INTRODUZIONE AL SISTEMA
TRIBUTARIO
STUDIO LEGALE
MAGGI BRANDL KATHOLLNIG Rechtsanwalts G.m.b.H.
Kardinalschütt 7
9020 KLAGENFURT
tel. +43 463 555 22
fax +43 463 555 22 4
LA TASSAZIONE DELLE SRL E SPA
La Srl e la Spa sono sottoposte ad un‘imposta
(Körperschaftssteuer) corrispondente all‘IRES con un’aliquota
unica del 25%;
IRES minima annuale:
- € 1.750,00 per le S.r.l.; € 3.500,00 per le S.p.A. N.B. se la
società è in perdita, i versamenti minimi effettuati costituiscono
un credito d’imposta da fare valere per gli esercizi in cui la
società produrrà utili.
Non esiste un‘imposta come l‘IRAP.
PRINCIPI IMPOSITIVI
L‘AUSTRIA NON HA UNA „BLACK LIST“
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- NON ESISTONO STUDI DI SETTORE
TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI
DETERMINAZIONE DELLA BASE
IMPONIBILE
In Austria si possono dedurre – in linea di massima - tutte le spese
necessarie per la produzione del reddito.
Ma esistono anche costi soltanto parzialmente deducibili:
• Costo di acquisto di autovetture – non si può dedurre la parte che il
valore di acquisto eccede 40.000 Euro
• spese di rappresentanza: deducibili del 50% al netto dell’IVA, l’IVA è
deducibile all’100%
GLI AMMORTAMENTI
 Il periodo di ammortamento dipende dalla durata di utilizzo economico (non
tecnico) del bene.
 Il Ministero delle Finanze ha emesso delle circolari in cui ha fissato in via generale
i periodi per l'ammortamento di diversi tipi di beni.
ESEMPI
- MACCHINARI la durata dell'uso economico è tra 5 e 10 anni;
- EDIFICI AZIENDALI DESTINATI ALLA PRODUZIONE: massimo 33 anni (3%
all‘anno);
- EDIFICI DESTINATI ALLA AMMINISTRAZIONE: massimo 50 anni (2% all‘anno);
- AUTOMOBILI: 8 anni;
- AVVIAMENTO: a) derivante dall‘acquisto dell‘azienda: 15 anni; b) derivante dalla
fusione di società: non può essere ammortizzato;
- i beni di valore esiguo (che non supera l’importo di € 400,00) possono essere
ammortizzati per il loro intero valore nell‘esercizio di acquisizione.
- Per gli altri beni strumentali, vale come periodo di ammortamento quello legato alla
vita utile dei beni non ci sono aliquote predefinite.
UTILIZZO DELLE PERDITE
 è possibile compensare le perdite di un esercizio con utili
futuri senza alcun limite temporale;
 unico limite: l‘utilizzo della perdita può raggiungere al
massimo il 75% dell‘utile di esercizio;
quindi le perdite degli esercizi precedenti neutralizzano
l‘utile solo in parte; il 25% dell‘utile sarà comunque
soggetto a tassazione.
N.B. Le perdite non compensate non sono, però, perse; infatti
possono essere utilizzate in un periodo successivo.
IL PRIVILEGIO DELLA PARTECIPAZIONE
INTERNAZIONALE
LA HOLDING DI DIRITTO AUSTRIACO
 i dividendi che affluiscono ad una società holding austriaca, provenienti da una
partecipazione ad una società di capitali straniera (che deve essere
„equiparabile“ a una società di capitali austriaca, che svolga attività
concreta), sono esenti dalle imposte sulle società alle seguenti condizioni:

che la holding austriaca abbia mantenuto una partecipazione minima del 10%
nella società di capitali straniera;
 che tale partecipazione sia stata mantenuta ininterrottamente da almeno 12
mesi anteriori alla data del bilancio.
A tali condizioni la holding austriaca può ricevere, esenti da imposte, i
dividendi della sua affiliata straniera.
N.B.Il privilegio di partecipazione internazionale si applica a tutte le società
di capitali straniere che sono paragonabili a una società di capitali austriaca.
COSTITUZIONE IN AUSTRIA DI UNA SEDE
SECONDARIA DI UNA SOCIETÀ AUSTRIACA
 la Filiale viene registrata presso il Registro delle Imprese, ma non
ha personalità giuridica propria
 delle obbligazioni gravanti sulla filiale, risponde la società con sede
all‘estero
 per questo è opportuno valutare -in alternativa- la costituzione di
una nuova società con sede in Austria ;
 la Filiale deve tenere una contabilità separata rispetto a quella della
società originaria, nel rispetto di principi contabili vigenti in Austria;
 il bilancio della Filiale deve essere redatto in lingua tedesca;
 N.B. i costi per la costituzione di una filiale non sono sostanzialmente
più bassi rispetto a quelli per la costituzione di una società „affiliata“.
L‘IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
(UMSATZSTEUER)
 L‘aliquota normale che si applica per la maggior parte
delle prestazioni di beni o servizi è in generale del 20%
(il 10% per prodotti alimentari, libri etc...);
 dal 1° gennaio 1995 per i rapporti bilaterali tra
imprenditori italiani e austriaci sono da osservare le
regole UE.
TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI
AGEVOLAZIONI FISCALI
Spese per attività di ricerca e sviluppo:
Le spese oggetto di agevolazione sono per esempio:
sono comprese le spese per il personale dedicato
all’attività di ricerca e sviluppo
– premio dell’ 10% delle spese sostenute e
documentate
TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI
AGEVOLAZIONI FISCALI
Spese per l‘aggiornamento e la formazione del
personale:
Le spese oggetto di agevolazione sono per esempio: costi per
seminari e corsi del personale, spese per relatori, canoni
per locali dove i seminari vengono eseguiti, costi per
l’acquisto di libri e letteratura.
– premio dell’ 6% delle spese in linea di principio
subito
NUOVA COSTITUZIONE SOCIETARIA
“ANTRITTSBESUCH”
INCONTRO CON LE AUTORITA’ TRIBUTARIE
TASSAZIONE DEL GRUPPO
LA HOLDING AUSTRIACA
TASSAZIONE DEL GRUPPO
 La tassazione di gruppo apre la possibilità per le società di capitali
organizzati in gruppi di definire una sola base imponibile per tutte le
società appartenenti.
 Condizione per l’applicazione di tassazione del gruppo: la società di
capitali “capogruppo” deve detenere direttamente od indirettamente
una quota maggiore del 50% del capitale sociale e dei diritti di voto in
una società di capitali nazionale o straniera (internazionale). Le società
straniere devono essere paragonabile ad una società di capitali
austriaca.
 Se la società affiliata è nazionale (austriaca), l‘imputazione fiscale di utili
e perdite nella capogruppo avviene al 100% del risultato,
indipendentemente dalla percentuale della quota di partecipazione
LA HOLDING AUSTRIACA
TASSAZIONE DEL GRUPPO
Se la società affiliata è straniera, soltanto le perdite (secondo la
quota della partecipazione) vengono considerate in Austria (non i
redditi). Viene effettuata una tassazione “successiva” in Austria, se
le perdite negli anni seguenti possono essere utilizzate all‘estero.
L’imputazione della perdita funge allora come “spostamento”
dell‘onere tributario.
CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE
IMPOSIZIONI
 L‘Austria ha ratificato una rete molto vasta di Trattati contro le
Doppie Imposizioni (es. Liechtenstein);
 Trattato Austria-Italia (corrisponde al modello OCSE 1977): il
metodo previsto per evitare le doppie imposizioni è il CREDITO
D‘IMPOSTA
il Paese di residenza mantiene la potestà alla riscossione
delle imposte sui redditi, anche per le fonti dell‘altro Paese;
le imposte riscosse dall‘altro Stato devono essere detratte
dalle imposte sul reddito riscosse dallo Stato di residenza.
CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE
IMPOSIZIONI
 i redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello stato in cui i
beni sono situati
 i redditi di una società sono imponibili nello stato in cui la società ha
la propria sede
 dividendi, interessi e royalties sono imponibili nello stato in cui la
persona (fisica) che li percepisce ha la propria residenza
Lo stato in cui il reddito è prodotto ha però il diritto di applicare una
ritenuta (“Quellensteuer”), che non può superare, nel caso di
dividendi, il 15% e nel caso degli interessi e royalties il 10%.
 i redditi derivanti da beni immobili
sono imponibili nello stato in cui i beni
sono situati
 i redditi di una società sono imponibili
nello stato in cui la società ha la propria
sede
 dividendi, interessi e royalties sono
imponibili nello stato in cui la persona
(fisica) che li percepisce ha la propria
residenza
Lo stato in cui il reddito è prodotto ha però
il diritto di applicare una ritenuta
(“Quellensteuer”), che non può
superare, nel caso di dividendi, il 15%
e nel caso degli interessi e royalties il
10%.
INTRODUZIONE AL DIRITTO DEL LAVORO
 Può essere stipulato a tempo determinato od indeterminato
 Il contratto a tempo determinato può essere sciolto prima del decorso del termine
per comune accordo fra le parti o per giusta causa. Il recesso (Kündigung) è
possibile solo se espressamente previsto dal contratto.
 Nel caso di contratto a tempo indeterminato, il datore di lavoro può licenziare
senza giusta causa il dipendente nel rispetto dei seguenti termini di preavviso:
DURATA DEL CONTRATTO
da 1 a 2 anni:
da 3 a 5 anni:
da 6 a 15 anni:
da 16 a 25 anni:
da più di 26 anni:
TERMINE DI PREAVVISO
6 settimane
2 mesi
3 mesi
4 mesi
5 mesi.
Il termine deve scadere alla fine di un trimestre (31 marzo; 30 giugno; 30 settembre;
31 dicembre) a meno che il contratto non preveda espressamente il 15 o l’ultimo
giorno del rispettivo mese.
 INTRODUZIONE AL DIRITTO DEL LAVORO
N.B. nel caso in cui il recesso contrattuale sia stato espresso dal
datore di lavoro, il prestatore ha diritto ad un giorno alla
settimana nel periodo fra la dichiarazione di recesso ed il termine
effettivo del rapporto di lavoro per cercare un nuovo impiego.
 Il termine che deve essere rispettato dal prestatore di lavoro è,
invece, unico e NON dipende dagli anni di servizio.
 Lo stesso è pari ad un mese decorrente dalla fine del mese nel
quale è stata espressa la volontà di recedente dal contratto di
lavoro.
Avv. Enrica Maggi
GRAZIE PER L‘ATTENZIONE
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