Seminario Tecnico
su
«Acque meteoriche di dilavamento e di prima
pioggia»
OBBLIGHI - ADEMPIMENTI - SANZIONI
Dott. Pierelli Emiliano
(funzionario Settore Ambiente)
ASPETTI TECNICO-GIURIDICI
Art. 113 D.Lgs 152/2006
1) Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le Regioni, previo parere
del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio, disciplinano e attuano:
a.) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento
provenienti da reti fognarie separate;
b.) i casi in cui può` essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di
dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a
particolari prescrizioni, ivi compresa l’eventuale autorizzazione.
2) Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non sono soggette a
vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza del presente decreto.
3) Le Regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di
prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente
trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione
alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili
scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il
raggiungimento degli obiettivi di qualità` dei corpi idrici.
4) È comunque vietato lo scarico o l’immissione diretta di acque meteoriche nelle
acque sotterranee.
ASPETTI TECNICO-GIURIDICI
Definizioni
Le definizioni di alcuni termini utilizzati nell’art. 113 non sono state esplicitate
direttamente in sede di legislazione statale, lasciando di fatti alle Regioni la
possibilità di estrinsecare tali concetti e di definire i confini stessi della delega:
1) Acque meteoriche (art. 54 TUA);
2) Acque meteoriche di dilavamento:
a) cfr. comma 3 art. 113 TUA: …….dilavamento da superfici impermeabili scoperte;
b) cfr. art 74 h «Acque reflue industriali» : qualsiasi tipo di acque reflue
scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di
produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque
meteoriche di dilavamento;
c)
cfr art 74 i «Acque reflue urbane»: acque reflue domestiche o il miscuglio di
acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di
dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da
agglomerato;
d) cfr. Corte di Cassazione Penale sez. III 4 settembre 2006 n. 33839: …….le
acque meteoriche di dilavamento sono quindi costituite dalle acque piovane che,
depositandosi su un suolo impermeabilizzato, dilavano le superfici ed attingono
indirettamente i corpi recettori;
ASPETTI TECNICO-GIURIDICI
Definizioni
3) Acque di prima pioggia (lasciata alla definizione delle Regioni)
4) Acque di lavaggio delle aree esterne (lasciata alla definizione delle Regioni)
5) Scarico (cfr art 74 ff: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un
sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di
produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel
sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche
sottoposte a preventivo trattamento di depurazione…..)
6) Reti fognarie separate (cfr art 74 ee: la rete fognaria costituita da due
canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole
acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la
separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al
convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima
pioggia;)
7) Immissioni (non definita)
ASPETTI TECNICO-GIURIDICI
OBIETTIVO
Prevenzione dei rischi idraulici ed ambientali
Attraverso la disciplina regionale:
delle forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti
da reti fognarie separate;
dei casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di
dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a
particolari prescrizioni, ivi compresa l’eventuale autorizzazione.
dei casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle
aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione
per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di
dilavamento da super. imp. scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano
pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.
Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non sono soggette a
vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza del presente decreto.
ASPETTI TECNICO-GIURIDICI
DISCIPLINE REGIONALI – definizioni a confronto
Disomogeneità delle norme regionali
Per la Regione Piemonte
Una o più precipitazioni atmosferiche, anche tra loro
temporalmente distanziate, che, ai fini della qualificazione delle corrispondenti acque
di prima pioggia, si verifichino o si susseguano a distanza di almeno 48 ore di
tempo asciutto da un analogo precedente evento;
Evento
meteorico:
Per la Regione Lombardia
una o più precipitazioni atmosferiche, anche tra loro
temporalmente distanziate, di altezza complessiva di almeno 5 mm, che si verifichi o
che si susseguano a distanza di almeno 96 ore da un analogo precedente evento;
Evento
meteorico:
Per la Regione Emilia Romagna
una o più precipitazioni atmosferiche, anche tra loro
temporalmente distanziate, di altezza complessiva almeno pari a 5 mm, che si
verifichino o si susseguano a distanza di almeno 72 ore da un precedente e
analogo evento;
Evento
meteorico:
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DISCIPLINE REGIONALI
Per la Regione Puglia
Nel Piano direttore non si ha una definizione di Evento meteorico ma al pari delle
altre Regioni vengono definite le acque di prima pioggia: le prime acque meteoriche
di dilavamento fino ad una altezza di precipitazione massima di 5 millimetri, relative
ad ogni evento (prima delle integrazioni apportate dal PTA Regione Puglia)
Nel redigendo Regolamento regionale
una o più precipitazioni atmosferiche, anche tra loro
temporalmente distanziate, che, ai fini delle corrispondenti acque di prima pioggia, si
verifichino o si susseguano a distanza di almeno 48 (quarantotto) ore di tempo
asciutto da un analogo precedente evento;
Evento
meteorico:
ASPETTI TECNICO-GIURIDICI
DISCIPLINA REGIONE PUGLIA
Previsioni del Decreto del 13.06.2002 n. 191 (Piano Direttore) e successivo
modificativo e integrativo n. 282 del 21.11.2003 del Commissario Delegato per
l’Emergenza Ambientale per la Regione Puglia
Punto 4 ………… le acque di prima pioggia derivanti dagli scarichi di acque meteoriche di
dilavamento provenienti da reti fognarie separate, di cui all'Art.39, comma 1, lettera
a) del Decreto L.gs n.152/99, come novellato dal D. L.gs 258/2000, devono essere
sottoposti, prima del loro smaltimento, ad un trattamento di grigliatura e
dissabbiatura.
Punto. 5 ……… le immissioni rivenienti da coperture, canalette, grondaie, superfici
esterne di insediamenti destinati alla residenza o ai servizi, strade, piste, rampe e
piazzali sulle quali si effettua il transito, la sosta ed il parcheggio di mezzi di qualsiasi
tipo, nonché la movimentazione ed il deposito di materiali e di sostanze non
pericolose, localizzate in aree sprovviste di reti fognarie separate, devono essere
sottoposti prima del loro smaltimento ad un trattamento di grigliatura e
dissabbiatura; l’Autorità competente potrà richiedere, in funzione della pericolosità e
dell’estensione delle superfici di raccolta anche un trattamento di disoleazione;
ASPETTI TECNICO-GIURIDICI
DISCIPLINA REGIONE PUGLIA
Previsioni del Decreto del 13.06.2002 n. 191 (Piano Direttore) e successivo
modificativo e integrativo n. 282 del 21.11.2003 del Commissario Delegato per
l’Emergenza Ambientale per la Regione Puglia
Punto. 6 ……… le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne che dilavano
dalle pertinenze di stabilimenti industriali, nonché da strade e piazzali destinati alla
movimentazione e deposito di mezzi e di materiali, anche se chiusi, in appositi
contenitori, che possono dar luogo al rilascio di sostanze di cui alla Tab. 3 dell’all. 5
del D. L.gs 152/99, come novellato dal D. L.gs 258/2000, devono essere raccolte in
vasca a tenuta stagna e sottoposte ad un trattamento depurativo appropriato in loco,
tale da conseguire il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla Tab.3 di cui
all’Allegato 5 del D.Lgs.152/99 per le immissioni in fogna e nelle acque superficiali,
ovvero nel rispetto dalla Tab.4 nel caso di immissioni sul suolo. In alternativa, è
facoltà del titolare avviare tali acque ad impianto di trattamento gestito da terzi, ai
sensi dell’art.36 del D.L.gs152/99 e successive modifiche ed integrazioni. Le acque di
dilavamento successive a quelle di prima pioggia devono essere sottoposte, prima del
loro smaltimento, ad un trattamento di grigliatura, sedimentazione e disoleazione.
ASPETTI TECNICO-GIURIDICI
DISCIPLINA REGIONE PUGLIA
Punto. 7 Prescrizioni tecniche
La progettazione e la realizzazione dei manufatti destinati alla grigliatura, alla
dissabbiatura ed alla disoleazione delle acque di dilavamento, ovvero alla raccolta
delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, devono prevedere e
garantire:
a) limitatamente alle immissioni di cui ai punti 5 e 6, il trattamento o la raccolta
di volumi di acqua relativi alla portata di piena calcolata con un tempo di ritorno
non inferiore a 5 anni;
b) la tenuta stagna, la resistenza statica ed alle spinte del terreno;
c) la sicurezza per le operazioni di controllo e di svuotamento periodico;
d) la non interferenza con i manufatti esistenti;
e) L'Autorità competente, in relazione al rischio potenziale che possano verificarsi
sversamenti accidentali di sostanze pericolose nell’area scolante, può prescrivere
l'adozione di sistemi di intercettazione, di facile e tempestiva attivazione, che
impediscano lo smaltimento sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo delle
sostanze suddette.
2. L’utilizzo di sistemi di trattamento, diversi da quelli previsti ai punti 5 e 6, è
consentito purché assicurino risultati almeno equivalenti.
3. Nelle more di attuazione dei piani di tutela (ai sensi dell’art. 44 del D. L.gs 152/99,
come novellato dal D. L.gs 258/2000), gli scarichi e le immissioni negli strati
superficiali del sottosuolo non possono avvenire a meno di 500 m da opere di
captazione potabile e a meno di 250 m da opere di captazione per uso irriguo.
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
E
COMPETENZE
AL
Attribuzione competenze (Decreto del Commissario delegato Emergenza ambientale
21 novembre 2003, n. 282):
E’ attribuita alla Provincia la competenza al rilascio delle autorizzazioni agli scarichi e
alle immissioni sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nelle acque
superficiali e marine;
E’ attribuita all’Ente gestore la competenza al rilascio delle autorizzazioni alle
immissioni nelle fognature separate pluviali e miste.
Pertanto nel caso di fognature separate è il Comune che rilascia l’autorizzazione
all’immissione in fogna bianca delle singole utenze private che ne fanno richiesta.
La Provincia rilascia al Comune l’autorizzazione allo scarico delle acque di
dilavamento derivanti dai collettori di fogna bianca comunale nei corpi recettori
individuati.
Allo stesso tempo rilascia l’autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di
dilavamento a singole utenze private in caso di assenza di collettori di fogna
bianca o dell’impossibilità tecnica o eccessiva onerosità all’allaccio a tali
canalizzazioni.
ASPETTI TECNICO-GIURIDICI
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
E
COMPETENZE
AL
Presentazione istanze e conseguenti procedimenti autorizzativi:
Il titolare dello scarico di acque meteoriche di dilavamento proveniente da rete
fognaria separata di cui all’art.39, comma 1, lettera a), (Vale a dire il
rappresentante legale del Comune) è tenuto a richiedere all’Autorità competente
apposita autorizzazione al fine dell’attivazione dello scarico;
Il titolare privato dell’immissione delle acque meteoriche di dilavamento derivanti dal
proprio insediamento, in caso di presenza del collettore di fogna bianca comunale e di
possibilità tecnica al collettamento, è tenuto a richiedere al Comune apposita
autorizzazione all’immissione in fogna;
Il titolare privato dello scarico delle acque meteoriche di dilavamento derivanti dal
proprio insediamento, in assenza di collettore di fogna bianca comunale o di
impossibilità tecnica o eccessiva onerosità al collettamento se non movimenta
sostanze pericolose e dilava:
da superfici di raccolta inferiori a 2000 mq., è tenuto a inviare apposita
comunicazione all’Autorità competente (Provincia) documentando le modalità di
raccolta, di trattamento e di smaltimento delle acque meteoriche;
da superfici di raccolta superiori a 2000 mq., è tenuto a richiedere all’Autorità
competente (Provincia) apposita autorizzazione al fine dell’attivazione dell’immissione.
ASPETTI TECNICO-GIURIDICI
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
E
COMPETENZE
AL
Presentazione istanze e conseguenti procedimenti autorizzativi:
Il titolare privato dell’immissione delle acque di prima pioggia e lavaggio delle aree
esterne e delle acque di seconda pioggia, provenienti da superfici scolanti per le quali
c’è il rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano
pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, in pubblica
fognatura è tenuto a richiedere autorizzazione al Soggetto Gestore della fognatura
prima della realizzazione delle opere.
In particolare al Comune, per le acque di seconda pioggia trattate da immettere in
fogna bianca e l’AQP per l’immissione in fogna nera delle acque di prima pioggia
opportunamente trattate e rispettose dei valori limite indicati in tab. 3 allegato V alla
parte III del D.Lgs. 152/2006, dopo aver accertato la loro compatibilità in termini
idraulici e di carico inquinante con i processi depurativi dell’impianto di depurazione
cittadino;
Il titolare dell’immissione delle acque di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne e
delle acque di seconda pioggia, provenienti da superfici scolanti per le quali c’è il
rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per
il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, fuori dalla pubblica
fognatura è tenuto a richiedere autorizzazione all’Autorità competente (Provincia)
ASPETTI TECNICO-GIURIDICI
EVOLUZIONE NORMATIVA REGIONALE E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE
Nuovo Regolamento regionale
Principi generali
1. Il presente regolamento ha come finalità precipua la tutela ed il
miglioramento della qualità delle acque superficiali e sotterranee
del territorio regionale……..
2. In coerenza con le finalità della Legge Regionale n. 13/2008, è
obbligatorio il riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento
finalizzato alle necessità irrigue, domestiche, industriali ed
altri usi consentiti dalla legge, tramite la realizzazione di
appositi sistemi di raccolta, trattamento, ed erogazione, previa
valutazione delle caratteristiche chimico - fisiche e biologiche per
gli usi previsti. (Cfr. Piano Direttore …favorire il riutilizzo)
ASPETTI TECNICO-GIURIDICI
EVOLUZIONE NORMATIVA REGIONALE E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE
3. L’obbligo vige per nuovi edifici ed installazioni, e comunque per
coloro che, alla data di entrata in vigore del presente
Regolamento, siano sprovvisti di autorizzazione ovvero non abbiano
presentato comunicazione ai sensi del successivo art. 15. La
disciplina di cui al presente comma si applica altresì alle istanze di
rinnovo delle autorizzazioni in essere.
4. Qualora risulti l’impossibilità tecnica del riutilizzo di cui al
precedente comma 2, il titolare dello scarico, di cui all’art 15 del
presente Regolamento, allega all’istanza motivata e circostanziata
relazione, redatta da tecnico abilitato, per il rilascio
dell’autorizzazione di cui agli artt. 16 e 17 del presente
Regolamento.
5. Per le finalità di cui al precedente comma 2, i Regolamenti
edilizi comunali prevedono l’adozione di opportuni sistemi di
raccolta, trattamento ed erogazione.
ASPETTI TECNICO-GIURIDICI
EVOLUZIONE NORMATIVA REGIONALE E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE
6. Gli scarichi e le immissioni di cui all’art.1 comma 1, lettere a) e
b), non devono recare pregiudizio al raggiungimento e/o
mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi
idrici ricettori ed alla sicurezza idraulica e geomorfologica delle
aree interessate.
7. Lo scarico e l’immissione di acque meteoriche di dilavamento,
tranne i casi previsti al Capo II del presente regolamento, non
sono soggetti al rispetto di alcun valore limite di emissione.
ASPETTI TECNICO-GIURIDICI
EVOLUZIONE NORMATIVA REGIONALE E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE
Nuovo Regolamento regionale
Definizioni
b) Acque di prima pioggia: le prime acque meteoriche di
dilavamento relative ad ogni evento meteorico preceduto da
almeno 48 (quarantotto) ore di tempo asciutto, per una altezza di
precipitazione uniformemente distribuita:
I di 5 (cinque) mm per superfici scolanti aventi estensione,
valutata al netto delle aree a verde e delle coperture non
carrabili che non corrivano sulle superfici scolanti stesse,
inferiore o uguale a 10.000 (diecimila) mq;
ASPETTI TECNICO-GIURIDICI
EVOLUZIONE NORMATIVA REGIONALE E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE
Nuovo Regolamento regionale
Definizioni
II. compresa tra 5 (cinque) e 2,5 (due virgola cinque) mm per le
superfici scolanti di estensione rientranti tra 10.000 (diecimila)
mq e 50.000 (cinquantamila) mq, valutate al netto delle aree a
verde e delle coperture non carrabili che non corrivano sulle
superfici scolanti stesse, in funzione dell’estensione dello stesso
bacino correlata ai tempi di corrivazione alla vasca di prima
pioggia;
III. di 2,5 (due virgola cinque) mm per superfici scolanti aventi
estensione, valutata al netto delle aree a verde e delle coperture
non carrabili che non corrivano sulle superfici scolanti stesse,
superiori a 50.000 (cinquantamila) mq;
ASPETTI TECNICO-GIURIDICI
EVOLUZIONE NORMATIVA REGIONALE E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE
Nuovo Regolamento regionale
Definizioni
IV. unicamente nel caso di fognature urbane separate, di cui
all’art. 4 del presente regolamento, con superfici scolanti aventi
estensioni superiori a 50.000 (cinquantamila) mq, in alternativa al
calcolo attraverso l’altezza di cui al precedente punto III., le
acque di prima pioggia possono essere considerate quelle, relative
ad ogni evento meteorico preceduto da almeno 48 (quarantotto)
ore di tempo asciutto, che pervengono alla sezione di chiusura del
bacino (vasca di prima pioggia) nei primi 15 minuti dall’inizio delle
precipitazioni. La portata delle acque di prima pioggia deve
essere calcolata con un adeguato studio idrologico, idraulico e
pluviometrico e riferita ad eventi con tempi di ritorno non
inferiori a 5 (cinque) anni.
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EVOLUZIONE NORMATIVA REGIONALE E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE
Nuovo Regolamento regionale
Definizioni
m) Dissabbiatura: trattamento meccanico per la rimozione di
“particelle solide sospese” di dimensioni superiori a 0,20 mm;
p) Immissione: rilascio delle acque meteoriche di dilavamento in
rete fognaria.
ASPETTI TECNICO-GIURIDICI
EVOLUZIONE NORMATIVA REGIONALE E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE
Nuovo Regolamento regionale
(Disciplina e trattamento di acque meteoriche di dilavamento
provenienti da reti fognarie separate)
1) Le acque di fognature urbane di tipo separato, che convogliano
le sole acque meteoriche provenienti da aree urbane, strade,
piazzali, ed ogni altra pertinenza urbana ed extraurbana non
strettamente connessa ad attività produttive, sono ammesse in
tutti i recapiti finali, ma è comunque vietato lo scarico diretto
nelle acque sotterranee;
5. Le acque di prima pioggia, provenienti da reti fognarie separate
di cui al comma 1 del presente articolo, sono avviate verso vasche
di accumulo a perfetta tenuta stagna e sottoposte, prima della
loro immissione nei ricettori finali, ad un trattamento di
grigliatura e dissabbiatura.
ASPETTI TECNICO-GIURIDICI
EVOLUZIONE NORMATIVA REGIONALE E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE
Nuovo Regolamento regionale
(Disciplina e trattamento di acque meteoriche di dilavamento
provenienti da reti fognarie separate)
Le vasche sono dotate di un sistema di alimentazione che consenta
di escludere le stesse a riempimento avvenuto. Le ulteriori acque
sono avviate ai recapiti finali. Le vasche di prima pioggia devono
essere dotate di accorgimenti tecnici che ne consentano lo
svuotamento entro le 48 ore successive;
6. L’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico
può richiedere, in funzione dell’impatto e dell’estensione delle
superfici di raccolta anche un trattamento di disoleazione delle
acque di prima pioggia;
ASPETTI TECNICO-GIURIDICI
EVOLUZIONE NORMATIVA REGIONALE E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE
Nuovo Regolamento regionale
(Disciplina e trattamento di acque meteoriche di dilavamento
provenienti da reti fognarie separate)
7. Le acque meteoriche di dilavamento di cui al presente articolo,
in alternativa alla separazione delle acque di prima pioggia, possono
essere trattate in impianti con funzionamento in continuo, sulla
base della portata stimata secondo le caratteristiche
pluviometriche dell’area da cui dilavano per un tempo di ritorno
pari a 5 (cinque) anni;
8. Le acque meteoriche di dilavamento provenienti dalle superfici
scolanti impermeabilizzate di insediamenti residenziali, industriali,
artigianali, commerciali e di servizio, localizzati in aree provviste
di fognatura separata e non ricadenti nelle fattispecie disciplinate
al Capo II del presente regolamento, possono essere immesse
nella rete esistente previa autorizzazione del Soggetto Gestore.
ASPETTI TECNICO-GIURIDICI
EVOLUZIONE NORMATIVA REGIONALE E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE
Nuovo Regolamento regionale
(Disciplina e trattamento di acque meteoriche di dilavamento
provenienti da reti fognarie separate)
9. Le acque meteoriche di dilavamento incidenti su strade
extraurbane provviste di sistemi di collettamento, anche a cielo
aperto, sono soggette a quanto previsto nei commi 1, 5 e 7 del
presente articolo.
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EVOLUZIONE NORMATIVA REGIONALE E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE
Nuovo Regolamento regionale
(Disciplina e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento
effettuate tramite altre condotte separate)
1. Le acque di prima pioggia provenienti dalle superfici scolanti
impermeabilizzate di insediamenti industriali, artigianali,
commerciali e di servizio, localizzati in aree sprovviste di
fognatura separata e non ricadenti nelle fattispecie disciplinate al
Capo II del presente regolamento, sono avviate verso vasche di
accumulo a perfetta tenuta stagna e sottoposte ad un
trattamento di grigliatura e dissabbiatura prima del loro scarico
nei recapiti finali. Le vasche sono dotate di un sistema di
alimentazione che consenta di escludere le stesse a riempimento
avvenuto. Le ulteriori acque sono avviate ai recapiti finali. Le
vasche di prima pioggia devono essere dotate di accorgimenti
tecnici che ne consentano lo svuotamento entro le 48 ore
successive.
ASPETTI TECNICO-GIURIDICI
EVOLUZIONE NORMATIVA REGIONALE E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE
Nuovo Regolamento regionale
(Disciplina e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento
effettuate tramite altre condotte separate)
2. L’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico
potrà richiedere, in funzione dell’impatto e dell’estensione delle
superfici di raccolta anche un trattamento di disoleazione delle
acque di prima pioggia.
3. Le acque meteoriche di dilavamento di cui al presente articolo,
in alternativa alla separazione delle acque di prima pioggia, possono
essere trattate in impianti con funzionamento in continuo, sulla
base della portata stimata, secondo le caratteristiche
pluviometriche dell’area da cui dilavano, per un tempo di ritorno
pari a 5 (cinque) anni.
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EVOLUZIONE NORMATIVA REGIONALE E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE
Nuovo Regolamento regionale
(Disciplina e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento
effettuate tramite altre condotte separate)
4. Le acque di prima pioggia provenienti da superfici scolanti
impermeabilizzate di lotti edificatori, cosi come individuati dai
piani urbanistici esecutivi, destinati alla sola residenza e
localizzati in aree sprovviste di fognatura separata, possono non
essere sottoposte a trattamento così come indicato nel comma 1
di codesto articolo ed avviate al recapito finale, fermo restando
sia l’obbligo di riutilizzo di cui all’art. 2 comma 2 del presente
regolamento e sia la sicurezza idraulica e geomorfologica delle
aree interessate.
ASPETTI TECNICO-GIURIDICI
EVOLUZIONE NORMATIVA REGIONALE E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE
Nuovo Regolamento regionale
(Disciplina e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento
effettuate tramite altre condotte separate)
5. E’ fatto divieto di immettere nella fogna nera le acque
meteoriche di dilavamento provenienti da superfici di cui ai commi
1 e 4 del presente articolo, come già sancito dal regolamento
regionale di igiene e sanità pubblica dei comuni in relazione alle
disposizioni contenute nella L.R. 36 del 20/7/84 e ss. mm. ii.
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EVOLUZIONE NORMATIVA REGIONALE E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE
Nuovo Regolamento regionale
(Acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne
soggette a regolamentazione)
1. Le operazioni di convogliamento, separazione, raccolta,
trattamento e scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio
sono soggette alle disposizioni del presente Capo II qualora
provengano da superfici in cui vi sia il rischio di dilavamento di
sostanze pericolose o di altre sostanze che possano pregiudicare il
conseguimento e/o mantenimento degli obiettivi di qualità dei
corpi recettori.
2. Ai fini del presente regolamento si identificano i seguenti
settori produttivi e/o attività specifiche per le quali c’è il rischio
di dilavamento di sostanze pericolose:
ASPETTI TECNICO-GIURIDICI
EVOLUZIONE NORMATIVA REGIONALE E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE
Nuovo Regolamento regionale
(Acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne
soggette a regolamentazione)
k.
Autofficine;
l.
Carrozzerie;
r.
Attività in cui vi sia il deposito, il carico, lo scarico, il
travaso delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell’allegato V
alla Parte Terza del Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii.
3. Ai fini del presente regolamento, l’attività non è soggetta alle
disposizioni del presente Capo II, se il deposito, il carico, lo
scarico ed il travaso di sostanze pericolose, si svolge all’interno di
superfici coperte e perimetralmente chiuse.
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EVOLUZIONE NORMATIVA REGIONALE E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE
Nuovo Regolamento regionale
(Sistemi di raccolta e convogliamento delle acque di prima
pioggia e di lavaggio)
1. Tutte le superfici scolanti delle attività di cui all’art. 8 della
presente disciplina devono essere impermeabilizzate e dotate di
una apposita rete di raccolta e convogliamento, dimensionata sulla
base di volumi di acqua relativi alla portata di piena calcolata, sulla
base delle caratteristiche pluviometriche dell’area scolante, con
un tempo di ritorno non inferiore ai 5 (cinque) anni e dotata di un
sistema di deviazione idraulica, attivo o passivo, che consenta di
separare le acque di prima pioggia dalle acque di dilavamento
successive.
ASPETTI TECNICO-GIURIDICI
EVOLUZIONE NORMATIVA REGIONALE E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE
Nuovo Regolamento regionale
(Sistemi di raccolta e convogliamento delle acque di prima
pioggia e di lavaggio)
2. Le acque di prima pioggia e di lavaggio devono essere avviate ad
apposite vasche di raccolta a perfetta tenuta stagna.
3. Le acque meteoriche di dilavamento successive a quelle di prima
pioggia devono essere comunque trattate secondo quanto stabilito
all’art. 10 della presente disciplina.
4. Le acque meteoriche di dilavamento provenienti da superfici
contaminate da idrocarburi di origine minerale, in alternativa alla
separazione delle acque di prima pioggia di cui al precedente
comma 2, possono essere sottoposte a trattamento in impianti con
funzionamento in continuo…….
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EVOLUZIONE NORMATIVA REGIONALE E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE
Nuovo Regolamento regionale
(Disciplina e trattamento delle acque di prima pioggia e di
lavaggio delle aree esterne)
1. Le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne,
provenienti dalle superfici e pertinenze di edifici, installazioni e/o
attività di cui all’art. 8 della presente disciplina, sono sottoposte,
entro 48 ore dal termine dell’evento meteorico, ad un trattamento
depurativo appropriato in loco tale da conseguire:
a) Il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla
Tabella 3, di cui all’allegato 5 alla Parte Terza del Dl.gs. 152/06 e
ss. mm. ed ii. per le immissioni in fogna nera e gli scarichi nelle
acque superficiali;
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EVOLUZIONE NORMATIVA REGIONALE E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE
Nuovo Regolamento regionale
(Disciplina e trattamento delle acque di prima pioggia e di
lavaggio delle aree esterne)
b) Il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla
Tabella 4, di cui all’allegato 5 alla Parte Terza del Dl.gs. 152/06 e
ss. mm. ed ii. nel caso di scarico nei corsi d’acqua episodici, naturali
ed artificiali, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo.
2. È facoltà del titolare avviare le acque di cui al comma 1 del
presente articolo ad un impianto di trattamento gestito da terzi
con le modalità proprie dei rifiuti liquidi.
3. L’immissione delle acque trattate in fognatura nera, come
previsto al comma 1 lett. a) del presente articolo, è consentito
purché sia verificata l’idoneità dell’impianto di depurazione …..
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EVOLUZIONE NORMATIVA REGIONALE E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE
Nuovo Regolamento regionale
(Disciplina e trattamento delle acque di prima pioggia e di
lavaggio delle aree esterne)
4. Le acque di dilavamento successive a quelle di prima pioggia, che
provengono dalle superfici e pertinenze di edifici, installazioni e/o
attività di cui all’art. 8 della presente disciplina e che non
recapitano in fognatura separata, sono sottoposte, prima del loro
versamento, ad un trattamento di grigliatura, dissabbiatura e
disoleazione.
Se recapitano in fognatura separata sono soggette alle
prescrizioni del Soggetto Gestore della fognatura. Comunque lo
scarico e l’immissione di dette acque deve essere autorizzato e
non deve pregiudicare il raggiungimento/mantenimento degli
obiettivi di qualità ambientale
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EVOLUZIONE NORMATIVA REGIONALE E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE
«escludere le immissioni effettuate senza un sistema stabile di
deflusso dal conetto di scarico non significa che qualsiasi
immissione diversa da quella effettuata per mezzo di uno scarico….
debba considerarsi lecita. Le acque meteoriche o quelle di lavaggio
venendo in contatto con materie inquinanti possono dare luogo a
veri e propri rifiuti liquidi per i quali trovano applicazione gli artt.
Contenuti nella parte IV del D. Lgs. 152/2006>
Cass. Pen., sez. 3, 22 giugno 2005, n. 1359, Germondani, cit.
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Regolamento Regione Puglia n. 12 del 08/06/2012
«Regolamento per l’uso dei beni del demanio pubblico di
bonifica e di irrigazione della Regione Puglia»
Art. 2 (Costituzione di diritti di terzi)
c.1 I beni del Demanio regionale - ramo bonifica - possono essere
concessi in uso a terzi.
c.2 All’uopo, sono istituiti rapporti giuridici di diritto pubblico
attraverso un provvedimento amministrativo di “concessione”, a
carattere potestativo ed unilaterale, cui segue una convenzione contratto contenente condizioni e modalità, stipulata
con il concessionario e regolante i rapporti fra le parti.
c.3 le condizioni e le modalità di esercizio fissate negli atti
concessori devono garantire, in ogni caso, che:
- dall’uso dell’immobile non derivi alcun pregiudizio alla continuità
di svolgimento della funzione pubblica cui il bene stesso è
destinato.
- sia salvaguardata la compatibilità dell’uso autorizzato con la
funzione del bene e assicurato il suo contemporaneo
perseguimento.
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Regolamento Regione Puglia n. 12 del 08/06/2012
«Regolamento per l’uso dei beni del demanio pubblico di
bonifica e di irrigazione della Regione Puglia»
Art. 3 (Oggetto della concessione)
c.1 Nel rispetto dei criteri di compatibilità idraulica individuati nel
PAI, formano oggetto di concessioni di natura attiva le seguenti
opere, atti o fatti:
e) lo scarico nella rete dei canali consorziali di acque meteoriche
trattate e reflue, rese idonee per i successivi usi istituzionali a
seguito del trattamento effettuato da impianti di depurazione
comunali o privati o comunque da apprestamenti idonei (fosse
settiche, vasche Imhoff, ecc ...) fatte salve le norme di cui al d.
lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
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Regolamento Regione Puglia n. 12 del 08/06/2012
«Regolamento per l’uso dei beni del demanio pubblico di
bonifica e di irrigazione della Regione Puglia»
Art. 4 (Procedimento)
c.2 Qualsiasi soggetto pubblico o privato che intenda ottenere in
concessione un bene di cui all’art.1 deve produrre istanza al
Consorzio di Bonifica interessato
Art. 7 (Responsabile del Procedimento)
c.1 Il Consorzio nomina un responsabile del procedimento che, ai
sensi della Legge 241/90:
a) acquisisce i necessari pareri, nulla-osta, autorizzazioni, e in
particolare il parere idraulico rilasciato dalla Struttura Tecnica
provinciale del Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia per
concessioni afferentii corsi d’acqua pubblici;
c.3 Conclude il procedimento con un provvedimento
espresso in un tempo massimo di 90 giorni.
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«Regolamento per l’uso dei beni del demanio pubblico di
bonifica e di irrigazione della Regione Puglia»
Art. 8 (Emanazione dell’atto di concessione)
c.1 Il Consorzio di Bonifica, previa verifica della documentazione
prevista dagli artt. 4, 5 e 6, delibera la concessione del bene.
Art. 10 (Durata, decorrenza termine, divieto di rinnovo e
occupazione urgente)
c.1 La durata della concessione in uso di un bene demaniale è
fissata per ogni singola concessione ordinariamente in anni cinque.
Concessioni aventi maggior durata devono essere adeguatamente
giustificate da valutazioni tecnico economiche ed estimative in
rapporto agli investimenti eseguiti sul bene demaniale.
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«Regolamento per l’uso dei beni del demanio pubblico di
bonifica e di irrigazione della Regione Puglia»
Art. 19 (Sanzioni)
c.1 L’utilizzazione di beni demaniali senza titolo ovvero in
difformità dal titolo concessorio comporta il pagamento di una
sanzione pari al doppio del canone ordinario, commisurata alla
durata dell’abuso, fatta salva la facoltà del Consorzio di attivare
la procedura di decadenza prevista dall’art. 12 del presente
regolamento.
c.2 Resta ferma l’applicazione delle altre misure sanzionatorie
vigenti ivi compreso lo sgombero e il ripristino dello stato dei
luoghi.
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«Regolamento per l’uso dei beni del demanio pubblico di
bonifica e di irrigazione della Regione Puglia»
Art. 30 (Disciplina dei rapporti in corso)
c.1 Il presente regolamento si applica ai rapporti giuridici sorti a
partire dal giorno successivo la sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
c.2 Per le utilizzazioni senza titolo dei beni demaniali, in atto alla
data di entrata in vigore del presente regolamento, è possibile il
rilascio della concessione in sanatoria, previa verifica dei requisiti
soggettivi ed oggettivi del possessore e per la durata di un solo
anno, da richiedersi al consorzio entro e non oltre 90 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento.
c.3 La concessione rilasciata ai sensi del precedente comma è
subordinata al pagamento, in misura doppia, del canone calcolato
secondo i criteri di cui al precedente art. 9.
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Seminario Tecnico su «Acque meteoriche di dilavamento e di prima