“COME FARE PER …..”
ITER BUROCRATICO
PER
LA CREAZIONE D’IMPRESA
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…. APRIRE UN AGRITURISMO
GUIDA PRATICA
Le aziende agrituristiche sono aziende agricole che offrono ospitalità a coloro che
vogliono godere di una vacanza diversa, che desiderano scoprire i prodotti alimentari ed i
piatti tipici del luogo e soggiornare in un ambiente familiare che sa abbinare i comfort
moderni con le tradizioni e la cultura locale.
Nell'agriturismo, il turista, che è considerato un ospite, può conoscere le tecniche di
produzione e di lavorazione dei prodotti agricoli e l'ambiente naturale dell'azienda agricola
e del territorio rurale e può fruire di particolari servizi quali ad esempio l'ippoturismo, la
pesca, le passeggiate guidate per lo studio della fauna e della flora locale.
La Legge n°96 del 20 febbraio 2006 “Disciplina dell'agriturismo” definisce per attività
agrituristiche le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di
cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone,
oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto
di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di
allevamento di animali.
Rientrano fra le attività agrituristiche:
dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da
prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcoolico e
superalcoolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP,
IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari
tradizionali (sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati
e trasformati nell'azienda agricola nonchè quelli ricavati da materie prime dell'azienda
agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne);
organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si
applica la legge 27 luglio 1999, n. 268;
organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività
ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di
ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla
valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.
Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività' agrituristica l'imprenditore agricolo
e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti
a tempo determinato, indeterminato e parziale. Essi sono considerati lavoratori agricoli ai
fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale.
Il ricorso a soggetti esterni e' consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e
servizi complementari.
L'esercizio dell'attività agrituristica non e' consentito, salvo che abbiano ottenuto la
riabilitazione, a:
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coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato,
condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice
penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella
preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;
coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.
Al fine di contribuire alla realizzazione e alla qualificazione delle attività agrituristiche e
alla promozione dei prodotti agroalimentali regionali, nonché alla caratterizzazione
regionale dell'offerta enogastronomica, le regioni disciplinano la somministrazione di pasti e
di bevande nelle aziende agrituristiche tenendo conto dei seguenti criteri:
l'azienda che somministra pasti e bevande deve apportare comunque una quota
significativa di prodotto proprio. Particolari deroghe possono essere previste nel caso
di somministrazione di pasti e bevande solo alle persone alloggiate;
per aziende agricole della zona si intendono quelle collocate in ambito regionale o in
zone omogenee contigue di regioni limitrofe, e per esse deve essere stabilita una
ulteriore quota di apporto di prodotti;
le quote di cui ai punti precedenti devono rappresentare la prevalenza dei prodotti
impiegati nella somministrazione dei pasti e delle bevande;
la parte rimanente dei prodotti impiegati nella somministrazione deve preferibilmente
provenire da artigiani alimentari della zona e comunque riferirsi a produzioni agricole
regionali o di zone omogenee contigue di regioni limitrofe;
in caso di obiettiva indisponibilità di alcuni prodotti in ambito regionale o in zona
limitrofa omogenea e di loro effettiva necessità ai fini del completamento dell'offerta
enogastronomica, e' definita una quota limitata di prodotti di altra provenienza, in
grado di soddisfare le caratteristiche di qualità e tipicità;
Le attività ricreative o culturali di possono svolgersi autonomamente rispetto all'ospitalità
e alla somministrazione di pasti e bevande solo in quanto realizzino obiettivamente la
connessione con l'attività e con le risorse agricole aziendali, nonché con le altre attività
volte alla conoscenza del patrimonio storico-ambientale e culturale.
Le attività ricreative e culturali per le quali tale connessione non si realizza possono
svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti che
soggiornano nell'azienda agricola e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non
può pertanto dare luogo ad autonomo corrispettivo.
Disciplina amministrativa
Tutti gli imprenditori agricoli che risultino già iscritti all’Albo, previsto al Capo III della
L.R. 42/82, che pratichino o intendano praticare l’agriturismo singolarmente o in forma
associativa, secondo le finalità della L.R. 41/84, devono essere iscritti all’Elenco
regionale degli operatori agrituristici, istituito presso il settore per gli Interventi per la
Produzione Agricola (IPA) della Regione Campania.
L’iscrizione all’Elenco è subordinata alla dimostrazione che:
l’interessato in quanto conduttore di un’azienda in esercizio, pratichi un ordinamento
colturale “ordinario per la zona”, la cui attuazione comporta acquisizione di mezzi
tecnici e vendita di prodotti aziendali in quantità congrua rispetto alla superficie
coltivata e al bestiame allevato;
l’esercizio delle attività agrituristiche da impiantare non risulti prevalente rispetto
all’esercizio di quelle agricole (cioè il loro apporto al reddito aziendale dell’imprenditore
non supera il limite del 50%).
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L’istanza (in duplice copia, di cui una in bollo) intesa ad ottenere l’iscrizione all’Elenco
deve essere inoltrata alla Giunta regionale (AGC Sviluppo Attività Settore Primario – Centro
direzionale di Napoli, Isola A6) tramite il Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno,
corredata da copia del libretto sanitario rilasciato alla o alle persone che esercitano l’attività
e parere favorevole dell’Ufficiale Sanitario relativo ai locali, da adibire all’attività. L’istanza
deve contenere la descrizione dettagliata delle attività proposte, con l’indicazione delle
caratteristiche dell’azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico, della
capacità ricettiva, dei periodi di esercizio.
L’istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione:
relazione tecnico-economica e programma sulle attività agrituristiche proposte, redatta
da tecnico abilitato con l’indicazione delle caratteristiche dell’azienda;
copia conforme all’originale del parere favorevole dell’ASL competente per territorio
relativo ai locali da adibire all’attività (riportare gli estremi catastali);
copia conforme all’originale del preventivo parere favorevole dell’ASL competente per
territorio, se i locali necessitano di interventi adeguativi ( riportare gli estremi
catastali);
copia conforme all’originale del libretto sanitario, per attività agrituristica, rilasciato
dalla competente Autorità sanitaria al richiedente l’iscrizione nell’elenco;
dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell’art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
riguardante la insussistenza delle condizioni indicate dalle lettere a) e b) dell’art 6
della L 730/85;
visure catastali di mappa e di partita, non antecedenti a tre mesi dalla data di
presentazione della domanda, con l’ubicazione dei fabbricati aziendali CHE DEVONO
RISULTARE ACCATASTATI COME RURALI O ALLA CATEGORIA D10 IN CASO DI BENI
STRUMENTALI ed essere in regola con le vigenti disposizioni urbanistiche, e dei terreni
da adibire ad uso agrituristico.
elaborati grafici, in scala 1:100 ,sullo stato di fatto e del progetto di adeguamento dei
locali e delle aree da destinare ad uso agrituristico. Ai sensi dell’art. 3 del D.Leg.vo 18
maggio, n. 228, alle opere ed ai fabricati destinati ad attività agrituristiche si applicano
le disposizioni di cui all’art 24,comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n 104,
relativamente all’utilizzo di opere provvisionali per l’accessibilità ed il superamento
delle barriere architettoniche;
planimetria generale delle superfici aziendali con l’ubicazione di tutti i fabbricati in essa
presenti e relativa destinazione d’uso;
Copia conforme all’originale, del titolo attestante il possesso dei fabbricati e dei terreni
costituenti l’azienda;
dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445, con il quale il richiedente dichiara:
- di essere in regola con gli obblighi previdenziali e assistenziali per sé e per i propri
coadiuvanti;
- di essere in regola con gli obblighi fiscali secondo le vigenti disposzioni in
materia;(Allegato 3 ter);
documentazione attestante il possesso e il numero di Codice Fiscale e di Partita IVA,
nonché gli estremi dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. e data di inizio attività. (Allegato 4);
certificato di vigenza;
copia conforme all’originale della determinazione favorevole emanata dal Comune per
l’iscrizione nell’Elenco regionale degli operatori agrituristici.
verbale
di accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi e del rapporto di
connessione e di complementarietà delle attività agrituristiche proposte con quelle
agricole svolte, come da schema predisposto a titolo indicativo di cui all’Allegato 9;
Nel caso di persona giuridica (Cooperativa, Consorzio, Società, ecc.), ai documenti sopra
elencati andranno aggiunti, in copia autentica:
atto costitutivo e Statuto
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certificato di iscrizione alla CCIAA
certificato di iscrizione al registro prefettizio sez. agricola
certificato di vigenza fallimentare rilasciato dal tribunale competente per territorio
delibera del competente organo con la quale si autorizza il legale rappresentante a
richiedere l’iscrizione e ad assumersi l’impegno ad esercitare l’attività.
Il Comune, accertate le condizioni soggettive e oggettive per l’esercizio dell’attività
agrituristiche, esprime il proprio parere entro 60 giorni dalla presentazione della domanda e
la inoltra alla Commissione Consultiva Regionale per il tramite del Settore IPA, Servizio
Agriturismo - Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania, che provvede alla verifica
della documentazione prodotta.
Una volta avvenuta l’iscrizione (nell’Elenco regionale degli operatori agrituristici), il
Comune rilascia la licenza per l’esercizio dell’attività agrituristica.
La comunicazione di inizio dell'attività consente l'avvio immediato dell'esercizio
dell'attività agrituristica.
Il comune, compiuti i necessari accertamenti, può, entro sessanta giorni, formulare
rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza sospensione dell'attività
in caso di lievi carenze e irregolarità, ovvero, nel caso di gravi carenze e irregolarità, può
disporre l'immediata sospensione dell'attività sino alla loro rimozione da parte
dell'interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal comune stesso.
Il titolare dell'attività agrituristica e' tenuto, entro quindici giorni, a comunicare al
comune qualsiasi variazione delle attività in precedenza autorizzate, confermando, sotto
propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge.
Locali per attività agrituristiche e Norme igienico-sanitarie
Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti
nel fondo (assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali).
I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività
agrituristiche sono stabiliti dalla Regione Campania
Nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di dieci, per la loro
preparazione può essere autorizzato l'uso della cucina domestica.
Per le attività agrituristiche di alloggio, nei limiti di dieci posti letto, per l'idoneità dei
locali e' sufficiente il requisito dell'abitabilità.
Oltre al possesso del libretto sanitario, la legge regionale prevede l’obbligo di parere
della locale Azienda Sanitaria. Ciò significa che la ASL competente effettuerà, su richiesta
del Sindaco, un sopralluogo per determinare l’idoneità delle attrezzature e dei locali che
vengono utilizzati sia per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande che per quella
di ospitalità in camere e agricampeggio.
Soprattutto se si fa richiesta di tenere un laboratorio di produzioni alimentari, ma
comunque più in generale per la semplice attività di somministrazione di alimenti e
bevande, ci si deve aspettare una giusta attenzione degli ufficiali sanitari che sicuramente
chiederanno, per esempio, zanzariere alle finestre e tende antimosche alle porte;
placcaggio delle superfici murali degli ambienti cucina-laboratori-servizi; richiesta di
attrezzature idonee per la cucina e per la preparazione degli alimenti; numero minimo di
servizi per i collaboratori e per il pubblico di cui almeno uno idoneo per portatori di
handicap; certificazione dell’acqua potabile; depurazione fognaria, etc.
Va segnalato che quando non si dispone di acqua della condotta comunale cioè in casa di
pozzo o sorgente, occorrono almeno quattro analisi in un anno, una per stagione, prima di
ottenere la certificazione della sua potabilità (sorgente o pozzo).
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Altri problemi possono sorgere circa la superficie minima delle singole stanze per
l'ospitalità: normalmente è richiesto il requisito della civile abitazione ed un numero di
bagni non inferiore ad uno ogni quattro posti letto.
Il laboratorio di preparazione degli alimenti è indispensabile solo se gli stessi vengono
venduti al di fuori delle somministrazioni in azienda; in caso contrario è sufficiente utilizzare
il locale cucina.
Si consiglia, per tutta la problematica igienico-sanitaria, di consultare la locale ASL,
prima di iniziare l'attività e soprattutto prima di iniziare eventuali ristrutturazioni dei locali
da adibire ad agriturismo.
Normativa di Riferimento e siti utili
Legge n°96 del 20 febbraio 2006 “Disciplina dell'agriturismo”.
Legge Regionale n°41 del 28 agosto 1984 “Interventi per favorire l'agriturismo in
Campania”
http://www.sito.regione.campania.it/AGRICOLTURA/agriturismo/agriturismo.html
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