“COME FARE PER …..” ITER BUROCRATICO PER LA CREAZIONE D’IMPRESA Tel./Fax 081.760.72.23 – e-mail: [email protected] …. APRIRE UN AGRITURISMO GUIDA PRATICA Le aziende agrituristiche sono aziende agricole che offrono ospitalità a coloro che vogliono godere di una vacanza diversa, che desiderano scoprire i prodotti alimentari ed i piatti tipici del luogo e soggiornare in un ambiente familiare che sa abbinare i comfort moderni con le tradizioni e la cultura locale. Nell'agriturismo, il turista, che è considerato un ospite, può conoscere le tecniche di produzione e di lavorazione dei prodotti agricoli e l'ambiente naturale dell'azienda agricola e del territorio rurale e può fruire di particolari servizi quali ad esempio l'ippoturismo, la pesca, le passeggiate guidate per lo studio della fauna e della flora locale. La Legge n°96 del 20 febbraio 2006 “Disciplina dell'agriturismo” definisce per attività agrituristiche le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. Rientrano fra le attività agrituristiche: dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori; somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali (sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonchè quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne); organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268; organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività' agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Essi sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni e' consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari. L'esercizio dell'attività agrituristica non e' consentito, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a: Tel./Fax 081.760.72.23 – e-mail: [email protected] 3 coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali; coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali. Al fine di contribuire alla realizzazione e alla qualificazione delle attività agrituristiche e alla promozione dei prodotti agroalimentali regionali, nonché alla caratterizzazione regionale dell'offerta enogastronomica, le regioni disciplinano la somministrazione di pasti e di bevande nelle aziende agrituristiche tenendo conto dei seguenti criteri: l'azienda che somministra pasti e bevande deve apportare comunque una quota significativa di prodotto proprio. Particolari deroghe possono essere previste nel caso di somministrazione di pasti e bevande solo alle persone alloggiate; per aziende agricole della zona si intendono quelle collocate in ambito regionale o in zone omogenee contigue di regioni limitrofe, e per esse deve essere stabilita una ulteriore quota di apporto di prodotti; le quote di cui ai punti precedenti devono rappresentare la prevalenza dei prodotti impiegati nella somministrazione dei pasti e delle bevande; la parte rimanente dei prodotti impiegati nella somministrazione deve preferibilmente provenire da artigiani alimentari della zona e comunque riferirsi a produzioni agricole regionali o di zone omogenee contigue di regioni limitrofe; in caso di obiettiva indisponibilità di alcuni prodotti in ambito regionale o in zona limitrofa omogenea e di loro effettiva necessità ai fini del completamento dell'offerta enogastronomica, e' definita una quota limitata di prodotti di altra provenienza, in grado di soddisfare le caratteristiche di qualità e tipicità; Le attività ricreative o culturali di possono svolgersi autonomamente rispetto all'ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande solo in quanto realizzino obiettivamente la connessione con l'attività e con le risorse agricole aziendali, nonché con le altre attività volte alla conoscenza del patrimonio storico-ambientale e culturale. Le attività ricreative e culturali per le quali tale connessione non si realizza possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell'azienda agricola e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può pertanto dare luogo ad autonomo corrispettivo. Disciplina amministrativa Tutti gli imprenditori agricoli che risultino già iscritti all’Albo, previsto al Capo III della L.R. 42/82, che pratichino o intendano praticare l’agriturismo singolarmente o in forma associativa, secondo le finalità della L.R. 41/84, devono essere iscritti all’Elenco regionale degli operatori agrituristici, istituito presso il settore per gli Interventi per la Produzione Agricola (IPA) della Regione Campania. L’iscrizione all’Elenco è subordinata alla dimostrazione che: l’interessato in quanto conduttore di un’azienda in esercizio, pratichi un ordinamento colturale “ordinario per la zona”, la cui attuazione comporta acquisizione di mezzi tecnici e vendita di prodotti aziendali in quantità congrua rispetto alla superficie coltivata e al bestiame allevato; l’esercizio delle attività agrituristiche da impiantare non risulti prevalente rispetto all’esercizio di quelle agricole (cioè il loro apporto al reddito aziendale dell’imprenditore non supera il limite del 50%). 4 L’istanza (in duplice copia, di cui una in bollo) intesa ad ottenere l’iscrizione all’Elenco deve essere inoltrata alla Giunta regionale (AGC Sviluppo Attività Settore Primario – Centro direzionale di Napoli, Isola A6) tramite il Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno, corredata da copia del libretto sanitario rilasciato alla o alle persone che esercitano l’attività e parere favorevole dell’Ufficiale Sanitario relativo ai locali, da adibire all’attività. L’istanza deve contenere la descrizione dettagliata delle attività proposte, con l’indicazione delle caratteristiche dell’azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico, della capacità ricettiva, dei periodi di esercizio. L’istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione: relazione tecnico-economica e programma sulle attività agrituristiche proposte, redatta da tecnico abilitato con l’indicazione delle caratteristiche dell’azienda; copia conforme all’originale del parere favorevole dell’ASL competente per territorio relativo ai locali da adibire all’attività (riportare gli estremi catastali); copia conforme all’originale del preventivo parere favorevole dell’ASL competente per territorio, se i locali necessitano di interventi adeguativi ( riportare gli estremi catastali); copia conforme all’originale del libretto sanitario, per attività agrituristica, rilasciato dalla competente Autorità sanitaria al richiedente l’iscrizione nell’elenco; dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell’art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, riguardante la insussistenza delle condizioni indicate dalle lettere a) e b) dell’art 6 della L 730/85; visure catastali di mappa e di partita, non antecedenti a tre mesi dalla data di presentazione della domanda, con l’ubicazione dei fabbricati aziendali CHE DEVONO RISULTARE ACCATASTATI COME RURALI O ALLA CATEGORIA D10 IN CASO DI BENI STRUMENTALI ed essere in regola con le vigenti disposizioni urbanistiche, e dei terreni da adibire ad uso agrituristico. elaborati grafici, in scala 1:100 ,sullo stato di fatto e del progetto di adeguamento dei locali e delle aree da destinare ad uso agrituristico. Ai sensi dell’art. 3 del D.Leg.vo 18 maggio, n. 228, alle opere ed ai fabricati destinati ad attività agrituristiche si applicano le disposizioni di cui all’art 24,comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n 104, relativamente all’utilizzo di opere provvisionali per l’accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche; planimetria generale delle superfici aziendali con l’ubicazione di tutti i fabbricati in essa presenti e relativa destinazione d’uso; Copia conforme all’originale, del titolo attestante il possesso dei fabbricati e dei terreni costituenti l’azienda; dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con il quale il richiedente dichiara: - di essere in regola con gli obblighi previdenziali e assistenziali per sé e per i propri coadiuvanti; - di essere in regola con gli obblighi fiscali secondo le vigenti disposzioni in materia;(Allegato 3 ter); documentazione attestante il possesso e il numero di Codice Fiscale e di Partita IVA, nonché gli estremi dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. e data di inizio attività. (Allegato 4); certificato di vigenza; copia conforme all’originale della determinazione favorevole emanata dal Comune per l’iscrizione nell’Elenco regionale degli operatori agrituristici. verbale di accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi e del rapporto di connessione e di complementarietà delle attività agrituristiche proposte con quelle agricole svolte, come da schema predisposto a titolo indicativo di cui all’Allegato 9; Nel caso di persona giuridica (Cooperativa, Consorzio, Società, ecc.), ai documenti sopra elencati andranno aggiunti, in copia autentica: atto costitutivo e Statuto 5 certificato di iscrizione alla CCIAA certificato di iscrizione al registro prefettizio sez. agricola certificato di vigenza fallimentare rilasciato dal tribunale competente per territorio delibera del competente organo con la quale si autorizza il legale rappresentante a richiedere l’iscrizione e ad assumersi l’impegno ad esercitare l’attività. Il Comune, accertate le condizioni soggettive e oggettive per l’esercizio dell’attività agrituristiche, esprime il proprio parere entro 60 giorni dalla presentazione della domanda e la inoltra alla Commissione Consultiva Regionale per il tramite del Settore IPA, Servizio Agriturismo - Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania, che provvede alla verifica della documentazione prodotta. Una volta avvenuta l’iscrizione (nell’Elenco regionale degli operatori agrituristici), il Comune rilascia la licenza per l’esercizio dell’attività agrituristica. La comunicazione di inizio dell'attività consente l'avvio immediato dell'esercizio dell'attività agrituristica. Il comune, compiuti i necessari accertamenti, può, entro sessanta giorni, formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza sospensione dell'attività in caso di lievi carenze e irregolarità, ovvero, nel caso di gravi carenze e irregolarità, può disporre l'immediata sospensione dell'attività sino alla loro rimozione da parte dell'interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal comune stesso. Il titolare dell'attività agrituristica e' tenuto, entro quindici giorni, a comunicare al comune qualsiasi variazione delle attività in precedenza autorizzate, confermando, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge. Locali per attività agrituristiche e Norme igienico-sanitarie Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo (assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali). I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche sono stabiliti dalla Regione Campania Nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di dieci, per la loro preparazione può essere autorizzato l'uso della cucina domestica. Per le attività agrituristiche di alloggio, nei limiti di dieci posti letto, per l'idoneità dei locali e' sufficiente il requisito dell'abitabilità. Oltre al possesso del libretto sanitario, la legge regionale prevede l’obbligo di parere della locale Azienda Sanitaria. Ciò significa che la ASL competente effettuerà, su richiesta del Sindaco, un sopralluogo per determinare l’idoneità delle attrezzature e dei locali che vengono utilizzati sia per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande che per quella di ospitalità in camere e agricampeggio. Soprattutto se si fa richiesta di tenere un laboratorio di produzioni alimentari, ma comunque più in generale per la semplice attività di somministrazione di alimenti e bevande, ci si deve aspettare una giusta attenzione degli ufficiali sanitari che sicuramente chiederanno, per esempio, zanzariere alle finestre e tende antimosche alle porte; placcaggio delle superfici murali degli ambienti cucina-laboratori-servizi; richiesta di attrezzature idonee per la cucina e per la preparazione degli alimenti; numero minimo di servizi per i collaboratori e per il pubblico di cui almeno uno idoneo per portatori di handicap; certificazione dell’acqua potabile; depurazione fognaria, etc. Va segnalato che quando non si dispone di acqua della condotta comunale cioè in casa di pozzo o sorgente, occorrono almeno quattro analisi in un anno, una per stagione, prima di ottenere la certificazione della sua potabilità (sorgente o pozzo). 6 Altri problemi possono sorgere circa la superficie minima delle singole stanze per l'ospitalità: normalmente è richiesto il requisito della civile abitazione ed un numero di bagni non inferiore ad uno ogni quattro posti letto. Il laboratorio di preparazione degli alimenti è indispensabile solo se gli stessi vengono venduti al di fuori delle somministrazioni in azienda; in caso contrario è sufficiente utilizzare il locale cucina. Si consiglia, per tutta la problematica igienico-sanitaria, di consultare la locale ASL, prima di iniziare l'attività e soprattutto prima di iniziare eventuali ristrutturazioni dei locali da adibire ad agriturismo. Normativa di Riferimento e siti utili Legge n°96 del 20 febbraio 2006 “Disciplina dell'agriturismo”. Legge Regionale n°41 del 28 agosto 1984 “Interventi per favorire l'agriturismo in Campania” http://www.sito.regione.campania.it/AGRICOLTURA/agriturismo/agriturismo.html