CONDIZIONALITÀ
SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE
Atto B10
DIVIETO D’UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE
AD AZIONE ORMONICA, TIREOSTATICA E DELLE
SOSTANZE BETA-AGONISTE NELLE PRODUZIONI
ANIMALI E ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE
81/602/CEE, 88/146/CEE E 88/299/CEE
Criterio di Gestione Obbligatorio – Direttiva 96/22/CE articoli 3, 4, 5 (+5A) e 7
L’OBIETTIVO della direttiva è quello di garantire la tutela della Sanità Pubblica e della salute degli animali,
garantire la salubrità degli alimenti, salvaguardare e tutelare la salute del consumatore.
LE AZIENDE AGRICOLE INTERESSATE sono tutte quelle che allevano animali, anche all’aria aperta, indipendentemente da specie e da tipo di allevamento (detenuti anche transitoriamente).
1
IASMA Notizie
Anno 2007
GLI OBBLIGHI DELL’AZIENDA:
La norma prevede la conservazione del registro dei trattamenti e l’osservanza di importanti divieti.
In particolare, gli allevamenti di bovini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, pesci, conigli, selvaggina d’allevamento (selvaggina da penna) e/o i produttori di latte vaccino, uova, miele devono rispettare le prescrizioni
previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:
1. Divieto di somministrare ad un animale d’azienda di qualsiasi medicinale contenente sostanze ad azione
tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, sostanze (beta) agoniste nonché qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico, purché ne sia in questo caso controllato l’uso sotto prescrizione veterinaria.
2. Divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.)
per i quali, in caso di trattamento con farmaci veterinari, non sia rispettato il tempo di sospensione.
3. Divieto di detenere in azienda medicinali contenenti sostanze (beta) agoniste per favorire la riproduzione;
4. Conservare in azienda, per almeno 5 anni, il Registro dei Trattamenti effettuati unitamente a copia delle
ricette rilasciate dal veterinario che ha in cura gli animali. Il registro deve essere compilato dal veterinario
che ha in cura gli animali e vidimato dal servizio veterinario della ASL competente per territorio.
... Conosciamo meglio ...
Registro dei Trattamenti: tutti gli allevatori di animali domestici della specie bovina, suina, ovina, caprina ed
equina, nonché di volatili da cortile e di conigli domestici, di animali selvatici di dette specie e di ruminanti selvatici, devono acquisire il Registro e provvedere alla sua vidimazione presso le A.S.L. di competenza, ripristinando
così la corretta registrazione dei farmaci utilizzati in azienda, al fine di evitare pesanti sanzioni amministrative.
2
IASMA Notizie
Anno 2007
Scarica

IASMA NOTIZIE CONDIZIONALITA` ALLEGATO 10.07