CONDIZIONALITÀ
SANITÀ
Atto A6 – A7 – A8 – A8.bis
IDENTIFICAZIONE
E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI
Criterio di Gestione Obbligatorio – Direttiva 92/102/CEE – articoli 3, 4 e 5
L’OBIETTIVO della direttiva (già in atto da alcuni anni) è quello di istituire uno speciale sistema di
identificazione e registrazione delle specie zootecniche, per conseguire dei risultati quali tutela della
sanità pubblica e della salute degli animali, tracciabilità degli alimenti attraverso l’etichettatura delle
carni, gestione, erogazione e controllo dei flussi comunitari verso il comparto zootecnico.
LE AZIENDE AGRICOLE INTERESSATE sono quelle con allevamenti, in particolare di specie
bovina, suina, ovina, caprina, bufalina.
GLI OBBLIGHI DELL’AZIENDA:
La norma prevede che:
• ciascuna azienda ed allevamento, indipendentemente dalla specie, deve essere identificato attraverso un apposito codice aziendale assegnato dal Servizio Veterinario dell’A.S.L. competente per
territorio;
• tutti gli animali presenti in azienda devono essere identificati mediante un apposito marchio auricolare;
• i capi provenienti da altri Paesi dell’Unione Europea mantengono il marchio del Paese di origine;
• i capi provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea devono applicare il codice identificativo entro 7 giorni dai previsti controlli di frontiera;
• sia predisposto ed aggiornato il registro di stalla, su cui devono essere riportati, per ciascun capo
identificato con il corrispondente marchio: le nascite, i decessi e tutti i movimenti, in entrata ed in
uscita.
Nel caso di questa Direttiva gli Atti da osservare sono 4. Di seguito riportiamo in breve quali sono gli
obblighi da ottemperare:
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Anno 2007
Atto A6 – Direttiva 92/102 CEE articoli 3 – 4 – 5 relativa all’IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI
La Direttiva in questione richiede la presenza di:
1. elenchi aggiornati di tutte le aziende che allevano animali delle specie bovini, suini, ovini e caprini;
2. elenchi aggiornati con il numero di capi;
3. caratteristiche del marchio di identificazione auricolare.
Atto A7 – Regolamento (CE) n. 2629/1997 articoli 6 -8 relativo alla MODALITÀ DI APPLICAZIONE
PER QUANTO RIGUARDA I MARCHI AURICOLARI, IL REGISTRO DELLE AZIENDE E I PASSAPORTI PREVISTI DAL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE DEI BOVINI
La Direttiva in questione richiede:
1. Contenuto dei passaporti dei bovini;
2. Contenuto registri dei bovini.
Codice identificativo individuale
Sigla dello Stato
Sigla dello Stato
Codice Istat
Provincia
Codice Istat
Provincia
Codice identificativo
del capo
Codice identificativo
del capo
Sigla dello Stato
Codice Istat
Provincia
Sigla dello Stato
Codice Istat
Provincia
Codice identificativo
del capo
Spazio a disposizione
dell’allevatore
Auricolare destro
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Codice identificativo
del capo
Auricolare sinistro
Anno 2007
Atto A8 – Regolamento (CE) n. 1760/2000 articoli 4 -7 relativo al SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE
E DI REGISTRAZIONE DEI BOVINI ED ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI A BASE DI CARNI BOVINE
La Direttiva in questione richiede:
1. Obbligo di identificazione tramite marchio auricolare per i bovini destinati al commercio intracomunitario;
2. Detenzione di un registro aggiornato.
Atto A8.bis – Regolamento (CE) n. 21/2004 articoli 3 – 4 - 5 relativo al SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE DEGLI OVINI E DEI CAPRINI
La Direttiva in questione richiede:
1. Identificazione e registrazione degli animali;
2. Tenuta di un registro aziendale.
... Conosciamo meglio ...
- Passaporto: documento di identificazione che accompagna l’animale in tutti i suoi spostamenti.
Vengono riportate tutte le informazioni necessarie all’identificazione dell’animale e l’elenco di tutte
le movimentazioni dello stesso.
- Marchio auricolare: Ogni bovino deve essere identificato con due coppie di marche auricolari applicate su entrambi i padiglioni auricolari. Le marche auricolari devono riportare il codice identificativo, un codice univoco assegnato ad ogni bovino e costituito da:
a) prefisso “IT” che individua lo Stato italiano;
b) un codice numerico costituito da 12 caratteri: i primi 3 indicano il Codice ISTAT della provincia
dove è ubicato l’allevamento che ha richiesto le marche, a cui segue un progressivo numerico
univoco, su base provinciale, le cui prime 2 cifre sono costituite dal numero “99”;
- Registro aziendale: Il tempestivo aggiornamento del Registro di Carico e Scarico Aziendale per
Bovini (entro i tre giorni successivi alla marcatura dell’animale) ricade sotto la responsabilità del
detentore che deve trascrivervi, in corrispondenza delle caselle evidenziate in giallo nel fac-simile in
seguito riportato, le seguenti informazioni:
• il marchio di identificazione;
• la razza;
• il sesso;
• il codice identificativo della madre;
• la lettera N nella colonna Nato in Azienda;
• la Data di Nascita;
• la Data di Ingresso (coincidente con quella di nascita o con quella di acquisto).
1) Per gli animali che arrivano nell’azienda andrà trascritto il codice aziendale od il nome e indirizzo
del detentore dell’azienda di provenienza.
2) Per gli animali che lasciano l’azienda andrà trascritto il codice aziendale od il nome e indirizzo del
detentore dell’azienda di destinazione.
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Anno 2007
3) Per gli animali provenienti da altri Paesi indicare
il numero del certificato
sanitario di scorta rilasciato dalle Autorità sanitarie competenti
4) Per gli animali morti in
azienda indicare il numero di certificato rilasciato dalle Autorità sanitarie
competenti.
Si ricorda che il Registro
Aziendale deve avere le pagine numerate e vidimate
dal Veterinario Ufficiale del
Servizio Veterinario dell’A.S.L. competente per il territorio in cui ha sede l’allevamento.
Modello 4: È la dichiarazione di provenienza che accompagna l’animale durante il trasporto e contiene le informazioni riguardanti l’identificazione (parte A), le dichiarazioni per il macello riguardo ai trattamenti farmacologici o con sostanze vietate (ormoni) (parte B), la destinazione (parte C), i dati del
trasportatore (parte D), e l’attestazione sanitaria del veterinario che ha visitato il capo prima dello spostamento (parte E). Esso deve sempre essere compilato in almeno 4 copie:
• una per l'azienda di spedizione;
• una per il servizio veterinario della A.S.L. di partenza;
• una per l'azienda di arrivo;
• una per il servizio veterinario della A.S.L. di arrivo.
Il mod. 4 è di colore rosa se il capo è spostato da un allevamento, verde se è spostato da una stalla
di sosta e giallo se è spostato da una fiera o mercato.
REGISTRO DI CARICO E SCARICO AZIENDALE PER BOVINI
Allegato IV
CARICO O NASCITA
Num.
Marchio
Sesso
Razza
Ordine di identificazione
(M/F)
4
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Codice
della
madre
Nato in azienda
(inserire N)
o acquistato
(inserire A)
SCARICO O MORTE
Estremi
Morto in azienda
Marchio
modello 4
Data Data Provenienza (inserire M) Data di morte Destinazione precedente
(4)
nascita ingresso (1) (3)
o venduto
o di vendita
(2)
(inserire V)
Anno 2007
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