CIRCOLARE N. 50 del 5 novembre 2015 (agg. 10.11.2015)
Settore relazioni sindacali e contrattuale
ACCORDO REGIONE E PARTI SOCIALI DEL 4/11/2015 CIG IN DEROGA
Procedura consultazione sindacale AI Regionale 10/11/2015 cig in deroga
Procedura consultazione sindacale AI Regionale 10/11/2015 sospensioni EBAV
INTEGRAZIONE LINEE GUIDA CIG IN DEROGA 2015
In data 4/11/2015 in Regione è stato sottoscritto un accordo che prevede la possibilità di ricorrere alla cig in
deroga 2015 per ulteriori 45 gg di calendario per periodi entro il 31/12/2015
Sono state riviste le procedure sindacali per l’attivazione cig in deroga e sospensioni Ebav con 2 accordi
interconfederali regionali firmati il 10/11/2015 valevoli per le sospensioni che interessano il periodo 4/11/201531/12/2015.
Evidenziamo che l’Accordo in Regione del 4/11/2015 non comporta una proroga della precedente normativa in
materia di cig in deroga. L’accordo infatti prevede disposizioni diverse, come di seguito indicato:
DURATA
CONDIZIONI
45 gg di calendario



La ditta deve aver già richiesto i 150 gg di cui alla normativa previgente
Richiesta di esame congiunto in Regione
Dichiarazione EBAV di non corrispondere prestazioni sospensioni EB per il periodo
di cig in deroga richiesto
1)Datori di lavoro non imprenditori
(compresi Associazioni Datoriali e Studi
professionali)
TIPOLOGIA DI
DITTE
2)Imprese in CIGO/CIGS limitatamente
ai lavoratori a domicilio
3) imprese artigiane e terziario (iscritte
ai rispettivi Enti Bilaterali)
NUOVA
PROCEDURA
SINDACALE
PROCEDURA
SINDACALE
PREVIGENTE
Periodi di sospensione dal 4/11/2015 al
31/12/2015
seguono la previgente procedura di
consultazione sindacale e di presentazione
domanda
seguono la nuova procedura di seguito
illustrata
Accordo Interconfederale regionale del 10/11/2015 che dovrà essere obbligatoriamente
applicato:
Dalle ditte che sospendono lavoratori per mancanza di lavoro dal 4/11 con il
requisito dei 12 mesi di anzianità aziendale
- Dalle ditte che hanno in corso sospensioni con intervento EBAV alla data del 4/11
per i soli lavoratori che hanno il requisito dei 12 mesi di anzianità aziendale
(In tale ultimo caso e con le modalità previste nell’A.I.Regionale del 10/11/2015
cesserà la sospensione con intervento EBAV che sarà sostituita dalla cig in deroga)
la procedura previgente di cui all’accordo interconfederale regionale 29/12/14 conserva la
sua validità :
- per le imprese che rientrano nell’ambito di applicazione dello stesso e che non
hanno esaurito i 150 giorni di calendario di cig in deroga previsti dal DM 83473 per
il 2015.
- per le imprese che attiveranno per la prima volta la procedura di CIG in deroga dal
4 11 2015 sino al 31 12 2015.
SINTESI NUOVA PROCEDURA PER ULTERIORI 45 GG CIG IN DEROGA
1) La ditta invia modulo richiesta esame congiunto in sede regionale via pec a:
[email protected]
e per conoscenza a: [email protected] nonchè alla CNA Provinciale cui aderisce o
conferisce mandato
*** nota:
2) La CNA Provinciale invia il modulo alla/alle OO.SS, indicando se la ditta ha/non ha in corso sospensioni
EBAV e la/le OO.SS che hanno firmato i precedenti accordi di cig/sospensione
3) La Regione (di norma entro 2 giorni) – in alternativa alla convocazione in sede regionale - rilascia
apposito nulla osta inviandolo direttamente all’indirizzo del referente dell’Associazione indicato nel
modulo
4) Ditta, CNA e OO.SS che ha firmato il precedente accordo di cig in deroga si incontreranno per la
sottoscrizione dell’accordo sindacale. (E’ obbligatoria la firma dell’Associazione Artigiana)
NB: si dovrà fare attenzione alla data del verbale che non potrà essere antecedente alla data del nulla
osta. Si ricorda inoltre che i lavoratori non possono essere messi in cig in deroga prima della
sottoscrizione dell’accordo sindacale per cui sarà necessario calcolare i tempi tecnici per l’arrivo del nulla
osta
5) L’accordo firmato dovrà essere inviato a:
a) All’indirizzo della regione: [email protected] che inserirà nella procedura di Co
Veneto appositi codici che consentiranno successivamente l’inoltro da parte della ditta della
domanda di cig in deroga
b) ad EBAV che rilascerà apposita dichiarazione che attesti che non viene corrisposta alcuna quota di
sospensione EBAV per il periodo di cig in deroga richiesto alla regione veneto
6) a seguito della firma dell’accordo sindacale, i lavoratori possono essere messi in cig in deroga e la ditta
può presentare nei 20 gg successivi la domanda tramite il portale Co Veneto allegando: nulla osta,
accordo sindacale e dichiarazione EBAV
*** nota:
nell’indicare la data di inizio CIGD nel modulo che va inviato alla Regione, va tenuto conto che la Regione
impiegherà presumibilmente 2/3 giorni per inviare il nulla osta e che la CIGD può iniziare SOLO dopo la firma del
verbale di consultazione sindacale.
SOSPENSIONI EBAV DAL 4/11/2015
A seguito della modifica delle linee guida della cig in deroga le Parti Sociali hanno sottoscritto l’accordo
interconfederale 10/11/2015 con nuove procedure per le sospensioni che iniziano dal 4/11 e per quelle già in
corso limitatamente ai dipendenti con i requisiti per accedere alla cig in deroga
Di seguito una sintesi
DITTE CHE HANNO GIA’ SOSPENSIONI EBAV IN CORSO ALLA DATA DEL 4/11
DIPENDENTI CHE HANNO 12 MESI DI ANZIANITÀ
AZIENDALE
Nel verbale di cig in deroga 2015 (accordo 4/11/2015
modifica linee guida cig in deroga) sarà specificato se
la ditta ha/non ha stipulato un verbale di sospensioni
EBAV per il periodo di cig in deroga richiesto.
In caso affermativo, nel verbale stesso sarà precisato
che la data finale di sospensione con intervento EBAV
per i lavoratori con il requisito dei 12 mesi di anzianità
aziendale specificatamente indicati avrà efficacia fino
al giorno precedente la data di accesso alla cig in
deroga
DIPENDENTI CHE NON HANNO 12 MESI DI
ANZIANITÀ AZIENDALE
NB: I lavoratori senza i 12 mesi di anzianità
aziendale continuano, invece, con la sospensione
EBAV
Resta quindi valido il verbale di sospensione
precedentemente sottoscritto
DITTE CHE NON HANNO GIA’ SOSPENSIONI EBAV IN CORSO ALLA DATA DEL 4/11
DIPENDENTI CHE HANNO 12 MESI DI ANZIANITÀ
AZIENDALE
Cig in deroga 2015
DIPENDENTI CHE NON HANNO 12 MESI DI
ANZIANITÀ AZIENDALE
nel caso in ditta ci siano dipendenti da sospendere
senza il requisito dei 12 mesi di anzianità aziendale,
dovrà essere stipulato per questi ultimi specifico
accordo sindacale con intervento EBAV
L’accordo Regionale 4/11 di modifica delle linee guida cig in deroga 2015 e gli accordi interconfederali regionali
sulle procedure cig in deroga e sospensioni del 10/11 sono consultabili nel sito CNA Veneto/Ammortizzatori
Sociali/2015 unitamente al modulo da presentare in Regione per la richiesta di esame congiunto.
Cordiali saluti
Cna Veneto
Settore relazioni sindacali e contrattuale
Scarica

CIRCOLARE N. 50 del 5 novembre 2015 (agg. 10.11.2015)