Abilitazione delle imprese di impianti
Costruttori di piscine
Dal 27 marzo 2008 è entrato in vigore il DM 22 gennaio 2008, n 37, riguardante gli impianti
posti a servizio degli edifici e collocati al loro interno o all’interno delle relative pertinenze,
indipendentemente dalla loro destinazione d’uso: quindi concerne qualsiasi tipologia di edificio (industriale,
terziario, commerciale, civile, ecc) e gli impianti connessi a reti di distribuzione, a partire dal punto di
consegna della fornitura (acqua, gas, energia elettrica, ecc).
In tale ambito di applicazione rientrano anche le imprese che realizzano piscine, impianti idricosanitari, centri fitness.
Rispetto alla precedente normativa vi è stata una estensione dell’applicazione della normativa
anche agli impianti relativi ad edifici adibiti ad attività produttive e del commercio/terziario.
In questa breve nota ci soffermiamo sulle procedure e sui requisiti che deve avere il
Responsabile tecnico dell’impresa installatrice, al fine di abilitare l’impresa stessa presso le Camere di
Commercio, per quanto riguarda gli “impianti idrici e sanitari, di qualsiasi natura o specie”, come definiti
alla lettera d) dell’art 1,c. 2, del DM 37/08 riguardante l’abilitazione. Ricordiamo, inoltre, che chi esegue
anche gli impianti elettrici, intendendo con questi i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori,
deve avere l’abilitazione per la lettera a) dell’art 1, c. 2,dello stesso decreto.
In sintesi per operare le imprese devono essere abilitate sulla base dei requisiti professionali
posseduti dall’imprenditore individuale o legale rappresentante ovvero dal responsabile tecnico, da essi
preposto con atto formale.
Può essere nominato Responsabile Tecnico il titolare dell'Impresa Individuale, un socio o uno degli
amministratori della società, oppure un dipendente o un collaboratore esterno. Il Responsabile Tecnico deve
svolgere tale funzione per una sola impresa ed è incompatibile con ogni altra attività continuativa (es. non
può essere un libero professionista).
Unica eccezione al regime di incompatibilità e di unicità del rapporto riguarda i titolari e legali
rappresentanti: una stessa persona può abilitare più imprese delle quali è titolare o legale rappresentante,
senza incorrere nell’incompatibilità e senza violare il principio di unicità.
Il Responsabile tecnico di impresa artigiana, anche in base alla legislazione sull’artigianato, deve
essere il titolare della società oppure uno dei soci e non può essere altro soggetto; vi è immedesimazione con
chi opera direttamente nell’azienda. Nel caso i requisiti professionali siano, invece, posseduti da altro
soggetto (es dipendente, associato in partecipazione), l’impresa non può essere iscritta all’Albo delle imprese
artigiane.
Si riportano nella seguente tabella i requisiti tecnico-professionali, basati sul possesso di titoli di
studio e qualifiche ed esperienze alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nello specifico settore, per
periodi continuativi così riassunti:
Titolo studio/qualifica
1-Laurea in materia tecnica (ingegnere,
architetto, fisico); laurea breve (triennale)
2-Diploma (quinquennale) o qualifica
(triennale) conseguito al termine di scuola
secondaria superiore con specializzazione
relativa al settore di attività
3-Titoli o attestati di formazione
professionale
Esperienza in una impresa
abilitata del settore
Esperienza in una impresa
abilitata del settore idrico e
sanitario (lettera d)
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2 anni continuativi anche in
imprese diverse
1 anno continuativo anche in
imprese diverse
4 anni continuativi anche in
imprese diverse
2 anni continuativi anche in
imprese diverse
3 anni continuativi (escluso
3 anni continuativi (escluso
periodo di apprendistato e di
periodo di apprendistato e di
4-Operaio specializzato (*)
operaio qualificato) anche in
operaio qualificato) anche in
imprese diverse
imprese diverse
5-Titolare d’impresa / soci / collaboratori 6 anni di collaborazione tecnica 4 anni di collaborazione tecnica
familiari
continuativa
continuativa
(*) Per operaio specializzato si intende, ad esempio, il dipendente inquadrato nel livello di catg IV, V o superiore per il Contratto
Nazionale di Lavoro dell’industria metalmeccanica e dell’installazione Impianti; IV, III o inferiore per il CCNL metalmeccanico
dell’Artigianato.
I soci e gli amministratori di società di capitali che partecipano effettivamente all'attività dell'impresa
dovranno dimostrare il possesso dell'esperienza lavorativa prevista indicando gli estremi di iscrizione
all'INAIL relativamente all'attività di impiantistica.
Ove i titolari/legali rappresentanti non possiedano i requisiti professionali, devono verificare se,
all’interno della propria azienda, vi è dipendente che abbia già lavorato in passato in una impresa del
comparto specifico, es nel settore delle piscine (ed abilitata ai sensi L 46/90 o DM 37/08), e sia in possesso
dei requisiti di cui alla precedente tabella, in modo da consentire l’abilitazione dell’impresa.
In aggiunta le imprese non ancora abilitate e che hanno svolto, prima del 27/03/2008 (data di entrata
in vigore del DM 37/08), installazione di piscine a livello terziario o, comunque, non in edifici adibiti ad uso
civile (compresi sedi di associazioni o circoli), cioè una attività esclusa dall’ambito di applicazione della
Legge 46/90, hanno la possibilità di avere un riconoscimento abilitativo documentando -con fatture- tale
attività svolta nei quattro anni antecedenti. Ove il titolare abbia qualche diploma o titolo di formazione
professionale, attinente la tipologia di impianto, gli anni da documentare possono diminuire, arrivando anche
ad uno in caso di diploma.
Ricordiamo, infine (art. 6 Legge 25/96), che hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti
tecnico professionali i soggetti che, ancorché non più iscritti come imprese di installazione di impianti alla
data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1990, n. 46, dimostrino di avere svolto professionalmente
l´attività nel corso di periodi pregressi in qualità di titolari di imprese per una durata non inferiore a un anno.
Tale opportunità vale, senza scadenza di termini, documentando l’attività in aziende che sono cessate.
Ing Roberto Vinchi
AIT-Associazione Imprese Impianti Tecnologici
UNIONE INDUSTRIALE di TORINO
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