PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014 Commissione per il commercio internazionale 2005/0254(COD) 2.9.2010 EMENDAMENTI 25 - 82 Progetto di relazione Cristiana Muscardini (PE443.133v02.00) Indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi Proposta di regolamento (COM(2005)0661 – C7-0048/2010 – 2005/0254(COD)) AM\828971IT.doc IT PE448.640v01-00 Unita nella diversità IT AM_Com_LegReport PE448.640v01-00 IT 2/40 AM\828971IT.doc Emendamento 25 Christofer Fjellner, Elisabeth Köstinger Proposta di regolamento – Proposta di reiezione Il Parlamento europeo respinge la proposta della Commissione. Or. en Motivazione La proposta della Commissione era già stata respinta nel 2007 da una maggioranza di paesi in seno al Consiglio e non contiene nessun nuovo elemento o argomentazione che ne giustifichi un nuovo riesame. Un regime che preveda l'obbligo di apporre un marchio di origine risulterebbe alquanto burocratico ed economicamente gravoso per le imprese e l'amministrazione, senza contribuire al raggiungimento degli obiettivi della proposta, quali una maggiore trasparenza per i consumatori o la lotta alla contraffazione. Le imprese europee possono già avvalersi dell'indicazione di origine su base volontaria allorché risulta loro vantaggioso. Emendamento 26 Daniel Caspary Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (1 bis) Numerose imprese dell'Unione europea adottano già oggi volontariamente il marchio di origine, ragion per cui i consumatori sono già informati sul paese di origine. Or. en AM\828971IT.doc 3/40 PE448.640v01-00 IT Emendamento 27 Daniel Caspary Proposta di regolamento Considerando 1 ter (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (1 ter) Produttori e commercianti profondono notevoli sforzi per assicurare un elevato livello di qualità dei propri prodotti, a prescindere dal paese di produzione. Di conseguenza, i consumatori hanno acquisito un elevato grado di fiducia nei marchi. Or. en Emendamento 28 Daniel Caspary Proposta di regolamento Considerando 1 quater (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (1 quater) La normativa dell'UE prevede già ora che i consumatori siano accuratamente informati sulla qualità dei prodotti e beneficino di un elevato grado di sicurezza degli stessi, come disposto dalla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti1. ________________ 1 GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4. Or. en PE448.640v01-00 IT 4/40 AM\828971IT.doc Emendamento 29 Daniel Caspary Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (2 bis) Dai risultati della consultazione generale degli interessati effettuata dalla Commissione (imprese del settore, importatori, associazioni di consumatori, sindacati) sull'eventuale elaborazione di una normativa UE in materia di marchio di origine emerge una percezione generalmente elevata dei consumatori europei in taluni Stati membri circa l'importanza del marchio di origine per la loro informazione in relazione alla sicurezza e agli aspetti sociali e ambientali dei prodotti. Or. en Emendamento 30 Christofer Fjellner, Elisabeth Köstinger Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (2 bis) Dai risultati della consultazione generale degli interessati effettuata dalla Commissione (imprese del settore, importatori, associazioni di consumatori, sindacati) sull'eventuale elaborazione di una normativa UE in materia di marchio di origine emerge una percezione generalmente elevata dei consumatori europei in taluni Stati membri circa l'importanza del marchio di origine per la loro informazione in relazione alla sicurezza e agli aspetti sociali e ambientali dei prodotti. Or. en AM\828971IT.doc 5/40 PE448.640v01-00 IT Motivazione La valutazione d'impatto della Commissione (SEC(2005)1657) contiene una descrizione dettagliata del processo di consultazione da essa effettuato e rivela che le organizzazioni dei consumatori di un certo numero di paesi non hanno risposto al questionario della Commissione. Va inoltre considerato che il 96,7% dei partecipanti alla consultazione online sono cittadini di un unico Stato membro. Generalizzare le preferenze di consumatori e cittadini sulla base di un tale documento fornirebbe un quadro distorto, che non può essere considerato un'informazione affidabile e statisticamente precisa. Emendamento 31 Francesco Enrico Speroni, Matteo Salvini Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (2 bis) Una regolamentazione europea del marchio di origine è avvertita dai cittadini europei come strettamente legata alla tutela della loro sicurezza e della loro salute. L'indicazione dettagliata e precisa dell'origine dei prodotti commerciati nell'Unione permetterebbe di identificare con immediatezza prodotti di qualità dubbia e potenzialmente dannosi per il consumatore. Or. it Motivazione Il consumatore ha diritto ad un'informazione completa e chiara circa l'origine dei prodotti posti alla vendita nell'Unione europea laddove si consideri che una determinata provenienza associata a condizioni particolari di offerta costituisce un indice affidabile e difficilmente smentibile di scarsa qualità e di potenziale pericolo per la sicurezza e la salute dell'acquirente. PE448.640v01-00 IT 6/40 AM\828971IT.doc Emendamento 32 Christofer Fjellner, Elisabeth Köstinger Proposta di regolamento Considerando 2 ter (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (2 ter) Nell'agenda di Lisbona l'Unione europea si è prefissata l'obiettivo di rafforzare l'economia europea, in particolare migliorando la competitività delle imprese europee nel contesto dell'economia mondiale e con la strategia "Europa 2020" si è impegnata ad adoperarsi per una UE più competitiva; per talune categorie di prodotti di consumo, la competitività può consistere nel fatto che la loro produzione nell'Unione europea è associata ad una reputazione di qualità e di elevati standard di produzione. Le imprese europee possono avvalersi fin d'ora del marchio di origine su base volontaria allorché risulta loro vantaggioso. Or. en Emendamento 33 Francesco Enrico Speroni, Matteo Salvini Proposta di regolamento Considerando 2 ter (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (2 ter) Una disciplina europea del marchio di origine rafforzerebbe la competitività delle aziende europee e di tutta l'economia europea permettendo ai cittadini e ai consumatori di identificare e scegliere in modo consapevole e senza incertezze l'eccellenza e gli alti standard di qualità che caratterizzano la produzione effettuata negli Stati membri dell'Unione. Or. it AM\828971IT.doc 7/40 PE448.640v01-00 IT Motivazione La produzione europea è caratterizzata indiscutibilmente da alti standard di qualità ed affidabilità. La volontà e le tendenze di un mercato alla ricerca di prodotti di eccellenza e qualità non possono che ricevere un positivo riscontro dalla chiara associazione di un prodotto con il proprio paese di origine. Emendamento 34 Daniel Caspary Proposta di regolamento Considerando 3 Testo della Commissione Emendamento (3) La rilevanza economica del marchio di origine per la scelta dei consumatori e per il commercio è evidenziata nella pratica adottata dagli altri maggiori partner commerciali, i quali hanno sancito l’obbligo di apporre un marchio di origine. Gli esportatori della Comunità devono conformarsi a tale obbligo e sono tenuti a indicare l’origine sui prodotti che intendono esportare verso i mercati di questi partner commerciali. (3) I maggiori partner commerciali hanno sancito l'obbligo di apporre un marchio di origine. Gli esportatori della Comunità devono conformarsi a tale obbligo e sono tenuti a indicare l’origine sui prodotti che intendono esportare verso i mercati di questi partner commerciali. Tuttavia, in un mondo caratterizzato dalla globalizzazione delle catene di approvvigionamento, il paese di origine sta perdendo progressivamente importanza. Or. en Emendamento 35 Christofer Fjellner, Elisabeth Köstinger Proposta di regolamento Considerando 3 Testo della Commissione Emendamento (3) La rilevanza economica del marchio di origine per la scelta dei consumatori e per il commercio è evidenziata nella pratica adottata dagli altri maggiori partner commerciali, i quali hanno sancito l’obbligo di apporre un marchio di origine. Gli esportatori della Comunità devono conformarsi a tale obbligo e sono tenuti a indicare l’origine sui prodotti che (3) Nei maggiori partner commerciali vige ormai da molti anni l’obbligo di apporre un marchio di origine. Gli esportatori della Comunità devono conformarsi a tale obbligo e sono tenuti a indicare l’origine sui prodotti che intendono esportare verso i mercati di questi partner commerciali. PE448.640v01-00 IT 8/40 AM\828971IT.doc intendono esportare verso i mercati di questi partner commerciali. Or. en Motivazione La Commissione fa riferimento ai maggiori partner commerciali, tra cui la legislazione statunitense sul marchio d'origine, la quale è stata introdotta nel 1930, ossia prima che fosse istituito il GATT (1947). Emendamento 36 Daniel Caspary Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (3 bis) Sono stati segnalati numerosi casi di incidenti relativi alla salute e alla sicurezza derivanti da prodotti importati nell'Unione europea da paesi terzi. Tuttavia, un'indicazione dell'origine non tutelerebbe i cittadini dell'Unione dall'acquisto inconsapevole di prodotti di eventuale qualità dubbia. Or. en Emendamento 37 Daniel Caspary Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (3 bis) Onde garantire che sia efficace ed imponga minime formalità amministrative, assicurando nel contempo la massima flessibilità alle imprese europee, il presente regolamento deve essere conforme alla normativa vigente a livello internazionale in materia di indicazione di origine, come ad AM\828971IT.doc 9/40 PE448.640v01-00 IT esempio quella degli Stati Uniti. Or. en Emendamento 38 Niccolò Rinaldi Proposta di regolamento Considerando 3 ter (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (3 ter) Le autorità doganali degli Stati membri effettuano le verifiche e i controlli alla frontiera sull'applicazione del regolamento attraverso un'unica procedura armonizzata, in modo da evitare aggravi amministrativi e burocratici. Or. it Motivazione Occorre evitare che le verifiche e i controlli alla frontiera rappresentino un carico burocratico e amministrativo eccessivo. Emendamento 39 Daniel Caspary Proposta di regolamento Considerando 4 Testo della Commissione Emendamento (4) È necessario che le Comunità europee conseguano la parità di condizioni con tali partner commerciali grazie all’introduzione di una legislazione equivalente, che servirà inoltre da deterrente contro le indicazioni di origine false o ingannevoli di talune merci importate. soppresso Or. en PE448.640v01-00 IT 10/40 AM\828971IT.doc Emendamento 40 Christofer Fjellner, Elisabeth Köstinger Proposta di regolamento Considerando 4 Testo della Commissione Emendamento (4) È necessario che le Comunità europee conseguano la parità di condizioni con tali partner commerciali grazie all’introduzione di una legislazione equivalente, che servirà inoltre da deterrente contro le indicazioni di origine false o ingannevoli di talune merci importate. soppresso Or. en Emendamento 41 Daniel Caspary Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (5 bis) Grazie all'indicazione del paese di origine, i consumatori potrebbero riferire i prodotti unicamente alle norme sociali, ambientali e di sicurezza generalmente associate al paese in questione. Tuttavia, una simile conclusione potrebbe essere fuorviante e risulterebbe inadeguata soprattutto per i prodotti che vengono fabbricati nelle succursali di paesi terzi delle imprese europee nel rispetto delle relative norme UE. Inoltre, il marchio di origine non fornisce informazioni attendibili sulla conformità alle norme sociali, ambientali e di sicurezza. Or. en Motivazione Proposta del Ministero dell'Economia tedesco. AM\828971IT.doc 11/40 PE448.640v01-00 IT Emendamento 42 Francesco Enrico Speroni, Matteo Salvini Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (5 bis) La tracciabilità dei materiali e dei processi di lavorazione di un prodotto finito e posto in commercio nell'Unione costituisce la base per l'esercizio di una scelta libera e consapevole del consumatore, tutelandolo contro informazioni ingannevoli e contro pratiche commerciali sleali che possono produrre evidenti e dannosi effetti sull'economia dell'Unione e sulla salute dei cittadini europei. Or. it Motivazione La chiara e completa informazione sull'origine dei materiali e dei processi di lavorazione di un prodotto sono l'unico strumento in grado di preservare la libertà di scelta consapevole e autonoma del consumatore, in mancanza della quale quest'ultimo non potrebbe più dirsi soggetto attivo di una società libera e democratica ma piccolo e ignorante strumento di politiche commerciali potenzialmente lesive della propria salute e della propria sicurezza. Emendamento 43 Christofer Fjellner, Elisabeth Köstinger Proposta di regolamento Considerando 7 Testo della Commissione Emendamento (7) L’introduzione di un marchio di origine può contribuire a trasformare le rigide norme comunitarie in un vantaggio per l’industria comunitaria, in particolare per le piccole e medie imprese; non solo, ma servirà a impedire che la reputazione dell’industria comunitaria venga intaccata da indicazioni di origine inesatte. Una maggiore trasparenza e PE448.640v01-00 IT 12/40 soppresso AM\828971IT.doc migliori garanzie d'informazione ai consumatori circa l'origine delle merci rappresenteranno, quindi, un contributo al conseguimento degli obiettivi dell'agenda di Lisbona. Or. en Motivazione I prodotti di consumo venduti all'interno dell'Unione europea devono essere conformi alle norme intese al soddisfacimento dei requisiti di sicurezza previste dalle direttive UE. Pertanto, il marchio di origine non avrebbe alcuna rilevanza ai fini dell'applicazione effettiva delle norme, un settore questo in cui è di fondamentale importanza la sorveglianza del mercato. Emendamento 44 Carl Schlyter Proposta di regolamento Considerando 7 Testo della Commissione Emendamento (7) L’introduzione di un marchio di origine può contribuire a trasformare le rigide norme comunitarie in un vantaggio per l’industria comunitaria, in particolare per le piccole e medie imprese; non solo, ma servirà a impedire che la reputazione dell’industria comunitaria venga intaccata da indicazioni di origine inesatte. Una maggiore trasparenza e migliori garanzie d'informazione ai consumatori circa l'origine delle merci rappresenteranno, quindi, un contributo al conseguimento degli obiettivi dell'agenda di Lisbona. (7) L'introduzione di un marchio di origine può contribuire a trasformare le rigide norme comunitarie in un vantaggio per l’industria comunitaria, in particolare per le piccole e medie imprese che spesso profondono sforzi reali nella qualità dei loro prodotti e che garantiscono oltretutto la sopravvivenza di posti di lavoro e metodi di produzione tradizionali e artigianali, ma che sono anche fortemente esposte alla concorrenza mondiale, la quale non dispone di regole per operare una distinzione tra i metodi di produzione. Non solo, ma servirà a impedire che la reputazione dell’industria comunitaria venga intaccata da indicazioni di origine inesatte. Una maggiore trasparenza e migliori garanzie d'informazione ai consumatori circa l'origine delle merci rappresenteranno, quindi, un contributo al conseguimento degli obiettivi dell'agenda di Lisbona e quelli della strategia Europa 2020. Or. en AM\828971IT.doc 13/40 PE448.640v01-00 IT Emendamento 45 Daniel Caspary Proposta di regolamento Considerando 7 Testo della Commissione Emendamento (7) L’introduzione di un marchio di origine può contribuire a trasformare le rigide norme comunitarie in un vantaggio per l’industria comunitaria, in particolare per le piccole e medie imprese. Non solo, ma servirà a impedire che la reputazione dell’industria comunitaria venga intaccata da indicazioni di origine inesatte. Una maggiore trasparenza e migliori garanzie d'informazione ai consumatori circa l'origine delle merci rappresenteranno, quindi, un contributo al conseguimento degli obiettivi dell'agenda di Lisbona. (7) L’introduzione di un marchio di origine non garantisce che le rigide norme comunitarie si risolvano in un vantaggio per l’industria comunitaria, comprese le piccole e medie imprese. Or. en Emendamento 46 Francesco Enrico Speroni, Matteo Salvini Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (7 bis) L'eccellenza artigianale e industriale delle PMI degli Stati membri dell'Unione e l'indotto ad esse connesso ricevono danni economici sempre più rilevanti a causa della mancanza di un'indicazione chiara e trasparente dell'origine dei prodotti e dalla mancata tracciabilità dei processi di lavorazione degli stessi. La chiara indicazione del marchio di origine contribuirebbe a limitare i danni economici causati dagli aspetti più deteriori dei processi di globalizzazione e di delocalizzazione produttiva, i cui effetti sulla perdita di posti PE448.640v01-00 IT 14/40 AM\828971IT.doc di lavoro nell'Unione sono diretti, evidenti e sempre più consistenti. Or. it Motivazione La mancanza di una chiara indicazione dell'origine effettiva dei prodotti posti in commercio nell'Unione si pone come causa prima di politiche commerciali ed industriali al limite della frode in commercio e tese a sfruttare i vuoti legislativi esistenti per legare un prodotto ad un paese con il quale i vincoli sono in realtà al limite della irrilevanza. Un punto fermo in tema di marchio di origine consentirebbe di recuperare una consistente fetta di mercato ora deviata nella scelta all'acquisto da indicazioni fuorvianti e non veritiere ed aiutare così in modo consistente la ripresa dell'economia dei paesi dell'Unione. Emendamento 47 Francesco Enrico Speroni, Matteo Salvini Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (8 bis) La disciplina del marchio di origine costituisce altresì una valida difesa contro la contraffazione e la concorrenza sleale, corroborando l'efficacia del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti 1 (regolamento "anti-contraffazione") e conferendo alla produzione europea un ulteriore e rilevante strumento di tutela e valorizzazione. ______________ 1 GU L 196 del 2.8.2003, pag. 7. Or. it Motivazione La contraffazione è un fenomeno di reale danno per l'economia europea delle PMI che fanno della qualità e dell'eccellenza uno dei loro aspetti caratterizzanti. Tracciare la provenienza di un AM\828971IT.doc 15/40 PE448.640v01-00 IT prodotto significherebbe limitare ulteriormente tali dannose pratiche a tutto vantaggio dell'economia europea. Emendamento 48 Daniel Caspary Proposta di regolamento Considerando 9 Testo della Commissione Emendamento (9) In virtù degli accordi tra la Comunità europea e la Bulgaria, la Romania, la Turchia e le Parti contraenti dell’accordo SEE, è necessario escludere i prodotti originari di detti paesi dal campo di applicazione del presente regolamento. soppresso Or. en Emendamento 49 Francesco Enrico Speroni, Matteo Salvini Proposta di regolamento Considerando 10 Testo della Commissione Emendamento (10) Le norme di origine non preferenziale in vigore nella Comunità europea sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario , e le relative disposizioni di applicazione sono fissate dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario . Ai fini del presente regolamento è preferibile ricorrere a queste norme di origine per determinare l’origine delle merci importate: l'impiego di un concetto già familiare tanto per gli operatori commerciali come per le PE448.640v01-00 IT (10) L'elaborazione di una disciplina europea del marchio di origine si rende ancor più necessaria nel caso di prodotti e processi di lavorazione compositi laddove è diritto dei cittadini e di ogni consumatore essere chiaramente informati circa la provenienza dei singoli materiali di composizione del prodotto stesso e circa l'identificazione dei luoghi ove sono state effettuate le singole fasi di lavorazione. È necessario identificare un criterio normativo efficace e chiaramente definito di identificazione del paese di origine nel caso di prodotti compositi sia per i materiali di composizione che per i processi di lavorazione. Le norme di origine non preferenziale di cui ai regolamenti (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, 16/40 AM\828971IT.doc amministrazioni dovrebbe facilitarne l’introduzione e l’applicazione. Le norme di origine non preferenziale dovrebbero applicarsi per tutti gli obiettivi di politica commerciale non preferenziale. Sarebbe opportuno evitare i doppioni per quanto riguarda sia le dichiarazioni sia la documentazione. che istituisce un codice doganale comunitario1 e n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario2 risultano non più sufficienti a individuare l'effettiva origine del prodotto alla luce delle evoluzioni dei processi commerciali di acquisto dei materiali e di lavorazione degli stessi. ________________ 1 GU L 302 del 19.1.1992, pag. 1. 2 GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Or. it Motivazione Le norme di origine non preferenziale di cui ai regolamenti nn. 2913/92 e 2454/93 hanno costituito un importante punto fermo ai fini che qui rilevano ma le evoluzioni commerciali intervenute sino ad oggi e l'accelerazione dei processi di globalizzazione necessitano di una chiara e specifica determinazione normativa dei criteri di identificazione del paese di origine, tale da non lasciare dubbi o incertezze al consumatore nel caso di processi commerciali di acquisto e lavorazione compositi. Il criterio di identificazione del paese di origine ex art. 24 Reg. 2913/92 nel paese in cui "è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione", non è più sufficiente nel determinare l'origine quando sia i materiali che la lavorazione di un prodotto sono costituite e frammentate in materiali di diversa origine ed in differenti fasi di lavorazione egualmente sostanziali, acquistati, i primi, e compiute, le seconde, ciascuna in paesi differenti a seconda della convenienza economica. Il consumatore ha diritto ad una completa e chiara tracciabilità delle diverse fasi di lavorazione laddove si consideri che ogni fase, anche quelle minori e dunque non menzionate ai sensi dell'attuale normativa UE, attiene strettamente alla sicurezza del prodotto ed alla tutela della salute dei fruitori del prodotto stesso. Emendamento 50 Christofer Fjellner, Elisabeth Köstinger Proposta di regolamento Considerando 11 Testo della Commissione Emendamento (11) Al fine di limitare l’onere per l’industria, il commercio e AM\828971IT.doc (11) Al fine di limitare l’onere per l’industria, il commercio e 17/40 PE448.640v01-00 IT l’amministrazione, si dovrebbe rendere obbligatorio il marchio di origine per i settori nei quali la Commissione ritenga, sulla base di una consultazione preliminare, che vi sia un valore aggiunto. Si dovrebbero prendere disposizioni affinché il campo di applicazione settoriale del presente regolamento possa essere adattato con facilità, come pure per esentare taluni prodotti specifici per motivi tecnici o economici, o nel caso in cui il marchio di origine non sia altrimenti necessario ai fini del presente regolamento. L’esenzione potrebbe applicarsi, in particolare, qualora l’apposizione del marchio di origine danneggi le merci interessate, o nel caso di determinate materie prime. l’amministrazione, si dovrebbero prendere disposizioni affinché il campo di applicazione settoriale del presente regolamento possa essere limitato con facilità. Si dovrebbe provvedere altresì ad esentare taluni prodotti specifici per motivi tecnici o commerciali nel caso in cui il marchio di origine non sia altrimenti necessario ai fini del presente regolamento. L’esenzione potrebbe applicarsi, in particolare, qualora l’apposizione del marchio di origine danneggi le merci interessate, o nel caso di determinate materie prime. Or. en Motivazione I prodotti di consumo venduti all'interno dell'Unione europea devono essere conformi alle norme intese al soddisfacimento dei requisiti di sicurezza previste dalle direttive UE. Pertanto, il marchio di origine non avrebbe alcuna rilevanza ai fini dell'applicazione effettiva delle norme, un settore questo in cui è di fondamentale importanza la sorveglianza del mercato. Emendamento 51 Daniel Caspary Proposta di regolamento Considerando 11 Testo della Commissione Emendamento (11) Al fine di limitare l’onere per l’industria, il commercio e l’amministrazione, si dovrebbe rendere obbligatorio il marchio di origine per i settori nei quali la Commissione ritenga, sulla base di una consultazione preliminare, che vi sia un valore aggiunto. Si dovrebbero prendere disposizioni affinché il campo di applicazione settoriale del presente regolamento possa essere adattato con facilità, come pure per (11) Al fine di limitare l’onere per l’industria, il commercio e l’amministrazione, si dovrebbe rendere obbligatorio il marchio di origine per i settori nei quali la Commissione ritenga, sulla base di una consultazione preliminare, che vi sia un valore aggiunto. Si dovrebbero prendere disposizioni affinché il campo di applicazione settoriale del presente regolamento possa essere limitato con facilità, come pure per PE448.640v01-00 IT 18/40 AM\828971IT.doc esentare taluni prodotti specifici per motivi tecnici o economici, o nel caso in cui il marchio di origine non sia altrimenti necessario ai fini del presente regolamento. L’esenzione potrebbe applicarsi, in particolare, qualora l’apposizione del marchio di origine danneggi le merci interessate, o nel caso di determinate materie prime. esentare taluni prodotti specifici per motivi tecnici o economici nel caso in cui il marchio di origine non sia altrimenti necessario ai fini del presente regolamento. L’esenzione potrebbe applicarsi, in particolare, qualora l’apposizione del marchio di origine danneggi le merci interessate, o nel caso di determinate materie prime. Or. en Emendamento 52 Daniel Caspary Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 Testo della Commissione Emendamento 1. Il presente regolamento si applica ai prodotti industriali, ad esclusione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quali vengono definiti all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, e dei prodotti alimentari o derrate alimentari, quali vengono definiti all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio. 1. Il presente regolamento si applica ai prodotti finiti destinati al consumo, ad esclusione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quali vengono definiti all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, e dei prodotti alimentari o derrate alimentari, quali vengono definiti all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio. Or. en Emendamento 53 Christofer Fjellner, Elisabeth Köstinger Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 Testo della Commissione Emendamento 2. Le merci su cui è obbligatorio apporre il marchio sono quelle elencate nell’allegato del presente regolamento e importate da paesi terzi, ad eccezione delle AM\828971IT.doc 19/40 2. È possibile esentare talune merci dall'obbligo del marchio di origine per motivi tecnici o commerciali. Le merci possono essere altresì esentate dall'obbligo del PE448.640v01-00 IT merci originarie del territorio delle Comunità europee, della Bulgaria, della Romania, della Turchia e delle Parti contraenti dell’accordo SEE. marchio di origine allorché le norme in materia determinano il paese di origine senza fornire idonee informazioni al consumatore. Ciò avviene allorché un prodotto è il risultato di una complessa e diversificata catena di produzione in vari paesi o il valore aggiunto conferito al prodotto nel paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale è di importanza minore. È possibile esentare talune merci dall'obbligo del marchio di origine qualora, per motivi tecnici o commerciali, risulti impossibile apporre su di esse detto marchio. Or. en Motivazione Le norme di origine non preferenziale costituiscono la base del sistema internazionale di scambi commerciali in sede di definizione del paese di origine. Data la natura sempre più diversificata e globale delle catene di produzione, l'indicazione del paese d'origine spesso trae in inganno il consumatore, il quale finisce per giungere all’erronea conclusione che il prodotto è stato interamente o per lo più fabbricato nel paese figurante sull'etichetta. Emendamento 54 Daniel Caspary Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 Testo della Commissione Emendamento 2. Le merci su cui è obbligatorio apporre il marchio sono quelle elencate nell’allegato del presente regolamento e importate da paesi terzi, ad eccezione delle merci originarie del territorio delle Comunità europee, della Bulgaria, della Romania, della Turchia e delle Parti contraenti dell’accordo SEE. 2. I beni di consumo su cui è obbligatorio apporre il marchio sono quelli elencati nell’allegato del presente regolamento e importate da paesi terzi, ad eccezione delle merci originarie del territorio dell'Unione. È possibile esentare talune merci dall'obbligo del marchio di origine qualora, per motivi tecnici o commerciali, risulti impossibile apporre su di esse detto È possibile esentare taluni beni di consumo dall'obbligo del marchio di origine qualora, per motivi tecnici o commerciali, risulti impossibile apporre su PE448.640v01-00 IT 20/40 AM\828971IT.doc marchio. di esse detto marchio. Or. en Emendamento 55 Daniel Caspary Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 2 bis. Il presente regolamento si applica unicamente ai prodotti destinati ai consumatori finali. Sono interessati esclusivamente i prodotti tessili finiti, prodotti ceramici, mobili e articoli di gioielleria di cui all'allegato 1 del presente regolamento. L'ambito di applicazione del presente regolamento può essere esteso dalla Commissione previa approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio. Or. en Emendamento 56 Daniel Caspary Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 6 – comma 2 Testo della Commissione Emendamento Qualora alle merci importate possa essere concessa la franchigia dai dazi all'importazione ai sensi del regolamento (CEE) n. 918/83 e non vi siano indicazioni sostanziali che tali merci fanno parte di un traffico commerciale, le merci in questione possono essere anch’esse escluse dal campo di applicazione del presente regolamento. Qualora alle merci importate possa essere concessa la franchigia dai dazi all'importazione ai sensi del regolamento (CEE) n. 918/838 e non vi siano indicazioni sostanziali che tali merci fanno parte di un traffico commerciale, le merci in questione sono anch’esse escluse dal campo di applicazione del presente regolamento. AM\828971IT.doc 21/40 PE448.640v01-00 IT Or. en Motivazione Emendamento inteso a limitare le categorie di merci ai beni di consumo destinati ai consumatori finali. Emendamento 57 Daniel Caspary Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 6 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 6 bis. Il presente regolamento deve essere conforme alla normativa vigente a livello internazionale in materia di indicazione di origine, come ad esempio quella degli Stati Uniti, onde garantire una regolamentazione efficace caratterizzata da formalità amministrative minime e un maggior grado di flessibilità per le imprese europee. Or. en Emendamento 58 Daniel Caspary Proposta di regolamento Articolo 2 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento Articolo 2 bis L'esenzione di un bene dall'obbligo di apporre il marchio di origine può avvenire allorché l'apposizione del marchio secondo le norme di origine non preferenziale non è adatta a fornire informazione adeguate sul paese d'origine ma induce in errore il consumatore. Ciò si verifica soprattutto allorché il bene in questione è il risultato di una complessa catena produttiva globalizzata o il valore aggiunto conferito al PE448.640v01-00 IT 22/40 AM\828971IT.doc prodotto nel paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale riveste un'importanza minore. Or. en Emendamento 59 Christofer Fjellner Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2 Testo della Commissione Emendamento La Commissione può adottare misure di esecuzione, secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, per decidere i casi in cui è accettato che il marchio venga apposto sull’imballaggio invece che sulle merci stesse. Ciò dovrebbe essere accettato, in particolare, nel caso in cui le merci pervengono di norma al consumatore o all’utilizzatore finale confezionate nel loro imballaggio usuale. La Commissione, mediante atti delegati, può adottare misure per decidere i casi in cui è accettato che il marchio venga apposto sull’imballaggio invece che sulle merci stesse. Ciò dovrebbe essere accettato, in particolare, nel caso in cui le merci pervengono di norma al consumatore o all’utilizzatore finale confezionate nel loro imballaggio usuale. Dette misure e sue eventuali revisioni sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 bis. Or. en Emendamento 60 Daniel Caspary Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 Testo della Commissione Emendamento 2. L'origine delle merci è indicata dalla dicitura “Fabbricato in” accompagnata dal nome del paese di origine. Il marchio può essere redatto e apposto in una qualsiasi delle lingue ufficiali delle Comunità europee, in modo tale da risultare facilmente comprensibile per i clienti finali dello Stato membro in cui le merci devono essere commercializzate. AM\828971IT.doc 2. L'origine delle merci è indicata dalla dicitura “Fabbricato in” accompagnata dal nome del paese di origine. Il marchio può essere redatto e apposto in una qualsiasi delle lingue ufficiali delle Comunità europee, in modo tale da risultare facilmente comprensibile per i clienti finali dello Stato membro in cui le merci devono essere commercializzate, oppure in lingua inglese 23/40 PE448.640v01-00 IT utilizzando la dizione "made in"e il nome inglese del paese di origine. Or. en Emendamento 61 Christofer Fjellner Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 Testo della Commissione Emendamento 3. Il marchio di origine è apposto in caratteri chiari, leggibili e indelebili, è visibile in condizioni normali di manipolazione, risulta nettamente distinto da altre informazioni ed è presentato in modo tale da non ingannare o da non poter creare un’impressione errata riguardo all'origine del prodotto. 3. Il marchio di origine è apposto in caratteri chiari, leggibili e indelebili, è visibile in condizioni normali di manipolazione ed è presentato in modo tale da non ingannare o da non poter creare un’impressione errata riguardo all'origine del prodotto. Or. en Emendamento 62 Francesco Enrico Speroni, Matteo Salvini Proposta di regolamento Articolo 3 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento Articolo 3 bis La marcatura non può essere effettuata utilizzando caratteri differenti da quelli dell'alfabeto latino per i prodotti commercializzati in paesi dove la lingua è scritta usando tale alfabeto. Or. it Motivazione Pur accettando la possibilità che il marchio possa essere redatto in una qualunque delle lingue dell'Unione, ne risulterebbe difficile la comprensione se venissero utilizzati caratteri cirillici o PE448.640v01-00 IT 24/40 AM\828971IT.doc greci al di fuori dei paesi dove questi caratteri sono abitualmente usati, sortendo l'effetto contrario rispetto al fine del presente regolamento. Emendamento 63 Daniel Caspary Proposta di regolamento Articolo 4 Testo della Commissione Emendamento La Commissione può adottare misure di esecuzione, secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, segnatamente al fine di: La Commissione può adottare misure di esecuzione, secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, segnatamente al fine di: – stabilire con precisione forma e modalità del marchio di origine; – stilare un elenco di termini in tutte le lingue della Comunità che esprimano con chiarezza il concetto che le merci sono originarie del paese indicato nel marchio; – stilare un elenco di termini in tutte le lingue della Comunità che esprimano con chiarezza il concetto che le merci sono originarie del paese indicato nel marchio; – decidere in quali casi abbreviazioni di uso comune indichino inequivocabilmente il paese di origine e possano essere utilizzate ai fini del presente regolamento; – decidere in quali casi abbreviazioni di uso comune indichino inequivocabilmente il paese di origine e possano essere utilizzate ai fini del presente regolamento; – decidere in quali casi non è possibile o non è necessario apporre il marchio sulle merci per motivi tecnici o economici; – decidere in quali casi non è possibile o non è necessario apporre il marchio sulle merci per motivi tecnici o economici; – stabilire altre norme che potrebbe essere necessario applicare qualora le merci non risultino conformi alle disposizioni del presente regolamento; – stabilire altre norme che potrebbe essere necessario applicare qualora le merci non risultino conformi alle disposizioni del presente regolamento; – aggiornare l’allegato del presente regolamento in caso di modifica della valutazione in merito alla necessità o meno del marchio di origine per uno specifico settore. Or. en Motivazione Emendamento inteso a limitare le categorie di merci ai beni di consumo destinati ai consumatori finali. AM\828971IT.doc 25/40 PE448.640v01-00 IT Emendamento 64 Christofer Fjellner Proposta di regolamento Articolo 4 Testo della Commissione Emendamento La Commissione può adottare misure di esecuzione, secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, segnatamente al fine di: 1. La Commissione può adottare misure di esecuzione, secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, segnatamente al fine di: – stabilire con precisione forma e modalità del marchio di origine; – stabilire con precisione forma e modalità del marchio di origine; – stilare un elenco di termini in tutte le lingue della Comunità che esprimano con chiarezza il concetto che le merci sono originarie del paese indicato nel marchio; – stilare un elenco di termini in tutte le lingue della Comunità che esprimano con chiarezza il concetto che le merci sono originarie del paese indicato nel marchio; – decidere in quali casi abbreviazioni di uso comune indichino inequivocabilmente il paese di origine e possano essere utilizzate ai fini del presente regolamento; – decidere in quali casi abbreviazioni di uso comune indichino inequivocabilmente il paese di origine e possano essere utilizzate ai fini del presente regolamento; 2. La Commissione, mediante atti delegati, può adottare misure intese a: – decidere in quali casi non è possibile o non è necessario apporre il marchio sulle merci per motivi tecnici o economici; – decidere in quali casi non è possibile o non è necessario apporre il marchio sulle merci per motivi tecnici o commerciali; – stabilire altre norme che potrebbe essere necessario applicare qualora le merci non risultino conformi alle disposizioni del presente regolamento; – stabilire altre norme che potrebbe essere necessario applicare qualora le merci non risultino conformi alle disposizioni del presente regolamento; – aggiornare l’allegato del presente regolamento in caso di modifica della valutazione in merito alla necessità o meno del marchio di origine per uno specifico settore. – aggiornare l’allegato del presente regolamento in caso di modifica della valutazione in merito alla necessità o meno del marchio di origine per uno specifico settore. Dette misure e sue eventuali revisioni sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 bis. Or. en PE448.640v01-00 IT 26/40 AM\828971IT.doc Emendamento 65 Francesco Enrico Speroni, Matteo Salvini Proposta di regolamento Articolo 4 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento Articolo 4 bis In relazione all'importazione di prodotti che hanno subito più lavorazioni in differenti paesi o che risultano composti da materiali provenienti da diversi paesi, la Commissione adotta misure di esecuzione secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, affinché sia possibile identificare chiaramente e specificamente l'origine composita del prodotto sia in riferimento ai singoli materiali che ai singoli processi di lavorazione. Or. it Motivazione La tracciabilità di un prodotto sia in relazione all'origine dei materiali di cui è composto che ai luoghi dove sono state effettuati i differenti processi di lavorazione attiene strettamente alla sicurezza del prodotto ed alla tutela della salute dei fruitori del prodotto stesso. Il criterio di identificazione del paese di origine ex art. 24 reg. 2913/92 nel paese in cui "è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione", non è più sufficiente nel determinare l'origine qualora la lavorazione di un prodotto sia costituita e frammentata da parti di lavorazioni egualmente sostanziali, compiuta ciascuna in paesi differenti a seconda della convenienza economica della lavorazione stessa. Quand'anche, invece, con tale criterio si giungesse in taluni casi ad identificare l'origine della lavorazione o trasformazione sostanziale di un prodotto, non si potrebbe tuttavia rendere evidente al consumatore l'origine di passaggi di lavorazione pur minori ma che, qualora conosciuti, potrebbero contribuire ad orientare la capacità di orientamento e scelta del prodotto da parte del consumatore stesso a tutela della propria sicurezza, della propria salute e della propria sensibilità. AM\828971IT.doc 27/40 PE448.640v01-00 IT Emendamento 66 Niccolò Rinaldi Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 2 bis. La Commissione propone livelli minimi comuni per le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Or. it Motivazione Per garantire l'applicazione uniforme, la Commissione deve proporre le misure con minimi livelli comuni per le sanzioni. Emendamento 67 Niccolò Rinaldi Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3 Testo della Commissione Emendamento 3. Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione al più tardi entro nove mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento e provvedono a notificarle immediatamente le eventuali modifiche successive. PE448.640v01-00 IT 28/40 3. Gli Stati membri stabiliscono, sulla base dei livelli minimi comuni proposti dalla Commissione, norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione al più tardi entro nove mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento e provvedono a notificarle immediatamente le eventuali modifiche successive. La Commissione deve garantire quanto meno un livello minimo di armonizzazione tra i sistemi sanzionatori nei diversi Stati membri, in modo da evitare che le differenze tra questi ultimi spingano gli esportatori di paesi terzi a preferire alcuni punti di entrata nell'Unione rispetto ad altri. AM\828971IT.doc Or. it Motivazione Per garantire l'applicazione uniforme, la Commissione deve proporre le misure con minimi livelli comuni per le sanzioni. Differenze sostanziali nell'attuazione della clausola in oggetto tra i vari Stati membri potrebbe spingere gli esportatori di paesi terzi a scegliere il più agevole punto di entrata nell'Unione europea. Ciò determinerebbe una situazione in cui il rigore del regolamento definitivo verrebbe livellato al sistema sanzionatorio meno rigido applicato. Emendamento 68 Niccolò Rinaldi Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4 Testo della Commissione Emendamento 4. Qualora le merci non risultino conformi alle disposizioni del presente regolamento, gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie per imporre al proprietario delle merci in questione, o a qualsiasi altra persona responsabile delle medesime, l’apposizione a proprie spese del marchio sulle merci in conformità con il presente regolamento. 4. Qualora le merci non risultino conformi alle disposizioni del presente regolamento, gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie per imporre al proprietario delle merci in questione, o a qualsiasi altra persona responsabile delle medesime, l’apposizione a proprie spese del marchio sulle merci in conformità con il presente regolamento. Gli Stati membri notificano tali misure alla Commissione al più tardi entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e provvedono a notificarle immediatamente le eventuali modifiche successive. Or. it Motivazione Per garantire l'applicazione uniforme, la Commissione deve essere informata anche di queste misure. AM\828971IT.doc 29/40 PE448.640v01-00 IT Emendamento 69 Daniel Caspary Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 Testo della Commissione Emendamento 1. La Commissione è assistita da un comitato del marchio di origine, di seguito denominato “il comitato”. 1. La Commissione è assistita da un comitato del marchio di origine, di seguito denominato “il comitato”, il quale è composto da rappresentanti degli Stati membri e delle imprese e associazioni del settore. Or. en Motivazione Emendamento inteso a garantire la trasparenza e il concorso decisionale dei soggetti interessati. Emendamento 70 Daniel Caspary Proposta di regolamento Articolo 7 Testo della Commissione Emendamento Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Gli articoli 2, 3 e 5 si applicano dodici mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. In conformità della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, la Commissione può prorogare tale periodo del lasso di tempo necessario agli operatori per dare attuazione pratica agli obblighi in materia di marchio di origine stabiliti dalle misure di esecuzione; tale proroga non è in ogni caso inferiore a sei mesi. 1) Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Gli articoli 2, 3 e 5 si applicano dodici mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. In conformità della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, la Commissione può prorogare tale periodo del lasso di tempo necessario agli operatori per dare attuazione pratica agli obblighi in materia di marchio di origine stabiliti dalle misure di esecuzione; tale proroga non è in ogni caso inferiore a sei mesi. 2) Il presente regolamento scade cinque anni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, a meno che il Parlamento europeo e il Consiglio, su proposta della Commissione, decidano PE448.640v01-00 IT 30/40 AM\828971IT.doc altrimenti. 3) Al più tardi tre anni dopo l'entrata in vigore, la Commissione effettua uno studio sugli effetti del presente regolamento e formula una proposta sull'opportunità o meno di prorogarne la durata in base ai risultati dello studio in oggetto. Or. en Emendamento 71 Francesco Enrico Speroni, Matteo Salvini Proposta di regolamento Allegato Testo della Commissione I prodotti cui si applica il presente regolamento sono identificati dai rispettivi codici NC. Emendamento Il presente regolamento si applica a tutti i prodotti e a tutte le merci, di cui al codice NC per la designazione delle merci, importate nell'Unione europea. 4104 41 / 4104 49 / 4105 30 / 4106 22 / 4106 32 / 4106 40 / 4106 92 / da 4107 a 4114 / 4302 13 / ex 4302 19 (35, 80) Cuoi in crosta e cuoi finiti 4008 21 / 4008 11 / 4005 99 / 4204 / 4302 30 (25, 31) Tacchi, suole, nastri/cinghie, parti, sintetici, altri 8308 10(00) / 8308 90(00) / 9401 90 / 9403 90 4201 / 4202 / 4203 / 4204/ 4205 / 4206 Oggetti di selleria e finimenti, oggetti da viaggio, borse, borsette e contenitori simili, lavori di budella 4303 / 4304 Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria, pellicce artificiali e oggetti di pellicce artificiali Capitoli dal 50 al 63 Materie tessili e loro manufatti AM\828971IT.doc 31/40 PE448.640v01-00 IT 6401 / 6402 / 6403 / 6404 / 6405 / 6406 Calzature, ghette ed oggetti simili 6907 / 6908 / 6911 / 6912 / 6913 / 691490100 Prodotti ceramici 7013 21 11 / 7013 21 19 / 7013 21 91 / Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l’ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018, di cristallo al piombo 7013 21 99 / 7013 31 10 / 7013 31 90 / 7013 91 10 / 7013 91 90 7113/7114/7115/711 6 Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite Capitolo 94 Mobili, mobili medico-chirurgici, oggetti letterecci e simili, apparecchi per l’illuminazione, insegne luminose ed oggetti simili, costruzioni prefabbricate 9603 Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l’impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; PE448.640v01-00 IT 32/40 AM\828971IT.doc tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili 4104 41 / 4104 49 / 4105 30 / 4106 22 / 4106 32 / 4106 40 / 4106 92 / da 4107 a 4114 / 4302 13 / ex 4302 19 (35, 80) Cuoi in crosta e cuoi finiti 4008 21 / 4008 11 / 4005 99 / 4204 / 4302 30 (25, 31) Tacchi, suole, nastri/cinghie, parti, sintetici, altri 8308 10(00) / 8308 90(00) / 9401 90 / 9403 90 Or. it Motivazione Non avrebbe senso logico limitare la tutela della sicurezza e della salute del consumatore nonché il diritto dello stesso all'informazione piena circa l'origine dei prodotti acquistati soltanto a determinate categorie di prodotti e merci con l'esclusione di tutte le altre che potrebbero invece esercitare sul consumatore la stessa potenziale pregiudizialità. Emendamento 72 Daniel Caspary Proposta di regolamento Allegato Testo della Commissione Emendamento Codice NC Designazione delle merci 4104 41 / 4104 49 / 4105 30 / 4106 22 / 4106 32 / 4106 40 / 4106 92 / 4107- 4114 / 4302 13 / ex 4302 19 (35, 80) Cuoi in crosta e cuoi finiti 4008 21 / 4008 11 / 4005 99 / 4204 / 4302 30 (25, 31) Tacchi, suole, nastri/cinghie, parti, sintetici, altri Codice NC Designazione delle merci 4202 / 4203 Oggetti da viaggio, borse, borsette e contenitori simili, 8308 10(00) / 8308 90(00) / 9401 90 / 9403 90 4201 / 4202 / 4203 / 4204/ 4205 / 4206 AM\828971IT.doc Oggetti di selleria e finimenti, oggetti da viaggio, borse, 33/40 PE448.640v01-00 IT borsette e contenitori simili, lavori di budella 4303 / 4304 Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria, pellicce artificiali e oggetti di pellicce artificiali 4303 / 4304 Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria, pellicce artificiali e oggetti di pellicce artificiali Capitoli dal 50 al 63 Materie tessili e loro manufatti Capitoli 57/61/62/63 Materie tessili e loro manufatti 6401 / 6402 / 6403 / 6404 / 6405 / 6406 Calzature, ghette ed oggetti simili 6401 / 6402 / 6403 / 6404 / 6405 / 6406 Calzature, ghette ed oggetti simili 6907 / 6908 / 6911 / 6912 / 6913 / 691490100 Prodotti ceramici 6907 / 6908 / 6911 / 6912 / 6913 / 691490100 Prodotti ceramici 7013 21 11 / 7013 21 19 / 7013 21 91 / Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l’ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018, di cristallo al piombo 7013 21 99 / 7013 31 10 / 7013 31 90 / 7013 91 10 / 7013 91 90 Oggetti delle voci 7010 o 7018, oggetti di cristallo al piombo. 7113/7114/7115/711 6 Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite 7113 Minuterie ed oggetti di gioielleria Capitolo 94 Mobili, mobili medico-chirurgici, oggetti letterecci e simili, apparecchi per l’illuminazione, insegne luminose ed oggetti simili, costruzioni Capitolo 94 Mobili, mobili medico-chirurgici, oggetti letterecci e simili, apparecchi per l’illuminazione, insegne luminose ed oggetti simili, costruzioni PE448.640v01-00 IT lavori di budella 34/40 AM\828971IT.doc prefabbricate 9603 prefabbricate Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l’impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili Or. en Emendamento 73 Francesco Enrico Speroni, Matteo Salvini Proposta di regolamento Allegato – riga -1 bis (nuova) Testo della Commissione Emendamento Capitolo 30 Prodotti farmaceutici Or. it Motivazione Il particolare impatto dei prodotti farmaceutici impone una chiara definizione dell'origine degli stessi. Emendamento 74 Francesco Enrico Speroni, Matteo Salvini Proposta di regolamento Allegato – riga -1 ter (nuova) Testo della Commissione Emendamento Capitolo 32 AM\828971IT.doc 35/40 Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e PE448.640v01-00 IT vernici; mastici; inchiostri. Or. it Motivazione I prodotti coloranti possono avere un impatto rilevante sulla salute sulla sicurezza dei consumatori e si impone una chiara tracciabilità degli stessi. Emendamento 75 Lara Comi, Giovanni Collino Proposta di regolamento Allegato – riga 1 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento Capitolo 82 Oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni Or. it Emendamento 76 Cristiana Muscardini Proposta di regolamento Allegato – riga 7 Testo della Commissione 6907 / 6908 / 6911 / 6912 / 6913 / 691490100 Emendamento Prodotti ceramici 6904/ 6905 / 6907 / 6908 / 6911/ 6912/ 6913/ 691490100 Prodotti ceramici Or. it PE448.640v01-00 IT 36/40 AM\828971IT.doc Emendamento 77 Niccolò Rinaldi Proposta di regolamento Allegato – riga 8 Testo della Commissione 7013 21 11 / 7013 21 19 / 7013 21 91 / 7013 21 99 / 7013 31 10 / 7013 31 90 / 7013 91 10 / 7013 91 90 Emendamento Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l’ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018, di cristallo al piombo 7013 21 11 / 7013 21 19 / 7013 21 91 / 7013 21 99 / 7013 22 10 / 7013 31 10 / 7013 31 90 / 7013 91 10 / 7013 91 90 Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l’ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018, di cristallo al piombo, fabbricati a mano Or. it Motivazione Difesa dei prodotti artigianali. Emendamento 78 Cristiana Muscardini Proposta di regolamento Allegato – riga 9 bis (nuova) Testo della Commissione AM\828971IT.doc Emendamento 37/40 83022000 Rotelle con montatura di metalli comuni 87169090 Parti di rimorchi e semirimorchi e di altri veicoli (non automobili), n.n.a. 84312000 Parti di macchine, apparecchi e strumenti della voce 8427, n.n.a 40119200 Pneumatici di gomma, nuovi, dei tipi utilizzati per i veicoli e congegni agricoli e forestali (escl. a ramponi, a spina di pesce o simili) 40139000 Camere d’aria, di gomma (escl. dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo, incl. Autoveicoli tipo “break” e auto da corsa, autobus, autocarri e biciclette) PE448.640v01-00 IT Or. it Emendamento 79 Cristiana Muscardini Proposta di regolamento Allegato – riga 9 ter (nuova) Testo della Commissione Emendamento 8201/ 8202/ 8203/ 8205/ 8207/ 8208/ 8209/ 8211/ 8212/ 8213/ 8214/ 8215 Utensili e utensileria 9307 Sciabole, spade, baionette, lance ed altri armi bianche, loro parti e foderi Or. it Emendamento 80 Francesco Enrico Speroni, Matteo Salvini Proposta di regolamento Allegato – riga 9 bis (nuova) Testo della Commissione PE448.640v01-00 IT Emendamento 38/40 9001 30 00 Lenti oftalmiche a contatto 9001 40 / 9001 40 20/ 9001 40 41/ 9001 40 49/ 9001 40 80 Lenti per occhiali, di vetro 9001 50/ 9001 50 20/ 9001 50 41/ 9001 50 49/9001 50 80/ 9001 90 00 Lenti per occhiali, di altre materie 9003/ 9003 11 00/ 9003 19/ 9003 19 10/ 9003 19 30/9003 19 90/ 9003 90 00 Montature per occhiali o per oggetti simili, e loro parti 9004/ 9004 10/ 9004 10 10/ 9004 10 91/ 9004 10 99/9004 90/ 9004 90 10/ 9004 90 Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili AM\828971IT.doc 90 Or. it Emendamento 81 Francesco Enrico Speroni, Matteo Salvini Proposta di regolamento Allegato – riga 9 ter (nuova) Testo della Commissione Emendamento 9018 Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l’odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici 9019 Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria 9021 Oggetti ed apparecchi di ortopedia, comprese le cinture e le fasce medicochirurgiche e le stampelle; stecche, docce ed altri oggetti ed apparecchi per fratture; oggetti ed apparecchi di protesi; apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o un’infermità 9022 Apparecchi a raggi X ed apparecchi che utilizzano le radiazioni alfa, beta o gamma, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia, i tubi a raggi X e gli altri dispositivi generatori di raggi X, i generatori di tensione, i quadri di comando, gli schermi, i tavoli, le poltrone e supporti simili di esame o di trattamento Or. it AM\828971IT.doc 39/40 PE448.640v01-00 IT Emendamento 82 Francesco Enrico Speroni, Matteo Salvini Proposta di regolamento Allegato – riga 10 bis (nuova) Testo della Commissione Emendamento Capitolo 95 Giocattoli, giochi, oggetti per divertimento o sport; loro parti ed accessori Or. it Motivazione La chiara definizione dell'origine di prodotti che attengono alla sfera dell'infanzia necessitano di un'indicazione precisa e veritiera della loro origine, a tutela della salute stessa del bambino. PE448.640v01-00 IT 40/40 AM\828971IT.doc