QUADERN
/ MARTEDÌ, 19 GENNAIO 2016
ILCASODELGIORNO
PRIMOPIANO
Riscossione di tributi
e contributi in cerca
della prescrizione
Cartella nulla se il Fisco non
prova la notifica dell’avviso
bonario
/ Alfio CISSELLO
In relazione alle entrate, tributarie e non, riscosse mediante cartella di pagamento, i termini di
prescrizione non sono affatto
univoci.
Infatti, per appurare se, dopo la
cartella, il credito è estinto per
prescrizione, bisogna vedere i testi normativi di riferimento unitamente all’interpretazione che ha
fornito la giurisprudenza. Per fare degli esempi, per le imposte
sui redditi e l’IVA la prescrizione,
secondo giurisprudenza consolidata, è decennale, ma non per le
sanzioni, che, ai sensi dell’art. 20
del DLgs. 472/97, soggiaciono al
più breve termine quinquennale.
Invece, i contributi previdenziali
sono sempre soggetti alla prescrizione di cinque anni (art. 3 della
L. 335/95), con la particolarità
che il debito prescritto non può
essere pagato.
Naturalmente, trattandosi di prescrizione e non di decadenza,
Equitalia o l’ente [...]
Per i giudici romani è irrilevante che la notifica non sia soggetta a
forme particolari
/ Alfio CISSELLO
L’avviso bonario, tanto nella liquidazione automatica quanto nel controllo formale, non deve,
dal punto di vista normativo, essere notificato
secondo forme particolari, non essendoci alcun
rinvio all’art. 60 del DPR 600/73.
Inoltre, l’utilizzo di forme di notifica, come la
posta semplice, che non lasciano una precisa
traccia della data in cui l’avviso è stato recapitato al contribuente, comporta diversi problemi sul
calcolo dei trenta giorni entro cui vanno pagati
gli importi per definire l’avviso ai sensi dell’art.
3 del DLgs. 462/97.
La Commissione tributaria regionale di Roma,
con la sentenza n. 6378 dello scorso dicembre, si
è occupata nello specifico della questione, dando una semplice e corretta applicazione della
c.d. “regola di giudizio”.
Il contribuente, nel ricorso contro la cartella di
pagamento scaturita dal controllo formale, ben
può lamentare la mancata notifica dell’avviso
bonario, fatto che, a differenza di quanto può
dirsi per la liquidazione automatica, causa di per
sé la nullità dell’atto (si veda, da ultimo, la sentenza n. 15312 del 2014).
A PAGINA 2
A PAGINA 3
INEVIDENZA
IMPRESA
Arriva lo schema di parere dei revisori sulla proposta
di bilancio 2016-2018
Nuovo avviso per le “Botteghe di mestiere”
Falcidia IVA possibile
con la transazione
fiscale
/ Roberta VITALE
Nel 2015 segnali positivi per il credito alle imprese
In Gazzetta Ufficiale le regole sull’assegno di
disoccupazione
Il credito d’imposta per la musica ha il suo codice
tributo
ALTRENOTIZIE
Sul versante probatorio, egli non può che limitarsi alla menzionata affermazione, non potendo di certo dimostrare un fatto negativo.
A questo punto, sulla base delle più elementari regole sottese all’onere della prova indicate dal codice civile, spetta alla controparte dimostrare che la notifica è avvenuta, e, se ciò
non avviene, la cartella di pagamento è nulla.
Scorrendo la sentenza, appare interessante effettuare due brevi osservazioni.
È irrilevante l’affermazione secondo cui,
nell’ambito dell’art. 36-ter del DPR 600/73,
“non è prevista alcuna notifica formale di tali
provvedimenti, ma gli stessi vengono inoltrati
con posta ordinaria o raccomandata”.
Ciò è senz’altro vero, ma la gestione della
procedura è lasciata alla diligenza della parte,
che sa perfettamente quali possono essere le
conseguenze della mancata notifica dell’avviso bonario, a cui, ovviamente, è equiparata la
mancata prova della medesima.
Nel momento in cui il Fisco sceglie forme di
notifica da cui non emerge la prova circa la ricezione dell’avviso bonario ad [...]
/ A PAGINA 11
Il CNDCEC, con un comunicato di ieri, ha
condiviso la posizione assunta dalla Corte di
Giustizia europea, favorevole alla possibilità
di rendere oggetto di falcidia anche il credito
IVA.
Si tratta delle conclusioni presentate il 14 gennaio scorso dall’Avvocato Generale della Corte Giustizia Ue nella causa C-546/14, nell’ambito di una proposta di concordato preventivo
presentata al giudice del rinvio, che prevedeva il pagamento integrale di [...]
A PAGINA 5
ancora
IL CASO DEL GIORNO
Riscossione di tributi e contributi in cerca
della prescrizione
I giudici di merito seguono la Cassazione equiparando la cartella alla sentenza e
applicano la prescrizione di dieci anni
/ Alfio CISSELLO
In relazione alle entrate, tributarie e non, riscosse mediante
cartella di pagamento, i termini di prescrizione non sono affatto univoci.
Infatti, per appurare se, dopo la cartella, il credito è estinto
per prescrizione, bisogna vedere i testi normativi di riferimento unitamente all’interpretazione che ha fornito la giurisprudenza. Per fare degli esempi, per le imposte sui redditi e
l’IVA la prescrizione, secondo giurisprudenza consolidata, è
decennale, ma non per le sanzioni, che, ai sensi dell’art. 20
del DLgs. 472/97, soggiaciono al più breve termine quinquennale.
Invece, i contributi previdenziali sono sempre soggetti alla
prescrizione di cinque anni (art. 3 della L. 335/95), con la
particolarità che il debito prescritto non può essere pagato.
Naturalmente, trattandosi di prescrizione e non di decadenza,
Equitalia o l’ente creditore possono interromperne il decorso
tramite la classica intimazione ad adempiere (art. 50 del
DPR 602/73), che, sembra ovvio dirlo, deve intervenire
prima che decorrano cinque anni dalla notifica della cartella.
La Corte di Cassazione, in tema di contributi previdenziali
(cfr. sentenza n. 4338 del 2014, ripresa incidentalmente da
Cass. n. 11749/2015) ha però affermato che se la cartella
non viene impugnata, il termine è quello decennale, ritenendo impropriamente applicabile l’art. 2953 c.c. (“i diritti
per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di
dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di
condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso
di dieci anni”).
Viene davvero spontaneo chiedersi come possa una cartella
di pagamento (atto amministrativo, proveniente da una struttura facente capo, direttamente o meno, ad organi politici)
essere equiparata ad una sentenza (provvedimento della magistratura, espressione di indipendenza da ogni altro
potere).
La motivazione “ufficiale” lascia, sia permesso, un tantino a
desiderare: “una volta divenuta intangibile la pretesa contributiva per effetto della mancata proposizione dell’opposizione alla cartella esattoriale (come avvenuto nel caso di
specie), non è più soggetto ad estinzione per prescrizione il
diritto alla contribuzione previdenziale di che trattasi e ciò
che può prescriversi è soltanto l’azione diretta all’esecuzione del titolo così definitivamente formatosi”.
Il raffinato percorso motivazionale sembra nascondere l’esigenza di salvaguardare, ad ogni costo, il credito contributivo,
scaricando sulla collettività e, in special modo, sul debitore,
/ EUTEKNEINFO / MARTEDÌ, 19 GENNAIO 2016
l’inefficienza di Equitalia, che in ben cinque anni non si è
degnata di notificare un’intimazione ad adempiere.
Analizzando meglio la fattispecie, ne deriva che, nel momento in cui giunge la cartella di pagamento, opera in ogni
caso la prescrizione decennale: se il contribuente si oppone,
la prescrizione è sospesa, ci sarà una sentenza e quando sarà
definitiva correttamente si apre la via del termine decennale;
se il contribuente non la impugna l’effetto, in punto termini
prescrizionali, è il medesimo.
L’aspetto più preoccupante risiede nel fatto che taluna giurisprudenza di merito ha recepito quanto detto dalla Cassazione in ambito fiscale (Regionale di Roma n. 6381 dello scorso dicembre), ove, come detto, le sanzioni soggiaciono al
termine dei cinque anni, così come i tributi locali (Cass. nn.
26013/2014 e 4283/2010).
Manifesto “salvataggio” dell’inefficienza di Equitalia
Bisogna a questo punto distinguere il procedimento impositivo di riferimento.
Se si tratta di un’entrata fiscale ove la cartella di pagamento
non è soggetta a termini decadenziali (perlopiù siamo nel
campo di tributi minori), valgono le critiche prima esposte.
Invece, se la cartella è soggetta ai termini decadenziali
dell’art. 25 del DPR 602/73 o della L. 296/2006 (tributi
locali) il discorso proprio non regge.
Ipotizziamo il caso più semplice, ovvero accertamento IVA
con relative sanzioni non impugnato, e circoscriviamo il discorso alle sanzioni. La cartella va notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a
quello in cui l’atto è definitivo.
Ora, se il contribuente impugna e si forma il giudicato, opera la prescrizione decennale (si veda la sentenza delle Sezioni Unite n. 25790 del 2009). Se non impugna e si accetta
l’orientamento testé indicato, c’è sempre quella decennale,
allora siamo in presenza di un’interpretazione che abroga
implicitamente l’art. 20 del DLgs. 472/97.
Un elemento di “consolazione” può derivare dal fatto che, in
base a quanto emerge dalla sentenza 8 ottobre 2015 n.
20213, la ratio decidendi utilizzata dalle sentenze prima citate non calza ove la cartella di pagamento sia il primo atto impositivo notificato al contribuente (in passato, succedeva
spesso per i contributi previdenziali, ma forse ciò può operare pure in merito all’avviso di addebito ex art. 30 del DL
78/2010, che, in luogo del ruolo, è il titolo esecutivo).
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ancora
FISCO
Cartella nulla se il Fisco non prova la
notifica dell’avviso bonario
Per i giudici romani è irrilevante che la notifica non sia soggetta a forme particolari
/ Alfio CISSELLO
L’avviso bonario, tanto nella liquidazione automatica quanto nel controllo formale, non deve, dal punto di vista normativo, essere notificato secondo forme particolari, non essendoci alcun rinvio all’art. 60 del DPR 600/73.
Inoltre, l’utilizzo di forme di notifica, come la posta semplice, che non lasciano una precisa traccia della data in cui
l’avviso è stato recapitato al contribuente, comporta diversi
problemi sul calcolo dei trenta giorni entro cui vanno pagati
gli importi per definire l’avviso ai sensi dell’art. 3 del DLgs.
462/97.
La Commissione tributaria regionale di Roma, con la sentenza n. 6378 dello scorso dicembre, si è occupata nello specifico della questione, dando una semplice e corretta applicazione della c.d. “regola di giudizio”.
Il contribuente, nel ricorso contro la cartella di pagamento
scaturita dal controllo formale, ben può lamentare la mancata notifica dell’avviso bonario, fatto che, a differenza di
quanto può dirsi per la liquidazione automatica, causa di per
sé la nullità dell’atto (si veda, da ultimo, la sentenza n.
15312 del 2014).
Sul versante probatorio, egli non può che limitarsi alla
menzionata affermazione, non potendo di certo dimostrare
un fatto negativo.
A questo punto, sulla base delle più elementari regole sottese all’onere della prova indicate dal codice civile, spetta alla controparte dimostrare che la notifica è avvenuta, e, se ciò
non avviene, la cartella di pagamento è nulla.
Scorrendo la sentenza, appare interessante effettuare due
brevi osservazioni.
È irrilevante l’affermazione secondo cui, nell’ambito
/ EUTEKNEINFO / MARTEDÌ, 19 GENNAIO 2016
dell’art. 36-ter del DPR 600/73, “non è prevista alcuna notifica formale di tali provvedimenti, ma gli stessi vengono
inoltrati con posta ordinaria o raccomandata”.
Ciò è senz’altro vero, ma la gestione della procedura è lasciata alla diligenza della parte, che sa perfettamente quali
possono essere le conseguenze della mancata notifica
dell’avviso bonario, a cui, ovviamente, è equiparata la mancata prova della medesima.
Nel momento in cui il Fisco sceglie forme di notifica da cui
non emerge la prova circa la ricezione dell’avviso bonario ad
opera del contribuente, rischia la soccombenza se questi ricorre contro il ruolo. Del resto, altra giurisprudenza, confermando la tesi della Regionale di Roma, ha sancito che non
ha nessun rilievo probatorio il documento scaricato dal sito
internet delle Poste, ove compare la consegna dell’avviso
bonario (C.T. Prov. Genova 24 luglio 2013 n. 165/20/13).
Anche la dicitura, a volte presente nella cartella di pagamento, secondo cui in caso di mancata comunicazione bonaria il
contribuente può far presente la questione all’ente impositore per essere ammesso alla definizione dell’avviso ai due terzi, è inconferente nel caso di specie.
Corretta applicazione della c.d. “regola di giudizio”
Abbiamo, infatti, già rilevato come, nella procedura di controllo formale, l’omessa comunicazione bonaria conduca
irrimediabilmente alla nullità del ruolo, quindi una volta che
detto documento non sia stato notificato (o ne difetti la
prova), perde di rilievo la possibilità di definizione ai due
terzi.
/ 03
ancora
PROFESSIONI
Arriva lo schema di parere dei revisori sulla
proposta di bilancio 2016-2018
Il documento tiene conto delle norme emanate fino al 31 dicembre 2015 e sarà
aggiornato in caso di sostanziali ulteriori modifiche
/ Stefano DE ROSA
Sul sito www.commercialisti.it è disponibile lo schema di
“Parere dell’organo di revisione sulla proposta di bilancio
2016-2018” predisposto dal CNDCEC, in collaborazione
con ANCREL.
Per la redazione del documento si è fatto riferimento alla
parte II dell’Ordinamento finanziario e contabile del DLgs.
267/2000 (TUEL), ai principi contabili generali e al
principio contabile applicato 4/2, allegati al DLgs. 118/2011.
Nelle premesse del documento si ricorda che, come indicato
da Arconet, a partire dal 2016:
- gli enti territoriali, i loro organismi strumentali e i loro enti
strumentali in contabilità finanziaria approvano il bilancio di
previsione almeno triennale, secondo lo schema di cui all’allegato n. 9 al DLgs. 118/2011;
- è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale;
- viene meno l’obbligo di predisporre bilanci e rendiconto
secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio).
Lo schema proposto tiene conto delle norme emanate fino al
31 dicembre 2015 e verrà aggiornato nel caso di sostanziali
modifiche della normativa di riferimento.
Inoltre, “l’elaborazione del bilancio di previsione 2016-2018
per missioni e programmi con funzione autorizzatoria è
favorita dalla riclassificazione dei capitoli e degli articoli del
bilancio gestionale (regioni e enti regionali) e del PEG (enti
locali) per missioni e programmi, effettuata l’anno
precedente per consentire l’elaborazione del bilancio di
previsione 2015-2017 con funzione conoscitiva”.
Viene inoltre ricordato che “i capitoli/articoli, oltre che per
missioni e programmi, devono essere riclassificati anche ai
fini del piano dei conti finanziario (almeno al quarto livello),
dal quale deriva anche la classificazione per categorie di
entrata e per macroaggregati di spesa (secondo livello del
piano dei conti finanziario), necessaria per l’elaborazione del
rendiconto della gestione”.
La prima parte dello schema di parere è dedicata:
/ EUTEKNEINFO / MARTEDÌ, 19 GENNAIO 2016
- agli accertamenti preliminari;
- alle verifiche degli equilibri;
- alla gestione dell’esercizio 2015.
La sezione successiva è relativa al bilancio di previsione
2016–2018, confrontato con le previsioni definitive 2015 (o
rendiconto 2015) con riferimento ai seguenti documenti:
- riepilogo generale entrate e spese per titoli;
- previsioni di cassa;
- verifica equilibrio corrente, in conto capitale e finale 20162018;
- entrate e spese di carattere non ripetitivo;
- finanziamento della spesa del titolo II;
- la nota integrativa.
L’organo di revisione riporta poi le conclusioni sulle verifiche di coerenza interna (con gli strumenti di
programmazione di mandato, con il documento unico di
programmazione e con gli atti di programmazione di settore)
ed esterna delle previsioni per gli anni 2016-2018.
La parte centrale del documento è focalizzata sulle verifiche dell’attendibilità e congruità delle previsioni 20162018 con riferimento alle “entrate correnti” e alle “spese per
titoli e macroaggregati” (spese di personale, per incarichi di
collaborazione autonoma e per acquisti di beni e servizi
nonché fondi per crediti di dubbia esigibilità, di riserva di
competenza, per spese potenziali e di riserva di cassa).
Le restanti sezioni si riferiscono:
- agli organismi partecipati;
- alle spese in conto capitale;
- all’indebitamento;
- alle osservazioni e suggerimenti;
- alle conclusioni (dove l’organo di revisione, a seconda dei
casi, esprime parare favorevole sulla proposta di bilancio di
revisione e sui documenti allegati ovvero parere non
favorevole o favorevole con riserva su specifiche
problematiche).
/ 04
ancora
IMPRESA
Falcidia IVA possibile con la transazione
fiscale
Il CNDCEC ribadisce la sua posizione di favore per le conclusioni dell’Avvocato
generale della Corte di Giustizia
/ Roberta VITALE
Il CNDCEC, con un comunicato di ieri, ha condiviso la posizione assunta dalla Corte di Giustizia europea, favorevole alla possibilità di rendere oggetto di falcidia anche il credito
IVA.
Si tratta delle conclusioni presentate il 14 gennaio scorso
dall’Avvocato Generale della Corte Giustizia Ue nella causa
C-546/14, nell’ambito di una proposta di concordato preventivo presentata al giudice del rinvio, che prevedeva il pagamento integrale di alcuni creditori privilegiati e il pagamento parziale dei creditori privilegiati di grado inferiore e dei
creditori chirografari, nonché dello Stato con riferimento al
debito IVA.
Come precisato dallo stesso Presidente Gerardo Longobardi,
è “una decisione importante, che conferma esplicitamente la
posizione dei commercialisti in materia di transazione fiscale” (di cui all’art. 182-ter del RD 267/42 - L. fall.).
Il comunicato ricorda, infatti, che è sempre stato escluso agli
imprenditori in crisi il pagamento all’Amministrazione
finanziaria in modo parziale del debito IVA, perché avrebbe
comportato la limitazione della riscossione di risorse proprie
dell’Unione europea. La posizione assunta dall’Avvocato
generale, di favore per la falcidia, non farebbe così che
rafforzare la fattibilità della proposta della categoria.
Più precisamente, secondo l’Avvocato generale, i principi
comunitari non precludono a uno Stato membro di accettare
da parte di un imprenditore in difficoltà finanziaria, nell’ambito di un concordato preventivo basato sulla liquidazione
del suo patrimonio, un pagamento parziale del debito IVA.
La normativa richiamata è quella dell’art. 4 paragrafo 3 del
TUE e la direttiva 2006/12/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore
/ EUTEKNEINFO / MARTEDÌ, 19 GENNAIO 2016
aggiunto.
Fra le condizione poste: un esperto indipendente attesti che
non si otterrebbe un pagamento maggiore di tale credito in
caso di fallimento e il concordato sia omologato dal giudice.
Disponibilità dell’IVA nel concordato preventivo
In merito, il CNDCEC fa presente ancora che già con l’Informativa n. 1/2016 aveva reso nota la propria posizione sulla questione (si veda “Da ammettere la falcidia dell’IVA nella transazione fiscale” dell’8 gennaio).
Nel documento “Il contributo del CNDCEC alla riforma della crisi d’impresa – Profili tributari”, presentato alla Commissione Rordorf, nell’ambito dello schema di “Disegno di
legge delega recante la riforma e il riordino delle procedure
concorsuali”, infatti, aveva raccolto le diverse proposte di
modifiche relative, fra l’altro, all’istituto della transazione
fiscale.
Nel documento è stata, in particolare, proposta la riformulazione dell’art. 182-ter L. fall. con le seguenti principali modifiche:
- falcidiabilità dell’IVA nazionale, con versamento della sola quota parte destinata al bilancio comunitario;
- estensione degli effetti sostanziali e procedurali dell’istituto anche ai tributi locali;
- attribuzione all’accordo con l’Agenzia delle Entrate
dell’effetto di precludere agli Uffici stessi la possibilità di
rettificare in aumento l’ammontare della pretesa una volta
condivisi i termini della proposta transattiva, con particolare
riferimento all’ammontare del credito tributario concordato.
/ 05
ancora
LAVORO & PREVIDENZA
Nuovo avviso per le “Botteghe di mestiere”
Dal Ministero del Lavoro le istruzioni per l’attivazione di percorsi di tirocinio
semestrali; domande per i progetti entro le ore 12 dell’8 marzo 2016
/ Luca MAMONE
Nella giornata di ieri, 18 gennaio 2016, il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio sito internet l’avviso pubblico delle “Botteghe di mestiere e dell’innovazione”, intendendo per tali i raggruppamenti formati da un soggetto promotore, ovvero un ente pubblico o privato abilitato a
promuovere tirocini, nonché da uno o più soggetti ospitanti,
costituiti – da imprese private – in forma di consorzio, di
associazione temporanea di imprese o di scopo, di contratto
di rete, e così via.
Si tratta, in sintesi, di un programma ideato ed attuato da Italia Lavoro Spa, ente strumentale del Ministero del Lavoro,
con la finalità di promuovere e diffondere l’uso di strumenti
per favorire la formazione “on the job” e l’inserimento occupazionale di giovani che si trovino nello stato di disoccupazione ex art. 19 del DLgs. 150/2015, ossia privi di impiego e
che abbiano dichiarato telematicamente al portale nazionale
delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità
allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione
alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il
centro per l’impiego.
Lo strumento adottato nel programma è quello del tirocinio,
con l’attivazione di 934 percorsi semestrali. In particolare,
l’avviso in argomento prevede che possano accedervi i
giovani inoccupati e disoccupati, di età compresa tra 18 e i
35 anni non compiuti, di cittadinanza italiana o di uno degli
Stati membri dell’Ue o extracomunitari con regolare
permesso di soggiorno. I soggetti promotori sono gli enti
pubblici o privati abilitati a promuovere tirocini, così come
individuati nelle Linee guida nazionali e nelle normative
regionali di riferimento, mentre i soggetti ospitanti sono
aziende private presso le quali tali tirocini verranno svolti.
Le “Botteghe”, si precisa nell’avviso, devono ospitare da un
minimo di 7 a un massimo di 10 tirocinanti ciascuna, e possono essere “settoriali” o di “filiera”. Quelle “settoriali”, sono raggruppamenti composti da aziende che operano allo
stesso stadio di un ciclo produttivo in alcuni comparti
espressamente previsti dall’avviso (ad esempio, abbigliamento, agroalimentare, artigianato artistico, meccanico, eccetera), mentre le botteghe “di filiera”, interessano le aziende che operano lungo l’intero ciclo di vita di un prodotto, in
una delle tre filiere espressamente previste nel bando, ovvero: abbigliamento, agroalimentare-enogastronomia-ristorazione, legno-arredocasa.
In più, possono partecipare le aziende operanti nel campo
dell’artigianato digitale, che utilizzano tecnologie innovative
quali: modellizzazione e stampa 3D; strumenti di
prototipazione elettronica avanzata e software dinamici;
/ EUTEKNEINFO / MARTEDÌ, 19 GENNAIO 2016
tecnologie di “open hardware”; lavorazioni digitali quali il
taglio laser e la fresatura a controllo numerico.
Riguardo invece ai contributi previsti nell’avviso, si segnala che per i soggetti promotori l’importo massimo è di 500
euro per ciascun percorso della durata di 6 mesi, mentre per
il soggetto ospitante è di circa 250 euro mensili per le attività di tutoraggio individuale svolte in favore di ciascun tirocinante.
In entrambi i casi, i contributi spettanti saranno erogati al
termine di ciascun percorso di tirocinio, mentre per quanto
riguarda il soggetto promotore, il diritto al contributo maturerà nella misura del 50% a compimento di metà del percorso di tirocinio e nella misura del 100% a completamento
dell’intero percorso. Inoltre, è previsto il riconoscimento di
un rimborso spese in relazione ai costi assicurativi INAIL
sostenuti per l’attivazione dei percorsi di tirocinio. Infine,
per i tirocinanti, il valore dell’indennità di partecipazione loro corrisposta è di 500 euro, con la previsione di un’ulteriore
indennità per i tirocini in mobilità geografica nazionale e
internazionale.
Con riferimento alle modalità e ai termini della presentazione dei “progetti di bottega”, nell’avviso pubblicato ieri si
precisa che la domanda – predisposta secondo specifici criteri, con le informazioni e i documenti richiesti dall’avviso
stesso – dovrà essere presentata dal soggetto promotore a
mezzo raccomandata A/R, oppure consegnata a mano, presso la sede di Italia Lavoro Spa entro le ore 12 dell’8 marzo
2016.
Irregolarità contributiva e assicurativa sono cause di
inammissibilità
Tra i motivi di inammissibilità di accesso al contributo, si
segnalano: la presentazione della domanda secondo modalità
diverse da quelle indicate in precedenza; la carenza delle
informazioni e dei documenti richiesti (salvo i casi in cui sia
possibile procedere ad un’integrazione); la ricezione dopo la
scadenza indicata; la irregolarità contributiva ed assicurativa
(INPS, INAIL e Cassa edile).
Valutata la regolarità delle domande e verificata l’assenza
delle cause di inammissibilità, si procederà alla valutazione
dei progetti, con successiva pubblicazione delle graduatorie,
tenendo conto della dotazione finanziaria a disposizione, il
cui importo è di 5.220.000 euro. Infine, gli aspiranti tirocinanti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione a
Italia Lavoro secondo le modalità che saranno rese note
dopo la pubblicazione delle predette graduatorie.
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ancora
ECONOMIA & SOCIETÀ
Nel 2015 segnali positivi per il credito alle
imprese
Il Bollettino economico 1/2016 di Bankitalia offre spunto per analizzare lo stato di
salute del settore ed evidenziare le più recenti tendenze
/ Stefano PIGNATELLI
Nell’ultima parte del 2015 la crescita dei finanziamenti al
settore privato non finanziario si è rafforzata. Per la prima
volta dalla fine del 2011 la variazione congiunturale dei prestiti alle imprese si è portata su livelli significatamene positivi, hanno accelerato i prestiti alle famiglie con la dinamica
dei mutui per l’acquisto di abitazioni tornata positiva in estate.
I prestiti alle imprese sono in ripresa, ma con andamenti diversi fra settori di attività e classe dimensionale.
La crescita dei finanziamenti al settore manifatturiero si è
particolarmente rafforzata (+4% sui 12 mesi in novembre
con la dinamica tornata positiva da maggio). La ripresa inizialmente ha riguardato quasi esclusivamente il comparto
alimentare e dei mezzi di trasporto.
Nel settore dei servizi l’andamento dei prestiti è tornato positivo, ma frenato dal comparto delle attività immobiliari
(aziende che si occupano di compravendita, affitto e gestione di beni immobili di proprietà o di terzi). Il credito ha continuato a contrarsi nel settore delle costruzioni (-2,3%) e in
quello dell’industria non manifatturiera.
Si mantiene elevato il divario nell’andamento dei prestiti tra
le imprese con oltre 20 addetti e quelle di dimensione
inferiore. È ancora aumentata la dinamica del credito alle
aziende che non presentano debiti deteriorati.
Nel terzo trimestre 2015 viene segnalato dalle banche un ulteriore allentamento dei criteri di offerta dei prestiti alle imprese sotto la spinta della concorrenza. Questo ha condotto a
una contrazione dei margini di interesse. Il programma di
acquisti di titoli da parte della Bce ha favorito un lieve
allentamento dei criteri di offerta dei prestiti e un
miglioramento dei termini e delle condizioni applicate alle
aziende.
Il costo dei nuovi prestiti alle imprese si colloca su livelli
storicamente molto bassi (1,9%). Il differenziale rispetto al
corrispondente tasso medio dell’area Euro si è annullato (era
pari a 100 bps alla fine del 2012). Resta tuttavia elevata la
dispersione delle condizioni applicate ai diversi prenditori.
Il rapporto tra nuove sofferenze e prestiti è andato
leggermente diminuendo nel corso dell’anno grazie alla
leggera ripresa in corso. Tale tendenza dovrebbe confermarsi
nel 2016.
La redditività dei maggiori gruppi italiani bancari è migliorata nei primi nove mesi 2015, pur mantenendosi su livelli
bassi (il rendimento del capitale e delle riserve, su base annua, è al 5,5% dal 2,5%). Il miglioramento deriva in larga
/ EUTEKNEINFO / MARTEDÌ, 19 GENNAIO 2016
misura dalla crescita dei ricavi da commissioni connessi con
l’attività di gestione del risparmio e al calo delle rettifiche
di valore su crediti. I costi operativi sono rimasti pressoché
stabili. Prosegue il rafforzamento patrimoniale: a fine
settembre il CET1 (common equity tier 1, cioè il capitale di
miglior qualità) e il totale dei fondi propri (total capital)
erano in media pari rispettivamente al 12,3% e al 15,1%.
Questi dati di sintesi elaborati da Bankitalia, unitamente ai
più recenti bollettini mensili su “Moneta e banche”, al rapporto mensile ABI e a quello EBA (Autorità europea per la
supervisione del sistema finanziario) confermano alcune tendenze che si erano manifestate con evidenza nel corso
dell’anno.
In particolare, per quanto riguarda il costo dei prestiti per le
imprese, il 2015 ha visto un progressivo calo degli spread
applicati sui finanziamenti, calo che ha riguardato nella prima fase solo le aziende con merito creditizio elevato per poi
estendersi in parte a quelle di rating inferiore comunque
sempre gradite al sistema bancario (segui spread per classe
di merito creditizio su www.ildirettorefinanziario.it).
Col turbolento inizio 2016, tensioni sul costo del funding
bancario
Nel 2016 non sarà facile replicare le ottime performance
dell’anno appena trascorso riguardo il costo del denaro per le
imprese. La tendenza da parte delle principali banche
ultimamente pare orientata verso un aumento della
redditività degli impieghi e quindi degli spread. Gli istituti
minori, che nel corso del 2015 avevano faticato a star dietro
alle riduzioni dei pricing dei big, sono destinati a recuperare
margini di concorrenzialità.
Il turbolento inizio 2016, inoltre, sta portando qualche tensione sugli indicatori del costo del funding bancario. Il settore bancario è sotto tiro: le sofferenze delle nostre banche a
novembre sono tornate ad aumentare (oltre 200 mld; siamo
al 20% circa dei prestiti totali).
Probabilmente lo stock dei crediti inesigibili che grava sulle
banche italiane continuerà a crescere nella prima parte del
2016, per poi stabilizzarsi, ma una riduzione significativa è
improbabile senza interventi esterni.
Si dovrà studiare in breve tempo uno strumento che permetta alle banche di far uscire dai propri bilanci questi crediti
deteriorati, senza avere impatti significativi sul capitale e
senza mettere a repentaglio la loro solidità.
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ancora
Probabilmente le banche sono consapevoli che nei prossimi
uno-due anni la redditività rimarrà “modesta” ma comincerà comunque a risalire, grazie agli interventi sui costi e al calo “significativo” delle perdite su crediti, favorito dal miglioramento della congiuntura economica e degli ingenti accan-
/ EUTEKNEINFO / MARTEDÌ, 19 GENNAIO 2016
tonamenti già smaltiti negli anni scorsi.
In attesa di questo miglioramento strutturale le banche potrebbero iniziare a voler recuperare redditività nel modo più
semplice e cioè ritoccando al rialzo i listini sugli impieghi
(spread sui finanziamenti).
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ancora
LAVORO & PREVIDENZA
In Gazzetta Ufficiale le regole sull’assegno di
disoccupazione
Il decreto 29 ottobre 2015 detta la disciplina dell’ASDI, introdotto nel nostro
ordinamento dal DLgs. 22/2015
/ REDAZIONE
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 di ieri, è stato pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro 29 ottobre 2015, che detta la
disciplina di attuazione dell’ASDI, ovvero l’assegno di disoccupazione introdotto nel nostro ordinamento dal DLgs.
22/2015, avente la funzione di fornire una tutela di sostegno
al reddito ai lavoratori beneficiari della NASpI che abbiano
fruito di questa per l’intera sua durata e che siano privi di
occupazione e si trovino in una condizione economica di
bisogno.
Il decreto dispone che l’ASDI sia concesso ai lavoratori che:
- abbiano fruito, entro il 31 dicembre 2015, della NASpI per
la sua durata massima, come definita dall’art. 5 del DLgs.
22/2015;
- siano ancora in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 1,
comma 2, lett. c) del DLgs. 181/2000, al termine del periodo di fruizione della NASpI;
- siano, al termine del periodo di fruizione della NASpI,
componenti di un nucleo familiare in cui sia presente almeno un minorenne o abbiano un’età pari a 55 anni o superiore
e non abbiano maturato i requisiti per il pensionamento di
vecchiaia o anticipato;
- siano in possesso di un’attestazione dell’ISEE, in corso di
validità, dalla quale risulti un valore dell’indicatore pari o inferiore a 5.000 euro. Per mantenere l’ASDI, la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE è aggiornata in gennaio, entro il termine del mese. Senza aggiornamento della dichiarazione, il beneficio è sospeso. Se ricorrono le condizioni di
cui all’art. 9 del DPCM 159/2013, per richiedere l’ASDI si
può utilizzare un’attestazione dell’ISEE corrente;
- non abbiano usufruito dell’ASDI per un periodo pari o superiore a 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e comunque per un periodo pari
o superiore a 24 mesi nel quinquennio precedente lo stesso
termine;
- abbiano sottoscritto un progetto personalizzato di presa in
carico redatto dal servizio per l’impiego competente.
Quest’ultimo, disciplinato dall’art. 5 del decreto e necessario
per accedere al beneficio, deve contenere, tra gli altri
elementi, l’impegno del richiedente a partecipare a corsi di
formazione e orientamento e ad accettare adeguate proposte
/ EUTEKNEINFO / MARTEDÌ, 19 GENNAIO 2016
di lavoro.
Nel dettaglio, per accedere al nuovo sussidio, il richiedente
dovrà presentare una domanda di erogazione utilizzando
uno specifico form on line pubblicato sul sito dell’INPS e, in
seguito, dovrà recarsi nel servizio competente nel cui ambito territoriale è stabilita la propria residenza per la sottoscrizione del progetto personalizzato.
Le modalità con cui i servizi comunicano le caratteristiche
di tale progetto, oltre agli eventuali aggiornamenti, ai fatti
suscettibili di dar luogo alle sanzioni (decurtazione,
sospensione e decadenza dal beneficio) e agli esiti del
progetto, saranno definite con decreto del Ministero del
Lavoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e il
Garante Privacy.
Nelle more dell’adozione dell’appena citato decreto, i servizi competenti devono comunicare la sottoscrizione del progetto personalizzato o il suo aggiornamento secondo modalità definite dal Ministero del Lavoro entro 15 giorni dall’entrata in vigore del decreto 29 ottobre 2015, nel rispetto della
disciplina in materia di protezione dei dati personali e, in
ogni caso, solo per via telematica secondo gli standard tecnici e le modalità di trasmissione stabilite nel DM 30 ottobre 2007. I servizi competenti comunicano con le stesse modalità, in tempo utile, i fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni.
Per ottemperare a tale adempimento, come ha sottolineato la
nota ministeriale n. 6704/2015, a partire dall’11 gennaio
2016, sul portale Cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it) è
disponibile un’apposita sezione che consente di effettuare le
predette comunicazioni.
Come chiarito dal Ministero con un’informativa di ieri, la
comunicazione relativa al progetto personalizzato non costituisce richiesta del beneficio. A tal fine bisogna attendere
l’entrata in vigore del decreto pubblicato ieri in Gazzetta
Ufficiale e l’emananda circolare INPS che stabilirà le
modalità di presentazione della domanda. Risultano pertanto
prive di fondamento le notizie pubblicate a mezzo stampa
secondo le quali dall’11 gennaio sarebbe possibile richiedere
la prestazione.
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ancora
FISCO
Il credito d’imposta per la musica ha il suo
codice tributo
Istituito con la risoluzione n. 4 dell’Agenzia, permette l’utilizzo in compensazione
mediante F24 on line
/ REDAZIONE
Con la risoluzione n. 4 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6849”, denominato “Tax credit musica - D.M. 2 dicembre 2014”, con il quale è possibile utilizzare in compensazione, mediante modello F24, il credito
d’imposta per la promozione della musica e dei nuovi
talenti.
Al riguardo, si ricorda che l’agevolazione, disciplinata
dall’art. 7 del DL 91/2013 e dal DM 2 dicembre 2014, è riconosciuta, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, alle
imprese produttrici di fonogrammi di cui all’art. 78 della L.
633/1941 e di videogrammi musicali e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, esistenti
almeno dal 1° gennaio 2012.
Inoltre, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del
30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione,
digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche e
videografiche musicali, che siano opere prime o seconde, di
compositori, di artisti interpreti o esecutori, nonché di gruppi
di artisti, commercializzate in un numero di copie non
inferiore a mille.
L’art. 6 del DM 2 dicembre 2014 ha poi definito le modalità
di fruizione del credito d’imposta, prevedendo, al comma 2,
che lo stesso sia utilizzabile in compensazione ai sensi
dell’art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24
/ EUTEKNEINFO / MARTEDÌ, 19 GENNAIO 2016
esclusivamente attraverso i servizi telematici Entratel e Fisconline messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, secondo modalità e termini definiti con apposito provvedimento direttoriale.
Modello F24 solo attraverso Entratel e Fisconline
Con il provvedimento n. 164098/2015, l’Amministrazione
finanziaria ha quindi precisato che l’agevolazione può essere utilizzata presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di
versamento (si veda “Credito d’imposta per la musica con
F24 on line” del 24 dicembre 2015).
Infine, come anticipato, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, la risoluzione di ieri ha istituito il codice tributo “6849”, che, in sede di compilazione del
modello F24, va esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a
credito compensati” o, nei casi in cui il contribuente debba
procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna
“importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di
concessione del credito, nel formato “AAAA”.
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ancora
LETTERE
L’Agenzia si contraddice sull’obbligo d’invio
delle spese medico legali
Spettabile Redazione,
è nota a tutti la grande confusione relativa all’imminente
invio delle spese al Sistema tessera sanitaria.
Vorrei, però, soffermarmi su una specifica casistica a mio
avviso assai dubbia, tanto che la stessa Agenzia delle Entrate, a mezzo del servizio di assistenza webmail, fornisce, a
fronte di due quesiti analoghi, differenti risposte. Nella
vicenda, in particolare, è bello sottolineare come si evinca
che la risposta che fornisce il servizio sia palesemente
guidata dal tenore della domanda.
Andiamo con ordine: lo stesso giorno abbiamo inviato come
studio professionale due quesiti di contenuto analogo
all’Agenzia prospettando, però, due differenti soluzioni al
termine degli stessi.
Nel primo caso si sosteneva che le spese medico legali non
dovessero essere oggetto di invio entro il 31 gennaio 2016 in
quanto la circolare n. 4/2005, che ne ha previsto l’assoggettamento a IVA, ne ha stabilito la natura non propriamente
“sanitaria”. Il quesito poi si concludeva chiedendo, quindi,
conferma che tali spese non siano detraibili in ragione
dell’interpretazione appena data.
L’oggetto principale del secondo quesito riguardava sempre
l’obbligo di invio o meno; si sottolineava, però, che la circolare n. 95/2000 punto 1.1.4 consente espressamente la detraibilità delle spese medico legali e si chiedeva se tale circolare dovesse intendersi superata dalla circolare n. 4/2005 (la
sola citata nel primo quesito) che non le qualifica come sanitarie. In questo caso il quesito si concludeva chiedendo conferma che tali spese siano detraibili.
Beh: al primo quesito l’Agenzia ha risposto a chiare lettere
che non sussiste l’obbligo di invio e che le spese medico legali non sono detraibili. Al secondo quesito, l’Agenzia ha risposto dicendo che: l’obbligo concerne le spese che permettono di avere detrazioni; di contattare il Sistema tessera
sanitaria per avere maggiori chiarimenti e confermando,
comunque, che le spese medico legali sono detraibili.
A questo punto, stante la comprovata incertezza normativa e
interpretativa, una persona normale potrebbe concludere che,
anche in assenza di invio, non si dovrebbe incorrere in sanzioni (100 euro per ogni mancato invio o per ogni invio non
dovuto) non essendoci alcuna imposta da versare e trattandosi solo di un adempimento meramente comunicativo.
Ciò non toglie che, come in altri casi sicuramente accaduti
ad altri colleghi, è ancora dimostrato che il nostro legislatore e l’Agenzia delle Entrate farebbero meglio a pensare prima alle conseguenze delle loro fantastiche intuizioni o,
almeno, a dare chiare istruzioni in merito anche ai servizi di
assistenza!
Andrea Beghetto
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Padova
Direttore Responsabile: Michela DAMASCO
EUTEKNE.INFO È UNA TESTATA REGISTRATA AL TRIBUNALE DI TORINO REG. N. 2/2010 DELL'8 FEBBRAIO 2010
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19/1/2016 - Studio Ducoli