L'operatività del
Consulente del Lavoro
nella procedura di
licenziamento collettivo
Relatore:
Dott. Paolo Ferretti
Consulente del Lavoro in Ancona
Art. 1 comma 45 L. 92/2012
All'articolo 4, comma 12, della legge 23
luglio 1991, n. 223, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Gli eventuali vizi della
comunicazione di cui al comma 2 del
presente articolo possono essere sanati,
ad ogni effetto di legge, nell'ambito di un
accordo sindacale concluso nel corso della
procedura di licenziamento collettivo».
«Gli eventuali vizi della comunicazione di avvio
della procedura, di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4
L. 223/1991, nel caso in cui sia stato raggiunto
l'accordo sindacale, non sono rilevanti al fine
dell'inefficacia del licenziamento intimato
all'esito della procedura, ove non risulti
dimostrata l'idoneità dei vizi denunciati a
fuorviare o eludere l'esercizio dei poteri di
controllo preventivo attribuiti alle organizzazioni
sindacali».
Cass. 25758 del 24.10.2008, ma vedi anche Cass.
528/’08 e 9015/’03
Art 4 comma 9 della L. 223/91
come modificato dall’art. 1 comma 44 della Legge Fornero
«Entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi,
l'elenco dei lavoratori licenziati, con l'indicazione per
ciascun soggetto del nominativo, del luogo di
residenza, della qualifica, del livello di inquadramento,
dell'età, del carico di famiglia, nonché con puntuale
indicazione delle modalità con le quali sono stati
applicati i criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1,
deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio regionale
del lavoro e della massima occupazione competente,
alla Commissione regionale per l'impiego e alle
associazioni di categoria di cui al comma 2.»
Art. 1 comma 46 L. 92/2012
«Omissis….In caso di violazione delle
procedure richiamate all'articolo 4,
comma 12, si applica il regime di cui al
terzo periodo del settimo comma del
predetto articolo 18. ……omissis………»
Art. 18 comma 5 L. 300/70
«Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non
ricorrono gli estremi del giustificato motivo
soggettivo o della giusta causa addotti dal datore
di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con
effetto dalla data del licenziamento e condanna il
datore di lavoro al pagamento di un'indennità
risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un
minimo di dodici e un massimo di ventiquattro
mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto,
…..omissis…….»
Art. 4 comma 3 della L. 223/91
«La
comunicazione di cui al comma 2 deve contenere
indicazione: dei motivi che determinano la situazione di
eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi,
per i quali si ritiene di non poter adottare misure
idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed
evitare, in tutto o in parte, il licenziamento collettivo;
del numero, della collocazione aziendale e dei profili
professionali del personale eccedente nonché del
personale abitualmente impiegato; dei tempi di
attuazione del programma di riduzione del personale;
….continua…….
Art. 4 comma 3 della L. 223/91
« continua…….delle
eventuali misure programmate per
fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della
attuazione del programma medesimo; del metodo di
calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da
quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla
contrattazione collettiva. Alla comunicazione va
allegata copia della ricevuta del versamento all'INPS, a
titolo di anticipazione sulla somma di cui all'articolo 5,
comma 4, di una somma pari al trattamento massimo
mensile di integrazione salariale moltiplicato per il
numero dei lavoratori ritenuti eccedenti.»
Le obiezioni più frequenti
«Genericità
e/o sostanziale mancanza dei
motivi tecnici, organizzativi e produttivi
posti alla base della procedura. In
particolare la Società si sarebbe limitata ad
indicare genericamente i dati di fatturato,
senza argomentare le specifiche ragioni che
avrebbero determinato l’esubero.»
Le obiezioni più frequenti
«Genericità
ed assertività della non
utilizzabilità della CIGS ed altri strumenti di
flessibilità per evitare, in tutto o in parte, il
licenziamento collettivo .»
Le obiezioni più frequenti
«Errata
e generica determinazione dei
reparti e dei profili professionali del
personale in forza ed in esubero.»
«Genericità ed indeterminatezza dei tempi
di attuazione del programma.»
Sentenza Tribunale di Ancona n. 800/2011
«La
Società resistente ha puntualmente descritto la
situazione di difficoltà economica del settore di
produzione….omissis……; viene spiegato che la
difficoltà deriva dalla natura di società terzista
della resistente che ha risentito dunque della crisi
in quanto la clientela da una parte ha ridotto il
volume degli acquisti, dall’altra ha cercato
forniture in Paesi a basso costo di
produzione….omissis…..; ha evidenziato lo sviluppo
della crisi dal 2007 in poi analizzando il volume
degli affari…omissis …»
Tribunale Ancona 1/2012 del 11/01/2012
«…….sono sufficientemente indicati i motivi
del ricorso alla procedura di mobilità:
diminuzione e deviazione ( verso produttori
di Paesi con inferiori costi di produzione)
della domanda del prodotto da parte dei
clienti in termini presumibilmente definitivi,
con indicazione precisa della diminuzione di
fatturato
(documentato
e
non
contestato….omissis….).»
Corte di Appello delle Marche
n. 910/2012 del 26/09/2012
«La
riduzione è stata consistente ed effettiva, per il
licenziamento di sessanta dipendenti, circa la metà
dell’organico……….; l’imprenditore può, con discrezionalità
insindacabile, cessare l’impresa; non soltanto perché tale
facoltà gli è riconosciuta dal principio costituzionale della
libertà di impresa, sancito dall’art. 41 della Carta, ma per il
semplicissimo motivo che nessun soggetto può, in fatto,
essere costretto a svolgere una specifica attività, per di più
con un ruolo complesso e sofisticato, quale è quello
dell’imprenditore, contro la sua volontà. E se gli è consentito
di cessare l’attività, gli è, a maggior ragione, consentito di
ridurla, ad esempio dimezzando, come nel caso in giudizio,
l’organico e quindi i dipendenti .»
La posizione della Società
«Considerata la definitività e la strutturalità
della situazione in rapporto al mercato, tenuto
conto che è già stato effettuato il ricorso a
strumenti alternativi alla mobilità quali la CIGO e
la CIGS per crisi, non è ipotizzabile il ricorso ad
ulteriori strumenti, in quanto il ridisegno della
struttura aziendale costituisce una esigenza
immediata e non procrastinabile.»
La posizione della Società
«Non è peraltro utilizzabile la CIGS per
ristrutturazione,
riorganizzazione
o
riconversione aziendale, in quanto non sono
presenti, nel caso in esame, le caratteristiche
ed i requisiti, anche in termini di investimenti,
previsti per il ricorso a tali ammortizzatori.»
La posizione della Società
«Non sono perseguibili altri strumenti di flessibilità come il
contratto di solidarietà (di natura c.d. difensiva, cioè con una
riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in
parte, la riduzione di personale) il quale, oltre a non
consentire il raggiungimento degli obiettivi aziendali in
termini di efficienza, competitività e produttività, non
essendo peraltro possibile in concreto una efficiente
organizzazione produttiva fondata su una generalizzata
riduzione dell’orario di lavoro, non rappresenta uno
strumento idoneo per affrontare l’abnorme calo di ordinativi
ed il conseguente strutturale esubero di personale.»
Tribunale Ancona n. 800/2011
«La
Società ha precisato i motivi che rendevano
impossibile ricorrere a strumenti alternativi come
la CIGS, non sussistendo i presupposti per
accedere a tali ammortizzatori, o come il
contratto di solidarietà in quanto …..non era
possibile un’efficiente organizzazione produttiva
fondata su una generalizzata riduzione
dell’orario di lavoro.»
Tribunale Ancona n. 1/2012
«il
contenuto della comunicazione deve essere
per sua natura «assertivo» nel senso di
affermato, ma non anche necessariamente
dimostrato. La norma non richiede l’esame
dettagliato di ogni misura astrattamente
possibile…..ma solo la giustificazione della
impossibilità di «adottare misure idonee a porre
rimedio alla situazione di eccedenza»,
giustificazione
che
si
deve
ritenere
sufficientemente fornita…..»
Corte di Appello delle Marche
n. 910/2012 del 26/09/2012
«…trattasi di mera facoltà, che presuppone
la temporaneità della riduzione dell’attività,
e quindi una politica imprenditoriale diversa
rispetto a quella adottata per pervenire ad
una riduzione del personale con effetto
voluto come definitivo…»
Numero, collocazione aziendale e profili professionali del personale dipendente
abitualmente impiegato e del personale eccedente (art.4 co.3 legge 223/91 )
Lavoratori complessivamente occupati n. 122 di cui: n. 2 quadri, n. 13 impiegati, n. 107 operai
Lavoratori complessivamente eccedenti n. 70 di cui: n. 1 quadro, n. 7 impiegati, n. 62 operai
Reparto
Centralino
Amministrazione
Commerciale
Acquisti
Ufficio Tecnico
Marketing
Coord. Produzione
Officina Lavorazioni
Pulitura
Ossidazione
Assemblaggio
Magazzino
Imballaggio spedizioni
Autisti
Totale
Mansione
Impiegato addetto al centralino
Impiegati e quadro addetti alla
contabilità ed alle risorse umane
Impiegati e quadro addetti ai rapporti
commerciali Italia - Estero
Impiegati addetti agli acquisti
Impiegati addetti all'ufficio tecnico
Impiegato addetto al marketing
Operai addetti al coordinamento della
produzione
Operai e un impiegato addetti alle
lavorazioni meccaniche
Operai addetti alla reparto pulitura
manuale e semiautomatica
Operai addetti al processo di
ossidazione di cui:
addetti alla brillantatura
addetti allo smontaggio
addetti al montaggio
addetti alla depurazione
Operai addetti all'assemblaggio
Operai addetti alla gestione del
magazzino
Operai addetti all'imballaggio e
spedizione
Operai addetti al trasporto
Nr. Addetti
1
Nr. Addetti
in esubero
0
3
2
4
2
3
1
3
1
2
0
2
0
39
26
18
7
7
4
12
2
11
2
1
10
1
7
2
1
9
2
122
7
0
70
«I lavoratori in esubero verranno posti
in mobilità nel più breve tempo
possibile compatibilmente con il
previo adempimento della procedura
di legge.»
Tribunale Ancona n. 800/2011
«Ritiene il Giudice che l’inciso in esame sia
sufficientemente specifico, atteso che da esso può
desumersi che la procedura doveva essere svolta
rispettando rigorosamente i termini imposti dalla
legge al fine di collocare in mobilità il personale
dipendente nel minor tempo possibile……
L’inciso «rende sia pure indirettamente individuabili
i tempi necessari all’attuazione del programma di
mobilità come richiesto dalla normativa.»
Tribunale Ancona n. 1/2012
«I
licenziamenti sono stati effettuati non
appena conclusasi la procedura di cui
all’art. 4 L. 223/91: si riscontra quindi che
l’indicazione «del più breve tempo
possibile»
doveva
ritenersi
riferita
all’espletamento delle fasi imposte dalla
legge, e quindi i tempi indicati dal datore di
lavoro erano del tutto determinabili.»
Tribunale Ancona n. 1/2012
«Del
resto
la
norma
appare
(originariamente) volta a non procrastinare
per un tempo indeterminato – dopo
l’espletamento della procedura di legge – la
facoltà
di
licenziare;
proprio
in
considerazione di tale esigenza è
intervenuta la disposizione di cui al comma
4 dell’art. 8 del D.L. 148/93……»
«Il diritto a percepire l’incentivo all’esodo è subordinato alla
condizione della previa sottoscrizione tra le parti di un
verbale di conciliazione ex artt. 410 e seguenti c.p.c. nel
quale ciascun dipendente interessato dovrà accettare il
licenziamento e la collocazione in mobilità e dichiarare di
null’altro avere a pretendere dalla Soc…….. in relazione
all’intercorso rapporto di lavoro ed alla sua cessazione e
dovrà rinunziare, nei confronti della predetta Soc…… e/o
delle Società danti causa, a qualsivoglia pretesa, azione o
diritto, anche di carattere risarcitorio, comunque riferibile al
precorso rapporto di lavoro ed alla sua cessazione, nonché al
diritto di precedenza nell’assunzione di cui all’art. 6 del
D.Lgs. 297/2002 e richiamato anche dall’art. 8 della L.
223/91».
«Il diritto a percepire l’incentivo all’esodo è subordinato alla
condizione della previa sottoscrizione tra le parti, entro e
non oltre il termine decadenziale di 30 gg. dalla
comunicazione del licenziamento, di un verbale di
conciliazione ex artt. 410 e seguenti c.p.c., nel quale ciascun
lavoratore interessato dovrà accettare il licenziamento e la
collocazione in mobilità e dichiarare di null’altro avere a
pretendere dalla Soc…….. in relazione all’intercorso rapporto
di lavoro ed alla sua cessazione e dovrà rinunziare, nei
confronti della predetta Soc…… e/o delle Società danti
causa, a qualsivoglia pretesa, azione o diritto, anche di
carattere risarcitorio, comunque riferibile al precorso
rapporto di lavoro ed alla sua cessazione, nonché al diritto di
precedenza nell’assunzione di cui all’art. 6 del D.Lgs.
297/2002 e richiamato anche dall’art. 8 della L. 223/91».
Art. 4 comma 9 L. 223/91
«Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di
cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facoltà di licenziare gli
impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per
iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di
preavviso. Entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi,
l'elenco dei lavoratori licenziati, con l'indicazione per ciascun
soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica,
del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia,
nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali
sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'articolo 5,
comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio
regionale del lavoro e della massima occupazione competente,
alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di
categoria di cui al comma 2».
Art. 5 comma 1 della L. 223/91
«L'individuazione dei lavoratori da licenziare deve
avvenire, in relazione alle esigenze tecnicoproduttive ed organizzative del complesso
aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da
contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui
all'articolo 4, comma 2, ovvero, in mancanza di
questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in
concorso tra loro:
a) carichi di famiglia;
b) anzianità;
c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative.»
Cass. 9 giugno 2011, n. 12544
«I criteri di scelta dei lavoratori da collocare in
mobilità, individuati dai contratti collettivi ai sensi
dell'art. 5 della legge n. 223/1991, devono essere,
tutti ed integralmente, basati su elementi oggettivi
e verificabili, in modo da consentire la formazione
di una graduatoria rigida e da essere controllabili in
fase applicativa, e non possono implicare
valutazioni di carattere discrezionale, neanche
sotto forma di possibile deroga all'applicazione di
criteri in sé oggettivi.»
«In
Cass. 28.10.2009 n. 22824, Cass. 19.5.2006 n. 11886,
Cass. 3.2.2000 n. 1201
tema di licenziamento collettivo, … la riduzione del personale
deve, in linea generale, investire l'intero ambito aziendale entro il
quale operano i criteri di scelta, potendo l'intervento essere limitato a
specifici rami aziendali soltanto se caratterizzati da autonomia e
specificità delle professionalità utilizzate. Ne consegue che … i profili
professionali da prendere in considerazione sono quelli propri di
tutti i dipendenti potenzialmente interessati alla mobilità, tra i
quali, all'esito della procedura, il datore di lavoro potrà operare - con
l'osservanza dei criteri legali di selezione del personale in concorso
tra loro, salva la possibilità di accordare prevalenza alle esigenze
tecniche e produttive ove tale indicazione trovi giustificazione in
fattori obbiettivi e non sottenda intenti elusivi o ragioni
discriminatorie - la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità».
Art. 4 comma 9 della L. 223/91: prospetto riportante la puntuale indicazione delle modalità con le
quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, all’interno di professionalità
omogenee:
Modalità di applicazione, in concorso fra loro dei criteri di scelta
Esigenze tecnico-produttive ed organizzative: fino ad un massimo consentito di 50 punti; la
modalità di suddivisione del valore massimo consentito è indicata nel seguito del presente
prospetto;
Carichi di famiglia: fino ad un massimo consentito di 22 punti corrispondenti al massimo carico di
famiglia presente in azienda in base ai dati comunicati alla data del…….; la modalità di suddivisione
del valore massimo consentito è indicata nel seguito del presente prospetto;
Anzianità aziendale: fino ad un massimo consentito di 33 punti corrispondenti alla massima
anzianità di servizio presente in azienda alla data del …..; la modalità di suddivisione del valore
massimo consentito è indicata nel seguito del presente prospetto.
Criterio delle esigenze tecnico-produttive ed
organizzative: (fino ad un massimo consentito di 50
punti)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Mansione non interessata alla riduzione nel Reparto
Mansione poco interessata alla riduzione nel Reparto
Mansione molto interessata alla riduzione nel Reparto
Alta capacità di svolgere mansioni in altri Reparti nell’ultimo triennio
Media capacità di svolgere mansioni in altri Reparti nell’ultimo triennio
Bassa capacità di svolgere mansioni in altri Reparti nell’ultimo triennio
7. Non opposizione al licenziamento
20 punti
10 punti
5 punti
30 punti
15 punti
5 punti
Azzeramento
punti
conseguiti
Criterio dei carichi di famiglia: (fino al massimo di 22
punti corrispondenti al massimo carico di famiglia
presente in azienda in base ai dati comunicati al ….):
1.
2.
3.
4.
coniuge a carico
1° figlio a carico al 100% (dimezzati in caso di figli a carico al 50%)
2° figlio a carico al 100% (dimezzati in caso di figli a carico al 50%)
3° figlio a carico al 100% (dimezzati in caso di figli a carico al 50%)
4 punti
4 punti
6 punti
8 punti
Criterio dell’anzianità aziendale: (fino ad un massimo di
33 punti corrispondenti alla massima anzianità aziendale
di 453 mesi al ...
0,072847682 punto per ogni mese di anzianità.
ANZIANITA'
CRITERI
ALLEGATO 3
ANZIANITA'
MESI alla
data del
CARICO FAMILIARE
PUNTEGGIO
MAX
CONIUGE
1° FIGLIO 2° FIGLIO 3° FIGLIO
POSSIBILE
A
PUNTEGGIO
A CARICO A CARICO A CARICO
MESI 453 = CARICO
MAX
PUNTI 33
POSSIBILE
22 PUNTI
DATA
ASSUNZIONE
28/04/2010
33
4
4
6
8
ASSEMBLAGGIO
18/12/88
256
18,65
NO
100%
100%
NO
10,00
ASSEMBLAGGIO
09/01/87
280
20,40
NO
NO
NO
NO
-
ASSEMBLAGGIO
02/08/93
201
14,64
NO
NO
NO
NO
-
ASSEMBLAGGIO
18/12/97
148
10,78
NO
NO
NO
NO
-
ASSEMBLAGGIO
07/01/04
76
5,54
NO
NO
NO
NO
-
ASSEMBLAGGIO
10/04/00
121
8,81
NO
100%
100%
NO
10,00
ASSEMBLAGGIO
18/06/01
106
7,72
NO
50%
NO
NO
2,00
ASSEMBLAGGIO
05/07/94
190
13,84
NO
NO
NO
NO
ASSEMBLAGGIO
22/02/95
182
13,26
NO
NO
NO
NO
-
ASSEMBLAGGIO
24/03/97
157
11,44
NO
NO
NO
NO
-
ASSEMBLAGGIO
09/10/00
115
8,38
NO
NO
NO
NO
-
REPARTO
COGNOME E NOME
-
ESIGENZE TECNICO-PRODUTTIVE ED ORGANIZZATIVE
ALTA
MEDIA
BASSA
MANSIONE
MANSIONE
MANSIONE
CAPACITA' DI CAPACITA' DI CAPACITA' DI
NON
POCO
MOLTO
NON
SVOLGERE
SVOLGERE
SVOLGERE
INTERESSATA INTERESSATA INTERESSATA
OPPOSIZONE AL PUNTEGGIO
MANSIONI IN MANSIONI IN MANSIONI IN
MAX
ALLA
ALLA
ALLA
LICENZIAMENTO
ALTRI
ALTRI
ALTRI
RIDUZIONE
RIDUZIONE
RIDUZIONE
POSSIBILE
REPARTI
REPARTI
REPARTI
50 PUNTI
20
10
15
PUNTEGGIO
TOTALE
5
30
5
5
30
35,00
63,65
5
30
35,00
55,40
5
30
35,00
49,64
5
30
35,00
45,78
5
30
35,00
40,54
5
15
20,00
38,81
5
15
20,00
29,72
5
5
10,00
23,84
5
5
10,00
23,26
5
5
10,00
21,44
5
5
10,00
18,38
ANZIANITA'
CRITERI
ALLEGATO 3
ANZIANITA'
MESI alla
data del
CARICO FAMILIARE
PUNTEGGIO
MAX
CONIUGE
1° FIGLIO 2° FIGLIO 3° FIGLIO
POSSIBILE
A
PUNTEGGIO
A CARICO A CARICO A CARICO
MESI 453 = CARICO
MAX
PUNTI 33
POSSIBILE
22 PUNTI
DATA
ASSUNZIONE
28/04/2010
33
4
4
6
8
OSSIDAZIONE BRILL
08/08/72
453
33,00
NO
50%
NO
NO
2,00
OSSIDAZIONE BRILL
24/09/90
235
17,12
NO
50%
50%
NO
5,00
OSSIDAZIONE SMONT.
14/04/99
133
9,69
NO
NO
NO
NO
-
OSSIDAZIONE MONT.
19/06/76
407
29,65
NO
NO
NO
NO
-
OSSIDAZIONE SMONT.
18/10/99
126
9,18
NO
NO
NO
NO
-
OSSIDAZIONE BRILL
120
111
8,74
8,09
NO
NO
NO
NO
OSSIDAZIONE BRILL
03/05/00
16/01/01
NO
NO
NO
NO
-
OSSIDAZIONE SMONT.
10/07/73
442
32,20
NO
NO
NO
NO
-
OSSIDAZIONE MONT.
83
63
6,05
4,59
NO
NO
NO
NO
OSSIDAZIONE MONT.
26/05/03
02/02/05
100%
100%
100%
NO
14,00
OSSIDAZIONE SMONT.
02/11/99
126
9,18
100%
100%
100%
NO
14,00
OSSIDAZIONE MONT.
15/12/97
06/12/04
14/09/98
10/05/89
29/10/97
14/07/97
27/07/98
29/08/05
26/01/00
26/01/00
03/04/06
03/04/06
03/04/06
13/02/07
149
65
140
252
150
154
141
56
123
123
49
49
49
38
10,85
4,74
10,20
18,36
10,93
11,22
10,27
4,08
8,96
8,96
3,57
3,57
3,57
2,77
NO
50%
50%
NO
100%
NO
NO
100%
100%
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
50%
NO
NO
NO
NO
NO
NO
50%
NO
NO
50%
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
50%
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
5,00
8,00
4,00
2,00
5,00
2,00
-
REPARTO
OSSIDAZIONE MONT.
OSSIDAZIONE BRILL
OSSIDAZIONE MONT.
OSSIDAZIONE BRILL
OSSIDAZIONE BRILL
OSSIDAZIONE MONT.
OSSIDAZIONE DEP.
OSSIDAZIONE MONT.
OSSIDAZIONE MONT.
OSSIDAZIONE MONT.
OSSIDAZIONE MONT.
OSSIDAZIONE MONT.
OSSIDAZIONE DEP.
COGNOME E NOME
ESIGENZE TECNICO-PRODUTTIVE ED ORGANIZZATIVE
ALTA
MEDIA
BASSA
MANSIONE
MANSIONE
MANSIONE
CAPACITA' DI CAPACITA' DI CAPACITA' DI
NON
POCO
MOLTO
NON
SVOLGERE
SVOLGERE
SVOLGERE
INTERESSATA INTERESSATA INTERESSATA
OPPOSIZONE AL PUNTEGGIO
MANSIONI IN MANSIONI IN MANSIONI IN
ALLA
ALLA
ALLA
LICENZIAMENTO
MAX
ALTRI
ALTRI
ALTRI
RIDUZIONE
RIDUZIONE
RIDUZIONE
REPARTI
REPARTI
REPARTI
POSSIBILE
50 PUNTI
20
10
5
30
15
PUNT EGGIO
T OT ALE
5
10
30
40,00
75,00
10
30
40,00
62,12
10
30
40,00
49,69
20,00
49,65
5
15
10
30
40,00
49,18
10
10
30
30
40,00
40,00
48,74
48,09
15,00
47,20
35,00
20,00
41,05
38,59
15,00
38,18
20,00
20,00
15,00
10,00
15,00
15,00
10,00
20,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
20,00
35,85
32,74
29,20
28,36
27,93
26,22
25,27
24,08
18,96
18,96
15,57
13,57
13,57
-
10
5
5
5
30
15
10
10
5
5
5
15
15
5
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
15
15
5
5
5
5
5
X
ALLEGATO 5
NEL RISPETTO DEI CRITERI PREVISTI DALL’ART. 5 DELLA LEGGE 223/91 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E’ STATO PREDISPOSTO IL SEGUENTE ELENCO DI LAVORATORI
COGNOME E NOME
NAZIONALITA'
LUOGO E DATA DI
SESSO
NASCITA
LUOGO DI
RESIDENZA
QUALIFICA
MANSIONI
LIVELLO
DATA
ASSUNZIONE
DATA
DATA CESSAZIONE PREAVVISO
INTIMAZIONE
RAPPORTO DI LAVORATO
LICENZIAMENTO
LAVORO
S/N
SERVIZIO
EFFETTIVO
MESI
CARICO DI
FAMIGLIA
ALTRE NOTIZIE: 1) LE PUNTUALI INDICAZIONI DELLE MODALITA’ CON LE QUALI SONO STATI APPLICATI I CRITERI DI SCELTA DI CUI ALL’ART. 5, COMMA 1, L. 223/91 SONO RIPORTATE
NELL’ALLEGATO N. 2; 2) LA GRADUATORIA, SUDDIVISA PER REPARTO, DEI PUNTEGGI ACQUISITI DA OGNI SINGOLO LAVORATORE E’ CONTENUTA NELL’ALLEGATO N. 3
Le obiezioni più frequenti
•
•
•
•
•
l’iniquità della ripartizione tra il punteggio assegnato,
rispettivamente, alle esigenze tecnico-produttive, ai
carichi di famiglia e all’anzianità di servizio;
l’omessa puntuale indicazione delle modalità con cui
sono stati applicati i criteri di scelta dei lavoratori
licenziati;
la mancata indicazione delle ragioni di «alta» o «bassa»
capacità di svolgere mansioni in altri reparti;
l’erroneità del «significato attribuito al criterio legale di
anzianità», che andrebbe intesa «in senso anagrafico»
e non già «di servizio»;
l’erroneità della «applicazione del criterio dei carichi di
famiglia inteso in senso fiscale e non già civilistico».
Tribunale Ancona n. 800/2011
«Lamenta in primo luogo il ricorrente che l’azienda
avrebbe dato un punteggio più alto pari a 50 alle
esigenze aziendali tecnico produttive e un
punteggio più basso pari rispettivamente a 22 e 33
ai carichi di famiglia e all’anzianità aziendale,
sicché le esigenze aziendali riescono a neutralizzare
gli altri criteri di modo tale che i lavoratori si
trovano in balia della decisione arbitraria e
unilaterale dell’azienda.»
Tribunale Ancona n. 800/2011
«Invero, la giurisprudenza ammette che la datrice
di lavoro, pur applicando in concorso tra loro i
criteri legali, dia prevalenza alle esigenze tecnico
produttive essendo questo il criterio più coerente
con le finalità perseguite attraverso la riduzione di
personale, sempre che naturalmente una scelta
siffatta trovi giustificazione in fattori obiettivi, la cui
esistenza sia provata in concreto dal datore di
lavoro e non sottenda intenti elusivi o ragioni
discriminatorie (Cass. 11886/2006).»
Tribunale Ancona n. 800/2011
«Nel caso di specie, la datrice di lavoro afferma di
aver dato rilievo alle esigenze tecnico produttive
per non squilibrare la composizione e la
funzionalità dei vari reparti e uffici, assegnando un
punteggio maggiore ai titolari di posizioni non
interessate alla riduzione e un punteggio ancora
superiore ai lavoratori che nell’ultimo triennio
erano diventati capaci di svolgere mansioni in
reparti diversi dai propri.»
Tribunale Ancona n. 800/2011
«Quanto all’anzianità che, secondo parte attrice
doveva essere valutata come anzianità in senso
anagrafico e non come anzianità di servizio, si
rileva al contrario che l’interpretazione data al
criterio dall’azienda è conforme a quanto sancito
dalla
giurisprudenza
(Cass.
11886/2006,
4685/1997, 324/1986).»
Tribunale Ancona n. 800/2011
«Parimenti criticata è l’applicazione del criterio dei
carichi di famiglia…omissis.
In particolare, l’azienda per effettuare le proprie
valutazioni si è fondata sui dati comunicati dai
singoli lavoratori alla data del ……….., non potendo
sapere (e non essendo tenuta) ad indagare sulla
sussistenza di situazioni difformi esistenti
all’interno di ogni singola famiglia, sicché anche sul
punto la doglianza non coglie nel segno.»
Tribunale Ancona n. 800/2011
«Peraltro….....omissis.........si nota che la Società…
omissis…ha comunicato all’allegato 2 le modalità di
applicazione dei criteri di scelta e all’allegato 3
l’elenco di tutte le unità di personale (in mobilità e
non) precisando per ciascuno i dati (nominativo,
data di assunzione, reparto, mansioni, carichi
familiari, etc.) che rendono possibile un puntuale
controllo da parte delle organizzazioni aziendali
delle scelte operate; infine all’allegato 5 ha
indicato i lavoratori posti in mobilità precisando
tutti i dati richiesti dall’art. 4 comma 9 citato.»
Corte di Appello delle Marche
n. 910/2012 del 26/09/2012
«I criteri, così come interpretati, e applicati, sono
ammissibili, perché, pur opinabili, comunque
ragionevoli; e potrebbero essere ritenuti
inammissibili, e quindi invalidi, solo se fossero
irragionevoli.»
«Non può infatti considerarsi assurdo che si
prescelga la condizione di famiglia risultante
legalmente, rispetto a quella di fatto, che non
implica peraltro obblighi giuridici effettivi siccome
attuali, né consente certezza, non risultando
inconfutabilmente.»
Corte di Appello delle Marche
n. 910/2012 del 26/09/2012
«Così come l’anzianità di servizio può essere
ritenuta preminente, e preferibile, inerendo al
rapporto contrattuale sul quale essa influisce,
mentre la età anagrafica costituisce un dato
sicuramente significativo, ma estraneo al
rapporto.»
«Infine la valutazione della idoneità allo
svolgimento di diverse mansioni ha sicuramente
rilevanza per una determinazione della validità
tecnica – operativa, ai fini organizzativi.»
Indennità sostitutiva della reintegrazione
Art. 1 della L. 108/90
«Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così
come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data
la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della
reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a
quindici mensilità di retribuzione globale di fatto.
Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento
dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio,
ne' abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione
del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità
di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende
risolto allo spirare dei termini predetti».
Indennità sostitutiva della reintegrazione
Art. 1 della L. 108/90
Comma così sostituito dall'art. 1, comma 42, lett. b), L. 28 giugno 2012, n.
92, che ha sostituito gli originari commi dal primo al sesto con gli attuali
commi dal primo al decimo. In precedenza il presente comma era stato
aggiunto dall'art. 1, L. 11 maggio 1990, n. 108.
«Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al
secondo comma, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore
di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro,
un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale
di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di
lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale.
La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni
dalla comunicazione del deposito della sentenza, o dall'invito del
datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta
comunicazione».
Indennità sostitutiva della reintegrazione
Per la necessità del pagamento dell’indennità
sostituiva della reintegrazione ai fini della
risoluzione del contratto.
Per tutte:
Cass. Sez. L, Sentenza n. 20420 del 21/11/2012;
Cass. Sez. L, Sentenza n. 24199 del 16/11/2009;
Cass. Sez. L, Sentenza n. 6342 del 16/03/2009 ;
Cass. Sez. L, Sentenza n. 12514 del 26/08/2003;
Cass. Sez. L, Sentenza n. 3380 del 06/03/2003;
Cass. Sez. L, Sentenza n. 10326 del 05/08/2000.
Indennità sostitutiva della reintegrazione
Per
la
irrilevanza
del
pagamento
dell’indennità sostituiva della reintegrazione
ai fini della risoluzione del contratto:
Cassazione 25/09/2012 n. 16228
Cassazione 28/01/2013 n. 1810
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