SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
COSTITUZIONE
RAGIONE SOCIALE
L’AMMINISTRAZIONE DELLA S.A.S.
DIVIETO DI IMMISTIONE
TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE
SCIOGLIMENTO DELLA S.A.S.
Mastrangelo dott. Laura
NOZIONE E COSTITUZIONE
Nella S.A.S. vi è la presenza di due categorie di soci:
SOCI ACCOMANDATARI
RESPONSABILI SOLIDALMENTE E ILLIMITATATMENTE
SOCI ACCOMANDANTI
RISPONDONO LIMITATAMENTE AL CAPITALE
CONFERITO
I CREDITORI SOCIALI NON HANNO AZIONE DIRETTA NEI
CONFRONTI DEI SOCI ACCOMANDANTI NEPPURE VERSO I
CONFERIMENTI PROMESSI O NON ANCORA ESEGUITI.
ALTRA DIFFERENZA TRA LE DUE CATEGORIE SI HA IN
AMBITO AMMINISTRATIVO:
AMMINISTRAZIONE
SOCIO ACCOMANDATARIO
ECONIMICAMENTE la S.A.S. consente di aggregare due diversi
soggetti con scopi differenti; uno con fini di gestione imprenditoriale
(socio accomandatario); l’altro con il solo fine di finanziare l’attività
limitando i rischi e i poteri, ma assumendo ugualmente la veste di socio
(socio accomandante).
ATTO COSTITUTIVO (ART.2316 C.C.)
DEVE INDICARE DISTINTAMENTE QUALI SONO I SOCI
ACCOMANDANTI E QUALI ACCOMANDATARI.
L’atto deve essere REGISTRATO presso il Registro Imprese, la
mancanza comporta che la società è considerabile come S.A.S.
IRREGOLARE e quindi soggetta alla disciplina della società semplice
Gli elementi che lo compongono sono gli stessi richiesti
per l’atto costitutivo di S.N.C.(art. 2295 c.c.)
RAGIONE SOCIALE (ART. 2314 C.C.)
La ragione sociale della S.A.S. deve essere seguita dal nome di almeno
un socio ACCOMANDATARIO, e deve portare l’indicazione di
società in accomandita semplice.
Nel caso in cui il socio inserito nella ragione sociale sia receduto o sia
morto, sarà necessario ottenere il permesso rispettivamente, dell’ex
socio o degli eredi del defunto. (art. 2292 c.c.)
Il nome del socio accomandante non può essere inserito
La ratio di tale divieto sta nell’impedire che i terzi siano portati a
pensare erroneamente di poter fare affidamento sulla responsabilità
personale di quel socio, e quindi del suo patrimonio personale.
Il venir meno di questo divieto comporta:
La perdita della responsabilità limitata
Risponderà ILLIMITATAMENTE E SOLIDALMENTE con i
soci accomandatari per tutte le obbligazioni sociali, e verso qualsiasi
creditore sociale, rimanendo comunque socio accomandante –
impossibilità di amministrare l’azienda -
INCAPACE
L’incapace qualora sia socio
accomandatario sarà soggetto alla
disciplina delle snc (art 2294 c.c.), se è
socio accomandante, non vi sono limiti
di partecipazione, dato che rischia solo
con il capitale investito, e non può
esercitare l’amministrazione della
società.
CONFERIMENTI
Valgono le stesse regole dei conferimenti di società in
nome collettivo.
•Denaro
•Crediti
•Beni in natura (in godimento o in proprietà)
•Prestazioni d’opera
AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA’
(ART. 2318, 2319 C.C.)
L’AMMINISTRAZIONE SPETTA ESCLISIVAMENTE AI SOCI
ACCOMANDATARI
L’art 2320 c.c. afferma palesemente il divieto per il socio accomandante
di compiere atti di amministrazione e di trattare o concludere affari in
nome della società.
Si può contravvenire a tale divieto solo in forza di una procura speciale
per ogni singolo atto.
DIVIETO DI IMMISTIONE
L’ACCOMANADANTE che contravviene al DIVIETO DI
IMMISTIONE assume responsabilità illimitata e solidale verso i
terzi per tutte le obbligazioni sociali:
•Presenti
•Passate
•Future
Sarà assoggettato
a fallimento
Amministrazione interna: l’accomandante è privo di ogni potere
decisionale autonomo in relazione alla condotta degli affari sociali.
Non può decidere nessun atto di impresa, e non può neanche
partecipare alla decisioni degli amministratori o condizionarne
l’attività amministrativa.
In caso di immistione del socio accomandante nella gestione della
società, la SOCIETA’ resta obbligata per l’azione posta in essere
dall’ingerente solo se esisteva una regolare procura, o se il suo operato
è stato rettificato immediatamente dopo dagli amministratori.
Nel caso agisse senza essere stato autorizzato da speciale procura, sarà
il solo responsabile verso i terzi, e non avrà azione di rivalsa, ne verso la
società ne verso i soci accomandatari.
Contravvenire al divieto di immistione può essere causa di
ESCLUSIONE dalla società.
L’accomandante può essere da supporto per i soci accomandatari, ad
esempio, per ciò che concerne l’amministrazione interna della società,
quale: tenuta delle scritture contabili o direzione del personale, sempre
sotto le direttive dei soci amministratori.
Possono prestare la loro opera intellettuale e manuale all’interno della
società sotto la direzione degli amministratori;
Possono compiere atti di ispezione sempre nei limiti imposti dal divieto
di ingerenza
Amministrazione esterna: può trattare o concludere affari
legittimamente solo in forza di una PROCURA SPECIALE singola
La procura deve contenere l’indicazione dell’atto per cui è stata emessa
L’accomandante non può mai agire verso i terzi come procuratore
generale o institore
Poteri di controllo: in ogni caso hanno diritto di avere
comunicazione annuale del Bilancio e del conto dei
profitti e perdite e di controllarne l’esattezza, mediante
la consultazione dei libri della società.
Approvano il bilancio.
ART. 2321 c.c. : ESSENDO ESCLUSI DALLA GESTIONE DELLA
SOCIETA’, I SOCI ACCOMANADNTI, NON SONO TENUTI ALLA
RESTITUZIONE DEGLI UTILI RISCOSSI IN BUON FEDE
Nomina e revoca degli amministratori
(art. 2319 c.c.)
Gli amministratori sono nominato o nell’atto costitutivo o
successivamente, ed è necessario il consenso di TUTTI i soci
ACCOMANADATARI e della MAGGIORANZA dei soci
ACCOMANDANTI.
TALE MAGGIORANZE SONO NECESSARIE ANCHE IN
CASO DI REVOCA SE E’ STATO NOMINATO CON ATTO
SEPARATO.
Se è stato nominato nel contratto è richiesto il consenso di tutti i soci
LA REVOCA PER GIUSTA CAUSA PUO’ ESSERE
ANCHE CHIESTA
GIUDIZIALMENTE DA CIASCUN SOCIO
TRASFERIMENTO DELLA QUOTA
(ART. 2322 c.c.)
accomandatari
accomandanti
Atto tra vivi: è necessario il consenso di tutti gli
altri soci, accomandanti e accomandatari.
Mortis causa:sarà necessario il consenso di tutti
i soci ma anche degli eredi.
Atto tra vivi: è necessario la maggioranza del
capitale sociale, se il contratto non dispone
diversamente.
Mortis causa: è liberamente trasferibile senza il
consenso dei soci superstiti.
Scioglimento della società
(art. 2323 c.c.)
Le cause di scioglimento sono le medesime della snc disciplinate
dall’art. 2272 c.c..
Ma nelle SAS si può avere scioglimento anche se viene meno una
delle due categorie di soci ed
entro 6 mesi non si ricostituisce la compagine sociale.
Durante questi 6 mesi, la vita della società prosegue, se non sono venuti
meno tutti i soci accomandatari.
In caso contrario sarà necessario che gli accomandanti nominino un
amministratore provvisorio (può essere anche un accomandante)
Amministratore provvisorio
Può compiere solo atti di ordinaria amministrazione
Risponde limitatamente anche se assume la qualifica
di amministratore.
Se si tratta di socio accomandante e compie atti di straordinaria
amministratore, perde la responsabilità limitata.
Se trascorsi 6 mesi la compagine non si è ricostituita, e non si è dato il
via alle procedure di liquidazione (ex. Nomina dei liquidatori) la società
si trasforma tacitamente in una S.n.c. Irregolare (sempre che siano
rimasti due soci)
N.B. se i creditori sociali non sono stati soddisfatti nella liquidazione è
importante ricordare che potranno rifarsi sui soci accomandanti solo
nei limiti della quota di liquidazione. [responsabilità limitata]
SAS IRREGOLARE
Sono le S.A.S. il cui atto costitutivo non è stato registrato nel registro
imprese( è soggetta alla disciplina delle società semplici)
Nelle sas irregolari, il divieto di immistione ha carattere assoluto
Neppure il rilascio della procura speciale esonera il socio
accomandante dal perdere la responsabilità limitata in casi di ingerenza
nell’amministrazione
Viene meno il beneficio di preventiva escussione, o meglio non è più
automatico, sarà l’accomandatario a dover chiedere l’escussione del
patrimonio sociale indicando i beni sui quali i creditori possono rifarsi.
I creditori particolari del socio possono chiedere in ogni tempo la
liquidazione della quota del socio debitore, se i beni personali non sono
sufficienti a soddisfare il credito. (nella regolare non è possibile fino a
che non si ha la scadenza della società)
Non sono ammesse al concordato preventivo o all’amministrazione
controllata.
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