Principi costituzionali della pubblica amministrazione: artt. 28, 97, 24/113 19 novembre 2013 Prof. avv. Ignazio LAGROTTA 1 • Art. 28 – principio di responsabilità • Art. 97 – principio di buon andamento ed imparzialità • Art. 113 – principio di giustiziabilità 2 Chi è il giurista? • Il termine giurista accomuna tutti coloro che si dedicano alle attività professionali riguardanti la formazione, l’applicazione, l’esposizione e la trasmissione del diritto. • I giuristi si sono radicati nella tradizione occidentale grazie al loro prestigio culturale e al loro successo pratico tanto da costituire il minimo comune denominatore tra le esperienze di civil law e di common law. Le trasformazioni in atto • A) La dimensione transnazionale del lavoro del giurista. – 1) Le legislazione in vigore trova sempre più spesso origine da istanze sovranazionali. – 2) Rilevanza diretta nell’ordinamento italiano di decisioni giurisprudenziali prese da organi non nazionali. – 3) Misurarsi con esperienze straniere significa ridefinire il rapporto lingua-diritto e fare proprio il bagaglio concettuale della traduzione giuridica. – 4) I fenomeni citati incidono anche sul modo di lavorare dei giuristi. – 5) Importanza della comparazione. Le trasformazioni in atto • B) L’impatto della rivoluzione informatica e telematica sul lavoro del giurista. – 1) Informatica e – 2) Informatica e – 3) Informatica e giuridici. – 4) Informatica e giuristi. conoscenza giuridica. regole giuridiche. diffusione dei materiali organizzazione del lavoro dei – 5) Informatica e formazione del giurista. Formazione univ. in Italia e in Europa • Raccom. Parl. Eur. e Cons. del 18/12/2006 definisce cosa sono: – Risultati dell’apprendimento – Conoscenze – Abilità – Competenze 6 Formazione univ. in Italia e in Europa • Sintesi: – I processi formativi devono valorizzare i risultati dell’apprendimento – Questi ultimi sono definiti in termini di: • conoscenze (sapere) • abilità (saper fare) • competenze (saper essere) 7 • All'Università si apprende il sapere giuridico. Non si apprendono quasi per nulla le abilità del giurista • Limiti della formazione post lauream del giurista 8 La distinzione tra sapere e abilità – La padronanza dei principi e delle regole che governano il diritto dei contratti è cosa diversa dall’essere in grado di scrivere il testo di un contratto che tuteli in concreto gli interessi di un determinato soggetto che deve contrarre un mutuo con una banca. – Il sapere giuridico corrisponde al patrimonio sapienziale accumulato dai giuristi. Detto sapere è la base su cui il giurista innesta il proprio ‘saper fare’. Esempio di abilità: problem solving – Una delle principali attività del giurista consiste nel risolvere problemi: si pensi all’ipotesi classica del giudice chiamato a dirimere una controversia dando ragione e torto alle parti in conflitto. – La capacità di risolvere problemi si articola in tre distinte fasi (corrispondenti ad altrettante abilità): • a) riconoscere il problema; • b) trovare la regola (di origine normativa, ovvero giurisprudenziale, ovvero dottrinale) che si applica al problema; • c) applicare la regola al problema. Importanza delle abilità – Nei modelli formativi che oggi connotano l’insegnamento universitario del diritto è enfatizzata la trasmissione di conoscenze (proprie dei diversi settori scientificodisciplinari), molto meno la trasmissione delle abilità. – Viceversa possono essere considerate ‘esperte’ solo le persone che possiedono: • a) la capacità di proceduralizzare e rendere operativo il proprio sapere; • b) la capacità di mettere in relazione la conoscenza con le caratteristiche ambientali e le richieste del compito; • c) la capacità di autoregolare i processi mentali implicati nell’esecuzione di un compito. Prospettiva storica • Esigenza originaria: limitare il potere assoluto del sovrano • Costituzionalismo: spersonalizzazione del potere, dall’identificazione sovrano-Stato alla predisposizione di un patto fondante dello StatoComunità in cui risiede la legittimazione del potere attribuito allo Stato-Persona • Nucleo dello Stato di diritto, in cui la fonte del potere non risiede nella volontà del sovrano ma in un atto legislativo, da cui promana la legittimazione ma anche i limiti per il suo esercizio 12 Diritto Costituzionale e Diritto Amministrativo • Diritto Costituzionale (i “rami alti”) – Definizione delle relazioni giuridiche fra cittadini e fra cittadini e Stato – Ripartizione delle diverse funzioni statali (funzione esecutiva, legislativa, giudiziaria), sia a livello orizzontale che verticale – Definizione delle relazioni fra gli organi costituzionali e loro procedure 13 Principio della separazione dei poteri • Potere legislativo: produrre le norme, che regolano direttamente i rapporti fra gli individui (es. C.c.) o che definiscono l’interesse pubblico che va perseguito ed i poteri per farlo (legge) • Potere giudiziario: applicare le leggi (ius-dicere), cioè individuare nella singola fattispecie il confine definito dalla legge in astratto fra le sfere di libertà dei singoli soggetti giuridici (sentenza) • Potere esecutivo: attuare le leggi, cioè provvedere al perseguimento dell’interesse pubblico modificando l’ampiezza delle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari (decreto) 14 Diritto amministrativo • Definire le modalità ed i limiti con cui viene in concreto esercitato il potere esecutivo (i “rami bassi”) • Insieme delle norme giuridiche che regolano – organizzazione e mezzi della p.a. – attività della p.a. – relazioni fra la p.a. ed altri soggetti dell’ordinamento nell’esercizio delle attribuzioni definite dalla legge • Alcune di queste norme fondamentali sono contenute nella costituzione, nella misura in cui definiscono diritti fondamentali, principi e limiti generali all’azione dei pubblici poteri, fini inderogabili dell’azione pubblica. 15 Riserva di legge e principio di legalità • Nucleo comune: atto legislativo come fonte del potere • Prospettiva costituzionale (riserva di legge): strumento di ripartizione delle relative competenze fra potere legislativo e potere esecutivo (e talvolta potere giudiziario), spesso in ottica di garanzia delle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari del potere (ma non sempre, si veda art. 95) • Sparse nella costituzione (es. 13, 23, 41, 52, 95, 97, etc…) 16 segue • Parte della dottrina nega una differente ampiezza del principio di legalità rispetto alla riserva di legge (Giannini, Sorace) – Principio di legalità avrebbe portata costituzionale solo nelle ipotesi coperte da riserva di legge, ovvero solo laddove si incida negativamente sulle posizioni giuridiche soggettive • Tuttavia art. 97 adotta una prospettiva più ampia, in cui il principio di legalità assume rilievo anche come principio organizzativo 17 segue • Attribuzione delle competenze effettuato in base all’ordinamento degli uffici, a sua volta organizzati secondo disposizioni di legge – Tutti i poteri della pa (sia quelli che incidono in senso sfavorevole che favorevole) devono trovare il proprio fondamento in una disposizione di legge, anche se poi l’effettiva istituzione concreta dell’ente o individuazione dell’organo è effettuato da una fonte sub-legislativa 18 Principio di legalità • Prospettiva amministrativa (principio di legalità), adottata dall’art. 97: rapporto fra legge da un lato ed attività ed organizzazione amministrativa dall’altro, in base al quale: – attività trova il proprio fondamento in una norma attributiva (principio di legalità in senso formale) • Accento sulla natura garantista del principio – norma attributiva deve definire gli scopi che guidano l’azione amministrativa (principio di legalità in senso sostanziale) • Accento sul ruolo di indirizzo svolto dalla legge, che a sua volta rafforza il ruolo di garanzia permettendo di verificare la conformità del risultato definito dall’atto rispetto alle finalità per le quali è attribuito il potere 19 segue • Esposito, 1930: non vi è più in Italia principe o suddito sciolto dalle leggi, e non vi sono più sottoposti a potestà legislativa diversa da quella degli altri cittadini, e non vi è più ‘personalità’ della legge, né pluralità di ordinamenti in corrispondenza alle varie categorie di soggetti; Id., 9: un regime nel quale si riconosce al cittadino, ad ogni cittadino, la capacità di creare il diritto, e nel quale si vuole che chi governa consideri il suddito come un potenziale governante; e che non vi siano duci e seguaci; e che sia riconosciuta a tutti i cittadini capaci di curare i propri interessi la capacità di collaborare alla determinazione del comune destino… un tale regime non afferma solo il principio della pari dignità di ogni cittadino, ma della sovrana dignità di tutti i cittadini 20 segue • il principio di legalità, infatti, non si esaurisce nell’esistenza della previa norma legislativa, ma richiede la predisposizione da parte del legislatore di un complesso strumentario atto a realizzare quel che la formula sintetica dell’art. 97 chiama il buon andamento dell’amministrazione (oggi specificato nei riferimenti all’economicità, all’efficienza e all’efficacia dell’azione amministrativa). 21 segue • i precetti a cui essa deve attenersi, individuare gli interessi pubblici che devono essere perseguiti, indicare gli altri interessi, pubblici e privati, che possono essere sacrificati, stabilire procedimenti attraverso i quali la funzione amministrativa stessa deve essere esercitata (e nel corso dei quali quegli interessi hanno la possibilità di emergere) 22 segue • ciò che caratterizza, rispetto a quella giurisdizionale, l’attività amministrativa è il potere discrezionale, inteso come potestà di valutazione e di ponderazione degli interessi in gioco, al fine del miglior perseguimento dell’interesse pubblico concreto affidato dalla legge alla cura dell’amministrazione. 23 segue • Sebbene incanalata nelle regole tracciate dal legislatore e nei criteri elaborati dalla giurisprudenza, la discrezionalità dell’amministrazione presenta ampi margini di libertà nei quali possono collocarsi scelte strategiche o d’indirizzo politico-amministrativo, la cui definizione spetta naturalmente al vertice politico della stessa amministrazione. Ciò pone il problema, sempre travagliato, del rapporto tra l’imparzialità dell’amministrazione e la sua soggezione all’indirizzo governativo. 24 segue • La soluzione offerta dal testo costituzionale è, nelle linee fondamentali, tracciata dall’art. 97: tra l’indirizzo politico del governo e l’imparzialità dell’amministrazione si frappone la legge cui è riservata la disciplina dell’organizzazione dei pubblici uffici, la determinazione delle sfere di competenza, delle attribuzioni e delle responsabilità proprie dei funzionari. La legge interviene o dovrebbe intervenire per consentire, da un lato, al potere politico di impartire nell’ambito di essa le direttive dell’azione amministrativa, e, dall’altro, per assicurare al funzionario, le cui competenze e responsabilità sono dalla stessa legge garantite, il necessario margine di autonomia nei confronti del potere politico, che è condizione essenziale dell’imparzialità. 25 segue • Valenza costituzionale ed autonoma del principio di legalità deriva anche da principio dell’azionabilità delle situazioni giuridiche soggettive nei confronti della p.a. (artt. 24 e 113 Cost.) – Solo se c’è un parametro legislativo è possibile sindacare la legittimità dell’azione amministrativa (Casetta) 26 Principio di legalità ed attività di diritto privato della p.a. • Quando la p.a. agisce come un privato non esercita un potere autoritativo e non si pongono problemi di garanzia del destinatario – PROB: Si applica il principio di legalità? • Art. 97 riguarda tutte le attribuzioni e le responsabilità dei funzionari • Art 1 comma 1 l. 241/90: tutta l’attività della pa persegue i fini determinati dalla legge, anche se la legge non attribuisce poteri autoritativi 27 segue • • • • • • • • • Art. 1. 1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario (2). 1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente (3). 1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge (4). 2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. (1) Rubrica inserita dall’articolo 21, comma 1, lettera a), della legge 11 febbraio 2005, n. 15. (2) Comma modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e successivamente dall'articolo 7, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 18 giugno 2009, n. 69. (3) Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 2005, n. 15. (4) Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e successivamente modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), numero 2), della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dall'articolo 1, comma 37, della Legge 6 novembre 2012, n. 190. 28 Principio di legalità ed attività di diritto privato • Principio di legalità opera come vincolo di scopo anche per l’attività di diritto privato (Marzuoli), ma con conseguenze diverse – Provvedimento amministrativo emanato in violazione del principio di legalità: invalidità – Atto di diritto privato che non rispetta il vincolo di scopo: responsabilità amministrativa del funzionario, salvo casi in cui sia ravvisabile un vizio della volontà (annullabilità) oppure l’annullamento dell’atto amministrativo presupposto ha portata caducante (procedure concorsuali) 29 Principio della responsabilità della p.a. • In origine: il sovrano non può sbagliare, norme diverse per la sua responsabilità • Stato di diritto: anche il sovrano è vincolato dalle norme, quindi se le viola paga • Responsabilità: assoggettabilità dell’autore di un illecito ad una sanzione – L’impatto sul sistema degli incentivi dei funzionari 30 Il principio di responsabilità dei pubblici dipendenti: • Infine, secondo quanto disposto dall’art. 28 Cost., “i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti”. Alla responsabilità diretta dei funzionari pubblici, l’art. 28 Cost. prevede, inoltre, una responsabilità solidale dello Stato e degli Enti pubblici. 31 Segue: art. 28 Cost. 1. Gli agenti della pa sono soggetti alle norme sulla responsabilità secondo le leggi civili, penali ed amministrative 2. La pa risponde in via solidale per gli illeciti compiuti dal suo funzionario • NB: art. 23 DPR 3/1957: funzionario responsabile solo per dolo e colpa grave • • Non è incostituzionale se non è comunque esclusa la responsabilità dello Stato (C. Cost. 2/68) Nonostante l’art. 28, dunque, è rimasta anche la responsabilità diretta della pa 32 Il dovere di fedeltà • Strettamente connesso ai principi suesposti è il dovere di fedeltà alla Repubblica imposto dall’art. 54 Cost. a tutti i cittadini e, specificamente, a quelli ai quali sono affidate funzioni pubbliche. Ad essi è imposto il dovere di adempiere le proprie funzioni con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi previsti dalla legge. 33 I principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione: • I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione. • L’art. 97 Cost., comma 1, prevede che: • Tale articolo individua due principi caratterizzanti l’azione della pubblica amministrazione: il • principio di imparzialità e il principio del buon andamento. 34 Segue Il principio di imparzialità della pubblica amministrazione: •In base al suddetto principio l’organizzazione della pubblica amministrazione deve avvenire in •maniera imparziale. Per cui, in senso negativo, l’imparzialità della pubblica amministrazione •concerne la sua organizzazione e consiste nella non discriminazione dei soggetti coinvolti •nell’azione amministrativa. In senso attivo, il principio di imparzialità si esplica in riferimento •all’attività della pubblica amministrazione, che deve perseguire i propri obiettivi in maniera •imparziale, traducendo sul piano amministrativo il generale principio di eguaglianza sancito •dall’art. 3 Cost. Questo, tuttavia, non esclude che la pubblica amministrazione possa esprimere •valutazioni discrezionali circa interessi diversi, ma impone che le sue decisioni vengano prese •nell’osservanza della legge e senza alcuna arbitraria discriminazione tra i soggetti coinvolti. •L’imparzialità dell’amministrazione è ribadita dall’art. 98, comma 1, Cost., che specifica che “i •pubblici impiegati sono al servizio elusivo della Nazione” e dal successivo comma 3 del medesimo •articolo che prevede la possibilità di stabilire con legge limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti •PRINCIPI COSTITUZIONALI SULLA •PUBBLICA AMMINISTRAZIONE •I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati •il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione. •politici per alcune categorie di funzionari pubblici: magistrati, militari di carriera in servizio attivo, •funzionari ed agenti di polizia, rappresentanti diplomatici e consolari all’estero. 35 Principio di imparzialità (art. 97) • Obbligo di non discriminare la posizione dei soggetti coinvolti dalla sua azione di perseguimento dell’interesse pubblico) • ≠ da neutralità (assenza di interesse) • Riguarda sia l’organizzazione che l’attività della pa (art. 97) • Deriva dal principio di eguaglianza davanti alla legge (art. 2) 36 Segue: imparzialità ed organizzazione • separazione fra indirizzo politico ed amministrazione, astensione in caso di conflitto di interessi • Vedi anche – art. 98 Cost.: obbligo di fedeltà alla Nazione – art. 97 comma 3: accesso mediante concorso 37 Segue: imparzialità ed attività • Predeterminazione dei criteri nelle scelte discrezionali, motivazione nelle decisioni, procedimento da seguire per poter decidere, partecipazione di tutti gli interessati – La costituzionalizzazione del principio del giusto procedimento, profili problematici nella giurisprudenza della C. Cost. • Posto a fondamento anche del principio di trasparenza dell’azione amministrativa – Diritto d’accesso ai documenti 38 Il principio del buon andamento della pubblica amministrazione: • • • • • • • • • • • Il principio del buon andamento, espresso dall’art. 97 Cost., impone che l’azione amministrativa debba svolgersi secondo regole di buona amministrazione. Pertanto, la stessa dovrà attenersi ai criteri di efficacia e di efficienza. L’efficienza della pubblica amministrazione è determinata dal rapporto intercorrente tra i risultati raggiunti dall’azione amministrativa e la quantità delle risorse impiegate. L’efficacia dell’azione amministrativa concerne, invece, la capacità di conseguire gli obiettivi che si erano preventivamente fissati. Efficacia ed efficienza costituiscono, perciò, due parametri distinti e non coincidenti. Potrebbe, infatti, sussistere l’ipotesi di una amministrazione efficiente, in relazione alle poche risorse ad essa attribuite, ma non efficace; così come, viceversa, quella di una amministrazione che pur essendo in grado di raggiungere gli obiettivi prefissi (efficacia) non lo faccia in maniera efficiente. 39 Principio di buon andamento • Duplice contenuto – Efficacia: rapporto risultati/obiettivi – Efficienza: rapporto risultati/risorse • Necessario perché gli incentivi della pa sono diversi da quelli privati – Legge deve individuare il fine dell’attività – Fondamento costituzionale dell’attività di controllo della pa • Riguarda sia il singolo atto che, soprattutto, l’attività complessiva di un ente 40 Azionabilità delle situazioni giuridiche soggettive • Diritto di adire il giudice per la tutela delle proprie posizioni giuridiche soggettive (art. 24) • Diritto di sindacare gli atti amministrativi che incidano sui propri diritti ed interessi legittimi (art. 113) • Prob: nel caso delle leggi-provvedimento la situazione soggettiva non è tutelabile, salvo – Diritti derivanti dalla Costituzione – Violazione del principio di imparzialità 41 Vizi dell’atto amministrativo • Incompetenza • Violazione di legge • Eccesso di potere (con i suoi corollari) 42 I PRINCIPI GENERALI CORRELATI E SINTESI. a) I PRINCIPI SULLE FUNZIONI: il principio di sussidiarietà • • 43 art. 5 del Trattato sull’Unione Europea, principio di sussidiarietà con riguardo ai rapporti fra Stati membri e istituzioni dell’Unione: • l’UE agisce esclusivamente nei limiti delle competenze assegnate e gli Stati sono titolari di quelle residue (tassatività delle competenze) • all’UE sono attribuite solo le competenze necessarie per raggiungere gli scopi dell’Unione (principio di proporzionalità) art. 118 della Costituzione Italiana: • «le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza» (sussidiarietà verticale, riguarda la distribuzione delle funzioni all’interno della pubblica amministrazione multilivello) • «Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà» (sussidiarietà orizzontale, attiene ai rapporti fra poteri pubblici e società civile) Segue b) I PRINCIPI SULL’ATTIVITÀ: «l’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza (…) nonché dai princìpi dell’ordinamento comunitario» (art. 1, l. 241/1990) 1. Principio di efficienza pone in rapporto la quantità di risorse impiegate con il risultato dell’azione amministrativa: è efficiente l’attività amministrativa che raggiunge il massimo risultato con il minor impiego delle risorse a disposizione 2. Principio di efficacia mette in rapporto i risultati effettivamente ottenuti con gli obiettivi prefissati: è efficace l’attività amministrativa che raggiunge gli obietti programmati 3. Principio di economicità riguarda la capacità di un’organizzazione di utilizzare in modo efficiente le proprie risorse raggiungendo in modo efficace i propri obiettivi L’applicazione di questi principi consente di verificare la coerenza dell’attività amministrativa complessiva di un apparato rispetto alla missione affidatagli e di verificare l’effettivo buon andamento dello stesso. 44 Segue c) I PRINCIPI SULL’ESERCIZIO DEL POTERE DISCREZIONALE 1) principio di imparzialità • consiste nel divieto di discriminazione ed è posto a garanzia della parità di trattamento (par condicio) e dell’eguaglianza dei cittadini di fronte all’amministrazione • a esso sono funzionali altri principi (es. trasparenza, pubblicità, motivazione degli atti) • può entrare in tensione con il principio della responsabilità politica delle amministrazioni che le inserisce nel circuito politico amministrativo: i vertici politici possono ingerirsi nella funzione di gestione, cercando di condizionare le scelte amministrative per i propri tornaconti elettorali 45 Segue 2) principio di proporzionalità richiede all’amministrazione un giudizio sulla base di tre criteri: • – l’idoneità, che mette in relazione il mezzo adoperato con l’obiettivo da perseguire (vanno scartate le misure che non sono in grado di raggiungere il fine) – la necessarietà, che mette a confronto le misure ritenute idonee e orienta la scelta su quella che comporta il minor sacrifico possibile degli interessi incisi dal provvedimento – l’adeguatezza, che consiste nella valutazione della scelta finale in termini di tollerabilità della restrizione o incisione nella sfera giuridica del destinatario del provvedimento • è espressione del principio generale della ragionevolezza: è illogico impiegare un mezzo che eccede quello strettamente necessario per raggiungere un obiettivo • funge da guida per il legislatore nel momento in cui disciplina i poteri delle amministrazioni 46 Segue 3) principio del legittimo affidamento • mira a tutelare le aspettative ingenerate dalla pubblica amministrazione con un proprio atto o un proprio comportamento – Es. per esercitare il potere dell’annullamento d’ufficio di un provvedimento illegittimo, l’amministrazione deve valutare gli interessi dei destinatari del provvedimento e considerare il tempo ormai trascorso (art. 21-nonies, l. 241/1990) • implica che l’amministrazione sia prevedibile e coerente nel proprio agire • si ricollega al principio generale della certezza del diritto: si vuole garantire un quadro giuridico stabile e chiaro, essenziale in un’economia di mercato fondata sul calcolo razionale 47 Segue 4) principio di precauzione • comporta che quando sussistono incertezze giuridiche in ordine alla esistenza o al livello di rischi per la salute delle persone, le autorità competenti possono adottare misure protettive senza dover attendere che sia dimostrata in modo compiuto la realtà e la gravità di tali rischi – è utilizzato principalmente in materia ambientale (es. in materia di utilizzo di OGM o di inquinamento elettromagnetico) la Comunicazione della Commissione del 2 febbraio 2000 illustra i fattori che giustificano il ricorso a tale principio (identificazione degli effetti potenzialmente negativi, valutazione scientifica, incertezza scientifica) e le misure da adottare (decisione di agire o non agire, adozione di misure proporzionate e non discriminatorie, ecc.) • 48 Segue d) I PRINCIPI SUL PROVVEDIMENTO 1. principio della motivazione • l’amministrazione ha l’obbligo di motivare i propri provvedimenti (art. 41, comma 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea; art. 3, l. 241/1990) • attraverso la motivazione il destinatario del provvedimento e il giudice possono ricostruire le ragioni poste a fondamento della decisione dell’amministrazione • è in relazione con il principio di trasparenza e con quello di imparzialità principio di sindacabilità degli atti 2. • 49 gli atti amministrativi che ledono i diritti soggettivi e gli interessi legittimi sono sempre assoggettati al controllo giurisdizionale del giudice ordinario o amministrativo Segue d) I PRINCIPI SUL PROCEDIMENTO 1. principio del contraddittorio • ogni individuo ha il diritto di essere ascoltato prima che l’amministrazione adotti un provvedimento per lui pregiudizievole (v. art. 41, comma 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea; artt. 7 e segg., l. 241/1990) principio di pubblicità e trasparenza: rileva sotto due ambiti 2. • • messa a disposizione della generalità degli interessati da parte dell’amministrazione di una serie di informazioni sulla propria organizzazione e attività mediante pubblicazione su albi, bollettini, siti, ecc. diritto di accesso ai documenti amministrativi (art. 22, l. 241/1990) principio di certezza e celerità 3. • ogni individuo ha diritto a che l’amministrazione tratti le questioni che lo riguardano entro un termine ragionevole (v. art. 41, comma 1, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea; art. 2, l. 241/1990); persegue un duplice scopo: • • principio di efficienza 4. • 50 tutela gli interessi dei soggetti coinvolti che, così, possono programmare le proprie attività promuove l’efficienza e l’efficacia della pubblica amministrazione l’amministrazione «non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria» (art. 1, comma 2, l. 241/1990) INVALIDITA’ • Difformità tra atto e suo modello legale che determina una lesione degli interessi tutelati dalle norme • Consiste nella violazione di norme che conferiscono poteri (secondarie- H.HART, sulla produzione giuridica- N. BOBBIO, di azione- E. GUICCIARDI) • Incide sull’efficacia dell’atto 51 REGIMI DI INVALIDITA’ • NULLITA’: inidoneità dell’atto a produrre effetti giuridici • ANNULLABILITA’: idoneità dell’atto a produrre effetti giuridici in modo precario, fino a che non intervenga l’annullamento a rimuoverli retroattivamente L’annullabilità è il regime ordinario del provvedimento invalido, la nullità riguarda ipotesi tassative 52 DISTINZIONI NELL’INVALIDITA’ Invalidità totale Invalidità parziale (solo provvedimenti ad effetti scindibili) Invalidità propria (vizi dell’atto) Invalidità derivata(vizi di un atto presupposto che si propagano sull’atto) – ad effetto caducante – ad effetto meramente viziante Invalidità originaria Invalidità sopravvenuta (legge retroattiva, di interpretazione autentica, dichiarazione di incostituzionalità) 53 ANNULLABILITA’ (art. 21 octies, l.n. 241/90) • Incompetenza • Violazione di legge • Eccesso di potere 54 INCOMPETENZA • Se il provvedimento è stato adottato da organo o soggetto diverso da quello previsto dalla legge • Attiene all’elemento soggettivo del provvedimento • Si distingue in: – Incompetenza assoluta (carenza di potere) – Incompetenza relativa 55 VIOLAZIONE DI LEGGE • Categoria residuale in cui confluiscono tutte le restanti ipotesi di difformità tra provvedimento e schema legale 56 ECCESSO DI POTERE • Vizio della funzione (F. BENVENUTI) • Violazione del vincolo del fine pubblico imposto dalla norma attributiva del potere (sviamento di potere) • La giurisprudenza ha individuato sintomi dello sviamento: le c.d. figure sintomatiche (quali: errore o travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, disparità di trattamento, violazione di circolari, norme interne, prassi) 57 VIZI NON INVALIDANTI (art. 21 octies l.n. 241/90) Violazione legge formale o Omessa comunicazione procedimentale d’avvio del procedimento • Se il provv. ha “natura vincolata” • Se, per questa ragione, “sia palese” che il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso • Anche per provvedimenti discrezionali • Se l’amministrazione dimostra in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso (in giurisprudenza, onere a carico del ricorrente) Queste illegittimità non provocano l’annullamento 58 NULLITA’ (art. 21 septies l.n. 241/90) • Mancanza degli elementi essenziali • Difetto assoluto di attribuzione (incompetenza assoluta) • Violazione o elusione del giudicato 59 PROVVEDIMENTI DI II GRADO Riguardano precedenti atti: • Annullamento d’ufficio • Convalida • Sanatoria • Conferma • Conversione • Revoca • Recesso unilaterale dai contratti (solo se previsto da norme speciali- art. 21 sexies l.n. 241/90) 60 ANNULLAMENTO D’UFFICIO ( art. 21, nonies, L. 241/1990) Rimuove ex tunc il provvedimento •Competenza dell’organo che ha adottato l’atto o di altro indicato dalla legge •4 presupposti: – Illegittimità del provvedimento – Ragioni di interesse pubblico (no mero ripristino della legalità) – Ponderazione degli interessi coinvolti, compresi quelli dei destinatari e dei controinteressati – Deve essere adottato entro un termine ragionevole (tutela dell’affidamento) 61 ALTRI PROVVEDIMENTI SU ATTI ILLEGITTIMI -Principio di conservazione atti giuridici • CONVALIDA elimina il vizio, in presenza di ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole (art. 21 nonies, l.n. 241/90) • SANATORIA l’illegittimità per difetto di un presupposto (fatto o atto) viene meno per effetto del sopravvenire del presupposto • CONVERSIONE applicazione analogica art. 1424 c.c. (su provvedimenti nulli o annullabili) 62 REVOCA (art. 21 quinquies l.n. 241/90) • Determina la cessazione (ex nunc) degli effetti del provvedimento • Può riguardare solo provvedimenti ad effetti durevoli ancora in corso • Garantisce la conformità dell’assetto giuridico derivante dal provvedimento all’interesse pubblico • Obbliga la p.a ad indennizzare gli interessati (salvi casi particolari: revoche sanzionatorie o incidenti su rapporti negoziali) 63 REVOCA (Segue) • Può essere adottata in caso di (alternative): • Sopravvenienze: – Sopravvenuti motivi di pubblico interesse – Mutamento della situazione di fatto • Nuova valutazione dell’interesse pubblico originario (jus poenitendi) 64 • Grazie per l’attenzione…… 65