STUDIOinterno22
I.
Riassunto piano Casa Regione Marche
pag. 02
II.
Delibera 14 del 2011
pag. 03
III.
Delibera 148 del 2010
pag. 10
IV.
Delibera 96 del 2009
pag. 27
V.
Legge Regionale Marche del 08-10-2009 n. 22
pag. 38
STUDIOinterno22
DELIBERAZIONE N.
14 del 31 GENNAIO 2011
PAG. 1
REP. N. 76
OGGETTO: LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2010, N. 19 COMPORTANTE MODIFICHE ALLA
L.R 8 OTTOBRE 2009, N. 22 “INTERVENTI DELLA REGIONE PER IL RIAVVIO DELLE ATTIVITÀ
EDILIZIE…”: LIMITAZIONI ALL’APPLICABILITÀ NEL TERRITORIO COMUNALE.
------------------L’anno duemilaundici il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 16:50, si è riunito nella sala consiliare
il Consiglio in seduta pubblica ordinaria, in prima convocazione.
Alla trattazione del presente punto risultano presenti ed assenti rispettivamente i seguenti Consiglieri:
Ballesi Giorgio
Bianchini Sport Massimiliano
Blanchi Stefano
Borgiani Luciano
Carbonari Claudio
Carelli Luigi
Carlini Antonio
Castiglioni Pierfrancesco
Ciarlantini Gabriella
Compagnucci Mauro
Conti Fabio Massimo
D’Alessandro Francesca
Del Gobbo Maurizio
Formentini Francesco
Garufi Guido
Gasparrini Marco
Guzzini Marco
Lattanzi Michele
Luciani Francesco
Machella Claudio
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Mandrelli Bruno
Mari Romano
Menchi Marco
Menghi Anna
Meschini Giuliano
Nascimbeni Fabrizio
Netti Andrea
Orazi Ulderico
Pantana Deborah
Pistarelli Fabio
Pizzichini Massimo
Renis Romeo
Ricotta Narciso
Romoli Maurizio
Sacchi Riccardo
Salvatori Uliano
Savi Alessandro
Staffolani Daniele
Tacconi Ivano
Tartabini Pierpaolo
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Risulta presente il Sindaco Carancini Romano
E’ presente il rappresentante degli immigrati Sig. Muringampurath Sabu Easie
Assume la presidenza il Dott. Romano Mari in qualità di Presidente, assistito dal Segretario Generale
Dott.ssa Antonella Petrocelli e dagli scrutatori:
Del Gobbo Maurizio
Meschini Giuliano
Salvatori Uliano
DELIBERAZIONE N.
14 del 31 GENNAIO 2011
REP. N. 76
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Oggetto: Legge Regionale 21 dicembre 2010, n. 19 comportante modifiche alla L.R. 8 ottobre 2009, n.
22 “Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie…”: limitazioni all’applicabilità nel
territorio comunale.
IL CONSIGLO COMUNALE
Sentita la relazione del Sindaco sulla base del documento istruttorio sotto riportato;
Aperta la discussione sull’argomento, che per il momento viene omessa ed in seguito verrà
riportata in allegato all’originale e pubblicata sul sito web del Comune;
Registrato l’intervento del consigliere Carelli del PD, in qualità di Presidente della
Commissione consiliare III;
Durante l’illustrazione del Sindaco escono dall’aula i consiglieri Compagnucci, Conti, Luciani e
Pistarelli.
Terminata la discussione e considerato che nessun consigliere prende la parola per
dichiarazione di voto;
Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter far propria
la proposta presentata;
Visto che la proposta riporta i pareri favorevoli di regolarità tecnica reso dal Dirigente del
Servizio Ambiente e Gestione del Territorio, nonché il visto di conformità dell'azione amministrativa
da parte del Segretario generale;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare III in data 28 gennaio 2011;
Dato atto che sulla presente proposta non necessita acquisire il parere di regolarità contabile,
non rivestendo la proposta alcun aspetto che direttamente o indirettamente presenti profili finanziari,
economici o contabili”.
Accertato che al momento delle votazioni risultano presenti i consiglieri:
Blanchi – Borgiani – Carancini – Carbonari – Carelli – Carlini – Ciarlantini – D’Alessandro – Del Gobbo – Formentini –
Garufi – Guzzini – Lattanzi – Mandrelli – Mari – Menchi – Meschini - Nascimbeni – Orazi – Pantana – Pizzichini – Renis –
Ricotta – Romoli - Salvatori - Staffolani – Tacconi.
VOTAZIONE palese, della proposta di delibera
Consiglieri presenti
n.27
Consiglieri astenuti
n. 5 – PdL
Consiglieri votanti
n.22
Voti favorevoli
n.22 – gruppi di maggioranza – UdC- Macerata è nel Cuore
VOTAZIONE palese per la immediata eseguibilità
Consiglieri presenti
n.27
Consiglieri astenuti
n. 5 – PdL
Consiglieri votanti
n.22
Voti favorevoli
n.22 – gruppi di maggioranza – UdC- Macerata è nel Cuore
DELIBERAZIONE N.
14 del 31 GENNAIO 2011
REP. N. 76
PAG. 3
Visto il risultato delle votazioni effettuate e proclamate dal Presidente del Consiglio, con
l’assistenza degli scrutatori;
DELIBERA
1) Dare atto che in data 31.12.2010, giorno successivo alla pubblicazione sul BUR Marche, è
entrata in vigore la legge regionale n. 19 del 21.12.2010 che apporta modifiche alla L.R.
22/2009 di riavvio delle attività edilizie, sinteticamente riassunte nel documento istruttorio.
2) Dare, altresì, atto che, ai sensi dell’art. 10 della nuova legge, i Comuni adeguano gli atti
adottati limitatamente alle disposizioni modificate, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla
data di entrata in vigore della stessa, ovvero entro il 13.02.2011.
3) Limitare, per i motivi indicati nel documento istruttorio, la possibilità di applicazione
dell’intervento di demolizione e ricostruzione nella zona omogenea A ai soli edifici che,
realizzati dopo il 1° gennaio 1950, siano stati classificati di tipo D dal vigente Piano di
Recupero del Centro Storico.
4) Precisare, per quanto riguarda gli interventi di ampliamento di edifici residenziali di cui all’art.
1 L.R. 22/2009, così come modificata dal L.R. 19/2010, che la documentazione citata al punto
7 lett. B) della delibera di giunta 148/2010 - delibera assembleare di ripartizione della
volumetria realizzabile - non attiene agli interventi che utilizzano il limite del 20% riferito alla
singola unità immobiliare.
5) Ribadire la validità di tutto quanto già deliberato e precisato in merito all’applicabilità della
L.R.22/2009 con gli atti DCC n. 96 del 26.11.2009, DGC n. 148 del 24.3.2010, con
determinazione dirigenziale n. 349/15 del 19.04.2010.
********************
Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, con 22 voti favorevoli e 5 astensioni.
********************
Il Sindaco Carancini, per mozione d’ordine, chiede che venga discussa la proposta di delibera
relativa alla variante al PRG volta a modifiche puntuali nonché a porre rimedio ad incongruenze ed
errori (c.d. minitematica). Presa d’atto adeguamento degli elaborati del PRG.
Il consigliere Pizzichini dell’UdC chiede che vengano trattate anche le proposte di delibere
relative al riconoscimento delle Associazioni Sibilla-Cai, Salvadei, Pueri Cantores e Pistacoppi come
associazioni di carattere comunale poiché scadono oggi 31 gennaio.
Il Consiglio comunale è d’accordo con le mozioni d’ordine poste dal Sindaco e dal consigliere
Pizzichini.
********************
Documento istruttorio
Premesso che:
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•
la Regione Marche ha approvato la legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22, avente ad oggetto
"Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica,
difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia
sostenibile”, emanata con l’obiettivo di contrastare la crisi economica non soltanto mediante il
sostegno dell’attività edilizia diretta all’ampliamento delle volumetrie, ma anche attraverso il
miglioramento della qualità degli edifici sotto il profilo della sicurezza sismica e dell’efficienza
energetica;
•
tale legge espressamente dispone che i Comuni, entro il termine perentorio di 45 giorni
dall’entrata in vigore possono:
¾ limitare l’applicabilità della legge medesima a determinati immobili o zone del proprio
territorio, sulla base di specifiche motivazioni dovute alla saturazione edificatoria delle
aree o ad altre preminenti valutazioni di carattere urbanistico o paesaggistico o
ambientale (art. 9.1);
¾ introdurre ulteriori deroghe ai parametri urbanistico-edilizi dei regolamenti edilizi ed
alle previsioni dei piani urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali (art.
4.1);
•
tale legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR, ovvero il
16.10.2009 ” ed aveva validità per 18 mesi dall’adozione della delibera consiliare del Comune;
•
con DGR n. 1991 del 24.11.2009 è stato approvato l’atto di indirizzo relativo alla
interpretazione ed applicazione della suddetta legge;
•
con DCC n. 96 del 26.11.2009 questo Comune ha precisato, ai sensi di quanto disposto dagli
artt. 9 e 4 della L.R. 22/2009, i limiti di applicabilità della stessa al territorio comunale e introdotto due
ulteriori deroghe agli strumenti urbanistici vigenti, alla densità edilizia fondiaria ed alle distanze
minime dei fabbricati dai confini;
•
con successiva DGC n. 148 del 24.3.2010, nell’ambito delle previsioni dell’art. 1.8 della citata
legge, sono state approvate indicazioni operative in merito alle cessioni di aree a standard e alla
quantificazione delle somme dovute a titolo di monetizzazione;
•
con determinazione n. 349/15 del 19.04.2010 del Dirigente del Servizio Ambiente e Gestione
del Territorio sono state fornite alcune ulteriori precisazioni inerenti gli interventi residenziali ed
extraresidenziali da eseguirsi in zona agricola;
Preso atto che con legge regionale n. 19 del 21.12.2010, pubblicata sul BUR in data 30.12.2010,
sono state apportate modifiche alla L.R. 22/2009 con l’intendimento di dare maggiore impulso
all’attuazione della stessa, garantire una maggiore chiarezza sulle questioni che avevano dato adito a
dubbi interpretativi e risolvere alcune problematiche applicative;
Preso atto che le modifiche introdotte riguardano in particolare:
- l’eliminazione del limite dei 200 mc. negli interventi di ampliamento, con
possibilità di conteggiare l’ampliamento del 20% del volume anche sulla singola
unità immobiliare;
- la possibilità di effettuare intereventi di ampliamento anche in assenza di
modifica della sagoma dell’edificio;
- il recupero dei sottotetti, chiarendo che l’ampliamento si configura come
trasformazione di superficie non residenziale (soffitta) in superficie utile;
- l’ammissibilità degli interventi di demolizione e ricostruzione anche in edifici
ubicati nella zona omogenea A;
- il miglioramento dell’efficienza energetico ambientale da ottenersi sia mediante
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il raggiungimento del punteggio 2 del protocollo ITACA, sia mediante aumento del
15% dell’efficienza energetica rispetto ai parametri di legge;
- la cumulabilità degli incrementi volumetrici consentiti dalla legge con quelli
eventualmente previsti dagli strumenti urbanistici generali e comunali;
- la deroga a tutti i parametri urbanistico edilizi previsti dalla L.R. 13/90 “norme
edilizie per il territorio agricolo”, ad eccezione dell’altezza massima degli edifici in
relazione alla loro destinazione d’uso e delle distanze per gli allevamenti industriali;
- l’ammissibilità di interventi anche nelle aree a tutela integrale nel PRG e nelle
aree classificate P2 del PAI regionale;
- la nozione di destinazione in atto degli immobili oggetto di intervento;
- la previsione di accertamenti e ispezioni a campione su almeno il 3% degli
edifici;
- il prolungamento del periodo di validità della L.R 22/2009 protratto fino al
30.06.2012;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 10 della L.R di modifica, i Comuni adeguano gli atti adottati,
limitatamente alle disposizioni modificate, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di entrata
in vigore della nuova legge, ovvero entro il 13.02.2011;
Richiamato il documento predisposto dai responsabili del procedimento nel quale si propone di
introdurre un ulteriore limitazione all’applicabilità della legge - rispetto a quanto già deliberato con la
consiliare 96/2009 - relativamente agli interventi di demolizione anche integrale e ricostruzione degli
“edifici residenziali, realizzati successivamente al 1° gennaio 1950, ubicati nelle zone territoriali
omogenee A che presentino caratteristiche architettoniche, storiche, paesaggistiche ed ambientali non
coerenti con il contesto storico e architettonico in cui si inseriscono.” di cui all’art. 2.3 della L.R.
22/2009, così come modificato dall’art. 3 della L.R. 19/2010;
Evidenziato, infatti, il Piano di Recupero del Centro Storico (individuato come zona territoriale
omogenea A) approvato con DCC n. 34 del 31.5.2005, suddivide gli edifici in classi distinte in
funzione del loro valore e delle caratteristiche storico-artistiche ed ambientali, definendo gli interventi
ammessi per ciascuna classe, come meglio precisato all’art. 4.1 delle allegate Norme Tecniche di
Attuazione;
Precisato che in tale piano gli edifici che caratterizzano negativamente l’ambiente urbano, per i
quali è ammessa la sostituzione edilizia mediante demolizione dell’originario edificio, sono stati
individuati e raggruppati in classe D - art. 4.1.4 delle NN.TT.A- , e campiti in colore celeste nella
Tavola 03 “classificazione degli edifici”;
Ritenuto opportuno, quindi, in conformità a quanto stabilito nel richiamato piano di recupero del
Centro Storico, circoscrivere la possibilità di effettuare gli interventi di demolizione e ricostruzione
previsto dalla legge regionale nella zona omogenea A ai soli edifici che, realizzati dopo il 1° gennaio
1950, siano stati classificati di tipo D dal vigente Piano di Recupero del Centro Storico;
Considerato, inoltre, per quanto riguarda gli interventi di ampliamento di edifici residenziali di cui
all’art. 1 L.R. 22/2009, così come modificata dalla L.R. 19/2010, dover precisare che la
documentazione citata al punto 7 lett. B) della delibera di giunta 148/2010 - delibera assembleare di
ripartizione della volumetria realizzabile - non attiene agli interventi che utilizzano il limite del 20%
riferito alla singola unità immobiliare;
Ribadito, peraltro, tutto quanto già deliberato e precisato in merito all’applicazione della L.R.
22/2009 con i richiamati atti DCC n. 96 del 26.11.2009, DGC n. 148 del 24.03.2010 e con
determinazione dirigenziale n. 349/15 del 19.04.2010;
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si propone di deliberare quanto segue:
1. Dare atto che in data 31.12.2010, giorno successivo alla pubblicazione sul BUR Marche, è
entrata in vigore la legge regionale n. 19 del 21.12.2010 che apporta modifiche alla L.R.
22/2009 di riavvio delle attività edilizie, sinteticamente riassunte in premessa.
2. Dare, altresì, atto che, ai sensi dell’art. 10 della nuova legge, i Comuni adeguano gli atti
adottati limitatamente alle disposizioni modificate, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla
data di entrata in vigore della stessa, ovvero entro il 13.02.2011.
3. Limitare, per i motivi indicati in premessa, la possibilità di applicazione dell’intervento di
demolizione e ricostruzione nella zona omogenea A ai soli edifici che, realizzati dopo il 1°
gennaio 1950, siano stati classificati di tipo D dal vigente Piano di Recupero del Centro
Storico.
4. Precisare, per quanto riguarda gli interventi di ampliamento di edifici residenziali di cui all’art.
1 L.R. 22/2009, così come modificata dalla L.R. 19/2010, che la documentazione citata al
punto 7 lett. B) della delibera di giunta 148/2010 - delibera assembleare di ripartizione della
volumetria realizzabile - non attiene agli interventi che utilizzano il limite del 20% riferito alla
singola unità immobiliare.
5. Ribadire la validità di tutto quanto già deliberato e precisato in merito all’applicabilità della
L.R.22/2009 con gli atti DCC n. 96 del 26.11.2009, DGC n. 148 del 24.3.2010, con
determinazione dirigenziale n. 349/15 del 19.04.2010.
I Responsabili del procedimento
F.to Arch M. Bonotti Arch. F. Torresi
Il Dirigente del Servizio Ambiente e Gestione del Territorio
per il parere favorevole di regolarità tecnica
F.to dott. ing. Cesare Spuri
Il Segretario generale per il visto di conformità dell'azione amministrativa
F.to Dott. ssa Antonella Petrocelli
********************
am
s:\_segreteria consiglio\segrcons\anno2011\dconsiglio\dc110014.rtf
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Romano Mari
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Antonella Petrocelli
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio di questo Comune in data
odierna per quindici giorni consecutivi.
Macerata, lì 15.02.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Antonella Petrocelli
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il presente atto è esecutivo:
…
Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.
5
Lo stesso giorno in cui l’atto è adottato.
Macerata lì 15.02.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Antonella Petrocelli
La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio è conforme
all’originale.
Macerata lì 15.02.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Antonella Petrocelli
INVIO ATTI
… Segretario Generale
… Servizio Demografico
… Servizio Affari
… Servizio Entrate
5 Servizio Ambiente e Gestione del Territorio
… Servizio Finanziario
… Servizio Attività Produttive
… Servizio Lavori Pubblici
… Servizio Attività sportive, scolastiche e della
… Servizio Personale
partecipazione
… Servizio Polizia Municipale
… Servizio Comunicazione
… Servizio Sociale
… Servizio Cultura
s:\_segreteria consiglio\segrcons\anno2009\dconsiglio\frontespizi\retrocc copia pratiche.rtf
DELIBERAZIONE N.
148 del 24 MARZO 2010
REP. N. 659
PAG.
OGGETTO: Legge Regionale 8 ottobre 2009, n.22 di riavvio delle attività edilizie. Indicazioni
operative in merito alla cessione di aree a standard, quantificazione delle somme dovute a
titolo di monetizzazione ed altre questioni.
L’anno duemiladieci, addì ventiquattro del mese di marzo in Macerata e nella sede
Municipale, alle ore 10,00
Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:
PRESIDENTE:
Meschini Giorgio
ASSESSORI:
Compagnucci Mauro
Bianchini Sport Massimiliano
Carosi Federica
Delle Fave Raffaele
Di Geronimo Giovanni
Di Pietro Stefano
Lattanzi Michele
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Francesco Fontanazza.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
1
DELIBERAZIONE N.
148 del 24 MARZO 2010
REP. N. 659
PAG.
OGGETTO: Legge Regionale 8 ottobre 2009, n.22 di riavvio delle attività edilizie. Indicazioni
operative in merito alla cessione di aree a standard, quantificazione delle somme
dovute a titolo di monetizzazione ed altre questioni.
LA GIUNTA
Sentita la relazione dell’Assessore sulla base del documento istruttorio sotto riportato;
Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter far
propria la proposta presentata;
Visto che la proposta riporta i pareri favorevoli di regolarità tecnica reso dal rispettivo
dirigente del servizio Ambiente e Gestione del Territorio, nonché il visto di conformità dell'azione
amministrativa da parte del Segretario generale;
Dato atto che sulla presente proposta non necessita acquisire il parere di regolarità contabile,
non rivestendo la proposta alcun aspetto che direttamente o indirettamente presenti profili
finanziari, economici o contabili;
Con voti unanimi,
DELIBERA
1) Stabilire, per quanto riguarda l’obbligo di cessione delle aree da destinare a standard di:
a) aderire alla circolare regionale prescrivendone l’obbligatorietà per gli interventi
di ampliamento di edifici residenziali di cui all’art. 1.1 della L.R. in ragione sia della effettiva
esiguità delle aree da acquisire, sia della necessità di valutarne la fruibilità potendo le stesse
risultare qualitativamente inadeguate, irregolari, gravate da servitù di sottosuolo, difficilmente
accessibili, sostanzialmente inutilizzabili;
b) ammettere, in caso di interventi di ampliamento e demolizione/ricostruzione di
edifici extra residenziali- lett. b), c) e d), la cessione in relazione alle seguenti caratteristiche:
- in primis:
• adiacenza ad altre già destinate al soddisfacimento degli standard
urbanistici;
• pendenze non superiori a quelle previste dal vigente R.E.C.;
- successivamente, valutando fruibilità e funzionalità secondo:
• conformazione delle aree, irregolarità del perimetro e della
eventuale frammentazione;
• presenza di servitù, impianti (elettrodotti ecc.), o caratteristiche
geologiche o idrogeologiche che ne rendono difficile l’utilizzazione;
2) Determinare, per la individuazione delle quantità delle superfici a standards i seguenti
criteri di calcolo:
- edifici residenziali: norma nazionale (80 mc/ab – 18 mq/ab);
- edifici commerciali: norma nazionale (80 % s.u.);
- edifici ind.li e art.li: 0.73 mq per ogni mq di Sul dando atto che tale parametro risulta
individuato utilizzando l’ultima lottizzazione convenzionata avente destinazione esclusivamente
ind.le/art.le, PL21, presa come lottizzazione tipo:
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PAG.
SUL di lott.ne= V max 65.570 mc/Hmax 8 m= mq 8.186; standards ceduti: 5.956 mq →quota
parametrica:=5.956/8.196= 0.73;
3) Approvare, in caso di accertata impossibilità di cessione di aree da destinare a standard la
seguente formula per il calcolo delle somme dovute a titolo di monetizzazione:
M= S x[(Iff x VAL) + (Costo P x 0,50 ) + ( Costo VP x 0,50)]
nella quale:
M = monetizzazione
S = superfici da cedere
Iff = indice di fabbricabilità fondiaria
VAL= valore area edificabile/mc edificabile
Costo P = costo realizzazione parcheggio
Costo VP = costo realizzazione verde pubblico
determinando per il calcolo, i valori riportati nelle tabelle seguenti:
frazioni
capoluogo
Acclività <= 5%
Acclività > 5%
VALORE AREE EDIFICABILI AL MC COSTRUIBILE
Residenziale
Ind.le/art.le
Comm.le/altro
€/mc
€/mc
€/mc
61.97
15.25
34.01
123.95
30.26
60.53
COSTI MEDI DI REALIZZAZIONE
Parcheggio
Verde pubblico
€/mq
€/mq
70.00
25.00
135.00
30.00
4) Dare atto che ai sensi dell’art.1.8 della citata L.R. l’obbligo della monetizzazione deve
essere formalizzato mediante convenzione o atto d’obbligo prevedente espressamente tempi, criteri
e garanzie fideiussorie stabilendo in particolare quanto segue:
• non necessità dell’atto in caso di versamento dell’importo dovuto contestuale al
pagamento degli oneri di urbanizzazione;
in caso contrario:
• consegna dell’atto d’obbligo unilaterale o della convenzione contestuale al rilascio
del permesso di costruire;
• redazione, nella forma della scrittura privata autenticata, dell’atto e della
convenzione;
• assunzione dell’obbligo di pagamento in unico versamento;
• presentazione contestuale di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa di identico
contenuto a quella da presentarsi in caso di rateizzazione del contributo di costruzione;
• trasferimento delle obbligazioni assunte ad eventuale acquirente;
5) Disporre che i proventi derivanti dalla monetizzazione siano iscritti in capitoli di bilancio
da utilizzare per gli interventi previsti nel piano attuativo per i servizi di cui all’art. 20 della L.R.
34/92 o, in mancanza di detto piano, per l’acquisizione di aree da destinare a standard urbanistici o
per migliorare la quantità degli standard esistenti, come precisato dall’art. 1.8 della citata L.R.;
6) Disporre, altresì che il contributo di costruzione dovuto in caso di mutamento della
destinazione d’uso ex art. 6.3 della citata L.R. sia destinato agli interventi di messa in sicurezza
degli edifici scolastici;
3
DELIBERAZIONE N.
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PAG.
7) Disporre le seguenti ulteriori indicazioni operative:
A) per quanto attiene alla dotazione di parcheggi privati, di cui all’art. 66 del REC,
stabilire che essa sia:
- derogabile limitatamente agli interventi di ampliamento in funzione della
realizzanda nuova volumetria;
- non derogabile per gli interventi di demolizione e ricostruzione con
ampliamento, in tal caso i parcheggi privati dovranno essere garantiti, per la volumetria
preesistente, nelle quantità previste dal richiamato art. 66 del REC, mentre per la parte in
ampliamento dovranno essere quantizzati secondo le previsioni dall’art. 41-sexies della L. 1150/42;
B) per quanto attiene agli edifici condominiali o altre ipotesi di comunione dei beni
stabilire che alla presentazione della domanda di cui alla citata L.R., si debba allegare l’atto formale
di ripartizione della volumetria realizzabile ex lege tra i vari proprietari, precisando in particolare
che:
a) per i condomini, occorre produrre delibera dell’assemblea, da adottarsi
all’unanimità trattandosi di interventi eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria, da
integrarsi eventualmente con l’assenso formale dei non partecipanti;
b) negli altri casi di comunione: altro documento attestante l’assenso di tutti i
comproprietari;
c) in caso di utilizzo della volumetria in quantità diverse da quelle
originariamente assegnate: formale atto notarile inerente la cessione al beneficiario della quota di
volumetria;
C) per quanto attiene al miglioramento del comportamento energetico di cui all’art.
1.comma 7:
- stabilire di fare riferimento alla prestazione energetica dell’elemento
edificato in attuazione della norma ovvero, per elementi non valutabili sotto tale profilo (ad
esempio corpi aperti o esclusi dall’obbligo della certificazione energetica –DM 26/6/2009- e
dall’ambito di operatività della L 192/2005), al miglioramento indotto nell’edificio principale
dovuto alla realizzazione stessa;
D) per quanto attiene alle aree di cui all’art. 4 comma 5 lett.e) ed alla loro
individuazione sul territorio:
- considerare il “vincolo di inedificabilità” di cui all’art.14 c.1, LR 13/90 non
ricompreso nell’elenco ivi contenuto;
E) per quanto attiene alla definizione di fabbricato residenziale ed alle sue
implicazioni:
1) stabilire che la norma sia applicata su ogni porzione di fabbricato
effettivamente destinata alla funzione abitativa quando non si possa tener conto della prevalenza di
tale funzione all’interno dell’edificio, così, ad esempio:
- l’alloggio annesso al capannone artigianale può essere ampliato ai
sensi dell’art. 1 comma 1, mentre alla porzione produttiva si applica la norma del comma 3, la
stessa logica si applica nel caso di casa colonica strutturata in piano abitativo e piano destinato ad
accessorio;
- l’edificio condominiale che al piano terra ospita porzioni extra
residenziali, invece, è da considerare residenziale vista la prevalenza di tale destinazione;
2) precisare, inoltre, che nell’edificio abitativo colonico, ampliato con le
procedure di legge come sopra chiarito, le verifiche di cui alla LR 13/90, art.13, c.4, per gli
interventi relativi ai piani terra, non saranno effettuate e le superfici derivate dai differenti computi
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degli ampliamenti (residenziale ed extra residenziale) saranno modulate e ripartite sulla scatola
architettonica definitiva secondo necessità progettuali;
3) mantenere inalterate le destinazioni degli immobili definite ai sensi del
PRG vigente. Restano inalterate le destinazioni degli immobili definite ai sensi del PRG vigente.
Nel caso si intenda mutare la destinazione, qualora ciò sia previsto dalla norma locale1 e non da
quella regionale (ad esempio l’intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento che
determini la variazione di destinazione in civile abitazione dei locali accessori siti al piano terra di
un edificio colonico) l’intervento deve essere assoggettato, per quanto concerne l’onerosità, alla
norma in vigore senza la possibilità di invocare le riduzioni di cui all’art.6 della LR 22/2009, come
peraltro chiarito dal comma 3 dello stesso art. Quindi, semplificando: nel caso di intervento di
demolizione e ricostruzione con ampliamento di edificio colonico su due piani - terra accessorio e
primo residenza – l’intervento sulla porzione residenziale ricade nel beneficio della riduzione degli
oneri di cui all’art.6, mentre la porzione relativa al piano terra, tenendo conto del mutamento di
destinazione, è assoggettata al pagamento dell’intero contributo relativo all’intervento, senza le
riduzioni dell’art. 6 predetto;
F) per quanto concerne l’applicazione della prima avvertenza generale dell’atto di
indirizzo regionale (DGR 1191 del 24.11.2009) chiarire che l’assorbenza delle possibilità espansive
residue dal PRG vigente vale nel caso di intrinseca omogeneità tra gli elementi realizzabili ai sensi
della legge qui discussa e quella del PRG. Così ad esempio un volume realizzabile ai sensi della
L.R. non potrà ricomprendere e quindi assorbire, la possibilità data dalla norma locale vigente di
realizzare un portico (che entro il 20% della Superficie Coperta non è computato ai fini
volumetrici). Più in generale non saranno tra loro paragonabili interventi computabili con parametri
eterogenei (ad esempio superficie e volume);
G) per quanto attiene alla SUL per edifici extraresidenziali:
- stabilire di fare riferimento nei casi in cui essa non sia immediatamente
individuabile, ma l’ampliamento origini esclusivamente aumento volumetrico:
a) nel caso di parziale sopraelevazione (ammessa anche in deroga
all’altezza massima ammissibile) alla porzione di superficie effettivamente interessata
dall’intervento; Ciò in virtù di alcune considerazioni che di seguito, sinteticamente, si riportano:
nel RET la definizione di “ampliamento” comprende la
“ulteriore costruzione in senso orizzontale e verticale” art. 13 punto cc);
nella L.R. 22/2009 la SUL è da intendersi come elemento
di misura dei possibili ampliamenti senza imporre che gli ampliamenti stessi determinino variazione
della SUL stessa;
b) nel caso di sopraelevazione totale (ammessa esclusivamente
nel rispetto dell’altezza massima ammissibile) dovendosi individuare l’altezza massima possibile di
sopraelevazione, all’individuazione di un volume virtuale ricavato utilizzando l’altezza di piano del
1
L’ammissibilità del mutamento di destinazione diviene comprensibile se si analizza la possibilità che si verrebbe a
creare per il piano terra di un ipotetico fabbricato colonico, preso come caso tipo. Infatti esso, per quanto assunto
precedentemente circa la non necessità della verifica di cui alla LR 13/90, art.13, c.4, relativamente agli interventi ai
piani terra, potrebbe essere oggetto di ampliamento sia al piano residenziale che a quello non residenziale non mutando
la destinazione del fabbricato, che resterebbe colonica. In un secondo tempo, con opere mirate, potrebbe essere
richiesto il mutamento di destinazione in civile abitazione, richiesta che otterrebbe parere favorevole con pagamento
degli oneri conseguenti. La contrazione di opere edilizie e mutamento di destinazione, in un unico momento, va nella
direzione dell’economicità degli atti amministrativi e della snellezza operativa.
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manufatto da ripartire sulla SUL esistente. Infatti il prodotto tra la superficie di ampliamento,
ricavata come da norma, e l’altezza del manufatto permette di ricavare un volume virtuale che,
rapportato all’intera Sul esistente, consente di ottenere l’entità della sopraelevazione. L’altezza
complessiva del manufatto NON potrà derogare da quella limite posta dallo strumento urbanistico
come chiarito nel documento di indirizzo regionale (3°capoverso del punto riguardante l’art.31
comma 3);
H) per quanto attiene alla necessità di dover ulteriormente puntualizzare quanto
affermato nella DGC 96/2009 circa “gli interventi di cui alla richiamata legge sono consentiti anche
nel caso in cui lo strumento urbanistico comunale preveda la demolizione e ricostruzione di un
edificio senza aumento di volume..”:
- si chiarisce, che l’operatività delle riduzioni di legge si applica a tutti gli
interventi che pur se ammessi dallo strumento urbanistico vigente debbono essere effettuati in
ottemperanza alla norma regionale “…attraverso il raggiungimento degli scaglioni di punteggio
(Itaca) stabiliti dalla Giunta Regionale..” . nel caso in cui la Giunta regionale non abbia espresso
specifici parametri applicabili (come ad esempio per la demolizione e ricostruzione senza aumento
di volume) dovrà essere raggiunto il punteggio minimo di 1,5 stabilito dalla DGR 16/11/2009
n.1870.
***************
Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, ad unanimità di voti.
***************
Documento istruttorio
Premesso che:
- la Regione Marche ha approvato la legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22, avente ad
oggetto "Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi
economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di
edilizia sostenibile", pubblicata sul BUR Marche n. 96 del 15/10/2009, ed entrata in vigore il giorno
successivo;
- con DGR n. 1991 del 24.11.2009 è stato approvato l’atto di indirizzo relativo alla
interpretazione ed applicazione della suddetta legge;
- nell’atto di indirizzo si è precisato che per quanto riguarda la nozione di edificio,
residenziale e non, occorre fare riferimento all’art. 13 let. bb) del RET ritenendosi valide di
conseguenza tali definizioni anche per quanto concerne la verifica della possibilità di operare
mutamenti di destinazione;
- con DCC n. 96 del 26.11.2009 questo Comune, nell’ambito dei poteri riconosciutigli
dagli artt. 9.1 e 4.5 della suddetta legge, ha precisato criteri, termini e condizioni di applicabilità
della legge regionale al territorio comunale, rinviando:
“per quanto riguarda l’obbligo di cessione al Comune delle aree a standard o, in
caso di accertata impossibilità, di versamento di una somma equivalente a titolo di monetizzazione
“comunque non inferiore ai relativi oneri di urbanizzazione” di cui all’art.1.8 della richiamata
legge, ad un successivo atto deliberativo di Giunta la definizione dei criteri, tempi, modalità di
pagamento e relative garanzie fideiussorie con particolare riguardo all’individuazione dei requisiti
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minimi di utilizzabilità e fruibilità delle aree cedende, esclusi i quali è obbligatoria la
monetizzazione, ed ai contenuti delle convenzione o atti d’obbligo, da accludere alla
documentazione richiesta per il rilascio del titolo abilitativo”;
- ritenuto opportuno chiarire, inoltre, in fase attuativa, ulteriori aspetti della legge
regionale fornendo indicazioni sulle concrete modalità applicative della stessa con particolare
riguardo:
alle questioni relative alla dotazione dei parcheggi privati;
alla comproprietà degli edifici;
al concetto di “miglioramento del comportamento energetico” di cui all’art.
7.1;
alla inapplicabilità della legge medesima alle aree dichiarate inedificabili di
cui all’ art.4. 5 lett.e);
alla definizione di fabbricato residenziale e relative implicazioni;
a quanto riportato nella prima avvertenza generale dell’atto di indirizzo
regionale circa la non cumulabilità delle previsioni della L.R. stessa con eventuali ulteriori capacità
edificatorie e ampliamenti previsti dagli strumenti urbanistici generali;
alla individuazione della SUL;
alla ammissibilità della riduzione del contributo di costruzione di cui all’art. 6
della L.R. ai casi di demolizione e ricostruzione di un edificio senza aumento di volume;
Richiamato il documento istruttorio del 22.02.2010 predisposto dai responsabili del
procedimento, architetti Bonotti e Torresi, nel quale, in merito alle problematiche sopra evidenziate,
si precisa quanto segue:
“““““““““““““““
RILEVATO
- che gli interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione di edifici residenziali e non residenziali
sono ammessi a condizione del rispetto degli standard urbanistici di cui all’art. 3 del D.M. 1444/1968 per i primi e
all’art. 5 del citato D.M per i secondi;
- che l’obbligo della monetizzazione riguarda in particolare i seguenti interventi:
a) l’ampliamento di edifici residenziali, ancorchè ubicati in zona agricola, nei limiti del 20%
della volumetria esistente, per un incremento massimo non superiore a 200 mc. (art. 1.1);
b) l’ampliamento di edifici non residenziali nei limiti del 20% della superficie utile lorda, per un
incremento massimo non superiore a 100 mq. o 400 mq. in relazione alle diverse ipotesi previste dall’art. 1.3;
c) la demolizione e ricostruzione di edifici residenziali prevedenti ampliamento nei limiti del
35% della volumetria da demolire art. 2.1);
d) la demolizione e ricostruzione di edifici non residenziali prevedenti ampliamento nei limiti
del 35% della superficie utile lorda da demolire (art.2.3);
- che per quanto riguarda gli interventi di cui alla precedente lett. a), l’atto di indirizzo regionale
suggerisce che:
“poiché anche nell’ipotesi di ampliamento massimo di 200 mc. la quantità di aree a standard da
garantire risulterebbe al massimo di circa 45 mq (ridotta a 22,5 mq nelle zone territoriali omogenee B, ovvero a 15 mq.
nelle zone territoriali omogenee E), si ritiene che i Comuni possano stabilire con la delibera prevista dall’art. 9 comma
1 la possibilità di monetizzare sempre e comunque le citate aree a standard”;
che l’art. 3 lett.c.) del citato D.M 1444, prevede che la quantità di area a verde pubblico da cedere sia “effettivamente
utilizzabile”;
CONSIDERATO
- che il fine della disposizione regionale è, in ogni caso, quello di favorire la realizzazione degli interventi
edilizi anche in aree carenti di standard anche quando, come nel caso di cui alla precedente lett. a) si sia in presenza di
aree da acquisire con caratteristiche di effettiva esiguità, qualitativamente inadeguate, irregolari, gravate da servitù di
sottosuolo, difficilmente accessibili, sostanzialmente inutilizzabili;
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- che per gli interventi considerati alle lett. b), c) e d) si possono prefigurare cessioni più consistenti
purchè le aree siano effettivamente fruibili e funzionali, in relazione a specifiche caratteristiche;
- che per quanto concerne la somma dovuta a titolo di monetizzazione essa deve consistere in una cifra
pari al valore di mercato di aree con caratteristiche simili a quelle da cedere, a cui andranno aggiunti i costi necessari
alla loro urbanizzazione;
- che i valori di mercato delle aree da cedere, nonché i costi di urbanizzazione, possono essere quantificati
utilizzando i seguenti criteri:
1) differenziare tra frazioni e capoluogo;
2) fare riferimento, per quanto riguarda le aree residenziali, alle valutazioni, tuttora operative,
alla base della procedura del cd “piano casa” comunale;
3) fare riferimento, per quanto riguarda le aree extra-residenziali, alle valutazioni di cui alla DGC
420 del 28/11/2001, operando media aritmetica e aggiornando le somme al Dicembre 2009 secondo la variazione dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall’ISTAT;
4) fare riferimento, per quanto concerne i costi delle opere di realizzazione del parcheggio e del
verde pubblico, differenziati a seconda dell’acclività dell’area se minore/uguale o maggiore al 10%, a importi
parametrici forniti dai servizi tecnici comunali;
5) attualizzare la formula di calcolo della monetizzazione già approvata con DGC n. 191 del
22/5/2002, evitando la riduzione del 50% della valutazione dell’area (essendo variate le modalità di individuazione del
prezzo di esproprio di aree edificabili) e proporzionando al 50% l’importo relativo al costo delle opere a parcheggio,
volendo a ciò destinare tutta l’area a standards oltre quella a verde pubblico;
- che per quanto concerne l’individuazione delle quantità di aree a standards da cedere si farà riferimento,
per quanto attiene agli edifici residenziali e commerciali o assimilabili, alla norma nazionale, mentre per quanto attiene
agli edifici industriali e artigianali si pone la oggettiva difficoltà di individuare, senza fare ricorso ad elaborazioni, le
quantità in argomento, essendo esse rapportate per legge alla superficie territoriale della lottizzazione. Nel territorio
cittadino sono presenti taluni insediamenti ind.li e artigianali che non derivano da lottizzazione (essendo frutto di
edificazione diretta) e inoltre gli strumenti urbanistici che hanno regolato l’edificazione dagli anni ’60 ad oggi hanno
utilizzato, al fine di individuare le possibilità edificatorie, parametri facenti riferimento l’uno (Piano Piccinato) alla
superficie coperta, regolando esclusivamente la distanza dai confini, e l’altro (revisione generale) tenendo conto,
invece, della volumetria (introducendo l’i.f.t.). Si hanno perciò riferimenti disomogenei tali far considerare non corretta
qualsiasi ipotesi di riduzione della superficie a volume (o viceversa) per rapportare il costruito alla quantità di aree a
standards cedute in sede di lottizzazione e da queste alla quantità da cedere oggi operando semplicemente una
proporzione. Fin qui le difficoltà per gli ampliamenti su aree lottizzate, per le altre resta ancora maggiore
indeterminatezza. Da quanto esposto deriva la necessità di individuare elementi parametrici che possano equiparare gli
interventi;
- che l’obbligo della monetizzazione non modifica quello relativo al versamento degli obblighi relativi al
contributo di costruzione (composto dagli oneri di urbanizzazione e dal costo di costruzione), suscettibile, peraltro, di
riduzione ai sensi dell’art. 6 della legge regionale;
- che l’obbligo della monetizzazione deve essere formalizzato mediante convenzione o atto d’obbligo non più soggetti a trascrizione, come stabilito con DCR n. 158 del 24.11.2009 - prevedente espressamente tempi, criteri
e garanzie fideiussorie;
- che ammettendo la LR 22/2009, in quanto provvedimento speciale, la possibilità di realizzare volumetrie
in eccedenza rispetto a quelle previste dalle norme urbanistiche vigenti, si ritiene necessario chiarire le ripercussioni
sull’art. 64 del REC inerente la dotazione di parcheggi;
- che gli interventi di ampliamento del 20%, “per un incremento complessivo massimo non superiore a
200 mc.” ammessi dalla legge per gli edifici residenziali, debbono intendersi riferiti all’intero fabbricato, anche
composto di più unità immobiliari; occorre però dare indicazioni circa le possibilità di utilizzo plurimo delle possibilità
offerte dalla legge;
- che inoltre, ai fini della piena applicabilità della norma, è necessario puntualizzare:
la definizione di fabbricato residenziale e le sue implicazioni;
gli elementi di puntualizzazione del “miglioramento del comportamento energetico” di cui al
c.7 art.1;
il rapporto tra l’art.4 comma 5 lett.e), e le aree vincolate ai sensi dell’art. 14.1 della L.R.
13/90;
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l’applicazione della prima avvertenza generale dell’atto di indirizzo regionale (DGR
1991/24.11.2009);
l’ individuazione della SUL per interventi su edifici extra residenziali;
l’ammissibilità della riduzione del contributo di costruzione di cui all’art. 6 della L.R. ai casi
di demolizione e ricostruzione di un edificio senza aumento di volume;
““““““““““““““
Ritenuto quindi:
A) Per quanto attiene alla monetizzazione:
1) aderire alla circolare regionale prescrivendone l’obbligatorietà per gli
interventi di ampliamento di edifici residenziali di cui all’art. 1.1 della L.R. in ragione sia della
effettiva esiguità delle aree da acquisire, sia della necessità di valutarne la fruibilità potendo le
stesse risultare qualitativamente inadeguate, irregolari, gravate da servitù di sottosuolo,
difficilmente accessibili, sostanzialmente inutilizzabili;
2)
stabilire,
in
caso
di
interventi
di
ampliamento
e
demolizione/ricostruzione di edifici extra residenziali- lett. b), c) e d) l’ammissibilità della cessione
in relazione alle seguenti caratteristiche:
- in primis:
• adiacenza ad altre già destinate al soddisfacimento degli
standard urbanistici;
• pendenze non superiori a quelle previste dal vigente R.E.C.;
- successivamente, valutando fruibilità e funzionalità secondo:
• conformazione delle aree, irregolarità del perimetro e della
eventuale frammentazione;
• presenza di servitù, impianti (elettrodotti ecc.), o
caratteristiche geologiche o idrogeologiche che ne rendono difficile l’utilizzazione;
3) determinare per l’individuazione delle quantità delle superfici a
standards i seguenti criteri di calcolo:
- edifici residenziali: norma nazionale (80 mc/ab – 18 mq/ab);
- edifici commerciali: norma nazionale (80 % s.u.);
- edifici ind.li e art.li: 0.73 mq per ogni mq di Sul, precisando
che tale parametro risulta individuato utilizzando l’ultima lottizzazione convenzionata avente
destinazione esclusivamente ind.le/art.le, PL21, presa come lottizzazione tipo: SUL di lott.ne= V
max 65.570 mc/Hmax 8 m= mq 8.186; standards ceduti: 5.956 mq →quota
parametrica:=5.956/8.196= 0.73;
4) determinare per il calcolo delle somme la seguente formula :
M= S x[(Iff x VAL) + (Costo P x 0,50 ) + ( Costo VP x 0,50)]
nella quale:
M= monetizzazione
S = superfici da cedere
Iff = indice di fabbricabilità fondiaria
VAL= valore area edificabile/mc edificabile
Costo P = costo realizzazione parcheggio
Costo VP = costo realizzazione verde pubblico
5) indicare, per il calcolo, i valori riportati nelle tabelle seguenti:
VALORE AREE EDIFICABILI AL MC COSTRUIBILE
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frazioni
capoluogo
Acclività <= 5%
Acclività > 5%
Residenziale
€/mc
61.97
123.95
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Ind.le/art.le
€/mc
15.25
30.26
PAG.
Comm.le/altro
€/mc
34.01
60.53
COSTI MEDI DI REALIZZAZIONE
Parcheggio
Verde pubblico
€/mq
€/mq
70.00
25.00
135.00
30.00
6) stabilire relativamente all’assunzione degli obblighi del privato, con
particolare riguardo alla tempistica del versamento ed alla prestazione della garanzia fideiussoria
quanto segue:
non necessità dell’atto in caso di versamento dell’importo dovuto contestuale al
pagamento degli oneri di urbanizzazione;
in caso contrario:
consegna dell’atto d’obbligo unilaterale o della convenzione contestuale al rilascio
del permesso di costruire;
redazione, nella forma della scrittura privata autenticata, dell’atto e della
convenzione;
assunzione dell’obbligo di pagamento in unico versamento;
presentazione contestuale di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa di identico
contenuto a quella da presentarsi in caso di rateizzazione del contributo di costruzione;
trasferimento delle obbligazioni assunte ad eventuale acquirente;
B) per quanto attiene alla dotazione di parcheggi privati, di cui all’art.66 del
REC, stabilire che essa sia:
- derogabile limitatamente agli interventi di ampliamento in funzione della
realizzanda nuova volumetria;
- non derogabile per gli interventi di demolizione e ricostruzione con
ampliamento, in tal caso i parcheggi privati dovranno essere garantiti, per la volumetria
preesistente, nelle quantità previste dal richiamato art. 66 del REC, mentre per la parte in
ampliamento dovranno essere quantizzati secondo le previsioni dall’art. 41-sexies della L. 1150/42;
C) per quanto attiene agli edifici condominiali o altre ipotesi di comunione dei
beni stabilire che alla presentazione della domanda di cui alla citata L.R., si debba allegare l’atto
formale di ripartizione della volumetria realizzabile ex lege tra i vari proprietari, precisando in
particolare che:
a) per i condomini, occorre produrre delibera dell’assemblea, da adottarsi
all’unanimità trattandosi di interventi eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria, da
integrarsi eventualmente con l’assenso formale dei non partecipanti;
b) negli altri casi di comunione: altro documento attestante l’assenso di
tutti i comproprietari;
c) in caso di utilizzo della volumetria in quantità diverse da quelle
originariamente assegnate:
- formale atto notarile inerente la cessione al beneficiario della
quota di volumetria;
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DELIBERAZIONE N.
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D) per quanto attiene al miglioramento del comportamento energetico di cui
all’art. 1.comma 7:
- stabilire di fare riferimento alla prestazione energetica dell’elemento
edificato in attuazione della norma ovvero, per elementi non valutabili sotto tale profilo (ad
esempio corpi aperti o esclusi dall’obbligo della certificazione energetica –DM 26/6/2009- e
dall’ambito di operatività della L 192/2005, al miglioramento indotto nell’edificio principale
dovuto alla realizzazione stessa;
E) per quanto attiene alle aree di cui all’art. 4 comma 5 lett.e) ed alla loro
individuazione sul territorio:
- considerare il “vincolo di inedificabilità” di cui all’art.14 c.1, LR 13/90
non ricompreso nell’elenco ivi contenuto;
F) per quanto attiene alla definizione di fabbricato residenziale ed alle sue
implicazioni:
1) stabilire che la norma sia applicata su ogni porzione di fabbricato
effettivamente destinata alla funzione abitativa quando non si possa tener conto della prevalenza di
tale funzione all’interno dell’edificio, così, ad esempio:
- l’alloggio annesso al capannone artigianale può essere ampliato ai
sensi dell’art. 1 comma 1, mentre alla porzione produttiva si applica la norma del comma 3, la
stessa logica si applica nel caso di casa colonica strutturata in piano abitativo e piano destinato ad
accessorio;
- l’edificio condominiale che al piano terra ospita porzioni extra
residenziali, invece, è da considerare residenziale vista la prevalenza di tale destinazione;
2) precisare, inoltre, che nell’edificio abitativo colonico, ampliato con le
procedure di legge come sopra chiarito, le verifiche di cui alla LR 13/90, art.13, c.4, per gli
interventi relativi ai piani terra, non saranno effettuate e le superfici derivate dai differenti computi
degli ampliamenti (residenziale ed extra residenziale) saranno modulate e ripartite sulla scatola
architettonica definitiva secondo necessità progettuali;
3) mantenere inalterate le destinazioni degli immobili definite ai sensi del
PRG vigente. Restano inalterate le destinazioni degli immobili definite ai sensi del PRG vigente.
Nel caso si intenda mutare la destinazione, qualora ciò sia previsto dalla norma locale2 e non da
quella regionale (ad esempio l’intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento che
determini la variazione di destinazione in civile abitazione dei locali accessori siti al piano terra di
un edificio colonico) l’intervento deve essere assoggettato, per quanto concerne l’onerosità, alla
norma in vigore senza la possibilità di invocare le riduzioni di cui all’art.6 della LR 22/2009, come
peraltro chiarito dal comma 3 dello stesso art. Quindi, semplificando: nel caso di intervento di
demolizione e ricostruzione con ampliamento di edificio colonico su due piani - terra accessorio e
primo residenza – l’intervento sulla porzione residenziale ricade nel beneficio della riduzione degli
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L’ammissibilità del mutamento di destinazione diviene comprensibile se si analizza la possibilità che si verrebbe a
creare per il piano terra di un ipotetico fabbricato colonico, preso come caso tipo. Infatti esso, per quanto assunto
precedentemente circa la non necessità della verifica di cui alla LR 13/90, art.13, c.4, relativamente agli interventi ai
piani terra, potrebbe essere oggetto di ampliamento sia al piano residenziale che a quello non residenziale non mutando
la destinazione del fabbricato, che resterebbe colonica. In un secondo tempo, con opere mirate, potrebbe essere
richiesto il mutamento di destinazione in civile abitazione, richiesta che otterrebbe parere favorevole con pagamento
degli oneri conseguenti. La contrazione di opere edilizie e mutamento di destinazione, in un unico momento, va nella
direzione dell’economicità degli atti amministrativi e della snellezza operativa.
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oneri di cui all’art.6, mentre la porzione relativa al piano terra, tenendo conto del mutamento di
destinazione, è assoggettata al pagamento dell’intero contributo relativo all’intervento, senza le
riduzioni dell’art. 6 predetto;
G) per quanto concerne l’applicazione della prima avvertenza generale dell’atto
di indirizzo regionale (DGR 1191 del 24.11.2009) chiarire che l’assorbenza delle possibilità
espansive residue dal PRG vigente vale nel caso di intrinseca omogeneità tra gli elementi
realizzabili ai sensi della legge qui discussa e quella del PRG. Così ad esempio un volume
realizzabile ai sensi della L.R. non potrà ricomprendere e quindi assorbire, la possibilità data dalla
norma locale vigente di realizzare un portico (che entro il 20% della Superficie Coperta non è
computato ai fini volumetrici). Più in generale non saranno tra loro paragonabili interventi
computabili con parametri eterogenei (ad esempio superficie e volume);
H) per quanto attiene alla SUL per edifici extraresidenziali:
- stabilire di fare riferimento nei casi in cui essa non sia immediatamente
individuabile, ma l’ampliamento origini esclusivamente aumento volumetrico:
a) nel caso di parziale sopraelevazione (ammessa anche in deroga
all’altezza massima ammissibile) alla porzione di superficie effettivamente interessata
dall’intervento. Ciò in virtù di alcune considerazioni che di seguito, sinteticamente, si riportano:
- nel RET la definizione di “ampliamento” comprende la
“ulteriore costruzione in senso orizzontale e verticale” art. 13 punto cc);
- nella L.R. 22/2009 la SUL è da intendersi come elemento di
misura dei possibili ampliamenti senza imporre che gli ampliamenti stessi determinino variazione
della SUL stessa;
b) nel caso di sopraelevazione totale (ammessa esclusivamente nel
rispetto dell’altezza massima ammissibile) dovendosi individuare l’altezza massima possibile di
sopraelevazione, all’individuazione di un volume virtuale ricavato utilizzando l’altezza di piano del
manufatto da ripartire sulla SUL esistente. Infatti il prodotto tra la superficie di ampliamento,
ricavata come da norma, e l’altezza del manufatto permette di ricavare un volume virtuale che,
rapportato all’intera Sul esistente, consente di ottenere l’entità della sopraelevazione. L’altezza
complessiva del manufatto NON potrà derogare da quella limite posta dallo strumento urbanistico
come chiarito nel documento di indirizzo regionale (3°capoverso del punto riguardante l’art.31
comma 3);
I) per quanto attiene alla necessita di dover ulteriormente puntualizzare quanto
affermato nella DGC 96/2009 circa “gli interventi di cui alla richiamata legge sono consentiti anche
nel caso in cui lo strumento urbanistico comunale preveda la demolizione e ricostruzione di un
edificio senza aumento di volume”:
- si chiarisce, che l’operatività delle riduzioni di legge si applica a tutti gli
interventi che pur se ammessi dallo strumento urbanistico vigente debbono essere effettuati in
ottemperanza alla norma regionale “…attraverso il raggiungimento degli scaglioni di punteggio
(Itaca) stabiliti dalla Giunta Regionale..” . nel caso in cui la Giunta regionale non abbia espresso
specifici parametri applicabili (come ad esempio per la demolizione e ricostruzione senza aumento
di volume) dovrà essere raggiunto il punteggio minimo di 1,5 stabilito dalla DGR 16/11/2009
n.1870.
Richiamate le leggi vigenti in materia ed in particolare la legge 17 agosto 1942, n.1150, la
legge regionale 5 agosto 1992, n.34 e il D.M. 02.04.1968 n. 1444;
si propone di deliberare quanto segue:
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DELIBERAZIONE N.
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REP. N. 659
PAG.
1) Stabilire, per quanto riguarda l’obbligo di cessione delle aree da destinare a standard di:
a) aderire alla circolare regionale prescrivendone l’obbligatorietà per gli interventi
di ampliamento di edifici residenziali di cui all’art. 1.1 della L.R. in ragione sia della effettiva
esiguità delle aree da acquisire, sia della necessità di valutarne la fruibilità potendo le stesse
risultare qualitativamente inadeguate, irregolari, gravate da servitù di sottosuolo, difficilmente
accessibili, sostanzialmente inutilizzabili;
b) ammettere, in caso di interventi di ampliamento e demolizione/ricostruzione di
edifici extra residenziali- lett. b), c) e d), la cessione in relazione alle seguenti caratteristiche:
- in primis:
• adiacenza ad altre già destinate al soddisfacimento degli standard
urbanistici;
• pendenze non superiori a quelle previste dal vigente R.E.C.;
- successivamente, valutando fruibilità e funzionalità secondo:
• conformazione delle aree, irregolarità del perimetro e della
eventuale frammentazione;
• presenza di servitù, impianti (elettrodotti ecc.), o caratteristiche
geologiche o idrogeologiche che ne rendono difficile l’utilizzazione;
2) Determinare, per la individuazione delle quantità delle superfici a standards i seguenti
criteri di calcolo:
- edifici residenziali: norma nazionale (80 mc/ab – 18 mq/ab);
- edifici commerciali: norma nazionale (80 % s.u.);
- edifici ind.li e art.li: 0.73 mq per ogni mq di Sul dando atto che tale parametro risulta
individuato utilizzando l’ultima lottizzazione convenzionata avente destinazione esclusivamente
ind.le/art.le, PL21, presa come lottizzazione tipo:
SUL di lott.ne= V max 65.570 mc/Hmax 8 m= mq 8.186; standards ceduti: 5.956 mq →quota
parametrica:=5.956/8.196= 0.73;
3) Approvare, in caso di accertata impossibilità di cessione di aree da destinare a standard la
seguente formula per il calcolo delle somme dovute a titolo di monetizzazione:
M= S x[(Iff x VAL) + (Costo P x 0,50 ) + ( Costo VP x 0,50)]
nella quale:
M= monetizzazione
S = superfici da cedere
Iff = indice di fabbricabilità fondiaria
VAL= valore area edificabile/mc edificabile
Costo P = costo realizzazione parcheggio
Costo VP = costo realizzazione verde pubblico
determinando per il calcolo, i valori riportati nelle tabelle seguenti:
frazioni
capoluogo
VALORE AREE EDIFICABILI AL MC COSTRUIBILE
Residenziale
Ind.le/art.le
Comm.le/altro
€/mc
€/mc
€/mc
61.97
15.25
34.01
123.95
30.26
60.53
COSTI MEDI DI REALIZZAZIONE
Parcheggio
Verde pubblico
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REP. N. 659
€/mq
Acclività <= 5%
Acclività > 5%
70.00
135.00
PAG.
€/mq
25.00
30.00
4) Dare atto che ai sensi dell’art.1.8 della citata L.R. l’obbligo della monetizzazione deve
essere formalizzato mediante convezione o atto d’obbligo prevedente espressamente tempi, criteri e
garanzie fideiussorie stabilendo in particolare quanto segue:
• non necessità dell’atto in caso di versamento dell’importo dovuto contestuale al
pagamento degli oneri di urbanizzazione;
in caso contrario:
• consegna dell’atto d’obbligo unilaterale o della convenzione contestuale al rilascio
del permesso di costruire;
• redazione, nella forma della scrittura privata autenticata, dell’atto e della
convenzione;
• assunzione dell’obbligo di pagamento in unico versamento;
• presentazione contestuale di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa di identico
contenuto a quella da presentarsi in caso di rateizzazione del contributo di costruzione;
• trasferimento delle obbligazioni assunte ad eventuale acquirente;
5) Disporre che i proventi derivanti dalla monetizzazione siano iscritti in capitoli di bilancio
da utilizzare per gli interventi previsti nel piano attuativo per i servizi di cui all’art. 20 della L.R.
34/92 o, in mancanza di detto piano, per l’acquisizione di aree da destinare a standard urbanistici o
per migliorare la quantità degli standard esistenti, come precisato dall’art. 1.8 della citata L.R.;
6) Disporre, altresì che il contributo di costruzione dovuto in caso di mutamento della
destinazione d’uso ex art. 6.3 della citata L.R. sia destinato agli interventi di messa in sicurezza
degli edifici scolastici;
7) Disporre le seguenti ulteriori indicazioni operative:
A) per quanto attiene alla dotazione di parcheggi privati, di cui all’art. 66 del REC,
stabilire che essa sia:
- derogabile limitatamente agli interventi di ampliamento in funzione della
realizzanda nuova volumetria;
- non derogabile per gli interventi di demolizione e ricostruzione con
ampliamento, in tal caso i parcheggi privati dovranno essere garantiti, per la volumetria
preesistente, nelle quantità previste dal richiamato art. 66 del REC, mentre per la parte in
ampliamento dovranno essere quantizzati secondo le previsioni dall’art. 41-sexies della L. 1150/42;
B) per quanto attiene agli edifici condominiali o altre ipotesi di comunione dei beni
stabilire che alla presentazione della domanda di cui alla citata L.R., si debba allegare l’atto formale
di ripartizione della volumetria realizzabile ex lege tra i vari proprietari, precisando in particolare
che:
a) per i condomini, occorre produrre delibera dell’assemblea, da adottarsi
all’unanimità trattandosi di interventi eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria, da
integrarsi eventualmente con l’assenso formale dei non partecipanti;
b) negli altri casi di comunione: altro documento attestante l’assenso di tutti i
comproprietari;
c) in caso di utilizzo della volumetria in quantità diverse da quelle
originariamente assegnate: formale atto notarile inerente la cessione al beneficiario della quota di
volumetria;
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DELIBERAZIONE N.
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C) per quanto attiene al miglioramento del comportamento energetico di cui all’art.
1.comma 7:
- stabilire di fare riferimento alla prestazione energetica dell’elemento
edificato in attuazione della norma ovvero, per elementi non valutabili sotto tale profilo (ad
esempio corpi aperti o esclusi dall’obbligo della certificazione energetica –DM 26/6/2009- e
dall’ambito di operatività della L 192/2005), al miglioramento indotto nell’edificio principale
dovuto alla realizzazione stessa;
D) per quanto attiene alle aree di cui all’art. 4 comma 5 lett.e) ed alla loro
individuazione sul territorio:
- considerare il “vincolo di inedificabilità” di cui all’art.14 c.1, LR 13/90 non
ricompreso nell’elenco ivi contenuto;
E) per quanto attiene alla definizione di fabbricato residenziale ed alle sue
implicazioni:
1) stabilire che la norma sia applicata su ogni porzione di fabbricato
effettivamente destinata alla funzione abitativa quando non si possa tener conto della prevalenza di
tale funzione all’interno dell’edificio, così, ad esempio:
- l’alloggio annesso al capannone artigianale può essere ampliato ai
sensi dell’art. 1 comma 1, mentre alla porzione produttiva si applica la norma del comma 3, la
stessa logica si applica nel caso di casa colonica strutturata in piano abitativo e piano destinato ad
accessorio;
- l’edificio condominiale che al piano terra ospita porzioni extra
residenziali, invece, è da considerare residenziale vista la prevalenza di tale destinazione;
2) precisare, inoltre, che nell’edificio abitativo colonico, ampliato con le
procedure di legge come sopra chiarito, le verifiche di cui alla LR 13/90, art.13, c.4, per gli
interventi relativi ai piani terra, non saranno effettuate e le superfici derivate dai differenti computi
degli ampliamenti (residenziale ed extra residenziale) saranno modulate e ripartite sulla scatola
architettonica definitiva secondo necessità progettuali;
3) mantenere inalterate le destinazioni degli immobili definite ai sensi del
PRG vigente. Restano inalterate le destinazioni degli immobili definite ai sensi del PRG vigente.
Nel caso si intenda mutare la destinazione, qualora ciò sia previsto dalla norma locale3 e non da
quella regionale (ad esempio l’intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento che
determini la variazione di destinazione in civile abitazione dei locali accessori siti al piano terra di
un edificio colonico) l’intervento deve essere assoggettato, per quanto concerne l’onerosità, alla
norma in vigore senza la possibilità di invocare le riduzioni di cui all’art.6 della LR 22/2009, come
peraltro chiarito dal comma 3 dello stesso art. Quindi, semplificando: nel caso di intervento di
demolizione e ricostruzione con ampliamento di edificio colonico su due piani - terra accessorio e
primo residenza – l’intervento sulla porzione residenziale ricade nel beneficio della riduzione degli
3
L’ammissibilità del mutamento di destinazione diviene comprensibile se si analizza la possibilità che si verrebbe a
creare per il piano terra di un ipotetico fabbricato colonico, preso come caso tipo. Infatti esso, per quanto assunto
precedentemente circa la non necessità della verifica di cui alla LR 13/90, art.13, c.4, relativamente agli interventi ai
piani terra, potrebbe essere oggetto di ampliamento sia al piano residenziale che a quello non residenziale non mutando
la destinazione del fabbricato, che resterebbe colonica. In un secondo tempo, con opere mirate, potrebbe essere
richiesto il mutamento di destinazione in civile abitazione, richiesta che otterrebbe parere favorevole con pagamento
degli oneri conseguenti. La contrazione di opere edilizie e mutamento di destinazione, in un unico momento, va nella
direzione dell’economicità degli atti amministrativi e della snellezza operativa.
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oneri di cui all’art.6, mentre la porzione relativa al piano terra, tenendo conto del mutamento di
destinazione, è assoggettata al pagamento dell’intero contributo relativo all’intervento, senza le
riduzioni dell’art. 6 predetto;
F) per quanto concerne l’applicazione della prima avvertenza generale dell’atto di
indirizzo regionale (DGR 1191 del 24.11.2009) chiarire che l’assorbenza delle possibilità espansive
residue dal PRG vigente vale nel caso di intrinseca omogeneità tra gli elementi realizzabili ai sensi
della legge qui discussa e quella del PRG. Così ad esempio un volume realizzabile ai sensi della
L.R. non potrà ricomprendere e quindi assorbire, la possibilità data dalla norma locale vigente di
realizzare un portico (che entro il 20% della Superficie Coperta non è computato ai fini
volumetrici). Più in generale non saranno tra loro paragonabili interventi computabili con parametri
eterogenei (ad esempio superficie e volume);
G) per quanto attiene alla SUL per edifici extraresidenziali:
- stabilire di fare riferimento nei casi in cui essa non sia immediatamente
individuabile, ma l’ampliamento origini esclusivamente aumento volumetrico:
a) nel caso di parziale sopraelevazione (ammessa anche in deroga
all’altezza massima ammissibile) alla porzione di superficie effettivamente interessata
dall’intervento. Ciò in virtù di alcune considerazioni che di seguito, sinteticamente, si riportano:
nel RET la definizione di “ampliamento” comprende la
“ulteriore costruzione in senso orizzontale e verticale” art. 13 punto cc);
nella L.R. 22/2009 la SUL è da intendersi come elemento
di misura dei possibili ampliamenti senza imporre che gli ampliamenti stessi determinino variazione
della SUL stessa;
b) nel caso di sopraelevazione totale (ammessa esclusivamente
nel rispetto dell’altezza massima ammissibile) dovendosi individuare l’altezza massima possibile di
sopraelevazione, all’individuazione di un volume virtuale ricavato utilizzando l’altezza di piano del
manufatto da ripartire sulla SUL esistente. Infatti il prodotto tra la superficie di ampliamento,
ricavata come da norma, e l’altezza del manufatto permette di ricavare un volume virtuale che,
rapportato all’intera Sul esistente, consente di ottenere l’entità della sopraelevazione. L’altezza
complessiva del manufatto NON potrà derogare da quella limite posta dallo strumento urbanistico
come chiarito nel documento di indirizzo regionale (3°capoverso del punto riguardante l’art.31
comma 3);
H) per quanto attiene alla necessita di dover ulteriormente puntualizzare quanto
affermato nella DGC 96/2009 circa “gli interventi di cui alla richiamata legge sono consentiti anche
nel caso in cui lo strumento urbanistico comunale preveda la demolizione e ricostruzione di un
edificio senza aumento di volume..”:
- si chiarisce, che l’operatività delle riduzioni di legge si applica a tutti gli
interventi che pur se ammessi dallo strumento urbanistico vigente debbono essere effettuati in
ottemperanza alla norma regionale “…attraverso il raggiungimento degli scaglioni di punteggio
(Itaca) stabiliti dalla Giunta Regionale..” . nel caso in cui la Giunta regionale non abbia espresso
specifici parametri applicabili (come ad esempio per la demolizione e ricostruzione senza aumento
di volume) dovrà essere raggiunto il punteggio minimo di 1,5 stabilito dalla DGR 16/11/2009
n.1870.
Il funzionario estensore
F.to dott.ssa Sabina Pagnanelli
16
DELIBERAZIONE N.
148 del 24 MARZO 2010
REP. N. 659
I Responsabili del procedimento
arch. Maurizio Bonotti arch. Flavio Torresi
Il dirigente del Servizio Ambiente e Gestione del Territorio per il parere favorevole
di regolarità tecnica
F.to Ing. Gianni Cameranesi
Il Segretario generale per il visto di conformità dell'azione amministrativa
F.to Dott. Prof. Francesco Fontanazza
***************
PAG.
17
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Francesco Fontanazza
IL SINDACO
F.to Ing. Giorgio Meschini
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente atto è affisso, mediante elenco, all’Albo Pretorio di questo
Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.
Macerata, 09.04.2010
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Francesco Fontanazza
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il presente atto è esecutivo:
…
Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.
5
Lo stesso giorno in cui l’atto è adottato.
IL SEGRETARIO GENERALE
Macerata lì 09.04.2010
F.to Dott. Francesco Fontanazza
La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio è conforme
all’originale.
Macerata lì 09.04.2010
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Fontanazza
INVIO ATTI
… Direttore Generale
… Servizio Finanziario
… Servizio Affari Generali
5 Servizio Gestione del Territorio
… Servizio Ambiente
… Servizio Lavori Pubblici
… Servizio Attività Produttive
… Servizio Personale
… Servizio Comunicazione
… Servizio Polizia Municipale
… Servizio Cultura
… Servizio Scuola, Sport e Partecipazione
… Servizio Demografico
… Servizio Sistemi Informativi
… Servizio Entrate
… Servizio Sociale
DELIBERAZIONE N.96
del 26 NOVEMBRE 2009
PAG. 1
REP. N. 2166
OGGETTO: LIMITAZIONI E DEROGHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 2009, N.22 DI
RIAVVIO DELLE ATTIVITÀ EDILIZIE.
------------------L’anno duemilanove il giorno VENTISEI del mese di NOVEMBRE nella Sala Consiliare della Civica Residenza alle ore
16,00 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di PRIMA CONVOCAZIONE a seguito di invito diramato
dal Presidente con nota 13.11.2009, prot. 52955/p
All’appello nominale, dei 41 Consiglieri sottoelencati, risultano ASSENTI i
seduta (Inizio Seduta).
20
evidenziati nella fincatura riferita alla
E’ assente il rappresentante degli immigrati Sig. Dicko Nuhu Alhassan.
Constatato il numero legale, la presidenza viene assunta dal Presidente del Consiglio GIAN MARIO MAULO il quale
dichiara aperta la seduta.
Scrutatori vengono designati i Consiglieri Signori: CARBONARI – SCIAPICHETTI - NETTI.
Alla seduta partecipa il Segretario Generale Dott. FRANCESCO FONTANAZZA. LA SEDUTA È PUBBLICA.
Durante la DISCUSSIONE del presente argomento risultano ASSENTI i 17 Consiglieri evidenziati nella apposita
fincatura riferita all’argomento (Disc. arg).
Alla VOTAZIONE risultano ASSENTI i 17 Consiglieri evidenziati nella apposita fincatura (Votaz.).
Inizio Iniz.
seduta arg.
Antolini Arrigo
Beccacece Andrea
Blarasin Andrea
Blunno Marco
Borgiani Luciano
Calzolaio Valerio
Canesin Alferio
Carancini Romano
Carbonari Claudio
Carelli Luigi
Castiglioni Pierfrancesco
Evangelisti Paolo
Iommi Silvano
Launo Francesco
Leporoni Ruben
Machella Claudio
Mari Romano
Maulo Gian Mario
Menghi Anna
Meriggi Giovanni
Meschini Giorgio
Disc
Votaz.
arg.
a
a
a
a
a
a
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a
a
a
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a
a
a
a
a
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a
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a
a
a
a
a
a
a
a
a
Inizio
seduta
Mosca Maurizio
Munafò Placido
Netti Andrea
Orazi Ulderico
Pantana Deborah
Pantanetti Luciano
Picchio Giovanni
Pierini Luigi
Principi Renato
Ricotta Narciso
Sacchi Riccardo
Salvatori Uliano
Sauer Reinhard
Savi Alessandro
Sciapichetti Angelo
Tacconi Ivano
Tartabini Pierpaolo
Tasso Pierfrancesco
Torresi Umberto
Valori Federico
a
a
Iniz. Disc
Votaz.
arg. arg.
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
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a
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a
a
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a
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a
a
DELIBERAZIONE N.96
del 26 NOVEMBRE 2009
PAG. 2
REP. N. 2166
OGGETTO: Limitazioni e deroghe alla legge regionale 8 ottobre 2009, n.22 di riavvio delle attività
edilizie.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita la relazione dell’Assessore sulla base del documento istruttorio sotto riportato;
Aperta la DISCUSSIONE sull’argomento, che per il momento viene omessa ed in seguito
verrà riportata sull’originale e pubblicata sul sito web del Comune, intervengono: il Presidente
Maulo, che comunica che è stato presentato un emendamento al testo della proposta; il consigliere
Carelli del Pd a nome della Commissione consiliare 3^ - Ambiente e territorio; il Presidente Maulo che
da lettura del seguente emendamento, proponendo di procedere ad un’unica discussione sulla proposta
e l’emendamento insieme:
“Aggiungere dopo il n.10 del deliberato il seguente punto:
- Precisare che la possibilità di accorpamento dell’edificio principale della volumetria degli accessori di
pertinenza per una superficie massima di mq 70, anche mediante mutamento della loro destinazione
d’uso, prevista dall’art.1.6 per gli edifici ubicati in zona agricola nel caso di approvazione di un
apposito piano di recupero è da intendersi estesa anche ai fienili realizzati.”
f.to Carelli
f.to Picchio f.to Canesin f.to Launo f.to Ricotta
f.to Sciapichetti f.to Mari
Visto che la proposta del Presidente di procedere ad un’unica discussione riscuote il pieno
consenso dell’assise, in prosecuzione della trattazione intervengono il consigliere Iommi del Pdl e
l’assessore Compagnucci, per la replica.
Durante la discussione sono entrati in aula i consiglieri Ricotta e Tartabini.
Chiusa la discussione e non essendoci dichiarazioni di voto il Presidente pone ai voti
l’emendamento presentato da alcuni consiglieri di maggioranza e dal consigliere Picchio dell’Udc;
Al momento della votazione sull’emendamento risultano presenti i sotto indicati 24 consiglieri:
Blunno – Borgiani – Canesin – Carancini – Carelli – Iommi – Launo – Leporoni – Machella – Mari – Maulo – Meschini –
Mosca – Netti – Orazi – Pantana – Pantanetti – Principi – Ricotta – Sauer – Savi – Sciapichetti - Tacconi – Tartabini.
VOTAZIONE PALESE sull’emendamento presentato da vari consiglieri di maggioranza e dal
consigliere Picchio dell’Udc
Il consigliere Tacconi sostituisce il consigliere Carbonari nelle funzioni di scrutatore
Consiglieri presenti
n.24
Consiglieri che si astengono di votare
n. 5 – Rifondazione comunista – Comunisti italiani
Consiglieri votanti
n.19
Voti favorevoli
n.19– Pd – Tartabini – Città Viva – Iommi – Pantana
Tacconi
Il Presidente, accertato e proclamato l’esito della votazione con l’ausilio degli scrutatori da atto
che il Consiglio comunale APPROVA l’emendamento presentato da vari consiglieri di maggioranza e
dal consigliere Picchio dell’Udc e pone a votazione la proposta di delibera così come emendata
DELIBERAZIONE N.96
del 26 NOVEMBRE 2009
REP. N. 2166
PAG. 3
VOTAZIONE PALESE sulla proposta di deliberazione così come emendata
Consiglieri presenti
n.24
Consiglieri che si astengono di votare
n. 3 – Iommi – Pantana - Tacconi
Consiglieri votanti
n.21
Voti favorevoli
n.21 – Gruppi di maggioranza
VOTAZIONE PALESE per la immediata esecutività
Consiglieri presenti e votanti
n.24
Voti favorevoli unanimi
n.24
Il Presidente, accertato e proclamato l’esito della votazione con l’ausilio degli scrutatori da atto
che il Consiglio comunale APPROVA la proposta di deliberazione così come emendata rendendo la
stessa immediatamente esecutiva;
Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter far propria
la proposta presentata;
Visto che la stessa riporta il parere favorevole di regolarità tecnica del Servizio Gestione del
Territorio, nonché il visto di conformità dell'azione amministrativa da parte del Segretario generale;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare 3^ - Ambiente e Territorio riunitasi in data 20 novembre 2009;
Acquisito altresì il parere reso nel merito, dai Consigli di circoscrizione comunali ai sensi
dell’art.17, comma 3-lett. b) del vigente Regolamento comunale disciplinante l’Istituzione ed il
Funzionamento delle Circoscrizioni di decentramento comunale;
Visto il risultato delle votazioni effettuate e proclamate dal Presidente del Consiglio, con
l’assistenza degli scrutatori;
DELIBERA
1) Stabilire l’esclusione dall’applicabilità della legge regionale 22/2009, oltre alle zone “A”
come stabilito dall’art.4.5 della legge, meglio specificate nelle planimetrie allegate contrassegnate con
lettere “A” e “B”, di altre porzioni del territorio comunale, avuto riguardo alle caratteristiche
specifiche delle stesse ed alla qualità diffusa del tessuto edilizio consolidato, consistente in manufatti
di valore ambientale, porzioni che risultano individuate nelle allegate planimetrie contrassegnate con
lettere da “C” a “H”:
SCHEDA
A
B
C
D
E
F
G
H
ZONA
1
2/3/4/5/6
7/8/9/10/11/12
13/14/15/16/17
18/19/20/21/22/23
24
AREA INTERESSATA
Centro Storico
Villa Ficana
V.LE CARRADORI Lato Sud Porzione
C.So Cavour Via Morbiducci
Via Morbiducci P.Zza Pizzarello
B.Go S.GIULIANO
C.So Cairoli
Porzione Isolato V. URBINO
2) Escludere dall’applicazione della citata legge regionale gli edifici ricompresi nei piani di
lottizzazione (identificati con la sigla PL) convenzionati successivamente alla variante generale
DELIBERAZIONE N.96
del 26 NOVEMBRE 2009
REP. N. 2166
PAG. 4
approvata con DGR 766 del 13.03.1995 del 1995, con conseguente applicabilità della L.R. agli edifici
ricompresi nei piani di lottizzazione (identificati con la sigla pl) convenzionati antecedentemente alla
suddetta variante generale al PRG.
3) Disporre in riferimento all’inammissibilità degli interventi per le aree indicate dall’art. 4.5
lett. g) della L.R. 22/2009, l’inapplicabilità della stessa:
• agli edifici in zona agricola suscettibili di interventi di restauro o risanamento conservativo di
cui all’art. 30 delle NN.TT.AA. lett.A;
• agli edifici residenziali di cui all’art. 52 delle NN.TT.AA soggetti a tutela in quanto di
particolare valore artistico e/o storico documentario;
4) Introdurre, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4.1 della citata L.R., due deroghe agli
strumenti urbanistici vigenti, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio:
• la deroga alla densità edilizia fondiaria con limite di 5mc/mq nelle zone residenziali ed
agricole;
• la deroga alle distanze minime dei fabbricati dai confini, attualmente prevista nella
misura minima di 5 ml;
precisando che, al fine di non ledere eventuali diritti di terzi, la realizzazione degli interventi di cui agli
artt.1 e 2 della L.R. in deroga alle distanze dai confini, comporta la necessità di acquisire, unitamente
ai documenti richiesti per il rilascio del titolo abilitativo, il formale assenso degli stessi; in caso di
confine con area che il PRG destina a zone attrezzature pubbliche e di interesse generale (art. 31 NTA)
con previsione non ancora attuata, l’assenso va richiesto al Comune.
5) Dare atto che restano valide nel territorio comunale, ad eccezione delle deroghe introdotte
dalla L.R. (ai limiti di altezza, densità edilizia, volumetria, numero dei piani) ed alle due deroghe
introdotte al punto 4) alla densità edilizia ed alle distanze dei fabbricati dai confini, tutte le altre
previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.
6) Precisare, inoltre, che i Piani di Recupero introdotti dall’art. 1.6 della citata L.R., inerenti
l’accorpamento di accessori agli edifici ubicati in zona agricola, abbiano durata decennale, in quanto
piani disciplinati dalla L. 457/78.
7) Rinviare, per quanto riguarda l’obbligo di cessione al Comune delle aree a standard o, in
caso di accertata impossibilità, di una somma equivalente a titolo di monetizzazione “comunque non
inferiore ai relativi oneri di urbanizzazione” di cui all’art.1.8 della richiamata legge, ad un successivo
atto deliberativo di Giunta la definizione dei criteri, tempi, modalità di pagamento e relative garanzie
fideiussorie con particolare riguardo all’individuazione dei requisiti minimi di utilizzabilità e fruibilità
delle aree cedende, esclusi i quali è obbligatoria la monetizzazione, ed ai contenuti delle convenzione
o atti d’obbligo, da accludere alla documentazione richiesta per il rilascio del titolo abilitativi.
8) Precisare che, per quanto riguarda gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui
all’art.2 della L.R., la possibilità di ricostruzione con completa delocalizzazione in area diversa da
quella di sedime, purché all’interno dello stesso lotto, è ammissibile anche in zone diversamente
classificate dal PRG, ad eccezione di quelle dove sia espressamente vietata dal PRG stesso la nuova
costruzione.
9) Precisare, infine, che la possibilità di mutamento della destinazione d’uso per edifici non
residenziali ubicati in zone “B” e “C” di cui al D.M 1444/1968, prevista dall’art.2.2, è da intendersi
ammissibile anche per quegli edifici che, pur classificati in zona “D”, rappresentano elementi puntuali
inseriti in più ampie zone territoriali classificate B” e “C”. L’ammissibilità del mutamento di
destinazione è motivata proprio dalla prevalente destinazione residenziale della zona di riferimento.
10) Dare atto che i proventi derivanti dalla monetizzazione debbono essere iscritti in capitoli di
DELIBERAZIONE N.96
del 26 NOVEMBRE 2009
REP. N. 2166
PAG. 5
bilancio vincolati allo specifico utilizzo, come precisato dall’art. 1.8 della L.R..
11) Precisare che la possibilità di accorpamento dell’edificio principale della volumetria degli
accessori di pertinenza per una superficie massima di mq 70, anche mediante mutamento della loro
destinazione d’uso, prevista dall’art.1.6 per gli edifici ubicati in zona agricola nel caso di approvazione
di un apposito piano di recupero è da intendersi estesa anche ai fienili realizzati.
12) Dare, infine, atto che la Giunta, ai sensi dell’articolo 48 comma 3 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n.267 ed in conformità con quanto espressamente previsto dall’articolo 5 comma 4
della Legge Regionale n.22/2009, potrà provvedere alla determinazione di misure organizzative
straordinarie della struttura degli Uffici e dei Servizi, secondo il criterio di garantire la necessaria
efficienza ed efficacia nella gestione dei procedimenti per il rilascio dei previsti titoli abilitanti
l’attività edilizia.
********************
Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, con n.24 voti favorevoli, nessun voto
contrario e nessuna astensione.
********************
Documento istruttorio proposta n. 2166/09
Premesso che:
- la Regione Marche ha approvato la legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22, avente ad
oggetto "Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi
economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di
edilizia sostenibile", pubblicata sul BUR Marche n. 96 del 15/10/2009, ed entrata in vigore il giorno
successivo;
- la legge è stata emanata con l’obiettivo di contrastare la crisi economica in atto non
soltanto mediante il sostegno dell’attività edilizia diretta all’ampliamento delle volumetrie, ma anche
attraverso il miglioramento della qualità degli edifici sotto il profilo della sicurezza sismica e
dell’efficienza energetica,
Preso atto che con DGR. 1870 del 16.11.2009 sono stati approvati gli “scaglioni per la
realizzazione degli incrementi volumetrici, delle procedure e dei controlli per la valutazione della
sostenibilità degli edifici” di cui al protocollo Itaca – Marche;
Preso atto, inoltre, che la Giunta regionale sta predisponendo un atto di indirizzo concernente
l’interpretazione ed applicazione di tale legge;
Precisato che i Comuni, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge, come precisato dall’art. 9.1, ovvero entro e non oltre il 30 novembre prossimo, possono:
- limitare l’applicabilità della legge medesima a determinati immobili o zone del proprio
territorio, sulla base di specifiche motivazioni dovute alla saturazione edificatoria delle aree o ad altre
preminenti valutazioni di carattere urbanistico o paesaggistico o ambientale (art. 9.1);
- introdurre ulteriori deroghe ai parametri urbanistico-edilizi dei regolamenti edilizi ed
alle previsioni dei piani urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali (art. 4.1);
Valutato, inoltre, che per dare concreta ed efficace attuazione alla norma regionale è necessario,
altresì, che i Comuni:
- provvedano ad organizzare la propria struttura in modo da gestire, nella piena
efficienza, i procedimenti relativi alle istanze dei soggetti interessati (permessi di costruire, accordi di
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programma con gli ERAP, piani di recupero, piani delle alienazioni e valorizzazioni di cui all’articolo
58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112);
- forniscano una chiara indicazione in merito alle modalità di reperimento delle superfici
a standard di cui al d.m. 1444/1968, nonché in merito alle modalità di individuazione del loro valore;
Ritenuto dover chiarire, preliminarmente che si tratta di una legge “dichiarata urgente”, con
validità di 18 mesi dall’adozione della delibera consiliare, che non introduce nuovi parametri
urbanistico-edilizi, né nuove definizioni o modifiche a quelle contenute nel testo unico dell’edilizia
(D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), nel Regolamento Edilizio Comunale, nel Regolamento Edilizio Tipo,
ai quali, pertanto, bisogna continuare a fare riferimento per l’attuazione della legge stessa;
Accertato, inoltre, che restano validi i vincoli di destinazione previsti dall’art. 14 della L.R.
13/90 (immobili produttivi finalizzati all’attività agricola);
Precisato, infine, che gli interventi di cui alla richiamata legge sono consentiti anche nel caso in
cui lo strumento urbanistico comunale preveda la demolizione e ricostruzione di un edificio senza
aumento di volume, mentre, qualora il PRG preveda interventi edificatori con aumenti di volume,
questi ultimi non sono cumulabili con quelli previsti dagli artt. 1 e 2 della legge medesima;
Rilevato che, in merito alle competenze del Comune, il Servizio Ambiente e Gestione del
Territorio propone quanto segue:
CIRCA I LIMITI DI APPLICABILITA’ DELLA L.R. n. 22/2009, art. 9.1
Preso atto che l’art. 4.5 della citata legge esclude espressamente dall’applicabilità le zone “A”
del territorio, di cui al D.M. 144/1968, zone che risultano evidenziate nelle due planimetrie allegate,
contrassegnate con lettere “A” e “B”, si propone di escludere, altresì, alcune porzioni del territorio
comunale, avuto riguardo alle caratteristiche specifiche delle stesse ed alla qualità diffusa del tessuto
edilizio consolidato, consistente in manufatti di valore ambientale, porzioni che risultano individuate
nelle allegate planimetrie contrassegnate con lettere da “C” a “H”:
SCHEDA
A
B
C
D
E
F
G
H
ZONA
1
2/3/4/5/6
7/8/9/10/11/12
13/14/15/16/17
18/19/20/21/22/23
24
AREA INTERESSATA
Centro Storico
Villa Ficana
V.LE CARRADORI Lato Sud Porzione
C.So Cavour Via Morbiducci
Via Morbiducci P.zza Pizzarello
B.Go S.GIULIANO
C.So Cairoli
Porzione Isolato V. URBINO
Si ritiene, inoltre, dover escludere dall’applicazione della citata L.R. gli edifici ricompresi nei
piani di lottizzazione (identificati con la sigla PL) convenzionati successivamente alla variante
generale al PRG approvata con DGR 766 del 13.03.1995; pertanto la L.R. si applica agli edifici
ricompresi nei piani di lottizzazione (identificati con la sigla pl) convenzionati antecedentemente alla
suddetta variante generale al PRG;
In riferimento all’inammissibilità degli interventi per le aree indicate dall’art. 4.5 lett. g), si
ritiene dover specificare che risultano esclusi, altresì, dall’applicazione della richiamata legge:
• gli edifici in zona agricola suscettibili di interventi di restauro o risanamento
conservativo di cui all’art. 30 delle NN.TT.AA. lett.A;
• gli edifici di cui all’art. 52 delle NN.TT.AA soggetti a tutela in quanto di
particolare valore artistico e/o storico documentario;
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CIRCA LA POSSIBILITA’ DI DEROGA AGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI ( art. 4.1)
Fermi restando i limiti inderogabili di altezza e distanza fra fabbricati stabiliti dal D.M.
1444/1968, oltre alle deroghe consentite dall’art. 4.1 L.R. ai limiti di altezza, densità edilizia,
volumetria, numero dei piani, si propone per il territorio comunale:
• la deroga alla densità edilizia con limite di 5mc/mq. nelle zone residenziali ed agricole;
Il riferimento al limite di 5mc/mq., già previsto dal citato D.M per le zone “A” e “B”, ritenuto
inderogabile, è motivato dalla necessità di impedire interventi in zone già sature dal punto di vista
edilizio, per le quali risulterebbe difficoltoso dare attuazione alla previsione di cui all’art. 1.8 L.R.,
ovvero l’acquisizione di aree da destinare a standard urbanistici o per migliorare la qualità degli
standard esistenti;
• la deroga alle distanze dei fabbricati dai confini, attualmente prevista nella misura
minima di 5 ml.;
Rimanendo intangibile la distanza minima tra fabbricati prevista dal D.M. 1444/1968, se non si
operasse tale deroga, verrebbe meno la possibilità per molti proprietari di accedere alle opportunità
offerte dalla legge;
Al fine, comunque, di non ledere eventuali diritti di terzi, la realizzazione degli interventi di cui
agli artt. 1 e 2 della L.R. in deroga alle distanze dai confini comporta la necessità di acquisire,
unitamente ai documenti richiesti per il rilascio del titolo abilitativo, il formale assenso degli stessi; in
caso di confine con area che il PRG destina ad interesse pubblico, con previsione non ancora attuata,
l’assenso va richiesto al Comune.
Restano valide, pertanto, nel territorio comunale, ad eccezione delle deroghe introdotte dalla
L.R. (ai limiti di altezza, densità edilizia, volumetria, numero dei piani) ed alle due deroghe sopra
indicate alla densità edilizia ed alle distanze dei fabbricati dai confini, tutte le altre previsioni degli
strumenti urbanistici vigenti.
ULTERIORI MODALITA’ APPLICATIVE
Ai fini della concreta applicazione della L.R., si ritiene di dover intervenire su alcune ulteriori
questioni;
Per quanto riguarda i Piani di Recupero introdotti dall’art.1.6, inerenti l’accorpamento di
accessori agli edifici ubicati in zona agricola, si precisa che, trattandosi di piani ugualmente
disciplinati dalla L. 457/78, debbano avere durata decennale;
Per le finalità di cui all’art.1.8 della L.R., inerente l’obbligo, valevole sia per gli insediamenti
residenziali, sia per i non residenziali, di cessione al Comune delle aree a standard o, in caso di
accertata impossibilità, di una somma equivalente a titolo di monetizzazione “comunque non inferiore
ai relativi oneri di urbanizzazione”, occorre precisare che si tratta di onere aggiuntivo rispetto al
pagamento del contributo di costruzione previsto e disciplinato dal successivo art. 6 rinviando ad un
successivo atto deliberativo di Giunta la definizione dei criteri, tempi, modalità di pagamento e relative
garanzie fideiussorie con particolare riguardo all’individuazione dei requisiti minimi di utilizzabilità e
fruibilità delle aree cedende, esclusi i quali è obbligatoria la monetizzazione, ed ai contenuti delle
convenzione o atti d’obbligo, da accludere alla documentazione richiesta per il rilascio del titolo
abilitativi;
In merito agli interventi ammessi dall’art. 2 della L.R., demolizione e ricostruzione, occorre
precisare che la possibilità di ricostruzione in area diversa da quella di sedime, purché all’interno dello
stesso lotto, è ammissibile anche in zone diversamente classificate dal PRG, ad eccezione di quelle
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nelle quali sia espressamente vietata la nuova costruzione. La possibilità di mutamento della
destinazione d’uso per edifici non residenziali ubicati in zone “B” e “C” di cui al D.M 1444/1968,
prevista dall’art. 2.2, è da intendersi ammissibile anche per quegli edifici che, pur classificati in zona
“D”, rappresentano elementi puntuali inseriti in più ampie zone territoriali classificate B” e “C”.
L’ammissibilità del mutamento di destinazione è motivata proprio dalla prevalente destinazione
residenziale della zona di riferimento;
Preso atto, infine che i proventi derivanti dalla monetizzazione debbono essere iscritti in
capitoli di bilancio vincolati allo specifico utilizzo, come precisato dall’art. 1.8 della citata L.R;
Richiamate le leggi vigenti in materia ed in particolare la legge 17 agosto 1942, n.1150, la
legge regionale 5 agosto 1992, n.34 e il D.M. 02.04.1968 n. 1444;
si propone quanto segue
1) Stabilire l’esclusione dall’applicabilità della legge regionale 22/2009, oltre alle zone “A”
come stabilito dall’art.4.5 della legge, meglio specificate nelle planimetrie allegate contrassegnate con
lettere “A” e “B” , di altre porzioni del territorio comunale, avuto riguardo alle caratteristiche
specifiche delle stesse ed alla qualità diffusa del tessuto edilizio consolidato, consistente in manufatti
di valore ambientale, porzioni che risultano individuate nelle allegate planimetrie contrassegnate con
lettere da “C” a “H”:
SCHEDA
A
B
C
D
E
F
G
H
ZONA
1
2/3/4/5/6
7/8/9/10/11/12
13/14/15/16/17
18/19/20/21/22/23
24
AREA INTERESSATA
Centro Storico
Villa Ficana
V.LE CARRADORI Lato Sud Porzione
C.So Cavour Via Morbiducci
Via Morbiducci P.Zza Pizzarello
B.Go S.GIULIANO
C.So Cairoli
Porzione Isolato V. URBINO
2) Escludere dall’applicazione della citata legge regionale gli edifici ricompresi nei piani di
lottizzazione (identificati con la sigla PL) convenzionati successivamente alla variante generale
approvata con DGR 766 del 13.03.1995 del 1995, con conseguente applicabilità della L.R. agli edifici
ricompresi nei piani di lottizzazione (identificati con la sigla pl) convenzionati antecedentemente alla
suddetta variante generale al PRG.
3) Disporre in riferimento all’inammissibilità degli interventi per le aree indicate dall’art. 4.5
lett. g) della L.R. 22/2009, l’inapplicabilità della stessa:
• agli edifici in zona agricola suscettibili di interventi di restauro o risanamento conservativo di
cui all’art. 30 delle NN.TT.AA. lett.A;
• agli edifici residenziali di cui all’art. 52 delle NN.TT.AA soggetti a tutela in quanto di
particolare valore artistico e/o storico documentario;
4) Introdurre, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4.1 della citata L.R., due deroghe agli
strumenti urbanistici vigenti, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio:
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la deroga alla densità edilizia fondiaria con limite di 5mc/mq nelle zone residenziali ed
agricole;
• la deroga alle distanze minime dei fabbricati dai confini, attualmente prevista nella
misura minima di 5 ml;
precisando che, al fine di non ledere eventuali diritti di terzi, la realizzazione degli interventi di cui agli
artt.1 e 2 della L.R. in deroga alle distanze dai confini, comporta la necessità di acquisire, unitamente
ai documenti richiesti per il rilascio del titolo abilitativo, il formale assenso degli stessi; in caso di
confine con area che il PRG destina a zone attrezzature pubbliche e di interesse generale (art. 31 NTA)
con previsione non ancora attuata, l’assenso va richiesto al Comune.
5) Dare atto che restano valide nel territorio comunale, ad eccezione delle deroghe introdotte
dalla L.R. (ai limiti di altezza, densità edilizia, volumetria, numero dei piani) ed alle due deroghe
introdotte al punto 4) alla densità edilizia ed alle distanze dei fabbricati dai confini, tutte le altre
previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.
6) Precisare, inoltre, che i Piani di Recupero introdotti dall’art. 1.6 della citata L.R., inerenti
l’accorpamento di accessori agli edifici ubicati in zona agricola, abbiano durata decennale, in quanto
piani disciplinati dalla L. 457/78.
7) Rinviare, per quanto riguarda l’obbligo di cessione al Comune delle aree a standard o, in
caso di accertata impossibilità, di una somma equivalente a titolo di monetizzazione “comunque non
inferiore ai relativi oneri di urbanizzazione” di cui all’art.1.8 della richiamata legge, ad un successivo
atto deliberativo di Giunta la definizione dei criteri, tempi, modalità di pagamento e relative garanzie
fideiussorie con particolare riguardo all’individuazione dei requisiti minimi di utilizzabilità e fruibilità
delle aree cedende, esclusi i quali è obbligatoria la monetizzazione, ed ai contenuti delle convenzione
o atti d’obbligo, da accludere alla documentazione richiesta per il rilascio del titolo abilitativi.
8) Precisare che, per quanto riguarda gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui
all’art.2 della L.R., la possibilità di ricostruzione con completa delocalizzazione in area diversa da
quella di sedime, purché all’interno dello stesso lotto, è ammissibile anche in zone diversamente
classificate dal PRG, ad eccezione di quelle dove sia espressamente vietata dal PRG stesso la nuova
costruzione.
9) Precisare, infine, che la possibilità di mutamento della destinazione d’uso per edifici non
residenziali ubicati in zone “B” e “C” di cui al D.M 1444/1968, prevista dall’art.2.2, è da intendersi
ammissibile anche per quegli edifici che, pur classificati in zona “D”, rappresentano elementi puntuali
inseriti in più ampie zone territoriali classificate B” e “C”. L’ammissibilità del mutamento di
destinazione è motivata proprio dalla prevalente destinazione residenziale della zona di riferimento.
10) Dare atto che i proventi derivanti dalla monetizzazione debbono essere iscritti in capitoli di
bilancio vincolati allo specifico utilizzo, come precisato dall’art. 1.8 della L.R..
11) Dare, infine, atto che la Giunta, ai sensi dell’articolo 48 comma 3 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n.267 ed in conformità con quanto espressamente previsto dall’articolo 5 comma 4
della Legge Regionale n.22/2009, potrà provvedere alla determinazione di misure organizzative
straordinarie della struttura degli Uffici e dei Servizi, secondo il criterio di garantire la necessaria
efficienza ed efficacia nella gestione dei procedimenti per il rilascio dei previsti titoli abilitanti
l’attività edilizia.
12) Rendere il presente atto immediatamente eseguibile avvalendosi della facoltà assentita
dall’art.134 c.4 del Testo Unico Enti Locali D. Lgs n.267/2000.
DELIBERAZIONE N.96
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********************
Il Responsabile del procedimento
F.to Ing. Gianni Cameranesi
Il Dirigente del Servizio Ambiente e Gestione del Territorio
per il parere favorevole di regolarità tecnica
F.to Ing. Gianni Cameranesi
Il Segretario generale per il visto di conformità dell'azione amministrativa
F.to Dott. Francesco Fontanazza
ct/s:\_segreteria consiglio\segrcons\anno2009\dconsiglio\dc090096.rtf
PAG. 10
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Prof. Gian Mario Maulo
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Francesco Fontanazza
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente atto è affisso, mediante elenco, all’Albo Pretorio di questo
Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.
Macerata, lì 05.12.2009
LA RESPONSABILE DELLA
SEGRETERIA GENERALE
F.to Daniela Ripani
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il presente atto è esecutivo:
…
Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.
5
Lo stesso giorno in cui l’atto è adottato.
LA RESPONSABILE DELLA
SEGRETERIA GENERALE
F.to Daniela Ripani
Macerata lì 05.12.2009
La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio è conforme
all’originale.
Macerata lì 05.12.2009
LA RESPONSABILE DELLA
SEGRETERIA GENERALE
Daniela Ripani
INVIO ATTI
… Direttore Generale
… Servizio Demografico
… Servizio Affari Generali
… Servizio Entrate
5 Servizio Ambiente e Gestione del Territorio
… Servizio Finanziario
… Servizio Attività Produttive
… Servizio Lavori Pubblici
… Servizio Attività sportive, scolastiche e della
… Servizio Personale
partecipazione
… Servizio Polizia Municipale
… Servizio Comunicazione
… Servizio Sociale
… Servizio Cultura
s:\_segreteria consiglio\segrcons\anno2009\dconsiglio\frontespizi\retrocc copia pratiche.rtf
Legge Regionale Marche 8/10/2009 n. 22
"Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere
l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile"
(Pubblicata nel B.U.R. Marche 15 ottobre 2009, n. 96.)
Integrata con
Delibera di Giunta Regionale del 24 novembre 2009, n. 1991 - Atto di indirizzo concernente:
“Interpretazione e applicazione della L.R. 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio
delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la
sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile)”.
li 30 novembre 2009
e
LEGGE REGIONALE 08 ottobre 2009, n. 22
Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi
economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere
tecniche di edilizia sostenibile
( B.U. 15 ottobre 2009, n. 96 )
come modificata dalla
LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2010, n. 19
Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 “Interventi della regione per il riavvio
delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione,
migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile”.
( B.U. 30 dicembre 2010, n. 114 )
li 31 dicembre 2010
L.R. 22/2009 integrata con Linee Guida
L.R. 22/2009 in vigore dal 31-12-2010
Legge Regionale Marche 8/10/2009 n. 22
LEGGE REGIONALE 08 ottobre 2009, n. 22
"Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie
al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere
l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e
promuovere tecniche di edilizia sostenibile"
Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie
al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere
l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e
promuovere tecniche di edilizia sostenibile
(Pubblicata nel B.U.R. Marche 15 ottobre 2009, n. 96.)
( B.U. 15 ottobre 2009, n. 96 )
come modificata dalla
INTEGRATA con
Delibera di Giunta Regionale del 24 novembre 2009, n. 1991
- Atto di indirizzo concernente: “Interpretazione e applicazione
della L.R. 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il
riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi
economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza
degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile)”.
LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2010, n. 19
Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 “Interventi
della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di
fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione,
migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di
edilizia sostenibile”.
( B.U. 30 dicembre 2010, n. 114 )
NOTA:
NOTE:
Il presente documento si compone della LR 22/09 e degli
atti di indirizzo di cui alla DGR 1991/09: ad ogni singolo
articolo (LR 22/2009 - Articolo 1, 2, ….) o comma (c. 1,
2……) della legge viene posto immediatamente dopo lo
specifico atto di indirizzo (AI – Art. 1,2… c. 1,2….);
Per una più facile lettura, vengono diversificati i caratteri
di scrittura.
Atto di indirizzo predisposto dalla Regione
Marche:
Premesse
L’esigenza di adottare il presente atto di indirizzo scaturisce
dalla necessità di fornire indicazioni agli enti locali, in
riferimento a questioni di interpretazione e applicazione della
L.R. 22/2009.
Il presente atto viene adottato previa intesa con l’ANCI Marche,
che si è fatta carico dell’esigenza di garantire un orientamento
quanto più possibile coordinato della Regione e dei Comuni
nell’interpretazione e applicazione della L.R. 22/2009 (d’ora in
poi indicata come “legge”).
Premessa: la legge non introduce nuovi parametri urbanistico
edilizi o nuove definizioni degli stessi e non modifica le
definizioni degli interventi edilizi stabilite dal testo unico
dell’edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; pertanto, per
questi aspetti, si continua a fare riferimento alla normativa
statale, regionale e comunale in materia urbanistico-edilizia
vigente al momento di entrata in vigore della legge. In
particolare e a mero titolo d’esempio per la definizione di
edificio ci si deve riferire al primo periodo della lett. bb) dell’art.
13 del Regolamento Edilizio Tipo regionale (R.E.T.), per quella
di edificio (o fabbricato) residenziale o non residenziale al
secondo periodo della lett. bb) dell’art. 13 del R.E.T., per quella
di ampliamento alla lett. cc) sempre dell’art. 13 del R.E.T..
I^ avvertenza generale: Gli interventi di cui alla legge sono
consentiti anche nel caso in cui lo strumento urbanistico
comunale preveda la demolizione e ricostruzione di un edificio.
Ulteriori capacità edificatorie o eventuali ampliamenti sugli
edifici previsti dagli strumenti urbanistici comunali non sono
cumulabili con quelli previsti dagli artt. 1 e 2 della legge. Resta
sempre realizzabile l'eventuale quota residuale, rispetto alle
previsioni degli strumenti urbanistici comunali, decurtata della
quota di ampliamento già realizzata in applicazione della L.R.
22/2009.
2
Il presente documento si compone della L.R. 22/09 come
modificata dalla L.R. 19/2010.
Graficamente il testo coordinato della legge vigente
presentato son articolo (LR 22/2009 - Articolo 1, 2, ….)
o comma (c. 1, 2……).
Il testo della Legge Regionale 21 dicembre 2010 n.
19, dove ritenuto necessario, viene presentato (Art.
1 – L.R. 21 dicembre 2010, n. 19) con carattere di
stampa diversificato.
In questa sezione, in sottolineato (sia in neretto che in
altro carattere): sono state evidenziate le aggiunte al
testo previgente.
Art. 1 – L.R. 21 dicembre 2010, n. 19
(Modifiche all’articolo 1)
1. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 8 ottobre
2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività
edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere
l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere
tecniche di edilizia sostenibile) è sostituito dai seguenti:
“1. E’ consentito l’ampliamento degli edifici residenziali nei limiti
del 20 per cento della volumetria esistente per edificio o per
ogni singola unità immobiliare. L’ampliamento di cui al presente
comma non può comunque comportare un aumento superiore
ad una unità immobiliare rispetto a quelle esistenti.
1 bis. Per le unità abitative residenziali ubicate in zona agricola,
l’ampliamento di cui al comma 1 è consentito sino ad un
incremento complessivo massimo di 200 metri cubi.”.
2. Al comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 22/2009 sono soppresse
le parole: “, se motivato in base a specifiche esigenze
produttive”, le parole: “e comunque in misura non superiore a
400 metri quadrati” e le parole: “e comunque in misura non
superiore a 100 metri quadrati”.
3. Al comma 6 dell’articolo 1 della l.r. 22/ 2009, sono aggiunte,
infine, le seguenti parole:
“L’accorpamento di cui al presente comma è cumulabile con
l’ampliamento previsto al comma 1. Il piano di recupero non è
necessario qualora l’accorpamento riguardi la volumetria di un
solo accessorio di pertinenza con superficie massima di 70
mq.".
4. Al secondo periodo del comma 8 dell’articolo 1 della l.r.
22/2009 sono soppresse le parole:
“, mediante convenzione o atto d’obbligo unilaterale,”.
5. Dopo il comma 8 dell’articolo 1 della l.r. 22/ 2009, è aggiunto
il seguente:
“8 bis. L’ampliamento di cui al presente articolo può essere
realizzato anche in assenza di modifica della sagoma
dell’edificio esistente.”.
LR 22/2009 - Articolo 1 - Interventi di ampliamento
LR 22/2009 - Articolo 1 - Interventi di ampliamento
c.1. E' consentito l'ampliamento degli edifici residenziali,
ancorché ubicati in zona agricola, nei limiti del 20 per cento
della volumetria esistente, per un incremento complessivo
massimo non superiore a 200 metri cubi.
c.1. E’ consentito l’ampliamento degli edifici residenziali nei
limiti del 20 per cento della volumetria esistente per edificio
o per ogni singola unità immobiliare. L’ampliamento di cui
al presente comma non può comunque comportare un
aumento superiore ad una unità immobiliare rispetto a
quelle esistenti.
AI - Art. 1, comma 1: tutti gli edifici residenziali,
indipendentemente dalla zona territoriale omogenea in cui
sono ubicati - fermi restando i divieti di cui all’art. 4, comma
5, e quelli contenuti nelle eventuali deliberazioni comunali
previste dall’art. 9 - possono essere oggetto di ampliamento
nei limiti indicati.
c.2. Per gli edifici residenziali di cui al comma 1, aventi una
superficie complessiva inferiore a 80 mq, l'ampliamento è
consentito fino al raggiungimento della superficie utile
netta prevista per gli immobili di cui al comma 3
dell'articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per
l'edilizia residenziale).
3
c.1 bis. Per le unità abitative residenziali ubicate in zona
agricola, l’ampliamento di cui al comma 1 è consentito sino
ad un incremento complessivo massimo di 200 metri cubi.
c.2. Per gli edifici residenziali di cui al comma 1, aventi una
superficie complessiva inferiore a 80 mq, l'ampliamento è
consentito fino al raggiungimento della superficie utile
netta prevista per gli immobili di cui al comma 3
dell'articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per
l'edilizia residenziale).
AI - Art. 1, comma 2: il limite al quale si fa riferimento
riguarda gli edifici residenziali, ed è quello di metri quadrati
95 di superficie misurata al netto dei muri perimetrali e di
quelli interni oltre a metri quadrati 18 per autorimessa o
posto macchina; tale limite deve intendersi riferito al singolo
edificio, anche se lo stesso è costituito da più unità
immobiliari.
Il comma 2 contiene una previsione speciale rispetto
alla disposizione di cui al comma 1; pertanto l’obiettivo del
raggiungimento dei suddetti mq. 95 oltre a metri quadrati 18
per autorimessa o posto macchina, può comportare un
ampliamento dell’edificio anche oltre il limite del 20 per
cento della volumetria esistente.
Non a caso il comma 2 dispone che, per gli edifici
residenziali di cui al comma 1, l’ampliamento è consentito
fino al raggiungimento dei suddetti mq. 95 ecc.
c.3. E' consentito l'ampliamento degli edifici non
residenziali ubicati nelle zone omogenee a destinazione
industriale, artigianale, direzionale, commerciale e agricola
di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti
inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i
fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli
insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o
riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a
parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi
strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai
sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), se
motivato in base a specifiche esigenze produttive nel
rispetto della normativa statale e regionale in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti del 20 per
cento della superficie utile lorda (SUL) e comunque in
misura non superiore a 400 metri quadrati. L'ampliamento
che comporta anche l'incremento dell'altezza dell'edificio,
in deroga ai regolamenti edilizi e alle previsioni dei piani
urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, è
consentito nei limiti del 20 per cento della superficie utile
lorda (SUL) e comunque in misura non superiore a 100
metri quadrati.
AI - Art. 1, comma 3: occorre premettere che gli edifici non
residenziali sono stati suddivisi in due “categorie”,
rispettivamente indicate nei commi 3 e 4 dell’art. 1. La
suddivisione è stata effettuata a seconda delle zone
omogenee in cui si trovano, e proprio la collocazione
nell’una o nell’altra determina le possibilità di ampliamento.
La prima categoria (comma 3) comprende gli edifici
non residenziali ubicati nelle zone omogenee a destinazione
industriale, artigianale, direzionale, commerciale e agricola
di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.
Gli ampliamenti degli edifici non residenziali della
prima categoria, previsti dal primo e dal secondo periodo
del comma 3, sono tra di loro alternativi. L’ultimo periodo del
comma 3 deve essere inteso nel senso che solo la parte
ampliata può comportare l’incremento dell’altezza
dell’edificio, in deroga ai regolamenti edilizi e alle previsioni
dei piani urbanistici e territoriali comunali, provinciali e
regionali, mentre la parte esistente può eventualmente
essere soltanto adeguata alle altezze massime previste
dalla normativa vigente. Qualora tutto l’edificio sia oggetto di
un aumento dell’altezza che deroghi dai limiti massimi
vigenti l’intervento ricade nelle fattispecie di demolizione e
ricostruzione previste dall’art. 2.
Il comma 3 stabilisce che l’ampliamento degli edifici
della prima categoria deve essere motivato “in base a
specifiche esigenze produttive”.
Cosa si intende per esigenza produttiva?
4
c.3. E' consentito l'ampliamento degli edifici non
residenziali ubicati nelle zone omogenee a destinazione
industriale, artigianale, direzionale, commerciale e agricola
di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti
inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i
fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli
insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o
riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a
parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi
strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai
sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), se
motivato in base a specifiche esigenze produttive nel rispetto
della normativa statale e regionale in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti del 20 per cento
della superficie utile lorda (SUL) e comunque in misura non
superiore a 400 metri quadrati. L'ampliamento che comporta
anche l'incremento dell'altezza dell'edificio, in deroga ai
regolamenti edilizi e alle previsioni dei piani urbanistici e
territoriali comunali, provinciali e regionali, è consentito
nei limiti del 20 per cento della superficie utile lorda (SUL)
e comunque in misura non superiore a 100 metri quadrati.
Al riguardo si può fare riferimento alla vigente
normativa urbanistica che consente l’approvazione di
ampliamenti di un insediamento produttivo (inteso nella sua
valenza più ampia, dunque è produttiva anche una attività
ricettiva, un laboratorio artigianale, una attività commerciale,
art. 1 DPR447/98), attraverso l’attivazione della procedura
dello Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi
dell’art.5 del DPR 447/98.
In quel caso, la domanda viene motivata dal
soggetto richiedente che dichiara la propria “esigenza
produttiva” attraverso dati di impresa, studi di mercato,
indagini e documentazioni che vengono auto-certificate o
prodotte dai professionisti, spesso coinvolti nei cicli
produttivi.
Dunque
la
dichiarazione
dell’“esigenza
produttiva” va sostenuta e corredata da documentazione ed
elaborati.
Alcuni esempi di “esigenze produttive” sono:
- inserimento di cicli produttivi innovativi e più sicuri
rispetto a quelli impiegati,
- spazio per incremento di personale,
- ampliamento dovuto ad una diversa disposizione delle
fasi di produzione o dei macchinari impiegati, per una
maggiore sicurezza dei lavoratori e del luogo, o per
aumentare la produzione,
- nuovi spazi per la realizzazione di un materiale e/o di
un prodotto innovativo, eco-sostenibile,
- nuovi spazi per l’abbattimento dei costi di trasporto,
nonché dell’inquinamento, che si sostengono per il
trasporto di materie prime, che vengono conservate in
un dato luogo e lavorate in altri siti o per il trasporto di
merce che viene prodotta in un dato luogo e
venduta/commercializzata in altri posti.
Una “esigenza produttiva” non è che un “bisogno”
legato ad un “ciclo lavorativo” e va sempre accolta là dove
essa comporti un miglioramento, a prescindere dal fatto che
esso sia economico, ambientale, di sicurezza, di qualità o di
quantità.
La validità dell’esigenza produttiva, non è un valore
aggiunto da riconoscere, ma è un valore insito nella
richiesta stessa, che possiede il carattere dell’”evidenza”.
c.4. Per gli edifici non residenziali ubicati in zone omogenee
con destinazione diversa da quelle previste al comma 3,
purché conformi alla destinazione della zona in cui sono
situati, l'ampliamento è consentito ai sensi del comma 1.
c.4. Per gli edifici non residenziali ubicati in zone omogenee
con destinazione diversa da quelle previste al comma 3,
purché conformi alla destinazione della zona in cui sono
situati, l'ampliamento è consentito ai sensi del comma 1.
AI - Art. 1, comma 4: La seconda categoria comprende gli
edifici non residenziali ubicati in zone omogenee con
destinazione diversa da quelle della prima categoria e
conformi alla destinazione della zona in cui sono situati.
c.5. Per gli edifici ubicati in zona agricola costruiti prima
del 1950, l'ampliamento di cui ai commi precedenti è
consentito a condizione che non vengano alterati il tipo
edilizio e le caratteristiche architettoniche.
c.5. Per gli edifici ubicati in zona agricola costruiti prima
del 1950, l'ampliamento di cui ai commi precedenti è
consentito a condizione che non vengano alterati il tipo
edilizio e le caratteristiche architettoniche.
c.6. Previa approvazione di apposito piano di recupero, per
gli edifici ubicati in zona agricola che non presentino le
caratteristiche di cui all'articolo 15, comma 2, della l.r. 8
marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il territorio agricolo),
è consentito accorpare all'edificio principale la volumetria
degli accessori di pertinenza per una superficie massima di
mq 70, anche mediante mutamento della loro destinazione
d'uso.
c.6. Previa approvazione di apposito piano di recupero, per
gli edifici ubicati in zona agricola che non presentino le
caratteristiche di cui all'articolo 15, comma 2, della l.r. 8
marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il territorio agricolo),
è consentito accorpare all'edificio principale la volumetria
degli accessori di pertinenza per una superficie massima di
mq 70, anche mediante mutamento della loro destinazione
d'uso. L’accorpamento di cui al presente comma è
cumulabile con l’ampliamento previsto al comma 1. Il
piano di recupero non è necessario qualora l’accorpamento
5
riguardi la volumetria di un solo accessorio di pertinenza
con superficie massima di 70 mq.
AI - Art. 1, comma 6: l’accorpamento previsto in questo
comma si configura come aggiuntivo rispetto alla possibilità
di ampliamento prevista dal comma 1 dell’art. 1.
Il fatto che l’accorpamento in esame debba essere
considerato aggiuntivo rispetto all’ampliamento dei commi
precedenti, dipende da due ordini di considerazioni:
a) l’accorpamento e l’ampliamento sono due istituti diversi:
l’ampliamento conduce alla creazione di nuovi volumi,
mentre
l’accorpamento
determina
l’inserimento
nell’edificio principale di volumetrie già esistenti;
b) i commi 5 e 6 dell’art. 1 sono dedicati esclusivamente agli
edifici ubicati in zona agricola. Il comma 5 quando
menziona l’ampliamento richiama la disciplina dettata
per l’ampliamento stesso dai commi precedenti, invece il
comma
6
quando
menziona
l’accorpamento,
ovviamente, non richiama la disciplina precedente e
richiede, inoltre, la previa approvazione di un piano di
recupero, strumento che non è imposto per gli
ampliamenti di cui ai commi precedenti.
La superficie massima alla quale fa riferimento il comma
6 è la superficie utile lorda (SUL).
Al fine di rendere coerente con le misurazioni espresse
in metri cubi, il parametro espresso in mq. 70 di cui al
comma 6, si assume che a mq. 70 di superficie utile lorda
corrispondano mc. 200 di volume vuoto per pieno.
Anche per gli accessori da accorpare vale la regola
generale di cui all’art. 4, comma 1, deve trattarsi di
manufatti esistenti alla data del 31 dicembre 2008.
I piani di recupero ai quali si fa riferimento nel comma 6
sono quelli previsti dalla L. 457/78; poiché la legge prevede
espressamente la possibilità della loro redazione, non
necessita la preventiva individuazione delle zone di
recupero da parte dei Comuni. Inoltre poiché i piani di
recupero riguarderanno accorpamenti ed eventualmente
anche ampliamenti la cui entità è stata direttamente
assentita dalla legge che di diritto (ope legis) opera una
variante agli strumenti urbanistici generali vigenti, non
necessità l’effettuazione della verifica di assoggettabilità
relativa alla Valutazione Ambientale Strategica. I piani,
anche di iniziativa privata dovranno essere presentati nei
termini stabiliti dall’art. 9, comma 2 della legge (entro e non
oltre diciotto mesi dal 30 novembre 2009) e potranno
trovare attuazione nei termini stabiliti dalle relative
convenzioni, la cui durata potrà essere definita nella
delibera prevista dall'art. 9, comma 1. Sempre per quanto
riguarda i piani di recupero si evidenzia che per gli aspetti
procedurali trovano applicazione le disposizioni della L.R.
34/92; in particolare si precisa che i piani di recupero (che –
come sopra osservato riguardano accorpamenti ed
eventualmente anche ampliamenti la cui entità è stata
direttamente assentita dalla legge) sono da considerasi
conformi agli strumenti urbanistici generali comunali e
pertanto per quanto concerne la loro approvazione trovano
applicazione i commi 2 e 3 dell’art. 4 della citata L.R. 34/92.
c.7. L'ampliamento di cui al presente articolo è finalizzato a
realizzare il miglioramento del comportamento energetico
secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa
al rendimento energetico nell'edilizia).
AI - Art. 1, comma 7: il miglioramento del comportamento
energetico è riferito al solo ampliamento e non anche
all’edificio esistente; infatti, l’art. 5, comma 1, commisura il
miglioramento del comportamento energetico da conseguire
relativamente agli interventi di ampliamento, mentre nelle
ipotesi di demolizione
richiede il miglioramento
dell’efficienza energetica dell’intero edificio. Anche l’art. 3,
6
c.7. L'ampliamento di cui al presente articolo è finalizzato a
realizzare il miglioramento del comportamento energetico
secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa
al rendimento energetico nell'edilizia).
comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, conferma l’applicazione limitata ai soli
ampliamenti del miglioramento energetico.
c.8. L'ampliamento di cui al presente articolo è consentito
purché preveda il mantenimento della destinazione in atto
o la sua modifica conformemente agli strumenti urbanistici
in vigore e garantisca il rispetto degli standard urbanistici
di cui all'articolo 3 del d.m. 1444/1968. Qualora sia
accertata dal Comune l'impossibilità di reperire la quantità
minima di aree da destinare ai suddetti standard e non sia
possibile soddisfare altrimenti i relativi fabbisogni, i
soggetti interessati si obbligano, mediante convenzione o
atto d'obbligo unilaterale, a corrispondere al Comune
medesimo, nei tempi e secondo i criteri e le garanzie
fideiussorie da esso stabiliti, una somma pari al valore di
mercato di aree con caratteristiche simili a quelle che
avrebbero dovuto cedere e comunque non inferiore ai
relativi oneri di urbanizzazione. La convenzione o l'atto
d'obbligo sono trascritti a cura del Comune e a spese degli
interessati.(1) I proventi della monetizzazione sono
utilizzati dal Comune per la realizzazione degli interventi
previsti nel piano attuativo per i servizi di cui all'articolo 20
della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia
urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), o, in
mancanza di detto piano, per l'acquisizione di aree da
destinare a standard urbanistici o per migliorare la
quantità degli standard esistenti.
c.8. L'ampliamento di cui al presente articolo è consentito
purché preveda il mantenimento della destinazione in atto
o la sua modifica conformemente agli strumenti urbanistici
in vigore e garantisca il rispetto degli standard urbanistici
di cui all'articolo 3 del d.m. 1444/1968. Qualora sia
accertata dal Comune l'impossibilità di reperire la quantità
minima di aree da destinare ai suddetti standard e non sia
possibile soddisfare altrimenti i relativi fabbisogni, i
soggetti interessati si obbligano, mediante convenzione o atto
d'obbligo unilaterale, a corrispondere al Comune medesimo,
nei tempi e secondo i criteri e le garanzie fideiussorie da
esso stabiliti, una somma pari al valore di mercato di aree
con caratteristiche simili a quelle che avrebbero dovuto
cedere e comunque non inferiore ai relativi oneri di
urbanizzazione. I proventi della monetizzazione sono
utilizzati dal Comune per la realizzazione degli interventi
previsti nel piano attuativo per i servizi di cui all'articolo 20
della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia
urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), o, in
mancanza di detto piano, per l'acquisizione di aree da
destinare a standard urbanistici o per migliorare la
quantità degli standard esistenti.
(1) – Frase soppressa con L.R. 30-11-2009 n. 29 (Pubblicata
sul B.U.R. 10-12-2009, n. 116)
AI - Art. 1, comma 8, primo periodo: l’ampliamento può
essere abbinato al cambio di destinazione d’uso purché
quest’ultima sia conforme alla previsioni urbanistiche; si
sottolinea che ancorché conforme alla previsioni
urbanistiche il cambio di destinazione d’uso ai sensi della
presente legge non è ammesso in assenza di un effettivo
ampliamento volumetrico e quindi nel caso di soli interventi
a carattere conservativo (manutenzione ordinaria,
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia). Salvo che per gli
edifici residenziali ubicati in zona agricola per i quali
sussistano le condizioni di cui all’art. 80, comma 9 del
R.E.T. (ai sensi del quale: “Può essere autorizzata
un'altezza diversa da quella indicata ai punti precedenti
nelle opere di recupero del patrimonio edilizio esistente, sia
nel caso che si mantengano altezze già esistenti e sia nel
caso di modifiche alle quote originarie dei solai, quando non
si proceda ad un incremento del numero dei piani”), i cambi
di destinazione d’uso sono comunque subordinati al rispetto
dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente.
Nel caso di edifici con più unità immobiliari e con
differenti destinazioni, il primo periodo del comma 8 va
interpretato nel senso che l’ampliamento, qualora diventi
parte integrante dell’unità immobiliare esistente, segue
come destinazione quella della stessa unità immobiliare,
ovvero, deve mantenere la destinazione in atto di
quest’ultima, oppure modificarla congiuntamente, sempre in
conformità agli strumenti urbanistici in vigore; viceversa,
qualora l’ampliamento dia luogo ad una unità immobiliare
autonoma, il medesimo dovrà avere la stessa destinazione
della (o delle) unità immobiliare(i) i cui volumi o superfici
sono computati ai fini dell’ampliamento stesso.
Oltre alla destinazione d’uso conforme alle previsioni
7
8 bis. L’ampliamento di cui al presente articolo può essere
realizzato anche in assenza di modifica della sagoma
dell’edificio esistente.
degli strumenti urbanistici il primo periodo del comma 8
impone il rispetto degli standard urbanistici di cui all’art. 3
del D.M. 1444/1968.
Al riguardo occorre precisare che gli standard di cui al
citato art. 3 e le specificazioni di cui all’art. 4 del medesimo
D.M. vanno osservati – come è reso palese – dalla
formulazione di questi articoli per gli insediamenti
residenziali, mentre per gli insediamenti produttivi debbono
essere rispettati gli standard così come definiti dall’art. 5 del
medesimo D.M.
Più disposizioni della legge in esame considerano
inderogabili i limiti e gli standard fissati dal citato D.M. e,
ovviamente, ciò vale per quanto da esso dettato dagli artt.
3, 4 e 5 relativamente alle diverse zone omogenee.
Poiché la legge fa riferimento alle quantità minime
stabilite dal D.M. 1444/68 per il calcolo degli abitanti
insediati o da insediare si deve far riferimento a quanto
disposto dall'ultimo comma dell'art. 3 del citato D.M. ed
inoltre nelle zone territoriali omogenee C non debbono
essere garantiti gli ulteriori 3 mq di verde pubblico richiesti
dall’art. 21, comma 4 della L.R. 34/92.
In particolare per quanto concerne gli interventi che
riguardano edifici ricadenti in insediamenti di carattere
industriale o ad essi assimilabili le aree a standard che
debbono essere garantite oppure monetizzate sono ricavate
proporzionalmente in relazione all’incremento richiesto ai
sensi della legge rispetto alle capacità edificatorie massime
previste dagli strumenti urbanistici attuativi vigenti e gli
standard minimi richiesti dal D.M. 1444/68; in altre parole la
capacità edificatoria massima prevista dallo strumento
urbanistico attuativo in cui si trova l’edificio oggetto di
intervento sta alla superficie minima di standard richiesta
dal D.M. 1444/68 (10% della superficie territoriale), come la
capacità edificatoria dello strumento urbanistico attuativo
risultante dall’incremento realizzato ai sensi della legge sta
alla superficie minima di standard da garantire. A titolo
d’esempio qualora si voglia ampliare di 400 mq di SUL un
edificio situato in un piano attuativo della superficie
territoriale (ST) di 10.000 mq in cui sono previsti 3000 mq di
SUL occorrerà innanzitutto impostare la seguente
proporzione:
3000 : 1000 (10% della ST) = 3400 : X
X=3400 x 1000 / 3000 = 1133.33 mq
aree a standard da garantire o monetizzare = 1133.33 –
1000 = 133.33
In maniera analoga, qualora l'edificio non ricada
nell'ambito di Piani attuativi, le aree a standard che debbono
essere garantite, oppure monetizzate, andranno calcolate
con riferimento alla Superficie Fondiaria (SF) esistente e
alle quantità edificatorie esistenti e da realizzare,
ipotizzando che uno standard pari al 10% della SF sia già
stato (seppur virtualmente) garantito; in altre parole la
quantità edificatoria esistente dell’edificio oggetto di
intervento, sta alla superficie minima di standard virtuale
(10% della superficie fondiaria), come la quantità
edificatoria risultante dall’incremento realizzato ai sensi
della legge sta alla superficie minima di standard da
garantire. A titolo d’esempio qualora si voglia ampliare di
400 mq di SUL un edificio non situato in un piano attuativo
con una superficie fondiaria (ST) di 5.000 mq in cui sono
esistenti 2000 mq di SUL occorrerà innanzitutto impostare
la seguente proporzione:
2000 : 500 (10% della SF) = 2400 : X
X=2400 x 500 / 2000 = 600 mq
8
aree a standard da garantire o monetizzare = 600 – 500 =
100
La
capacità
edificatoria
massima
finalizzata
all'applicazione
del
criterio
proporzionale
sopra
esemplificato sarà definita facendo ricorso a parametri
individuati nei modi e con le logiche che i Comuni
stabiliranno con la Delibera di cui all'art. 9, comma 1.
AI - Art. 1, comma 8, secondo periodo: Sia per gli
insediamenti residenziali, sia per gli insediamenti non
residenziali, gli eventuali standard che non possono essere
garantiti con la cessione di aree debbono essere
monetizzati.
Gli interventi previsti dalla presente legge creano nuove
superfici e nuove volumetrie, a volte, anche nuove
destinazioni e, quindi, aumentano il carico urbanistico;
pertanto, sono sempre sottoposti all’obbligo della cessione
delle aree a standard o, in alternativa, della loro
monetizzazione. Non si ritiene legittimo che i nuovi
interventi possano incidere gratuitamente su eventuali aree
a standard occasionalmente preesistenti, sia per non creare
disparità di trattamento rispetto a quanti in precedenza
hanno dovuto cedere le aree, sia perché - in seguito alla
realizzazione degli interventi previsti dalla legge - le aree
interessate possono risultare ben presto sottodimensionate
rispetto al fabbisogno complessivo di standard.
Il secondo periodo del comma 8 deve essere inteso nel
senso che l’accertamento del Comune dell’impossibilità di
reperire la quantità minima di aree da destinare agli
standard riguarda non solo gli aspetti quantitativi, ma anche
quelli qualitativi, con ciò significando che il Comune dovrà
valutare anche l’effettiva fruibilità e funzionalità delle aree
che il richiedente sia in condizione di cedere; in caso
contrario il Comune
potrà e dovrà richiedere la
monetizzazione.
A tal fine, i Comuni possono utilizzare, tra gli
altri, i seguenti criteri:
a) se le aree da cedere siano adeguate rispetto al tipo di
standard da realizzare;
b) la conformazione delle aree ovvero l’irregolarità del loro
perimetro o la loro frammentazione;
c) l’interclusione in aree private o la non agevole
accessibilità delle aree oppure la distanza dalle altre
aree a standard;
d) la presenza di servitù, impianti (elettrodotti ecc.), o le
caratteristiche geologiche o idrogeologiche che ne
rendono difficile l’utilizzazione;
e) se la completa cessione delle aree a standard dovute
renda impossibile la realizzazione degli interventi edilizi
previsti dalla legge o il loro ordinato inserimento nel
contesto circostante.
Di fatto, poiché anche nell’ipotesi di ampliamento
massimo di 200 mc la quantità di aree a standard da
garantire risulterebbe al massimo di circa 45 mq (ridotta a
22,5 mq nelle zone territoriali omogenee B, ovvero a 15
nelle zone territoriali omogenee E) si ritiene che i Comuni
possano stabilire con la delibera prevista dall’art. 9 comma
1 la possibilità di monetizzare sempre e comunque le citate
aree a standard.
Il comma 8, laddove stabilisce che l’importo da
corrispondere al Comune, a titolo di monetizzazione, “è una
somma pari al valore di mercato di aree con caratteristiche
simili a quelle che avrebbero dovuto cedere e comunque
non inferiore ai relativi oneri di urbanizzazione” si preoccupa
esclusivamente di fissare le modalità di determinazione del
quantum della monetizzazione e non modifica gli obblighi
relativi al contributo di costruzione (composto dagli oneri di
urbanizzazione e dal costo di costruzione), i quali sono e
restano disciplinati dall’art. 6, peraltro in modo agevolato,
per quanti intendono realizzare gli interventi di ampliamento
9
e di demolizione e ricostruzione previsti dalla legge.
Le parole “relativi oneri di urbanizzazione” vanno
letteralmente intese quali oneri necessari ad urbanizzare le
aree reperite in sostituzione di quelle che gli interessati
avrebbero dovuto cedere.
In assenza del comma 8, gli interventi di ampliamento e
di demolizione e ricostruzione previsti dalla legge avrebbero
potuto essere realizzati soltanto su aree dotate di standard
e per detti interventi i soggetti interessati avrebbero
corrisposto il contributo di costruzione.
Il comma 8 ha inteso favorire la realizzazione dei
suddetti interventi anche in aree carenti di standard, però i
soggetti interessati, oltre al contributo di costruzione
agevolato di cui all’art.6, debbono corrispondere una
somma a titolo di monetizzazione.
La somma viene determinata dal comma 8 non soltanto
in un importo pari al valore di mercato di aree con
caratteristiche simili, ma in una somma “comunque non
inferiore ai relativi oneri di urbanizzazione”, cioè agli oneri
necessari ad urbanizzare l’area da acquistare.
L’importo da corrispondere al Comune è il maggiore tra
quello del valore di mercato di aree con caratteristiche simili
a quelle che gli interessati avrebbero dovuto cedere e
quello degli oneri di urbanizzazione delle aree sostitutive.
Le somme introitate dai Comuni, a titolo di
monetizzazione, debbono essere iscritte in capitoli di
bilancio vincolati allo specifico utilizzo per la realizzazione di
standard.
Art. 2 – L.R. 21 dicembre 2010, n. 19
(Inserimento dell’articolo 1 bis)
LR 22/2009 - Art.1 bis - (Recupero dei sottotetti).
1. E’ consentito realizzare l’ampliamento di cui all’articolo
1, comma 1, anche mediante recupero a fini abitativi del
piano sottotetto purché sia assicurata per ogni singola unità
immobiliare l’altezza media non inferiore a 2, 40 metri per
gli spazi ad uso abitativo, riducibile a 2,20 metri per gli
spazi accessori e di servizio.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati, previo
rilascio di idoneo titolo abilitativo e fatto salvo quanto
previsto nel comma 1, nell’osservanza delle vigenti
prescrizioni igienico-sanitarie e di contenimento del
consumo energetico e, nell’ipotesi di edifici ubicati nelle
zone omogenee A (centri storici) di cui al d.m. 1444/1968,
senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di
gronda, nonché delle linee di pendenza delle falde.
3. Nell’ambito degli interventi previsti dal comma 1 é
possibile, nel rispetto dei caratteri formali e strutturali
dell’edificio, aprire finestre, realizzare abbaini ed installare
lucernai al fine di reperire la superficie minima di
aeroilluminazione.
4. Il piano sottotetto è quello compreso tra il solaio piano di
copertura dell’ultimo piano e le falde del tetto. Ai fini del
presente articolo le altezze degli edifici e delle fronti nonché
il volume e l’altezza media interna del piano sottotetto sono
misurati secondo quanto stabilisce l’articolo 13 del
Regolamento Edilizio tipo della Regione Marche.
LR 22/2009 - Articolo 2 - Interventi di demolizione e
LR 22/2009 - Articolo 2 - Interventi di demolizione e
10
ricostruzione
ricostruzione (1)
AI - Art. 2, Avvertenza generale: Gli interventi di cui alla
L.R. 22/2009 sono consentiti anche nel caso in cui lo
strumento urbanistico comunale preveda la demolizione di
più edifici e la ricostruzione di un minore numero di edifici.
L’incremento della volumetria del 35% si applicherà quindi
sugli edifici nuovi da realizzare.
Non è ammessa la demolizione dell’edificio esistente e
la sua ricostruzione, anche con ampliamento, in un’altra
area.
L’ipotesi è da escludere per tre ragioni.
La prima, attiene ai lavori preparatori del testo poi
divenuto legge. Nella proposta di legge approvata dalla
Giunta regionale era presente la seguente disposizione: “La
ricostruzione con ampliamento degli edifici non residenziali
può avvenire, se consentito dal Comune interessato, anche
su area diversa, purché destinata all’edificazione dagli
strumenti urbanistici e territoriali e purché compatibile con la
destinazione e con la disciplina comunale dei parametri
urbanistici ed edilizi della nuova area e a condizione che
l’area originariamente occupata venga gravata da un
vincolo di inedificabilità, da trascrivere a cura del Comune e
a spese dei proprietari interessati”.
La disposizione viene successivamente soppressa.
La prima ragione, da sola non è decisiva, perché, come
è noto, i testi legislativi vanno interpretati, in primo luogo,
sulla base del significato delle parole che utilizzano e,
soltanto in secondo luogo, secondo le intenzioni del
legislatore.
La seconda ragione è la seguente: una figura complessa
come la demolizione e ricostruzione in altra zona, addirittura
con ampliamento, richiede comunque una disciplina
legislativa e non può essere costruita basandosi soltanto sui
silenzi del legislatore.
La terza ragione è la seguente: l’art. 2, comma 4,
consente, relativamente agli edifici non residenziali ubicati
nelle zone omogenee B e C (o comunque ubicati in zone
diverse da quelle descritte al comma 3), la demolizione e
ricostruzione con ampliamento, purché detti edifici siano
conformi alla destinazione della zona in cui sono ubicati.
E’ evidente che se gli edifici potevano essere demoliti e
ricostruiti altrove, non avrebbe avuto senso imporre la
conformità con la destinazione della zona in cui erano
ubicati.
Nello stesso senso di cui sopra, si esprime anche l’art.
2, comma 2, terzo periodo, quando richiede la compatibilità
degli edifici con la destinazione della zona in cui sono
ubicati.
Ovviamente l'edificio oggetto di demolizione e
ricostruzione con eventuale ampliamento potrà essere
sempre ricollocato nell'ambito del lotto di originaria
pertinenza (per lotto si intende il fondo su cui sorge l’edificio
e non la singola particella catastale, considerato che
l’estensione di quest’ultima può risultare a volte piccolissima
a seguito di eventi contingenti), fatto salvo il rispetto degli
altri parametri urbanistico edilizi che la disciplinano.
(1) – Sostituito integralmente dall’art. 3 della L.R. 21 dicembre
2010, n. 19
c.1. E' consentita la demolizione anche integrale e la
ricostruzione degli edifici residenziali che necessitano di
essere rinnovati e adeguati sotto il profilo della qualità
architettonica o della sicurezza antisismica, con eventuale
ampliamento nei limiti del 35 per cento della volumetria
esistente da demolire. In ogni caso, gli interventi debbono
prevedere il mantenimento della destinazione in atto,
migliorare la sicurezza antisismica ai sensi del d.m. 14
gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche
per le costruzioni) in caso di demolizione e ricostruzione
parziale, conseguire l'adeguamento sismico in caso di
1. È consentita la demolizione anche integrale e la
ricostruzione degli edifici residenziali, con esclusione di
quelli ubicati in zona agricola e presenti nella cartografia
IGM 1892/1895, che necessitano di essere rinnovati e
adeguati sotto il profilo della qualità architettonica con
eventuale ampliamento della volumetria esistente da
demolire. E’ ammessa la ricomposizione planivolumetrica
anche con forme architettoniche diverse da quelle
preesistenti o con eventuale modifica, nell’ambito del lotto
originario, dell’area di sedime dell’edificio preesistente e
della sagoma. Nelle zone agricole il nuovo edificio potrà
essere realizzato entro un raggio di 100 ml dall’area di
11
demolizione e ricostruzione totale, migliorare la
sostenibilità energetico-ambientale degli edifici stessi
attraverso il raggiungimento degli scaglioni di punteggio
stabiliti dalla Giunta regionale in base alla versione
sintetica del protocollo ITACA Marche, nonché prevedere
l'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili.
AI - Art. 2, comma 1: Il comma è applicabile anche agli
edifici residenziali ubicati in zona agricola. E’ vero che l’art.
1, comma 1, nel disciplinare gli ampliamenti per gli edifici
residenziali, contiene l’inciso “ancorché ubicati in zona
agricola”, mentre tale inciso non è contenuto nell’art. 2,
comma 1; tuttavia, è più fondato ritenere che l’art. 2, comma
1, riguardi anche gli edifici residenziali situati in zona
agricola per le seguenti considerazioni:
a) l’art. 2, comma 1, riguarda espressamente la demolizione
anche integrale e la ricostruzione degli edifici
residenziali (senza esclusioni) che necessitano di essere
rinnovati e adeguati sotto il profilo della qualità
architettonica o della sicurezza antisismica. Pertanto, va
prestata attenzione alle necessità oggettive della qualità
architettonica o della sicurezza antisismica a
prescindere dal fatto che l’edificio residenziale sia
ubicato in zona agricola o in altra zona. Sarebbe proprio
strana una norma che consentisse, ad esempio per
ragioni di sicurezza antisismica, la demolizione e
ricostruzione dell’edificio residenziale situato in zona B e
non la consentisse per l’edificio situato in zona E;
b) i successivi commi dell’art. 2 ammettono espressamente
la demolizione e ricostruzione degli edifici non
residenziali situati in zona agricola. Anche per questo
aspetto, sarebbe del tutto assurda una norma che
consentisse, ad esempio per ragioni di sicurezza
antisismica, la demolizione e ricostruzione dell’edificio
non residenziale situato in zona E e non la consentisse
all’edificio residenziale ubicato nelle vicinanze e nella
medesima zona;
c) nell’art. 1, comma 1, l’inciso “ancorché ubicati in zona
agricola” è essenziale perché, in sua mancanza, si
poteva pensare che gli edifici residenziali e non
residenziali in zona agricola fossero disciplinati
unicamente dai commi 5 e 6 dello stesso art. 1. Invece,
nell’art. 2, comma 1, l’inciso non è essenziale in quanto
non sono presenti in questo articolo ulteriori commi sugli
edifici residenziali in zona agricola.
Per gli aspetti sismici sono comunque da considerasi
sempre prevalenti le disposizioni contenute nel D.M 14
gennaio 2008 rispetto a quelle eventualmente non coerenti
contenute nella legge.
sedime di quello preesistente e la ricostruzione deve
avvenire secondo il tipo edilizio e le caratteristiche edilizie
storiche. In ogni caso, gli interventi debbono prevedere il
mantenimento della destinazione in atto o la sua modifica
conformemente agli strumenti urbanistici in vigore,
migliorare la sicurezza antisismica ai sensi del d.m. 14
gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche
per le costruzioni) in caso di demolizione e ricostruzione
parziale, conseguire l’adeguamento sismico in caso di
demolizione e ricostruzione totale e migliorare l’efficienza
energetico-ambientale degli edifici.
2. L’ampliamento di cui al comma 1 è consentito:
a) nel limite del 30 per cento della volumetria esistente da
demolire, qualora si ottenga un aumento del 15 per
cento dell’efficienza energetica dell’edificio rispetto ai
parametri fissati dal d.lgs. n. 192/2005 e dal d.p.r. 2
aprile 2009 n. 59 (Regolamento di attuazione
dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs.
192/2005);
b) nel limite del 40 per cento della volumetria esistente da
demolire, qualora si raggiunga il punteggio 2 della
versione sintetica del Protocollo Itaca Marche.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli
edifici residenziali, realizzati successivamente al 1° gennaio
1950, ubicati nelle zone territoriali omogenee A che
12
presentino
caratteristiche
architettoniche, storiche,
paesaggistiche ed ambientali non coerenti con il contesto
storico e architettonico in cui si inseriscono. In tal caso
l'ampliamento é consentito nei limiti ed alle condizioni di
cui al comma 2 e previa presentazione di un piano
particolareggiato di recupero approvato dal Comune.
L’intervento previsto nel presente comma è altresì
consentito nel rispetto del tipo edilizio e delle
caratteristiche storiche ed architettoniche degli altri edifici
della zona.
c. 2. E' consentita la demolizione anche integrale e la
ricostruzione degli edifici non residenziali che necessitano
di essere rinnovati ed adeguati sotto il profilo della qualità
architettonica o della sicurezza antisismica. Gli interventi
di cui al presente comma devono migliorare la sicurezza
antisismica ai sensi del d.m. 14 gennaio 2008 in caso di
demolizione
e
ricostruzione
parziale,
conseguire
l'adeguamento sismico in caso di demolizione e
ricostruzione totale, migliorare la sostenibilità energeticoambientale degli edifici stessi attraverso il raggiungimento
degli scaglioni di punteggio stabiliti dalla Giunta regionale
ai sensi del comma 1 e prevedere l'utilizzazione di fonti
energetiche rinnovabili. E' consentito il mutamento della
destinazione d'uso degli edifici non residenziali, ubicati
nelle zone omogenee B o C di cui al d.m. 1444/1968, non più
utilizzati per finalità produttive prima del 1° gennaio 2007,
a condizione che esso sia compatibile con la destinazione di
zona prevista dagli strumenti urbanistici e garantisca il
rispetto degli standard urbanistici di cui all'articolo 3 del
d.m. 1444/1968, ovvero l'intervento rientri in un
programma di riqualificazione urbanistica ai sensi della l.r.
23 febbraio 2005, n. 16 (Disciplina degli interventi di
riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive
ecologicamente attrezzate). In ogni caso, il mutamento della
destinazione d'uso non è ammesso per gli edifici ubicati
nelle zone omogenee a destinazione agricola, industriale,
artigianale, direzionale e commerciale di cui al d.m.
1444/1968.
4. È consentita la demolizione anche integrale e la
ricostruzione degli edifici non residenziali che necessitano
di essere rinnovati ed adeguati sotto il profilo della qualità
architettonica o della sicurezza antisismica. Gli interventi
di cui al presente comma devono migliorare la sicurezza
antisismica ai sensi del d.m. 14 gennaio 2008 in caso di
demolizione
e
ricostruzione
parziale,
conseguire
l’adeguamento sismico in caso di demolizione e
ricostruzione totale, migliorare la sostenibilità energeticoambientale degli edifici stessi ai sensi del comma 1, fatta
eccezione per quelli non soggetti al rispetto dei limiti
imposti dal d.lgs. 192/2005. È consentito il mutamento della
destinazione d’uso degli edifici non residenziali, ubicati
nelle zone omogenee B o C di cui al d.m. 1444/1968, non più
utilizzati prima del 1° gennaio 2007, a condizione che esso
sia compatibile con la destinazione di zona prevista dagli
strumenti urbanistici e garantisca il rispetto degli standard
urbanistici di cui all’articolo 3 del d.m. 1444/1968, ovvero
l’intervento rientri in un programma di riqualificazione
urbanistica ai sensi della l.r. 23 febbraio 2005, n. 16
(Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e
indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate).
In ogni caso, il mutamento della destinazione d’uso non è
ammesso per gli edifici ubicati nelle zone omogenee a
destinazione agricola, industriale, artigianale, direzionale e
commerciale di cui al d.m. 1444/1968.
AI - Art. 2, comma 2: Il divieto di mutamento della
destinazione d’uso degli edifici non residenziali ubicati nelle
zone omogenee a destinazione agricola, industriale,
artigianale, direzionale e commerciale di cui al d.m.
1444/1968 previsto dall’ultimo periodo del comma 2 dell’art.
2 fornisce anche la chiave di lettura per una corretta
interpretazione del successivo comma 5, le cui disposizioni
vanno intese nel senso che agli interventi di cui all’art. 2 si
applica quanto previsto all’art. 1, comma 8, limitatamente
agli aspetti relativi alla cosiddetta monetizzazione degli
standard e non anche ai cambi di destinazione d’uso che
continuano ad essere normati dal comma 2 dell’art. 2.
c. 3. L'eventuale ampliamento degli edifici di cui al comma
2 è consentito nel rispetto della normativa statale e
regionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, nei limiti del 35 per cento della superficie utile lorda
da demolire, se gli edifici medesimi sono ubicati nelle zone
omogenee a destinazione industriale, artigianale,
direzionale, commerciale e agricola di cui al d.m.
1444/1968.
L'ampliamento
che
comporta
anche
l'incremento dell'altezza dell'edificio è consentito nei limiti
del 35 per cento della superficie utile lorda da demolire.
13
5. L’eventuale ampliamento degli edifici di cui al comma 4,
ubicati nelle zone omogenee a destinazione industriale,
artigianale, direzionale, commerciale e agricola di cui al
d.m. 1444/1968, è consentito, nel rispetto della normativa
statale e regionale in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, nei seguenti limiti:
a) 30 per cento della superficie utile lorda da demolire,
qualora si ottenga un aumento del 15 per cento
dell’efficienza energetica dell’edificio rispetto ai
parametri fissati dal d.lgs. n. 192/2005 e dal d.p.r.
59/2009;
b) 40 per cento della superficie utile lorda da demolire,
qualora si raggiunga il punteggio 2 della versione
sintetica del Protocollo Itaca Marche.
c. 4. Per gli edifici non residenziali ubicati in zone
omogenee con destinazione diversa da quelle di cui al
comma 3, purché conformi alla destinazione della zona in
cui sono ubicati, gli ampliamenti sono consentiti nei limiti
di cui al comma 1.
6. Per gli edifici non residenziali ubicati in zone omogenee
con destinazione diversa da quelle di cui al comma 5,
purché conformi alla destinazione della zona in cui sono
ubicati, gli ampliamenti sono consentiti nei limiti di cui al
comma 2.
AI - Art. 2, commi 3 e 4: valgono considerazioni analoghe
a quelle fatte per l’art. 1 commi 3 e 4.
7. Nei casi di demolizione e ricostruzione con ampliamento
di cui al presente articolo la distanza dai confini o dai
fabbricati è rispettata con riferimento alla sola parte che
costituisce ampliamento o sopraelevazione del preesistente
edificio.
8. Agli interventi di cui al presente articolo si applica
quanto previsto all’articolo 1, commi 6 e 8.”.
c. 5. Agli interventi di cui al presente articolo si applica
quanto previsto all'articolo 1, comma 8.
AI - Art. 2, comma 5 : si rimanda alle considerazioni svolte
a proposito dell’art. 2, comma 2.
AI - Coordinamento degli artt. 1 e 2 della L.R. 22/2009
con l’art. 6 della L.R. 13/1990: Come rilevato in
precedenza, le disposizioni della L.R. 22/1990, in particolare
quelle degli artt. 1 e 2, riguardano anche gli edifici situati in
zona agricola, siano essi residenziali o non residenziali.
Queste disposizioni prevalgono sull’art. 6 della L.R.
13/1990, dedicato al recupero del patrimonio edilizio
esistente.
Pertanto, nel periodo di applicabilità della L.R. 22/2009
gli interventi di cui agli artt. 1 e 2 e i relativi incrementi
volumetrici o di superfici possono riguardare anche gli
edifici rurali esistenti in zone agricole per i quali l’art. 6,
comma 1, della L.R. 13/1990 ammette soltanto interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e
risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia,
senza alcun aumento di volumetria. Identica conclusione
vale per gli edifici utilizzati per attività agrituristiche e per le
abitazioni rurali, di cui rispettivamente all’art. 6, comma 4 e
comma 5, della L.R. 13/1990.
Identica conclusione vale, infine, per quanto previsto
dall’art. 2, comma 6, della L.R. 13/1990 e pertanto la
ristrutturazione degli edifici esistenti può avvenire previa
demolizione e con gli incrementi previsti dalla L.R. 22/2009.
Per gli interventi di cui agli artt. 1 e 2 della L.R. 22/2009
vale quanto disposto dall’art. 5, comma 1, ultima parte, della
L.R. 13/1990 e cioè che non si osserva il limite di ml. 20 per
le distanze dai confini.
Ovviamente gli interventi previsti dalla L.R. 22/2009
vanno effettuati secondo i limiti stabiliti dalla legge
medesima: ad esempio, per gli edifici ubicati in zona
agricola costruiti prima del 1950, l’ampliamento è consentito
a condizione che non vengano alterati il tipo edilizio e le
caratteristiche architettoniche. Inoltre, non sono possibili
detti interventi sugli edifici censiti ai sensi degli artt. 15,
comma 3 e 40 delle NTA del PPAR, nonché dell’art. 15,
comma 2, della L.R. 8 marzo 1990, n. 13, sottoposti a
restauro e a risanamento conservativo.
LR 22/2009 - Articolo 3 - Interventi sulle opere pubbliche e
sul patrimonio immobiliare della Regione, degli enti locali e
LR 22/2009 - Articolo 3 - Interventi sulle opere pubbliche e
sul patrimonio immobiliare della Regione, degli enti locali e
14
degli ERAP
degli ERAP
c. 1. Gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della presente
legge sono consentiti anche per gli edifici destinati a opere
pubbliche o di pubblica utilità, compresi gli edifici di
edilizia residenziale pubblica, nonché per gli immobili di
proprietà della Regione, degli enti locali e delle aziende del
servizio sanitario regionale inseriti nel piano delle
alienazioni e valorizzazioni di cui all'articolo 58 del decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133.
c. 1. Gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della presente
legge sono consentiti anche per gli edifici destinati a opere
pubbliche o di pubblica utilità, compresi gli edifici di
edilizia residenziale pubblica, nonché per gli immobili di
proprietà della Regione, degli enti locali e delle aziende del
servizio sanitario regionale inseriti nel piano delle
alienazioni e valorizzazioni di cui all'articolo 58 del decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133.
c.2. Gli interventi di cui al presente articolo devono in ogni
caso prevedere il miglioramento dell'efficienza energetica e
l'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili, nonché il
miglioramento o l'adeguamento della sicurezza antisismica
degli edifici secondo le previsioni degli articoli 1 e 2. Il
piano delle alienazioni e valorizzazioni può prevedere il
mutamento di destinazione d'uso degli edifici pubblici, ai
sensi dell'articolo 58, comma 2, del d.l. 112/2008.
c.2. Gli interventi di cui al presente articolo devono in ogni
caso prevedere il miglioramento dell'efficienza energetica e
l'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili, nonché il
miglioramento o l'adeguamento della sicurezza antisismica
degli edifici secondo le previsioni degli articoli 1 e 2. Il
piano delle alienazioni e valorizzazioni può prevedere il
mutamento di destinazione d'uso degli edifici pubblici, ai
sensi dell'articolo 58, comma 2, del d.l. 112/2008.
AI - art. 3, comma 2: Il secondo periodo stabilisce: “Il piano
delle alienazioni e valorizzazioni può prevedere il
mutamento di destinazione d’uso degli edifici pubblici, ai
sensi dell’articolo 58, comma 2, del d.l. 112/2008”.
Per molti aspetti il richiamo dell’art. 58, comma 2, del d.l.
112/2008, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto
2008, n. 133, è essenziale: l'inserimento degli immobili nel
piano delle alienazioni e valorizzazioni determina la loro
classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone
espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione
del consiglio comunale di approvazione del suddetto piano
costituisce variante allo strumento urbanistico generale, che
di regola non necessita di verifiche di conformità agli atti di
pianificazione sovraordinata provinciali e regionale.
I problemi sorgono relativamente al punto dell’art. 58,
comma 2, che richiede la verifica di conformità per le
varianti che comportano variazioni volumetriche superiori al
10 per cento dei volumi previsti dallo strumento urbanistico
vigente.
Al riguardo, è necessario considerare che le varianti e le
variazioni volumetriche di cui alla legge regionale - sempre
superiori al 10 per cento - sono determinate dalla legge
stessa e non da una autonoma scelta di singoli Comuni.
Inoltre, è la legge stessa che consente le suddette
variazioni volumetriche in deroga ai regolamenti edilizi e alle
previsioni dei piani urbanistici e territoriali comunali,
provinciali e regionali, con la conseguenza che, da un lato,
la verifica di conformità della Provincia comporterebbe una
sovrapposizione inammissibile alla volontà espressa nella
legge regionale; dall’altro lato, costituirebbe un aggravio
procedimentale del tutto inutile, in quanto la legge regionale
deroga addirittura ai piani provinciali e regionali.
In altri termini, non si vede quale potrebbe essere il
senso di questa verifica di conformità della Provincia di
fronte a Comuni che affermano di applicare la legge
regionale sugli ampliamenti e sulle demolizioni e
ricostruzioni. Più propriamente, la verifica di conformità si
trasformerebbe in una presa d’atto.
Pertanto, il richiamo contenuto all’art. 58, comma 2, va
inteso nel senso che le varianti e le variazioni volumetriche
disposte in attuazione dell’articolo 3 della legge regionale
non richiedono la verifica di conformità agli atti di
pianificazione sovraordinata provinciali e regionale, essendo
la conformità predeterminata dalla legge regionale.
15
Nel caso di piani delle alienazioni e valorizzazioni
predisposti ai sensi dell’art. 3 da parte di Enti diversi dal
Comune è comunque richiesto, per gli effetti di variante allo
strumento urbanistico generale, l’assenso di quest’ultimo
con specifica delibera di Consiglio.
Per le stesse ragioni sopra richiamate i piani attuativi di
iniziativa privata o pubblica che danno attuazione alla
presente legge non sono soggetti a valutazione ambientale
strategica.
c. 3. Gli interventi relativi alle sedi istituzionali della
Regione e degli enti locali, in quanto attrezzature di
interesse generale, sono consentiti anche nelle aree di cui
all'articolo 4, comma 5, lettere a) e b).
c. 4. Sono consentiti, previo accordo di programma tra gli
ERAP ed i Comuni interessati, interventi di demolizione
anche integrale e ricostruzione di immobili di edilizia
residenziale pubblica di proprietà degli ERAP o dei
Comuni, con eventuale ampliamento nel limite del 50 per
cento della volumetria esistente.
c. 3. Gli interventi relativi alle sedi istituzionali della
Regione e degli enti locali, in quanto attrezzature di
interesse generale, sono consentiti anche nelle aree di cui
all'articolo 4, comma 5, lettere a) e b).
c. 4. Sono consentiti, previo accordo di programma tra gli
ERAP ed i Comuni interessati, interventi di demolizione
anche integrale e ricostruzione di immobili di edilizia
residenziale pubblica di proprietà degli ERAP o dei
Comuni, con eventuale ampliamento nel limite del 50 per
cento della volumetria esistente.
AI - art. 3, comma 4: si riferisce agli immobili di proprietà
degli ERAP o dei Comuni. La disposizione non è limitata ai
casi in cui gli ERAP o i Comuni sono proprietari esclusivi
degli immobili, ma comprende anche i casi in cui in
ottemperanza alle leggi sulla alienazione di appartamenti di
edilizia residenziale pubblica, parte degli appartamenti siano
stati alienati e una parte prevalente dell’edificio, vale a dire
superiore al 50%, sia rimasta di proprietà ERAP o comunali.
L’incremento del 50 per cento della volumetria
esistente va riferito alla parte di proprietà pubblica e l’ERAP
o il Comune definiscono le modalità di intervento sentiti i
proprietari privati degli appartamenti.
Art. 4 – L.R. 21 dicembre 2010, n. 19
(Modifiche all’articolo 4)
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 22/2009 dopo le parole:
“riguardano gli edifici” sono inserite le seguenti: “in corso di
ristrutturazione o quelli”.
2. Il secondo e ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 4 della
l.r. 22/2009 è sostituito dal seguente: “Gli ampliamenti previsti
dalla presente legge possono essere realizzati in aggiunta agli
incrementi volumetrici eventualmente previsti dagli strumenti
urbanistici generali comunali e non ancora utilizzati dagli aventi
diritto.”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 22/ 2009 è inserito il
seguente:
“2 bis. Gli interventi di cui alla presente legge comportano la
deroga di tutti i parametri urbanistico-edilizi previsti dalla l.r.
13/1990, fatta eccezione per l’altezza massima degli edifici in
relazione alla loro destinazione d’uso e per le distanze che
debbono essere osservate dagli allevamenti di tipo industriale.”.
4. La lettera a) del comma 5 dell’articolo 4 della l.r. 22/2009 è
sostituita dalla seguente:
“a) nelle zone A (centri storici) di cui al d.m. 1444/1968, fatto
salvo quanto previsto dall’articolo 1 bis e dal comma 3
dell’articolo 2;”.
5. La lettera b) del comma 5 dell’articolo 4 della l.r. 22/2009 è
abrogata.
16
6. Al numero 1) della lettera c) del comma 5 dell’articolo 4 della
l.r. 22/2009 le parole:
“AVD_P2,” sono soppresse.
7. Alla lettera d) del comma 5 dell’articolo 4 della l.r. 22/2009
sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “, ad eccezione di
quelli per i quali i piani dei parchi prevedono interventi di
recupero mediante ristrutturazione edilizia o demolizione e
ricostruzione. In tal caso l’ampliamento consentito dalla
presente legge non si somma a quello eventualmente previsto
dai suddetti piani”.
8. Alla lettera e) del comma 5 dell’articolo 4 della l.r. 22/2009
sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “, ad eccezione di
quelli di cui all’atto unilaterale d’obbligo così come previsto al
comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 13/1990”.
9. Alla lettera g) del comma 5 dell’articolo 4 della l.r. 22/2009
prima delle parole: “per gli edifici censiti” sono inserite le
seguenti: “fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1,”.
10. Dopo il comma 5 dell’articolo 4 della l.r. 22/2009 sono
inseriti i seguenti:
“5 bis. Negli ambiti di tutela integrale definiti dal PPAR o dalle
disposizioni dei piani regolatori comunali ad esso adeguati sono
ammessi gli interventi di ampliamento, nonché gli interventi di
demolizione e ricostruzione con i limiti di cui all’articolo 1,
comma 1; in quest’ultimo caso il nuovo edificio deve occupare
almeno la metà dell’area di sedime di quello preesistente e la
ricostruzione deve avvenire secondo il tipo edilizio e le
caratteristiche edilizie storiche.
5 ter. In deroga ai divieti stabiliti dal comma 5, lettera c), nelle
fasce di territorio inondabile da piene con tempi di ritorno sino a
200 anni individuate dai Piani stralcio di bacino per l’assetto
idrogeologico (PAI), sono ammessi gli interventi di cui all’articolo
1 ricadenti nelle zone urbanistiche per le quali i procedimenti di
mitigazione del rischio di cui all’articolo 23 delle NTA del PAI dei
bacini regionali o analoghi siano stati regolarmente conclusi con
l’atto comunale di recepimento delle prescrizioni regionali e con
l’effettiva realizzazione delle opere previste nel piano di
mitigazione, nonché gli interventi di cui all’articolo 1 in cui il
piano base della nuova opera è collocato al di sopra del livello
atteso stimato per la piena di 50 cm. e l’opera stessa non
prevede comunque attacchi a terra.”.
11. Al comma 8 dell’articolo 4 della l.r. 22/ 2009 le parole “ l.r. 4
ottobre 1999, n.26 (Norme ed indirizzi per il settore del
commercio)” sono sostituite dalle seguenti: “l.r. 10 novembre
2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio)”.
LR 22/2009 - Articolo 4 - Ambito di applicazione
LR 22/2009 - Articolo 4 - Ambito di applicazione
Nota: Come modificato dall’art. 4 della L.R. 21 dicembre
2010, n. 19
c. 1. Gli interventi di cui alla presente legge riguardano gli
edifici ultimati alla data del 31 dicembre 2008 e sono
consentiti, per quanto riguarda le altezze, la densità
edilizia, le volumetrie, il numero dei piani e gli altri
parametri urbanistico-edilizi individuati dai Comuni con
l'atto di cui all'articolo 9, comma 1, in deroga ai
regolamenti edilizi e alle previsioni dei piani urbanistici e
territoriali comunali, provinciali e regionali. La presente
legge specifica i casi in cui dette deroghe non sono
consentite. Per edifici ultimati si intendono quelli così
definiti dall'articolo 31, comma 2, della legge 28 febbraio
1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle
17
c. 1. Gli interventi di cui alla presente legge riguardano gli
edifici in corso di ristrutturazione o quelli ultimati alla data
del 31 dicembre 2008 e sono consentiti, per quanto riguarda
le altezze, la densità edilizia, le volumetrie, il numero dei
piani e gli altri parametri urbanistico-edilizi individuati dai
Comuni con l'atto di cui all'articolo 9, comma 1, in deroga
ai regolamenti edilizi e alle previsioni dei piani urbanistici e
territoriali comunali, provinciali e regionali. La presente
legge specifica i casi in cui dette deroghe non sono
consentite. Per edifici ultimati si intendono quelli così
definiti dall'articolo 31, comma 2, della legge 28 febbraio
1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle
opere edilizie). Restano comunque fermi, salvo quanto
previsto al comma 2, i limiti inderogabili di altezza e di
distanza tra i fabbricati stabiliti dal d.m. 1444/1968, ivi
inclusi quelli stabiliti dagli strumenti urbanistici ai sensi
dell'articolo 8, primo comma, numero 4), del decreto
ministeriale medesimo.
opere edilizie). Restano comunque fermi, salvo quanto
previsto al comma 2, i limiti inderogabili di altezza e di
distanza tra i fabbricati stabiliti dal d.m. 1444/1968, ivi
inclusi quelli stabiliti dagli strumenti urbanistici ai sensi
dell'articolo 8, primo comma, numero 4), del decreto
ministeriale medesimo.
AI - art. 4 comma 1: I Comuni entro 45 giorni dall’entrata in
vigore della legge debbono individuare ulteriori parametri
urbanistico edilizi oltre a quelli già individuati dalla legge, in
quanto molti strumenti urbanistici ne prevedono alcuni (es.
rapporti di copertura, rapporti di impermeabilizzazione, etc)
che se non fossero derogabili renderebbero di fatto
inapplicabile la legge nella maggior parte dei casi. Si
evidenzia che i limiti di densità edilizia stabiliti dal D.M.
1444/68 potranno essere derogati (e questo, ad esempio,
permetterà di consentire molti interventi in zona agricola che
altrimenti sarebbero stati impossibili), mentre rimangono
inderogabili quelli di altezza e di distanza tra fabbricati,
salvo quanto previsto al successivo comma, ovvero che
rimangono comunque valide le deroghe previste dall’art. 11
del D.L.gs. 115/2008 e dall’art. 8 della L.R. 14/2008 relative
ai cosiddetti extraspessori necessari per il miglioramento
dell’efficienza energetica. Si sottolinea infine che vi è una
evidente mancanza di raccordo tra le previsioni di questo
comma relative alle sopra richiamate ulteriori possibili
deroghe ai parametri urbanistico – edilizi da parte dei
Comuni e quanto stabilito dal successivo art. 9, comma 1, il
quale, ad una sommaria lettura sembrerebbe consentire
soltanto ulteriori limitazioni al campo di applicazione della
legge. In realtà dal combinato disposto dell’art. 4, comma 1
e dell’art. 9, comma 1 risulta evidente che lo strumento per
dare attuazioni alle previsioni di tali commi è una delibera di
Consiglio Comunale, la quale oltre a porre ulteriori
limitazioni all’applicabilità della legge, può invece introdurre
ulteriori deroghe ai regolamenti edilizi e alle previsioni dei
piani urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali.
In ogni caso, come espressamente stabilito dalla legge,
non potranno essere derogate le distanze tra fabbricati
stabilite dal D.M 1444/68; per quanto riguarda le distanze
dai confini non potranno in ogni caso essere pregiudicati
eventuali diritti di terzi, sempre per quanto riguarda le
distanze dai confini sono comunque fatte salve eventuali
distanze inferiori previste dagli strumenti urbanistici o dai
regolamenti edilizi (es. possibilità di allineamenti a fronti
preesistenti, etc.).
c. 2. Gli interventi di cui alla presente legge, purché non
vengano superati i limiti di incremento rispettivamente
stabiliti dagli articoli 1 e 2, comportano anche
l'applicazione delle deroghe previste dalla normativa
statale, regionale e dai regolamenti edilizi in merito alle
distanze minime tra edifici e alle distanze minime di
protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime
degli edifici, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo
11 del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della
direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali
dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della
direttiva 93/76/CEE) e alla l.r. 17 giugno 2008, n. 14
(Norme per l'edilizia sostenibile). Ferme restando tali
deroghe, gli incrementi volumetrici e gli incentivi economici
stabiliti dalla presente legge sono alternativi e non
cumulabili con quelli previsti dalle suddette normative.
AI - art. 4 comma 2: valgono le considerazioni fatte per
l’art. 4 comma 1.
18
c. 2. Gli interventi di cui alla presente legge, purché non
vengano superati i limiti di incremento rispettivamente
stabiliti dagli articoli 1 e 2, comportano anche
l'applicazione delle deroghe previste dalla normativa
statale, regionale e dai regolamenti edilizi in merito alle
distanze minime tra edifici e alle distanze minime di
protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime
degli edifici, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo
11 del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della
direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali
dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della
direttiva 93/76/CEE) e alla l.r. 17 giugno 2008, n. 14
(Norme per l'edilizia sostenibile). Ferme restando tali
deroghe, gli incrementi volumetrici e gli incentivi economici
stabiliti dalla presente legge sono alternativi e non cumulabili
con quelli previsti dalle suddette normative.
: Gli
ampliamenti previsti dalla presente legge possono essere
realizzati in aggiunta agli incrementi volumetrici
eventualmente previsti dagli strumenti urbanistici
2 bis. Gli interventi di cui alla presente legge comportano la
deroga di tutti i parametri urbanistico-edilizi previsti dalla
l.r. 13/1990, fatta eccezione per l’altezza massima degli
edifici in relazione alla loro destinazione d’uso e per le
distanze che debbono essere osservate dagli allevamenti di
tipo industriale.
c. 3. Su uno stesso edificio gli interventi di cui agli articoli 1
e 2 non sono tra loro cumulabili. L'edificio che ha usufruito
nel periodo di efficacia della presente legge di uno di detti
interventi non può ulteriormente usufruire di interventi di
ampliamento o di demolizione e ricostruzione con
ampliamento.
c. 3. Su uno stesso edificio gli interventi di cui agli articoli 1
e 2 non sono tra loro cumulabili. L'edificio che ha usufruito
nel periodo di efficacia della presente legge di uno di detti
interventi non può ulteriormente usufruire di interventi di
ampliamento o di demolizione e ricostruzione con
ampliamento.
c. 4. Per gli edifici costituiti da più unità immobiliari
appartenenti a diversi proprietari, gli interventi di cui alla
presente legge sono consentiti nel rispetto delle norme che
disciplinano, a seconda delle situazioni giuridiche coinvolte,
la comproprietà o il condominio negli edifici.
c. 4. Per gli edifici costituiti da più unità immobiliari
appartenenti a diversi proprietari, gli interventi di cui alla
presente legge sono consentiti nel rispetto delle norme che
disciplinano, a seconda delle situazioni giuridiche coinvolte,
la comproprietà o il condominio negli edifici.
AI - art. 4 comma 4: Richiamato quanto evidenziato in
premessa si ricorda che per la definizione di edificio ci si
deve riferire alla lett. bb) del Regolamento Edilizio Tipo
Regionale.
c. 5. Gli interventi di cui alla presente legge non sono
ammessi:
c. 5. Gli interventi di cui alla presente legge non sono
ammessi:
a) nelle zone A (centri storici) di cui al d.m. 1444/1968; a)
nelle zone A (centri storici) di cui al d.m. 1444/1968,
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1 bis e dal
comma 3 dell’articolo 2;
a) nelle zone A (centri storici) di cui al d.m. 1444/1968;
b) nelle aree di tutela integrale dei piani regolatori
comunali adeguati al Piano paesistico ambientale
regionale (PPAR). Per i Comuni privi di strumento
urbanistico adeguato, si osservano le norme relative
agli ambiti di tutela integrale definite dallo stesso
PPAR;
c)
b) nelle aree di tutela integrale dei piani regolatori comunali
adeguati al Piano paesistico ambientale regionale
(PPAR). Per i Comuni privi di strumento urbanistico
adeguato, si osservano le norme relative agli ambiti di
tutela integrale definite dallo stesso PPAR;
per quanto riguarda le individuazioni contenute nel:
1) piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico dei
bacini di rilievo regionale: nella fascia di territorio
inondabile assimilabile a piene con tempi di ritorno
fino a duecento anni dei principali corsi d'acqua dei
bacini regionali, nelle aree di versante in dissesto
AVD_P2, AVD_P3 e AVD_P4 e nelle aree di
versante interessate da valanghe a rischio molto
elevato AVV_R4;
2) piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del
bacino interregionale Marecchia-Conca: nelle fasce
di territorio con probabilità di esondazione
corrispondenti a piene con tempo di ritorno di
duecento anni e nelle aree di versante in condizione
di dissesto;
3) piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del
fiume Tronto: nelle aree di versante a pericolosità
molto elevata H3 e nelle aree a rischio elevato o
molto elevato di inondazione, E3 ed E4;
4) piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del
fiume Tevere: le zone individuate a rischio molto
elevato per fenomeni franosi, R4;
19
c) per quanto riguarda le individuazioni contenute nel:
1) piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico
dei bacini di rilievo regionale: nella fascia di
territorio inondabile assimilabile a piene con tempi
di ritorno fino a duecento anni dei principali corsi
d'acqua dei bacini regionali, nelle aree di versante
in dissesto AVD_P2, AVD_P3 e AVD_P4 e nelle
aree di versante interessate da valanghe a rischio
molto elevato AVV_R4;
2) piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico
del bacino interregionale Marecchia-Conca: nelle
fasce di territorio con probabilità di esondazione
corrispondenti a piene con tempo di ritorno di
duecento anni e nelle aree di versante in condizione
di dissesto;
3) piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico
del fiume Tronto: nelle aree di versante a
pericolosità molto elevata H3 e nelle aree a rischio
elevato o molto elevato di inondazione, E3 ed E4;
4) piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico
del fiume Tevere: le zone individuate a rischio
molto elevato per fenomeni franosi, R4;
d) per gli immobili ricadenti nelle zone di cui alle lettere
a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 12 della legge 6
dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree
protette) dei parchi e delle riserve naturali;
e)
sulle aree dichiarate inedificabili per legge, per
sentenza, per provvedimento amministrativo, per
contratto o per atto d'obbligo unilaterale;
f)
per gli edifici privati che sorgono su aree demaniali o
vincolate ad uso pubblico e per gli edifici anche
parzialmente abusivi per i quali non sia intervenuto il
condono;
d) per gli immobili ricadenti nelle zone di cui alle lettere
a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 12 della legge 6
dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree
protette) dei parchi e delle riserve naturali , ad
eccezione di quelli per i quali i piani dei parchi
prevedono interventi di recupero mediante
ristrutturazione edilizia o demolizione e
ricostruzione. In tal caso l’ampliamento consentito
dalla presente legge non si somma a quello
eventualmente previsto dai suddetti piani;
g) per gli edifici censiti ai sensi degli articoli 15, comma 3
e 40 delle NTA del PPAR, nonché dell'articolo 15,
comma 2, della l.r. 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie
per il territorio agricolo), sottoposti a restauro e a
risanamento conservativo. Per i Comuni privi di
strumento urbanistico adeguato al PPAR il divieto è
riferito agli edifici presenti nella carta IGM 1892/1895.
AI - art. 4 comma 5: I divieti stabiliti dal presente comma
non sono derogabili dai Comuni. Si precisa altresì che per
quanto riguarda le aree di tutela integrale – anche se
altrimenti denominate dai PRG comunali adeguati al PPAR valgono comunque le esenzioni previste dall’art. 60 del
P.P.A.R. o quelle richiamate negli strumenti urbanistici ad
esso adeguati.
e) sulle aree dichiarate inedificabili per legge, per
sentenza, per provvedimento amministrativo, per
contratto o per atto d'obbligo unilaterale ad
eccezione di quelli di cui all’atto unilaterale
d’obbligo così come previsto al comma 1
dell’articolo 14 della l.r. 13/1990;
f) per gli edifici privati che sorgono su aree demaniali o
vincolate ad uso pubblico e per gli edifici anche
parzialmente abusivi per i quali non sia intervenuto
il condono;
g) “fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1,
per gli edifici censiti ai sensi degli articoli 15, comma
3 e 40 delle NTA del PPAR, nonché dell'articolo 15,
comma 2, della l.r. 8 marzo 1990, n. 13 (Norme
edilizie per il territorio agricolo), sottoposti a
restauro e a risanamento conservativo. Per i Comuni
privi di strumento urbanistico adeguato al PPAR il
divieto è riferito agli edifici presenti nella carta IGM
1892/1895.
5 bis. Negli ambiti di tutela integrale definiti dal PPAR o
dalle disposizioni dei piani regolatori comunali ad esso
adeguati sono ammessi gli interventi di ampliamento,
nonché gli interventi di demolizione e ricostruzione con i
limiti di cui all’articolo 1, comma 1; in quest’ultimo caso il
nuovo edificio deve occupare almeno la metà dell’area di
sedime di quello preesistente e la ricostruzione deve
avvenire secondo il tipo edilizio e le caratteristiche edilizie
storiche.
5 ter. In deroga ai divieti stabiliti dal comma 5, lettera c),
nelle fasce di territorio inondabile da piene con tempi di
ritorno sino a 200 anni individuate dai Piani stralcio di
bacino per l’assetto idrogeologico (PAI), sono ammessi gli
interventi di cui all’articolo 1 ricadenti nelle zone
urbanistiche per le quali i procedimenti di mitigazione del
rischio di cui all’articolo 23 delle NTA del PAI dei bacini
regionali o analoghi siano stati regolarmente conclusi con
l’atto comunale di recepimento delle prescrizioni regionali
e con l’effettiva realizzazione delle opere previste nel piano
di mitigazione, nonché gli interventi di cui all’articolo 1 in
cui il piano base della nuova opera è collocato al di sopra
del livello atteso stimato per la piena di 50 cm. e l’opera
stessa non prevede comunque attacchi a terra.
c. 6. Per gli interventi sugli immobili aventi valore artistico,
storico, culturale o paesaggistico è fatto salvo quanto
stabilito dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge
20
c. 6. Per gli interventi sugli immobili aventi valore artistico,
storico, culturale o paesaggistico è fatto salvo quanto
stabilito dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge
6 luglio 2002, n. 137).
6 luglio 2002, n. 137).
c. 7. Per gli edifici e gli impianti esistenti delle strutture
ricettive ricadenti nell'ambito di applicazione della l.r. 11
luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in
materia di turismo), gli incrementi volumetrici restano
disciplinati dall'articolo 19 della legge regionale medesima.
Nelle strutture ricettive alberghiere di cui al capo I del
titolo II della l.r. 9/2006, nel caso di ristrutturazione edilizia
o urbanistica con demolizione e ricostruzione secondo le
procedure di cui all'articolo 19 della citata l.r. 9/2006, è
consentito un incremento volumetrico sino al 35 per cento
rispetto al volume preesistente. I piani particolareggiati ed i
piani di recupero di cui al citato articolo 19 possono essere
anche di iniziativa privata.
c. 7. Per gli edifici e gli impianti esistenti delle strutture
ricettive ricadenti nell'ambito di applicazione della l.r. 11
luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in
materia di turismo), gli incrementi volumetrici restano
disciplinati dall'articolo 19 della legge regionale medesima.
Nelle strutture ricettive alberghiere di cui al capo I del
titolo II della l.r. 9/2006, nel caso di ristrutturazione edilizia
o urbanistica con demolizione e ricostruzione secondo le
procedure di cui all'articolo 19 della citata l.r. 9/2006, è
consentito un incremento volumetrico sino al 35 per cento
rispetto al volume preesistente. I piani particolareggiati ed i
piani di recupero di cui al citato articolo 19 possono essere
anche di iniziativa privata.
c. 8. Le norme della presente legge non possono essere
applicate agli edifici aventi destinazione commerciale,
quando comportano una deroga alle disposizioni di cui alla
l.r. 4 ottobre 1999, n. 26 (Norme ed indirizzi per il settore
del commercio), circa i limiti dimensionali delle strutture di
vendita e la dotazione minima di parcheggi.
c. 8. Le norme della presente legge non possono essere
applicate agli edifici aventi destinazione commerciale,
quando comportano una deroga alle disposizioni di cui alla
l.r. 4 ottobre 1999, n. 26 (Norme ed indirizzi per il settore
del commercio) l.r. 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in
materia di commercio)., circa i limiti dimensionali delle
strutture di vendita e la dotazione minima di parcheggi.
AI - art. 4 comma 8: Il comma deve essere letto nel senso
che non è consentita l’applicazione della legge qualora gli
incrementi determinino un passaggio da un esercizio di
vicinato ad una media struttura di vendita, oppure da una
media struttura di vendita a una grande struttura di vendita.
c. 9. L'applicazione delle disposizioni di cui alla presente
legge non può in ogni caso derogare le prescrizioni in
materia di sicurezza stradale e antisismica, né gli interventi
in essa previsti possono essere considerati interventi in
sanatoria. Nelle zone di protezione stradale di cui al d.m.
1444/1968, gli interventi di cui alla presente legge sono
consentiti purché non comportino l'avanzamento
dell'edificio esistente sul fronte stradale.
c. 9. L'applicazione delle disposizioni di cui alla presente
legge non può in ogni caso derogare le prescrizioni in
materia di sicurezza stradale e antisismica, né gli interventi
in essa previsti possono essere considerati interventi in
sanatoria. Nelle zone di protezione stradale di cui al d.m.
1444/1968, gli interventi di cui alla presente legge sono
consentiti purché non comportino l'avanzamento
dell'edificio esistente sul fronte stradale.
AI - art. 4, comma 9: Il riferimento al D.M. 1444/1968 per le
zone di protezione stradale va inteso come riferimento al
D.M. 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione
del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del
perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge 6
agosto 1967, n. 765).
LR 22/2009 - Articolo 5 - Procedimento
LR 22/2009 - Articolo 5 - Procedimento
Nota: Come modificato dall’art. 5 della L.R. 21 dicembre
2010, n. 19
c. 1. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio avviene secondo
quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente.
Alla domanda o denuncia del proprietario interessato, o al
progetto nel caso di opere pubbliche, deve essere allegata
anche una relazione, redatta dal progettista o da un tecnico
abilitato, che asseveri, relativamente agli interventi di
ampliamento, il miglioramento del comportamento
energetico da conseguire, nonché il mantenimento della
21
c. 1. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio avviene secondo
quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente.
Alla domanda o denuncia del proprietario interessato, o al
progetto nel caso di opere pubbliche, deve essere allegata
anche una relazione, redatta dal progettista o da un tecnico
abilitato, che asseveri, relativamente agli interventi di
ampliamento, il miglioramento del comportamento
energetico da conseguire, nonché il mantenimento della
destinazione in atto nei casi previsti dalla presente legge e,
relativamente agli interventi di cui all'articolo 3, il
miglioramento o l'adeguamento della sicurezza antisismica.
Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, la
relazione del tecnico abilitato deve asseverare la necessità
del rinnovamento e dell'adeguamento o del miglioramento
dell'edificio sotto il profilo della sicurezza antisismica, il
mantenimento della destinazione in atto nei casi previsti
dalla presente legge, nonché il miglioramento dell'efficienza
energetica e l'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili
secondo quanto previsto dalla presente legge.
destinazione in atto nei casi previsti dalla presente legge e,
relativamente agli interventi di cui all'articolo 3, il
miglioramento o l'adeguamento della sicurezza antisismica.
Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, la
relazione del tecnico abilitato deve asseverare la necessità
del rinnovamento e dell'adeguamento o del miglioramento
dell'edificio sotto il profilo della sicurezza antisismica, il
mantenimento della destinazione in atto nei casi previsti dalla
presente legge, nonché il miglioramento dell'efficienza
energetica e l'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili
secondo quanto previsto dalla presente legge.
AI - art. 5 comma 1: I titoli abilitativi edilizi sono quelli
previsti dal D.P.R. 380/2001 e non sono previste specifiche
semplificazioni; sono anzi previste ulteriori asseverazioni in
merito al rispetto di quanto richiesto dalla legge per gli
aspetti energetici, sismici, etc.; si vedano anche le
considerazioni svolte a proposito dell’art. 2, comma 1.
Per gli aspetti energetici, la disposizione in esame ha
volutamente utilizzato il termine “asseverazione” e non
quello di “certificazione”, per intendere una valutazione agile
e semplificata che il progettista o altro tecnico abilitato
possono svolgere.
c. 2. L'utilizzo delle tecniche costruttive e il rispetto delle
condizioni di cui al comma 1 sono attestati dal direttore dei
lavori o da altro professionista abilitato con la
comunicazione di ultimazione dei lavori. In mancanza di
detti requisiti, non può essere certificata l'agibilità delle
opere realizzate. L'attestazione deve riguardare anche il
rispetto della normativa statale e regionale vigente in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
c. 2. L'utilizzo delle tecniche costruttive e il rispetto delle
condizioni di cui al comma 1 sono attestati dal direttore dei
lavori o da altro professionista abilitato con la
comunicazione di ultimazione dei lavori. In mancanza di
detti requisiti, non può essere certificata l'agibilità delle
opere realizzate. L'attestazione deve riguardare anche il
rispetto della normativa statale e regionale vigente in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
c. 3. Gli interventi che riguardano parti strutturali non
possono
essere
realizzati
in
mancanza
della
documentazione attestante il rispetto della normativa
antisismica vigente.
c. 3. Gli interventi che riguardano parti strutturali non
possono
essere
realizzati
in
mancanza
della
documentazione attestante il rispetto della normativa
antisismica vigente.
c. 4. Per i procedimenti di cui alla presente legge gli Enti
locali possono stabilire l'incremento dei diritti di segreteria
in misura non superiore al 100 per cento. Le risorse così
determinate sono utilizzate per l'attivazione di progetti di
produttività finalizzati alla gestione dei procedimenti
medesimi, nonché allo svolgimento dei successivi controlli.
c. 4. Per i procedimenti di cui alla presente legge gli Enti
locali possono stabilire l'incremento dei diritti di segreteria
in misura non superiore al 100 per cento. Le risorse così
determinate sono utilizzate per l'attivazione di progetti di
produttività finalizzati alla gestione dei procedimenti
medesimi, nonché allo svolgimento dei successivi controlli.
AI - art. 5 comma 4: Con la delibera di cui all’art. 9, o con
altra apposita delibera, i Comuni devono dare attuazione al
presente comma, stabilendo la percentuale di incremento
dei diritti di segreteria, per far fronte in maniera ottimale al
probabile incremento del numero di domande.
c. 5. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, gli
interventi di cui alla presente legge sono subordinati
all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla
previsione da parte del Comune dell'attuazione delle stesse
nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati
di procedere all'attuazione o all'adeguamento delle
medesime contemporaneamente alla realizzazione degli
interventi.
c. 5. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, gli
interventi di cui alla presente legge sono subordinati
all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla
previsione da parte del Comune dell'attuazione delle stesse
nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati
di procedere all'attuazione o all'adeguamento delle
medesime contemporaneamente alla realizzazione degli
interventi.
5 bis. Ai fini della presente legge per destinazione in atto si
intende quella legittimata alla data della domanda di cui al
22
comma 1.
LR 22/2009 - Articolo 6 - Riduzione del contributo di
costruzione
LR 22/2009 - Articolo 6 - Riduzione del contributo di
costruzione
Nota: Come modificato dall’art. 6 della L.R. 21 dicembre
2010, n. 19
c. 1. Per gli interventi di ampliamento il contributo di
costruzione, se dovuto, è commisurato al solo ampliamento
ridotto del 20 per cento.
c. 1. Per gli interventi di ampliamento il contributo di
costruzione, se dovuto, è commisurato al solo ampliamento
ridotto del 20 per cento.
c. 2. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione il
contributo di costruzione, se dovuto, è determinato in
ragione dell'80 per cento per la parte eseguita in
ampliamento e del 20 per cento per la parte ricostruita.
c. 2. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione il
contributo di costruzione, se dovuto, è determinato in
ragione dell'80 per cento per la parte eseguita in
ampliamento e del 20 per cento per la parte ricostruita.
c. 3. La riduzione del contributo di costruzione di cui ai
commi 1 e 2 non si applica ai casi di mutamento della
destinazione d'uso di cui all'articolo 2, comma 2. I Comuni
destinano tale contributo agli interventi di messa in
sicurezza degli edifici scolastici.
c. 3. La riduzione del contributo di costruzione di cui ai
commi 1 e 2 non si applica ai casi di mutamento della
destinazione d'uso di cui all'articolo 2, comma 2 all'articolo
2. I Comuni destinano tale contributo agli interventi di
messa in sicurezza degli edifici scolastici.
AI - art. 6 comma 3: il secondo periodo di questo comma
deve essere letto nel senso che in caso di mutamento della
destinazione d’uso di cui all’art. 2, comma 2 (e solo in
questa ipotesi) la quota di contributo di costruzione deve
essere destinata agli interventi di messa in sicurezza degli
edifici scolastici.
c. 4. Il contributo di costruzione non è dovuto qualora gli
interventi di demolizione e ricostruzione comportino
l'accessibilità totale dell'unità immobiliare ai fini del
superamento delle barriere architettoniche.
c. 4. Il contributo di costruzione non è dovuto qualora gli
interventi di demolizione e ricostruzione comportino
l'accessibilità totale dell'unità immobiliare ai fini del
superamento delle barriere architettoniche.
AI - art. 6 comma 4: il comma deve essere inteso
esattamente nella sua disposizione letterale e quindi
qualora gli interventi di demolizione e ricostruzione
comportino l’accessibilità dell’unità immobiliare ai fini del
superamento delle barriere architettoniche il contributo di
costruzione non è dovuto.
Al riguardo il Regolamento per l'eliminazione delle
barriere architettoniche (DM 14 giugno 1989, n. 236),
all’art. 3, comma 1, stabilisce:
“In relazione alle finalità delle presenti norme si
considerano tre livelli di qualità dello spazio costruito.
L'accessibilità esprime il più alto livello in quanto ne
consente la totale fruizione nell'immediato.
La visitabilità rappresenta un livello di accessibilità
limitato ad una parte più o meno estesa dell'edificio o delle
unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di
relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o
impedita capacità motoria o sensoriale.
La adattabilità rappresenta un livello ridotto di qualità,
potenzialmente suscettibile, per originaria previsione
progettuale, di trasformazione in livello di accessibilità;
l'adattabilità è, pertanto, un'accessibilità differita”.
c. 5. Restano ferme le ipotesi di riduzione del contributo di
costruzione previste dalla normativa vigente.
23
c. 5. Restano ferme le ipotesi di riduzione del contributo di
costruzione previste dalla normativa vigente.
LR 22/2009 - Articolo 7 - Controlli e sanzioni
LR 22/2009 - Articolo 7 - Controlli e sanzioni
Nota: Come modificato dall’art. 7 della L.R. 21 dicembre
2010, n. 19
c. 1. Ferme le attività di vigilanza previste dalla normativa
vigente, la Giunta regionale dispone semestralmente, in
collaborazione con i Comuni, accertamenti e ispezioni a
campione sugli edifici oggetto degli interventi di cui alla
presente legge e sui livelli di efficienza conseguiti. I controlli
a campione possono svolgersi entro cinque anni dalla data
di fine lavori.
c. 1. Ferme le attività di vigilanza previste dalla normativa
vigente, la Giunta regionale dispone semestralmente, in
collaborazione con i Comuni, accertamenti e ispezioni a
campione sugli edifici oggetto degli interventi di cui alla
presente legge su almeno il 3 per cento degli edifici oggetto
degli interventi di cui alla presente legge, con priorità per
quelli aventi una volumetria superiore a 5.000 metri cubi, e
sui livelli di efficienza conseguiti. I controlli a campione
possono svolgersi entro cinque anni dalla data di fine lavori.
c. 2. Il mancato riscontro di quanto attestato ai sensi
dell'articolo 5, commi 1 e 2, ferma restando l'eventuale
applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti di cui al
titolo IV del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia),
comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria pari al
doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile
conseguente alla realizzazione dei maggiori volumi o delle
maggiori superfici, nonché l'annullamento delle riduzioni
del contributo di costruzione di cui all'articolo 6.
c. 2. Il mancato riscontro di quanto attestato ai sensi
dell'articolo 5, commi 1 e 2, ferma restando l'eventuale
applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti di cui al
titolo IV del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia),
comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria pari al
doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile
conseguente alla realizzazione dei maggiori volumi o delle
maggiori superfici, nonché l'annullamento delle riduzioni
del contributo di costruzione di cui all'articolo 6.
AI - art. 7 comma 2: Si prevede che in caso di abusi edilizi
relativi ad interventi richiesti ai sensi della presente legge
oltre all’applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti di
cui al titolo IV del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, siano irrogate
ulteriori sanzioni.
Art. 8 – L.R. 21 dicembre 2010, n. 19
(Modifica all’articolo 8)
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 22/2009 è
abrogata.
2. Sono fatti salvi i procedimenti attivati sulla base di bandi
pubblicati prima dell’entrata in vigore della presente legge.
LR 22/2009 - Articolo 8 - Contratti di lavori pubblici sotto
soglia comunitaria
LR 22/2009 - Articolo 8 - Contratti di lavori pubblici sotto
soglia comunitaria
Nota: Come modificato dall’art. 8 della L.R. 21 dicembre
2010, n. 19
c. 1. Ai contratti di lavori di cui al comma 7 bis dell'articolo
122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), da
affidare nel territorio regionale, si applicano le seguenti
norme integrative:
c. 1. Ai contratti di lavori di cui al comma 7 bis dell'articolo
122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), da
affidare nel territorio regionale, si applicano le seguenti
norme integrative:
a) i soggetti da invitare, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità
e trasparenza, sono individuati previa pubblicazione di
un avviso nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono
i lavori e nell'albo della stazione appaltante. Per la
Regione e per gli enti e le aziende da essa dipendenti,
a) i soggetti da invitare, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, sono individuati previa pubblicazione di un
avviso nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i
lavori e nell'albo della stazione appaltante. Per la Regione e
per gli enti e le aziende da essa dipendenti, l'avviso è
24
l'avviso è pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione;
pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione;
b) (lettera abrogata dall’art. 50, comma 2, l.r. 22 dicembre
2009, n. 31)
b) (lettera abrogata dall’art. 50, comma 2, l.r. 22 dicembre
2009, n. 31)
c) per la stima degli importi da porre a base della
procedura, le stazioni appaltanti utilizzano i propri
prezzari e, in mancanza, il prezzario regionale,
formalmente adottati ai sensi dell'articolo 133, comma
8, del decreto legislativo 163/2006 e vigenti al momento
dell'avvio della procedura.
c) per la stima degli importi da porre a base della
procedura, le stazioni appaltanti utilizzano i propri
prezzari e, in mancanza, il prezzario regionale,
formalmente adottati ai sensi dell'articolo 133, comma
8, del decreto legislativo 163/2006 e vigenti al momento
dell'avvio della procedura.
Art. 9 – L.R. 21 dicembre 2010, n. 19
(Modifica all’articolo 9)
1. Al comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 22/2009 le parole: “i
successivi diciotto mesi” sono sostituite dalle parole: “il 30
giugno 2012”.
LR 22/2009 - Articolo 9 - Norme transitorie e finali
LR 22/2009 - Articolo 9 - Norme transitorie e finali
Nota: Come modificato dall’art. 9 della L.R. 21 dicembre
2010, n. 19
c. 1. I Comuni, entro il termine perentorio di
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, possono limitarne l'applicabilità in
relazione a determinati immobili o zone del proprio
territorio, sulla base di specifiche motivazioni dovute alla
saturazione edificatoria delle aree o ad altre preminenti
valutazioni di carattere urbanistico o paesaggistico o
ambientale.
c. 1. I Comuni, entro il termine perentorio di
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, possono limitarne l'applicabilità in
relazione a determinati immobili o zone del proprio
territorio, sulla base di specifiche motivazioni dovute alla
saturazione edificatoria delle aree o ad altre preminenti
valutazioni di carattere urbanistico o paesaggistico o
ambientale.
AI - art. 9, comma 1: si rimanda alle considerazioni svolte a
proposito dell’art. 4, comma 1. Si ribadisce inoltre la
perentorietà del termine di 45 giorni entro il quale i Comuni
debbono approvare gli specifici atti previsti dal comma.
c. 2. Le domande o gli strumenti urbanistici di iniziativa
privata riguardanti gli interventi di cui alla presente legge
devono essere presentati al Comune territorialmente
competente a decorrere dalla scadenza del termine di cui al
comma 1 e comunque entro e non oltre i successivi diciotto
mesi, a pena di decadenza dal relativo diritto.
c. 3. La Giunta regionale adotta la deliberazione di cui
all'articolo 2, comma 1, entro dieci giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
c. 2. Le domande o gli strumenti urbanistici di iniziativa
privata riguardanti gli interventi di cui alla presente legge
devono essere presentati al Comune territorialmente
competente a decorrere dalla scadenza del termine di cui al
comma 1 e comunque entro e non oltre i successivi diciotto
mesi il 30 giugno 2012, a pena di decadenza dal relativo
diritto.
c. 3. La Giunta regionale adotta la deliberazione di cui
all'articolo 2, comma 1, entro dieci giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 10 – L.R. 21 dicembre 2010, n. 19
(Norma transitoria)
1. I Comuni adeguano gli atti adottati ai sensi dell’articolo 9,
comma 1, della l.r. 22/2009, limitatamente alle disposizioni
25
previste nella presente legge, entro il termine perentorio di
quarantacinque giorni dalla data della sua entrata in vigore.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
domande per gli interventi di cui alla l.r. 22/2009 possono
essere presentate dopo il termine indicato al comma 1.
3. Con la medesima decorrenza stabilita dal comma 2, le
richieste di titolo abilitativo edilizio già presentate alla data di
entrata in vigore della presente legge possono essere
modificate in adeguamento alle nuove disposizioni introdotte.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, i procedimenti in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono
conclusi secondo la normativa previgente.
LR 22/2009 - Articolo 10 - Dichiarazione d'urgenza
LR 22/2009 - Articolo 10 - Dichiarazione d'urgenza
c. 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nel Bollettino ufficiale della Regione.
c. 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nel Bollettino ufficiale della Regione.
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Nota al testo originario della LEGGE REGIONALE 08 ottobre 2009, n. 22 - Interventi della Regione per il riavvio delle attività
edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche
di edilizia sostenibile.
( B.U. 15 ottobre 2009, n. 96 )
AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17, IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE
VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE;
b) LA STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE.
NOTE
Nota all'art. 1, comma 2
Il testo dell'articolo 16, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale) è il seguente:
"Art. 16 - (Mutui agevolati) - Omissis.
La superficie massima delle nuove abitazioni di cui al presente articolo, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, non può superare,
pena la decadenza dai benefici previsti dalla presente legge, metri quadrati 95, oltre a metri quadrati 18 per autorimessa o posto macchina."
Nota all'art. 1, comma 6
Il testo dell'articolo 15, comma 2, della legge regionale 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il territorio agricolo) è il seguente:
"Art. 15 - (Censimento di fabbricati rurali. Edifici di valore storico e architettonico) - Omissis.
2. Nello stesso termine ciascun comune, sentita la commissione edilizia comunale integrata ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 21 agosto 1984, n.
24, compila un apposito elenco degli edifici nelle zone agricole che rivestono valore storico e architettonico anche secondo le indicazioni del
Piano Paesistico Ambientale regionale di cui alla L.R. 8 giugno 1987, n. 26.Omissis."
Note all'art. 1, comma 8
Il testo dell'articolo 3 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i
fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al
verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi
dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765) è il seguente:
"Art. 3 - (Rapporti massimi, tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde
pubblico o a parcheggi) - Per gli insediamenti residenziali, i rapporti massimi di cui all'art. 17 - penultimo comma - della legge n. 765 del 1967,
sono fissati in misura tale da assicurare per ogni abitante - insediato o da insediare - la dotazione minima, inderogabile, di mq. 18 per spazi
pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie.
Tale quantità complessiva va ripartita, di norma, nel modo appresso indicato:
a)
mq. 4,50 di aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo;
b)
mq. 2 di aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici
servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed altre;
c)
mq. 9 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con
esclusione di fasce verdi lungo le strade;
d)
mq. 2,50 di aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall'art. della legge n. 765 del 1967): tali aree - in
casi speciali - potranno essere distribuite su diversi livelli.
Ai fini dell'osservanza dei rapporti suindicati nella formazione degli strumenti urbanistici, si assume che, salvo diversa dimostrazione, ad ogni
abitante insediato o da insediare corrispondano mediamente 25 mq. di superficie lorda abitabile (pari a circa 80 mc. vuoto per pieno),
eventualmente maggiorati di una quota non superiore a 5 mq. (pari a circa 20 mc. vuoto per pieno) per le destinazioni non specificamente
residenziali ma strettamente connesse con le residenze (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.)."
- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio) è il
seguente:
"Art. 20 - (Piano attuativo per i servizi) - 1. Con riferimento alle aree ed ai beni di cui al comma 2 dell'art. 15, i comuni possono approvare un
apposito piano attuativo per i servizi (PAS).
2. Tale piano, nel rispetto delle previsioni e prescrizioni del piano regolatore generale, identifica le aree ed i beni da assoggettare ad esproprio e le
relative destinazioni.
3. Il PAS è composto dai seguenti elaborati:
27
a)
relazione sulle previsioni del PRG e sulla conformità ad esse del PAS, con previsione sommaria di spesa;
b)
identificazione delle aree sulle planimetrie dello stesso PRG e su planimetrie catasta.
4. Il PAS può essere adottato dal consiglio comunale contestualmente all'adozione del PRG e, comunque, approvato definitivamente dopo l'entrata
in vigore del PRG stesso.
5. Salvo quanto previsto dal comma 4, si applicano al PAS le norme che disciplinano i piani particolareggiati e, in particolare, quelle che ne
regolano i procedimenti di approvazione e l'efficacia."
Nota all'art. 2, comma 2
Per il testo dell'articolo 3 del d. m. 1444/1968 vedi nelle note all'art. 1, comma 8.
Nota all'art. 3, commi 1 e 2
Il testo dell'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), è il seguente:
"Art. 58 - (Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali) - 1. Per procedere al riordino,
gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di
Governo individua redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni
immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione
ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione.
2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la
destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante
allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti
di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere
effettuata entro un termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati
come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei
volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente.
3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in
assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del
bene in catasto.
4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.
5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1 è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi
gli altri rimedi di legge.
6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura
prevista al comma 2 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è
rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 sono
predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.
7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia
dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi.
8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi
comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le
disposizioni dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre
2001, n. 410."
Note all'art. 4, comma 1
- Il testo dell'articolo 31, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) è il seguente:
"Art. 31 - (Sanatoria delle opere abusive) - Omissis.
Ai fini delle disposizioni del comma precedente, si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura,
ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate
funzionalmente.
Omissis."
- Il testo dell'articolo 8, primo comma, numero 4), del d. m. 1444/1968 è il seguente:
"Art. 8 - (Limiti di altezza degli edifici) - Le altezze massime degli edifici per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue:
omissis;
4) Edifici ricadenti in altre zone: le altezze massime sono stabilite dagli strumenti urbanistici in relazione alle norme sulle distanze tra i fabbricati
di cui al successivo art. 9."
28
Nota all'art. 4, comma 2
Il testo dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali
dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) è il seguente:
"Art. 11 - (Semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative e regolamentari) - 1. Nel caso di edifici di nuova costruzione, lo
spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori
volumi e superfici necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, non sono
considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i 30
centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali
intermedi. Nel rispetto dei predetti limiti è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi
comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli
edifici.
2. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi
di copertura necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, è permesso derogare, nell'ambito delle
pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto
previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici e alle distanze minime
di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze
massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata
nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, gli interventi di
incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e
diametro non superiore a 1 metro, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa
inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di
manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive
modificazioni, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all'articolo 3,
comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, è sufficiente una comunicazione preventiva al
Comune.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione fino all'emanazione di apposita normativa regionale che renda operativi i principi
di esenzione minima ivi contenuti.
5. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non può in ogni caso derogare le prescrizioni in materia di sicurezza stradale e
antisismica.
6. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 351, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, finanziabili in riferimento alle
dotazioni finanziarie stanziate dall'articolo 1, comma 352, della legge n. 296 del 2006 per gli anni 2008 e 2009, la data ultima di inizio lavori è da
intendersi fissata al 31 dicembre 2009 e quella di fine lavori da comprendersi entro i tre anni successivi.
7. La costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300 MW, nonché le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata
dall'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, nel rispetto delle normative vigenti in
materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento
urbanistico. A tale fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione.
Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernente le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni.
8. L'autorizzazione di cui al comma 6 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate,
svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In caso
di dissenso, purché non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o del
patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, è rimessa alla Giunta regionale. Il
rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla
rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la
conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni."
Nota all'art. 4, comma 5, lett. d)
Il testo dell'articolo 12, comma 2, lettere a), b) e c) della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) è il seguente:
"Art. 12 - (Piano per il parco) - Omissis.
2. Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo:
a) riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;
b) riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione
del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie,
nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai
sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
29
c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare,
secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti
naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del
primo comma dell'articolo 31 della citata legge n. 457 del 1978, salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso;
omissis."
Note all'art. 4, comma 5, lett. g)
- Il testo degli articoli 15, n. 3), e 40 delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano paesistico ambientale regionale (PPAR), approvato con
deliberazione del Consiglio regionale 3 novembre 1989, n. 197 (pubblicata nel suppl. n. 3 al BUR n. 18 del 9 febbraio 1990), è il seguente:
"Art. 15 - (Definizione) - Omissis.
3) edifici e manufatti isolati di particolare valore architettonico o storico-documentario siti in aree extraurbane e urbane, quali edifici religiosi
(chiese, conventi e abbazie, santuari e simili), i cimiteri, gli edifici difensivi (sistemi difensivi, torri, rocche, castelli, cinte murarie e simili); gli
edifici residenziali (case rurali, ville e palazzi padronali, ville con parco, parchi e giardini, e simili), gli edifici produttivi (mulini, frantoi, fornaci,
fabbriche, officine, cartiere, gualchiere e simili), i manufatti infrastrutturali (canali, ponti, fontane rurali e simili);
omissis."
"Art. 40 - (Edifici e manufatti storici) - Gli edifici e manufatti storici extraurbani sono individuati nelle tavv. 9,16 ed elenco allegato 2.
Sono inoltre oggetto di tutela i canali, i ponti, le fontane rurali e simili, aventi interesse storico-culturale e ambientale.
Per alcuni edifici e manufatti indicati nella tav. 16 ed elenco allegato 2 sono stabiliti ambiti provvisori di tutela cartograficamente delimitati.
Per gli altri edifici e manufatti di cui al primo comma è stabilito un ambito provvisorio di tutela, misurato a partire dal perimetro degli stessi o
degli eventuali parchi e/o pertinenze, pari a metri 150.
All'interno degli ambiti provvisori di cui ai precedenti commi si applica la tutela integrale di cui agli articoli 26 e 27.
Prescrizioni di base transitorie.
All'interno degli ambiti provvisori di tutela non sono ammesse le opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra, indicati all'articolo 45,
nonché i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno.
Prescrizioni di base permanenti.
Per gli edifici e manufatti di cui alle lettere a) e d) del comma successivo, sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui all'articolo 31,
lettere a), b) e o) della legge 457/78.
Compete agli strumenti urbanistici generali:
a - completare ed aggiornare il censimento e l'identificazione degli edifici e manufatti storici extraurbani anche attraverso una verifica
documentata della permanenza e ubicazione del bene;
b - definire gli ambiti di tutela annessi agli edifici e manufatti in oggetto, in base a quanto stabilito dall'articolo 27 bis;
c - stabilire le prescrizioni per la tutela degli edifici e manufatti in oggetto, che deve essere esclusivamente volta al recupero, mediante il restauro
ed il risanamento conservativo, nonché degli ambiti di tutela annessi;
d - effettuare il censimento e l'identificazione degli edifici e manufatti storici di cui all'articolo 15 punto 3, compresi nelle aree urbane, e definirne
le prescrizioni di tutela, tendenti al recupero ed alla coerente destinazione d'uso.
- Per il testo dell'articolo 15, comma 2, della l.r. 13/1990 vedi nella nota all'art. 1, comma 6.
Note all'art. 4, comma 7
- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), è il seguente:
"Art. 19 - (Disciplina urbanistica) - 1. Negli edifici e negli impianti esistenti delle strutture ricettive di cui al presente capo possono essere
effettuati, anche in deroga a quanto stabilito dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e dagli strumenti urbanistici vigenti in ordine alle
altezze, ai distacchi e agli ampliamenti volumetrici, gli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche, al rispetto delle norme
di sicurezza ed igienico-sanitarie, al risparmio energetico, all'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili, al raggiungimento di innovativi standard
ambientali da individuare con apposito regolamento della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, nonché al
miglioramento qualitativo necessario per l'ottenimento del livello di classificazione superiore.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti, con salvezza dei diritti dei terzi, a condizione che:
a) resti ferma la dotazione minima inderogabile per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio;
b) siano rispettate le norme vigenti per le costruzioni nelle zone dichiarate sismiche.
3. Le deroghe di cui al comma 1 si attuano per i Comuni costieri attraverso l'approvazione di piani particolareggiati, per gli altri Comuni
attraverso l'approvazione di piani di recupero. Su tali piani non è richiesto il parere della Provincia di cui all'articolo 26 della L.R. 5 agosto 1992,
n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), fermo restando quanto previsto dall'articolo 30 della medesima legge
regionale.
4. Gli ampliamenti volumetrici connessi alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 non possono superare il venti per cento dei volumi
esistenti e non sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 68 comma 2, lettera c) della L.R. n. 34/1992. Tali ampliamenti non sono consentiti
nelle parti di territorio indicate nelle zone omogenee A di cui al D.M. n. 1444/1968. Si può beneficiare della deroga di cui al comma 1 per una
30
sola volta.
5. Le strutture in cui sono stati realizzati gli interventi in deroga sono vincolate alla specifica destinazione turistico-ricettiva per venti anni
decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori. Il vincolo risulta da apposito atto d'obbligo alla suddetta destinazione, sottoscritto dal richiedente,
registrato e trascritto. Copia dell'atto è trasmessa al Comune a cura del richiedente.
6. Nelle strutture ricettive di cui all'articolo 11 gli allestimenti mobili per il pernottamento, quali caravan, mobilhouse, maxicaravan e simili,
installati dal gestore a servizio dei clienti, non sono soggetti a permesso di costruire, né a denuncia di inizio di attività, a condizione che
conservino i meccanismi di rotazione in funzione e non possiedano alcun collegamento permanente con il terreno.
7. I mezzi mobili di pernottamento di cui al comma 6 possono essere liberamente dislocati all'interno della struttura ricettiva.
8. Nelle strutture ricettive di cui all'articolo 11, comma 3, è consentita la presenza dei mezzi mobili di pernottamento di cui al comma 6 del
presente articolo nel limite massimo del sessanta per cento della capacità ricettiva, comprensivo degli allestimenti stabili minimi nei limiti di cui
all'articolo 12, comma 3."
- Il Capo I del Titolo II (Strutture ricettive) della l.r. 9/2006 reca: "Strutture alberghiere e all'aria aperta".
Nota all'art. 7, comma 2
Il Titolo IV del decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia), reca: "Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni".
Note all'art. 8, comma 1
- Il testo dell'articolo 122, comma 7 bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.) è il seguente:
"Art. 122 - (Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia) - Omissis.
7-bis. I lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a
cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e
secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero.
Omissis."
- Il testo dell'articolo 133, comma 8, del d.lgs. 163/2006 è il seguente:
"Art. 133 - (Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi) - Omissis.
8. Le stazioni appaltanti provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei
prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. I prezzari
cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i
progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzari possono
essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture di concerto con le regioni interessate.
Omissis."
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
* Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale n. 332 del 1° luglio 2009;
* Proposta di legge a iniziativa del Consigliere Bugaro n. 339 del 7 agosto 2009;
* Relazione della IV Commissione assembleare permanente in data 30 settembre 2009;
* Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 6 ottobre 2009, n. 151.
b) STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO, MOBILITÀ ED INFRASTRUTTURE.
Nota al testo della LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2010, n. 19 – Modifiche alla legge regionale 8 ottobre, n. 22 “Interventi
della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la
sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile”.
( B.U. 30 dicembre 2010, n. 114 )
AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17, IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE
VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE;
b) LA STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE.
31
VIENE ALTRESI' PUBBLICATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 4, DELLA L.R. 17/2008, IL TESTO VIGENTE DELLA LEGGE
REGIONALE 8 OTTOBRE 2009, N. 22 (INTERVENTI DELLA REGIONE PER IL RIAVVIO DELLE ATTIVITÀ EDILIZIE AL FINE DI
FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA, DIFENDERE L'OCCUPAZIONE, MIGLIORARE LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI E
PROMUOVERE TECNICHE DI EDILIZIA SOSTENIBILE), COORDINATO CON LE MODIFICHE E INTEGRAZIONI APPORTATE CON
LA LEGGE REGIONALE SOPRA PUBBLICATA.
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
* Proposta di legge a iniziativa del Consigliere Bugaro n. 3 del 27 maggio 2010;
* Proposta di legge a iniziativa del Consigliere Latini n. 12 del 29 giugno 2010;
* Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale n. 23 del 13 luglio 2010;
* Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Ciriaci, Massi, Marinelli e Trenta n. 32 del 29 luglio 2010;
* Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Marinelli, Massi e Acquaroli n. 36 del 10 agosto 2010;
* Relazione della IV Commissione assembleare permanente del 10 novembre 2010;
* Parere espresso dal Consiglio delle Autonomie locali in data 25 novembre 2010;
* Parere espresso dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro in data 26 novembre 2010;
* Deliberazione legislativa approvata dal Consiglio - Assemblea legislativa regionale nella seduta del 14 dicembre 2010, n. 28.
b) STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO MOBILITÀ ED INFRASTRUTTURE.
NOTE
TESTO VIGENTE LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 2009, N. 22 (INTERVENTI DELLA REGIONE PER IL RIAVVIO DELLE
ATTIVITÀ EDILIZIE AL FINE DI FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA, DIFENDERE L'OCCUPAZIONE, MIGLIORARE
LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI E PROMUOVERE TECNICHE DI EDILIZIA SOSTENIBILE), COORDINATO CON LE
MODIFICHE E INTEGRAZIONI APPORTATE DALLA LEGGE REGIONALE SOPRA PUBBLICATA, CHE SONO STAMPATE IN
NERETTO.
Avvertenza:
ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 28 luglio 2003, n. 17 (Norme in materia di ordinamento del Bollettino Ufficiale della
Regione e di diritto all'informazione sugli atti amministrativi), la pubblicazione dei testi normativi coordinati ha esclusivamente carattere
informativo. Restano fermi il valore e l'efficacia dei testi normativi riprodotti.
Art. 1
(Interventi di ampliamento)
1. E' consentito l'ampliamento degli edifici residenziali nei limiti del 20 per cento della volumetria esistente per edificio o per ogni singola
unità immobiliare. L'ampliamento di cui al presente comma non può comunque comportare un aumento superiore ad una unità
immobiliare rispetto a quelle esistenti.
1 bis. Per le unità abitative residenziali ubicate in zona agricola, l'ampliamento di cui al comma 1 è consentito sino ad un incremento
complessivo massimo di 200 metri cubi.
2. Per gli edifici residenziali di cui al comma 1, aventi una superficie complessiva inferiore a 80 mq, l'ampliamento è consentito fino al
raggiungimento della superficie utile netta prevista per gli immobili di cui al comma 3 dell'articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme
per l'edilizia residenziale).
3. E' consentito l'ampliamento degli edifici non residenziali ubicati nelle zone omogenee a destinazione industriale, artigianale, direzionale,
commerciale e agricola di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i
fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al
verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) (...) nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, nei limiti del 20 per cento della superficie utile lorda (SUL) (...). L'ampliamento che comporta anche l'incremento dell'altezza dell'edificio,
in deroga ai regolamenti edilizi e alle previsioni dei piani urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, è consentito nei limiti del 20
per cento della superficie utile lorda (SUL) (...).
4. Per gli edifici non residenziali ubicati in zone omogenee con destinazione diversa da quelle previste al comma 3, purché conformi alla
destinazione della zona in cui sono situati, l'ampliamento è consentito ai sensi del comma 1.
5. Per gli edifici ubicati in zona agricola costruiti prima del 1950, l'ampliamento di cui ai commi precedenti è consentito a condizione che non
vengano alterati il tipo edilizio e le caratteristiche architettoniche.
6. Previa approvazione di apposito piano di recupero, per gli edifici ubicati in zona agricola che non presentino le caratteristiche di cui all'articolo
15, comma 2, della l.r. 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il territorio agricolo), è consentito accorpare all'edificio principale la volumetria
degli accessori di pertinenza per una superficie massima di mq 70, anche mediante mutamento della loro destinazione d'uso. L'accorpamento di
cui al presente comma è cumulabile con l'ampliamento previsto al comma 1. Il piano di recupero non è necessario qualora
l'accorpamento riguardi la volumetria di un solo accessorio di pertinenza con superficie massima di 70 mq.
7. L'ampliamento di cui al presente articolo è finalizzato a realizzare il miglioramento del comportamento energetico secondo quanto stabilito dal
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia).
8. L'ampliamento di cui al presente articolo è consentito purché preveda il mantenimento della destinazione in atto o la sua modifica
conformemente agli strumenti urbanistici in vigore e garantisca il rispetto degli standard urbanistici di cui all'articolo 3 del d.m. 1444/1968.
Qualora sia accertata dal Comune l'impossibilità di reperire la quantità minima di aree da destinare ai suddetti standard e non sia possibile
32
soddisfare altrimenti i relativi fabbisogni, i soggetti interessati si obbligano (...) a corrispondere al Comune medesimo, nei tempi e secondo i
criteri e le garanzie fideiussorie da esso stabiliti, una somma pari al valore di mercato di aree con caratteristiche simili a quelle che avrebbero
dovuto cedere e comunque non inferiore ai relativi oneri di urbanizzazione. I proventi della monetizzazione sono utilizzati dal Comune per la
realizzazione degli interventi previsti nel piano attuativo per i servizi di cui all'articolo 20 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in
materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), o, in mancanza di detto piano, per l'acquisizione di aree da destinare a standard
urbanistici o per migliorare la quantità degli standard esistenti.
8 bis. L'ampliamento di cui al presente articolo può essere realizzato anche in assenza di modifica della sagoma dell'edificio esistente.
Art.1 bis
(Recupero dei sottotetti)
1. E' consentito realizzare l'ampliamento di cui all'articolo 1, comma 1, anche mediante recupero a fini abitativi del piano sottotetto
purchè sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l'altezza media non inferiore a 2, 40 metri per gli spazi ad uso abitativo,
riducibile a 2,20 metri per gli spazi accessori e di servizio.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati, previo rilascio di idoneo titolo abilitativo e fatto salvo quanto previsto nel comma 1,
nell'osservanza delle vigenti prescrizioni igienico-sanitarie e di contenimento del consumo energetico e, nell'ipotesi di edifici ubicati nelle
zone omogenee A (centri storici) di cui al d.m. 1444/1968, senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda, nonché delle linee
di pendenza delle falde.
3. Nell'ambito degli interventi previsti dal comma 1 é possibile, nel rispetto dei caratteri formali e strutturali dell'edificio, aprire finestre,
realizzare abbaini ed installare lucernai al fine di reperire la superficie minima di aeroilluminazione.
4. Il piano sottotetto è quello compreso tra il solaio piano di copertura dell'ultimo piano e le falde del tetto. Ai fini del presente articolo le
altezze degli edifici e delle fronti nonché il volume e l'altezza media interna del piano sottotetto sono misurati secondo quanto stabilisce
l'articolo 13 del Regolamento Edilizio tipo della Regione Marche.
Art. 2
(Interventi di demolizione e ricostruzione)
1. È consentita la demolizione anche integrale e la ricostruzione degli edifici residenziali, con esclusione di quelli ubicati in zona agricola e
presenti nella cartografia IGM 1892/1895, che necessitano di essere rinnovati e adeguati sotto il profilo della qualità architettonica con
eventuale ampliamento della volumetria esistente da demolire. E' ammessa la ricomposizione planivolumetrica anche con forme
architettoniche diverse da quelle preesistenti o con eventuale modifica, nell'ambito del lotto originario, dell'area di sedime dell'edificio
preesistente e della sagoma. Nelle zone agricole il nuovo edificio potrà essere realizzato entro un raggio di 100 ml dall'area di sedime di
quello preesistente e la ricostruzione deve avvenire secondo il tipo edilizio e le caratteristiche edilizie storiche. In ogni caso, gli interventi
debbono prevedere il mantenimento della destinazione in atto o la sua modifica conformemente agli strumenti urbanistici in vigore,
migliorare la sicurezza antisismica ai sensi del d.m. 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) in caso
di demolizione e ricostruzione parziale, conseguire l'adeguamento sismico in caso di demolizione e ricostruzione totale e migliorare
l'efficienza energetico-ambientale degli edifici.
2. L'ampliamento di cui al comma 1 è consentito:
a) nel limite del 30 per cento della volumetria esistente da demolire, qualora si ottenga un aumento del 15 per cento dell'efficienza
energetica dell'edificio rispetto ai parametri fissati dal d.lgs. n. 192/2005 e dal d.p.r. 2 aprile 2009 n. 59 (Regolamento di attuazione
dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 192/2005);
b) nel limite del 40 per cento della volumetria esistente da demolire, qualora si raggiunga il punteggio 2 della versione sintetica del
Protocollo Itaca Marche.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli edifici residenziali, realizzati successivamente al 1° gennaio 1950, ubicati nelle
zone territoriali omogenee A che presentino caratteristiche architettoniche, storiche, paesaggistiche ed ambientali non coerenti con il
contesto storico e architettonico in cui si inseriscono. In tal caso l'ampliamento è consentito nei limiti ed alle condizioni di cui al comma 2
e previa presentazione di un piano particolareggiato di recupero approvato dal Comune. L'intervento previsto nel presente comma è
altresì consentito nel rispetto del tipo edilizio e delle caratteristiche storiche ed architettoniche degli altri edifici della zona.
4. È consentita la demolizione anche integrale e la ricostruzione degli edifici non residenziali che necessitano di essere rinnovati ed
adeguati sotto il profilo della qualità architettonica o della sicurezza antisismica. Gli interventi di cui al presente comma devono
migliorare la sicurezza antisismica ai sensi del d.m. 14 gennaio 2008 in caso di demolizione e ricostruzione parziale, conseguire
l'adeguamento sismico in caso di demolizione e ricostruzione totale, migliorare la sostenibilità energetico-ambientale degli edifici stessi ai
sensi del comma 1, fatta eccezione per quelli non soggetti al rispetto dei limiti imposti dal d.lgs. 192/2005. È consentito il mutamento della
destinazione d'uso degli edifici non residenziali, ubicati nelle zone omogenee B o C di cui al d.m. 1444/1968, non più utilizzati prima del 1°
gennaio 2007, a condizione che esso sia compatibile con la destinazione di zona prevista dagli strumenti urbanistici e garantisca il rispetto
degli standard urbanistici di cui all'articolo 3 del d.m. 1444/1968, ovvero l'intervento rientri in un programma di riqualificazione
urbanistica ai sensi della l.r. 23 febbraio 2005, n. 16 (Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree
produttive ecologicamente attrezzate). In ogni caso, il mutamento della destinazione d'uso non è ammesso per gli edifici ubicati nelle zone
omogenee a destinazione agricola, industriale, artigianale, direzionale e commerciale di cui al d.m. 1444/1968.
5. L'eventuale ampliamento degli edifici di cui al comma 4, ubicati nelle zone omogenee a destinazione industriale, artigianale,
direzionale, commerciale e agricola di cui al d.m. 1444/1968, è consentito, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nei seguenti limiti:
a) 30 per cento della superficie utile lorda da demolire, qualora si ottenga un aumento del 15 per cento dell'efficienza energetica
dell'edificio rispetto ai parametri fissati dal d.lgs. n. 192/2005 e dal d.p.r. 59/2009;
b) 40 per cento della superficie utile lorda da demolire, qualora si raggiunga il punteggio 2 della versione sintetica del Protocollo Itaca
Marche.
6. Per gli edifici non residenziali ubicati in zone omogenee con destinazione diversa da quelle di cui al comma 5, purché conformi alla
destinazione della zona in cui sono ubicati, gli ampliamenti sono consentiti nei limiti di cui al comma 2.
33
7. Nei casi di demolizione e ricostruzione con ampliamento di cui al presente articolo la distanza dai confini o dai fabbricati è rispettata
con riferimento alla sola parte che costituisce ampliamento o sopraelevazione del preesistente edificio.
8. Agli interventi di cui al presente articolo si applica quanto previsto all'articolo 1, commi 6 e 8.
Art. 3
(Interventi sulle opere pubbliche
e sul patrimonio immobiliare della Regione,
degli enti locali e degli ERAP)
1. Gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge sono consentiti anche per gli edifici destinati a opere pubbliche o di pubblica utilità,
compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica, nonché per gli immobili di proprietà della Regione, degli enti locali e delle aziende del
servizio sanitario regionale inseriti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Gli interventi di cui al presente articolo devono in ogni caso prevedere il miglioramento dell'efficienza energetica e l'utilizzazione di fonti
energetiche rinnovabili, nonché il miglioramento o l'adeguamento della sicurezza antisismica degli edifici secondo le previsioni degli articoli 1 e
2. Il piano delle alienazioni e valorizzazioni può prevedere il mutamento di destinazione d'uso degli edifici pubblici, ai sensi dell'articolo 58,
comma 2, del d.l. 112/2008.
3. Gli interventi relativi alle sedi istituzionali della Regione e degli enti locali, agli asili nido, alle scuole di ogni ordine e grado, agli impianti
sportivi di base o polivalenti di proprietà pubblica, in uso a una o più scuole, anche aperti all'utilizzazione da parte della collettività, in quanto
attrezzature di interesse generale, sono consentiti anche nelle aree di cui all'articolo 4, comma 5, lettere a) e b).
4. Sono consentiti, previo accordo di programma tra gli ERAP ed i Comuni interessati, interventi di demolizione anche integrale e ricostruzione di
immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli ERAP o dei Comuni, con eventuale ampliamento nel limite del 50 per cento della
volumetria esistente.
Art. 4
(Ambito di applicazione)
1. Gli interventi di cui alla presente legge riguardano gli edifici in corso di ristrutturazione o quelli ultimati alla data del 31 dicembre 2008 e
sono consentiti, per quanto riguarda le altezze, la densità edilizia, le volumetrie, il numero dei piani e gli altri parametri urbanistico-edilizi
individuati dai Comuni con l'atto di cui all'articolo 9, comma 1, in deroga ai regolamenti edilizi e alle previsioni dei piani urbanistici e territoriali
comunali, provinciali e regionali. La presente legge specifica i casi in cui dette deroghe non sono consentite. Per edifici ultimati si intendono
quelli così definiti dall'articolo 31, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie). Restano comunque fermi, salvo quanto previsto al comma 2, i limiti inderogabili di altezza e di
distanza tra i fabbricati stabiliti dal d.m. 1444/1968, ivi inclusi quelli stabiliti dagli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 8, primo comma,
numero 4), del decreto ministeriale medesimo.
2. Gli interventi di cui alla presente legge, purché non vengano superati i limiti di incremento rispettivamente stabiliti dagli articoli 1 e 2,
comportano anche l'applicazione delle deroghe previste dalla normativa statale, regionale e dai regolamenti edilizi in merito alle distanze minime
tra edifici e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici, nel rispetto delle disposizioni di cui
all'articolo 11 del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi
energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) e alla l.r. 17 giugno 2008, n. 14 (Norme per l'edilizia sostenibile). Gli ampliamenti previsti
dalla presente legge possono essere realizzati in aggiunta agli incrementi volumetrici eventualmente previsti dagli strumenti urbanistici
generali comunali e non ancora utilizzati dagli aventi diritto.
2 bis. Gli interventi di cui alla presente legge comportano la deroga di tutti i parametri urbanistico-edilizi previsti dalla l.r. 13/1990, fatta
eccezione per l'altezza massima degli edifici in relazione alla loro destinazione d'uso e per le distanze che debbono essere osservate dagli
allevamenti di tipo industriale.
3. Su uno stesso edificio gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 non sono tra loro cumulabili. L'edificio che ha usufruito nel periodo di efficacia
della presente legge di uno di detti interventi non può ulteriormente usufruire di interventi di ampliamento o di demolizione e ricostruzione con
ampliamento.
4. Per gli edifici costituiti da più unità immobiliari appartenenti a diversi proprietari, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti nel
rispetto delle norme che disciplinano, a seconda delle situazioni giuridiche coinvolte, la comproprietà o il condominio negli edifici.
5. Gli interventi di cui alla presente legge non sono ammessi:
a) nelle zone A (centri storici) di cui al d.m. 1444/1968, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1 bis e dal comma 3 dell'articolo 2;
b) (lettera abrogata)
c) per quanto riguarda le individuazioni contenute nel:
1) piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico dei bacini di rilievo regionale: nella fascia di territorio inondabile assimilabile a piene con
tempi di ritorno fino a duecento anni dei principali corsi d'acqua dei bacini regionali, nelle aree di versante in dissesto (...) AVD_P3 e AVD_P4 e
nelle aree di versante interessate da valanghe a rischio molto elevato AVV_R4;
2) piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del bacino interregionale Marecchia-Conca: nelle fasce di territorio con probabilità di
esondazione corrispondenti a piene con tempo di ritorno di duecento anni e nelle aree di versante in condizione di dissesto;
3) piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Tronto: nelle aree di versante a pericolosità molto elevata H3 e nelle aree a rischio
elevato o molto elevato di inondazione, E3 ed E4;
4) piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Tevere: le zone individuate a rischio molto elevato per fenomeni franosi, R4;
d) per gli immobili ricadenti nelle zone di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge
quadro sulle aree protette) dei parchi e delle riserve naturali, ad eccezione di quelli per i quali i piani dei parchi prevedono interventi di
recupero mediante ristrutturazione edilizia o demolizione e ricostruzione. In tal caso l'ampliamento consentito dalla presente legge non si
somma a quello eventualmente previsto dai suddetti piani;
e) sulle aree dichiarate inedificabili per legge, per sentenza, per provvedimento amministrativo, per contratto o per atto d'obbligo unilaterale, ad
eccezione di quelli di cui all'atto unilaterale d'obbligo così come previsto al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 13/1990;
f) per gli edifici privati che sorgono su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico e per gli edifici anche parzialmente abusivi per i quali non sia
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intervenuto il condono;
g) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, per gli edifici censiti ai sensi degli articoli 15, comma 3 e 40 delle NTA del PPAR,
nonché dell'articolo 15, comma 2, della l.r. 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il territorio agricolo), sottoposti a restauro e a risanamento
conservativo. Per i Comuni privi di strumento urbanistico adeguato al PPAR il divieto è riferito agli edifici presenti nella carta IGM 1892/1895.
5 bis. Negli ambiti di tutela integrale definiti dal PPAR o dalle disposizioni dei piani regolatori comunali ad esso adeguati sono ammessi
gli interventi di ampliamento, nonché gli interventi di demolizione e ricostruzione con i limiti di cui all'articolo 1, comma 1; in
quest'ultimo caso il nuovo edificio deve occupare almeno la metà dell'area di sedime di quello preesistente e la ricostruzione deve
avvenire secondo il tipo edilizio e le caratteristiche edilizie storiche.
5 ter. In deroga ai divieti stabiliti dal comma 5, lettera c), nelle fasce di territorio inondabile da piene con tempi di ritorno sino a 200 anni
individuate dai Piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI), sono ammessi gli interventi di cui all'articolo 1 ricadenti nelle
zone urbanistiche per le quali i procedimenti di mitigazione del rischio di cui all'articolo 23 delle NTA del PAI dei bacini regionali o
analoghi siano stati regolarmente conclusi con l'atto comunale di recepimento delle prescrizioni regionali e con l'effettiva realizzazione
delle opere previste nel piano di mitigazione, nonché gli interventi di cui all'articolo 1 in cui il piano base della nuova opera è collocato al
di sopra del livello atteso stimato per la piena di 50 cm. e l'opera stessa non prevede comunque attacchi a terra.
6. Per gli interventi sugli immobili aventi valore artistico, storico, culturale o paesaggistico è fatto salvo quanto stabilito dal d.lgs. 22 gennaio
2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
7. Per gli edifici e gli impianti esistenti delle strutture ricettive ricadenti nell'ambito di applicazione della l.r. 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico
delle norme regionali in materia di turismo), gli incrementi volumetrici restano disciplinati dall'articolo 19 della legge regionale medesima. Nelle
strutture ricettive alberghiere di cui al capo I del titolo II della l.r. 9/2006, nel caso di ristrutturazione edilizia o urbanistica con demolizione e
ricostruzione secondo le procedure di cui all'articolo 19 dell citata l.r. 9/2006, è consentito un incremento volumetrico sino al 35 per cento rispetto
al volume preesistente. I piani particolareggiati ed i piani di recupero di cui al citato articolo 19 possono essere anche di iniziativa privata.
8. Le norme della presente legge non possono essere applicate agli edifici aventi destinazione commerciale, quando comportano una deroga alle
disposizioni di cui alla l.r. 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio), circa i limiti dimensionali delle strutture di vendita
e la dotazione minima di parcheggi.
9. L'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge non può in ogni caso derogare le prescrizioni in materia di sicurezza stradale e
antisismica, né gli interventi in essa previsti possono essere considerati interventi in sanatoria. Nelle zone di protezione stradale di cui al d.m.
1444/1968, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti purché non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte stradale.
Art. 5
(Procedimento)
1. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio avviene secondo quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente. Alla domanda o denuncia
del proprietario interessato, o al progetto nel caso di opere pubbliche, deve essere allegata anche una relazione, redatta dal progettista o da un
tecnico abilitato, che asseveri, relativamente agli interventi di ampliamento, il miglioramento del comportamento energetico da conseguire (...) e,
relativamente agli interventi di cui all'articolo 3, il miglioramento o l'adeguamento della sicurezza antisismica. Per gli interventi di demolizione e
ricostruzione, la relazione del tecnico abilitato deve asseverare la necessità del rinnovamento e dell'adeguamento o del miglioramento dell'edificio
sotto il profilo della sicurezza antisismica, (...) nonché il miglioramento dell'efficienza energetica e l'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili
secondo quanto previsto dalla presente legge.
2. L'utilizzo delle tecniche costruttive e il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 sono attestati dal direttore dei lavori o da altro professionista
abilitato con la comunicazione di ultimazione dei lavori. In mancanza di detti requisiti, non può essere certificata l'agibilità delle opere realizzate.
L'attestazione deve riguardare anche il rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. Gli interventi che riguardano parti strutturali non possono essere realizzati in mancanza della documentazione attestante il rispetto della
normativa antisismica vigente.
4. Per i procedimenti di cui alla presente legge gli Enti locali possono stabilire l'incremento dei diritti di segreteria in misura non superiore al 100
per cento. Le risorse così determinate sono utilizzate per l'attivazione di progetti di produttività finalizzati alla gestione dei procedimenti
medesimi, nonché allo svolgimento dei successivi controlli.
5. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, gli interventi di cui alla presente legge sono subordinati all'esistenza delle opere di
urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del Comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli
interessati di procedere all'attuazione o all'adeguamento delle medesime contemporaneamente alla realizzazione degli interventi.
5 bis. Ai fini della presente legge per destinazione in atto si intende quella legittimata alla data della domanda di cui al comma 1.
Art. 6
(Riduzione del contributo di costruzione)
1. Per gli interventi di ampliamento il contributo di costruzione, se dovuto, è commisurato al solo ampliamento ridotto del 20 per cento.
2. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione il contributo di costruzione, se dovuto, è determinato in ragione dell'80 per cento per la parte
eseguita in ampliamento e del 20 per cento per la parte ricostruita.
3. La riduzione del contributo di costruzione di cui ai commi 1 e 2 non si applica ai casi di mutamento della destinazione d'uso di cui all'articolo
2. I Comuni destinano tale contributo agli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici.
4. Il contributo di costruzione non è dovuto qualora gli interventi di demolizione e ricostruzione comportino l'accessibilità totale dell'unità
immobiliare ai fini del superamento delle barriere architettoniche.
5. Restano ferme le ipotesi di riduzione del contributo di costruzione previste dalla normativa vigente.
Art. 7
(Controlli e sanzioni)
1. Ferme le attività di vigilanza previste dalla normativa vigente, la Giunta regionale dispone semestralmente, in collaborazione con i Comuni,
accertamenti e ispezioni a campione su almeno il 3 per cento degli edifici oggetto degli interventi di cui alla presente legge, con priorità per
quelli aventi una volumetria superiore a 5.000 metri cubi, e sui livelli di efficienza conseguiti. I controlli a campione possono svolgersi entro
35
cinque anni dalla data di fine lavori.
2. Il mancato riscontro di quanto attestato ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni e dei
provvedimenti di cui al titolo IV del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia),
comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione dei
maggiori volumi o delle maggiori superfici, nonché l'annullamento delle riduzioni del contributo di costruzione di cui all'articolo 6.
Art. 8
(Contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria)
1. Ai contratti di lavori di cui al comma 7 bis dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), da affidare nel territorio regionale, si applicano le seguenti
norme integrative:
a) (lettera abrogata)
b) (lettera abrogata dall'art. 50, comma 2, l.r. 22 dicembre 2009, n. 31)
c) per la stima degli importi da porre a base della procedura, le stazioni appaltanti utilizzano i propri prezzari e, in mancanza, il prezzario
regionale, formalmente adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 163/2006 e vigenti al momento dell'avvio della
procedura.
Art. 9
(Norme transitorie e finali)
1. I Comuni, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono limitarne
l'applicabilità in relazione a determinati immobili o zone del proprio territorio, sulla base di specifiche motivazioni dovute alla saturazione
edificatoria delle aree o ad altre preminenti valutazioni di carattere urbanistico o paesaggistico o ambientale.
2. Le domande o gli strumenti urbanistici di iniziativa privata riguardanti gli interventi di cui alla presente legge devono essere presentati al
Comune territorialmente competente a decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 1 e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2012, a
pena di decadenza dal relativo diritto.
3. La Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all'articolo 2, comma 1, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 10
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione.
Note:
Il testo (o i testi) delle Leggi Regionali riportati nel presente documento non
hanno carattere di ufficialità. Gli unici testi ufficiali sono quelli pubblicati nel
Bollettino Ufficiale della Regione Marche a cui si deve fare riferimento.
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