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ELEZIONI RSU COMPARTO SCUOLA 2015
BREVE GUIDA CON FAQ
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO TUTTE LE PROCEDURE ELETTORALI
*ACCORDO COLLETTIVO QUADRO DEL 7 AGOSTO 1998
PARTE PRIMA MODALITA' DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE
RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
PARTE SECONDA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ELEZIONE DELLA RSU
*ACCORDO COLLETTIVO QUADRO 24 SETTEMBRE 2007 CHE INTEGRA E
MODIFICA L'ART.3 DELLA PARTE SECONDA ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO
DELL'ACQ DEL 7 AGOSTO 1998
* PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER
IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE DEI
COMPARTI DEL 28 OTTOBRE 2014 TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI
* IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO PER LE MODIFICHE ALL'ACQ
PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL
PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER LA
DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE DEL 7 AGOSTO 1998
DEL 28 NOVEMBRE 2014
* NOTA ARAN PROT.10581 DEL 3 OTTOBRE 2000
* NOTA ARAN PROT.12022 DEL 2 NOVEMBRE 2000
* NOTA ARAN PROT.8050 DELL'11 SETTEMBRE 2006
* NOTA ARAN PROT.27487 DEL 22 DICEMBRE 2011
* CIRCOLARE ARAN N.1 DEL 2015 PROT.710 DEL 12/01/2015 “RINNOVO DELLE RSU.
ELEZIONI DEL 3-5 MARZO 2015. CHIARIMENTI CIRCA LO SVOLGIMENTO DELLE
ELEZIONI RSU
1
ELENCO FAQ
1.Qual è la più importante novità introdotta dall'attuale disciplina contrattuale?
2.Quando si voterà?
3.Chi ha diritto al voto? (elettorato attivo)
4.Qual è la sede di votazione?
5.Chi può candidarsi? (elettorato passivo)
6.Come si calcola il numero delle componenti della RSU?
7.Possono candidarsi i presentatori di lista?
8.Qual è l'adempimento necessario per i presentatori di liste?
9.I presentatori di lista possono sottoscrivere la lista?
10.Il presentatore di lista può essere designato membro della Commissione elettorale?
11.Quante firme di lavoratori sono necessari per presentare la lista?
12.Quante liste può firmare un lavoratore?
13.Quante liste può presentare una organizzazione sindacale?
14.Come si individua l'ordine di arrivo delle liste?
15.Possono candidarsi i membri della Commissione elettorale?
16.Possono candidarsi i sottoscrittori di liste?
17.Qual è il numero dei candidati in ciascuna lista?
18.In quante liste è possibile candidarsi?
19.Il candidato di lista deve essere iscritto necessariamente ad una organizzazione sindacale?
20.Il candidato deve necessariamente accettare formalmente la sua candidatura?
21.Un membro del Consiglio di istituto può candidarsi alla elezioni delle RSU?
22.Può candidarsi come RSU il collaboratore del dirigente scolastico?
23.Può candidarsi come RSU il direttore dei servizi generali ed amministrativi?
24.Quale carica è incompatibile con quella RSU?
25.Chi nomina i componenti della Commissione elettorale?
26.Chi possono essere i componenti della Commissione elettorale?
27.I componenti della Commissione elettorale, in caso di scuola articolata su più plessi,
devono necessariamente appartenere alla sede principale?
28.I dirigenti scolastici possono essere designati membri della Commissione elettorale?
29.Da quanti membri è formata la Commissione elettorale?
30.A chi, le organizzazioni sindacali, devono presentare le designazioni dei componenti della
Commissione?
31.Cosa fa la scuola quando riceve comunicazione, da parte delle organizzazioni sindacali, dei
membri designati come componenti della Commissione elettorale?
32.Quando la Commissione elettorale si può considerare insediata e costituita?
33.Se la Commissione elettorale non si insedia e non si costituisce entro i termini fissati che
cosa succede?
34.Quali sono i compiti della Commissione elettorale?
35.Qual è il primo adempimento della Commissione elettorale?
36.La Commissione elettorale può modificare le date di votazione e di scrutinio?
37.Chi definisce i luoghi della votazione?
38.La Commissione elettorale può definire più luoghi di votazione?
39.Entro quanto la Commissione elettorale deve portare a conoscenza di tutti i lavoratori i
luoghi ed il calendario delle votazioni?
40.Chi predispone il modello della scheda elettorale?
41.Come devono essere le schede elettorali?
42.Quali sono le modalità di votazione?
43.Quante preferenze si possono esprimere?
44.Quando la scheda è nulla?
45.Come avviene la costituzione del seggio elettorale e quanti sono membri?
2
46.Quali sono gli strumenti necessari al seggio elettorale?
47.Come avviene il riconoscimento degli elettori?
48.Come avviene la certificazione del voto?
49.Quali sono le modalità di scrutinio?
50.Quando le elezioni sono valide?
51.Che cosa succede dopo le operazioni di scrutinio (spoglio delle schede)?
52.Come si attribuiscono i seggi e come si calcola il quorum?
53.A chi spetta trasmettere il verbale delle elezioni?
54.La Commissione elettorale partecipa alla fase di caricamento dei dati contenuti nei Verbali?
55.Se nella fase di trasmissione dei dati delle elezioni all'Aran si verificano errori materiali,
cosa fa l'Amministrazione?
56.Cosa si fa prima di procedere all'invio dei dati all'Aran?
57.Da chi è conservato il documento con i dati riepilogativi?
58.A chi è inoltrato il documento generato dall'applicativo?
59.Da chi sono conservati i verbali delle elezioni?
60.Da chi è conservato tutto il materiale delle elezioni?
61.A chi bisogna ricorrere contro le decisioni della Commissione elettorale?
62.Quali sono i principali compiti dell'amministrazione?
CALENDARIO E TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI
(Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze
unitarie del personale dei comparti del 28 novembre 2014)
–
13 gennaio 2015 annuncio delle elezioni e avvio delle procedure elettorali;
–
14 gennaio 2015 messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell'elenco generale
alfabetico degli elettori e e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne
fanno richiesta; contestuale inizio da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta delle firme
per la presentazione delle liste;
–
23 gennaio 2015 primo termine per l'insediamento della Commissione elettorale;
–
28 gennaio 2015 termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione
elettorale;
–
6 febbraio 2015 termine per la presentazione delle liste elettorali;
–
19 febbraio 2015 affissione delle liste elettorali da parte della Commissione;
–
3-4-5 marzo 2015 votazioni;
–
6 marzo 2015 scrutinio;
–
6 marzo - 12 marzo 2015 affissione risultati elettorali da parte della Commissione;
–
13 - 23 marzo 2015 invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale ARAN per il tramite
dell'apposita piattaforma presente sul sito dell'Agenzia.
1.Qual è la più importante novità introdotta dall'attuale disciplina contrattuale?
3
Con la sottoscrizione il 28 novembre 2014 dell'”Ipotesi di Contratto Collettivo quadro per le
modifiche all'ACQ per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali unitarie per il personale dei
comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale
del 7 agosto 1998”sono stati estesi i diritti di elettorato attivo e passivo del personale con
rapporto di lavoro a tempo determinato.
Viene dunque ampliato l'elettorato passivo (candidatura) riconoscendolo non soltanto al personale
in servizio a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che a tempo parziale), ma anche “nei comparti
della Scuola ed AFAM ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato cui sia stato
conferito un incarico annuale fino al termine dell'anno scolastico/accademico o fino al termine delle
attività didattiche. Con riguardo all'elettorato attivo, invece, la nuova disciplina assicura il diritto
di voto a tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in
forza nell'amministrazione alla data delle votazioni, ivi compresi quelli che vi prestano servizio in
posizione di comando e fuori ruolo” (Circolare Aran n.1 del 2015 §1).
2.Quando si voterà?
Si voterà nei giorni 3, 4 e 5 marzo 2015. Il giorno 6 marzo 2015 è dedicato allo scrutinio. Lo
scrutinio deve avvenire contemporaneamente in tutte le amministrazioni il giorno 6 marzo.
Conseguentemente nella singola amministrazione non può essere prevista alcuna
anticipazione dello scrutinio (Circolare Aran n.1 del 2015 prot.710 del 12/01/2015).
3.Chi ha diritto al voto? (elettorato attivo)
L'art.3 dell'ACQ del 7 agosto 1998, così come modificato dall'ACQ 24 settembre 2007, è
sostituito dall'art.1 dell' Ipotesi di Contratto Collettivo quadro per le modifiche all'ACQ per la
costituzione delle Rappresentanze Sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche
amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998, 28
novembre 2014; la nuova disciplina sancisce che “hanno diritto a votare (elettorato attivo) tutti i
lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in forza
nell'amministrazione alla data delle votazioni, ivi compresi quelli provenienti da altre
amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando o fuori ruolo ”.
Votano quindi:
- i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- i dipendenti in servizio nell'istituzione scolastica anche se non titolari di posto nella scuola stessa
“rientrano in questa casistica tutte le forme di utilizzazioni stabili: ad esempio il personale
utilizzato o temporaneamente assegnato presso la scuola sede di elezione, e a tempo determinato
purché temporaneamente presente almeno fino al termine delle attività didattiche”Nota Aran,
prot.12022 del 2 novembre 2000;
- i dipendenti a tempo indeterminato anche se in regime di part-time;
- i dipendenti a tempo determinato con incarico di durata annuale sino al 31 agosto o al 30 giugno; il personale assunto nel periodo intercorrente tra l'inizio delle procedure elettorali (13 gennaio
2015) e la data di votazione ha diritto di voto (elettorato attivo) - nei limiti e con le precisazioni
sopra esposte – (Ipotesi di Contratto Collettivo del 28 novembre 2014), senza conseguenze su
tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti la RSU, il cui numero rimane
invariato; (Circolare Aran n.1 del 2015 §8).
La Circolare Aran n.1 del 2015 al paragrafo 8, (pag.14) rubricato “elettorato attivo” ha specificato
che “nelle more della sottoscrizione definitiva dell'Ipotesi in parola, si ritiene che le
amministrazioni debbano fornire elenchi differenziati di personale, indicando separatamente:
a) i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e i dipendenti a tempo determinato
che, sulla base della precedente formulazione dell'art.3 dell'ACQ 7 agosto 1998, sono titolari di
elettorato attivo;
b) i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, che acquisiscono tale diritto in forza
della novella apportata con l'Ipotesi del 28 novembre 2014. In tale elenco dovrà, inoltre, essere
4
indicata la data di scadenza del contratto a tempo determinato. I dipendenti inseriti nell'elenco di
cui alla lettera b) del precedente capoverso avranno diritto all'elettorato attivo qualora la
sottoscrizione definitiva dell'Ipotesi in parola avvenga prima del 3 marzo 2015”
4.Qual è la sede di votazione?
Il dipendente ha diritto ad esprimere il proprio voto in una unica sede; pertanto i docenti che hanno
l'orario articolato su più scuole votano dove hanno la titolarità di posto.
La Circolare Aran n.1 del 2015 così riporta: “il diritto di voto si esercita in una unica sede. E'
compito della commissione elettorale controllare che non si verifichino casi di doppia
partecipazione al voto presso le diverse amministrazioni in cui i dipendenti possono votare (es.
personale a part-time su più comuni oppure personale della scuola che lavora su più sedi); Nel
comparto scuola, per il personale che ha l'orario articolato su più sedi vota solamente
nell'Istituzione scolastica che lo amministra ,che deve inserirne il nominativo nell'elenco generale
alfabetico degli elettori solo nel caso in cui ne abbia la gestione amministrativa (§8).
5.Chi può candidarsi? (elettorato passivo)
“Sono eleggibili (elettorato passivo) i lavoratori che (…) siano dipendenti con contratto di lavoro a
tempo indeterminato in servizio alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio), sia a tempo
pieno che parziale; (…) sono altresì eleggibili i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
determinato cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell'anno
scolastico/accademico o fine al termine delle attività didattiche”, (commi 3 e 5 dell'art.1 dell'Ipotesi
di Contratto Collettivo quadro per le per le modifiche all'ACQ per la costituzione delle
Rappresentanze Sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e
per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998, 28 novembre 2014).
La Circolare Aran n.1 del 2015 prot.710 del 12/01/2015 a proposito dei lavoratori con contratto a
termine al paragrafo 6 ha precisato che “nelle more della sottoscrizione definitiva dell'Ipotesi in
parola, si ritiene che i dipendenti che acquisiscono il diritto all'elettorato passivo in forza delle
modifiche operate dalla più volte citata Ipotesi del 28 novembre 2014, ove candidati, dovranno
essere ammessi con riserva alla procedura elettorale, riserva che verrà sciolta positivamente
qualora la sottoscrizione definitiva della clausola contrattuale avvenga prima dell'inizio delle
elezioni (3 marzo 2015).
Si ribadisce che, in ogni caso, la cessazione del rapporto di lavoro o il trasferimento del dipendente
comporta la decadenza automatica dalla carica di eletto nella RSU”
Non sono titolari di elettorato passivo:
-i presentatori di lista;
-i membri della Commissione elettorale (che all'atto della designazione devono dichiarare
espressamente di non candidarsi);
-i dipendenti a tempo determinato che non abbiano i requisiti precedentemente indicati (vedi sopra);
-i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato
conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto
individuale ;
-i dipendenti in servizio in posizione di comando o fuori ruolo da altre pubbliche amministrazioni,
in quanto conservano l'elettorato passivo nell'amministrazione di provenienza (Circolare Aran n.1
del 2015 §6).
6.Come si calcola il numero delle componenti della RSU?
Si tiene conto soltanto dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in
forza nell'amministrazione alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio) Ipotesi di
contratto collettivo quadro per le modifiche all'ACQ del 7 agosto 1998, sottoscritto il 28 novembre
2014 art.1 comma 2).
Secondo l' art.4 dell'ACQ del 7 agosto 1998, Parte prima, il numero dei componenti da eleggere è di:
a) 3 componenti nelle amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti;
5
b) tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nelle amministrazioni che occupano un
numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3000 in aggiunta al numero di cui alla precedente
lett.a), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200;
c) tre componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle amministrazioni di maggiori
dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), calcolati sul numero di
dipendenti eccedente i 3000.
7.Possono candidarsi i presentatori di lista?
Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista (art.4 comma 4, ACQ 7 agosto
1998 Regolamento per la disciplina dell'elezione della RSU, Parte seconda).
8.Qual è l'adempimento necessario per i presentatori di liste?
Le firme dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal responsabile della gestione del
personale della struttura amministrativa interessata (art.4 comma 7, ACQ 7 agosto 1998
Regolamento per la disciplina dell'elezione della RSU, Parte seconda). L'eventuale inadempienza
deve essere rilevata dalla commissione elettorale che assegna, in forma scritta, un termine congruo
all'organizzazione interessata perché provveda alla formale regolarizzazione (Circolare Aran n.1 del
2015 § 7; Cfr. anche Nota Aran prot.8050 dell' 11 settembre 2006 §6).
I presentatori delle liste garantiscono sull'autenticità delle firme apposte sulle stesse dai lavoratori
(art.4 comma 7, ACQ 7 agosto 1998 Regolamento, Parte seconda).
9.I presentatori di lista possono sottoscrivere la lista?
Il presentatore di lista può anche essere tra i firmatari della stessa nel solo caso in cui sia un
dipendente della scuola sede di elezione della RSU (Nota Aran prot.8050 dell' 11 settembre 2006,
§6 pag.6; Circolare Aran n.1 del 2015 §7).
10.Il presentatore di lista può essere designato membro della Commissione elettorale?
Se il presentatore di lista è un dipendente della Scuola, può essere designato per la Commissione
elettorale nei soli casi in cui sia stata presentata una unica lista, oppure, in presenza di più liste, solo
una delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista abbia nominato il componente. (Cfr. note di
chiarimenti del 25 settembre 1998 e del 23 ottobre 1998; Nota Aran prot.12022 novembre 2000;
Nota Aran prot.8050 dell' 11 settembre 2006, §8).
11.Quante firme di lavoratori sono necessari per presentare la lista?
Per la presentazione delle liste (…) è richiesto un numero di firme di lavoratori dipendenti
nell'amministrazione non inferiore al 2% del totale dei dipendenti nelle amministrazioni fino a 2000
dipendenti e dell'1% o comunque non superiore a 200 in quelle di maggiore dimensione (art.4
comma 2 ACQ 7 agosto 1998 Regolamento, Parte seconda).
12.Quante liste può firmare un lavoratore?
Ogni lavoratore, può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta (art.4 comma 2
ACQ 7 agosto 1998 Regolamento per la disciplina dell'elezione della RSU, Parte seconda).
13.Quante liste può presentare una organizzazione sindacale?
E' possibile la presentazione di una sola lista per ogni organizzazione sindacale (Circolare Aran n.1
del 2015 §7).
14.Come si individua l'ordine di arrivo delle liste?
Per individuarne l'ordine di arrivo, la data di ricevimento delle liste deve risultare da protocollo
della Commissione elettorale o della amministrazione. Nel caso di liste presentate
contemporaneamente, l'ordine di precedenza sulla scheda è estratto a sorte (Circolare Aran n.1 del
2015 §7).
6
15.Possono candidarsi i membri della Commissione elettorale?
Non possono essere candidati (…) i membri della commissione elettorale (art.4 comma 4, ACQ 7
agosto 1998 Regolamento per la disciplina dell'elezione della RSU, Parte seconda).
16.Possono candidarsi i sottoscrittori di liste?
I sottoscrittori di liste possono candidarsi, non essendo tale posizione enunciata nell'elenco delle
esclusioni (Circolare Aran n.4 del 2011 §5).
17.Qual è il numero dei candidati in ciascuna lista?
Il numero dei candidati in ogni lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la
RSU da eleggere (art.4 comma 6 ACQ 7 agosto 1998 Regolamento per la disciplina dell'elezione
della RSU). Es. se si devono eleggere tre (3) componenti RSU ogni lista al massimo può avere
quattro (4) candidati (Nota Aran 2 novembre 2000, Circolare Aran n.1 del 2015 §7).
18.In quante liste è possibile candidarsi?
E' possibile candidarsi in una sola lista. Nel caso in cui, nonostante il divieto, un dipendente si
candidi in più liste, la Commissione elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione
delle liste e prima di renderle pubbliche tramite affissione, inviterà il dipendente interessato con atto
scritto, entro un termine assegnato, ad optare. In mancanza di opzione il candidato viene escluso
dalla competizione elettorale (Circolare Aran n.1 del 2015 §6).
19.Il candidato di lista deve essere iscritto necessariamente ad una organizzazione sindacale?
L’art.3 comma 2 (elettorato attivo e passivo), dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998 non prevede
alcun obbligo per il lavoratore candidato alle elezioni di essere iscritto o di iscriversi al sindacato
nelle cui liste è presentato. (Orientamenti applicativi Aran RS142 24/05/2011, Circolare Aran n.4
del 2011, Circolare Aran n.1 del 2015 §6).
20.Il candidato deve necessariamente accettare formalmente la sua candidatura?
Poiché al candidato non è richiesta alcuna espressa accettazione formale della candidatura, la
mancanza di essa non costituisce motivo di esclusione. Infatti, anche se auspicabile per la
trasparenza della candidatura stessa, la previsione di una formale accettazione della candidatura è
una decisione discrezionale delle singole organizzazioni sindacali presentatrici di lista (Circolare
Aran n.1 del 2015 §6).
21.Un membro del Consiglio di istituto può candidarsi alla elezioni delle RSU?
Non sembrano ravvisarsi sovrapposizioni tra le competenze del consiglio di istituto ai sensi
dell'art.10 del Testo unico 297/1994 e le materie di contrattazione integrativa a livello di singola
Istituzione scolastica previste dal CCNL di comparto, circostanza che porta all'orientamento circa la
compatibilità delle due cariche (Cfr. Art.9 ACQ 7 agosto 1998).
22.Può candidarsi come RSU il collaboratore del dirigente scolastico?
Non esiste incompatibilità per la candidatura.
23.Può candidarsi come RSU il direttore dei servizi generali ed amministrativi?
Si, il direttore può essere un candidato RSU.
24.Quale carica è incompatibile con quella RSU? La carica di componente della RSU è
incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o
movimenti politici. Per altre incompatibilità valgono quelle previste dagli statuti delle rispettive
organizzazioni sindacali. Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità
determina la decadenza dalla carica di componente della RSU (Art.9 ACQ 7 agosto 1998).
7
COMMISSIONE ELETTORALE
Composizione e compiti
25.Chi nomina i componenti della Commissione elettorale?
I membri sono designati esclusivamente dalle organizzazioni sindacali che presentano le liste e
devono essere indicati tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione in cui si vota, ivi
compresi quelli a tempo determinato o in posizione di comando o fuori ruolo (Circolare Aran n.1
del 2015); all'atto dell'accettazione tali dipendenti dichiareranno di non volersi candidare (cfr. art.5
ACQ 7 agosto 1998 Regolamento elettorale Parte seconda). La scuola non ha alcun compito né può
intervenire sulle designazione di componenti della Commissione elettorale (Nota Aran prot.8050
dell' 11 settembre 2006, §8). Pertanto la Commissione elettorale non è nominata dal dirigente
scolastico.
26.Chi possono essere i componenti della Commissione elettorale?
Lavoratori dipendenti dell'amministrazione in cui si vota, ivi compresi quelli a tempo determinato o
in posizione di comando o fuori ruolo (Circolare Aran n.1 del 2015 §9; Nota Aran prot.27487 del 22
dicembre 2011).
27.I componenti della Commissione elettorale, in caso di scuola articolata su più plessi,
devono necessariamente appartenere alla sede principale?
In presenza di plessi o articolazioni nella Scuola sede di RSU, il componente della Commissione
può essere sia un dipendente della sede principale che di quella distaccata, purché sia dipendente
della Istituzione scolastica interessata (Nota Aran prot.8050 dell' 11 settembre 2006, §8).
28.I dirigenti scolastici possono essere designati membri della Commissione elettorale?
Non possono essere designati quali componenti della Commissione elettorale i dirigenti scolastici.
Ad essi sono assimilati anche i dipendenti del comparto Scuola ai quali sia stato conferito l'incarico
di dirigente scolastico a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale
(Circolare Aran n.1 del 2015; Nota Aran prot.8050 dell' 11 settembre 2006, §8).
29.Da quanti membri è formata la Commissione elettorale?
Nelle amministrazioni con un numero di dipendenti superiore a 15, la Commissione elettorale deve
essere formata da almeno tre componenti ed è compito delle organizzazioni sindacali presentatrici
di lista garantirne il numero minimo. Nel caso in cui non siano pervenute almeno tre designazioni,
sarà cura dell'amministrazione chiedere alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste di
integrare la Commissione elettorale almeno sino al raggiungimento dei tre componenti necessari per
l'insediamento. Qualora siano state presentate due liste e designati due soli componenti, entrambi i
sindacati presentatori di lista possono designare un componente aggiuntivo (Circolare Aran n.1 del
2015 §9; Nota Aran prot.27487 del 22 dicembre 2011 § 8).
30.A chi, le organizzazioni sindacali, devono presentare le designazioni dei componenti della
Commissione?
Le designazioni dei componenti sono presentati all'ufficio dell'amministrazione preposto (Circolare
Aran n.1 del 2015 §9).
31.Cosa fa la scuola quando riceve comunicazione, da parte delle organizzazioni sindacali, dei
membri designati come componenti della Commissione elettorale?
All'ufficio dell'amministrazione preposto spetta il compito di comunicare ai soggetti designati
l'avvenuto insediamento della Commissione elettorale, nonché l'indicazione del locale ove la stessa
opera e la trasmissione a questa di tutti i documenti nel frattempo pervenuti. Da tale comunicazione
la commissione si considera insediata. Con l'avvenuto insediamento della Commissione elettorale le
liste e tutti gli atti saranno consegnati direttamente a quest'ultima (Circolare Aran n.1 del 2015 §9;
8
Nota Aran prot.8050 dell' 11 settembre 2006, §8; Nota Aran prot.27487 del 22 dicembre 2011 § 8).
32.Quando la Commissione elettorale si può considerare insediata e costituita?
La Commissione elettorale si può considerare insediata, su comunicazione dell'amministrazione,
non appena siano pervenute almeno tre designazioni (o una designazione nelle Amministrazioni con
meno di 15 dipendenti (Circolare Aran n.1 del 2015 § 9). Nelle prossime elezioni il primo termine
per l'insediamento della Commissione elettorale è fissato al 23 gennaio 2015, mentre il termine
conclusivo per la costituzione formale della Commissione elettorale il 28 gennaio 2015. La
Commissione, pertanto, può essere insediata e operare anche prima del 28 gennaio, salvo sua
successiva formale costituzione nei termini fissati (Cfr.Nota Aran prot.8050 dell' 11 settembre 2006,
§8; Nota Aran prot.27487 del 22 dicembre 2011 § 8).
33.Se la Commissione elettorale non si insedia e non si costituisce entro i termini fissati che
cosa succede?
In nessun caso il mancato insediamento e costituzione della Commissione nei termini previsti dal
calendario inficia la sua regolare costituzione anche in tempi successivi entro, appunto, l'ultimo
giorno previsto per la presentazione delle liste (Cfr. Nota Aran prot.8050 dell' 11 settembre 2006,
§8). L'ultimo giorno fissato per la presentazione delle liste è il 6 febbraio 2015.
34.Quali sono i compiti della Commissione elettorale?
I compiti della Commissione elettorale sono indicati nell'art.6 dell'Accordo collettivo quadro per la
costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la
definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998 così come modificato dall'ACQ 24
settembre 2007):
- elezione del presidente;
- acquisizione dalla struttura amministrativa interessata dell’elenco generale degli elettori;
- ricevimento delle liste elettorali;
- verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l’ammissibilità delle stesse;
- esame dei ricorsi in materia di ammissibilità di liste e candidature;
- definizione dei seggi con l’attribuzione dei relativi elettori;
- distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni ;
- predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascun seggio;
- nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori;
- organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
- raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati;
- compilazione dei verbali;
- comunicazione dei risultati ai lavoratori, all’associazione datoriale e alle organizzazioni sindacali
presentatrici di lista;
- esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti;
- trasmissione dei verbali e degli atti all’amministrazione per la debita conservazione e la
trasmissione all’ARAN.
35.Qual è il primo adempimento della Commissione elettorale?
Nella prima seduta plenaria elegge il presidente e, in ragione delle esigenze organizzative della
Amministrazione, previo accordo con il dirigente scolastico, definisce l'orario di apertura e chiusura
giornaliera dei seggi ed in particolare l'orario di chiusura dell'ultimo giorno di votazione,
avvertendo con pubblicità nell'albo della Amministrazione tutti i dipendenti elettori (Cfr. Circolare
Aran n.1 del 2015 §10, Nota Aran prot.8050 dell' 11 settembre 2006, § 9).
36.La Commissione elettorale può modificare le date di votazione e di scrutinio?
La Commissione elettorale non può modificare le date di votazione e di scrutinio, ma può fissare la
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durata giornaliera di apertura dei seggi che dovrà essere tale da favorire la massima partecipazione
al voto del personale, anche tenendo conto di eventuali articolazioni dell'orario di lavoro su più
turni, e contestualmente non gravare inutilmente sulla funzionalità del servizio se non nei limiti
descritti. Nel caso in cui, ad esempio, si verifichi che nella prima giornata di votazione tutti gli
elettori abbiano espresso il proprio voto, il seggio potrà rimanere chiuso sino al 6 marzo, data fissata
per procedere allo scrutinio, avendo cura di garantire la sicurezza dell'urna e del materiale elettorale
(Circolare Aran n.1 del 2015 §10, Nota Aran prot.8050 dell' 11 settembre 2006, § 9; Nota Aran
prot.27487 del 22 dicembre 2011 § 9).
37.Chi definisce i luoghi della votazione?
La Commissione elettorale definisce, previo accordo con il dirigente scolastico, o persona da lui
delegata, i luoghi delle votazioni (vale a dire i seggi) con l'attribuzione dei relativi elettori, in modo
tale da garantire a tutti l'esercizio del voto (Cfr. Circolare Aran n.1 del 2015 § 10), Nota Aran
prot.8050 dell' 11 settembre 2006, § 9; Nota Aran prot.27487 del 22 dicembre 2011 § 9).
38.La Commissione elettorale può definire più luoghi di votazione?
Qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro (es. sedi staccate) e il numero dei votanti lo richiedano,
possono essere stabiliti più luoghi di votazione, in misura atta ad evitare una significativa mobilità
del personale, avendo cura di evitare eccessivi frazionamenti e di assicurare la segretezza del voto.
Va, comunque, garantita la contestualità delle votazioni, fermo rimanendo che il collegio elettorale è
unico, essendo unica la RSU da eleggere. I voti dei singoli seggi devono confluire nel collegio
elettorale unico (Circolare Aran n.1 del 2015 §10, Nota Aran prot.8050 dell' 11 settembre 2006, § 9
Nota Aran prot.27487 del 22 dicembre 2011 § 9).
39.Entro quanto la Commissione elettorale deve portare a conoscenza di tutti i lavoratori i
luoghi ed il calendario delle votazioni?
I luoghi ed il calendario delle votazioni devono essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori
mediante affissione all'albo della Amministrazione almeno otto giorni prima della data fissata per le
votazioni (Cfr. Circolare Aran n.1 del 2015 §10, Nota Aran prot.8050 dell' 11 settembre 2006, § 9;
Nota Aran prot.27487 del 22 dicembre 2011 § 9).
40.Chi predispone il modello della scheda elettorale?
La Commissione elettorale predispone il modello della scheda elettorale e ne segue la successiva
stampa verificando, con scrupolosità, che le denominazioni delle organizzazioni sindacali siano
esatte, che siano rispettati l'ordine di presentazione delle liste elettorali nonché le indicazioni
dell'art.9 del regolamento elettorale ACQ 7 agosto 1998 Regolamento, parte seconda.
41.Come devono essere le schede elettorali?
L'art.9 dell'ACQ del 7 agosto 1998, (Parte seconda, Regolamento per la disciplina dell'elezione
della RSU) così stabilisce:
1.La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di
presentazione e con la stessa evidenza.
2.In caso di contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte.
3.Le schede devono essere firmate da almeno tre componenti del seggio. La loro preparazione e la
successiva votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.
4.La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente o da un
altro componente il seggio elettorale.
5.Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.
6.Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi
segni di individuazione.
42.Quali sono le modalità di votazione?
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Il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona (art.8 ACQ
7 agosto 1998 Regolamento elettorale)
43.Quante preferenze si possono esprimere?
L'art.10 dell'ACQ del 7 agosto 1998 Regolamento, parte seconda, così stabilisce:
1. L’elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata. In caso di
amministrazioni con più di 200 dipendenti, è consentito esprimere preferenza a favore di due
candidati della stessa lista.
2.Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore scrivendo il nome del candidato preferito
nell'apposito spazio sulla scheda. Per le amministrazioni fino a 200 dipendenti, la scheda elettorale
riporta anche i nomi dei candidati. Per le amministrazioni con un numero di dipendenti superiore le
liste dovranno essere affisse all'entrata del seggio. L'indicazione di più preferenze date ai candidati
della stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto
della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze di candidati
appartenenti a liste differenti, rende nulla la scheda.
3.Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste, si considera
valido solamente il voto di lista e nulli sono i voti di preferenza.
Casistica:
- il voto dato a più di una lista, rende la scheda nulla;
- nell'ipotesi in cui sulla lista sia stata espressa solo la preferenza, ma non il voto di lista, vale sia il
voto di lista sia la preferenza;
- il voto di preferenza, nella stessa lista, dato a più candidati rispetto al numero stabilito, vale
unicamente come votazione della lista anche se non sia stato espresso il voto della lista;
- il voto dato ad una lista e preferenze date a candidati di altre liste, vale solo il voto di lista e sono
nulli i voti di preferenza.
44.Quando la scheda è nulla?
-se riporta voti dati a più di una lista;
-se riporta solo voti di preferenze dati a candidati di liste differenti;
-se la scheda è diversa da quella predisposta dalla Commissione elettorale
se la scheda non è firmata dai componenti di seggio;
se presenta scritte o fregi;
-se presenta segni di identificazione.
-
45.Come avviene la costituzione del seggio elettorale e quanti sono membri?
L'art.7 dell'ACQ 7 agosto 1998, Regolamento, parte seconda, stabilisce: è facoltà dei presentatori di
lista di designare uno scrutatore per ogni seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non
candidati. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 48 ore che precedono
l'inizio delle votazioni. La Commissione elettorale nomina il presidente di seggio e gli scrutatori,
funzioni che possono essere svolte anche da dipendenti a tempo determinato, in comando o
fuori ruolo, etc. (Circolare Aran n.1 del 2015 § 10). Nel caso in cui sia stata presentata una sola
lista la commissione provvede d'ufficio alla nomina di un secondo scrutatore (art.12 ACQ 7 agosto
1998 Regolamento, parte seconda). Non è prevista un'incompatibilità esplicita fra la funzione di
scrutatore e quella di componente della commissione elettorale.
Il seggio elettorale è formato da un Presidente e da due scrutatori.
Per i presidenti di seggio e per gli scrutatori, la durata delle operazioni elettorali, comprendente il
giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura dei seggi, è equiparata a tutti gli
effetti al servizio prestato (art 7 ACQ 7 agosto 1998 Regolamento, parte seconda).
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46.Quali sono gli strumenti necessari al seggio elettorale?
A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di una urna elettorale, idonea ad una
regolare votazione chiusa e sigillata sino all'apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.
Il seggio deve, inoltre, poter predisporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto
presso di esso (art.13 ACQ 7 agosto 1998 Regolamento, parte seconda).
47.Come avviene il riconoscimento degli elettori?
Il riconoscimento degli elettori avviene tramite esibizione di un documento di identità personale. In
mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno 2 degli scrutatori del
seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali
(art.14 ACQ 7 agosto 1998 Regolamento, parte seconda).
48.Come avviene la certificazione del voto?
Ogni elettore dovrà apporre una firma sull'elenco di tutti gli elettori aventi diritto al voto,
predisposto per il seggio elettorale. La firma serve a dare conferma dell'avvenuta partecipazione al
voto (art.15 ACQ 7 agosto 1998 Regolamento, parte seconda).
49.Quali sono le modalità di scrutinio?
Lo scrutinio è pubblico e avviene dopo la chiusura delle operazioni elettorali in tutti i seggi (6
marzo 2015).
Prima delle operazioni di scrutinio (apertura delle urne) è compito della Commissione verificare che
sia stato raggiunto il prescritto quorum per la validità delle elezioni nel collegio elettorale. Nel caso
in cui nel collegio elettorale il quorum non sia stato raggiunto non si deve procedere allo scrutinio
(Nota Aran prot.8050 dell' 11 settembre 2006, § 9 Nota Aran prot.27487 del 22 dicembre 2011 § 9).
50.Quando le elezioni sono valide?
Le elezioni sono valide quando ha votato almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto
(elettorato attivo). In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto, le elezioni vengono
ripetute entro 30 giorni. Qualora non si raggiunga il quorum anche nelle seconde elezioni, l'intera
procedura sarà attivabile nei successivi 90 giorni (art.2 ACQ 7 agosto 1998).
Esempio: nel caso in cui l'elenco degli elettori aventi diritto al voto sia pari a n.125 dipendenti, il
quorum è raggiunto solo nel caso in cui abbiano votato almeno n.63 elettori [(125:2) +1] Nota Aran
prot.27487 del 22 dicembre 2011 § 11 .
51.Che cosa succede dopo le operazioni di scrutinio (spoglio delle schede)?
Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio consegnerà il verbale dello
scrutinio alla Commissione elettorale che provvederà a determinare i risultati delle votazioni, a
stabilire il quorum necessario alla assegnazione dei seggi, ad assegnare i seggi alle liste, a
individuare gli eletti nelle varie liste e a compilare il verbale finale delle elezioni secondo il modello
allegato di cui all'art.12 dell'ACQ del 7 agosto 1998 . Il verbale delle operazioni elettorali deve
essere sottoscritto dal presidente e da tutti i componenti della Commissione elettorale.
La Commissione elettorale comunica i risultati ai lavoratori, alla Amministrazione e alle
organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste, curando l'affissione per 5 giorni all'albo
dell'amministrazione dei risultati elettorali. Decorsi i 5 giorni di affissione senza che siano stati
presentati ricorsi da parte degli interessati, l'assegnazione dei seggi è confermata e la Commissione
elettorale ne dà atto nel verbale finale che diviene definitivo. Se nei 5 giorni di affissione dei
risultati vengono presentati ricorsi o reclami la Commissione li esamina entro 48 ore, inserendo
l'esito nel verbale finale.
Copia del verbale definitivo, compilato dopo aver affisso per 5 giorni i risultati e avere esaminato
gli eventuali reclami o ricorsi, e copia dei verbali di seggio, sono notificati dalla Commissione
elettorale alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste elettorali e alla
Amministrazione, entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni elettorali.
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All'Amministrazione deve essere consegnato il verbale finale in originale o copia conforme, anche
una copia della scheda predisposta per le votazioni, anch'essa siglata dal presidente e da tutti i
componenti della commsssione elettorale (Circolare Aran n.1 del 2015 § 11, Nota Aran prot.8050
dell' 11 settembre 2006, § 10 Nota Aran prot.27487 del 22 dicembre 2011 § 10).
52.Come si attribuiscono i seggi e come si calcola il quorum?
-Il numero dei seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale in relazione ai voti conseguiti
dalle singole liste concorrenti (art.17 ACQ 7 agosto 1998 Regolamento, parte seconda).
-Il numero dei seggi (numero dei componenti la RSU) è fissato dall'ACQ del 7 agosto 1998 (art.4
Numero dei componenti).
-Il quorum per l'attribuzione dei seggi si calcola dividendo il numero dei dipendenti elettori che
hanno espresso il voto (ovvero votanti cioè schede valide più schede bianche più schede nulle) per il
numero dei componenti della RSU da eleggere.
Calcolo del quorum:Esempio: se il numero dei votanti è 119 e il numero dei seggi da ripartire n.3
si calcola 119:3 = 39,666 = quorum. La norma non prevede alcun arrotondamento per difetto o per
eccesso e quindi il numero del quorum va utilizzato con i suoi decimali (Cfr. Nota Aran prot.27487
del 22 dicembre 2011 § 12)
-I seggi si ripartiscono tra le liste sulla base dei soli voti validi che le stesse hanno ricevuto (sono
ovviamente escluse le schede bianche o nulle in quanto non attribuibili) (Nota Aran prot.8050 dell'
11 settembre 2006, § 12 Nota Aran prot.27487 del 22 dicembre 2011 § 12), nella prima fase
considerando il raggiungimento del quorum, secondariamente utilizzando i miglioriresti ottenuti da
ciascuna lista nell'operazione precedente; quindi anche le liste che non abbiano raggiunto il quorum,
sulla base dei resti potranno raggiungere l'assegnazione di un seggio.
La Circolare ARAN n.1 del 2015 al paragrafo 13 Calcolo del quorum, ripartizione e attribuzione
dei seggi specifica che: “In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra le
stesse, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto complessivamente il maggiore numero di
preferenze”.
“Il regolamento elettorale non chiarisce il caso in cui si verifichino contestualmente parità di voti
alla lista e parità di preferenze ai candidati. Per evitare che i seggi non si attribuiscano, la
Commissione elettorale, facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento, potrebbe
risolvere la parità a favore della lista il cui candidato sia più anziano anagraficamente e, nel caso
in cui anche l'età coincida perfettamente, secondo l'ordine dei candidati all'interno della lista”.
“Nel caso in cui non sia possibile l'attribuzione di tutti i seggi per mancanza dii candidati (es.una
lista ha presentato un solo candidato ma ha ottenuto 2 seggi) è esclusa la possibilità di
assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista”.
53.A chi spetta trasmettere il verbale delle elezioni? Il verbale delle elezioni deve essere
trasmesso all'Aran dall'Amministrazione. Entro i 5 giorni successivi alla consegna,
l'Amministrazione deve obbligatoriamente trasmettere all'Aran i dati contenuti nel verbale elettorale
esclusivamente mediante l'inserimento degli stessi nell'applicativo VERBALI RSU, disponibile
nell'Area riservata alle Amministrazioni ed enti del sito internet www.arangenzia.it (Circolare n.1
del 2015 §11) .
54.La Commissione elettorale partecipa alla fase di caricamento dei dati contenuti nei Verbali?
La Circolare Aran n.1 del 2015 §11 ricorda che è opportuno procedere al loro caricamento in
presenza della Commissione elettorale.
55.Se nella fase di trasmissione dei dati delle elezioni all'Aran si verificano errori materiali,
cosa fa l'Amministrazione? In presenza di errori l'Amministrazione non potrà correggere
autonomamente il dato ma dovrà comunicare alla Commissione elettorale le anomalie riscontrate
nella procedura. Solo qualora la Commissione elettorale provveda a correggere tali anomalie,
redigendo un nuovo verbale che sostituisce quello errato, l'amministrazione potrà inserire il dato
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corretto. Al contrario ove ciò non accada, l'Amministrazione dovrà dichiarare che, benché informata,
la Commissione non ha provveduto alla modifica del verbale e completare la procedura di
trasmissione (Circolare Aran n.1 del 2015 §11).
56.Cosa si fa prima di procedere all'invio dei dati all'Aran?
Prima di procedere all'invio dei dati caricati, occorrerà stampare il documento generato dalla
procedura, contenente il riepilogo dei dati inseriti, che dovrà essere firmato dalla Commissione
elettorale (Circolare Aran n.1 del 2015 §11).
57.Da chi è conservato il documento con i dati riepilogativi?
Il documento con i dati riepilogativi dovrà essere conservato dall'Amministrazione, insieme al
verbale finale ed alla copia delle schede elettorale, per dieci anni (Circolare Aran n.1 del 2015 §11).
58.A chi è inoltrato il documento generato dall'applicativo?
Copia del documento generato dall'applicativo e firmato dalla Commissione elettorale dovrà essere
consegnata alla Commissione elettorale per l'inoltro alle OO.SS. presentatrici di lista (Circolare
Aran n.1 del 2015 §11).
59.Da chi sono conservati i verbali delle elezioni?
I verbali sono conservati dalla RSU e dalla amministrazione (Circolare Aran n.1 del 2015 §11).
60.Da chi è conservato tutto il materiale delle elezioni?
La Commissione elettorale al termine delle operazioni sigilla in un unico plico tutto il materiale,
anche quello trasmesso dagli eventuali seggi distaccati, esclusi i verbali in quanto essi sono
conservati dalla RSU e dalla amministrazione. Il plico, dopo la convalida della RSU, sarà
conservato secondo gli accordi tra Commissione elettorale e amministrazione, in modo da
garantirne la sua integrità per almeno tre mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un
delegato della Commissione elettorale e di un delegato dell'amministrazione (Circolare Aran n.1 del
2015 §11).
61.A chi bisogna ricorrere contro le decisioni della Commissione elettorale?
Ai sensi dell'art.19 dell'ACQ del 7 agosto 1998, Regolamento, parte seconda “contro le decisioni
della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito comitato dei garanti.
Tale comitato è composto, a livello provinciale, da un componente designato da ciascuna delle
associazioni presentatrici di liste interessate al ricorso, da un funzionario dell'amministrazione dove
si è svolta la votazione ed è presieduto dal Direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un
suo delegato. Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.
COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE
62.Quali sono i principali compiti dell'amministrazione?
I compiti dell'amministrazione sono specificati al paragrafo 15 della Circolare Aran n.1 del
2015; con Nota prot.1465 del 15 gennaio 2015, inviata ai Dirigenti Scolastici, il MIUR ha
richiamato “l’attenzione sulla necessità che le iniziative di competenza, espressamente indicate al
paragrafo 15 della circolare medesima, vengano tempestivamente attivate al fine di favorire
l’ordinato e corretto svolgimento della consultazione elettorale”.
L'AMMINISTRAZIONE E' TENUTA A:
● garantire la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali, informandoli
tempestivamente, anche con proprie iniziative assunte nei modi ritenuti più idonei, dell'importanza
delle elezioni;
● facilitare l'affluenza alle urne mediante una adeguata organizzazione del lavoro;
● dare il proprio supporto logistico, attraverso il massimo sforzo organizzativo, affinché le
votazioni si svolgano regolarmente;
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● essendo le elezioni un fatto endosindacale, non entrare nel merito delle questioni relative alle
operazioni elettorali, in quanto esonerata da ogni compito avente natura consultiva di verifica e
controllo sulla legittimità dell'operato della Commissione e sui relativi adempimenti elettorali;
● consegnare alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta gli elenchi alfabetici generali
degli aventi diritto al voto (elettorato attivo) articolati come indicato al paragrafo 8 della Circolare
Aran sopra richiamata, nonché distinti per sesso:
“nelle more della sottoscrizione definitiva dell'Ipotesi in parola [di Contratto Collettivo del 28
novembre 2014], si ritiene che le amministrazioni debbano fornire elenchi differenziati di
personale indicando separatamente:
a) i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e i dipendenti a tempo determinato
che, sulla base della precedente formulazione dell'art.3 dell'ACQ 7 agosto 1998, sono titolari di
elettorato attivo;
b) i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, che acquisiscono tale diritto in forza
della novella apportata con l'Ipotesi del 28 novembre 2014. In tale elenco dovrà, inoltre, essere
indicata la data di scadenza del contratto a tempo determinato.
I dipendenti inseriti nell'elenco di cui alla lettera b) del precedente capoverso avranno diritto
all'elettorato attivo qualora la sottoscrizione definitiva dell'Ipotesi in parola avvenga prima del 3
marzo 2015 (Circ.Aran n.1/2015, § 8, pag.14);
● fornire, a richiesta, delle OO.SS. o della Commissione elettorale, sottoelenchi, suddivisi con le
medesime modalità degli elenchi generali, distinti in relazione ai luoghi di lavoro che non sono sede
di elezioni della RSU, ma possono essere possibili seggi elettorali distaccati;
● consegnare obbligatoriamente gli elenchi, non appena insediata, alla Commissione elettorale;
● una volta insediata la Commissione elettorale, fornire la propria collaborazione curando
tempestivamente tutti gli aspetti di pertinenza che sono, per rilievo, oltre a quello della consegna
degli elenchi degli elettori, la messa a disposizione di :
-locale per la Commissione elettorale:
-locali per il voto;
-materiale cartaceo o strumentale (anche informatico) per lo scrutinio (matite, urne...);
-stampa del “modello” della scheda predisposta dalla Commissione elettorale;
-stampa delle liste dei candidati da affiggere all'ingresso dei seggi;
-cura della sicurezza e sorveglianza dei locali dove si vota, specie dopo la chiusura;
-cura della integrità delle urne sigillate fino allo scrutinio utilizzando ogni mezzo utile a
disposizione, (casseforti, camere di sicurezza, camere blindate o altro...);
● consentire “ai componenti delle Commissioni elettorali l'assolvimento dei propri compiti
utilizzando ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del lavoro. Poiché le operazioni elettorali
sono un adempimento obbligatorio per legge in vista della costituzione di organismi che assumono
carattere necessario ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale, anche i componenti
delle Commissioni elettorali, alla stessa stregua degli scrutatori e presidenti di seggio, espletano i
compiti loro attribuiti durante le ore di servizio. In tal senso si è espresso il Dipartimento della
Funzione Pubblica nel parere emesso in data 28 ottobre 1998, prot.33576/98.7.515 (Circolare Aran
n.1 del 2015 § 9);
● trasmettere tempestivamente all'Aran il verbale riassuntivo, entro 5 giorni dal ricevimento dello
stesso da parte della Commissione elettorale, rispettando scrupolosamente le modalità per l'invio;
● in caso di dati elettorali risultati eventualmente imprecisi, il funzionario delegato alla trasmissione
dei dati e l'Aran non potranno procedere ad alcuna correzione d'ufficio per la rettifica (Cfr.
Circ.Aran n.1/2015, pag.31);
● il funzionario delegato, in caso di errori materiali contenuti nei verbali, rilevati dal sistema
(VERBALI RSU del sito ufficiale dell'Aran), li segnala prontamente alla Commissione elettorale.
Le correzioni per poter essere ritenute ammissibili, devono essere effettuate mediante consegna
all'amministrazione di un nuovo verbale elettorale che annulla e sostituisce quello già caricato,
ovvero mediante comunicazione sottoscritta dalla Commissione elettorale (Cfr. Circ.Aran n.1/2015,
pag.31).
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FAQ ELEZIONI RSU COMPARTO SCUOLA 3, 4 e 5 marzo 2015