L'operatività del Consulente del Lavoro nella procedura di licenziamento collettivo Relatore: Dott. Paolo Ferretti Consulente del Lavoro in Ancona Art. 1 comma 45 L. 92/2012 All'articolo 4, comma 12, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli eventuali vizi della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo possono essere sanati, ad ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo sindacale concluso nel corso della procedura di licenziamento collettivo». «Gli eventuali vizi della comunicazione di avvio della procedura, di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4 L. 223/1991, nel caso in cui sia stato raggiunto l'accordo sindacale, non sono rilevanti al fine dell'inefficacia del licenziamento intimato all'esito della procedura, ove non risulti dimostrata l'idoneità dei vizi denunciati a fuorviare o eludere l'esercizio dei poteri di controllo preventivo attribuiti alle organizzazioni sindacali». Cass. 25758 del 24.10.2008, ma vedi anche Cass. 528/’08 e 9015/’03 Art 4 comma 9 della L. 223/91 come modificato dall’art. 1 comma 44 della Legge Fornero «Entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi, l'elenco dei lavoratori licenziati, con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2.» Art. 1 comma 46 L. 92/2012 «Omissis….In caso di violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, si applica il regime di cui al terzo periodo del settimo comma del predetto articolo 18. ……omissis………» Art. 18 comma 5 L. 300/70 «Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, …..omissis…….» Art. 4 comma 3 della L. 223/91 «La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente nonché del personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione del programma di riduzione del personale; ….continua……. Art. 4 comma 3 della L. 223/91 « continua…….delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo; del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva. Alla comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione sulla somma di cui all'articolo 5, comma 4, di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti.» Le obiezioni più frequenti «Genericità e/o sostanziale mancanza dei motivi tecnici, organizzativi e produttivi posti alla base della procedura. In particolare la Società si sarebbe limitata ad indicare genericamente i dati di fatturato, senza argomentare le specifiche ragioni che avrebbero determinato l’esubero.» Le obiezioni più frequenti «Genericità ed assertività della non utilizzabilità della CIGS ed altri strumenti di flessibilità per evitare, in tutto o in parte, il licenziamento collettivo .» Le obiezioni più frequenti «Errata e generica determinazione dei reparti e dei profili professionali del personale in forza ed in esubero.» «Genericità ed indeterminatezza dei tempi di attuazione del programma.» Sentenza Tribunale di Ancona n. 800/2011 «La Società resistente ha puntualmente descritto la situazione di difficoltà economica del settore di produzione….omissis……; viene spiegato che la difficoltà deriva dalla natura di società terzista della resistente che ha risentito dunque della crisi in quanto la clientela da una parte ha ridotto il volume degli acquisti, dall’altra ha cercato forniture in Paesi a basso costo di produzione….omissis…..; ha evidenziato lo sviluppo della crisi dal 2007 in poi analizzando il volume degli affari…omissis …» Tribunale Ancona 1/2012 del 11/01/2012 «…….sono sufficientemente indicati i motivi del ricorso alla procedura di mobilità: diminuzione e deviazione ( verso produttori di Paesi con inferiori costi di produzione) della domanda del prodotto da parte dei clienti in termini presumibilmente definitivi, con indicazione precisa della diminuzione di fatturato (documentato e non contestato….omissis….).» Corte di Appello delle Marche n. 910/2012 del 26/09/2012 «La riduzione è stata consistente ed effettiva, per il licenziamento di sessanta dipendenti, circa la metà dell’organico……….; l’imprenditore può, con discrezionalità insindacabile, cessare l’impresa; non soltanto perché tale facoltà gli è riconosciuta dal principio costituzionale della libertà di impresa, sancito dall’art. 41 della Carta, ma per il semplicissimo motivo che nessun soggetto può, in fatto, essere costretto a svolgere una specifica attività, per di più con un ruolo complesso e sofisticato, quale è quello dell’imprenditore, contro la sua volontà. E se gli è consentito di cessare l’attività, gli è, a maggior ragione, consentito di ridurla, ad esempio dimezzando, come nel caso in giudizio, l’organico e quindi i dipendenti .» La posizione della Società «Considerata la definitività e la strutturalità della situazione in rapporto al mercato, tenuto conto che è già stato effettuato il ricorso a strumenti alternativi alla mobilità quali la CIGO e la CIGS per crisi, non è ipotizzabile il ricorso ad ulteriori strumenti, in quanto il ridisegno della struttura aziendale costituisce una esigenza immediata e non procrastinabile.» La posizione della Società «Non è peraltro utilizzabile la CIGS per ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale, in quanto non sono presenti, nel caso in esame, le caratteristiche ed i requisiti, anche in termini di investimenti, previsti per il ricorso a tali ammortizzatori.» La posizione della Società «Non sono perseguibili altri strumenti di flessibilità come il contratto di solidarietà (di natura c.d. difensiva, cioè con una riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione di personale) il quale, oltre a non consentire il raggiungimento degli obiettivi aziendali in termini di efficienza, competitività e produttività, non essendo peraltro possibile in concreto una efficiente organizzazione produttiva fondata su una generalizzata riduzione dell’orario di lavoro, non rappresenta uno strumento idoneo per affrontare l’abnorme calo di ordinativi ed il conseguente strutturale esubero di personale.» Tribunale Ancona n. 800/2011 «La Società ha precisato i motivi che rendevano impossibile ricorrere a strumenti alternativi come la CIGS, non sussistendo i presupposti per accedere a tali ammortizzatori, o come il contratto di solidarietà in quanto …..non era possibile un’efficiente organizzazione produttiva fondata su una generalizzata riduzione dell’orario di lavoro.» Tribunale Ancona n. 1/2012 «il contenuto della comunicazione deve essere per sua natura «assertivo» nel senso di affermato, ma non anche necessariamente dimostrato. La norma non richiede l’esame dettagliato di ogni misura astrattamente possibile…..ma solo la giustificazione della impossibilità di «adottare misure idonee a porre rimedio alla situazione di eccedenza», giustificazione che si deve ritenere sufficientemente fornita…..» Corte di Appello delle Marche n. 910/2012 del 26/09/2012 «…trattasi di mera facoltà, che presuppone la temporaneità della riduzione dell’attività, e quindi una politica imprenditoriale diversa rispetto a quella adottata per pervenire ad una riduzione del personale con effetto voluto come definitivo…» Numero, collocazione aziendale e profili professionali del personale dipendente abitualmente impiegato e del personale eccedente (art.4 co.3 legge 223/91 ) Lavoratori complessivamente occupati n. 122 di cui: n. 2 quadri, n. 13 impiegati, n. 107 operai Lavoratori complessivamente eccedenti n. 70 di cui: n. 1 quadro, n. 7 impiegati, n. 62 operai Reparto Centralino Amministrazione Commerciale Acquisti Ufficio Tecnico Marketing Coord. Produzione Officina Lavorazioni Pulitura Ossidazione Assemblaggio Magazzino Imballaggio spedizioni Autisti Totale Mansione Impiegato addetto al centralino Impiegati e quadro addetti alla contabilità ed alle risorse umane Impiegati e quadro addetti ai rapporti commerciali Italia - Estero Impiegati addetti agli acquisti Impiegati addetti all'ufficio tecnico Impiegato addetto al marketing Operai addetti al coordinamento della produzione Operai e un impiegato addetti alle lavorazioni meccaniche Operai addetti alla reparto pulitura manuale e semiautomatica Operai addetti al processo di ossidazione di cui: addetti alla brillantatura addetti allo smontaggio addetti al montaggio addetti alla depurazione Operai addetti all'assemblaggio Operai addetti alla gestione del magazzino Operai addetti all'imballaggio e spedizione Operai addetti al trasporto Nr. Addetti 1 Nr. Addetti in esubero 0 3 2 4 2 3 1 3 1 2 0 2 0 39 26 18 7 7 4 12 2 11 2 1 10 1 7 2 1 9 2 122 7 0 70 «I lavoratori in esubero verranno posti in mobilità nel più breve tempo possibile compatibilmente con il previo adempimento della procedura di legge.» Tribunale Ancona n. 800/2011 «Ritiene il Giudice che l’inciso in esame sia sufficientemente specifico, atteso che da esso può desumersi che la procedura doveva essere svolta rispettando rigorosamente i termini imposti dalla legge al fine di collocare in mobilità il personale dipendente nel minor tempo possibile…… L’inciso «rende sia pure indirettamente individuabili i tempi necessari all’attuazione del programma di mobilità come richiesto dalla normativa.» Tribunale Ancona n. 1/2012 «I licenziamenti sono stati effettuati non appena conclusasi la procedura di cui all’art. 4 L. 223/91: si riscontra quindi che l’indicazione «del più breve tempo possibile» doveva ritenersi riferita all’espletamento delle fasi imposte dalla legge, e quindi i tempi indicati dal datore di lavoro erano del tutto determinabili.» Tribunale Ancona n. 1/2012 «Del resto la norma appare (originariamente) volta a non procrastinare per un tempo indeterminato – dopo l’espletamento della procedura di legge – la facoltà di licenziare; proprio in considerazione di tale esigenza è intervenuta la disposizione di cui al comma 4 dell’art. 8 del D.L. 148/93……» «Il diritto a percepire l’incentivo all’esodo è subordinato alla condizione della previa sottoscrizione tra le parti di un verbale di conciliazione ex artt. 410 e seguenti c.p.c. nel quale ciascun dipendente interessato dovrà accettare il licenziamento e la collocazione in mobilità e dichiarare di null’altro avere a pretendere dalla Soc…….. in relazione all’intercorso rapporto di lavoro ed alla sua cessazione e dovrà rinunziare, nei confronti della predetta Soc…… e/o delle Società danti causa, a qualsivoglia pretesa, azione o diritto, anche di carattere risarcitorio, comunque riferibile al precorso rapporto di lavoro ed alla sua cessazione, nonché al diritto di precedenza nell’assunzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 297/2002 e richiamato anche dall’art. 8 della L. 223/91». «Il diritto a percepire l’incentivo all’esodo è subordinato alla condizione della previa sottoscrizione tra le parti, entro e non oltre il termine decadenziale di 30 gg. dalla comunicazione del licenziamento, di un verbale di conciliazione ex artt. 410 e seguenti c.p.c., nel quale ciascun lavoratore interessato dovrà accettare il licenziamento e la collocazione in mobilità e dichiarare di null’altro avere a pretendere dalla Soc…….. in relazione all’intercorso rapporto di lavoro ed alla sua cessazione e dovrà rinunziare, nei confronti della predetta Soc…… e/o delle Società danti causa, a qualsivoglia pretesa, azione o diritto, anche di carattere risarcitorio, comunque riferibile al precorso rapporto di lavoro ed alla sua cessazione, nonché al diritto di precedenza nell’assunzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 297/2002 e richiamato anche dall’art. 8 della L. 223/91». Art. 4 comma 9 L. 223/91 «Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facoltà di licenziare gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi, l'elenco dei lavoratori licenziati, con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2». Art. 5 comma 1 della L. 223/91 «L'individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire, in relazione alle esigenze tecnicoproduttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all'articolo 4, comma 2, ovvero, in mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro: a) carichi di famiglia; b) anzianità; c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative.» Cass. 9 giugno 2011, n. 12544 «I criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, individuati dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 223/1991, devono essere, tutti ed integralmente, basati su elementi oggettivi e verificabili, in modo da consentire la formazione di una graduatoria rigida e da essere controllabili in fase applicativa, e non possono implicare valutazioni di carattere discrezionale, neanche sotto forma di possibile deroga all'applicazione di criteri in sé oggettivi.» «In Cass. 28.10.2009 n. 22824, Cass. 19.5.2006 n. 11886, Cass. 3.2.2000 n. 1201 tema di licenziamento collettivo, … la riduzione del personale deve, in linea generale, investire l'intero ambito aziendale entro il quale operano i criteri di scelta, potendo l'intervento essere limitato a specifici rami aziendali soltanto se caratterizzati da autonomia e specificità delle professionalità utilizzate. Ne consegue che … i profili professionali da prendere in considerazione sono quelli propri di tutti i dipendenti potenzialmente interessati alla mobilità, tra i quali, all'esito della procedura, il datore di lavoro potrà operare - con l'osservanza dei criteri legali di selezione del personale in concorso tra loro, salva la possibilità di accordare prevalenza alle esigenze tecniche e produttive ove tale indicazione trovi giustificazione in fattori obbiettivi e non sottenda intenti elusivi o ragioni discriminatorie - la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità». Art. 4 comma 9 della L. 223/91: prospetto riportante la puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, all’interno di professionalità omogenee: Modalità di applicazione, in concorso fra loro dei criteri di scelta Esigenze tecnico-produttive ed organizzative: fino ad un massimo consentito di 50 punti; la modalità di suddivisione del valore massimo consentito è indicata nel seguito del presente prospetto; Carichi di famiglia: fino ad un massimo consentito di 22 punti corrispondenti al massimo carico di famiglia presente in azienda in base ai dati comunicati alla data del…….; la modalità di suddivisione del valore massimo consentito è indicata nel seguito del presente prospetto; Anzianità aziendale: fino ad un massimo consentito di 33 punti corrispondenti alla massima anzianità di servizio presente in azienda alla data del …..; la modalità di suddivisione del valore massimo consentito è indicata nel seguito del presente prospetto. Criterio delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative: (fino ad un massimo consentito di 50 punti) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Mansione non interessata alla riduzione nel Reparto Mansione poco interessata alla riduzione nel Reparto Mansione molto interessata alla riduzione nel Reparto Alta capacità di svolgere mansioni in altri Reparti nell’ultimo triennio Media capacità di svolgere mansioni in altri Reparti nell’ultimo triennio Bassa capacità di svolgere mansioni in altri Reparti nell’ultimo triennio 7. Non opposizione al licenziamento 20 punti 10 punti 5 punti 30 punti 15 punti 5 punti Azzeramento punti conseguiti Criterio dei carichi di famiglia: (fino al massimo di 22 punti corrispondenti al massimo carico di famiglia presente in azienda in base ai dati comunicati al ….): 1. 2. 3. 4. coniuge a carico 1° figlio a carico al 100% (dimezzati in caso di figli a carico al 50%) 2° figlio a carico al 100% (dimezzati in caso di figli a carico al 50%) 3° figlio a carico al 100% (dimezzati in caso di figli a carico al 50%) 4 punti 4 punti 6 punti 8 punti Criterio dell’anzianità aziendale: (fino ad un massimo di 33 punti corrispondenti alla massima anzianità aziendale di 453 mesi al ... 0,072847682 punto per ogni mese di anzianità. ANZIANITA' CRITERI ALLEGATO 3 ANZIANITA' MESI alla data del CARICO FAMILIARE PUNTEGGIO MAX CONIUGE 1° FIGLIO 2° FIGLIO 3° FIGLIO POSSIBILE A PUNTEGGIO A CARICO A CARICO A CARICO MESI 453 = CARICO MAX PUNTI 33 POSSIBILE 22 PUNTI DATA ASSUNZIONE 28/04/2010 33 4 4 6 8 ASSEMBLAGGIO 18/12/88 256 18,65 NO 100% 100% NO 10,00 ASSEMBLAGGIO 09/01/87 280 20,40 NO NO NO NO - ASSEMBLAGGIO 02/08/93 201 14,64 NO NO NO NO - ASSEMBLAGGIO 18/12/97 148 10,78 NO NO NO NO - ASSEMBLAGGIO 07/01/04 76 5,54 NO NO NO NO - ASSEMBLAGGIO 10/04/00 121 8,81 NO 100% 100% NO 10,00 ASSEMBLAGGIO 18/06/01 106 7,72 NO 50% NO NO 2,00 ASSEMBLAGGIO 05/07/94 190 13,84 NO NO NO NO ASSEMBLAGGIO 22/02/95 182 13,26 NO NO NO NO - ASSEMBLAGGIO 24/03/97 157 11,44 NO NO NO NO - ASSEMBLAGGIO 09/10/00 115 8,38 NO NO NO NO - REPARTO COGNOME E NOME - ESIGENZE TECNICO-PRODUTTIVE ED ORGANIZZATIVE ALTA MEDIA BASSA MANSIONE MANSIONE MANSIONE CAPACITA' DI CAPACITA' DI CAPACITA' DI NON POCO MOLTO NON SVOLGERE SVOLGERE SVOLGERE INTERESSATA INTERESSATA INTERESSATA OPPOSIZONE AL PUNTEGGIO MANSIONI IN MANSIONI IN MANSIONI IN MAX ALLA ALLA ALLA LICENZIAMENTO ALTRI ALTRI ALTRI RIDUZIONE RIDUZIONE RIDUZIONE POSSIBILE REPARTI REPARTI REPARTI 50 PUNTI 20 10 15 PUNTEGGIO TOTALE 5 30 5 5 30 35,00 63,65 5 30 35,00 55,40 5 30 35,00 49,64 5 30 35,00 45,78 5 30 35,00 40,54 5 15 20,00 38,81 5 15 20,00 29,72 5 5 10,00 23,84 5 5 10,00 23,26 5 5 10,00 21,44 5 5 10,00 18,38 ANZIANITA' CRITERI ALLEGATO 3 ANZIANITA' MESI alla data del CARICO FAMILIARE PUNTEGGIO MAX CONIUGE 1° FIGLIO 2° FIGLIO 3° FIGLIO POSSIBILE A PUNTEGGIO A CARICO A CARICO A CARICO MESI 453 = CARICO MAX PUNTI 33 POSSIBILE 22 PUNTI DATA ASSUNZIONE 28/04/2010 33 4 4 6 8 OSSIDAZIONE BRILL 08/08/72 453 33,00 NO 50% NO NO 2,00 OSSIDAZIONE BRILL 24/09/90 235 17,12 NO 50% 50% NO 5,00 OSSIDAZIONE SMONT. 14/04/99 133 9,69 NO NO NO NO - OSSIDAZIONE MONT. 19/06/76 407 29,65 NO NO NO NO - OSSIDAZIONE SMONT. 18/10/99 126 9,18 NO NO NO NO - OSSIDAZIONE BRILL 120 111 8,74 8,09 NO NO NO NO OSSIDAZIONE BRILL 03/05/00 16/01/01 NO NO NO NO - OSSIDAZIONE SMONT. 10/07/73 442 32,20 NO NO NO NO - OSSIDAZIONE MONT. 83 63 6,05 4,59 NO NO NO NO OSSIDAZIONE MONT. 26/05/03 02/02/05 100% 100% 100% NO 14,00 OSSIDAZIONE SMONT. 02/11/99 126 9,18 100% 100% 100% NO 14,00 OSSIDAZIONE MONT. 15/12/97 06/12/04 14/09/98 10/05/89 29/10/97 14/07/97 27/07/98 29/08/05 26/01/00 26/01/00 03/04/06 03/04/06 03/04/06 13/02/07 149 65 140 252 150 154 141 56 123 123 49 49 49 38 10,85 4,74 10,20 18,36 10,93 11,22 10,27 4,08 8,96 8,96 3,57 3,57 3,57 2,77 NO 50% 50% NO 100% NO NO 100% 100% NO NO NO NO NO NO NO NO 50% NO NO NO NO NO NO 50% NO NO 50% NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 50% NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 5,00 8,00 4,00 2,00 5,00 2,00 - REPARTO OSSIDAZIONE MONT. OSSIDAZIONE BRILL OSSIDAZIONE MONT. OSSIDAZIONE BRILL OSSIDAZIONE BRILL OSSIDAZIONE MONT. OSSIDAZIONE DEP. OSSIDAZIONE MONT. OSSIDAZIONE MONT. OSSIDAZIONE MONT. OSSIDAZIONE MONT. OSSIDAZIONE MONT. OSSIDAZIONE DEP. COGNOME E NOME ESIGENZE TECNICO-PRODUTTIVE ED ORGANIZZATIVE ALTA MEDIA BASSA MANSIONE MANSIONE MANSIONE CAPACITA' DI CAPACITA' DI CAPACITA' DI NON POCO MOLTO NON SVOLGERE SVOLGERE SVOLGERE INTERESSATA INTERESSATA INTERESSATA OPPOSIZONE AL PUNTEGGIO MANSIONI IN MANSIONI IN MANSIONI IN ALLA ALLA ALLA LICENZIAMENTO MAX ALTRI ALTRI ALTRI RIDUZIONE RIDUZIONE RIDUZIONE REPARTI REPARTI REPARTI POSSIBILE 50 PUNTI 20 10 5 30 15 PUNT EGGIO T OT ALE 5 10 30 40,00 75,00 10 30 40,00 62,12 10 30 40,00 49,69 20,00 49,65 5 15 10 30 40,00 49,18 10 10 30 30 40,00 40,00 48,74 48,09 15,00 47,20 35,00 20,00 41,05 38,59 15,00 38,18 20,00 20,00 15,00 10,00 15,00 15,00 10,00 20,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 20,00 35,85 32,74 29,20 28,36 27,93 26,22 25,27 24,08 18,96 18,96 15,57 13,57 13,57 - 10 5 5 5 30 15 10 10 5 5 5 15 15 5 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 15 15 5 5 5 5 5 X ALLEGATO 5 NEL RISPETTO DEI CRITERI PREVISTI DALL’ART. 5 DELLA LEGGE 223/91 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E’ STATO PREDISPOSTO IL SEGUENTE ELENCO DI LAVORATORI COGNOME E NOME NAZIONALITA' LUOGO E DATA DI SESSO NASCITA LUOGO DI RESIDENZA QUALIFICA MANSIONI LIVELLO DATA ASSUNZIONE DATA DATA CESSAZIONE PREAVVISO INTIMAZIONE RAPPORTO DI LAVORATO LICENZIAMENTO LAVORO S/N SERVIZIO EFFETTIVO MESI CARICO DI FAMIGLIA ALTRE NOTIZIE: 1) LE PUNTUALI INDICAZIONI DELLE MODALITA’ CON LE QUALI SONO STATI APPLICATI I CRITERI DI SCELTA DI CUI ALL’ART. 5, COMMA 1, L. 223/91 SONO RIPORTATE NELL’ALLEGATO N. 2; 2) LA GRADUATORIA, SUDDIVISA PER REPARTO, DEI PUNTEGGI ACQUISITI DA OGNI SINGOLO LAVORATORE E’ CONTENUTA NELL’ALLEGATO N. 3 Le obiezioni più frequenti • • • • • l’iniquità della ripartizione tra il punteggio assegnato, rispettivamente, alle esigenze tecnico-produttive, ai carichi di famiglia e all’anzianità di servizio; l’omessa puntuale indicazione delle modalità con cui sono stati applicati i criteri di scelta dei lavoratori licenziati; la mancata indicazione delle ragioni di «alta» o «bassa» capacità di svolgere mansioni in altri reparti; l’erroneità del «significato attribuito al criterio legale di anzianità», che andrebbe intesa «in senso anagrafico» e non già «di servizio»; l’erroneità della «applicazione del criterio dei carichi di famiglia inteso in senso fiscale e non già civilistico». Tribunale Ancona n. 800/2011 «Lamenta in primo luogo il ricorrente che l’azienda avrebbe dato un punteggio più alto pari a 50 alle esigenze aziendali tecnico produttive e un punteggio più basso pari rispettivamente a 22 e 33 ai carichi di famiglia e all’anzianità aziendale, sicché le esigenze aziendali riescono a neutralizzare gli altri criteri di modo tale che i lavoratori si trovano in balia della decisione arbitraria e unilaterale dell’azienda.» Tribunale Ancona n. 800/2011 «Invero, la giurisprudenza ammette che la datrice di lavoro, pur applicando in concorso tra loro i criteri legali, dia prevalenza alle esigenze tecnico produttive essendo questo il criterio più coerente con le finalità perseguite attraverso la riduzione di personale, sempre che naturalmente una scelta siffatta trovi giustificazione in fattori obiettivi, la cui esistenza sia provata in concreto dal datore di lavoro e non sottenda intenti elusivi o ragioni discriminatorie (Cass. 11886/2006).» Tribunale Ancona n. 800/2011 «Nel caso di specie, la datrice di lavoro afferma di aver dato rilievo alle esigenze tecnico produttive per non squilibrare la composizione e la funzionalità dei vari reparti e uffici, assegnando un punteggio maggiore ai titolari di posizioni non interessate alla riduzione e un punteggio ancora superiore ai lavoratori che nell’ultimo triennio erano diventati capaci di svolgere mansioni in reparti diversi dai propri.» Tribunale Ancona n. 800/2011 «Quanto all’anzianità che, secondo parte attrice doveva essere valutata come anzianità in senso anagrafico e non come anzianità di servizio, si rileva al contrario che l’interpretazione data al criterio dall’azienda è conforme a quanto sancito dalla giurisprudenza (Cass. 11886/2006, 4685/1997, 324/1986).» Tribunale Ancona n. 800/2011 «Parimenti criticata è l’applicazione del criterio dei carichi di famiglia…omissis. In particolare, l’azienda per effettuare le proprie valutazioni si è fondata sui dati comunicati dai singoli lavoratori alla data del ……….., non potendo sapere (e non essendo tenuta) ad indagare sulla sussistenza di situazioni difformi esistenti all’interno di ogni singola famiglia, sicché anche sul punto la doglianza non coglie nel segno.» Tribunale Ancona n. 800/2011 «Peraltro….....omissis.........si nota che la Società… omissis…ha comunicato all’allegato 2 le modalità di applicazione dei criteri di scelta e all’allegato 3 l’elenco di tutte le unità di personale (in mobilità e non) precisando per ciascuno i dati (nominativo, data di assunzione, reparto, mansioni, carichi familiari, etc.) che rendono possibile un puntuale controllo da parte delle organizzazioni aziendali delle scelte operate; infine all’allegato 5 ha indicato i lavoratori posti in mobilità precisando tutti i dati richiesti dall’art. 4 comma 9 citato.» Corte di Appello delle Marche n. 910/2012 del 26/09/2012 «I criteri, così come interpretati, e applicati, sono ammissibili, perché, pur opinabili, comunque ragionevoli; e potrebbero essere ritenuti inammissibili, e quindi invalidi, solo se fossero irragionevoli.» «Non può infatti considerarsi assurdo che si prescelga la condizione di famiglia risultante legalmente, rispetto a quella di fatto, che non implica peraltro obblighi giuridici effettivi siccome attuali, né consente certezza, non risultando inconfutabilmente.» Corte di Appello delle Marche n. 910/2012 del 26/09/2012 «Così come l’anzianità di servizio può essere ritenuta preminente, e preferibile, inerendo al rapporto contrattuale sul quale essa influisce, mentre la età anagrafica costituisce un dato sicuramente significativo, ma estraneo al rapporto.» «Infine la valutazione della idoneità allo svolgimento di diverse mansioni ha sicuramente rilevanza per una determinazione della validità tecnica – operativa, ai fini organizzativi.» Indennità sostitutiva della reintegrazione Art. 1 della L. 108/90 «Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, ne' abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti». Indennità sostitutiva della reintegrazione Art. 1 della L. 108/90 Comma così sostituito dall'art. 1, comma 42, lett. b), L. 28 giugno 2012, n. 92, che ha sostituito gli originari commi dal primo al sesto con gli attuali commi dal primo al decimo. In precedenza il presente comma era stato aggiunto dall'art. 1, L. 11 maggio 1990, n. 108. «Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al secondo comma, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione». Indennità sostitutiva della reintegrazione Per la necessità del pagamento dell’indennità sostituiva della reintegrazione ai fini della risoluzione del contratto. Per tutte: Cass. Sez. L, Sentenza n. 20420 del 21/11/2012; Cass. Sez. L, Sentenza n. 24199 del 16/11/2009; Cass. Sez. L, Sentenza n. 6342 del 16/03/2009 ; Cass. Sez. L, Sentenza n. 12514 del 26/08/2003; Cass. Sez. L, Sentenza n. 3380 del 06/03/2003; Cass. Sez. L, Sentenza n. 10326 del 05/08/2000. Indennità sostitutiva della reintegrazione Per la irrilevanza del pagamento dell’indennità sostituiva della reintegrazione ai fini della risoluzione del contratto: Cassazione 25/09/2012 n. 16228 Cassazione 28/01/2013 n. 1810