AC02 Foglio Informativo APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE A CONSUMATORI A TEMPO DETERMINATO (in formato “I.E.B. – Informazioni Europee di Base”) in ottemperanza alle “Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari” (D.Lgs.n.385 del 1/9/1993 - delibera CICR del 4/3/2003 e successive Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia) Decorrenza: dal 01 ottobre 2015 A cura di Ufficio Ispettorato / Compliance Foglio Informativo APERTURA DI CREDITO IN C/C A CONSUMATORI A TEMPO DETERMINATO Foglio Informativo relativo al APERTURA DI CREDITO IN C/C A CONSUMATORI A TEMPO DETERMINATO 1. Identità e contatti del finanziatore Finanziatore CEREABANCA1897 Credito Cooperativo - Società Cooperativa Sede legale e amministrativa 37053 CEREA (VR) – Via Paride da Cerea, 30 Tel. 0442/80100 – Fax 0442/80770 Email [email protected] Email certificata [email protected] Sito web www.cereabanca1897.it Iscritta all’Albo degli Enti Creditizi al n. 2416.60 Cod. ABI: 08481.4 Iscritta all’Albo delle Società Cooperative al n. A162374 Iscritta al Registro delle Imprese di Verona al n. 00326500238 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Altre informazioni 2. Caratteristiche principali del prodotto di credito Tipo di contratto di credito Apertura di credito in conto corrente a consumatori a tempo determinato Importo totale del credito (limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore) Durata del contratto di credito Rimborso Caratteristiche del prodotto Principali rischi Oggetto: Area Tematica: Argomento: Rif. normativi Come definito dalla normativa sul credito ai consumatori : minimo € 200,00 e massimo € 75.000,00 A tempo determinato Al consumatore può essere chiesto in qualsiasi momento di rimborsare l’importo totale del credito . Con questa operazione la Banca mette a disposizione del cliente, che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (consumatore), a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la possibilità di utilizzare importi superiori alla disponibilità propria, nei limiti della somma accordata. Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l’emissione di assegni bancari), in una o più volte, il credito concesso e può ripristinare la disponibilità di credito con successivi versamenti, bonifici, accrediti. Sulle somme utilizzate nell’ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti. Il cliente è tenuto ad utilizzare l’apertura di credito entro i limiti del fido concesso e la banca non è obbligata ad eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento). Se la banca decide di dare ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe, e la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per detta fattispecie. Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale. Foglio Informativo – cod. AC02 Finanziamenti Apertura di credito in c/c D.Lgs n.385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003 e successive Disposizioni e Provvedimenti della Banca d’Italia Data aggiornam.: N. pagine: Referente: Data decorrenza: 01 ottobre 2015 Pagina 2 di 8 Matteo Ferracin 01 ottobre 2015 Foglio Informativo APERTURA DI CREDITO IN C/C A CONSUMATORI A TEMPO DETERMINATO 3. Costi del credito TASSI TASSI DI INTERESSE Parametro i indicizzazione + spread Tasso debitore (dare) annuo indicizzato - parametro di indicizzazione Il tasso di interesse viene determinato con periodicità dell’andamento del parametro di indicizzazione. trimestrale sulla base I tassi applicati non possono comunque superare il tasso di soglia di usura vigente. Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (L.108/96), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito della Banca www.cereabanca1897.it Euribor/365 a 3 mesi media percentuale mese di Marzo, Giugno, Settembre e Dicembre, rilevato da “Il sole 24 ore”, arrotondato allo 0,10 superiore o allo 0 qualora negativo, con decorrenza rispettivamente 1° Aprile, 1° Luglio, 1° Ottobre e 1° Gennaio - spread per utilizzi entro i limiti del fido concesso Massimo + 12,00% Massimo + 16,00% per utilizzi oltre i limiti del fido concesso (sconfinamento) Gli interessi debitori previsti per gli utilizzi oltre il limite dell’affidamento concesso sono calcolati sull’ammontare e per la durata dello sconfinamento per valuta, nel caso in cui il saldo per valuta ed il saldo disponibile risultino contestualmente sconfinanti. Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta vengono calcolati gli interessi debitori previsti per l’utilizzo nei limiti del fido. PERIODICITA’ CAPITALIZZAZIONE E MODALITA’ DI CALCOLO INTERESSI Gli interessi vengono liquidati con periodicità trimestrale e, comunque, all’atto di estinzione del rapporto, e portati in conto con valuta data di regolamento. Nell’ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene in ogni caso applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori. Capitalizzazione La liquidazione avviene in coincidenza con la fine di marzo, giugno, settembre e dicembre di ciascun anno. La determinazione degli interessi debitori, eseguita con riferimento alla durata dell’anno civile (365 gg), avviene secondo la seguente formula: 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 × 𝑡𝑎𝑠𝑠𝑜 × 𝑛. 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖 36.500 Modalità di calcolo La determinazione degli interessi debitori, eseguita con riferimento alla durata dell’anno civile, per anno bisestile (366gg), avviene secondo la seguente formula: 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 × 𝑡𝑎𝑠𝑠𝑜 × 𝑛. 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖 36.600 ULTIMA RILEVAZIONE DEL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE (Fonte “Il Sole 24 Ore”) Tasso Euribor 3 mesi/365 media percentuale mese di settembre: -0,036% Oggetto: Area Tematica: Argomento: Rif. normativi Foglio Informativo – cod. AC02 Finanziamenti Apertura di credito in c/c D.Lgs n.385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003 e successive Disposizioni e Provvedimenti della Banca d’Italia Data aggiornam.: N. pagine: Referente: Data decorrenza: 01 ottobre 2015 Pagina 3 di 8 Matteo Ferracin 01 ottobre 2015 Foglio Informativo APERTURA DI CREDITO IN C/C A CONSUMATORI A TEMPO DETERMINATO COSTI1 COMMISSIONI Commissione omnicomprensiva sull’affidamento (da € 0,00 a € 4.999,99) 0,00 % Commissione omnicomprensiva sull’affidamento (da € 5.000,00) 0,40 % per trimestre minimo € 0,00 Commissione di istruttoria veloce (CIV) La commissione d’istruttoria veloce, addebitata su base giornaliera, si applica – nelle misure e con le modalità sopra riportate - a condizione che, nell’arco del trimestre, si generino, sconfinamenti o incrementi di sconfinamenti preesistenti, avuto riguardo del saldo disponibile di fine giornata. Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta non vengono applicati né la CIV né il tasso debitore. La CIV è dovuta esclusivamente nei casi in cui la Banca, in base alle proprie procedure interne, prima di autorizzare lo sconfinamento svolge un’istruttoria veloce. La Banca svolge un’istruttoria veloce: in caso di c/c non affidato,ogni volta che il conto passa da un saldo liquido avere ad un saldo dare eccedente il limite minimo di applicazione in caso di conto corrente affidato, ogni volta che il saldo liquido dare eccede l’importo del fido di c/c per un importo superiore al limite minimo di applicazione. ogni volta che l’importo dello scoperto/sconfino peggiora rispetto al valore precedente. La CIV non è comunque dovuta se: € 50,00 fisse franchigia € 1.000,00 massimo € 100,00 al mese se lo sconfinamento è contemporaneamente: - di ammontare complessivo, anche per effetto di più addebiti, pari o inferiore a 500 euro; - di durata pari o inferiore a 7 giorni Il consumatore beneficia di questa esclusione solo una volta per ciascun trimestre lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento nei confronti della Banca; se lo sconfinamento non è stato autorizzato SPESE Spese di gestione del conto sul quale registrare i rimborsi e i prelievi Si veda il foglio informativo del contratto di conto corrente Spese per invio documentazione: 1 contabili € 0,00 comunicazioni (ex artt.118 e 119 D.Lgs. 385/93) relative agli obblighi di trasparenza € 0,00 altre comunicazioni € 5,00 Per i costi connessi al rapporto di conto corrente si veda il relativo foglio informativo Oggetto: Area Tematica: Argomento: Rif. normativi Foglio Informativo – cod. AC02 Finanziamenti Apertura di credito in c/c D.Lgs n.385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003 e successive Disposizioni e Provvedimenti della Banca d’Italia Data aggiornam.: N. pagine: Referente: Data decorrenza: 01 ottobre 2015 Pagina 4 di 8 Matteo Ferracin 01 ottobre 2015 Foglio Informativo APERTURA DI CREDITO IN C/C A CONSUMATORI A TEMPO DETERMINATO Spese di rimborso per informativa precontrattuale € 0,00 Spese per ricerca e copia documentazione € 6,00 per singolo foglio Imposte e tasse presenti e future A carico del cliente nella misura prevista dalla legge CONDIZIONI IN PRESENZA DELLE QUALI I COSTI RELATIVI AL CONTRATTO DI CREDITO POSSONO ESSERE MODIFICATI Il finanziatore può modificare le condizioni economiche qualora sussista un giustificato motivo, inviando al consumatore una comunicazione scritta contenente in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto” e con preavviso di due mesi, ai sensi dell’art.118, d.lgs. 1 settembre1993, n.385, e successive modifiche COSTI IN CASO DI RITARDO NEL PAGAMENTO Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore interessi di mora al tasso di sconfinamento (utilizzi oltre i limiti di fido)sopra indicato. Il tasso degli interessi di mora può essere modificato in presenza delle seguenti condizioni: Il finanziatore può modificare le condizioni economiche qualora sussista un giustificato motivo, inviando al consumatore una comunicazione scritta contenente in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto” e con preavviso di due mesi, ai sensi dell’art.118, d.lgs. 1 settembre1993, n.385, e successive modifiche. TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG) Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell’importo totale del credito Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte. I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono ad alcuni profili di operatività, meramente indicativi. Per saperne di più : www.bancaditalia.it e www.cereabanca1897.it PROFILO TAEG CONTRATTO CON DURATA DI 18 MESI E COMMISSIONE OMNICOMPRENSIVA SULL’AFFIDAMENTO NON APPLICABILE (ipotesi di affidamento di 1.500 euro utilizzato per intero per tutta la durata, tasso debitore nominale annuo del 12,00%, commissione sull’accordato dello 0,0%) 11,67% CONTRATTO CON DURATA DI 18 MESI E COMMISSIONE OMNICOMPRENSIVA SULL’AFFIDAMENTO (ipotesi di affidamento di 5.000 euro utilizzato per intero per tutta la durata, tasso debitore nominale annuo del 12,00%, commissione sull’accordato dello 0,40%) 13,18% Oggetto: Area Tematica: Argomento: Rif. normativi Foglio Informativo – cod. AC02 Finanziamenti Apertura di credito in c/c D.Lgs n.385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003 e successive Disposizioni e Provvedimenti della Banca d’Italia Data aggiornam.: N. pagine: Referente: Data decorrenza: 01 ottobre 2015 Pagina 5 di 8 Matteo Ferracin 01 ottobre 2015 Foglio Informativo APERTURA DI CREDITO IN C/C A CONSUMATORI A TEMPO DETERMINATO 4. Altri importanti aspetti legali Diritto di recesso dal contratto di credito Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento,senza penalità e senza spese, nonché di ridurre l’importo totale del credito dandone comunicazione alla Banca e facendo affluire sul conto corrente collegato l’importo dovuto per capitale, interessi e spese. Diritto di ripensamento ex art.125-quater D.Lgs 385/93(TUB): il consumatore può esercitare, senza alcun onere, né spesa, né penale, il diritto di recesso dal contratto di credito entro 14 (quattordici) giorni di calendario dalla conclusione del contratto, inviando per iscritto, presso la filiale ove è costituito il rapporto, una comunicazione con la espressa dichiarazione di recesso. Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Consultazione di una banca dati Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. Banche dati consultabili: 1. Centrale Rischi della Banca d’Italia 2. Cerved Group SPA 5. Informazioni supplementari in caso di commercializzazione a distanza di servizi finanziari Tipologia di commercializzazione non gestita 6. Recesso e Reclami Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere, nel rispetto della normativa vigente, a variazioni unilaterali di tassi, prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest’ultimo la variazione con un preavviso minimo di due mesi. La variazione si intende approvata se il cliente non recede entro la data prevista per la sua applicazione, senza spese e con l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Recesso dal contratto La Banca ha la facoltà di recedere dall’apertura di credito concessa a tempo determinato, mediante comunicazione scritta (anche via fax o e-mail) al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 1186 cod.civ2.,o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla Banca. Per il pagamento di quanto utilizzato, degli interessi e di ogni altra spesa ed onere sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un termine di 1 giorno. Il Consumatore ha diritto di recedere dal contratto, senza alcuna penalità e senza giustificarne il motivo, entro il termine di 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del contratto, tramite invio alla Banca (presso la filiale ove è intrattenuto il rapporto) di 2 Art. 1186 del Codice Civile :Decadenza dal termine .Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse (1274, 1299, 1313, 1844, 1850, 1867 e seguente, 1877, 2743). Oggetto: Area Tematica: Argomento: Rif. normativi Foglio Informativo – cod. AC02 Finanziamenti Apertura di credito in c/c D.Lgs n.385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003 e successive Disposizioni e Provvedimenti della Banca d’Italia Data aggiornam.: N. pagine: Referente: Data decorrenza: 01 ottobre 2015 Pagina 6 di 8 Matteo Ferracin 01 ottobre 2015 Foglio Informativo APERTURA DI CREDITO IN C/C A CONSUMATORI A TEMPO DETERMINATO una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la espressa dichiarazione di recesso. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante fax, telegramma o email a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro le 48 ore successive. In tali casi, il Cliente deve corrispondere alla Banca di tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso. Il recesso è efficace nei confronti della Banca dal momento in cui questa ne riceve comunicazione. Tempi massimi per la chiusura del rapporto n ogni caso, il recesso ha l’effetto di sospendere immediatamente il diritto del Cliente di utilizzare la disponibilità; le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell’apertura di credito neppure per l’importo delle disposizioni eseguite. 30 giorni dal ricevimento della richiesta di recesso da parte del cliente, fermi restando l’obbligo di quest’ultimo di provvedere all’estinzione di tutte le proprie pendenze relative al rapporto contrattuale e i tempi necessari alla contabilizzazione delle somme derivanti dai servizi collegati e/o dalle partite in maturazione. I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Recapito: CereaBanca 1897 Credito Cooperativo s.c. Via Paride da Cerea n. 30 – 37053 Cerea (VR) Tel. 0442/80100 - Fax 0442/80770 E-mail: [email protected] E-mail cert.:[email protected] Sito internet: www.cereabanca1897.it Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: Reclami - Organi e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie Oggetto: Area Tematica: Argomento: Rif. normativi Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca; Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il Cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli – se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati – deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal “Conciliatore Bancario Finanziario” purché iscritto nell’apposito registro ministeriale. Foglio Informativo – cod. AC02 Finanziamenti Apertura di credito in c/c D.Lgs n.385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003 e successive Disposizioni e Provvedimenti della Banca d’Italia Data aggiornam.: N. pagine: Referente: Data decorrenza: 01 ottobre 2015 Pagina 7 di 8 Matteo Ferracin 01 ottobre 2015 Foglio Informativo APERTURA DI CREDITO IN C/C A CONSUMATORI A TEMPO DETERMINATO 7. Legenda Tasso di interesse debitore Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l’utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest’ultimo dalla Banca stessa. Periodicità di degli interessi Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto, producendo ulteriori interessi. Nell’ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori. capitalizzazione Tasso di interesse di mora Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della Banca, del rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo. Consumatore Persona fisica che agisce per scopi diversi dall’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Commissione omnicomprensiva sull’affidamento Commissione per la messa a disposizione dei fondi. Compenso per l’impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all’ammontare dell’affidamento concesso. Si applica sulla somma messa a disposizione del cliente e per il periodo in cui la somma stessa è messa a disposizione. Sconfinamento Utilizzo da parte del cliente di somme di denaro in eccedenza rispetto all’ammontare dell’affidamento concesso (utilizzo extrafido). TEGM (tasso effettivo globale medio) Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla Legge sull’usura (L.108/96). Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra quelli pubblicati, il TEGM delle aperture di credito in conto corrente, aumentarlo di un quarto, aggiungere quattro punti percentuali e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore. La differenza tra il tasso soglia e il tasso medio non può inoltre essere superiore a 8 punti percentuali. Valuta Data di inizio di decorrenza degli interessi Saldo per valuta Somma sulla quale vengono calcolati gli interessi attivi e passivi. Saldo disponibile Somma che può essere effettivamente utilizzate dal cliente per pagamenti o prelievi. Oggetto: Area Tematica: Argomento: Rif. normativi Foglio Informativo – cod. AC02 Finanziamenti Apertura di credito in c/c D.Lgs n.385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003 e successive Disposizioni e Provvedimenti della Banca d’Italia Data aggiornam.: N. pagine: Referente: Data decorrenza: 01 ottobre 2015 Pagina 8 di 8 Matteo Ferracin 01 ottobre 2015