12 Principi di redazione
del bilancio
Ragioneria Generale ed Applicata – Sede di Fano
In funzione dei fini attribuiti al bilancio, mutano alla base i criteri di
formazione e quindi la misura delle due grandezze finali: reddito di
esercizio e capitale di funzionamento.
Il reddito d’esercizio che scaturisce dalla redazione del
bilancio d’esercizio non è una quantità misura ma una
quantità astratta
Quantità certe
Quantità stimate
Quantità astratte
La determinazione della sua misura dipende dalle molteplici “astrazioni” con cui certe
componenti sono considerate di competenza di distinti esercizi
- Il reddito che promana dalla gestione non si forma per esercizi; può essere configurato
dividendo e dissociando ciò che nel concreto è indivisibile e indissociabile.
- Il reddito è una grandezza che non si materializza in specifici beni del patrimonio aziendale.
Esso è propriamente “un puro valore, il saldo del conto generale dei profitti e perdite, la somma
algebrica di molteplici componenti positivi e negativi, la differenza tra il capitale netto finale e
quello iniziale d’esercizio” (P. Onida, Economia d’Azienda, 1971, p. 595).
Fano, a.a. 2009/2010
2
Occorre dare concretezza al reddito d’esercizio che è un
concetto astratto fissando:
a) un fine di bilancio;
b) delle regole (principi ) generali di valutazione
c) delle regole (principi) particolari di valutazione
Fissazione di un fine
quindi di criteri particolari
conseguente fissazione di criteri generali e
il reddito passa da quantità astratta a quantità misura
Fano, a.a. 2009/2010
3
Tra fini, principi generali e principi particolari di valutazione c’è
un rapporto di interdipendenza
Dal fine
Dipendono i principi
generali di valutazione
Art. 2426
PRINCIPI
PARTICOLARI
PRINCIPI
GENERALI
Dai principi
generali di
valutazione
Art. 2423-bis
Dipendono i principi
particolari di valutazione
FINE
Art. 2423
Fano, a.a. 2009/2010
4
Sulla base dei fini si
fissano i criteri di
valutazione
generali
particolari
Cosa sono i criteri di valutazione
Si riferiscono alle diverse poste di bilancio
Non tutte le poste di bilancio si possono iscrivere in bilanci
“automaticamente” cioè sulla scorta di una traslazione pura e semplice della
contabilità. Per talune poste occorre valutare e contabilizzare la valutazione
Come orientarci per la redazione del bilancio di esercizio?
Fano, a.a. 2009/2010
5
1978
IV Direttiva CEE
La normativa comunitaria fissa per la prima volta
•True and fair view
Un fine
•Image fidèle
•Quadro fedele
criteri o principi generali di valutazione e criteri o principi particolari di
valutazione
Fano, a.a. 2009/2010
6
1991
D. Lgs. 127/991
La legge recepisce la IV e la VII Direttiva CEE
(conti annuali e consolidati e “quadro fedele)
(Commissione D’Alessandro; Prof. Superti Furga)
Il fine da quadro fedele diviene
RAPPRESENTAZIONE VERITIERA E CORRETTA
con criteri generali e particolari
L’idea consolidata negli studi economici aziendali, della correlazione tra fini
di bilancio e criteri di valutazione (generali e particolari) sembra aver
trovato espressione normativa.
Pur essendo giunti ad uno schema di correlazione che, sul piano formale,
rispetta le logiche economico aziendali, si continua ad attribuire al bilancio
un fine sostanzialmente indeterminato e poco chiaro
Fano, a.a. 2009/2010
7
Tale schema presenta una lacuna fondamentale; il fine manca di una
indicazione chiara
So what?;
• fino alla Direttiva era assente nella normativa perfino uno schema di
correlazione chiaro
•Con la Direttiva e la relativa normativa di riferimento viene finalmente
costruito uno schema di correlazione
costruzione
Fissato il fine è
possibile costruire
una comprensibile
Criteri generali
Criteri particolari
•Situazione patrimoniale
•Finanziaria
•Economica
Fano, a.a. 2009/2010
8
D.lgs 6 del 17 gennaio 2003:
La normativa civilistica, anche in materia di bilancio, è stata oggetto di
cambiamenti riconducibili al verificarsi di due eventi principali:
1.
emanazione della direttiva 65/2001
introduzione del criterio valutativo del fair value, recepita
parzialmente dal D.lgs 394/2003
2. emanazione del Regolamento comunitario 1606/2002
in tutti i paesi europei si rende obbligatorio l’uso dei principi
contabili internazionali dall’ International Accounting Standard
Board per le società quotate nella redazione dei bilanci consolidati.
Fano, a.a. 2009/2010
9
Negli ultimi anni sono state introdotte nuove norme e regolamenti
inerenti la redazione del Bilancio di Esercizio, in particolare:
1)
Riforma diritto societario: sul versante civilistico il D.Lg. 6/2003
ha rivisto le disposizioni del codice civile relative ai bilanci
2)
Riforma fiscale: sul versante fiscale per coordinare gli effetti del
decreto legislativo 6/2003 con il Testo Unico delle imposte sui
redditi
3)
Principi contabili internazionali per le società quotate (dal
1/1/2005)
Fano, a.a. 2009/2010
10
Norme che disciplinano il bilancio

CODICE CIVILE libro V “Del lavoro” , Titoli V delle società, agli articoli
2423 e seguenti. La normativa recepisce la IV direttiva CEE, 78/660/CEE (Conti
annuali delle società) attraverso il D.Lgs. 127/91 del 27 aprile che ha modificato
il codice civile del 1942 (che ha novellato gli articoli 2423 e segg. del codice
civile)

Riforma del diritto societario, attuata con D.Lgs 17.01.2003, n. 6

I PRINCIPI CONTABILI nazionali emanati da CNDC-CNR OIC
(Organismo Italiano di Contabilità)

I PRINCIPI CONTABILI internazionali per le società quotate emanati
dallo IASB

Regolamento UE n. 1606 del 19.07.2003 (regole contabili obbligatorie
per redazione bilancio consolidato società quotate
UE)

Regolamento UE n. 1725 del 29.09.2003 (recepimento formale di 32
su 34 principi))

Regolamento UE n. 707 del 06.04. 2004 (recepimento IFRS 1)

A livello nazionale art. 25 legge delega n, 306 del 31 ottobre 2003
e D. Lgs n. 38 del 28 febbraio 2005

Legge Draghi (D. Lgs 24.02.1998 n. 58) (società quotate)

Discipline specifiche per banche imprese assicurative e intermediari
finanziari (DLgs 87/1992; D Lgs. 173/1997)
Fano, a.a. 2009/2010
11
(Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione IX: del lavoro, delle società, del bilancio)
correlazione
ASPETTI SOSTANZIALI
ASPETTI COLLATERALI
Fine - Art. 2423
Struttura dello SP e del CE
Principi generali di redazione - Art. 2423 bis
Art. 2423 ter
Principi di valutazione - Art. 2426
Disposizioni relative alle
singole voci dello stato
patrimoniale
ASPETTI FORMALI
Art. 2424 bis
Contenuto dello stato patrimoniale - Art. 2424
Contenuto del conto economico - Art. 2425
Iscrizione
dei
proventi ed oneri
Contenuto della nota integrativa - Art. 2427
Art. 2425 bis
Fano, a.a. 2009/2010
ricavi,
12
Impianto normativo contenuto nel codice civile:
 Aspetti sostanziali: fanno riferimento al fine del bilancio (art.2423), ai
principi generali di redazione (art.2423-bis) e ai principi particolari di
valutazione (art. 2426) e sono tra loro strettamente correlati).

Aspetti formali: si riferiscono al modello di Stato Patrimoniale (art.
2424), di Conto Economico (art.2425) e Nota Integrativa (art. 2427),
nonché alle modalità di presentazione delle voci all’interno degli schemi
previsti.

Aspetti collaterali: integrano e circostanziano le modalità di
esposizione in bilancio delle singole poste da inserire nello SP (art. 2424bis), nel CE (art. 2425-bis) e i criteri di classificazione delle poste (art.
2423-ter).
Fano, a.a. 2009/2010
13
RECENTI CAMBIAMENTI INERENTI LA LEGISLAZIONE SUL BILANCIO
DI ESERCIZIO (riforma del diritto societario d.lgs. N. 6 del 2003)
La posizione del legislatore civilistico nei confronti della determinazione del reddito
aziendale
Essendo l’Italia un Paese di civil law dove il legislatore entra in maniera analitica
anche nei criteri particolari, il legislatore civilistico ha scelto di regolamentare nel
dettaglio la redazione del bilancio, specie nella fissazione dei criteri di valutazione
particolari.
Tuttavia, essendo una materia estremamente tecnica, il legislatore ha lasciato spazio
a forti dubbi ed ha lasciato aperti molti problemi che la tecnica ragioneristica è
costretta a risolvere continuamente intervenendo (Vedi i principi contabili di
derivazione professionale).
Inoltre, il legislatore fiscale è stato molto più specifico: si è, rifatto le proprie regole
(criteri), prescindendo totalmente dal legislatore civilistico, avendo un diverso fine da
raggiungere:

Il legislatore civilistico ( artt.2214 - 2220 cod. civ.): ha il fine di tutelare i terzi;
 Il legislatore fiscale ( artt. 13 – 22 DPR 600/73): ha il fine di creare materia
imponibile su cui applicare le imposte per le aziende
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14
Riforma diritto societario
Modifica ai principi di redazione del bilancio (art. 2423 bis)

prevalenza della sostanza sulla forma
Modifiche agli schemi di bilancio (art. 2424, 2424 bis e 2425,2425 bis)
 Fiscalità anticipata/differita
 Utili/Perdite su cambi
 Finanziamenti soci
 Bilancio in forma abbreviata
Modifiche ai criteri di valutazione (art. 2426)
 Disciplina delle operazioni in valuta
 Eliminazione delle interferenze fiscali
Modifiche al contenuto della nota integrativa (art. 2427)
 Immobilizzazioni immateriali
 Variazione nei cambi avvenute dopo la fine dell’esercizio
 Crediti e debiti relativi a operazioni di pronti c/ termine
 Leasing finanziario
 Fiscalità anticipata e differita
 Patrimonio netto
 Finanziamenti soci
 Patrimoni destinati ad uno specifico affare
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15
Riforma societaria: eliminazione interferenze fiscali
Tra le novità più significative sul bilancio vi è quella relativa alla SOPPRESSIONE
COMMA 2 ART. 2426 C.C.:
- Si eliminano le interferenze prodotte nel bilancio dalla normativa fiscale.
Ante riforma: è consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti
esclusivamente in applicazione di norme tributarie (gli importi venivano inscritti nel
punto 24 e 25 del C.E.)
Con riforma: il bilancio civilistico non riporta le interferenze fiscali, mentre nella
dichiarazione dei redditi esiste un apposito prospetto dove devono risultare le
variazioni apportate al reddito civilistico per giungere alla determinazione
dell’imponibile fiscale ed i valori delle voci patrimoniali riconosciute ai fini
fiscali, se diversi da quelli indicati nel bilancio.
Risultato: La successiva eliminazione delle voci così destinate ha determinato una
commistione tra valori civilistici e valori fiscali con l’obbligo di una specifica
motivazione e illustrazione nella nota integrativa.
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16
Riforma societaria: sostanza vs. forma
Tra le novità più significative sul bilancio vi è quella relativa alla :
Prevalenza della sostanza sulla forma.
Cosa significa?: Considerare la funzione economica dell’elemento dell’attivo o del
passivo considerato
La volontà del legislatore è stata quella di prevedere che la rappresentazione in
bilancio degli accadimenti economici, venisse effettuata secondo la realtà economica
sottostante gli aspetti formali (es. Leasing)
Leasing operativo:
È un contratto di locazione, stabilito tra due contraenti: da un lato, l’azienda produttrice/fornitrice
(definita locatore) che cede un bene in locazione ma ne mantiene la proprietà, dall’altro, l’azienda
che utilizza il bene (definita locatrice) pagando un canone periodico.
Leasing finanziario:
Locazione in base alla quale vengono sostanzialmente trasferiti in capo all'utilizzatore tutti i rischi
ed i benefici connessi alla proprietà del bene, ed in cui la stessa proprietà del bene al termine del
periodo di locazione può essere trasferita o meno all'utilizzatore.
Da un punto di vista sostanziale, quindi, il leasing finanziario realizza una forma di finanziamento
per l'uso di un bene, garantito dal mantenimento in capo al concedente della proprietà del bene
stesso sino al momento del suo eventuale riscatto da parte del locatario.
Fano, a.a. 2009/2010
17
Registrazione di beni in leasing per l’azienda locataria
SE CONTRATTO DI LEASING
FINANZIARIO
Metodo finanziario
LEASING SECONDO NORMATIVA
CIVILISTICA
Metodo patrimoniale
Il bene viene iscritto nello
SP
Il bene non viene iscritto in
SP fino al riscatto
Rilevazione del debito per
l’acquisto del bene
Iscrizione in CE dei canoni di
competenza
Viene calcolato
l’ammortamento
Non vengono calcolati gli
ammortamenti
Il canone viene distinto in quota
capitale (a riduzione del debito) e
in quota interessi
Ci si avvale dei conti d’ordine
Il LOCATARIO: deve iscrivere nello S.P. = B) IMMOBILIZZAZIONI, con separata
indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria
Fano, a.a. 2009/2010
18
I postulati del bilancio di esercizio secondo la
normativa civilistica
Art.2423
co. 1
Gli amministratori devono redigere il bilancio d’esercizio,
costituito dallo
STATO PATRIMONIALE
CONTO ECONOMICO
Questi tre documenti costituiscono un
insieme unitario ed inscindibile
NOTA INTEGRATIVA
Art.2423
co. 2
CLAUSOLA GENERALE
“Il bilancio deve essere redatto con CHIAREZZA e deve rappresentare in modo
VERITIERO e CORRETTO la situazione patrimoniale e finanziaria della
società ed il risultato economico dell’esercizio”
Fano, a.a. 2009/2010
19
Art.2423
Primo comma - Redazione del bilancio
Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio costituito da:
Stato Patrimoniale
Quantitativo
Conto Economico
Quantitativo
Nota integrativa
Quali/quantitativo
Secondo comma - FINE
Con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto
• la situazione patrimoniale e finanziaria
Bilancio intelligibile per i suoi fruitori
• il risultato economico di esercizio
Fano, a.a. 2009/2010
20
La “clausola generale” (art. 2423 c.c. co 2)




CHI
“gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio…”
(art 2423 cc, co. I)
DOVE
“.. Costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla
nota integrativa”
(art 2423 cc, co. I)
COME
“Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare
in modo veritiero e corretto …”
(art 2423, cc. co,. II)
COSA
“la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato
economico dell’esercizio”
(art 2423, cc. co,. II)
Carattere dominante, il suo rispetto deve essere sempre garantito
È obbligatorio fornire informazioni complementari
È obbligatorio derogare alle disposizioni normative in “casi eccezionali”
Anche la validità dei criteri di valutazione è subordinata al rispetto di tale
clausola
Fano, a.a. 2009/2010
21
Cosa significa
chiarezza?
Rispetto degli schemi di SP e C/E (2424 – 2425)
Modo veritiero
corretto?
Rispetto delle disposizioni previste negli art. 2423-ter
(struttura SP e C/E), 2424-bis (disposizioni relative a
singole voci SP), 2425-bis (iscrizione dei ricavi,
proventi, costi e oneri), art. 2427 (NI)
Aspetti formali del bilancio
Aspetto estrinseco
Ma… gli aspetti formali acquistano
e
anche valenza sostanziale perché
influiscono sull’intelligibilità
Equivalente di evidenza e verità (2217, 2°
comma)
Fano, a.a. 2009/2010
22
Principio di Chiarezza art. 2423
La chiarezza: attiene alla forma di esposizione. Consiste in una rappresentazione formale dei
conti che permetta ai fruitori del bilancio di comprenderne il contenuto.
in virtù di tale principio il legislatore impone il rispetto di definiti schemi
1.
2.
3.
4.
Rispetto degli schemi di bilancio
Rispetto dell’ordine di esposizione
Divieto di raggruppamenti di voci
Obbligo di inserimento di nuove voci
Adattamento delle voci quando la natura dell’attività esercitata lo esige
Comparabilità delle voci
Divieto di compensi di partite
Obiettivo del principio
Perseguire la
standardizzione dei
bilancio
Le comparazioni nello
spazio e nel tempo
Fano, a.a. 2009/2010
23
Significa rispetto dei criteri generali e particolari di valutazione contenuti nel codice
civile
Rispetto delle norme del codice civile
Corrispondenza fatti
al fine di ridurre la discrezionalità
aziendali e valori
degli amministratori: Art. 2423 bis
iscritti in bilancio
2426
Verità
Correttezza
Quadro fedele
(IV Dir. CEE art 2
co 3)
Reale
finalità
2. Principio di verità: corrispondenza fra i
fatti aziendali e i valori iscritti in
bilancio
3. Principio di correttezza: il redattore del
bilancio deve fornire un’informazione
neutrale, nel rispetto delle norme del
codice civile. Tale principio mira a
circoscrivere la discrezionalità degli
amministratori.
Perché un bilancio sia chiaro, veritiero e corretto, occorre rispettare i criteri di
redazione delineati nell’art. 2423-bis che sono subordinati gerarchicamente ai primi
e a loro volta orientano il redattore nell’applicazione dei criteri particolari di
valutazione indicati nell’art. 2426.
Fano, a.a. 2009/2010
24
ART. 2423
Terzo comma
POSTULATO DELLA COMPLETEZZA INFORMATIVA: gli
amministratori
devono fornire informazioni complementari
qualora le informazioni non siano sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta
…vaghezza e rinvii …
Informazioni
supplementari
Quarto comma
Deroga per
speciali ragioni
DEROGA OBBLIGATORIA: “Se in casi eccezionali
l’applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è
incompatibili con la rappresentazione veritiera e corretta la
disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa
deve motivare la deroga e deve indicarne l’influenza sulla
rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e
del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla
deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile
se non in misura corrispondente al valore recuperato”.
…. mancata specificazione casi eccezionali …
Fano, a.a. 2009/2010
25
Principi generali di redazione del bilancio (Art. 2423-bis)
1) Prudenza (commi 1, 2, 4, 5)
2) Prevalenza della sostanza sulla forma (comma 1)
3) Continuità della gestione (comma 1)
4) Competenza (comma 3)
5) Separatezza valutativa (comma 5)
6) Costanza dei criteri di valutazione (comma 6)
Fano, a.a. 2009/2010
26
1. Principio di prudenza
La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza
Specificazioni di tale principio sono:
•Principio di realizzazione: si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di
chiusura dell’esercizio.
•Considerazione dei rischi e delle perdite conosciuti dopo la chiusura dell’esercizio.
•Valutazione separata degli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci.
Si concretizza:
DIVIETO di IMPUTARE UTILI SPERATI
OBBLIGO di IMPUTARE RISCHI E PERDITE PRESUNTE
Scopo della norma
- Evitare la sopravalutazione delle attività e la sottovalutazione delle
passività
ANNACQUAMENTO DEL CAPITALE
COSTITUISCE LA PRINCIPALE
FORMA DI GARANZIA PER I
TERZI
Fano, a.a. 2009/2010
27
2. Prevalenza della sostanza sulla forma

La valutazione delle voci deve essere fatta tenendo
conto della funzione economica dell’elemento
dell’attivo o del passivo considerato sottostante agli
elementi formali
- D.Lgs n. 87/92 (bilanci
Inserito nel co.2 art 2423.bis dal D.Lgs n. 6/2003: “la
valutazione delle voci deve essere fatta secondo
prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell’attività, nonché tenendo conto della funzione
economica dell’elemento dell’attivo e del passivo
considerato”
banche ed enti finanziari)
art.7 co 4
Principio contabile n. 11
(essenza e natura:
sostanza economica)
- IAS 1
Chiarimenti da OIC (documento n. 1 I principali effetti della riforma del
diritto societario sulla redazione del bilancio di esercizio del 28.10.2004)
accostamento del concetto di funzione economica a quello già presente
nel PC n. 11 di “prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali”
Fano, a.a. 2009/2010
28
3. Continuità della gestione
(going concern)

La valutazione delle voci deve essere fatta nella prospettiva della
continuazione dell’attività.

Per continuazione dell’attività si intende solo quella “ordinaria”.

La continuazione deve essere verificata continuamente dal
redattore del bilancio.

Il principio deve riferirsi alla prevalenza delle attività aziendali.
L’AZIENDA E’ DESTINATA A PERDURARE NEL
TEMPO E QUINDI DEVONO ESSERE APPLICATI
CRITERI DI FUNZIONAMENTO
Fano, a.a. 2009/2010
29
4. Principio di competenza
Imputazione, nell’esercizio di costi e ricavi che,
nello stesso trovano giustificazione economica
(inerenza dei singoli accadimenti all’interno
dell’esercizio)
Principio Contabile n. 11, modificato
da OIC n. 1 “i risultati dell’esercizio devono essere determinati
attraverso un “procedimento di identificazione, misurazione, e di
correlazione di ricavi e costi in quanto l’effetto delle
operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato
contabilmente ed attribuito nell’esercizio al quale tali
operazioni ed eventi si riferiscono e non q quello in cui si
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e
pagamenti)
Ricavi di competenza:
-quando il processo produttivo di beni/servizi è stato completato
-quando lo scambio con economie terze è avvenuto, si è verificato il passaggio sostanziale di proprietà (spedizione/ o
momento in cui i servizi sono resi e fatturabili)
Costi di competenza
realizzazione o meno della correlazione dei costi con i relativi ricavi:
-esiste associazione di causa/effetto tra C/R
-ripartizione dell’utilità/funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica
-imputazione diretta al CE o perché associati al tempo o perché è venuta meno l’utilità/funzionalità del costo
Fano, a.a. 2009/2010
30
5. Il principio della separatezza valutativa
Elementi eterogenei espressi nelle singole
voci devono essere valutati separatamente
Non si effettuano compensi di partite
Fano, a.a. 2009/2010
31
6. Il principio di costanza dei criteri di
valutazione (consistency)



I criteri di valutazione adottati nella redazione
del bilancio non possono essere variati da un
esercizio all’altro.
La variabilità inficerebbe la qualità delle
informazioni.
La capacità informativa di bilancio è esaltata
dalla possibilità di comparazione
Fano, a.a. 2009/2010
32
Deroga al principio di costanza dei criteri di
valutazione (ultimo co art 2423-bis):
“Deroghe al principio enunciato nel comma precedenti sono consentite in casi eccezionali. La nota
integrativa deve motivare la deroga e indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico”.

Da adottare solo in casi eccezionali

La sua adozione non è un obbligo ma è facoltativa

Può essere esercitata solo nell’ambito dei criteri di
valutazione indicati dal legislatore

Comporta un obbligo di evidenziazione e
giustificazione delle conseguenze in nota integrativa
Fano, a.a. 2009/2010
33
Principi particolari di valutazione (Art. 2426)
CRITERI DI VALUTAZIONE
(modalità applicative del criterio di prudenza)
Regole tecniche di valutazione delle singole poste patrimoniali
nel rispetto del fine di bilancio e dei principi generali che da esso discendono
Fano, a.a. 2009/2010
34
I postulati di bilancio secondo i principi contabili nazionali
OIC (27.11.2001) (Consiglio Naz.le Dottori Commercialisti e Consiglio
Nazionale Ragionieri e Periti Commerciali CNDC CNR)
•Emanazione di principi contabili per redazione bilanci per i quali non
è prevista l’applicazione dei contabili internazionali (settore privato,
pubblico e non profit)
•Supporto in relazione all’applicaizone in Italia dei principi contabili
internazinali (contatto con EFRAG, IASB, standard setter europei)
•Coaudiva il legislatore nell’amanazione normativa contabile
•Promozione della cultura contabile
Regole tecnico-ragioneristiche che si
collocano dopo le leggi e i regolamenti
Fano, a.a. 2009/2010
35
Il ruolo dei principi contabili nazionali
-Funzione integrativa: intervengono dove le norme di legge
sono insufficienti
-Funzione esplicativa/interpretativa: dell’impianto di valutazione
e redazione del bilancio di esercizio
Art 2219: “tutte le scritture contabili, compresi i bilanci devono essere tenute
Secondo norme di una ordinata contabilità”
In passato: riferimenti più precisi
Dpr 136 31 marzo 1975 attuativo L 216/74) richiamo ai corretti principi contabili
Impiego da parte dei revisori
CONSOB
Attualmente: ruolo in base a filosofica modello semiaperto
Modello Chiuso (tedesco): ruolo nullo
Modello Semiaperto: prende atto dei limiti delle norme civilistiche nel dare
Piena attuazione alla clausola generale del bilancio, attribuendo ruolo premiante
Ai principi contabili
RUOLO RILEVANTE : normativa civilistica integrata da principi contabili italiani: quadro
contabile di riferimento per:
Società che redigono bilancio abbreviato (art 2435 bis)
Società che esercitano facoltà (DLgs 38/2005) di applicare IAS/IFRS
Società per le quali il DLGs 38/2005 subordina la facoltà di applicare IAS/IFRS
all’emanazione di apposito decreto ministriale
Fano, a.a. 2009/2010
36
I principi contabili del CNDR - CNR
11. Bilancio d’esercizio – finalità e postulati
12. Composizione e schemi di bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi
13. Rimanenze di magazzino
14. Disponibilità liquide
15. Crediti
16. Immobilizzazioni materiali
17 Il bilancio consolidato
18. Ratei e riscontri
19. I Fondi per rischi e oneri – Il TFR per lavoro subordinato – I debiti
20. Titoli e partecipazioni
21. Il metodo del patrimonio netto
22. Conti d’ordine
23. Lavori in corso su ordinazione
24. Immobilizzazioni immateriali
25. Trattamento contabile imposte sul reddito
26. Operazioni e partite in moneta estera
27. Introduzione all’euro quale moneta di conto
28. Patrimonio netto
29. Cambiamaneti di principi contabili, di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni
straordinarie intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio
30. Bilanci intermedi
Fano, a.a. 2009/2010
37
I principi OIC
Principio n. 1
Principali effetti riforma diritto societario sulla redazione bilancio
d’esercizio
Oic: 11-23
Principio n. 2
Patrimoni e finanziamenti destinati a specifico affare
OIC 24-30
OIC interpretativo 1 e 2
OIC 1-3 (2004; 2005; 2006)
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38
I postulati del bilancio di esercizio secondo
i principi contabili del CNDC-CNR
Documento n. 11 (15 postulati di bilancio)
Utilità per i destinatari (creditori, azionisti,…)
Conseguenza derivante dall’applicazione dei postulati o postulato?
Prevalenza della sostanza sulla forma
Comprensibilità (chiarezza)
Informazioni analitiche; inserimento in nota integrativa di elementi che
consentano l’intelligibilità (regola sulla struttura formale; separata
indicazione di singoli componenti di reddito/patrimonio; distinzione area
ordinaria/straordinaria dei componenti reddituali tipici
Neutralità/Imparzialità
(stime/congetture; discrezionalità del valutatore a cui è richiesto di evitare
deviazioni -politiche livellamento redditi; logica acquirente; logica “fiscale”, di essere competente e di non ricercare interessi particolari: reddito
prodotto)
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Prudenza
Regola valutativa “asimmetrica”
Periodicità nella misurazione del risultato economico e del
patrimonio aziendale
Comparabilità
Costanza di applicazione sia degli aspetti sostanziali (consistency) che della
struttura formale
(chiara evidenza dell’impatto contabile di operazioni che rendono ardua la
comparabilità –comparability- temporale e … spaziale
Costanza di applicazione dei principi contabili ed in particolare dei
criteri di valutazione
(postulato autonomo; a specificazione del precedente)
Omogeneità
(unica moneta di conto)
Competenza
Principio di correlazione fra componenti reddituali. Punto di partenza:
definizione della competenza dei ricavi (atto di scambio)
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Significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro
presentazione in bilancio
Fornire un supporto utile alle decisioni dei destinatari (costo vs. beneficio
delle informazioni)
Il costo come criterio base delle valutazioni di bilancio dell’impresa:
Limitata discrezionalità dei valutatori; facilità di applicazione; esprime il
valore funzionale che l’azienda attribuisce al fattore al momento di sua
acquisizione
Conformità del complessivo procedimento di formazione del bilancio
ai corretti principi contabili
Dettaglio delle fasi del processo di formazione del bilancio
Funzione informativa della Nota Integrativa al bilancio e delle altre
informazioni necessarie
Elementi necessari per far sì che le informazioni siano chiare e significative
per i destinatari. Previsione di: rendiconto finanziario, prospetto variazione
conti del netto; informazioni su concentrazione crediti su pochi clienti, su
grado utilizzo informazioni materiali,..
Verificabilità dell’informazione
Il controllo delle informazioni deve confermare o meno l’attendibilità
(ricostruzione del complesso delle ipotesi che hanno condotto ad un valore
e relativa congruenza)
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Confronto tra i principi di bilancio del codice civile e i principi
della prassi (1/3)
Principi “dettati” dalla prassi
(doc. 11 CNDC & R)
Principi giuridici
(codice civile)
Chiarezza, verità e correttezza (2423, co. 2)
Comprensibilità
Non esplicitamente previsto dal codice civile
Utilità del bilancio
Prospettiva di continuazione dell’attività
aziendale (2423 bis n.1)
Ritraibile dal riferimento all’impresa in
funzionamento “cioè un’impresa caratterizzata
da una continuità operativa”.
Principio della prudenza (2423 bis, n. 1, 2 e 4)
Principio della competenza (2423 bis, n. 3 e 4)
Principio della prevalenza della sostanza sulla forma (2423 bis, n. 1)
Non esplicitamente previsto dal codice civile
Neutralità (imparzialità): incompatibilità delle
finalità del bilancio di esercizio con l’inclusione
delle valutazioni prospettiche dell’investitore e
incompatibilità con la determinazione del reddito
fiscale
Non esplicitamente previsto dal codice civile
Conformità del complessivo procedimento di
formazione del bilancio ai corretti principi
contabili: verificabilità dell’informazione
Fano, a.a. 2009/2010
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Confronto tra i principi di bilancio del codice civile e i principi
della prassi (2/3)
Principio della costanza dei criteri di valutazione (2423 bis, n. 6)
Solo implicitamente affermato poiché obiettivo delle
disposizioni che impongono l’impiego di un’unica struttura
di bilancio con possibilità di effettuare suddivisioni,
raggruppamenti, aggiunte e adattamenti delle voci di
bilancio senza mancare di prevedere la necessità della
comparazione di ogni voce di bilancio con quella
dell’esercizio precedente (2423 ter)
Espressamente prevista la continuità dei criteri
valutativi (2423 bis, n. 6)
Comparabilità formale
Non indicato tra i principi di redazione del bilancio, ma
comunque indirettamente previsto quando si stabilisce
che l’inventario (che si chiude con il bilancio) deve essere
redatto ogni anno (2217, co. 1-2)
Periodicità
Comparabilità sostanziale
Omogeneità “formale” relativa all’unità di misura (2423, co. 5)
Principio della separatezza valutativa (2423 bis, n. 5)
Non esplicitamente indicato sebbene base per la
salvaguardia del principio della comprensibilità, della
verificabilità e della conformità del complessivo
procedimento di formazione del bilancio ai corretti principi
contabili. Un richiamo al principio è presente nella
descrizione fornita con riferimento al principio della
prudenza, la cui applicazione comporta “che gli elementi
componenti le singole poste o voci delle attività o passività
siano valutati individualmente”.
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Confronto tra i principi di bilancio del codice civile e i principi
della prassi (3/3)
Divieto dei compensi di partite (2423 ter, co. 6)
Il principio è stato ricompreso all’interno della
nozione di comprensibilità del bilancio di periodo
precisando “la distinta indicazione dei singoli
componenti del reddito e del patrimonio,
classificati in voci omogenee e senza
effettuazione di compensazioni”.
Il codice civile non enuncia esplicitamente un
“criterio base” di valutazione sebbene di fatto
faccia consistente ricorso al criterio del costo
(nelle diverse configurazioni)
Il costo come “criterio base” delle valutazioni
Indicazione del contenuto della nota integrativa
(2427; 2423, co. 4; 2423 bis, co. 2; 2423 ter, co. 2
e 5; 2424 co. 2; 2426 n.2, 3, 4, 6 e 10)
Funzione informativa e completezza della nota
integrativa
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I postulati di bilancio secondo i principi
contabili dello IASB
Il campo applicativo in Italia è regolamentato dall’art 25 legge 306/2003
(Linee guida) e D.Lgs 38/2005 con cui il governo ha esercitato la delega.
Società quotate, società aventi strumenti finanziari diffusi presso il
pubblico, banche e intermediari finanziari:
Obbligo nel bilancio consolidato dal 1 gennaio 2005;
Facoltà applicazione per bilancio individuale nell’esercizio 2005;
Obbligo di applicazione per bilancio individuale nell’esercizio 2006
Società assicurative:
Obbligo nel bilancio consolidato dal 1 gennaio 2005;
Obbligo di applicazione per il bilancio individuale delle imprese quotate
che non redigono il bilancio consolidato nell’esercizio 2006;
Divieto di applicazione negli altri casi
Società che redigono il bilancio in forma abbreviata
Non possono applicare le regole Iasb
Fano, a.a. 2009/2010
45
Framework for the preparation of financial statements (1989)
Finalità del bilancio
Offrire informazioni utili ad un’ampia gamma di soggetti sulla
Situazione patrimoniale, sul risultato economico e sulle variazioni nella
Struttura finanziaria di un’azienda affinché questi possano assumere
decisioni.
I terzi sono interessati a conoscere la capacità dell’azienda di generare
I flussi di cassa e i tempi in cui si manifesteranno
(soci
flussi dividendi)
(creditori
flussi dei rimborsi)
CENTALITA’ DELL’ASPETTO FINANZIARIO
Fano, a.a. 2009/2010
46
DUE POSTULATI DI BASE
-COMPETENZA ECONOMICA
-AZIENDA IN FUNZIONAMENTO (GOING CONCERN)
CARATTERISTICHE QUALITATIVE
-COMPRENSIBILITA’,
-SIGNIFICATIVITA’ (correggere valutazioni fatte in passato e compiere
nuove previsioni) (rilevanza)
-ATTENDIBILITA’ (rappresentazione fedele privilegiano gli aspetti
Sostanziali sulla forma delle operazioni)
-COMPARABILITA’
INFINE …
Scelte di politica informativa (trade-off tra tempestività e
completezza/precisione)
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Conclusioni e quadro di sintesi
* Periodo di intensi cambiamenti del quadro normativo del
bilancio
* Standardizzazione internazionale
* Diversi contesti applicativi dei principi contabili
- Aziende quotate nei mercati mobiliari riconosciuti dalla normativa italiana
(società quotate)
- Aziende non quotate (no obbligo; si applicazione consigliata)
Diversa attenzione da parte degli investitori
Diversa importanza della funzione informativa
del bilancio
* Eliminazione del potenziale “inquinamento fiscale”
Fano, a.a. 2009/2010
48
Il modello di bilancio
nazionale
Il modello di bilancio delineato dai
principi contabili internazionali
•Elevato grado di prudenza (sottostima
del valore del patrimonio aziendale)
•Elevata ritenzione di ricchezza
all’interno dell’impresa
•Elevato grado di verificabilità delle
valutazione degli amministratori
•Focalizzazione dell’informazione sul
reddito di esercizio
•Inferiore livello di prudenza (valutazioni al valore
corrente)
•Possibilità di distribuire utili non ancora realizzati
•Maggiore variabilità dei risultati di bilancio e
dell’ammontare del patrimonio
•Netto (fluttuazioni dei valori di mercato degli
elementi patrimoniali)
•Maggiore soggettività e minore verificabilità delle
valutazioni operate dagli amministratori
obiettivo
Reddito realizzato/prodotto
Tutela per i creditori
Previsione dei flussi di cassa e della
distribuzione temporale
Informazioni per gli investitori
(Savioli, 2004)
Fano, a.a. 2009/2010
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