CIRCOLARE N. 50 del 5 novembre 2015 (agg. 10.11.2015) Settore relazioni sindacali e contrattuale ACCORDO REGIONE E PARTI SOCIALI DEL 4/11/2015 CIG IN DEROGA Procedura consultazione sindacale AI Regionale 10/11/2015 cig in deroga Procedura consultazione sindacale AI Regionale 10/11/2015 sospensioni EBAV INTEGRAZIONE LINEE GUIDA CIG IN DEROGA 2015 In data 4/11/2015 in Regione è stato sottoscritto un accordo che prevede la possibilità di ricorrere alla cig in deroga 2015 per ulteriori 45 gg di calendario per periodi entro il 31/12/2015 Sono state riviste le procedure sindacali per l’attivazione cig in deroga e sospensioni Ebav con 2 accordi interconfederali regionali firmati il 10/11/2015 valevoli per le sospensioni che interessano il periodo 4/11/201531/12/2015. Evidenziamo che l’Accordo in Regione del 4/11/2015 non comporta una proroga della precedente normativa in materia di cig in deroga. L’accordo infatti prevede disposizioni diverse, come di seguito indicato: DURATA CONDIZIONI 45 gg di calendario La ditta deve aver già richiesto i 150 gg di cui alla normativa previgente Richiesta di esame congiunto in Regione Dichiarazione EBAV di non corrispondere prestazioni sospensioni EB per il periodo di cig in deroga richiesto 1)Datori di lavoro non imprenditori (compresi Associazioni Datoriali e Studi professionali) TIPOLOGIA DI DITTE 2)Imprese in CIGO/CIGS limitatamente ai lavoratori a domicilio 3) imprese artigiane e terziario (iscritte ai rispettivi Enti Bilaterali) NUOVA PROCEDURA SINDACALE PROCEDURA SINDACALE PREVIGENTE Periodi di sospensione dal 4/11/2015 al 31/12/2015 seguono la previgente procedura di consultazione sindacale e di presentazione domanda seguono la nuova procedura di seguito illustrata Accordo Interconfederale regionale del 10/11/2015 che dovrà essere obbligatoriamente applicato: Dalle ditte che sospendono lavoratori per mancanza di lavoro dal 4/11 con il requisito dei 12 mesi di anzianità aziendale - Dalle ditte che hanno in corso sospensioni con intervento EBAV alla data del 4/11 per i soli lavoratori che hanno il requisito dei 12 mesi di anzianità aziendale (In tale ultimo caso e con le modalità previste nell’A.I.Regionale del 10/11/2015 cesserà la sospensione con intervento EBAV che sarà sostituita dalla cig in deroga) la procedura previgente di cui all’accordo interconfederale regionale 29/12/14 conserva la sua validità : - per le imprese che rientrano nell’ambito di applicazione dello stesso e che non hanno esaurito i 150 giorni di calendario di cig in deroga previsti dal DM 83473 per il 2015. - per le imprese che attiveranno per la prima volta la procedura di CIG in deroga dal 4 11 2015 sino al 31 12 2015. SINTESI NUOVA PROCEDURA PER ULTERIORI 45 GG CIG IN DEROGA 1) La ditta invia modulo richiesta esame congiunto in sede regionale via pec a: [email protected] e per conoscenza a: [email protected] nonchè alla CNA Provinciale cui aderisce o conferisce mandato *** nota: 2) La CNA Provinciale invia il modulo alla/alle OO.SS, indicando se la ditta ha/non ha in corso sospensioni EBAV e la/le OO.SS che hanno firmato i precedenti accordi di cig/sospensione 3) La Regione (di norma entro 2 giorni) – in alternativa alla convocazione in sede regionale - rilascia apposito nulla osta inviandolo direttamente all’indirizzo del referente dell’Associazione indicato nel modulo 4) Ditta, CNA e OO.SS che ha firmato il precedente accordo di cig in deroga si incontreranno per la sottoscrizione dell’accordo sindacale. (E’ obbligatoria la firma dell’Associazione Artigiana) NB: si dovrà fare attenzione alla data del verbale che non potrà essere antecedente alla data del nulla osta. Si ricorda inoltre che i lavoratori non possono essere messi in cig in deroga prima della sottoscrizione dell’accordo sindacale per cui sarà necessario calcolare i tempi tecnici per l’arrivo del nulla osta 5) L’accordo firmato dovrà essere inviato a: a) All’indirizzo della regione: [email protected] che inserirà nella procedura di Co Veneto appositi codici che consentiranno successivamente l’inoltro da parte della ditta della domanda di cig in deroga b) ad EBAV che rilascerà apposita dichiarazione che attesti che non viene corrisposta alcuna quota di sospensione EBAV per il periodo di cig in deroga richiesto alla regione veneto 6) a seguito della firma dell’accordo sindacale, i lavoratori possono essere messi in cig in deroga e la ditta può presentare nei 20 gg successivi la domanda tramite il portale Co Veneto allegando: nulla osta, accordo sindacale e dichiarazione EBAV *** nota: nell’indicare la data di inizio CIGD nel modulo che va inviato alla Regione, va tenuto conto che la Regione impiegherà presumibilmente 2/3 giorni per inviare il nulla osta e che la CIGD può iniziare SOLO dopo la firma del verbale di consultazione sindacale. SOSPENSIONI EBAV DAL 4/11/2015 A seguito della modifica delle linee guida della cig in deroga le Parti Sociali hanno sottoscritto l’accordo interconfederale 10/11/2015 con nuove procedure per le sospensioni che iniziano dal 4/11 e per quelle già in corso limitatamente ai dipendenti con i requisiti per accedere alla cig in deroga Di seguito una sintesi DITTE CHE HANNO GIA’ SOSPENSIONI EBAV IN CORSO ALLA DATA DEL 4/11 DIPENDENTI CHE HANNO 12 MESI DI ANZIANITÀ AZIENDALE Nel verbale di cig in deroga 2015 (accordo 4/11/2015 modifica linee guida cig in deroga) sarà specificato se la ditta ha/non ha stipulato un verbale di sospensioni EBAV per il periodo di cig in deroga richiesto. In caso affermativo, nel verbale stesso sarà precisato che la data finale di sospensione con intervento EBAV per i lavoratori con il requisito dei 12 mesi di anzianità aziendale specificatamente indicati avrà efficacia fino al giorno precedente la data di accesso alla cig in deroga DIPENDENTI CHE NON HANNO 12 MESI DI ANZIANITÀ AZIENDALE NB: I lavoratori senza i 12 mesi di anzianità aziendale continuano, invece, con la sospensione EBAV Resta quindi valido il verbale di sospensione precedentemente sottoscritto DITTE CHE NON HANNO GIA’ SOSPENSIONI EBAV IN CORSO ALLA DATA DEL 4/11 DIPENDENTI CHE HANNO 12 MESI DI ANZIANITÀ AZIENDALE Cig in deroga 2015 DIPENDENTI CHE NON HANNO 12 MESI DI ANZIANITÀ AZIENDALE nel caso in ditta ci siano dipendenti da sospendere senza il requisito dei 12 mesi di anzianità aziendale, dovrà essere stipulato per questi ultimi specifico accordo sindacale con intervento EBAV L’accordo Regionale 4/11 di modifica delle linee guida cig in deroga 2015 e gli accordi interconfederali regionali sulle procedure cig in deroga e sospensioni del 10/11 sono consultabili nel sito CNA Veneto/Ammortizzatori Sociali/2015 unitamente al modulo da presentare in Regione per la richiesta di esame congiunto. Cordiali saluti Cna Veneto Settore relazioni sindacali e contrattuale