizia giudiziaria di non inviare la comunicazione di notizia di reato al pubblico ministero, perché di fatto verrebbe questa sua scelta illegittima a supplire alla decisione della magistratura requirente e giudicante. Pubblicato 11 maggio 2015 © Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in
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Un quesito su decreto sulla “tenuità del fatto” e reato di incendio boschivo colposo Domanda: Il reato di incendio boschivo colposo può rientrare potenzialmente nella previsione del decreto sulla “tenuità del fatto”? E quali possono essere, in caso positivo, le linee guida per la polizia giudiziaria per affrontare questa nuova disciplina normativa? Risposta (a cura del Dott. Maurizio Santoloci): La pena prevista per il reato di incendio boschivo colposo di cui all'articolo 423 bis secondo comma codice penale (reclusione da uno a cinque anni) fa rientrare questo delitto oggettivamente nella previsione di potenziale applicazione in ordine al principio del nuovo decreto sulla “tenuità del fatto” (Decreto Legislativo 16 marzo 2015 n. 28). Questo -­‐ naturalmente -­‐ in via ipotetica e teorica, mentre poi sarà necessario -­‐ caso per caso -­‐ verificare se vi sono i presupposti in fatto ed in diritto. Mentre, logicamente, è pacifico che il reato di incendio boschivo doloso di cui al primo comma del medesimo articolo 423 bis codice penale non rientra (neppure potenzialmente) in tale previsione. Il fatto che l'ipotesi incendio boschivo colposo possa essere – comunque -­‐ ricompresa nella procedura per la dichiarazione di non punibilità prevista dal nuovo decreto sulla “tenuità del fatto” impone una rinnovata strutturazione delle impostazioni delle comunicazioni di notizie di reato da parte della polizia giudiziaria ambientale. Non si può oggi -­‐ infatti -­‐ far finta di ignorare che tale normativa esiste, ed è perfettamente vigente, per continuare ad inviare al pubblico ministero le comunicazioni di notizie di reato come se nulla fosse cambiato a livello di disciplina giuridica. Perché in tale ultima ipotesi avremmo come conseguenza il rischio concreto e diffusissimo di contribuire a creare in pochi mesi i presupposti per una vera e propria falcidia di provvedimenti di archiviazione immediati, o di altrettanto veloci sentenze di non doversi procedere per non punibilità per “tenuità del fatto”, che rischierebbero a loro volta -­‐ nel loro insieme complessivo -­‐ di creare una giurisprudenza devastante a livello preventivo e repressivo per tutti gli incendi boschivi colposi (incendi che comunque creano rilevantissimo danno al nostro patrimonio forestale nazionale). Dunque, oggi appare assolutamente necessario ed irrinunciabile evolvere profondamente la struttura ed il contenuto delle comunicazioni di notizia di reato e questo conferma -­‐ peraltro -­‐ la nostra tesi storica che sosteniamo da tempo3 in base alla quale 3 3 Dal volume “Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale” -­‐ edizione 2014 di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci (Diritto all’ambiente -­‐ Edizioni: http://www.dirittoambientedizioni.net/ ): “ (…) Comunicazione di notizia di reato per illeciti ambientali: lunga o breve? E può consistere nel semplice elenco dei verbali allegati? A nostro modesto avviso, la risposta a questa domanda è molto semplice: la comunicazione di notizia di reato deve essere una... comunicazione di notizia di reato. © Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in
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Stiamo assistendo -­‐ infatti -­‐ recentemente ad una evoluzione di fatto nella prassi di redigere le comunicazioni di notizie di reato da parte di gran parte degli organi di polizia giudiziaria (in particolare nel campo dei reati ambientali, dalla salute pubblica e degli animali). Infatti, una progressiva evoluzione interpretativa ha fatto sì che oggi, in concreto, molte comunicazioni di notizie di reato (d’altra parte non solo nelle materie citate) consistono praticamente soltanto nell’elenco dei verbali allegati alla comunicazione medesima. In altre parole, sta scomparendo progressivamente, ed in alcuni casi è proprio scomparsa del tutto, la stesura della illustrazione dei fatti in quella che continua a chiamarsi comunicazione di notizia di reato, ma il cui contenuto è sostanzialmente troppo spesso ormai contraddistinto esclusivamente da un’epigrafe di intestazione di indirizzo al Pubblico Ministero competente, delle indicazioni degli estremi formali dei reati che si intendono denunciare, nonché dall’elenco schematico dei verbali allegati. Praticamente, la lettura del fatto non si evince dal testo della comunicazione e per capire cosa è successo ed avere un’idea della dinamica dei fatti si devono andare a consultare uno per uno gli allegati (verbale di perquisizione, verbale di sequestro, di arresto, di accertamenti urgenti sui luoghi, sommarie informazioni testimoniali etc…). Il che significa che, come prassi molto diffusa, l’atto di comunicazione di notizia di reato è ridotto ad essere soltanto l’indice degli allegati. Chi legge queste comunicazioni, per avere un quadro ricostruttivo dei fatti e della loro dinamica deve leggere tutti i verbali allegati e dalla sinergia di questi atti trarre le informazioni per ricostruire gli eventi ed i reati connessi che sono solo indicati numericamente nella epigrafe del testo della comunicazione stessa. Crediamo che vada svolta una riflessione sul punto se questa prassi sia corretta o meno a livello procedurale e sostanziale, e se l’evoluzione della dinamica di redazione di tale atto sia in linea con la “ratio legis” del codice di procedura penale. A nostro avviso, ma questo naturalmente è soltanto la nostra modesta opinione personale, la risposta questa domanda è: assolutamente no. Perché se andiamo ad esaminare con attenzione la dinamica della gerarchia degli atti di polizia giudiziaria, così come riportati dal codice di procedura penale, rileviamo in modo oggettivo che tale codice prevede una serie di atti specifici (per così dire “dinamici”) a cura della polizia giudiziaria attraverso i quali si esercita il potere/dovere di intervento e di indagine della medesima. In una evoluzione di medio livello di indagini di polizia giudiziaria, abbiamo realisticamente: un verbale di perquisizione, un verbale di sequestro, un verbale di accertamento urgente sui luoghi, un verbale fotografico, eventuali verbali di sommarie informazioni testimoniali e di tutti gli altri atti conseguenti all’accertamento di polizia giudiziaria per un caso concreto. Alla fine, e riteniamo che questo debba accadere soltanto alla fine, la polizia giudiziaria redige l’atto riassuntivo della comunicazione di notizia di reato attraverso il quale informa il Pubblico Ministero dei fatti che essa P.G. ritiene che possano costituire reato. Il codice (art. 347 c.p.p) non prevede la redazione a cura della P.G. di un mero elenco bibliografico di singoli atti precedentemente creati, ma prevede che la polizia giudiziaria informi il Pubblico Ministero attraverso questo atto dei fatti-­‐reato accertati (la P.G. “riferisce al Pubblico Ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti”) e dunque, sempre a nostro modesto avviso, si tratta di un documento riassuntivo nel corpo del quale la © Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in
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comunque, prima ancora del decreto sulla “tenuità del fatto”, la comunicazione di notizia di reato non poteva (e non può a maggior ragione oggi) essere una mera esposizione dei fatti oggettivi, o addirittura come qualcuno sostiene un semplice indice degli allegati alla prima pagina della comunicazione di reato stessa, ma doveva -­‐ e deve oggi essere -­‐ un atto completo, esaustivo ed articolato ove la PG, dopo aver esposto i fatti e delineate le caratteristiche oggettive e soggettive del reato, deve prendere posizione ed argomentare compiutamente in ordine ad ogni aspetto. Dunque, sarà necessario che la polizia giudiziaria vada a mutare la struttura della comunicazione di notizia di reato dell'incendio boschivo colposo, con particolare riferimento a quei fatti che potrebbero -­‐ in ipotesi ed almeno apparentemente -­‐ dar luogo ad una argomentazione difensiva per chiedere l’applicazione della “tenuità del fatto”: Sarà, pertanto, da oggi assolutamente necessario illustrare compiutamente -­‐ e soprattutto dettagliatamente ed approfonditamente con un testo proporzionato -­‐ al pubblico ministero in prima stanza (ed al giudice seconda battuta) tutti i motivi per i quali la polizia giudiziaria ritiene che il caso non sia particolarmente trascurabile, e quindi non soggetto alla dichiarazione di “non punibilità” per particolare “tenuità del fatto”. Con particolare riferimento all'ipotesi delittuosa in esame, sarà necessario un rinnovato e particolarmente accurato esame non solo degli aspetti soggettivi comportamentali del soggetto responsabile, ma anche delle conseguenze del danno dell'incendio in questione (anche se colposo) a livello sia reale ma soprattutto anche potenziale. A tal fine, in particolare gli operatori di P.G. del Corpo forestale dello Stato, forti della specifica competenza in materia ambientale, dovranno necessariamente evidenziare nella compilazione della comunicazione di notizia di reato, la gravità dell’evento, con particolare riferimento sia alla quantificazione economica del danno ambientale che il soprassuolo percorso dal fuoco ha subito che alla determinazione dalle ingenti spese sostenute dallo Stato per spegnere l’incendio. Questa modalità tecnica di compilazione della comunicazione di notizia di reato potrà sicuramente contrastare ogni argomentazione difensiva mirata a chiedere l’applicazione di “non punibilità” per la “tenuità del fatto”. E’ noto che un incendio di bosco non degradato di circa 5-­‐7 ettari su cui interviene il concorso aereo nazionale o regionale “costa” alla collettività decine di migliaia di euro, tra P.G. riassume prima la dinamica dei fatti e poi va ad illustrare gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie penalmente rilevante che intende denunciare, naturalmente poi integrando il tutto con gli atti redatti (“indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione”).” © Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in
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danni diretti all’ecosistema boschivo e costi di spegnimento. Dovrà -­‐ in tale contesto -­‐ essere evidenziato e sottolineato (nello stesso atto) il danno che comunque tale evento negativo ha portato in generale per l'ambiente naturale in via immediata e futura, ma anche il danno per la pubblica amministrazione a livello economico ed operativo, illustrando nei dettagli quanto è costato in termini di operatività di personale e mezzi e quanto è costato a livello economico alle pubbliche amministrazioni competenti intervenire per spegnere l'incendio. Il tutto anche per evitare equivoci sulla confusione impropria tra fatto “accidentale” e fatto dovuto a “colpa” in senso penale, chiarendo bene che non si tratta di un “incidente” ma di un comportamento che è soggetto al regime di responsabilità per imprudenza, negligenza e/o gli altri elementi tipici della “colpa” in sede penale. Nei casi in esame di incendio boschivo colposo va archiviata definitivamente, anche a livello puramente espressivo e terminologico, la cultura del fatto “accidentale” e va potenziato nelle comunicazioni di notizie di reato tutto ciò che tiene al livello ed al grado – appunto -­‐ della “colpa” in senso stretto (facendo bene attenzione a distinguere la “colpa” dal “dolo eventuale”, evidenziando invece la sussistenza di questo ulteriore e diverso elemento soggettivo ove ne ricorrano i presupposto…), unitamente alla illustrazione parallela sulle dinamiche oggettive del fatto con particolare riferimento a tutte le ipotesi di danni attuali e potenziali a livello ambientale, di pericolo pubblico, e di danno economico per le pubbliche pubbliche amministrazioni intervenute con proporzionato -­‐ e spesso rilevantissimo -­‐ impiego di mezzi, persone e materiali, E costi conseguenti. Dati che incidono profondamente sul giudizio del presunto “fatto tenue” sotto ogni aspetto. Pubblicato il 13 maggio 2015 © Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in
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Un quesito sulla retroattività del decreto sulla “tenuità del fatto” Domanda: Il decreto recente sulla “tenuità del fatto” si applica anche ai procedimenti penali già in corso e cioè pendenti sulla base di denunce penali trasmessi al pubblico ministero prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo? Risposta (a cura del Dott. Maurizio Santoloci): Assolutamente sì. Ogni legge va letta e collocata dentro il contesto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Uno dei più rilevanti i principi generali del nostro ordinamento è il “favor rei“. Dunque, questa nuova normativa (Decreto Legislativo 16 marzo 2015 n. 28) non può certamente sfuggire a tale presupposto di base. È logico che, prevedendo una condizione assolutamente più favorevole al reo, debba considerarsi retroattiva anche per tutti i procedimenti penali pendenti al momento dell'entrata in vigore del nuovo decreto. In tal senso si è già espressa la Cassazione Penale -­‐ Sez. III -­‐ con sentenza del 15 aprile 2015, n. 15449, Quindi è realistico pensare che anche per i reati ambientali vi sarà potenziale applicazione di questo nuovo principio per i processi già in pendenza e per denunce pregresse, e dunque per attività giurisdizionale già in corso ed avviate. Pubblicato il 6 maggio 2015 © Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in
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Estratto quesiti su tenuità dal fatto