CONDIZIONALITÀ SANITÀ Atto A6 – A7 – A8 – A8.bis IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI Criterio di Gestione Obbligatorio – Direttiva 92/102/CEE – articoli 3, 4 e 5 L’OBIETTIVO della direttiva (già in atto da alcuni anni) è quello di istituire uno speciale sistema di identificazione e registrazione delle specie zootecniche, per conseguire dei risultati quali tutela della sanità pubblica e della salute degli animali, tracciabilità degli alimenti attraverso l’etichettatura delle carni, gestione, erogazione e controllo dei flussi comunitari verso il comparto zootecnico. LE AZIENDE AGRICOLE INTERESSATE sono quelle con allevamenti, in particolare di specie bovina, suina, ovina, caprina, bufalina. GLI OBBLIGHI DELL’AZIENDA: La norma prevede che: • ciascuna azienda ed allevamento, indipendentemente dalla specie, deve essere identificato attraverso un apposito codice aziendale assegnato dal Servizio Veterinario dell’A.S.L. competente per territorio; • tutti gli animali presenti in azienda devono essere identificati mediante un apposito marchio auricolare; • i capi provenienti da altri Paesi dell’Unione Europea mantengono il marchio del Paese di origine; • i capi provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea devono applicare il codice identificativo entro 7 giorni dai previsti controlli di frontiera; • sia predisposto ed aggiornato il registro di stalla, su cui devono essere riportati, per ciascun capo identificato con il corrispondente marchio: le nascite, i decessi e tutti i movimenti, in entrata ed in uscita. Nel caso di questa Direttiva gli Atti da osservare sono 4. Di seguito riportiamo in breve quali sono gli obblighi da ottemperare: 1 IASMA Notizie Anno 2007 Atto A6 – Direttiva 92/102 CEE articoli 3 – 4 – 5 relativa all’IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI La Direttiva in questione richiede la presenza di: 1. elenchi aggiornati di tutte le aziende che allevano animali delle specie bovini, suini, ovini e caprini; 2. elenchi aggiornati con il numero di capi; 3. caratteristiche del marchio di identificazione auricolare. Atto A7 – Regolamento (CE) n. 2629/1997 articoli 6 -8 relativo alla MODALITÀ DI APPLICAZIONE PER QUANTO RIGUARDA I MARCHI AURICOLARI, IL REGISTRO DELLE AZIENDE E I PASSAPORTI PREVISTI DAL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE DEI BOVINI La Direttiva in questione richiede: 1. Contenuto dei passaporti dei bovini; 2. Contenuto registri dei bovini. Codice identificativo individuale Sigla dello Stato Sigla dello Stato Codice Istat Provincia Codice Istat Provincia Codice identificativo del capo Codice identificativo del capo Sigla dello Stato Codice Istat Provincia Sigla dello Stato Codice Istat Provincia Codice identificativo del capo Spazio a disposizione dell’allevatore Auricolare destro 2 IASMA Notizie Codice identificativo del capo Auricolare sinistro Anno 2007 Atto A8 – Regolamento (CE) n. 1760/2000 articoli 4 -7 relativo al SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE DEI BOVINI ED ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI A BASE DI CARNI BOVINE La Direttiva in questione richiede: 1. Obbligo di identificazione tramite marchio auricolare per i bovini destinati al commercio intracomunitario; 2. Detenzione di un registro aggiornato. Atto A8.bis – Regolamento (CE) n. 21/2004 articoli 3 – 4 - 5 relativo al SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE DEGLI OVINI E DEI CAPRINI La Direttiva in questione richiede: 1. Identificazione e registrazione degli animali; 2. Tenuta di un registro aziendale. ... Conosciamo meglio ... - Passaporto: documento di identificazione che accompagna l’animale in tutti i suoi spostamenti. Vengono riportate tutte le informazioni necessarie all’identificazione dell’animale e l’elenco di tutte le movimentazioni dello stesso. - Marchio auricolare: Ogni bovino deve essere identificato con due coppie di marche auricolari applicate su entrambi i padiglioni auricolari. Le marche auricolari devono riportare il codice identificativo, un codice univoco assegnato ad ogni bovino e costituito da: a) prefisso “IT” che individua lo Stato italiano; b) un codice numerico costituito da 12 caratteri: i primi 3 indicano il Codice ISTAT della provincia dove è ubicato l’allevamento che ha richiesto le marche, a cui segue un progressivo numerico univoco, su base provinciale, le cui prime 2 cifre sono costituite dal numero “99”; - Registro aziendale: Il tempestivo aggiornamento del Registro di Carico e Scarico Aziendale per Bovini (entro i tre giorni successivi alla marcatura dell’animale) ricade sotto la responsabilità del detentore che deve trascrivervi, in corrispondenza delle caselle evidenziate in giallo nel fac-simile in seguito riportato, le seguenti informazioni: • il marchio di identificazione; • la razza; • il sesso; • il codice identificativo della madre; • la lettera N nella colonna Nato in Azienda; • la Data di Nascita; • la Data di Ingresso (coincidente con quella di nascita o con quella di acquisto). 1) Per gli animali che arrivano nell’azienda andrà trascritto il codice aziendale od il nome e indirizzo del detentore dell’azienda di provenienza. 2) Per gli animali che lasciano l’azienda andrà trascritto il codice aziendale od il nome e indirizzo del detentore dell’azienda di destinazione. 3 IASMA Notizie Anno 2007 3) Per gli animali provenienti da altri Paesi indicare il numero del certificato sanitario di scorta rilasciato dalle Autorità sanitarie competenti 4) Per gli animali morti in azienda indicare il numero di certificato rilasciato dalle Autorità sanitarie competenti. Si ricorda che il Registro Aziendale deve avere le pagine numerate e vidimate dal Veterinario Ufficiale del Servizio Veterinario dell’A.S.L. competente per il territorio in cui ha sede l’allevamento. Modello 4: È la dichiarazione di provenienza che accompagna l’animale durante il trasporto e contiene le informazioni riguardanti l’identificazione (parte A), le dichiarazioni per il macello riguardo ai trattamenti farmacologici o con sostanze vietate (ormoni) (parte B), la destinazione (parte C), i dati del trasportatore (parte D), e l’attestazione sanitaria del veterinario che ha visitato il capo prima dello spostamento (parte E). Esso deve sempre essere compilato in almeno 4 copie: • una per l'azienda di spedizione; • una per il servizio veterinario della A.S.L. di partenza; • una per l'azienda di arrivo; • una per il servizio veterinario della A.S.L. di arrivo. Il mod. 4 è di colore rosa se il capo è spostato da un allevamento, verde se è spostato da una stalla di sosta e giallo se è spostato da una fiera o mercato. REGISTRO DI CARICO E SCARICO AZIENDALE PER BOVINI Allegato IV CARICO O NASCITA Num. Marchio Sesso Razza Ordine di identificazione (M/F) 4 IASMA Notizie Codice della madre Nato in azienda (inserire N) o acquistato (inserire A) SCARICO O MORTE Estremi Morto in azienda Marchio modello 4 Data Data Provenienza (inserire M) Data di morte Destinazione precedente (4) nascita ingresso (1) (3) o venduto o di vendita (2) (inserire V) Anno 2007