Il Servizio di Medicina Legale
dell’A.S.L. n. 1 di Sassari
Competenze ed attività in ambito previdenziale, sociale
e di collaborazione con l’Autorità Giudiziaria.
Illustrazione di casi.
Dott. Francesco Serra
Dipartimento di Prevenzione
Unità Operativa di Medicina Legale
(Responsabile: Dott. Francesco Lubinu)
Lo staff:
1.
Dott. Francesco Lubinu
2.
Dott.ssa Patrizia Matera
3.
Dott. Salvatore Lorenzoni
4.
Dott. Francesco Serra
5.
Sig. Giovanni Antonio Fenu
6.
Sig. Luigi Peralta
7.
Dott.ssa Rosanna Serra
8.
Sig.ra Giovanna Peru
9.
Sig.ra Lucia Morittu
10. Sig. Lorenzo Sanna
Dirigenti medici
Tecnico sala
settoria
Personale
amministrativo
Attività in ambito previdenziale
La Commissione di Invalidità Civile è un organo collegiale deputato alla
valutazione dello status di INVALIDO CIVILE.
Essa è composta da un presidente, uno o più componenti medici
dell’A.S.L., un medico di categoria (nominato dall’Associazione
Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili), con integrazione di un medico
dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Essa è inoltre
integrata da un Assistente Sociale, da un medico Esperto (specialista in
una branca medica), quando si deve procedere alla valutazione dello
stato di handicap (in ordine alla Legge 104/1992)
 Invalido Civile
La definizione di legge risale al 1971 (Legge 118/1971) ed
è la seguente: "si considerano mutilati e invalidi civili i
cittadini affetti da minorazione congenita e/o acquisita
(comprendenti gli esiti permanenti delle infermità
fisiche e/o psichiche e sensoriali che comportano un
danno funzionale permanente, anche a carattere
progressivo, compresi gli irregolari psichici per
oligofrenie di carattere organico o dismetabolico,
insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e
funzionali) che abbiano subito una riduzione
permanente della capacità lavorativa non inferiore a un
terzo, o se minori di anni 18, che abbiano difficoltà
persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie
dell'età."
L'invalidità è "civile" quando non deriva da cause di
servizio, di guerra, di lavoro.
LEGGE 104/1992
Il primo comma dell'articolo 3 della Legge 104/1992
precisa: "È persona handicappata colui che presenta
una minorazione fisica, psichica o sensoriale,
stabilizzata o progressiva, che causa difficoltà di
apprendimento, di relazione o di integrazione
lavorativa e tale da determinare un processo di
svantaggio sociale o di emarginazione."
Il terzo comma dello stesso articolo, definisce la
connotazione di gravità: "Qualora la minorazione,
singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale,
correlata all'età, in modo da rendere necessario un
intervento assistenziale permanente, continuativo e
globale nella sfera individuale o in quella di relazione,
la situazione assume connotazione di gravità."
01 NON INVALIDO O INVALIDO ma con riduzione della capacità lavorativa non superiore al 33% (1/3)
02 INVALIDO con riduzione della capacità lavorativa in misura INFERIORE al 74% e pari al
%
03 INVALIDO con riduzione della capacità lavorativa in misura SUPERIORE al 74% e pari al
%
04 INVALIDO con TOTALE riduzione della capacità lavorativa pari al 100%
05 INVALIDO con TOTALE inabilità lavorativa e impossibilità alla deambulazione senza l'aiuto permanente di un
accompagnatore
06 INVALIDO con TOTALE inabilità lavorativa e necessità di assistenza continua non in grado di compiere gli atti quotidiani
della vita
07 MINORE con difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie per l'età o Minore Ipoacusico (perdita >60 db a
500-1000-2000 Herz); se ultraquindicenne, riduzione della capacità lavorativa pari al
%
11 MINORE con IMPOSSIBILITA' alla deambulazione o a compiere gli atti quotidiani della vita per l'età
12 INVALIDO ultra65enne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età:
13 INVALIDO ultra65enne con
□ impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore
□ necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita
%
Modello verbale L. 104/92
LA COMMISSIONE MEDICA INTEGRATA, PER LE FINALITÀ DI CUI ALLA L. 104/92,
CERTIFICA CHE L'INTERESSATO È
non portatore di handicap
portatore di handicap (art.3 comma 1)
portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3)
Revisione
a
Non rivedibile
LA COMMISSIONE MEDICA INTEGRATA, PER LE FINALITÀ DI CUI ALLA L.104/92 ART.21,
CERTIFICA CHE L'INTERESSATO È
titolare di Invalidità Civile >2/3 (L. 104/92 art. 21)
titolare di invalidità ascritte alla cat. 1^, 2^ e 3^ della Tab. A annessa alla L. 648/50 (L. 104/92 art. 21)
portatore di handicap con ridotte o impedite capacità motorie (L. 449/97 art. 8)
portatore di pluriamputazioni e/o permanente limitazione della capacità di deambulazione autonoma
(L.388/00 art.30)
portatore di handicap psichico o mentale tale da aver determinato il diritto all’indennità di
accompagnamento (L.388/00 art. 30)
Commissione per la Cecità Civile
Cieco civile (L. 382/70)
Cieco assoluto: persona completamente priva del potere visivo oppure lo stesso è
limitato alla percezione della luce od al movimento della mano (motu manu).
Cieco con residuo visivo: persona con un residuo del visus non superiore al totale di
1/20 su entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione
Commissione per la Sordità Civile
Sordo Civile (L. 95/06) ( il termine ha sostituito quello di sordomuto derivato dall’art.
1 comma 2 della L. 381/70) Si considera sordo il minorato sensoriale dell’udito,
affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia
compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purchè la sordità
non sia di natura prettamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o
servizio.
Commissione per il collocamento mirato (Legge 68/99).
Aneddotica e paradossi
dell’invalidità civile
correlati
alle
procedure
Anziani “sordastri” che presentano istanza per visita
nell’ambito della sordità civile
Anziani che presentano istanza per il collocamento
mirato (L. 68/99).
Soggetti con cecità monoculare che presentano domanda
per cecità civile.
Soggetti che fanno domanda per il riconoscimento dello
stato di handicap convinti che si tratti dell’Invalidità
civile (che ha un iter complementare ed autonomo).
PATENTI SPECIALI E RINNOVO PATENTI
Il Servizio è finalizzato:
1.All’accertamento dei requisiti psico-fisici per
l’idoneità alla guida di veicoli a motore, per
particolari tipologie di utenti che chiedono il
rilascio od il rinnovo patente (per scadenza)
2.Alle revisioni disposte dalle Autorità competenti nel
caso di: a) ritiro della patente di guida ai sensi
dell’art. n. 186 del codice della strada (guida sotto
l’influenza dell’alcool) e dell’articolo 187 (guida
sotto l’effetto di sostanze stupefacenti; b) richiesta
di revisione della patente per altri motivi (nuove
patologie, eventi che mettono in dubbio le capacità
psico-fisiche del patentato).
COMMISSIONE MEDICA LOCALE (C.M.L.)
Costituita dal responsabile dell’U.O. di Medicina Legale e
da due componenti, uno per la ASL e l’altro per la
Polizia di Stato.
La Commissione è integrata, in caso di utenti diabetici, da
uno specialista in Diabetologia; in caso di mutilati o
minorati fisici, dal Direttore della Motorizzazione Civile
(MCTC).
Il Servizio è rivolto ai cittadini portatori di infermità invalidanti che devono
essere sottoposti a revisioni straordinarie della patente di guida:
 Utenti affetti da malattie di rilievo (ex art. 120 del Codice della Strada):
affezioni cardiovascolari, diabete mellito, malattie endocrine, malattie del
sistema nervoso (sclerosi multipla, miastenia, epilessia, esiti traumatici),
malattie psichiche con uso correlato di sostanze psicoattive, malattie del
sangue, malattie dell’apparato urogenitale (dialisi e trapianto);
 Utenti affetti da disabilità motorie per mutilazioni agli arti superiori ed
inferiori e/o importanti deficit neurologici (ex art. 321 del Codice della
Strada);
 Utenti affetti da minorazioni visive (ex art. 322 del Codice della Strada);
 Utenti affetti da minorazioni uditive (ex art. 323 del Codice della Strada);
 Utenti con età superiore a 60 anni per patenti D, D/E;
 Utenti con età superiore a 65 anni per patenti C, C/E;
 utenti che devono effettuare revisioni disposte dalla Prefettura per il ritiro
della Patente di Guida (ex articoli 186 e 187 del Codice della Strada);
 Utenti che devono effettuare la revisione della patente disposta dalla
Motorizzazione Civile (ex art. 128 del Codice della Strada);
Aneddotica relativa alla C.M.L.
Soggetti anziani che presentano un visus ad entrambi gli
occhi complessivamente inferiore a 7/10 (limite ex D.M.
30/11/10 per patenti di tipo A e B), o monocoli che
presentano un’acutezza visiva inferiore a 8/10 (limite
ex D.M. 30/11/10 sempre per patenti tipo A e B), i quali
sostengono di aver sempre guidato senza problemi e che
“comunque riescono a vedere i segnali”.
Collaborazione con l’Autorità Giudiziaria
Il rapporto con l’Autorità Giudiziaria (Procura della
Repubblica, Tribunale Penale e Civile) da parte
dell’U.O. di Medicina Legale è finalizzato
all’espletamento di attività demandate dalla
medesima e che riguardano:
1. Autopsie Giudiziarie
2. Ricognizioni cadaveriche esterne
3. Altre consulenze medico-legali di interesse per
gli Uffici Giudiziari (consulenze tecniche in
materia di lesioni personali, di emogenetica
forense, chimico-tossicologiche, etc.)
Autopsia giudiziaria: αὐτός «stesso» e ὄψις «vista» (vedere con i propri
occhi): esame caratterizzato dall’ispezione cadaverica esterna e dalla
sezione, per l’indagine degli organi e degli apparati di un cadavere, al
fine di rispondere ai quesiti del Magistrato (in linea generale, epoca,
causa e mezzi che hanno determinato il decesso di un individuo).
Per causa si intende l’evento che ha determinato la morte (es.
insufficienza cardio-respiratoria, shock emorragico acuto, shock
traumatico acuto, asfissia acuta)
Per mezzo si intende la modalità che ha fatto sì che la causa possa
estrinsecarsi (es. incidente stradale per quanto concerne uno shock
traumatico acuto)
Esame esterno: è un’indagine limitata alla sola ricognizione esteriore
della salma (qualora la lesività superficiale sia dirimente per
esprimere la causa della morte, es. lo sfacelo traumatico del cranio e
del tronco, le grandi amputazioni traumatiche con evidente perdita
ematica, etc.).
Percosse e Lesioni personali (artt 581 e 582 del c.p.)
E’ identica nelle due evenienze la volontà del colpevole e
la materialità d’azione (far del male ad un altro
individuo), ma si ha il delitto delle percosse quando ad
esse non deriva malattia (solo, eventualmente, una
sensazione dolorosa), mentre si ha il delitto di lesione
se vi è malattia (qualsiasi alterazione anatomica o
funzionale dell’organismo, ancorchè localizzata e non
impegnativa delle condizioni organiche generali).
Gradi di lesione (art. 582 e 583 c.p.)
Lievissima: malattia fino a 20 giorni;
Lieve: malattia da 21 a 40 giorni;
Grave: se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la
vita della persona offesa, ovvero una malattia o una
incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un
tempo superiore ai 40 giorni; se il fatto produce
l’indebolimento permanente di un senso o di un organo;
Gravissima: se dal fatto deriva una malattia certamente o
probabilmente insanabile, la perdita di un senso; la perdita
di un arto o una mutilazione che renda l’arto inservibile,
ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di
procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà nella
favella, sfregio o deformazione permanente del viso
Aneddotica
1. Un bicchiere di vino di troppo?
2. “Aiuto, Aiuto, ho sentito un tonfo nelle scale…ed ho
trovato mia moglie morta!!!”
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