“Il Testo Unico in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
Corato (Ba), 19 giugno 2009
Ing. Carmine Esposito
INAIL – D. R. Lombardia
[email protected]
Sessione I
Il D.Lgs. 81/2008
Il fenomeno infortunistico
Il D.Lgs. 81/2008 ed i sistemi di gestione per la salute e sicurezza
INAIL - Incentivi e Premialità
Sessione II
Modelli di organizzazione e di gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001
Finalità e struttura dei sistemi di gestione della salute e sicurezza
Elementi del sistema di gestione della salute e sicurezza secondo gli standard
vigenti con particolare riferimento a quelli indicati dall’Art. 30 del D.Lgs. 81/08 (BS
OHSAS 18001 e linee guida UNI INAIL 2001)
Cosa manca ai sistemi di gestione per essere esimenti della responsabilità
amministrativa dell’impresa
Sessione I
Il D.Lgs. 81/2008
Il fenomeno infortunistico
Il D.Lgs. 81/2008 ed i sistemi di gestione per la salute e sicurezza
INAIL - Incentivi e Premialità
European Agency for Safety and Health at Work
Le statistiche non dicono tutto, ma sono una componente
fondamentale di qualsiasi analisi della situazione della
sicurezza e salute sul lavoro. Possono rivelare, ad
esempio, le seguenti terribili verità:
 ogni tre minuti e mezzo qualcuno nell’Unione europea muore a causa
del lavoro
 ogni anno 142400 persone nell’Unione europea muoiono a causa di
malattie professionali e 8900 a causa di infortuni sul lavoro
 fino a un terzo delle morti sul lavoro registrate ogni anno possono
essere attribuite a sostanze pericolose presenti negli ambienti di
lavoro nell’Unione europea; di queste, 21000 sono riconducibili
all’amianto.
Il fenomeno infortunistico
ILO
Commissione UE*
N. infortuni sul lavoro
270 mil.
4,8 mil.
Malattie professionali
160 mil.
4,7 mil.
2,2 mil.
6000 al giorno
151300
415 al giorno
Casi mortali
Giornate lavorative
perse
158 mil.
* Fonte: Banca dati Agenzia Europea - 2004
L’Agenzia Europea stima il costo per infortuni e Malattie professionali tra il 2,6% 3,8%* del PIL dell’UE.
Il fenomeno infortunistico
In Italia
Infortuni denunciati al giorno (superiori a 3 gg.)
Infortuni Mortali/ giorno
ca. 2.500
3-4
Giornate lavorative perse per infortuni e M.P. in
un anno:
ca. 16,5 mil.
Costo stimato complessivo annuo per infortuni
e M.P.
ca. 45,5 mld. €
Costi diretti INAIL
(3,2% PIL)
ca. 6,2 mld. €
Dati infortunistici- Italia
Dati infortunistici- Italia
Infortuni sulla strada
Infortuni sulla strada, un pericolo mortale non solo per gli appassionati del
sabato sera in discoteca, ma anche per chi usa l'automobile o la moto per
andare e tornare dal lavoro o all'interno della propria attività lavorativa.
•
•
•
•
Nel 2007 gli infortuni denunciati nel nostro Paese
sono stati 912.410, di cui su strada: 52.371 in
occasione di lavoro e 97.278 in itinere (ovvero lungo
il tragitto casa-lavoro e viceversa).
Mentre dei 1.207 casi mortali, verificatisi sempre nel
2007, 300 sono stati quelli in itinere e 342 quelli
avvenuti in circolazione stradale.
Per gli infortuni in itinere la maglia nera a Lombardia
ed Emilia Romagna.
Il 18,7% dei casi totali avviene di lunedì.
Andamenti infortunistici: segnali positivi dalle stime per il 2008*
•
I numeri restano drammatici ma il bilancio dei morti è in diminuzione ed
arrivano segnali positivi per quanto riguarda l'andamento infortunistico in
Italia nel 2008.
•
Nel 2008, infatti, secondo le rilevazioni della Consulenza statistico attuariale
dell'INAIL, è stato registrato un totale di 874.866 infortuni denunciati (rispetto
ai 912.410 del 2007) per una flessione del 4,1%.
•
I casi mortali sono, invece, 1.140, rispetto ai 1.207 dell'anno precedente: in
questo caso il calo è del 5,6%.
* Il 24 giugno 2009 il Presidente dell’INAIL presenterà il Rapporto Annuale 2008
presso la Camera dei Deputati
Malattie professionali denunciate per tipo di malattia - anni di
manifestazione 2003 e 2007 (esclusi casi non determinati)
Dopo anni di sostanziale stabilità,
aumentano del 7% le denunce di malattia
professionale nel 2007.
A contribuire al cambio di rotta una
crescente consapevolezza sul tema, frutto
da un lato della politica di sensibilizzazione
intrapresa dall’INAIL verso i medici di
famiglia e dall’altro dell’impegno concreto
del legislatore sfociato nell’aggiornamento
dell’elenco delle malattie professionali con
obbligo di denuncia da parte dei medici
stessi.
È di luglio 2008 l’ulteriore intervento istituzionale che ha sancito l’emanazione delle nuove
tabelle, con l’inserimento delle principali malattie “non tabellate” tra le “tabellate” e la
conseguente aspettativa nel prossimo futuro di un’inversione della prevalenza numerica a
favore delle seconde.
L’EVOLUZIONE LEGISLATIVA
1955
1994
APPROCCIO
“COMMAND E
CONTROL”
D.Lgs. 626/94
SISTEMA RIGIDO
•Sistema prescrittivo, settoriale,
poco orientato alla prevenzione
e molto alla repressione
•Eccessiva frammentazione legislativa
•Rispetto formale alla conformità
1996
APPROCCIO
“ORGANIZZATIVO
E GESTIONALE ”
2008
D.Lgs. 81/08
SISTEMA FLESSIBILE
•Sistema orientato agli aspetti gestionali
e organizzativi e alla prevenzione
•Nuovi istituti relazionali e definizione
di ruoli e responsabilità di nuovi soggetti.
•Rispetto sostanziale delle misure
di prevenzione e protezione
Dinamiche legislative e standard volontari
Grande impulso all’utilizzo di strumenti volontari richiamati dalla normativa
cogente
Norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da
un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un
organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia
obbligatoria;
Buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la
normativa vigente, validate dalla commissione ex art. 6, elaborate e raccolte
da enti pubblici e organismi paritetici nonché criterio di priorità per l’accesso
al finanziamento (art. 11 comma 5).
Linee guida: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della
normativa in materia di salute predisposti dagli enti pubblici e approvati dalla
conferenza stato regioni.
Dinamiche legislative e standard volontari
Numerosi inviti ad utilizzare i codici di condotta ed etici, adottati su base
volontaria, per orientare i comportamenti; tra i più importati in codice ICOH
per i medici competenti (art. 39 comma 1).
Responsabilità sociale delle imprese : integrazione volontaria delle
preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle
loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate. Continui i
richiami ai principi di RS anche in occasione dei finanziamenti (art. 11
comma 5).
Approccio Gestionale ed SGSL: permea tutto il decreto e trova esplicito
richiamo nell’art. 30 nelle linee guida UNI-INAIL e la norma BS OHSAS
18001:2007.
D.Lgs. 81/2008 – Titolo I Art. 2 (Definizioni)
dd) «modello di organizzazione e di gestione»: modello
organizzativo e gestionale per la definizione e l’attuazione di una
politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell’articolo 6,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, comma 3,
del codice penale, commessi con violazione delle norme
antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;
Modello di organizzazione e di gestione
Art. 6. comma 8 lettera m)
La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza
sul lavoro ha il compito di indicare modelli di organizzazione e
gestione aziendale ai fini di cui all'articolo 30.
Modello di organizzazione e di gestione
Art. 30.
Modelli di organizzazione e di gestione
1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia
esimente della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità
giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve
essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema
aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a
attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure
di prevenzione e protezione conseguenti;
Modello di organizzazione e di gestione
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso,
gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e
delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di
legge;
h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle
procedure adottate.
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve
prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione
delle attività di cui al comma 1.
Modello di organizzazione e di gestione
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto
richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività
svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i
poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio,
nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto
delle misure indicate nel modello.
4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di
controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel
tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e
l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati,
quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla
prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di
mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso
scientifico e tecnologico.
Modello di organizzazione e di gestione
5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale
definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di
gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001
o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai
requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli
stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono
essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.
6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al
presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività
finanziabili ai sensi dell'articolo 11.
Articolo 16 – Delega di funzioni
…
3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore
di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle
funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di
verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.
Articolo 28 – Oggetto della valutazione dei rischi
…
2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione
della valutazione, deve avere data certa e contenere:
…
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure
da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che
vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati
unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e
poteri *
*Il datore di lavoro è punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con
l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro se adotta il documento di cui all'articolo 17,
comma 1, lettera a) in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f)
dell'articolo 28.
Articolo 299 – Disposizioni in materia penale e
di procedura penale
Esercizio di fatto di poteri direttivi
1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2,
comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur
sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici
riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.
Violazione dell’art. 589 C.P.
(aggiornato alla L.125/08)
Omicidio colposo
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la
reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme … per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione
da due a sette anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più
persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che
dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse
aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni
quindici.
Violazione dell’art. 590 C.P.
(aggiornato alla L.125/08)
Lesioni personali colpose
Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale violando
le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro è punito per:
lesioni gravi con la reclusione da tre mesi a un anno o la multa da
euro 500 a euro 2.000
lesioni gravissime con la reclusione da uno a tre anni.
Lesione personale grave e gravissima
La lesione personale è grave :
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della
persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle
ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un
organo;
3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva
l’acceleramento del parto.
La lesione personale è gravissima:
1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile,
ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare,
ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;
5) l’aborto della persona offesa.
Violazioni degli artt. 589 e 590 C.P.
La Legge delega del 3 agosto 2007, n. 123 modificava il D.Lgs.
231/2001 inserendo l’Art. 25-septies (Omicidio colposo e lesioni
colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme
antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)
prevedendo, per entrambe le violazioni degli Art. 589 e 590 del
codice penale, una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a
1000 quote (ogni quota varia da un valore minimo di 258 euro a un
massimo di 1.549 euro).
Il D.Lgs. 81/2008 (c.d. Testo Unico per la Sicurezza) all’art. 300
modifica nuovamente l’Art. 25-septies riducendo in gravosità tale
sanzione.
Violazioni degli art. 589 e 590 C.P.
(art. 300 del D.Lgs. 81/08)
Nel caso di omicidio colposo (Art. 589 del c.p.) per aziende a maggior
rischio e per cantieri soprasoglia è previsto una sanzione pecuniaria pari a
1000 quote ovvero da 258.000 a 1.549.000 euro con una sanzione
interdittiva nel caso di condanna per una durata non inferiore a tre mesi e
non superiore ad un anno. Per tutte le altre aziende, invece, si applica una
sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a
500 quote*.
Nel caso di lesioni personali colpose (Art. 590 del c.p.) per tutte le
tipologie di aziende è prevista una sanzione amministrativa massima di
64.500 euro con sanzione interdittiva, nel caso di condanna, così come
prevista dall’art. 9 comma 2 del D.Lgs. 231/2001, per una durata non
superiore a sei mesi.
*Il valore delle singole quote va da un Min. 258€ ad un Max di 1549€:
Violazioni degli art. 589 e 590 C.P.
(artt. 9 e 25 del D.Lgs 231/2001)
Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive:

l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni
funzionali alla commissione dell'illecito;

il divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di
un pubblico servizio;

l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e
l'eventuale revoca di quelli già concessi;


il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
D.Lgs. 81/2008 – Titolo I Art. 2 (Definizioni)
p) «sistema di promozione della salute e sicurezza»:
complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la
partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei
programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni
di salute e sicurezza dei lavoratori;
Sistema di promozione della salute e sicurezza- INAIL
 Confermate, in materia di informazione, formazione e
consulenza, le competenze previste dalla legislazione previgente
(Art. 9 D.Lgs. 81/2008).
 Responsabilità della gestione del Sistema Informativo
Nazionale per la Prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro (Art. 8).
 Partecipazione, con funzione consultiva, al comitato di cui
all’Art. 5.
 Consulenza alla commissione di cui all’Art. 6.
Sistema di promozione della salute e sicurezza- INAIL
Art. 9
 Gestione della registrazione, ai fini statistici, degli infortuni che
comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno (1);
 Concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle
malattie professionali.
 Partecipa, formulando pareri e proposte, alla elaborazione di
norme tecniche in materia
 Eroga le prestazioni del fondo di cui all’art. 1, comma 1187,
previsto dalla finanziaria 2007
(1) Tale obbligo per il datore di lavoro, dopo una fase transitoria, sostituirà la
tenuta del registro infortuni (art. 53).
Sistema di promozione della salute e sicurezza- INAIL
Art. 11
 Finanzia progetti finalizzati all’investimento e alla formazione in
materia di SSL rivolti in particolare alle PMI.
 Finanzia progetti che consentano di sperimentare soluzioni
innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale (2).
 Finanziamento delle attività degli istituti scolastici, universitari e
di formazione professionale per il sostegno di specifici percorsi
formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a
favorire la conoscenza delle tematiche di SSL
(2) Costituisce criterio di priorità per l'accesso al finanziamento l'adozione da
parte delle imprese delle buone passi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v).
Sistema di promozione della salute e sicurezza- INAIL
Art. 11
 Le risorse stanziate ammontano a 50 milioni di euro a decorrere
dal 1° gennaio 2008
 La ripartizione annuale delle risorse sarà stabilita da decreto
ministeriale
Sistema di promozione della salute e sicurezza- INAIL
Art. 52
Fondo di sostegno alle PMI, ai rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza territoriali e alla pariteticità.
 In particolare il fondo finanzierà le attività delle
rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriali,
anche con riferimento alla formazione.
 Il fondo finanzierà le attività di formazione rivolte ai datori
di lavoro delle PMI, ai piccoli imprenditori, ai lavoratori
stagionali del settore agricolo e ai lavoratori autonomi.
 È previsto inoltre il sostegno delle attività degli organismi
paritetici.
Sistema di promozione della salute e sicurezza- INAIL
ART. 52 - IL FONDO È FINANZIATO:
 Dalle aziende nel cui ambito non è stato eletto o designato il RLS, in
misura pari a due ore/anno per lavoratore.
 Con una quota derivante dalle sanzioni previste dal T.U.
 Con una quota derivante dai proventi derivanti dall’attività di
consulenza di cui all’art. 9
 Con una quota relativamente all'attività formative per le piccole e
medie imprese e anche delle risorse di cui all’art. 1, comma 7 bis, della
legge 123/2007.
Sistema di promozione della salute e sicurezza- INAIL
 L’art. 1, comma 626 della legge finanziaria 2007 stabilisce che l’INAIL,in
via sperimentale per il triennio 2007/2009, finanzi progetti finalizzati al
miglioramento delle condizioni di sicurezza degli istituti scolastici o per
abbattere le barriere architettoniche.
 Destinatari del finanziamento sono gli enti locali proprietari degli edifici
scolastici pubblici.
 L’entità delle risorse destinata al finanziamento è di 30 milioni di euro
per il 2007.
Per ciascuna unità scolastica max 350.000,00 €; min 100.000,00 €
(30.000,00 € solo per barriere architettoniche).
Sistema di promozione della salute e sicurezza- INAIL
SGSL
 Redazione Linee Guida
 Partecipazione SINCERT
 Partecipazione UNI
 Finanziamenti asse 5 di ISI
 Erogazione corsi di formazione
 Riconoscimento di uno sconto tariffario
Sessione II
Modelli di organizzazione e di gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001
Finalità e struttura dei sistemi di gestione della salute e sicurezza
Elementi del sistema di gestione della salute e sicurezza secondo gli
standard vigenti con particolare riferimento a quelli indicati dall’Art. 30 del
D.Lgs. 81/08 (BS OHSAS 18001 e linee guida UNI INAIL 2001)
Cosa manca ai sistemi di gestione per essere esimenti della
responsabilità amministrativa dell’impresa
Norme e Standard Volontari
(certificabili)
BS OHSAS 18001:2007
Sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro –
Requisiti.
UNI 10617:99
Sistema di Gestione sulla sicurezza negli impianti a
rischio di incidente rilevante
Linee guida
(non certificabili)







BS 8800/96 – Linee guida sui sistemi di gestione della sicurezza nei
luoghi di lavoro (BS 8800:2004)
OHSAS 18002:2008 – Linee guida applicative OHSAS 18001:2007
UNI 10616:97 – Gestione della sicurezza nell’esercizio di impianti a
rischio di incidente rilevante
Documento ILO/OSH – MS 2001 “Linee guida tecniche sui sistemi di
gestione della sicurezza e salute sul lavoro”
Documento UE 0135/4/99 EN “Linee guida europee per
l’organizzazione della salute e sicurezza sul lavoro”
VCA/SCC Standard - “ Safety Checklist for Contractors”
UNE 81900:1996 EX - “Norme generali per l’implementazione di un
sistema di gestione e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
(SGPIL)”
Sistemi di gestione della sicurezza
In Italia, nel 2001, è stata pubblicata la prima Linea Guida
Condivisa dalle Parti Sociali:
Documento UNI INAIL “Linee guida per un Sistema di Gestione della
Sicurezza e Salute sul Lavoro (SGSL)”


Non può essere considerata una norma o una specifica tecnica da
utilizzare a scopo di certificazione di parte terza né per attività di
vigilanza da parte delle Autorità di controllo in materia di sicurezza ed
igiene del lavoro.
Il seguire le linee guida non è un obbligo di legge ma una decisione
volontaria liberamente assunta.
SGSL - Definizione
‘Parte del sistema complessivo di gestione che facilita la
gestione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro
associati al business dell’organizzazione.’
Include la struttura organizzativa, le attività di
pianificazione, le responsabilità, le pratiche, le
procedure, i processi e le risorse necessarie per lo
sviluppo, l’implementazione, la revisione ed il
mantenimento della politica di SSL dell’organizzazione.
SGSL - Finalità

•
•
•
Ridurre i costi della SSL compresi quelli derivanti da:
incidenti
infortuni
malattie correlate al lavoro
minimizzando i rischi cui possono essere esposti dipendenti o terzi.
 Aumentare l’efficienza e le prestazioni dell’impresa.
 Contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro.
 Migliorare l’immagine interna ed esterna dell’organizzazione.
La metodologia operativa
La logica del sistema
Esame Iniziale
PER ARRIVARE … OVUNQUE SI
VOGLIA ANDARE,
È OPPORTUNO SAPERE
DA DOVE SI PARTE …
Solo così sarà possibile scegliere il percorso più
opportuno!
Esame Iniziale
• Individua dove si trova l’organizzazione.
• Permette all’azienda di formulare:
• gli obiettivi di SSL raggiungibili, come parte del sistema di gestione generale
dell’impresa
• il livello di sicurezza realizzabile
• la struttura organizzativa più idonea per realizzare la politica
• i processi, le procedure e le risorse da adottare, adeguate alla natura ed alle
dimensioni dei rischi presenti in azienda.
Esame Iniziale
• Identificare leggi e regolamenti applicabili all’organizzazione.
• Identificare gli aspetti di sicurezza legati alle attività dell’organizzazione,
in termini di gravità e responsabilità.
• Valutare le prestazioni in rapporto a norme, regolamenti, standard di
buona tecnica, prestazioni di organizzazioni simili esterne.
Esame Iniziale
• Individuare prassi e procedure esistenti per approvvigionamenti ed
appalti.
• Valutare dati su incidenti già avvenuti.
• Considerare il punto di vista delle parti interessate.
• Considerare l’influsso di altri sistemi organizzativi sulle prestazioni di
sicurezza.
Audit
Valutazione sistematica, documentata, periodica, obiettiva ed
indipendente dell’efficacia dell’organizzazione aziendale, del
Sistema di gestione, dei processi e dei prodotti, finalizzati a: qualità
e/o sicurezza e/o ambiente


Strumento di controllo del management:
Fornisce alla Direzione gli elementi di conoscenza e di valutazione
dello stato dei processi e del sistema.
Audit
È una verifica:
Sistematica- effettuato in accordo alla UNI EN ISO 19011.
Indipendente- effettuato da soggetti esperti e competenti, non coinvolti
nella gestione del sistema soggetto a verifica.
Permette di definire se:
•
l’SGSL è in grado di raggiungere gli obiettivi di sicurezza
•
l’organizzazione soddisfa tutti gli obblighi in materia di sicurezza
•
l’organizzazione sta facendo e raggiungendo quello che sostiene.
Obiettivo dell’Audit
1.
2.
3.
4.
5.
6.
valutare la conformità alla normativa infortunistica dell'azienda,
verificando lo stato di applicazione del D.Lgs. 81/08 e delle altre
norme antinfortunistiche
identificare e valutare i rischi, secondo le metodiche codificate dalla
norma UNI 1050, o se necessario, applicando metodi derivati dalla
ricerca operativa quali FMEA e HAZOP
valutare la performance di sicurezza dell'organizzazione,
elaborando indicatori conformi alle metodologie statistiche adottate
dagli enti di controllo
valutare l'efficacia delle azioni gestionali intraprese dall'azienda per
migliorare la propria sicurezza globale
individuare costi per la sicurezza, non sempre noti
identificare le azioni necessarie per la messa in conformità
dell'azienda e per minimizzare i rischi connessi all'attività svolta
Politica per la Sicurezza

Obiettivi ed indirizzi generali di un’organizzazione
relativi alla SICUREZZA espressi in modo formale dal
vertice dell’organizzazione.

NOTA La Politica per la Sicurezza dovrebbe essere
coerente con la politica complessiva dell’organizzazione
e fornire un quadro di riferimento per individuare gli
obiettivi per la sicurezza.
Politica per la Sicurezza
Esprime l’impegno del vertice aziendale nel promuovere
nel personale:
• la conoscenza degli obiettivi di SSL
• la consapevolezza dei risultati a cui tendere
• l’accettazione delle responsabilità
• le motivazioni.
Politica per la Sicurezza
La politica aiuta a dimostrare

verso l’interno
•
l’impegno dell’azienda alla tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori

verso l’esterno
•
impegno concreto dell’azienda in tema di SSL
•
privilegio di azioni preventive
•
obiettivo del miglioramento continuo.
Politica per la Sicurezza
Nella politica l’organizzazione esprime il proprio impegno al:
1.
2.
3.
4.
5.
rispetto della legislazione
responsabilità nella gestione della SSL è dell’intera
organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro sino al
lavoratore
considerare la SSL parte integrante della gestione
aziendale
miglioramento continuo ed alla prevenzione
fornire le risorse umane e strumentali necessarie
Politica per la Sicurezza
6.
7.
8.
9.
sensibilizzare e formare i lavoratori
coinvolgimento e consultazione dei lavoratori, anche
attraverso i loro rappresentanti per la sicurezza
riesame periodico della politica stessa e del sistema di
gestione
diffondere in azienda gli obiettivi di SSL e i relativi
programmi di attuazione.
La pianificazione
Gli obiettivi devono essere:
1.
specifici
2.
misurabili
3.
raggiungibili
Organizzazione aziendale
ora PRIMO
SOCCORS
O
Coinvolgimento del personale
Sono una risorsa necessaria allo sviluppo di un SGSL:
 sostegno ed impegno dei dipendenti
 conoscenza ed esperienza dei lavoratori.
L’azienda deve definire modalità adeguate per realizzare il
coinvolgimento dei lavoratori e/o dei loro
rappresentanti per attuare:
 la consultazione preventiva per la valutazione dei
rischi
e definizione delle misure preventive
 riunioni periodiche.
Comunicazione


Comunicazione interna:
 per sviluppare la cooperazione fra tutti i livelli
aziendali, realizzando una diffusione (dall’alto verso il
basso e dal basso verso l’alto) di informazioni.
Comunicazione esterna:
 al personale esterno: committenti, fornitori,
collaboratori esterni
 al pubblico: clienti, visitatori, soggetti
interessati
 alle autorità
Il monitoraggio
IL CONTROLLO DELL’EFFICACIA E
EFFICIENZA NEL TEMPO DEI
PROVVEDIMENTI DI SICUREZZA
PRESI
Il monitoraggio
Fase di verifica del raggiungimento degli obiettivi.
Fase di verifica della funzionalità del sistema stesso.
Prevedere pertanto due livelli di monitoraggio:
1° livello – monitoraggio operativo di processo.
2° livello – verifica ispettiva interna (audit).
Il monitoraggio
Piano del monitoraggio – Requisiti:
1. pianificazione temporale delle verifiche
2. definizione compiti e responsabilità
3. descrizione metodologie
4. modalità per la segnalazione di eventuali non conformità (NC)
5. definizione delle modalità di trattazione delle NC e di applicazione
delle azione correttive AC.
Il monitoraggio
Monitoraggio interno, 1° livello:
•
definito nella gestione operativa, per modalità e responsabilità
• affidato al personale operativo o ai preposti
•
per aspetti specialistici possono essere necessarie professionalità
esterne.
Il monitoraggio
Monitoraggio 2° livello, AUDIT:
•
coincide con la verifica ispettiva interna
•
serve a stabilire se l’SGSL e’ conforme a quanto pianificato, è
correttamente applicato, mantenuto attivo, raggiunge gli obiettivi
•
è elemento per il riesame dell’SGSL da parte della direzione
•
deve essere svolto da personale competente, indipendente dal settore
ove la verifica si svolge.
Il monitoraggio
Non conformità- qualsiasi deviazione da standard di lavoro, prassi,
procedure, normative, che possa direttamente od indirettamente
portare a lesioni o malattia, danni alla proprietà, all'ambiente di lavoro
o ad una qualsiasi combinazione di tali conseguenze.
Azione correttiva- azione intrapresa per eliminare le cause esistenti di
non conformità, difetti o altre situazioni non desiderate, al fine di
prevenirne il ripetersi.
Individuazione degli indicatori
1.
2.
3.
4.
5.
6.
grado di partecipazione, consultazione e coinvolgimento dei
lavoratori al sistema di gestione della sicurezza
numero degli addetti nel sistema in rapporto alla
dimensione della sede/reparto
programmazione e realizzazione di percorsi formativi per
rischi generali e specifici con valutazione dell’efficacia
rapporto tra interventi effettuati rispetto a quelli programmati
per la sicurezza
andamento del numero di infortuni e/o degli incidenti
indice di avanzamento per attività complesse
Il ritorno degli investimenti
Indicatore efficacia SGSL
€ 89.652,62 € 106.311,02 € 24.881,59
€ 40.623,65 € 27.430,95 € 2.951,88
€ 130.276,27 € 133.741,97 € 27.833,47
68,8%
79,5%
89,4%
Costi diretti "Positivi" (gestione + formazione)
Costi diretti "Negativi" (infortuni)
Costo diretti totali
Indicatore (Costi diretti Positivi / Costi diretti totali)
Indicatore efficacia gestione sicurezza
68,8%
79,5%
89,4%
100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%
2004
2005
2006-I° Trim
Esempio di caso concreto in un’azienda ospedaliera
RIESAME
Il riesame permette al vertice aziendale di valutare se il sistema è
adeguatamente attuato e se consente il raggiungimento degli obiettivi
e della politica della sicurezza stabilita dall’azienda.
RIESAME
Argomenti tipici del riesame possono essere:
•
statistiche infortuni
•
risultati dei monitoraggi interni
•
azioni correttive intraprese
•
rapporti sulle emergenze
•
rapporti sulle prestazioni complessive del sistema
•
rapporti sulla efficacia del sistema di gestione
•
rapporti sulla identificazione dei pericoli e sulla valutazione e controllo
dei rischi.
Confronto
SGSL – UNI INAIL
BS OHSAS 18001:2007
RIESAME E
MIGLIORAMENTO
ESAME INIZIALE
POLITICA
PIANIFICAZIONE E
ORGANIZZAZIONE
MONITORAGGIO
SENSIBILIZZAZIONE
AZIONE
Confronto tra il Modello del D.Lgs. 231/01 e gli SGSL
Analisi dei Rischi
Valutazione dei Rischi
Codice Etico
Politica per la Salute
e Sicurezza sul Lavoro
Sistema Organizzativo
(deleghe, poteri di firma)
Definizione dei compiti
e responsabilità
Struttura organizzativa
Il Modello D.Lgs. 231/2001 e gli SGSL
Procedure operative
Procedure documentate
Controllo operativo
Sistema di Controllo
di Gestione
Sistema sanzionatorio
Organismo di vigilanza
Monitoraggio di 1° e
2° livello (audit)
…
COSA manca a SGSL UNI INAIL e OHSAS 18001?
L’introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare
il mancato rispetto delle misure indicate nel modello
Affidare ad un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri
di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul
funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro
aggiornamento
Sistema disciplinare
In via preliminare va precisato che,
nel caso di rapporto di lavoro
subordinato, qualsiasi provvedimento
sanzionatorio deve rispettare le
procedure previste dall’art. 7 dello
Statuto dei Lavoratori (Legge 20
maggio 1970, n. 300 ) e/o da
normative speciali ove applicabili.
Organismo di vigilanza (Odv)
La normativa non fornisce indicazioni circa la composizione dell’Organismo di
vigilanza (Odv). Ciò consente di optare per una composizione sia mono che
plurisoggettiva.
Nella composizione plurisoggettiva possono essere chiamati a far parte
dell’Odv componenti interni ed esterni all’ente, purché ciascuno di essi abbia i
requisiti.
Con riferimento alle imprese di piccole dimensioni, l’art. 6, co. 4 del D.Lgs.
231/2001 consente che i compiti di cui alla lett. b) dell’art. 6, co. 2, siano
assolti dall’organo dirigente.
Pertanto, nelle realtà di piccole dimensioni la composizione monocratica ben
potrebbe garantire le funzioni demandate all’Organismo, mentre in quelle di
dimensioni medio grandi sarebbe preferibile una composizione di tipo
collegiale. Ciò al fine di garantire una maggiore effettività dei controlli
demandati dalla legge.
Organismo di vigilanza (Odv)
Requisiti soggettivi:
 Autonomia ed indipendenza
 Professionalità
 Continuità di azione
Ciascun componente dell’Organismo di Vigilanza non deve avere un
profilo professionale e personale che possa pregiudicare
l’imparzialità di giudizio, l’autorevolezza e l’eticità della condotta.
Organismo di vigilanza (Odv)
Competenze:
• conoscenza dell’organizzazione e dei principali processi aziendali tipici del
settore in cui la Società opera;
• conoscenze tecnico-giuridiche tali da consentire l’identificazione delle fattispecie
suscettibili di configurare ipotesi di reato;
• capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendenti dal contesto
normativo di riferimento, sulla realtà aziendale;
• conoscenza di principi e tecniche proprie dell’attività svolta dall’Internal Auditing;
• conoscenza delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività “ispettiva”.
Caratteristiche personali:
• un profilo etico di indiscutibile valore;
• oggettive credenziali di competenza sulla base delle quali poter dimostrare,
anche verso l’esterno, il reale possesso delle qualità sopra descritte.
GRAZIE
PER
L’ATTENZIONE
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“Il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei