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del Settore Alimentazione e Pubblici
Esercizi
Oggetto: etichettatura alimenti ed indicazione alergeni
La piena applicazione del Regolamento (CE) 25 ottobre 2011, n. 1169 ha comportato delle
modifiche al D.lgs 27 gennaio 1992, n. 109 sull'etichettatura, la presentazione e la pubblicità
dei prodotti alimentari. Le principali novità riguardano l'indicazione della presenza di allergeni
nelle sostanze alimentari.
Più in particolare, in relazione alle informazioni sulle sostanze o sui prodotti che provocano
allergie o intolleranze, così come elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n 1169/2011,
qualsiasi operatore che fornisce cibi pronti per il consumo all'interno di una struttura, come ad
esempio un ristorante, una mensa, una scuola o un ospedale, o anche attraverso un servizio di
catering, o ancora per mezzo di un veicolo o di un supporto fisso o mobile, deve fornire al
consumatore finale le informazioni richieste. Tali informazioni possono essere riportate sui
menù, su appositi registri o cartelli o ancora su altro sistema equivalente, anche tecnologico,
da tenere bene in vista, così da consentire al consumatore di accedervi facilmente e
liberamente.
In attesa dell'adeguamento della norma esistente al Regolamento europeo recenti atti
governativi hanno di fatto introdotto nuovi obblighi per le imprese di produzione o di
somministrazione di alimenti in tema di etichettatura di cui riportiamo di seguito i principali
nonché l'esigenza di assicurare la congruità tra quanto dichiarato in fase di redazione del
cartello unico circa la presenza delle sostanze allergeniche esclusivamente sui prodotti indicati
e l’effettiva assenza delle stesse nei prodotti non indicati attraverso l'aggiornamento del piano
di autocontrollo
Alimenti non preconfezionati

Il legislatore comunitario ha delegato agli Stati membri la facoltà di decidere quali
informazioni debbano accompagnare la vendita di alimenti sfusi, alimenti confezionati
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nel punto vendita su richiesta del consumatore o venduti previo frazionamento e c. d.
preincartati e con quali modalità esse debbano venire fornite.
 E’ fatto salvo l’inderogabile obbligo di indicare oltre a quanto già previsto dal D. Lgs.
109/92 art. 16 comma 2 la presenza di «allergeni» negli ingredienti e/o nei
coadiuvanti tecnologici con evidenziazione, tramite dimensione o stile del carattere o
colore di sfondo, rispetto agli altri ingredienti su un apposito cartello apposto sui
recipienti che li contengono o nei comparti di esposizione.
 L’obbligo dell’indicazione degli allergeni , oltre a quanto già disposto dal D. Lgs.
109/92 art. 16 comma 8, è previsto anche per i prodotti non preconfezionati nelle
fasi precedenti la vendita al consumatore. Tali indicazioni possono essere riportate
in via alternativa su un documento commerciale relativo a detti prodotti
accompagnatorio degli stessi.
 Per i prodotti preconfezionati sui luoghi di vendita ai fini della vendita a libero servizio,
definiti «preincartati», vi è l’obbligo di riportare sul cartello applicato al comparto oltre
a quanto previsto dal D. Lgs. 109/92 comma 6 l’indicazione degli allergeni
presenti, tale obbligo è esteso anche all’etichetta da apporre sul preincartato e
contenente ulteriori informazioni sulla data di preincarto e su quella di scadenza o di
TMC ( termine minimo di conservazione).
Alimenti somministrati
 Per gli alimenti forniti dalle C.D. «collettività» ( pubblici esercizi, mense, catering )
l’obbligo dell’informazione è limitato all’ indicazione delle sostanze o prodotti
allergenici.
 l'indicazione deve essere apposta sul menù o sul registro o su apposito cartello o altro
sistema equivalente, ben visibile dal consumatore, prima che allo stesso venga servito
l’alimento. Si segnala che la semplice indicazione della eventuale presenza nei prodotti
somministrati di sostanze allergeniche con rinvio ad una comunicazione verbale sulla
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denominazione delle stesse e sulle pietanze che le conterrebbero, oltre a non adempiere
all’obbligo prescritto, non tutela l’operatore nel caso in cui sia citato in giudizio in
quanto il tipo di comunicazione adottato non sarebbe probante della effettiva
trasmissione delle informazioni.

Le acque idonee al consumo umano non preconfezionate, somministrate nelle
collettività devono riportare, ove trattate , la specifica denominazione di vendita «
acqua potabile trattata» o «acqua potabile trattata e gassata» se è stata addizionata di
anidride carbonica.
Alimenti preconfezionati destinati alle collettività
Nel caso di alimenti preconfezionati destinati alle collettività in vista della loro
successiva preparazione, trasformazione, frazionamento o taglio gli operatori del settore
alimentare devono trasferire le informazioni obbligatorie, tra le quali quelle relative alla
presenza delle sostanze allergeniche con le modalità indicate all’art. 21 del Regolamento
citato, sulla confezione o in etichetta o sui documenti commerciali accompagnatori.
Alimenti destinati ad altri operatori
 Nel caso di alimenti preconfezionati destinati alle collettività in vista della loro
successiva preparazione, trasformazione, frazionamento o taglio gli operatori del
settore alimentare devono
trasferire le informazioni obbligatorie, quelle previste
dall’art. 17 comma 1 del D. Lgs. 109/92 nonchè quelle relative alla presenza delle
sostanze allergeniche con le modalità indicate all’art. 21 del Regolamento citato sulla
confezione o in etichetta o sui documenti commerciali accompagnatori.
Distributori automatici
 Nel caso di alimenti non preconfezionati o di bevande a preparazione estemporanea o
ad erogazione istantanea sui distributori e per ciascun prodotto deve essere riportata
l’indicazione delle sostanze allergeniche presenti.

N. B. Nella bozza di DPCM in versione non definitiva è prevista anche l’obbligo di
riportare la denominazione di vendita del prodotto. l’elenco degli ingredienti, nonché il
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nome o ragione sociale e l’indirizzo delle impresa responsabile della gestione
dell’impianto che è anche il responsabile delle informazioni.
Vendite a distanza
 L’operatore è tenuto a fornire le informazioni obbligatorie sul materiale a
sostegno della vendita a distanza ( es. sito web per le vendite online, depliant per
quelle telefoniche ) o con altri mezzi appropriati in modo da consentire al consumatore
di poter decidere consapevolmente. Tutte le informazioni obbligatorie devono poi venire
offerte in fase di consegna (art. 14.1).
 Nel caso di vendita e consegna a domicilio di prodotti preconfezionati le informazioni
obbligatorie preventive sono quelle previste per questa tipologia ( vedi successivo punto
specifico) tranne l’indicazione del TMC o data di scadenza, mentre per quelli non
preconfezionati ( ad es. pizza e/o prodotti
di gastronomia ) l’informazione
obbligatoria è rappresentata dall’indicazione, oltre a quanto già previsto dal D. Lgs.
109/92 art. 16 comma 2, delle sostanze allergeniche presenti nel prodotto con le
modalità sopra ricordate.
Prodotti preconfezionati
 Sono aggiunte, rispetto alle informazioni obbligatorie vigenti, presenti
direttamente
sull’imballaggio o su un’etichetta a esso apposta e previste dall’art. 3 del D. Lgs.
109/92, le indicazioni sulla presenza di «allergeni» negli ingredienti e/o nei
coadiuvanti tecnologici con evidenziazione, tramite dimensione o stile del carattere o
colore di sfondo, rispetto agli altri ingredienti, le indicazioni nutrizionali e quelle
relative all’origine.
 N.B. Non è più obbligatoria l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione.
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
Devono essere collocate nello stesso campo visivo la denominazione di vendita, la
quantità netta e ove del caso il titolo alcolometrico (art. 13.5).
 Oltre alle indicazioni elencate all’articolo 9, paragrafo 1, indicazioni obbligatorie
complementari sono previste all’allegato III per tipi o categorie specifici di alimenti .


Rispetto alla disciplina attuale viene meno l’obbligo di riportare nel suddetto campo
visivo il termine di durabilità del prodotto la cui indicazione può richiamare ad altra
parte dell’etichetta ove esso sia stampato.
Per eventuali chiarimenti o approfondimenti contattare:
[email protected]
Ufficio Ambiente
Luciano Felicori
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