Comune di Spoleto
www.comune.spoleto.pg.it
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1080
DEL
17/10/2014
1/4
Ufficio proponente: ICSSS - Ufficio Politiche per la casa reddito e famiglie
_____________________________________________________________________________________
Direzione: ICSSS - Dirigente ICSSS
_____________________________________________________________________________________
Oggetto: Mancato accoglimento della domanda di subentro per la titolarità del contratto di locazione dell'alloggio di edilizia
residenziale sociale pubblica presentata dal Sig. Vincenzo Venturi
_____________________________________________________________________________________
Responsabile del procedimento: Roberta Farinelli
_____________________________________________________________________________________
Il Dirigente
Stefania Nichinonni
Data
17/10/2014
Il presente documento è redatto in formato digitale e sottoscritto con firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n.
82 e s.m.i. recante il “Codice dell’amministrazione digitale” ed è conservato in originale presso l’archivio informatico del Comune di
Spoleto.
Comune di Spoleto
www.comune.spoleto.pg.it
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1080
IL
DEL
17/10/2014
2/4
DIRIGENTE
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 51 del 2 aprile 2014 avente ad oggetto “Riorganizzazione
responsabili e conferimento incarichi dirigenziali ( artt. 50 e 109 del TUEL; art. 15-ter del ROUS) con il
quale è stato conferito alla dr.ssa Stefania Nichinonni l’incarico di dirigente della direzione Istruzione
Coesione Sociale Salute e Sport;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1622 del 27/12/2012 con la quale sono stati conferiti
gli incarichi di responsabili di servizio ed i meccanismi di supplenza nella direzione ICSSS, nonché
assegnate la responsabilità di procedimento;
VISTA la deliberazione n. 42 del 29/09/2014 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
2014, il bilancio pluriennale 2014-2016 e la relazione previsionale e programmatica 2014-2016;
PREMESSA:
Il Comune di Spoleto gestisce i procedimenti amministrativi di subentro e le volture nei contratti di
locazione negli alloggi di edilizia residenziale sociale, ai sensi dell’art. 33 della Legge regionale 28
novembre 2003, il quale prevede che : “ i componenti del nucleo familiare assegnatario, nonché il
coniuge, il convivente more uxorio ed i figli, venuti a far parte del nucleo familiare dopo l’assegnazione,
subentrano nella titolarità del rapporto locativo, in caso di decesso dell’assegnatario o di abbandono
dell’alloggio , purchè ancora conviventi. I componenti il nucleo familiare non ricompresi tra quelli di cui
al comma 1, inseriti nel nucleo familiare anagrafico dopo l’assegnazione, subentrano solo se
l’ampliamento stabile del nucleo familiare è stato autorizzato dall’ATER regionale almeno 5 anni prima
del decesso dell’assegnatario o dell’abbandono dell’alloggio. In caso di separazione, di scioglimento del
matrimonio, di cessazione degli effetti civili dello stesso si provvede all’eventuale voltura del contratto di
locazione uniformandosi alla decisione, anche provvisoria, del giudice”.
Il Sig. Venturi Vincenzo ha presentato domanda num. Prot. 27229 del 04/06/2014 per ottenere il
subentro nella titolarità del contratto di locazione relativamente all’alloggio di ers sociale pubblica sito in
via Tre Settembre n. 15 assegnato alla madre Venturi Adriana deceduta in data 10/04/2014.
Il Sig. Venturi Vincenzo ha dichiarato di essere componente del nucleo familiare assegnatario.
Dalle verifiche effettuate dall’ufficio, in particolare dalla consultazione delle certificazioni anagrafiche è
emerso che alla data del decesso della madre signora Venturi Adriana, il Sig. Venturi Vincenzo non era
con ella convivente, ma era residente in via G. Marconi n. 432. Il Sig. Venturi Vincenzo ha trasferito la
propria residenza in via Tre settembre n. 15 dalla data del 12/04/2014, quindi in data successiva al
decesso della madre.
Comune di Spoleto
www.comune.spoleto.pg.it
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1080
DEL
17/10/2014
3/4
Anche la polizia municipale, incaricata dai servizi demografici di eseguire ulteriori verifiche, ha
specificato che, da ulteriori accertamenti effettuati, è emerso che il sig. Vincenzo Venturi alloggiava
saltuariamente presso la madre fin dal mese di gennaio 2014 al fine di assisterla nella malattia, ma la
richiesta di residenza anagrafica in via Tre settembre n. 15 è avvenuta in data 12/04/2014, quindi in data
successiva al decesso della signora Venturi Adriana.
Inoltre l’ATER Umbria, a nostra richiesta di chiarimenti, ha risposto ( con pec, ns prot. num. 35458 del
11/07/2014) affermando che dagli atti in loro possesso, è risultato che la Signora Venturi Adriana era
l’unica occupante dell’alloggio in oggetto e quindi invita il Comune a riprendere il possesso di tale
alloggio valutando l’opportunità di emettere ordinanza nei confronti del sig. Venturi Vincenzo per
occupazione abusiva di alloggio.
Non ricorre la fattispecie prevista nel primo comma dell’art. 33 della L.R. n. 23/2003 in quanto il Sig.
Venturi Vincenzo è il figlio della signora Venturi Adriana ma non erano conviventi nell’alloggio di ers
pubblica alla data data del decesso di quest’ultima. Il Sig. Venturi Vincenzo, pertanto, non ha titolo
giuridico per il subentro nella titolarità del contratto di locazione di ers pubblica sito nel Comune di
Spoleto, via Tre settembre n. 15.
MOTIVAZIONE: Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato, con il
presente atto si ritiene necessario non accogliere la domanda prot. num. 27229 del 04/06/2014
presentata dal signor Vincenzo Venturi relativa al subentro nella titolarità del contratto di locazione
dell’alloggio di ers pubblica sito in via Tre Settembre n. 15, già assegnato alla madre sig.ra Venturi
Adriana deceduta in data 10/04/2014.
VISTO l’art. 33 della legge regionale 28 novembre 2003 n. 23;
DATO ATTO che la proposta della presente determinazione è stata redatta dal responsabile del
procedimento che, con la trasmissione al dirigente attraverso il sistema di gestione digitalizzato dei
provvedimenti relativo al progetto egov umbria denominato INTERPA, ne ha accertato la regolarità
tecnico-amministrativa;
RITENUTO che il presente atto sia di competenza dirigenziale ai sensi dell’articolo 64 dello
Statuto Comunale di Spoleto e dell’articolo 107 del D.lgs 18 agosto 2000, n° 267;
DETERMINA
Comune di Spoleto
www.comune.spoleto.pg.it
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1080
DEL
17/10/2014
4/4
1. DI NON ACCOGLIERE, per quanto espresso in premessa ed in motivazione che qui si intende integralmente
riportato, ai sensi dell’art. 33, primo comma, della Legge regionale n. 23/2003, la domanda prot. num.
27229/2014 presentata dal Sig. Vincenzo Venturi relativa al subentro nella titolarità del contratto di
locazione dell’alloggio di ers pubblica sito in via Tre Settembre n. 15 già assegnato alla Sig.ra Venturi
Adriana deceduta in data 10/04/2014.
2. DI INTIMARE al Sig. Venturi Vincenzo il rilascio dell’alloggio descritto al punto 1, entro il termine di 30
giorni dalla notifica del presente provvedimento, libero e vuoto da persone e cose ed eventuali accessori e
pertinenze annesse allo stesso, con riconsegna delle chiavi all’Ater Umbria o all’Ufficio Casa del Comune di
Spoleto. Nel caso di mancato rilascio dell’alloggio e di mancata consegna delle chiavi dello stesso entro il
termine sopra indicato, il Comune di Spoleto, d’intesa con l’Ater Umbria, previa ulteriore diffida, procederà
d’ufficio a riprendere il possesso di detto alloggio con l’assistenza della forza pubblica.
3. DI COMUNICARE il presente provvedimento al sig. Venturi Vincenzo e di trasmettere la presente
determinazione all’Azienda ATER regionale.
4. Di PRECISARE che tale provvedimento non ha rilevanza contabile.
5. DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento amministrativo è ammesso il ricorso giurisdizionale al
Tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni oppure il ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni che decorrono dalla comunicazione o dalla conoscenza del provvedimento
impugnato.
6. DI DARE ATTO che:
a. il responsabile del presente procedimento amministrativo è la dr.ssa Roberta Farinelli ai sensi dell’art.
5 della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e dell’articolo 51 del Regolamento di contabilità ;
b. il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82
recante il “Codice dell'amministrazione digitale”.
Il Dirigente
(Dr.ssa Stefania Nichinonni)
Scarica

4614_DETERMINA NON ACCOGLIMENTO VINCENZO VENTURI