PARLAMENTO EUROPEO
2009 - 2014
Commissione per il commercio internazionale
2005/0254(COD)
2.9.2010
EMENDAMENTI
25 - 82
Progetto di relazione
Cristiana Muscardini
(PE443.133v02.00)
Indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi
Proposta di regolamento
(COM(2005)0661 – C7-0048/2010 – 2005/0254(COD))
AM\828971IT.doc
IT
PE448.640v01-00
Unita nella diversità
IT
AM_Com_LegReport
PE448.640v01-00
IT
2/40
AM\828971IT.doc
Emendamento 25
Christofer Fjellner, Elisabeth Köstinger
Proposta di regolamento
–
Proposta di reiezione
Il Parlamento europeo respinge la
proposta della Commissione.
Or. en
Motivazione
La proposta della Commissione era già stata respinta nel 2007 da una maggioranza di paesi in
seno al Consiglio e non contiene nessun nuovo elemento o argomentazione che ne giustifichi un
nuovo riesame.
Un regime che preveda l'obbligo di apporre un marchio di origine risulterebbe alquanto
burocratico ed economicamente gravoso per le imprese e l'amministrazione, senza contribuire al
raggiungimento degli obiettivi della proposta, quali una maggiore trasparenza per i
consumatori o la lotta alla contraffazione. Le imprese europee possono già avvalersi
dell'indicazione di origine su base volontaria allorché risulta loro vantaggioso.
Emendamento 26
Daniel Caspary
Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(1 bis) Numerose imprese dell'Unione
europea adottano già oggi volontariamente il
marchio di origine, ragion per cui i
consumatori sono già informati sul paese di
origine.
Or. en
AM\828971IT.doc
3/40
PE448.640v01-00
IT
Emendamento 27
Daniel Caspary
Proposta di regolamento
Considerando 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(1 ter) Produttori e commercianti
profondono notevoli sforzi per assicurare un
elevato livello di qualità dei propri prodotti, a
prescindere dal paese di produzione. Di
conseguenza, i consumatori hanno acquisito
un elevato grado di fiducia nei marchi.
Or. en
Emendamento 28
Daniel Caspary
Proposta di regolamento
Considerando 1 quater (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(1 quater) La normativa dell'UE prevede già
ora che i consumatori siano accuratamente
informati sulla qualità dei prodotti e
beneficino di un elevato grado di sicurezza
degli stessi, come disposto dalla direttiva
2001/95/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla
sicurezza generale dei prodotti1.
________________
1
GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.
Or. en
PE448.640v01-00
IT
4/40
AM\828971IT.doc
Emendamento 29
Daniel Caspary
Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(2 bis) Dai risultati della consultazione
generale degli interessati effettuata dalla
Commissione (imprese del settore,
importatori, associazioni di consumatori,
sindacati) sull'eventuale elaborazione di una
normativa UE in materia di marchio di
origine emerge una percezione generalmente
elevata dei consumatori europei in taluni
Stati membri circa l'importanza del marchio
di origine per la loro informazione in
relazione alla sicurezza e agli aspetti sociali e
ambientali dei prodotti.
Or. en
Emendamento 30
Christofer Fjellner, Elisabeth Köstinger
Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(2 bis) Dai risultati della consultazione
generale degli interessati effettuata dalla
Commissione (imprese del settore,
importatori, associazioni di consumatori,
sindacati) sull'eventuale elaborazione di una
normativa UE in materia di marchio di
origine emerge una percezione generalmente
elevata dei consumatori europei in taluni
Stati membri circa l'importanza del marchio
di origine per la loro informazione in
relazione alla sicurezza e agli aspetti sociali e
ambientali dei prodotti.
Or. en
AM\828971IT.doc
5/40
PE448.640v01-00
IT
Motivazione
La valutazione d'impatto della Commissione (SEC(2005)1657) contiene una descrizione
dettagliata del processo di consultazione da essa effettuato e rivela che le organizzazioni dei
consumatori di un certo numero di paesi non hanno risposto al questionario della Commissione.
Va inoltre considerato che il 96,7% dei partecipanti alla consultazione online sono cittadini di
un unico Stato membro. Generalizzare le preferenze di consumatori e cittadini sulla base di un
tale documento fornirebbe un quadro distorto, che non può essere considerato un'informazione
affidabile e statisticamente precisa.
Emendamento 31
Francesco Enrico Speroni, Matteo Salvini
Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(2 bis) Una regolamentazione europea del
marchio di origine è avvertita dai cittadini
europei come strettamente legata alla tutela
della loro sicurezza e della loro salute.
L'indicazione dettagliata e precisa
dell'origine dei prodotti commerciati
nell'Unione permetterebbe di identificare
con immediatezza prodotti di qualità dubbia
e potenzialmente dannosi per il
consumatore.
Or. it
Motivazione
Il consumatore ha diritto ad un'informazione completa e chiara circa l'origine dei prodotti posti
alla vendita nell'Unione europea laddove si consideri che una determinata provenienza
associata a condizioni particolari di offerta costituisce un indice affidabile e difficilmente
smentibile di scarsa qualità e di potenziale pericolo per la sicurezza e la salute dell'acquirente.
PE448.640v01-00
IT
6/40
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Emendamento 32
Christofer Fjellner, Elisabeth Köstinger
Proposta di regolamento
Considerando 2 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(2 ter) Nell'agenda di Lisbona l'Unione
europea si è prefissata l'obiettivo di
rafforzare l'economia europea, in particolare
migliorando la competitività delle imprese
europee nel contesto dell'economia mondiale
e con la strategia "Europa 2020" si è
impegnata ad adoperarsi per una UE più
competitiva; per talune categorie di prodotti
di consumo, la competitività può consistere
nel fatto che la loro produzione nell'Unione
europea è associata ad una reputazione di
qualità e di elevati standard di produzione.
Le imprese europee possono avvalersi fin
d'ora del marchio di origine su base
volontaria allorché risulta loro vantaggioso.
Or. en
Emendamento 33
Francesco Enrico Speroni, Matteo Salvini
Proposta di regolamento
Considerando 2 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(2 ter) Una disciplina europea del marchio di
origine rafforzerebbe la competitività delle
aziende europee e di tutta l'economia
europea permettendo ai cittadini e ai
consumatori di identificare e scegliere in
modo consapevole e senza incertezze
l'eccellenza e gli alti standard di qualità che
caratterizzano la produzione effettuata negli
Stati membri dell'Unione.
Or. it
AM\828971IT.doc
7/40
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IT
Motivazione
La produzione europea è caratterizzata indiscutibilmente da alti standard di qualità ed
affidabilità. La volontà e le tendenze di un mercato alla ricerca di prodotti di eccellenza e
qualità non possono che ricevere un positivo riscontro dalla chiara associazione di un prodotto
con il proprio paese di origine.
Emendamento 34
Daniel Caspary
Proposta di regolamento
Considerando 3
Testo della Commissione
Emendamento
(3) La rilevanza economica del marchio di
origine per la scelta dei consumatori e per
il commercio è evidenziata nella pratica
adottata dagli altri maggiori partner
commerciali, i quali hanno sancito
l’obbligo di apporre un marchio di origine.
Gli esportatori della Comunità devono
conformarsi a tale obbligo e sono tenuti a
indicare l’origine sui prodotti che
intendono esportare verso i mercati di
questi partner commerciali.
(3) I maggiori partner commerciali hanno
sancito l'obbligo di apporre un marchio di
origine. Gli esportatori della Comunità
devono conformarsi a tale obbligo e sono
tenuti a indicare l’origine sui prodotti che
intendono esportare verso i mercati di
questi partner commerciali. Tuttavia, in un
mondo caratterizzato dalla globalizzazione
delle catene di approvvigionamento, il
paese di origine sta perdendo
progressivamente importanza.
Or. en
Emendamento 35
Christofer Fjellner, Elisabeth Köstinger
Proposta di regolamento
Considerando 3
Testo della Commissione
Emendamento
(3) La rilevanza economica del marchio di
origine per la scelta dei consumatori e per
il commercio è evidenziata nella pratica
adottata dagli altri maggiori partner
commerciali, i quali hanno sancito
l’obbligo di apporre un marchio di origine.
Gli esportatori della Comunità devono
conformarsi a tale obbligo e sono tenuti a
indicare l’origine sui prodotti che
(3) Nei maggiori partner commerciali vige
ormai da molti anni l’obbligo di apporre
un marchio di origine. Gli esportatori della
Comunità devono conformarsi a tale
obbligo e sono tenuti a indicare l’origine
sui prodotti che intendono esportare verso i
mercati di questi partner commerciali.
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IT
8/40
AM\828971IT.doc
intendono esportare verso i mercati di
questi partner commerciali.
Or. en
Motivazione
La Commissione fa riferimento ai maggiori partner commerciali, tra cui la legislazione
statunitense sul marchio d'origine, la quale è stata introdotta nel 1930, ossia prima che fosse
istituito il GATT (1947).
Emendamento 36
Daniel Caspary
Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(3 bis) Sono stati segnalati numerosi casi di
incidenti relativi alla salute e alla sicurezza
derivanti da prodotti importati nell'Unione
europea da paesi terzi. Tuttavia,
un'indicazione dell'origine non tutelerebbe i
cittadini dell'Unione dall'acquisto
inconsapevole di prodotti di eventuale
qualità dubbia.
Or. en
Emendamento 37
Daniel Caspary
Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(3 bis) Onde garantire che sia efficace ed
imponga minime formalità amministrative,
assicurando nel contempo la massima
flessibilità alle imprese europee, il presente
regolamento deve essere conforme alla
normativa vigente a livello internazionale in
materia di indicazione di origine, come ad
AM\828971IT.doc
9/40
PE448.640v01-00
IT
esempio quella degli Stati Uniti.
Or. en
Emendamento 38
Niccolò Rinaldi
Proposta di regolamento
Considerando 3 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(3 ter) Le autorità doganali degli Stati
membri effettuano le verifiche e i controlli
alla frontiera sull'applicazione del
regolamento attraverso un'unica procedura
armonizzata, in modo da evitare aggravi
amministrativi e burocratici.
Or. it
Motivazione
Occorre evitare che le verifiche e i controlli alla frontiera rappresentino un carico burocratico e
amministrativo eccessivo.
Emendamento 39
Daniel Caspary
Proposta di regolamento
Considerando 4
Testo della Commissione
Emendamento
(4) È necessario che le Comunità europee
conseguano la parità di condizioni con tali
partner commerciali grazie all’introduzione
di una legislazione equivalente, che servirà
inoltre da deterrente contro le indicazioni di
origine false o ingannevoli di talune merci
importate.
soppresso
Or. en
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IT
10/40
AM\828971IT.doc
Emendamento 40
Christofer Fjellner, Elisabeth Köstinger
Proposta di regolamento
Considerando 4
Testo della Commissione
Emendamento
(4) È necessario che le Comunità europee
conseguano la parità di condizioni con
tali partner commerciali grazie
all’introduzione di una legislazione
equivalente, che servirà inoltre da
deterrente contro le indicazioni di origine
false o ingannevoli di talune merci
importate.
soppresso
Or. en
Emendamento 41
Daniel Caspary
Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(5 bis) Grazie all'indicazione del paese di
origine, i consumatori potrebbero riferire i
prodotti unicamente alle norme sociali,
ambientali e di sicurezza generalmente
associate al paese in questione. Tuttavia, una
simile conclusione potrebbe essere
fuorviante e risulterebbe inadeguata
soprattutto per i prodotti che vengono
fabbricati nelle succursali di paesi terzi delle
imprese europee nel rispetto delle relative
norme UE. Inoltre, il marchio di origine non
fornisce informazioni attendibili sulla
conformità alle norme sociali, ambientali e
di sicurezza.
Or. en
Motivazione
Proposta del Ministero dell'Economia tedesco.
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11/40
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IT
Emendamento 42
Francesco Enrico Speroni, Matteo Salvini
Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(5 bis) La tracciabilità dei materiali e dei
processi di lavorazione di un prodotto finito e
posto in commercio nell'Unione costituisce
la base per l'esercizio di una scelta libera e
consapevole del consumatore, tutelandolo
contro informazioni ingannevoli e contro
pratiche commerciali sleali che possono
produrre evidenti e dannosi effetti
sull'economia dell'Unione e sulla salute dei
cittadini europei.
Or. it
Motivazione
La chiara e completa informazione sull'origine dei materiali e dei processi di lavorazione di un
prodotto sono l'unico strumento in grado di preservare la libertà di scelta consapevole e
autonoma del consumatore, in mancanza della quale quest'ultimo non potrebbe più dirsi
soggetto attivo di una società libera e democratica ma piccolo e ignorante strumento di politiche
commerciali potenzialmente lesive della propria salute e della propria sicurezza.
Emendamento 43
Christofer Fjellner, Elisabeth Köstinger
Proposta di regolamento
Considerando 7
Testo della Commissione
Emendamento
(7) L’introduzione di un marchio di
origine può contribuire a trasformare le
rigide norme comunitarie in un vantaggio
per l’industria comunitaria, in particolare
per le piccole e medie imprese; non solo,
ma servirà a impedire che la reputazione
dell’industria comunitaria venga
intaccata da indicazioni di origine
inesatte. Una maggiore trasparenza e
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IT
12/40
soppresso
AM\828971IT.doc
migliori garanzie d'informazione ai
consumatori circa l'origine delle merci
rappresenteranno, quindi, un contributo
al conseguimento degli obiettivi
dell'agenda di Lisbona.
Or. en
Motivazione
I prodotti di consumo venduti all'interno dell'Unione europea devono essere conformi alle
norme intese al soddisfacimento dei requisiti di sicurezza previste dalle direttive UE. Pertanto, il
marchio di origine non avrebbe alcuna rilevanza ai fini dell'applicazione effettiva delle norme,
un settore questo in cui è di fondamentale importanza la sorveglianza del mercato.
Emendamento 44
Carl Schlyter
Proposta di regolamento
Considerando 7
Testo della Commissione
Emendamento
(7) L’introduzione di un marchio di origine
può contribuire a trasformare le rigide
norme comunitarie in un vantaggio per
l’industria comunitaria, in particolare per le
piccole e medie imprese; non solo, ma
servirà a impedire che la reputazione
dell’industria comunitaria venga intaccata
da indicazioni di origine inesatte. Una
maggiore trasparenza e migliori garanzie
d'informazione ai consumatori circa
l'origine delle merci rappresenteranno,
quindi, un contributo al conseguimento
degli obiettivi dell'agenda di Lisbona.
(7) L'introduzione di un marchio di origine
può contribuire a trasformare le rigide norme
comunitarie in un vantaggio per l’industria
comunitaria, in particolare per le piccole e
medie imprese che spesso profondono sforzi
reali nella qualità dei loro prodotti e che
garantiscono oltretutto la sopravvivenza di
posti di lavoro e metodi di produzione
tradizionali e artigianali, ma che sono anche
fortemente esposte alla concorrenza
mondiale, la quale non dispone di regole per
operare una distinzione tra i metodi di
produzione. Non solo, ma servirà a impedire
che la reputazione dell’industria comunitaria
venga intaccata da indicazioni di origine
inesatte. Una maggiore trasparenza e migliori
garanzie d'informazione ai consumatori circa
l'origine delle merci rappresenteranno, quindi,
un contributo al conseguimento degli obiettivi
dell'agenda di Lisbona e quelli della strategia
Europa 2020.
Or. en
AM\828971IT.doc
13/40
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IT
Emendamento 45
Daniel Caspary
Proposta di regolamento
Considerando 7
Testo della Commissione
Emendamento
(7) L’introduzione di un marchio di origine
può contribuire a trasformare le rigide
norme comunitarie in un vantaggio per
l’industria comunitaria, in particolare per
le piccole e medie imprese. Non solo, ma
servirà a impedire che la reputazione
dell’industria comunitaria venga intaccata
da indicazioni di origine inesatte. Una
maggiore trasparenza e migliori garanzie
d'informazione ai consumatori circa
l'origine delle merci rappresenteranno,
quindi, un contributo al conseguimento
degli obiettivi dell'agenda di Lisbona.
(7) L’introduzione di un marchio di origine
non garantisce che le rigide norme
comunitarie si risolvano in un vantaggio
per l’industria comunitaria, comprese le
piccole e medie imprese.
Or. en
Emendamento 46
Francesco Enrico Speroni, Matteo Salvini
Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(7 bis) L'eccellenza artigianale e industriale
delle PMI degli Stati membri dell'Unione e
l'indotto ad esse connesso ricevono danni
economici sempre più rilevanti a causa della
mancanza di un'indicazione chiara e
trasparente dell'origine dei prodotti e dalla
mancata tracciabilità dei processi di
lavorazione degli stessi. La chiara
indicazione del marchio di origine
contribuirebbe a limitare i danni economici
causati dagli aspetti più deteriori dei processi
di globalizzazione e di delocalizzazione
produttiva, i cui effetti sulla perdita di posti
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IT
14/40
AM\828971IT.doc
di lavoro nell'Unione sono diretti, evidenti e
sempre più consistenti.
Or. it
Motivazione
La mancanza di una chiara indicazione dell'origine effettiva dei prodotti posti in commercio
nell'Unione si pone come causa prima di politiche commerciali ed industriali al limite della
frode in commercio e tese a sfruttare i vuoti legislativi esistenti per legare un prodotto ad un
paese con il quale i vincoli sono in realtà al limite della irrilevanza. Un punto fermo in tema di
marchio di origine consentirebbe di recuperare una consistente fetta di mercato ora deviata
nella scelta all'acquisto da indicazioni fuorvianti e non veritiere ed aiutare così in modo
consistente la ripresa dell'economia dei paesi dell'Unione.
Emendamento 47
Francesco Enrico Speroni, Matteo Salvini
Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(8 bis) La disciplina del marchio di origine
costituisce altresì una valida difesa contro la
contraffazione e la concorrenza sleale,
corroborando l'efficacia del regolamento
(CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22
luglio 2003, relativo all'intervento
dell'autorità doganale nei confronti di merci
sospettate di violare taluni diritti di proprietà
intellettuale e alle misure da adottare nei
confronti di merci che violano tali diritti 1
(regolamento "anti-contraffazione") e
conferendo alla produzione europea un
ulteriore e rilevante strumento di tutela e
valorizzazione.
______________
1
GU L 196 del 2.8.2003, pag. 7.
Or. it
Motivazione
La contraffazione è un fenomeno di reale danno per l'economia europea delle PMI che fanno
della qualità e dell'eccellenza uno dei loro aspetti caratterizzanti. Tracciare la provenienza di un
AM\828971IT.doc
15/40
PE448.640v01-00
IT
prodotto significherebbe limitare ulteriormente tali dannose pratiche a tutto vantaggio
dell'economia europea.
Emendamento 48
Daniel Caspary
Proposta di regolamento
Considerando 9
Testo della Commissione
Emendamento
(9) In virtù degli accordi tra la Comunità
europea e la Bulgaria, la Romania, la
Turchia e le Parti contraenti dell’accordo
SEE, è necessario escludere i prodotti
originari di detti paesi dal campo di
applicazione del presente regolamento.
soppresso
Or. en
Emendamento 49
Francesco Enrico Speroni, Matteo Salvini
Proposta di regolamento
Considerando 10
Testo della Commissione
Emendamento
(10) Le norme di origine non
preferenziale in vigore nella Comunità
europea sono stabilite dal regolamento
(CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12
ottobre 1992, che istituisce il codice
doganale comunitario , e le relative
disposizioni di applicazione sono fissate
dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della
Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa
talune disposizioni d’applicazione del
regolamento (CEE) n. 2913/92 del
Consiglio che istituisce il codice doganale
comunitario . Ai fini del presente
regolamento è preferibile ricorrere a
queste norme di origine per determinare
l’origine delle merci importate: l'impiego
di un concetto già familiare tanto per gli
operatori commerciali come per le
PE448.640v01-00
IT
(10) L'elaborazione di una disciplina
europea del marchio di origine si rende
ancor più necessaria nel caso di prodotti e
processi di lavorazione compositi laddove è
diritto dei cittadini e di ogni consumatore
essere chiaramente informati circa la
provenienza dei singoli materiali di
composizione del prodotto stesso e circa
l'identificazione dei luoghi ove sono state
effettuate le singole fasi di lavorazione. È
necessario identificare un criterio normativo
efficace e chiaramente definito di
identificazione del paese di origine nel caso
di prodotti compositi sia per i materiali di
composizione che per i processi di
lavorazione. Le norme di origine non
preferenziale di cui ai regolamenti (CEE) n.
2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992,
16/40
AM\828971IT.doc
amministrazioni dovrebbe facilitarne
l’introduzione e l’applicazione. Le norme
di origine non preferenziale dovrebbero
applicarsi per tutti gli obiettivi di politica
commerciale non preferenziale. Sarebbe
opportuno evitare i doppioni per quanto
riguarda sia le dichiarazioni sia la
documentazione.
che istituisce un codice doganale
comunitario1 e n. 2454/93 della
Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa
talune disposizioni d'applicazione del
regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio
che istituisce il codice doganale comunitario2
risultano non più sufficienti a individuare
l'effettiva origine del prodotto alla luce delle
evoluzioni dei processi commerciali di
acquisto dei materiali e di lavorazione degli
stessi.
________________
1
GU L 302 del 19.1.1992, pag. 1.
2
GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.
Or. it
Motivazione
Le norme di origine non preferenziale di cui ai regolamenti nn. 2913/92 e 2454/93 hanno
costituito un importante punto fermo ai fini che qui rilevano ma le evoluzioni commerciali
intervenute sino ad oggi e l'accelerazione dei processi di globalizzazione necessitano di una
chiara e specifica determinazione normativa dei criteri di identificazione del paese di origine,
tale da non lasciare dubbi o incertezze al consumatore nel caso di processi commerciali di
acquisto e lavorazione compositi. Il criterio di identificazione del paese di origine ex art. 24
Reg. 2913/92 nel paese in cui "è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale,
economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia
conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante
del processo di fabbricazione", non è più sufficiente nel determinare l'origine quando sia i
materiali che la lavorazione di un prodotto sono costituite e frammentate in materiali di diversa
origine ed in differenti fasi di lavorazione egualmente sostanziali, acquistati, i primi, e compiute,
le seconde, ciascuna in paesi differenti a seconda della convenienza economica. Il consumatore
ha diritto ad una completa e chiara tracciabilità delle diverse fasi di lavorazione laddove si
consideri che ogni fase, anche quelle minori e dunque non menzionate ai sensi dell'attuale
normativa UE, attiene strettamente alla sicurezza del prodotto ed alla tutela della salute dei
fruitori del prodotto stesso.
Emendamento 50
Christofer Fjellner, Elisabeth Köstinger
Proposta di regolamento
Considerando 11
Testo della Commissione
Emendamento
(11) Al fine di limitare l’onere per
l’industria, il commercio e
AM\828971IT.doc
(11) Al fine di limitare l’onere per
l’industria, il commercio e
17/40
PE448.640v01-00
IT
l’amministrazione, si dovrebbe rendere
obbligatorio il marchio di origine per i
settori nei quali la Commissione ritenga,
sulla base di una consultazione
preliminare, che vi sia un valore aggiunto.
Si dovrebbero prendere disposizioni
affinché il campo di applicazione settoriale
del presente regolamento possa essere
adattato con facilità, come pure per
esentare taluni prodotti specifici per motivi
tecnici o economici, o nel caso in cui il
marchio di origine non sia altrimenti
necessario ai fini del presente regolamento.
L’esenzione potrebbe applicarsi, in
particolare, qualora l’apposizione del
marchio di origine danneggi le merci
interessate, o nel caso di determinate
materie prime.
l’amministrazione, si dovrebbero prendere
disposizioni affinché il campo di
applicazione settoriale del presente
regolamento possa essere limitato con
facilità. Si dovrebbe provvedere altresì ad
esentare taluni prodotti specifici per motivi
tecnici o commerciali nel caso in cui il
marchio di origine non sia altrimenti
necessario ai fini del presente regolamento.
L’esenzione potrebbe applicarsi, in
particolare, qualora l’apposizione del
marchio di origine danneggi le merci
interessate, o nel caso di determinate materie
prime.
Or. en
Motivazione
I prodotti di consumo venduti all'interno dell'Unione europea devono essere conformi alle
norme intese al soddisfacimento dei requisiti di sicurezza previste dalle direttive UE. Pertanto, il
marchio di origine non avrebbe alcuna rilevanza ai fini dell'applicazione effettiva delle norme,
un settore questo in cui è di fondamentale importanza la sorveglianza del mercato.
Emendamento 51
Daniel Caspary
Proposta di regolamento
Considerando 11
Testo della Commissione
Emendamento
(11) Al fine di limitare l’onere per
l’industria, il commercio e
l’amministrazione, si dovrebbe rendere
obbligatorio il marchio di origine per i
settori nei quali la Commissione ritenga,
sulla base di una consultazione
preliminare, che vi sia un valore aggiunto.
Si dovrebbero prendere disposizioni
affinché il campo di applicazione settoriale
del presente regolamento possa essere
adattato con facilità, come pure per
(11) Al fine di limitare l’onere per
l’industria, il commercio e
l’amministrazione, si dovrebbe rendere
obbligatorio il marchio di origine per i
settori nei quali la Commissione ritenga,
sulla base di una consultazione
preliminare, che vi sia un valore aggiunto.
Si dovrebbero prendere disposizioni
affinché il campo di applicazione settoriale
del presente regolamento possa essere
limitato con facilità, come pure per
PE448.640v01-00
IT
18/40
AM\828971IT.doc
esentare taluni prodotti specifici per motivi
tecnici o economici, o nel caso in cui il
marchio di origine non sia altrimenti
necessario ai fini del presente regolamento.
L’esenzione potrebbe applicarsi, in
particolare, qualora l’apposizione del
marchio di origine danneggi le merci
interessate, o nel caso di determinate
materie prime.
esentare taluni prodotti specifici per motivi
tecnici o economici nel caso in cui il
marchio di origine non sia altrimenti
necessario ai fini del presente regolamento.
L’esenzione potrebbe applicarsi, in
particolare, qualora l’apposizione del
marchio di origine danneggi le merci
interessate, o nel caso di determinate
materie prime.
Or. en
Emendamento 52
Daniel Caspary
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. Il presente regolamento si applica ai
prodotti industriali, ad esclusione dei
prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quali
vengono definiti all’articolo 1 del
regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio,
e dei prodotti alimentari o derrate alimentari,
quali vengono definiti all’articolo 2 del
regolamento (CE) n. 178/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio.
1. Il presente regolamento si applica ai
prodotti finiti destinati al consumo, ad
esclusione dei prodotti della pesca e
dell'acquacoltura, quali vengono definiti
all’articolo 1 del regolamento (CE) n.
104/2000 del Consiglio, e dei prodotti
alimentari o derrate alimentari, quali vengono
definiti all’articolo 2 del regolamento (CE) n.
178/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio.
Or. en
Emendamento 53
Christofer Fjellner, Elisabeth Köstinger
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. Le merci su cui è obbligatorio apporre
il marchio sono quelle elencate
nell’allegato del presente regolamento e
importate da paesi terzi, ad eccezione delle
AM\828971IT.doc
19/40
2. È possibile esentare talune merci
dall'obbligo del marchio di origine per motivi
tecnici o commerciali. Le merci possono
essere altresì esentate dall'obbligo del
PE448.640v01-00
IT
merci originarie del territorio delle
Comunità europee, della Bulgaria, della
Romania, della Turchia e delle Parti
contraenti dell’accordo SEE.
marchio di origine allorché le norme in
materia determinano il paese di origine
senza fornire idonee informazioni al
consumatore. Ciò avviene allorché un
prodotto è il risultato di una complessa e
diversificata catena di produzione in vari
paesi o il valore aggiunto conferito al
prodotto nel paese in cui è avvenuta l'ultima
trasformazione sostanziale è di importanza
minore.
È possibile esentare talune merci
dall'obbligo del marchio di origine
qualora, per motivi tecnici o commerciali,
risulti impossibile apporre su di esse detto
marchio.
Or. en
Motivazione
Le norme di origine non preferenziale costituiscono la base del sistema internazionale di scambi
commerciali in sede di definizione del paese di origine. Data la natura sempre più diversificata e
globale delle catene di produzione, l'indicazione del paese d'origine spesso trae in inganno il
consumatore, il quale finisce per giungere all’erronea conclusione che il prodotto è stato
interamente o per lo più fabbricato nel paese figurante sull'etichetta.
Emendamento 54
Daniel Caspary
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. Le merci su cui è obbligatorio apporre il
marchio sono quelle elencate nell’allegato
del presente regolamento e importate da
paesi terzi, ad eccezione delle merci
originarie del territorio delle Comunità
europee, della Bulgaria, della Romania,
della Turchia e delle Parti contraenti
dell’accordo SEE.
2. I beni di consumo su cui è obbligatorio
apporre il marchio sono quelli elencati
nell’allegato del presente regolamento e
importate da paesi terzi, ad eccezione delle
merci originarie del territorio dell'Unione.
È possibile esentare talune merci
dall'obbligo del marchio di origine qualora,
per motivi tecnici o commerciali, risulti
impossibile apporre su di esse detto
È possibile esentare taluni beni di
consumo dall'obbligo del marchio di
origine qualora, per motivi tecnici o
commerciali, risulti impossibile apporre su
PE448.640v01-00
IT
20/40
AM\828971IT.doc
marchio.
di esse detto marchio.
Or. en
Emendamento 55
Daniel Caspary
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
2 bis. Il presente regolamento si applica
unicamente ai prodotti destinati ai
consumatori finali.
Sono interessati esclusivamente i prodotti
tessili finiti, prodotti ceramici, mobili e
articoli di gioielleria di cui all'allegato 1 del
presente regolamento.
L'ambito di applicazione del presente
regolamento può essere esteso dalla
Commissione previa approvazione del
Parlamento europeo e del Consiglio.
Or. en
Emendamento 56
Daniel Caspary
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 6 – comma 2
Testo della Commissione
Emendamento
Qualora alle merci importate possa essere
concessa la franchigia dai dazi
all'importazione ai sensi del regolamento
(CEE) n. 918/83 e non vi siano indicazioni
sostanziali che tali merci fanno parte di un
traffico commerciale, le merci in questione
possono essere anch’esse escluse dal
campo di applicazione del presente
regolamento.
Qualora alle merci importate possa essere
concessa la franchigia dai dazi
all'importazione ai sensi del regolamento
(CEE) n. 918/838 e non vi siano indicazioni
sostanziali che tali merci fanno parte di un
traffico commerciale, le merci in questione
sono anch’esse escluse dal campo di
applicazione del presente regolamento.
AM\828971IT.doc
21/40
PE448.640v01-00
IT
Or. en
Motivazione
Emendamento inteso a limitare le categorie di merci ai beni di consumo destinati ai consumatori
finali.
Emendamento 57
Daniel Caspary
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 6 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
6 bis. Il presente regolamento deve essere
conforme alla normativa vigente a livello
internazionale in materia di indicazione di
origine, come ad esempio quella degli Stati
Uniti, onde garantire una regolamentazione
efficace caratterizzata da formalità
amministrative minime e un maggior grado
di flessibilità per le imprese europee.
Or. en
Emendamento 58
Daniel Caspary
Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Articolo 2 bis
L'esenzione di un bene dall'obbligo di
apporre il marchio di origine può avvenire
allorché l'apposizione del marchio secondo
le norme di origine non preferenziale non è
adatta a fornire informazione adeguate sul
paese d'origine ma induce in errore il
consumatore. Ciò si verifica soprattutto
allorché il bene in questione è il risultato di
una complessa catena produttiva
globalizzata o il valore aggiunto conferito al
PE448.640v01-00
IT
22/40
AM\828971IT.doc
prodotto nel paese in cui è avvenuta l'ultima
trasformazione sostanziale riveste
un'importanza minore.
Or. en
Emendamento 59
Christofer Fjellner
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2
Testo della Commissione
Emendamento
La Commissione può adottare misure di
esecuzione, secondo la procedura di cui
all'articolo 6, paragrafo 2, per decidere i
casi in cui è accettato che il marchio venga
apposto sull’imballaggio invece che sulle
merci stesse. Ciò dovrebbe essere
accettato, in particolare, nel caso in cui le
merci pervengono di norma al consumatore
o all’utilizzatore finale confezionate nel
loro imballaggio usuale.
La Commissione, mediante atti delegati, può
adottare misure per decidere i casi in cui è
accettato che il marchio venga apposto
sull’imballaggio invece che sulle merci stesse.
Ciò dovrebbe essere accettato, in particolare,
nel caso in cui le merci pervengono di norma
al consumatore o all’utilizzatore finale
confezionate nel loro imballaggio usuale.
Dette misure e sue eventuali revisioni sono
adottate dalla Commissione secondo la
procedura di cui all'articolo 6 bis.
Or. en
Emendamento 60
Daniel Caspary
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. L'origine delle merci è indicata dalla
dicitura “Fabbricato in” accompagnata dal
nome del paese di origine. Il marchio può
essere redatto e apposto in una qualsiasi
delle lingue ufficiali delle Comunità
europee, in modo tale da risultare
facilmente comprensibile per i clienti finali
dello Stato membro in cui le merci devono
essere commercializzate.
AM\828971IT.doc
2. L'origine delle merci è indicata dalla
dicitura “Fabbricato in” accompagnata dal
nome del paese di origine. Il marchio può
essere redatto e apposto in una qualsiasi delle
lingue ufficiali delle Comunità europee, in
modo tale da risultare facilmente
comprensibile per i clienti finali dello Stato
membro in cui le merci devono essere
commercializzate, oppure in lingua inglese
23/40
PE448.640v01-00
IT
utilizzando la dizione "made in"e il nome
inglese del paese di origine.
Or. en
Emendamento 61
Christofer Fjellner
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3
Testo della Commissione
Emendamento
3. Il marchio di origine è apposto in
caratteri chiari, leggibili e indelebili, è
visibile in condizioni normali di
manipolazione, risulta nettamente distinto
da altre informazioni ed è presentato in
modo tale da non ingannare o da non poter
creare un’impressione errata riguardo
all'origine del prodotto.
3. Il marchio di origine è apposto in
caratteri chiari, leggibili e indelebili, è
visibile in condizioni normali di
manipolazione ed è presentato in modo tale
da non ingannare o da non poter creare
un’impressione errata riguardo all'origine
del prodotto.
Or. en
Emendamento 62
Francesco Enrico Speroni, Matteo Salvini
Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Articolo 3 bis
La marcatura non può essere effettuata
utilizzando caratteri differenti da quelli
dell'alfabeto latino per i prodotti
commercializzati in paesi dove la lingua è
scritta usando tale alfabeto.
Or. it
Motivazione
Pur accettando la possibilità che il marchio possa essere redatto in una qualunque delle lingue
dell'Unione, ne risulterebbe difficile la comprensione se venissero utilizzati caratteri cirillici o
PE448.640v01-00
IT
24/40
AM\828971IT.doc
greci al di fuori dei paesi dove questi caratteri sono abitualmente usati, sortendo l'effetto
contrario rispetto al fine del presente regolamento.
Emendamento 63
Daniel Caspary
Proposta di regolamento
Articolo 4
Testo della Commissione
Emendamento
La Commissione può adottare misure di
esecuzione, secondo la procedura di cui
all'articolo 6, paragrafo 2, segnatamente al
fine di:
La Commissione può adottare misure di
esecuzione, secondo la procedura di cui
all'articolo 6, paragrafo 2, segnatamente al
fine di:
– stabilire con precisione forma e
modalità del marchio di origine;
– stilare un elenco di termini in tutte le
lingue della Comunità che esprimano con
chiarezza il concetto che le merci sono
originarie del paese indicato nel marchio;
– stilare un elenco di termini in tutte le
lingue della Comunità che esprimano con
chiarezza il concetto che le merci sono
originarie del paese indicato nel marchio;
– decidere in quali casi abbreviazioni di
uso comune indichino inequivocabilmente
il paese di origine e possano essere
utilizzate ai fini del presente regolamento;
– decidere in quali casi abbreviazioni di
uso comune indichino inequivocabilmente
il paese di origine e possano essere
utilizzate ai fini del presente regolamento;
– decidere in quali casi non è possibile o
non è necessario apporre il marchio sulle
merci per motivi tecnici o economici;
– decidere in quali casi non è possibile o
non è necessario apporre il marchio sulle
merci per motivi tecnici o economici;
– stabilire altre norme che potrebbe essere
necessario applicare qualora le merci non
risultino conformi alle disposizioni del
presente regolamento;
– stabilire altre norme che potrebbe essere
necessario applicare qualora le merci non
risultino conformi alle disposizioni del
presente regolamento;
– aggiornare l’allegato del presente
regolamento in caso di modifica della
valutazione in merito alla necessità o
meno del marchio di origine per uno
specifico settore.
Or. en
Motivazione
Emendamento inteso a limitare le categorie di merci ai beni di consumo destinati ai consumatori
finali.
AM\828971IT.doc
25/40
PE448.640v01-00
IT
Emendamento 64
Christofer Fjellner
Proposta di regolamento
Articolo 4
Testo della Commissione
Emendamento
La Commissione può adottare misure di
esecuzione, secondo la procedura di cui
all'articolo 6, paragrafo 2, segnatamente al
fine di:
1. La Commissione può adottare misure di
esecuzione, secondo la procedura di cui
all'articolo 6, paragrafo 2, segnatamente al
fine di:
– stabilire con precisione forma e modalità
del marchio di origine;
– stabilire con precisione forma e modalità
del marchio di origine;
– stilare un elenco di termini in tutte le
lingue della Comunità che esprimano con
chiarezza il concetto che le merci sono
originarie del paese indicato nel marchio;
– stilare un elenco di termini in tutte le
lingue della Comunità che esprimano con
chiarezza il concetto che le merci sono
originarie del paese indicato nel marchio;
– decidere in quali casi abbreviazioni di uso
comune indichino inequivocabilmente il
paese di origine e possano essere utilizzate
ai fini del presente regolamento;
– decidere in quali casi abbreviazioni di
uso comune indichino inequivocabilmente
il paese di origine e possano essere
utilizzate ai fini del presente regolamento;
2. La Commissione, mediante atti
delegati, può adottare misure intese a:
– decidere in quali casi non è possibile o
non è necessario apporre il marchio sulle
merci per motivi tecnici o economici;
– decidere in quali casi non è possibile o
non è necessario apporre il marchio sulle
merci per motivi tecnici o commerciali;
– stabilire altre norme che potrebbe essere
necessario applicare qualora le merci non
risultino conformi alle disposizioni del
presente regolamento;
– stabilire altre norme che potrebbe essere
necessario applicare qualora le merci non
risultino conformi alle disposizioni del
presente regolamento;
– aggiornare l’allegato del presente
regolamento in caso di modifica della
valutazione in merito alla necessità o meno
del marchio di origine per uno specifico
settore.
– aggiornare l’allegato del presente
regolamento in caso di modifica della
valutazione in merito alla necessità o meno
del marchio di origine per uno specifico
settore.
Dette misure e sue eventuali revisioni
sono adottate dalla Commissione secondo
la procedura di cui all'articolo 6 bis.
Or. en
PE448.640v01-00
IT
26/40
AM\828971IT.doc
Emendamento 65
Francesco Enrico Speroni, Matteo Salvini
Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Articolo 4 bis
In relazione all'importazione di prodotti che
hanno subito più lavorazioni in differenti
paesi o che risultano composti da materiali
provenienti da diversi paesi, la Commissione
adotta misure di esecuzione secondo la
procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2,
affinché sia possibile identificare
chiaramente e specificamente l'origine
composita del prodotto sia in riferimento ai
singoli materiali che ai singoli processi di
lavorazione.
Or. it
Motivazione
La tracciabilità di un prodotto sia in relazione all'origine dei materiali di cui è composto che ai
luoghi dove sono state effettuati i differenti processi di lavorazione attiene strettamente alla
sicurezza del prodotto ed alla tutela della salute dei fruitori del prodotto stesso.
Il criterio di identificazione del paese di origine ex art. 24 reg. 2913/92 nel paese in cui "è
avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed
effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un
prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione", non
è più sufficiente nel determinare l'origine qualora la lavorazione di un prodotto sia costituita e
frammentata da parti di lavorazioni egualmente sostanziali, compiuta ciascuna in paesi
differenti a seconda della convenienza economica della lavorazione stessa.
Quand'anche, invece, con tale criterio si giungesse in taluni casi ad identificare l'origine della
lavorazione o trasformazione sostanziale di un prodotto, non si potrebbe tuttavia rendere
evidente al consumatore l'origine di passaggi di lavorazione pur minori ma che, qualora
conosciuti, potrebbero contribuire ad orientare la capacità di orientamento e scelta del prodotto
da parte del consumatore stesso a tutela della propria sicurezza, della propria salute e della
propria sensibilità.
AM\828971IT.doc
27/40
PE448.640v01-00
IT
Emendamento 66
Niccolò Rinaldi
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
2 bis. La Commissione propone livelli
minimi comuni per le sanzioni applicabili in
caso di violazione delle disposizioni del
presente regolamento.
Or. it
Motivazione
Per garantire l'applicazione uniforme, la Commissione deve proporre le misure con minimi
livelli comuni per le sanzioni.
Emendamento 67
Niccolò Rinaldi
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3
Testo della Commissione
Emendamento
3. Gli Stati membri stabiliscono norme
sulle sanzioni applicabili alle violazioni
delle disposizioni del presente regolamento
e prendono tutte le misure necessarie per
garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste
devono essere effettive, proporzionate e
dissuasive. Gli Stati membri notificano tali
disposizioni alla Commissione al più tardi
entro nove mesi dall’entrata in vigore del
presente regolamento e provvedono a
notificarle immediatamente le eventuali
modifiche successive.
PE448.640v01-00
IT
28/40
3. Gli Stati membri stabiliscono, sulla base
dei livelli minimi comuni proposti dalla
Commissione, norme sulle sanzioni
applicabili alle violazioni delle disposizioni
del presente regolamento e prendono tutte le
misure necessarie per garantirne l'attuazione.
Le sanzioni previste devono essere effettive,
proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri
notificano tali disposizioni alla Commissione
al più tardi entro nove mesi dall’entrata in
vigore del presente regolamento e provvedono
a notificarle immediatamente le eventuali
modifiche successive. La Commissione deve
garantire quanto meno un livello minimo di
armonizzazione tra i sistemi sanzionatori nei
diversi Stati membri, in modo da evitare che
le differenze tra questi ultimi spingano gli
esportatori di paesi terzi a preferire alcuni
punti di entrata nell'Unione rispetto ad altri.
AM\828971IT.doc
Or. it
Motivazione
Per garantire l'applicazione uniforme, la Commissione deve proporre le misure con minimi
livelli comuni per le sanzioni. Differenze sostanziali nell'attuazione della clausola in oggetto tra
i vari Stati membri potrebbe spingere gli esportatori di paesi terzi a scegliere il più agevole
punto di entrata nell'Unione europea. Ciò determinerebbe una situazione in cui il rigore del
regolamento definitivo verrebbe livellato al sistema sanzionatorio meno rigido applicato.
Emendamento 68
Niccolò Rinaldi
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4
Testo della Commissione
Emendamento
4. Qualora le merci non risultino conformi
alle disposizioni del presente regolamento,
gli Stati membri adottano inoltre le misure
necessarie per imporre al proprietario delle
merci in questione, o a qualsiasi altra
persona responsabile delle medesime,
l’apposizione a proprie spese del marchio
sulle merci in conformità con il presente
regolamento.
4. Qualora le merci non risultino conformi alle
disposizioni del presente regolamento, gli
Stati membri adottano inoltre le misure
necessarie per imporre al proprietario delle
merci in questione, o a qualsiasi altra persona
responsabile delle medesime, l’apposizione a
proprie spese del marchio sulle merci in
conformità con il presente regolamento. Gli
Stati membri notificano tali misure alla
Commissione al più tardi entro nove mesi
dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento e provvedono a notificarle
immediatamente le eventuali modifiche
successive.
Or. it
Motivazione
Per garantire l'applicazione uniforme, la Commissione deve essere informata anche di queste
misure.
AM\828971IT.doc
29/40
PE448.640v01-00
IT
Emendamento 69
Daniel Caspary
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. La Commissione è assistita da un
comitato del marchio di origine, di seguito
denominato “il comitato”.
1. La Commissione è assistita da un comitato
del marchio di origine, di seguito denominato
“il comitato”, il quale è composto da
rappresentanti degli Stati membri e delle
imprese e associazioni del settore.
Or. en
Motivazione
Emendamento inteso a garantire la trasparenza e il concorso decisionale dei soggetti interessati.
Emendamento 70
Daniel Caspary
Proposta di regolamento
Articolo 7
Testo della Commissione
Emendamento
Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Gli articoli 2, 3 e 5 si
applicano dodici mesi dopo l’entrata in
vigore del presente regolamento. In
conformità della procedura di cui
all'articolo 6, paragrafo 2, la Commissione
può prorogare tale periodo del lasso di
tempo necessario agli operatori per dare
attuazione pratica agli obblighi in materia
di marchio di origine stabiliti dalle misure
di esecuzione; tale proroga non è in ogni
caso inferiore a sei mesi.
1) Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Gli articoli 2, 3 e 5 si
applicano dodici mesi dopo l’entrata in vigore
del presente regolamento. In conformità della
procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, la
Commissione può prorogare tale periodo del
lasso di tempo necessario agli operatori per
dare attuazione pratica agli obblighi in materia
di marchio di origine stabiliti dalle misure di
esecuzione; tale proroga non è in ogni caso
inferiore a sei mesi.
2) Il presente regolamento scade cinque anni
dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea, a meno che il
Parlamento europeo e il Consiglio, su
proposta della Commissione, decidano
PE448.640v01-00
IT
30/40
AM\828971IT.doc
altrimenti.
3) Al più tardi tre anni dopo l'entrata in
vigore, la Commissione effettua uno studio
sugli effetti del presente regolamento e
formula una proposta sull'opportunità o
meno di prorogarne la durata in base ai
risultati dello studio in oggetto.
Or. en
Emendamento 71
Francesco Enrico Speroni, Matteo Salvini
Proposta di regolamento
Allegato
Testo della Commissione
I prodotti cui si applica il presente
regolamento sono identificati dai rispettivi
codici NC.
Emendamento
Il presente regolamento si applica a tutti i
prodotti e a tutte le merci, di cui al codice
NC per la designazione delle merci,
importate nell'Unione europea.
4104 41 / 4104 49 /
4105 30 / 4106 22 /
4106 32 / 4106 40 /
4106 92 / da 4107 a
4114 / 4302 13 / ex
4302 19 (35, 80)
Cuoi in crosta e cuoi
finiti
4008 21 / 4008 11 /
4005 99 / 4204 /
4302 30 (25, 31)
Tacchi, suole,
nastri/cinghie, parti,
sintetici, altri
8308 10(00) / 8308
90(00) /
9401 90 / 9403 90
4201 / 4202 / 4203 /
4204/ 4205 / 4206
Oggetti di selleria e
finimenti, oggetti da
viaggio, borse,
borsette e contenitori
simili, lavori di
budella
4303 / 4304
Indumenti, accessori
di abbigliamento ed
altri oggetti di pelli
da pellicceria,
pellicce artificiali e
oggetti di pellicce
artificiali
Capitoli dal 50 al 63
Materie tessili e loro
manufatti
AM\828971IT.doc
31/40
PE448.640v01-00
IT
6401 / 6402 / 6403 /
6404 / 6405 / 6406
Calzature, ghette ed
oggetti simili
6907 / 6908 / 6911 /
6912 / 6913 /
691490100
Prodotti ceramici
7013 21 11 / 7013 21
19 / 7013 21 91 /
Oggetti di vetro per
la tavola, la cucina,
la toletta, l’ufficio, la
decorazione degli
appartamenti o per
usi simili, diversi
dagli oggetti delle
voci 7010 o 7018, di
cristallo al piombo
7013 21 99 /
7013 31 10 / 7013 31
90 /
7013 91 10 / 7013 91
90
7113/7114/7115/711
6
Minuterie ed oggetti
di gioielleria e loro
parti, di metalli
preziosi o di metalli
placcati o ricoperti di
metalli preziosi,
Oggetti di oreficeria
e loro parti, di
metalli preziosi o di
metalli placcati o
ricoperti di metalli
preziosi, Altri lavori
di metalli preziosi o
di metalli placcati o
ricoperti di metalli
preziosi, Lavori di
perle fini o coltivate,
di pietre preziose
(gemme), di pietre
semipreziose (fini) o
di pietre sintetiche o
ricostituite
Capitolo 94
Mobili, mobili
medico-chirurgici,
oggetti letterecci e
simili, apparecchi
per l’illuminazione,
insegne luminose ed
oggetti simili,
costruzioni
prefabbricate
9603
Scope e spazzole,
anche costituenti
parti di macchine, di
apparecchi o di
veicoli, scope
meccaniche per
l’impiego a mano,
diverse da quelle a
motore, pennelli e
piumini; teste
preparate per oggetti
di spazzolificio;
PE448.640v01-00
IT
32/40
AM\828971IT.doc
tamponi e rulli per
dipingere; raschini
di gomma o di simili
materie flessibili
4104 41 / 4104 49 /
4105 30 / 4106 22 /
4106 32 / 4106 40 /
4106 92 / da 4107 a
4114 / 4302 13 / ex
4302 19 (35, 80)
Cuoi in crosta e cuoi
finiti
4008 21 / 4008 11 /
4005 99 / 4204 /
4302 30 (25, 31)
Tacchi, suole,
nastri/cinghie, parti,
sintetici, altri
8308 10(00) / 8308
90(00) /
9401 90 / 9403 90
Or. it
Motivazione
Non avrebbe senso logico limitare la tutela della sicurezza e della salute del consumatore
nonché il diritto dello stesso all'informazione piena circa l'origine dei prodotti acquistati
soltanto a determinate categorie di prodotti e merci con l'esclusione di tutte le altre che
potrebbero invece esercitare sul consumatore la stessa potenziale pregiudizialità.
Emendamento 72
Daniel Caspary
Proposta di regolamento
Allegato
Testo della Commissione
Emendamento
Codice NC
Designazione delle
merci
4104 41 / 4104 49 /
4105 30 / 4106 22 /
4106 32 / 4106 40 /
4106 92 / 4107- 4114
/ 4302 13 / ex 4302
19 (35, 80)
Cuoi in crosta e cuoi
finiti
4008 21 / 4008 11 /
4005 99 / 4204 /
4302 30 (25, 31)
Tacchi, suole,
nastri/cinghie, parti,
sintetici, altri
Codice NC
Designazione delle
merci
4202 / 4203
Oggetti da viaggio,
borse, borsette e
contenitori simili,
8308 10(00) / 8308
90(00) /
9401 90 / 9403 90
4201 / 4202 / 4203 /
4204/ 4205 / 4206
AM\828971IT.doc
Oggetti di selleria e
finimenti, oggetti da
viaggio, borse,
33/40
PE448.640v01-00
IT
borsette e contenitori
simili, lavori di
budella
4303 / 4304
Indumenti, accessori
di abbigliamento ed
altri oggetti di pelli
da pellicceria,
pellicce artificiali e
oggetti di pellicce
artificiali
4303 / 4304
Indumenti, accessori
di abbigliamento ed
altri oggetti di pelli
da pellicceria,
pellicce artificiali e
oggetti di pellicce
artificiali
Capitoli dal 50 al 63
Materie tessili e loro
manufatti
Capitoli 57/61/62/63
Materie tessili e loro
manufatti
6401 / 6402 / 6403 /
6404 / 6405 / 6406
Calzature, ghette ed
oggetti simili
6401 / 6402 / 6403 /
6404 / 6405 / 6406
Calzature, ghette ed
oggetti simili
6907 / 6908 / 6911 /
6912 / 6913 /
691490100
Prodotti ceramici
6907 / 6908 / 6911 /
6912 / 6913 /
691490100
Prodotti ceramici
7013 21 11 / 7013 21
19 / 7013 21 91 /
Oggetti di vetro per
la tavola, la cucina,
la toletta, l’ufficio, la
decorazione degli
appartamenti o per
usi simili, diversi
dagli oggetti delle
voci 7010 o 7018, di
cristallo al piombo
7013 21 99 /
7013 31 10 / 7013 31
90 /
7013 91 10 / 7013 91
90
Oggetti delle voci
7010 o 7018, oggetti
di cristallo al piombo.
7113/7114/7115/711
6
Minuterie ed oggetti
di gioielleria e loro
parti, di metalli
preziosi o di metalli
placcati o ricoperti di
metalli preziosi,
Oggetti di oreficeria
e loro parti, di
metalli preziosi o di
metalli placcati o
ricoperti di metalli
preziosi, Altri lavori
di metalli preziosi o
di metalli placcati o
ricoperti di metalli
preziosi, Lavori di
perle fini o coltivate,
di pietre preziose
(gemme), di pietre
semipreziose (fini) o
di pietre sintetiche o
ricostituite
7113
Minuterie ed oggetti
di gioielleria
Capitolo 94
Mobili, mobili
medico-chirurgici,
oggetti letterecci e
simili, apparecchi per
l’illuminazione,
insegne luminose ed
oggetti simili,
costruzioni
Capitolo 94
Mobili, mobili
medico-chirurgici,
oggetti letterecci e
simili, apparecchi per
l’illuminazione,
insegne luminose ed
oggetti simili,
costruzioni
PE448.640v01-00
IT
lavori di budella
34/40
AM\828971IT.doc
prefabbricate
9603
prefabbricate
Scope e spazzole,
anche costituenti
parti di macchine, di
apparecchi o di
veicoli, scope
meccaniche per
l’impiego a mano,
diverse da quelle a
motore, pennelli e
piumini; teste
preparate per oggetti
di spazzolificio;
tamponi e rulli per
dipingere; raschini
di gomma o di simili
materie flessibili
Or. en
Emendamento 73
Francesco Enrico Speroni, Matteo Salvini
Proposta di regolamento
Allegato – riga -1 bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
Capitolo 30
Prodotti farmaceutici
Or. it
Motivazione
Il particolare impatto dei prodotti farmaceutici impone una chiara definizione dell'origine degli
stessi.
Emendamento 74
Francesco Enrico Speroni, Matteo Salvini
Proposta di regolamento
Allegato – riga -1 ter (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
Capitolo 32
AM\828971IT.doc
35/40
Estratti per concia o per
tinta; tannini e loro
derivati; pigmenti ed altre
sostanze coloranti; pitture e
PE448.640v01-00
IT
vernici; mastici; inchiostri.
Or. it
Motivazione
I prodotti coloranti possono avere un impatto rilevante sulla salute sulla sicurezza dei
consumatori e si impone una chiara tracciabilità degli stessi.
Emendamento 75
Lara Comi, Giovanni Collino
Proposta di regolamento
Allegato – riga 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Capitolo 82
Oggetti di coltelleria
e posateria da tavola,
di metalli comuni
Or. it
Emendamento 76
Cristiana Muscardini
Proposta di regolamento
Allegato – riga 7
Testo della Commissione
6907 / 6908 /
6911 / 6912 /
6913 / 691490100
Emendamento
Prodotti ceramici
6904/ 6905 / 6907 /
6908 / 6911/ 6912/
6913/ 691490100
Prodotti ceramici
Or. it
PE448.640v01-00
IT
36/40
AM\828971IT.doc
Emendamento 77
Niccolò Rinaldi
Proposta di regolamento
Allegato – riga 8
Testo della Commissione
7013 21 11 / 7013 21
19 / 7013 21 91 /
7013 21 99 /
7013 31 10 / 7013 31
90 /
7013 91 10 / 7013 91
90
Emendamento
Oggetti di vetro per
la tavola, la cucina, la
toletta, l’ufficio, la
decorazione degli
appartamenti o per
usi simili, diversi
dagli oggetti delle
voci 7010 o 7018, di
cristallo al piombo
7013 21 11 / 7013 21
19 / 7013 21 91 /
7013 21 99 /
7013 22 10 / 7013 31
10 / 7013 31 90 /
7013 91 10 / 7013 91
90
Oggetti di vetro per
la tavola, la cucina, la
toletta, l’ufficio, la
decorazione degli
appartamenti o per
usi simili, diversi
dagli oggetti delle
voci 7010 o 7018, di
cristallo al piombo,
fabbricati a mano
Or. it
Motivazione
Difesa dei prodotti artigianali.
Emendamento 78
Cristiana Muscardini
Proposta di regolamento
Allegato – riga 9 bis (nuova)
Testo della Commissione
AM\828971IT.doc
Emendamento
37/40
83022000
Rotelle con montatura di metalli
comuni
87169090
Parti di rimorchi e semirimorchi
e di altri veicoli (non
automobili), n.n.a.
84312000
Parti di macchine, apparecchi e
strumenti della voce 8427, n.n.a
40119200
Pneumatici di gomma, nuovi, dei
tipi utilizzati per i veicoli e
congegni agricoli e forestali
(escl. a ramponi, a spina di pesce
o simili)
40139000
Camere d’aria, di gomma (escl.
dei tipi utilizzati per autoveicoli
da turismo, incl. Autoveicoli tipo
“break” e auto da corsa, autobus,
autocarri e biciclette)
PE448.640v01-00
IT
Or. it
Emendamento 79
Cristiana Muscardini
Proposta di regolamento
Allegato – riga 9 ter (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
8201/ 8202/
8203/ 8205/
8207/ 8208/
8209/ 8211/
8212/ 8213/
8214/ 8215
Utensili e utensileria
9307
Sciabole, spade, baionette,
lance ed altri armi bianche,
loro parti e foderi
Or. it
Emendamento 80
Francesco Enrico Speroni, Matteo Salvini
Proposta di regolamento
Allegato – riga 9 bis (nuova)
Testo della Commissione
PE448.640v01-00
IT
Emendamento
38/40
9001 30 00
Lenti oftalmiche a
contatto
9001 40 / 9001 40
20/ 9001 40 41/ 9001
40 49/ 9001 40 80
Lenti per occhiali, di
vetro
9001 50/ 9001 50 20/
9001 50 41/ 9001 50
49/9001 50 80/ 9001
90 00
Lenti per occhiali, di
altre materie
9003/ 9003 11 00/
9003 19/ 9003 19 10/
9003 19 30/9003 19
90/ 9003 90 00
Montature per
occhiali o per oggetti
simili, e loro parti
9004/ 9004 10/ 9004
10 10/ 9004 10 91/
9004 10 99/9004 90/
9004 90 10/ 9004 90
Occhiali (correttivi,
protettivi o altri) ed
oggetti simili
AM\828971IT.doc
90
Or. it
Emendamento 81
Francesco Enrico Speroni, Matteo Salvini
Proposta di regolamento
Allegato – riga 9 ter (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
9018
Strumenti ed apparecchi per la
medicina, la chirurgia,
l’odontoiatria e la veterinaria,
compresi gli apparecchi di
scintigrafia ed altri apparecchi
elettromedicali, nonché gli
apparecchi per controlli oftalmici
9019
Apparecchi di meccanoterapia;
apparecchi per massaggio;
apparecchi di psicotecnica;
apparecchi di ozonoterapia, di
ossigenoterapia, di aerosolterapia,
apparecchi respiratori di
rianimazione ed altri apparecchi di
terapia respiratoria
9021
Oggetti ed apparecchi di ortopedia,
comprese le cinture e le fasce
medicochirurgiche e le stampelle;
stecche, docce ed altri oggetti ed
apparecchi per fratture; oggetti ed
apparecchi di protesi; apparecchi
per facilitare l’audizione ai sordi
ed altri apparecchi da tenere in
mano, da portare sulla persona o da
inserire
nell’organismo, per compensare una
deficienza o un’infermità
9022
Apparecchi a raggi X ed apparecchi
che utilizzano le radiazioni alfa, beta
o gamma, anche per uso medico,
chirurgico, odontoiatrico o
veterinario, compresi gli apparecchi
di radiofotografia o di radioterapia, i
tubi a raggi X e gli altri dispositivi
generatori di raggi X, i generatori di
tensione, i quadri di comando, gli
schermi, i tavoli, le poltrone e
supporti simili di esame o di
trattamento
Or. it
AM\828971IT.doc
39/40
PE448.640v01-00
IT
Emendamento 82
Francesco Enrico Speroni, Matteo Salvini
Proposta di regolamento
Allegato – riga 10 bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
Capitolo 95
Giocattoli, giochi, oggetti per
divertimento o sport; loro
parti ed accessori
Or. it
Motivazione
La chiara definizione dell'origine di prodotti che attengono alla sfera dell'infanzia necessitano
di un'indicazione precisa e veritiera della loro origine, a tutela della salute stessa del bambino.
PE448.640v01-00
IT
40/40
AM\828971IT.doc
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Emendamenti 25-82