QUADERN / MARTEDÌ, 19 GENNAIO 2016 ILCASODELGIORNO PRIMOPIANO Riscossione di tributi e contributi in cerca della prescrizione Cartella nulla se il Fisco non prova la notifica dell’avviso bonario / Alfio CISSELLO In relazione alle entrate, tributarie e non, riscosse mediante cartella di pagamento, i termini di prescrizione non sono affatto univoci. Infatti, per appurare se, dopo la cartella, il credito è estinto per prescrizione, bisogna vedere i testi normativi di riferimento unitamente all’interpretazione che ha fornito la giurisprudenza. Per fare degli esempi, per le imposte sui redditi e l’IVA la prescrizione, secondo giurisprudenza consolidata, è decennale, ma non per le sanzioni, che, ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 472/97, soggiaciono al più breve termine quinquennale. Invece, i contributi previdenziali sono sempre soggetti alla prescrizione di cinque anni (art. 3 della L. 335/95), con la particolarità che il debito prescritto non può essere pagato. Naturalmente, trattandosi di prescrizione e non di decadenza, Equitalia o l’ente [...] Per i giudici romani è irrilevante che la notifica non sia soggetta a forme particolari / Alfio CISSELLO L’avviso bonario, tanto nella liquidazione automatica quanto nel controllo formale, non deve, dal punto di vista normativo, essere notificato secondo forme particolari, non essendoci alcun rinvio all’art. 60 del DPR 600/73. Inoltre, l’utilizzo di forme di notifica, come la posta semplice, che non lasciano una precisa traccia della data in cui l’avviso è stato recapitato al contribuente, comporta diversi problemi sul calcolo dei trenta giorni entro cui vanno pagati gli importi per definire l’avviso ai sensi dell’art. 3 del DLgs. 462/97. La Commissione tributaria regionale di Roma, con la sentenza n. 6378 dello scorso dicembre, si è occupata nello specifico della questione, dando una semplice e corretta applicazione della c.d. “regola di giudizio”. Il contribuente, nel ricorso contro la cartella di pagamento scaturita dal controllo formale, ben può lamentare la mancata notifica dell’avviso bonario, fatto che, a differenza di quanto può dirsi per la liquidazione automatica, causa di per sé la nullità dell’atto (si veda, da ultimo, la sentenza n. 15312 del 2014). A PAGINA 2 A PAGINA 3 INEVIDENZA IMPRESA Arriva lo schema di parere dei revisori sulla proposta di bilancio 2016-2018 Nuovo avviso per le “Botteghe di mestiere” Falcidia IVA possibile con la transazione fiscale / Roberta VITALE Nel 2015 segnali positivi per il credito alle imprese In Gazzetta Ufficiale le regole sull’assegno di disoccupazione Il credito d’imposta per la musica ha il suo codice tributo ALTRENOTIZIE Sul versante probatorio, egli non può che limitarsi alla menzionata affermazione, non potendo di certo dimostrare un fatto negativo. A questo punto, sulla base delle più elementari regole sottese all’onere della prova indicate dal codice civile, spetta alla controparte dimostrare che la notifica è avvenuta, e, se ciò non avviene, la cartella di pagamento è nulla. Scorrendo la sentenza, appare interessante effettuare due brevi osservazioni. È irrilevante l’affermazione secondo cui, nell’ambito dell’art. 36-ter del DPR 600/73, “non è prevista alcuna notifica formale di tali provvedimenti, ma gli stessi vengono inoltrati con posta ordinaria o raccomandata”. Ciò è senz’altro vero, ma la gestione della procedura è lasciata alla diligenza della parte, che sa perfettamente quali possono essere le conseguenze della mancata notifica dell’avviso bonario, a cui, ovviamente, è equiparata la mancata prova della medesima. Nel momento in cui il Fisco sceglie forme di notifica da cui non emerge la prova circa la ricezione dell’avviso bonario ad [...] / A PAGINA 11 Il CNDCEC, con un comunicato di ieri, ha condiviso la posizione assunta dalla Corte di Giustizia europea, favorevole alla possibilità di rendere oggetto di falcidia anche il credito IVA. Si tratta delle conclusioni presentate il 14 gennaio scorso dall’Avvocato Generale della Corte Giustizia Ue nella causa C-546/14, nell’ambito di una proposta di concordato preventivo presentata al giudice del rinvio, che prevedeva il pagamento integrale di [...] A PAGINA 5 ancora IL CASO DEL GIORNO Riscossione di tributi e contributi in cerca della prescrizione I giudici di merito seguono la Cassazione equiparando la cartella alla sentenza e applicano la prescrizione di dieci anni / Alfio CISSELLO In relazione alle entrate, tributarie e non, riscosse mediante cartella di pagamento, i termini di prescrizione non sono affatto univoci. Infatti, per appurare se, dopo la cartella, il credito è estinto per prescrizione, bisogna vedere i testi normativi di riferimento unitamente all’interpretazione che ha fornito la giurisprudenza. Per fare degli esempi, per le imposte sui redditi e l’IVA la prescrizione, secondo giurisprudenza consolidata, è decennale, ma non per le sanzioni, che, ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 472/97, soggiaciono al più breve termine quinquennale. Invece, i contributi previdenziali sono sempre soggetti alla prescrizione di cinque anni (art. 3 della L. 335/95), con la particolarità che il debito prescritto non può essere pagato. Naturalmente, trattandosi di prescrizione e non di decadenza, Equitalia o l’ente creditore possono interromperne il decorso tramite la classica intimazione ad adempiere (art. 50 del DPR 602/73), che, sembra ovvio dirlo, deve intervenire prima che decorrano cinque anni dalla notifica della cartella. La Corte di Cassazione, in tema di contributi previdenziali (cfr. sentenza n. 4338 del 2014, ripresa incidentalmente da Cass. n. 11749/2015) ha però affermato che se la cartella non viene impugnata, il termine è quello decennale, ritenendo impropriamente applicabile l’art. 2953 c.c. (“i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”). Viene davvero spontaneo chiedersi come possa una cartella di pagamento (atto amministrativo, proveniente da una struttura facente capo, direttamente o meno, ad organi politici) essere equiparata ad una sentenza (provvedimento della magistratura, espressione di indipendenza da ogni altro potere). La motivazione “ufficiale” lascia, sia permesso, un tantino a desiderare: “una volta divenuta intangibile la pretesa contributiva per effetto della mancata proposizione dell’opposizione alla cartella esattoriale (come avvenuto nel caso di specie), non è più soggetto ad estinzione per prescrizione il diritto alla contribuzione previdenziale di che trattasi e ciò che può prescriversi è soltanto l’azione diretta all’esecuzione del titolo così definitivamente formatosi”. Il raffinato percorso motivazionale sembra nascondere l’esigenza di salvaguardare, ad ogni costo, il credito contributivo, scaricando sulla collettività e, in special modo, sul debitore, / EUTEKNEINFO / MARTEDÌ, 19 GENNAIO 2016 l’inefficienza di Equitalia, che in ben cinque anni non si è degnata di notificare un’intimazione ad adempiere. Analizzando meglio la fattispecie, ne deriva che, nel momento in cui giunge la cartella di pagamento, opera in ogni caso la prescrizione decennale: se il contribuente si oppone, la prescrizione è sospesa, ci sarà una sentenza e quando sarà definitiva correttamente si apre la via del termine decennale; se il contribuente non la impugna l’effetto, in punto termini prescrizionali, è il medesimo. L’aspetto più preoccupante risiede nel fatto che taluna giurisprudenza di merito ha recepito quanto detto dalla Cassazione in ambito fiscale (Regionale di Roma n. 6381 dello scorso dicembre), ove, come detto, le sanzioni soggiaciono al termine dei cinque anni, così come i tributi locali (Cass. nn. 26013/2014 e 4283/2010). Manifesto “salvataggio” dell’inefficienza di Equitalia Bisogna a questo punto distinguere il procedimento impositivo di riferimento. Se si tratta di un’entrata fiscale ove la cartella di pagamento non è soggetta a termini decadenziali (perlopiù siamo nel campo di tributi minori), valgono le critiche prima esposte. Invece, se la cartella è soggetta ai termini decadenziali dell’art. 25 del DPR 602/73 o della L. 296/2006 (tributi locali) il discorso proprio non regge. Ipotizziamo il caso più semplice, ovvero accertamento IVA con relative sanzioni non impugnato, e circoscriviamo il discorso alle sanzioni. La cartella va notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’atto è definitivo. Ora, se il contribuente impugna e si forma il giudicato, opera la prescrizione decennale (si veda la sentenza delle Sezioni Unite n. 25790 del 2009). Se non impugna e si accetta l’orientamento testé indicato, c’è sempre quella decennale, allora siamo in presenza di un’interpretazione che abroga implicitamente l’art. 20 del DLgs. 472/97. Un elemento di “consolazione” può derivare dal fatto che, in base a quanto emerge dalla sentenza 8 ottobre 2015 n. 20213, la ratio decidendi utilizzata dalle sentenze prima citate non calza ove la cartella di pagamento sia il primo atto impositivo notificato al contribuente (in passato, succedeva spesso per i contributi previdenziali, ma forse ciò può operare pure in merito all’avviso di addebito ex art. 30 del DL 78/2010, che, in luogo del ruolo, è il titolo esecutivo). / 02 ancora FISCO Cartella nulla se il Fisco non prova la notifica dell’avviso bonario Per i giudici romani è irrilevante che la notifica non sia soggetta a forme particolari / Alfio CISSELLO L’avviso bonario, tanto nella liquidazione automatica quanto nel controllo formale, non deve, dal punto di vista normativo, essere notificato secondo forme particolari, non essendoci alcun rinvio all’art. 60 del DPR 600/73. Inoltre, l’utilizzo di forme di notifica, come la posta semplice, che non lasciano una precisa traccia della data in cui l’avviso è stato recapitato al contribuente, comporta diversi problemi sul calcolo dei trenta giorni entro cui vanno pagati gli importi per definire l’avviso ai sensi dell’art. 3 del DLgs. 462/97. La Commissione tributaria regionale di Roma, con la sentenza n. 6378 dello scorso dicembre, si è occupata nello specifico della questione, dando una semplice e corretta applicazione della c.d. “regola di giudizio”. Il contribuente, nel ricorso contro la cartella di pagamento scaturita dal controllo formale, ben può lamentare la mancata notifica dell’avviso bonario, fatto che, a differenza di quanto può dirsi per la liquidazione automatica, causa di per sé la nullità dell’atto (si veda, da ultimo, la sentenza n. 15312 del 2014). Sul versante probatorio, egli non può che limitarsi alla menzionata affermazione, non potendo di certo dimostrare un fatto negativo. A questo punto, sulla base delle più elementari regole sottese all’onere della prova indicate dal codice civile, spetta alla controparte dimostrare che la notifica è avvenuta, e, se ciò non avviene, la cartella di pagamento è nulla. Scorrendo la sentenza, appare interessante effettuare due brevi osservazioni. È irrilevante l’affermazione secondo cui, nell’ambito / EUTEKNEINFO / MARTEDÌ, 19 GENNAIO 2016 dell’art. 36-ter del DPR 600/73, “non è prevista alcuna notifica formale di tali provvedimenti, ma gli stessi vengono inoltrati con posta ordinaria o raccomandata”. Ciò è senz’altro vero, ma la gestione della procedura è lasciata alla diligenza della parte, che sa perfettamente quali possono essere le conseguenze della mancata notifica dell’avviso bonario, a cui, ovviamente, è equiparata la mancata prova della medesima. Nel momento in cui il Fisco sceglie forme di notifica da cui non emerge la prova circa la ricezione dell’avviso bonario ad opera del contribuente, rischia la soccombenza se questi ricorre contro il ruolo. Del resto, altra giurisprudenza, confermando la tesi della Regionale di Roma, ha sancito che non ha nessun rilievo probatorio il documento scaricato dal sito internet delle Poste, ove compare la consegna dell’avviso bonario (C.T. Prov. Genova 24 luglio 2013 n. 165/20/13). Anche la dicitura, a volte presente nella cartella di pagamento, secondo cui in caso di mancata comunicazione bonaria il contribuente può far presente la questione all’ente impositore per essere ammesso alla definizione dell’avviso ai due terzi, è inconferente nel caso di specie. Corretta applicazione della c.d. “regola di giudizio” Abbiamo, infatti, già rilevato come, nella procedura di controllo formale, l’omessa comunicazione bonaria conduca irrimediabilmente alla nullità del ruolo, quindi una volta che detto documento non sia stato notificato (o ne difetti la prova), perde di rilievo la possibilità di definizione ai due terzi. / 03 ancora PROFESSIONI Arriva lo schema di parere dei revisori sulla proposta di bilancio 2016-2018 Il documento tiene conto delle norme emanate fino al 31 dicembre 2015 e sarà aggiornato in caso di sostanziali ulteriori modifiche / Stefano DE ROSA Sul sito www.commercialisti.it è disponibile lo schema di “Parere dell’organo di revisione sulla proposta di bilancio 2016-2018” predisposto dal CNDCEC, in collaborazione con ANCREL. Per la redazione del documento si è fatto riferimento alla parte II dell’Ordinamento finanziario e contabile del DLgs. 267/2000 (TUEL), ai principi contabili generali e al principio contabile applicato 4/2, allegati al DLgs. 118/2011. Nelle premesse del documento si ricorda che, come indicato da Arconet, a partire dal 2016: - gli enti territoriali, i loro organismi strumentali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria approvano il bilancio di previsione almeno triennale, secondo lo schema di cui all’allegato n. 9 al DLgs. 118/2011; - è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale; - viene meno l’obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio). Lo schema proposto tiene conto delle norme emanate fino al 31 dicembre 2015 e verrà aggiornato nel caso di sostanziali modifiche della normativa di riferimento. Inoltre, “l’elaborazione del bilancio di previsione 2016-2018 per missioni e programmi con funzione autorizzatoria è favorita dalla riclassificazione dei capitoli e degli articoli del bilancio gestionale (regioni e enti regionali) e del PEG (enti locali) per missioni e programmi, effettuata l’anno precedente per consentire l’elaborazione del bilancio di previsione 2015-2017 con funzione conoscitiva”. Viene inoltre ricordato che “i capitoli/articoli, oltre che per missioni e programmi, devono essere riclassificati anche ai fini del piano dei conti finanziario (almeno al quarto livello), dal quale deriva anche la classificazione per categorie di entrata e per macroaggregati di spesa (secondo livello del piano dei conti finanziario), necessaria per l’elaborazione del rendiconto della gestione”. La prima parte dello schema di parere è dedicata: / EUTEKNEINFO / MARTEDÌ, 19 GENNAIO 2016 - agli accertamenti preliminari; - alle verifiche degli equilibri; - alla gestione dell’esercizio 2015. La sezione successiva è relativa al bilancio di previsione 2016–2018, confrontato con le previsioni definitive 2015 (o rendiconto 2015) con riferimento ai seguenti documenti: - riepilogo generale entrate e spese per titoli; - previsioni di cassa; - verifica equilibrio corrente, in conto capitale e finale 20162018; - entrate e spese di carattere non ripetitivo; - finanziamento della spesa del titolo II; - la nota integrativa. L’organo di revisione riporta poi le conclusioni sulle verifiche di coerenza interna (con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore) ed esterna delle previsioni per gli anni 2016-2018. La parte centrale del documento è focalizzata sulle verifiche dell’attendibilità e congruità delle previsioni 20162018 con riferimento alle “entrate correnti” e alle “spese per titoli e macroaggregati” (spese di personale, per incarichi di collaborazione autonoma e per acquisti di beni e servizi nonché fondi per crediti di dubbia esigibilità, di riserva di competenza, per spese potenziali e di riserva di cassa). Le restanti sezioni si riferiscono: - agli organismi partecipati; - alle spese in conto capitale; - all’indebitamento; - alle osservazioni e suggerimenti; - alle conclusioni (dove l’organo di revisione, a seconda dei casi, esprime parare favorevole sulla proposta di bilancio di revisione e sui documenti allegati ovvero parere non favorevole o favorevole con riserva su specifiche problematiche). / 04 ancora IMPRESA Falcidia IVA possibile con la transazione fiscale Il CNDCEC ribadisce la sua posizione di favore per le conclusioni dell’Avvocato generale della Corte di Giustizia / Roberta VITALE Il CNDCEC, con un comunicato di ieri, ha condiviso la posizione assunta dalla Corte di Giustizia europea, favorevole alla possibilità di rendere oggetto di falcidia anche il credito IVA. Si tratta delle conclusioni presentate il 14 gennaio scorso dall’Avvocato Generale della Corte Giustizia Ue nella causa C-546/14, nell’ambito di una proposta di concordato preventivo presentata al giudice del rinvio, che prevedeva il pagamento integrale di alcuni creditori privilegiati e il pagamento parziale dei creditori privilegiati di grado inferiore e dei creditori chirografari, nonché dello Stato con riferimento al debito IVA. Come precisato dallo stesso Presidente Gerardo Longobardi, è “una decisione importante, che conferma esplicitamente la posizione dei commercialisti in materia di transazione fiscale” (di cui all’art. 182-ter del RD 267/42 - L. fall.). Il comunicato ricorda, infatti, che è sempre stato escluso agli imprenditori in crisi il pagamento all’Amministrazione finanziaria in modo parziale del debito IVA, perché avrebbe comportato la limitazione della riscossione di risorse proprie dell’Unione europea. La posizione assunta dall’Avvocato generale, di favore per la falcidia, non farebbe così che rafforzare la fattibilità della proposta della categoria. Più precisamente, secondo l’Avvocato generale, i principi comunitari non precludono a uno Stato membro di accettare da parte di un imprenditore in difficoltà finanziaria, nell’ambito di un concordato preventivo basato sulla liquidazione del suo patrimonio, un pagamento parziale del debito IVA. La normativa richiamata è quella dell’art. 4 paragrafo 3 del TUE e la direttiva 2006/12/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore / EUTEKNEINFO / MARTEDÌ, 19 GENNAIO 2016 aggiunto. Fra le condizione poste: un esperto indipendente attesti che non si otterrebbe un pagamento maggiore di tale credito in caso di fallimento e il concordato sia omologato dal giudice. Disponibilità dell’IVA nel concordato preventivo In merito, il CNDCEC fa presente ancora che già con l’Informativa n. 1/2016 aveva reso nota la propria posizione sulla questione (si veda “Da ammettere la falcidia dell’IVA nella transazione fiscale” dell’8 gennaio). Nel documento “Il contributo del CNDCEC alla riforma della crisi d’impresa – Profili tributari”, presentato alla Commissione Rordorf, nell’ambito dello schema di “Disegno di legge delega recante la riforma e il riordino delle procedure concorsuali”, infatti, aveva raccolto le diverse proposte di modifiche relative, fra l’altro, all’istituto della transazione fiscale. Nel documento è stata, in particolare, proposta la riformulazione dell’art. 182-ter L. fall. con le seguenti principali modifiche: - falcidiabilità dell’IVA nazionale, con versamento della sola quota parte destinata al bilancio comunitario; - estensione degli effetti sostanziali e procedurali dell’istituto anche ai tributi locali; - attribuzione all’accordo con l’Agenzia delle Entrate dell’effetto di precludere agli Uffici stessi la possibilità di rettificare in aumento l’ammontare della pretesa una volta condivisi i termini della proposta transattiva, con particolare riferimento all’ammontare del credito tributario concordato. / 05 ancora LAVORO & PREVIDENZA Nuovo avviso per le “Botteghe di mestiere” Dal Ministero del Lavoro le istruzioni per l’attivazione di percorsi di tirocinio semestrali; domande per i progetti entro le ore 12 dell’8 marzo 2016 / Luca MAMONE Nella giornata di ieri, 18 gennaio 2016, il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio sito internet l’avviso pubblico delle “Botteghe di mestiere e dell’innovazione”, intendendo per tali i raggruppamenti formati da un soggetto promotore, ovvero un ente pubblico o privato abilitato a promuovere tirocini, nonché da uno o più soggetti ospitanti, costituiti – da imprese private – in forma di consorzio, di associazione temporanea di imprese o di scopo, di contratto di rete, e così via. Si tratta, in sintesi, di un programma ideato ed attuato da Italia Lavoro Spa, ente strumentale del Ministero del Lavoro, con la finalità di promuovere e diffondere l’uso di strumenti per favorire la formazione “on the job” e l’inserimento occupazionale di giovani che si trovino nello stato di disoccupazione ex art. 19 del DLgs. 150/2015, ossia privi di impiego e che abbiano dichiarato telematicamente al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego. Lo strumento adottato nel programma è quello del tirocinio, con l’attivazione di 934 percorsi semestrali. In particolare, l’avviso in argomento prevede che possano accedervi i giovani inoccupati e disoccupati, di età compresa tra 18 e i 35 anni non compiuti, di cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Ue o extracomunitari con regolare permesso di soggiorno. I soggetti promotori sono gli enti pubblici o privati abilitati a promuovere tirocini, così come individuati nelle Linee guida nazionali e nelle normative regionali di riferimento, mentre i soggetti ospitanti sono aziende private presso le quali tali tirocini verranno svolti. Le “Botteghe”, si precisa nell’avviso, devono ospitare da un minimo di 7 a un massimo di 10 tirocinanti ciascuna, e possono essere “settoriali” o di “filiera”. Quelle “settoriali”, sono raggruppamenti composti da aziende che operano allo stesso stadio di un ciclo produttivo in alcuni comparti espressamente previsti dall’avviso (ad esempio, abbigliamento, agroalimentare, artigianato artistico, meccanico, eccetera), mentre le botteghe “di filiera”, interessano le aziende che operano lungo l’intero ciclo di vita di un prodotto, in una delle tre filiere espressamente previste nel bando, ovvero: abbigliamento, agroalimentare-enogastronomia-ristorazione, legno-arredocasa. In più, possono partecipare le aziende operanti nel campo dell’artigianato digitale, che utilizzano tecnologie innovative quali: modellizzazione e stampa 3D; strumenti di prototipazione elettronica avanzata e software dinamici; / EUTEKNEINFO / MARTEDÌ, 19 GENNAIO 2016 tecnologie di “open hardware”; lavorazioni digitali quali il taglio laser e la fresatura a controllo numerico. Riguardo invece ai contributi previsti nell’avviso, si segnala che per i soggetti promotori l’importo massimo è di 500 euro per ciascun percorso della durata di 6 mesi, mentre per il soggetto ospitante è di circa 250 euro mensili per le attività di tutoraggio individuale svolte in favore di ciascun tirocinante. In entrambi i casi, i contributi spettanti saranno erogati al termine di ciascun percorso di tirocinio, mentre per quanto riguarda il soggetto promotore, il diritto al contributo maturerà nella misura del 50% a compimento di metà del percorso di tirocinio e nella misura del 100% a completamento dell’intero percorso. Inoltre, è previsto il riconoscimento di un rimborso spese in relazione ai costi assicurativi INAIL sostenuti per l’attivazione dei percorsi di tirocinio. Infine, per i tirocinanti, il valore dell’indennità di partecipazione loro corrisposta è di 500 euro, con la previsione di un’ulteriore indennità per i tirocini in mobilità geografica nazionale e internazionale. Con riferimento alle modalità e ai termini della presentazione dei “progetti di bottega”, nell’avviso pubblicato ieri si precisa che la domanda – predisposta secondo specifici criteri, con le informazioni e i documenti richiesti dall’avviso stesso – dovrà essere presentata dal soggetto promotore a mezzo raccomandata A/R, oppure consegnata a mano, presso la sede di Italia Lavoro Spa entro le ore 12 dell’8 marzo 2016. Irregolarità contributiva e assicurativa sono cause di inammissibilità Tra i motivi di inammissibilità di accesso al contributo, si segnalano: la presentazione della domanda secondo modalità diverse da quelle indicate in precedenza; la carenza delle informazioni e dei documenti richiesti (salvo i casi in cui sia possibile procedere ad un’integrazione); la ricezione dopo la scadenza indicata; la irregolarità contributiva ed assicurativa (INPS, INAIL e Cassa edile). Valutata la regolarità delle domande e verificata l’assenza delle cause di inammissibilità, si procederà alla valutazione dei progetti, con successiva pubblicazione delle graduatorie, tenendo conto della dotazione finanziaria a disposizione, il cui importo è di 5.220.000 euro. Infine, gli aspiranti tirocinanti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione a Italia Lavoro secondo le modalità che saranno rese note dopo la pubblicazione delle predette graduatorie. / 06 ancora ECONOMIA & SOCIETÀ Nel 2015 segnali positivi per il credito alle imprese Il Bollettino economico 1/2016 di Bankitalia offre spunto per analizzare lo stato di salute del settore ed evidenziare le più recenti tendenze / Stefano PIGNATELLI Nell’ultima parte del 2015 la crescita dei finanziamenti al settore privato non finanziario si è rafforzata. Per la prima volta dalla fine del 2011 la variazione congiunturale dei prestiti alle imprese si è portata su livelli significatamene positivi, hanno accelerato i prestiti alle famiglie con la dinamica dei mutui per l’acquisto di abitazioni tornata positiva in estate. I prestiti alle imprese sono in ripresa, ma con andamenti diversi fra settori di attività e classe dimensionale. La crescita dei finanziamenti al settore manifatturiero si è particolarmente rafforzata (+4% sui 12 mesi in novembre con la dinamica tornata positiva da maggio). La ripresa inizialmente ha riguardato quasi esclusivamente il comparto alimentare e dei mezzi di trasporto. Nel settore dei servizi l’andamento dei prestiti è tornato positivo, ma frenato dal comparto delle attività immobiliari (aziende che si occupano di compravendita, affitto e gestione di beni immobili di proprietà o di terzi). Il credito ha continuato a contrarsi nel settore delle costruzioni (-2,3%) e in quello dell’industria non manifatturiera. Si mantiene elevato il divario nell’andamento dei prestiti tra le imprese con oltre 20 addetti e quelle di dimensione inferiore. È ancora aumentata la dinamica del credito alle aziende che non presentano debiti deteriorati. Nel terzo trimestre 2015 viene segnalato dalle banche un ulteriore allentamento dei criteri di offerta dei prestiti alle imprese sotto la spinta della concorrenza. Questo ha condotto a una contrazione dei margini di interesse. Il programma di acquisti di titoli da parte della Bce ha favorito un lieve allentamento dei criteri di offerta dei prestiti e un miglioramento dei termini e delle condizioni applicate alle aziende. Il costo dei nuovi prestiti alle imprese si colloca su livelli storicamente molto bassi (1,9%). Il differenziale rispetto al corrispondente tasso medio dell’area Euro si è annullato (era pari a 100 bps alla fine del 2012). Resta tuttavia elevata la dispersione delle condizioni applicate ai diversi prenditori. Il rapporto tra nuove sofferenze e prestiti è andato leggermente diminuendo nel corso dell’anno grazie alla leggera ripresa in corso. Tale tendenza dovrebbe confermarsi nel 2016. La redditività dei maggiori gruppi italiani bancari è migliorata nei primi nove mesi 2015, pur mantenendosi su livelli bassi (il rendimento del capitale e delle riserve, su base annua, è al 5,5% dal 2,5%). Il miglioramento deriva in larga / EUTEKNEINFO / MARTEDÌ, 19 GENNAIO 2016 misura dalla crescita dei ricavi da commissioni connessi con l’attività di gestione del risparmio e al calo delle rettifiche di valore su crediti. I costi operativi sono rimasti pressoché stabili. Prosegue il rafforzamento patrimoniale: a fine settembre il CET1 (common equity tier 1, cioè il capitale di miglior qualità) e il totale dei fondi propri (total capital) erano in media pari rispettivamente al 12,3% e al 15,1%. Questi dati di sintesi elaborati da Bankitalia, unitamente ai più recenti bollettini mensili su “Moneta e banche”, al rapporto mensile ABI e a quello EBA (Autorità europea per la supervisione del sistema finanziario) confermano alcune tendenze che si erano manifestate con evidenza nel corso dell’anno. In particolare, per quanto riguarda il costo dei prestiti per le imprese, il 2015 ha visto un progressivo calo degli spread applicati sui finanziamenti, calo che ha riguardato nella prima fase solo le aziende con merito creditizio elevato per poi estendersi in parte a quelle di rating inferiore comunque sempre gradite al sistema bancario (segui spread per classe di merito creditizio su www.ildirettorefinanziario.it). Col turbolento inizio 2016, tensioni sul costo del funding bancario Nel 2016 non sarà facile replicare le ottime performance dell’anno appena trascorso riguardo il costo del denaro per le imprese. La tendenza da parte delle principali banche ultimamente pare orientata verso un aumento della redditività degli impieghi e quindi degli spread. Gli istituti minori, che nel corso del 2015 avevano faticato a star dietro alle riduzioni dei pricing dei big, sono destinati a recuperare margini di concorrenzialità. Il turbolento inizio 2016, inoltre, sta portando qualche tensione sugli indicatori del costo del funding bancario. Il settore bancario è sotto tiro: le sofferenze delle nostre banche a novembre sono tornate ad aumentare (oltre 200 mld; siamo al 20% circa dei prestiti totali). Probabilmente lo stock dei crediti inesigibili che grava sulle banche italiane continuerà a crescere nella prima parte del 2016, per poi stabilizzarsi, ma una riduzione significativa è improbabile senza interventi esterni. Si dovrà studiare in breve tempo uno strumento che permetta alle banche di far uscire dai propri bilanci questi crediti deteriorati, senza avere impatti significativi sul capitale e senza mettere a repentaglio la loro solidità. / 07 ancora Probabilmente le banche sono consapevoli che nei prossimi uno-due anni la redditività rimarrà “modesta” ma comincerà comunque a risalire, grazie agli interventi sui costi e al calo “significativo” delle perdite su crediti, favorito dal miglioramento della congiuntura economica e degli ingenti accan- / EUTEKNEINFO / MARTEDÌ, 19 GENNAIO 2016 tonamenti già smaltiti negli anni scorsi. In attesa di questo miglioramento strutturale le banche potrebbero iniziare a voler recuperare redditività nel modo più semplice e cioè ritoccando al rialzo i listini sugli impieghi (spread sui finanziamenti). / 08 ancora LAVORO & PREVIDENZA In Gazzetta Ufficiale le regole sull’assegno di disoccupazione Il decreto 29 ottobre 2015 detta la disciplina dell’ASDI, introdotto nel nostro ordinamento dal DLgs. 22/2015 / REDAZIONE Sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 di ieri, è stato pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro 29 ottobre 2015, che detta la disciplina di attuazione dell’ASDI, ovvero l’assegno di disoccupazione introdotto nel nostro ordinamento dal DLgs. 22/2015, avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari della NASpI che abbiano fruito di questa per l’intera sua durata e che siano privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno. Il decreto dispone che l’ASDI sia concesso ai lavoratori che: - abbiano fruito, entro il 31 dicembre 2015, della NASpI per la sua durata massima, come definita dall’art. 5 del DLgs. 22/2015; - siano ancora in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. c) del DLgs. 181/2000, al termine del periodo di fruizione della NASpI; - siano, al termine del periodo di fruizione della NASpI, componenti di un nucleo familiare in cui sia presente almeno un minorenne o abbiano un’età pari a 55 anni o superiore e non abbiano maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; - siano in possesso di un’attestazione dell’ISEE, in corso di validità, dalla quale risulti un valore dell’indicatore pari o inferiore a 5.000 euro. Per mantenere l’ASDI, la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE è aggiornata in gennaio, entro il termine del mese. Senza aggiornamento della dichiarazione, il beneficio è sospeso. Se ricorrono le condizioni di cui all’art. 9 del DPCM 159/2013, per richiedere l’ASDI si può utilizzare un’attestazione dell’ISEE corrente; - non abbiano usufruito dell’ASDI per un periodo pari o superiore a 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e comunque per un periodo pari o superiore a 24 mesi nel quinquennio precedente lo stesso termine; - abbiano sottoscritto un progetto personalizzato di presa in carico redatto dal servizio per l’impiego competente. Quest’ultimo, disciplinato dall’art. 5 del decreto e necessario per accedere al beneficio, deve contenere, tra gli altri elementi, l’impegno del richiedente a partecipare a corsi di formazione e orientamento e ad accettare adeguate proposte / EUTEKNEINFO / MARTEDÌ, 19 GENNAIO 2016 di lavoro. Nel dettaglio, per accedere al nuovo sussidio, il richiedente dovrà presentare una domanda di erogazione utilizzando uno specifico form on line pubblicato sul sito dell’INPS e, in seguito, dovrà recarsi nel servizio competente nel cui ambito territoriale è stabilita la propria residenza per la sottoscrizione del progetto personalizzato. Le modalità con cui i servizi comunicano le caratteristiche di tale progetto, oltre agli eventuali aggiornamenti, ai fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni (decurtazione, sospensione e decadenza dal beneficio) e agli esiti del progetto, saranno definite con decreto del Ministero del Lavoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e il Garante Privacy. Nelle more dell’adozione dell’appena citato decreto, i servizi competenti devono comunicare la sottoscrizione del progetto personalizzato o il suo aggiornamento secondo modalità definite dal Ministero del Lavoro entro 15 giorni dall’entrata in vigore del decreto 29 ottobre 2015, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e, in ogni caso, solo per via telematica secondo gli standard tecnici e le modalità di trasmissione stabilite nel DM 30 ottobre 2007. I servizi competenti comunicano con le stesse modalità, in tempo utile, i fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni. Per ottemperare a tale adempimento, come ha sottolineato la nota ministeriale n. 6704/2015, a partire dall’11 gennaio 2016, sul portale Cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it) è disponibile un’apposita sezione che consente di effettuare le predette comunicazioni. Come chiarito dal Ministero con un’informativa di ieri, la comunicazione relativa al progetto personalizzato non costituisce richiesta del beneficio. A tal fine bisogna attendere l’entrata in vigore del decreto pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale e l’emananda circolare INPS che stabilirà le modalità di presentazione della domanda. Risultano pertanto prive di fondamento le notizie pubblicate a mezzo stampa secondo le quali dall’11 gennaio sarebbe possibile richiedere la prestazione. / 09 ancora FISCO Il credito d’imposta per la musica ha il suo codice tributo Istituito con la risoluzione n. 4 dell’Agenzia, permette l’utilizzo in compensazione mediante F24 on line / REDAZIONE Con la risoluzione n. 4 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6849”, denominato “Tax credit musica - D.M. 2 dicembre 2014”, con il quale è possibile utilizzare in compensazione, mediante modello F24, il credito d’imposta per la promozione della musica e dei nuovi talenti. Al riguardo, si ricorda che l’agevolazione, disciplinata dall’art. 7 del DL 91/2013 e dal DM 2 dicembre 2014, è riconosciuta, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, alle imprese produttrici di fonogrammi di cui all’art. 78 della L. 633/1941 e di videogrammi musicali e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, esistenti almeno dal 1° gennaio 2012. Inoltre, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche e videografiche musicali, che siano opere prime o seconde, di compositori, di artisti interpreti o esecutori, nonché di gruppi di artisti, commercializzate in un numero di copie non inferiore a mille. L’art. 6 del DM 2 dicembre 2014 ha poi definito le modalità di fruizione del credito d’imposta, prevedendo, al comma 2, che lo stesso sia utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 / EUTEKNEINFO / MARTEDÌ, 19 GENNAIO 2016 esclusivamente attraverso i servizi telematici Entratel e Fisconline messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, secondo modalità e termini definiti con apposito provvedimento direttoriale. Modello F24 solo attraverso Entratel e Fisconline Con il provvedimento n. 164098/2015, l’Amministrazione finanziaria ha quindi precisato che l’agevolazione può essere utilizzata presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento (si veda “Credito d’imposta per la musica con F24 on line” del 24 dicembre 2015). Infine, come anticipato, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, la risoluzione di ieri ha istituito il codice tributo “6849”, che, in sede di compilazione del modello F24, va esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” o, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di concessione del credito, nel formato “AAAA”. / 10 ancora LETTERE L’Agenzia si contraddice sull’obbligo d’invio delle spese medico legali Spettabile Redazione, è nota a tutti la grande confusione relativa all’imminente invio delle spese al Sistema tessera sanitaria. Vorrei, però, soffermarmi su una specifica casistica a mio avviso assai dubbia, tanto che la stessa Agenzia delle Entrate, a mezzo del servizio di assistenza webmail, fornisce, a fronte di due quesiti analoghi, differenti risposte. Nella vicenda, in particolare, è bello sottolineare come si evinca che la risposta che fornisce il servizio sia palesemente guidata dal tenore della domanda. Andiamo con ordine: lo stesso giorno abbiamo inviato come studio professionale due quesiti di contenuto analogo all’Agenzia prospettando, però, due differenti soluzioni al termine degli stessi. Nel primo caso si sosteneva che le spese medico legali non dovessero essere oggetto di invio entro il 31 gennaio 2016 in quanto la circolare n. 4/2005, che ne ha previsto l’assoggettamento a IVA, ne ha stabilito la natura non propriamente “sanitaria”. Il quesito poi si concludeva chiedendo, quindi, conferma che tali spese non siano detraibili in ragione dell’interpretazione appena data. L’oggetto principale del secondo quesito riguardava sempre l’obbligo di invio o meno; si sottolineava, però, che la circolare n. 95/2000 punto 1.1.4 consente espressamente la detraibilità delle spese medico legali e si chiedeva se tale circolare dovesse intendersi superata dalla circolare n. 4/2005 (la sola citata nel primo quesito) che non le qualifica come sanitarie. In questo caso il quesito si concludeva chiedendo conferma che tali spese siano detraibili. Beh: al primo quesito l’Agenzia ha risposto a chiare lettere che non sussiste l’obbligo di invio e che le spese medico legali non sono detraibili. Al secondo quesito, l’Agenzia ha risposto dicendo che: l’obbligo concerne le spese che permettono di avere detrazioni; di contattare il Sistema tessera sanitaria per avere maggiori chiarimenti e confermando, comunque, che le spese medico legali sono detraibili. A questo punto, stante la comprovata incertezza normativa e interpretativa, una persona normale potrebbe concludere che, anche in assenza di invio, non si dovrebbe incorrere in sanzioni (100 euro per ogni mancato invio o per ogni invio non dovuto) non essendoci alcuna imposta da versare e trattandosi solo di un adempimento meramente comunicativo. Ciò non toglie che, come in altri casi sicuramente accaduti ad altri colleghi, è ancora dimostrato che il nostro legislatore e l’Agenzia delle Entrate farebbero meglio a pensare prima alle conseguenze delle loro fantastiche intuizioni o, almeno, a dare chiare istruzioni in merito anche ai servizi di assistenza! Andrea Beghetto Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova Direttore Responsabile: Michela DAMASCO EUTEKNE.INFO È UNA TESTATA REGISTRATA AL TRIBUNALE DI TORINO REG. N. 2/2010 DELL'8 FEBBRAIO 2010 Copyright 2016 © EUTEKNE SpA - Via San Pio V 27 - 10125 TORINO