PROGETTO INNOCENTI IL RIESAME DEL PROCESSO A SEGUITO DI CONDANNA DELLA CORTE DI STRASBURGO: MODELLI EUROPEI E PROSPETTIVE ITALIANE Riv. di it. dir. e proc. pen. 2009, Mitja 04, 1844 Gialuz Ricercatore di Procedura penale nell'Università di Trieste SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. L'obbligo di riesame derivante dalle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo. - 3. Gli istituti impiegati nell'ordinamento italiano per garantire la rinnovazione e la riapertura del procedimento: restituzione nel termine e ricorso straordinario. - 4. (Segue): i rimedi pretori volti ad assicurare la neutralizzazione della sentenza "convenzionalmente illegittima". - 5. La previsione di appositi rimedi per il riesame in altri Stati membri. - 6. Analisi comparata delle soluzioni adottate negli altri ordinamenti europei: i presupposti per il riesame. - 7. (Segue): la fisionomia del rimedio straordinario. - 8. I progetti italiani di riforma. - 9. Le ragioni infondate di un approccio restrittivo. - 10. La necessità di plasmare un rimedio davvero autonomo rispetto alla revisione. 1. Premessa. - « Non è più oramai da revocare in dubbio che sia patrimonio comune della scienza giuridica, della giurisprudenza costituzionale e di legittimità la 'forza vincolante' delle sentenze definitive della Corte europea dei diritti dell'uomo ». Con queste parole comincia la motivazione in diritto di una recente sentenza, con la quale la Cassazione ha disposto la riapertura del processo interno nel "caso Drassich" (1) (1) Il riferimento è a Cass., sez. VI, 12 novembre 2008, Drassich, in Cass. pen., 2009, p. 1458. . Si tratta di un'affermazione particolarmente significativa, in quanto fotografa efficacemente quel che è accaduto negli ultimi anni nel nostro sistema di giustizia penale. Proprio nel settore in cui è più forte la propensione a difendere la sovranità nazionale, la giurisprudenza ha seguito un percorso di grande apertura rispetto alle istanze sovranazionali. Al fine di garantire l'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (in prosieguo: la "Corte di Strasburgo", la "Corte europea" o anche semplicemente la "Corte"), che accertino la violazione dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali all'affermazione processuale di penale: principi i (d'ora innanzi: assolutamente giudici di merito CEDU), inediti, hanno si è giunti nell'ambito riconosciuto espressamente la « supremazia del giudicato europeo » rispetto a quello nazionale (2) (2) Così, Trib. Roma, 25 settembre 2006, Bracci, in Cass. pen., 2007, p. 276. ; la Corte di cassazione ha sancito a più riprese che, in materia di violazione dei diritti fondamentali riconosciuti all'imputato dall'art. 6 CEDU, il giudice nazionale italiano è tenuto « a conformarsi alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, anche se ciò comporta la necessità di mettere in discussione, attraverso il riesame o la riapertura dei procedimenti penali, l'intangibilità del giudicato » (3) (3) In tal senso, Cass., sez. I, 12 luglio 2006, Somogyi, in Dir. pen. proc., 2007, p. 90; nonché, Cass., sez. I, 1° dicembre 2006, Dorigo, in Cass. pen., 2007, p. 1445. . Per parte sua, la Corte costituzionale ha riconosciuto « l'evidente, improrogabile necessità che l'ordinamento predisponga adeguate misure [...] atte a riparare, sul piano processuale, le conseguenze scaturite dalle violazioni ai principi della Convenzione in tema di "processo equo", accertate da sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo » (4) (4) Così, C. cost., 24 aprile 2008, n. 129, in Cass. pen., 2008, p. 3989. . Sulla scorta di queste dichiarazioni di principio, la Cassazione è pervenuta, da un lato, a ritenere ineseguibile il giudicato di condanna emesso all'esito di un processo ritenuto non equo e, dall'altro, a disporre la riapertura del processo, mercé l'applicazione analogica del rimedio del ricorso straordinario per cassazione (5) (5) Su questi e altri casi si tornerà infra, § 3-4. . In questa evoluzione della giurisprudenza non vi è dubbio che abbia giocato un qualche ruolo quel processo di "europeizzazione" della procedura penale, al quale si assiste sul versante della "piccola" Europa, ossia dell'Unione europea (6) (6) Sulla proficua osmosi che si realizza tra Consiglio d'Europa e Unione europea sul piano della giustizia penale, cfr. BUZZELLI, voce Processo penale europeo, in Enc. dir., Annali, II.1, Milano, 2008, p. 705; PISANI, Il « processo penale europeo »: problemi e prospettive, ora in ID., Nuovi temi e casi di procedura penale internazionale, Milano, 2007, p. 390 ss. . Sul piano culturale, le brecce aperte nei confini dell'ordinamento nazionale dalla creazione progressiva di uno spazio europeo di "libertà, sicurezza e giustizia" - tanto da parte del legislatore europeo, quanto da parte della Corte di giustizia - hanno in qualche misura consentito alla giurisprudenza di spingersi sino al punto di proporre soluzioni audaci al problema legato all'esecuzione delle sentenze della Corte di Strasburgo che prevedono la riapertura del processo penale. Soluzioni, come si vedrà, rese necessarie dalla perdurante inerzia del legislatore. Ebbene, di fronte a queste fughe in avanti della giurisprudenza meritorie, probabilmente, sul piano dall'etica della responsabilità - oc corre verificare, per un verso, se e in che misura le soluzioni adottate siano tecnicamente corrette e, per l'altro, se esse siano idonee a garantire effettivamente l'adempimento dell'obbligo di restituitio in integrum. Come si noterà, i rimedi pretori risultano in larga misura incongrui e inadeguati. D'altra parte, sarebbe strano il contrario, vista la reale portata della problematica: che non è solo - e forse non è tanto - quella di trovare una via per dare esecuzione alle sentenze della Corte europea, quanto quella di definire i termini del rapporto tra legalità - costituzionale e ordinaria, sostanziale e processuale nazionale, sintetizzata nel giudicato, e legalità convenzionale, riaffermata dalla sentenza della Corte europea. Un compito, quindi, che non può che essere affidato al legislatore: a quest'ultimo spetta individuare un punto di equilibrio tra l'esigenza di stabilità del giudicato - formatosi spesso nel rispetto delle norme interne - e la necessità di attuare la sentenza della Corte europea che assodi una violazione della CEDU. Lo conferma chiaramente l'esperienza di altri Stati membri del Consiglio d'Europa, ove il legislatore è intervenuto per disciplinare appositi rimedi diretti ad assicurare il follow-up alle sentenze della Corte di Strasburgo. Proprio l'analisi comparata di queste esperienze e lo studio dei modelli europei consentirà di trarre alcuni spunti per l'esame critico dei progetti di legge in discussione in Parlamento e per formulare alcune considerazioni in prospettiva de iure condendo. 2. L'obbligo di riesame derivante dalle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo. - Dopo che per lungo tempo la Corte europea ha assegnato valore meramente dichiarativo alle proprie decisioni, nell'ultimo decennio si è assistito a un radicale mutamento. Come si legge in una delle più significative pronunce della Corte europea, lo Stato riconosciuto responsabile di una violazione della Convenzione o di uno dei suoi protocolli, « è chiamato non solo a versare agli interessati le somme assegnate a titolo di equa soddisfazione, ma anche a scegliere, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, le misure generali e/o, all'occorrenza, individuali da adottare nell'ordinamento giuridico interno al fine di porre termine alla violazione constatata dalla Corte e di rimuoverne per quanto possibile le conseguenze » (7) (7) Il brano è tratto da C. eur. dir. uomo, 13 luglio 2000, Scozzari e Giunta c. Italia, § 249. V., in precedenza, C. eur. dir. uomo, 31 ottobre 1995, Papamichalopoulos c. Grecia, § 34. . Se fino a qualche tempo fa appariva centrale il primo obbligo, nell'ultimo periodo ha assunto un rilievo del tutto inedito il terzo, ossia quello coincidente con il vincolo di porre fine alla violazione e di riparare alle conseguenze della stessa, mettendo la vittima nelle condizioni nelle quali si sarebbe trovata in assenza della lesione (obbligo di restitutio in integrum) (8) (8) Riguardo a tale obbligo, cfr., tra i tanti, BÎRSAN, Les aspects nouveaux de l'application des articles 41 et 46 de la Convention dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, in Trente ans de droit européen des droits de l'homme. Etudes à la memoire de Wolfgang Strasser, Bruxelles, 2007, p. 23 ss.; LAMBERT, La pratique récente de réparation des violations de la Convention européenne de sauveguarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: plaidoyer pour la préservation d'un acquis remarquable, in Revue trim. dr. homme, 2000, p. 201; ZWAAK, The Supervisory Task of the Committee of Ministers, in AA.VV., Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, a cura di Van Dijk, Van Hoof, Van Rijn, Zwaak, 4ª ed., Antwerpen-Oxford, 2006, p. 301 ss. . È ricorrente l'affermazione che si tratti di una mera obbligazione di risultato. Sovente la Corte ribadisce che lo Stato rimane libero di scegliere i mezzi tramite i quali rispettare il suo obbligo di conformarsi alla decisione. Tuttavia, tale libertà risulta sempre più limitata. Non solo essa è sottoposta al controllo via via più penetrante del Comitato dei Ministri, che chiude il procedimento soltanto dopo aver verificato in concreto l'idoneità della misura individuale adottata nel caso concreto (come prescritto oggi dai precetti 6, 7 e 17 delle Règles du Comité des Ministres pour la surveillance de l'exécution des arrêts et des termes des règlements amiables, adottate il 10 maggio 2006) (9) (9) Sul ruolo del Comitato dei Ministri, cfr. DE SALVIA, L'obbligo degli Stati di conformarsi alle sentenze della Corte europea e del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, in AA.VV., Giurisprudenza europea e processo penale italiano, a cura di Balsamo e Kostoris, Torino, 2008, p. 76 ss.; V. ESPOSITO, La libertà degli Stati nella scelta dei mezzi attuativi delle sentenze della Corte europea dei diritti umani, in AA.VV., La Corte europea dei diritti umani e l'esecuzione delle sue sentenze, Napoli, 2003, p. 55 ss.; PIRRONE, L'obbligo di conformarsi alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, Milano, 2004, p. 184 ss.; RAIMONDI, L'obbligo degli Stati di conformarsi alle sentenze definitive della Corte europea dei diritti umani negli affari nei quali essi sono parti: l'art. 46, primo comma, della Cedu , in AA.VV., La Corte europea dei diritti umani, cit., p. 44. , ma sempre più spesso - e soprattutto nei casi di violazioni ai canoni del giusto processo - è direttamente la Corte a indicare la misura individuale preferibile nel caso concreto (10) (10) In dottrina, per questa evoluzione nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, cfr. CAFLISH, New Practice Regarding the Implementation of the Judgements of the Strasbourg Court, in Italian Yearbook of International Law, 2005, p. 4 ss.; COZZI, L'impatto delle sentenze della Corte di Strasburgo sulle situazioni giuridiche interne definite da sentenze passate in giudicato: la configurabilità di un obbligo di riapertura o di revisione del processo, in AA.VV., L'incidenza del diritto comunitario e della Cedu sugli atti nazionali definitivi, a cura di Spitaleri, Milano, 2009, p. 162 ss.; DE SALVIA, La Cour européenne des droits de l'homme est-elle, par la nature de ses arrêts, un véritable tribunal de pleine juridiction?, in Revue trim. dr. homme, 2006, p. 493; GREER, The European Convention on Human Rights, Cambridge, 2006, p. 155; LONATI, Il diritto dell'accusato a "interrogare o fare interrogare" le fonti di prova a carico (studio sul contraddittorio nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e nel sistema processuale penale italiano), Torino, 2008, p. 102 ss.; LOUCAIDES, Reparation for Violations of Human Rights under the European Convention and Restitutio in Integrum, in Eur. hum. rights law rev., 2008, p. 186 ss.; SACCUCCI, La riapertura del processo penale quale misura individuale per ottemperare alle sentenze della Corte europea, in AA.VV., Giurisprudenza europea, cit., p. 84. . Evidentemente, questa varia a seconda della tipologia delle violazioni e delle caratteristiche della fattispecie concreta. Nondimeno, per quel che riguarda le violazioni realizzate in un processo penale e cristallizzate in una sentenza, si possono ravvisare alcuni tratti ricorrenti. Con riferimento al contenuto dell'obbligo, il vincolo nascente dalla pronuncia della Corte di Strasburgo che imponga - in termini generici - una qualche forma di riesame della causa come misura individuale può essere sostanzialmente di quattro tipi: può configurarsi come obbligo di neutralizzare gli effetti della sentenza, come obbligo di rivalutare il contenuto della stessa, come obbligo di riaprire il processo o, infine, come obbligo di rinnovare il processo (11) (11) Di "obbligo di riesame" si parlerà quindi in termini generici, come obbligo di riconsiderazione comprensivo dell'obbligo di neutralizzare gli effetti della sentenza, dell'obbligo di rivalutazione, dell'obbligo di riapertura e dell'obbligo di rinnovazione. Si è ben consapevoli che, a livello europeo, nell'Exposé de motifs concernant la Recommandation n° R (2000)2 du Comité des Ministres aux Etats membre sur la réexamen ou réouverture de certaines affaires au niveau interne suite à des arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme, vi è un'indicazione circa l'impiego dei termini 'réoverture' e 'réexamen': il primo si riferirebbe alle ipotesi che presuppongono l'intervento dell'autorità giudiziaria mentre il secondo riguarderebbe i casi in cui è previsto l'intervento di un'altra autorità, in particolare quella amministrativa (cfr. E. LAMBERT, Le réexamen de certaines affaires suite à des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, in Rev. Trim. Dr. Homme, 2001, p. 715). A livello interno, ci sembra però preferibile utilizzare la parola "riesame" come genus e il termine riapertura come probabilmente in species. un Un appiglio passaggio della in tal stessa senso si trova Raccomandazione R(2000)2, nel quale si incoraggiano le parti contraenti ad assicurare « adequate possibilities of re-examination of the case, including reopening of proceedings ». . Il primo consegue alle sentenze della Corte che presentano quel che si potrebbe definire - adattando una categoria nazionale a un contesto diverso - "effetto cassatorio negativo" (12) (12) Di « effets cassatoires atténués des arrêts européens » parla - sia pure in senso lato - LAMBERT, Les effets des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Contribution à une approche pluraliste du droit européen des droits de l'homme, Bruxelles, 1999, p. 239, 215. : ciò accade generalmente laddove la Corte accerta l'illegittimità di una condanna per una violazione sostanziale della CEDU e il Comitato richiede che siano cancellati gli effetti della condanna del ricorrente. I casi più diffusi sono quelli in cui la sentenza nazionale di condanna si ponga in contrasto con la libertà di espressione garantita dall'art. 10 CEDU (13) (13) V., al riguardo, il caso Jersild c. Danimarca (1994), nel quale una condanna per diffusione di idee razziste era stata ritenuta dalla Corte contraria alla libertà d'espressione (era stato riaperto il procedimento penale e a seguito del nuovo processo l'imputato era stato assolto) (Res DH(95)212). Più recentemente, tra i tanti, vanno menzionati i casi relativi alla Turchia valutati nella ResDH(2006)79, nonché i casi Aslantas c. Turchia (ResDH(2007)16), Güvener c. Turchia (C. eur. dir. uomo, 26 settembre 2007, Güvener c. Turchia, § 34), Grigoriades c. Grecia (ResDH(2004)79) e Lopes Gomes Da Silva c. Portogallo (ResDH(2007)131). , con la libertà di associazione di cui all'art. 11 CEDU (14) (14) V. il caso Socialist Party c. Turchia (ResDH(1999) 245, ResDH(1999)529). , con la libertà di pensiero, di coscienza e di religione di cui all'art. 9 CEDU (15) (15) Cfr. i casi Serif c. Grecia e Agga c. Grecia (ResDH(2005)88). oppure quelli in cui leda il principio di irretroattività contemplato nell'art. 7 CEDU (16) (16) V., ad esempio, il caso Dragotoniu e Militaru-Pidhorni c. Romania (C. eur. dir. uomo, 24 maggio 2007, Dragotoniu e Militaru-Pidhorni c. Romania, § 48), i casi Puhk e Vebber c. Estonia (rispetto ai quali, cfr. rispettivamente ResDH(2005)61 e ResDH(2005)62); il caso Welch c. Regno Unito (ResDH(1997)222). . Qualora invece la Corte riscontri una violazione processuale, si pone il problema del rapporto dell'obbligo di neutralizzazione rispetto a quello di riapertura del processo: in linea teorica, il primo dovrebbe essere assorbito dal secondo, ma, come si vedrà, accade talvolta che mantenga una propria autonomia. La seconda ipotesi si realizza quando dalla sentenza della Corte - o dalle rideterminazioni successive del Comitato - emerge l'obbligo di rivalutare il contenuto della decisione allo stato degli atti - ossia senza svolgere attività processuale diversa da quella strettamente decisoria -, tenendo conto delle indicazioni emergenti dalla decisione (17) (17) Nel dibattito sviluppatosi nella dottrina olandese prima della modifica del codice di rito (cfr. infra, § 5), si è prospettata l'alternativa tra "reconsideration procedure" e "review procedure". La prima sarebbe vòlta unicamente a rivalutare la sentenza tenendo conto delle indicazioni della Corte: la corte nazionale « could decide wheher punishment needs to be lowered (for example in cases of violation of reasonable time), or whether evidence needs to be excluded (for example in cases of a violation of the principle of nemo tenetur, the right to hear witnesses, or equality of arms). Then, on the basis of the remaining evidence, it can decide whether an acquittal would be appropriate. It should also be possible for this chamber to decide to quash a conviction because the prosecution should have been stayed (for example in cases of a violation of the impartiality principle, presumption of innocence, the right to a public hearing, or the right to preparation and defence) » (così, SPRONKEN, Sitting on the ruins of justice, redress for the plaintiff after Strasbourg: reconsideration instead of review, in The execution of Strasbourg and Geneva Human Rights Decisions in the National Order, a cura di Barkhuysen, Van Emmerik e Van Kempen, L'Aia, 1999, p. 265). La seconda, invece, si configura come « a procedure which may take place both at instigation of the 'state' and of the person convicted and in which both are awarded completely new opportunities as regards the treaty violation » (queste le parole di VAN KEMPEN, Judicial interpretation and amendment of the law: review of criminal law decisions on account of Strasbourg judgments, in The execution of Strasbourg and Geneva Human Rights Decisions, cit., p. 336). . Generalmente, la rivalutazione è misura individuale utilizzata nel caso di accertamento di una violazione sostanziale derivante, non dall'illegittimità tout court dell'ingerenza nella libertà riconosciuta dalla CEDU, ma dalla semplice sproporzione rispetto allo scopo perseguito: in questo caso, come è stato acutamente rilevato, « l'esecuzione del giudicato internazionale impone ... il ripristino dell'equilibrio attraverso una diversa modulazione della decisione interna, che, pertanto, non dovrà essere necessariamente rimossa, bensì piuttosto 'ridimensionata' » (18) (18) Così, SACCUCCI, Obblighi di riparazione e revisione dei processi nella Convenzione europea dei diritti umani, in Riv. dir. int., 2002, p. 665. . D'altronde, la stessa Corte ha riconosciuto che « la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingerence » (19) (19) Così, C. eur. dir. uomo, 17 luglio 2007, Ormanni c. Italia, § 67. Cfr. anche C. eur. dir. uomo, 26 luglio 2007, Colaco Mestre c. Portogallo, § 32 s. . In un caso recente che ha interessato proprio l'Italia, nel quale si è accertata la violazione dell'art. 7 CEDU - perché, all'esito dell'appello avverso sentenza resa in sede di giudizio abbreviato richiesto nel febbraio del 2000, ma concluso con sentenza il giorno stesso dell'entrata in vigore dell'art. 7, comma 2, d.l. 24 novembre 2000, n. 341, era stata applicata la pena dell'ergastolo e non, come previsto in origine e disposto dal giudice di prime cure, la pena pari a trent'anni di reclusione - la Corte ha concluso stabilendo nel dispositivo che lo Stato italiano « is responsible for ensuring that the sentence of life imprisonment imposed on the applicant is replaced by a penalty consistent with the principles set out in the present judgment », ossia non superiore a trent'anni di reclusione (20) (20) Testualmente, C. eur. dir. uomo, 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia, § 6a del dispositivo, nonché § 154 della motivazione. . Peraltro, va precisato che la rivalutazione può essere disposta pure per eseguire una sentenza che abbia accertato la violazione di un diritto di natura processuale: in alcuni ordinamenti, infatti, si è garantita la riduzione della pena, al fine di compensare il condannato dell'irragionevole durata del procedimento (21) (21) Si rinvia, al riguardo, a PARLATO, La revisione del giudicato penale a seguito di pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo. (II) L'esperienza della Repubblica federale tedesca e di altri Paesi dell'Europa continentale, in questa rivista, 2006, p. 1029. . Il terzo vincolo, ossia l'obbligo di riaprire il processo per svolgere una nuova attività procedimentale (di carattere istruttorio o argomentativo) appare sempre più quale misura individuale, volta a garantire la restitutio in integrum dinnanzi a violazioni di natura processuale (22) (22) Cfr. sull'evoluzione che ha condotto a tale esito, LAMBERT ABDELGAWAD, L'exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme (2007), in Rev. trim. dr. homme, 2008, p. 673; EAD., L'exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme (2006), ivi, 2007, p. 680 ss.; EAD., Les procédures de réouverture devant le juge national en cas de « condemnation » par la Cour européenne, in De l'effectivité des recours internes dans l'application de la Convention européenne des droits de l'homme, Bruxelles, 2006, p. 199 ss.; EAD., Le réexamen de certaines, cit., p. 716; LEACH, Beyond the Bug River - A New Dawn for Redress Before the European Court of Human Rights?, in Eur. Hum. Rights Law Rev., 2005, p. 157 ss.; SUNDBERG, Le contrôle de l'exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, in Libertés, justice, tolérance.Mélanges en hommage au Doyen Gérard Cohen-Jonathan, vol. II, Bruxelles, 2004, 1524 ss.; TAMIETTI, Iniquità della procedura contumaciale ed equa riparazione sotto forma di restitutio in integrum: un passo verso un obbligo giuridico degli Stati membri alla celebrazione di un nuovo processo?, in Cass. pen., 2004, p. 3805 ss.; ID., Un ulteriore passo verso una piena esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo in tema di equo processo: il giudicato nazionale non è di ostacolo alla riapertura dei processi, ivi, 2007, p. 1027 ss. . Nella fonda mentale Raccomandazione del 19 gennaio 2000, R(2000)2, il Comitato dei Ministri aveva sollecitato gli Stati membri a prevedere la celebrazione di un nuovo processo ogni qual volta la violazione di una norma processuale appaia talmente grave da aver condizionato l'esito del processo. E proprio in applicazione di tale direttiva generale, l'organo deputato al controllo sull'esecuzione delle sentenze ha insistito ripetutamente sull'obbligo in parola (23) (23) Cfr., tra le tante, ResDH(2006)72, relativa al caso Taal c. Estonia; ResDH(2007)150, ResDH(2007)26, relative al caso Hulki Günes c. Turchia; ResDH(2007)46, nel caso Mayali c. Francia. . In seguito, la stessa giurisprudenza di Strasburgo si è via via consolidata nell'indicare la riapertura del processo come la forma di riparazione più appropriata per le violazioni del diritto a un processo equo derivanti dall'utilizzo di prove testimoniali ottenute con la coercizione (24) (24) V. C. eur. dir. uomo, 28 settembre 2007, Harutyunyan c. Armenia, § 66. , nonché dalla lesione: del diritto a un giudice imparziale (25) (25) Cfr., ex plurimis, C. eur. dir. uomo, 19 ottobre 2006, Abdullah Altun c. Turchia, § 38; C. eur. dir. uomo, 2 febbraio 2006, Duran Sekin c. Turchia, § 45; C. eur. dir. uomo, 12 maggio 2005, Ocalan c. Turchia, § 210; C. eur. dir. uomo, 29 gennaio 2004, Tahir Duran c. Turchia, § 23; C. eur. dir. uomo, 23 ottobre 2003, Gençel c. Turchia, § 27. , del diritto dell'imputato di essere sentito personalmente davanti al giudice (26) (26) V. C. eur. dir. uomo, 1° luglio 2008, Calmanovici c. Romania, § 162; C. eur. dir. uomo, 29 giugno 2007, Mircea c. Romania, § 98; C. eur. dir. uomo, 22 maggio 2007, Muttilainen c. Finlandia, § 27. , del diritto di accesso al giudice dell'impugnazione (27) (27) Cfr. C. eur. dir. uomo, 22 maggio 2007, Perlala c. Grecia, § 35; C. eur. dir. uomo, 15 maggio 2007, Angelov Angel c. Bulgaria, § 40; C. eur. dir. uomo, 26 gennaio 2006, Lungoci c. Romania, § 56. , del diritto di interrogare i testimoni a carico (28) (28) V. C. eur. dir. uomo, 19 ottobre 2006, Majadallah c. Italia, § 49; C. eur. dir. uomo, 13 aprile 2006, Zentar c. Francia, § 35; C. eur. dir. uomo, 15 ottobre 2005, Bracci c. Italia, § 75. , del diritto all'assistenza effettiva di un difensore (29) (29) Cfr. C. eur. dir. uomo, 27 aprile 2006, Sannino c. Italia, § 68. , del diritto di essere informato della natura e dei motivi dell'accusa e di disporre del tempo necessario per preparare la difesa (30) (30) V. C. eur. dir. uomo, 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia, § 46. . Come si è anticipato, secondo la Raccomandazione R(2000)2, le parti contraenti devono garantire la riapertura quando la sentenza della Corte induce alla conclusione che l'error in procedendo è di tale gravità da « far sorgere seri dubbi sull'esito del procedimento nazionale ». Ne deriva che un primo vaglio sulla rilevanza causale del vizio viene senza dubbio compiuto dalla Corte e dal Comitato, nel momento in cui indicano nella riapertura la misura preferibile; ma un ulteriore sindacato è rimesso agli ordinamenti nazionali (31) (31) Cfr. COZZI, op. cit., p. 195. . Sul punto, non vi è un vincolo assoluto per le autorità nazionali, che possono anche discostarsi dalle indicazioni della Corte, purché giustifichino l'eventuale diniego della riapertura davanti al Comitato (32) (32) In tal senso, assume un rilievo peculiare la Risoluzione CM/ResDH(2007)1, del 14 febbraio 2007, con la quale è stato chiuso il caso relativo all'esecuzione della sentenza Öcalan c. Turchia del 12 maggio 2005, che aveva disposto - quale misura preferibile - la riapertura del procedimento penale (cfr. supra, nota 25): ciò nonostante che la Corte di Ankara abbia escluso la riapertura in quanto « neither the new submissions made on behalf of the applicant by his lawyers nor a full re-examination of the case file cast any serious doubts on the reliability of the impugned conviction ». . D'altra parte, soprattutto con riguardo all'ipotesi di violazioni attinenti alla prova, la "prova di resistenza" che viene effettuata dalla Corte è molto diversa da quella compiuta a livello nazionale: non solo il giudice interno si fonda anche sugli atti del procedimento e non esclusivamente sulla sentenza, ma gli stessi criteri di valutazione possono essere differenti (33) (33) Cfr., assai perspicuamente, ALLEGREZZA, Violazione della Cedu e giudicato penale. Quali contaminazioni? Quali rimedi?, in AA.VV., All'incrocio tra Costituzione e Cedu , a cura di Bin, Brunelli, Pugiotto, Veronesi, Torino, 2007, p. 25. . E, in effetti, anche dall'analisi comparatistica emergerà come in diversi ordinamenti prevalga una logica di sussidiarietà, in forza della quale l'accertamento sull'incidenza effettiva del vizio processuale viene affidato al giudice interno. Il quarto vincolo appare quale specificazione del terzo e consegue all'accertamento della violazione del diritto dell'imputato a partecipare personalmente al processo: in questi casi, la Corte sancisce generalmente che « a retrial or the reopening of the case, if requested, represents in principle an appropriate way of redressing the violation », specificando che non è suo compito « to indicate how any new trial (or re-examination of the applicant's appeal) is to proceed and what form it is to take » (34) (34) Testualmente, C. eur. dir. uomo, 17 aprile 2008, Abbasov c. Azerbaijan, § 41-42. Analogamente, tra le tante, C. eur. dir. uomo, 12 novembre 2007, Pititto c. Italia, § 79; C. eur. dir. uomo, 8 febbraio 2007, Kollcaku c. Italia, § 81; C. eur. dir. uomo 21 dicembre 2006, Zunic c. Italia, § 73; C. eur. dir. uomo, 14 dicembre 2006, Alì Ay c. Italia, § 59; C. eur. dir. uomo, 28 settembre 2006, Hu c. Italia, § 71; C. eur. dir. uomo, 23 maggio 2006, Kounov c. Bulgaria, § 59; C. eur. dir. uomo, 1° marzo 2006, Sejdovic c. Italia, § 126; C. eur. dir. uomo, 24 giugno 2005, Stojchkov c. Bulgaria, § 81; C. eur. dir. uomo, 18 maggio 2004, Somogyi c. Italia, § 86. . Ora, siffatta ipotesi va distinta da quelle relative alla violazione di altri diritti processuali sul piano teorico: essa si caratterizza, infatti, per la circostanza che è lo stesso diritto a partecipare al processo che contempla, nel suo contenuto essenziale, la celebrazione di un nuovo giudizio di merito per il condannato contumace che non abbia rinunciato a presenziare e la cui assenza sia dipesa da una causa indipendente dalla sua volontà (35) (35) Secondo la regola 9 della Risoluzione n. 11 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 1975, « la personne jugée en son absence, mais régulièrement citée, a droit à être jugée à nouveau, en la forme ordinaire, si elle établit que son absence et que le fait qu'elle n'ait pu en prévenir le juge sont dus à une cause indépendante de sa volonté ». ; pertanto, si è acutamente affermato che « il contenuto del diritto sostanziale diviene parimenti il contenuto dell'obbligo di esecuzione, cosicché il condannato contumace ha diritto ad un nuovo giudizio di cognizione piena » (36) (36) Così, COZZI, op. cit., p. 194. . Ciò si traduce in due conseguenze. La prima ha carattere qualitativo: il nuovo giudizio va disposto automaticamente, senza che vi sia spazio per un qualsiasi apprezzamento, né a livello convenzionale, né da parte dello Stato condannato: il condannato non volontariamente sottrattosi alla giustizia e giudicato in sua assenza « doit en toute circonstance pouvoir obtenir qu'une juridiction statue à nouveau sur le bien-fondé de l'accusation [corsivo nostro] » (37) (37) Testualmente, C. eur. dir. uomo, 9 giugno 2005, R.R. c. Italia, § 59. In argomento, cfr., per tutti, KUTY, Justice pénale et procès équitable, vol. I, Bruxelles, 2006, p. 396; UBERTIS, Principi di procedura penale europea, 2ª ed., Milano, 2009, p. 63; VIERING, Right to a fair and public hearing, in AAVV., Theory and Practice, cit., p. 591. . La seconda ha natura quantitativa: a livello nazionale, si dovrebbe garantire qualcosa di più che la mera riapertura, ossia un nuovo processo. Sotto questo profilo, però, la differenza tra rinnovazione e riapertura appare sfuggente, posto che anche in alcuni casi di riapertura - si pensi all'ipotesi della violazione del diritto al giudice imparziale - appare necessario garantire lo svolgimento di un nuovo giudizio. Ad ogni modo, quale che sia il contenuto del vincolo derivante dalla pronuncia della Corte europea, esso va "tradotto" nell'ordinamento nazionale, mediante l'applicazione di istituti processuali generali o di rimedi speciali appositamente predisposti. Il problema è che deve trattarsi di meccanismi tali da consentire il superamento di una sentenza passata in giudicato o dei suoi effetti (38) (38) Sul punto occorre essere chiari: sembra aversi superamento del giudicato, sia quando l'ordinamento prevede un rimedio processuale che porti alla revoca o sostituzione della pronuncia, sia laddove si garantisca la neutralizzazione degli effetti senza intervenire formalmente sulla pronuncia. Si pensi, ad esempio, all'ordinamento turco, che consente la cancellazione di una condanna dal casellario giudiziale anche senza una pronuncia giurisdizionale: cfr. ResDH(2006)79. Anche in tal caso, non si può negare che si mette in discussione il giudicato, in quanto ne vengono cancellati alcuni effetti fondamentali. . Infatti, la regola del previo esaurimento dei ricorsi interni, sancita dall'art. 35 CEDU, fa sì che la Corte di Strasburgo si pronunci solo quando la sentenza è divenuta definitiva: pertanto, l'obbligo di dare esecuzione alla sentenza della Corte che abbia accertato una violazione a un diritto fondamentale - obbligo che rappresenta « a requi rement for membership of the Council of Europe » (39) (39) Così, ResDH(2007)106, relativa al caso Ilascu e altri c. Moldavia e Russia. Sull'importanza di tale affermazione di principio, cfr. LAMBERT ABDELGAWAD, L'exécution des arrêts de la Cour européenne, cit., p. 647. - entra inesorabilmente in conflitto con il giudicato, valorizzato dalla stessa Corte di Strasburgo come corollario fondamentale della certezza del diritto e, quindi, del principio della rule of law(40) (40) Cfr. HARTWIG, Much Ado About Human Rights: The Federal Constitutional Court Confronts the European Court of Human Rights, in German Law Journal, 2005, p. 881. . Certo, nel momento in cui la Corte o il Comitato prescrivono l'adozione di una misura individuale, evidentemente hanno già risolto il bilanciamento tra il valore del giudicato e l'esigenza di riparare a una violazione di un diritto fondamentale (41) (41) Laddove, invece, la Corte o il Comitato ritengono, sulla base di una valutazione complessiva (che tiene conto della gravità della violazione e dell'attualità delle conseguenze dannose), che le ragioni di certezza debbano prevalere, non richiedono la restitutio in integrum: si pensi, ad esempio, al caso Ormanni c. Italia, in relazione al quale la Corte, dopo aver accertato l'illegittima compressione della libertà di espressione perpetrata mercé la condanna per diffamazione, ha ritenuto sufficiente il pagamento di un'indennità, in quanto si trattava di condanna a una pena pecuniaria e con il beneficio della non menzione (C. eur. dir. uomo, 17 luglio 2007, Ormanni c. Italia, § 76). Cfr. anche C. eur. dir. uomo, 7 luglio 2008, Zagaria c. Italia, § 36, 43, relativa alla violazione dell'art. 6, § 3, lett. c CEDU, nonché ResDH(2008)51, relativa al caso Rojas Morales c. Italia: in tale risoluzione, il Comitato ha rilevato che, « it does not appear that the violation found by the European Court was caused by procedural errors or defects of sufficient gravity to cast a serious doubt on the outcome of the domestic criminal proceedings. Thus the conditions required by Recommendation Rec(2000)2 of the Committee of Ministers on the re-examination or reopening of certain cases at domestic level following judgments of the European Court do not appear to have been met in this case » (si trattava, nella specie, di una violazione del diritto all'imparzialità del giudice accertata da C. eur. dir. uomo, 16 novembre 2000, Rojas Morales c. Italia, § 35). . Nondimeno, come si è detto, un margine di apprezzamento permane a livello nazionale nelle ipotesi della riapertura, mentre nel caso di accertamento di violazioni di merito e nelle ipotesi di rinnovazione in senso stretto lo spazio per un'autonoma valutazione sembra più limitato o inesistente (42) (42) Cfr., con riguardo all'accertamento di violazioni merito, SACCUCCI, Obblighi di riparazione, cit., p. 664. . 3. Gli istituti impiegati nell'ordinamento italiano per garantire la rinnovazione e la riapertura del procedimento: restituzione nel termine e ricorso straordinario. - Per quel che concerne la situazione italiana, le possibilità offerte dal codice di procedura penale per attuare l'effetto cassatorio negativo o positivo delle sentenze della Corte europea sono piuttosto incerte. Con riguardo all'obbligo di rivalutazione della decisione - magari al fine di ridurre la sanzione irrogata - non vi è alcuna possibilità: com'è noto, nessun rimedio straordinario consente di riformare la sentenza, modificando semplicemente il corredo sanzionatorio dopo il suo passaggio in giudicato. Non si può che pronosticare, pertanto, che l'esecuzione della recente sentenza della Corte europea relativa al caso Scoppola susciterà particolari problemi: come si è visto, essa prescrive infatti all'Italia di sostituire alla sentenza di condanna all'ergastolo una condanna alla reclusione non eccedente i trent'anni (43) (43) Cfr. supra, § 2. . Quando invece dalla sentenza della Corte deriva l'obbligo di rinnovazione del processo a seguito dell'accertamento della violazione del diritto a partecipare personalmente al procedimento, il codice di rito prevede la riapertura mercé l'istituto della restituzione nel termine per impugnare (art. 175 c.p.p.). È risaputo che, proprio a seguito delle sollecitazioni della Corte europea (44) (44) Cfr., in particolare, C. eur. dir. uomo, 10 novembre 2004, Sejdovic c. Italia, § 46 ss., sulla quale TAMIETTI, Processo contumaciale e Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo: la Corte di Strasburgo sollecita l'Italia ad adottare riforme legislative, in Cass. pen., 2005, p. 989 ss. , il legislatore del 2005 ha modificato radicalmente la disciplina del rimedio, riconoscendo all'imputato contumace il diritto alla restituzione nel termine, salvi i casi in cui emerga che egli abbia avuto conoscenza del procedimento o del provvedimento e che abbia volontariamente rinunciato a comparire o a proporre impugnazione. Beninteso, non si tratta di un mezzo deputato specificamente alla riapertura a seguito della condanna della Corte di Strasburgo, ma di un istituto di carattere generale, che consente di attuare un diritto fondamentale dell'imputato contumace: quello ad avere un nuovo giudizio di merito se la sua assenza è dipesa da una causa indipendente dalla sua volontà. Nel caso in cui esso operi a seguito della sentenza della Corte europea, la Cassazione ha sancito che il giudice italiano non ha alcun margine di apprezzamento. Seguendo le orme tracciate - con riferimento all'applicazione dell'art. 2, comma 1, l. 24 maggio 2001, n. 89 - dalle Sezioni unite civili (45) (45) Si allude evidentemente a Cass., sez. un. civ., 26 gennaio 2004, n. 1338 e 1340, in Foro it., 2004, I, c. 693 ss. , la Corte suprema ha statuito che la decisione della Corte europea « non può essere disattesa, dal giudice chiamato a verificare l'esistenza del diritto al nuovo processo », neanche invocando la presenza di un giudicato interno in senso negativo, formatosi prima della decisione della stessa Corte (46) (46) Il riferimento è a Cass., sez. I, 12 luglio 2006, Somogyi, cit., p. 90. In termini critici, ANGELONI, L'istituto della rimessione in termini può travolgere il giudicato penale, in Cass. pen. 2008, p. 269; EPIDENDIO, Forza vincolante delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo e giudicato penale, in Dir. pen. proc., 2007, p. 97; MOSCARINI, Condanna in contumacia e restituzione nel termine per impugnarla: la Cassazione penale ri-decide il "caso Somogyi", in questa Rivista, 2007, p. 414; UBERTIS, L'adeguamento italiano alle condanne europee per violazione dell'equità processuale, in AA.VV., Giurisprudenza europea, cit., p. 108. Salutano invece con favore la soluzione accolta dalla Corte, GIUNCHEDI, Ricorso accolto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e dogma del giudicato, in Giur. it., 2007, p. 1229; TAMIETTI, Un ulteriore passo, cit., p. 1038; TANZARELLA, La svolta della Cassazione sull'applicazione diretta delle sentenze di Strasburgo, in Quad. cost., 2007, p. 189 ss. . Si è confermata, insomma, la valutazione secondo la quale nel caso in parola lo spazio di discrezionalità del giudice nazionale è ridotto quasi a zero. Ciò che dovrebbe indurre a ritenere che il dictum sovranazionale sia destinato a prevalere anche nel caso in cui la preclusione alla riapertura derivi dalla previa proposizione dell'impugnazione da parte del difensore del contumace (47) (47) Qualche problema potrebbe pertanto derivare da Cass., sez. un., 31 gennaio 2008, Huzuneanu, in Cass. pen., 2008, p. 2358, con nota di DE AMICIS, Osservazioni in margine ad una recente pronuncia delle Sezioni unite in tema di rapporti tra unicità del diritto di impugnazione e restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale di condanna. . Al di là di questo e di ulteriori profili problematici (si pensi soltanto alla questione del termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno in cui l'imputato « ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento »), nelle fattispecie di violazione del diritto a partecipare al processo vi è, se non altro, uno strumento di diritto interno che - sia pure a prezzo di qualche forzatura - consente di rinnovare il processo. Si tratta di uno strumento imperfetto e giustamente criticato perché non garantisce affatto al contumace incolpevole un nuovo giudizio rispettoso delle garanzie di cui all'art. 6 CEDU (48) (48) Sulle fondate riserve che suscita il rimedio della rimessione nel termine per impugnare, si leggano, tra i tanti, ANGELONI, L'istituto della rimessione in termini, cit., p. 262 ss.; BUZZELLI, Restituzione nel termine e sentenza contumaciale: dopo una riforma inappagante, è necessaria una svolta, in Cass. pen., 2007, p. 3393 ss.; PULITO, Primo giudizio positivo sulla nuova disciplina della restituzione nel termine per l'impugnazione delle sentenze contumaciali?, in Dir. pen. proc., 2007, p. 127; SPAGNOLO, In tema di restituzione nel termine per il contumace, in Cass. pen., 2006, p. 1119 ss.; UBERTIS, Contumaci, doppia restituzione in termine, ora in ID., Argomenti di procedura penale, vol. II, Milano, 2006, p. 216. ; ma, almeno in tal caso, permette di dare esecuzione alla decisione di Strasburgo (49) (49) Cfr. anche Cass., sez. V, 15 novembre 2006, Cat Berro, in Cass. pen., 2007, p. 1460. . Alquanto diversa è la conclusione alla quale si deve giungere con riguardo alle ipotesi in cui si tratta di adempiere all'obbligo di riapertura in senso stretto, ossia quando la Corte accerti violazioni processuali diverse da quella appena considerata. Gli unici istituti che potrebbero teoricamente garantire una riapertura del processo coincidono con i mezzi straordinari di impugnazione, ossia la revisione (artt. 629 ss. c.p.p.) e il ricorso straordinario per cassazione (art. 625-bis c.p.p.). Ora, la revisione appare senz'altro inapplicabile nel caso della sopravvenuta sentenza di condanna della Corte europea, per la semplice ragione che tale evenienza non può essere sussunta in alcuna delle fattispecie di revisione tassativamente previste dall'art. 630, comma 1, c.p.p. (50) (50) Di diverso avviso sembra il giudice B. Zupancic nella sua nota opinione parzialmente concorrente a C. eur. dir. uomo, 27 febbraio 2001, Lucà c. Italia. . È estranea all'ipotesi di cui alla lett. a, sia perché è difficile pensare alla Corte di Strasburgo come giudice speciale, sia in quanto, nell'evenienza considerata, non si ha un'inconciliabilità logica tra due ricostruzioni storiche, ma la compresenza di due giudizi di valore diversi (ad esempio: "la condanna si fonda su una prova dichiarativa legittimamente acquisita", nella sentenza del giudice italiano; "la condanna si regge esclusivamente su una prova dichiarativa assunta in violazione dell'art. 6, § 3, lett. d CEDU", nella pronuncia della Corte europea). Risulta inoltre assai arduo ricondurre il caso in parola alla fattispecie dell'art. 630, comma 1, lett. c: la giurisprudenza tende infatti ad attribuire rilevanza alla sola sopravvenienza di elementi conoscitivi, negando invece qualsiasi valore ai fatti normativi o ai mutamenti giurisprudenziali. Com'è noto, l'impossibilità di impiegare il principale rimedio straordinario per dare esecuzione alle sentenze della Corte europea che disponga la riapertura del procedimento - o meglio per adempiere a un obbligo convenzionale di riapertura (51) (51) La precisazione deriva dal fatto che, in uno dei casi più controversi per il nostro paese, ossia nel caso Dorigo, non vi era stata alcuna pronuncia della Corte europea, ma soltanto un rapporto della Commissione dei diritti dell'uomo: cfr. CHIAVARIO, Giudicato e processo « iniquo »: la Corte si pronuncia (ma non è la parola definitiva), in Giur. cost., 2008, p. 1522; MANZIONE, "Caso Dorigo" e dintorni: una "blessing in disguise" della Corte suprema (e non solo)? A proposito di "processo equo" e in eseguibilità del giudicato, in Leg. pen., 2007, p. 261 ss. - è stata confermata dalla stessa Corte costituzionale. Chiamata a un intervento additivo volto ad arricchire i casi di revisione (52) (52) Si allude ad App. Bologna, 13 marzo 2006, in Cass. pen., 2006, p. 2959, la quale ha sollevato una questione di legittimità costituzionale - per violazione degli artt. 3, 10 e 27, co. 3°, Cost. - dell'art. 630, lett. a), c.p.p., proprio nella parte in cui esclude dai casi di revisione la circostanza che i fatti stabiliti a fondamento di una sentenza (o decreto) di condanna non si concilino con la sentenza definitiva della Corte europea che abbia accertato la violazione dell'art. 6 CEDU (al riguardo, cfr. AA.VV., All'incrocio tra Costituzione e CEDU, cit.; nonché D'ORAZI, Revisione della condanna penale e violazione dell'art. 6 Cedu , in Cass. pen., 2006, p. 2962). , la Corte, da un lato, ha ribadito che il concetto di inconciliabilità tra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, comma 1, lett. a, c.p.p. va inteso come « oggettiva incompatibilità tra i fatti » e non come « contraddittorietà logica tra le valutazioni » effettuate nella decisione nazionale e in quella europea, e, dall'altro, ha confermato che questa scelta restrittiva non contrasta con i parametri costituzionali invocati, ossia con gli artt. 3, 10, 27, comma 3, Cost. (53) (53) In tal senso, C. cost., 30 aprile 2008, n. 129, cit., p. 3990. Sulla pronuncia, CHIAVARIO, op. cit., p. 1522; CISTERNA, La rimozione della detenzione iniqua è l'unico rimedio congruo e praticabile in Guida dir., 2008, n. 20, p. 60; DE MATTEIS, Tra Convenzione europea dei diritti dell'uomo e Costituzione: la Corte costituzionale in tema di revisione a seguito di condanna da parte della Corte di Strasburgo, in Cass. pen., 2008, p. 3994; GAMBINI, Il ruolo del giudice ordinario e della Corte costituzionale nell'attuazione dell'obbligo di riapertura o revisione del processo, in AA.VV., L'incidenza del diritto comunitario, cit., p. 221; REPETTO, La Corte costituzionale respinge l'ipotesi di "revisione europea": un'occasione mancata?, in Dir. pen. proc., 2008, p. 930 ss.; VALENTINI, La Corte costituzionale e il caso Dorigo: sense and sensibility, in Giust. pen., 2008, I, c. 207. . Peraltro, la Corte non ha omesso di inviare un « un pressante invito ad adottare i provvedimenti ritenuti più idonei, per consentire all'ordinamento di adeguarsi alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbiano riscontrato, nei processi penali, violazioni ai principi sanciti dall'art. 6 della CEDU » (54) (54) Così, C. cost., 30 aprile 2008, n. 129, cit., p. 3993. ; per di più, ha lasciato sottintendere che, in caso di inerzia ulteriormente protratta del legislatore, una questione formulata con riferimento anche ad altri parametri - e, in particolare, all'art. 117 Cost. - avrebbe ragionevoli possibilità di essere accolta (55) (55) Questa l'opinione di GAMBINI, op. cit., p. 224, e, in termini più sfumati, di CHIAVARIO, op. cit., p. 1524. . Per quel che riguarda il ricorso straordinario, va sottolineato che esso ha un ambito di applicazione piuttosto delimitato: viene, infatti, opportunamente circoscritto alle sole ipotesi in cui la Cassazione è incorsa in un errore di fatto, inteso costantemente dalla giurisprudenza e dalla dottrina maggioritaria come errore di percezione (56) (56) Cfr., per i necessari riferimenti bibliografici, BARGI, voce Ricorso straordinario per cassazione, in Dig. disc. pen., II Agg., Torino, 2004, p. 736; CAPONE, voce Ricorso straordinario per errore di fatto, in Enc. giur., Agg., Roma, 2004, p. 3; RUSSO, sub art. 625-bis c.p.p., in Codice di procedura penale, a cura di Tranchina, vol. II, Milano, 2008, p. 4603; nonché, per la giurisprudenza più recente, GIALUZ, sub art. 625-bis, in Commentario breve al codice di procedura penale. Complemento giurisprudenziale, a cura di Grevi, 6ª ed., Padova, 2009, p. 2358 ss. . A rigore, si potrebbe dunque ipotizzare un'applicazione del rimedio per dare esecuzione a una sentenza europea - nei soli casi nei quali la Corte Suprema abbia commesso una violazione delle garanzie convenzionali per effetto di una svista o di un errore di lettura degli atti del giudizio di legittimità. In realtà, in un'ipotesi in cui la violazione dell'art. 6 CEDU si era verificata nel giudizio di cassazione, ma non era affatto dipesa da un errore di percezione, quanto da un difetto normativo, la Cassazione ha ritenuto ugualmente di poter dare esecuzione alla sentenza della Corte di Strasburgo attraverso l'applicazione analogica del ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis c.p.p. (57) (57) Il riferimento è a Cass., sez. VI, 12 novembre 2008, Drassich, cit., p. 1457, la quale ha accolto la richiesta formulata dalla Procura generale (pubblicata in Cass. pen., 2009, p. 1463). . In tal modo, la Corte ha revocato parzialmente la sentenza e ha riaperto il procedimento. I giudici di legittimità hanno fatto leva su tre argomenti. Anzitutto, hanno escluso che potesse sussistere il divieto di analogia di cui all'art. 14 disp. prel. c.c.: si tratterebbe, infatti, di applicazione analogica in bonam partem, di una norma non incriminatrice e che non presenta caratteri di « eccezionalità rispetto al sistema processuale ». In secondo luogo, hanno sostenuto che sussisterebbe identità di ratio, che è quella di « rimediare, oltre che a veri e propri errori di fatto, a violazioni del diritto di difesa occorse nell'ambito del giudizio di legittimità e nelle sue concrete e fondamentali manifestazioni che rendono invalida per iniquità la sentenza della Corte [di] cassazione » (58) (58) Testualmente, Cass., sez. VI, 12 novembre 2008, Drassich, cit., p. 1462. . Infine, il supremo Collegio ha ribadito che, nel bilanciamento tra il valore del giudicato e quello del diritto a un processo equo, a prevalere non può che essere quest'ultimo. Ebbene, ciascuno di questi passaggi argomentativi appare criticabile. Quanto al primo, a parte l'irrilevanza del riferimento alla natura in bonam partem dell'analogia, non si può assolutamente condividere l'affermazione relativa al carattere non eccezionale del rimedio di cui all'art. 625-bis c.p.p. Come hanno chiaramente riconosciuto le Sezioni unite, il principio dell'inoppugnabilità delle sentenze della Cassazione resta uno dei cardini del sistema delle impugnazioni - un canone, possiamo aggiungere, che trova copertura costituzionale - e pertanto il rimedio di cui all'art. 625-bis c.p.p. ha carattere eccezionale: ne deriva che « le disposizioni regolatrici del ricorso straordinario per errore di fatto non sono suscettibili di applicazione analogica » (59) (59) Così, Cass., sez. un., 27 marzo 2002, De Lorenzo, in Cass. pen., 2002, p. 2622. . Per di più, anche a prescindere dall'eccezionalità del rimedio, non si può fare a meno di notare che un ostacolo insormontabile all'analogia è costituito dal canone di tassatività, che governa la materia delle impugnazioni. La considerazione relativa alla ratio del ricorso straordinario appare altrettanto fallace, nella parte in cui finisce per dissociare indebitamente l'errore di fatto e la violazione del diritto di difesa: è ben vero che il mezzo di cui all'art. 625-bis c.p.p. è volto a porre rimedio (anche) a violazioni gravi del diritto di difesa verificatesi nel giudizio di cassazione; ma solo a quelle che derivano da un errore di fatto, o meglio, da un errore protocollare (60) (60) Sul punto, sia consentito rinviare a GIALUZ, Il ricorso straordinario per cassazione, Milano, 2005, p. 284 ss. . Ove così non fosse, si aprirebbe la strada alla proposizione del ricorso anche per far valere gli errori di diritto o gli errori di giudizio della Corte. Il che appare in linea con l'opzione assiologica espressa nell'ultimo sviluppo argomentativo: ma anche l'affermazione della prevalenza delle istanze di tutela dei diritti individuali rispetto al giudicato - peraltro già formulata in una nota pronuncia delle Sezioni unite (61) (61) Si allude a Cass., sez. un., 26 settembre 2001, Pisano, in Foro it., 2002, II, c. 475. - appare inaccettabile nella sua assolutezza. Il giudicato è un valore cui la Costituzione assegna carattere fondamentale e non può, quindi, essere svuotato e sacrificato, col riconoscere a priori e in termini generali la sua soccombenza rispetto all'esigenza di tutela dei valori sottesi al giusto processo: ove così fosse, si dovrebbe poter rimettere in discussione all'infinito l'esito del processo, in presenza di un qualsiasi sintomo di ingiustizia o di illegittimità della sentenza (62) (62) Si legga il significativo richiamo alla « funzione costituzionale del giudicato » che la Corte costituzionale ha compiuto proprio nel rigettare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 630, comma 1, lett. a, c.p.p., fondata sull'art. 27, comma 3, Cost. (C. cost. 30 aprile 2008, n. 129, cit., p. 3993). . Per tutte queste ragioni va rifiutata l'idea di applicare l'art. 625-bis c.p.p. per disporre la riapertura del processo a seguito di una violazione dell'art. 6 CEDU, che non abbia origine in un errore protocollare (63) (63) Condividono la critica all'applicazione analogica dell'art. 625-bis c.p.p., AIMONETTO, Condanna "europea" e soluzioni interne al sistema processuale penale: alcune riflessioni e spunti de iure condendo, retro, p. 1514; BIONDI, Il ricorso straordinario per Cassazione per errore materiale o di fatto quale possibile rimedio alle violazioni della Cedu , in Giust. pen., 2009, III, c. 329 ss.; QUATTROCOLO, La Corte europea dei diritti dell'uomo e il principio di correlazione tra accusa e sentenza: un invito ad un ripensamento del principio iura novit curia?, in Leg. pen., 2009, p. 362 ss.; ZACCHÉ, Cassazione e iura novit curia nel caso Drassich, in Dir. pen. proc., 2009, 784. Si sono espressi, invece, in termini adesivi, CAIANIELLO, La riapertura del processo ex art. 625-bis c.p.p. a seguito di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo, in Cass. pen., 2009, p. 1468; S. NEGRI, Nel bilanciamento tra valori fondamentali deve prevalere il diritto all'equo processo, in Guida dir., 2009, n. 11, p. 62. . Pur meritoria in quanto ha garantito l'esecuzione alla sentenza della Corte europea nel caso concreto - tanto che il Comitato dei Ministri ne ha dato una valutazione positiva e ha chiuso la corrispondente procedura (64) (64) Cfr. la Risoluzione CM/ResDH(2009)87, del 30 settembre 2009. -, la pronuncia della Cassazione resa nel caso Drassich appare frutto di un'inaccettabile forzatura, sul piano della legalità processuale (65) (65) Per un richiamo alla centralità della legalità processuale, sia pur con riferimento alle prese di posizione della giurisprudenza nei casi Somogyi e Dorigo, v. D. NEGRI, Rimedi al giudicato penale e legalità processuale: un connubio che gli obblighi sopranazionali non possono dissolvere, in AA.VV., All'incrocio tra Costituzione e Cedu , cit., p. 169 ss. . A maggior ragione, si deve assolutamente escludere che il ricorso straordinario possa essere generalizzato, ossia applicato anche per riaprire procedimenti nei quali la violazione della CEDU non si sia verificata nel giudizio di cassazione oppure nei casi in cui, pur mancando una pronuncia della Corte, la violazione sia palese sulla base della giurisprudenza di Strasburgo (66) (66) In tal senso, invece, DE MATTEIS, Condanna da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo e revoca del giudicato, in Cass. pen., 2009, p. 1479, 1481. . 4. (segue) i rimedi pretori volti ad assicurare la neutralizzazione della sentenza "convenzionalmente illegittima". - Se nel singolare caso Drassich la Corte ha potuto garantire la riapertura mercé il ricorso di cui all'art. 625-bis c.p.p., solo perché la violazione si era realizzata nel giudizio di cassazione, nelle altre vicende di lesione di un diritto diverso da quello di partecipare al processo, la giurisprudenza, dopo aver tentato inutilmente la strada dell'incidente di costituzionalità, ha preso atto dell'impossibilità di utilizzare la revisione per adempiere all'obbligo di riapertura. Consapevole del fatto che l'obbligo previsto dall'art. 46 CEDU vincola non solo il legislatore, ma anche gli organi giudiziari, la giurisprudenza ha battuto un'altra strada. Non potendo assicurare l'adozione della misura della riapertura, si è inventata una soluzione che - riprendendo alcune indicazioni dottrinali (67) (67) Il riferimento è a V. ESPOSITO, Illegalità della detenzione per effetto di sentenza della Corte europea che abbia accertato la violazione dell'equo processo, in Dir. uomo - cronache e battaglie, 2006, n. 3, p. 29 ss.; GIARDA, Italia e giurisprudenza europea: « Io speriamo che me la cavo », in Dir. pen. proc., 2006, p. 6, e SELVAGGI, I dispositivi della Corte europea possono travolgere il giudicato, in Guida dir., 2005, n. 43, p. 88. - consente quanto meno di neutralizzare l'efficacia esecutiva del giudicato e di sospendere l'esecuzione della pena. Nei casi Bracci e Dorigo, si è giunti a ritenere che debba essere il giudice dell'esecuzione - investito dell'incidente ai sensi dell'art. 670 c.p.p. - a dichiarare l'ineseguibilità della sentenza di condanna, quando la Corte di Strasburgo abbia accertato che essa è "convenzionalmente illegittima", ossia è stata pronunciata in conseguenza di una violazione decisiva delle regole sul processo equo sancite dall'art. 6 CEDU (68) (68) In tal senso, Cass., sez. I, 1° dicembre 2006, Dorigo, cit., p. 1447; nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Roma, 25 settembre 2006, Bracci, cit., p. 276, secondo il quale le sentenze di condanna della Corte europea che « dichiarano la violazione dei sommi principi dell'art. 6 CEDU, determinano in sé l'illegittimità del titolo esecutivo » (ivi, p. 275; nonché in Guida dir. - Dir. com. e int., 2007, n. 2, p. 92, con nota di SCALFATI, La misura resta sempre legittima anche senza rinnovazione del processo); contra, Assise App. Milano, sez. I, 30 gennaio 2006, Cat Berro, in Cass. pen., 2006, p. 3180, con nota di SELVAGGI, Le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo e il giudicato nazionale: conflitto non risolvibile?, in Cass. pen., 2006, p. 3187. Su questa soluzione, in dottrina, DE MATTEIS, Le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo ed il giudicato penale: osservazioni intorno al caso "Dorigo", in Cass. pen., 2007, p. 1441; GUAZZAROTTI, Il caso Dorigo: una piccola rivoluzione nei rapporti tra Cedu e ordinamento interno?, in Quest. giust., 2007, p. 151; LONATI, Il « caso Dorigo »: un altro tentativo della giurisprudenza di dare esecuzione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo in attesa di un (auspicato) intervento legislativo, in questa rivista, 2007, p. 1538; MAZZA, L'esecuzione può attendere: il caso Dorigo e la condanna ineseguibile per accertata violazione della Cedu , in Giur. it., 2007, p. 2639; SCALFATI, I giudici offrono un « rimedio tampone » in attesa che si colmi il vuoto legislativo, in Guida dir., 2007, n. 9, p. 82. . Lo prescriverebbe la lettura congiunta della disposizione dell'art. 6 e di quella dell'art. 5, § 2, lett. a, CEDU: dal momento che la detenzione fondata su una sentenza emessa a seguito di processo dichiarato non equo dalla Corte europea sarebbe illegittima (69) (69) Ancora, Cass., sez. I, 1° dicembre 2006, Dorigo, cit., p. 1445. Cfr., in particolare, C. eur. dir. uomo, sez. I, 24 marzo 2005, Stoichkov c. Bulgaria, § 51. , il giudice deve prenderne atto con l'unico strumento che l'ordinamento gli mette a disposizione in fase esecutiva, ossia l'incidente di esecuzione di cui all'art. 670 c.p.p. Non è sfuggito alla dottrina che tale soluzione ha il limite intrinseco di non dare esecuzione alla sentenza della Corte che prescriva la riapertura del procedimento terminato con una sentenza convenzionalmente illegittima (70) (70) Analogamente, LONATI, Il « caso Dorigo », cit., p. 1547; SELVAGGI, Una risposta alle sollecitazioni del Comitato dei ministri, in Guida dir., 2006, n. 5, p. 45. . Essa consente, infatti, solo di neutralizzare gli effetti della sentenza impedendo l'esecuzione della sanzione (o meglio: se si fonda sull'interpretazione sistematica degli artt. 6 e 5 CEDU, della sola sanzione detentiva). Ma questa misura viene in gioco quando la Corte di Strasburgo accerta l'"ingiustizia convenzionale", ossia verifica che vi è stato un difetto nel contenuto della sentenza, a causa di una violazione di merito. Nell'ipotesi di violazione processuale, invece, l'unica misura di restitutio in integrum che appare coerente con la natura della violazione e con un corretto bilanciamento dei plurimi interessi in gioco è costituita dalla riapertura del procedimento. Almeno sul piano interno, occorre tener conto dell'interesse punitivo tanto collettivo, quanto della vittima del reato - e di quello cognitivo cristallizzati nel giudicato: questi postulano che, di fronte a una violazione processuale, si riapra il processo. Insomma, come è stato giustamente rilevato, « lo Stato, e il popolo in nome del quale la giustizia viene amministrata, non possono accontentarsi del congelamento del titolo esecutivo » (71) (71) Queste le parole di MAZZA, L'esecuzione può attendere, cit., p. 2640. . È ben vero che, sul versante sovranazionale, il Comitato dei Ministri, nel caso Dorigo, ha ritenuto soddisfacente la misura individuale della neutralizzazione del titolo esecutivo; ma si è trattato probabilmente di una decisione su cui hanno pesato molto le circostanze del caso concreto (72) (72) Il riferimento è alla Risoluzione CM/ResDH(2007)83, adottata il 20 giugno 2007, che è stata valutata come un esempio paradigmatico di sconfitta del Comitato di Ministri da LAMBERT ABDELGAWAD, L'exécution des arrêts de la cour européenne, cit., p. 654. Va rilevato, peraltro, che, nel medesimo documento, il Comitato ha auspicato che le autorità italiane « complete, as rapidly as possible, the legislative action needed to make it possible, in Italian law, to reopen proceedings following judgments given by the Court ». . Ad ogni modo, essa appare criticabile proprio perché non garantisce affatto la restitutio in integrum. Peraltro, non si può fare a meno di notare che non è proprio vero l'assunto sulla base del quale la Cassazione ha escogitato il rimedio del "congelamento del giudicato". Infatti, allo stato attuale della normativa, la riapertura potrebbe essere raggiunta ritenendo che la pronuncia della Corte europea non determini soltanto l'illegittimità del titolo esecutivo, ma la stessa inesistenza della sentenza. In fondo, tale vizio non codificato potrebbe, in linea teorica, essere ricollegato alle gravi violazioni stabilite dai giudici di Strasburgo: se la Cassazione giunge - con una palese forzatura - a riconoscere che l'accertamento dell'inosservanza di garanzie basilari del fair trial determina l'inefficacia del titolo esecutivo, potrebbe ammettere che questo produce l'inesistenza della stessa sentenza di condanna. Inesistenza che potrebbe ben essere dichiarata - sempre ex art. 670 c.p.p. - dal giudice dell'esecuzione; con la conseguenza che si potrebbe aprire un nuovo processo, per gli stessi fatti, senza incorrere nel divieto del bis in idem(73) (73) Cfr., in tal senso, MAZZA, L'esecuzione può attendere, cit., p. 2639; UBERTIS, Conformarsi alle condanne europee per violazione dell'equità processuale: doveroso e già possibile, in Corr. merito, 2007, p. 599; ID., L'adeguamento italiano, cit., p. 115; nonché, volendo, GIALUZ, Il caso Dorigo: questione mal posta, ma con qualche (tenue) speranza di essere accolta, in AA.VV., All'incrocio tra Costituzione e Cedu , cit., p. 124. In senso contrario, CORDÌ, L'efficacia delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento italiano: dalla vanificazione del giudicato alla decostruzione del principio di legalità, in Riv. pen., 2008, p. 120. . Si tratta di una soluzione senza dubbio più coerente sul piano sistematico rispetto a quella accolta dalla giurisprudenza (74) (74) Così, UBERTIS, L'adeguamento italiano, cit., p. 113. ; nondimeno, essa crea non pochi problemi, sia per le sue implicazioni concettuali, sia per i gravi inconvenienti di ordine pratico che presenta. Sul piano teorico, porta a configurare la dichiarazione di inesistenza come automatica e a escludere alla radice, quindi, qualsiasi spazio di apprezzamento del giudice nazionale; sul piano pratico, rende necessaria l'intera ripetizione del processo, con buona pace per il valore della ragionevole durata e con il rischio che, dato il decorso del tempo, divenga sostanzialmente impossibile pervenire all'accertamento della verità. Proprio per questo il rimedio rappresentato dall'incidente di esecuzione di cui all'art. 670 c.p.p. non appare in tutto e per tutto soddisfacente (75) (75) Analogamente, SCALFATI, La misura resta sempre legittima, cit., p. 93. : sicché, tale soluzione potrebbe essere accolta soltanto come l'unica via che, dinnanzi all'inerzia del legislatore, consentirebbe di adempiere effettivamente all'obbligo di riapertura che deriva dalle sentenze della Corte di Strasburgo. Non molto dissimile appare il quadro in ordine all'esecuzione delle sentenze che presentano solo un effetto cassatorio negativo: in relazione a queste, sembra non vi sia alcun istituto idoneo a superare il giudicato. Laddove la Corte accerti una violazione sostanziale e il Comitato dei Ministri disponga la cessazione degli effetti della condanna, non può certo essere chiesta la revisione, né si può far ricorso al rimedio revocatorio contemplato dall'art. 673 c.p.p. Questo, infatti, consente di revocare la sentenza o il decreto penale di condanna divenuti definitivi soltanto a seguito di abolitio criminis, conseguente all'abrogazione della norma incriminatrice o alla declaratoria di illegittimità costituzionale della stessa: la norma non è invece applicabile - neanche per analogia - al caso (ben diverso) di accertamento da parte della Corte europea di una violazione in concreto della CEDU. Anche in tale ipotesi si potrebbe allora ipotizzare un'applicazione forzata dell'art. 670 c.p.p., sulla falsariga di quanto ha stabilito la giurisprudenza per le violazioni di natura processuale. In fondo, se si ritiene che l'accertamento della violazione di una garanzia processuale fondamentale da parte della Corte impedisca l'esecuzione della sentenza, a maggior ragione si dovrebbe pervenire a tale conclusione nel caso in cui i giudici di Strasburgo affermino che il contenuto della sentenza lede un diritto fondamentale riconosciuto all'individuo dalla Convenzione. Senza considerare che, in tale evenienza, il congelamento dell'effetto esecutivo rappresenterebbe davvero una forma di esecuzione della sentenza: la sospensione consente, infatti, anche di eliminare l'iscrizione della sentenza dal casellario giudiziale (art. 5, comma 2, lett. b, d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313). Peraltro, siffatta soluzione suscita più di qualche perplessità in merito al presupposto concettuale su cui si regge: o si ritiene, come ha fatto la giurisprudenza nel caso Dorigo, di poter separare l'effetto esecutivo da quello accertativo, nel qual caso non viene rimosso quest'ultimo e permane dunque una condanna a carico dell'interessato; oppure si reputa che la sentenza della Corte europea determini l'inesistenza della condanna interna, ma con l'inconveniente di un possibile bis in idem. Come si vede, entrambe le prospettazioni lasciano perplessi. 5. La previsione di appositi rimedi per il riesame in altri Stati membri. L'ordinamento italiano presenta quindi uno scenario alquanto controverso. Allo stato, non pare in alcun modo possibile l'esecuzione delle sentenze che dispongono la neutralizzazione degli effetti della condanna, né di quelle che prescrivono la rivalutazione nel merito del giudicato interno; solo a prezzo di notevoli forzature e con grandi inconvenienti sul piano pratico, si potrebbe invece dare esecuzione alle pronunce che dispongono la riapertura del processo; mentre nel caso di condanna per violazione del diritto a presenziare al processo, la rinnovazione viene garantita, ma attraverso un rimedio che non assicura affatto un nuovo processo. Un intervento del legislatore appare pertanto assolutamente indispensabile. Dopo le reiterate sollecitazioni internazionali rivolte specificamente all'Italia (76) (76) Cfr. le diverse Risoluzioni interinali pronunciate dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa in relazione al caso Dorigo (ResDH(2005)85; ResDH(2004)13; ResDH(2002)30). Da ultimo, va ricordata anche la Risoluzione 1516, adottata il 2 ottobre 2006 dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (sulla quale, si legga MAZZA, Sei mesi di tempo (ormai anche meno) per garantire lo Stato di diritto, in Cass. pen., 2006, p. 4314). e i continui richiami della dottrina (77) (77) Cfr., per tutti, CARTABIA, La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e l'ordinamento italiano, in AA.VV., Giurisprudenza europea, cit., p. 65. , un monito forte sulla necessità di un « intervento normativo di sistema » è venuto - come si è detto - dalla stessa Corte costituzionale (78) (78) V., C. cost., 30 aprile 2008, n. 129, cit., p. 3992. Cfr. supra, § 3. . D'altra parte, occorre rilevare, anzitutto, che l'obbligo di dare esecuzione alle sentenze della Corte europea - dotato di rilevanza sul piano internazionale - si salda, quando vengono in rilievo le pronunce che accertano violazioni dei diritti fondamentali perpetrate nel processo penale, con l'obbligo sancito dall'art. 24, comma 4, Cost. di prevedere « le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari » (79) (79) Sull'incidenza di tale precetto sul sistema delle impugnazioni, sia consentito rinviare a GIALUZ, Il ricorso straordinario, cit., p. 81 s. . Certo, si potrebbe obiettare che le violazioni certificate dalla Corte di Strasburgo non configurano vizi di attività, imputabili al giudice, ma "vizi normativi" (80) (80) Cfr., in tal senso, CARNEVALE, I rimedi contro il giudicato tra vizi procedurali e "vizi normativi", in AA.VV., All'incrocio tra Costituzione e Cedu , cit., p. 61. . In realtà, alla luce dell'integrazione dell'ordinamento italiano e di quello convenzionale, pare che tra gli "errori giudiziari" vadano ricomprese anche quelle violazioni della legalità convenzionale accertate dalla Corte europea - che si realizzano in un procedimento giudiziario o attraverso una decisione pronunciata all'esito di un giudizio. In secondo luogo, non si può fare a meno di notare che l'Italia è ormai uno dei pochi paesi del Consiglio d'Europa a non consentire in termini generalizzati il riesame del processo penale a seguito di una condanna della Corte europea. Grazie alla giurisprudenza "creativa" di cui si è detto, anche nell'ordinamento italiano è garantita la mera riconsiderazione finalizzata alla neutralizzazione dei principali effetti della condanna. Al contrario, nella quasi totalità degli Stati membri viene garantita una vera e propria riapertura del processo penale. In una prima serie di paesi è stata introdotta - soprattutto dopo la Raccomandazione R (2000)2, che ha svolto « un rôle de détonateur considérable » (81) (81) Così, LAMBERT ABDELGAWAD, Les procédures de réouverture devant le juge national, cit., p. 210. Peraltro, già alla fine del 1991 il Comitato dei Ministri aveva autorizzato la pubblicazione di uno studio preparato dal Committee of Experts for the improvement of procedures for the protection of Human Rights (DH-PR) under the authority of the Steering Committee of Human Rights (CDDH) e intitolato The European Convention on Human Rights: Institution of review proceedings at the national level to facilitate compliance with Strasbourg decisions, in Human Rights Law Journal, 1992, p. 71. - una disciplina specifica: in molti casi, si è trattato di modifiche puntuali al codice di rito penale, seguite generalmente a un periodo di applicazione controversa dei preesistenti rimedi straordinari. Si allude, anzitutto, all'Austria: in una prima fase, per garantire la riapertura nei casi Unterpertinger e Windisch (ResDH(1989)2) era stato utilizzato il rimedio previsto dall'art. 33 (zur Wahrung des Gesetzes); successivamente, dopo il rifiuto a riaprire il procedimento nei casi Oberschlick e Kremzov, è intervenuto il legislatore, che ha inserito nel codice l'art. 363, lett. a. In forza di tale disposizione, se la Corte europea dei diritti dell'uomo constata l'esistenza di una violazione della Convenzione o di uno dei suoi protocolli risultante da una decisione di un giudice penale, « il procedimento deve essere riaperto nella misura in cui non si possa escludere che la violazione possa aver avuto, per la persona interessata, un'incidenza negativa sulla decisione presa dalla giurisdizione penale » (82) (82) Cfr. TRETTER, The implementation of judgments of the European Court of Human Rights in Austria, in The execution of Strasbourg and Geneva, cit., p. 172 ss. . Analoga l'esperienza del Belgio: prima era stato impiegato il ricorso nell'interesse della legge di cui all'art. 441 del code d'instruction criminelle (83) (83) In particolare, nel caso Piersack: v. ResDH(1985)12, nonché, in dottrina, LAMBERT, Les effets des arrêts de la Cour européenne, cit., p. 219 ss.; RIMANQUE, Res judicata pro veritate habetur in conflict with Strasbourg decisions. The answer according to Belgian law and a suggestion, in The execution of Strasbourg and Geneva, cit., p. 137 ss. e, in seguito, dopo che il rimedio era stato ritenuto inapplicabile nei casi De Cubber e Göktepe, è stata approvata - all'esito di una lunga gestazione - la l. 1 aprile 2007, n. 48 (in vigore dal dicembre 2007), la quale ha inserito nel codice un intero capitolo dedicato all'inedito rimedio della « réouverture de la procédure », che si applica nel caso in cui « il a été établi par un arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l'Homme que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des protocoles additionnels ... ont été violés » (artt. 442-bis) (84) (84) Cfr., per un'analisi dei lavori preparatori e della riforma, VERHEYLESONNE-KLEES, La loi belge du 1er avril 2007 relative à la réouverture de la procédure pénale à la suite d'un arrêt de condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme, in Rev. trim. dr. homme, 2008, p. 781 ss. . Con la l. n. 182 del 1993, la Repubblica Ceca ha consentito all'interessato di ricorrere alla Corte costituzionale per chiedere la riapertura del procedimento ritenuto non equo dalla Corte di Strasburgo: nel recente caso Chmelir la corte ha effettivamente annullato la sentenza della Corte suprema, la quale era stata emessa in violazione del diritto a un giudice imparziale (85) (85) Si legga il Final Resolution Under Way (relativo ai casi chiusi dal Comitato dei Ministri negli anni 2008 e 2009), in http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Reports/Cases6.12009_en.pdf, p. 12. . La Francia, a seguito dell'impossibilità di dare esecuzione alla sentenza della Corte nel caso Hakkar(86) (86) C. eur. dir. uomo, 23 aprile 1996, Hakkar c. Francia; cfr. LAMBERT, La pratique récente de réparation des violations, cit., p. 221 ss. , ha riformato il codice di rito penale, introducendo, con la l. n. 2000516 del 15 giugno 2000, l'istituto del « réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme ». Un rimedio che consente la riapertura « lorsqu'il résulte d'un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme que la condamnation a été prononcée en violation des dispositions de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne pour le condamné des conséquences dommageables auxquelles la 'satisfaction équitable' allouée sur le fondement de l'article 41 de la convention ne pourrait mettre un terme » (artt. 626-1 ss.) (87) (87) Per un'analisi della riforma, cfr. AIMONETTO, Le recenti riforme della procedura penale francese. Analisi, riflessioni e spunti di comparazione, Torino, 2002, p. 159 ss.; DE GOUTTES, L'exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme: l'expérience française, in AA.VV., La Corte europea dei diritti umani, cit., p. 141 s.; MARGUÉNAUD, La Cour erupéenne des droits de l'homme, 2ª ed., Parigi, 2002, p. 27; PETTITI, Le réexamen d'une décision pénale française après un arrêt de la cour européenne des droits de l'homme: la loi française du 15 juin 2000, in Revue trim. dr. homme, 2001, p. 3 ss. . In Germania, dopo che nel caso Pakelli la Corte aveva negato l'applicabilità della revisione (88) (88) Cfr. DI MARTINO, L'efficacia delle sentenze della Corte edu nel diritto interno: proposta per una soluzione interpretativa del contrasto tra giudicati alla luce di una pronuncia del Bundesverfassungsgericht, in AA.VV., All'incrocio tra Costituzione e Cedu , cit., p. 96-97). , il legislatore - con una riforma del 1998 - ha inserito, nell'art. 359 StPO, un nuovo caso di revisione pro reo per le ipotesi in cui « der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte eine Verletzung der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten oder ihrer Protokolle festgestellt hat undù das Urteil auf dieser Verletzung beruht » (89) (89) Per un'approfondita analisi della novella e ulteriori indicazioni bibliografiche, si rinvia a PARLATO, La revisione del giudicato, cit., p. 1011 ss. . La Grecia ha disciplinato la riapertura del procedimento con la l. 2865 del 29 novembre 2000, che ha emendato l'art. 525a del codice di rito, mentre in Lettonia, l'art. 393-1 del codice di procedura penale modificato nel giurisdizione giugno 2002 internazionale - prevede riconosce la che riapertura la se una decisione è incompatibile con trattati internazionali vincolanti per lo Stato (90) (90) Cfr. MEIKALIŠA-STRADA ROZEMBERGA, Criminal Procedure System of the Republic of Latvia, in Transition of Criminal Procedure Systems, a cura di Pavišic, Rijeka, 2004, p. 163 . Il Lussemburgo invece è stato uno dei primi ordinamenti a introdurre, già nel 1981, la possibilità di chiedere la revisione del processo « lorsqu'il résulte d'un arrêt de la cour européenne des Droits de l'Homme rendu en application de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme condamnation pénale et a des été Libertés prononcée fondamentales en violation qu'une de cette Convention » (art. 443, § 5: tale testo è il risultato di un successiva rettifica del 1996)(91) (91) V. SPIELMANN, Luxemburg, in Fundamental rights in Europe: the European Convention on Human Rights and its member States, 19502000, a cura di Blackburn e Polakiewicz, Oxford, 2001, p. 533. . Anche Malta era intervenuta già negli anni Ottanta, con la l. n. XIV del 1987, sull'applicazione della CEDU: essa ha stabilito che qualsiasi sentenza della Corte di Strasburgo vincolante può essere messa in esecuzione forzata dalla Corte costituzionale, allo stesso modo delle sentenze da questa pronunciate (art. 6)(92) (92) Cfr. SAID PULLICINO, Malta, in Fundamental rights in Europe, cit., p. 564. . In Norvegia, l'art. 391, § 2, del codice di rito penale del 1981, ammette la riapertura a favore del condannato, « when an international court or UN human rights committee has in a case against Norway found that a) the decision conflicts with a rule of international law that is binding on Norway, and it must be assumed that a new hearing should lead to a different decision, or b) the procedure on wich the decision is based conflicts with a rule of international law that is binding on Norway if there is reason to assume that the procedural error may have influenced the substance of the decision, and that the reopening of the case is necessary in order to remedy the harm that the error has caused »(93) (93) V. BÅRDSEN, Execution of Strasbourg and Geneva decisions in Norway, in The execution of Strasbourg and Geneva, cit., p. 116, il quale rileva la necessità di modificare una disciplina che ammette la revisione in termini troppo restrittivi; LAMBERT, Les effets des arrêts de la Cour européenne, cit., p. 216. Recentemente, la riapertura è stata disposta nel caso Ekeberg, nel quale era stata riscontrata la violazione del diritto a un giudice imparziale e nel caso Kaste, nel quale la Corte aveva verificato la lesione del diritto a interrogare i testimoni a carico (cfr. Final Resolution Under Way, cit., p. 57-58). . Con riguardo ai Paesi Bassi, a seguito delle polemiche suscitate dal caso Van Mechelen - nel quale il condannato a quattordici anni di reclusione era stato rilasciato due giorni dopo la sentenza della Corte europea che aveva accertato una violazione dell'art. 6 § 1 e § 3 lett. d (94) (94) Cfr. MYIER, To be revised? Revision of res judicata sentences in Dutch criminal cases, in The execution of Strasbourg and Geneva, cit., p. 244. - una riforma del codice di rito penale è stata introdotta nel 2002: oggi, pertanto, l'art. 457, § 1, n. 3 contempla la possibilità di chiedere alla Suprema Corte di giustizia la revisione del processo, se una sentenza della Corte europea ha accertato che la Convenzione o un suo protocollo è stato violato nel corso di un procedimento concluso con la condanna del ricorrente, nel caso in cui la revisione sia necessaria per garantire un'adeguata riparazione in base a quanto stabilito dall'art. 41 CEDU (95) (95) Per un quadro del dibattito precedente alla riforma, si rinvia a KRISTEN, An elaborate report of the criminal law working group's discussion, in The execution of Strasbourg and Geneva, cit., p. 341 ss.; SPRONKEN, Sitting on the ruins of justice, cit., p. 255 ss.; VAN KEMPEN, Judicial interpretation and amendment, cit., p. 323 ss.; per una sintetica analisi della disciplina, BARKHUYSEN-VAN EMMERIK, A Comparative View on the Execution of Judgements of the European Court of Human Rights, in European Court of Human Rights: Remedies and Execution of Judgements, a cura di Christou e Raymond, Londra, 2005, p. 11. . Il legislatore portoghese è intervenuto sulla materia solo di recente, con la l. 29 agosto 2007, n. 48, la quale ha interpolato l'art. 449 del codice di rito penale, stabilendo che la revisione della sentenza passata in giudicato è ammessa quando « g) una sentenza vincolante per il Portogallo, emanata da un organismo internazionale, si presenta in contrasto con la condanna o fa sorgere gravi dubbi circa la sua equità ». Anche in Romania, il legislatore si è attivato negli ultimi tempi: l'art. 408 del codice di rito penale è stato modificato dalla l. 21 luglio 2006, n. 356 e disciplina oggi il nuovo istituto della « Revizuirea în cazul hot×ârilor Curtii Europene a Drepturilor Omului ». Nella versione riformata, tale disposizione stabilisce che « le decisioni definitive emesse nei casi in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato una violazione di un diritto previsto dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali possono essere oggetto di revisione, quando le conseguenze di tali violazioni siano gravi e persistenti e non possano essere sanate che con la revisione della sentenza pronunciata » (96) (96) Per qualche cenno alla disciplina romena, cfr. DRAGALITA-BOGDAN, Strasbourg Court jurisprudence and human rights in Romania: an overview of litigation, implementation and domestic reform, in http://www.juristras.eliamep.gr/wpcontent/uploads/2008/09/romania.pdf, p. 23. Possibili applicazioni di tale istituto si potrebbero avere nei casi D×nil×, Mircea e Boldea (Final Resolution Under Way, cit., p. 72-73). . Il codice di rito penale di San Marino è stato emendato nel 2003, con la previsione, nell'art. 200, lett. d), della possibilità di proporre la revisione della sentenza di condanna o di assoluzione nel caso in cui « se la Corte dei Diritti dell'Uomo ha dichiarato che la sentenza è stata pronunciata in violazione delle disposizioni della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali o dei suoi Protocolli ed i gravi effetti negativi di tale sentenza possono essere rimossi esclusivamente con la revisione » (97) (97) V. GUALTIERI, Codice di procedura penale per la Repubblica di San Marino, Torino, 2003, p. 76-77. . La Svizzera è stata tra i primi Paesi a dotarsi di un rimedio volto a consentire la riapertura del procedimento penale a seguito di una sentenza della Corte europea: si deve infatti alla l. 4 ottobre 1992 l'introduzione, nel § 4 dell'art. 229 della legge federale sulla procedura penale, della previsione - poi modificata dalla legge 4 ottobre 2002 sul Tribunale penale federale - che consente la revisione della sentenza passata in giudicato « se la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato in una decisione definitiva una violazione della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dei suoi protocolli, nella misura in cui un'indennità pecuniaria non sia atta a rimediare alle conseguenze della violazione e la revisione sia necessaria per rimediare a tali conseguenze » (98) (98) Cfr. HOTTELIER, La procédure suisse de révision consécutive à un arrêt de condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme, in Revue trim. dr. homme, 2001, p. 759 ss.; nonché, BORGHI, Switzerland, in Fundamental rights in Europe, cit., p. 876. . Anche la Turchia, a seguito di ripetute sollecitazioni internazionali, è intervenuta con la l. 23 gennaio 2003, n. 4793, che consente la riapertura dei procedimenti nazionali laddove la Corte europea abbia accertato che la decisione di condanna è stata adottata in violazione dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione e dai suoi protocolli (99) (99) V. KURBAN, Strasbourg Court jurisprudence and human rights in Turkey: an overview of litigation, implementation and domestic reform, in http://www.juristras.eliamep.gr/wp- content/uploads/2008/09/turkey.pdf, p. 25; nonché, ResDH(2004)86, relativa ai casi Sadak, Zana, Dicle Dogan, che sono stati riaperti proprio grazie a tale rimedio). . Non può peraltro sottacersi che la riapertura è stata generalmente ammessa solo per i casi in cui la sentenza della Corte sia diventata definitiva prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina (4 febbraio 2003) o per quelli in relazione ai quali il ricorso alla Corte sia stato presentato dopo siffatta data: ne deriva pertanto la preclusione ad adottare la misura individuale in parola in diversi casi (100) (100) Cfr., per tutti, il caso Hulki Günes, in relazione al quale il Comitato è intervenuto con le risoluzioni ResDH(2005)113, CM/ResDH(2007)26 e CM/ResDH(2007)150, nonché il caso Gencel. Peraltro, va rilevato che, nel caso Öcalan, dopo un primo giudizio di inammissibilità della richiesta di riapertura da parte della Corte d'assise di Ankara, basato proprio sulla disciplina transitoria, vi è stata una decisione di segno diverso da parte della Corte d'assise di Istambul, che ha deciso nel merito, rigettando la richiesta di riapertura perché ritenuta infondata (ResDH(2007)1, p. 4; cfr. anche supra, § 2). . Accanto a questi paesi, vanno segnalati numerosi ordinamenti corrispondenti soprattutto agli Stati dell'Europa orientale - nei quali il rimedio volto a dare esecuzione alle sentenze della Corte europea è stato introdotto in sede di adozione dei nuovi codici di rito nel corso degli anni Novanta e Duemila. Il pensiero va anzitutto alla Bulgaria, ove il nuovo codice - entrato in vigore il 29 aprile 2006, dopo che il vecchio codice (art. 362) era stato novellato dalla legge 20 maggio 1998 - ha previsto la possibilità di riaprire il processo penale, quando, « by virtue of a judgement of the European Court of Human Rights a violation of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms has been established that has a considerable importance for the case » (art. 422, § 1, n. 4) (101) (101) Cfr. TRENDAFILOVA, La legislazione processuale penale della Repubblica di Bulgaria, in Le altre procedure penali. Transizioni dei sistemi processuali penali, vol. I, Torino, 2002, p. 157; nonché, MARINOVA, Bulgarian Criminal Procedure: The New Philosophy and Issues of Approximation, in Rev. of centr. and east eur. law., 2006, p. 74. Nei casi Kounov e Padalov, la Corte suprema di Cassazione ha effettivamente disposto la riapertura del processo (v. Final Resolution Under Way, cit., p. 6-8). . Il nuovo codice croato, entrato in vigore il 1° gennaio 1998, ha riconosciuto nell'art. 413 la facoltà di chiedere la riapertura del procedimento « sulla base di una decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo che giustifichi la riapertura di un processo, o il riesame della sentenza resa in prima istanza da una giurisdizione nazionale » (102) (102) V. PAVIŠIC, La legislazione processuale penale della Repubblica di Croazia, in Le altre procedure penali, cit., p. 263; PIRRONE, L'obbligo di conformarsi, cit., p. 95. Va segnalato che, nel recente caso Kovac è stato effettivamente riaperto il processo, a seguito dell'accertamento di una violazione dell'art. 6 CEDU (v. Final Resolution Under Way, cit., p. 9). , mentre la Lituania ha dapprima inserito nel vecchio codice - con legge dell'11 settembre 2001 - l'istituto della riapertura del procedimento penale a seguito di una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e successivamente l'ha ripreso, agli artt. 456 ss. del nuovo codice, entrato in vigore il 4 settembre 2002 (103) (103) Cfr. JUZUKONIS-JURKA, Criminal Procedure System of the Republic of Lithuania, in Transition of Criminal Procedure, cit., p. 193. . In Estonia, invece, dapprima la possibilità di una riapertura è stata affermata dalla Corte Suprema (104) (104) Cfr. i casi Puck e, soprattutto, Veeber, nei quali la Corte Suprema ha disposto la riapertura e ha cassato la precedente condanna: cfr. ResDH(2005)61 e ResDH(2005)62, nonché, in dottrina, TAAVI ANNUS, Estonia Supreme Court on reopening of Judicial Proceedingsw Following a Judgement of the European Court of Human Rights, in Eur. Const. Law Rev., 2005, p. 318 ss. e successivamente il nuovo codice di rito penale - entrato in vigore il 18 novembre 2006 - l'ha riconosciuta espressamente (105) (105) Cfr. la parte relativa al caso Pello c. Estonia del Final Resolution Under Way, cit., p. 15. . Il nuovo codice della Moldavia - entrato in vigore il 12 giugno 2003 ha stabilito che si può chiedere alla Suprema Corte l'annullamento di una sentenza e il riesame del caso se « una Corte internazionale accerta mediante una propria decisione una violazione dei diritti umani e libertà fondamentali che possa essere riparata mediante un nuovo processo » (art. 453, § 1). Quanto alla Polonia, il nuovo codice di procedura penale - entrato in vigore il 1° settembre 1998 - ha statuito che « the proceedings shall be re-opened for the benefit of the accused, when such a need results from a decision of an international authority acting under the provisions of an international agreement which has been ratified by the Republic of Poland » (art. 540, § 3) (106) (106) V. HOFMANSKI-KUNŠTEK, Criminal Procedure System of the Republic of Poland, in Transition of Criminal Procedure, cit., p. 232. . Con riguardo alla Russia, inizialmente la riapertura era stata fondata sull'art. 46 § 3 Cost. (107) (107) Cfr., in particolare, il caso Kulnev: FERSCHTMANN, Reopening of judicial procedures in Russia: the way to implement the future decisions of Echr supervisory organs?, in The execution of Strasbourg and Geneva, cit., p. 130 ss. , e poi il nuovo codice - entrato in vigore il 1° luglio 2002 - ha previsto che la sentenza passata in giudicato possa essere annullata e il procedimento riaperto in presenza di fatti nuovi, che possono (tra l'altro) coincidere con la « violation of the provisions of the Convention on the Protection of Human Rights and Basic Freedoms, established by the European Court on Human Rights, during the examination of the criminal case by a court of the Russian Federation, involved in: a) an application of the federal law, not corresponding to the provisions of the Convention on the Protection of Human Rights and Basic Freedoms; b) other violations of the Convention on the Protection of Human Rights and Basic Freedoms » (art. 413, § 4) (108) (108) V. SIDOROVA, Criminal Procedure System of the Russian Federation, in Transition of Criminal Procedure, cit., p. 274; nonché, in termini generali, BURNHAM-KAHN, Russia's Criminal Procedure Code Five Years Out, in Rev. of Centr. and East. Eur., 2008, p. 1 ss. . In Slovacchia, il nuovo codice di rito penale, entrato in vigore il 1° gennaio 2006, ha riconosciuto la possibilità di un nuovo giudizio a seguito dell'accertamento di una violazione della CEDU (art. 394, § 4) (109) (109) Si veda, al riguardo, il Final Resolution Under Way, cit., p. 80. , mentre per quel che riguarda la Slovenia, la nuova legge di procedura penale (ZKP), entrata in vigore il 1° gennaio del 1995, ha contemplato due diversi rimedi che consentono di dare esecuzione alle sentenze della Corte europea che accertino violazioni perpretrate nel processo. Da un lato, l'art. 416 ZKP stabilisce che l'istituto della revisione (artt. 406-415) si applica anche alla richiesta di modifica di una decisione passata in giudicato a seguito della sentenza della Corte europea che accerti la sussistenza di ragioni di riapertura dei procedimenti penali (si tratta generalmente delle situazioni in cui emerge l'ingiustizia sostanziale della sentenza) (110) (110) Cfr., FIŠER, Zakon o kazenskem postopku, Lubiana, 2002, p. 159; sembra escludere l'effettiva possibilità di applicazione di tale rimedio, HORVAT, Zakon o kazenskem postopku s komentarjem, Lubiana, 2004, p. 900. . Dall'altro lato, l'art. 421, § 4 consente di applicare il mezzo specifico della richiesta per la protezione della legalità « se in una decisione della Corte europea è stabilito che la sentenza definitiva di condanna viola un diritto umano e una libertà fondamentale » (111) (111) V., in particolare, HORVAT, Zakon o kazenskem, cit., p. 914, secondo il quale si dovrebbe limitare l'esperibilità di questo mezzo di impugnazione straordinario alle sole violazioni sanabili con la modifica o l'annullamento della decisione irrevocabile, mentre andrebbe esclusa per le violazioni non più sanabili, come ad esempio la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo . Infine, va rilevato che il nuovo codice di rito penale ungherese, in vigore dal luglio 2003, ha stabilito che la revisione di una sentenza definitiva può essere richiesta alla Corte suprema se un'organizzazione internazionale sui diritti dell'uomo, creata sulla base di un trattato internazionale e alla cui giurisdizione l'Ungheria è soggetta, ha accertato che il processo o la sentenza abbia violato tale trattato e la violazione possa essere riparata mediante la revisione del processo (art. 406) (112) (112) Cfr. PIRRONE, L'obbligo di conformarsi, cit., p. 99; nonché, BOKORSZEGÖ-WELLER, Hungary, in Fundamental rights in Europe, cit., p. 397. Va rilevato che, nel caso Csikós v. Ungheria, è stata effettivamente disposta la riapertura del procedimento penale (cfr. CM/ResDH(2008)72, adottata l'8 ottobre 2008). . In un'ultima serie di paesi, invece, la riapertura del procedimento penale è stata garantita da un'applicazione estensiva del mezzo straordinario di impugnazione esistente, senza la necessità di uno specifico intervento normativo: si allude, in particolare, ai paesi scandinavi, nei quali la riapertura del processo è ammessa con una certa ampiezza (113) (113) Per quel che riguarda la Danimarca, l'art. 977 del codice procedura penale consente la revisione nel caso in cui « circostanze speciali mostrano che vi è ragione di pensare che degli elementi di prova non siano stati valutati correttamente ». Nel caso Jersild, a seguito della sentenza della Corte europea che aveva accertato la violazione dell'art. 10 CEDU, la giurisdizione speciale di revisione ha riaperto il procedimento, considerando la sentenza della Corte una "circostanza speciale": all'esito del nuovo giudizio l'imputato è stato assolto e lo Stato condannato a versare le spese del nuovo e del vecchio procedimento (ResDH(1995)212). Il codice di rito giudiziario finlandese consente la revisione « if another procedural error has occurred in the case which is found or can be assumed to have essentially influenced the result of the case » (cap. 31, sez. I) (cfr., recentemente, i casi Laaksonen e Muttilainen, in relazione ai quali, a seguito dell'accertamento di violazioni processuali da parte della Corte, il Comitato dei Ministri ha chiarito che gli interessati possono chiedere la riapertura del processo: Final Resolution Under Way, cit., p. 135). Con riguardo alla Svezia, la giurisprudenza ha applicato estensivamente l'art. 2 del capitolo 58 del codice di procedura giudiziaria, secondo il quale, « after a judgment in a criminal case has entered into final force, relief for a substantive defect may be granted for the benefit of the defendant: ... 5. if the application of law forming the basis of the judgment is manifestly inconsistent with a statutory provision » (cfr., in particolare, il caso Ekbatani: ResDH(1988)21), nonché, in dottrina, SUNDBERG, La question de l'effect direct de la convention. La situation dans les pays scandinaves, in Quelle Europe pour les droits de l'homme? La Cour de Strasbourg et la réalisation d'une "union plus étroite", 35 années de jurisprudence: 1959-1994, a cura di Tavernier, Bruxelles, 1996, p. 121). e al Regno Unito (114) (114) Ove la riapertura del processo, prevista dal Criminal Appeal Act del 1995, può essere disposta dalla Criminal Cases Review Commission, quando una violazione dei canoni del fair trial abbia reso la condanna unsafe. In particolare, nei casi Rowe e Davis c. Gran Bretagna, a seguito di una decisione della Corte europea, la Criminal Cases Review Commission ha riaperto il procedimento e la corte di appello ha poi annullato la precedente condanna degli interessati (cfr., per un'approfondita analisi della soluzione adottata nell'ordinamento inglese, MANGIARACINA, La revisione del giudicato penale a seguito di una pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo. I) La progettualità italiana e l'esperienza del Regno Unito, in questa rivista, 2006, p. 996 ss.). Ulteriori ipotesi (piuttosto controverse) di riapertura sono quelle relative ai casi Edwards e Dowsett (Final Resolution Under Way, cit., p. 98, 101). . Sicché l'Italia si ritrova in compagnia della sola Spagna a non consentire la riapertura del procedimento chiuso con una sentenza passata in giudicato. Nell'ordinamento iberico, infatti, dopo che il riesame era stato ammesso mercé l'impiego del recurso de amparo(115) (115) A seguito della celebre pronuncia con cui la Corte, nel caso Barberà, Messegué e Jabardo, aveva affermato la violazione dell'art. 6, § 2 e 3 (C. eur. dir. uomo, 6 dicembre 1988, Barberà, Messegué e Jabardo c. Spagna), il Tribunale costituzionale, investito con un recurso de amparo, aveva ritenuto che le violazioni delle garanzie convenzionali accertate dalla Corte di Strasburgo si traducessero in violazioni dei diritti riconosciuti dall'art. 24 della Costituzione spagnola e aveva pertanto annullato la sentenza impugnata e disposto che il procedimento riprendesse proprio dallo stadio in cui si erano verificate le violazioni processuali (Trib. Const., 16 dicembre 1991, 245/91, in www.vlex.com: su tale importante pronuncia e sulla giurisprudenza successiva, cfr., tra i tanti, HERNANDEZ, Problemas planteados por la aplicacion en el ordenamiento español de la sentencia Bultó, in Rev. inst. eur., 1992, p. 139 ss.; JIMENEZ, La problematica ejecucion de las sentencias del tribunal europeo de derechos humanos, in Rev. esp. der. const., 1992, p. 313 ss.; SCHUTTE, The execution of European Court of Human Rights judgements in Spain, in The execution of Strasbourg and Geneva, cit., p. 155 ss.; nonché, anche per ulteriori indicazioni bibliografiche, G. ESCOBAR ROCA, Spain, in Fundamental rights in Europe, cit., p. 826 ss). , il Tribunal Con stitucional sembra essersi fatto carico delle riserve avanzate rispetto a tale soluzione (116) (116) Si allude, in particolare, alla nota presa di posizione di Vicente Gimeno Sendra - espressa nel Voto particular a la Sentencia dictada en el recurso de amparo núm. 1005/90 - secondo il quale l'effetto dell'impostazione seguita dalla Corte nella sentenza Barberà, Messegué e Jabardo sarebbe quello di trasformare la Corte di Strasburgo in una sorta di « supercasación constitucional ». e appare più restio a riconoscere la possibilità di applicare tale istituto al fine di dare esecuzione alle sentenze della Corte europea richiedenti la riapertura. Tanto che il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, dopo aver preso atto che « no possibility currently exists in Spain to reopen domestic proceedings found to be in violation of the Convention and that the Constitutional Court's decision of 16 December 1991 allowing such reopening has been overruled by subsequent case-law », ha posto l'accento sulla riflessione in corso in Spagna in ordine alla « necessity of introducing into Spanish law a clear possibility of reopening proceedings following judgments of the European Court » (117) (117) Così, le Risoluzioni ResDH(2005)93, ResDH(2005)94, ResDH(2005)95, relative rispettivamente ai casi Gabarri Moreno, Perote Pellon e Pescador Valero c. Spagna. In realtà, la giurisprudenza non sembra negare alla radice la possibilità di accogliere l'amparo volto a dare esecuzione alla sentenza della Corte europea: tanto Trib. Const., 16 aprile 2007, 70/2007, in www.boe.es, quanto Trib. Const., 12 dicembre 2005, 313/2005, ibidem, escludono la riapertura per ragioni legate al caso specifico ma non sembrano superare in tutto e per tutto la costruzione teorica elaborata nella sentenza costituzionale 245/1991. Sulla necessità di un intervento del legislatore, cfr. già JIMENEZ, La problematica ejecucion, cit., p. 347 ss. . 6. Analisi comparata delle soluzioni adottate negli altri ordinamenti europei: i presupposti per il riesame. - La circostanza di essere tra gli ultimi paesi a dover ancora disciplinare un rimedio volto a garantire il follow-up delle sentenze della Corte dotate di un effetto cassatorio negativo o positivo dovrebbe per lo meno consentire di far tesoro delle esperienze maturate negli altri ordinamenti. Di qui l'utilità di un'analisi comparata delle soluzioni adottate nei principali paesi europei. Due sono gli aspetti meritevoli di attenzione: quello dei presupposti del riesame e quello relativo ai caratteri del rimedio. Sotto il primo profilo, occorre prendere le mosse dalla Raccomandazione R(2000)2, che invita a prevedere strumenti per il riesame in presenza di due presupposti. Il primo è quello dell'attualità e persistenza delle conseguenze dannose: lo Stato deve consentire il riesame se la persona che ha subito la violazione « continues to suffer very serious negative consequences because of the outcome of the domestic decision at issue, which are not adequately remedied by the just satisfaction and cannot be rectified except by re-examination or reopening ». In effetti, il Comitato dei Ministri tende a ritenere indispensabile il riesame (in senso lato) laddove il soggetto interessato continui a subire una privazione della libertà per effetto dell'esecuzione della sentenza giudicata "illegittima" (118) (118) Cfr., anche per puntuali riferimenti, LAMBERT ABDELGAWAD, Les procédures de réouverture devant le juge national, cit., p. 205-206. Si noti che il primo esempio fornito dall'Exposé de motifs concernant la Recommandation n° R (2000)2, di una situazione di persistenza delle conseguenze dannose è proprio quella « des personnes qui ont été condamnées à de très longues peines de prison et qui sont toujours en prison lorsque les organes de la Convention examinent leurs affaires ». . Con riguardo alla traduzione di questa direttiva negli ordinamenti nazionali, l'approccio del legislatore sembra duplice. Da un lato, diversi paesi affidano la valutazione in parola alla Corte europea e non lasciano spazio per un vaglio autonomo del giudice interno. Ciò emerge chiaramente dal codice norvegese, da quello moldavo e da quello polacco, che riconoscono espressamente carattere vincolante al vaglio sull'insufficienza della riparazione monetaria e sulla necessità della riapertura compiuta dalla Corte o dal Comitato dei Ministri (119) (119) Cfr. supra, § 5. . Dall'altro lato, il modello della sussidiarietà della revisione, adottato dalla Francia e dalla Svizzera - i cui codici, richiamando esplicitamente il presupposto della insufficienza della riparazione per equivalente, affidano al giudice interno sull'effettiva necessarietà della riapertura (120) un vaglio autonomo (120) Cfr., con riguardo all'ordinamento francese, PETTITI, Le réexamen d'une décision pénale, cit., p.10, 12, secondo il quale l'art. 626-1 esclude che il riesame possa essere automatico: tale disposizione, richiedendo che la violazione comporti « des conséquences dommageables auxquelles la 'satisfaction équitable' allouée sur le fondement de l'article 41 de la convention ne pourrait mettre un terme », finisce per lasciare alla commissione nazionale « une marge d'appréciation à l'autorité chargée d'examiner les cas de réexamen ». - è stato ripreso, nonostante le critiche (121) (121) Si legga LAMBERT, Les effets des arrêts de la Cour européenne, cit., p. 218; nonché, HOTTELIER, La procédure suisse de révision, cit., p. 759760. , da Belgio, Paesi Bassi, Romania e San Marino. Il secondo presupposto previsto dalla Raccomandazione R(2000)2 per la riapertura è costituito dall'affermazione, da parte della Corte, che: « (a) the impugned domestic decision is on the merits contrary to the Convention, or (b) the violation found is based on procedural errors or shortcomings of such gravity that a serious doubt is cast on the outcome of the domestic proceedings complained of ». Ora, si può notare come la stragrande maggioranza dei codici di rito non specifichi affatto la tipologia delle violazioni. Se vi sono alcuni paesi - come il Belgio, la Grecia e la Norvegia (122) (122) In particolare, secondo l'art. 442-quinquies del codice belga, la Corte di cassazione dispone la riapertura « lorsqu'il ressort de l'examen de la demande soit que la décision attaquée est contraire sur le fond à la Convention européenne, soit que la violation constatée est la conséquence d'erreurs ou de défaillances de procédure d'une gravité telle qu'un doute sérieux existe quant au résultat de la procédure attaquée ». - che riprendono la giustapposizione tra violazioni sostanziali e processuali tratteggiata dalla Raccomandazione, la scelta più diffusa è quella di consentire la risoluzione del giudicato laddove la Corte europea abbia accertato una violazione, tanto della Convenzione, quanto dei suoi Protocolli. Anche sotto questo profilo, l'approccio dei legislatori nazionali pare quindi orientato nel senso di aprire le porte al superamento del giudicato. Nella prassi, però, le cose sembrano andare un po' diversamente. Invero, per rimuovere le conseguenze dannose di una violazione di merito, l'orientamento più diffuso è quello di dare esecuzione all'obbligo di neutralizzazione senza passare attraverso il rimedio impugnatorio. Si tende, in altri termini, a eliminare gli effetti della condanna ingiusta, mercé l'impiego di istituti - quali la liberazione condizionale, la cancellazione dell'iscrizione della condanna dal casellario, la restituzione delle somme pagate a titolo di pena pecuniaria, le misure di clemenza - che evitino la revoca formale del giudicato (123) (123) In termini favorevoli, LAMBERT-ABDELGAWAD, The execution of judgments of the European Court of Human Rights, Strasburgo, 2008, p. 24; EAD., Les procédures de réouverture devant le juge national, cit., p. 237 ss.; SACCUCCI, Obblighi di riparazione, cit., p. 664 s. . Per quel che concerne, invece, l'esecuzione delle sentenze che accertano violazioni processuali, tutto sta nel capire se persiste in capo al giudice nazionale un margine di apprezzamento circa la necessità della riapertura. In particolare, occorre verificare se questi può valutare autonomamente la sussistenza di un nesso di causalità tra la violazione e l'esito del procedimento oppure se è vincolato all'indicazione della Corte o del Comitato. Siccome la Corte europea condanna per la violazione dell'art. 6, § 1, CEDU quando, sulla base di un giudizio complessivo, ritiene che la violazione sia tale da aver potuto influenzare l'esito della vicenda, secondo autorevoli voci non dovrebbe residuare alcuno spazio per un vaglio a livello nazionale: all'accertamento di una grave violazione processuale da parte della Corte europea dovrebbe conseguire automaticamente la riapertura (124) (124) Si legga, in tal senso, l'opinione parzialmente concorrente a C. eur. dir. uomo, 27 febbraio 2001, Lucà c. Italia di B. Zupancic, nella quale egli sostiene che « a criminal procedure tainted with grave human-rights violations a priori cannot yield a substantively acceptable conviction. To maintain otherwise is to subscribe to the classical inquisitorial standpoint that the end justifies the means ». . In realtà, non è così: in diversi ordinamenti - Austria (art. 363 a), Belgio (art. 442-quinquies), Bulgaria (art. 422, § 1, n. 4), Germania (art. 359, n. 6), Norvegia (art. 391, § 2), Portogallo (art. 449 lett. g), Regno Unito (art. 13 Criminal Appeal Act) - si riconosce al giudice nazionale la prerogativa di un sindacato autonomo circa l'effettiva incidenza dell'error in procedendo sull'esito del processo (125) (125) Cfr., in particolare, LAMBERT ABDELGAWAD, Les procédures de réouverture devant le juge national, cit., p. 217; MANGIARACINA, La revisione del giudicato penale, cit., p. 999 ss.; PARLATO, La revisione del giudicato penale, cit., p. 1023 ss. Con riguardo all'ordinamento spagnolo, si legga Trib. Const., 16 aprile 2007, 70/2007, in www.boe.es. Cfr. supra, note 31, 32, 33. . 7. (segue): la fisionomia del rimedio straordinario. - Per quel che riguarda i caratteri del rimedio, conviene premettere che, nella maggior parte dei paesi, l'istituto deputato a garantire l'esecuzione della sentenza della Corte europea coincide con l'impugnazione straordinaria prevista nei singoli ordinamenti. Vale a dire con l'impugnazione tradizionalmente contemplata per riaprire il processo quando vengono alla luce nuove prove tali da far emergere la possibile ingiustizia della condanna (Austria, Bulgaria, Croazia, Germania, Grecia, Lettonia, Lussemburgo, Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Russia, Slovacchia, Slovenia, Svizzera, Ungheria). È ben vero che vi sono piccole modifiche - legate soprattutto all'individuazione di un termine perentorio entro il quale proporre l'impugnazione (come nel caso della Slovenia), o alla sospensione obbligatoria dell'esecuzione (Bulgaria) - ma i tratti distintivi dell'istituto sono pressoché gli stessi. In altri casi, considerando che la riapertura successiva a una condanna di Strasburgo consegue a un errore di diritto, si è plasmato un rimedio specifico, diverso dalla revisione. Questo è il modello adottato, in particolare, in Francia e Belgio, nonché in Romania, ove è stato introdotto uno strumento revocatorio dotato di una propria autonoma denominazione e disciplina. Ciò chiarito in termini generali, pare opportuno prendere in considerazione sei diversi aspetti che concorrono a tratteggiare la fisionomia dell'istituto: l'organo competente, la legittimazione a proporre la richiesta, la previsione di un termine di decadenza, la struttura del procedimento, i poteri decisori e, infine, le conseguenze dell'assoluzione nel nuovo giudizio. Sotto il primo profilo, la maggior parte degli ordinamenti affida la cognizione dell'istanza di riapertura a un organo centrale: a seconda dei casi, la Corte Suprema (Austria, Lituania, Lussemburgo, Moldavia, Paesi Bassi, Portogallo, Russia, Ungheria) o la Corte di cassazione (Belgio, Bulgaria, Romania), la Commission de réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (Francia), la Criminal Cases Review Commission (Norvegia, Regno Unito), il Tribunale penale federale (Svizzera). Altri paesi attribuiscono invece la competenza a un giudice di merito, individuato secondo criteri variabili (Croazia, Germania, Polonia, Slovenia). Quanto alla legittimazione, le scelte compiute dai diversi legislatori risultano alquanto omogenee. Generalmente, il potere di chiedere la riapertura è riconosciuto al soggetto che ha proposto ricorso alla Corte di Strasburgo (126) (126) Va rilevato che il riconoscimento al condannato del potere di proporre la richiesta di riesame appare fondamentale. Tanto la Corte, quanto il Comitato ritengono, infatti, che la riapertura costituisca la forma migliore di restitutio in integrum soltanto se l'interessato manifesta espressamente la volontà di avere un nuovo giudizio (cfr., in particolare, C. eur. dir. uomo, 2 febbraio 2006, Duran Sekin c. Turchia, § 45; ResDH(2005)93; sul punto, in dottrina, LAMBERT ABDELGAWAD, Les procédures de réouverture devant le juge national, cit., p. 207 s.; LONATI, Il diritto dell'accusato, cit., p. 120). e a un organo pubblico (127) (127) Nella maggior parte dei casi, si tratta di un organo della pubblica accusa (procuratore generale o procuratore presso il giudice che ha emesso la condanna), ma non mancano soluzioni diverse (il Primo Ministro, il Ministro della giustizia, il Presidente della Corte Suprema, la Corte costituzionale: cfr. SACCUCCI, Obblighi di riparazione, cit., p. 660). , mentre soltanto in alcuni casi esso viene assegnato solo all'uno o all'altro (128) (128) Si allude, in particolare, alla Bulgaria, alla Lituania e alla Russia, ove la legittimazione è accordata soltanto a organi pubblici. . Va notato che, in taluni ordinamenti, si è posto il problema dell'estensione della legittimazione anche a soggetti diversi da quello che si è attivato con successo presso l'istanza sovranazionale. Nella generica categoria dei "terzi" occorre però distinguere, da un lato, i soggetti destinatari della stessa sentenza pronunciata nel medesimo processo, e, dall'altro, le persone che lamentino una violazione analoga a quella accertata dalla Corte. Se per costoro si tende diffusamente a escludere qualsiasi legittimazione, facendo leva sull'efficacia inter partes delle sentenze della Corte e sullo stesso presupposto dell'incidenza della violazione processuale (129) (129) Cfr. BÅRDSEN, Execution of Strasbourg and Geneva, cit., p. 119; PARLATO, La revisione del giudicato penale, cit., p. 1022. In termini meno restrittivi, con riguardo all'ordinamento olandese (ma in una prospettiva de iure condendo), KRISTEN, An elaborate report, cit., p. 351 s. , con riferimento ai destinatari della medesima condanna o, comunque, della sentenza emessa nello stesso procedimento, la questione è più complessa: soprattutto (ma non solo) laddove la sentenza della Corte europea accerti un vizio di contenuto - ossia, l'ingiustizia "convenzionale" -, si è posto il problema di riconoscere la legittimazione anche ai destinatari della condanna che non abbiano fatto ricorso a Strasburgo. Dopo che in diversi ordinamenti tale soluzione è stata caldeggiata dalla dottrina (130) (130) Con riguardo all'Austria, v. TRETTER, The implementation of judgments of the European Court, cit., p. 177. Sul dibattito svoltosi nella dottrina tedesca, cfr. PARLATO, La revisione del giudicato penale, cit., p. 1021. Secondo VERHEYLESONNE-KLEES, La loi belge du 1er avril 2007, cit., p. 787, la soluzione volta a riconoscere la legittimazione dei soli concorrenti del condannato vittorioso a Strasburgo sarebbe accolta negli ordinamenti francese e olandese. , la legge belga - che costituisce senza dubbio il frutto più maturo delle diverse legislazioni nazionali - è intervenuta esplicitamente sul punto, stabilendo che « il peut être demandé la réouverture, en ce qui concerne la seule action publique, de la procédure qui a conduit à la condamnation du requérant dans l'affaire devant la Cour européenne des Droits de l'Homme ou à la condamnation d'une autre personne pour le même fait et fondée sur les mêmes moyens de preuve » (art. 442-bis) (131) (131) Per un'analisi della norma, che nasce da un'osservazione al Parlamento del Consiglio di Stato, v. VERHEYLESONNE-KLEES, La loi belge du 1er avril 2007, cit., p. 786. . Con riguardo alla disciplina temporale, va notato che, in numerosi ordinamenti, il legislatore ha previsto un termine di decadenza al fine di bilanciare le esigenze di effettività della legalità convenzionale con quelle di certezza delle situazioni giuridiche. Il termine decorre generalmente dalla data della sentenza della Corte (ad es. art. 626-3 codice francese) o - preferibilmente - dal momento in cui la decisione della Corte è divenuta definitiva (ad es. art. 442-quater del codice belga, art. 408-1 del codice rumeno, art. 229, § 4, del codice svizzero) oppure da quello della conoscenza della sentenza (art. 421 del codice bulgaro; art. 421, § 4, della legge di procedura penale slovena). Esso ha una durata media che va dai tre ai sei mesi (132) (132) Così, LAMBERT ABDELGAWAD, Les procédures de réouverture devant le juge national, cit., p. 212. . Per quel che concerne la struttura del rimedio impugnatorio, va rilevato che esso ha carattere generalmente rescindente (133) (133) Si vedano, ad esempio, l'art. 442-sexies del codice belga, l'art. 425, § 1, del codice bulgaro, l'art. 626-4 del codice francese, l'art. 446, comma 2, del codice lussemburghese, l'art. 400 del codice norvegese, l'art. 547 del codice polacco, l'art. 457 del codice portoghese, l'art. 408-1 del codice rumeno. . Il procedimento viene infatti diviso in due fasi. Nella prima, l'organo competente accerta la sussistenza dei presupposti per la riapertura e, in caso positivo, annulla la sentenza impugnata e dispone il rinvio del processo a un giudice diverso, per la fase rescissoria, nella quale si svolge il nuovo giudizio. Si badi, peraltro, che, nel caso in cui la Corte europea abbia accertato una violazione sostanziale, è possibile che sia lo stesso giudice del rescindente a emettere una sentenza sostitutiva di quella impugnata (ovviamente, ciò dipende dalla latitudine dei poteri cognitivi e decisori della Corte suprema). Tale configurazione consente, anzitutto, di attuare in modo più rigoroso quell'obbligo di sospendere l'esecuzione della sentenza sul quale hanno insistito, tanto il Comitato dei Ministri, quanto l'Assemblea parla mentare del Consiglio d'Europa (134) (134) Cfr. rispettivamente, ResDH(2004)31, relativa ai casi Sadak, Zana, Dicle and Dogan c. Turchia, secondo la quale l'obbligo di dare esecuzione alla sentenza della Corte comprende anche « the release of the applicants in the absence of any compelling reasons justifying their continued detention pending the outcome of the new trial », e Doc. 10192, del 1° giugno 2004, relativo alla Mise en œuvre des décisions de la Cour eur. dr. homme par la Turquie (cfr. LAMBERTABDELGAWAD, The execution, cit., p. 22). . In effetti, la sospensione dell'esecuzione è automatica in Belgio (135) (135) Per la verità, il codice nulla dispone al riguardo, ma a seguito di un preciso quesito del Consiglio di Stato, il Parlamento ha chiarito che l'annullamento o la revoca della sentenza determina il venir meno della stessa quale titolo esecutivo. Il che significa che, se il ricorrente era detenuto solo in forza della sentenza, dovrà essere rimesso in libertà; se invece esistevano altri titoli di privazione della libertà, potranno essere eseguiti. Insomma, « le prévenu se retrouvera dans la même situation que celle dans laquelle il se trouvait avant que ne soit rendu la décision attaqué » (VERHEYLESONNE-KLEES, La loi belge du 1er avril 2007, cit., p. 793). e Bulgaria (art. 420, § 4), mentre "può" essere disposta dall'organo giudiziario in Francia (art. 626-5), Lussemburgo (art. 446, comma 2), Polonia (artt. 545, 532), Portogallo (art. 457, comma 2) e Romania (art. 408-1, comma 5). Nondimeno, anche negli ordinamenti nei quali la riapertura assume carattere rinnovatorio (ossia monofasico), la sospensione dell'esecuzione della sentenza può essere disposta, solo che risulta avere carattere eccezionale: è il caso, ad esempio, della Germania, il cui codice di rito stabilisce (all'art. 360) che la richiesta di riapertura non costituisce ostacolo per l'esecuzione della sentenza e che la corte può eventualmente disporre la sospensione dell'esecuzione (analogamente dispone l'art. 232, § 3, della legge federale svizzera). Con riguardo ai poteri decisori accordati al giudice del nuovo processo, va notato che in diversi paesi si riconosce espressamente al giudice il potere di assolvere oppure di confermare la sentenza o di modificarla, condannando l'imputato a una pena più lieve (v. ad esempio: Austria, Belgio, Bulgaria, Portogallo, Russia, Slovenia) (136) (136) La questione si è posta in termini problematici nell'ordinamento tedesco, in quanto il § 363 StPO esclude la possibilità della revisione diretta a ottenere la mitigazione del trattamento sanzionatorio (cfr. PARLATO, La revisione del giudicato penale, cit., p. 1030 ss.). . Vi sono inoltre vari ordinamenti che richiamano espressamente quel divieto di reformatio in peius (previsto espressamente in Bulgaria, Germania, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia), che la dottrina ritiene dovrebbe essere affermato a livello europeo (137) (137) Così, LAMBERT ABDELGAWAD, Les procédures de réouverture devant le juge national, cit., p. 222. . Per quel che concerne, infine, le conseguenze dell'assoluzione pronunciata nel nuovo giudizio, si riconosce generalmente all'interessato il diritto al pagamento di un'indennità (art. 442-septies del codice belga, art. 237 del codice svizzero). Alquanto significativa si mostra inoltre la soluzione belga relativa al profilo della condanna a favore della parte civile. All'opzione di far partecipare il danneggiato al nuovo processo - accolta, ad esempio, dal nostro codice di procedura penale per la revisione (artt. 637, comma 1, 601 e 639 c.p.p.) - il codice belga preferisce quella che contempla la condanna dello Stato « au paiement des dommages-intérêts accordés à la partie civile ou au remboursement au condamné ou à ses ayants droit du montant déjà payé par ceux-ci. Dans ces cas, l'Etat est également condamné au paiement ou au remboursement des dommages-intérêts accordés par le juge civil à la suite d'une action civile, pour autant que l'action civile et la décision attaquée du juge répressif concernent le même fait » (art. 442-septies, comma 2) (138) (138) In termini sostanzialmente analoghi, l'art. 447, comma 5, del codice lussemburghese. . Evidentemente, sulla scorta della presupposizione che la parte civile non può subire le conseguenze di una violazione della Convenzione imputabile allo Stato, si accolla a quest'ultimo il risarcimento liquidato in sede penale o civile (139) (139) Cfr. VERHEYLESONNE-KLEES, La loi belge du 1er avril 2007, cit., p. 795. . 8. I progetti italiani di riforma. - Se questo è il panorama europeo, va notato che il legislatore italiano è intervenuto negli ultimi anni con due riforme attinenti in generale all'esecuzione delle sentenze della Corte di Strasburgo. Da una parte, la l. 9 gennaio 2006, n. 12 ha modificato l'art. 5 della l. 23 agosto 1988, n. 400, prevedendo iniziative governative di adempimento delle pronunce e obblighi di informazione al Parlamento (140) (140) Sulla cosiddetta legge Azzolini, cfr. RANDAZZO, Nuovi sviluppi in tema di esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, in Dir. uomo - cronache e battaglie, 2006, n. 2, p. 17. Va segnalato inoltre il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° febbraio 2007, contenente "Misure per l'esecuzione della legge 9 gennaio 2006, n. 12" (pubblicato in Guida dir. - Dir. com. int., 2007, n. 3, p. 43, con il commento di BIAGIONI, Al Dipartimento del Consiglio dei ministri il compito di avviare gli atti per l'attuazione). Proprio in applicazione di tali norme il Governo presenta annualmente una relazione al Parlamento sull'esecuzione delle sentenze della Corte di Strasburgo (la relazione per l'anno 2008 è disponibile all'indirizzo http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/relazione_pronunce_ corte_europea/index.html). . Dall'altra, è stato approvato il d.P.R. 28 novembre 2005, n. 289, che ha novellato l'art. 19 del testo unico in materia di casellario giudiziale (d.P.R. 313 del 2002), contemplando l'iscrizione nel casellario dell'estratto delle decisioni definitive della Corte europea relative al provvedimento nazionale già iscritto (comma 2-bis) (141) (141) Con la previsione dell'iscrizione delle sentenze della Corte europea nel casellario nazionale, l'Italia ha predisposto evidentemente un meccanismo riparatorio di portata generale: cfr., al riguardo, SELVAGGI, Una risposta alle sollecitazioni, cit., p. 46, il quale sottolinea come la ratio del provvedimento risieda proprio « nell'intenzione di dare seguito alle sollecitazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa in punto di misure individuali da adottare in conseguenza delle sentenze di condanna di quella Corte ». . Peraltro, sotto il profilo specifico della predisposizione di un rimedio che consenta di attuare l'obbligo di restitutio in integrum, si è ancora al dibattito de iure condendo. A partire dal 1998, sono state avanzate diverse proposte di legge, che però non sono arrivate più in là dell'approvazione da parte di un ramo del Parlamento. Nel corso della XIII legislatura, è stata presentata al Senato (il 24 marzo 1998) la proposta di legge n. 3168, che prevedeva, da un lato, la modifica della competenza in materia di revisione e, dall'altro, l'introduzione di una nuova ipotesi di revisione nel caso in cui « sia stata accertata con sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo la violazione dell'articolo 6, paragrafo 3, lettere c) ed d), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ». La Commissione giustizia ha deciso lo stralcio di questa seconda parte, che è confluita nel progetto n. 3168-bis: mentre questo non è mai stato discusso, la prima parte del disegno originario ha proseguito l'iter sino alla sollecita approvazione della l. 23 novembre 1998, n. 405, che ha modificato gli artt. 633 e 634 c.p.p. Nella XIV legislatura, sono stati invece depositati due progetti alla Camera dei deputati: l'uno dall'on. Pepe e da altri deputati (C-1447, del 31 luglio 2001) e l'altro dall'on. Cola (C-1992, del 20 novembre 2001). A Giustizia seguito nel testo dell'unificazione n. operata 1447-1992-A esso dalla è Commissione stato approvato dall'assemblea di Montecitorio, il 28 luglio 2003. In estrema sintesi, il progetto contemplava l'inserimento nel codice di rito di un art. 630bis, dedicato alla "revisione a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo", destinata a operare ove fosse « accertato con sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che nel corso del giudizio sono state violate le disposizioni di cui all'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848 »; si aggiungeva, inoltre, una causa di inammissibilità, per i casi in cui la violazione dell'art. 6 CEDU non avesse avuto incidenza rilevante sulla decisione e nell'ipotesi del venir meno degli effetti negativi della esecuzione della sentenza o del decreto penale di condanna. Trasmesso al Senato, il testo non è però mai stato esaminato in aula (142) (142) Per un'analisi dei lavori parlamentari, BASILE, Adeguamento dell'ordinamento giuridico nazionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in Dir. pen. proc., 2002, p. 907 ss.; CALLARI, Esigenze giuridiche ed aspirazioni idealistiche nel giudizio di revisione: limiti e prospettive de iure condendo, in Cass. pen., 2006, p. 310 ss.; SACCUCCI, Revisione dei processi in ottemperanza alle sentenze della Corte europea: riflessioni de iure condendo, in Dir. pen. proc., 2002, p. 247 ss.; SCALFATI, Libertà fondamentali e accertamento giudiziario: la revisione del processo a seguito di pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, in AA.VV., Il processo penale tra politiche della sicurezza e nuovi garantismi, a cura di Di Chiara, Torino, 2003, p. 450 ss. . L'introduzione di un nuovo caso di revisione - questa volta per l'ipotesi di accertamento di una violazione dell'art. 6, § 3, lett. c e d, CEDU - era prevista anche dall'art. 3 del progetto di legge relativo alla ratifica e all'esecuzione del Protocollo n. 14 alla Convenzione europea, presentato al Senato il 22 marzo 2005 (n. 3354) e non confluito poi nel testo della l. 15 dicembre 2005, n. 280 (143) (143) Sul punto, si leggano BUONOMO, Sentenze Cedu e adempimento, si cambia, in Dir. giust., 2005, n. 21, p. 106; MANGIARACINA, La revisione del giudicato penale, cit., p. 988. . Sempre nel corso della stessa legislatura, del tema si era occupata anche la Commissione di studio per la riforma del codice di procedura penale, insediata con decreto ministeriale del 29 luglio 2004. La "commissione Dalia" aveva immaginato, nell'art. 688 del testo del progetto, un'ipotesi di revisione « se il processo, definito con sentenza di condanna, con sentenza di applicazione di pena concordata tra le parti o decreto penale di condanna, è stato ritenuto ingiusto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, perché lesivo dei diritti minimi dell'individuo, come specificati dall'articolo 6 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali » (144) (144) Cfr., al riguardo, CAVALLARO, Un nuovo caso di revisione del processo penale, in Verso un nuovo processo penale. Opinioni a confronto sul progetto di riforme Dalia, a cura di Pennisi, Milano, 2008, p. 159 ss. . Com'è noto, il testo è stato presentato sotto forma di progetto di legge (C-323) mirante alla riforma del codice di procedura penale all'inizio della XV legislatura (il 2 maggio 2006), con primo firmatario l'on. Pecorella. Il quale, a poche settimane di distanza (il 26 maggio 2006), ha depositato il progetto di legge C-917 - che riprendeva il testo approvato alla Camera nel corso della precedente legislatura salvo poi ritirarlo il 19 luglio dello stesso anno. Qualche mese dopo il Governo ha depositato al Senato (il 18 settembre 2007) un articolato disegno di legge in materia di « revisione del processo a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo » (S-1797): esso segna un netto cambio di rotta rispetto ai progetti precedenti. Non solo si tratta del primo progetto governativo, ma differisce nettamente nei contenuti: contempla, infatti, un inedito mezzo di impugnazione straordinaria, disciplinato in modo autonomo rispetto alla revisione (nel nuovo titolo IV bis del libro IX) (145) (145) Va rilevato che il disegno di legge raccoglie le indicazioni contenute nella Bozza di delega legislativa al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, elaborata dalla Commissione di studio per la riforma del codice di procedura penale, nominata con decreto ministeriale il 27 luglio 2006 (cosiddetta "Commissione Riccio") e consegnata nel luglio 2007, la quale stabiliva specificamente l'opportunità di « prevedere un apposito rimedio, diverso dalla revisione, quando sia accertato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo che la condanna è stata pronunciata in violazione di diritti riconosciuti all'imputato dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo » (punto 104.8. dell'art. 2: cfr. il § 28 della Relazione alla bozza di delega, redatto da Caprioli e Fiorio). . Evidentemente, la fine anticipata della legislatura ha impedito al progetto di percorrere il suo iter. Così, all'inizio della XVI legislatura, si è ripreso nuovamente il percorso e sono state avanzate diverse proposte di iniziativa parlamentare: al Senato, il 26 giugno 2008, è stato comunicato il disegno di legge n. 839, che ha come primo firmatario il sen. Li Gotti e riprende il testo del progetto governativo presentato nella XV legislatura; alla Camera, il 24 luglio 2008, è stato depositato dagli on. Pecorella e Costa il progetto di legge n. 1538, che si rifà ancora una volta al testo unificato dei disegni di legge n. 1447 e 1992 approvato dalla Camera nel corso della XIV legislatura; mentre successivamente sono stati presentati - rispettivamente il 13 ottobre 2008 e il 5 febbraio 2009 - il progetto n. 1780 (primo firmatario l'on. Di Pietro) e il n. 2163 (primo firmatario l'on. Zeller), che recuperano - sia pure con qualche differenza - il testo del disegno di legge del Governo Prodi. Da ultimo, sempre nel febbraio 2009, il Governo ha approvato e poi trasmesso al Senato (il 10 marzo 2009) un composito disegno di legge in materia di processo penale (S-1440), che contiene anche una disposizione specificamente dedicata alla "revisione delle sentenze nei casi di condanna dello Stato italiano per violazione dei principi del giusto processo" (art. 9). Essa prevede, da un lato, l'aggiunta, nell'art. 630 c.p.p., di un nuovo caso di revisione coincidente con la fattispecie della condanna da parte della Corte di Strasburgo per la violazione dell'art. 6, § 3, CEDU e, dall'altro, l'inserimento di un nuovo comma nell'art. 631 c.p.p., volto a limitare l'operatività del rimedio in parola all'ipotesi in cui il condannato « si trovi in stato di detenzione o vi debba essere sottoposto in virtù di un ordine di esecuzione, anche se sospeso, ovvero sia soggetto all'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione, diversa dalla pena pecuniaria ». Ebbene, dalla comparazione di questa messe significativa di progetti con le soluzioni adottate in altri ordinamenti europei, emerge chiaramente l'approccio alquanto restrittivo del legislatore italiano, in particolare per quel che attiene ai presupposti. In primo luogo, tutti i disegni di legge limitano la riapertura alle violazioni processuali, escludendo alla radice le violazioni di merito. Di più: anche per le lesioni processuali, la revisione viene circoscritta alle sole violazioni delle garanzie previste dall'art. 6 e, nella maggior parte dei testi, addirittura a quelle relative al § 3 dell'art. 6 (146) (146) Ritengono troppo restrittivo il riferimento al solo art. 6 CEDU, tra gli altri, CESARIS, Le sentenze della Corte edu e l'esecuzione della sentenza nazionale, in AA.VV., All'incrocio tra Costituzione e Cedu , cit., p. 67; GIUNCHEDI, Cultura dell'« equo processo » europeo e giustizia interna, in AA.VV., Dal principio del giusto processo alla celebrazione di un processo giusto, a cura di Cerquetti e Fiorio, Padova, 2002, p. 94; LONATI, Il diritto dell'accusato, cit., p. 119; MAZZA, L'esecuzione può attendere, cit., p. 2640; SACCUCCI, Revisione dei processi in ottemperanza alle sentenze della Corte europea, cit., p. 249; SCALFATI, Libertà fondamentali e accertamento giudiziario, cit., p. 459; TAMIETTI, Iniquità della procedura contumaciale, cit., p. 3817; UBERTIS, L'adeguamento italiano, cit., p.120. . Resterebbero pertanto escluse, tanto le violazioni del diritto a un giudice imparziale, che - secondo autorevole dottrina - rappresentano « le domaine de prédilection de la réouverture » (147) (147) Queste le parole di LAMBERT ABDELGAWAD, Les procédures de réouverture devant le juge national, cit., p. 206. , quanto le lesioni di altre garanzie fondamentali, che hanno portato alla riapertura in altri ordinamenti (148) (148) Si pensi soltanto alla violazione della presunzione di innocenza, che ha condotto alla riapertura ad esempio nei casi Werner c. Austria e Telfner c. Austria (cfr. rispettivamente ResDH(2004)74; ResDH(2004)75), oppure nel caso Quinn, Heaney e McGuinness c. Irlanda (ResDH(2003)149), o nel caso A.P., M.P. e T.P. c. Svizzera (ResDH(2005)4). In aggiunta, vengono in mente le violazioni del procès équitable derivanti dall'impiego di prove ottenute mercé la violazione di diritti fondamentali (cfr., tra le tante, Corte e.d.u., 1 marzo 2007, Heglas c. Repubblica Ceca, in Cass. pen., 2007, p. 3947; Corte e.d.u., 4 luglio 2006, Jalloh c. Germania, ivi, 2006, p. 3843): non a caso, tra gli esempi di violazioni processuali che dovrebbero condurre alla riapertura, l'Exposé de motifs concernant la Recommandation n° R(2000)2 indica proprio « le cas où la condamnation se fonde sur des déclarations extorquées sous la torture ». . In secondo luogo, dai progetti governativi n. 1797 del 2007 e 1440 del 2009, nonché e dai disegni di legge S-839, C-1780 emerge una traduzione assai rigorosa anche del secondo presupposto del riesame. Si stabilisce, infatti, che la revisione è ammessa soltanto se « il condannato, al momento della presentazione della richiesta di revisione, si trovi o debba essere posto in stato di detenzione ovvero sia soggetto all'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione, diversa dalla pena pecuniaria ». L'idea di fondo è che lo Stato membro abbia un autonomo margine di apprezzamento in ordine alla valutazione dell'attualità delle conseguenze dannose e che questo apprezzamento vada - per così dire - effettuato una volta per tutte dal legislatore, con l'affermazione secondo cui l'unica conseguenza dannosa rilevante ai fini della riapertura è rappresentata dallo stato detentivo. Quanto invece alla struttura del rimedio, si delineano due diversi approcci. Se la maggior parte delle proposte - tra cui anche quella approvata dalla Camera dei deputati nel 2003, il progetto n. 1538 del 2008 e il disegno di legge S-1440 del 2009 - si limitano a intervenire sul corpo della revisione, ampliandone l'ambito di operatività, il progetto governativo n. 1797, così come i progetti S-839, C-1780, C2163 si mostrano giustamente più ambiziosi. Come si è anticipato, contemplano - sul modello francese e belga - una disciplina organica di una nuova forma di revisione, denominata "Revisione a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo" (149) (149) Di « due diverse scelte di fondo » parla L. PARLATO, Riapertura del processo iniquo per modifica "viziata" del nomen iuris, in Dir. proc. pen., 2008, p. 1594. Sull'opzione più ambiziosa, si leggano, da ultimo, CALLARI, La firmitas del giudicato penale: essenza e limiti, Milano, 2009, p. 423 ss.; MARCHETTI, La revisione, in Trattato di procedura penale, diretto da Spangher, vol. V., Impugnazioni, a cura di Spangher, Torino, 2009, p. 965 ss. . Un istituto che presenta tratti differenziati rispetto alla revisione tradizionale. Anzitutto, il vaglio sull'ammissibilità viene affidato alla Corte di cassazione e non, come nel caso ordinario, alla corte d'appello: tra i requisiti di ammissibilità non viene correttamente riproposto il requisito di cui all'art. 631 c.p.p., che è strettamente connesso alla fisionomia della revisione e che mal si concilia con il rimedio della riapertura, la quale non è necessariamente finalizzata al proscioglimento. In secondo luogo, è previsto un termine di tre mesi decorrenti dal momento in cui la sentenza della Corte europea è divenuta definitiva - entro il quale la richiesta va proposta. In terzo luogo, viene fissata un'apposita disciplina per il profilo - che abbiamo visto essere decisivo - della sospensione dell'esecuzione della pena. In quarto luogo, si chiarisce opportunamente che « la corte procede alla rinnovazione dei soli atti ai quali si riferiscono le violazioni accertate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché all'assunzione o rinnovazione delle sole prove che ritiene assolutamente indispensabili » e si precisa che « tutti gli altri atti processuali compiuti sono validi e utilizzabili a fini della decisione » e che, durante il giudizio di revisione, « i termini di prescrizione del reato sono sospesi ». Peraltro, i profili di differenziazione lasciano il posto all'assimilazione della nuova forma di revisione alla versione conosciuta per quel che riguarda i poteri decisori del giudice di merito e le conseguenze del proscioglimento. I progetti considerati ripropongono l'alternativa secca tra conferma della sentenza impugnata e revoca, che si trova nella revisione e, per quel che concerne la parte civile, accolgono lo schema della partecipazione del danneggiato al nuovo giudizio e dell'eventuale restituzione delle somme versate per il risarcimento dei danni, nel caso di proscioglimento (il nuovo art. 647-octies c.p.p. richiama infatti gli artt. 637, 639 e 642 c.p.p.). 9. Le ragioni infondate di un approccio restrittivo. - Nonostante stia emergendo, a livello europeo, qualche riserva sull'efficienza della riapertura quale strumento per garantire la restitutio in integrum(150) (150) Cfr. GARDINO CARLI, Stati e Corte europea di Strasburgo nel sistema di protezione dei diritti dell'uomo, Milano, 2004, p. 108; LAMBERT-ABDELGAWAD, The execution, cit., p. 18, la quale rileva come la riapertura « may raise the question of what is to happen to the coaccused (who have not taken their cases to Strasbourg) as well as to the victims, and may cause problems in terms of possible loss of evidence and the period wich was elapsed ». Una rassegna degli argomenti contrari alla riapertura si trovava già in The European Convention on Human Rights: Institution of review proceedings, cit., p. 72. , c'è da augurarsi che le forze politiche abbandonino quell'approccio restrittivo che hanno tenuto in questi anni. Un decennio nel quale, per il timore di aprire le porte a un mezzo che svilisse il giudicato, il Parlamento - nonostante la consapevolezza del ritardo del nostro paese, che emerge dalle relazioni agli innumerevoli progetti presentati - non ha adottato alcuna disciplina o ha lavorato a progetti assai angusti. Con il risultato che, per parte sua, la magistratura è arrivata molto più in là: ossia a plasmare un rimedio che si regge sul riconoscimento dell'immediata efficacia vincolante del giudicato europeo, senza peraltro garantire l'esecuzione piena alle sentenze della Corte di Strasburgo (151) (151) Cfr. supra, § 4. . Ebbene, le ragioni di fondo di questo atteggiamento sono molteplici. Esse appaiono variamente legate alla ritrosia ad aggiungere ulteriori mezzi di impugnazione ad un sistema già ipertrofico, al timore per la tenuta dei giudicati di condanna riguardanti processi di mafia o di terrorismo (152) (152) Si legga il Rapporto di Alvaro Gil-Robles, commissario per i diritti umani, sulla sua visita in Italia (10-17 giugno 2005), in http://www.dirittiuomo.it/News/News2006/CommDh_2005_9_It.pdf, p. 15. , alla difesa delle prerogative della sovranità nazionale e a una consolidata diffidenza per gli spazi di discrezionalità del giudice. A ciò si aggiunge una certa difficoltà per la cultura giuridica italiana ad accettare di introdurre un mezzo che finirebbe per trasformare il ricorso individuale alla Corte europea in un vero e proprio ricorso costituzionale (153) (153) Non a caso, nei Paesi nei quali esiste tale istituto, il riesame conseguente alla sentenza della Corte europea viene equiparato alla riapertura conseguente alla decisione della Corte costituzionale: si pensi al caso spagnolo (cfr. supra, § 5), oppure a quello tedesco, nel quale la revisione prevista dal n. 6 del § 359 StPO viene accomunata alla revisione conseguente alla sentenza del Tribunale costituzionale di cui agli artt. 79 e 95 BverfGG (cfr. PARLATO, La revisione del giudicato, cit., p. 1020). Significativo appare anche l'ordinamento sloveno, nel quale l'art. 416 ZKP disciplina insieme la revisione conseguente a pronuncia della Corte europea e quella conseguente a decisione della Corte costituzionale che abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma sulla quale si fondava la decisione (sulla riapertura a seguito di pronuncia della Corte costituzionale, NERAD, Obnova kazenskega postopka na podlagi odlocbe Ustavnega sodišca, in Pravna Praksa, 2003, n. 24, p. I). . Un istituto, non solo estraneo alla nostra tradizione, ma che si configurerebbe come un « amparo internacional » (154) (154) La locuzione si legge in Trib. Constitucional, 12 dicembre 2005, 313/2005, in http://www.tribunalconstitucional.es/jurisprudencia/Stc2005/Stc2005313.html. privo del suo omologo interno, attivabile per le violazioni costituzionali (155) (155) Di più: è stato rilevato che, nel nostro ordinamento, non sono riesaminabili i processi definiti sulla base dell'applicazione di norme processuali poi dichiarate costituzionalmente illegittime, dal momento che l'art. 673 c.p.p. si riferisce solo alle ipotesi in cui la declaratoria di illegittimità riguardi la norma di diritto sostanziale (cfr. CARNEVALE, op. cit., p. 62). . A ben considerare, la prima preoccupazione è assolutamente infondata, se solo si pensa alle statistiche sulla riapertura. A partire dagli anni Novanta, il numero dei procedimenti penali riaperti a livello europeo per effetto di pronunce della Corte di Strasburgo ammonta a non più di qualche decina (156) (156) V. la Liste des mesures individuelles adoptées, pubblicata dal Comitato dei Ministri nel 2006 (H/Exec(2006)2); nonché, la Liste des principales réouvertures intervenues au niveau national pubblicata da LAMBERT ABDELGAWAD, Les procédures de réouverture devant le juge national, cit., p. 243 ss. . Basti pensare che, dal 2000 al 2008, la Commissione del riesame in Francia ha esaminato quarantasette ricorsi e ha disposto la riapertura in ventisei di questi (e tutto ciò a fronte di circa seicentomila condanne pronunciate solo nel 2005) (157) (157) Cfr. i dati riportati a margine del rapporto annuale dell'attività della Commission in http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/rapport_annuel_ 36/rapport_2008_2903/cinquieme_partie_activite_cour_2925/decision _consecutif_2934/commission_reexamen_12182.html. . La stessa relazione accompagnatoria al progetto S-839 ammette che i casi italiani suscettibili di una riapertura sarebbero soltanto dieci (158) (158) V. Atti Senato - XVI legislatura - disegni di legge e relazioni disegno di legge n. 839, p. 8. . E ciò basterebbe a smentire i timori legati a eventuali condanne per gravi reati: a parte il fatto che, nella logica europea, è difficile ammettere un doppio binario (159) (159) Si legga LAMBERT ABDELGAWAD, Les procédures de réouverture devant le juge national, cit., p. 212, la quale critica un progetto di legge presentato a Cipro, volto proprio a escludere l'applicazione della riapertura per i reati di mafia e di terrorismo. , il problema potrebbe essere risolto ribadendo, in sede di disciplina transitoria, che, per il passato, l'istituto trova applicazione al fine di eseguire le sentenze della Corte già pronunciate al momento dell'entrata in vigore della disposizione (oltre che per quelle pronunciate successivamente, ma riferibili a violazioni precedenti) (160) (160) In effetti, tutti i progetti di legge fissano un termine (di tre o sei mesi) dall'entrata in vigore della legge, per proporre la richiesta in relazione a sentenze già pronunciate (cfr. art. 2 del progetto C-2441, approvato alla Camera nel 2003, art. 2 del progetto C-917 e artt. 3 delle proposte S-839, C-1780, C-2163). Alcuni, inoltre, (cfr. art. 2, comma 2, disegno di legge C-2441, art. 2, comma 2, del progetto C917, nonché art. 2 comma 2, del progetto C-1538 del 2008) prevedono che, per le violazioni realizzate prima dell'entrata in vigore della legge, la revisione non può operare con riguardo alle condanne per i reati di cui agli artt. 51-commi 3-bis e 3-quater. Tale restrizione è stata criticata da ResDH(2004)13, relativa al caso Dorigo, e appare invero eccessiva (cfr. MANGIARACINA, La revisione del giudicato penale, cit., p. 988). . La terza riserva appare invece superata, in quanto anche per l'Italia, dopo le sentenze costituzionali n. 348 e 349 (161) (161) Si allude naturalmente a C. cost., 24 ottobre 2007, n. 348, in Giur. cost., 2007, p. 3475, con osservazioni di PINELLI, Sul trattamento giurisdizionale della Cedu e delle leggi con essa confliggenti e di MOSCARINI, Indennità di espropriazione e valore di mercato del bene: un passo avanti (e uno indietro) della Consulta nella costruzione del patrimonio culturale europeo; C. cost., 24 ottobre 2007, n. 349, in Giur. cost., 2007, p. 3535, con osservazioni di CARTABIA, Le sentenze « gemelle »: diritti fondamentali, fonti, giudici, GUAZZAROTTI, La Corte e la Cedu: il problematico confronto di standard di tutela alla luce dell'art. 117, comma 1, Cost., e SCIARABBA, Nuovi punti fermi (e questioni aperte) nei rapporti tra fonti e corti nazionali ed internazionali. , il sistema della legalità convenzionale e quello nazionale risultano davvero integrati. E la previsione di un rimedio che dia attuazione nel nostro ordinamento all'effetto "cassatorio" delle sentenze della Corte avrà il risultato positivo di indurre i giudici nazionali a un maggiore rispetto del sistema convenzionale delle garanzie. Certo, nel caso in cui la violazione accertata a Strasburgo dipenda - com'è accaduto, ad esempio nei casi Dorigo e Bracci - da un vizio di carattere normativo, la condanna della Corte dovrà portare a una nuova interpretazione del diritto nazionale, oppure - ove ciò non sia possibile - a un'eccezione di legittimità costituzionale, che invochi il diritto convenzionale vivente come parametro interposto. Nel nuovo processo conseguente alla riapertura, quindi, se non vi sia spazio per una lettura "convenzionalmente orientata" della statuizione interna, il giudice si troverà costretto a sollevare una questione di legittimità costituzionale della norma, la cui applicazione condurrebbe a una nuova violazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione europea. La quarta preoccupazione - cioè quella di voler tipizzare a tutti i costi i casi di riapertura per non affidare al giudice le chiavi del giudicato appare frutto di un atteggiamento culturale - proprio della stessa dottrina processualpenalistica (162) (162) Sul cambiamento culturale indispensabile per accogliere i canoni convenzionali insiste giustamente KOSTORIS, Verso un processo penale non più stato centrico, in AA.VV., Giurisprudenza europea, cit., p. 8 ss. - che mal si concilia con la logica floue della giurisprudenza europea (163) (163) V. DELMAS-MARTY, Fecondità delle logiche giuridiche sottese ai metodi interpretativi della Corte europea, in Verso un'Europa dei diritti dell'uomo. Ragion di Stato e diritti umani nel sistema della Convenzione europea, a cura della medesima Autrice, Padova, 1994, p. 328 ss.; OST, Originalità dei metodi di interpretazione della Corte europea dei diritti dell'uomo, ibidem, p. 325; VOGLIOTTI, La logica floue della Corte europea dei diritti dell'uomo tra tutela del testimone e salvaguardia del contraddittorio: il caso delle « testimonianze anonime », in Giur. it., 1998, p. 852 ss. . Non solo questo approccio deve essere messo da parte, nel momento in cui si ragiona di un istituto volto a dare esecuzione alle sentenze della Corte di Strasburgo, ma le stesse - pur condivisibili - esigenze che lo giustificano sono destinate a indebolirsi, se il vaglio sull'ammissibilità del riesame venisse affidato a un giudice unico (quale la Corte di cassazione) e non alle corti d'appello. Tanto i pericoli di un eccessivo svuotamento del giudicato, quanto i rischi di un trattamento non uniforme verrebbero in tal modo minimizzati. Certo, resterebbe l'interrogativo legato all'asimmetria del nuovo strumento di riesame: esso sarebbe destinato a operare a fronte delle violazioni della legalità convenzionale, mentre non vi sarebbe modo di far valere le conseguenze dannose di una lesione della legalità costituzionale, almeno ove si tratti di norme processuali. Occorre però rassegnarsi che tale squilibrio discende irrimediabilmente dalla differente natura della cognizione della Corte costituzionale e di quella della Corte di Strasburgo e dalla diversa efficacia delle loro pronunce. Nell'un caso, si è di fronte a una declaratoria dell'illegittimità di una norma astratta; nell'altro, invece, si ha l'accertamento di una violazione in concreto, all'esito di un giudizio complessivo sulla vicenda processuale. Nella prima evenienza, si ha dunque una pronuncia con effetti erga omnes, mentre nell'altra, la sentenza della Corte europea produce effetti diretti nel solo caso considerato. È pur vero che, laddove la violazione dipenda da un vizio della norma processuale, le situazioni sono in certa misura equiparabili. Permangono tuttavia le differenze strutturali appena indicate. Da un lato, nel caso dell'esito positivo dell'amparo internacional, la riapertura (in senso proprio) si rende necessaria solo a seguito di un vaglio effettuato dal giudice chiamato a salvaguardare le garanzie convenzionali sull'effettiva incidenza della violazione processuale rispetto all'esito di quello specifico processo; ove si volesse, invece, ipotizzare una riapertura a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma processuale, tale sindacato non potrebbe che essere affidato - modificando l'art. 673 c.p.p. e magari richiamando la disciplina prevista per il nuovo riesame - al giudice chiamato a verificare l'ammissibilità della richiesta, ossia a un giudice diverso da quello deputato a salvaguardare la legalità costituzionale. Dall'altro lato, la legittimazione, circoscritta al solo ricorrente - e, tutt'al più, ai coimputati non ricorrenti - nell'ipotesi del ricorso alla Corte europea, finirebbe per essere estesa a tutti i possibili destinatari della sentenza costituzionale. E, allora, proprio l'assenza di un sindacato concreto a opera del giudice costituzionale e l'efficacia erga omnes delle sue pronunce sconsigliano di ammettere la riapertura anche a seguito delle sentenze della Corte costituzionale. 10. La necessità di plasmare un rimedio davvero autonomo rispetto alla revisione. - Alla luce delle considerazioni svolte, è auspicabile che il Parlamento lasci cadere i progetti meno ambiziosi (ossia il progetto C-1538, del 2008 e il disegno di legge governativo n. 1440, del 2009). Purtroppo, dai lavori parlamentari emergono indicazioni di segno opposto. Nella seduta del 29 luglio 2009, infatti, il Governo ha presentato alla Commissione giustizia della Camera un emendamento (2.100) che ripropone alla lettera il contenuto dell'art. 9 del disegno di legge S-1440 e sembra pertanto confermare l'intenzione di un mero ritocco alla disciplina della revisione (164) (164) Cfr. Atti Camera - Resoconto II Commissione - 29 luglio 2009 Allegato n. 3, p. 32. . Un approccio, questo, che non può essere in alcun modo condiviso: l'assimilazione del rimedio della riapertura alla revisione, ossia a un mezzo che ha una ratio completamente diversa, non risolverebbe il problema dell'esecuzione dell'obbligo di riesame derivante dalle sentenze della Corte europea e sarebbe soltanto foriero di ulteriori torsioni esegetiche, con buona pace delle aspettative di por fine alla supplenza creativa della giurisprudenza. Una revisione corretta, secondo quanto previsto nei progetti meno ambiziosi, sarebbe stata utilizzabile nel caso Dorigo solo a prezzo di una qualche forzatura interpretativa, che consentisse di aggirare il limite - del tutto irragionevole nelle fattispecie di cui si discute - sancito dall'art. 631 c.p.p. (165) (165) Vi è da notare che, sul punto, l'emendamento governativo sembra introdurre un ritocco utile all'art. 631 c.p.p.: inserendo un secondo comma dedicato specificamente alla revisione a seguito di sentenza della Corte europea sembra infatti affrancare quest'ultima dal limite generale fissato dal primo comma della stessa disposizione. Sulla possibilità di superare tale limite in via esegetica, anche a prescindere da un intervento del legislatore sull'art. 631 c.p.p., PUGIOTTO, Vent'anni dopo l'insegnamento di Giovanni Battaglini, in AA.VV., All'incrocio tra Costituzione e Cedu , cit., p. 194 s. . Ma certamente non sarebbe stata applicabile nel caso Drassich e, tanto meno, consentirebbe di eseguire la sentenza relativa al caso Scoppola, che vincola l'Italia a rivalutare il quantum della condanna passata in giudicato. Non si può pertanto che far proprio l'auspicio della dottrina pressoché unanime nel senso della predisposizione di un rimedio autonomo, sganciato dai limiti della revisione (166) (166) In tal senso, tra i tanti, AIMONETTO, Condanna "europea" e soluzioni interne, cit., p. 1523; ALLEGREZZA, op. cit., p. 26; DE MATTEIS, Tra Convenzione europea dei diritti dell'uomo e Costituzione, cit., p. 3999; FIORIO, La prova nuova nel processo penale, Padova, 2008, p. 84; MAZZA, L'esecuzione può attendere, cit., p. 2640; PUSTORINO, Esecuzione delle sentenze della Corte edu e revisione dei processi penali: sviluppi nella giurisprudenza italiana, in AA.VV., All'incrocio tra Costituzione e Cedu , cit., p. 207; SCALFATI, I giudici offrono un « rimedio tampone », cit., p. 82; UBERTIS, L'adeguamento italiano, cit., p. 118. . Un rimedio pur sempre di carattere impugnatorio (167) (167) Non si può pertanto condividere la proposta di garantire l'esecuzione delle sentenze della Corte attraverso l'incidente di esecuzione, e, quindi, procedendo a una riformulazione dell'art. 670 c.p.p. che attribuisca al giudice dell'esecuzione il potere di rinvio al giudice della cognizione perché questi provveda alla celebrazione di un nuovo giudizio (in tal senso, CESARIS, op. cit., p. 69). Siffatta soluzione avrebbe il difetto di affermare l'automaticità della riapertura - sulla scorta del presupposto discutibile secondo il quale le sentenze della Corte di Strasburgo che accertano una violazione processuale producono l'inesistenza della pronuncia interna - e di comportare sempre e comunque la celebrazione di un nuovo processo, anche quando sarebbe sufficiente la riassunzione di alcune prove. , ma assai più flessibile rispetto alla revisione, che consenta di adempiere, sia all'obbligo di riapertura, sia a quelli di rivalutazione e di neutralizzazione dell'obbligo di della sentenza rinnovazione di del condanna. L'esecuzione processo, conseguente all'accertamento della violazione del diritto di presenziare al processo, dovrebbe rimanere invece estranea all'ambito di applicazione del nuovo rimedio straordinario. Come si è visto (168) (168) Cfr. supra, § 3. , quest'ultimo caso presenta caratteristiche autonome - viene esclusa infatti qualsiasi discrezionalità per il giudice nazionale - ed è preferibile perciò che l'adempimento della sentenza europea che dispone la rinnovazione continui ad essere affidato al rimedio generale dell'art. 175 c.p.p. Semmai, come si è detto, si tratta di ripensare a fondo tale strumento, in sede di riforma del processo in absentia. Nell'ottica di plasmare un rimedio davvero autonomo, le proposte S839, C-1780, C-2163, pur recependo alcuni spunti significativi, tratti dalla più evoluta legislazione europea, rappresentano soltanto un buon punto di partenza. Andrebbero, infatti, modificate sotto diversi punti di vista. Anzitutto, meriterebbe rivisitare a fondo l'ambito di applicazione del nuovo mezzo di impugnazione. Esso andrebbe esteso, sia all'ipotesi dell'accertamento delle violazioni di merito, sia alla condanna per violazioni di garanzie processuali diverse da quelle contemplate nell'art. 6, § 3, CEDU (169) (169) Oltre agli Autori indicati supra, nota 146, cfr. COZZI, op. cit., p. 195; DE MATTEIS, Tra Convenzione europea dei diritti dell'uomo e Costituzione, cit., p. 4000. Si noti che lo stesso Comitato dei Ministri ha invitato le autorità italiane ad ampliare le possibilità di riapertura estendendole anche a ipotesi diverse da quelle della violazione dell'art. 6 CEDU (cfr. Res(2002)30, del 19 febbraio 2002). . Quanto alle prime, si potrebbe ritenere di escludere alla radice l'operatività di un rimedio impugnatorio, per dare esecuzione a quello che si è definito obbligo di neutralizzare gli effetti della sentenza. Invero, dal momento che l'illegittimità rispetto al sistema convenzionale deriva spesso da un vizio normativo e non da un difetto di giudizio, potrebbe sembrare preferibile adottare soluzioni che prescindano dal superamento del giudicato (170) (170) Cfr. gli Autori indicati supra, nella nota 123. . In realtà, tale impostazione non merita di essere condivisa: per eliminare gli effetti di una sentenza passata in giudicato è meglio prevedere un intervento del giudice che sancisca formalmente la revoca della sentenza. Un superamento del giudicato si ha comunque; e, allora, tanto vale formalizzarlo e regolarne gli effetti. Nel caso dell'accertamento di una violazione di merito, vi è un conflitto tra il bilanciamento dei valori in gioco effettuato a livello nazionale e quello realizzato a livello europeo ed è auspicabile che tale contrasto sia fatto emergere e conduca a una pronuncia nella quale il giudice interno, accogliendo le valutazioni vincolanti della Corte europea, prosciolga il soggetto già condannato oppure riduca la pena (171) (171) Sulla necessità di far emergere i contrasti giurisprudenziali tra giudice nazionale e Corte europea, cfr. ONIDA, Adottare il "punto di vista" dei diritti fondamentali, in AA.VV., All'incrocio tra Costituzione e Cedu , cit., p. 179. . Per quel che concerne le violazioni processuali, non si può fare a meno di sottolineare che in nessun ordinamento europeo lo strumento della riapertura viene limitato dal legislatore alla lesione delle sole garanzie dell'art. 6 CEDU. Come si è visto, ci si riferisce genericamente alla violazione delle garanzie riconosciute dalla CEDU o dai suoi Protocolli (si pensi, ad esempio, all'importanza del ne bis in idem, riconosciuto dal Protocollo n. 7). Non si vede allora per quale ragione nel nostro Paese non si possa fare altrettanto, escogitando un presupposto di operatività più generico, il cui concreto apprezzamento sia affidato alla Cassazione (172) (172) In tal senso, AIMONETTO, Le recenti riforme, cit., p. 165. . Per altro verso, si dovrebbe invece inserire un esplicito riferimento all'incidenza del vizio: come si è osservato, in forza del canone di sussidiarietà, il vaglio sulla decisività della lesione va affidato (anche) al giudice nazionale (173) (173) Cfr. supra, § 2. . In relazione al presupposto dell'attualità del danno, sarebbe preferibile cancellare il riferimento esclusivo alle condanne a pena detentiva, che finisce per irrigidire troppo la disciplina dell'istituto (174) (174) Dello stesso avviso è UBERTIS, L'adeguamento italiano, cit., p. 119. . Anche senza arrivare a escludere il richiamo al requisito in parola come fa il progetto C-2163 - si potrebbe semplicemente riprendere sul modello dell'art. 442-bis del codice di rito belga - il testo della Raccomandazione R(2000)2: in tal modo, si attribuirebbe al giudice quel margine di apprezzamento che spetta allo Stato, evitando di fissare una volta per tutte il limite di gravità delle conseguenze dannose oltre il quale è necessario il riesame. Anche sotto il profilo più strettamente procedimentale, non si possono che auspicare diversi correttivi. In primis, il legislatore dovrebbe intervenire esplicitamente sulla tematica - che costituisce un terreno potenziale di dubbi applicativi - della legittimazione dei terzi. Da un lato, pare opportuno escludere la legittimazione del procuratore generale, prevista in quello che sarebbe il nuovo art. 647ter c.p.p. (S-839, C-1780, C-2163): la Corte di Strasburgo richiede, infatti, che la riapertura operi a richiesta dell'interessato (175) (175) V. supra, nota 126. . Dall'altro, si potrebbe forse riconoscere - sul modello belga - il potere di chiedere il riesame anche ai soggetti condannati con la stessa pronuncia, che, pur non avendo proposto ricorso alla Corte di Strasburgo, subiscano le conseguenze della condanna. Per quel che riguarda la struttura del rimedio, la scelta di plasmarlo sulla falsariga della revisione - come strumento eliminatorio a carattere rinnovatorio va ripensata. Come si è visto, nella maggior parte degli ordinamenti, il mezzo straordinario ha carattere rescindente (176) (176) Cfr. supra, § 6. , anche se tale opzione non risulta "convenzionalmente imposta". Vista la natura eterogenea del rimedio di nuovo conio, occorrerebbe probabilmente distinguere le ipotesi in cui è destinato a operare per dare esecuzione all'obbligo di rivalutazione, da quelle nelle quali assume la veste di mezzo diretto alla riapertura o alla neutralizzaizione. Nel primo caso, potrebbe conservare la natura rinnovatoria, mentre in quest'ultimo avrebbe naturalmente carattere rescindente. Pure nell'ipotesi della riapertura poiché si tratta di mettere il condannato nelle condizioni di avere un nuovo giudizio, sarebbe auspicabile attribuire all'impugnazione natura rescindente: una volta ammessa la riapertura, insomma, il condannato dovrebbe tornare a essere imputato in ogni senso (di qui pertanto l'auspicio di un ritocco dello stesso art. 60, comma 3, c.p.p.). Il rimedio, pertanto, dovrebbe assumere natura multiforme: il che può essere conseguito attribuendo al giudice chiamato a valutare l'ammissibilità dell'impugnazione (e non al giudice del merito) il potere, non solo di sospendere l'esecuzione (come prevederebbe il nuovo art. 647-sexies c.p.p.), ma di revocare il precedente giudicato di condanna. Del tutto insoddisfacenti si presentano, altresì, le proposte S-839, C1780, C-2163 in ordine ai poteri decisori, tanto della Corte di cassazione, quanto del giudice del nuovo processo. Da un lato, si dovrebbe riconoscere alla Corte suprema il potere di cassare senza rinvio, laddove si sia in presenza di una violazione sostanziale e il rinvio appaia del tutto superfluo. Dall'altro, sarebbe preferibile attribuire al Supremo Collegio la possibilità di rinviare il procedimento non a un giudice funzionalmente competente - qual è la corte di appello individuata ai sensi del'art. 11 c.p.p. (cfr. nuovo art. 647-quinquies, comma 4, c.p.p.) - ma al giudice dinnanzi al quale si è verificata la violazione censurata dalla Corte europea (177) (177) Analogamente, UBERTIS, L'adeguamento italiano, cit., p. 120. Da questo punto di vista, appare significativa la scelta del legislatore belga, che ha previsto espressamente che la Corte « annule la décision attaquée et renvoie l'affaire à une juridiction de même rang que celle qui a rendu la décision attaquée ou annule la décision attaquée sans renvoi [corsivo nostro] » (art. 442-sexies). : non sfuggirà che potrebbe trattarsi anche della stessa Corte di cassazione, com'è accaduto nel caso Drassich. In siffatta evenienza, sarà il Supremo Collegio a rinnovare il procedimento. Analogamente, sembra indispensabile estendere i poteri decisori del giudice chiamato a pronunciarsi all'esito del nuovo processo. Non ha nessun senso limitare i poteri del giudice alla conferma della sentenza impugnata o all'assoluzione, richiamando le norme sulla revisione (come farebbe il nuovo art. 647-octies c.p.p.). Si dovrebbe, invero, consentirgli anche di riformare in melius la sentenza impugnata. In tal modo, attraverso l'applicazione del nuovo istituto, si garantirebbe altresì l'esecuzione dell'obbligo di rivalutazione della sentenza. Infine, le proposte in esame andrebbero modificate in ordine agli effetti del proscioglimento. Da una parte, appare opportuno accollare allo Stato le conseguenze della violazione della Convenzione europea sotto il profilo degli interessi della parte civile: si potrebbe prevedere sul modello belga - che le somme versate dal già condannato gli siano rimborsate dallo Stato e non dal danneggiato. Dall'altra parte, sarebbe del tutto irragionevole non riconoscere al soggetto, prosciolto a seguito del riesame conseguente alla condanna di Strasburgo, il diritto all'indennizzo che l'art. 643, comma 1, c.p.p. attribuisce al prosciolto a seguito di revisione. Un rimedio così configurato consentirebbe di dare esecuzione all'obbligo di neutralizzazione, all'obbligo di rivalutazione della sentenza e all'obbligo di riapertura del procedimento derivanti dalla sentenza europea di condanna alla restitutio in integrum, conservando però un ragionevole margine di apprezzamento a tutela del giudicato nazionale. A ben considerare, proprio in quanto volto a dare attuazione indifferentemente a questi tre vincoli, ad esso meglio si attaglierebbe la denominazione più generica di "riesame a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo". Una denominazione che avrebbe il pregio ulteriore di marcare, anche sul piano semantico, l'autonomia di questo rimedio straordinario rispetto alla revisione.