Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici N. 151 01.09.2015 Lavoro accessorio: i chiarimenti dell’INPS Fino al 31 dicembre 2015 resta in vigore la vecchia disciplina per i voucher acquistati prima del 25 giugno 2015 Categoria: Previdenza e Lavoro Sottocategoria: Contratti di lavoro L’INPS, con la Circolare n. 149 del 12 agosto 2015, ha fornito le prime indicazioni operative in merito al lavoro accessorio, recentemente rivisitato dagli artt. 48-50 del D.Lgs. n. 81/2015 (c.d. Jobs Act). Tra le diverse novità introdotte dal Decreto Legislativo citato, l’Istituto previdenziale ha prestato particolare attenzione alle modalità di acquisto dei buoni lavoro, che si differenziano a seconda che si tratti di: committente imprenditore o libero professionista, ovvero committente non imprenditore o professionista. In particolare, i primi possono acquistare i buoni esclusivamente attraverso: la procedura telematica INPS (cosiddetto voucher telematico); tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS – FIT e tramite servizio internet Banking Intesa Sanpaolo; banche popolari abilitate. Di converso, i committenti non imprenditori o professionisti possono continuare ad acquistare i buoni, oltreché attraverso i canali sopra descritti, anche presso gli Uffici Postali di tutto il territorio nazionale. Attenzione. Fino al 31 dicembre 2015 resta in vigore la vecchia disciplina per i voucher acquistati prima del 25 giugno 2015 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2015). Sono, inoltre, fatte salve le eventuali operazioni di acquisto, attivazione e relativo accredito di buoni cartacei, in parziale difformità con quanto andremo ad illustrate, effettuati da committenti imprenditori o professionisti fino al 12 agosto 2015 (data di pubblicazione della Circolare INPS in commento). Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 1 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Premessa Gli articoli da 48 a 50 del D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, che hanno abrogato e sostituito integralmente gli articoli da 70 a 73 del D.Lgs. n. 276/2003 (Legge Biagi), vanno nell’ottica di consentire il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative in tutti i settori produttivi, garantendo, nel contempo, la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati. Tale norma, in particolare, introduce importanti novità in ordine: al limite massimo del compenso che il prestatore può percepire; alla possibilità di remunerazione con i voucher dei soggetti percettori di prestazioni integrative del salario e/o di prestazioni a sostegno del reddito; all’obbligo di comunicazione preventiva in capo al committente; alla possibilità di acquisto esclusivamente telematica dei voucher da parte di committenti imprenditori o professionisti. Vediamole nel dettaglio. Limite alle prestazioni di lavoro accessorio La novità principale riguarda l’aumento del limite economico massimo percepibile dal prestatore di lavoro, che passa da 5.000 euro a 7.000 euro, con riferimento alla totalità dei committenti, nel corso di un anno civile (1° gennaio – 31 dicembre). Mentre la prestazione resa nei confronti di ciascun imprenditore commerciale o professionista, fermo restando il limite dei 7.000 euro annui, non può comunque superare i € 2.000 (€ 2.020 per l’anno 2015, ossia 2.693 euro lordi). Tali importi sono annualmente rivalutati sulla base dell’indice Istat. Art 48, co. 1 del D.Lgs. n. 81/2015 “Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7 .000 euro (lordo € 9.333) nel corso di un anno civile (dal 1 gennaio al 31 dicembre), annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati”. I NUOVI LIMITI ECONOMICI Prima del Jobs Act Il lavoratore poteva ricevere buoni lavoro (i c.d. voucher) per un importo non superiore a € 5.060, nei confronti della totalità dei committenti nel corso di un anno solare. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 Dopo il Jobs Act Ora il lavoratore può ricevere buoni lavoro (i c.d. voucher) per un importo non superiore a € 7.000, nei confronti della totalità dei committenti nel corso di un anno civile (1° gennaio – 31 dicembre). 2 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info La prestazione resa nei confronti di Ora la prestazione resa nei confronti ciascun imprenditore commerciale o di ciascun imprenditore commerciale professionista, fermo restando il o professionista, fermo restando il limite dei 5.060 euro annui, non limite dei 7.000 euro annui, non può poteva superare i € 2.000. superare i € 2.000. N.B. I lavoratori percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, possono ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro. Voucher agricoli Viene confermata invece, la disciplina della Riforma Fornero in merito all’utilizzo del lavoro accessorio nel settore agricolo. Infatti, i voucher si applicano: alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università; se svolte a favore di produttori agricoli con volume d’affari non superiore a 7.000 euro, a condizione che i soggetti non fossero iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli (OTD). Voucher per i percettori di sostegno al reddito Il Decreto Legislativo, inoltre, introduce anche una stabilizzazione dell’utilizzo dei voucher per i percettori di sostegno al reddito, prevedendo che le prestazioni di lavoro accessorio possano essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nei limiti del patto di stabilità e nel limite complessivo di 3.000 euro (4.000 euro lordi) di corrispettivo per anno civile. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. Tale limite è da intendersi comprensivo anche delle prestazioni di lavoro accessorio già rese “dall’1.1.2015 al 24.6.2015”. Divieto lavoro accessorio La nuova disciplina, inoltre, ha previsto un esplicito divieto di ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell’ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del MLPS, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 3 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Tale divieto finora è stato previsto unicamente a livello di prassi, ma non è stato poi confermato nelle prime sentenze di merito. Modalità di acquisto Per quanto concerne le modalità d’acquisto dei voucher bisogna fare un distinguo tra: committenti imprenditori o liberi professionisti; e committenti non imprenditori o professionisti. In particolare, i primi possono acquistare i buoni esclusivamente attraverso: la procedura telematica INPS (cosiddetto voucher telematico); tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS – FIT e tramite servizio internet Banking Intesa Sanpaolo; banche popolari abilitate. L’art 49, co. 1 del D.Lgs. n. 81/2015 ha previsto, per i committenti imprenditori o liberi professionisti, l’obbligo di acquistare esclusivamente con modalità telematiche “uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali”. Di converso, i committenti non imprenditori o professionisti possono continuare ad acquistare i buoni, oltreché attraverso i canali sopra descritti, anche presso gli Uffici Postali di tutto il territorio nazionale. Non possono essere, dunque, acquistati buoni lavoro cartacei presso le sedi INPS, ad eccezione, e comunque fino al 31 dicembre 2015, di quelli riferiti alla corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting introdotti, in via sperimentale, dall’articolo 4, comma 24, lettera b) della Legge n. 92/2012 per il triennio “2013–2015”. MODALITÀ DI ACQUISTO DEI VOUCHER Soggetti Modalità Committenti imprenditori o liberi Esclusivamente in maniera professionisti telematica Committenti non imprenditori o In via telematica e presso le professionisti rivendite autorizzate Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 4 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Misura del voucher Il valore nominale dei voucher è fissato con Decreto del MLPS, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. In attesa dell’emanazione del decreto, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Comunicazione preventiva Altra importante novità concerne la preventiva comunicazione telematica delle prestazioni occasionali di tipo accessorio, la quale dovrà essere resa alla direzione territoriale del lavoro competente (DTL), attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica. La comunicazione dovrà contenere: i dati anagrafici; il codice fiscale del lavoratore; il luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi. Tuttavia, il giorno stesso dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo in trattazione è arrivato il tempestivo intervento da parte del Ministero del Lavoro (nota protocollo n. 3337/2015) il quale – ai fini dei necessari approfondimenti in ordine all’attuazione dell’obbligo di legge e nelle more della attivazione delle relative procedure telematiche - ha decretato la temporanea sospensione della nuova modalità di comunicazione preventiva. Pertanto, i committenti potranno continuare ad assolvere a tale obbligo presso gli Istituti previdenziali secondo le attuali procedure. Il ruolo del concessionario Il concessionario del servizio: eroga al prestatore il proprio compenso esente da qualsiasi imposizione fiscale; effettua il versamento dei contributi previdenziali all’INPS (13% del valore nominale del buono) e all’INAIL (7% del valore nominale del buono); trattiene l’importo autorizzato dal decreto a titolo di rimborso spese. Ai sensi dell’art. 49, co. 7 del D.Lgs. n. 81/2015 sarà un Decreto del Ministero del Lavoro ad individuare il concessionario del servizio ed a regolamentare le modalità per il versamento dei contributi e delle relative coperture assicurative e previdenziali. - Riproduzione riservata – Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 5 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info