Agevolazioni contributive e “Aiuti de Minimis”
La Comunità Europea e gli aiuti di Stato
La politica di sviluppo del mercato unico della Comunità Europea, caratterizzata dalla libera
circolazione delle merci e dei fattori di produzione, ha tra i propri obiettivi quello di evitare che
vengano poste in essere, dagli stati membri della CE, misure contrarie alla concorrenza.
I trattati europei contengono una serie di norme volte a vietare tutte quelle misure che possano
provocare distorsioni della concorrenza in quanto discriminanti tra le imprese che ricevono aiuti e
quelle che non ne sono beneficiarie e possono, di conseguenza, costituire una minaccia per il
funzionamento del mercato interno.
Tra di esse rientrano quelle dettate dagli articoli 87 e 88 del Trattato CE in riferimento agli aiuti di
Stato, cioè tutti quei provvedimenti di aiuto pubblico alle imprese. Gli aiuti di Stato sono
incompatibili con il mercato comune.
Sono invece ammessi, di diritto, gli aiuti volti a contrastare i danni determinati da calamità naturali
o eventi eccezionali, quelli a carattere sociale concessi ai singoli consumatori e, sulla base di
valutazioni discrezionali della Commissione europea, gli aiuti a finalità regionale, cioè quelli rivolti
a regioni svantaggiate, settoriale, relativi a determinati settori dell’attività economica, orizzontale o
intersettoriale, relativi a qualunque settore dell’attività economica e ad ogni regione (art. 87 par. 2).
Gli aiuti di Stato che non rispettano i criteri dettati possono essere dichiarati illegittimi e vanno
restituiti.
Con riferimento all’INPS la Commissione Europea ha dichiarato illegittimi e, di conseguenza, ha
ordinato il recupero dei seguenti aiuti di Stato:
Agevolazioni per i contratti di formazione e lavoro (decisione del 11.05.1999);
Interventi urgenti in materia di occupazione previsti dalla L. 81/2003 (decisione del
30.04.2004);
Esenzioni fiscali e mutui agevolati in favore di imprese di servizi pubblici a
prevalente capitale pubblico istituite ai sensi della L. 142/1990 (decisione del 5.6.2002)
Gli aiuti per le imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da
eventi calamitosi nel 2002 per come previsto dalla L. 27/2003 (decisione del 20.10.2004)
Gli aiuti di importo minore
Nel campo di applicazione del citato art. 87 non rientrano i cosiddetti aiuti “de minimis”, cioè quelli
di importo limitato che, si ritiene, non abbiano alcun potenziale effetto sulla concorrenza e sugli
scambi tra gli stati membri. Si tratta in altre parole di incentivi pubblici a favore delle attività
produttive di misura talmente ridotta da non poter in alcun modo intaccare i principi comunitari
della libera concorrenza e libertà negli scambi tra gli stati membri.
Gli stessi essendo al di sotto di una determinata soglia quantitativa, non sono soggetti all’obbligo di
notifica alla Commissione Europea.
Sulla base di tale regola, lo Stato e la PA possono erogare aiuti alle imprese nel limite di determinati
massimali, indicati dalla Commissione Europea che non possono superare nell’arco di tre anni i
200.000 euro per azienda (Regolamento 1998/2006 pubblicato sulla GUCE n. 379/2006).
Soggetti tenuti alla trasmissione della dichiarazione “de minimis”.
Ai fini dell’articolo 107 del Trattato, una misura agevolativa può rientrare nella nozione di aiuto di
stato qualora sia diretta a favorire in modo selettivo “ imprese”. Il Trattato CE non contiene una
definizione di impresa, pur facendo riferimento a tale concetto in diverse disposizioni.
L’art.1 della Raccomandazione CE n. 361/2003 considera impresa “ogni entità, a prescindere dalla
forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le
entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società
di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica”.
Tale definizione è stata recepita anche dalla costante giurisprudenza della Corte di giustizia, che
definisce “impresa” qualsiasi entità che esercita un'attività economica, consistente nell’offrire beni e
servizi in un mercato. Sono ininfluenti lo status giuridico dell’impresa, le sue modalità di
finanziamento, e la circostanza che il soggetto sia stato costituito o meno per conseguire degli utili.
Con riferimento a soggetti che non perseguono scopi di lucro, essi rientreranno nella normativa in
materia di aiuti di stato qualora l’offerta di beni e servizi avvenga in concorrenza con quella di altri
operatori che perseguono uno scopo di lucro.
La regola
L’importo complessivo degli aiuti di minore importo concessi ad una medesima impresa non deve
superare i 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari (a partire dall’esercizio finanziario
interessato e nei due esercizi precedenti).
Rientrano nella nozione di “aiuto” le agevolazioni ottenute dall'impresa a qualsiasi titolo (per
investimenti, attività di ricerca, promozione all’estero, formazione, crediti di imposta per nuove
assunzioni in aree svantaggiate ecc.).
L’impresa che è in procinto di richiedere un'agevolazione assoggettata alla regola dovrà redigere
una dichiarazione evidenziando quali altri aiuti ha ottenuto in base a quel regime; dalla sottrazione
dal tetto massimo di 200.000 euro di tutti gli aiuti ottenuti in regime “de minimis” nei tre esercizi,
risulterà l’importo massimo concedibile a quell’impresa in un determinato momento.
Dal computo dei 200.000 euro vanno esclusi gli aiuti che un’impresa possa avere ottenuto o potrà
ottenere in base ad un regime autorizzato o esentato dalla Commissione.
La dichiarazione “de minimis” dovrà indicare tutti i contributi ricevuti nei tre esercizi finanziari
dalla medesima impresa beneficiaria, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le
quali i contributi sono stati ricevuti.
Per “esercizio finanziario” si intende quello utilizzato dall’impresa per scopi fiscali.
Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall’obiettivo perseguito.
La sovvenzione diretta e l’Equivalente Sovvenzione Lordo.
Il massimale di 200.000 Euro è espresso in termini di sovvenzione diretta in denaro al lordo di
qualsiasi imposta nell’arco di tre esercizi finanziari a decorrere dal momento del primo aiuto.
Quando un aiuto è concesso in forme diverse dalla sovvenzione diretta in denaro e cioè diverse dai
contributi in conto capitale o da quelli in conto impianti, è necessario riferirsi all’Equivalente
Sovvenzione Lordo (ESL).
L’ESL è la base comune in cui le diverse tipologie di incentivazione devono essere convertite. E’
calcolata al lordo, ossia senza dedurre le imposte e gli oneri eventualmente applicabili sull’aiuto.
Se la sovvenzione non è soggetta a imposizione fiscale, come nel caso di certi sgravi, deve essere
considerato il valore nominale, che è da intendersi, allo stesso tempo, netto e lordo.
Aiuti erogati in più tranches – attualizzazione
Gli aiuti che sono erogati in più quote devono essere attualizzati al momento della concessione. Il
tasso di attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione ed è
periodicamente aggiornato dalla Commissione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità
Europee e sul portale web dell’Unione Europea.
L’aiuto si deve ritenere erogato nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere
l’aiuto stesso.
Al fine della quantificazione degli aiuti “de minimis”, è necessario tenere presente che gli aiuti di
stato devono essere considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del
regime giuridico nazionale applicabile, il diritto giuridico di ricevere gli aiuti (non è rilevante né il
momento della presentazione della domanda da parte del beneficiario, né quello dell’effettiva
corresponsione dell’aiuto, ma piuttosto rileva la decisione definitiva che stabilisce il diritto a
ricevere l’aiuto).
Per esempio in caso di finanziamento a tasso agevolato dove gli aiuti sono erogati in diverse quote,
attraverso un processo di attualizzazione, calcolato al momento della concessione. Il tasso di
riferimento è quello in vigore al momento della concessione.
Aiuti trasparenti
La regola de Minimis si applica agli aiuti trasparenti e cioè a quegli aiuti dove sia possibile
determinare ex ante l’Equivalente Sovvenzione Lordo, ossia senza che risulti necessario effettuare
un’attenta analisi del rischio.
Risultano così aiuti trasparenti le sovvenzioni, gli incentivi, le esenzioni fiscali e ancora i
finanziamenti a tasso agevolato.
Risultano invece aiuti non trasparenti quelli concessi come conferimenti di capitale e partecipazioni
nel capitale di rischio dove risulta di difficile determinazione l’indice di rischio e conseguentemente
risulta aleatoria la valorizzazione dell’aiuto. Fanno eccezioni gli aiuti concessi per un valore di
apporto che risulti inferiore al valore soglia. In questo caso possono essere definiti “aiuti de
minimis”.
Un approfondimento risulta necessario per gli aiuti concessi sotto forma di garanzia che ricadono
nel “de minimis”.
La garanzia ad un prestito non superiore a 1.500.000 euro rientra nel regime di aiuti di minore
importanza a condizione che la copertura del garante non superi la percentuale dell’80% del
prestito.
Il periodo di riferimento
Il periodo di tre anni viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati per
scopi fiscali dall’impresa.
Il periodo di riferimento deve essere valutato su una base mobile nel senso che, in caso di nuova
concessione di un aiuto “de minimis”, deve essere ricalcolato l’importo complessivo degli aiuti
concessi nell’esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi precedenti.
La novità introdotta mira a semplificare la gestione e l’archiviazione degli aiuti, potendo così far
coincidere il periodo di riferimento con i due esercizi precedenti oltre che con quello corrente.
Superamento importo massimo
La concessione di misure di aiuto che eccedano il limite previsto fa si che l’aiuto non potrà essere
considerato “de minimis”, neppure in bonus fino al limite dal valore soglia. L’intera sovvenzione
così dovrà rispettare l’obbligo di preventiva notifica e l’intensità riconosciuta e non potrà essere
considerato aiuto “de minimis” neppure per la parte che potrà trovare capienza nel massimale.
I nuovi soggetti : settore trasporto
Le nuove disposizioni comunitarie hanno ampliato la portata del regime di aiuti, considerando
ammissibili gli stessi anche in due settori precedentemente esclusi, il comparto della trasformazione
e commercializzazione dei prodotti agricoli e il settore trasporto, seppure con delle specificità e
delle limitazioni.
Per quanto riguarda l’autotrasporto, la Commissione ha voluto considerare l’evoluzione del settore
e, in particolare, la ristrutturazione di numerose attività a seguito della loro liberalizzazione,
risultando così opportuno inserire il comparto nel campo d’applicazione del regolamento.
Per il settore trasporto possono essere concesse sovvenzioni per interventi consulenziali o
programmi d’investimenti con l’esplicita esclusione dell’acquisto di veicoli per il trasporto di merci
su strada. Tale limite si inquadra nella politica europea volta a limitare la congestione stradale.
Oltre a ciò, il limite massimo per gli aiuti alle imprese di trasporto è fissato a 100.000 euro nell’arco
di tre esercizi finanziari, come anche il valore della garanzia presentata per finanziamenti che non
devono eccedere i 750.000 euro.
Il controllo sugli aiuti
Nel momento della concessione dell’aiuto è necessaria un’apposita comunicazione, in forma scritta
o anche in forma elettronica, che richiamerà il nuovo regolamento e la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale.
Prima di erogare l’aiuto sarà richiesta al beneficiario, in forma scritta o elettronica, apposita
comunicazione relativa all’evidenza di qualsiasi aiuto “de minimis” ricevuto durante i due esercizi
finanziari precedenti oltre a quelli dell’esercizio in corso. La procedura di controllo, perciò, prevede
una serie di comunicazioni che vedono coinvolti l’ente erogatore e il beneficiario dell’iuto.
Aiuti “de minimis” in campo previdenziale.
Limitatamente alle agevolazioni che hanno ad oggetto contributi previdenziali, si evidenzia che i
più recenti provvedimenti normativi che hanno formalmente vincolato l’applicazione delle misure
in essi contenute all’osservanza del regime “de minimis” nel periodo considerato, sono i seguenti:
art. 33, comma 28, Legge n. 183 del 12 novembre 2011 (definizione agevolata dei
contributi sospesi a seguito del sisma in Abruzzo del 2009);
premesse del Decreto Ministero della Gioventù del 19 novembre 2010 (istituzione
della banca dati giovani genitori);
art. 22 Legge 183/2011 sgravio contributivo totale per l’assunzione degli apprendisti
nelle piccole imprese previsto per il periodo dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2016.
art. 5, comma 2, Decreto Ministero del Lavoro del 5 ottobre 2012, in attuazione art.
24, co. 27, Legge n. 214/2011 (istituzione del “Fondo per il finanziamento di interventi a
favore dell’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle
donne”), incentivo per stabilizzazione, entro il 31 marzo 2013, di rapporti di lavoro a
termine, di collaborazione coordinata – anche in modalità progetto – e di associazione in
partecipazione con apporto di lavoro e incentivi per assunzioni a tempo determinato di
durata minima di 12 mesi.
Casi pratici
Incentivo giovani e donne
L’art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero del Lavoro 5 ottobre 2012 - relativo all’introduzione
dell’incentivo straordinario per la creazione di rapporti di lavoro stabili o di durata ampia, in
favore di uomini under 30 e donne di qualunque età previsto dall’art. 24, comma 27, della Legge
n. 214/2011 – fa infatti espresso richiamo alla normativa in questione.
A riguardo la circolare INPS n. 122 del 17 ottobre u.s., contiene un fax-simile del modulo
telematico DON-GIOV attraverso il quale va proposta la domanda di ammissione agli incentivi in
discorso.
Il Modulo contiene al suo interno una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sugli aiuti “de
minimis”.
Sgravio contributivo totale per l’assunzione degli apprendisti nelle piccole imprese
Un altro recente provvedimento che fa espresso richiamo al principio del “de minimis” riferito alla
cumulabilità degli incentivi è lo sgravio contributivo totale per l’assunzione degli apprendisti
nelle piccole imprese previsto dall’art. 22 della Legge 183/2011, per il periodo dal 1 gennaio
2012 al 31 dicembre 2016.
La circolare INPS n. 128 del 2 novembre 2012 e il messaggio n. 20123 del 6 dicembre 2012,
fornisce indicazioni di carattere normativo sull’apprendistato e affronta gli aspetti contributivi
connessi all’istituto contrattuale.
Per l’accesso allo sgravio contributivo di cui trattasi, le imprese dovranno presentare all’INPS
apposita dichiarazione sugli aiuti “de minimis”, ai sensi e per gli effetti della previsione contenuta
nel DPR n.445/ 2000, allegando un fax-simile.
Attraverso l’autocertificazione ex DPR 445/2000, il datore di lavoro attesterà che nell’anno della
stipula del contratto di apprendistato e nei due esercizi finanziari antecedenti non sono stati
percepiti aiuti previsti da normative nazionali, regionali e locali eccedenti il limite complessivo del
“de minimis”: a tal proposito dovranno essere indicati anche i benefici di natura economica fruiti
nel triennio precedente.
Così come previsto dalla circolare n. 128/2012, punto 8.4, la dichiarazione “de minimis”, deve
essere inviata da parte delle aziende nel più breve tempo possibile dall’assunzione del lavoratore. Si
evidenzia, infatti, che l’inserimento del codice di autorizzazione sulla posizione aziendale avverrà
solo in seguito all’acquisizione della suddetta dichiarazione e decorrerà dalla data (mese) in cui è
intervenuta l’assunzione dell’apprendista, evento che realizza la condizione per fruire dello sgravio
di cui alla legge n. 183/11. Al fine di agevolare e velocizzare le operazioni, le aziende avranno cura
di valorizzare, nella dichiarazione, il campo riferito alla normativa interessata indicando anche la
data di assunzione degli apprendisti che da luogo al beneficio.
Come detto, il periodo di riferimento è mobile nel senso che la sua individuazione è strettamente
correlata all’assunzione, per cui va riproposta di volta in volta, sommando tutti gli importi di aiuti
riferiti a qualsiasi tipologia, inclusa l’agevolazione richiesta.
L'importo dello sgravio ulteriormente fruibile deve essere ricalcolato e deve essere individuato di
volta in volta considerando tutti gli aiuti concessi nel periodo, con la conseguente presentazione di
una nuova dichiarazione “de minimis”.
La predetta dichiarazione dovrà inoltre contenere la quantificazione degli incentivi “de minimis” già
fruiti nel triennio alla data della richiesta.
Come già indicato in circolare, la dichiarazione resa dall’impresa deve contenere la
quantificazione degli incentivi “de minimis” nazionali, regionali o locali già fruiti a tale titolo nel
triennio antecedente la data della richiesta.
Ai fini della valutazione, occorre:
determinare il triennio di riferimento rispetto alla data di assunzione del singolo
contratto di apprendistato agevolato; è necessario individuare i due esercizi finanziari
precedenti a quello di assunzione, indipendentemente dal periodo dell’anno nel quale la
stessa è avvenuta (es. se l’assunzione avviene in data 15/03/2013, si dovranno dichiarare
tutti gli aiuti “de minimis” fruiti negli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013);
calcolare il limite sommando tutti gli importi di aiuti “de minimis”, di qualsiasi
tipologia, ottenuti dal soggetto nel triennio individuato, inclusa l’agevolazione da attribuire;
verificare che lo sgravio concesso per il contratto di apprendistato non faccia
superare i limiti “de minimis” previsti dai citati regolamenti comunitari.
Nel caso della stipulazione di un contratto di apprendistato, il diritto a ricevere l’aiuto sorge al
momento dell’assunzione, evento che realizza la condizione per
fruire dello sgravio, così come previsto dalla legge n. 183/11.
Di tale criterio le imprese dovranno tenere conto anche ai fini dell’individuazione degli aiuti di stato
“de minimis” concessi da altre Autorità nazionali, regionali o locali.
Per lo sgravio riferito alle assunzioni con contratto di apprendistato, si precisa, quindi, che l’impresa
deve quantificare e dichiarare l’aiuto calcolato in percentuale degli oneri previdenziali stimati per
tutto il triennio di agevolazione. L’ammontare del beneficio da indicare sarà, quindi, pari
all’importo della contribuzione non versata per effetto del previsto incentivo che – per le aziende
che occupano fino a 9 addetti – è pari a 1,5% per il primo anno, 3% per il
secondo anno, e 10% per il terzo anno.
Poiché l’importo dichiarato rappresenta una stima della misura dell’aiuto, sarà cura del datore di
lavoro comunicare all’Istituto eventuali variazioni negli importi fruiti nel limite del “de minimis”.
Nelle ipotesi di somministrazione, i limiti sull’utilizzo degli aiuti “de minimis” si intendono riferiti
al soggetto utilizzatore, cui spetta, quindi, l’onere della dichiarazione
Servizi di interesse economico generale
Fermo restando quanto disposto dal Reg. CE 1998/2006, per le imprese di fornitura di servizi di
interesse economico generale è fatta salva l’applicazione del limite “de minimis” più favorevole di
500.000 euro nell’ambito di tre esercizi finanziari, qualora ricorrano le condizioni stabilite dal Reg.
CE 360/2012.
I servizi di interesse generale designano attività soggette ad obblighi specifici di servizio pubblico
proprio perché considerate di interesse generale dalle autorità pubbliche. Sotto questa
denominazione si ritrovano sia attività di servizio non economico che attività di servizio cosìdette di
interesse economico generale.
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Agevolazioni contributive e “Aiuti de Minimis” La Comunità Europea