Pratica n. 3120/C
COMUNE DI BAGHERIA
PROVINCIA DI PALERMO
SETTORE I
AFFARI GENERALI – RISORSE UMANE - URBANISTICA
Servizio Condono Edilizio
CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA N. 44/13
IL DIRIGENTE DEL SETTORE I
Vista l’ istanza di Condono Edilizio, presentata in data 30.09.1986 prot. 25363, sensi della Legge 47/85 e
L.r. 37/85, dal Sig. Gambino Domenico, nato a …omissis…ai sensi del D.Lgs n.196/03 sulla tutela
dei dati personali, con la quale è stata richiesta la Concessione Edilizia in Sanatoria, relativa alla
costruzione di un immobile a quattro elevazioni fuori terra composto da piano terra (sub 3), finito e
destinato a civile abitazione, piano primo (sub. 4) finito e destinato a civile abitazione, piano
secondo (sub.5) finito e destinato a civile abitazione,piano terzo (sub.6), finito e destinato a civile
abitazione e parziale piano quarto (attico) (sub.7), finito e destinato a civile abitazione sito in
Bagheria via F. Brunelleschi n.42-44, catastalmente identificato al Foglio n. 14/c, p.lla 2074, sub. 23-4-5-6-7 del N.C.E.U, confinante con proprietà Durante Filippo, con proprietà Cannizzaro,con
proprietà Tomasello e con suddetta via ove prospetta;
Accertato che il Sig. Gambino Domenico, nato a …omissis…, aveva titolo per richiedere la suddetta
concessione, nella qualità di precedente comproprietario unitamente a Scaduto Vita Rosalia nata a
…omissis…, giusto atto di acquisto del terreno del 28.12.1976, in Notaio Dott. Giuseppe Fernandez,
rep. 14718, racc. 177, registrato a Bagheria 11.01.1977, al n. 67 e trascritto il 18.01.1977 al n. 1643;
Atteso che odierni proprietari dell’intero immobile risultano:
Sig. Gambino Domenico, nato a …omissis…, comproprietario unitamente a Sig.ra Scaduto Vita
Rosalia nata a …omissis…, per la quota di ½ ciascuno delle unità immobiliari di piano terra (sub 3),
piano primo (sub 4), piano quarto (sub 7), giusto atto di acquisto del terreno del 28.12.1976, in
Notaio Dott. Giuseppe Fernandez, rep. 14718, racc. 177, registrato a Bagheria 11.01.1977, al n. 67 e
trascritto il 18.01.1977 al n. 1643;
Sig. Gambino Andrea, nato a …omissis…, proprietario dell’intera unità immobiliare al piano
secondo (sub 5),giusto atto di donazione del 30.11.1992 in Notaio Dott. Girolamo Tripoli, rep.26306
racc. 11279,registrato a Bagheria il 10.12.1992 al n. 961;
Sig.ra Gambino Giovanna, nata a …omissis…, proprietario dell’intera unità immobiliare al piano
terzo (sub 6),giusto atto di donazione del 30.11.1992 in Notaio Dott. Girolamo Tripoli, rep.26305
racc. 11278,registrato a Bagheria il 10.12.1992 al n. 960; ;
Viste le dichiarazioni sostitutive di certificazione (resa a mente degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n° 445)
del 30/05/2013, con la quale i Signori Gambino Domenico,Scaduto Vita Rosalia,Gambino
Andrea,Gambino Giovanna, nella qualità sopra citata, hanno dichiarato, ai sensi e per gli effetti
dell’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 39 della legge 724/94, così come modificato dall’art. 2
comma 37 lettera b) della legge 23 dicembre 1996 n° 662, di non aver carichi pendenti, di non essere
attualmente soggetto ad indagini, di non aver riportato condanne penali di cui agli art.li 416-bis,
648-bis e 648-ter del codice penale;
Presa conoscenza della documentazione prodotta, di quella richiesta, oltre che dei relativi elaborati tecnici,
redatti dall’Ing. Pietro Cangialosi, iscritto al n. 1458 dell’Ordine degli Ingegneri della Prov. di
Palermo, previsti dalla Legge 47/85, e successive modifiche ed integrazioni;
Accertato che l’opera, con riferimento alla tabella allegata alla L. 47/85, rientra nella tipologia n. 1: “opere
realizzate in assenza e difformità della licenza edilizia o concessione e non conformi alle norme
urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”;
1
Visto che nella domanda di sanatoria (Mod. 47/85-A) risulta che l’opera è stata realizzata nel periodo
compreso tra il 30.01.1977 e il 01.10.1983;
Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell’atto di notorietà 03.11.1993, effettuata dal Sig.
Gambino Domenico, sopra meglio generalizzato, con la quale, nei modi previsti dalla legge, è stato
dichiarato che l’immobile di che trattasi è stato realizzato in data 1981;
Considerato che, ai fini dell’accertamento dell’epoca di ultimazione dei lavori abusivi alla data del 1983, è
stato verificato:
- che l’atto di acquisto originario è stato stipulato in epoca antecedente alla data suddetta;
- che agli atti del Servizio Repressione Abusivismo Edilizio comunale non esiste alcun verbale di
accertamento violazioni edilizie, redatto dal locale Comando Vigili Urbani, relativo alla
realizzazione dell’immobile in epoca successiva alla data suddetta;
- che l’immobile risulta raffigurato sull’aerofotogrammetria del maggio 1986, l’unica esistente
agli atti dell’U.T.C., più vicina alla data suddetta e utilizzabile a tale scopo;
Vista la sentenza del C.G.A. n. 960/2010 del 28.06.2010, passata in giudicato con sentenza C.G.A.
n.648/2011, con cui è stato annullato il P.R.G. approvato con decreto del Dir.Gen. ARTA n.
148/DRU del 08.04.2002;
Visto il parere dell’ARTA n.14284 del 22.02.2012, con cui è stato riferito che il PRG che opera nel
Territorio del Comune di Bagheria, è quello approvato con D.A. n.176 del 19.06.1976;
Vista la disposizione n. 19408 del 13.03.2012 con cui il Dirigente del Settore III (Urbanistica e LL.PP.), ha
dettato modalità e criteri, a tutti i servizi, per l’applicazione del suddetto Prg;
Accertato che l’immobile, nel P.R.G. approvato con D.A. 176/76 del 19.06.76, i cui vincoli sono decaduti
in data 31.12.1993, giusta L.R. 9/93, ricade in zona “C/4”;
Accertato che l’immobile non ricade nella zona sottoposta a vincolo paesaggistico, ex L. 1497/39, innovata
dal D.Lgs n. 42/04, giusta D.A. del 19/10/1994, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 56 del 12.11.94, e
pertanto non è necessario acquisire il parere della Soprintendenza;
Accertato che l'immobile non ricade in zona sottoposta a parere ANAS, Provincia, Regione o altri Enti, e
non è soggetto a controllo dei VV.FF.;
Accertato che l’immobile non ricade nelle zone di Demanio Trazzerale del Comune di Bagheria;
Visto il certificato di idoneità sismico, redatto Ing. Pietro Cangialosi, iscritto al n. 1458 dell’Ordine degli
Ingegneri della Prov. di Palermo, depositato al Genio Civile di Palermo il 30.09.1986 n. 15353;
Vista la Perizia Giurata del 03.11.1993, redatta dall’ Ing. Pietro Cangialosi, iscritto al n. 1458 dell’Ordine
degli Ingegneri della Prov. di Palermo, inerente le dimensioni e lo stato di fatto dell’immobile, dalla
quale risulta che l'immobile è completo e fruibile;
Visto che l’intero edificio risulta catastalmente identificato al Foglio 14/c, p.lla 2074, sub. 2-3-4-5-6-7 del
N.C.E.U;
Visto che il Responsabile Igiene Pubblica, ai sensi dell’art. 220 del T.U. delle leggi sanitarie n. 1265/74, ha
espresso “parere favorevole ”, annotato al rep. n° 18020 del 09.01.2008;
Visto che l’oblazione dovuta è stata determinata da questo Ufficio complessivamente in €. 3.469,89 ai sensi,
della L. 47/85 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’ atto Unilaterale d’Obbligo ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 28/01/1977 n. 10, stipulato in data
11.09.2008, dalla Dott.ssa Marascia Antonina, Segretario Generale del Comune di Bagheria;
Constatato che l’oblazione è stata interamente corrisposta nella misura di €. 5.423,83 ai sensi della L. 47/85
e successive modifiche ed integrazioni, comprensivo di interessi legali;
Visto che l’importo dovuto, quale oneri concessori, relativi all’ immobile in oggetto, è stato determinato da
questo Ufficio in € 3.284,19, ai sensi dell’art. 27 della L.R. 37/85 e successive modifiche ed
integrazioni;
Constatato che gli oneri concessori, sono stati interamente corrisposti nella misura di € 3.365,75,
comprensivi di interessi legali, ai sensi dell’art. 27 della L.R. 37/85;
Visto il parere prot. n. 42555 del 09.10.1990 con il quale l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente non
ha ritenuto necessaria l’applicazione “della legislazione vigente in materia di vincoli a parcheggio”
per le costruzioni ammesse al beneficio del condono edilizio;
Visto la comunicazione di chiarimento delle Acque Potabili Siciliane prot. 80680 del 13.10.2009, da cui
risulta che gli scarichi degli immobili di tipo non inquinante (tipologia del refluo: del tipo civile),
che già recapitano nella rete fognaria pubblica, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Fognature,
approvato con D.Comm. n. 172/18 del 24.05.99, si intendono tacitamente autorizzati;
Viste le Leggi nr. 142/90 e 127/97;
2
Vista la Legge Urbanistica nr.1150/42 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge 28.01.1977 nr.10;
Vista la Legge nr. 457/78;
Vista la L.R. nr. 71/78;
Vista la L.R. 18.04.1981 nr.70;
Vista la Legge nr. 47/85 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. nr. 37/85 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. nr. 26/86 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art.2 L.R. 7.09.1998 nr.23;
Vista la L. R. n. 4 del 16.04.2003;
Considerato che nulla osta al rilascio della concessione in sanatoria
ai sensi e per gli effetti dell’art.1 Legge 28.01.1977 nr.10, dell’art.36 L.R. 27.12.1978 nr.71 e dell’art. 31
della Legge 47/85 e dell’art. 26 della L.R. 37/85
Rilascia Concessione edilizia in Sanatoria
a favore di
Gambino Domenico, nato a …omissis…, Scaduto Vita Rosalia nata a …omissis…. per la quota di ½
ciascuno delle unità immobiliari di piano terra (sub 3), piano primo (sub 4), piano quarto (sub 7),
Gambino Andrea, nato a …omissis…, proprietario dell’intera unità immobiliare al piano secondo
(sub 5); Gambino Giovanna, nata a …omissis…, proprietario dell’intera unità immobiliare al
piano terzo (sub 6), alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, per il
mantenimento dei lavori di realizzazione di un immobile composto da quattro elevazioni fuori
terra con copertura piana, completo e destinato a civile abitazione, e per l’esecuzione delle opere di
completamento consistenti nella definizione dei prospetti.
L’immobile è sito in Bagheria Via F. Brunelleschi n.42-44, catastalmente identificato al Foglio n. 14/c, p.lla
2074, sub. 2-3-4-5-6-7 del N.C.E.U.
Il tutto secondo il progetto costituito di n. 2 tavole, compresa la relazione tecnica, che si allegano quale
parte integrante del presente atto.
Obblighi e responsabilità del concessionario
Nell’attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in
vigore nonché le seguenti modalità esecutive:
• i lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d’uso indicate nel progetto approvato;
• Premesso che il concessionario per l’esecuzione dei lavori di completamento di che trattasi ha già
comunicato in data 04.05.2010 la nomina del direttore con relativa accettazione, ha prodotto la
dichiarazione sullo smaltimento degli inerti, la dichiarazione sulla regolarità contributiva della ditta
esecutrice dei lavori, e la dichiarazione sulla sicurezza dei cantiere;
• prima dell’inizio dei lavori dovrà essere trasmesso a quest’ufficio Condono Edilizio oltre che la
comunicazione della data di inizio dei lavori sottoscritta dal concessionario dal direttore dei lavori e
dal responsabile della sicurezza.
Il presente atto di concessione deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione
dell’opera a disposizione degli Organi di Controllo.
Nel cantiere deve essere affissa, in vista al pubblico, una tabella chiaramente leggibile nella quale siano
indicati:
1. il nome e cognome del concessionario o la indicazione della pubblica amministrazione dalla quale
dipende il lavoro;
2. il nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;
3. la ditta esecutrice dei lavori;
4. la data e il numero della presente concessione;
5. destinazione d’uso e le unità immobiliari consentite.
3
La mancata esposizione della tabella comporterà una sanzione di Euro 51,64 al giorno a decorrere dalla data
di inizio lavori.
Ove si intenda dare esecuzione a strutture in c.a. indicate nell’art. 1 della legge 5.11.71, n. 1086, il
costruttore è tenuto all’osservanza di tutte le norme contenute nella legge 02.02.74 nr. 64; in particolare a
provvedere alla denuncia all’Ufficio del Genio Civile di cui all’art. 4 della L. 1086/71 e ad acquisire
l’autorizzazione rilasciata dallo stesso ufficio ai sensi degli art. 17 e 18 della L. 64/74.
Al termini dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsti dall’art. 7 della
succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall’Ufficio del Genio Civile per ottenere la
dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.
Qualora non siano state eseguite opere in c.a., deve essere presentata con la domanda di abitabilità,
una dichiarazione con la quale il direttore dei lavori, o il costruttore attesti che nella esecuzione dell’opera
non sono state attuate strutture in c.a.
Prima di avanzare domanda di abitabilità o di uso, il titolare della concessione deve presentare (ove
occorra) il certificato di collaudo del comando dei VV.FF.
Il concessionario deve inoltre osservare le norme delle leggi 10.5.76, n. 319 e successive
modificazioni e regolamenti di attuazione per la tutela delle acque dall’inquinamento; 30.4.76, n. 373 per il
contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici; 13.7.66, n. 615 e successive
modificazioni e regolamenti di attuazione contro l’inquinamento atmosferico; 31.3.68, n. 186 per la
rispondenza degli impianti elettrici alle norme di prevenzione infortuni.
Termini di inizio e di ultimazione dei lavori
I lavori debbono essere iniziati entro un anno dalla data di rilascio della presente concessione ed
ultimati, e resi abitabili o agibili entro 3 anni.
L’inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso
effetto l’entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto,
salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.
Il termine per l’ultimazione può essere comunque, a richiesta dell’interessante, prorogato
eccezionalmente se durante l’esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del
concessionario, opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il
termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di
concessione dovuto per la parte dell’opera non ultimata.
Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza
diretta ad ottenere una nuova concessione: in tal caso la nuova concessione concernente la parte non
ultimata. L’inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposito
modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell’ufficio Tecnico
Comunale che ne redige apposito verbale. Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data dell’ avvenuta
copertura del fabbricato e l’ultimazione dei lavori, e quelle di eventuali sospensioni per cause di forza
maggiore che possono influire sul termine della esecuzione dei lavori.
Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l’altro i contratti di appalto o di
prestazioni di opera in economia regolarmente registrati.
Caratteristiche della concessione
La presente concessione è rilasciata a favore del richiedente senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e non
incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all’immobile esistente o realizzando.
L’inosservanza del progetto approvato e delle condizioni poste comporta l’applicazione delle sanzioni di cui
alla vigente legislazione in materia urbanistica.
Del presente atto di concessione vengono redatte n. 4 copie, delle quali una viene trasmessa alla
Conservatoria dei Registri Immobiliari per la trascrizione di cui all’art. 36 della legge regionale n. 71/78,
una viene consegnata alla ditta, una rimane allegata alla pratica d’ufficio, a seguito della pubblicazione ai
sensi dell’art. 19 della legge regionale n. 1/76.
Prescrizioni Speciali
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I Sig.ri Gambino Domenico, Scaduto Vita Rosalia Gambino Andrea, Gambino Giovanna sopra meglio
generalizzati, hanno stipulato in data 11.09.2008, dalla Dott.ssa Marascia Antonina, Segretario Generale del
Comune di Bagheria, atto unilaterale d’obbligo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 28 gennaio 1977 n.10 ;
Tale atto, avente validità di 20 anni, si intende trasferibile a tutti gli atti di compravendita effettuati nel
periodo sull’immobile in oggetto.
Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Fognature, approvato con D.Comm. n. 172/18 del 24.05.99, gli
scarichi di tipo non inquinante (tipologia del refluo: del tipo civile), provenienti dagli immobili come quello
in oggetto, che già recapitano in pubblica fognatura si intendono tacitamente autorizzati.
I Lavori di cui alla presente concessione dovranno essere eseguiti nel rispetto delle norme per la tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori nei cantieri, di cui al D.Lgs. 494/96, modificato successivamente dal
D.Lgs. 528/99.
Alla comunicazione di inizio dei lavori dovrà essere allegato, pena la nullità della presente concessione, il
Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), previsto dall’art. 3, comma 8 del D. Lgs.
14.08.1996 n. 494, come modificato dall’art. 86, comma 10, del D. Lgs n. 276 del 2003 e successivamente
dall'articolo 20, comma 10, del D. Lgs n. 251 del 2004.
Alla comunicazione del fine lavori dovranno essere allegate le copie dei formulari di consegna dei materiali
all’impianto di smaltimento.
Le spese per gli eventuali allacciamenti elettrici, idrici, pubblici e privati inerenti l’immobile sono a totale
carico del concessionario.
Bagheria addì 01/07/2013
Il Tecnico Istruttore
(Geom. F. Di Marco)
Il Resp. Serv. Condono Edilizio
(Arch. S.Prestigiacomo)
Il Dirigente del Settore I
(D.ssa V.Guttuso)
_______________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara di accettare la presente concessione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le
condizioni cui essa è subordinata.
Bagheria Addì
Il Concessionario
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