PROGETTO INNOCENTI
IL RIESAME DEL PROCESSO A SEGUITO DI CONDANNA DELLA
CORTE DI STRASBURGO: MODELLI EUROPEI E PROSPETTIVE
ITALIANE
Riv.
di
it.
dir.
e
proc.
pen. 2009,
Mitja
04,
1844
Gialuz
Ricercatore di Procedura penale nell'Università di Trieste
SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. L'obbligo di riesame derivante dalle
sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo. - 3. Gli istituti
impiegati nell'ordinamento italiano per garantire la rinnovazione e la
riapertura del procedimento: restituzione nel termine e ricorso
straordinario. - 4. (Segue): i rimedi pretori volti ad assicurare la
neutralizzazione della sentenza "convenzionalmente illegittima". - 5. La
previsione di appositi rimedi per il riesame in altri Stati membri. - 6.
Analisi comparata delle soluzioni adottate negli altri ordinamenti
europei: i presupposti per il riesame. - 7. (Segue): la fisionomia del
rimedio straordinario. - 8. I progetti italiani di riforma. - 9. Le ragioni
infondate di un approccio restrittivo. - 10. La necessità di plasmare un
rimedio davvero autonomo rispetto alla revisione.
1. Premessa. - « Non è più oramai da revocare in dubbio che sia
patrimonio comune della scienza giuridica, della giurisprudenza
costituzionale e di legittimità la 'forza vincolante' delle sentenze
definitive della Corte europea dei diritti dell'uomo ». Con queste
parole comincia la motivazione in diritto di una recente sentenza, con
la quale la Cassazione ha disposto la riapertura del processo interno
nel "caso Drassich" (1)
(1) Il riferimento è a Cass., sez. VI, 12 novembre 2008, Drassich, in
Cass. pen., 2009, p. 1458.
.
Si tratta di un'affermazione particolarmente significativa, in quanto
fotografa efficacemente quel che è accaduto negli ultimi anni nel
nostro sistema di giustizia penale. Proprio nel settore in cui è più
forte
la
propensione
a
difendere
la
sovranità
nazionale,
la
giurisprudenza ha seguito un percorso di grande apertura rispetto
alle istanze sovranazionali. Al fine di garantire l'esecuzione delle
sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (in prosieguo: la
"Corte di Strasburgo", la "Corte europea" o anche semplicemente la
"Corte"), che accertino la violazione dei diritti fondamentali garantiti
dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle
libertà
fondamentali
all'affermazione
processuale
di
penale:
principi
i
(d'ora
innanzi:
assolutamente
giudici
di
merito
CEDU),
inediti,
hanno
si
è
giunti
nell'ambito
riconosciuto
espressamente la « supremazia del giudicato europeo » rispetto a
quello nazionale (2)
(2) Così, Trib. Roma, 25 settembre 2006, Bracci, in Cass. pen., 2007, p.
276.
; la Corte di cassazione ha sancito a più riprese che, in materia di
violazione dei diritti fondamentali riconosciuti all'imputato dall'art. 6
CEDU, il giudice nazionale italiano è tenuto « a conformarsi alla
giurisprudenza della Corte di Strasburgo, anche se ciò comporta la
necessità di mettere in discussione, attraverso il riesame o la
riapertura dei procedimenti penali, l'intangibilità del giudicato » (3)
(3) In tal senso, Cass., sez. I, 12 luglio 2006, Somogyi, in Dir. pen.
proc., 2007, p. 90; nonché, Cass., sez. I, 1° dicembre 2006, Dorigo, in
Cass. pen., 2007, p. 1445.
. Per parte sua, la Corte costituzionale ha riconosciuto « l'evidente,
improrogabile necessità che l'ordinamento predisponga adeguate
misure [...] atte a riparare, sul piano processuale, le conseguenze
scaturite dalle violazioni ai principi della Convenzione in tema di
"processo equo", accertate da sentenze della Corte europea dei diritti
dell'uomo » (4)
(4) Così, C. cost., 24 aprile 2008, n. 129, in Cass. pen., 2008, p. 3989.
.
Sulla scorta di queste dichiarazioni di principio, la Cassazione è
pervenuta, da un lato, a ritenere ineseguibile il giudicato di condanna
emesso all'esito di un processo ritenuto non equo e, dall'altro, a
disporre la riapertura del processo, mercé l'applicazione analogica del
rimedio del ricorso straordinario per cassazione (5)
(5) Su questi e altri casi si tornerà infra, § 3-4.
.
In questa evoluzione della giurisprudenza non vi è dubbio che abbia
giocato un qualche ruolo quel processo di "europeizzazione" della
procedura penale, al quale si assiste sul versante della "piccola"
Europa, ossia dell'Unione europea (6)
(6) Sulla proficua osmosi che si realizza tra Consiglio d'Europa e
Unione europea sul piano della giustizia penale, cfr. BUZZELLI, voce
Processo penale europeo, in Enc. dir., Annali, II.1, Milano, 2008, p. 705;
PISANI, Il « processo penale europeo »: problemi e prospettive, ora in ID.,
Nuovi temi e casi di procedura penale internazionale, Milano, 2007, p.
390 ss.
. Sul piano culturale, le brecce aperte nei confini dell'ordinamento
nazionale dalla creazione progressiva di uno spazio europeo di
"libertà, sicurezza e giustizia" - tanto da parte del legislatore europeo,
quanto da parte della Corte di giustizia - hanno in qualche misura
consentito alla giurisprudenza di spingersi sino al punto di proporre
soluzioni audaci al problema legato all'esecuzione delle sentenze
della Corte di Strasburgo che prevedono la riapertura del processo
penale. Soluzioni, come si vedrà, rese necessarie dalla perdurante
inerzia del legislatore.
Ebbene, di fronte a queste fughe in avanti della giurisprudenza meritorie, probabilmente, sul piano dall'etica della responsabilità - oc
corre verificare, per un verso, se e in che misura le soluzioni adottate
siano tecnicamente corrette e, per l'altro, se esse siano idonee a
garantire effettivamente l'adempimento dell'obbligo di restituitio in
integrum. Come si noterà, i rimedi pretori risultano in larga misura
incongrui e inadeguati. D'altra parte, sarebbe strano il contrario, vista
la reale portata della problematica: che non è solo - e forse non è
tanto - quella di trovare una via per dare esecuzione alle sentenze
della Corte europea, quanto quella di definire i termini del rapporto
tra legalità - costituzionale e ordinaria, sostanziale e processuale nazionale,
sintetizzata
nel
giudicato,
e
legalità
convenzionale,
riaffermata dalla sentenza della Corte europea. Un compito, quindi,
che non può che essere affidato al legislatore: a quest'ultimo spetta
individuare un punto di equilibrio tra l'esigenza di stabilità del
giudicato - formatosi spesso nel rispetto delle norme interne - e la
necessità di attuare la sentenza della Corte europea che assodi una
violazione della CEDU.
Lo conferma chiaramente l'esperienza di altri Stati membri del
Consiglio d'Europa, ove il legislatore è intervenuto per disciplinare
appositi rimedi diretti ad assicurare il follow-up alle sentenze della
Corte di Strasburgo. Proprio l'analisi comparata di queste esperienze e
lo studio dei modelli europei consentirà di trarre alcuni spunti per
l'esame critico dei progetti di legge in discussione in Parlamento e per
formulare alcune considerazioni in prospettiva de iure condendo.
2. L'obbligo di riesame derivante dalle sentenze della Corte europea dei
diritti dell'uomo. - Dopo che per lungo tempo la Corte europea ha
assegnato valore meramente dichiarativo alle proprie decisioni,
nell'ultimo decennio si è assistito a un radicale mutamento. Come si
legge in una delle più significative pronunce della Corte europea, lo
Stato riconosciuto responsabile di una violazione della Convenzione o
di uno dei suoi protocolli, « è chiamato non solo a versare agli
interessati le somme assegnate a titolo di equa soddisfazione, ma
anche a scegliere, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, le
misure
generali
e/o,
all'occorrenza,
individuali
da
adottare
nell'ordinamento giuridico interno al fine di porre termine alla
violazione constatata dalla Corte e di rimuoverne per quanto possibile
le conseguenze » (7)
(7) Il brano è tratto da C. eur. dir. uomo, 13 luglio 2000, Scozzari e
Giunta c. Italia, § 249. V., in precedenza, C. eur. dir. uomo, 31 ottobre
1995, Papamichalopoulos c. Grecia, § 34.
.
Se fino a qualche tempo fa appariva centrale il primo obbligo,
nell'ultimo periodo ha assunto un rilievo del tutto inedito il terzo,
ossia quello coincidente con il vincolo di porre fine alla violazione e di
riparare alle conseguenze della stessa, mettendo la vittima nelle
condizioni nelle quali si sarebbe trovata in assenza della lesione
(obbligo di restitutio in integrum) (8)
(8) Riguardo a tale obbligo, cfr., tra i tanti, BÎRSAN, Les aspects
nouveaux de l'application des articles 41 et 46 de la Convention dans
la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, in
Trente ans de droit européen des droits de l'homme. Etudes à la
memoire de Wolfgang Strasser, Bruxelles, 2007, p. 23 ss.; LAMBERT, La
pratique récente de réparation des violations de la Convention
européenne de sauveguarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales:
plaidoyer
pour
la
préservation
d'un
acquis
remarquable, in Revue trim. dr. homme, 2000, p. 201; ZWAAK, The
Supervisory Task of the Committee of Ministers, in AA.VV., Theory and
Practice of the European Convention on Human Rights, a cura di Van
Dijk, Van Hoof, Van Rijn, Zwaak, 4ª ed., Antwerpen-Oxford, 2006, p.
301 ss.
.
È ricorrente l'affermazione che si tratti di una mera obbligazione di
risultato. Sovente la Corte ribadisce che lo Stato rimane libero di
scegliere i mezzi tramite i quali rispettare il suo obbligo di
conformarsi alla decisione. Tuttavia, tale libertà risulta sempre più
limitata. Non solo essa è sottoposta al controllo via via più penetrante
del Comitato dei Ministri, che chiude il procedimento soltanto dopo
aver verificato in concreto l'idoneità della misura individuale adottata
nel caso concreto (come prescritto oggi dai precetti 6, 7 e 17 delle
Règles du Comité des Ministres pour la surveillance de l'exécution des
arrêts et des termes des règlements amiables, adottate il 10 maggio
2006) (9)
(9) Sul ruolo del Comitato dei Ministri, cfr. DE SALVIA, L'obbligo degli
Stati di conformarsi alle sentenze della Corte europea e del Comitato
dei Ministri del Consiglio d'Europa, in AA.VV., Giurisprudenza europea
e processo penale italiano, a cura di Balsamo e Kostoris, Torino, 2008,
p. 76 ss.; V. ESPOSITO, La libertà degli Stati nella scelta dei mezzi
attuativi delle sentenze della Corte europea dei diritti umani, in AA.VV.,
La Corte europea dei diritti umani e l'esecuzione delle sue sentenze,
Napoli, 2003, p. 55 ss.; PIRRONE, L'obbligo di conformarsi alle sentenze
della Corte europea dei diritti dell'uomo, Milano, 2004, p. 184 ss.;
RAIMONDI, L'obbligo degli Stati di conformarsi alle sentenze definitive
della Corte europea dei diritti umani negli affari nei quali essi sono
parti: l'art. 46, primo comma, della Cedu , in AA.VV., La Corte europea
dei diritti umani, cit., p. 44.
, ma sempre più spesso - e soprattutto nei casi di violazioni ai canoni
del giusto processo - è direttamente la Corte a indicare la misura
individuale preferibile nel caso concreto (10)
(10) In dottrina, per questa evoluzione nella giurisprudenza della
Corte di Strasburgo, cfr. CAFLISH, New Practice Regarding the
Implementation of the Judgements of the Strasbourg Court, in Italian
Yearbook of International Law, 2005, p. 4 ss.; COZZI, L'impatto delle
sentenze della Corte di Strasburgo sulle situazioni giuridiche interne
definite da sentenze passate in giudicato: la configurabilità di un
obbligo di riapertura o di revisione del processo, in AA.VV., L'incidenza
del diritto comunitario e della Cedu sugli atti nazionali definitivi, a
cura di Spitaleri, Milano, 2009, p. 162 ss.; DE SALVIA, La Cour
européenne des droits de l'homme est-elle, par la nature de ses arrêts,
un véritable tribunal de pleine juridiction?, in Revue trim. dr. homme,
2006, p. 493; GREER, The European Convention on Human Rights,
Cambridge, 2006, p. 155; LONATI, Il diritto dell'accusato a "interrogare
o fare interrogare" le fonti di prova a carico (studio sul contraddittorio
nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e nel sistema
processuale penale italiano), Torino, 2008, p. 102 ss.; LOUCAIDES,
Reparation for Violations of Human Rights under the European
Convention and Restitutio in Integrum, in Eur. hum. rights law rev.,
2008, p. 186 ss.; SACCUCCI, La riapertura del processo penale quale
misura individuale per ottemperare alle sentenze della Corte europea,
in AA.VV., Giurisprudenza europea, cit., p. 84.
. Evidentemente, questa varia a seconda della tipologia delle violazioni
e delle caratteristiche della fattispecie concreta. Nondimeno, per quel
che riguarda le violazioni realizzate in un processo penale e
cristallizzate in una sentenza, si possono ravvisare alcuni tratti
ricorrenti.
Con riferimento al contenuto dell'obbligo, il vincolo nascente dalla
pronuncia della Corte di Strasburgo che imponga - in termini generici
- una qualche forma di riesame della causa come misura individuale
può essere sostanzialmente di quattro tipi: può configurarsi come
obbligo di neutralizzare gli effetti della sentenza, come obbligo di
rivalutare il contenuto della stessa, come obbligo di riaprire il
processo o, infine, come obbligo di rinnovare il processo (11)
(11) Di "obbligo di riesame" si parlerà quindi in termini generici, come
obbligo di riconsiderazione comprensivo dell'obbligo di neutralizzare
gli effetti della sentenza, dell'obbligo di rivalutazione, dell'obbligo di
riapertura e dell'obbligo di rinnovazione. Si è ben consapevoli che, a
livello europeo, nell'Exposé de motifs concernant la Recommandation
n° R (2000)2 du Comité des Ministres aux Etats membre sur la
réexamen ou réouverture de certaines affaires au niveau interne suite
à des arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme, vi è
un'indicazione circa l'impiego dei termini 'réoverture' e 'réexamen': il
primo si riferirebbe alle ipotesi che presuppongono l'intervento
dell'autorità giudiziaria mentre il secondo riguarderebbe i casi in cui è
previsto l'intervento di un'altra autorità, in particolare quella
amministrativa (cfr. E. LAMBERT, Le réexamen de certaines affaires suite
à des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, in Rev.
Trim. Dr. Homme, 2001, p. 715). A livello interno, ci sembra però
preferibile utilizzare la parola "riesame" come genus e il termine
riapertura
come
probabilmente
in
species.
un
Un
appiglio
passaggio
della
in
tal
stessa
senso
si
trova
Raccomandazione
R(2000)2, nel quale si incoraggiano le parti contraenti ad assicurare «
adequate possibilities of re-examination of the case, including
reopening of proceedings ».
.
Il primo consegue alle sentenze della Corte che presentano quel che si
potrebbe definire - adattando una categoria nazionale a un contesto
diverso - "effetto cassatorio negativo" (12)
(12) Di « effets cassatoires atténués des arrêts européens » parla - sia
pure in senso lato - LAMBERT, Les effets des arrêts de la Cour
européenne des droits de l'homme. Contribution à une approche
pluraliste du droit européen des droits de l'homme, Bruxelles, 1999, p.
239, 215.
: ciò accade generalmente laddove la Corte accerta l'illegittimità di
una condanna per una violazione sostanziale della CEDU e il Comitato
richiede che siano cancellati gli effetti della condanna del ricorrente. I
casi più diffusi sono quelli in cui la sentenza nazionale di condanna si
ponga in contrasto con la libertà di espressione garantita dall'art. 10
CEDU (13)
(13) V., al riguardo, il caso Jersild c. Danimarca (1994), nel quale una
condanna per diffusione di idee razziste era stata ritenuta dalla Corte
contraria alla libertà d'espressione (era stato riaperto il procedimento
penale e a seguito del nuovo processo l'imputato era stato assolto)
(Res DH(95)212). Più recentemente, tra i tanti, vanno menzionati i casi
relativi alla Turchia valutati nella ResDH(2006)79, nonché i casi
Aslantas c. Turchia (ResDH(2007)16), Güvener c. Turchia (C. eur. dir.
uomo, 26 settembre 2007, Güvener c. Turchia, § 34), Grigoriades c.
Grecia (ResDH(2004)79) e Lopes Gomes Da Silva c. Portogallo
(ResDH(2007)131).
, con la libertà di associazione di cui all'art. 11 CEDU (14)
(14)
V.
il
caso
Socialist
Party
c.
Turchia
(ResDH(1999)
245,
ResDH(1999)529).
, con la libertà di pensiero, di coscienza e di religione di cui all'art. 9
CEDU (15)
(15) Cfr. i casi Serif c. Grecia e Agga c. Grecia (ResDH(2005)88).
oppure quelli in cui leda il principio di irretroattività contemplato
nell'art. 7 CEDU (16)
(16) V., ad esempio, il caso Dragotoniu e Militaru-Pidhorni c. Romania
(C. eur. dir. uomo, 24 maggio 2007, Dragotoniu e Militaru-Pidhorni c.
Romania, § 48), i casi Puhk e Vebber c. Estonia (rispetto ai quali, cfr.
rispettivamente ResDH(2005)61 e ResDH(2005)62); il caso Welch c.
Regno Unito (ResDH(1997)222).
. Qualora invece la Corte riscontri una violazione processuale, si pone
il problema del rapporto dell'obbligo di neutralizzazione rispetto a
quello di riapertura del processo: in linea teorica, il primo dovrebbe
essere assorbito dal secondo, ma, come si vedrà, accade talvolta che
mantenga una propria autonomia.
La seconda ipotesi si realizza quando dalla sentenza della Corte - o
dalle rideterminazioni successive del Comitato - emerge l'obbligo di
rivalutare il contenuto della decisione allo stato degli atti - ossia
senza svolgere attività processuale diversa da quella strettamente
decisoria -, tenendo conto delle indicazioni emergenti dalla decisione
(17)
(17) Nel dibattito sviluppatosi nella dottrina olandese prima della
modifica del codice di rito (cfr. infra, § 5), si è prospettata l'alternativa
tra "reconsideration procedure" e "review procedure". La prima
sarebbe vòlta unicamente a rivalutare la sentenza tenendo conto delle
indicazioni della Corte: la corte nazionale « could decide wheher
punishment needs to be lowered (for example in cases of violation of
reasonable time), or whether evidence needs to be excluded (for
example in cases of a violation of the principle of nemo tenetur, the
right to hear witnesses, or equality of arms). Then, on the basis of the
remaining evidence, it can decide whether an acquittal would be
appropriate. It should also be possible for this chamber to decide to
quash a conviction because the prosecution should have been stayed
(for example in cases of a violation of the impartiality principle,
presumption of innocence, the right to a public hearing, or the right
to preparation and defence) » (così, SPRONKEN, Sitting on the ruins of
justice, redress for the plaintiff after Strasbourg: reconsideration
instead of review, in The execution of Strasbourg and Geneva Human
Rights Decisions in the National Order, a cura di Barkhuysen, Van
Emmerik e Van Kempen, L'Aia, 1999, p. 265). La seconda, invece, si
configura come « a procedure which may take place both at
instigation of the 'state' and of the person convicted and in which
both are awarded completely new opportunities as regards the treaty
violation » (queste le parole di VAN KEMPEN, Judicial interpretation and
amendment of the law: review of criminal law decisions on account of
Strasbourg judgments, in The execution of Strasbourg and Geneva
Human Rights Decisions, cit., p. 336).
. Generalmente, la rivalutazione è misura individuale utilizzata nel
caso di accertamento di una violazione sostanziale derivante, non
dall'illegittimità tout court dell'ingerenza nella libertà riconosciuta
dalla CEDU, ma dalla semplice sproporzione rispetto allo scopo
perseguito: in questo caso, come è stato acutamente rilevato, «
l'esecuzione del giudicato internazionale impone ... il ripristino
dell'equilibrio attraverso una diversa modulazione della decisione
interna, che, pertanto, non dovrà essere necessariamente rimossa,
bensì piuttosto 'ridimensionata' » (18)
(18) Così, SACCUCCI, Obblighi di riparazione e revisione dei processi
nella Convenzione europea dei diritti umani, in Riv. dir. int., 2002, p.
665.
. D'altronde, la stessa Corte ha riconosciuto che « la nature et la
lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en
considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de
l'ingerence » (19)
(19) Così, C. eur. dir. uomo, 17 luglio 2007, Ormanni c. Italia, § 67.
Cfr. anche C. eur. dir. uomo, 26 luglio 2007, Colaco Mestre c.
Portogallo, § 32 s.
.
In un caso recente che ha interessato proprio l'Italia, nel quale si è
accertata la violazione dell'art. 7 CEDU - perché, all'esito dell'appello
avverso sentenza resa in sede di giudizio abbreviato richiesto nel
febbraio del 2000, ma concluso con sentenza il giorno stesso
dell'entrata in vigore dell'art. 7, comma 2, d.l. 24 novembre 2000, n.
341, era stata applicata la pena dell'ergastolo e non, come previsto in
origine e disposto dal giudice di prime cure, la pena pari a trent'anni
di reclusione - la Corte ha concluso stabilendo nel dispositivo che lo
Stato italiano « is responsible for ensuring that the sentence of life
imprisonment imposed on the applicant is replaced by a penalty
consistent with the principles set out in the present judgment », ossia
non superiore a trent'anni di reclusione (20)
(20) Testualmente, C. eur. dir. uomo, 17 settembre 2009, Scoppola c.
Italia, § 6a del dispositivo, nonché § 154 della motivazione.
.
Peraltro, va precisato che la rivalutazione può essere disposta pure
per eseguire una sentenza che abbia accertato la violazione di un
diritto di natura processuale: in alcuni ordinamenti, infatti, si è
garantita la riduzione della pena, al fine di compensare il condannato
dell'irragionevole durata del procedimento (21)
(21) Si rinvia, al riguardo, a PARLATO, La revisione del giudicato penale
a seguito di pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo. (II)
L'esperienza della Repubblica federale tedesca e di altri Paesi
dell'Europa continentale, in questa rivista, 2006, p. 1029.
.
Il terzo vincolo, ossia l'obbligo di riaprire il processo per svolgere una
nuova
attività
procedimentale
(di
carattere
istruttorio
o
argomentativo) appare sempre più quale misura individuale, volta a
garantire la restitutio in integrum dinnanzi a violazioni di natura
processuale (22)
(22) Cfr. sull'evoluzione che ha condotto a tale esito, LAMBERT
ABDELGAWAD, L'exécution des arrêts de la Cour européenne des droits
de l'homme (2007), in Rev. trim. dr. homme, 2008, p. 673; EAD.,
L'exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme
(2006), ivi, 2007, p. 680 ss.; EAD., Les procédures de réouverture
devant le juge national en cas de « condemnation » par la Cour
européenne, in De l'effectivité des recours internes dans l'application
de la Convention européenne des droits de l'homme, Bruxelles, 2006, p.
199 ss.; EAD., Le réexamen de certaines, cit., p. 716; LEACH, Beyond the
Bug River - A New Dawn for Redress Before the European Court of
Human Rights?, in Eur. Hum. Rights Law Rev., 2005, p. 157 ss.;
SUNDBERG, Le contrôle de l'exécution des arrêts de la Cour européenne
des droits de l'homme, in Libertés, justice, tolérance.Mélanges en
hommage au Doyen Gérard Cohen-Jonathan, vol. II, Bruxelles, 2004,
1524 ss.; TAMIETTI, Iniquità della procedura contumaciale ed equa
riparazione sotto forma di restitutio in integrum: un passo verso un
obbligo giuridico degli Stati membri alla celebrazione di un nuovo
processo?, in Cass. pen., 2004, p. 3805 ss.; ID., Un ulteriore passo verso
una piena esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti
dell'uomo in tema di equo processo: il giudicato nazionale non è di
ostacolo alla riapertura dei processi, ivi, 2007, p. 1027 ss.
. Nella fonda mentale Raccomandazione del 19 gennaio 2000,
R(2000)2, il Comitato dei Ministri aveva sollecitato gli Stati membri a
prevedere la celebrazione di un nuovo processo ogni qual volta la
violazione di una norma processuale appaia talmente grave da aver
condizionato l'esito del processo. E proprio in applicazione di tale
direttiva generale, l'organo deputato al controllo sull'esecuzione delle
sentenze ha insistito ripetutamente sull'obbligo in parola (23)
(23) Cfr., tra le tante, ResDH(2006)72, relativa al caso Taal c. Estonia;
ResDH(2007)150, ResDH(2007)26, relative al caso Hulki Günes c.
Turchia; ResDH(2007)46, nel caso Mayali c. Francia.
. In seguito, la stessa giurisprudenza di Strasburgo si è via via
consolidata nell'indicare la riapertura del processo come la forma di
riparazione più appropriata per le violazioni del diritto a un processo
equo derivanti dall'utilizzo di prove testimoniali ottenute con la
coercizione (24)
(24) V. C. eur. dir. uomo, 28 settembre 2007, Harutyunyan c. Armenia,
§ 66.
, nonché dalla lesione: del diritto a un giudice imparziale (25)
(25) Cfr., ex plurimis, C. eur. dir. uomo, 19 ottobre 2006, Abdullah
Altun c. Turchia, § 38; C. eur. dir. uomo, 2 febbraio 2006, Duran Sekin
c. Turchia, § 45; C. eur. dir. uomo, 12 maggio 2005, Ocalan c. Turchia,
§ 210; C. eur. dir. uomo, 29 gennaio 2004, Tahir Duran c. Turchia, §
23; C. eur. dir. uomo, 23 ottobre 2003, Gençel c. Turchia, § 27.
, del diritto dell'imputato di essere sentito personalmente davanti al
giudice (26)
(26) V. C. eur. dir. uomo, 1° luglio 2008, Calmanovici c. Romania, §
162; C. eur. dir. uomo, 29 giugno 2007, Mircea c. Romania, § 98; C.
eur. dir. uomo, 22 maggio 2007, Muttilainen c. Finlandia, § 27.
, del diritto di accesso al giudice dell'impugnazione (27)
(27) Cfr. C. eur. dir. uomo, 22 maggio 2007, Perlala c. Grecia, § 35; C.
eur. dir. uomo, 15 maggio 2007, Angelov Angel c. Bulgaria, § 40; C.
eur. dir. uomo, 26 gennaio 2006, Lungoci c. Romania, § 56.
, del diritto di interrogare i testimoni a carico (28)
(28) V. C. eur. dir. uomo, 19 ottobre 2006, Majadallah c. Italia, § 49; C.
eur. dir. uomo, 13 aprile 2006, Zentar c. Francia, § 35; C. eur. dir.
uomo, 15 ottobre 2005, Bracci c. Italia, § 75.
, del diritto all'assistenza effettiva di un difensore (29)
(29) Cfr. C. eur. dir. uomo, 27 aprile 2006, Sannino c. Italia, § 68.
, del diritto di essere informato della natura e dei motivi dell'accusa e
di disporre del tempo necessario per preparare la difesa (30)
(30) V. C. eur. dir. uomo, 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia, § 46.
.
Come si è anticipato, secondo la Raccomandazione R(2000)2, le parti
contraenti devono garantire la riapertura quando la sentenza della
Corte induce alla conclusione che l'error in procedendo è di tale
gravità da « far sorgere seri dubbi sull'esito del procedimento
nazionale ». Ne deriva che un primo vaglio sulla rilevanza causale del
vizio viene senza dubbio compiuto dalla Corte e dal Comitato, nel
momento in cui indicano nella riapertura la misura preferibile; ma un
ulteriore sindacato è rimesso agli ordinamenti nazionali (31)
(31) Cfr. COZZI, op. cit., p. 195.
. Sul punto, non vi è un vincolo assoluto per le autorità nazionali, che
possono anche discostarsi dalle indicazioni della Corte, purché
giustifichino l'eventuale diniego della riapertura davanti al Comitato
(32)
(32) In tal senso, assume un rilievo peculiare la Risoluzione
CM/ResDH(2007)1, del 14 febbraio 2007, con la quale è stato chiuso il
caso relativo all'esecuzione della sentenza Öcalan c. Turchia del 12
maggio 2005, che aveva disposto - quale misura preferibile - la
riapertura del procedimento penale (cfr. supra, nota 25): ciò
nonostante che la Corte di Ankara abbia escluso la riapertura in
quanto « neither the new submissions made on behalf of the
applicant by his lawyers nor a full re-examination of the case file cast
any serious doubts on the reliability of the impugned conviction ».
. D'altra parte, soprattutto con riguardo all'ipotesi di violazioni
attinenti alla prova, la "prova di resistenza" che viene effettuata dalla
Corte è molto diversa da quella compiuta a livello nazionale: non solo
il giudice interno si fonda anche sugli atti del procedimento e non
esclusivamente sulla sentenza, ma gli stessi criteri di valutazione
possono essere differenti (33)
(33) Cfr., assai perspicuamente, ALLEGREZZA, Violazione della Cedu e
giudicato penale. Quali contaminazioni? Quali rimedi?, in AA.VV.,
All'incrocio tra Costituzione e Cedu , a cura di Bin, Brunelli, Pugiotto,
Veronesi, Torino, 2007, p. 25.
. E, in effetti, anche dall'analisi comparatistica emergerà come in
diversi ordinamenti prevalga una logica di sussidiarietà, in forza della
quale l'accertamento sull'incidenza effettiva del vizio processuale
viene affidato al giudice interno.
Il quarto vincolo appare quale specificazione del terzo e consegue
all'accertamento
della
violazione
del
diritto
dell'imputato
a
partecipare personalmente al processo: in questi casi, la Corte
sancisce generalmente che « a retrial or the reopening of the case, if
requested, represents in principle an appropriate way of redressing
the violation », specificando che non è suo compito « to indicate how
any new trial (or re-examination of the applicant's appeal) is to
proceed and what form it is to take » (34)
(34) Testualmente, C. eur. dir. uomo, 17 aprile 2008, Abbasov c.
Azerbaijan, § 41-42. Analogamente, tra le tante, C. eur. dir. uomo, 12
novembre 2007, Pititto c. Italia, § 79; C. eur. dir. uomo, 8 febbraio
2007, Kollcaku c. Italia, § 81; C. eur. dir. uomo 21 dicembre 2006,
Zunic c. Italia, § 73; C. eur. dir. uomo, 14 dicembre 2006, Alì Ay c.
Italia, § 59; C. eur. dir. uomo, 28 settembre 2006, Hu c. Italia, § 71; C.
eur. dir. uomo, 23 maggio 2006, Kounov c. Bulgaria, § 59; C. eur. dir.
uomo, 1° marzo 2006, Sejdovic c. Italia, § 126; C. eur. dir. uomo, 24
giugno 2005, Stojchkov c. Bulgaria, § 81; C. eur. dir. uomo, 18 maggio
2004, Somogyi c. Italia, § 86.
. Ora, siffatta ipotesi va distinta da quelle relative alla violazione di
altri diritti processuali sul piano teorico: essa si caratterizza, infatti,
per la circostanza che è lo stesso diritto a partecipare al processo che
contempla, nel suo contenuto essenziale, la celebrazione di un nuovo
giudizio di merito per il condannato contumace che non abbia
rinunciato a presenziare e la cui assenza sia dipesa da una causa
indipendente dalla sua volontà (35)
(35) Secondo la regola 9 della Risoluzione n. 11 del Comitato dei
Ministri del Consiglio d'Europa del 1975, « la personne jugée en son
absence, mais régulièrement citée, a droit à être jugée à nouveau, en
la forme ordinaire, si elle établit que son absence et que le fait qu'elle
n'ait pu en prévenir le juge sont dus à une cause indépendante de sa
volonté ».
; pertanto, si è acutamente affermato che « il contenuto del diritto
sostanziale diviene parimenti il contenuto dell'obbligo di esecuzione,
cosicché il condannato contumace ha diritto ad un nuovo giudizio di
cognizione piena » (36)
(36) Così, COZZI, op. cit., p. 194.
. Ciò si traduce in due conseguenze. La prima ha carattere qualitativo:
il nuovo giudizio va disposto automaticamente, senza che vi sia
spazio per un qualsiasi apprezzamento, né a livello convenzionale, né
da parte dello Stato condannato: il condannato non volontariamente
sottrattosi alla giustizia e giudicato in sua assenza « doit en toute
circonstance pouvoir obtenir qu'une juridiction statue à nouveau sur
le bien-fondé de l'accusation [corsivo nostro] » (37)
(37) Testualmente, C. eur. dir. uomo, 9 giugno 2005, R.R. c. Italia, §
59. In argomento, cfr., per tutti, KUTY, Justice pénale et procès
équitable, vol. I, Bruxelles, 2006, p. 396; UBERTIS, Principi di procedura
penale europea, 2ª ed., Milano, 2009, p. 63; VIERING, Right to a fair and
public hearing, in AAVV., Theory and Practice, cit., p. 591.
. La seconda ha natura quantitativa: a livello nazionale, si dovrebbe
garantire qualcosa di più che la mera riapertura, ossia un nuovo
processo. Sotto questo profilo, però, la differenza tra rinnovazione e
riapertura appare sfuggente, posto che anche in alcuni casi di
riapertura - si pensi all'ipotesi della violazione del diritto al giudice
imparziale - appare necessario garantire lo svolgimento di un nuovo
giudizio.
Ad ogni modo, quale che sia il contenuto del vincolo derivante dalla
pronuncia della Corte europea, esso va "tradotto" nell'ordinamento
nazionale, mediante l'applicazione di istituti processuali generali o di
rimedi speciali appositamente predisposti. Il problema è che deve
trattarsi di meccanismi tali da consentire il superamento di una
sentenza passata in giudicato o dei suoi effetti (38)
(38) Sul punto occorre essere chiari: sembra aversi superamento del
giudicato, sia quando l'ordinamento prevede un rimedio processuale
che porti alla revoca o sostituzione della pronuncia, sia laddove si
garantisca
la
neutralizzazione
degli
effetti
senza
intervenire
formalmente sulla pronuncia. Si pensi, ad esempio, all'ordinamento
turco, che consente la cancellazione di una condanna dal casellario
giudiziale
anche
senza
una
pronuncia
giurisdizionale:
cfr.
ResDH(2006)79. Anche in tal caso, non si può negare che si mette in
discussione il giudicato, in quanto ne vengono cancellati alcuni effetti
fondamentali.
. Infatti, la regola del previo esaurimento dei ricorsi interni, sancita
dall'art. 35 CEDU, fa sì che la Corte di Strasburgo si pronunci solo
quando la sentenza è divenuta definitiva: pertanto, l'obbligo di dare
esecuzione alla sentenza della Corte che abbia accertato una
violazione a un diritto fondamentale - obbligo che rappresenta « a
requi rement for membership of the Council of Europe » (39)
(39) Così, ResDH(2007)106, relativa al caso Ilascu e altri c. Moldavia e
Russia. Sull'importanza di tale affermazione di principio, cfr. LAMBERT
ABDELGAWAD, L'exécution des arrêts de la Cour européenne, cit., p. 647.
- entra inesorabilmente in conflitto con il giudicato, valorizzato dalla
stessa Corte di Strasburgo come corollario fondamentale della
certezza del diritto e, quindi, del principio della rule of law(40)
(40) Cfr. HARTWIG, Much Ado About Human Rights: The Federal
Constitutional Court Confronts the European Court of Human Rights,
in German Law Journal, 2005, p. 881.
.
Certo, nel momento in cui la Corte o il Comitato prescrivono
l'adozione di una misura individuale, evidentemente hanno già risolto
il bilanciamento tra il valore del giudicato e l'esigenza di riparare a
una violazione di un diritto fondamentale (41)
(41) Laddove, invece, la Corte o il Comitato ritengono, sulla base di
una valutazione complessiva (che tiene conto della gravità della
violazione e dell'attualità delle conseguenze dannose), che le ragioni
di certezza debbano prevalere, non richiedono la restitutio in
integrum: si pensi, ad esempio, al caso Ormanni c. Italia, in relazione
al quale la Corte, dopo aver accertato l'illegittima compressione della
libertà di espressione perpetrata mercé la condanna per diffamazione,
ha ritenuto sufficiente il pagamento di un'indennità, in quanto si
trattava di condanna a una pena pecuniaria e con il beneficio della
non menzione (C. eur. dir. uomo, 17 luglio 2007, Ormanni c. Italia, §
76). Cfr. anche C. eur. dir. uomo, 7 luglio 2008, Zagaria c. Italia, § 36,
43, relativa alla violazione dell'art. 6, § 3, lett. c CEDU, nonché
ResDH(2008)51, relativa al caso Rojas Morales c. Italia: in tale
risoluzione, il Comitato ha rilevato che, « it does not appear that the
violation found by the European Court was caused by procedural
errors or defects of sufficient gravity to cast a serious doubt on the
outcome of the domestic criminal proceedings. Thus the conditions
required by Recommendation Rec(2000)2 of the Committee of
Ministers on the re-examination or reopening of certain cases at
domestic level following judgments of the European Court do not
appear to have been met in this case » (si trattava, nella specie, di una
violazione del diritto all'imparzialità del giudice accertata da C. eur.
dir. uomo, 16 novembre 2000, Rojas Morales c. Italia, § 35).
. Nondimeno, come si è detto, un margine di apprezzamento permane
a livello nazionale nelle ipotesi della riapertura, mentre nel caso di
accertamento di violazioni di merito e nelle ipotesi di rinnovazione in
senso stretto lo spazio per un'autonoma valutazione sembra più
limitato o inesistente (42)
(42) Cfr., con riguardo all'accertamento di violazioni merito, SACCUCCI,
Obblighi di riparazione, cit., p. 664.
.
3. Gli istituti impiegati nell'ordinamento italiano per garantire la
rinnovazione e la riapertura del procedimento: restituzione nel termine
e ricorso straordinario. - Per quel che concerne la situazione italiana,
le possibilità offerte dal codice di procedura penale per attuare
l'effetto cassatorio negativo o positivo delle sentenze della Corte
europea sono piuttosto incerte.
Con riguardo all'obbligo di rivalutazione della decisione - magari al
fine di ridurre la sanzione irrogata - non vi è alcuna possibilità: com'è
noto, nessun rimedio straordinario consente di riformare la sentenza,
modificando semplicemente il corredo sanzionatorio dopo il suo
passaggio in giudicato. Non si può che pronosticare, pertanto, che
l'esecuzione della recente sentenza della Corte europea relativa al
caso Scoppola susciterà particolari problemi: come si è visto, essa
prescrive infatti all'Italia di sostituire alla sentenza di condanna
all'ergastolo una condanna alla reclusione non eccedente i trent'anni
(43)
(43) Cfr. supra, § 2.
.
Quando invece dalla sentenza della Corte deriva l'obbligo di
rinnovazione
del
processo
a
seguito
dell'accertamento
della
violazione del diritto a partecipare personalmente al procedimento, il
codice di rito prevede la riapertura mercé l'istituto della restituzione
nel termine per impugnare (art. 175 c.p.p.). È risaputo che, proprio a
seguito delle sollecitazioni della Corte europea (44)
(44) Cfr., in particolare, C. eur. dir. uomo, 10 novembre 2004, Sejdovic
c. Italia, § 46 ss., sulla quale TAMIETTI, Processo contumaciale e
Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo: la Corte di Strasburgo
sollecita l'Italia ad adottare riforme legislative, in Cass. pen., 2005, p.
989 ss.
, il legislatore del 2005 ha modificato radicalmente la disciplina del
rimedio,
riconoscendo
all'imputato
contumace
il
diritto
alla
restituzione nel termine, salvi i casi in cui emerga che egli abbia avuto
conoscenza del procedimento o del provvedimento e che abbia
volontariamente rinunciato a comparire o a proporre impugnazione.
Beninteso, non si tratta di un mezzo deputato specificamente alla
riapertura a seguito della condanna della Corte di Strasburgo, ma di
un istituto di carattere generale, che consente di attuare un diritto
fondamentale dell'imputato contumace: quello ad avere un nuovo
giudizio di merito se la sua assenza è dipesa da una causa
indipendente dalla sua volontà. Nel caso in cui esso operi a seguito
della sentenza della Corte europea, la Cassazione ha sancito che il
giudice italiano non ha alcun margine di apprezzamento. Seguendo le
orme tracciate - con riferimento all'applicazione dell'art. 2, comma 1,
l. 24 maggio 2001, n. 89 - dalle Sezioni unite civili (45)
(45) Si allude evidentemente a Cass., sez. un. civ., 26 gennaio 2004, n.
1338 e 1340, in Foro it., 2004, I, c. 693 ss.
, la Corte suprema ha statuito che la decisione della Corte europea «
non può essere disattesa, dal giudice chiamato a verificare l'esistenza
del diritto al nuovo processo », neanche invocando la presenza di un
giudicato interno in senso negativo, formatosi prima della decisione
della stessa Corte (46)
(46) Il riferimento è a Cass., sez. I, 12 luglio 2006, Somogyi, cit., p. 90.
In termini critici, ANGELONI, L'istituto della rimessione in termini può
travolgere il giudicato penale, in Cass. pen. 2008, p. 269; EPIDENDIO,
Forza vincolante delle sentenze della Corte europea dei diritti
dell'uomo e giudicato penale, in Dir. pen. proc., 2007, p. 97; MOSCARINI,
Condanna in contumacia e restituzione nel termine per impugnarla: la
Cassazione penale ri-decide il "caso Somogyi", in questa Rivista, 2007,
p. 414; UBERTIS, L'adeguamento italiano alle condanne europee per
violazione dell'equità processuale, in AA.VV., Giurisprudenza europea,
cit., p. 108. Salutano invece con favore la soluzione accolta dalla
Corte, GIUNCHEDI, Ricorso accolto dalla Corte europea dei diritti
dell'uomo e dogma del giudicato, in Giur. it., 2007, p. 1229; TAMIETTI,
Un ulteriore passo, cit., p. 1038; TANZARELLA, La svolta della Cassazione
sull'applicazione diretta delle sentenze di Strasburgo, in Quad. cost.,
2007, p. 189 ss.
. Si è confermata, insomma, la valutazione secondo la quale nel caso
in parola lo spazio di discrezionalità del giudice nazionale è ridotto
quasi a zero. Ciò che dovrebbe indurre a ritenere che il dictum
sovranazionale sia destinato a prevalere anche nel caso in cui la
preclusione
alla
riapertura
derivi
dalla
previa
proposizione
dell'impugnazione da parte del difensore del contumace (47)
(47) Qualche problema potrebbe pertanto derivare da Cass., sez. un.,
31 gennaio 2008, Huzuneanu, in Cass. pen., 2008, p. 2358, con nota di
DE AMICIS, Osservazioni in margine ad una recente pronuncia delle
Sezioni unite in tema di rapporti tra unicità del diritto di impugnazione
e restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale
di condanna.
.
Al di là di questo e di ulteriori profili problematici (si pensi soltanto
alla questione del termine perentorio di trenta giorni decorrente dal
giorno in cui l'imputato « ha avuto effettiva conoscenza del
provvedimento »), nelle fattispecie di violazione del diritto a
partecipare al processo vi è, se non altro, uno strumento di diritto
interno che - sia pure a prezzo di qualche forzatura - consente di
rinnovare il processo. Si tratta di uno strumento imperfetto e
giustamente criticato perché non garantisce affatto al contumace
incolpevole un nuovo giudizio rispettoso delle garanzie di cui all'art. 6
CEDU (48)
(48) Sulle fondate riserve che suscita il rimedio della rimessione nel
termine per impugnare, si leggano, tra i tanti, ANGELONI, L'istituto della
rimessione in termini, cit., p. 262 ss.; BUZZELLI, Restituzione nel termine
e sentenza contumaciale: dopo una riforma inappagante, è necessaria
una svolta, in Cass. pen., 2007, p. 3393 ss.; PULITO, Primo giudizio
positivo sulla nuova disciplina della restituzione nel termine per
l'impugnazione delle sentenze contumaciali?, in Dir. pen. proc., 2007,
p. 127; SPAGNOLO, In tema di restituzione nel termine per il contumace,
in Cass. pen., 2006, p. 1119 ss.; UBERTIS, Contumaci, doppia
restituzione in termine, ora in ID., Argomenti di procedura penale, vol.
II, Milano, 2006, p. 216.
; ma, almeno in tal caso, permette di dare esecuzione alla decisione di
Strasburgo (49)
(49) Cfr. anche Cass., sez. V, 15 novembre 2006, Cat Berro, in Cass.
pen., 2007, p. 1460.
.
Alquanto diversa è la conclusione alla quale si deve giungere con
riguardo alle ipotesi in cui si tratta di adempiere all'obbligo di
riapertura in senso stretto, ossia quando la Corte accerti violazioni
processuali diverse da quella appena considerata. Gli unici istituti che
potrebbero teoricamente garantire una riapertura del processo
coincidono con i mezzi straordinari di impugnazione, ossia la
revisione (artt. 629 ss. c.p.p.) e il ricorso straordinario per cassazione
(art. 625-bis c.p.p.).
Ora, la revisione appare senz'altro inapplicabile nel caso della
sopravvenuta sentenza di condanna della Corte europea, per la
semplice ragione che tale evenienza non può essere sussunta in
alcuna delle fattispecie di revisione tassativamente previste dall'art.
630, comma 1, c.p.p. (50)
(50) Di diverso avviso sembra il giudice B. Zupancic nella sua nota
opinione parzialmente concorrente a C. eur. dir. uomo, 27 febbraio
2001, Lucà c. Italia.
. È estranea all'ipotesi di cui alla lett. a, sia perché è difficile pensare
alla Corte di Strasburgo come giudice speciale, sia in quanto,
nell'evenienza considerata, non si ha un'inconciliabilità logica tra due
ricostruzioni storiche, ma la compresenza di due giudizi di valore
diversi (ad esempio: "la condanna si fonda su una prova dichiarativa
legittimamente acquisita", nella sentenza del giudice italiano; "la
condanna si regge esclusivamente su una prova dichiarativa assunta
in violazione dell'art. 6, § 3, lett. d CEDU", nella pronuncia della Corte
europea). Risulta inoltre assai arduo ricondurre il caso in parola alla
fattispecie dell'art. 630, comma 1, lett. c: la giurisprudenza tende
infatti ad attribuire rilevanza alla sola sopravvenienza di elementi
conoscitivi, negando invece qualsiasi valore ai fatti normativi o ai
mutamenti giurisprudenziali.
Com'è noto, l'impossibilità di impiegare il principale rimedio
straordinario per dare esecuzione alle sentenze della Corte europea
che disponga la riapertura del procedimento - o meglio per adempiere
a un obbligo convenzionale di riapertura (51)
(51) La precisazione deriva dal fatto che, in uno dei casi più
controversi per il nostro paese, ossia nel caso Dorigo, non vi era stata
alcuna pronuncia della Corte europea, ma soltanto un rapporto della
Commissione dei diritti dell'uomo: cfr. CHIAVARIO, Giudicato e processo
« iniquo »: la Corte si pronuncia (ma non è la parola definitiva), in
Giur. cost., 2008, p. 1522; MANZIONE, "Caso Dorigo" e dintorni: una
"blessing in disguise" della Corte suprema (e non solo)? A proposito di
"processo equo" e in eseguibilità del giudicato, in Leg. pen., 2007, p.
261 ss.
- è stata confermata dalla stessa Corte costituzionale. Chiamata a un
intervento additivo volto ad arricchire i casi di revisione (52)
(52) Si allude ad App. Bologna, 13 marzo 2006, in Cass. pen., 2006, p.
2959, la quale ha sollevato una questione di legittimità costituzionale
- per violazione degli artt. 3, 10 e 27, co. 3°, Cost. - dell'art. 630, lett.
a), c.p.p., proprio nella parte in cui esclude dai casi di revisione la
circostanza che i fatti stabiliti a fondamento di una sentenza (o
decreto) di condanna non si concilino con la sentenza definitiva della
Corte europea che abbia accertato la violazione dell'art. 6 CEDU (al
riguardo, cfr. AA.VV., All'incrocio tra Costituzione e CEDU, cit.; nonché
D'ORAZI, Revisione della condanna penale e violazione dell'art. 6 Cedu ,
in Cass. pen., 2006, p. 2962).
, la Corte, da un lato, ha ribadito che il concetto di inconciliabilità tra
sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, comma 1, lett. a, c.p.p. va
inteso come « oggettiva incompatibilità tra i fatti » e non come «
contraddittorietà logica tra le valutazioni » effettuate nella decisione
nazionale e in quella europea, e, dall'altro, ha confermato che questa
scelta restrittiva non contrasta con i parametri costituzionali invocati,
ossia con gli artt. 3, 10, 27, comma 3, Cost. (53)
(53) In tal senso, C. cost., 30 aprile 2008, n. 129, cit., p. 3990. Sulla
pronuncia, CHIAVARIO, op. cit., p. 1522; CISTERNA, La rimozione della
detenzione iniqua è l'unico rimedio congruo e praticabile in Guida dir.,
2008, n. 20, p. 60; DE MATTEIS, Tra Convenzione europea dei diritti
dell'uomo e Costituzione: la Corte costituzionale in tema di revisione a
seguito di condanna da parte della Corte di Strasburgo, in Cass. pen.,
2008, p. 3994; GAMBINI, Il ruolo del giudice ordinario e della Corte
costituzionale nell'attuazione dell'obbligo di riapertura o revisione del
processo, in AA.VV., L'incidenza del diritto comunitario, cit., p. 221;
REPETTO, La Corte costituzionale respinge l'ipotesi di "revisione
europea": un'occasione mancata?, in Dir. pen. proc., 2008, p. 930 ss.;
VALENTINI, La Corte costituzionale e il caso Dorigo: sense and
sensibility, in Giust. pen., 2008, I, c. 207.
. Peraltro, la Corte non ha omesso di inviare un « un pressante invito
ad adottare i provvedimenti ritenuti più idonei, per consentire
all'ordinamento di adeguarsi alle sentenze della Corte europea dei
diritti dell'uomo che abbiano riscontrato, nei processi penali,
violazioni ai principi sanciti dall'art. 6 della CEDU » (54)
(54) Così, C. cost., 30 aprile 2008, n. 129, cit., p. 3993.
; per di più, ha lasciato sottintendere che, in caso di inerzia
ulteriormente protratta del legislatore, una questione formulata con
riferimento anche ad altri parametri - e, in particolare, all'art. 117
Cost. - avrebbe ragionevoli possibilità di essere accolta (55)
(55) Questa l'opinione di GAMBINI, op. cit., p. 224, e, in termini più
sfumati, di CHIAVARIO, op. cit., p. 1524.
.
Per quel che riguarda il ricorso straordinario, va sottolineato che esso
ha un ambito di applicazione piuttosto delimitato: viene, infatti,
opportunamente circoscritto alle sole ipotesi in cui la Cassazione è
incorsa
in
un
errore
di
fatto,
inteso
costantemente
dalla
giurisprudenza e dalla dottrina maggioritaria come errore di
percezione (56)
(56) Cfr., per i necessari riferimenti bibliografici, BARGI, voce Ricorso
straordinario per cassazione, in Dig. disc. pen., II Agg., Torino, 2004, p.
736; CAPONE, voce Ricorso straordinario per errore di fatto, in Enc.
giur., Agg., Roma, 2004, p. 3; RUSSO, sub art. 625-bis c.p.p., in Codice di
procedura penale, a cura di Tranchina, vol. II, Milano, 2008, p. 4603;
nonché, per la giurisprudenza più recente, GIALUZ, sub art. 625-bis, in
Commentario breve al codice di procedura penale. Complemento
giurisprudenziale, a cura di Grevi, 6ª ed., Padova, 2009, p. 2358 ss.
. A rigore, si potrebbe dunque ipotizzare un'applicazione del rimedio per dare esecuzione a una sentenza europea - nei soli casi nei quali la
Corte Suprema abbia commesso una violazione delle garanzie
convenzionali per effetto di una svista o di un errore di lettura degli
atti del giudizio di legittimità.
In realtà, in un'ipotesi in cui la violazione dell'art. 6 CEDU si era
verificata nel giudizio di cassazione, ma non era affatto dipesa da un
errore di percezione, quanto da un difetto normativo, la Cassazione
ha ritenuto ugualmente di poter dare esecuzione alla sentenza della
Corte di Strasburgo attraverso l'applicazione analogica del ricorso
straordinario previsto dall'art. 625-bis c.p.p. (57)
(57) Il riferimento è a Cass., sez. VI, 12 novembre 2008, Drassich, cit.,
p. 1457, la quale ha accolto la richiesta formulata dalla Procura
generale (pubblicata in Cass. pen., 2009, p. 1463).
. In tal modo, la Corte ha revocato parzialmente la sentenza e ha
riaperto il procedimento.
I giudici di legittimità hanno fatto leva su tre argomenti. Anzitutto,
hanno escluso che potesse sussistere il divieto di analogia di cui
all'art. 14 disp. prel. c.c.: si tratterebbe, infatti, di applicazione
analogica in bonam partem, di una norma non incriminatrice e che
non presenta caratteri di « eccezionalità rispetto al sistema
processuale ». In secondo luogo, hanno sostenuto che sussisterebbe
identità di ratio, che è quella di « rimediare, oltre che a veri e propri
errori di fatto, a violazioni del diritto di difesa occorse nell'ambito del
giudizio
di
legittimità
e
nelle
sue
concrete
e
fondamentali
manifestazioni che rendono invalida per iniquità la sentenza della
Corte [di] cassazione » (58)
(58) Testualmente, Cass., sez. VI, 12 novembre 2008, Drassich, cit., p.
1462.
. Infine, il supremo Collegio ha ribadito che, nel bilanciamento tra il
valore del giudicato e quello del diritto a un processo equo, a
prevalere non può che essere quest'ultimo.
Ebbene, ciascuno di questi passaggi argomentativi appare criticabile.
Quanto al primo, a parte l'irrilevanza del riferimento alla natura in
bonam partem dell'analogia, non si può assolutamente condividere
l'affermazione relativa al carattere non eccezionale del rimedio di cui
all'art. 625-bis c.p.p. Come hanno chiaramente riconosciuto le Sezioni
unite, il principio dell'inoppugnabilità delle sentenze della Cassazione
resta uno dei cardini del sistema delle impugnazioni - un canone,
possiamo aggiungere, che trova copertura costituzionale - e pertanto
il rimedio di cui all'art. 625-bis c.p.p. ha carattere eccezionale: ne
deriva che « le disposizioni regolatrici del ricorso straordinario per
errore di fatto non sono suscettibili di applicazione analogica » (59)
(59) Così, Cass., sez. un., 27 marzo 2002, De Lorenzo, in Cass. pen.,
2002, p. 2622.
. Per di più, anche a prescindere dall'eccezionalità del rimedio, non si
può fare a meno di notare che un ostacolo insormontabile all'analogia
è costituito dal canone di tassatività, che governa la materia delle
impugnazioni. La considerazione relativa alla ratio del ricorso
straordinario appare altrettanto fallace, nella parte in cui finisce per
dissociare indebitamente l'errore di fatto e la violazione del diritto di
difesa: è ben vero che il mezzo di cui all'art. 625-bis c.p.p. è volto a
porre rimedio (anche) a violazioni gravi del diritto di difesa
verificatesi nel giudizio di cassazione; ma solo a quelle che derivano
da un errore di fatto, o meglio, da un errore protocollare (60)
(60) Sul punto, sia consentito rinviare a GIALUZ, Il ricorso straordinario
per cassazione, Milano, 2005, p. 284 ss.
. Ove così non fosse, si aprirebbe la strada alla proposizione del
ricorso anche per far valere gli errori di diritto o gli errori di giudizio
della Corte. Il che appare in linea con l'opzione assiologica espressa
nell'ultimo sviluppo argomentativo: ma anche l'affermazione della
prevalenza delle istanze di tutela dei diritti individuali rispetto al
giudicato - peraltro già formulata in una nota pronuncia delle Sezioni
unite (61)
(61) Si allude a Cass., sez. un., 26 settembre 2001, Pisano, in Foro it.,
2002, II, c. 475.
- appare inaccettabile nella sua assolutezza. Il giudicato è un valore
cui la Costituzione assegna carattere fondamentale e non può, quindi,
essere svuotato e sacrificato, col riconoscere a priori e in termini
generali la sua soccombenza rispetto all'esigenza di tutela dei valori
sottesi al giusto processo: ove così fosse, si dovrebbe poter rimettere
in discussione all'infinito l'esito del processo, in presenza di un
qualsiasi sintomo di ingiustizia o di illegittimità della sentenza (62)
(62) Si legga il significativo richiamo alla « funzione costituzionale del
giudicato » che la Corte costituzionale ha compiuto proprio nel
rigettare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 630,
comma 1, lett. a, c.p.p., fondata sull'art. 27, comma 3, Cost. (C. cost.
30 aprile 2008, n. 129, cit., p. 3993).
.
Per tutte queste ragioni va rifiutata l'idea di applicare l'art. 625-bis
c.p.p. per disporre la riapertura del processo a seguito di una
violazione dell'art. 6 CEDU, che non abbia origine in un errore
protocollare (63)
(63) Condividono la critica all'applicazione analogica dell'art. 625-bis
c.p.p., AIMONETTO, Condanna "europea" e soluzioni interne al sistema
processuale penale: alcune riflessioni e spunti de iure condendo, retro,
p. 1514; BIONDI, Il ricorso straordinario per Cassazione per errore
materiale o di fatto quale possibile rimedio alle violazioni della Cedu ,
in Giust. pen., 2009, III, c. 329 ss.; QUATTROCOLO, La Corte europea dei
diritti dell'uomo e il principio di correlazione tra accusa e sentenza: un
invito ad un ripensamento del principio iura novit curia?, in Leg. pen.,
2009, p. 362 ss.; ZACCHÉ, Cassazione e iura novit curia nel caso
Drassich, in Dir. pen. proc., 2009, 784. Si sono espressi, invece, in
termini adesivi, CAIANIELLO, La riapertura del processo ex art. 625-bis
c.p.p. a seguito di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo,
in Cass. pen., 2009, p. 1468; S. NEGRI, Nel bilanciamento tra valori
fondamentali deve prevalere il diritto all'equo processo, in Guida dir.,
2009, n. 11, p. 62.
. Pur meritoria in quanto ha garantito l'esecuzione alla sentenza della
Corte europea nel caso concreto - tanto che il Comitato dei Ministri ne
ha dato una valutazione positiva e ha chiuso la corrispondente
procedura (64)
(64) Cfr. la Risoluzione CM/ResDH(2009)87, del 30 settembre 2009.
-, la pronuncia della Cassazione resa nel caso Drassich appare frutto
di un'inaccettabile forzatura, sul piano della legalità processuale (65)
(65) Per un richiamo alla centralità della legalità processuale, sia pur
con riferimento alle prese di posizione della giurisprudenza nei casi
Somogyi e Dorigo, v. D. NEGRI, Rimedi al giudicato penale e legalità
processuale: un connubio che gli obblighi sopranazionali non possono
dissolvere, in AA.VV., All'incrocio tra Costituzione e Cedu , cit., p. 169
ss.
.
A maggior ragione, si deve assolutamente escludere che il ricorso
straordinario possa essere generalizzato, ossia applicato anche per
riaprire procedimenti nei quali la violazione della CEDU non si sia
verificata nel giudizio di cassazione oppure nei casi in cui, pur
mancando una pronuncia della Corte, la violazione sia palese sulla
base della giurisprudenza di Strasburgo (66)
(66) In tal senso, invece, DE MATTEIS, Condanna da parte della Corte
europea dei diritti dell'uomo e revoca del giudicato, in Cass. pen., 2009,
p. 1479, 1481.
.
4. (segue) i rimedi pretori volti ad assicurare la neutralizzazione della
sentenza "convenzionalmente illegittima". - Se nel singolare caso
Drassich la Corte ha potuto garantire la riapertura mercé il ricorso di
cui all'art. 625-bis c.p.p., solo perché la violazione si era realizzata nel
giudizio di cassazione, nelle altre vicende di lesione di un diritto
diverso da quello di partecipare al processo, la giurisprudenza, dopo
aver tentato inutilmente la strada dell'incidente di costituzionalità, ha
preso atto dell'impossibilità di utilizzare la revisione per adempiere
all'obbligo di riapertura.
Consapevole del fatto che l'obbligo previsto dall'art. 46 CEDU vincola
non
solo
il
legislatore,
ma
anche
gli
organi
giudiziari,
la
giurisprudenza ha battuto un'altra strada. Non potendo assicurare
l'adozione della misura della riapertura, si è inventata una soluzione
che - riprendendo alcune indicazioni dottrinali (67)
(67) Il riferimento è a V. ESPOSITO, Illegalità della detenzione per effetto
di sentenza della Corte europea che abbia accertato la violazione
dell'equo processo, in Dir. uomo - cronache e battaglie, 2006, n. 3, p.
29 ss.; GIARDA, Italia e giurisprudenza europea: « Io speriamo che me
la cavo », in Dir. pen. proc., 2006, p. 6, e SELVAGGI, I dispositivi della
Corte europea possono travolgere il giudicato, in Guida dir., 2005, n.
43, p. 88.
- consente quanto meno di neutralizzare l'efficacia esecutiva del
giudicato e di sospendere l'esecuzione della pena. Nei casi Bracci e
Dorigo,
si
è
giunti
a
ritenere
che
debba
essere
il
giudice
dell'esecuzione - investito dell'incidente ai sensi dell'art. 670 c.p.p. - a
dichiarare l'ineseguibilità della sentenza di condanna, quando la Corte
di Strasburgo abbia accertato che essa è "convenzionalmente
illegittima", ossia è stata pronunciata in conseguenza di una
violazione decisiva delle regole sul processo equo sancite dall'art. 6
CEDU (68)
(68) In tal senso, Cass., sez. I, 1° dicembre 2006, Dorigo, cit., p. 1447;
nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Roma, 25 settembre
2006, Bracci, cit., p. 276, secondo il quale le sentenze di condanna
della Corte europea che « dichiarano la violazione dei sommi principi
dell'art. 6 CEDU, determinano in sé l'illegittimità del titolo esecutivo »
(ivi, p. 275; nonché in Guida dir. - Dir. com. e int., 2007, n. 2, p. 92, con
nota di SCALFATI, La misura resta sempre legittima anche senza
rinnovazione del processo); contra, Assise App. Milano, sez. I, 30
gennaio 2006, Cat Berro, in Cass. pen., 2006, p. 3180, con nota di
SELVAGGI, Le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo e il
giudicato nazionale: conflitto non risolvibile?, in Cass. pen., 2006, p.
3187. Su questa soluzione, in dottrina, DE MATTEIS, Le sentenze della
Corte europea dei diritti dell'uomo ed il giudicato penale: osservazioni
intorno al caso "Dorigo", in Cass. pen., 2007, p. 1441; GUAZZAROTTI, Il
caso Dorigo: una piccola rivoluzione nei rapporti tra Cedu e
ordinamento interno?, in Quest. giust., 2007, p. 151; LONATI, Il « caso
Dorigo »: un altro tentativo della giurisprudenza di dare esecuzione
alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo in attesa di un
(auspicato) intervento legislativo, in questa rivista, 2007, p. 1538;
MAZZA, L'esecuzione può attendere: il caso Dorigo e la condanna
ineseguibile per accertata violazione della Cedu , in Giur. it., 2007, p.
2639; SCALFATI, I giudici offrono un « rimedio tampone » in attesa che
si colmi il vuoto legislativo, in Guida dir., 2007, n. 9, p. 82.
. Lo prescriverebbe la lettura congiunta della disposizione dell'art. 6 e
di quella dell'art. 5, § 2, lett. a, CEDU: dal momento che la detenzione
fondata su una sentenza emessa a seguito di processo dichiarato non
equo dalla Corte europea sarebbe illegittima (69)
(69) Ancora, Cass., sez. I, 1° dicembre 2006, Dorigo, cit., p. 1445. Cfr.,
in particolare, C. eur. dir. uomo, sez. I, 24 marzo 2005, Stoichkov c.
Bulgaria, § 51.
, il giudice deve prenderne atto con l'unico strumento che
l'ordinamento gli mette a disposizione in fase esecutiva, ossia
l'incidente di esecuzione di cui all'art. 670 c.p.p.
Non è sfuggito alla dottrina che tale soluzione ha il limite intrinseco
di non dare esecuzione alla sentenza della Corte che prescriva la
riapertura
del
procedimento
terminato
con
una
sentenza
convenzionalmente illegittima (70)
(70) Analogamente, LONATI, Il « caso Dorigo », cit., p. 1547; SELVAGGI,
Una risposta alle sollecitazioni del Comitato dei ministri, in Guida dir.,
2006, n. 5, p. 45.
. Essa consente, infatti, solo di neutralizzare gli effetti della sentenza
impedendo l'esecuzione della sanzione (o meglio: se si fonda
sull'interpretazione sistematica degli artt. 6 e 5 CEDU, della sola
sanzione detentiva). Ma questa misura viene in gioco quando la Corte
di Strasburgo accerta l'"ingiustizia convenzionale", ossia verifica che
vi è stato un difetto nel contenuto della sentenza, a causa di una
violazione di merito. Nell'ipotesi di violazione processuale, invece,
l'unica misura di restitutio in integrum che appare coerente con la
natura della violazione e con un corretto bilanciamento dei plurimi
interessi in gioco è costituita dalla riapertura del procedimento.
Almeno sul piano interno, occorre tener conto dell'interesse punitivo tanto collettivo, quanto della vittima del reato - e di quello cognitivo
cristallizzati nel giudicato: questi postulano che, di fronte a una
violazione processuale, si riapra il processo. Insomma, come è stato
giustamente rilevato, « lo Stato, e il popolo in nome del quale la
giustizia
viene
amministrata,
non
possono
accontentarsi
del
congelamento del titolo esecutivo » (71)
(71) Queste le parole di MAZZA, L'esecuzione può attendere, cit., p.
2640.
. È ben vero che, sul versante sovranazionale, il Comitato dei Ministri,
nel caso Dorigo, ha ritenuto soddisfacente la misura individuale della
neutralizzazione del titolo esecutivo; ma si è trattato probabilmente
di una decisione su cui hanno pesato molto le circostanze del caso
concreto (72)
(72) Il riferimento è alla Risoluzione CM/ResDH(2007)83, adottata il 20
giugno 2007, che è stata valutata come un esempio paradigmatico di
sconfitta del Comitato di Ministri da LAMBERT ABDELGAWAD, L'exécution
des arrêts de la cour européenne, cit., p. 654. Va rilevato, peraltro, che,
nel medesimo documento, il Comitato ha auspicato che le autorità
italiane « complete, as rapidly as possible, the legislative action
needed to make it possible, in Italian law, to reopen proceedings
following judgments given by the Court ».
. Ad ogni modo, essa appare criticabile proprio perché non garantisce
affatto la restitutio in integrum.
Peraltro, non si può fare a meno di notare che non è proprio vero
l'assunto sulla base del quale la Cassazione ha escogitato il rimedio
del "congelamento del giudicato". Infatti, allo stato attuale della
normativa, la riapertura potrebbe essere raggiunta ritenendo che la
pronuncia della Corte europea non determini soltanto l'illegittimità
del titolo esecutivo, ma la stessa inesistenza della sentenza. In fondo,
tale vizio non codificato potrebbe, in linea teorica, essere ricollegato
alle gravi violazioni stabilite dai giudici di Strasburgo: se la
Cassazione giunge - con una palese forzatura - a riconoscere che
l'accertamento dell'inosservanza di garanzie basilari del fair trial
determina l'inefficacia del titolo esecutivo, potrebbe ammettere che
questo produce l'inesistenza della stessa sentenza di condanna.
Inesistenza che potrebbe ben essere dichiarata - sempre ex art. 670
c.p.p. - dal giudice dell'esecuzione; con la conseguenza che si
potrebbe aprire un nuovo processo, per gli stessi fatti, senza incorrere
nel divieto del bis in idem(73)
(73) Cfr., in tal senso, MAZZA, L'esecuzione può attendere, cit., p. 2639;
UBERTIS, Conformarsi alle condanne europee per violazione dell'equità
processuale: doveroso e già possibile, in Corr. merito, 2007, p. 599; ID.,
L'adeguamento italiano, cit., p. 115; nonché, volendo, GIALUZ, Il caso
Dorigo: questione mal posta, ma con qualche (tenue) speranza di
essere accolta, in AA.VV., All'incrocio tra Costituzione e Cedu , cit., p.
124. In senso contrario, CORDÌ, L'efficacia delle decisioni della Corte
europea
dei
diritti
dell'uomo
nell'ordinamento
italiano:
dalla
vanificazione del giudicato alla decostruzione del principio di legalità,
in Riv. pen., 2008, p. 120.
.
Si tratta di una soluzione senza dubbio più coerente sul piano
sistematico rispetto a quella accolta dalla giurisprudenza (74)
(74) Così, UBERTIS, L'adeguamento italiano, cit., p. 113.
; nondimeno, essa crea non pochi problemi, sia per le sue implicazioni
concettuali, sia per i gravi inconvenienti di ordine pratico che
presenta. Sul piano teorico, porta a configurare la dichiarazione di
inesistenza come automatica e a escludere alla radice, quindi,
qualsiasi spazio di apprezzamento del giudice nazionale; sul piano
pratico, rende necessaria l'intera ripetizione del processo, con buona
pace per il valore della ragionevole durata e con il rischio che, dato il
decorso del tempo, divenga sostanzialmente impossibile pervenire
all'accertamento
della
verità.
Proprio
per
questo
il
rimedio
rappresentato dall'incidente di esecuzione di cui all'art. 670 c.p.p. non
appare in tutto e per tutto soddisfacente (75)
(75) Analogamente, SCALFATI, La misura resta sempre legittima, cit., p.
93.
: sicché, tale soluzione potrebbe essere accolta soltanto come l'unica
via
che,
dinnanzi
all'inerzia
del
legislatore,
consentirebbe
di
adempiere effettivamente all'obbligo di riapertura che deriva dalle
sentenze della Corte di Strasburgo.
Non molto dissimile appare il quadro in ordine all'esecuzione delle
sentenze che presentano solo un effetto cassatorio negativo: in
relazione a queste, sembra non vi sia alcun istituto idoneo a superare
il giudicato. Laddove la Corte accerti una violazione sostanziale e il
Comitato dei Ministri disponga la cessazione degli effetti della
condanna, non può certo essere chiesta la revisione, né si può far
ricorso al rimedio revocatorio contemplato dall'art. 673 c.p.p. Questo,
infatti, consente di revocare la sentenza o il decreto penale di
condanna divenuti definitivi soltanto a seguito di abolitio criminis,
conseguente
all'abrogazione
della
norma
incriminatrice
o
alla
declaratoria di illegittimità costituzionale della stessa: la norma non è
invece applicabile - neanche per analogia - al caso (ben diverso) di
accertamento da parte della Corte europea di una violazione in
concreto della CEDU.
Anche in tale ipotesi si potrebbe allora ipotizzare un'applicazione
forzata dell'art. 670 c.p.p., sulla falsariga di quanto ha stabilito la
giurisprudenza per le violazioni di natura processuale. In fondo, se si
ritiene
che
l'accertamento
della
violazione
di
una
garanzia
processuale fondamentale da parte della Corte impedisca l'esecuzione
della sentenza, a maggior ragione si dovrebbe pervenire a tale
conclusione nel caso in cui i giudici di Strasburgo affermino che il
contenuto della sentenza lede un diritto fondamentale riconosciuto
all'individuo dalla Convenzione. Senza considerare che, in tale
evenienza, il congelamento dell'effetto esecutivo rappresenterebbe
davvero una forma di esecuzione della sentenza: la sospensione
consente, infatti, anche di eliminare l'iscrizione della sentenza dal
casellario giudiziale (art. 5, comma 2, lett. b, d.P.R. 14 novembre 2002,
n. 313).
Peraltro, siffatta soluzione suscita più di qualche perplessità in merito
al presupposto concettuale su cui si regge: o si ritiene, come ha fatto
la giurisprudenza nel caso Dorigo, di poter separare l'effetto esecutivo
da quello accertativo, nel qual caso non viene rimosso quest'ultimo e
permane dunque una condanna a carico dell'interessato; oppure si
reputa che la sentenza della Corte europea determini l'inesistenza
della condanna interna, ma con l'inconveniente di un possibile bis in
idem. Come si vede, entrambe le prospettazioni lasciano perplessi.
5. La previsione di appositi rimedi per il riesame in altri Stati membri. L'ordinamento italiano presenta quindi uno scenario alquanto
controverso. Allo stato, non pare in alcun modo possibile l'esecuzione
delle sentenze che dispongono la neutralizzazione degli effetti della
condanna, né di quelle che prescrivono la rivalutazione nel merito del
giudicato interno; solo a prezzo di notevoli forzature e con grandi
inconvenienti sul piano pratico, si potrebbe invece dare esecuzione
alle pronunce che dispongono la riapertura del processo; mentre nel
caso di condanna per violazione del diritto a presenziare al processo,
la rinnovazione viene garantita, ma attraverso un rimedio che non
assicura affatto un nuovo processo.
Un
intervento
del
legislatore
appare
pertanto
assolutamente
indispensabile. Dopo le reiterate sollecitazioni internazionali rivolte
specificamente all'Italia (76)
(76) Cfr. le diverse Risoluzioni interinali pronunciate dal Comitato dei
Ministri
del
Consiglio
d'Europa
in
relazione
al
caso
Dorigo
(ResDH(2005)85; ResDH(2004)13; ResDH(2002)30). Da ultimo, va
ricordata anche la Risoluzione 1516, adottata il 2 ottobre 2006
dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (sulla quale, si
legga MAZZA, Sei mesi di tempo (ormai anche meno) per garantire lo
Stato di diritto, in Cass. pen., 2006, p. 4314).
e i continui richiami della dottrina (77)
(77) Cfr., per tutti, CARTABIA, La Convenzione europea dei diritti
dell'uomo e l'ordinamento italiano, in AA.VV., Giurisprudenza europea,
cit., p. 65.
, un monito forte sulla necessità di un « intervento normativo di
sistema » è venuto - come si è detto - dalla stessa Corte costituzionale
(78)
(78) V., C. cost., 30 aprile 2008, n. 129, cit., p. 3992. Cfr. supra, § 3.
.
D'altra parte, occorre rilevare, anzitutto, che l'obbligo di dare
esecuzione alle sentenze della Corte europea - dotato di rilevanza sul
piano internazionale - si salda, quando vengono in rilievo le pronunce
che accertano violazioni dei diritti fondamentali perpetrate nel
processo penale, con l'obbligo sancito dall'art. 24, comma 4, Cost. di
prevedere « le condizioni e i modi per la riparazione degli errori
giudiziari » (79)
(79) Sull'incidenza di tale precetto sul sistema delle impugnazioni, sia
consentito rinviare a GIALUZ, Il ricorso straordinario, cit., p. 81 s.
. Certo, si potrebbe obiettare che le violazioni certificate dalla Corte di
Strasburgo non configurano vizi di attività, imputabili al giudice, ma
"vizi normativi" (80)
(80) Cfr., in tal senso, CARNEVALE, I rimedi contro il giudicato tra vizi
procedurali e "vizi normativi", in AA.VV., All'incrocio tra Costituzione e
Cedu , cit., p. 61.
. In realtà, alla luce dell'integrazione dell'ordinamento italiano e di
quello convenzionale, pare che tra gli "errori giudiziari" vadano
ricomprese anche quelle violazioni della legalità convenzionale accertate dalla Corte europea - che si realizzano in un procedimento
giudiziario o attraverso una decisione pronunciata all'esito di un
giudizio.
In secondo luogo, non si può fare a meno di notare che l'Italia è ormai
uno dei pochi paesi del Consiglio d'Europa a non consentire in termini
generalizzati il riesame del processo penale a seguito di una
condanna della Corte europea. Grazie alla giurisprudenza "creativa" di
cui si è detto, anche nell'ordinamento italiano è garantita la mera
riconsiderazione finalizzata alla neutralizzazione dei principali effetti
della condanna. Al contrario, nella quasi totalità degli Stati membri
viene garantita una vera e propria riapertura del processo penale.
In una prima serie di paesi è stata introdotta - soprattutto dopo la
Raccomandazione R (2000)2, che ha svolto « un rôle de détonateur
considérable » (81)
(81) Così, LAMBERT ABDELGAWAD, Les procédures de réouverture devant
le juge national, cit., p. 210. Peraltro, già alla fine del 1991 il Comitato
dei Ministri aveva autorizzato la pubblicazione di uno studio
preparato dal Committee of Experts for the improvement of
procedures for the protection of Human Rights (DH-PR) under the
authority of the Steering Committee of Human Rights (CDDH) e
intitolato The European Convention on Human Rights: Institution of
review proceedings at the national level to facilitate compliance with
Strasbourg decisions, in Human Rights Law Journal, 1992, p. 71.
- una disciplina specifica: in molti casi, si è trattato di modifiche
puntuali al codice di rito penale, seguite generalmente a un periodo di
applicazione controversa dei preesistenti rimedi straordinari.
Si allude, anzitutto, all'Austria: in una prima fase, per garantire la
riapertura nei casi Unterpertinger e Windisch (ResDH(1989)2) era stato
utilizzato il rimedio previsto dall'art. 33 (zur Wahrung des Gesetzes);
successivamente, dopo il rifiuto a riaprire il procedimento nei casi
Oberschlick e Kremzov, è intervenuto il legislatore, che ha inserito nel
codice l'art. 363, lett. a. In forza di tale disposizione, se la Corte
europea dei diritti dell'uomo constata l'esistenza di una violazione
della Convenzione o di uno dei suoi protocolli risultante da una
decisione di un giudice penale, « il procedimento deve essere riaperto
nella misura in cui non si possa escludere che la violazione possa aver
avuto, per la persona interessata, un'incidenza negativa sulla
decisione presa dalla giurisdizione penale » (82)
(82) Cfr. TRETTER, The implementation of judgments of the European
Court of Human Rights in Austria, in The execution of Strasbourg and
Geneva, cit., p. 172 ss.
. Analoga l'esperienza del Belgio: prima era stato impiegato il ricorso
nell'interesse della legge di cui all'art. 441 del code d'instruction
criminelle (83)
(83) In particolare, nel caso Piersack: v. ResDH(1985)12, nonché, in
dottrina, LAMBERT, Les effets des arrêts de la Cour européenne, cit., p.
219 ss.; RIMANQUE, Res judicata pro veritate habetur in conflict with
Strasbourg decisions. The answer according to Belgian law and a
suggestion, in The execution of Strasbourg and Geneva, cit., p. 137 ss.
e, in seguito, dopo che il rimedio era stato ritenuto inapplicabile nei
casi De Cubber e Göktepe, è stata approvata - all'esito di una lunga
gestazione - la l. 1 aprile 2007, n. 48 (in vigore dal dicembre 2007), la
quale ha inserito nel codice un intero capitolo dedicato all'inedito
rimedio della « réouverture de la procédure », che si applica nel caso
in cui « il a été établi par un arrêt définitif de la Cour européenne des
Droits de l'Homme que la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des protocoles
additionnels ... ont été violés » (artt. 442-bis) (84)
(84) Cfr., per un'analisi dei lavori preparatori e della riforma,
VERHEYLESONNE-KLEES, La loi belge du 1er avril 2007 relative à la
réouverture de la procédure pénale à la suite d'un arrêt de
condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme, in Rev.
trim. dr. homme, 2008, p. 781 ss.
. Con la l. n. 182 del 1993, la Repubblica Ceca ha consentito
all'interessato di ricorrere alla Corte costituzionale per chiedere la
riapertura del procedimento ritenuto non equo dalla Corte di
Strasburgo: nel recente caso Chmelir la corte ha effettivamente
annullato la sentenza della Corte suprema, la quale era stata emessa
in violazione del diritto a un giudice imparziale (85)
(85) Si legga il Final Resolution Under Way (relativo ai casi chiusi dal
Comitato
dei
Ministri
negli
anni
2008
e
2009),
in
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Reports/Cases6.12009_en.pdf, p. 12.
.
La Francia, a seguito dell'impossibilità di dare esecuzione alla
sentenza della Corte nel caso Hakkar(86)
(86) C. eur. dir. uomo, 23 aprile 1996, Hakkar c. Francia; cfr. LAMBERT,
La pratique récente de réparation des violations, cit., p. 221 ss.
, ha riformato il codice di rito penale, introducendo, con la l. n. 2000516 del 15 giugno 2000, l'istituto del « réexamen d'une décision
pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des
droits de l'homme ». Un rimedio che consente la riapertura « lorsqu'il
résulte d'un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de
l'homme que la condamnation a été prononcée en violation des
dispositions de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors
que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne pour le
condamné
des
conséquences
dommageables
auxquelles
la
'satisfaction équitable' allouée sur le fondement de l'article 41 de la
convention ne pourrait mettre un terme » (artt. 626-1 ss.) (87)
(87) Per un'analisi della riforma, cfr. AIMONETTO, Le recenti riforme
della procedura penale francese. Analisi, riflessioni e spunti di
comparazione, Torino, 2002, p. 159 ss.;
DE
GOUTTES, L'exécution des
arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme: l'expérience
française, in AA.VV., La Corte europea dei diritti umani, cit., p. 141 s.;
MARGUÉNAUD, La Cour erupéenne des droits de l'homme, 2ª ed., Parigi,
2002, p. 27; PETTITI, Le réexamen d'une décision pénale française après
un arrêt de la cour européenne des droits de l'homme: la loi française
du 15 juin 2000, in Revue trim. dr. homme, 2001, p. 3 ss.
.
In Germania, dopo che nel caso Pakelli la Corte aveva negato
l'applicabilità della revisione (88)
(88) Cfr. DI MARTINO, L'efficacia delle sentenze della Corte edu nel
diritto interno: proposta per una soluzione interpretativa del contrasto
tra giudicati alla luce di una pronuncia del Bundesverfassungsgericht,
in AA.VV., All'incrocio tra Costituzione e Cedu , cit., p. 96-97).
, il legislatore - con una riforma del 1998 - ha inserito, nell'art. 359
StPO, un nuovo caso di revisione pro reo per le ipotesi in cui « der
Europäische Gerichtshof für Menschenrechte eine Verletzung der
Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und
Grundfreiheiten oder ihrer Protokolle festgestellt hat undù das Urteil
auf dieser Verletzung beruht » (89)
(89) Per un'approfondita analisi della novella e ulteriori indicazioni
bibliografiche, si rinvia a PARLATO, La revisione del giudicato, cit., p.
1011 ss.
. La Grecia ha disciplinato la riapertura del procedimento con la l.
2865 del 29 novembre 2000, che ha emendato l'art. 525a del codice di
rito, mentre in Lettonia, l'art. 393-1 del codice di procedura penale modificato
nel
giurisdizione
giugno
2002
internazionale
- prevede
riconosce
la
che
riapertura
la
se
una
decisione
è
incompatibile con trattati internazionali vincolanti per lo Stato (90)
(90) Cfr. MEIKALIŠA-STRADA ROZEMBERGA, Criminal Procedure System of
the Republic of Latvia, in Transition of Criminal Procedure Systems, a
cura di Pavišic, Rijeka, 2004, p. 163
.
Il Lussemburgo invece è stato uno dei primi ordinamenti a introdurre,
già nel 1981, la possibilità di chiedere la revisione del processo «
lorsqu'il résulte d'un arrêt de la cour européenne des Droits de
l'Homme rendu en application de la Convention de sauvegarde des
Droits
de
l'Homme
condamnation
pénale
et
a
des
été
Libertés
prononcée
fondamentales
en
violation
qu'une
de
cette
Convention » (art. 443, § 5: tale testo è il risultato di un successiva
rettifica del 1996)(91)
(91) V. SPIELMANN, Luxemburg, in Fundamental rights in Europe: the
European Convention on Human Rights and its member States, 19502000, a cura di Blackburn e Polakiewicz, Oxford, 2001, p. 533.
. Anche Malta era intervenuta già negli anni Ottanta, con la l. n. XIV
del 1987, sull'applicazione della CEDU: essa ha stabilito che qualsiasi
sentenza della Corte di Strasburgo vincolante può essere messa in
esecuzione forzata dalla Corte costituzionale, allo stesso modo delle
sentenze da questa pronunciate (art. 6)(92)
(92) Cfr. SAID PULLICINO, Malta, in Fundamental rights in Europe, cit., p.
564.
. In Norvegia, l'art. 391, § 2, del codice di rito penale del 1981,
ammette la riapertura a favore del condannato, « when an
international court or UN human rights committee has in a case
against Norway found that a) the decision conflicts with a rule of
international law that is binding on Norway, and it must be assumed
that a new hearing should lead to a different decision, or b) the
procedure on wich the decision is based conflicts with a rule of
international law that is binding on Norway if there is reason to
assume that the procedural error may have influenced the substance
of the decision, and that the reopening of the case is necessary in
order to remedy the harm that the error has caused »(93)
(93) V. BÅRDSEN, Execution of Strasbourg and Geneva decisions in
Norway, in The execution of Strasbourg and Geneva, cit., p. 116, il
quale rileva la necessità di modificare una disciplina che ammette la
revisione in termini troppo restrittivi; LAMBERT, Les effets des arrêts de
la Cour européenne, cit., p. 216. Recentemente, la riapertura è stata
disposta nel caso Ekeberg, nel quale era stata riscontrata la violazione
del diritto a un giudice imparziale e nel caso Kaste, nel quale la Corte
aveva verificato la lesione del diritto a interrogare i testimoni a carico
(cfr. Final Resolution Under Way, cit., p. 57-58).
. Con riguardo ai Paesi Bassi, a seguito delle polemiche suscitate dal
caso Van Mechelen - nel quale il condannato a quattordici anni di
reclusione era stato rilasciato due giorni dopo la sentenza della Corte
europea che aveva accertato una violazione dell'art. 6 § 1 e § 3 lett. d
(94)
(94) Cfr. MYIER, To be revised? Revision of res judicata sentences in
Dutch criminal cases, in The execution of Strasbourg and Geneva, cit.,
p. 244.
- una riforma del codice di rito penale è stata introdotta nel 2002:
oggi, pertanto, l'art. 457, § 1, n. 3 contempla la possibilità di chiedere
alla Suprema Corte di giustizia la revisione del processo, se una
sentenza della Corte europea ha accertato che la Convenzione o un
suo protocollo è stato violato nel corso di un procedimento concluso
con la condanna del ricorrente, nel caso in cui la revisione sia
necessaria per garantire un'adeguata riparazione in base a quanto
stabilito dall'art. 41 CEDU (95)
(95) Per un quadro del dibattito precedente alla riforma, si rinvia a
KRISTEN, An elaborate report of the criminal law working group's
discussion, in The execution of Strasbourg and Geneva, cit., p. 341 ss.;
SPRONKEN, Sitting on the ruins of justice, cit., p. 255 ss.; VAN KEMPEN,
Judicial interpretation and amendment, cit., p. 323 ss.; per una
sintetica
analisi
della
disciplina,
BARKHUYSEN-VAN
EMMERIK,
A
Comparative View on the Execution of Judgements of the European
Court of Human Rights, in European Court of Human Rights: Remedies
and Execution of Judgements, a cura di Christou e Raymond, Londra,
2005, p. 11.
.
Il legislatore portoghese è intervenuto sulla materia solo di recente,
con la l. 29 agosto 2007, n. 48, la quale ha interpolato l'art. 449 del
codice di rito penale, stabilendo che la revisione della sentenza
passata in giudicato è ammessa quando « g) una sentenza vincolante
per il Portogallo, emanata da un organismo internazionale, si presenta
in contrasto con la condanna o fa sorgere gravi dubbi circa la sua
equità ». Anche in Romania, il legislatore si è attivato negli ultimi
tempi: l'art. 408 del codice di rito penale è stato modificato dalla l. 21
luglio 2006, n. 356 e disciplina oggi il nuovo istituto della « Revizuirea
în cazul hot×ârilor Curtii Europene a Drepturilor Omului ». Nella
versione riformata, tale disposizione stabilisce che « le decisioni
definitive emesse nei casi in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo
ha accertato una violazione di un diritto previsto dalla Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali possono essere oggetto di revisione, quando le
conseguenze di tali violazioni siano gravi e persistenti e non possano
essere sanate che con la revisione della sentenza pronunciata » (96)
(96) Per qualche cenno alla disciplina romena, cfr. DRAGALITA-BOGDAN,
Strasbourg Court jurisprudence and human rights in Romania: an
overview of litigation, implementation and domestic reform, in
http://www.juristras.eliamep.gr/wpcontent/uploads/2008/09/romania.pdf, p. 23. Possibili applicazioni di
tale istituto si potrebbero avere nei casi D×nil×, Mircea e Boldea (Final
Resolution Under Way, cit., p. 72-73).
. Il codice di rito penale di San Marino è stato emendato nel 2003, con
la previsione, nell'art. 200, lett. d), della possibilità di proporre la
revisione della sentenza di condanna o di assoluzione nel caso in cui
« se la Corte dei Diritti dell'Uomo ha dichiarato che la sentenza è stata
pronunciata in violazione delle disposizioni della Convenzione
Europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali o dei suoi
Protocolli ed i gravi effetti negativi di tale sentenza possono essere
rimossi esclusivamente con la revisione » (97)
(97) V. GUALTIERI, Codice di procedura penale per la Repubblica di San
Marino, Torino, 2003, p. 76-77.
. La Svizzera è stata tra i primi Paesi a dotarsi di un rimedio volto a
consentire la riapertura del procedimento penale a seguito di una
sentenza della Corte europea: si deve infatti alla l. 4 ottobre 1992
l'introduzione, nel § 4 dell'art. 229 della legge federale sulla
procedura penale, della previsione - poi modificata dalla legge 4
ottobre 2002 sul Tribunale penale federale - che consente la revisione
della sentenza passata in giudicato « se la Corte europea dei diritti
dell'uomo ha accertato in una decisione definitiva una violazione della
Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali o dei suoi protocolli, nella
misura in cui un'indennità pecuniaria non sia atta a rimediare alle
conseguenze della violazione e la revisione sia necessaria per
rimediare a tali conseguenze » (98)
(98) Cfr. HOTTELIER, La procédure suisse de révision consécutive à un
arrêt de condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme,
in Revue trim. dr. homme, 2001, p. 759 ss.; nonché, BORGHI,
Switzerland, in Fundamental rights in Europe, cit., p. 876.
. Anche la Turchia, a seguito di ripetute sollecitazioni internazionali, è
intervenuta con la l. 23 gennaio 2003, n. 4793, che consente la
riapertura dei procedimenti nazionali laddove la Corte europea abbia
accertato che la decisione di condanna è stata adottata in violazione
dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione e dai suoi
protocolli (99)
(99) V. KURBAN, Strasbourg Court jurisprudence and human rights in
Turkey: an overview of litigation, implementation and domestic
reform,
in
http://www.juristras.eliamep.gr/wp-
content/uploads/2008/09/turkey.pdf, p. 25; nonché, ResDH(2004)86,
relativa ai casi Sadak, Zana, Dicle Dogan, che sono stati riaperti
proprio grazie a tale rimedio).
. Non può peraltro sottacersi che la riapertura è stata generalmente
ammessa solo per i casi in cui la sentenza della Corte sia diventata
definitiva prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina (4
febbraio 2003) o per quelli in relazione ai quali il ricorso alla Corte sia
stato presentato dopo siffatta data: ne deriva pertanto la preclusione
ad adottare la misura individuale in parola in diversi casi (100)
(100) Cfr., per tutti, il caso Hulki Günes, in relazione al quale il
Comitato
è
intervenuto
con
le
risoluzioni
ResDH(2005)113,
CM/ResDH(2007)26 e CM/ResDH(2007)150, nonché il caso Gencel.
Peraltro, va rilevato che, nel caso Öcalan, dopo un primo giudizio di
inammissibilità della richiesta di riapertura da parte della Corte
d'assise di Ankara, basato proprio sulla disciplina transitoria, vi è
stata una decisione di segno diverso da parte della Corte d'assise di
Istambul, che ha deciso nel merito, rigettando la richiesta di
riapertura perché ritenuta infondata (ResDH(2007)1, p. 4; cfr. anche
supra, § 2).
.
Accanto a questi paesi, vanno segnalati numerosi ordinamenti corrispondenti soprattutto agli Stati dell'Europa orientale - nei quali il
rimedio volto a dare esecuzione alle sentenze della Corte europea è
stato introdotto in sede di adozione dei nuovi codici di rito nel corso
degli anni Novanta e Duemila.
Il pensiero va anzitutto alla Bulgaria, ove il nuovo codice - entrato in
vigore il 29 aprile 2006, dopo che il vecchio codice (art. 362) era stato
novellato dalla legge 20 maggio 1998 - ha previsto la possibilità di
riaprire il processo penale, quando, « by virtue of a judgement of the
European Court of Human Rights a violation of the European
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms has been established that has a considerable importance
for the case » (art. 422, § 1, n. 4) (101)
(101) Cfr. TRENDAFILOVA, La legislazione processuale penale della
Repubblica di Bulgaria, in Le altre procedure penali. Transizioni dei
sistemi processuali penali, vol. I, Torino, 2002, p. 157; nonché,
MARINOVA, Bulgarian Criminal Procedure: The New Philosophy and
Issues of Approximation, in Rev. of centr. and east eur. law., 2006, p.
74. Nei casi Kounov e Padalov, la Corte suprema di Cassazione ha
effettivamente disposto la riapertura del processo (v. Final Resolution
Under Way, cit., p. 6-8).
. Il nuovo codice croato, entrato in vigore il 1° gennaio 1998, ha
riconosciuto nell'art. 413 la facoltà di chiedere la riapertura del
procedimento « sulla base di una decisione della Corte europea dei
diritti dell'uomo che giustifichi la riapertura di un processo, o il
riesame della sentenza resa in prima istanza da una giurisdizione
nazionale » (102)
(102) V. PAVIŠIC, La legislazione processuale penale della Repubblica di
Croazia, in Le altre procedure penali, cit., p. 263; PIRRONE, L'obbligo di
conformarsi, cit., p. 95. Va segnalato che, nel recente caso Kovac è
stato effettivamente riaperto il processo, a seguito dell'accertamento
di una violazione dell'art. 6 CEDU (v. Final Resolution Under Way, cit.,
p. 9).
, mentre la Lituania ha dapprima inserito nel vecchio codice - con
legge
dell'11
settembre
2001
- l'istituto
della
riapertura
del
procedimento penale a seguito di una sentenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo e successivamente l'ha ripreso, agli artt. 456 ss.
del nuovo codice, entrato in vigore il 4 settembre 2002 (103)
(103) Cfr. JUZUKONIS-JURKA, Criminal Procedure System of the Republic
of Lithuania, in Transition of Criminal Procedure, cit., p. 193.
.
In Estonia, invece, dapprima la possibilità di una riapertura è stata
affermata dalla Corte Suprema (104)
(104) Cfr. i casi Puck e, soprattutto, Veeber, nei quali la Corte Suprema
ha disposto la riapertura e ha cassato la precedente condanna: cfr.
ResDH(2005)61 e ResDH(2005)62, nonché, in dottrina, TAAVI ANNUS,
Estonia Supreme Court on reopening of Judicial Proceedingsw
Following a Judgement of the European Court of Human Rights, in Eur.
Const. Law Rev., 2005, p. 318 ss.
e successivamente il nuovo codice di rito penale - entrato in vigore il
18 novembre 2006 - l'ha riconosciuta espressamente (105)
(105) Cfr. la parte relativa al caso Pello c. Estonia del Final Resolution
Under Way, cit., p. 15.
. Il nuovo codice della Moldavia - entrato in vigore il 12 giugno 2003 ha stabilito che si può chiedere alla Suprema Corte l'annullamento di
una sentenza e il riesame del caso se « una Corte internazionale
accerta mediante una propria decisione una violazione dei diritti
umani e libertà fondamentali che possa essere riparata mediante un
nuovo processo » (art. 453, § 1). Quanto alla Polonia, il nuovo codice
di procedura penale - entrato in vigore il 1° settembre 1998 - ha
statuito che « the proceedings shall be re-opened for the benefit of
the accused, when such a need results from a decision of an
international authority acting under the provisions of an international
agreement which has been ratified by the Republic of Poland » (art.
540, § 3) (106)
(106) V. HOFMANSKI-KUNŠTEK, Criminal Procedure System of the Republic
of Poland, in Transition of Criminal Procedure, cit., p. 232.
. Con riguardo alla Russia, inizialmente la riapertura era stata fondata
sull'art. 46 § 3 Cost. (107)
(107) Cfr., in particolare, il caso Kulnev: FERSCHTMANN, Reopening of
judicial procedures in Russia: the way to implement the future
decisions of Echr supervisory organs?, in The execution of Strasbourg
and Geneva, cit., p. 130 ss.
, e poi il nuovo codice - entrato in vigore il 1° luglio 2002 - ha previsto
che la sentenza passata in giudicato possa essere annullata e il
procedimento riaperto in presenza di fatti nuovi, che possono (tra
l'altro) coincidere con la « violation of the provisions of the
Convention on the Protection of Human Rights and Basic Freedoms,
established by the European Court on Human Rights, during the
examination of the criminal case by a court of the Russian Federation,
involved in: a) an application of the federal law, not corresponding to
the provisions of the Convention on the Protection of Human Rights
and Basic Freedoms; b) other violations of the Convention on the
Protection of Human Rights and Basic Freedoms » (art. 413, § 4) (108)
(108) V. SIDOROVA, Criminal Procedure System of the Russian
Federation, in Transition of Criminal Procedure, cit., p. 274; nonché, in
termini generali, BURNHAM-KAHN, Russia's Criminal Procedure Code Five
Years Out, in Rev. of Centr. and East. Eur., 2008, p. 1 ss.
.
In Slovacchia, il nuovo codice di rito penale, entrato in vigore il 1°
gennaio 2006, ha riconosciuto la possibilità di un nuovo giudizio a
seguito dell'accertamento di una violazione della CEDU (art. 394, § 4)
(109)
(109) Si veda, al riguardo, il Final Resolution Under Way, cit., p. 80.
, mentre per quel che riguarda la Slovenia, la nuova legge di procedura
penale (ZKP), entrata in vigore il 1° gennaio del 1995, ha contemplato
due diversi rimedi che consentono di dare esecuzione alle sentenze
della Corte europea che accertino violazioni perpretrate nel processo.
Da un lato, l'art. 416 ZKP stabilisce che l'istituto della revisione (artt.
406-415) si applica anche alla richiesta di modifica di una decisione
passata in giudicato a seguito della sentenza della Corte europea che
accerti la sussistenza di ragioni di riapertura dei procedimenti penali
(si tratta generalmente delle situazioni in cui emerge l'ingiustizia
sostanziale della sentenza) (110)
(110) Cfr., FIŠER, Zakon o kazenskem postopku, Lubiana, 2002, p. 159;
sembra escludere l'effettiva possibilità di applicazione di tale rimedio,
HORVAT, Zakon o kazenskem postopku s komentarjem, Lubiana, 2004,
p. 900.
. Dall'altro lato, l'art. 421, § 4 consente di applicare il mezzo specifico
della richiesta per la protezione della legalità « se in una decisione
della Corte europea è stabilito che la sentenza definitiva di condanna
viola un diritto umano e una libertà fondamentale » (111)
(111) V., in particolare, HORVAT, Zakon o kazenskem, cit., p. 914,
secondo il quale si dovrebbe limitare l'esperibilità di questo mezzo di
impugnazione straordinario alle sole violazioni sanabili con la
modifica o l'annullamento della decisione irrevocabile, mentre
andrebbe esclusa per le violazioni non più sanabili, come ad esempio
la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo
.
Infine, va rilevato che il nuovo codice di rito penale ungherese, in
vigore dal luglio 2003, ha stabilito che la revisione di una sentenza
definitiva
può
essere
richiesta
alla
Corte
suprema
se
un'organizzazione internazionale sui diritti dell'uomo, creata sulla
base di un trattato internazionale e alla cui giurisdizione l'Ungheria è
soggetta, ha accertato che il processo o la sentenza abbia violato tale
trattato e la violazione possa essere riparata mediante la revisione del
processo (art. 406) (112)
(112) Cfr. PIRRONE, L'obbligo di conformarsi, cit., p. 99; nonché, BOKORSZEGÖ-WELLER, Hungary, in Fundamental rights in Europe, cit., p. 397.
Va rilevato che, nel caso Csikós v. Ungheria, è stata effettivamente
disposta
la
riapertura
del
procedimento
penale
(cfr.
CM/ResDH(2008)72, adottata l'8 ottobre 2008).
.
In un'ultima serie di paesi, invece, la riapertura del procedimento
penale è stata garantita da un'applicazione estensiva del mezzo
straordinario di impugnazione esistente, senza la necessità di uno
specifico intervento normativo: si allude, in particolare, ai paesi
scandinavi, nei quali la riapertura del processo è ammessa con una
certa ampiezza (113)
(113) Per quel che riguarda la Danimarca, l'art. 977 del codice
procedura penale consente la revisione nel caso in cui « circostanze
speciali mostrano che vi è ragione di pensare che degli elementi di
prova non siano stati valutati correttamente ». Nel caso Jersild, a
seguito della sentenza della Corte europea che aveva accertato la
violazione dell'art. 10 CEDU, la giurisdizione speciale di revisione ha
riaperto il procedimento, considerando la sentenza della Corte una
"circostanza speciale": all'esito del nuovo giudizio l'imputato è stato
assolto e lo Stato condannato a versare le spese del nuovo e del
vecchio procedimento (ResDH(1995)212). Il codice di rito giudiziario
finlandese consente la revisione « if another procedural error has
occurred in the case which is found or can be assumed to have
essentially influenced the result of the case » (cap. 31, sez. I) (cfr.,
recentemente, i casi Laaksonen e Muttilainen, in relazione ai quali, a
seguito dell'accertamento di violazioni processuali da parte della
Corte, il Comitato dei Ministri ha chiarito che gli interessati possono
chiedere la riapertura del processo: Final Resolution Under Way, cit., p.
135). Con riguardo alla Svezia, la giurisprudenza ha applicato
estensivamente l'art. 2 del capitolo 58 del codice di procedura
giudiziaria, secondo il quale, « after a judgment in a criminal case has
entered into final force, relief for a substantive defect may be granted
for the benefit of the defendant: ... 5. if the application of law forming
the basis of the judgment is manifestly inconsistent with a statutory
provision » (cfr., in particolare, il caso Ekbatani: ResDH(1988)21),
nonché, in dottrina, SUNDBERG, La question de l'effect direct de la
convention. La situation dans les pays scandinaves, in Quelle Europe
pour les droits de l'homme? La Cour de Strasbourg et la réalisation
d'une "union plus étroite", 35 années de jurisprudence: 1959-1994, a
cura di Tavernier, Bruxelles, 1996, p. 121).
e al Regno Unito (114)
(114) Ove la riapertura del processo, prevista dal Criminal Appeal Act
del
1995,
può
essere
disposta
dalla
Criminal
Cases
Review
Commission, quando una violazione dei canoni del fair trial abbia reso
la condanna unsafe. In particolare, nei casi Rowe e Davis c. Gran
Bretagna, a seguito di una decisione della Corte europea, la Criminal
Cases Review Commission ha riaperto il procedimento e la corte di
appello ha poi annullato la precedente condanna degli interessati (cfr.,
per un'approfondita analisi della soluzione adottata nell'ordinamento
inglese, MANGIARACINA, La revisione del giudicato penale a seguito di
una pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo. I) La
progettualità italiana e l'esperienza del Regno Unito, in questa rivista,
2006, p. 996 ss.). Ulteriori ipotesi (piuttosto controverse) di riapertura
sono quelle relative ai casi Edwards e Dowsett (Final Resolution Under
Way, cit., p. 98, 101).
.
Sicché l'Italia si ritrova in compagnia della sola Spagna a non
consentire la riapertura del procedimento chiuso con una sentenza
passata in giudicato. Nell'ordinamento iberico, infatti, dopo che il
riesame
era
stato
ammesso
mercé
l'impiego
del
recurso
de
amparo(115)
(115) A seguito della celebre pronuncia con cui la Corte, nel caso
Barberà, Messegué e Jabardo, aveva affermato la violazione dell'art. 6,
§ 2 e 3 (C. eur. dir. uomo, 6 dicembre 1988, Barberà, Messegué e
Jabardo c. Spagna), il Tribunale costituzionale, investito con un
recurso de amparo, aveva ritenuto che le violazioni delle garanzie
convenzionali accertate dalla Corte di Strasburgo si traducessero in
violazioni dei diritti riconosciuti dall'art. 24 della Costituzione
spagnola e aveva pertanto annullato la sentenza impugnata e disposto
che il procedimento riprendesse proprio dallo stadio in cui si erano
verificate le violazioni processuali (Trib. Const., 16 dicembre 1991,
245/91, in www.vlex.com: su tale importante pronuncia e sulla
giurisprudenza successiva, cfr., tra i tanti, HERNANDEZ, Problemas
planteados por la aplicacion en el ordenamiento español de la
sentencia Bultó, in Rev. inst. eur., 1992, p. 139 ss.; JIMENEZ, La
problematica ejecucion de las sentencias del tribunal europeo de
derechos humanos, in Rev. esp. der. const., 1992, p. 313 ss.; SCHUTTE,
The execution of European Court of Human Rights judgements in
Spain, in The execution of Strasbourg and Geneva, cit., p. 155 ss.;
nonché, anche per ulteriori indicazioni bibliografiche, G. ESCOBAR
ROCA, Spain, in Fundamental rights in Europe, cit., p. 826 ss).
, il Tribunal Con stitucional sembra essersi fatto carico delle riserve
avanzate rispetto a tale soluzione (116)
(116) Si allude, in particolare, alla nota presa di posizione di Vicente
Gimeno Sendra - espressa nel Voto particular a la Sentencia dictada en
el recurso de amparo núm. 1005/90 - secondo il quale l'effetto
dell'impostazione
seguita
dalla
Corte
nella
sentenza
Barberà,
Messegué e Jabardo sarebbe quello di trasformare la Corte di
Strasburgo in una sorta di « supercasación constitucional ».
e appare più restio a riconoscere la possibilità di applicare tale istituto
al fine di dare esecuzione alle sentenze della Corte europea
richiedenti la riapertura. Tanto che il Comitato dei Ministri del
Consiglio d'Europa, dopo aver preso atto che « no possibility currently
exists in Spain to reopen domestic proceedings found to be in
violation of the Convention and that the Constitutional Court's
decision of 16 December 1991 allowing such reopening has been
overruled by subsequent case-law », ha posto l'accento sulla
riflessione in corso in Spagna in ordine alla « necessity of introducing
into Spanish law a clear possibility of reopening proceedings
following judgments of the European Court » (117)
(117)
Così,
le
Risoluzioni
ResDH(2005)93,
ResDH(2005)94,
ResDH(2005)95, relative rispettivamente ai casi Gabarri Moreno,
Perote Pellon e Pescador Valero c. Spagna. In realtà, la giurisprudenza
non sembra negare alla radice la possibilità di accogliere l'amparo
volto a dare esecuzione alla sentenza della Corte europea: tanto Trib.
Const., 16 aprile 2007, 70/2007, in www.boe.es, quanto Trib. Const.,
12 dicembre 2005, 313/2005, ibidem, escludono la riapertura per
ragioni legate al caso specifico ma non sembrano superare in tutto e
per
tutto
la
costruzione
teorica
elaborata
nella
sentenza
costituzionale 245/1991. Sulla necessità di un intervento del
legislatore, cfr. già JIMENEZ, La problematica ejecucion, cit., p. 347 ss.
.
6. Analisi comparata delle soluzioni adottate negli altri ordinamenti
europei: i presupposti per il riesame. - La circostanza di essere tra gli
ultimi paesi a dover ancora disciplinare un rimedio volto a garantire il
follow-up delle sentenze della Corte dotate di un effetto cassatorio
negativo o positivo dovrebbe per lo meno consentire di far tesoro
delle esperienze maturate negli altri ordinamenti. Di qui l'utilità di
un'analisi comparata delle soluzioni adottate nei principali paesi
europei. Due sono gli aspetti meritevoli di attenzione: quello dei
presupposti del riesame e quello relativo ai caratteri del rimedio.
Sotto
il
primo
profilo,
occorre
prendere
le
mosse
dalla
Raccomandazione R(2000)2, che invita a prevedere strumenti per il
riesame in presenza di due presupposti. Il primo è quello dell'attualità
e persistenza delle conseguenze dannose: lo Stato deve consentire il
riesame se la persona che ha subito la violazione « continues to suffer
very serious negative consequences because of the outcome of the
domestic decision at issue, which are not adequately remedied by the
just satisfaction and cannot be rectified except by re-examination or
reopening ». In effetti, il Comitato dei Ministri tende a ritenere
indispensabile
il
riesame
(in
senso
lato)
laddove
il
soggetto
interessato continui a subire una privazione della libertà per effetto
dell'esecuzione della sentenza giudicata "illegittima" (118)
(118) Cfr., anche per puntuali riferimenti, LAMBERT ABDELGAWAD, Les
procédures de réouverture devant le juge national, cit., p. 205-206. Si
noti che il primo esempio fornito dall'Exposé de motifs concernant la
Recommandation n° R (2000)2, di una situazione di persistenza delle
conseguenze dannose è proprio quella « des personnes qui ont été
condamnées à de très longues peines de prison et qui sont toujours
en prison lorsque les organes de la Convention examinent leurs
affaires ».
.
Con riguardo alla traduzione di questa direttiva negli ordinamenti
nazionali, l'approccio del legislatore sembra duplice. Da un lato,
diversi paesi affidano la valutazione in parola alla Corte europea e
non lasciano spazio per un vaglio autonomo del giudice interno. Ciò
emerge chiaramente dal codice norvegese, da quello moldavo e da
quello polacco, che riconoscono espressamente carattere vincolante al
vaglio sull'insufficienza della riparazione monetaria e sulla necessità
della riapertura compiuta dalla Corte o dal Comitato dei Ministri (119)
(119) Cfr. supra, § 5.
. Dall'altro lato, il modello della sussidiarietà della revisione, adottato
dalla
Francia
e
dalla
Svizzera
-
i
cui
codici,
richiamando
esplicitamente il presupposto della insufficienza della riparazione per
equivalente,
affidano
al
giudice
interno
sull'effettiva necessarietà della riapertura (120)
un
vaglio
autonomo
(120) Cfr., con riguardo all'ordinamento francese, PETTITI, Le réexamen
d'une décision pénale, cit., p.10, 12, secondo il quale l'art. 626-1
esclude che il riesame possa essere automatico: tale disposizione,
richiedendo
che
la
violazione
comporti
«
des
conséquences
dommageables auxquelles la 'satisfaction équitable' allouée sur le
fondement de l'article 41 de la convention ne pourrait mettre un
terme », finisce per lasciare alla commissione nazionale « une marge
d'appréciation à l'autorité chargée d'examiner les cas de réexamen ».
- è stato ripreso, nonostante le critiche (121)
(121) Si legga LAMBERT, Les effets des arrêts de la Cour européenne, cit.,
p. 218; nonché, HOTTELIER, La procédure suisse de révision, cit., p. 759760.
, da Belgio, Paesi Bassi, Romania e San Marino.
Il secondo presupposto previsto dalla Raccomandazione R(2000)2 per
la riapertura è costituito dall'affermazione, da parte della Corte, che: «
(a) the impugned domestic decision is on the merits contrary to the
Convention, or (b) the violation found is based on procedural errors
or shortcomings of such gravity that a serious doubt is cast on the
outcome of the domestic proceedings complained of ».
Ora, si può notare come la stragrande maggioranza dei codici di rito
non specifichi affatto la tipologia delle violazioni. Se vi sono alcuni
paesi - come il Belgio, la Grecia e la Norvegia (122)
(122) In particolare, secondo l'art. 442-quinquies del codice belga, la
Corte di cassazione dispone la riapertura « lorsqu'il ressort de
l'examen de la demande soit que la décision attaquée est contraire sur
le fond à la Convention européenne, soit que la violation constatée est
la conséquence d'erreurs ou de défaillances de procédure d'une
gravité telle qu'un doute sérieux existe quant au résultat de la
procédure attaquée ».
- che riprendono la giustapposizione tra violazioni sostanziali e
processuali tratteggiata dalla Raccomandazione, la scelta più diffusa è
quella di consentire la risoluzione del giudicato laddove la Corte
europea abbia accertato una violazione, tanto della Convenzione,
quanto dei suoi Protocolli. Anche sotto questo profilo, l'approccio dei
legislatori nazionali pare quindi orientato nel senso di aprire le porte
al superamento del giudicato.
Nella prassi, però, le cose sembrano andare un po' diversamente.
Invero, per rimuovere le conseguenze dannose di una violazione di
merito, l'orientamento più diffuso è quello di dare esecuzione
all'obbligo di neutralizzazione senza passare attraverso il rimedio
impugnatorio. Si tende, in altri termini, a eliminare gli effetti della
condanna ingiusta, mercé l'impiego di istituti - quali la liberazione
condizionale, la cancellazione dell'iscrizione della condanna dal
casellario, la restituzione delle somme pagate a titolo di pena
pecuniaria, le misure di clemenza - che evitino la revoca formale del
giudicato (123)
(123) In termini favorevoli, LAMBERT-ABDELGAWAD, The execution of
judgments of the European Court of Human Rights, Strasburgo, 2008,
p. 24; EAD., Les procédures de réouverture devant le juge national, cit.,
p. 237 ss.; SACCUCCI, Obblighi di riparazione, cit., p. 664 s.
.
Per quel che concerne, invece, l'esecuzione delle sentenze che
accertano violazioni processuali, tutto sta nel capire se persiste in
capo al giudice nazionale un margine di apprezzamento circa la
necessità della riapertura. In particolare, occorre verificare se questi
può valutare autonomamente la sussistenza di un nesso di causalità
tra la violazione e l'esito del procedimento oppure se è vincolato
all'indicazione della Corte o del Comitato. Siccome la Corte europea
condanna per la violazione dell'art. 6, § 1, CEDU quando, sulla base di
un giudizio complessivo, ritiene che la violazione sia tale da aver
potuto influenzare l'esito della vicenda, secondo autorevoli voci non
dovrebbe residuare alcuno spazio per un vaglio a livello nazionale:
all'accertamento di una grave violazione processuale da parte della
Corte europea dovrebbe conseguire automaticamente la riapertura
(124)
(124) Si legga, in tal senso, l'opinione parzialmente concorrente a C.
eur. dir. uomo, 27 febbraio 2001, Lucà c. Italia di B. Zupancic, nella
quale egli sostiene che « a criminal procedure tainted with grave
human-rights
violations
a
priori
cannot
yield
a
substantively
acceptable conviction. To maintain otherwise is to subscribe to the
classical inquisitorial standpoint that the end justifies the means ».
.
In realtà, non è così: in diversi ordinamenti - Austria (art. 363 a),
Belgio (art. 442-quinquies), Bulgaria (art. 422, § 1, n. 4), Germania (art.
359, n. 6), Norvegia (art. 391, § 2), Portogallo (art. 449 lett. g), Regno
Unito (art. 13 Criminal Appeal Act) - si riconosce al giudice nazionale
la prerogativa di un sindacato autonomo circa l'effettiva incidenza
dell'error in procedendo sull'esito del processo (125)
(125) Cfr., in particolare, LAMBERT ABDELGAWAD, Les procédures de
réouverture devant le juge national, cit., p. 217; MANGIARACINA, La
revisione del giudicato penale, cit., p. 999 ss.; PARLATO, La revisione del
giudicato penale, cit., p. 1023 ss. Con riguardo all'ordinamento
spagnolo, si legga Trib. Const., 16 aprile 2007, 70/2007, in
www.boe.es. Cfr. supra, note 31, 32, 33.
.
7. (segue): la fisionomia del rimedio straordinario. - Per quel che
riguarda i caratteri del rimedio, conviene premettere che, nella
maggior parte dei paesi, l'istituto deputato a garantire l'esecuzione
della sentenza della Corte europea coincide con l'impugnazione
straordinaria prevista nei singoli ordinamenti. Vale a dire con
l'impugnazione tradizionalmente contemplata per riaprire il processo
quando vengono alla luce nuove prove tali da far emergere la
possibile ingiustizia della condanna (Austria, Bulgaria, Croazia,
Germania, Grecia, Lettonia, Lussemburgo, Moldavia, Norvegia, Paesi
Bassi, Polonia, Portogallo, Russia, Slovacchia, Slovenia, Svizzera,
Ungheria). È ben vero che vi sono piccole modifiche - legate
soprattutto all'individuazione di un termine perentorio entro il quale
proporre l'impugnazione (come nel caso della Slovenia), o alla
sospensione obbligatoria dell'esecuzione (Bulgaria) - ma i tratti
distintivi dell'istituto sono pressoché gli stessi.
In altri casi, considerando che la riapertura successiva a una
condanna di Strasburgo consegue a un errore di diritto, si è plasmato
un rimedio specifico, diverso dalla revisione. Questo è il modello
adottato, in particolare, in Francia e Belgio, nonché in Romania, ove è
stato introdotto uno strumento revocatorio dotato di una propria
autonoma denominazione e disciplina.
Ciò chiarito in termini generali, pare opportuno prendere in
considerazione sei diversi aspetti che concorrono a tratteggiare la
fisionomia dell'istituto: l'organo competente, la legittimazione a
proporre la richiesta, la previsione di un termine di decadenza, la
struttura del procedimento, i poteri decisori e, infine, le conseguenze
dell'assoluzione nel nuovo giudizio.
Sotto il primo profilo, la maggior parte degli ordinamenti affida la
cognizione dell'istanza di riapertura a un organo centrale: a seconda
dei casi, la Corte Suprema (Austria, Lituania, Lussemburgo, Moldavia,
Paesi Bassi, Portogallo, Russia, Ungheria) o la Corte di cassazione
(Belgio, Bulgaria, Romania), la Commission de réexamen d'une décision
pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des
droits de l'homme (Francia), la Criminal Cases Review Commission
(Norvegia, Regno Unito), il Tribunale penale federale (Svizzera). Altri
paesi attribuiscono invece la competenza a un giudice di merito,
individuato secondo criteri variabili (Croazia, Germania, Polonia,
Slovenia).
Quanto alla legittimazione, le scelte compiute dai diversi legislatori
risultano alquanto omogenee. Generalmente, il potere di chiedere la
riapertura è riconosciuto al soggetto che ha proposto ricorso alla
Corte di Strasburgo (126)
(126) Va rilevato che il riconoscimento al condannato del potere di
proporre la richiesta di riesame appare fondamentale. Tanto la Corte,
quanto il Comitato ritengono, infatti, che la riapertura costituisca la
forma migliore di restitutio in integrum soltanto se l'interessato
manifesta espressamente la volontà di avere un nuovo giudizio (cfr.,
in particolare, C. eur. dir. uomo, 2 febbraio 2006, Duran Sekin c.
Turchia, § 45; ResDH(2005)93; sul punto, in dottrina, LAMBERT
ABDELGAWAD, Les procédures de réouverture devant le juge national,
cit., p. 207 s.; LONATI, Il diritto dell'accusato, cit., p. 120).
e a un organo pubblico (127)
(127) Nella maggior parte dei casi, si tratta di un organo della
pubblica accusa (procuratore generale o procuratore presso il giudice
che ha emesso la condanna), ma non mancano soluzioni diverse (il
Primo Ministro, il Ministro della giustizia, il Presidente della Corte
Suprema,
la
Corte
costituzionale:
cfr.
SACCUCCI,
Obblighi
di
riparazione, cit., p. 660).
, mentre soltanto in alcuni casi esso viene assegnato solo all'uno o
all'altro (128)
(128) Si allude, in particolare, alla Bulgaria, alla Lituania e alla Russia,
ove la legittimazione è accordata soltanto a organi pubblici.
. Va notato che, in taluni ordinamenti, si è posto il problema
dell'estensione della legittimazione anche a soggetti diversi da quello
che si è attivato con successo presso l'istanza sovranazionale. Nella
generica categoria dei "terzi" occorre però distinguere, da un lato, i
soggetti destinatari della stessa sentenza pronunciata nel medesimo
processo, e, dall'altro, le persone che lamentino una violazione
analoga a quella accertata dalla Corte.
Se
per
costoro
si
tende
diffusamente
a
escludere
qualsiasi
legittimazione, facendo leva sull'efficacia inter partes delle sentenze
della Corte e sullo stesso presupposto dell'incidenza della violazione
processuale (129)
(129) Cfr. BÅRDSEN, Execution of Strasbourg and Geneva, cit., p. 119;
PARLATO, La revisione del giudicato penale, cit., p. 1022. In termini
meno restrittivi, con riguardo all'ordinamento olandese (ma in una
prospettiva de iure condendo), KRISTEN, An elaborate report, cit., p. 351
s.
, con riferimento ai destinatari della medesima condanna o,
comunque, della sentenza emessa nello stesso procedimento, la
questione è più complessa: soprattutto (ma non solo) laddove la
sentenza della Corte europea accerti un vizio di contenuto - ossia,
l'ingiustizia "convenzionale" -, si è posto il problema di riconoscere la
legittimazione anche ai destinatari della condanna che non abbiano
fatto ricorso a Strasburgo. Dopo che in diversi ordinamenti tale
soluzione è stata caldeggiata dalla dottrina (130)
(130) Con riguardo all'Austria, v. TRETTER, The implementation of
judgments of the European Court, cit., p. 177. Sul dibattito svoltosi
nella dottrina tedesca, cfr. PARLATO, La revisione del giudicato penale,
cit., p. 1021. Secondo VERHEYLESONNE-KLEES, La loi belge du 1er avril
2007, cit., p. 787, la soluzione volta a riconoscere la legittimazione dei
soli concorrenti del condannato vittorioso a Strasburgo sarebbe
accolta negli ordinamenti francese e olandese.
, la legge belga - che costituisce senza dubbio il frutto più maturo
delle diverse legislazioni nazionali - è intervenuta esplicitamente sul
punto, stabilendo che « il peut être demandé la réouverture, en ce qui
concerne la seule action publique, de la procédure qui a conduit à la
condamnation du requérant dans l'affaire devant la Cour européenne
des Droits de l'Homme ou à la condamnation d'une autre personne
pour le même fait et fondée sur les mêmes moyens de preuve » (art.
442-bis) (131)
(131) Per un'analisi della norma, che nasce da un'osservazione al
Parlamento del Consiglio di Stato, v. VERHEYLESONNE-KLEES, La loi belge
du 1er avril 2007, cit., p. 786.
.
Con riguardo alla disciplina temporale, va notato che, in numerosi
ordinamenti, il legislatore ha previsto un termine di decadenza al fine
di bilanciare le esigenze di effettività della legalità convenzionale con
quelle di certezza delle situazioni giuridiche. Il termine decorre
generalmente dalla data della sentenza della Corte (ad es. art. 626-3
codice francese) o - preferibilmente - dal momento in cui la decisione
della Corte è divenuta definitiva (ad es. art. 442-quater del codice
belga, art. 408-1 del codice rumeno, art. 229, § 4, del codice svizzero)
oppure da quello della conoscenza della sentenza (art. 421 del codice
bulgaro; art. 421, § 4, della legge di procedura penale slovena). Esso
ha una durata media che va dai tre ai sei mesi (132)
(132) Così, LAMBERT ABDELGAWAD, Les procédures de réouverture devant
le juge national, cit., p. 212.
.
Per quel che concerne la struttura del rimedio impugnatorio, va
rilevato che esso ha carattere generalmente rescindente (133)
(133) Si vedano, ad esempio, l'art. 442-sexies del codice belga, l'art.
425, § 1, del codice bulgaro, l'art. 626-4 del codice francese, l'art. 446,
comma 2, del codice lussemburghese, l'art. 400 del codice norvegese,
l'art. 547 del codice polacco, l'art. 457 del codice portoghese, l'art.
408-1 del codice rumeno.
. Il procedimento viene infatti diviso in due fasi. Nella prima, l'organo
competente accerta la sussistenza dei presupposti per la riapertura e,
in caso positivo, annulla la sentenza impugnata e dispone il rinvio del
processo a un giudice diverso, per la fase rescissoria, nella quale si
svolge il nuovo giudizio. Si badi, peraltro, che, nel caso in cui la Corte
europea abbia accertato una violazione sostanziale, è possibile che sia
lo stesso giudice del rescindente a emettere una sentenza sostitutiva
di quella impugnata (ovviamente, ciò dipende dalla latitudine dei
poteri cognitivi e decisori della Corte suprema).
Tale configurazione consente, anzitutto, di attuare in modo più
rigoroso quell'obbligo di sospendere l'esecuzione della sentenza sul
quale hanno insistito, tanto il Comitato dei Ministri, quanto
l'Assemblea parla mentare del Consiglio d'Europa (134)
(134) Cfr. rispettivamente, ResDH(2004)31, relativa ai casi Sadak,
Zana, Dicle and Dogan c. Turchia, secondo la quale l'obbligo di dare
esecuzione alla sentenza della Corte comprende anche « the release
of the applicants in the absence of any compelling reasons justifying
their continued detention pending the outcome of the new trial », e
Doc. 10192, del 1° giugno 2004, relativo alla Mise en œuvre des
décisions de la Cour eur. dr. homme par la Turquie (cfr. LAMBERTABDELGAWAD, The execution, cit., p. 22).
. In effetti, la sospensione dell'esecuzione è automatica in Belgio (135)
(135) Per la verità, il codice nulla dispone al riguardo, ma a seguito di
un preciso quesito del Consiglio di Stato, il Parlamento ha chiarito che
l'annullamento o la revoca della sentenza determina il venir meno
della stessa quale titolo esecutivo. Il che significa che, se il ricorrente
era detenuto solo in forza della sentenza, dovrà essere rimesso in
libertà; se invece esistevano altri titoli di privazione della libertà,
potranno essere eseguiti. Insomma, « le prévenu se retrouvera dans la
même situation que celle dans laquelle il se trouvait avant que ne soit
rendu la décision attaqué » (VERHEYLESONNE-KLEES, La loi belge du 1er
avril 2007, cit., p. 793).
e Bulgaria (art. 420, § 4), mentre "può" essere disposta dall'organo
giudiziario in Francia (art. 626-5), Lussemburgo (art. 446, comma 2),
Polonia (artt. 545, 532), Portogallo (art. 457, comma 2) e Romania (art.
408-1, comma 5). Nondimeno, anche negli ordinamenti nei quali la
riapertura assume carattere rinnovatorio (ossia monofasico), la
sospensione dell'esecuzione della sentenza può essere disposta, solo
che risulta avere carattere eccezionale: è il caso, ad esempio, della
Germania, il cui codice di rito stabilisce (all'art. 360) che la richiesta di
riapertura non costituisce ostacolo per l'esecuzione della sentenza e
che
la
corte
può
eventualmente
disporre
la
sospensione
dell'esecuzione (analogamente dispone l'art. 232, § 3, della legge
federale svizzera).
Con riguardo ai poteri decisori accordati al giudice del nuovo
processo, va notato che in diversi paesi si riconosce espressamente al
giudice il potere di assolvere oppure di confermare la sentenza o di
modificarla, condannando l'imputato a una pena più lieve (v. ad
esempio: Austria, Belgio, Bulgaria, Portogallo, Russia, Slovenia) (136)
(136) La questione si è posta in termini problematici nell'ordinamento
tedesco, in quanto il § 363 StPO esclude la possibilità della revisione
diretta a ottenere la mitigazione del trattamento sanzionatorio (cfr.
PARLATO, La revisione del giudicato penale, cit., p. 1030 ss.).
. Vi sono inoltre vari ordinamenti che richiamano espressamente quel
divieto di reformatio in peius (previsto espressamente in Bulgaria,
Germania, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia), che la dottrina
ritiene dovrebbe essere affermato a livello europeo (137)
(137) Così, LAMBERT ABDELGAWAD, Les procédures de réouverture devant
le juge national, cit., p. 222.
.
Per quel che concerne, infine, le conseguenze dell'assoluzione
pronunciata
nel
nuovo
giudizio,
si
riconosce
generalmente
all'interessato il diritto al pagamento di un'indennità (art. 442-septies
del codice belga, art. 237 del codice svizzero). Alquanto significativa
si mostra inoltre la soluzione belga relativa al profilo della condanna
a favore della parte civile. All'opzione di far partecipare il danneggiato
al nuovo processo - accolta, ad esempio, dal nostro codice di
procedura penale per la revisione (artt. 637, comma 1, 601 e 639
c.p.p.) - il codice belga preferisce quella che contempla la condanna
dello Stato « au paiement des dommages-intérêts accordés à la partie
civile ou au remboursement au condamné ou à ses ayants droit du
montant déjà payé par ceux-ci. Dans ces cas, l'Etat est également
condamné au paiement ou au remboursement des dommages-intérêts
accordés par le juge civil à la suite d'une action civile, pour autant que
l'action civile et la décision attaquée du juge répressif concernent le
même fait » (art. 442-septies, comma 2) (138)
(138) In termini sostanzialmente analoghi, l'art. 447, comma 5, del
codice lussemburghese.
. Evidentemente, sulla scorta della presupposizione che la parte civile
non può subire le conseguenze di una violazione della Convenzione
imputabile allo Stato, si accolla a quest'ultimo il risarcimento
liquidato in sede penale o civile (139)
(139) Cfr. VERHEYLESONNE-KLEES, La loi belge du 1er avril 2007, cit., p.
795.
.
8. I progetti italiani di riforma. - Se questo è il panorama europeo, va
notato che il legislatore italiano è intervenuto negli ultimi anni con
due riforme attinenti in generale all'esecuzione delle sentenze della
Corte di Strasburgo. Da una parte, la l. 9 gennaio 2006, n. 12 ha
modificato l'art. 5 della l. 23 agosto 1988, n. 400, prevedendo
iniziative governative di adempimento delle pronunce e obblighi di
informazione al Parlamento (140)
(140) Sulla cosiddetta legge Azzolini, cfr. RANDAZZO, Nuovi sviluppi in
tema di esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti
dell'uomo, in Dir. uomo - cronache e battaglie, 2006, n. 2, p. 17. Va
segnalato inoltre il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1°
febbraio 2007, contenente "Misure per l'esecuzione della legge 9
gennaio 2006, n. 12" (pubblicato in Guida dir. - Dir. com. int., 2007, n.
3, p. 43, con il commento di BIAGIONI, Al Dipartimento del Consiglio dei
ministri il compito di avviare gli atti per l'attuazione). Proprio in
applicazione di tali norme il Governo presenta annualmente una
relazione al Parlamento sull'esecuzione delle sentenze della Corte di
Strasburgo (la relazione per l'anno 2008 è disponibile all'indirizzo
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/relazione_pronunce_
corte_europea/index.html).
. Dall'altra, è stato approvato il d.P.R. 28 novembre 2005, n. 289, che
ha novellato l'art. 19 del testo unico in materia di casellario giudiziale
(d.P.R. 313 del 2002), contemplando l'iscrizione nel casellario
dell'estratto delle decisioni definitive della Corte europea relative al
provvedimento nazionale già iscritto (comma 2-bis) (141)
(141) Con la previsione dell'iscrizione delle sentenze della Corte
europea nel casellario nazionale, l'Italia ha predisposto evidentemente
un meccanismo riparatorio di portata generale: cfr., al riguardo,
SELVAGGI, Una risposta alle sollecitazioni, cit., p. 46, il quale sottolinea
come la ratio del provvedimento risieda proprio « nell'intenzione di
dare seguito alle sollecitazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio
d'Europa in punto di misure individuali da adottare in conseguenza
delle sentenze di condanna di quella Corte ».
.
Peraltro, sotto il profilo specifico della predisposizione di un rimedio
che consenta di attuare l'obbligo di restitutio in integrum, si è ancora
al dibattito de iure condendo.
A partire dal 1998, sono state avanzate diverse proposte di legge, che
però non sono arrivate più in là dell'approvazione da parte di un
ramo del Parlamento.
Nel corso della XIII legislatura, è stata presentata al Senato (il 24
marzo 1998) la proposta di legge n. 3168, che prevedeva, da un lato,
la modifica della competenza in materia di revisione e, dall'altro,
l'introduzione di una nuova ipotesi di revisione nel caso in cui « sia
stata accertata con sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo
la violazione dell'articolo 6, paragrafo 3, lettere c) ed d), della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali ». La Commissione giustizia ha deciso lo stralcio di
questa seconda parte, che è confluita nel progetto n. 3168-bis: mentre
questo non è mai stato discusso, la prima parte del disegno originario
ha proseguito l'iter sino alla sollecita approvazione della l. 23
novembre 1998, n. 405, che ha modificato gli artt. 633 e 634 c.p.p.
Nella XIV legislatura, sono stati invece depositati due progetti alla
Camera dei deputati: l'uno dall'on. Pepe e da altri deputati (C-1447,
del 31 luglio 2001) e l'altro dall'on. Cola (C-1992, del 20 novembre
2001).
A
Giustizia
seguito
nel
testo
dell'unificazione
n.
operata
1447-1992-A
esso
dalla
è
Commissione
stato
approvato
dall'assemblea di Montecitorio, il 28 luglio 2003. In estrema sintesi, il
progetto contemplava l'inserimento nel codice di rito di un art. 630bis, dedicato alla "revisione a seguito di sentenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo", destinata a operare ove fosse « accertato con
sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che nel corso del
giudizio sono state violate le disposizioni di cui all'articolo 6 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848
»; si aggiungeva, inoltre, una causa di inammissibilità, per i casi in cui
la violazione dell'art. 6 CEDU non avesse avuto incidenza rilevante
sulla decisione e nell'ipotesi del venir meno degli effetti negativi della
esecuzione della sentenza o del decreto penale di condanna.
Trasmesso al Senato, il testo non è però mai stato esaminato in aula
(142)
(142) Per un'analisi dei lavori parlamentari, BASILE, Adeguamento
dell'ordinamento giuridico nazionale alla Convenzione europea dei
diritti dell'uomo, in Dir. pen. proc., 2002, p. 907 ss.; CALLARI, Esigenze
giuridiche ed aspirazioni idealistiche nel giudizio di revisione: limiti e
prospettive de iure condendo, in Cass. pen., 2006, p. 310 ss.; SACCUCCI,
Revisione dei processi in ottemperanza alle sentenze della Corte
europea: riflessioni de iure condendo, in Dir. pen. proc., 2002, p. 247
ss.; SCALFATI, Libertà fondamentali e accertamento giudiziario: la
revisione del processo a seguito di pronunce della Corte europea dei
diritti dell'uomo, in AA.VV., Il processo penale tra politiche della
sicurezza e nuovi garantismi, a cura di Di Chiara, Torino, 2003, p. 450
ss.
.
L'introduzione di un nuovo caso di revisione - questa volta per
l'ipotesi di accertamento di una violazione dell'art. 6, § 3, lett. c e d,
CEDU - era prevista anche dall'art. 3 del progetto di legge relativo alla
ratifica e all'esecuzione del Protocollo n. 14 alla Convenzione europea,
presentato al Senato il 22 marzo 2005 (n. 3354) e non confluito poi
nel testo della l. 15 dicembre 2005, n. 280 (143)
(143) Sul punto, si leggano BUONOMO, Sentenze Cedu e adempimento, si
cambia, in Dir. giust., 2005, n. 21, p. 106; MANGIARACINA, La revisione
del giudicato penale, cit., p. 988.
. Sempre nel corso della stessa legislatura, del tema si era occupata
anche la Commissione di studio per la riforma del codice di
procedura penale, insediata con decreto ministeriale del 29 luglio
2004. La "commissione Dalia" aveva immaginato, nell'art. 688 del
testo del progetto, un'ipotesi di revisione « se il processo, definito con
sentenza di condanna, con sentenza di applicazione di pena
concordata tra le parti o decreto penale di condanna, è stato ritenuto
ingiusto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, perché lesivo dei
diritti minimi dell'individuo, come specificati dall'articolo 6 della
convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali » (144)
(144) Cfr., al riguardo, CAVALLARO, Un nuovo caso di revisione del
processo penale, in Verso un nuovo processo penale. Opinioni a
confronto sul progetto di riforme Dalia, a cura di Pennisi, Milano,
2008, p. 159 ss.
. Com'è noto, il testo è stato presentato sotto forma di progetto di
legge (C-323) mirante alla riforma del codice di procedura penale
all'inizio della XV legislatura (il 2 maggio 2006), con primo firmatario
l'on. Pecorella. Il quale, a poche settimane di distanza (il 26 maggio
2006), ha depositato il progetto di legge C-917 - che riprendeva il
testo approvato alla Camera nel corso della precedente legislatura salvo poi ritirarlo il 19 luglio dello stesso anno.
Qualche mese dopo il Governo ha depositato al Senato (il 18
settembre 2007) un articolato disegno di legge in materia di «
revisione del processo a seguito di sentenza della Corte europea dei
diritti dell'uomo » (S-1797): esso segna un netto cambio di rotta
rispetto ai progetti precedenti. Non solo si tratta del primo progetto
governativo, ma differisce nettamente nei contenuti: contempla,
infatti, un inedito mezzo di impugnazione straordinaria, disciplinato
in modo autonomo rispetto alla revisione (nel nuovo titolo IV bis del
libro IX) (145)
(145) Va rilevato che il disegno di legge raccoglie le indicazioni
contenute
nella
Bozza
di
delega
legislativa
al
Governo
per
l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, elaborata dalla
Commissione di studio per la riforma del codice di procedura penale,
nominata con decreto ministeriale il 27 luglio 2006 (cosiddetta
"Commissione Riccio") e consegnata nel luglio 2007, la quale stabiliva
specificamente l'opportunità di « prevedere un apposito rimedio,
diverso dalla revisione, quando sia accertato dalla Corte europea dei
diritti dell'uomo che la condanna è stata pronunciata in violazione di
diritti riconosciuti all'imputato dalla Convenzione europea dei diritti
dell'uomo » (punto 104.8. dell'art. 2: cfr. il § 28 della Relazione alla
bozza di delega, redatto da Caprioli e Fiorio).
. Evidentemente, la fine anticipata della legislatura ha impedito al
progetto di percorrere il suo iter.
Così, all'inizio della XVI legislatura, si è ripreso nuovamente il
percorso e sono state avanzate diverse proposte di iniziativa
parlamentare: al Senato, il 26 giugno 2008, è stato comunicato il
disegno di legge n. 839, che ha come primo firmatario il sen. Li Gotti e
riprende il testo del progetto governativo presentato nella XV
legislatura; alla Camera, il 24 luglio 2008, è stato depositato dagli on.
Pecorella e Costa il progetto di legge n. 1538, che si rifà ancora una
volta al testo unificato dei disegni di legge n. 1447 e 1992 approvato
dalla Camera nel corso della XIV legislatura; mentre successivamente
sono stati presentati - rispettivamente il 13 ottobre 2008 e il 5
febbraio 2009 - il progetto n. 1780 (primo firmatario l'on. Di Pietro) e
il n. 2163 (primo firmatario l'on. Zeller), che recuperano - sia pure con
qualche differenza - il testo del disegno di legge del Governo Prodi.
Da ultimo, sempre nel febbraio 2009, il Governo ha approvato e poi
trasmesso al Senato (il 10 marzo 2009) un composito disegno di legge
in materia di processo penale (S-1440), che contiene anche una
disposizione specificamente dedicata alla "revisione delle sentenze
nei casi di condanna dello Stato italiano per violazione dei principi del
giusto processo" (art. 9). Essa prevede, da un lato, l'aggiunta, nell'art.
630 c.p.p., di un nuovo caso di revisione coincidente con la fattispecie
della condanna da parte della Corte di Strasburgo per la violazione
dell'art. 6, § 3, CEDU e, dall'altro, l'inserimento di un nuovo comma
nell'art. 631 c.p.p., volto a limitare l'operatività del rimedio in parola
all'ipotesi in cui il condannato « si trovi in stato di detenzione o vi
debba essere sottoposto in virtù di un ordine di esecuzione, anche se
sospeso, ovvero sia soggetto all'esecuzione di una misura alternativa
alla detenzione, diversa dalla pena pecuniaria ».
Ebbene, dalla comparazione di questa messe significativa di progetti
con le soluzioni adottate in altri ordinamenti europei, emerge
chiaramente l'approccio alquanto restrittivo del legislatore italiano, in
particolare per quel che attiene ai presupposti.
In primo luogo, tutti i disegni di legge limitano la riapertura alle
violazioni processuali, escludendo alla radice le violazioni di merito.
Di più: anche per le lesioni processuali, la revisione viene circoscritta
alle sole violazioni delle garanzie previste dall'art. 6 e, nella maggior
parte dei testi, addirittura a quelle relative al § 3 dell'art. 6 (146)
(146) Ritengono troppo restrittivo il riferimento al solo art. 6 CEDU, tra
gli altri, CESARIS, Le sentenze della Corte edu e l'esecuzione della
sentenza nazionale, in AA.VV., All'incrocio tra Costituzione e Cedu , cit.,
p. 67; GIUNCHEDI, Cultura dell'« equo processo » europeo e giustizia
interna, in AA.VV., Dal principio del giusto processo alla celebrazione di
un processo giusto, a cura di Cerquetti e Fiorio, Padova, 2002, p. 94;
LONATI, Il diritto dell'accusato, cit., p. 119; MAZZA, L'esecuzione può
attendere,
cit.,
p.
2640;
SACCUCCI,
Revisione
dei
processi
in
ottemperanza alle sentenze della Corte europea, cit., p. 249; SCALFATI,
Libertà fondamentali e accertamento giudiziario, cit., p. 459; TAMIETTI,
Iniquità
della
procedura
contumaciale,
cit.,
p.
3817;
UBERTIS,
L'adeguamento italiano, cit., p.120.
. Resterebbero pertanto escluse, tanto le violazioni del diritto a un
giudice imparziale, che - secondo autorevole dottrina - rappresentano
« le domaine de prédilection de la réouverture » (147)
(147) Queste le parole di LAMBERT ABDELGAWAD, Les procédures de
réouverture devant le juge national, cit., p. 206.
, quanto le lesioni di altre garanzie fondamentali, che hanno portato
alla riapertura in altri ordinamenti (148)
(148) Si pensi soltanto alla violazione della presunzione di innocenza,
che ha condotto alla riapertura ad esempio nei casi Werner c. Austria
e
Telfner
c.
Austria
(cfr.
rispettivamente
ResDH(2004)74;
ResDH(2004)75), oppure nel caso Quinn, Heaney e McGuinness c.
Irlanda (ResDH(2003)149), o nel caso A.P., M.P. e T.P. c. Svizzera
(ResDH(2005)4). In aggiunta, vengono in mente le violazioni del procès
équitable derivanti dall'impiego di prove ottenute mercé la violazione
di diritti fondamentali (cfr., tra le tante, Corte e.d.u., 1 marzo 2007,
Heglas c. Repubblica Ceca, in Cass. pen., 2007, p. 3947; Corte e.d.u., 4
luglio 2006, Jalloh c. Germania, ivi, 2006, p. 3843): non a caso, tra gli
esempi di violazioni processuali che dovrebbero condurre alla
riapertura, l'Exposé de motifs concernant la Recommandation n°
R(2000)2 indica proprio « le cas où la condamnation se fonde sur des
déclarations extorquées sous la torture ».
.
In secondo luogo, dai progetti governativi n. 1797 del 2007 e 1440 del
2009, nonché e dai disegni di legge S-839, C-1780 emerge una
traduzione assai rigorosa anche del secondo presupposto del riesame.
Si stabilisce, infatti, che la revisione è ammessa soltanto se « il
condannato, al momento della presentazione della richiesta di
revisione, si trovi o debba essere posto in stato di detenzione ovvero
sia soggetto all'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione,
diversa dalla pena pecuniaria ». L'idea di fondo è che lo Stato membro
abbia un autonomo margine di apprezzamento in ordine alla
valutazione dell'attualità delle conseguenze dannose e che questo
apprezzamento vada - per così dire - effettuato una volta per tutte dal
legislatore, con l'affermazione secondo cui l'unica conseguenza
dannosa rilevante ai fini della riapertura è rappresentata dallo stato
detentivo.
Quanto invece alla struttura del rimedio, si delineano due diversi
approcci. Se la maggior parte delle proposte - tra cui anche quella
approvata dalla Camera dei deputati nel 2003, il progetto n. 1538 del
2008 e il disegno di legge S-1440 del 2009 - si limitano a intervenire
sul corpo della revisione, ampliandone l'ambito di operatività, il
progetto governativo n. 1797, così come i progetti S-839, C-1780, C2163 si mostrano giustamente più ambiziosi. Come si è anticipato,
contemplano - sul modello francese e belga - una disciplina organica
di una nuova forma di revisione, denominata "Revisione a seguito di
sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo" (149)
(149) Di « due diverse scelte di fondo » parla L. PARLATO, Riapertura
del processo iniquo per modifica "viziata" del nomen iuris, in Dir. proc.
pen., 2008, p. 1594. Sull'opzione più ambiziosa, si leggano, da ultimo,
CALLARI, La firmitas del giudicato penale: essenza e limiti, Milano,
2009, p. 423 ss.; MARCHETTI, La revisione, in Trattato di procedura
penale, diretto da Spangher, vol. V., Impugnazioni, a cura di Spangher,
Torino, 2009, p. 965 ss.
.
Un istituto che presenta tratti differenziati rispetto alla revisione
tradizionale. Anzitutto, il vaglio sull'ammissibilità viene affidato alla
Corte di cassazione e non, come nel caso ordinario, alla corte
d'appello: tra i requisiti di ammissibilità non viene correttamente
riproposto il requisito di cui all'art. 631 c.p.p., che è strettamente
connesso alla fisionomia della revisione e che mal si concilia con il
rimedio della riapertura, la quale non è necessariamente finalizzata al
proscioglimento. In secondo luogo, è previsto un termine di tre mesi decorrenti dal momento in cui la sentenza della Corte europea è
divenuta definitiva - entro il quale la richiesta va proposta. In terzo
luogo, viene fissata un'apposita disciplina per il profilo - che abbiamo
visto essere decisivo - della sospensione dell'esecuzione della pena. In
quarto luogo, si chiarisce opportunamente che « la corte procede alla
rinnovazione dei soli atti ai quali si riferiscono le violazioni accertate
dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché all'assunzione o
rinnovazione delle sole prove che ritiene assolutamente indispensabili
» e si precisa che « tutti gli altri atti processuali compiuti sono validi e
utilizzabili a fini della decisione » e che, durante il giudizio di
revisione, « i termini di prescrizione del reato sono sospesi ».
Peraltro, i profili di differenziazione lasciano il posto all'assimilazione
della nuova forma di revisione alla versione conosciuta per quel che
riguarda i poteri decisori del giudice di merito e le conseguenze del
proscioglimento. I progetti considerati ripropongono l'alternativa
secca tra conferma della sentenza impugnata e revoca, che si trova
nella revisione e, per quel che concerne la parte civile, accolgono lo
schema della partecipazione del danneggiato al nuovo giudizio e
dell'eventuale restituzione delle somme versate per il risarcimento dei
danni, nel caso di proscioglimento (il nuovo art. 647-octies c.p.p.
richiama infatti gli artt. 637, 639 e 642 c.p.p.).
9. Le ragioni infondate di un approccio restrittivo. - Nonostante stia
emergendo, a livello europeo, qualche riserva sull'efficienza della
riapertura quale strumento per garantire la restitutio in integrum(150)
(150) Cfr. GARDINO CARLI, Stati e Corte europea di Strasburgo nel
sistema di protezione dei diritti dell'uomo, Milano, 2004, p. 108;
LAMBERT-ABDELGAWAD, The execution, cit., p. 18, la quale rileva come la
riapertura « may raise the question of what is to happen to the coaccused (who have not taken their cases to Strasbourg) as well as to
the victims, and may cause problems in terms of possible loss of
evidence and the period wich was elapsed ». Una rassegna degli
argomenti contrari alla riapertura si trovava già in The European
Convention on Human Rights: Institution of review proceedings, cit., p.
72.
, c'è da augurarsi che le forze politiche abbandonino quell'approccio
restrittivo che hanno tenuto in questi anni.
Un decennio nel quale, per il timore di aprire le porte a un mezzo che
svilisse il giudicato, il Parlamento - nonostante la consapevolezza del
ritardo del nostro paese, che emerge dalle relazioni agli innumerevoli
progetti presentati - non ha adottato alcuna disciplina o ha lavorato a
progetti assai angusti. Con il risultato che, per parte sua, la
magistratura è arrivata molto più in là: ossia a plasmare un rimedio
che si regge sul riconoscimento dell'immediata efficacia vincolante del
giudicato europeo, senza peraltro garantire l'esecuzione piena alle
sentenze della Corte di Strasburgo (151)
(151) Cfr. supra, § 4.
.
Ebbene, le ragioni di fondo di questo atteggiamento sono molteplici.
Esse appaiono variamente legate alla ritrosia ad aggiungere ulteriori
mezzi di impugnazione ad un sistema già ipertrofico, al timore per la
tenuta dei giudicati di condanna riguardanti processi di mafia o di
terrorismo (152)
(152) Si legga il Rapporto di Alvaro Gil-Robles, commissario per i diritti
umani,
sulla
sua
visita
in
Italia
(10-17
giugno
2005),
in
http://www.dirittiuomo.it/News/News2006/CommDh_2005_9_It.pdf, p.
15.
, alla difesa delle prerogative della sovranità nazionale e a una
consolidata diffidenza per gli spazi di discrezionalità del giudice. A
ciò si aggiunge una certa difficoltà per la cultura giuridica italiana ad
accettare di introdurre un mezzo che finirebbe per trasformare il
ricorso individuale alla Corte europea in un vero e proprio ricorso
costituzionale (153)
(153) Non a caso, nei Paesi nei quali esiste tale istituto, il riesame
conseguente alla sentenza della Corte europea viene equiparato alla
riapertura conseguente alla decisione della Corte costituzionale: si
pensi al caso spagnolo (cfr. supra, § 5), oppure a quello tedesco, nel
quale la revisione prevista dal n. 6 del § 359 StPO viene accomunata
alla revisione conseguente alla sentenza del Tribunale costituzionale
di cui agli artt. 79 e 95 BverfGG (cfr. PARLATO, La revisione del
giudicato, cit., p. 1020). Significativo appare anche l'ordinamento
sloveno, nel quale l'art. 416 ZKP disciplina insieme la revisione
conseguente a pronuncia della Corte europea e quella conseguente a
decisione della Corte costituzionale che abbia dichiarato l'illegittimità
costituzionale della norma sulla quale si fondava la decisione (sulla
riapertura a seguito di pronuncia della Corte costituzionale, NERAD,
Obnova kazenskega postopka na podlagi odlocbe Ustavnega sodišca, in
Pravna Praksa, 2003, n. 24, p. I).
. Un istituto, non solo estraneo alla nostra tradizione, ma che si
configurerebbe come un « amparo internacional » (154)
(154) La locuzione si legge in Trib. Constitucional, 12 dicembre 2005,
313/2005,
in
http://www.tribunalconstitucional.es/jurisprudencia/Stc2005/Stc2005313.html.
privo
del
suo
omologo
interno,
attivabile
per
le
violazioni
costituzionali (155)
(155) Di più: è stato rilevato che, nel nostro ordinamento, non sono
riesaminabili i processi definiti sulla base dell'applicazione di norme
processuali
poi
dichiarate
costituzionalmente
illegittime,
dal
momento che l'art. 673 c.p.p. si riferisce solo alle ipotesi in cui la
declaratoria di illegittimità riguardi la norma di diritto sostanziale
(cfr. CARNEVALE, op. cit., p. 62).
.
A ben considerare, la prima preoccupazione è assolutamente
infondata, se solo si pensa alle statistiche sulla riapertura. A partire
dagli anni Novanta, il numero dei procedimenti penali riaperti a livello
europeo per effetto di pronunce della Corte di Strasburgo ammonta a
non più di qualche decina (156)
(156) V. la Liste des mesures individuelles adoptées, pubblicata dal
Comitato dei Ministri nel 2006 (H/Exec(2006)2); nonché, la Liste des
principales réouvertures intervenues au niveau national pubblicata da
LAMBERT ABDELGAWAD, Les procédures de réouverture devant le juge
national, cit., p. 243 ss.
. Basti pensare che, dal 2000 al 2008, la Commissione del riesame in
Francia ha esaminato quarantasette ricorsi e ha disposto la riapertura
in ventisei di questi (e tutto ciò a fronte di circa seicentomila
condanne pronunciate solo nel 2005) (157)
(157) Cfr. i dati riportati a margine del rapporto annuale dell'attività
della
Commission
in
http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/rapport_annuel_
36/rapport_2008_2903/cinquieme_partie_activite_cour_2925/decision
_consecutif_2934/commission_reexamen_12182.html.
. La stessa relazione accompagnatoria al progetto S-839 ammette che i
casi italiani suscettibili di una riapertura sarebbero soltanto dieci
(158)
(158) V. Atti Senato - XVI legislatura - disegni di legge e relazioni disegno di legge n. 839, p. 8.
. E ciò basterebbe a smentire i timori legati a eventuali condanne per
gravi reati: a parte il fatto che, nella logica europea, è difficile
ammettere un doppio binario (159)
(159) Si legga LAMBERT ABDELGAWAD, Les procédures de réouverture
devant le juge national, cit., p. 212, la quale critica un progetto di
legge presentato a Cipro, volto proprio a escludere l'applicazione della
riapertura per i reati di mafia e di terrorismo.
, il problema potrebbe essere risolto ribadendo, in sede di disciplina
transitoria, che, per il passato, l'istituto trova applicazione al fine di
eseguire le sentenze della Corte già pronunciate al momento
dell'entrata in vigore della disposizione (oltre che per quelle
pronunciate successivamente, ma riferibili a violazioni precedenti)
(160)
(160) In effetti, tutti i progetti di legge fissano un termine (di tre o sei
mesi) dall'entrata in vigore della legge, per proporre la richiesta in
relazione a sentenze già pronunciate (cfr. art. 2 del progetto C-2441,
approvato alla Camera nel 2003, art. 2 del progetto C-917 e artt. 3
delle proposte S-839, C-1780, C-2163). Alcuni, inoltre, (cfr. art. 2,
comma 2, disegno di legge C-2441, art. 2, comma 2, del progetto C917, nonché art. 2 comma 2, del progetto C-1538 del 2008) prevedono
che, per le violazioni realizzate prima dell'entrata in vigore della
legge, la revisione non può operare con riguardo alle condanne per i
reati di cui agli artt. 51-commi 3-bis e 3-quater. Tale restrizione è stata
criticata da ResDH(2004)13, relativa al caso Dorigo, e appare invero
eccessiva (cfr. MANGIARACINA, La revisione del giudicato penale, cit., p.
988).
.
La terza riserva appare invece superata, in quanto anche per l'Italia,
dopo le sentenze costituzionali n. 348 e 349 (161)
(161) Si allude naturalmente a C. cost., 24 ottobre 2007, n. 348, in
Giur. cost., 2007, p. 3475, con osservazioni di PINELLI, Sul trattamento
giurisdizionale della Cedu e delle leggi con essa confliggenti e di
MOSCARINI, Indennità di espropriazione e valore di mercato del bene: un
passo avanti (e uno indietro) della Consulta nella costruzione del
patrimonio culturale europeo; C. cost., 24 ottobre 2007, n. 349, in
Giur. cost., 2007, p. 3535, con osservazioni di CARTABIA, Le sentenze «
gemelle »: diritti fondamentali, fonti, giudici, GUAZZAROTTI, La Corte e la
Cedu: il problematico confronto di standard di tutela alla luce dell'art.
117, comma 1, Cost., e SCIARABBA, Nuovi punti fermi (e questioni
aperte) nei rapporti tra fonti e corti nazionali ed internazionali.
, il sistema della legalità convenzionale e quello nazionale risultano
davvero integrati. E la previsione di un rimedio che dia attuazione nel
nostro ordinamento all'effetto "cassatorio" delle sentenze della Corte
avrà il risultato positivo di indurre i giudici nazionali a un maggiore
rispetto del sistema convenzionale delle garanzie. Certo, nel caso in
cui la violazione accertata a Strasburgo dipenda - com'è accaduto, ad
esempio nei casi Dorigo e Bracci - da un vizio di carattere normativo,
la condanna della Corte dovrà portare a una nuova interpretazione
del diritto nazionale, oppure - ove ciò non sia possibile - a
un'eccezione di legittimità costituzionale, che invochi il diritto
convenzionale
vivente
come
parametro
interposto.
Nel
nuovo
processo conseguente alla riapertura, quindi, se non vi sia spazio per
una lettura "convenzionalmente orientata" della statuizione interna, il
giudice si troverà costretto a sollevare una questione di legittimità
costituzionale della norma, la cui applicazione condurrebbe a una
nuova violazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione europea.
La quarta preoccupazione - cioè quella di voler tipizzare a tutti i costi
i casi di riapertura per non affidare al giudice le chiavi del giudicato appare frutto di un atteggiamento culturale - proprio della stessa
dottrina processualpenalistica (162)
(162) Sul cambiamento culturale indispensabile per accogliere i canoni
convenzionali insiste giustamente KOSTORIS, Verso un processo penale
non più stato centrico, in AA.VV., Giurisprudenza europea, cit., p. 8 ss.
- che mal si concilia con la logica floue della giurisprudenza europea
(163)
(163) V. DELMAS-MARTY, Fecondità delle logiche giuridiche sottese ai
metodi interpretativi della Corte europea, in Verso un'Europa dei diritti
dell'uomo.
Ragion
di
Stato
e
diritti
umani
nel
sistema
della
Convenzione europea, a cura della medesima Autrice, Padova, 1994, p.
328 ss.; OST, Originalità dei metodi di interpretazione della Corte
europea dei diritti dell'uomo, ibidem, p. 325; VOGLIOTTI, La logica floue
della Corte europea dei diritti dell'uomo tra tutela del testimone e
salvaguardia del contraddittorio: il caso delle « testimonianze anonime
», in Giur. it., 1998, p. 852 ss.
. Non solo questo approccio deve essere messo da parte, nel momento
in cui si ragiona di un istituto volto a dare esecuzione alle sentenze
della Corte di Strasburgo, ma le stesse - pur condivisibili - esigenze
che lo giustificano sono destinate a indebolirsi, se il vaglio
sull'ammissibilità del riesame venisse affidato a un giudice unico
(quale la Corte di cassazione) e non alle corti d'appello. Tanto i
pericoli di un eccessivo svuotamento del giudicato, quanto i rischi di
un trattamento non uniforme verrebbero in tal modo minimizzati.
Certo, resterebbe l'interrogativo legato all'asimmetria del nuovo
strumento di riesame: esso sarebbe destinato a operare a fronte delle
violazioni della legalità convenzionale, mentre non vi sarebbe modo
di far valere le conseguenze dannose di una lesione della legalità
costituzionale, almeno ove si tratti di norme processuali. Occorre
però rassegnarsi che tale squilibrio discende irrimediabilmente dalla
differente natura della cognizione della Corte costituzionale e di
quella della Corte di Strasburgo e dalla diversa efficacia delle loro
pronunce.
Nell'un
caso,
si
è
di
fronte
a
una
declaratoria
dell'illegittimità di una norma astratta; nell'altro, invece, si ha
l'accertamento di una violazione in concreto, all'esito di un giudizio
complessivo sulla vicenda processuale. Nella prima evenienza, si ha
dunque una pronuncia con effetti erga omnes, mentre nell'altra, la
sentenza della Corte europea produce effetti diretti nel solo caso
considerato. È pur vero che, laddove la violazione dipenda da un vizio
della
norma
processuale,
le
situazioni
sono
in
certa
misura
equiparabili. Permangono tuttavia le differenze strutturali appena
indicate.
Da un lato, nel caso dell'esito positivo dell'amparo internacional, la
riapertura (in senso proprio) si rende necessaria solo a seguito di un
vaglio effettuato dal giudice chiamato a salvaguardare le garanzie
convenzionali sull'effettiva incidenza della violazione processuale
rispetto all'esito di quello specifico processo; ove si volesse, invece,
ipotizzare una riapertura a seguito della declaratoria di illegittimità
costituzionale di una norma processuale, tale sindacato non potrebbe
che essere affidato - modificando l'art. 673 c.p.p. e magari
richiamando la disciplina prevista per il nuovo riesame - al giudice
chiamato a verificare l'ammissibilità della richiesta, ossia a un giudice
diverso da quello deputato a salvaguardare la legalità costituzionale.
Dall'altro lato, la legittimazione, circoscritta al solo ricorrente - e,
tutt'al più, ai coimputati non ricorrenti - nell'ipotesi del ricorso alla
Corte europea, finirebbe per essere estesa a tutti i possibili destinatari
della sentenza costituzionale. E, allora, proprio l'assenza di un
sindacato concreto a opera del giudice costituzionale e l'efficacia erga
omnes delle sue pronunce sconsigliano di ammettere la riapertura
anche a seguito delle sentenze della Corte costituzionale.
10. La necessità di plasmare un rimedio davvero autonomo rispetto
alla revisione. - Alla luce delle considerazioni svolte, è auspicabile che
il Parlamento lasci cadere i progetti meno ambiziosi (ossia il progetto
C-1538, del 2008 e il disegno di legge governativo n. 1440, del 2009).
Purtroppo, dai lavori parlamentari emergono indicazioni di segno
opposto. Nella seduta del 29 luglio 2009, infatti, il Governo ha
presentato alla Commissione giustizia della Camera un emendamento
(2.100) che ripropone alla lettera il contenuto dell'art. 9 del disegno di
legge S-1440 e sembra pertanto confermare l'intenzione di un mero
ritocco alla disciplina della revisione (164)
(164) Cfr. Atti Camera - Resoconto II Commissione - 29 luglio 2009 Allegato n. 3, p. 32.
.
Un approccio, questo, che non può essere in alcun modo condiviso:
l'assimilazione del rimedio della riapertura alla revisione, ossia a un
mezzo che ha una ratio completamente diversa, non risolverebbe il
problema dell'esecuzione dell'obbligo di riesame derivante dalle
sentenze della Corte europea e sarebbe soltanto foriero di ulteriori
torsioni esegetiche, con buona pace delle aspettative di por fine alla
supplenza creativa della giurisprudenza. Una revisione corretta,
secondo quanto previsto nei progetti meno ambiziosi, sarebbe stata
utilizzabile nel caso Dorigo solo a prezzo di una qualche forzatura
interpretativa, che consentisse di aggirare il limite - del tutto
irragionevole nelle fattispecie di cui si discute - sancito dall'art. 631
c.p.p. (165)
(165) Vi è da notare che, sul punto, l'emendamento governativo
sembra introdurre un ritocco utile all'art. 631 c.p.p.: inserendo un
secondo comma dedicato specificamente alla revisione a seguito di
sentenza della Corte europea sembra infatti affrancare quest'ultima
dal limite generale fissato dal primo comma della stessa disposizione.
Sulla possibilità di superare tale limite in via esegetica, anche a
prescindere da un intervento del legislatore sull'art. 631 c.p.p.,
PUGIOTTO, Vent'anni dopo l'insegnamento di Giovanni Battaglini, in
AA.VV., All'incrocio tra Costituzione e Cedu , cit., p. 194 s.
. Ma certamente non sarebbe stata applicabile nel caso Drassich e,
tanto meno, consentirebbe di eseguire la sentenza relativa al caso
Scoppola, che vincola l'Italia a rivalutare il quantum della condanna
passata in giudicato.
Non si può pertanto che far proprio l'auspicio della dottrina
pressoché unanime nel senso della predisposizione di un rimedio
autonomo, sganciato dai limiti della revisione (166)
(166) In tal senso, tra i tanti, AIMONETTO, Condanna "europea" e
soluzioni interne, cit., p. 1523; ALLEGREZZA, op. cit., p. 26; DE MATTEIS,
Tra Convenzione europea dei diritti dell'uomo e Costituzione, cit., p.
3999; FIORIO, La prova nuova nel processo penale, Padova, 2008, p. 84;
MAZZA, L'esecuzione può attendere, cit., p. 2640; PUSTORINO, Esecuzione
delle sentenze della Corte edu e revisione dei processi penali: sviluppi
nella giurisprudenza italiana, in AA.VV., All'incrocio tra Costituzione e
Cedu , cit., p. 207; SCALFATI, I giudici offrono un « rimedio tampone »,
cit., p. 82; UBERTIS, L'adeguamento italiano, cit., p. 118.
. Un rimedio pur sempre di carattere impugnatorio (167)
(167) Non si può pertanto condividere la proposta di garantire
l'esecuzione delle sentenze della Corte attraverso l'incidente di
esecuzione, e, quindi, procedendo a una riformulazione dell'art. 670
c.p.p. che attribuisca al giudice dell'esecuzione il potere di rinvio al
giudice della cognizione perché questi provveda alla celebrazione di
un nuovo giudizio (in tal senso, CESARIS, op. cit., p. 69). Siffatta
soluzione
avrebbe
il
difetto
di
affermare
l'automaticità
della
riapertura - sulla scorta del presupposto discutibile secondo il quale
le sentenze della Corte di Strasburgo che accertano una violazione
processuale producono l'inesistenza della pronuncia interna - e di
comportare sempre e comunque la celebrazione di un nuovo
processo, anche quando sarebbe sufficiente la riassunzione di alcune
prove.
, ma assai più flessibile rispetto alla revisione, che consenta di
adempiere, sia all'obbligo di riapertura, sia a quelli di rivalutazione e
di
neutralizzazione
dell'obbligo
di
della
sentenza
rinnovazione
di
del
condanna.
L'esecuzione
processo,
conseguente
all'accertamento della violazione del diritto di presenziare al
processo,
dovrebbe
rimanere
invece
estranea
all'ambito
di
applicazione del nuovo rimedio straordinario. Come si è visto (168)
(168) Cfr. supra, § 3.
, quest'ultimo caso presenta caratteristiche autonome - viene esclusa
infatti qualsiasi discrezionalità per il giudice nazionale - ed è
preferibile perciò che l'adempimento della sentenza europea che
dispone la rinnovazione continui ad essere affidato al rimedio
generale dell'art. 175 c.p.p. Semmai, come si è detto, si tratta di
ripensare a fondo tale strumento, in sede di riforma del processo in
absentia.
Nell'ottica di plasmare un rimedio davvero autonomo, le proposte S839, C-1780, C-2163, pur recependo alcuni spunti significativi, tratti
dalla più evoluta legislazione europea, rappresentano soltanto un
buon punto di partenza. Andrebbero, infatti, modificate sotto diversi
punti di vista.
Anzitutto, meriterebbe rivisitare a fondo l'ambito di applicazione del
nuovo mezzo di impugnazione. Esso andrebbe esteso, sia all'ipotesi
dell'accertamento delle violazioni di merito, sia alla condanna per
violazioni di garanzie processuali diverse da quelle contemplate
nell'art. 6, § 3, CEDU (169)
(169) Oltre agli Autori indicati supra, nota 146, cfr. COZZI, op. cit., p.
195; DE MATTEIS, Tra Convenzione europea dei diritti dell'uomo e
Costituzione, cit., p. 4000. Si noti che lo stesso Comitato dei Ministri
ha invitato le autorità italiane ad ampliare le possibilità di riapertura
estendendole anche a ipotesi diverse da quelle della violazione
dell'art. 6 CEDU (cfr. Res(2002)30, del 19 febbraio 2002).
.
Quanto alle prime, si potrebbe ritenere di escludere alla radice
l'operatività di un rimedio impugnatorio, per dare esecuzione a quello
che si è definito obbligo di neutralizzare gli effetti della sentenza.
Invero,
dal
momento
che
l'illegittimità
rispetto
al
sistema
convenzionale deriva spesso da un vizio normativo e non da un
difetto di giudizio, potrebbe sembrare preferibile adottare soluzioni
che prescindano dal superamento del giudicato (170)
(170) Cfr. gli Autori indicati supra, nella nota 123.
. In realtà, tale impostazione non merita di essere condivisa: per
eliminare gli effetti di una sentenza passata in giudicato è meglio
prevedere un intervento del giudice che sancisca formalmente la
revoca della sentenza. Un superamento del giudicato si ha comunque;
e, allora, tanto vale formalizzarlo e regolarne gli effetti. Nel caso
dell'accertamento di una violazione di merito, vi è un conflitto tra il
bilanciamento dei valori in gioco effettuato a livello nazionale e quello
realizzato a livello europeo ed è auspicabile che tale contrasto sia
fatto emergere e conduca a una pronuncia nella quale il giudice
interno, accogliendo le valutazioni vincolanti della Corte europea,
prosciolga il soggetto già condannato oppure riduca la pena (171)
(171) Sulla necessità di far emergere i contrasti giurisprudenziali tra
giudice nazionale e Corte europea, cfr. ONIDA, Adottare il "punto di
vista" dei diritti fondamentali, in AA.VV., All'incrocio tra Costituzione e
Cedu , cit., p. 179.
.
Per quel che concerne le violazioni processuali, non si può fare a
meno di sottolineare che in nessun ordinamento europeo lo
strumento della riapertura viene limitato dal legislatore alla lesione
delle sole garanzie dell'art. 6 CEDU. Come si è visto, ci si riferisce
genericamente alla violazione delle garanzie riconosciute dalla CEDU
o dai suoi Protocolli (si pensi, ad esempio, all'importanza del ne bis in
idem, riconosciuto dal Protocollo n. 7). Non si vede allora per quale
ragione nel nostro Paese non si possa fare altrettanto, escogitando un
presupposto
di
operatività
più
generico,
il
cui
concreto
apprezzamento sia affidato alla Cassazione (172)
(172) In tal senso, AIMONETTO, Le recenti riforme, cit., p. 165.
. Per altro verso, si dovrebbe invece inserire un esplicito riferimento
all'incidenza del vizio: come si è osservato, in forza del canone di
sussidiarietà, il vaglio sulla decisività della lesione va affidato (anche)
al giudice nazionale (173)
(173) Cfr. supra, § 2.
.
In
relazione
al
presupposto
dell'attualità
del
danno,
sarebbe
preferibile cancellare il riferimento esclusivo alle condanne a pena
detentiva, che finisce per irrigidire troppo la disciplina dell'istituto
(174)
(174) Dello stesso avviso è UBERTIS, L'adeguamento italiano, cit., p.
119.
. Anche senza arrivare a escludere il richiamo al requisito in parola come fa il progetto C-2163 - si potrebbe semplicemente riprendere sul modello dell'art. 442-bis del codice di rito belga - il testo della
Raccomandazione R(2000)2: in tal modo, si attribuirebbe al giudice
quel margine di apprezzamento che spetta allo Stato, evitando di
fissare una volta per tutte il limite di gravità delle conseguenze
dannose oltre il quale è necessario il riesame.
Anche sotto il profilo più strettamente procedimentale, non si
possono che auspicare diversi correttivi. In primis, il legislatore
dovrebbe intervenire esplicitamente sulla tematica - che costituisce un
terreno potenziale di dubbi applicativi - della legittimazione dei terzi.
Da
un
lato,
pare
opportuno
escludere
la
legittimazione
del
procuratore generale, prevista in quello che sarebbe il nuovo art. 647ter c.p.p. (S-839, C-1780, C-2163): la Corte di Strasburgo richiede,
infatti, che la riapertura operi a richiesta dell'interessato (175)
(175) V. supra, nota 126.
. Dall'altro, si potrebbe forse riconoscere - sul modello belga - il potere
di chiedere il riesame anche ai soggetti condannati con la stessa
pronuncia, che, pur non avendo proposto ricorso alla Corte di
Strasburgo, subiscano le conseguenze della condanna.
Per quel che riguarda la struttura del rimedio, la scelta di plasmarlo sulla falsariga della revisione - come strumento eliminatorio a
carattere rinnovatorio va ripensata. Come si è visto, nella maggior
parte
degli
ordinamenti,
il
mezzo
straordinario
ha
carattere
rescindente (176)
(176) Cfr. supra, § 6.
, anche se tale opzione non risulta "convenzionalmente imposta".
Vista la natura eterogenea del rimedio di nuovo conio, occorrerebbe
probabilmente distinguere le ipotesi in cui è destinato a operare per
dare esecuzione all'obbligo di rivalutazione, da quelle nelle quali
assume
la
veste
di
mezzo
diretto
alla
riapertura
o
alla
neutralizzaizione. Nel primo caso, potrebbe conservare la natura
rinnovatoria, mentre in quest'ultimo avrebbe naturalmente carattere
rescindente. Pure nell'ipotesi della riapertura poiché si tratta di
mettere il condannato nelle condizioni di avere un nuovo giudizio,
sarebbe auspicabile attribuire all'impugnazione natura rescindente:
una volta ammessa la riapertura, insomma, il condannato dovrebbe
tornare a essere imputato in ogni senso (di qui pertanto l'auspicio di
un ritocco dello stesso art. 60, comma 3, c.p.p.). Il rimedio, pertanto,
dovrebbe assumere natura multiforme: il che può essere conseguito
attribuendo
al
giudice
chiamato
a
valutare
l'ammissibilità
dell'impugnazione (e non al giudice del merito) il potere, non solo di
sospendere l'esecuzione (come prevederebbe il nuovo art. 647-sexies
c.p.p.), ma di revocare il precedente giudicato di condanna.
Del tutto insoddisfacenti si presentano, altresì, le proposte S-839, C1780, C-2163 in ordine ai poteri decisori, tanto della Corte di
cassazione, quanto del giudice del nuovo processo. Da un lato, si
dovrebbe riconoscere alla Corte suprema il potere di cassare senza
rinvio, laddove si sia in presenza di una violazione sostanziale e il
rinvio appaia del tutto superfluo. Dall'altro, sarebbe preferibile
attribuire
al
Supremo
Collegio
la
possibilità
di
rinviare
il
procedimento non a un giudice funzionalmente competente - qual è la
corte di appello individuata ai sensi del'art. 11 c.p.p. (cfr. nuovo art.
647-quinquies, comma 4, c.p.p.) - ma al giudice dinnanzi al quale si è
verificata la violazione censurata dalla Corte europea (177)
(177) Analogamente, UBERTIS, L'adeguamento italiano, cit., p. 120. Da
questo punto di vista, appare significativa la scelta del legislatore
belga, che ha previsto espressamente che la Corte « annule la décision
attaquée et renvoie l'affaire à une juridiction de même rang que celle
qui a rendu la décision attaquée ou annule la décision attaquée sans
renvoi [corsivo nostro] » (art. 442-sexies).
: non sfuggirà che potrebbe trattarsi anche della stessa Corte di
cassazione, com'è accaduto nel caso Drassich. In siffatta evenienza,
sarà il Supremo Collegio a rinnovare il procedimento.
Analogamente, sembra indispensabile estendere i poteri decisori del
giudice chiamato a pronunciarsi all'esito del nuovo processo. Non ha
nessun senso limitare i poteri del giudice alla conferma della sentenza
impugnata o all'assoluzione, richiamando le norme sulla revisione
(come farebbe il nuovo art. 647-octies c.p.p.). Si dovrebbe, invero,
consentirgli anche di riformare in melius la sentenza impugnata. In tal
modo, attraverso l'applicazione del nuovo istituto, si garantirebbe
altresì l'esecuzione dell'obbligo di rivalutazione della sentenza.
Infine, le proposte in esame andrebbero modificate in ordine agli
effetti del proscioglimento. Da una parte, appare opportuno accollare
allo Stato le conseguenze della violazione della Convenzione europea
sotto il profilo degli interessi della parte civile: si potrebbe prevedere sul modello belga - che le somme versate dal già condannato gli siano
rimborsate dallo Stato e non dal danneggiato. Dall'altra parte, sarebbe
del tutto irragionevole non riconoscere al soggetto, prosciolto a
seguito del riesame conseguente alla condanna di Strasburgo, il
diritto all'indennizzo che l'art. 643, comma 1, c.p.p. attribuisce al
prosciolto a seguito di revisione.
Un rimedio così configurato consentirebbe di dare esecuzione
all'obbligo di neutralizzazione, all'obbligo di rivalutazione della
sentenza e all'obbligo di riapertura del procedimento derivanti dalla
sentenza europea di condanna alla restitutio in integrum, conservando
però un ragionevole margine di apprezzamento a tutela del giudicato
nazionale. A ben considerare, proprio in quanto volto a dare
attuazione indifferentemente a questi tre vincoli, ad esso meglio si
attaglierebbe la denominazione più generica di "riesame a seguito di
sentenza
della
Corte
europea
dei
diritti
dell'uomo".
Una
denominazione che avrebbe il pregio ulteriore di marcare, anche sul
piano semantico, l'autonomia di questo rimedio straordinario rispetto
alla revisione.
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