APPROVATO CON D.C.C. N° 84 DEL 29 OTTOBRE 2009 APPROVATO CON D.C.C. N° 84 DEL 29 OTTOBRE 2009 RELAZIONE DESCRITTIVA Regolamento recante disposizioni attuative della L.R. n. 14 del 8 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” Comune di Verona Progettazione Urbanistica Qualità Urbana via Pallone, 9 – 37121 Verona tel 045.8078633 – fax 045.8077667 Comune di Verona Pianificazione Territoriale via Pallone n. 9 – 37121 Verona tel 045.8077825 – fax 045.8077511 APPROVATO CON D.C.C. N° 84 DEL 29 OTTOBRE 2009 RELAZIONE DESCRITTIVA sul “Regolamento recante disposizioni attuative della Legge Regionale n. 14 del 08/07/2009, disegno di legge relativo a “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche”; Premessa. Ai sensi del 3° comma dell’art. 117 della Costituzione, che individua quale potestà legislativa spetta allo Stato e quale alle Regioni, il governo del territorio è indicato come “materia di legislazione concorrente” e quindi la LR 14/2009 si inserisce in questo quadro progettuale. Il principale obiettivo della Legge Regionale è il rilancio dell’economia veneta, mediante il rinnovamento e la rivitalizzazione del patrimonio edilizio esistente, anche attraverso l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile. I principali contenuti della legge sono così sintetizzabili: • Art. 2- Ampliamento fino al 20% del volume degli edifici se destinati ad uso residenziale e del 20% della superficie coperta se adibiti ad uso diverso; tale percentuale può essere elevata di un ulteriore 10% nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l’uso di fonti di energia rinnovabile. Tali norme riguardano edifici esistenti nonché edifici il cui progetto o richiesta del titolo abilitativo siano stati presentati al Comune entro il 31 marzo 2009. • Art. 3, comma 2- Rinnovamento degli edifici realizzati anteriormente al 1989 con ampliamento fino al 40% del volume se destinati ad uso residenziale e del 40% della superficie coperta se adibiti ad uso diverso nel caso di integrale demolizione e ricostruzione degli edifici, purché situati in zona territoriale propria e solo qualora vengano utilizzate tecniche costruttive di cui alla LR 4/2007 “Iniziative ed interventi a favore dell’edilizia sostenibile”. Tale norme riguarda anche edifici demoliti o in corso di demolizione purché all’entrata in vigore della legge non sia già avvenuta la ricostruzione. A tal fine la Giunta regionale integra le linee guida di cui all’art. 2 della L.R. 4/2007 prevedendo la graduazione della volumetria assentibile o in ampliamento in funzione della qualità ambientale ed energetica dell’intervento. • Art. 3, comma 3- La percentuale di cui al punto precedente può essere elevata fino al 50% nel caso in cui l’intervento di demolizione e ricostruzione comporti una ricomposizione plani volumetrica con forme architettoniche diverse da quelle esistenti comportanti la modifica dell’area di sedime nonché delle sagome e sia oggetto di un piano attuativo. Tale norme riguarda anche edifici demoliti o in corso di demolizione purché all’entrata in vigore della legge non sia già avvenuta la ricostruzione. • Art. 4 - ampliamento per alcune tipologie di strutture turistico ricettive. • Art. 5 – Non concorrono a formare cubatura le pensiline e le tettoie finalizzate all’installazione di impianti solari e fotovoltaici di tipo integrato o parzialmente integrato. La legge regionale prevede inoltre che il Titolo abilitativo sia la DIA ((Dichiarazione Inizio Attività); e che le istanze vengano presentate entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Particolarmente significativo risulta inoltre il contenuto dell’art. 9 con il quale viene definito l’ambito di applicazione della Legge Regionale, prevedendo inoltre, con il comma 5, che i Comuni possano definire ulteriori limiti e modalità applicative. Infatti, l’articolo 9, comma 5, della legge regionale 14/2009, recita che: “5. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4, i comuni entro il termine del 30 ottobre 2009 deliberano, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, se o con quali ulteriori limiti e modalità applicare la normativa di cui agli articoli 2, 3 e 4. Decorso inutilmente tale termine la Giunta regionale, entro i successivi - Pagina 3 di 15 - APPROVATO CON D.C.C. N° 84 DEL 29 OTTOBRE 2009 quindici giorni, nomina un commissario ad acta con il compito di convocare, entro e non oltre dieci giorni, il consiglio comunale ai fini dell’eventuale adozione del provvedimento.” A tal fine è stato predisposto un apposito regolamento con il quale si propongono ulteriori limitazioni, oltre a quelle definite dalla stessa LR 14/2009 per la sua applicabilità, al fine di garantire la salvaguardia e tutela dei valori ambientali, storici, architettonici e paesaggistici presenti nel territorio comunale, in coerenza con i contenuto del vigente Piano di Assetto del Territorio, oltre che le modalità applicative in ambito locale delle citate disposizioni ed alcune considerazioni esplicative al fine di orientare gli interventi e garantire la piena ed efficace applicazione della normativa regionale. Sulla scorta delle analisi effettuate per la formazione del Piano degli Interventi, oltre che agli elementi di conoscenza derivanti dal Piano di Assetto del Territorio sulle peculiarità del Territorio Comunale di Verona, si è quindi predisposto il Regolamento attuativo in oggetto di seguito sintetizzato, evidenziandone i principali contenuti e le relative motivazioni. Articolo 1- Ambito di Applicazione L’Articolo 1 del Regolamento di Attuazione della LR 14/2009, specifica i principali obiettivi del Regolamento stesso, che, in estrema sintesi sono i seguenti: - descrizione e definizione dei casi di non applicabilità degli artt. 2, 3 e 4 della LR 14/2009 sia ai sensi del comma 1, art. 9 della stessa, che in relazione a specifiche valutazioni effettuate su immobili e zone del territorio comunale; - indicazione delle modalità secondo le quali devono essere attuate le opere di urbanizzazione per supportare l’eventuale nuovo carico urbanistico indotto ( per effetto dell’applicazione della LR 14/2009) dagli ampliamenti di volume o di superficie degli edifici esistenti; - precisazioni in merito alla normativa statale non derogabile dalla LR 14/2009 e dal relativo regolamento di Attuazione sulle distanze; - definizione delle modalità di realizzazione di un elenco ricognitivo degli ampliamenti che saranno volta per volta autorizzati ai sensi della LR 14/2009. Art. 2 – Definizioni. L’articolo 2 del Regolamento di Attuazione della LR 14/2009, chiarisce il significato ed esplicita il contenuto delle principali “definizioni” utilizzate nell’articolato normativo della LR 14/2009 e del relativo Regolamento. Tra queste, di particolare rilevanza risultano le seguenti definizioni: - zona territoriale propria: in quanto condiziona l’applicabilità dell’art. 3, commi 2 e 3 della LR 14/2009; - prima casa di abitazione: in quanto condizione indispensabile per l’applicazione di alcune agevolazioni; - superficie utile lorda SUL: in quanto costituisce un nuovo parametro urbanistico in base al quale va rapportato l’aumento della superficie coperta ammissibile; - case a schiera: in quanto condiziona l’applicabilità dell’articolo 2, comma 4 della LR 14/09. Art. 3 – Disposizioni generali L’articolo 3 del Regolamento di Attuazione della LR 14/2009, contribuisce alla definizione delle caratteristiche degli ampliamenti ritenuti ammissibili e ne definisce le modalità applicative. Di particolare rilevanza risultano le seguenti disposizioni: - la definizione del concetto di ampliamento in aderenza, puntualizzandolo anche con riferimento a situazioni localizzate su terreno non pianeggiante, in quanto il territorio comunale presenta una variegata conformazione morfologica (comma 1); - la definizione delle modalità con le quali realizzare gli ampliamenti degli edifici a schiera, in quanto non più precisamente definite dalla legge regionale (comma 3); - Pagina 4 di 15 - APPROVATO CON D.C.C. N° 84 DEL 29 OTTOBRE 2009 - la definizione delle modalità di ampliamento di edifici con destinazione mista (residenza ed altro), in quanto si è ritenuto utile rapportare l’aumento della superficie coperta ammissibile dalla L.R. 14/2009 alla superficie utile lorda esistente alla data di entrata in vigore della stessa L.R. 14/2009, in modo che, l’aumento di tale superficie utile lorda non sia superiore a quello della suddetta superficie coperta ammissibile per il tipo di intervento proposto; questa modalità di intervento è stata proposta con lo scopo di definire un limite alla superficie utile non indicato dalla L.R. 14/09 e di renderne possibile la libera redistribuzione in verticale nel rispetto della superficie coperta massima ammissibile (commi 4 e 5); - la specificazione delle modalità di ampliamento degli edifici in attuazione dell’art. 3 comma 2 della LR 14/2009; si è ritenuto di rendere esplicitamente ammissibili sia la modifica del sedime originario dell’edificio che la ricomposizione volumetrica dello stesso, al fine di perseguire comunque il miglioramento della qualità architettonica degli edifici nonché la connotazione urbana degli interventi in coerenza con lo spirito della legge stessa che si propone di (art. 1, comma1 LR 14/2009) “… ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente …”. (comma 8); - la specificazione, in correlazione con la definizione di prima casa di abitazione di cui all’art. 2, comma 1, lett. h) secondo periodo del presente regolamento, della possibilità, anche in caso di ampliamento dell’unità abitativa principale, di realizzare una seconda abitazione, purché destinata ai componenti della famiglia residente. (comma 11) - l’evidenziazione che gli aumenti in termini di volume o superficie coperta derivanti dall’applicazione della LR 14/2009, con le limitazioni o esclusioni di cui al presente regolamento, non incidono nel dimensionamento del PAT vigente, in quanto principalmente indirizzati al miglioramento qualitativo del patrimonio edilizio. (comma 12) - l’evidenziazione delle modalità di intervento per la salvaguardia delle aree ricomprese nell’ambito di tutela diretta ed indiretta del Sito Unesco così come indicato nel PAT, in attesa che il Piano degli Interventi provveda a disciplinare l’edificazione in conformità con quanto previsto dall’art. 15 delle NTA del PAT. - - ART. 4 - Ricognizione dei presupposti di non applicabilità della legge regionale in relazione a quanto previsto dall’art. 9, comma 1 della medesima. L’articolo 4 del Regolamento di Attuazione della LR 14/2009, chiarisce, con riferimenti puntuali alla strumentazione urbanistica vigente, gli ambiti all’interno dei quali non è possibile attuare gli ampliamenti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della LR 14/2009, ed effettua nel contempo una serie di precisazioni volte a chiarire i nessi tra i piani vigenti e quelli in itinere. Tale individuazione e precisazione ha comunque carattere ricognitivo, non rientrando la disciplina del presente provvedimento nelle facoltà discrezionali attribuite al comune dall’art. 9 – ambito di applicazione - comma 5 della L.R. 14/2009. Sinteticamente, si riporta quanto segue: le precisazioni relative al comma1 punto a) dell’art. 4 del Regolamento , specificano in quali elaborati della cartografia urbanistica comunale vigente sono individuabili i perimetri dei centri storici, all’interno dei quali non è possibile applicare l’articolato normativo in merito agli ampliamenti della LR 14/2009, ricollegandola alla strumentazione urbanistica in itinere; le precisazioni relative al comma 1 punto b) dell’art. 4 del Regolamento, esplicitano in quali casistiche non siano applicabili le possibilità di ampliamento previste dalla LR 14/2009, nel rispetto di quanto previsto nel “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. le precisazioni relative al comma1 punto c) dell’art. 4 del Regolamento segnalano in quali elaborati della strumentazione urbanistica vigente (comunale e sovra ordinata) possono essere individuati i principali edifici oggetto di norme di tutela e che quindi non possono essere oggetto degli ampliamenti previsti dalla LR 14/2009. - Pagina 5 di 15 - APPROVATO CON D.C.C. N° 84 DEL 29 OTTOBRE 2009 - le precisazioni relative al comma1 punto e) dell’art. 4 del Regolamento esplicitano i casi e le condizioni rispetto alle quali sono ammessi i benefici della LR 14/2009, quando gli edifici di cui agli interventi sono stati oggetto di sanatoria; le precisazioni relative al comma1 punto g) dell’art. 4 del Regolamento, segnalano l’ambito della strumentazione urbanistica comunale nel quale non è possibile ampliare gli edifici secondo quanto previsto dalla LR 14/2009, essendo aree di chiarate “di alta pericolosità idraulica”. ART. 5 – Limiti all’applicabilità degli artt. 2, 3 e 4 della Legge regionale 14/2009 in relazione a specifici immobili e zone del proprio territorio sulla base di specifiche valutazioni o ragioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico, ambientale. IMMOBILI O ZONE DISPOSIZIONI SPECIALI Gli ambiti dei parchi o per la formazione dei parchi e delle riserve In tali zone, sono esclusi tutti gli ampliamenti naturali di interesse comunale, come previsti dagli artt.2 , 3 e 4 della legge regionale individuati dal PAT nella Tav. 4 – 14/2009. Carta delle Trasformabilità – disciplinati dall’art. 59 delle NTA; SPECIFICHE VALUTAZIONI DI CARATTERE URBANISTICO, EDILIZIO, PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE. 1 L’esclusione di tali zone dall’applicazione di tutti gli ampliamenti previsti dalla L.R. 14/09 é motivata con il fatto che trattasi di zone collocate alle estreme pendici meridionali dei Monti Lessini, in contiguità con il sistema fluviale del fiume Adige e che per la loro limitata alterazione antropica oltre che per i notevoli valori ambientali e storico/testimoniali che le caratterizzano, costituiscono elementi centrali del progetto urbano e di riequilibrio dell’ecosistema comunale. Esse costituiscono inoltre, per le parti non già individuate a parco di interesse locale dalla strumentazione urbanistica vigente, ambiti preferenziali per l’istituzione di parchi e/o riserve naturali di interesse comunale. IMMOBILI O ZONE 2 DISPOSIZIONI SPECIALI Ambito A dell’allegato C - afferente al “Cardo Massimo” e soggetto a processi di trasformazione di rilevante interesse che dovranno comportare la riqualificazione fisica e funzionale di tale asse. In Edifici ricadenti in ambiti strategici tale ambito per gli edifici esistenti, sono esclusi per la riqualificazione, riconversione tutti gli ampliamenti previsti dagli artt.2, 3 e 4 della e ristrutturazione delle aree legge regionale 14/2009. produttive di Verona Sud. Ambito B dell’allegato C - di transizione tra i quartieri residenziali e le zone produttive da confermare o le zone ad elevata trasformabilità. In tale ambito per gli edifici esistenti con destinazione - Pagina 6 di 15 - APPROVATO CON D.C.C. N° 84 DEL 29 OTTOBRE 2009 d’uso produttiva (industriale – artigianale logistica) e commerciale (grandi, medie strutture di vendita - e Parchi Commerciali), sono esclusi tutti gli ampliamenti previsti dagli artt.2, 3 e 4 della legge regionale 14/2009. Le unità edilizie con destinazione turistica, direzionale e commerciale (diverse da quelle di cui al comma che precede), possono essere ampliate nei limiti di cui all’art. 2 della LR 14/2009. L’ampliamento degli esercizi di Vicinato come definiti dalla LR 15/2004, non può comunque comportare il superamento di una superficie di vendita complessiva di mq. 250. (Allegato C) SPECIFICHE VALUTAZIONI DI CARATTERE URBANISTICO, EDILIZIO, PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE. Le aree afferenti al “Cardo Massimo” e quelle di transizione tra i quartieri residenziali e le zone produttive, lungo Viale del Lavoro, sono individuate dal PAQE e dal PAT come aree di “massima trasformabilità”, ed oggetto di un progetto unitario “misurato su di una realistica e verificata trasformabilità delle stesse, e su di una chiara idea di città, all’interno della quale collocare il senso e la natura degli interventi previsti”. In tali ambiti si ritiene di ammettere solo una parte degli ampliamenti ammessi dalla L.R. 14/09 al fine di non compromettere, con interventi non pianificati, l’attuazione di un disegno unitario la cui progettazione è in avanzato stato di procedimento nell’ambito del P.I. di Verona Sud. 3 IMMOBILI O ZONE DISPOSIZIONI SPECIALI Edifici ricadenti all’interno dei due ambiti relativi a “Riva Acciai” e “Cartiere di Cà di David” delimitati nella tav. 4 del PAT - Carta delle Trasformabilità come “Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi”, e disciplinati dall’art. 55 delle NTA del PAT medesimo. Per gli edifici ricadenti nei due ambiti, di cui agli Allegati D 1 e D 2, sono esclusi tutti gli ampliamenti previsti dagli artt.2, 3 e 4 della legge regionale 14/2009, in quanto trattasi di ambiti nei quali il PAT indirizza gli interventi alla riconversione di attività ancora in esercizio, ma incompatibili con le funzioni urbane circostanti. SPECIFICHE VALUTAZIONI DI CARATTERE URBANISTICO, EDILIZIO, - Pagina 7 di 15 - APPROVATO CON D.C.C. N° 84 DEL 29 OTTOBRE 2009 PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE. Le aree di cui agli allegati D1 e D2 “corrispondono ad ambiti entro i quali le trasformazioni edilizio urbanistiche previste comportano una radicale trasformazione delle aree, sia dal punto di vista degli usi che dal punto di vista del sistema insediativo, ferme restando le necessità di conservazione, ristrutturazione di edifici o complessi di edifici, ritenuti significativi dei caratteri storico documentativi del luogo e/o di edifici vincolasti a norma di legge”. In tali ambiti si ritiene di non ammettere gli ampliamenti previsti dalla L.R. 14/09 al fine di non compromettere l’attuazione di un disegno unitario di radicale trasformazione delle aree, sia dal punto di vista degli usi che dal punto di vista del sistema insediativo, la cui progettazione è in fase di procedimento nell’ambito del P.I., valutato inoltre che tali attività produttive si configurano come incompatibili con le funzioni urbane circostanti. IMMOBILI O ZONE DISPOSIZIONI SPECIALI Edifici ricadenti nell’ambito del Quadrante Europa, disciplinato dalla variante n.2 al PAQE, come delimitato nella tav. 4 del PAT Carta delle Trasformabilità e disciplinato dall’art. 56 delle NTA del PAT medesimo. In tale ambito del Quadrante Europa (Allegato H della Var. 2) sono esclusi tutti gli ampliamenti previsti dagli artt.2, 3 e 4 della legge regionale 14/2009, limitatamente alle parti evidenziate nell’Allegato E SPECIFICHE VALUTAZIONI DI CARATTERE URBANISTICO, EDILIZIO, PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE. 4 L’esclusione degli ampliamenti nelle aree individuate nell’allegato E, è motivata dal fatto che: - parte dell’ambito è disciplinato da strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica (Consorzio Zai) che hanno puntualmente definito gli interventi massimi ammessi nell’area e che non si ritiene di modificare al di fuori di una progettazione unitaria di iniziativa del Consorzio medesimo; (PUA - PAQE nord) - parte dell’ambito è subordinato alla approvazione di strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica (Consorzio Zai) che dovranno puntualmente definire gli interventi ammessi nell’area. Nelle more dell’ approvazione di tali strumenti attuativi, non appare opportuno incrementare l’attuale carico urbanistico, al fine di non compromettere la progettazione ed attuazione unitaria degli interventi, per altro in itinere, ad iniziativa del suddetto Consorzio Zai; (PUA – PAQE sud) - l’ambito è subordinato alla approvazione di strumenti urbanistici attuativi di iniziativa - Pagina 8 di 15 - APPROVATO CON D.C.C. N° 84 DEL 29 OTTOBRE 2009 pubblica (Consorzio Zai) che dovranno puntualmente definire gli interventi ammessi nell’area. Nelle more dell’ approvazione di tali strumenti attuativi, non appare opportuno concedere ulteriori ampliamenti degli edifici esistenti al fine di non aumentare il peso delle funzioni insediate in contrasto con gli obiettivi di sviluppo della zona destinata ad ospitare nuove attività produttive con valenze innovative, nonché al fine di non compromettere lo sviluppo di una progettazione ed attuazione unitaria degli interventi, ad iniziativa del suddetto Consorzio Zai; (Marangona). 5 IMMOBILI O ZONE DISPOSIZIONI SPECIALI Edifici ricadenti nell’ambito degli “Ambiti cui attribuire specifiche destinazioni d’uso”, come delimitati nella tav. 4 del PAT - Carta delle Trasformabilità e disciplinati dall’art. 57 delle NTA del PAT medesimo In tali edifici, sono esclusi tutti gli ampliamenti previsti dagli artt.2, 3 e 4 della legge regionale qualora la destinazione d’uso esistente sia diversa da quella prevista dal PAT. SPECIFICHE VALUTAZIONI DI CARATTERE URBANISTICO, EDILIZIO, PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE. Il PAT individua queste aree nell’ambito delle linee preferenziali dello sviluppo insediativo per specifiche destinazioni d’uso indicando con la lettera “C” il commerciale e con la lettera “P” il produttivo. Conseguentemente è stata esclusa l’applicazione degli ampliamenti previsti dalla L.R. 14/09 per le destinazioni d’uso diverse che risultano pertanto incompatibili con le indicazioni del PAT. IMMOBILI O ZONE 6 DISPOSIZIONI SPECIALI Sono esclusi tutti gli ampliamenti previsti dagli artt.2, 3 e 4 della legge regionale 14/2009 per gli edifici esistenti ricadenti nelle aree individuate nella cartografia (Allegato F) che presentano problemi di interferenza con lo sviluppo del progetto del “Completamento dell’anello circonvallatorio a nord e traforo delle Torricelle”. SPECIFICHE VALUTAZIONI DI CARATTERE URBANISTICO, EDILIZIO, Edifici che interferiscono con le opere strategiche definite dalle linee Programmatiche dell’Amm.ne comunale 2007 – 2012 e inserite nel piano triennale delle opere pubbliche PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE. In attuazione delle linee strategiche approvate nel PAT in materia di mobilità, conformemente con le linee Programmatiche dell’Amm.ne comunale 2007 – 2012 e inserite - Pagina 9 di 15 - APPROVATO CON D.C.C. N° 84 DEL 29 OTTOBRE 2009 nel piano triennale delle opere pubbliche, è in corso di procedimento l’attuazione dei progetti relativi alla realizzazione della tangenziale nord, meglio definita come “Completamento dell’anello circonvallatorio a nord e traforo delle Torricelle”. In attesa della imminente approvazione del progetto di detta opera strategica in variante al P.R.G. (ora P.I.) e della contestuale apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, si ritiene incompatibile, con la realizzazione dell’opera pubblica, ammettere la realizzazione degli ampliamenti previsti dalla L.R. 14/09. IMMOBILI O ZONE 7 DISPOSIZIONI SPECIALI Per gli edifici disciplinati dalla VAR 276 sono esclusi gli ampliamenti di cui agli art. 2, 3 e 4 della legge regionale. Per gli altri edifici gli ampliamenti previsti dall’ art. 2, della legge regionale sono ammessi e ritenuti compatibili soltanto qualora Edifici adibiti ad attività produttive vengano realizzati all’interno delle aree di fuori zona. pertinenza delle attività così come delimitate all’entrata in vigore della L.R. 14/09 e devono comunque rispettare i limiti e le condizioni definiti dall’art. 73, comma 73.01 delle NTA del PAT; restano comunque esclusi gli ampliamenti previsti dagli artt. 3 e 4 della LR 14/2009. SPECIFICHE VALUTAZIONI DI CARATTERE URBANISTICO, EDILIZIO, PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE. Si è inteso con la disposizione di sui al presente paragrafo 7, regolamentare alcuni tipi di intervento, ritenuti compatibili con i disposti della LR 14/2009, circostanziandoli e garantendo nel contempo il massimo valore di salvaguardia ottenuto imponendo comunque il rispetto dei contenuti dell’art. 73 comma 73.01 delle NTA del PAT, che disciplina le modalità con le quali tali ampliamenti possono essere eseguiti. IMMOBILI O ZONE 8 DISPOSIZIONI SPECIALI In tali edifici, di cui alla planimetria di Edifici con qualità architettonico – individuazione (Allegato G) sono esclusi tutti gli ambientali meritevoli di ampliamenti previsti dagli artt.2, 3 e 4 della legge conservazione. regionale. SPECIFICHE VALUTAZIONI DI CARATTERE URBANISTICO, EDILIZIO, - Pagina 10 di 15 - APPROVATO CON D.C.C. N° 84 DEL 29 OTTOBRE 2009 PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE. Per gli edifici, di cui alla planimetria di individuazione (Allegato G) sono stati esclusi tutti gli ampliamenti previsti dagli artt.2, 3 e 4 della LR 14/2009, poiché si è ritenuto necessario tutelare il loro valore storico testimoniale rilevato con le analisi svolte in sede di aggiornamento del quadro conoscitivo dal PAT al PI. Soltanto con il PI potranno essere definite puntualmente le modalità di intervento sui singoli edifici. IMMOBILI O ZONE DISPOSIZIONI SPECIALI Per gli edifici, all’interno di tali isolati residenziali, gli ampliamenti consentiti ai sensi della L.R. 14/2009, ferme restando le altre limitazioni o Isolati residenziali che compongono il esclusioni delle presenti norme, dovranno tessuto urbano. rispettare, in relazione ai tessuti individuati negli allegati H e H1, le direttive poste a tutela delle componenti che qualificano gli insediamenti. (allegati H e H1). SPECIFICHE VALUTAZIONI DI CARATTERE URBANISTICO, EDILIZIO, PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE. 9 Il Piano Regolatore Generale vigente prevede la suddivisione del territorio in zone omogenee prevalentemente funzionali (residenziale, produttivo, produttivo agricolo, ecc), costruite esclusivamente a partire dagli usi in atto o insediabili. Il nuovo Piano degli Interventi, relativamente alla città esistente farà invece riferimento alla categoria di tessuto, la cui articolazione non deriva soltanto dagli usi e dalle densità edilizie ma anche da altre componenti che qualificano gli insediamenti. La presente direttiva indirizza l’ attuazione degli ampliamenti ammessi dalla LR 14/2009, utilizzando i dati di aggiornamento del quadro conoscitivo. A tal fine, gli elaborati H e H1 individuano sul territorio le diverse tipologie di tessuti descrivendone le caratteristiche a cui gli ampliamenti ammissibili dovranno riferirsi. IMMOBILI O ZONE 10 DISPOSIZIONI SPECIALI In tali isolati, ferme restando le altre limitazioni o Isolati residenziali che compongono il esclusioni delle presenti norme, l’ampliamento tessuto urbano e ad elevata densità massimo concesso è quello definito dall’art. 2 della edilizia. L.R. 14/2009. Le modalità con le quali eseguire tale ampliamento sono: - Pagina 11 di 15 - APPROVATO CON D.C.C. N° 84 DEL 29 OTTOBRE 2009 A - quelle indicate dal medesimo art. 2 della LR 14/2009, qualora l’intervento rimanga all’interno delle condizioni imposte dallo stesso articolo (DIA); B – L’ approvazione di un PUA, nel caso in cui si ravvisi la necessità, di effettuare l’ integrale demolizione e ricostruzione e la ricomposizione planivolumetrica con forme architettoniche diverse da quelle esistenti comportanti la modifica dell’area di sedime nonché delle sagome degli edifici originari. Per gli edifici esistenti all’interno di tali isolati non opera comunque alcuna limitazione sul numero dei piani. (Allegato H) SPECIFICHE VALUTAZIONI DI CARATTERE URBANISTICO, EDILIZIO, PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE. Nell’ambito degli studi effettuati per l’aggiornamento del quadro conoscitivo, propedeutico alla progettazione del Piano degli Interventi, sono stati individuati, nell’ambito del territorio comunale interessato da urbanizzazione consolidata, gli isolati che risultano edificati in modo intensivo. Al fine di garantire la vivibilità dei quartieri e la sostenibilità ambientale ed infrastrutturale degli interventi, si è ritenuto di limitare gli ampliamenti, negli isolati caratterizzati da elevata densità edilizia, a quelli previsti dall’art. 2 della legge regionale 14/09. Le disposizioni speciali di cui al paragrafo B intendono inoltre fornire ulteriori strumenti ai progettisti per effettuare, nello spirito della legge, interventi migliorativi dello stato di fatto, che non si limitino ad incrementare le caratteristiche di vivibilità, risparmio energetico, strutturali e di sicurezza dell’edificio, ma che garantiscano nel contempo attenzione alla qualità della morfologia dello spazio urbano nel suo complesso, mediante uno studio calibrato dell’intervento in relazione al contesto circostante, consentendo a tal fine anche l’ integrale demolizione e ricostruzione e la ricomposizione planivolumetrica con forme architettoniche diverse da quelle esistenti comportanti la modifica dell’area di sedime nonché delle sagome degli edifici originari. 11 IMMOBILI O ZONE DISPOSIZIONI SPECIALI Edifici con destinazione d’uso commerciale il cui ampliamento risulta ammissibile ai sensi della L.R. 14/2009 e non assoggettati ad altre limitazioni o esclusioni dalle presenti norme. Per tali edifici, in applicazione del criterio di correlazione, definito all’art. 8, comma 1, lett. g) della L.R. 11/2004, non è ammesso l’ampliamento di cui agli artt. 2, 3 e 4 della L.R. 11/2004, qualora sia finalizzato ad aumentare la superficie di vendita del settore merceologico alimentare in misura superiore a quella massima prevista per gli esercizi di vicinato (art. 7, comma 1, lett. a) punto 1 della L.R. 15/2004). - Pagina 12 di 15 - APPROVATO CON D.C.C. N° 84 DEL 29 OTTOBRE 2009 SPECIFICHE VALUTAZIONI DI CARATTERE URBANISTICO, EDILIZIO, PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE. Le disposizioni speciali di cui al presente paragrafo 11, sono motivate dalla necessità di evitare, al di fuori di una disciplina urbanistica operativa in corso di progettazione nell' ambito del piano degli Interventi, ampliamenti della superficie di vendita del settore merceologico alimentare in misura superiore a quella prevista per gli esercizi di vicinato, per non compromettere, stante l' effetto diretto di tali insediamenti sul traffico, la mobilità nelle zone interessate. IMMOBILI O ZONE DISPOSIZIONI SPECIALI Per tali edifici, sono esclusi tutti gli ampliamenti Elementi di archeologia industriale previsti dagli artt.2, 3 e 4 della legge regionale non individuati dal PAT. 14/2009. SPECIFICHE VALUTAZIONI DI CARATTERE URBANISTICO, EDILIZIO, PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE. 12 Le disposizioni speciali di cui al presente paragrafo 12, sono motivate dalla necessità di salvaguardare l’integrità di edifici che presentano caratteristiche di archeologia industriale, storico-testimoniali, poiché si è ritenuto necessario tutelare il loro valore storicotestimoniale rilevato con le analisi svolte in sede di aggiornamento del quadro conoscitivo dal PAT al PI. Soltanto con il PI potranno essere definite puntualmente le modalità di intervento sui singoli edifici. IMMOBILI O ZONE 13 DISPOSIZIONI SPECIALI Edifici esistenti all’interno dell’ambito di Piani Urbanistici Attuativi Vigenti, qualora non sia Per tali edifici, sono esclusi tutti gli ampliamenti ancora, alla data di presentazione previsti dagli artt.2, 3 e 4 della legge regionale della DIA, approvato il certificato di 14/2009. Collaudo Definitivo o di regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione. SPECIFICHE VALUTAZIONI DI CARATTERE URBANISTICO, EDILIZIO, PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE. Le disposizioni speciali di cui al presente paragrafo 13 , sono motivate con la necessità di non ammettere incrementi del carico urbanistico nell’ambito dei PUA in corso di - Pagina 13 di 15 - APPROVATO CON D.C.C. N° 84 DEL 29 OTTOBRE 2009 realizzazione, sino a quando, con l’approvazione del collaudo definitivo, non sia garantita la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal Piano Urbanistico Attuativo, commisurate all’entità insediativa dello stesso. IMMOBILI O ZONE DISPOSIZIONI SPECIALI Ville Venete, di cui al Catalogo ed In tali edifici, di cui alla planimetria di Atlante del Veneto – Provincia di individuazione (Allegato A) sono esclusi tutti gli Verona, a cura dell’Istituto Regionale ampliamenti previsti dagli artt.2, 3 e 4 della legge per le Ville Venete (2003). regionale. SPECIFICHE VALUTAZIONI DI CARATTERE URBANISTICO, EDILIZIO, 14 PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE. Le disposizioni speciali di cui al presente paragrafo 14, sono motivate dalla necessità di salvaguardare l’integrità di edifici che, sulla scorta delle indagini conoscitive svolte dall’Istituto Regionale per le Ville Venete, presentano rilevanti caratteristiche artistiche/storico-testimoniali meritevoli di tutela. - Pagina 14 di 15 - APPROVATO CON D.C.C. N° 84 DEL 29 OTTOBRE 2009 ART. 6 - Disciplina delle modalità attuative dell’obbligo di adeguamento delle opere urbanizzazione primaria connesso al maggiore carico urbanistico. (art. 9 e 4 LR 14/09) L’Articolo 6 del presente regolamento esplicita, definendone le modalità operative, l’obbligo previsto dall’art. 9 comma 4 della LR 14/2009, che subordina gli interventi di cui agli art. 2, 3 e 4, esclusi quelli sulla prima casa di abitazione, all’accertamento dell’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria, ovvero al loro adeguamento in ragione del maggior carico urbanistico connesso all’ampliamento. In particolare il regolamento prevede che la dimostrazione dell’esistenza delle opere primarie sia documentata in sede di progettazione dell’intervento con apposito elaborato grafico/progettuale. Qualora da tale elaborato si evidenzi la necessità di adeguamento o l’insufficienza delle opere di urbanizzazione, si dovrà procedere, alternativamente, in via principale alla loro realizzazione e/o completamento, mentre in via subordinata alla monetizzazione, nei casi in cui, sia possibile l’ applicazione dei principi desumibili dalle NTA del PRG (ora PI) vigente ( vedi artt. 4, comma 5 e 21, comma 4 delle NTA del PRG/PI, che individuano, per es. per i campi gioco, la superficie minima ammessa per la loro realizzazione, in luogo della monetizzazione). ART. 7 - Norme non derogate e disciplina delle distanze. L’articolo 7 del presente Regolamento richiama i principi non derogabili dalla LR 14/2009 e dal relativo Regolamento di attuazione, nel rispetto del riparto di competenze statali, regionali e comunali in attuazione della Costituzione e delle leggi di attuazione. ART. 8 - Modalità di costituzione, gestione ed aggiornamento dell'elenco degli ampliamenti autorizzati. L’articolo 8 del presente Regolamento tratta l’aspetto meramente gestionale del sistema di archiviazione dei dati relativi agli interventi generati dalla LR 14/2009 sul territorio comunale, al fine di garantirne il monitoraggio e l’aggiornamento in tempo reale dei dati relativi al patrimonio edilizio comunale, utilizzabile per i diversi fini statistici, demografici, pianificatori etc.. ART. 9 – Norme finali e di raccordo. L’articolo 9 del presente regolamento chiarisce e disciplina le modalità di interazione della normativa urbanistica comunale vigente ed in itinere con quanto previsto dalla LR 14/2009 e dal presente Regolamento, nel caso di “sovrapposizione sul medesimo immobile” di indicazioni normative discordanti. - Pagina 15 di 15 -