SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE COSTITUZIONE RAGIONE SOCIALE L’AMMINISTRAZIONE DELLA S.A.S. DIVIETO DI IMMISTIONE TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SCIOGLIMENTO DELLA S.A.S. Mastrangelo dott. Laura NOZIONE E COSTITUZIONE Nella S.A.S. vi è la presenza di due categorie di soci: SOCI ACCOMANDATARI RESPONSABILI SOLIDALMENTE E ILLIMITATATMENTE SOCI ACCOMANDANTI RISPONDONO LIMITATAMENTE AL CAPITALE CONFERITO I CREDITORI SOCIALI NON HANNO AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DEI SOCI ACCOMANDANTI NEPPURE VERSO I CONFERIMENTI PROMESSI O NON ANCORA ESEGUITI. ALTRA DIFFERENZA TRA LE DUE CATEGORIE SI HA IN AMBITO AMMINISTRATIVO: AMMINISTRAZIONE SOCIO ACCOMANDATARIO ECONIMICAMENTE la S.A.S. consente di aggregare due diversi soggetti con scopi differenti; uno con fini di gestione imprenditoriale (socio accomandatario); l’altro con il solo fine di finanziare l’attività limitando i rischi e i poteri, ma assumendo ugualmente la veste di socio (socio accomandante). ATTO COSTITUTIVO (ART.2316 C.C.) DEVE INDICARE DISTINTAMENTE QUALI SONO I SOCI ACCOMANDANTI E QUALI ACCOMANDATARI. L’atto deve essere REGISTRATO presso il Registro Imprese, la mancanza comporta che la società è considerabile come S.A.S. IRREGOLARE e quindi soggetta alla disciplina della società semplice Gli elementi che lo compongono sono gli stessi richiesti per l’atto costitutivo di S.N.C.(art. 2295 c.c.) RAGIONE SOCIALE (ART. 2314 C.C.) La ragione sociale della S.A.S. deve essere seguita dal nome di almeno un socio ACCOMANDATARIO, e deve portare l’indicazione di società in accomandita semplice. Nel caso in cui il socio inserito nella ragione sociale sia receduto o sia morto, sarà necessario ottenere il permesso rispettivamente, dell’ex socio o degli eredi del defunto. (art. 2292 c.c.) Il nome del socio accomandante non può essere inserito La ratio di tale divieto sta nell’impedire che i terzi siano portati a pensare erroneamente di poter fare affidamento sulla responsabilità personale di quel socio, e quindi del suo patrimonio personale. Il venir meno di questo divieto comporta: La perdita della responsabilità limitata Risponderà ILLIMITATAMENTE E SOLIDALMENTE con i soci accomandatari per tutte le obbligazioni sociali, e verso qualsiasi creditore sociale, rimanendo comunque socio accomandante – impossibilità di amministrare l’azienda - INCAPACE L’incapace qualora sia socio accomandatario sarà soggetto alla disciplina delle snc (art 2294 c.c.), se è socio accomandante, non vi sono limiti di partecipazione, dato che rischia solo con il capitale investito, e non può esercitare l’amministrazione della società. CONFERIMENTI Valgono le stesse regole dei conferimenti di società in nome collettivo. •Denaro •Crediti •Beni in natura (in godimento o in proprietà) •Prestazioni d’opera AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA’ (ART. 2318, 2319 C.C.) L’AMMINISTRAZIONE SPETTA ESCLISIVAMENTE AI SOCI ACCOMANDATARI L’art 2320 c.c. afferma palesemente il divieto per il socio accomandante di compiere atti di amministrazione e di trattare o concludere affari in nome della società. Si può contravvenire a tale divieto solo in forza di una procura speciale per ogni singolo atto. DIVIETO DI IMMISTIONE L’ACCOMANADANTE che contravviene al DIVIETO DI IMMISTIONE assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali: •Presenti •Passate •Future Sarà assoggettato a fallimento Amministrazione interna: l’accomandante è privo di ogni potere decisionale autonomo in relazione alla condotta degli affari sociali. Non può decidere nessun atto di impresa, e non può neanche partecipare alla decisioni degli amministratori o condizionarne l’attività amministrativa. In caso di immistione del socio accomandante nella gestione della società, la SOCIETA’ resta obbligata per l’azione posta in essere dall’ingerente solo se esisteva una regolare procura, o se il suo operato è stato rettificato immediatamente dopo dagli amministratori. Nel caso agisse senza essere stato autorizzato da speciale procura, sarà il solo responsabile verso i terzi, e non avrà azione di rivalsa, ne verso la società ne verso i soci accomandatari. Contravvenire al divieto di immistione può essere causa di ESCLUSIONE dalla società. L’accomandante può essere da supporto per i soci accomandatari, ad esempio, per ciò che concerne l’amministrazione interna della società, quale: tenuta delle scritture contabili o direzione del personale, sempre sotto le direttive dei soci amministratori. Possono prestare la loro opera intellettuale e manuale all’interno della società sotto la direzione degli amministratori; Possono compiere atti di ispezione sempre nei limiti imposti dal divieto di ingerenza Amministrazione esterna: può trattare o concludere affari legittimamente solo in forza di una PROCURA SPECIALE singola La procura deve contenere l’indicazione dell’atto per cui è stata emessa L’accomandante non può mai agire verso i terzi come procuratore generale o institore Poteri di controllo: in ogni caso hanno diritto di avere comunicazione annuale del Bilancio e del conto dei profitti e perdite e di controllarne l’esattezza, mediante la consultazione dei libri della società. Approvano il bilancio. ART. 2321 c.c. : ESSENDO ESCLUSI DALLA GESTIONE DELLA SOCIETA’, I SOCI ACCOMANADNTI, NON SONO TENUTI ALLA RESTITUZIONE DEGLI UTILI RISCOSSI IN BUON FEDE Nomina e revoca degli amministratori (art. 2319 c.c.) Gli amministratori sono nominato o nell’atto costitutivo o successivamente, ed è necessario il consenso di TUTTI i soci ACCOMANADATARI e della MAGGIORANZA dei soci ACCOMANDANTI. TALE MAGGIORANZE SONO NECESSARIE ANCHE IN CASO DI REVOCA SE E’ STATO NOMINATO CON ATTO SEPARATO. Se è stato nominato nel contratto è richiesto il consenso di tutti i soci LA REVOCA PER GIUSTA CAUSA PUO’ ESSERE ANCHE CHIESTA GIUDIZIALMENTE DA CIASCUN SOCIO TRASFERIMENTO DELLA QUOTA (ART. 2322 c.c.) accomandatari accomandanti Atto tra vivi: è necessario il consenso di tutti gli altri soci, accomandanti e accomandatari. Mortis causa:sarà necessario il consenso di tutti i soci ma anche degli eredi. Atto tra vivi: è necessario la maggioranza del capitale sociale, se il contratto non dispone diversamente. Mortis causa: è liberamente trasferibile senza il consenso dei soci superstiti. Scioglimento della società (art. 2323 c.c.) Le cause di scioglimento sono le medesime della snc disciplinate dall’art. 2272 c.c.. Ma nelle SAS si può avere scioglimento anche se viene meno una delle due categorie di soci ed entro 6 mesi non si ricostituisce la compagine sociale. Durante questi 6 mesi, la vita della società prosegue, se non sono venuti meno tutti i soci accomandatari. In caso contrario sarà necessario che gli accomandanti nominino un amministratore provvisorio (può essere anche un accomandante) Amministratore provvisorio Può compiere solo atti di ordinaria amministrazione Risponde limitatamente anche se assume la qualifica di amministratore. Se si tratta di socio accomandante e compie atti di straordinaria amministratore, perde la responsabilità limitata. Se trascorsi 6 mesi la compagine non si è ricostituita, e non si è dato il via alle procedure di liquidazione (ex. Nomina dei liquidatori) la società si trasforma tacitamente in una S.n.c. Irregolare (sempre che siano rimasti due soci) N.B. se i creditori sociali non sono stati soddisfatti nella liquidazione è importante ricordare che potranno rifarsi sui soci accomandanti solo nei limiti della quota di liquidazione. [responsabilità limitata] SAS IRREGOLARE Sono le S.A.S. il cui atto costitutivo non è stato registrato nel registro imprese( è soggetta alla disciplina delle società semplici) Nelle sas irregolari, il divieto di immistione ha carattere assoluto Neppure il rilascio della procura speciale esonera il socio accomandante dal perdere la responsabilità limitata in casi di ingerenza nell’amministrazione Viene meno il beneficio di preventiva escussione, o meglio non è più automatico, sarà l’accomandatario a dover chiedere l’escussione del patrimonio sociale indicando i beni sui quali i creditori possono rifarsi. I creditori particolari del socio possono chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del socio debitore, se i beni personali non sono sufficienti a soddisfare il credito. (nella regolare non è possibile fino a che non si ha la scadenza della società) Non sono ammesse al concordato preventivo o all’amministrazione controllata.