GUIDA al LAVORO APPROFONDIMENTI Manovra bis Redditi di lavoro dipendente: le altre modifiche al Tuir Michela Magnani * Nuove modalità di attribuzione del credito d’imposta per imposte definitivamente pagate all’estero ai lavoratori dipendenti tassati sulla retribuzione convenzionale e inapplicabilità della deduzione per assicurare la progressività dell’imposta nei confronti dei soggetti non residenti L a legge di conversione del Dl n. 223/2006 (legge 4 agosto 2006, n. 248, pubblicata sulla G.U. n. 186 dell’11 agosto 2006 ed in vigore dal giorno successivo) ha approvato, senza modifiche, quanto previsto in merito all’attribuzione del credito d’imposta per imposte definitivamente pagate all’estero nei confronti di soggetti tassati sulla base della retribuzione convenzionale di cui all’articolo 51, comma 8-bis del Tuir. Inoltre, è stata confermata l’inapplicabilità, a decorrere dal periodo d’imposta in corso, della deduzione per assicurare la progressività dell’imposta di cui all’articolo 11 del Tuir nei confronti dei soggetti non residenti. Nelle note che seguono si riepilogano brevemente gli interventi normativi sopra riportati tenendo in considerazione anche quanto già precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 28 del 4 agosto 2006. [1] Credito d’imposta per imposte definitivamente pagate all’estero L’articolo 165 del Tuir relativo al credito d’imposta per imposte pagate all’estero prevede, al comma 10 che, nel caso in cui il reddito prodotto all’estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l’imposta estera debba essere ridotta in misura corrispondente. A tal riguardo, in mancanza di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, ci si era chiesti se detta norma potesse trovare applicazione nel caso di lavoratori dipendenti il cui reddito è determinato forfetariamente ai sensi del comma 8-bis dell’art. 51 del Tuir e cioè sulla base della retribuzione convenzionale che, di norma, è inferiore alla retribuzione effettiva. L’articolo 36, comma 30 del decreto 4 luglio 2006, n. 223 ha invece previsto[1] che, anche in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 10 dell’articolo 165 del Tuir devono intendersi riferite anche ai crediti d’imposta relativi ai redditi di cui al comma 8-bis dell’articolo 51 del medesimo Testo unico. La nuova norma, avente valenza di interpretazione autentica, comporta che mentre, in precedenza, l’unico limite alla deduzione delle imposte pagate all’estero dai percettori di lavoro dipendente era rappresentato dall’impossibilità di detrarre una imposta eccedente la quota d’imposta italiana afferente al reddito prodotto all’estero, ora il contribuente/dipendente potrà detrarre le imposte estere solo nella misura corrispondente alle imposte pagate in Italia (e calcolate su un reddito inferiore a quello effettivo) anche se, nel complesso - in quanto ad esempio, l’aliquota estera è inferiore a quella italiana -, di importo inferiore alla quota di imposta italiana corrispondente. In merito alle modalità di applicazione della norma, la circolare 28 del 4 agosto 2006 non fornisce chiarimenti particolari e, pertanto, si ritiene che, ai fini del calcolo del credito definitivamente spettante, si dovrà procedere nel modo indicato nello schema di pagina seguente. Inapplicabilità della deduzione per assicurare la progressività dell’imposta nei confronti dei non residenti Al fine di evitare che, anche in futuro, i soggetti non residenti possano godere della «no tax area» prevista dall’articolo 11 del Tuir sui redditi da loro percepiti e In contrasto con l’orientamento prevalente della dottrina (cfr., per tutti, Francesco Delli Falconi, Giuseppe Marianetti, «Tasse estere, taglio ai crediti», Il Sole 24 Ore, 6 novembre 2004). * Dottore commercialista in Bologna 40 Il Sole 24Ore Pirola n. 36 8 settembre 2006 GUIDA al LAVORO APPROFONDIMENTI Ipotizzando che: - retribuzione lorda effettiva estera - reddito convenzionale tassabile in Italia - reddito complessivo - imposta italiana - imposta pagata all’estero a titolo definitivo € 102.700,00 € 77.084,64 € 120.000,00 € 42.990,00 € 35.000,00 Manovra bis Imposte all’estero: calcolo del credito definitivamente spettante Il credito d’imposta spettante, in quanto corrispondente alle imposte pagate in Italia sul reddito prodotto all’estero, ed indipendentemente dall’articolo 165, comma 10 del Tuir, è dato da: credito di imposta = 77.084,64 120.000,00 x 42.990,00 = 27.615,57 A seguito delle nuove norme i contribuenti dovranno riproporzionare le imposte estere al minore imponibile in Italia dello stesso reddito prodotto all’estero: 77.084,64 102.700,00 x 100 = 75, 06% = 35.000,00 x 75,06% = 26.271,00 = assoggettati a tassazione in Italia sulla base del principio della «territorialità» contenuti nell’articolo 23 del Tuir, l’articolo 36, comma 22 del Dl n. 223/2006 (il cui contenuto non è stato modificato dalla legge di conversione) interviene sull’articolo 3, comma 1, sempre dello stesso Tuir nel modo seguente: «l’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10, nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12, e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato». Viene, inoltre, espressamente prevista la soppressione all’articolo 24, comma 3, dell’ultimo periodo dello stesso Tuir. Come anticipato, la prima modifica normativa è finalizzata ad evitare che, anche i soggetti non residenti, possano continuare a godere della cd. «no tax area» in quanto, gli stessi, pagano le imposte nel nostro Paese solo per i redditi ivi prodotti (mentre, evidentemente, assoggetteranno a n. 36 8 settembre 2006 percentuale di concorrenza all’imponibile in Italia del reddito prodotto all’estero imposta estera, proporzionata al minore imponibile italiano, ammessa in detrazione dall’imposta italiana a seguito dell’applicazione dell’art. 165, comma 10 del Tuir. tassazione i loro redditi ovunque prodotti nel proprio Paese di residenza - principio della World Wide Taxation applicata ai residenti). Secondo la circolare n. 28/2006 la ratio della norma deve ricercarsi nel fatto che la deduzione in discorso, compresa la quota base prevista nella misura di tremila euro che opera in favore di tutti i contribuenti a prescindere dalla tipologia di reddito prodotta, è finalizzata a garantire la progressività dell’imposizione e, per tale ragione, si commisura al reddito complessivo di ciascun contribuente. Infatti, secondo l’Agenzia, il reddito complessivo è un attendibile segnalatore della situazione economica del contribuente solo per i soggetti residenti in quanto, gli stessi, sono tassati in Italia con riferimento a tutti i loro redditi, ovunque prodotti. Al contrario, per i non residenti, il reddito percepito in Italia, costituisce solo una parte del reddito complessivo (che verrà assoggettato a tassazione nel Paese di residenza) e, quindi, non rappresenta un parametro sufficiente per individuare Il Sole 24Ore Pirola la capacità contributiva complessiva. Di conseguenza, secondo il legislatore, non ci sarebbero i presupposti per potere equamente attribuire anche ai non residenti tale deduzione. Sarà, invece, lo Stato di residenza del soggetto «non residente» in Italia che, essendo a conoscenza (e, tendenzialmente, assoggettando ad imposizione) dell’ammontare dei redditi ovunque prodotti dallo stesso, riconoscerà al contribuente gli eventuali benefici previsti dalla normativa fiscale di quello Stato che sono collegati alla capacità reddituale complessiva del contribuente stesso. La soppressione dell’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 24, comma 3, del Tuir è, invece, una norma di coordinamento che non modifica quanto già previsto in passato. Infatti, anche in precedenza, sulla base della disposizione ora soppressa, i non residenti non avevano diritto all’applicazione delle deduzioni (detrazioni) per carichi di famiglia di cui all’articolo 12 del Tuir. 41 GUIDA al LAVORO Manovra bis APPROFONDIMENTI 42 Decorrenza e adempimenti e applicabilità degli stessi da parte dei sostituti d’imposta Come precisato dalla circolare 28 più volte citata, la norma in commento trova applicazione a decorrere dal periodo d’imposta 2006. Per quanto riguarda gli adempimenti a carico del sostituto d’imposta, gli stessi dovranno sospendere l’attribuzione ai non residenti della deduzione per assicurare la progressività dell’imposta a decorrere dalle retribuzioni corrisposte successivamente al 4 luglio 2006. Per completezza di trattazione si segnala, tuttavia, che sembra lecito ritenere che l’esclusione della possibilità di godere della deduzione in commento da parte dei non residenti, debba valere solo per ipotesi isolate (e quindi, come si vedrà, il recupero da parte dei sostituti d’imposta delle quote pregresse). In particolare, si ritiene che la stessa verrà ap- plicata solo per rapporti di lavoro dipendente (o assimilato) che si caratterizzano per una permanenza nel territorio dello Stato non superiore a 183 giorni (ad esempio una borsa di studio) nella considerazione che, se il non residente acquisisce in corso d’anno (articolo 2 del Tuir) la veste di contribuente residente, nei suoi confronti sono applicabili le norme ordinarie, comprese le deduzioni con riferimento all’intero periodo d’imposta. A tale proposito, si ricorda che l’articolo 2, comma 2, Dpr 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) stabilisce che si considerano fiscalmente residenti in Italia le persone che, per la maggior parte del periodo d’imposta, e pertanto, per più di 183 giorni nell’anno: - sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o - hanno nel territorio dello Stato il domicilio o - hanno nel territorio dello Stato la residenza. Il Sole 24Ore Pirola Tali requisiti sono alternativi e non concorrenti. E’ quindi sufficiente che sussista uno solo degli stessi perché il contribuente sia considerato fiscalmente residente nel nostro Paese. Relativamente al recupero delle quote di deduzione riconosciute nel periodo antecedente l’entrata in vigore delle nuove norme (applicabili, come visto, ai redditi percepiti in Italia, nel 2006, dai soggetti non residenti), la circolare n. 28/2006 più volte richiamata, opportunamente, precisa che il sostituto, alternativamente, può: - provvedere a recuperare le stesse in sede di conguaglio di fine anno ovvero, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, se interviene nel corso d’anno; ovvero - distribuire il maggior onere fiscale sui periodi di paga successivi al 4 luglio 2006 al fine di evitare un aggravio per i contribuenti interessati. n. 36 8 settembre 2006