IMU – ABITAZIONE PRINCIPALE
a cura di Giordano Tedoldi
ABITAZIONE PRINCIPALE
BREVE EXCURSUS NORMATIVO
D.L. 201/2011
ha reintrodotto il pagamento dell’imposta
sull’abitazione principale, ciò ponendosi in contrasto con
quanto previsto dalla Legge delle delega n. 42/2009, che
all’art. 12 c. l.B citava espressamente: “… l’esclusione della
tassazione patrimoniale sull’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo”.
A tal fine il D.Lgs. N. 23/2011 all’art. 8 stabilisce che il presupposto
dell’IMU è il “possesso di immobili diversi dall’abitazione
principale.”
Tale presupposto è stato neutralizzato dall’ art. 13 del D.L.
201/2011
Art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011
Per abitazione principale si intende l’immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano,
come unica unità immobiliare, nel quale il
possessore ed il suo nucleo familiare dimorano
abitualmente e risiedono anagraficamente.
Nel caso in cui i componenti del nucleo
familiare abbiano stabilito la dimora abituale e
la residenza anagrafica in immobili diversi
situati nel territorio comunale, le agevolazione
per l’abitazione principale e per le relative
pertinenze in relazione al nucleo familiare si
applicano per un solo immobile.
Abitazione principale
Immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare.
Nella quale il
possessore e il suo
nucleo familiare
Ha stabilito la
propria residenza
anagrafica
Dimorano
abitualmente
Requisiti
contemporanei
Domicilio e residenza
Art. 43 c.c.
Il domicilio di una persona è nel luogo in cui
essa ha stabilito la sede principale dei suoi
affari e interessi.
La residenza è nel luogo in cui la persona ha la
dimora abituale
dimora
Abituale = residenza del
soggetto
Semplice dimora (es. casa per le
vacanze, week end, ecc…)
Residenza
anagrafica
È quella che risulta dai registri
comunali
NUCLEO
FAMILIARE
FAMIGLIA ANAGRAFICA
Art. 4 D.P.R. 223/1989
Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di
persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità,
adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi
dimora abituale nello stesso comune.
Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola
persona
Unica unità
Immobiliare
A prescindere dalla circostanza
che sia utilizzata come
abitazione principale più di una
unità immobiliare distintamente
iscritta in catasto.
Quale abitazione principale
Più unità : scelta
Abitazioni diverse
Unificare in catasto le UIU
Disomogeneità nei diritti
Porzione di u.i.u. unità di
fatto ai fini fiscali
Impossibilità di procedere alla
fusione delle unità immobiliari
(ad. Esempio un’unità di
proprietà del marito e l’altra
della moglie)
Deve essere richiesta apposita
annotazione negli atti catastali
da parte dell’Agenzia del
Territorio
Nelle planimetrie presentate all’AGT
deve essere indicata la proprietà del
coniuge quale quota parte dell’intera
unità immobiliare
Coniugi proprietari
(non legalmente
separati) e residenti in
immobili diversi nel
Territorio Comunale
Non sono ammesse
doppie agevolazioni
sullo stesso Territorio
Comunale
Le agevolazioni per
abitazione spettano per
un solo immobile a
scelta.
Le agevolazioni
spettano se gli immobili
sono ubicati in comuni
diversi.
Ulteriore detrazione per i figli
(anni 2012, 2013) residenti e
dimoranti di età < 26 anni
€ 50 per figlio
Max 400 € = 8 figli
La detrazione è rapportata al periodo del compimento del
26° anno di età o all’evento nascita indipendentemente
dalla situazione reddituale del figlio
Es. DATA NASCITA: 15 marzo, si calcola il mese
17 marzo, non si calcola il mese
DATA compimento 26° anno: 14 marzo, spetta per marzo
16 marzo, non spetta per marzo
Spetta in parti uguali ai coniugi
comproprietari e residenti.
Non è possibile da parte del Comune, variare
l’importo della detrazione per i figli.
E’ possibile per il
Comune aumentare la
detrazione, per
l’abitazione principale
fino alla concorrenza
dell’imposta dovuta.
Condizione
Non può aumentare
l’aliquota di base (0,76%)
per gli immobili a
disposizione.(2^ case)
Ulteriori agevolazioni
Norma regolamentare
Anziani e disabili
Cittadini residenti all’estero
E’
possibile
assimilare
all’abitazione
principale
gli
immobili
dei
ricoverati
in
strutture di lungodegenza e case
di riposo.
Nonché le abitazioni di cittadini
italiani residenti all’estero
In tutte le fattispeci gli immobili non devono essere locati
Non si computa la quota statale
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Pertinenze
Una al massimo per le categorie c/2, c/6 e c/7
Anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad
uso abitativo
2 c/6
Esempio:
proprietà di
1 c/2
2 c/7
1 c/6
spettanti
1 c/2
1 c/7
Pertinenza
aspetto civilistico – art. 817 del c.c.
Art.817 – Sono pertinenze la cose destinate in modo durevole a
servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La destinazione può
essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi
ha un diritto reale sulla medesima
Requisito soggettivo
Requisito oggettivo
Volontà effettiva di creare il
vincolo
strumentale
e
funzionale
tra
il
bene
principale
(abitazione)
e
quello
accessorio
(cantina,box)
Rapporto funzionale
abitazione e pertinenze
tra
Vi deve essere coincidenza
di titolarità tra abitazione e
pertinenze
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Fabbricato cat. A/2
c/6
c/2
c/7
Cantina
c/2
Spettante c/6 e c/7
altro c/2 = aliquota ordinaria
Impossibilità per i Comuni dell’individuazione delle
pertinenze con il regolamento.
Abrogazione Art. 59 c.1 lettera D del D.Lgs 446/97
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