Focus sulle agevolazioni
contributive
2013
• Torino
• 9 Aprile 2013
• Beniamino Gallo – Direzione metropolitana di Torino
Principi generali della riforma
ƒ La riforma del mercato del lavoro ha apportato
cambiamenti alla disciplina degli incentivi
all’assunzione fissando i seguenti principi generali,
omogenei per tutte le agevolazioni:
ƒ 1) Esclusione del beneficio in caso di assunzioni
effettuate in base a un obbligo legale o contrattuale
oppure in violazione a tale obbligo
ƒ 2)Limitazione dei benefici per aziende con sospensioni
del lavoro per crisi o riorganizzazione
ƒ 3) Limitazione dei benefici in presenza di assetti
proprietari sostanzialmente coincidenti
ƒ 4) Limitazioni al cumulo dei benefici fruiti per lo
stesso lavoratore
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Assunzioni in presenza di obbligo
Non è possibile utilizzare le agevolazioni contributive
quando:
ƒ il datore di lavoro assume un lavoratore nei cui
confronti sussisteva un obbligo di assunzione;
ƒ il datore di lavoro assume un lavoratore diverso da
quello nei cui confronti sussisteva un obbligo di
assunzione. In questo caso, l’incentivo potrà essere
riconosciuto qualora il datore di lavoro o l’utilizzatore
abbiano preventivamente offerto l’assunzione al
lavoratore titolare del diritto.
ƒ L’obbligo del rispetto del vincolo sussiste sia in caso di
assunzione diretta sia in caso di utilizzo in
somministrazione.
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Assunzioni in presenza di obbligo
Criticità
ƒ La valutazione della violazione sull’obbligo di
riassunzione comporta diversi problemi applicativi.
ƒ Si fa riferimento al datore di lavoro in genere e non al
singolo stabilimento o unità produttiva.
ƒ Ciò significa che l’azienda strutturata su più
stabilimenti, anche in regioni diverse, dovrà verificare
la propria posizione sia in relazione al singolo
stabilimento, sia in relazione al complesso delle unità
produttive.
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Norme sul diritto di precedenza
ƒ Art. 15 della Legge n. 264/1949. Diritto di precedenza
in favore dell’ex dipendente a tempo indeterminato
licenziato negli ultimi sei mesi per GMO o licenziamento
collettivo.
ƒ Art. 5 del Dlgs n. 368/2001. Diritto di precedenza per
l’assunzione a T.I. dell’ex dipendente a T.D. per un periodo
superiore a 6 mesi (anche sommando più rapporti a
termine), il cui rapporto di lavoro sia cessato negli ultimi
dodici mesi.
ƒ Art. 47, c. 6 della Legge n. 428/1990. Diritto di
precedenza per 12 mesi o più lungo periodo previsto
dall’accordo, per le assunzioni (a T.I. o a T.D.) per i
lavoratori che non passano immediatamente alle
dipendenze del nuovo datore di lavoro in caso di operazioni
societarie.
ƒ CCNL pulizie. Obbligo di assunzione dei lavoratori addetti
all’appalto per le aziende subentranti
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Aziende in stato di crisi o in
riorganizzazione
ƒ Gli incentivi non spettano quando il datore di lavoro o
l’utilizzatore in somministrazione abbiano in atto
sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o
riorganizzazione aziendale.
ƒ Salvo nei casi in cui esse siano finalizzate
all’acquisizione di professionalità sostanzialmente
diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano
effettuate presso una diversa unità produttiva.
ƒ La verifica va fatta quindi sulla singola unità
produttiva e non sull’intera azienda.
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Coincidenza di assetti proprietari
ƒ La nuova disciplina conferma il dettato normativo già
esistente per le assunzioni dalle liste di mobilità e lo
estende a tutte le agevolazioni.
ƒ Gli incentivi non spettano con riferimento a quei
lavoratori che siano stati licenziati nei sei mesi
precedenti da parte di un datore di lavoro che al
momento del licenziamento presenti assetti
proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del
datore di lavoro che assume ovvero risulti con
quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo.
ƒ In caso di lavoratore utilizzato mediante l’istituto della
somministrazione, la verifica della mancanza delle
condizioni ostative va fatta con riferimento anche
all’utilizzatore.
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Cumulo dei benefici
ƒ Viene introdotto il principio del cumulo degli incentivi
equiparando l’utilizzazione diretta e quella indiretta.
ƒ Ai fini della durata degli incentivi si sommano i periodi
di fruizione per lo stesso lavoratore per i periodi di
assunzione diretta e quelli in somministrazione.
ƒ Non si cumulano gli incentivi in capo all’Agenzia di
somministrazione per il lavoratore fornito a diversi
utilizzatori, salvo che tra gli utilizzatori non sussistano
rapporti di collegamento o controllo.
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Cumulo dei benefici - Esempi
ƒ Utilizzo in somministrazione di un lavoratore per 6
mesi e successiva assunzione a tempo determinato
per 8 mesi
Il datore di lavoro che assume il lavoratore avrà
diritto all’agevolazione per 6 mesi, per rispettare
la durata massima di 12 mesi di agevolazione per
il rapporto di lavoro a tempo determinato
ƒ Utilizzo in somministrazione di un lavoratore per 12
mesi e successiva assunzione a tempo determinato
per 8 mesi.
Il datore di lavoro che assume il lavoratore NON
avrà diritto all’agevolazione, avendone
interamente (sebbene “indirettamente”) goduto
durante la somministrazione
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Invio tardivo delle comunicazioni
ƒ L’inoltro tardivo delle comunicazioni obbligatorie
(Unilav, Unisomm), producono la perdita di quella
parte di incentivo relativa al periodo compreso tra la
decorrenza del rapporto agevolato e la data della
tardiva comunicazione.
Termine invio comunicazioni
Inizio del rapporto di lavoro
Giorno precedente
Trasformazione - proroga
5 giorni dalla
decorrenza
Agenzia di somministrazione:
Giorno 20 del mese
instaurazione/trasformazione/proroga del
successivo alla
rapporto di lavoro
decorrenza
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Assunzioni agevolate Legge 407/90
ƒ La nuova formulazione dell’art. 8 comma 9 prevede
che i benefici previsti non possono essere concessi
per le assunzioni effettuate in sostituzione dei
lavoratori licenziati dalle stesse imprese per
giustificato motivo oggettivo o riduzione del
personale.
ƒ Il beneficio non è più impedito da qualunque genere
di licenziamento come avveniva in precedenza.
ƒ Queste innovazioni devono comunque essere
coniugate con quelle previste dal quadro generale
(non obbligo di assunzione; non violazione
dell’obbligo di assunzione; assenza di rapporti di
collegamento o controllo; cumulo degli incentivi).
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Interpretazione estensiva del
concetto di assunzione - 1
ƒ L’incentivo viene riconosciuto anche nell’ipotesi di
trasformazione a tempo indeterminato di precedente
rapporto a termine, purché il lavoratore avrebbe
avuto un’anzianità di disoccupazione di almeno 24
mesi, se il rapporto fosse cessato invece di essere
trasformato.
ƒ Esempio. La società Alfa assume a tempo determinato
per 5 mesi Tizio, disoccupato da oltre 24 mesi e
trasforma poi il rapporto a tempo indeterminato.
ƒ Dal momento che Tizio, se non fosse stato
trasformato il suo rapporto di lavoro, sarebbe tornato
ad essere disoccupato con l’anzianità di 24 mesi, va
applicato alla trasformazione l’incentivo previsto
dall’art. 8, c. 9 della Legge n. 407/1990
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Interpretazione estensiva del
concetto di assunzione - 2
ƒ Esempio. La società Beta assume a tempo
determinato per 7 mesi Caio, disoccupato da oltre 24
mesi e trasforma poi il rapporto a tempo
indeterminato.
ƒ Dal momento che il periodo di 7 mesi del primo
contratto di lavoro è superiore al periodo massimo di
sei mesi che consente di mantenere “sospeso” lo
status di “disoccupato”, al termine del primo periodo
di lavoro, Caio ha perduto l’anzianità di
disoccupazione di 24 mesi. In caso di trasformazione
del rapporto di lavoro, pertanto, all’azienda Beta non
spetteranno gli incentivi previsti dall’art. 8, c. 9 della
Legge n. 407/1990 in quanto il lavoratore non si trova
più nella condizione di essere “disoccupato da oltre 24
mesi”.
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Assunzione a scopo di somministrazione
ƒ L’incentivo spetta anche in caso di assunzione a scopo
di somministrazione per la durata di 36 mesi.
ƒ Per la misura bisogna far riferimento alle
caratteristiche dell’utilizzatore:
ƒ esonero totale della contribuzione dovuta dal
datore di lavoro se il lavoratore è somministrato
ad imprese per prestare la propria opera nei
territori del Mezzogiorno ovvero ad imprese
artigiane a prescindere dal luogo in cui è svolta la
prestazione;
ƒ esonero del 50% negli altri casi.
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Nuovo concetto di sostituzione
lavoratori licenziati
ƒ In caso di assunzione di lavoratori licenziati per
giustificato motivo oggettivo o per licenziamento
collettivo, il divieto di assunzione agevolata deve
essere interpretato in senso strettamente numerico.
ƒ Esempio, se l’azienda licenzia 3 dipendenti e
successivamente ne assume altri 10, il beneficio
spetterà per 7 lavoratori in quanto 3 sono considerati
non agevolati perché assunti in sostituzione.
ƒ Naturalmente non dovrà esserci un obbligo di
assunzione, né dovranno essere violati diritti di
precedenza.
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Assunzione dalle liste di mobilità Legge 223/91
ƒ Le condizioni ostative con riguardo all’assenza di
assetti societari sostanzialmente coincidenti e alla
sussistenza di rapporti di collegamento o controllo
erano già presenti per le agevolazioni in oggetto e ora
sono state estese a tutte le agevolazioni.
ƒ Di converso, alle agevolazioni in oggetto sono
applicabili i criteri generali per la legittimità delle
assunzioni agevolate.
ƒ Il beneficio risente anche delle modifiche normative
apportate dalla legge 92/2012 ai licenziamenti
collettivi e all’abolizione delle liste di mobilità dal
1.1.2017.
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Assunzioni dalle liste di mobilità –
iscrizione in deroga
ƒ Non sono state confermate per il 2013 le agevolazioni per i
lavoratori iscritti nelle liste, licenziati da imprese anche con meno di
15 dipendenti.
Pertanto:
ƒ Non sarà possibile iscriversi nelle liste di mobilità a decorrere dal
1.1.2013.
ƒ Per i già stati iscritti nelle liste nel 2012, non possono essere
riconosciute agevolazioni per le assunzioni avvenute nel 2013.
ƒ Per le assunzioni fatte nel 2012 per le quali il beneficio spetterebbe
anche per alcuni mesi dell’anno 2013, cautelativamente l’Inps lo ha
sospeso al 31.12.2012 in attesa di chiarimenti ministeriali.
ƒ Per l’anno 2013 sarà concesso un contributo economico in cifra
fissa di 190 euro per un massimo di 12 mesi in caso di assunzioni a
tempo indeterminato o di 6 mesi in caso di assunzioni a tempo
determinato.
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Diritto di precedenza in caso di
trasformazione
ƒ Per le assunzioni a termine trasformate a tempo
indeterminato non si applica il criterio dell’obbligo legale,
pertanto l’agevolazione viene sempre riconosciuta.
Qualora il rapporto di lavoro a tempo determinato sia
trasformato a tempo indeterminato, la durata dei benefici
spetta tenendo conto delle seguenti condizioni:
ƒ Contratto a termine di 12 mesi trasformato allo scadere
del dodicesimo mese: spetta il beneficio complessivo di
24 mesi.
ƒ Contratto a termine di 15 mesi trasformato al
quindicesimo mese: spetta la riduzione contributiva per i
primi 12 mesi del rapporto; non spetta il beneficio per la
trasformazione.
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Effetti della trasformazione (segue)
ƒ Contratto a termine per 6 mesi, prorogato
successivamente per altri 6 e infine trasformato a
tempo indeterminato: spetta la riduzione contributiva
per complessivi 24 mesi.
ƒ Contratto a termine per 6 mesi, prorogato per altri 9
e infine trasformato a tempo indeterminato: spetta la
riduzione contributiva per i primi 12 mesi (cumulando
l’intera durata del primo rapporto e i primi sei mesi
del secondo rapporto, conseguente alla proroga). Il
beneficio spetta se la trasformazione interviene entro
i primi 6 mesi del secondo rapporto. Non spetta se la
trasformazione interviene successivamente.
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Effetti della trasformazione (segue)
ƒ Contratto a termine per 3 mesi, dopo sessanta giorni
stipula un secondo contratto per 9 mesi e infine
trasformazione a tempo indeterminato: spetta il
beneficio di 12 mesi complessivi per i rapporti a
termine e poi la riduzione di dodici mesi conseguente
alla trasformazione.
ƒ Contratto a termine per tre mesi, dopo sessanta
giorni stipula un secondo contratto per 12 mesi e
infine trasformazione a tempo indeterminato: spetta il
beneficio di 12 mesi complessivi per i rapporti a
termine; l’incentivo per la trasformazione spetta se
questa interviene (e decorre) entro il nono mese del
secondo rapporto.
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Cumulo degli incentivi
ƒ Ai fini della durata si cumulano gli incentivi tra utilizzazione
diretta e indiretta.
Esempi:
ƒ Lavoratore somministrato, successivamente assunto a tempo
indeterminato: la riduzione per l’assunzione diretta spetta per
12 mesi (l’assunzione è considerata una trasformazione del
precedente rapporto a termine).
ƒ Lavoratore somministrato successivamente assunto a tempo
determinato: la riduzione per l’assunzione diretta spetta nei
limiti del residuo rispetto a quanto goduto indirettamente
durante la somministrazione.
ƒ Datore di lavoro che stipula con lo stesso lavoratore un
rapporto di lavoro subordinato - agevolato o non agevolato - e
poi lo utilizzi mediante contratto di somministrazione,
l’incentivo relativo alla somministrazione spetta, a condizione
che il lavoratore non fosse titolare di un diritto all’assunzione
diretta presso l’utilizzatore.
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Assunzione a T. Det. e successiva
assunzione e T. Ind.
ƒ L’assunzione a tempo indeterminato, successiva ad un
rapporto a termine è equiparata alla trasformazione a
tempo indeterminato.
ƒ Superando parzialmente la prassi restrittiva adottata
prima dell’entrata in vigore della legge 92/2012, l’Inps
ha stabilito che per un’assunzione a tempo
indeterminato che segua - con o senza soluzione di
continuità – un’assunzione a termine, spetta la riduzione
contributiva per ulteriori dodici mesi in quanto la nuova
assunzione a tempo indeterminato è considerata una
trasformazione del rapporto.
ƒ Spetta altresì il contributo mensile previsto dall’art. 8
comma 4 qualora il lavoratore abbia avuto diritto
all’indennità.
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Trasformazione a Tempo
Indeterminato – Diritto precedenza
ƒ Sia la riduzione contributiva che il contributo mensile
non spettano se l’assunzione è dovuta a causa di un
diritto di precedenza.
ƒ Esempio. Lavoratore assunto per 5 mesi con successiva
assunzione a T.I. dopo tre mesi: spetta la riduzione contributiva
per i 5 mesi del rapporto a termine e la ulteriore riduzione
contributiva per i primi 12 mesi del rapporto a T.I.. Spetta il
contributo mensile articolo 8, co. 4 se il lavoratore era titolare di
indennità di mobilità.
ƒ Esempio. Lavoratore assunto per 12 mesi con successiva
assunzione a T.I. dopo 3 mesi:: spetta la riduzione contributiva
per i 12 mesi di durata del rapporto a termine mentre non
spettano i benefici per l’assunzione a tempo indeterminato in
quanto il lavoratore ha maturato un diritto di precedenza
all’assunzione (articolo 5, comma 4 quater, d.l.vo 368/2001).
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Cosa sono gli aiuti di Stato
ƒ Sono contributi e facilitazioni, sgravi fiscali e contributi ecc,
finalizzati alla promozione e alla tutela delle industrie
nazionali, che possono falsare le regole della concorrenza.
ƒ Sono vietati dal Tratta della Unione Europea (ex. Art. 87 e
88 del Trattato di Roma, attualmente art. 107 e 108 del
Trattato di Lisbona).
ƒ Gli obiettivi della normativa sugli aiuti di stato sono quelli di
evitare che gli Stati membri adottino misure contrarie alla
concorrenza che possono minacciare il funzionamento del
mercato interno della U.E.
ƒ Gli aiuti concessi indebitamente possono essere dichiarati
illegittimi e recuperati.
ƒ Non tutti gli aiuti sono incompatibili con le regole della U.E.
Il Trattato della U.E. demanda anche al Consiglio della U.E.
il compito di individuare ulteriori aiuti compatibili.
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Regolamento 800/2008 sugli aiuti
di Stato – Aiuti «de minimis»
ƒ Con il Regolamento 800/2008 sono stati definiti alcuni
aiuti che possono essere erogati liberamente.
ƒ Questi aiuti devono avere un effetto di incentivazione
e rispettare i criteri di trasparenza, nonché rispettare i
criteri in merito all’intensità di aiuto, ai costi
ammissibili e all’importo massimo dell’aiuto.
ƒ Per semplificare la gestione degli aiuti, è stato
introdotto un valore al di sotto del quale gli aiuti non
sono considerati idonei a falsare la concorrenza.
ƒ Si tratta della regola «de minimis» ossia regola del
«valore minimo». Gli aiuti erogati nel tetto della
regola de minimis non devono essere notificati alla
U.E.
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Aiuti «de minimis»
ƒ Il limite de minimis, fino al 2013, è pari a € 200.000
per la generalità delle imprese, € 100.000 nel settore
del trasporto su strada e € 7.500 in quello agricolo.
ƒ Il tetto si riferisce al totale delle agevolazioni nell’arco
di un triennio (tre esercizi finanziari, quello attuale e i
due precedenti).
ƒ Ad ogni aiuto ricevuto è necessario rilasciare una
dichiarazione di non superamento del tetto.
ƒ L’aiuto deve essere considerato nel momento in cui
sorge il diritto a riceverlo, indipendentemente dalla
data di effettivo godimento.
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Aiuti «de minimis» apprendisti
ƒ In particolare, nel caso degli apprendisti il beneficio si
considera acquisito non quando viene presentata la
domanda, né quando viene materialmente erogato ma alla
data di assunzione del lavoratore.
ƒ Ad esempio nel caso di richiesta del beneficio dello sgravio
del 100% dei contributi a proprio carico per l’assunzione di
apprendisti dal 2012 al 2016 da parte di datori di lavoro
fino a 9 dipendenti, il conteggio del beneficio relativo
all’apprendista va sempre effettuato a decorrere dalla data
di assunzione.
ƒ Pertanto per le assunzioni effettuate nel 2013, il triennio di
riferimento è il 2013 (anno di richiesta del beneficio) e i due
anni precedenti, 2012 e 2011.
ƒ Il calcolo dell’aiuto da indicare, deve tenere conto
dell’importo del beneficio complessivamente spettante per
l’intero triennio agevolato (1,5% per il primo anno, 3% per
il secondo e 10% per il terzo) .
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Apprendistato: sgravio per aziende
fino a 9 dipendenti
ƒ Per le assunzioni effettuate nel periodo 1.1.2012 –
31.12.2016 da parte delle aziende fino a 9 dipendenti
spetta l’esonero totale dei contributi a carico del datore
di lavoro, per un periodo di tre anni.
ƒ I datori di lavoro non possono goderne per i lavoratori
assunti prima del 1.1.2012 anche se il rapporto di
apprendistato prosegue oltre tale data.
ƒ Dal beneficio sono esclusi inoltre gli apprendisti assunti
dalle liste di mobilità in quanto per loro si applica il
regime di sgravio dell’art. 25 comma 9 legge 223/1991.
ƒ Il limite del 31.12.2016 rappresenta la data finale entro
la quale stipulare i contratti di apprendistato agevolati.
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Ultracinquantenni disoccupati
ƒ Dal 1.1.2013, per l’assunzione di lavoratori di età pari o
superiore a 50 anni, disoccupati da almeno 12 mesi, spetta ai
datori di lavoro la riduzione del 50% dei contributi a proprio
carico.
ƒ L’agevolazione spetta anche nel caso in cui l’utilizzo del
lavoratore avvenga con contratto di somministrazione.
ƒ L’assunzione può avvenire sia con contratto a termine che a
tempo indeterminato.
ƒ In caso di assunzione a termine, la durata dell’agevolazione è
pari a 12 mesi, qualora il contratto sia trasformato a tempo
indeterminato la riduzione dei contributi si prolunga per altri 6
mesi (18 mesi complessivi). La durata dell’agevolazione è di
18 mesi nel caso in cui l’assunzione avvenga direttamente a
tempo indeterminato.
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Donne prive di impiego
regolarmente retribuito
ƒ Le riduzioni previste per i disoccupati ultracinquantenni
spettano anche per le donne prive di impiego regolarmente
retribuito da almeno 6 mesi residenti in regioni ammissibili
agli aiuti dei Fondi strutturali dell’Unione europea e nelle aree
ad elevata disoccupazione femminile, annualmente
determinate con decreto ministeriale.
ƒ La medesima agevolazione spetta per l’assunzione di donne
prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi,
ovunque residenti.
ƒ Le agevolazioni spettano nel rispetto del regolamento
U.E. n. 800/2008.
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Agevolazioni mantenute nel 2013
ƒ Assunzione disoccupati o in CIGS da almeno 24 mesi (art. 8. c 9
legge 407/90).
ƒ Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi della legge 223/91
(art. 25 c. 9; art. 8 comma 2 e comma 4 legge 223/91).
ƒ Apprendistato.
ƒ Assunzione lavoratori in CIGS da almeno tre mesi dipendenti da
aziende in CIGS da almeno 6 mesi ( art. 4 comma 3 legge
236/1993).
ƒ Sostituzione dei lavoratori in maternità (art. 4 D.Lgs 51/2001).
ƒ Assunzione di detenuti e internati (legge 193/2000).
ƒ Lavoratori provenienti da grandi imprese operanti nei servi pubblici
essenziali (legge n. 166/2008).
ƒ Lavoratori provenienti da imprese operanti nel settore del trasporto
aereo (legge n. 166/2008).
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Agevolazioni cancellate dal 2013
ƒ Contratti di inserimento (art. 54-59 D.Lgs 276/2003).
Le assunzioni già fatte entro il 31.12.2012
proseguono fino alla naturale scadenza.
ƒ Incentivo al reimpiego di dirigenti (legge 266/1997),
sin dal 2012.
ƒ Lavoratori destinatari di ammortizzatori in deroga
(art. 7ter D.L. 185/2008).
ƒ Lavoratori disoccupati e ultracinquantenni (art. 2
commi 132, 33, 134 e 151 legge 191/2009).
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