1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO SEZIONE 1° CIVILE Tribunale delle Imprese nella procedura cautelare n.13880/2013 R.G. PROMOSSA DA: FALLIMENTO GUARENE CARNI SPA, in persona del curatore dott. Giovanni Michele Sibona, difeso dall’avv. Andrea C. Grosso per procura speciale a margine del ricorso RICORRENTE CONTRO GAMBINO STEFANO e GAMBINO ANDREA, residenti in Alba, difesi dall’avv. Luigi Nizza per delega a margine della memoria costitutiva RESISTENTI Il giudice designato, dott.ssa Silvia Vitrò, sciogliendo la riserva che precede, pronuncia la seguente ORDINANZA 1) Con ricorso ex artt. 671 e 669 bis e ss. c.p.c. il FALLIMENTO GUARENE CARNI SPA ha riferito: - che in data 14/12/2010 il Tribunale di Alba ha dichiarato il fallimento della Guarene Carni spa, nominando curatore il dott. Giovanni Michele Sibona; - che la Guarene Carni spa era stata costituita in data 24/2/2004 dalla FVH srl, società riferibile alla famiglia Careri, e dalla G&F srl, riferibile alla famiglia Gambino; - che la Guarene aveva per oggetto l’industria della macellazione e lavorazione delle carni e il commercio di prodotti alimentari; - che il Fallimento intende promuovere l’azione di responsabilità ex art. 146 L.F. e artt. 2392, 2393, 2394, 2394 bis e 2043 c.c. nei confronti degli amministratori (Stefano e Andrea Gambino e Antonio e Federico Careri) e del componenti del collegio sindacale, sostenendo che gli amministratori abbiano causato danni alla società e ai creditori sociali per reiterati atti distrattivi dei beni della Guarene attraverso operazioni compiute in conflitto di interessi, al http://bit.ly/1exrnpc 2 fine di dirottare consistenti disponibilità liquide in favore di altre società riferibili ai medesimi amministratori (Magliano Carni srl, costituita nel 1993 e posta in liquidazione l’11/5/2007; Sapori di Cascina, costituita il 7/10/1998 e posta in liquidazione l’1/7/2004, società entrambe partecipate da FVH e G&F). La ricorrente, in particolare, ha contestato le seguenti operazioni: .Affitto e successiva vendita dell’azienda di proprietà di Magliano Carni srl: ..la Magliano Carni ha concesso in affitto, l’1/3/2004, alla Guarene Carni, al canone annuo di !. 180.000 + Iva, la propria azienda avente ad oggetto la lavorazione delle carni, con previsione che i debiti verso il personale dipendente (ratei di ferie e mensilità aggiuntive) già maturati sarebbero rimasti in capo alla Magliano e che i tfr sarebbero stati pagati dall’affittuario con diritto di trattenere i relativi importi dalle somme dovute a fronte del contratto di affitto; però i ratei di retribuzione sono stati pagati da Guarene e l’ammontare a titolo di tfr è stato iscritto tra le passività della Guarene, con indicazione di un credito verso la Magliano di !. 98.627,57, rimasto insoluto (senza possibilità di futuro pagamento, attesa la situazione di illiquidità di Magliano Carni); ..con contratto del 29/12/2004 la Magliano ha ceduto alla Guarene la predetta azienda per un corrispettivo di !. 700.000 (!. 500.000 per beni strumentali ed !. 200.000 per avviamento), dandosi atto che erano esclusi dal trasferimento tutti i crediti e debiti aziendali; Guarene, però, risulta aver interamente pagato i canoni per l’affitto dell’azienda e poi il prezzo della successiva cessione, senza effettuare la compensazione con il debito per tfr, né trattenere le somme corrisposte a titolo di ratei retributivi anteriori al contratto di affitto; in particolare, la Guarene ha corrisposto ai dipendenti di Magliano ratei di retribuzione per !. 43.076,16, mentre sono stati ammessi al passivo fallimentare !. 98.627,57 per crediti dei dipendenti per tfr; inoltre il corrispettivo pattuito per la cessione di azienda appare eccessivo rispetto all’effettivo valore del compendio aziendale, dal momento che i beni strumentali erano stati iscritti nel bilancio della Magliano Carni per soli !. 270.000; .Contratto di locazione di fabbricato industriale: ..l’immobile sito in Guarene, ove veniva esercitata l’attività di impresa affittata e poi ceduta a Guarene Carni, non è stato ricompreso nell’ambito dell’affitto e della cessione, ma è stato concesso in locazione a Guarene dalla Magliano con separato contratto del 9/3/2004 per un corrispettivo annuo di !. 100.000 + Iva; in detto contratto è stato previsto che in caso di cessione del fabbricato a terzi il conduttore avrebbe avuto diritto di proseguire nella conduzione del fabbricato sulla base del contratto di locazione in essere; http://bit.ly/1exrnpc 3 invece, dopo la cessione dell’immobile dalla Magliano alla FVH, con contratto del 26/10/2004, la Guarene e la FVH hanno, in data 3/12/2004, stipulato un nuovo contratto di locazione, pattuendo questa volta un canone annuo di !. 228.900 + Iva; dunque Guarene, che avrebbe avuto diritto di opporre la prosecuzione nel precedente contratto di locazione, si è trovata a dover pagare un canone annuo aumentato di più del doppio di quello appena previsto pochi mesi prima; ne è conseguito un danno (pari ai maggiori canoni pattuiti per l’intero periodo di durata contrattuale, fino alla fine del 2010) di !. 784.141,66; la Guarene ha pagato fino al 2006; poi la FVH è stata ammessa al passivo fallimentare per !. 1.161.569,60; .Cessione di terreno edificabile sito in Guarene da Magliano alla ricorrente: ..con rogito del 5/4/2008 la Guarene ha acquistato tale terreno dalla Magliano al prezzo di !. 1.450.000 + Iva; la somma di !. 721.786,30 era già stata corrisposta alla Magliano e il restante importo di !. 1.018.213,70 avrebbe dovuto essere corrisposto in 4 anni; l’importo è stato effettivamente corrisposto negli anni successivi; la natura distrattiva dell’operazione deriva sia dal fatto che parte del prezzo era già stato corrisposto prima del rogito, sia dall’entità manifestamente sproporzionata del prezzo rispetto al valore di mercato dell’immobile (come emergente dalla perizia del geom. Reggio, che ha indicato in !. 750.000 tale valore di mercato): il danno per la Guarene è stato dunque di entità non inferiore a !. 600.000; .Forniture a Sapori di Cascina srl e finanziamenti: ..nel periodo 31/3/2004-30/6/2004 la Guarene ha effettuato forniture a favore di Sapori di Cascina srl per totali !. 188.175,53; tali forniture, effettuate in prossimità della messa in liquidazione di Sapori (deliberata l’1/7/2004), sono rimaste quasi totalmente insolute; la coincidenza degli organi amministrativi delle due società induce a ritenere che la prossima messa in liquidazione e insolvenza della Sapori fosse ben nota agli amministratori della Guarene; inoltre la Guarene ha effettuato finanziamenti a favore di Sapori per totali !. 236.890,88, senza ricevere mai alcuna restituzione di denaro; .Pagamento di fatture emesse da Magliano Carni, FVH e G&F per prestazioni inesistenti: ..le tre predette società hanno emesso, dal 2004 al 2005, fatture nei confronti di Guarene in relazione a prestazioni che si ritiene non siano mai state effettuate, considerata l’assoluta genericità della descrizione delle stesse nelle fatture (generiche attività di indirizzo e controllo economico gestionale e di gestione finanziaria); il tutto per totali !. 115.100,00; .Prosecuzione di forniture verso clienti insolventi: http://bit.ly/1exrnpc 4 ..la Guarene ha continuato ad eseguire forniture, dal 2005 al 2010, nei confronti di clienti (GFL di Lobue M&C sas, Lobue Giuseppe&Figli srl, Palmeri Carni srl, Meic Food srl), nonostante questi fossero a più riprese in ritardo e inadempienti nei pagamenti; i crediti nei confronti di tali società al momento del fallimento di Guarene ammontano ad oltre !. 2.500.000; .Autoattribuzione di compensi: ..Gli amministratori hanno ricevuto emolumenti superiori rispetto a quelli deliberati dall’assemblea e, a partire dal 2008, in assenza di delibera assembleare; La ricorrente ha in definitiva individuato il danno causato alla Guarene dagli atti distrattivi degli amministratori in circa !. 5.944.777,67, oltre interessi e rivalutazione, e ha ritenuto sufficiente chiedere il presente sequestro conservativo per la più limitata somma di !. 2.000.000. La ricorrente ha pertanto chiesto la disposizione di sequestro conservativo sui beni dei soli amministratori Stefano e Andrea Gambino (riservando l’azione di merito anche nei confronti degli altri amministratori e dei componenti del collegio sindacale), sottolineando la disinvoltura con cui sono state poste in essere le operazioni distrattive e che il patrimonio dei Gambino non è capiente rispetto all’entità del debito per danni alla società (Stefano Gambino è comproprietario di due immobili gravati da ipoteche e Andrea Gambino si è, in data 7/12/2010, spogliato dell’unico bene immobile che possedeva, al prezzo di !.507.000. I resistenti Stefano e Andrea Gambino, costituitisi con memoria del 30/2013, hanno eccepito: - l’incompetenza per territorio del Tribunale di Torino (considerata la residenza dei resistenti e considerato anche che il fallimento è stato dichiarato dal Tribunale di Alba); - la ragionevolezza delle operazioni compiute dagli amministratori della Guarene Carni spa, considerato: ..riguardo al contratto di affitto di azienda stipulato con la Magliano Carni, che i contraenti avevano inteso risolvere la questione del pagamento dei debiti verso i dipendenti contestualmente alla vendita del terreno di proprietà di Magliano Carni (poi effettuata il 5/4/2008), deducendo detti debiti dal corrispettivo dovuto per la cessione del terreno, e che poi la compensazione materialmente non aveva avuto luogo perché la Guarene non aveva pagato il costo del predetto terreno alla Magliano; ..riguardo alla scrittura di compravendita aziendale tra Magliano e Guarene, che il prezzo di cessione non era eccessivo e che i beni aziendali erano stati iscritti precedentemente nel bilancio della Magliano per minore somma perchè ciò era stato fatto in sede di riscatto di beni in leasing (e il prezzo di riscatto non poteva non essere inferiore al reale valore dei beni); ..riguardo al contratto di locazione di fabbricato, che il canone di locazione pattuito per il secondo contratto di locazione http://bit.ly/1exrnpc 5 comprendeva anche gli acconti sul prezzo finale di acquisto del bene, come indicato in scrittura privata, sia pure rimasta non sottoscritta; ..riguardo al contratto di compravendita di terreno, che, contrariamente alla perizia Reggio, il perito Bracco ha confermato la corrispondenza ai valori di mercato del corrispettivo pattuito; ..riguardo alle forniture a Sapori di Cascina srl, che la Sapori era proprietaria di alcuni negozi, che vi era l’intesa che gli stessi fossero venduti a terzi o a Guarene e che questa voleva evitare (continuando le forniture) il depauperamento degli esercizi commerciali, in vista della loro cessione; ..riguardo alle fatture emesse a fronte di prestazioni asseritamente inesistenti, che dette prestazioni avevano avuto luogo (si trattava di attività gestionali effettuate in occasione dei vari passaggi di proprietà); ..riguardo alle forniture nei riguardi di clienti insolventi, che ciò era rientrato in una strategia commerciale finalizzata a tutelare gli incassi (sia pure a volte in ritardo) della Guarene, e che con la Lobue srl era stata avviata una trattativa volta all’acquisto o affitto di un capannone di proprietà di questa, con l’intesa che sarebbe poi stata operata una compensazione tra costo delle forniture e prezzo di acquisto o affitto, e che poi l’accordo non era stato raggiunto a causa del disinteresse del socio FVH; ..che i compensi degli amministratori non erano sproporzionati e che le delibere assembleari da una certa data in poi non avevano potuto essere assunte a causa della latitanza del socio FVH. I resistenti sostenevano, poi, che comunque non vi era periculum in mora, perché il loro patrimonio era quasi inesistente. Affermavano, inoltre, che il sig. Andrea Gambino aveva solo ricoperto il ruolo di consigliere, senza aver mai partecipato alle operazioni asseritamente illecite. 2) Il ricorso va accolto. 2.1) In primo luogo va respinta l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dai resistenti, considerato: - che per le azioni in materia di responsabilità degli amministratori di società è legittimato ad agire il curatore (art. 146, co. 2, lett. a, L.F. e art. 2394 bis c.c.); - che tali azioni appartengono alla cognizione esclusiva del Tribunale delle Imprese (art. 3 l. 27/2012). 2.2) Venendo ad esaminare il merito della causa, si osserva che appare sussistere il fumus boni iuris in ordine alla responsabilità degli amministratori della Guarene Carni per aver compiuto una serie di operazioni in conflitto di interessi, finalizzate a dirottare disponibilità liquide della Guarene in favore di altre società riferibili ai medesimi amministratori (Magliano Carni srl e Sapori di http://bit.ly/1exrnpc 6 Cascina, partecipate da FVH e G&F, Guarene Carni, doc. 1-6 bis attori). società che hanno costituito Secondo costante giurisprudenza, le scelte gestionali dell'amministratore di società sono insindacabili nei limiti della ragionevolezza, nel senso che possono essere sottoposte a sindacato di merito laddove non siano sorrette dai coefficienti di diligenza e ragionevolezza che devono connotare la figura dell'imprenditore. In tal senso, per es.: - Cass. civ., sez. I, 12/8/2009, n. 18231: Nell'azione di responsabilità promossa dalla curatela fallimentare della società fallita nei confronti degli ex amministratori ed ex sindaci la "mala gestio" va valutata secondo il criterio della diligenza dovuta dal mandatario, anche indipendentemente dalla violazione di specifiche disposizioni di legge o di singole clausole statutarie, sicché non sono sottoposte a sindacato di merito le scelte gestionali discrezionali, anche se presentino profili di alea economica superiori alla norma, ma resta invece valutabile la diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere, così da non esporre l'impresa a perdite, altrimenti prevedibili”; - Trib. Venezia, 30/11/2001: “Le operazioni di investimento del capitale sociale, in quanto affidate alle scelte discrezionali degli amministratori, non sono censurabili in sede di controllo giudiziario, se non viene provata l'assunzione da parte della società di rischi che superano i limiti della ragionevolezza”. - Trib. Milano, 26/6/1989: “Sono sindacabili le scelte gestionali dell'amministratore di società per azioni, non sorrette dai coefficienti di diligenza e ragionevolezza che devono connotare la figura dell'imprenditore”; Si osserva, allora, che le scelte gestionali degli amministratori della Guarene, contestate (come sopra esposto) dalla ricorrente, non appaiono improntate ai criteri della ragionevolezza e della diligenza. In particolare: a) Affitto (1/3/2004) e successiva vendita (29/12/2004) dell’azienda di proprietà di Magliano Carni srl: ..nonostante la previsione contrattuale che i debiti verso il personale (per ferie e mensilità aggiuntive già maturate alla data di efficacia del contratto di affitto e per tfr) sarebbero rimasti a carico della Magliano Carni (contratto di affitto di cui al doc. 7 attoreo, artt. 13.1 e 13.2; atto di cessione di azienda di cui al doc. 9 attoreo, art. 3) e che la Guarene avrebbe trattenuto le relative somme dagli importi dovuti alla Magliano, la Guarene ha invece effettivamente pagato i debiti per ratei di retribuzione (per totali !. 43.076,16) e i crediti dei dipendenti per tfr sono stati iscritti nel passivo del fallimento Guarene per totali !. 98.627,57, senza che la Guarene abbia potuto effettuare alcuna compensazione con le somme dovute alla Magliano per canoni di affitto e prezzo di cessione dell’azienda; http://bit.ly/1exrnpc 7 né è provato che le parti (Guarene e Magliano) avessero pattuito (come sostengono i resistenti) di dedurre le somme per i debiti predetti dal corrispettivo dovuto per la cessione a Guarene di un terreno di proprietà di Magliano Carni, considerato che Guarene, a seguito dell’acquisto del citato terreno (del 5/4/2008), ha iniziato a pagare almeno 800.000 euro, senza effettuare alcuna compensazione, e che la Magliano Carni risulta iscritta nel passivo fallimentare per !. 653.938,30 (doc. 10 attoreo, creditore n. 102); ..dunque, gli amministratori della Guarene hanno irragionevolmente omesso di effettuare a tempo debito le compensazioni suddette, lasciando che i debiti pregressi verso i dipendenti dell’azienda della Magliano Carni gravassero interamente sulla Guarene (senza che i corrispondenti crediti verso la Magliano appaiano destinati ad essere soddisfatti, considerata la situazione di illiquidità e liquidazione di tale società); ..inoltre, il corrispettivo pattuito per la cessione dell’azienda della Magliano appare eccessivo (con conseguente ingiustificato e irragionevole vantaggio per la Magliano Carni), dal momento che il valore dei beni strumentali (concordato in !. 500.000 nel contratto del 29/12/2004) era stato indicato nel bilancio della società Magliano in soli !. 270.000 (doc. 11 attoreo); né nella nota integrativa a bilancio è affermato che detto valore sia stato indicato in maniera riduttiva, quale prezzo finale di riscatto di beni in leasing (come sostenuto dai resistenti). b) Contratto di locazione di fabbricato industriale: ..nonostante che nel primo contratto (del 9/3/2004) di locazione dell’immobile, ove veniva esercitata l’attività di impresa affittata e poi ceduta a Guarene Carni, fosse previsto che in caso di cessione del fabbricato a terzi il conduttore avrebbe avuto diritto di proseguire nella conduzione del fabbricato sulla base del contratto di locazione in essere, a seguito della cessione dell’immobile dalla Magliano alla FVH, con contratto del 26/10/2004, la Guarene e la FVH hanno, in data 3/12/2004, stipulato un nuovo contratto di locazione, pattuendo questa volta un canone superiore di oltre !. 100.000 rispetto al canone pattuito pochi mesi prima tra Magliano e Guarene (12, 13, 14 attori); dunque, irragionevolmente gli amministratori di Guarene, invece di opporre al nuovo proprietario dell’immobile il precedente contratto di locazione, ne hanno stipulato uno nuovo ad un canone annuo aumentato più del doppio di quello precedente (con conseguente danno, negli anni, per maggiori canoni a carico di Guarene, di !. 784.141,66); né è provato che (come sostenuto dai resistenti) il canone di locazione pattuito per il secondo contratto di locazione comprendesse anche gli acconti sul prezzo finale di acquisto del bene, dal momento che la scrittura privata di cui al doc. 1 di parte Gambino non risulta sottoscritta (né la parte ricorrente riconosce che vi fosse stato un accordo del genere); http://bit.ly/1exrnpc 8 ed anzi, lo stesso resistente Stefano Gambino risulta aver ammesso, di fronte al curatore fallimentare, che la misura del nuovo canone di locazione era sproporzionata ed era stato determinata per supportare FVH nel pagamento del mutuo contratto con la Carige (doc. 15 attoreo; né il sig. Gambino ha sostanzialmente negato di aver reso tali dichiarazioni al curatore); c) Cessione di terreno edificabile sito in Guarene da Magliano alla ricorrente (rogito del 5/4/2008): ..la perizia del geom. Reggio (doc. 17 attoreo) ha definito come sproporzionato il corrispettivo pattuito (di !. 1.450.000 + Iva, a fronte di un valore di mercato di !. 765.000); pertanto appare irragionevole la scelta degli amministratori di Guarene di concordare l’acquisto del terreno a tali condizioni, considerato anche che lo stesso amministratore Stefano Gambino a dichiarato al curatore fallimentare (doc. 15 attoreo) che anche questa operazione era stata effettuata allo scopo di fornire liquidità alla Magliano Carni e che il prezzo pattuito era superiore ai valori di mercato; d) Forniture a Sapori di Cascina srl e finanziamenti: ..nel periodo 31/3/2004-30/6/2004 la Guarene ha effettuato forniture a favore di Sapori di Cascina srl per totali !. 188.175,53; tali forniture, effettuate in prossimità della messa in liquidazione di Sapori (deliberata l’1/7/2004), sono rimaste quasi totalmente insolute; inoltre la Guarene ha effettuato finanziamenti a favore di Sapori per totali !. 236.890,88, senza ricevere mai alcuna restituzione di denaro; la coincidenza degli organi amministrativi delle due società (doc. 6 attoreo)induce a ritenere che la prossima messa in liquidazione e insolvenza della Sapori fosse ben nota agli amministratori della Guarene, con conseguente irragionevolezza del loro comportamento; ..nè la giustificazione addotta dai resistenti (la Sapori era proprietaria di alcuni negozi e vi era l’intesa che gli stessi fossero venduti a terzi o a Guarene e questa voleva evitare il depauperamento degli esercizi commerciali, in vista della loro cessione) appare ragionevole, considerato che non vi è prova di questa intesa e che comunque sembra che anche l’eventuale cessione di negozi da Sapori (che stava per essere messa in liquidazione) a Guarene potesse servire più che altro a drenare liquidità della Guarene verso la Sapori. e) Pagamento di fatture emesse da Magliano Carni, FVH e G&F per prestazioni inesistenti: ..a fronte della assoluta genericità degli oggetti delle fatture citate (doc. 22-27 attorei, per circa totali !. 115.000), prove di specificazione concreta delle attività svolte e di riferimenti temporali circa lo svolgimento delle stesse, i resistenti no hanno esposto alcun dato maggiormente concreto; http://bit.ly/1exrnpc 9 ..ne consegue l’irragionevolezza del pagamento da parte degli amministratori di Guarene di queste fatture, senza richiedere elementi giustificativi delle stesse. f) Prosecuzione di forniture verso clienti insolventi: ..la Guarene ha continuato ad eseguire forniture, dal 2005 al 2010, nei confronti di clienti (GFL di Lobue M&C sas, Lobue Giuseppe&Figli srl, Palmeri Carni srl, Meic Food srl), nonostante questi fossero a più riprese in ritardo e inadempienti nei pagamenti (circostanze, queste ultime, non cointestate dai resistenti); i crediti nei confronti di tali società al momento del fallimento di Guarene ammontano ad oltre !. 2.500.000 (doc. 34-38 attorei); la reiterazione di forniture nei confronti di clienti ripetutamente insolventi appare essere stata oggetto di condotta negligente da parte degli amministratori di Guarene; ..né la giustificazione addotta dai resistenti (continuare a fornire i clienti per evitare che fallissero e venissero persi) appare ragionevole, alla luce dell’elevatissimo credito accumulato dalla Guarene; ..né vi è prova della fondatezza di una reale intesa tra la Guarene e la Lobue srl (affermata dai resistenti), diretta a detrarre gli importi dovuti a Guarene dal costo di affitto o cessione di un capannone di proprietà di Lobue srl, considerato che l’accordo in esame non risulta essere mai stato sottoscritto dalle parti e che la causa di ciò non appare riconducibile esclusivamente alla latitanza del socio FVH; infatti i resistenti fanno risalire tale latitanza già al 2008 (come da doc. 7 Gambino), mentre le intese suddette appaiono essere inquadrabili nell’anno 2009, doc. 9-10 dei resistenti, per cui appare irragionevole che gli amministratori, sapendo già da tempo della latitanza di detto socio, abbiano cercato intese che sapevano che non sarebbero state approvate dalla Guarene. 2.3) Pertanto, appaiono sussistere i presupposti per la concessione del sequestro conservativo. Da un lato, infatti, come si è visto, appare sussistere il fumus boni iuris in ordine alle irragionevoli attività distrattive da parte degli amministratori della Guarene Carni. E il coinvolgimento nell’attività della Guarene da parte anche del resistente Andrea Gambino, componente del CdA della Guarene, emerge anche, per esempio, dal fatto che il medesimo era stato nominato (sin dal 2004) liquidatore della Sapori di Cascina srl (doc. 6 attoreo). Dall’altro lato, il periculum in mora emerge: - dalla spregiudicatezza del comportamento degli amministratori della Guarene, che appaiono avere compiuto operazioni distrattive delle liquidità della Guarene per un ammontare di molto superiore alla somma di !., 2.000.000 (indicata dalla ricorrente come limite per il sequestro richiesto); http://bit.ly/1exrnpc 10 - dall’incapienza del patrimonio dei resistenti rispetto all’entità del credito della ricorrente (come ammesso dai resistenti stessi); - dall’atteggiamento del sig. Andrea Gambino, che risulta essersi spogliato dell’unico bene immobile che possedeva (vendita del dicembre 2010- cioè in data di pochi giorni antecedente alla dichiarazione di fallimento della Guarene-, doc. 41 attoreo, al prezzo di !. 507.000, somma la cui destinazione non è attualmente chiara). P.Q.M. Il giudice designato, - AUTORIZZA, ai sensi dell’art. 671 c.p.c., il sequestro conservativo di tutti i beni mobili e immobili dei resistenti Stefano Gambino e Andrea Gambino, sino alla concorrenza di !. 2.000.000,00. Torino, 4/6/2013. Si comunichi. Il G.I. http://bit.ly/1exrnpc