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DIRITTI E AGEVOLAZIONI
PER LA PERSONA DISABILE E I SUOI FAMILIARI
Tipo di agevolazione
Aventi diritto
Riferimenti
1
Permessi e congedi ai genitori
• Bambino fino a tre anni:
1. Diritto al prolungamento fino a un
totale di tre anni del periodo di
astensione facoltativa dal lavoro;
2. diritto, in alternativa, a due ore di
permesso giornaliero retribuito o a
3. tre giorni al mese di permesso
retribuito.
4. Diritto a due anni di congedo
retribuito e coperto dai contributi
figurativi (godibili nell’arco dell’intera
vita lavorativa in forma frazionata
fino alla singola giornata)
Genitore lavoratore dipendente di
bambino con handicap grave
(L. 104/92 art. 3 comma 3)
Ministero delle Politiche Sociali
(Numero verde: 800.196.196)
• Oltre i 3 anni e fino a 8 anni:
Punti 1, 3 e 4 precedenti
•
Dagli 8 anni:
Punti 3 e 4 precedenti
1
Permessi e congedi ai familiari :
1. Tre giorni al mese di permesso
retribuito
2. Due anni di congedo retribuito
(genitori, figli conviventi o coniuge
del disabile; figli del disabile con
residenza nello stesso stabile.)
3. Due anni di congedo non
retribuiti
Lavoratore disabile:
Diritto a due ore di permesso
giornaliere o in alternativa a tre giorni
al mese retribuiti.
Prepensionamento: maggiorazione
contributiva pari a 2 mesi ogni anno di
servizio, fino a un massimo di 5 anni
(pari a 30 anni di lavoro) – 4 mesi se
privi della vista
Collocamento obbligatorio
(iscrizione alle liste speciali)
Scelta della sede di lavoro
Il genitore o il familiare lavoratore e il
lavoratore disabile hanno diritto a
scegliere, ove possibile, la sede di
lavoro più vicina al domicilio della
persona disabile.
Punti 1 e 2: Il familiare deve essere un
lavoratore dipendente (pubblico o
privato).
Il disabile deve trovarsi in situazione di
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handicap grave ai sensi della L.
(Numero verde: 800.196.196)
104/92 art. 3 comma 3
Il figlio convivente ha diritto al
congedo di due anni in assenza di altri
soggetti idonei
I disabili lavoratori dipendenti in
situazione di handicap grave ai sensi
della L. 104/92 art. 3 comma 3
I soggetti sordomuti, gli invalidi civili
con invalidità pari o superiore al 75% e
le categorie assimilabili (Circ. INPS
29/2002) dipendenti pubblici, privati, o
di cooperative -su loro richiesta
all'INPS
Persone con percentuale d’invalidità
pari o superiore al 46% che abbiano
compiuto i quindici anni di età e che
non abbiano raggiunto l’età
pensionabile
Persona con Handicap grave (L. 104,
art. 3 comma 3)
Ministero delle Politiche Sociali
(Numero verde: 800.196.196)
INPS per i lavoratori del settore privato
INPDAP per i lavoratori del settore
pubblico
Centro per l’Impiego - Via Bologna,
153 – Torino - Tel. 011/86.14.800/874
– 011/86.14.865
Ministero delle Politiche Sociali
(Numero verde: 800.196.196)
-1Ultimo aggiornamento: Gennaio 2014
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Tipo di agevolazione
Rifiuto al trasferimento
Il genitore o il familiare lavoratore e il
lavoratore disabile non possono
essere trasferiti ad altra sede senza il
loro consenso.
Esenzione Ticket
Esenzione totale dal pagamento del
ticket per analisi, prestazioni
specialistiche ambulatoriali, compresi i
trattamenti di fisiochinesiterapia e dal
pagamento della quota fissa per i
farmaci
Protesi, ortesi, ausili per le
menomazioni relative alle patologie
(riportate sul verbale di invalidità)
Adattamenti alla guida o al
trasporto: contributo regionale del
20%
Acquisto dell’automobile:
-iva al 4%
-esenzione bollo
-esenzione dal pagamento dell'imposta
erariale di trascrizione di proprietà
(I.E.T.) e dall'addizionale provinciale
(A.P.I.E.T.)
-detrazione IRPEF del 19% per un
importo non superiore ai 18.075,99 €
nell’arco di 4 anni anche per la
manutenzione straordinaria
Barriere architettoniche:
1. IVA 4%: vedi oltre
2. detrazione IRPEF 50% vedi oltre
3. detrazione IRPEF 19% vedi oltre
Aventi diritto
Persona con Handicap grave (L. 104,
art. 3 comma 3)
Riferimenti
Ministero delle Politiche Sociali
(Numero verde: 800.196.196)
I minori invalidi con diritto a percepire
l’indennità di frequenza; I cittadini
invalidi civili o affetti da malattie
professionali con percentuale di
invalidità pari o superiore al 67%;
sordomuti; ciechi assoluti e soggetti
con visus in entrambi gli occhi pari o
inferiore a 1/20; invalidi del lavoro
Minorenni: ne hanno diritto anche
senza certificato di invalidità;
Maggiorenni:
invalidità
pari
o
superiore al 34%
Persone invalide civili con patente
speciale oppure il cui trasporto
necessiti di adattamenti all’auto
La persona disabile o il familiare che la
ha fiscalmente a carico.
Sportelli amministrativi dell’ASL di
residenza
(http://www.asl102.to.it/sportelli.html):
- Via S. Secondo, 29 int. cortile
- Corso Corsica, 55
- Via Farinelli, 25
- Via Monginevro, 130
- Via Gorizia, 114
Sportelli amministrativi dell’ASL di
residenza (stessi indirizzi del riquadro
precedente ↑)
Regione Piemonte
Settore Tributi
Via Bogino 19/bis
Il diritto ad ottenere tali benefici varia
Tel. 800.333.444
in base alle condizioni della persona
da lunedì a venerdì
ed alle eventuali modifiche apportate
dalle 8.30 alle 12.30
Per l’esenzione dalle imposte di
all’auto sia per la guida che per il
trascrizione sui passaggi di
trasporto.
proprietà (sia auto nuova che usata)
Per la casistica consultare l’Agenzia
la richiesta deve essere rivolta al
Pubblico Registro Automobilistico
delle entrate o l’informahandicap
territorialmente competente (via
Piobesi, 4 – Torino. Tel. 011.6198111).
Altre detrazioni: Agenzia delle Entrate
1-2. Agenzia delle Entrate
1-2. La persona disabile con certificato
di handicap o di invalidità, il familiare
che la ha fiscalmente a carico.
3. Colui che sostiene le spese di
adeguamento: la persona invalida
stessa (hanno priorità i titolari di
invalidità al 100%), o chi li ha
fiscalmente a carico, o un parente o
qualsiasi altra persona sostenga le
spese, o il condominio.
Figli a carico: Per ogni figlio viene Genitore di un figlio in situazione di
riconosciuta una cifra pari a 950 euro. handicap, certificato ai sensi della
La detrazione è aumentata a 1.220 legge 104/92, art. 3
euro per ciascun figlio di età inferiore a
tre anni. Per ogni figlio disabile le
detrazioni
sono
ulteriormente
aumentate di 400 euro.
4.
Contributi regionali per
eliminazione delle barriere
architettoniche (Legge 13/89)
Tessera di trasporto gratuito:
Permette di viaggiare gratuitamente
sui mezzi di trasporto urbano e
extraurbano della Regione Piemonte
(Pullman, Tram, Autobus) e sui treni.
ASL di residenza – Ufficio protesi
Invalidi pari o sup. al 67%; Sordomuti;
ciechi assoluti; ventesimisti; minori
invalidi; ultra65enni invalidi con codice
00 o con inv. pari o sup. al 71%; inv. di
guerra dalla 1a alla 4a categoria;
portatori di handicap (L. 104/92 art. 3)
3. Ufficio tecnico del proprio Comune
di residenza; Regione Piemonte –
Direzione dell’Edilizia – 011-432.31.72
Agenzia delle Entrate
848.800.444
Rivolgersi al numero:
011-48.16.311 -302
Dal lun al ven 14-15:30
oppure recarsi presso i centri GTT di
Porta Nuova o di Corso Francia, 6
-2Ultimo aggiornamento: Gennaio 2014
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AGEVOLAZIONI IRPEF PER ALCUNE SPESE SANITARIE E PER I MEZZI D’AUSILIO
Le spese mediche generiche (prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali) e di
assistenza specifica sostenute dai disabili sono interamente deducibili dal reddito complessivo.
Le spese “assistenza specifica” sono le spese relative all’assistenza infermieristica e riabilitativa, al
personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico
assistenziale o di educatore professionale, o di addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale,
le spese per le prestazioni fornite dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo.
Tali spese, sono deducibili dal reddito complessivo anche se sono sostenute dai familiari dei disabili che
non risultano fiscalmente a carico. In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e
ricovero è possibile portare in deduzione la parte della retta che riguarda le spese mediche e le spese
paramediche di assistenza specifica (devono risultare indicate distintamente nella documentazione rilasciata
dall’istituto di assistenza.
Altre spese detraibili al 19% integralmente (senza franchigia)
− trasporto in ambulanza del soggetto portatore di handicap (le prestazioni specialistiche effettuate
durante il trasporto invece costituiscono spese sanitarie, e danno diritto a detrazione solo sulla parte
eccedente i 129,11 euro);
− acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di
fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
− acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
− costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle
− abitazioni (la detrazione del 19% per spese sanitarie spetta solo sulla somma eccedente la quota di
spesa già assoggettata alla detrazione del 36% o 50% per ristrutturazioni);
− trasformazione dell’ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzella;
− sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione delle
persone in possesso di riconoscimento di handicap L. 104/92 art. 3 (es. fax, modem, computer,
telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa).
Spese riguardanti i mezzi necessari:
−
−
−
all’accompagnamento;
alla deambulazione;
al sollevamento dei disabili accertati ai sensi dell’articolo 3 della legge n.104 del 1992,
indipendentemente dal fatto che fruiscano o meno dell’assegno di accompagnamento.
Spese sostenute dalle persone riconosciute “Sorde” (L. 381/70) per i servizi di interpretariato.
Spese sanitarie specialistiche (es.: analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche)
Danno diritto ad una detrazione Irpef del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro; la detrazione è fruibile
anche dai familiari quando il disabile è fiscalmente a carico.
DETRAZIONE IRPEF 50% PER RISTRUTTURAZIONE E BONUS MOBILI / ELETTRODOMESTICI
Per le spese sostenute per lavori di ristrutturazione edilizia dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013, la
detrazione Irpef sale dal 36% al 50%. Si calcola su un limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità
immobiliare.
Per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e
straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota Iva
agevolata del 10%, salvo che si tratti di lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche.
Rientrano tra queste spese quelle sostenute per rimozione di barriere architettoniche, installazione di
ascensori, strumenti idonei a favorire la mobilità interna (l’IVA è al 4%, vedi oltre)
La detrazione del 19%, pertanto, spetta soltanto sulla eventuale parte di spesa eccedente la quota già
agevolata con la detrazione del 36% (o del 50%).
-3Ultimo aggiornamento: Gennaio 2014
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Per le prestazioni di servizi relative all’appalto di questi lavori, è inoltre applicabile l’aliquota Iva agevolata del
4%, anziché quella ordinaria del 21%.
BENI SOGGETTI ALL’IVA AL 4%
•
protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti (compresi pannoloni per
incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, materassi ad aria collegati a
compressore alternativo, cuscini jericho e cuscini antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine da
comodo, cateteri, ecc., ceduti per essere utilizzati da soggetti per i quali sussista apposita
documentazione probatoria in ordine al carattere permanente della menomazione;
• apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico/chirurgiche), oggetti ed apparecchi per fratture
(docce, stecche e simili), oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per
facilitare l’audizione ai sordi ed
− altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per
compensare una deficienza o una infermità;
− poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione, compresi i
servoscala ed altri mezzi simili adatti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o
impedite capacità motorie;
− prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle
opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche*
− sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione delle
persone in possesso di riconoscimento di handicap L. 104/92 art. 3 (es. fax, modem, computer, telefono
a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa).
* ha accesso a tale agevolazione chi sostiene le spese, la disposizione non è riservata alla persona con
disabilità o al familiare che la abbia fiscalmente a carico.
DETRAZIONE PER GLI ADDETTI ALL’ASSISTENZA PERSONALE
Le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, nei casi di non autosufficienza nel compimento
degli atti di vita quotidiana, sono detraibili, dal 1° gennaio 2007, nella percentuale del 19%, c alcolabile su un
ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro, purché il reddito del contribuente non sia superiore a
40.000 euro.
Sono considerate tali coloro che non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le
funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre,
deve essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.
Accertamento dello stato di non autosufficienza La non autosufficienza deve risultare da certificazione
medica. La deduzione non compete, ad esempio, per l’assistenza prestata a bambini, se la non
autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie.
La documentazione Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in
una ricevuta rilasciata dal soggetto che presta l’assistenza. La documentazione deve contenere il codice
fiscale e i dati anagrafici di chi effettua il pagamento e di chi presta l’assistenza. Se la spesa è sostenuta in
favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di
quest’ultimo.
Altre precisazioni L’importo di 2.100 euro deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente a
prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l’assistenza. In pratica, se un contribuente ha sostenuto
spese per sé e per un familiare, l’importo teorico utilizzabile resta comunque quello di 2.100 euro.
Nell’ipotesi in cui più contribuenti hanno sostenuto spese per assistenza riferita allo stesso familiare,
l’importo teorico deve essere diviso tra i soggetti che hanno sostenuto la spesa.
Cumulabilità Sia la deduzione dal reddito imponibile che la detrazione d’imposta per gli addetti
all’assistenza non pregiudica la possibilità di dedurre i contributi previdenziali e assistenziali
obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare che, si
ricorda, sono deducibili nel limite di 1.549,37 euro.
Fonte: Agenzia delle entrate, Guida alle agevolazioni fiscali per disabili, 2011
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