APPROVATO CON D.C.C. N° 84 DEL 29 OTTOBRE 2009
APPROVATO CON D.C.C. N° 84 DEL 29 OTTOBRE 2009
RELAZIONE DESCRITTIVA
Regolamento recante disposizioni attuative
della L.R. n. 14 del 8 luglio 2009 e successive
modifiche ed integrazioni
“Intervento regionale a sostegno del settore edilizio
e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile
e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16
in materia di barriere architettoniche”
Comune di Verona
Progettazione Urbanistica Qualità Urbana
via Pallone, 9 – 37121 Verona
tel 045.8078633 – fax 045.8077667
Comune di Verona
Pianificazione Territoriale
via Pallone n. 9 – 37121 Verona
tel 045.8077825 – fax 045.8077511
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RELAZIONE DESCRITTIVA sul “Regolamento recante disposizioni attuative della Legge
Regionale n. 14 del 08/07/2009, disegno di legge relativo a “Intervento regionale a sostegno del
settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12
luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche”;
Premessa.
Ai sensi del 3° comma dell’art. 117 della Costituzione, che individua quale potestà legislativa spetta
allo Stato e quale alle Regioni, il governo del territorio è indicato come “materia di legislazione
concorrente” e quindi la LR 14/2009 si inserisce in questo quadro progettuale.
Il principale obiettivo della Legge Regionale è il rilancio dell’economia veneta, mediante il
rinnovamento e la rivitalizzazione del patrimonio edilizio esistente, anche attraverso l’utilizzo delle
fonti di energia rinnovabile.
I principali contenuti della legge sono così sintetizzabili:
• Art. 2- Ampliamento fino al 20% del volume degli edifici se destinati ad uso residenziale e del
20% della superficie coperta se adibiti ad uso diverso; tale percentuale può essere elevata di un
ulteriore 10% nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l’uso di fonti di energia rinnovabile.
Tali norme riguardano edifici esistenti nonché edifici il cui progetto o richiesta del titolo abilitativo
siano stati presentati al Comune entro il 31 marzo 2009.
• Art. 3, comma 2- Rinnovamento degli edifici realizzati anteriormente al 1989 con ampliamento
fino al 40% del volume se destinati ad uso residenziale e del 40% della superficie coperta se adibiti
ad uso diverso nel caso di integrale demolizione e ricostruzione degli edifici, purché situati in zona
territoriale propria e solo qualora vengano utilizzate tecniche costruttive di cui alla LR 4/2007
“Iniziative ed interventi a favore dell’edilizia sostenibile”. Tale norme riguarda anche edifici
demoliti o in corso di demolizione purché all’entrata in vigore della legge non sia già avvenuta la
ricostruzione.
A tal fine la Giunta regionale integra le linee guida di cui all’art. 2 della L.R. 4/2007 prevedendo la
graduazione della volumetria assentibile o in ampliamento in funzione della qualità ambientale ed
energetica dell’intervento.
• Art. 3, comma 3- La percentuale di cui al punto precedente può essere elevata fino al 50% nel
caso in cui l’intervento di demolizione e ricostruzione comporti una ricomposizione plani
volumetrica con forme architettoniche diverse da quelle esistenti comportanti la modifica dell’area
di sedime nonché delle sagome e sia oggetto di un piano attuativo. Tale norme riguarda anche
edifici demoliti o in corso di demolizione purché all’entrata in vigore della legge non sia già
avvenuta la ricostruzione.
• Art. 4 - ampliamento per alcune tipologie di strutture turistico ricettive.
• Art. 5 – Non concorrono a formare cubatura le pensiline e le tettoie finalizzate all’installazione di
impianti solari e fotovoltaici di tipo integrato o parzialmente integrato.
La legge regionale prevede inoltre che il Titolo abilitativo sia la DIA ((Dichiarazione Inizio
Attività); e che le istanze vengano presentate entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della
legge stessa.
Particolarmente significativo risulta inoltre il contenuto dell’art. 9 con il quale viene definito
l’ambito di applicazione della Legge Regionale, prevedendo inoltre, con il comma 5, che i Comuni
possano definire ulteriori limiti e modalità applicative.
Infatti, l’articolo 9, comma 5, della legge regionale 14/2009, recita che:
“5. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4, i comuni entro il termine del 30 ottobre
2009 deliberano, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio,
paesaggistico ed ambientale, se o con quali ulteriori limiti e modalità applicare la normativa di cui
agli articoli 2, 3 e 4. Decorso inutilmente tale termine la Giunta regionale, entro i successivi
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quindici giorni, nomina un commissario ad acta con il compito di convocare, entro e non oltre dieci
giorni, il consiglio comunale ai fini dell’eventuale adozione del provvedimento.”
A tal fine è stato predisposto un apposito regolamento con il quale si propongono ulteriori
limitazioni, oltre a quelle definite dalla stessa LR 14/2009 per la sua applicabilità, al fine di
garantire la salvaguardia e tutela dei valori ambientali, storici, architettonici e paesaggistici presenti
nel territorio comunale, in coerenza con i contenuto del vigente Piano di Assetto del Territorio, oltre
che le modalità applicative in ambito locale delle citate disposizioni ed alcune considerazioni
esplicative al fine di orientare gli interventi e garantire la piena ed efficace applicazione della
normativa regionale.
Sulla scorta delle analisi effettuate per la formazione del Piano degli Interventi, oltre che agli
elementi di conoscenza derivanti dal Piano di Assetto del Territorio sulle peculiarità del Territorio
Comunale di Verona, si è quindi predisposto il Regolamento attuativo in oggetto di seguito
sintetizzato, evidenziandone i principali contenuti e le relative motivazioni.
Articolo 1- Ambito di Applicazione
L’Articolo 1 del Regolamento di Attuazione della LR 14/2009, specifica i principali obiettivi del
Regolamento stesso, che, in estrema sintesi sono i seguenti:
- descrizione e definizione dei casi di non applicabilità degli artt. 2, 3 e 4 della LR 14/2009 sia ai
sensi del comma 1, art. 9 della stessa, che in relazione a specifiche valutazioni effettuate su
immobili e zone del territorio comunale;
- indicazione delle modalità secondo le quali devono essere attuate le opere di urbanizzazione per
supportare l’eventuale nuovo carico urbanistico indotto ( per effetto dell’applicazione della LR
14/2009) dagli ampliamenti di volume o di superficie degli edifici esistenti;
- precisazioni in merito alla normativa statale non derogabile dalla LR 14/2009 e dal relativo
regolamento di Attuazione sulle distanze;
- definizione delle modalità di realizzazione di un elenco ricognitivo degli ampliamenti che saranno
volta per volta autorizzati ai sensi della LR 14/2009.
Art. 2 – Definizioni.
L’articolo 2 del Regolamento di Attuazione della LR 14/2009, chiarisce il significato ed esplicita il
contenuto delle principali “definizioni” utilizzate nell’articolato normativo della LR 14/2009 e del
relativo Regolamento.
Tra queste, di particolare rilevanza risultano le seguenti definizioni:
- zona territoriale propria: in quanto condiziona l’applicabilità dell’art. 3, commi 2 e 3 della LR
14/2009;
- prima casa di abitazione: in quanto condizione indispensabile per l’applicazione di alcune
agevolazioni;
- superficie utile lorda SUL: in quanto costituisce un nuovo parametro urbanistico in base al quale
va rapportato l’aumento della superficie coperta ammissibile;
- case a schiera: in quanto condiziona l’applicabilità dell’articolo 2, comma 4 della LR 14/09.
Art. 3 – Disposizioni generali
L’articolo 3 del Regolamento di Attuazione della LR 14/2009, contribuisce alla definizione delle
caratteristiche degli ampliamenti ritenuti ammissibili e ne definisce le modalità applicative.
Di particolare rilevanza risultano le seguenti disposizioni:
- la definizione del concetto di ampliamento in aderenza, puntualizzandolo anche con riferimento
a situazioni localizzate su terreno non pianeggiante, in quanto il territorio comunale presenta una
variegata conformazione morfologica (comma 1);
- la definizione delle modalità con le quali realizzare gli ampliamenti degli edifici a schiera, in
quanto non più precisamente definite dalla legge regionale (comma 3);
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- la definizione delle modalità di ampliamento di edifici con destinazione mista (residenza ed
altro), in quanto si è ritenuto utile rapportare l’aumento della superficie coperta ammissibile dalla
L.R. 14/2009 alla superficie utile lorda esistente alla data di entrata in vigore della stessa L.R.
14/2009, in modo che, l’aumento di tale superficie utile lorda non sia superiore a quello della
suddetta superficie coperta ammissibile per il tipo di intervento proposto; questa modalità di
intervento è stata proposta con lo scopo di definire un limite alla superficie utile non indicato
dalla L.R. 14/09 e di renderne possibile la libera redistribuzione in verticale nel rispetto della
superficie coperta massima ammissibile (commi 4 e 5);
- la specificazione delle modalità di ampliamento degli edifici in attuazione dell’art. 3 comma 2
della LR 14/2009; si è ritenuto di rendere esplicitamente ammissibili sia la modifica del sedime
originario dell’edificio che la ricomposizione volumetrica dello stesso, al fine di perseguire
comunque il miglioramento della qualità architettonica degli edifici nonché la connotazione
urbana degli interventi in coerenza con lo spirito della legge stessa che si propone di (art. 1,
comma1 LR 14/2009) “… ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente …”.
(comma 8);
- la specificazione, in correlazione con la definizione di prima casa di abitazione di cui all’art. 2,
comma 1, lett. h) secondo periodo del presente regolamento, della possibilità, anche in caso di
ampliamento dell’unità abitativa principale, di realizzare una seconda abitazione, purché
destinata ai componenti della famiglia residente. (comma 11)
- l’evidenziazione che gli aumenti in termini di volume o superficie coperta derivanti
dall’applicazione della LR 14/2009, con le limitazioni o esclusioni di cui al presente
regolamento, non incidono nel dimensionamento del PAT vigente, in quanto principalmente
indirizzati al miglioramento qualitativo del patrimonio edilizio. (comma 12)
- l’evidenziazione delle modalità di intervento per la salvaguardia delle aree ricomprese
nell’ambito di tutela diretta ed indiretta del Sito Unesco così come indicato nel PAT, in attesa
che il Piano degli Interventi provveda a disciplinare l’edificazione in conformità con quanto
previsto dall’art. 15 delle NTA del PAT.
-
-
ART. 4 - Ricognizione dei presupposti di non applicabilità della legge regionale in relazione a
quanto previsto dall’art. 9, comma 1 della medesima.
L’articolo 4 del Regolamento di Attuazione della LR 14/2009, chiarisce, con riferimenti puntuali
alla strumentazione urbanistica vigente, gli ambiti all’interno dei quali non è possibile attuare gli
ampliamenti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della LR 14/2009, ed effettua nel contempo una serie di
precisazioni volte a chiarire i nessi tra i piani vigenti e quelli in itinere.
Tale individuazione e precisazione ha comunque carattere ricognitivo, non rientrando la disciplina
del presente provvedimento nelle facoltà discrezionali attribuite al comune dall’art. 9 – ambito di
applicazione - comma 5 della L.R. 14/2009.
Sinteticamente, si riporta quanto segue:
le precisazioni relative al comma1 punto a) dell’art. 4 del Regolamento , specificano in quali
elaborati della cartografia urbanistica comunale vigente sono individuabili i perimetri dei centri
storici, all’interno dei quali non è possibile applicare l’articolato normativo in merito agli
ampliamenti della LR 14/2009, ricollegandola alla strumentazione urbanistica in itinere;
le precisazioni relative al comma 1 punto b) dell’art. 4 del Regolamento, esplicitano in quali
casistiche non siano applicabili le possibilità di ampliamento previste dalla LR 14/2009, nel
rispetto di quanto previsto nel “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.
le precisazioni relative al comma1 punto c) dell’art. 4 del Regolamento segnalano in quali elaborati
della strumentazione urbanistica vigente (comunale e sovra ordinata) possono essere individuati i
principali edifici oggetto di norme di tutela e che quindi non possono essere oggetto degli
ampliamenti previsti dalla LR 14/2009.
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-
le precisazioni relative al comma1 punto e) dell’art. 4 del Regolamento esplicitano i casi e le
condizioni rispetto alle quali sono ammessi i benefici della LR 14/2009, quando gli edifici di cui
agli interventi sono stati oggetto di sanatoria;
le precisazioni relative al comma1 punto g) dell’art. 4 del Regolamento, segnalano l’ambito della
strumentazione urbanistica comunale nel quale non è possibile ampliare gli edifici secondo
quanto previsto dalla LR 14/2009, essendo aree di chiarate “di alta pericolosità idraulica”.
ART. 5 – Limiti all’applicabilità degli artt. 2, 3 e 4 della Legge regionale 14/2009 in relazione a
specifici immobili e zone del proprio territorio sulla base di specifiche valutazioni o ragioni di
carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico, ambientale.
IMMOBILI O ZONE
DISPOSIZIONI SPECIALI
Gli ambiti dei parchi o per la
formazione dei parchi e delle riserve In tali zone, sono esclusi tutti gli ampliamenti
naturali di interesse comunale, come previsti dagli artt.2 , 3 e 4 della legge regionale
individuati dal PAT nella Tav. 4 – 14/2009.
Carta delle Trasformabilità –
disciplinati dall’art. 59 delle NTA;
SPECIFICHE VALUTAZIONI DI CARATTERE URBANISTICO, EDILIZIO,
PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE.
1
L’esclusione di tali zone dall’applicazione di tutti gli ampliamenti previsti dalla L.R. 14/09 é
motivata con il fatto che trattasi di zone collocate alle estreme pendici meridionali dei Monti
Lessini, in contiguità con il sistema fluviale del fiume Adige e che per la loro limitata
alterazione antropica oltre che per i notevoli valori ambientali e storico/testimoniali che le
caratterizzano, costituiscono elementi centrali del progetto urbano e di riequilibrio
dell’ecosistema comunale. Esse costituiscono inoltre, per le parti non già individuate a parco
di interesse locale dalla strumentazione urbanistica vigente, ambiti preferenziali per
l’istituzione di parchi e/o riserve naturali di interesse comunale.
IMMOBILI O ZONE
2
DISPOSIZIONI SPECIALI
Ambito A dell’allegato C - afferente al “Cardo
Massimo” e soggetto a processi di trasformazione
di rilevante interesse che dovranno comportare la
riqualificazione fisica e funzionale di tale asse. In
Edifici ricadenti in ambiti strategici
tale ambito per gli edifici esistenti, sono esclusi
per la riqualificazione, riconversione
tutti gli ampliamenti previsti dagli artt.2, 3 e 4 della
e
ristrutturazione
delle
aree
legge regionale 14/2009.
produttive di Verona Sud.
Ambito B dell’allegato C - di transizione tra i
quartieri residenziali e le zone produttive da
confermare o le zone ad elevata trasformabilità. In
tale ambito per gli edifici esistenti con destinazione
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d’uso produttiva (industriale – artigianale logistica) e commerciale (grandi, medie strutture di
vendita - e Parchi Commerciali), sono esclusi tutti
gli ampliamenti previsti dagli artt.2, 3 e 4 della
legge regionale 14/2009.
Le unità edilizie con destinazione turistica,
direzionale e commerciale (diverse da quelle di cui
al comma che precede), possono essere ampliate nei
limiti di cui all’art. 2 della LR 14/2009.
L’ampliamento degli esercizi di Vicinato come
definiti dalla LR 15/2004, non può comunque
comportare il superamento di una superficie di
vendita complessiva di mq. 250.
(Allegato C)
SPECIFICHE VALUTAZIONI DI CARATTERE URBANISTICO, EDILIZIO,
PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE.
Le aree afferenti al “Cardo Massimo” e quelle di transizione tra i quartieri residenziali e le
zone produttive, lungo Viale del Lavoro, sono individuate dal PAQE e dal PAT come aree di
“massima trasformabilità”, ed oggetto di un progetto unitario “misurato su di una realistica
e verificata trasformabilità delle stesse, e su di una chiara idea di città, all’interno della
quale collocare il senso e la natura degli interventi previsti”.
In tali ambiti si ritiene di ammettere solo una parte degli ampliamenti ammessi dalla L.R.
14/09 al fine di non compromettere, con interventi non pianificati, l’attuazione di un disegno
unitario la cui progettazione è in avanzato stato di procedimento nell’ambito del P.I. di
Verona Sud.
3
IMMOBILI O ZONE
DISPOSIZIONI SPECIALI
Edifici ricadenti all’interno dei due
ambiti relativi a “Riva Acciai” e
“Cartiere di Cà di David” delimitati
nella tav. 4 del PAT - Carta delle
Trasformabilità
come
“Contesti
territoriali destinati alla realizzazione
di programmi complessi”,
e
disciplinati dall’art. 55 delle NTA del
PAT medesimo.
Per gli edifici ricadenti nei due ambiti, di cui agli
Allegati
D 1 e D 2, sono esclusi tutti gli
ampliamenti previsti dagli artt.2, 3 e 4 della legge
regionale 14/2009, in quanto trattasi di ambiti nei
quali il PAT indirizza gli interventi alla
riconversione di attività ancora in esercizio, ma
incompatibili con le funzioni urbane circostanti.
SPECIFICHE VALUTAZIONI DI CARATTERE URBANISTICO, EDILIZIO,
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PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE.
Le aree di cui agli allegati D1 e D2 “corrispondono ad ambiti entro i quali le trasformazioni
edilizio urbanistiche previste comportano una radicale trasformazione delle aree, sia dal
punto di vista degli usi che dal punto di vista del sistema insediativo, ferme restando le
necessità di conservazione, ristrutturazione di edifici o complessi di edifici, ritenuti
significativi dei caratteri storico documentativi del luogo e/o di edifici vincolasti a norma di
legge”.
In tali ambiti si ritiene di non ammettere gli ampliamenti previsti dalla L.R. 14/09 al fine di
non compromettere l’attuazione di un disegno unitario di radicale trasformazione delle aree,
sia dal punto di vista degli usi che dal punto di vista del sistema insediativo, la cui
progettazione è in fase di procedimento nell’ambito del P.I., valutato inoltre che tali attività
produttive si configurano come incompatibili con le funzioni urbane circostanti.
IMMOBILI O ZONE
DISPOSIZIONI SPECIALI
Edifici ricadenti nell’ambito del
Quadrante Europa, disciplinato dalla
variante n.2 al PAQE, come
delimitato nella tav. 4 del PAT Carta delle Trasformabilità e
disciplinato dall’art. 56 delle NTA del
PAT medesimo.
In tale ambito del Quadrante Europa (Allegato H
della Var. 2) sono esclusi tutti gli ampliamenti
previsti dagli artt.2, 3 e 4 della legge regionale
14/2009, limitatamente alle parti evidenziate
nell’Allegato E
SPECIFICHE VALUTAZIONI DI CARATTERE URBANISTICO, EDILIZIO,
PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE.
4
L’esclusione degli ampliamenti nelle aree individuate nell’allegato E, è motivata dal fatto
che:
- parte dell’ambito è disciplinato da strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica
(Consorzio Zai) che hanno puntualmente definito gli interventi massimi ammessi nell’area e
che non si ritiene di modificare al di fuori di una progettazione unitaria di iniziativa del
Consorzio medesimo; (PUA - PAQE nord)
- parte dell’ambito è subordinato alla approvazione di strumenti urbanistici attuativi di
iniziativa pubblica (Consorzio Zai) che dovranno puntualmente definire gli interventi
ammessi nell’area. Nelle more dell’ approvazione di tali strumenti attuativi, non appare
opportuno incrementare l’attuale carico urbanistico, al fine di non compromettere la
progettazione ed attuazione unitaria degli interventi, per altro in itinere, ad iniziativa del
suddetto Consorzio Zai; (PUA – PAQE sud)
- l’ambito è subordinato alla approvazione di strumenti urbanistici attuativi di iniziativa
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pubblica (Consorzio Zai) che dovranno puntualmente definire gli interventi ammessi
nell’area. Nelle more dell’ approvazione di tali strumenti attuativi, non appare opportuno
concedere ulteriori ampliamenti degli edifici esistenti al fine di non aumentare il peso delle
funzioni insediate in contrasto con gli obiettivi di sviluppo della zona destinata ad ospitare
nuove attività produttive con valenze innovative, nonché al fine di non compromettere lo
sviluppo di una progettazione ed attuazione unitaria degli interventi, ad iniziativa del
suddetto Consorzio Zai; (Marangona).
5
IMMOBILI O ZONE
DISPOSIZIONI SPECIALI
Edifici ricadenti nell’ambito degli
“Ambiti cui attribuire specifiche
destinazioni d’uso”, come delimitati
nella tav. 4 del PAT - Carta delle
Trasformabilità e disciplinati dall’art.
57 delle NTA del PAT medesimo
In tali edifici, sono esclusi tutti gli ampliamenti
previsti dagli artt.2, 3 e 4 della legge regionale
qualora la destinazione d’uso esistente sia diversa
da quella prevista dal PAT.
SPECIFICHE VALUTAZIONI DI CARATTERE URBANISTICO, EDILIZIO,
PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE.
Il PAT individua queste aree nell’ambito delle linee preferenziali dello sviluppo insediativo
per specifiche destinazioni d’uso indicando con la lettera “C” il commerciale e con la lettera
“P” il produttivo. Conseguentemente è stata esclusa l’applicazione degli ampliamenti previsti
dalla L.R. 14/09 per le destinazioni d’uso diverse che risultano pertanto incompatibili con le
indicazioni del PAT.
IMMOBILI O ZONE
6
DISPOSIZIONI SPECIALI
Sono esclusi tutti gli ampliamenti previsti dagli
artt.2, 3 e 4 della legge regionale 14/2009 per gli
edifici esistenti ricadenti nelle aree individuate nella
cartografia (Allegato F) che presentano problemi di
interferenza con lo sviluppo del progetto del
“Completamento dell’anello circonvallatorio a nord
e traforo delle Torricelle”.
SPECIFICHE VALUTAZIONI DI CARATTERE URBANISTICO, EDILIZIO,
Edifici che interferiscono con le opere
strategiche definite dalle linee
Programmatiche
dell’Amm.ne
comunale 2007 – 2012 e inserite nel
piano triennale delle opere pubbliche
PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE.
In attuazione delle linee strategiche approvate nel PAT in materia di mobilità,
conformemente con le linee Programmatiche dell’Amm.ne comunale 2007 – 2012 e inserite
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nel piano triennale delle opere pubbliche, è in corso di procedimento l’attuazione dei progetti
relativi alla realizzazione della tangenziale nord, meglio definita come “Completamento
dell’anello circonvallatorio a nord e traforo delle Torricelle”. In attesa della imminente
approvazione del progetto di detta opera strategica in variante al P.R.G. (ora P.I.) e della
contestuale apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, si ritiene incompatibile, con la
realizzazione dell’opera pubblica, ammettere la realizzazione degli ampliamenti previsti
dalla L.R. 14/09.
IMMOBILI O ZONE
7
DISPOSIZIONI SPECIALI
Per gli edifici disciplinati dalla VAR 276 sono
esclusi gli ampliamenti di cui agli art. 2, 3 e 4 della
legge regionale. Per gli altri edifici gli ampliamenti
previsti dall’ art. 2, della legge regionale sono
ammessi e ritenuti compatibili soltanto qualora
Edifici adibiti ad attività produttive vengano realizzati all’interno delle aree di
fuori zona.
pertinenza delle attività così come delimitate
all’entrata in vigore della L.R. 14/09 e devono
comunque rispettare i limiti e le condizioni definiti
dall’art. 73, comma 73.01 delle NTA del PAT;
restano comunque esclusi gli ampliamenti previsti
dagli artt. 3 e 4 della LR 14/2009.
SPECIFICHE VALUTAZIONI DI CARATTERE URBANISTICO, EDILIZIO,
PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE.
Si è inteso con la disposizione di sui al presente paragrafo 7, regolamentare alcuni tipi di
intervento, ritenuti compatibili con i disposti della LR 14/2009, circostanziandoli e
garantendo nel contempo il massimo valore di salvaguardia ottenuto imponendo comunque
il rispetto dei contenuti dell’art. 73 comma 73.01 delle NTA del PAT, che disciplina le
modalità con le quali tali ampliamenti possono essere eseguiti.
IMMOBILI O ZONE
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DISPOSIZIONI SPECIALI
In tali edifici, di cui alla planimetria di
Edifici con qualità architettonico –
individuazione (Allegato G) sono esclusi tutti gli
ambientali
meritevoli
di
ampliamenti previsti dagli artt.2, 3 e 4 della legge
conservazione.
regionale.
SPECIFICHE VALUTAZIONI DI CARATTERE URBANISTICO, EDILIZIO,
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PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE.
Per gli edifici, di cui alla planimetria di individuazione (Allegato G) sono stati esclusi tutti
gli ampliamenti previsti dagli artt.2, 3 e 4 della LR 14/2009, poiché si è ritenuto necessario
tutelare il loro valore storico testimoniale rilevato con le analisi svolte in sede di
aggiornamento del quadro conoscitivo dal PAT al PI. Soltanto con il PI potranno essere
definite puntualmente le modalità di intervento sui singoli edifici.
IMMOBILI O ZONE
DISPOSIZIONI SPECIALI
Per gli edifici, all’interno di tali isolati residenziali,
gli ampliamenti consentiti ai sensi della L.R.
14/2009, ferme restando le altre limitazioni o
Isolati residenziali che compongono il esclusioni delle presenti norme, dovranno
tessuto urbano.
rispettare, in relazione ai tessuti individuati negli
allegati H e H1, le direttive poste a tutela delle
componenti che qualificano gli insediamenti.
(allegati H e H1).
SPECIFICHE VALUTAZIONI DI CARATTERE URBANISTICO, EDILIZIO,
PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE.
9
Il Piano Regolatore Generale vigente prevede la suddivisione del territorio in zone omogenee
prevalentemente funzionali (residenziale, produttivo, produttivo agricolo, ecc), costruite
esclusivamente a partire dagli usi in atto o insediabili.
Il nuovo Piano degli Interventi, relativamente alla città esistente farà invece riferimento alla
categoria di tessuto, la cui articolazione non deriva soltanto dagli usi e dalle densità edilizie
ma anche da altre componenti che qualificano gli insediamenti.
La presente direttiva indirizza l’ attuazione degli ampliamenti ammessi dalla LR 14/2009,
utilizzando i dati di aggiornamento del quadro conoscitivo. A tal fine, gli elaborati H e H1
individuano sul territorio le diverse tipologie di tessuti descrivendone le caratteristiche a cui
gli ampliamenti ammissibili dovranno riferirsi.
IMMOBILI O ZONE
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DISPOSIZIONI SPECIALI
In tali isolati, ferme restando le altre limitazioni o
Isolati residenziali che compongono il esclusioni delle presenti norme, l’ampliamento
tessuto urbano e ad elevata densità massimo concesso è quello definito dall’art. 2 della
edilizia.
L.R. 14/2009.
Le modalità con le quali eseguire tale ampliamento
sono:
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A - quelle indicate dal medesimo art. 2 della LR
14/2009, qualora l’intervento rimanga all’interno
delle condizioni imposte dallo stesso articolo (DIA);
B – L’ approvazione di un PUA, nel caso in cui si
ravvisi la necessità, di effettuare l’ integrale
demolizione e ricostruzione e la ricomposizione
planivolumetrica con forme architettoniche diverse
da quelle esistenti comportanti la modifica dell’area
di sedime nonché delle sagome degli edifici
originari.
Per gli edifici esistenti all’interno di tali isolati non
opera comunque alcuna limitazione sul numero dei
piani. (Allegato H)
SPECIFICHE VALUTAZIONI DI CARATTERE URBANISTICO, EDILIZIO,
PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE.
Nell’ambito degli studi effettuati per l’aggiornamento del quadro conoscitivo, propedeutico
alla progettazione del Piano degli Interventi, sono stati individuati, nell’ambito del territorio
comunale interessato da urbanizzazione consolidata, gli isolati che risultano edificati in
modo intensivo.
Al fine di garantire la vivibilità dei quartieri e la sostenibilità ambientale ed infrastrutturale
degli interventi, si è ritenuto di limitare gli ampliamenti, negli isolati caratterizzati da elevata
densità edilizia, a quelli previsti dall’art. 2 della legge regionale 14/09.
Le disposizioni speciali di cui al paragrafo B intendono inoltre fornire ulteriori strumenti ai
progettisti per effettuare, nello spirito della legge, interventi migliorativi dello stato di fatto,
che non si limitino ad incrementare le caratteristiche di vivibilità, risparmio energetico,
strutturali e di sicurezza dell’edificio, ma che garantiscano nel contempo attenzione alla
qualità della morfologia dello spazio urbano nel suo complesso, mediante uno studio
calibrato dell’intervento in relazione al contesto circostante, consentendo a tal fine anche l’
integrale demolizione e ricostruzione e la ricomposizione planivolumetrica con forme
architettoniche diverse da quelle esistenti comportanti la modifica dell’area di sedime nonché
delle sagome degli edifici originari.
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IMMOBILI O ZONE
DISPOSIZIONI SPECIALI
Edifici con destinazione d’uso
commerciale il cui ampliamento
risulta ammissibile ai sensi della L.R.
14/2009 e non assoggettati ad altre
limitazioni o esclusioni dalle presenti
norme.
Per tali edifici, in applicazione del criterio di
correlazione, definito all’art. 8, comma 1, lett. g)
della L.R. 11/2004, non è ammesso l’ampliamento
di cui agli artt. 2, 3 e 4 della L.R. 11/2004, qualora
sia finalizzato ad aumentare la superficie di vendita
del settore merceologico alimentare in misura
superiore a quella massima prevista per gli esercizi
di vicinato (art. 7, comma 1, lett. a) punto 1 della
L.R. 15/2004).
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APPROVATO CON D.C.C. N° 84 DEL 29 OTTOBRE 2009
SPECIFICHE VALUTAZIONI DI CARATTERE URBANISTICO, EDILIZIO,
PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE.
Le disposizioni speciali di cui al presente paragrafo 11, sono motivate dalla necessità di
evitare, al di fuori di una disciplina urbanistica operativa in corso di progettazione
nell'
ambito del piano degli Interventi, ampliamenti della superficie di vendita del settore
merceologico alimentare in misura superiore a quella prevista per gli esercizi di vicinato, per
non compromettere, stante l'
effetto diretto di tali insediamenti sul traffico, la mobilità nelle
zone interessate.
IMMOBILI O ZONE
DISPOSIZIONI SPECIALI
Per tali edifici, sono esclusi tutti gli ampliamenti
Elementi di archeologia industriale
previsti dagli artt.2, 3 e 4 della legge regionale
non individuati dal PAT.
14/2009.
SPECIFICHE VALUTAZIONI DI CARATTERE URBANISTICO, EDILIZIO,
PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE.
12
Le disposizioni speciali di cui al presente paragrafo 12, sono motivate dalla necessità di
salvaguardare l’integrità di edifici che presentano caratteristiche di archeologia industriale,
storico-testimoniali, poiché si è ritenuto necessario tutelare il loro valore storicotestimoniale rilevato con le analisi svolte in sede di aggiornamento del quadro conoscitivo
dal PAT al PI. Soltanto con il PI potranno essere definite puntualmente le modalità di
intervento sui singoli edifici.
IMMOBILI O ZONE
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DISPOSIZIONI SPECIALI
Edifici
esistenti
all’interno
dell’ambito di Piani Urbanistici
Attuativi Vigenti, qualora non sia
Per tali edifici, sono esclusi tutti gli ampliamenti
ancora, alla data di presentazione
previsti dagli artt.2, 3 e 4 della legge regionale
della DIA, approvato il certificato di
14/2009.
Collaudo Definitivo o di regolare
esecuzione
delle
opere
di
urbanizzazione.
SPECIFICHE VALUTAZIONI DI CARATTERE URBANISTICO, EDILIZIO,
PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE.
Le disposizioni speciali di cui al presente paragrafo 13 , sono motivate con la necessità di
non ammettere incrementi del carico urbanistico nell’ambito dei PUA in corso di
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APPROVATO CON D.C.C. N° 84 DEL 29 OTTOBRE 2009
realizzazione, sino a quando, con l’approvazione del collaudo definitivo, non sia garantita la
realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal Piano Urbanistico Attuativo,
commisurate all’entità insediativa dello stesso.
IMMOBILI O ZONE
DISPOSIZIONI SPECIALI
Ville Venete, di cui al Catalogo ed In tali edifici, di cui alla planimetria di
Atlante del Veneto – Provincia di individuazione (Allegato A) sono esclusi tutti gli
Verona, a cura dell’Istituto Regionale ampliamenti previsti dagli artt.2, 3 e 4 della legge
per le Ville Venete (2003).
regionale.
SPECIFICHE VALUTAZIONI DI CARATTERE URBANISTICO, EDILIZIO,
14
PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE.
Le disposizioni speciali di cui al presente paragrafo 14, sono motivate dalla necessità di
salvaguardare l’integrità di edifici che, sulla scorta delle indagini conoscitive svolte
dall’Istituto Regionale per le Ville Venete, presentano rilevanti caratteristiche
artistiche/storico-testimoniali meritevoli di tutela.
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ART. 6 - Disciplina delle modalità attuative dell’obbligo di adeguamento delle opere
urbanizzazione primaria connesso al maggiore carico urbanistico. (art. 9 e 4 LR 14/09)
L’Articolo 6 del presente regolamento esplicita, definendone le modalità operative,
l’obbligo previsto dall’art. 9 comma 4 della LR 14/2009, che subordina gli interventi di cui agli art.
2, 3 e 4, esclusi quelli sulla prima casa di abitazione, all’accertamento dell’esistenza delle opere di
urbanizzazione primaria, ovvero al loro adeguamento in ragione del maggior carico urbanistico
connesso all’ampliamento.
In particolare il regolamento prevede che la dimostrazione dell’esistenza delle opere primarie sia
documentata in sede di progettazione dell’intervento con apposito elaborato grafico/progettuale.
Qualora da tale elaborato si evidenzi la necessità di adeguamento o l’insufficienza delle opere di
urbanizzazione, si dovrà procedere, alternativamente, in via principale alla loro realizzazione e/o
completamento, mentre in via subordinata alla monetizzazione, nei casi in cui, sia possibile l’
applicazione dei principi desumibili dalle NTA del PRG (ora PI) vigente ( vedi artt. 4, comma 5 e
21, comma 4 delle NTA del PRG/PI, che individuano, per es. per i campi gioco, la superficie
minima ammessa per la loro realizzazione, in luogo della monetizzazione).
ART. 7 - Norme non derogate e disciplina delle distanze.
L’articolo 7 del presente Regolamento richiama i principi non derogabili dalla LR 14/2009 e
dal relativo Regolamento di attuazione, nel rispetto del riparto di competenze statali, regionali e
comunali in attuazione della Costituzione e delle leggi di attuazione.
ART. 8 - Modalità di costituzione, gestione ed aggiornamento dell'elenco degli ampliamenti
autorizzati.
L’articolo 8 del presente Regolamento tratta l’aspetto meramente gestionale del sistema di
archiviazione dei dati relativi agli interventi generati dalla LR 14/2009 sul territorio comunale, al
fine di garantirne il monitoraggio e l’aggiornamento in tempo reale dei dati relativi al patrimonio
edilizio comunale, utilizzabile per i diversi fini statistici, demografici, pianificatori etc..
ART. 9 – Norme finali e di raccordo.
L’articolo 9 del presente regolamento chiarisce e disciplina le modalità di interazione della
normativa urbanistica comunale vigente ed in itinere con quanto previsto dalla LR 14/2009 e dal
presente Regolamento, nel caso di “sovrapposizione sul medesimo immobile” di indicazioni
normative discordanti.
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