IMU – ABITAZIONE PRINCIPALE a cura di Giordano Tedoldi ABITAZIONE PRINCIPALE BREVE EXCURSUS NORMATIVO D.L. 201/2011 ha reintrodotto il pagamento dell’imposta sull’abitazione principale, ciò ponendosi in contrasto con quanto previsto dalla Legge delle delega n. 42/2009, che all’art. 12 c. l.B citava espressamente: “… l’esclusione della tassazione patrimoniale sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo”. A tal fine il D.Lgs. N. 23/2011 all’art. 8 stabilisce che il presupposto dell’IMU è il “possesso di immobili diversi dall’abitazione principale.” Tale presupposto è stato neutralizzato dall’ art. 13 del D.L. 201/2011 Art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011 Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazione per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Abitazione principale Immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare. Nella quale il possessore e il suo nucleo familiare Ha stabilito la propria residenza anagrafica Dimorano abitualmente Requisiti contemporanei Domicilio e residenza Art. 43 c.c. Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale dimora Abituale = residenza del soggetto Semplice dimora (es. casa per le vacanze, week end, ecc…) Residenza anagrafica È quella che risulta dai registri comunali NUCLEO FAMILIARE FAMIGLIA ANAGRAFICA Art. 4 D.P.R. 223/1989 Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona Unica unità Immobiliare A prescindere dalla circostanza che sia utilizzata come abitazione principale più di una unità immobiliare distintamente iscritta in catasto. Quale abitazione principale Più unità : scelta Abitazioni diverse Unificare in catasto le UIU Disomogeneità nei diritti Porzione di u.i.u. unità di fatto ai fini fiscali Impossibilità di procedere alla fusione delle unità immobiliari (ad. Esempio un’unità di proprietà del marito e l’altra della moglie) Deve essere richiesta apposita annotazione negli atti catastali da parte dell’Agenzia del Territorio Nelle planimetrie presentate all’AGT deve essere indicata la proprietà del coniuge quale quota parte dell’intera unità immobiliare Coniugi proprietari (non legalmente separati) e residenti in immobili diversi nel Territorio Comunale Non sono ammesse doppie agevolazioni sullo stesso Territorio Comunale Le agevolazioni per abitazione spettano per un solo immobile a scelta. Le agevolazioni spettano se gli immobili sono ubicati in comuni diversi. Ulteriore detrazione per i figli (anni 2012, 2013) residenti e dimoranti di età < 26 anni € 50 per figlio Max 400 € = 8 figli La detrazione è rapportata al periodo del compimento del 26° anno di età o all’evento nascita indipendentemente dalla situazione reddituale del figlio Es. DATA NASCITA: 15 marzo, si calcola il mese 17 marzo, non si calcola il mese DATA compimento 26° anno: 14 marzo, spetta per marzo 16 marzo, non spetta per marzo Spetta in parti uguali ai coniugi comproprietari e residenti. Non è possibile da parte del Comune, variare l’importo della detrazione per i figli. E’ possibile per il Comune aumentare la detrazione, per l’abitazione principale fino alla concorrenza dell’imposta dovuta. Condizione Non può aumentare l’aliquota di base (0,76%) per gli immobili a disposizione.(2^ case) Ulteriori agevolazioni Norma regolamentare Anziani e disabili Cittadini residenti all’estero E’ possibile assimilare all’abitazione principale gli immobili dei ricoverati in strutture di lungodegenza e case di riposo. Nonché le abitazioni di cittadini italiani residenti all’estero In tutte le fattispeci gli immobili non devono essere locati Non si computa la quota statale 12 Pertinenze Una al massimo per le categorie c/2, c/6 e c/7 Anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo 2 c/6 Esempio: proprietà di 1 c/2 2 c/7 1 c/6 spettanti 1 c/2 1 c/7 Pertinenza aspetto civilistico – art. 817 del c.c. Art.817 – Sono pertinenze la cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima Requisito soggettivo Requisito oggettivo Volontà effettiva di creare il vincolo strumentale e funzionale tra il bene principale (abitazione) e quello accessorio (cantina,box) Rapporto funzionale abitazione e pertinenze tra Vi deve essere coincidenza di titolarità tra abitazione e pertinenze 14 Fabbricato cat. A/2 c/6 c/2 c/7 Cantina c/2 Spettante c/6 e c/7 altro c/2 = aliquota ordinaria Impossibilità per i Comuni dell’individuazione delle pertinenze con il regolamento. Abrogazione Art. 59 c.1 lettera D del D.Lgs 446/97 16