CONDIZIONALITÀ SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE Atto B10 DIVIETO D’UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA, TIREOSTATICA E DELLE SOSTANZE BETA-AGONISTE NELLE PRODUZIONI ANIMALI E ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE 81/602/CEE, 88/146/CEE E 88/299/CEE Criterio di Gestione Obbligatorio – Direttiva 96/22/CE articoli 3, 4, 5 (+5A) e 7 L’OBIETTIVO della direttiva è quello di garantire la tutela della Sanità Pubblica e della salute degli animali, garantire la salubrità degli alimenti, salvaguardare e tutelare la salute del consumatore. LE AZIENDE AGRICOLE INTERESSATE sono tutte quelle che allevano animali, anche all’aria aperta, indipendentemente da specie e da tipo di allevamento (detenuti anche transitoriamente). 1 IASMA Notizie Anno 2007 GLI OBBLIGHI DELL’AZIENDA: La norma prevede la conservazione del registro dei trattamenti e l’osservanza di importanti divieti. In particolare, gli allevamenti di bovini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, pesci, conigli, selvaggina d’allevamento (selvaggina da penna) e/o i produttori di latte vaccino, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni: 1. Divieto di somministrare ad un animale d’azienda di qualsiasi medicinale contenente sostanze ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, sostanze (beta) agoniste nonché qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico, purché ne sia in questo caso controllato l’uso sotto prescrizione veterinaria. 2. Divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) per i quali, in caso di trattamento con farmaci veterinari, non sia rispettato il tempo di sospensione. 3. Divieto di detenere in azienda medicinali contenenti sostanze (beta) agoniste per favorire la riproduzione; 4. Conservare in azienda, per almeno 5 anni, il Registro dei Trattamenti effettuati unitamente a copia delle ricette rilasciate dal veterinario che ha in cura gli animali. Il registro deve essere compilato dal veterinario che ha in cura gli animali e vidimato dal servizio veterinario della ASL competente per territorio. ... Conosciamo meglio ... Registro dei Trattamenti: tutti gli allevatori di animali domestici della specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina, nonché di volatili da cortile e di conigli domestici, di animali selvatici di dette specie e di ruminanti selvatici, devono acquisire il Registro e provvedere alla sua vidimazione presso le A.S.L. di competenza, ripristinando così la corretta registrazione dei farmaci utilizzati in azienda, al fine di evitare pesanti sanzioni amministrative. 2 IASMA Notizie Anno 2007