Il Codice della Strada
riformato: Legge 120/2010
Aspetti tossicologici: criticità
Prof. Mario Giusiani
ORDINARIO DI TOSSICOLOGIA FORENSE
UNIVERSITA’ DI PISA
PRINCIPALE EXCURSUS LEGISLATIVO DEL
CODICE DELLA STRADA
1959 Testo Unico contenente norme sulla disciplina della circolazione con cenni alla
sicurezza stradale.
1977: Progetto di Codice della Strada. All’art.170 si parla di “guida sotto l’influenza
dell’alcool” e viene proposto un limite di tasso alcolico (misurato attraverso l’aria
espirata: metodo del palloncino) corrispondente a 0,8 grammi/litro di sangue.
18.3.1988 legge n.111: norme sulla patente di guida comunitaria con cenni sulla
prevenzione in tema di sicurezza stradale. All’art. 17: divieto di “guida in stato di
ebbrezza”
10.8.1988 D.M. che stabilisce il tasso per configurare lo stato di ebbrezza in 80
mg/100ml di sangue
25.5.1990: regolamento di attuazione che ribadisce il precedente tasso,
riproponendolo però in 0,8 grammi/litro di sangue misurato attraverso il valore della
concentrazione nell’aria espirata.
30.4.1992: D.L n. 285 Nuovo Codice della Strada che prevede all’art 186
la guida sotto l’influenza dell’alcool e all’art 187 la guida sotto l’influenza
di sostanze stupefacenti.
16.12.1992: DPR n. 495 Regolamento di attuazione.
D.L.n. 360 del 1993 (alcune modifiche ad articoli del Nuovo Codice della
Strada)
L. n. 85 del 22.3.2001 (delega al Governo per la revisione del Nuovo
Codice della strada)
L. n.125 del 30.3.2001 (legge quadro in materia di alcool e di problemi
alcolcorrelati)
D.L. n. 9 del 15.1.2002 (disposizioni integrative e correttive del Nuovo
Codice della Strada dove viene portato il valore di tasso alcolemico da 0,8
g/l a 0,5 g/l)
D. L 27/6/2003 N.151convertito nella Legge n. 214 del
1/8/2003
(Modifiche ed integrazioni al codice della strada con la
introduzione di tre fasce di punibilità: tra 0,5 a 0,8 g/l; tra 0,8 a
1,5 g/l e oltre 1,5 g/l)
NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA
(ART. 119, ART. 186)
legge 120/2010
Articolo 119:
Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida.
Articolo 186:
Guida sotto l’influenza dell’alcool.
Articolo 186-bis:
Guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a
ventuno anni, per i neopatentati e per chi esercita professionalmente
l’attività di trasporto di persone o di cose.
NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA
(ART. 119)
Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida.
Omissis
Comma 2-ter. Ai fini dell’accertamento dei requisiti psichici e fisici per il
primo rilascio della patente di guida …omissis… l’interessato deve
esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze
alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, … omissis.
Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le strutture
competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta
certificazione ed al rilascio della stessa. ….. omissis. Le relative spese
sono a carico del richiedente.
NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA
(ART. 186)
Guida sotto l’influenza dell’alcool.
È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di
bevande alcooliche.
Comma 2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca
più grave reato:
a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a
euro 2000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso
alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l).
All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200, l’arresto fino a sei mesi, qualora
sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a
0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato
consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
Comma 1.
NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA
(ART. 186)
Guida sotto l’influenza dell’alcool.
c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno,
qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico
superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni
caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da uno a due anni.
Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione
della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai
sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la
sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti,
anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre
disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il
veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 224-ter.
NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA
(ART. 186)
Guida sotto l’influenza dell’alcool.
Comma 2-bis.
Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente
stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3
dell ’ articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo
amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo
appartenga a persona estranea all’illecito. Qualora per il conducente che
provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente
ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo
quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del
presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II,
sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l ’ applicazione
dell’articolo 222.
NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA
(ART. 186)
Guida sotto l’influenza dell’alcool.
Omissis
Comma 4.
Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato
esito positivo, in ogni caso d’incidente ovvero quando si abbia altrimenti
motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di
alterazione psicofisica derivante
all’influenza dell’alcool, gli organi di
polizia stradale di cui all’art.12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo
presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare
l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA
(ART. 186)
Guida sotto l’influenza dell’alcool.
Comma 5.
Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche,
l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di
polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie
di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture
sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la relativa certificazione, estesa
alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei
dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al
periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo di
polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa
violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.
NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA
(ART. 186 bis)
Guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a
ventuno anni, per i neopatentati e per chi esercita professionalmente
l’attività di trasporto di persone o di cose.
Omissis
Comma 2.
I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto
bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste sono puniti con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624,
qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso
alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l).
Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente,
provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono
raddoppiate.
NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA
(ART. 186 bis)
Guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a
ventuno anni, per i neopatentati e per chi esercita professionalmente
l’attività di trasporto di persone o di cose.
Omissis
Comma 7.
Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato
accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0
(zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la
patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo
anno di età. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia
stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore
a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di
categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età.
DEPENALIZZAZIONE
DELLA FATTISPECIE DI “EBBREZZA”
NELLA FASCIA DI VALORE
CORRISPONDENTE AL TASSO
ALCOLEMICO SUPERIORE A 0,5 E
NON SUPERIORE A 0,8 (g/l)
Si configura invece il reato
e il conducente è considerato quindi
passibile di sanzione penale per valori
corrispondenti a tassi alcolemici
superiori a 0,8 e non superiori a 1,5
grammi/litro ovvero, con inasprimento
ulteriore delle pene per valori
corrispondenti a tassi alcolemici
superiori
a 1,5 grammi/litro.
Inasprite ulteriormente le pene
in caso di incidente stradale, nonché
le sanzioni amministrative accessorie
riguardanti sospensione / revoca della
patente di guida.
Possibilità di sostituire le pene con
“lavoro di pubblica utilità”
LA PIÙ IMPORTANTE INNOVAZIONE
art. 186 bis
guida sotto l'influenza dell'alcol per
conducenti di eta' inferiore a
ventuno
anni, per neo-patentati e per chi esercita
professionalmente l'attivita' di trasporto
di persone o di cose (sono indicate le
varie categorie)
Per tutti costoro
il divieto di guidare sotto
l’influenza dell’alcol è assoluto
cioè il valore non può essere
corrispondente ad un tasso
alcolemico, recita la norma,
superiore a 0 (zero)
Gli accertamenti
La polizia stradale può sottoporre i
conducenti ad accertamenti qualitativi
anche attraverso strumentazione
portatile o altri tests, purché “non
invasivi”
In caso di incidente
o quando si abbia altrimenti motivo di
ritenere che il conducente si trovi in stato di
alterazione psicofisica derivante
dall’influenza dell’alcol, gli organi di polizia
stradale hanno facoltà di sottoporre il
conducente all’accertamento
esclusivamente tramite strumenti e
procedure determinati dal regolamento
(etilometro omologato)
MISURA DELL’ALCOLEMIA CON ETILOMETRO
L’etilometro
Esistono fondamentalmente due metodi per valutare l’assorbimento di alcol
nell’organismo:
l’alcolemia – serve a misurare la concentrazione di alcol nel sangue in
milligrammi presenti in 100 ml. di sangue;
tecniche spirometriche – utili in caso di urgenze basate sulla proporzione
costante che esiste tra la concentrazione di alcol presente nel respiro e quella
ematica in rapporto di 2300 a 1. Per determinare il tasso alcolico è sufficiente
moltiplicare la quantità di alcol nel respiro per 2300. Si tratta quindi di tecniche non
invasive che vanno dalle variazioni di colore del fiato immesso all’interno di un
palloncino attraverso un reagente chimico, all’uso di apparecchi elettronici
(etilometro).
L’etilometro è dunque un apparecchio che non misura direttamente la concentrazione
dell’alcol nel sangue, ma attraverso la correlazione esistente tra la quantità di alcol rilevata
nell’area alveolare espirata dal soggetto e la concentrazione alcolica contemporaneamente
presente nel sangue attraverso un parametro al quale è stato assegnato il valore costante
2300. L’alcol contenuto nel respiro è quello non metabolizzato ed in fase di eliminazione
attraverso i polmoni.
L’apparecchio appartiene alla classe degli analizzatori a raggi infrarossi ed utilizza i principi
della spettrofotometria. In condizioni ottimali di temperatura e pressione, l’aria immessa
nell’apparecchiatura viene attraversata da raggi infrarossi, assorbendone una quantità
proporzionale alla quantità di alcol introdotta. Una fotocellula ha lo scopo di rilevare la
decadenza di energia.
Per effettuare il test sul soggetto in modo corretto senza che elementi esterni possano
pregiudicarne la precisione, è bene seguire alcune regole di seguito elencate.

Atteso che la presenza nel cavo orale può interferire sulla misurazione, è bene effettuare
l’esame non prima che siano trascorsi almeno 15 minuti dall’ultima ingestione di alcol,
ovvero di spray orali a base alcolica, medicinali contenenti alcol, ed infine anche quando la
persona ha vomitato o eruttato.

Anche il fumo influenza il risultato della misurazione, pertanto anche in questo caso
attendere almeno 5 minuti dall’ultima sigaretta.

Evitare che il soggetto respiri in maniera irregolare e concitata poco prima o durante il
test. Una inspirazione ed espirazione profonda e ripetuta dà origine a iperventilazione, che
potrebbe causare una momentanea riduzione della concentrazione di alcol nell’aria espirata.
In tal caso invitare il soggetto a respirare normalmente per almeno due minuti, prima di
sottoporlo al test.

Evitare la presenza di vapori di alcol e fumo in vicinanza dell’etilometro.
L’ETILOMETRO
Lo strumento si basa sul dato della
concentrazione di alcool nell’ aria
espirata opportunamente
convertito, teoricamente,
nel corrispondente valore nel
sangue
Perchè in teoria?
perchè questa “corrispondenza” varia
nell’organismo in un range molto
ampio (da circa 2000 a 2900 volte
fino a 1200 per particolari patologie)
e pertanto - essendo l’etilometro
tarato a 2300 - il risultato della
conversione matematica non può mai
corrispondere al valore nel sangue
NECESSITA’ DI CURE MEDICHE
Per il conducente coinvolto in
incidente stradale e sottoposto alle
cure mediche, e solo in questi casi, si
parla invece di accertamento del tasso
alcolemico (quindi direttamente sul
sangue) con la facoltà da parte degli
organi di polizia stradale di richiedere
detto accertamento e di farsene
rilasciare certificazione
Il rifiuto agli accertamenti
Dopo una breve fase di
depenalizzazione, è noto che
oggi il rifiuto è ritornato ad
essere condotta sottoposta alle
disposizioni penali e per di più
con il massimo delle sanzioni
previste
Primo punto critico
(ma solo apparentemente
Insormontabile)
è il punto che riguarda la “matrice
biologica”
su cui eseguire l’accertamento.
La “matrice biologica”
utile per stabilire attraverso
accertamenti
analitico-tossicologici
una possibile correlazione
con lo stato comportamentale di un
individuo per uso di alcol è
inequivocabilmente
il sangue
Ogni altra matrice biologica
conferisce carattere indiretto
alla misura e reca in sé, per
definizione, oscillazioni tipiche
della biologia e della variabilità
individuale, che poco si sposano,
nel diritto, alla tassatività di un
limite (e nella fattispecie a differenti
limiti) che per legge devono essere
rispettati come tali.
Criticità
quindi per l’impiego
dell’etilometro che misura la
concentrazione di alcol
nell’aria espirata, trasformandone
poi il valore nel
“corrispondente dato ematico”
ma - come noto - solo in teoria
Quindi ciò che misura l’etilometro
“non corrisponde” ma “è solo simile”
al valore che la norma impone come
tassativo,
e che, nella prevista gradualità
(0,0 - 0,5 -0,8 -1,5 g/l)
prevede una diversificazione delle
sanzioni sia nell’ambito penale che in
quello amministrativo.
INOLTRE
Il tasso alcolemico di cui al comma 5
deve essere determinato come dice la
parola stessa, nel SANGUE INTERO
e quindi NON nel siero.
I valori nel siero possono essere anche
del 20% SUPERIORI al valore che si
otterrebbe eseguendo la determinazione
nel sangue
I Lab delle Strutture sanitarie nazionali,
come la maggioranza dei laboratori privati
eseguono, di “routine”, determinazioni
dell’alcol nel siero, in buona e accettabile
compatibilità con una finalità clinicoterapeutica ma in
assoluta incompatibilità
con la tassatività del limite numerico
previsto dalla norma che deve quindi
essere accertato rigorosamente
nel sangue
Si riassume in ciò, ove vi fosse
bisogno di sottolinearlo,
la fondamentale differenza tra
accertamenti a
finalità clinico terapeutica
e
accertamenti a
finalità tossicologico-forense
medico-legale
METODO DI ANALISI IMMUNOCHIMICA
Il metodo di analisi utilizzato normalmente nei laboratori di analisi
chimico cliniche ospedalieri è un metodo enzimatico in cui si rileva la
presenza di alcool etilico non direttamente come avviene con i metodi
cromatografici ma mediante l’aumento dell’assorbanza ad una
particolare lunghezza d’onda dopo reazione enzimatica.
Tali metodi pur ampiamente utilizzati per indagini chimico cliniche non
sono soddisfacenti a livello medico legale, in quanto in questo ambito il
metodo di riferimento per la determinazione dell’alcool etilico è
esclusivamente quello gas-cromatografico in quanto consente di isolare
ed identificare con certezza la presenza di alcool etilico e quindi di
eseguirne il relativo dosaggio.
Infatti i metodi enzimatici possono presentare “falsi positivi” dovuti
a svariate sostanze interferenti, sia di natura esogena che
endogena, da qui la non validità medico-legale.
LINEE GUIDA GTFI (Gruppo Tossicologi Forensi Italiani)
Il prelievo di sangue per la determinazione
dell'alcolemia deve necessariamente tenere in
considerazione le seguenti criticità:
potenziale contaminazione dovuta all'uso
disinfettanti cutanei contenenti alcol etilico; possibili
fenomeni degradativi che possano favorire la
neoformazione di alcol etilico; manipolazioni del
campione (es. sierazione, centrifugazione) tali da
alterarne le caratteristiche originarie; possibile
evaporazione dell'alcol dal campione dopo il
prelievo.
Per tali ragioni il prelievo di sangue per la
determinazione dell'alcolemia richiede
• effettuare un prelievo di sangue dedicato alla
determinazione dell'alcolemia; disinfettare l’area
di prelievo con un disinfettante non alcolico;
• aggiungere sodio fluoruro, o analogo preservante,
al campione di sangue (in ragione di 100 mg
NaF2 per 10ml di sangue);
• evitare la centrifugazione o sierazione del
campione. E' da rilevare, a tale proposito, che la
determinazione dell'alcol etilico sui derivati del
sangue (plasma, siero) può produrre una
sovrastima rispetto alla determinazione su sangue
intero;
• utilizzare il più possibile il volume utile del contenitore del
campione (eventualmente cambiare contenitore in rapporto al
volume di sangue prelevato) onde evitare fenomeni di
evaporazione;
• procedere immediatamente alla conservazione del campione e
del controcampione alla temperatura di -18/- 22°C a meno di
analisi del campione eseguita entro 4 h dal prelievo, nel qual
caso è sufficiente la conservazione, appena possibile, a
+4/+6°C.
• L’esame immunochimico, effettuato immediatamente, deve
essere considerato solo come screening ed in caso di
positività deve essere eseguita analisi di conferma con
metodo cromatografico e valutata la reale alcolemia
SI RICORDA
che il metodo ufficiale riconosciuto
dalla Associazione scientifica GTFI
per l’alcolemia ai fini giuridici, come
appunto nell’applicazione del CdS,
è solo il dosaggio nel sangue con
METODO GAS-CROMATOGRAFICO
ALLO SPAZIO DI TESTA
(Linee guida ufficiali GTFI)
Valore ZERO (0,0 grammi/litro)
la imprecisione e mancanza di
accuratezza del dato fornito
dall’etilometro, o da un dosaggio su
siero o comunque non prodotto
correttamente, si accentua
se il “target” è ZERO
Inoltre, come è noto
esiste, anche se minima, una
produzione endogena di alcol etilico
pertanto, a maggior ragione
non si può scrivere in una norma ciò
che non esiste
sarebbe stato corretto scrivere
“valore negativo”
(con indicazione dei limiti di rilevabilità del metodo)
Interrogativo in punto di diritto:
da come recita il comma 5 il valore di
alcol nel sangue, pur accertato dai
sanitari (necessità di cura) per uso
clinico, sembra possa essere
utilizzato per fini forensi con
conseguente eventuale
incriminazione del soggetto
...
Trattandosi di possibile
incriminazione, devono
essere validi ed inderogabili i
diritti dell’indagato, quale il
diritto alla difesa e
quant’altro di garanzia il
nostro ordinamento
consenta.
Ma soprattutto, si
ripete, il dato
dell’accertamento
deve essere
il più possibile vicino
al vero
Criticità molto importante
riguarda la validità di una condanna
ex art. 186 CdS sulla base del cosiddetto
accertamento “sintomatico”
quando rilevato ad opera degli Agenti di
Polizia Stradale o equiparati che di fatto lo
eseguono, riempiendo apposito modulario da
loro stessi redatto
RICORDIAMOCI CHE
la rilevazione ed interpretazione
di una sintomatologia è atto di
esclusiva competenza clinica
auspicabilmente specialistica
e non può essere delegata
- così superficialmente –
ad agenti di polizia stradale
In giurisprudenza purtroppo
è stato attribuito
valore di prova
anche senza ulteriori esami agli
accertamenti sintomatici
rilevati dalla Polizia Stradale che
invece dovrebbero assumere
solo valore indicativo
(al fine di sottoporre il soggetto ad ulteriori
accertamenti il cui risultato possa essere
legittimamente utilizzabile come prova)
Una nota pronuncia della Suprema
Corte (2008), infatti,
è fondata sulla
responsabilità penale dell’imputato
in ordine al reato art.186 CdS sulla base
delle deposizioni degli organi di
polizia stradale verbalizzanti che
evidenziarono la presenza in capo al
soggetto fermato dei cosiddetti indici
sintomatici dell’ebbrezza alcolica.
Cassazione Penale (n. 8805/09 IV Sez)
anche in questo pronunciamento si
rimanda alla questione dell’accertamento
sintomatico attuato dagli agenti di Polizia
Stradale come
atto probatorio a tutti gli effetti
CONCENTRAZIONI EMATICHE ED
EFFETTI GENERALI DELL’ALCOL
Alcolemia <0,4 g/l - SOBRIETA’: nessun sintomo evidente, contenuto aumento della
loquacità.
Alcolemia 0,4 – 0,9 g/l - DA SOBRIETA’ AD EBBREZZA: il soggetto può ancora
apparire sobrio o mostrare uno stato di ebbrezza: euforia, loquactà, sensazione di
nenessere, diminuzione di freni inibitori,leggera difficoltà a compiere movimenti
complessi e articolati, vertigeni, diminuzione dell’accuratezza visiva, della coordinazione
senzoria-motoria e della capacvità di giudizio.
Alcolemia 0,9 – 1,2 g/l - ECCITAZIONE: instabilità emotiva, difficoltà di espressione
verbale e di coordinamento dei movimenti, riduzione dell’equilibrio, diminuita percezione
sensoria, possibile nausea, aumento del tempo di reazione (oltre il secondo) agli stimoli
uditivi e visivi.
Alcolemia 1,2 – 1,9 g/l - FRASTORNAMENTO: andatura rigida e a volte barcollante,
percezione sensoria molto ridotta, forte disinibizione, incapacità di valutare la profondità
di campo, mancata diminuzione del senso di coordinamento motorio, tremore alle mani.
CONCENTRAZIONI EMATICHE ED
EFFETTI GENERALI DELL’ALCOL
Alcolemia 1,9 – 2,5 g/l - STATO CONFUSIONALE: letargico od ostile
ed aggressivo: condizioni di ubriachezza completa, nausea, confusione
mentale, pronuncia impastata, riduzioni delle percezioni sensoriali,
sonnolenza, difficoltà di movimento e coordinazione.
Alcolemia 2,5 – 3,5 g/l - INTONTIMENTO: intossicazione generale,
nausea, vomito, visione doppia degli oggetti, apatia, amnesia,
mancanza di reazione agli stimoli, incapacità di stare in piedi e di
camminare, sonnolenza, incontinenza urinaria, stupore e possibile
perdita di coscienza.
Alcolemia 3,5 – 4,5 g/l – PROBABILE COMA: coma etilico con
perdita di coscienza, riflessi inesistenti, abbassamento della
temperatura corporea, respirazione difficoltosa, possibile decesso per
arresto respiratorio.
Alcolemia > 4,5 – 5 g/l – PROBABILE MORTE: decesso per paralisi
dei centri respiratori
Glasgow Coma Scale
Eye Opening Response (apertura degli occhi)
1 - nessuna apertura degli occhi
2 - apertura degli occhi in risposta a stimoli dolorosi
3 - apertura degli occhi in risposta a stimoli verbali
4 - apertura degli occhi spontanea
Verbal response (risposta verbale)
1 - nessuna risposta verbale, nessun suono (o paziente intubato)
2 - suoni incomprensibili
3 - parla e pronuncia parole, ma incoerenti
4 - confusione, frasi sconnesse
5 - risposta orientata e appropriata
Motor response (risposta motoria)
1 - nessun movimento
2 - estensione al dolore (si irrigidisce: risposta decerebrata)
3 - flessione al dolore (lenta, distonica: risposta decorticata)
4 - retrazione dal dolore (si ritrae rapidamente se viene applicato uno stimolo doloroso)
5 - localizzazione del dolore (cerca lo stimolo doloroso)
6 - in grado di obbedire ai comandi
Miglior punteggio = 15
Peggior punteggio = 3
Valori tra 15 e 12 = paziente normale
valori tra 12 e 8 = includere tra i traumi maggiori
valori < 8 = intubare e ventilare
Il sig. C.A.dichiara di aver assunto 2 bicchieri di vino al pasto (ore
17), di aver poi asssunto un’aspirina per lo stato febbrile. Non
assume altri alcolici fino alle ore 22 (dopo circa 5 ore) quando
viene fermato da una Pattuglia dei Carabinieri che lo
sottopongono ad esame con etilometro.
Dati oggettivi (alcolemia di 1,05 g/l alle ore 22:20 determinata
con etilometro da parte dei CC e alcolemia di 0,99 g/l alle ore
00:14 determinata sul sangue presso il Pronto Soccorso.
Considerando il tempo intercorso di 114 minuti si dovrebbe avere
un’alcolemia presunta di 0,85 g/l, quindi molto inferiore a quella
riscontrata di 0,99 g/l.
Tali discrepanze possono far pensare ad una alterata
eliminazione da parte del soggetto dovuto allo stato febbrile e
all’aspirina che aveva assunto proprio per curare tale stato.
Abbiamo quindi preso in considerazione la possibilità che la
discrepanza potesse essere dovuta all’assunzione di aspirina
assunta per curare lo stato febbrile.
Infatti la letteratura scientifica riporta diversi lavori in cui è stato
scientificamente dimostrato che l’assunzione di aspirina
nell’uomo (e non nella donna) induce una alterazione metabolica
ALCOLEMIA AL TEMPO T
ALCOLEMIA (t1) = ALCOLEMIA (t2) + B x t
dove: t = tempo trascorso (in minuti);
B = coefficiente di etilossidazione = 0,0018 +/- 0,0025 (abbassamento
dell’alcolemia al minuto espressa in g/l).
Nel caso in questione considerando l’alcolemia iniziale (etilometro)
pari a 1,05 dopo 114 min. l’alcoolemia dovrebbe essere 0,85 g/l e non
0.99 come determinata presso il Pronto Soccorso.
CONFRONTO CURVE DI ELIMINAZIONE: TEORICA E REALE
100
alcoolemia (mg/100 ml)
90
80
70
60
A. TEOR
50
A. REALE
40
30
20
Livello basale
10
0
0
0,5
1
2
3
4
5
6
7
A. TEOR
10
93
74
63
52
42
31
20
9
A. REALE
10
93
74
60
48
27
15
10
9
tempo (h)
La curva di eliminazione è stata eseguita su un volontario che aveva assunto
vino a 13° in quantità di 400 ml con una modesta colazione. L’assunzione
del vino in questione avrebbe portato all’ingestione di 41,314 g di alcool.
VARIAZIONE DEI LIVELLI ALCOOLEMICI DOPO ASSUNZIONE DI ASPIRINA
R. Thomas Gentry et al. – Mechanism of the aspirin-indused rise in blood alcohol levels
Live Science (1999) 65: 2505-2512
Sentenza di assoluzione
PROPOSTE
La scelta della matrice biologica deve
essere quindi regolamentata ex lege, così
come la tecnica analitica da adottare, nel
rispetto – anche – del principio di
uguaglianza e nel rispetto delle norme
costituzionali
PROPOSTE
Quanto esposto ci impone di affermare che la
determinazione sull’aria espirata, quindi tramite
strumeti portatili di cui al co 3, o tramite l’etilometro
omologato di cui al co 4 non sono – oggi più che mai –
strumenti idonei in quanto la tassatività delle varie
concentrazioni previste per legge, che comportano
differenziazioni dei sanzioni sia penali che
amministrative, deve essere garantita dlla produzione
di un
DATO ACCURATO
PROPOSTE
NELLA PRATICA, su strada:
– accertamento sull’aria espirata (etilometro) solo
come test preliminare
– nel caso di positività il conducente interessato ha
la facoltà:
1. di richiedere contestualmente prelievo di sangue,
con intervento di pattuglia con personale sanitario
(non necessariamente medico)
2. Di accettare senza “appello”il responso
del’etilometro, nonostante reso edotto della sua
possibile imprecisione
PROPOSTE
Nel primo caso è implicito il consenso
dell’interessato, purché informato, ed il
regolamento dovrà esplicitare che il
campione di sangue (intero) dovrà essere
analizzato ai fini dell’alcolemia con l’unica
tecnica oggi ufficialmente accettata dalla
comunità scientifica internazionale, e cioè
la gascromatografia allo spazio di testa
(ufficialmente adottata anche dal GTFI – Linee Guida
del marzo 2010)
PROPOSTE
Nel primo caso è implicito il consenso
dell’interessato, purché informato, ed il
regolamento dovrà esplicitare che il
campione di sangue (intero) dovrà essere
analizzato ai fini dell’alcolemia con l’unica
tecnica oggi ufficialmente accettata dalla
comunità scientifica internazionale, e cioè
la gascromatografia allo spazio di testa
(ufficialmente adottata anche dal GTFI – Linee Guida
del marzo 2010)
PROPOSTE
Il regolamento attuativo dovrà anche
definire quello che si intende per “zero” di
legge e cioè dovrà dare un limite inferiore di
quantificazione che tenga conto anche della
produzione endogena di alcol
nell’organismo umano
Anche in questo il riferimento chiave sono
le citate Linee Guida della Tossicologia
Forense
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art 186 modifiche CDS