AC02
Foglio Informativo
APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE A CONSUMATORI
A TEMPO DETERMINATO
(in formato “I.E.B. – Informazioni Europee di Base”)
in ottemperanza alle “Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari”
(D.Lgs.n.385 del 1/9/1993 - delibera CICR del 4/3/2003 e successive Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia)
Decorrenza: dal 01 ottobre 2015
A cura di
Ufficio Ispettorato / Compliance
Foglio Informativo
APERTURA DI CREDITO IN C/C A CONSUMATORI
A TEMPO DETERMINATO
Foglio Informativo relativo al
APERTURA DI CREDITO IN C/C A CONSUMATORI A TEMPO DETERMINATO
1. Identità e contatti del finanziatore
Finanziatore
CEREABANCA1897 Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Sede legale e amministrativa
37053 CEREA (VR) – Via Paride da Cerea, 30
Tel. 0442/80100 – Fax 0442/80770
Email
[email protected]
Email certificata
[email protected]
Sito web
www.cereabanca1897.it
Iscritta all’Albo degli Enti Creditizi al n. 2416.60
Cod. ABI: 08481.4
Iscritta all’Albo delle Società Cooperative al n. A162374
Iscritta al Registro delle Imprese di Verona al n. 00326500238
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Altre informazioni
2. Caratteristiche principali del prodotto di credito
Tipo di contratto di credito
Apertura di credito in conto corrente a consumatori a tempo determinato
Importo totale del credito
(limite massimo o somma
totale degli importi messi a
disposizione del consumatore)
Durata del contratto di credito
Rimborso
Caratteristiche del prodotto
Principali rischi
Oggetto:
Area Tematica:
Argomento:
Rif. normativi
Come definito dalla normativa sul credito ai consumatori :
minimo € 200,00 e massimo € 75.000,00
A tempo determinato
Al consumatore può essere chiesto in qualsiasi momento di rimborsare l’importo
totale del credito .
Con questa operazione la Banca mette a disposizione del cliente, che agisce per
scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale
eventualmente svolta (consumatore), a tempo determinato o indeterminato, una
somma di denaro, concedendogli la possibilità di utilizzare importi superiori alla
disponibilità propria, nei limiti della somma accordata.
Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l’emissione di
assegni bancari), in una o più volte, il credito concesso e può ripristinare la
disponibilità di credito con successivi versamenti, bonifici, accrediti.
Sulle somme utilizzate nell’ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli
interessi passivi pattuiti.
Il cliente è tenuto ad utilizzare l’apertura di credito entro i limiti del fido concesso e
la banca non è obbligata ad eseguire operazioni che comportino il superamento di
detti limiti (c.d. sconfinamento). Se la banca decide di dare ugualmente seguito a
simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in
situazioni analoghe, e la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per detta
fattispecie.
Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle
condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del
servizio) ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei tassi
rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale.
Foglio Informativo – cod. AC02
Finanziamenti
Apertura di credito in c/c
D.Lgs n.385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003 e
successive Disposizioni e Provvedimenti della Banca d’Italia
Data aggiornam.:
N. pagine:
Referente:
Data decorrenza:
01 ottobre 2015
Pagina 2 di 8
Matteo Ferracin
01 ottobre 2015
Foglio Informativo
APERTURA DI CREDITO IN C/C A CONSUMATORI
A TEMPO DETERMINATO
3. Costi del credito
TASSI
TASSI DI INTERESSE
Parametro i indicizzazione + spread
Tasso debitore (dare) annuo
indicizzato
- parametro di indicizzazione
Il tasso di interesse viene determinato con periodicità
dell’andamento del parametro di indicizzazione.
trimestrale sulla base
I tassi applicati non possono comunque superare il tasso di soglia di usura vigente.
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura
(L.108/96), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può
essere consultato in filiale e sul sito della Banca www.cereabanca1897.it
Euribor/365 a 3 mesi media percentuale mese di Marzo, Giugno, Settembre e
Dicembre, rilevato da “Il sole 24 ore”, arrotondato allo 0,10 superiore o allo 0
qualora negativo, con decorrenza rispettivamente 1° Aprile, 1° Luglio, 1° Ottobre e
1° Gennaio
- spread
per utilizzi entro i limiti del fido
concesso
Massimo + 12,00%
Massimo + 16,00%
per utilizzi oltre i limiti del fido
concesso (sconfinamento)
Gli interessi debitori previsti per gli utilizzi oltre il limite dell’affidamento concesso
sono calcolati sull’ammontare e per la durata dello sconfinamento per valuta, nel
caso in cui il saldo per valuta ed il saldo disponibile risultino contestualmente
sconfinanti. Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta vengono calcolati gli
interessi debitori previsti per l’utilizzo nei limiti del fido.
PERIODICITA’ CAPITALIZZAZIONE E MODALITA’ DI CALCOLO INTERESSI
Gli interessi vengono liquidati con periodicità trimestrale e, comunque, all’atto di
estinzione del rapporto, e portati in conto con valuta data di regolamento.
Nell’ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene in ogni caso applicata la
stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.
Capitalizzazione
La liquidazione avviene in coincidenza con la fine di marzo, giugno, settembre e
dicembre di ciascun anno.
La determinazione degli interessi debitori, eseguita con riferimento alla durata
dell’anno civile (365 gg), avviene secondo la seguente formula:
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 × 𝑡𝑎𝑠𝑠𝑜 × 𝑛. 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖
36.500
Modalità di calcolo
La determinazione degli interessi debitori, eseguita con riferimento alla durata
dell’anno civile, per anno bisestile (366gg), avviene secondo la seguente formula:
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 × 𝑡𝑎𝑠𝑠𝑜 × 𝑛. 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖
36.600
ULTIMA RILEVAZIONE DEL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE (Fonte “Il Sole 24 Ore”)
Tasso Euribor 3 mesi/365 media percentuale mese di settembre: -0,036%
Oggetto:
Area Tematica:
Argomento:
Rif. normativi
Foglio Informativo – cod. AC02
Finanziamenti
Apertura di credito in c/c
D.Lgs n.385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003 e
successive Disposizioni e Provvedimenti della Banca d’Italia
Data aggiornam.:
N. pagine:
Referente:
Data decorrenza:
01 ottobre 2015
Pagina 3 di 8
Matteo Ferracin
01 ottobre 2015
Foglio Informativo
APERTURA DI CREDITO IN C/C A CONSUMATORI
A TEMPO DETERMINATO
COSTI1
COMMISSIONI
Commissione omnicomprensiva sull’affidamento
(da € 0,00 a € 4.999,99)
0,00 %
Commissione omnicomprensiva sull’affidamento
(da € 5.000,00)
0,40 % per trimestre
minimo € 0,00
Commissione di istruttoria veloce (CIV)
La commissione d’istruttoria veloce, addebitata su base giornaliera, si applica – nelle
misure e con le modalità sopra riportate - a condizione che, nell’arco del trimestre, si
generino, sconfinamenti o incrementi di sconfinamenti preesistenti, avuto riguardo del
saldo disponibile di fine giornata.
Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta non vengono applicati né la CIV né il
tasso debitore.
La CIV è dovuta esclusivamente nei casi in cui la Banca, in base alle proprie procedure
interne, prima di autorizzare lo sconfinamento svolge un’istruttoria veloce.
La Banca svolge un’istruttoria veloce:

in caso di c/c non affidato,ogni volta che il conto passa da un saldo liquido
avere ad un saldo dare eccedente il limite minimo di applicazione

in caso di conto corrente affidato, ogni volta che il saldo liquido dare eccede
l’importo del fido di c/c per un importo superiore al limite minimo di
applicazione.

ogni volta che l’importo dello scoperto/sconfino peggiora rispetto al valore
precedente.
La CIV non è comunque dovuta se:
€ 50,00 fisse
franchigia € 1.000,00
massimo € 100,00 al mese

se lo sconfinamento è contemporaneamente:
- di ammontare complessivo, anche per effetto di più addebiti, pari o
inferiore a 500 euro;
- di durata pari o inferiore a 7 giorni
Il consumatore beneficia di questa esclusione solo una volta per ciascun
trimestre

lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento nei confronti
della Banca;
se lo sconfinamento non è stato autorizzato
SPESE
Spese di gestione del conto sul quale registrare i rimborsi e i prelievi
Si veda il foglio informativo
del contratto di conto
corrente
Spese per invio documentazione:
1
contabili
€ 0,00
comunicazioni (ex artt.118 e 119 D.Lgs. 385/93) relative agli obblighi di trasparenza
€ 0,00
altre comunicazioni
€ 5,00
Per i costi connessi al rapporto di conto corrente si veda il relativo foglio informativo
Oggetto:
Area Tematica:
Argomento:
Rif. normativi
Foglio Informativo – cod. AC02
Finanziamenti
Apertura di credito in c/c
D.Lgs n.385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003 e
successive Disposizioni e Provvedimenti della Banca d’Italia
Data aggiornam.:
N. pagine:
Referente:
Data decorrenza:
01 ottobre 2015
Pagina 4 di 8
Matteo Ferracin
01 ottobre 2015
Foglio Informativo
APERTURA DI CREDITO IN C/C A CONSUMATORI
A TEMPO DETERMINATO
Spese di rimborso per informativa precontrattuale
€ 0,00
Spese per ricerca e copia documentazione
€ 6,00 per singolo foglio
Imposte e tasse presenti e future
A carico del cliente nella
misura prevista dalla legge
CONDIZIONI IN PRESENZA DELLE QUALI I COSTI RELATIVI AL CONTRATTO DI CREDITO POSSONO ESSERE
MODIFICATI
Il finanziatore può modificare le condizioni economiche qualora sussista un giustificato motivo, inviando al consumatore
una comunicazione scritta contenente in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto” e
con preavviso di due mesi, ai sensi dell’art.118, d.lgs. 1 settembre1993, n.385, e successive modifiche
COSTI IN CASO DI RITARDO NEL PAGAMENTO
Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore interessi di mora al tasso di sconfinamento (utilizzi oltre i
limiti di fido)sopra indicato. Il tasso degli interessi di mora può essere modificato in presenza delle seguenti condizioni: Il
finanziatore può modificare le condizioni economiche qualora sussista un giustificato motivo, inviando al consumatore
una comunicazione scritta contenente in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto” e
con preavviso di due mesi, ai sensi dell’art.118, d.lgs. 1 settembre1993, n.385, e successive modifiche.
TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG)
Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell’importo totale del credito
Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.
I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono ad alcuni profili di operatività, meramente indicativi.
Per saperne di più : www.bancaditalia.it e www.cereabanca1897.it
PROFILO
TAEG
CONTRATTO CON DURATA DI 18 MESI E COMMISSIONE
OMNICOMPRENSIVA SULL’AFFIDAMENTO NON APPLICABILE
(ipotesi di affidamento di 1.500 euro utilizzato per intero per tutta la
durata, tasso debitore nominale annuo del 12,00%, commissione
sull’accordato dello 0,0%)
11,67%
CONTRATTO CON DURATA DI 18 MESI E COMMISSIONE
OMNICOMPRENSIVA SULL’AFFIDAMENTO
(ipotesi di affidamento di 5.000 euro utilizzato per intero per tutta la
durata, tasso debitore nominale annuo del 12,00%, commissione
sull’accordato dello 0,40%)
13,18%
Oggetto:
Area Tematica:
Argomento:
Rif. normativi
Foglio Informativo – cod. AC02
Finanziamenti
Apertura di credito in c/c
D.Lgs n.385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003 e
successive Disposizioni e Provvedimenti della Banca d’Italia
Data aggiornam.:
N. pagine:
Referente:
Data decorrenza:
01 ottobre 2015
Pagina 5 di 8
Matteo Ferracin
01 ottobre 2015
Foglio Informativo
APERTURA DI CREDITO IN C/C A CONSUMATORI
A TEMPO DETERMINATO
4. Altri importanti aspetti legali
Diritto di recesso dal contratto
di credito
Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento,senza
penalità e senza spese, nonché di ridurre l’importo totale del credito dandone
comunicazione alla Banca e facendo affluire sul conto corrente collegato l’importo
dovuto per capitale, interessi e spese.
Diritto di ripensamento ex art.125-quater D.Lgs 385/93(TUB): il consumatore può
esercitare, senza alcun onere, né spesa, né penale, il diritto di recesso dal
contratto di credito entro 14 (quattordici) giorni di calendario dalla conclusione del
contratto, inviando per iscritto, presso la filiale ove è costituito il rapporto, una
comunicazione con la espressa dichiarazione di recesso.
Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati,
il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del
risultato della consultazione.
Consultazione di una banca
dati
Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato
dalla normativa comunitaria o è contrario all’ordine pubblico o alla pubblica
sicurezza.
Banche dati consultabili:
1.
Centrale Rischi della Banca d’Italia
2.
Cerved Group SPA
5. Informazioni supplementari in caso di commercializzazione a distanza di servizi finanziari
Tipologia di commercializzazione non gestita
6. Recesso e Reclami
Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere, nel rispetto
della normativa vigente, a variazioni unilaterali di tassi, prezzi e ogni altra
condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a
quest’ultimo la variazione con un preavviso minimo di due mesi. La variazione si
intende approvata se il cliente non recede entro la data prevista per la sua
applicazione, senza spese e con l’applicazione delle condizioni precedentemente
praticate.
Recesso dal contratto
La Banca ha la facoltà di recedere dall’apertura di credito concessa a tempo
determinato, mediante comunicazione scritta (anche via fax o e-mail) al verificarsi
di una delle ipotesi di cui all’art. 1186 cod.civ2.,o al prodursi di eventi che incidano
negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente,
in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla Banca.
Per il pagamento di quanto utilizzato, degli interessi e di ogni altra spesa ed onere
sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un termine di 1 giorno.
Il Consumatore ha diritto di recedere dal contratto, senza alcuna penalità e senza
giustificarne il motivo, entro il termine di 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del
contratto, tramite invio alla Banca (presso la filiale ove è intrattenuto il rapporto) di
2
Art. 1186 del Codice Civile :Decadenza dal termine .Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente
la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva
promesse (1274, 1299, 1313, 1844, 1850, 1867 e seguente, 1877, 2743).
Oggetto:
Area Tematica:
Argomento:
Rif. normativi
Foglio Informativo – cod. AC02
Finanziamenti
Apertura di credito in c/c
D.Lgs n.385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003 e
successive Disposizioni e Provvedimenti della Banca d’Italia
Data aggiornam.:
N. pagine:
Referente:
Data decorrenza:
01 ottobre 2015
Pagina 6 di 8
Matteo Ferracin
01 ottobre 2015
Foglio Informativo
APERTURA DI CREDITO IN C/C A CONSUMATORI
A TEMPO DETERMINATO
una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la espressa dichiarazione di
recesso. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche
mediante fax, telegramma o email a condizione che sia confermata mediante
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro le 48 ore successive.
In tali casi, il Cliente deve corrispondere alla Banca di tutto quanto dovuto per
capitale, interessi, spese e commissioni entro trenta giorni dalla data di efficacia
del recesso. Il recesso è efficace nei confronti della Banca dal momento in cui
questa ne riceve comunicazione.
Tempi massimi per la chiusura
del rapporto
n ogni caso, il recesso ha l’effetto di sospendere immediatamente il diritto del
Cliente di utilizzare la disponibilità; le eventuali disposizioni allo scoperto che la
Banca ritenesse di eseguire dopo la comunicazione del recesso non comportano il
ripristino dell’apertura di credito neppure per l’importo delle disposizioni eseguite.
30 giorni dal ricevimento della richiesta di recesso da parte del cliente, fermi
restando l’obbligo di quest’ultimo di provvedere all’estinzione di tutte le proprie
pendenze relative al rapporto contrattuale
e i tempi necessari alla
contabilizzazione delle somme derivanti dai servizi collegati e/o dalle partite in
maturazione.
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca, che risponde entro 30 giorni
dal ricevimento.
Recapito:
CereaBanca 1897 Credito Cooperativo s.c.
Via Paride da Cerea n. 30 – 37053 Cerea (VR)
Tel. 0442/80100 - Fax 0442/80770
E-mail: [email protected]
E-mail cert.:[email protected]
Sito internet: www.cereabanca1897.it
Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di
ricorrere al giudice può rivolgersi a:
Reclami - Organi e procedure di
composizione
stragiudiziale
delle controversie
Oggetto:
Area Tematica:
Argomento:
Rif. normativi
 Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi
all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it,
chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla
Banca;
 Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la
Banca, il Cliente può attivare una procedura di conciliazione che
consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie
all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è
possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo
iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a
Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet
www.conciliatorebancario.it.
Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli – se non si è già avvalso della facoltà
di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati – deve
preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all’ABF
oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il
Conciliatore Bancario Finanziario.
Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla
conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione
diverso dal “Conciliatore Bancario Finanziario” purché iscritto nell’apposito registro
ministeriale.
Foglio Informativo – cod. AC02
Finanziamenti
Apertura di credito in c/c
D.Lgs n.385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003 e
successive Disposizioni e Provvedimenti della Banca d’Italia
Data aggiornam.:
N. pagine:
Referente:
Data decorrenza:
01 ottobre 2015
Pagina 7 di 8
Matteo Ferracin
01 ottobre 2015
Foglio Informativo
APERTURA DI CREDITO IN C/C A CONSUMATORI
A TEMPO DETERMINATO
7. Legenda
Tasso di interesse debitore
Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l’utilizzo di mezzi finanziari
concessi a quest’ultimo dalla Banca stessa.
Periodicità di
degli interessi
Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto,
producendo ulteriori interessi. Nell’ambito di ogni singolo rapporto contrattuale
viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e
creditori.
capitalizzazione
Tasso di interesse di mora
Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle
somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della Banca, del rapporto di
apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo.
Consumatore
Persona fisica che agisce per scopi diversi dall’attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Commissione omnicomprensiva
sull’affidamento
Commissione per la messa a disposizione dei fondi. Compenso per l’impegno
della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate
all’ammontare dell’affidamento concesso. Si applica sulla somma messa a
disposizione del cliente e per il periodo in cui la somma stessa è messa a
disposizione.
Sconfinamento
Utilizzo da parte del cliente di somme di denaro in eccedenza rispetto
all’ammontare dell’affidamento concesso (utilizzo extrafido).
TEGM (tasso effettivo globale
medio)
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze come previsto dalla Legge sull’usura (L.108/96). Per verificare se un
tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra quelli
pubblicati, il TEGM delle aperture di credito in conto corrente, aumentarlo di
un quarto, aggiungere quattro punti percentuali e accertare che quanto
richiesto dalla Banca non sia superiore. La differenza tra il tasso soglia e il
tasso medio non può inoltre essere superiore a 8 punti percentuali.
Valuta
Data di inizio di decorrenza degli interessi
Saldo per valuta
Somma sulla quale vengono calcolati gli interessi attivi e passivi.
Saldo disponibile
Somma che può essere effettivamente utilizzate dal cliente per pagamenti o
prelievi.
Oggetto:
Area Tematica:
Argomento:
Rif. normativi
Foglio Informativo – cod. AC02
Finanziamenti
Apertura di credito in c/c
D.Lgs n.385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003 e
successive Disposizioni e Provvedimenti della Banca d’Italia
Data aggiornam.:
N. pagine:
Referente:
Data decorrenza:
01 ottobre 2015
Pagina 8 di 8
Matteo Ferracin
01 ottobre 2015
Scarica

APERTURA DI CREDITO IN C/C A CONSUMATORI A