INTEGRA SERVICE SRL Sede legale: Galleria Porte Contarine n. 4 - 35137 Padova Tel. + 39 049 8751900 – fax + 39 049 8751621 Indirizzo PEC: [email protected] P.IVA e C.F 04756090280 Capitale interamente versato euro 100.000 Alle Imprese Associate del Settore Alimentazione e Pubblici Esercizi Oggetto: etichettatura alimenti ed indicazione alergeni La piena applicazione del Regolamento (CE) 25 ottobre 2011, n. 1169 ha comportato delle modifiche al D.lgs 27 gennaio 1992, n. 109 sull'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. Le principali novità riguardano l'indicazione della presenza di allergeni nelle sostanze alimentari. Più in particolare, in relazione alle informazioni sulle sostanze o sui prodotti che provocano allergie o intolleranze, così come elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n 1169/2011, qualsiasi operatore che fornisce cibi pronti per il consumo all'interno di una struttura, come ad esempio un ristorante, una mensa, una scuola o un ospedale, o anche attraverso un servizio di catering, o ancora per mezzo di un veicolo o di un supporto fisso o mobile, deve fornire al consumatore finale le informazioni richieste. Tali informazioni possono essere riportate sui menù, su appositi registri o cartelli o ancora su altro sistema equivalente, anche tecnologico, da tenere bene in vista, così da consentire al consumatore di accedervi facilmente e liberamente. In attesa dell'adeguamento della norma esistente al Regolamento europeo recenti atti governativi hanno di fatto introdotto nuovi obblighi per le imprese di produzione o di somministrazione di alimenti in tema di etichettatura di cui riportiamo di seguito i principali nonché l'esigenza di assicurare la congruità tra quanto dichiarato in fase di redazione del cartello unico circa la presenza delle sostanze allergeniche esclusivamente sui prodotti indicati e l’effettiva assenza delle stesse nei prodotti non indicati attraverso l'aggiornamento del piano di autocontrollo Alimenti non preconfezionati Il legislatore comunitario ha delegato agli Stati membri la facoltà di decidere quali informazioni debbano accompagnare la vendita di alimenti sfusi, alimenti confezionati Sede Operativa: Via G. Papini n. 18 – 40128 Bologna (Bo) Tel. + 39 051 4172311 – fax + 39 051 326006 1 INTEGRA SERVICE SRL Sede legale: Galleria Porte Contarine n. 4 - 35137 Padova Tel. + 39 049 8751900 – fax + 39 049 8751621 Indirizzo PEC: [email protected] P.IVA e C.F 04756090280 Capitale interamente versato euro 100.000 nel punto vendita su richiesta del consumatore o venduti previo frazionamento e c. d. preincartati e con quali modalità esse debbano venire fornite. E’ fatto salvo l’inderogabile obbligo di indicare oltre a quanto già previsto dal D. Lgs. 109/92 art. 16 comma 2 la presenza di «allergeni» negli ingredienti e/o nei coadiuvanti tecnologici con evidenziazione, tramite dimensione o stile del carattere o colore di sfondo, rispetto agli altri ingredienti su un apposito cartello apposto sui recipienti che li contengono o nei comparti di esposizione. L’obbligo dell’indicazione degli allergeni , oltre a quanto già disposto dal D. Lgs. 109/92 art. 16 comma 8, è previsto anche per i prodotti non preconfezionati nelle fasi precedenti la vendita al consumatore. Tali indicazioni possono essere riportate in via alternativa su un documento commerciale relativo a detti prodotti accompagnatorio degli stessi. Per i prodotti preconfezionati sui luoghi di vendita ai fini della vendita a libero servizio, definiti «preincartati», vi è l’obbligo di riportare sul cartello applicato al comparto oltre a quanto previsto dal D. Lgs. 109/92 comma 6 l’indicazione degli allergeni presenti, tale obbligo è esteso anche all’etichetta da apporre sul preincartato e contenente ulteriori informazioni sulla data di preincarto e su quella di scadenza o di TMC ( termine minimo di conservazione). Alimenti somministrati Per gli alimenti forniti dalle C.D. «collettività» ( pubblici esercizi, mense, catering ) l’obbligo dell’informazione è limitato all’ indicazione delle sostanze o prodotti allergenici. l'indicazione deve essere apposta sul menù o sul registro o su apposito cartello o altro sistema equivalente, ben visibile dal consumatore, prima che allo stesso venga servito l’alimento. Si segnala che la semplice indicazione della eventuale presenza nei prodotti somministrati di sostanze allergeniche con rinvio ad una comunicazione verbale sulla Sede Operativa: Via G. Papini n. 18 – 40128 Bologna (Bo) Tel. + 39 051 4172311 – fax + 39 051 326006 2 INTEGRA SERVICE SRL Sede legale: Galleria Porte Contarine n. 4 - 35137 Padova Tel. + 39 049 8751900 – fax + 39 049 8751621 Indirizzo PEC: [email protected] P.IVA e C.F 04756090280 Capitale interamente versato euro 100.000 denominazione delle stesse e sulle pietanze che le conterrebbero, oltre a non adempiere all’obbligo prescritto, non tutela l’operatore nel caso in cui sia citato in giudizio in quanto il tipo di comunicazione adottato non sarebbe probante della effettiva trasmissione delle informazioni. Le acque idonee al consumo umano non preconfezionate, somministrate nelle collettività devono riportare, ove trattate , la specifica denominazione di vendita « acqua potabile trattata» o «acqua potabile trattata e gassata» se è stata addizionata di anidride carbonica. Alimenti preconfezionati destinati alle collettività Nel caso di alimenti preconfezionati destinati alle collettività in vista della loro successiva preparazione, trasformazione, frazionamento o taglio gli operatori del settore alimentare devono trasferire le informazioni obbligatorie, tra le quali quelle relative alla presenza delle sostanze allergeniche con le modalità indicate all’art. 21 del Regolamento citato, sulla confezione o in etichetta o sui documenti commerciali accompagnatori. Alimenti destinati ad altri operatori Nel caso di alimenti preconfezionati destinati alle collettività in vista della loro successiva preparazione, trasformazione, frazionamento o taglio gli operatori del settore alimentare devono trasferire le informazioni obbligatorie, quelle previste dall’art. 17 comma 1 del D. Lgs. 109/92 nonchè quelle relative alla presenza delle sostanze allergeniche con le modalità indicate all’art. 21 del Regolamento citato sulla confezione o in etichetta o sui documenti commerciali accompagnatori. Distributori automatici Nel caso di alimenti non preconfezionati o di bevande a preparazione estemporanea o ad erogazione istantanea sui distributori e per ciascun prodotto deve essere riportata l’indicazione delle sostanze allergeniche presenti. N. B. Nella bozza di DPCM in versione non definitiva è prevista anche l’obbligo di riportare la denominazione di vendita del prodotto. l’elenco degli ingredienti, nonché il Sede Operativa: Via G. Papini n. 18 – 40128 Bologna (Bo) Tel. + 39 051 4172311 – fax + 39 051 326006 3 INTEGRA SERVICE SRL Sede legale: Galleria Porte Contarine n. 4 - 35137 Padova Tel. + 39 049 8751900 – fax + 39 049 8751621 Indirizzo PEC: [email protected] P.IVA e C.F 04756090280 Capitale interamente versato euro 100.000 nome o ragione sociale e l’indirizzo delle impresa responsabile della gestione dell’impianto che è anche il responsabile delle informazioni. Vendite a distanza L’operatore è tenuto a fornire le informazioni obbligatorie sul materiale a sostegno della vendita a distanza ( es. sito web per le vendite online, depliant per quelle telefoniche ) o con altri mezzi appropriati in modo da consentire al consumatore di poter decidere consapevolmente. Tutte le informazioni obbligatorie devono poi venire offerte in fase di consegna (art. 14.1). Nel caso di vendita e consegna a domicilio di prodotti preconfezionati le informazioni obbligatorie preventive sono quelle previste per questa tipologia ( vedi successivo punto specifico) tranne l’indicazione del TMC o data di scadenza, mentre per quelli non preconfezionati ( ad es. pizza e/o prodotti di gastronomia ) l’informazione obbligatoria è rappresentata dall’indicazione, oltre a quanto già previsto dal D. Lgs. 109/92 art. 16 comma 2, delle sostanze allergeniche presenti nel prodotto con le modalità sopra ricordate. Prodotti preconfezionati Sono aggiunte, rispetto alle informazioni obbligatorie vigenti, presenti direttamente sull’imballaggio o su un’etichetta a esso apposta e previste dall’art. 3 del D. Lgs. 109/92, le indicazioni sulla presenza di «allergeni» negli ingredienti e/o nei coadiuvanti tecnologici con evidenziazione, tramite dimensione o stile del carattere o colore di sfondo, rispetto agli altri ingredienti, le indicazioni nutrizionali e quelle relative all’origine. N.B. Non è più obbligatoria l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione. Sede Operativa: Via G. Papini n. 18 – 40128 Bologna (Bo) Tel. + 39 051 4172311 – fax + 39 051 326006 4 INTEGRA SERVICE SRL Sede legale: Galleria Porte Contarine n. 4 - 35137 Padova Tel. + 39 049 8751900 – fax + 39 049 8751621 Indirizzo PEC: [email protected] P.IVA e C.F 04756090280 Capitale interamente versato euro 100.000 Devono essere collocate nello stesso campo visivo la denominazione di vendita, la quantità netta e ove del caso il titolo alcolometrico (art. 13.5). Oltre alle indicazioni elencate all’articolo 9, paragrafo 1, indicazioni obbligatorie complementari sono previste all’allegato III per tipi o categorie specifici di alimenti . Rispetto alla disciplina attuale viene meno l’obbligo di riportare nel suddetto campo visivo il termine di durabilità del prodotto la cui indicazione può richiamare ad altra parte dell’etichetta ove esso sia stampato. Per eventuali chiarimenti o approfondimenti contattare: [email protected] Ufficio Ambiente Luciano Felicori Sede Operativa: Via G. Papini n. 18 – 40128 Bologna (Bo) Tel. + 39 051 4172311 – fax + 39 051 326006 5