Verbale n.4/04 Seduta del 20 maggio 2004 CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO Il giorno 20 maggio 2004, alle ore 14,50 presso la Sala riunioni di Via della Stamperia, 8, in Roma si è riunita la Conferenza Stato-Regioni, (convocata con nota prot. n. 2744/04/1.3.1.1 del 13.05.2004, il cui ordine del giorno è stato integrato con nota prot. n. 2774/04/1.3.1.1 del 14.05.2004 ed il cui orario di inizio è stato anticipato con nota prot. n. 2865/04/1.3.1.1 del 18.05.2004), per discutere sui seguenti argomenti all’ordine del giorno: 1) Protocollo di intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Ministero per gli affari esteri e le Regioni e Province autonome in materia di attività internazionali. (AFFARI ESTERI) Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 2) Accordo generale di cooperazione tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alla formazione degli atti comunitari. (AFFARI REGIONALI) Accordo ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131. 1 3) Parere sullo schema di decreto legislativo concernente il recepimento della direttiva 2001/16/CE relativa alla interoperabilità del sistema ferroviario europeo convenzionale. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI) Parere ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 4) Approvazione della scheda unificata di rilevazione del fabbisogno per la ripartizione del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI) Approvazione ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 dicembre 2003 n. 1335/5. 5) Parere sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719. (ATTIVITÀ PRODUTTIVE) Parere ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281. 6) Parere sullo schema di decreto legislativo di modifica del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi. (SALUTE) Parere ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 7) Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute recante: “Norme tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento di acque potabili per impiego domestico e in pubblici esercizi di cui all’articoli 11, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31”. (SALUTE) Parere ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 8) Parere sugli schemi di decreto del Ministro della salute relativi ai seguenti medicinali: di classe A): 1) COMBISARTAN (valsartan idroclorotiazide) 2 2) COANGIOSAN (valsartan idroclorotiazide) 3) VALDYN (valdecoxib) 4) LIPSINSUPRA (fenofibrato) 5) ZOCOR (simvastatina) 6) LIPONORM (simvastatina) 7) SIVASTIN (simvastatina) 8) SINVACOR (simvastatina) 9) MEDIPO (simvastatina) 10) MIGARD (frovatriptan). 11) VISOFID (ciproterone +etinilestradiolo) 12) ARFEN (ibuprofene) 13) OKI (ketoprofene) 14) FAVINT (tiotropio) 15) NAEMIS (estradiolo + normogestrolo acetato) 16) UNIDROX (prulifloxacina) 17) KERAFLOX (prurifloxacina) 18) CHINOPLUS (prurifloxacina); 19) BUDIAIR (budesonide) 20) RIBUSPIR (budesonide) 21) RIBUVENT (budesonide) di classe A) con PT/DV: 22) SEROQUEL-25 mg. (quetiapina) 23) SEROQUEL-300 mg. (quetiapina) Parere ai sensi dell’articolo 3, comma 9-ter, del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63 convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112. 9) Parere sugli schemi di decreto del Ministro della salute relativi ai seguenti medicinali generici: 1) METOPROLOLO (metoprololo) 2) ENTERAPROCT (mesalazina) 3) TERAFLUSS (terazosina) 4) DICLOFENAC (diclofenac) 5) CHIARO (ticlopidina) 6) ACICLOVIR (aciclovir) 7) CEFOTAXIME (cefotaxime) 8) XAME (cefotaxime sodico) 9) AR 247 (ticlopidina) 10) CARBOPLATINO (carboplatino) 3 Parere ai sensi dell’articolo 3, comma 9-ter, del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63 convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112. 10) Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute sull’adozione del nuovo modello LA per l’acquisizione dei dati relativi ai costi per i Livelli Essenziali di Assistenza di cui al D.P.C.M. 29 novembre 2001 e successive integrazioni. (SALUTE) Parere ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 . 11) Parere sulla proposta del Ministro della salute di modifica e riprogrammazione della delibera CIPE 2 agosto 2002 n. 65: “Prosecuzione del programma nazionale di investimenti in sanità di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dell’articolo 83, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388”. (SALUTE) Parere ai sensi dell’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dell’articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. 12) Proposta del Ministro della salute di individuazione dei progetti per la realizzazione degli specifici obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del Piano Sanitario Nazionale 2003-2005 delle Regioni: Campania, Abruzzo e Sicilia, di cui alle risorse vincolate ai sensi dell’articolo 1, commi 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Anno 2003. (SALUTE) Delibera ai sensi dell’articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 13) Intesa sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, dell’accordo di programma con la Regione Toscana per il settore degli investimenti sanitari, ai sensi dell’articolo 5 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. (SALUTE) Intesa ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. 4 14) Intesa sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, dell’accordo di programma con la Regione Puglia per il settore degli investimenti sanitari, ai sensi dell’articolo 5 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. (SALUTE) Intesa ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. 15) Intesa sull’atto integrativo dell’Accordo di programma-quadro con la Regione Lombardia in materia di sanità, ex articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n.67, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze. (SALUTE) Intesa ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. 16) Intesa sullo schema di regolamento del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante: ”Norme sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia Italiana del farmaco a norma dell’articolo 48, comma 13 del decretolegge 30 settembre 2003, n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n.326”. (SALUTE) Intesa ai sensi dell’articolo 48, comma 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n.326. 17) Accordo tra il tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul programma di formazione continua per l’anno 2004 e sugli obiettivi formativi di interesse nazionale per il triennio 2003-2005, di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. (SALUTE) Accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 5 18) 19) Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente “Requisiti, attività e finanziamento dei Centri per l’educazione e la riabilitazione visiva” in attuazione della legge 28 agosto 1997, n. 284. (SALUTE) Accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281. Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento: “Linee guida per la sperimentazione clinica dei farmaci in età pediatrica”. (SALUTE) Accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281. 19-bis) Parere ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sullo schema di disegno di legge recante: “Principi fondamentali in materia di professioni sanitarie non mediche” – Nuova formulazione. (Parere della Conferenza Stato-Regioni del 15 aprile 2003–Rep. Atti n. 1690). 20) Informativa del Ministro della salute sulle problematiche relative ai costi dei sostituti del latte materno. 21) Parere sullo schema di decreto del Presidente Ministri, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca, recante disposizioni contenute nel d.P.C.M. del (ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA) Parere ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della 1991, n. 390. 22) del Consiglio dei dell’istruzione, modifiche alle 9 aprile 2001. legge 2 dicembre Approvazione del regolamento di funzionamento del Comitato Interregionale di gestione e di aggiornamento dell’archivio nazionale delle tasse automobilistiche e l’erogazione dei servizi di cui all’articolo 5, comma 1, del protocollo di intesa, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 19 dicembre 2002 (atti repertorio n. 1594). (ECONOMIA E FINANZE) 6 Approvazione ai sensi all’articolo 5, comma 8, del protocollo di intesa, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 19 dicembre 2002 (atti repertorio n. 1594). 23) Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in ordine alla suddivisione tra le Regioni della “piccola quantità” indicata dall’INFS riferita alle specie Fringuello e Peppola per il prelievo in deroga di cui all’articolo 19-bis, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni. (AFFARI REGIONALI - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO) Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. 24) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali applicativo delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1432/03 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori e il prericonoscimento delle Associazioni dei produttori nel settore ortofrutticolo. (POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI) Intesa ai sensi dell’articolo 40 della legge 24 aprile 1998. 25) Intesa sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali di prelevamento dal Fondo di solidarietà nazionale di € 32 milioni e del limite di impegno quindicennale di € 14,108 milioni e riparto tra le Regioni - disponibilità attualizzata € 185 milioni - 3° prelevamento e riparto 2003. (POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI) Intesa ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 14 febbraio 1992, n. 185. 26) Intesa sullo schema di decreto del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri degli affari regionali e dell’innovazione e delle tecnologie, di modifica del decreto 31 gennaio 2002 concernente “Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina”. (POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI) 7 Intesa ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2001, n.381, convertito, con modificazioni, nella legge 21 dicembre 2001, n. 441. 27) Parere sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio di applicazione dell’articolo 8, comma 6 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 relativo a “Prescrizioni per la valutazione del rischio per l’agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare relativamente alle attività di rilascio deliberato nell’ambiente di OGM per qualsiasi fine di diverso dall’immissione sul mercato”. (POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI) Parere ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 27-bis) Parere sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali concernente “Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (CE) n.1535/2003 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento(CE) n.2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuto nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli”; Parere ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 27-ter) Parere sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali concernente”Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento(CE) n.2202/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 che istituisce un regime di aiuto ai produttori di taluni agrumi e del Regolamento(CE) n.2111/2003 della Commissione che reca modalità di applicazione. (POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI) Parere ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281. 27-quater) Parere sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali concernente”Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento(CE) n.2200/96 del Consiglio che istituisce una organizzazione comune di mercato nel settore 8 degli ortofrutticoli e del Regolamento(CE) n.103/2004 della Commissione che reca modalità di applicazione in particolare del regime degli interventi e dei ritiri del mercato nel settore degli ortofrutticoli”. (POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI) Parere ai sensi dell’articolo, 2, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 27-quinquies)Parere sugli schemi di Regolamento di organizzazione e funzionamento e del Regolamento di amministrazione e contabilità deliberati dal Consiglio di Amministrazione del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura. (POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI) Parere ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.454. 27-sexies) Parere sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali concernente la fissazione dei termini e delle modalità per la presentazione della dichiarazione annuale di giacenza del vino e dei prodotti vinicoli. (POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI) Parere ai sensi dell’articolo, 2, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 27-septies) Parere sui criteri di riparto del “ Piano irriguo nazionale”. (POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI). Parere ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281. 28) Intesa sul decreto assunto dal Commissario Straordinario dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica “Alessandro Ghigi”, n. 138 del 21 luglio 2003, concernente la III variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003. (ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA) Intesa ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. 29) Intesa sul decreto assunto dal Commissario Straordinario dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica “Alessandro Ghigi”, n.160 del 30 dicembre 2003, concernete il bilancio di 9 previsione per l’esercizio finanziario 2003. (ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA) Intesa ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. 30) Sostituzione del rappresentante della Regione Marche nel gruppo permanente di lavoro con funzioni istruttorie, di raccordo e concorso alle attività della Conferenza StatoRegioni per l’attuazione del federalismo fiscale istituito con atto repertorio n. 910 del 2 marzo 2000. (DESIGNAZIONE) Acquisizione della designazione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 31) Designazione di un rappresentante della Conferenza StatoRegioni nel Collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell’articolo 48, comma 4, lettera c) della legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269. (DESIGNAZIONE) Acquisizione della designazione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 32) Designazione di nove rappresentanti regionali nella Commissione consultiva tecnico scientifica per la valutazione dei farmaci ai sensi dell’articolo 19, comma 2 dello schema di regolamento recante :”Norme sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia Italiana del farmaco a norma dell’articolo 48, comma 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326”. (DESIGNAZIONE) Acquisizione della designazione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 33) Designazione di cinque rappresentanti regionali nel Comitato prezzi e rimborso ai sensi dell’articolo 19, comma 3, dello schema di regolamento recante: “Norme sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia Italiana del farmaco a norma dell’articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326”. (DESIGNAZIONE) 10 Acquisizione della designazione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 11 Sono presenti: per le amministrazioni dello Stato: il Ministro per gli affari regionali, LA LOGGIA1; il Ministro della salute, SIRCHIA; il Sottosegretario dell’economia e delle finanze, VEGAS; il Sottosegretario all’istruzione, all’università e alla ricerca, CALDORO; il Sottosegretario alle politiche agricole e forestali, SCARPA BONAZZA BUORA; il Sottosegretario alle infrastrutture e ai trasporti, MAMMOLA; il Sottosegretario agli affari esteri, MANTICA; per le Regioni e le Province autonome: i Presidenti delle Regioni: Piemonte, GHIGO; Emilia-Romagna, ERRANI; Umbria, LORENZETTI; Marche, D’AMBROSIO; Puglia, FITTO; gli Assessori delle Regioni: Emilia-Romagna, BISSONI; Valle d’Aosta, IACOP; Lombardia, COLOZZI; Siciliana, NOE’; Toscana, ROSSI; Veneto, GAVA; Lazio, ROBILOTTA; Puglia, PALESE; Liguria, OLIVERIO; Svolge le funzioni di Segretario, CARPINO. 12 ARGOMENTI PROPOSTI NEL CORSO DELLA SEDUTA: A) Dichiarazione dell’Assessore Palese in ordine al DPCM concernente il riparto tra le Regioni per l’anno 2002, previsto dal D. Lgs n. 52/00, adottato dal Consiglio dei Ministri il 14 maggio u.s.. B) parere favorevole delle Regioni sui seguenti schemi di decreto del Ministro della salute dei medicinali generici: AZATIOPRINA HEXAN (Azatioprina); CARVEDILOLO MERCK GENERICS (Carvedilolo); TORASEMIDE MERCK GENERICS (Torasemide); CARVEDILOLO RATIOPHARM (Carvedilolo); CARVEDILOLO GNR (Carvedilolo). 13 Il Presidente D’AMBROSIO in relazione alla prossima seduta della Conferenza fissata per il 17 giugno, segnala che il 16 ed il 17 giugno è convocata l’Assemblea plenaria del Comitato delle Regioni, alla quale egli parteciperà, evidenziando l’opportunità di mettere in condizione chiunque di prendere parte alla Conferenza Stato-Regioni. Il Ministro LA LOGGIA chiarisce che aveva appunto chiesto di conoscere il numero dei Presidenti che intendono partecipare all’Assemblea plenaria e, tenuto conto che il 10 giugno cade nella vigilia elettorale e che il 24 giugno è data troppo distante, aveva ritenuto di poter fissare la seduta per il 17 giugno. Il Presidente D’AMBROSIO chiede se sia possibile che la seduta si svolga martedì 15 giugno o venerdì 18 giugno. Il Ministro LA LOGGIA ritiene opportuno che il Presidente D’Ambrosio si consulti con gli altri Presidenti di Regione che, normalmente, non sono favorevoli alla convocazione della Conferenza nei giorni della settimana sopra indicati. Il Presidente D’AMBROSIO precisa che, se confermata, non potrà partecipare alla seduta del 17 giugno per i citati impegni essendo correlatore del parere sul terzo rapporto sulla coesione della Commissione europea. Il Presidente GHIGO osserva che l’unica possibile data alternativa è venerdì 18 giugno. Il Presidente ERRANI chiede se sia possibile lo slittamento della seduta al 24 giugno. Il Ministro LA LOGGIA considera tale data troppo distante, ricordando, peraltro, che la domenica successiva vi sarà il ballottaggio per le elezioni amministrative. Il Presidente GHIGO, poiché i Presidenti sono a Roma giovedì 27 maggio, avanza l’ipotesi di convocare la Conferenza per quella data al fine di esaurire alcuni punti dell’ordine del giorno. Il Ministro LA LOGGIA fa presente che il 27 maggio vi sarebbero pochi argomenti all’ordine del giorno mentre, tra quattro settimane, potrebbero essercene troppi. Ricorda, altresì, che per quella data vi è un importante congresso di partito a Milano. 14 Precisa, rivolgendosi al Presidente D’Ambrosio, di non riuscire ad individuare un’altra data e lo invita ad eventualmente inviare un suo delegato. L’Assessore PALESE riprende un argomento già discusso in sede di Conferenza Unificata, sottolineando di avere avuto notizia che, il 14 maggio 2004, il Consiglio dei Ministri ha adottato, con delibera motivata, il DPCM di ripartizione tra le Regioni delle quote per l’anno 2002 previste dal decreto legislativo n. 56/2000. A tal proposito, indipendentemente dal fatto che il Presidente Ghigo, a nome di tutte le Regioni, ha sollecitato, nella seduta del 15 gennaio 2004, l’emanazione di detto decreto, chiede che il provvedimento in parola riporti non solo la richiesta del Presidente Ghigo, ma anche quanto dichiarato per conto della Regione Puglia (che risulta a pagina 9 del verbale della seduta) e che legge: “Al riguardo, ritiene opportuno precisare e confermare che, restando salve tutte le contestazioni su tale proposta avanzate da parte della sua Regione e la conseguente riserva di presentare ricorso al TAR e alla Corte costituzionale, evidenzia la necessità che il Governo provveda, in modo da poter procedere a detta impugnazione”. Il Ministro LA LOGGIA dichiara che non vi è alcuna difficoltà a trasmettere la richiesta dell’Assessore Palese e pone all’esame il punto 1) all’o.d.g., concernente il Protocollo di intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Ministero per gli affari esteri e le Regioni e Province autonome in materia di attività internazionali. L’Assessore NOE’ ritiene necessario un ulteriore approfondimento tecnico sul testo, dal momento che le Province autonome e le Regioni a Statuto speciale ravvisano l’esigenza che le finalità del Protocollo debbano passare attraverso la previsione dell'articolo 11, comma 3, della legge n. 131/2003. Sottopone, inoltre, all'attenzione del Governo la necessità che il Protocollo venga considerato come uno strumento di semplificazione mentre, in alcuni passaggi, l’iter sembra appesantito da una duplicazione di documentazione. Il Sottosegretario MANTICA concorda per il rinvio. Il Ministro LA LOGGIA, pertanto, accoglie la richiesta di rinvio dell’esame del punto. Pone, quindi, all’esame il punto 2) all’o.d.g., concernente l’accordo generale di cooperazione tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alla formazione degli atti comunitari. 15 L’Assessore NOE' ribadisce con fermezza la posizione già espressa in sede tecnica dalle Regioni in relazione all’articolo 4, concernente l’individuazione del Capo delegazione, chiedendo che tale funzione possa essere affidata, nelle materie di esclusiva competenza regionale, ad un rappresentante regionale, e, nelle materie di competenza statale, ad un rappresentante del Governo. Dichiara, pertanto, che la Conferenza dei Presidenti esprime il parere favorevole ai fini del perfezionamento dell’accordo a condizione che venga accolta la stesura dell’articolo 4 proposta dalle Regioni. Il Ministro LA LOGGIA ritiene che non vi siano le condizioni per poter accogliere, seduta stante, la proposta regionale. Il Sottosegretario MANTICA conferma che non ci sono le condizioni per poter accogliere tale richiesta, evidenziando tuttavia che, in un contesto europeo allargato a 25 Paesi, la formulazione regionale, ove accolta, renderebbe eccezionale la posizione italiana, anche nei confronti degli Stati europei che hanno un’antica tradizione federale - come la Germania - e che prevedono che il Capo delegazione sia sempre un rappresentante del Governo, facendo osservare, da ultimo, che il problema è certamente interno ma, soprattutto, comunitario. Crede, pertanto, che varrebbe la pena svolgere una ulteriore riflessione. Il Ministro LA LOGGIA si dichiara d’accordo. L’Assessore NOE' rammenta che la posizione delle Regioni al riguardo è nota da tempo, per cui appare necessario trovare una soluzione politica in Conferenza Stato-Regioni, atteso che, a livello tecnico, sono state esperite tutte le possibilità di mediazione. Il Ministro LA LOGGIA conviene sulla procedura, dato il rilievo politico del nodo da sciogliere, ma fa osservare che non è presente il Ministro per le Politiche comunitarie. Propone, pertanto, di esperire un ulteriore tentativo intorno al tavolo già esistente, invitando tutti ad impegnarsi per cercare una soluzione da portare alla valutazione politica per la successiva seduta della Conferenza. L’Assessore NOE' conviene con il Ministro La Loggia, formulando una ulteriore proposta: perfezionare l’accordo, sul cui testo - ad eccezione dell’articolo 4 - c’è una piena sintonia tra Regioni e Amministrazioni centrali, in maniera da consentire l’avvio del processo di partecipazione delle Regioni alla formazione 16 degli atti comunitari, stralciando e rinviando l’esame del solo art. 4 alla successiva seduta della Conferenza. Il Ministro LA LOGGIA ritiene che, in assenza del Ministro per le politiche comunitarie, non si possa accogliere la proposta. Assicura, tuttavia, che l’argomento sarà posto all’ordine del giorno della prima seduta utile della Conferenza. Il Sottosegretario MANTICA concorda con il Ministro La Loggia. Il Sottosegretario SCARPA BONAZZA BUORA condivide il rinvio dell’esame, ribadendo l’esigenza di un supplemento di indagine e di una ulteriore riflessione sia in sede tecnica, che in sede politica. Il Ministro LA LOGGIA rinvia, pertanto, l’esame del punto esprimendo la speranza che gli ulteriori approfondimenti possano intervenire in tempo utile per la prossima seduta della Conferenza. Pone, quindi, all’esame il punto 3) all’o.d.g., che reca lo schema di decreto legislativo concernente il recepimento della direttiva 2001/16/CE relativa alla interoperabilità del sistema ferroviario europeo convenzionale. Il Presidente GHIGO esprime, a nome delle Regioni, parere favorevole Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ■ ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sullo schema di decreto legislativo concernente il recepimento della direttiva del Consiglio 2001/16/CE del 19 marzo 2001 relativa alla interoperabilità del sistema ferroviario europeo convenzionale, di cui in premessa. (All.1) Il Ministro LA LOGGIA pone all’esame il punto 4) all’o.d.g., concernente la scheda unificata di rilevazione del fabbisogno per la ripartizione del Fondo nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione. Il Presidente GHIGO dichiara che le Regioni approvano la scheda in esame, con la richiesta di adottare, per il riparto dell’annualità 2004 del Fondo nazionale per il sostegno alle locazioni, gli stessi criteri applicativi del riparto dell’anno 17 2003. In subordine, chiede di avviare un confronto con le Amministrazioni centrali interessate per stipulare un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni recante i nuovi criteri da adottare. Fa presente che rimane comunque ferma la necessità di modificare il decreto ministeriale 7 giugno 1999, così come concordato nella seduta del 26 novembre 2003. Il Sottosegretario MAMMOLA comunica di non poter aderire alla richiesta formulata dalle Regioni in quanto la scheda – ed i relativi criteri di ripartizione adottati l’anno precedente - sono stati oggetto di impugnativa da parte della Corte dei conti. Fa presente, inoltre, che la legge n. 431/98 è ben chiara nell’individuare i due vincoli da considerare e propone, quindi, di approvare la scheda così come è stata presentata, dichiarandosi disponibile ad approfondire, sia in sede tecnica che politica, eventuali modifiche, tenendo comunque presente che esse comporteranno la modifica della citata legge n. 431/98. Precisa che è, infatti, necessario giungere ad una modifica legislativa per poter operare in maniera diversa il prossimo anno. Il Presidente GHIGO dichiara di essere d’accordo. Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ■ APPROVA la scheda unificata di rilevazione del fabbisogno per la ripartizione per l’anno 2004 del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. (All.2) Il Ministro LA LOGGIA pone all’esame il punto 5) all’o.d.g., concernente lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719. Il Presidente GHIGO esprime il parere favorevole delle Regioni. Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ■ ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifica al decreto del 18 Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n.719, di cui in premessa. (All.3) Il Ministro LA LOGGIA pone all’esame il punto 6) all’o.d.g., concernente il parere sullo schema di decreto legislativo di modifica del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi. Il Presidente GHIGO dichiara che le Regioni esprimono parere favorevole. Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ■ ESPRIME PARERE FAVOREVOLE con le modifiche di cui in premessa sullo schema di decreto legislativo di modifica del decreto legislativo 14 marzo 2003, n.65 recante attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi . (All.4) Il Ministro LA LOGGIA pone all’esame il punto 7) all’o.d.g., concernente il parere sullo schema di decreto del Ministro della salute recante: “Norme tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento di acque potabili per impiego domestico e in pubblici esercizi di cui all’articoli 11, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31”. Il Presidente GHIGO, a nome delle Regioni, esprime parere favorevole. Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ■ ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sullo schema di decreto del Ministro della salute recante: ”Norme tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento di acque potabili per impiego domestico e in pubblici esercizi di cui all’art.11, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.31”, trasmesso dal Ministero della salute con nota del 3 maggio 2004 , con gli emendamenti che si allegano sub A), quale parte integrante del presente atto. 19 Allegato A EMENDAMENTI Articolo 1 -al comma 3, sostituire il comma con il seguente: La somministrazione in pubblici esercizi di acqua trattata con le apparecchiature di cui al comma 1 è consentita a condizione che il gestore dell'esercizio pubblico informi il consumatore del tipo di apparecchiatura installata e dei trattamenti subiti dall'acqua e che l’acqua trattata non sia somministrata in contenitori chiusi, bensì in contenitori aperti preferibilmente a collo largo”. Articolo 2 -al comma 2, alla prima alinea, tra le parole “della produzione” e “della importazione” sostituire la parola “e” con la seguente: “o”. - al comma 7, alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: “ e secondo i tempi della vigente normativa”. - dopo il comma 11 inserire il seguente comma: “ 11.bis Ogni apparecchiatura deve recare gli estremi dell'Autorizzazione Ministeriale”. - al comma 12, sostituire il comma con il seguente: ”Il Ministero della salute comunica annualmente e comunque mette a disposizione delle Regioni l’elenco aggiornato delle autorizzazioni concesse”. Articolo 3 -al comma 4, la lettera c) è così sostituita: ”notifica dell’installazione, da parte del richiedente l’installazione di ogni singolo apparecchio, alla Azienda sanitaria locale territorialmente competente della vigilanza”; -al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente lettera: “c bis) la notifica deve contemplare le caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura, secondo le tipologie riconosciute all'allegatoII”. 20 Articolo 4 - al comma 1, alla seconda alinea, sostituire le parole “ autorità sanitarie regionali” con la seguente: “Regioni”;; -al comma 2, sopprimere l’intero comma 2; - al comma 3, alla terza alinea, sostituire le parole: “a controlli almeno semestrali” con le seguenti :“a controlli periodici”. Articolo 5 - al comma 1, alla fine del comma sopprimere le seguenti parole :” e di quelle riportate in leggi regionali e nei regolamenti locali di igiene.” -dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:”.2.Per le violazioni alle disposizioni previste dall’articolo 3, comma 4, dall’articolo 6, comma 1 e dall’Allegato V, si applicano le sanzioni secondo quanto previsto da specifiche disposizioni regionali, nonché dai regolamenti locali di igiene. Articolo 6 -al comma 1, sostituire il comma con il seguente :“ Entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, gli esercenti di pubblico esercizio devono notificare al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente le apparecchiature già installate,le caratteristiche tecniche dell’impianto, fornendo altresì i risultati di analisi contenenti almeno: Parametri batteriologici: pseudomonas aeruginos, colonie a 22°c e colonie a 37°c; Parametri chimici: pH, conduttività, durezza, residuo secco, calcio, magnesio, potassio, sodio.” ALLEGATO IV -alla lettera b) , alla fine della lettera, aggiungere le seguenti parole: ”residuo secco, calcio, magnesio, potassio, nitriti, ammoniaca, ferro, sodio, floruro”; -alla lettera c), alla prima alinea sostituire la parola “potranno” con la seguente: “devono “ 21 ALLEGATO V - alla lettera c), dopo parole: ”ioni idrogeno” inserire le seguenti: “ calcio, magnesio, potassio, ferro, sodio, colonie a 22° e a 37°”. (All.5) Il Ministro LA LOGGIA pone all’esame i punti 8) e 9) all’o.d.g. e un punto non iscritto all’o.d.g., concernenti argomenti congiunti: Parere sugli schemi di decreto del Ministro della salute relativi ai seguenti medicinali di classe A): COMBISARTAN (valsartan idroclorotiazide) COANGIOSAN (valsartan idroclorotiazide) VALDYN (valdecoxib) LIPSINSUPRA (fenofibrato) ZOCOR (simvastatina) LIPONORM (simvastatina) SIVASTIN (simvastatina) SINVACOR (simvastatina) MEDIPO (simvastatina) MIGARD (frovatriptan). VISOFID (ciproterone +etinilestradiolo) ARFEN (ibuprofene) OKI (ketoprofene) FAVINT (tiotropio) NAEMIS (estradiolo + normogestrolo acetato) UNIDROX (prulifloxacina) KERAFLOX (prurifloxacina) chinoplus (prurifloxacina); BUDIAIR (budesonide) RIBUSPIR (budesonide) RIBUVENT (budesonide) di classe A) con PT/DV: SEROQUEL-25 mg. (quetiapina) SEROQUEL-300 mg. (quetiapina) Parere sugli schemi di decreto del Ministro della salute relativi ai seguenti medicinali generici: METOPROLOLO (metoprololo) ENTERAPROCT (mesalazina) TERAFLUSS (terazosina) DICLOFENAC (diclofenac) 22 CHIARO (ticlopidina) ACICLOVIR (aciclovir) CEFOTAXIME (cefotaxime) XAME (cefotaxime sodico) AR 247 (ticlopidina) CARBOPLATINO (carboplatino) Parere sugli schemi di decreti del Ministro della salute relativi ai seguenti medicinali: AZATIOPRINA HEXAN (azatioprina) CARVEDILOLO MERCK GENERICS (carvedilolo) TORASEMIDE MERCK GENERICS (torasemide) CARVEDILOLO RATIOPHARM (carvedilolo) CARVEDILOLO GNR (carvedilolo) Il Presidente GHIGO esprime il parere favorevole delle Regioni sui medicinali di cui al punto 9) e chiede il rinvio dell’espressione del parere per quelli di cui al punto 8) dichiarando che le Regioni ritengono necessari ulteriori approfondimenti.(All.6A) L’Assessore BISSONI dichiara le motivazioni della richiesta avanzata dalle Regioni. Ad avviso delle Regioni ai fini dell’espressione del parere in Conferenza Stato-Regioni occorre valutare anche gli aspetti relativi all'impatto economicofinanziario dell'emissione dei farmaci oggetto del parere stesso. I Presidenti delle Regioni, nella precedente seduta del 29 aprile u.s., avevano chiesto un approfondimento relativamente all'andamento della spesa farmaceutica dei primi tre mesi dell’anno in corso. Dichiara che, dagli esiti di tale approfondimento , per quanto emerso dall'andamento economico finanziario della spesa farmaceutica dei primi tre mesi dell’anno in corso, è emerso un risultato estremamente preoccupante. Pertanto, le Regioni chiedono un ulteriore rinvio dell’espressione del parere e, contestualmente, la possibilità che vengano posti in essere i primi provvedimenti, già previsti peraltro nell'ambito della Finanziaria, che consentano alle Regioni di governare l'andamento della spesa finanziaria relativa ai farmaci Dichiara altresì che solo successivamente, essendo stati gli schemi di decreti dei farmaci in oggetto istruiti in sede tecnica, l’argomento può essere nuovamente iscritto all’ordine del giorno di questa Conferenza per l’espressione del parere e la sua approvazione. Ritiene necessario acquisire ulteriori elementi valutativi ai fini dell’espressione del parere con particolare riferimento all’andamento della spesa 23 farmaceutica, fermo restando sui farmaci che non hanno impatto economico, già in questa seduta può essere espresso il parere favorevole. Il Ministro SIRCHIA dichiara che la richiesta delle Regioni è stata già accolta e che sono state assunte iniziative per adottare i necessari provvedimenti per il contenimento dell'eccessiva spesa farmaceutica registrata negli ultimi tre mesi di quest’anno. Osserva che i farmaci in esame nella seduta odierna non sono farmaci essenziali, tranne qualcuno, e pertanto, prende atto della dichiarazione ufficiale delle Regioni e rimette alla loro valutazione la decisione più opportuna. Il Sottosegretario VEGAS osserva che da un lato le Regioni chiedono oggi la realizzazione di interventi per la limitazione della spesa farmaceutica e dall’altra il Ministro Sirchia dichiara che sono in corso di adozione; esprime perplessità quindi sulla richiesta delle Regioni, così come motivata, espressa nell’odierna seduta e non in quella precedente del 29 aprile, nella quale è stato espresso il parere su altri farmaci. Il Presidente GHIGO ricorda che il parere non è stato espresso su tutti i farmaci iscritti all’ordine del giorno della seduta del 29 aprile. Il Sottosegretario VEGAS conviene che il parere nella precedente seduta è stato espresso su alcuni farmaci iscritti all’ordine del giorno. E osserva che, a parte la questione dei farmaci generici che è stata risolta, alcuni degli altri farmaci costituiscono l’eco-marketing rispetto a farmaci già immessi, il che comporta una certa concorrenza anche nei confronti delle imprese nazionali. Ritiene che la questione vada ben valutata, per evitare di lasciare le decisioni a metà creando di conseguenza degli effetti di mercato che non sempre vanno a favore delle imprese nazionali. Propone di valutare accuratamente il tema, perché, al termine della procedura proposta dalle Regioni, si può correre il rischio di trovare spiazzati dei prodotti che, alla fine, avendo un monopolio di mercato, costeranno di più. Propone quindi che i farmaci che sono giudicati utili dal Ministero della salute vengano immessi tutti, e poi sicuramente su tutto il plafond intervengono le misure di limitazione; altrimenti, l’effetto che si produce è quello limitare un mercato già tendenzialmente monopolistico. L’effetto di ciò che le Regioni chiedono finirebbe, pertanto, per essere frustrato. Il Ministro SIRCHIA precisa che il provvedimento, non appena verrà assunto, sicuramente a breve, risolverà la problematica in esame. Per quanto 24 concerne i farmaci all’ordine del giorno non si tratta di farmaci salvavita, però ritiene che i rilievi mossi dal Sottosegretario Vegas siano importanti in quanto in questo modo si offre un vantaggio ad alcune aziende rispetto ad altre. Ribadisce che potrebbero esservi effetti distorcenti sul mercato e dichiara che, se la posizione assunta dalle Regioni è vincolata all’adozione di provvedimenti di contenimento della spesa, conferma che questi ultimi sono in corso di adozione. Chiede se sul punto 9) relativo ai farmaci generici sia stato già espresso il parere. Il Ministro LA LOGGIA dichiara che è all’esame il punto 8). L’Assessore PALESE interviene in quanto ritiene che non siano stati ancora discussi due precisi argomenti. Il primo riguarda la presa di posizione, condivisa dalle Regioni e dal Ministro della salute, rispetto all’aumento dei farmaci da banco, con convocazione conseguente delle industrie farmaceutiche che, in dieci giorni, avrebbero dovuto ridurre il prezzo, esigenza puntualmente disattesa. Il secondo riguarda il fatto che il decreto legge che si annuncia nel Consiglio dei Ministri che si terrà domani, che comunque ha carattere di urgenza, è essenziale rispetto a quanto emerso nel primo trimestre, ma anche nel primo mese del secondo trimestre dell’anno in corso in cui si è registrato un incremento medio della spesa farmaceutica del 15,2% sul tetto dell'anno precedente, con una iperprescrizione non confortata né da dati epidemiologici, né da alcun altro tipo di giustificazione, se non quella commerciale. Le Regioni quindi rappresentano la necessità di intervenire con urgenza, considerato che già sul primo trimestre la spesa è fuori di 222 milioni di euro. Il Presidente D'AMBROSIO, dichiara con riferimento all'osservazione avanzata dal Sottosegretario Vegas, che parte della risposta l’ha già data l’assessore Palese. In verità le Regioni si sono trovate di fronte - anche se con ritardo nella conoscenza dei dati – ad un’esplosione della spesa farmaceutica nel primo trimestre, in particolare concentrata nel terzo mese e che nel quarto mese ha visto un andamento analogo, che ha causato non poca meraviglia e preoccupazione. La posizione delle Regioni è stata quella di adottare una strategia di buonsenso, rendendo il parere favorevole per i farmaci generici e adottando comportamenti diversi per i farmaci salvavita o farmaci la cui messa in commercio risponde a caratteristiche di urgenza per fare fronte a determinate situazioni. Sugli altri farmaci le Regioni non hanno espresso parere contrario, ma hanno semplicemente chiesto e ottenuto la possibilità di approfondire alcuni profili che destano preoccupazione, sostanzialmente per cercare di capire come 25 riportare l'andamento della spesa farmaceutica nell'ambito di quello che era stato precedentemente stabilito. In definitiva, le Regioni non hanno espresso parere contrario, e non vogliono arrecare danni alla salute dei cittadini, ma chiedono l’attenzione ed una intenzione costruttiva, proprio adesso che sta per insediarsi la Commissione unica dei farmaci. Ribadisce che c’è necessità di esaminare attentamente la questione, quale vera risposta per far fronte ad un fenomeno preoccupante. Il Ministro SIRCHIA dichiara di ritenere doveroso un intervento puntuale e, riferendosi alle dichiarazioni dell’assessore Palese sui farmaci a carico dei cittadini, dichiara che non si poteva approvare un provvedimento che agisse imponendo dei prezzi sui farmaci non rimborsabili dal Servizio sanitario, perché sarebbe stato contrario alle regole europee, oltre che a quelle dei mercati e oggetto di sicura impugnativa, con l’effetto di essere reso subito inefficace. Si è preferito, invece, condividere un percorso, fidando sulla dichiarata volontà di collaborazione e di perseguimento di un’etica di impresa; cui poi solo il 25% delle aziende ha risposto in maniera favorevole. Ritiene che quindi il risultato raggiunto sia da considerarsi importante e che oltre non possa andare in termini di possibilità di intervento. Per quanto riguarda i farmaci rimborsabili, si è registrato un incremento della spesa che non è giustificato da nessuna variazione di tipo epidemiologico o da emergenze sanitarie intervenute, ma evidentemente si riconosce in diversi fattori. C’è una “ricettazione” aumentata in maniera inspiegabile e c'è una forte promozione da parte di alcune aziende che, in modo abbastanza libero e abbastanza privo di scrupoli, stanno svolgendo un’azione pesantissima, tramite risorse ingenti e tramite i cosiddetti mini-meeting, che altro non sono che eventi senza nessun interesse, né contenuto. La questione investe particolarmente il settore cardiovascolare e delle statine: la pressione è generale, ma è più forte in alcune regioni, piuttosto che in altre. Tali comportamenti non sono condivisibili e per questo motivo è stato proposto un provvedimento immediato, che costituisce null'altro che l'applicazione dello sconto ex factory in misura proporzionale al disavanzo, e quindi pari al 6,9% di “totale sconto”, il che consente di riportare l’andamento della spesa entro i limiti dell'accettabilità; ma è necessario anche un cambiamento strutturale che preveda che, a volumi aumentati di fatturato corrisponda l’abbattimento dei prezzi, secondo il modello inglese, che funziona da sempre. Inoltre si prevede che le spese di promozione vengano autocertificate sia dalle aziende che dalle consociate italiane ed estere, perché c'è anche questo facile meccanismo di finanziamento tramite altri canali. Ebbene, se queste spese 26 superano quanto preventivamente negoziato, si applicherà una riduzione del premium price, ove esista, e una tassa affinché, trattandosi di risorse ingenti, queste vengano meglio investite nella ricerca e nella informazione indipendente. Dichiara che proporrà in sede di Governo che il primo provvedimento venga adottato con decreto legge e si augura nel prossimo Consiglio dei Ministri; mentre, considerato che il secondo provvedimento prevede un cambiamento strutturale, ritiene sia più giusto venga adottato dall’ Agenzia italiana del farmaco, che ha come competenza cogestita tra Regioni e Stato, in particolare in materia di salute e finanze e che lì vengano discussi gli interventi utili. Dichiara che tali proposte sono state portate all’attenzione del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’economia e finanze,ed è in attesa di valutazioni. Ritiene, alla luce delle sue dichiarazioni, che inserire un ulteriore elemento di variabilità e di favore per le aziende che già si avvalgono ampiamente di questi privilegi, pur trattandosi di farmaci che non hanno valore fondamentale per la salute, possa creare uno sbilanciamento nei confronti di chi già gode di tali favori. Non ritiene pertanto che la decisione di sospendere o rinviare il parere sia la migliore da assumere. L’Assessore BISSONI dichiara che le Regioni nella seduta precedente avevano espresso parere favorevole per tutti quei farmaci che non avevano sicuramente un impatto di spesa, per i farmaci di significativo e importante impatto terapeutico e per i farmaci di fascia ospedaliera, che oltretutto erano all’esame da tempo presso la Conferenza. Ricorda che le Regioni, in tale seduta, avevano chiesto un supplemento di istruttoria sui farmaci che cambiavano confezione, senza benefici per il Servizio sanitario nazionale e dagli esiti di tale istruttoria, gli risulta che, dal punto di vista tecnico, è stato contrattato il prezzo e le aziende hanno abbassato i prezzi e quindi, sostanzialmente è stato ottenuto un risultato importante. E su questi farmaci può essere espresso parere favorevole. Vi sono poi i farmaci prodotti su licenza, che avevano creato preoccupazioni in una situazione in cui la spesa stava crescendo significativamente, per i quali il Ministro Sirchia ha dichiarato in questa sede che intende proporre, già dal prossimo Consiglio dei Ministri, un provvedimento importante, che le Regioni avevano sollecitato, teso a far scattare il contributo dell'industria farmaceutica, laddove si verifichino sfondamenti. Osserva che la verifica che le Regioni avevano chiesto ieri ha confermato che siamo in presenza di uno sfondamento significativo della spesa farmaceutica. Dichiara ancora che con l'importante novità preannunciata dal Ministro e la disponibilità del Governo a intervenire in maniera significativa sull'andamento della spesa, viste le posizioni espresse dalle Regioni, i Presidenti possano valutare 27 con una maggiore serenità rispetto alle preoccupazioni espresse ieri farmaci in esame. Dichiara quindi che sui farmaci, ai quali è stata modificata la confezione, con beneficio anche di prezzo, come anche sui farmaci generici, la situazione non presenti preoccupazioni ulteriori e per quelli relativi ai farmaci su licenza, se viene annunciato questo provvedimento del Governo già da domani, le Regioni devono sicuramente tenere conto di questo fatto importante. Il Presidente GHIGO, preso atto dei chiarimenti forniti dal Ministro Sirchia, esprime il parere favorevole delle Regioni su tutti i farmaci iscritti all’ordine del giorno, ivi compresi i farmaci generici: AZATIOPRINA HEXAN (azatioprina), CARVEDILOLO MERCK GENERICS (carvedilolo),TORASEMIDE MERCK GENERICS (torasemide), CARVEDILOLO RATIOPHARM (carvedilolo), CARVEDILOLO GNR (carvedilolo), ancorché non iscritti all’ordine del giorno il cui esame è stato richiesto in questa sede dal Ministro della Salute . Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ■ ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sugli schemi di decreto del Ministro della salute relativi ai seguenti medicinali: di classe A): 1) COMBISARTAN (valsartan idroclorotiazide) 2) COANGIOSAN (valsartan idroclorotiazide) 3) VALDYN (valdecoxib) 4) LIPSINSUPRA (fenofibrato) 5) ZOCOR (simvastatina) 6) LIPONORM (simvastatina) 7) SIVASTIN (simvastatina) 8) SINVACOR (simvastatina) 9) MEDIPO (simvastatina) 10) MIGARD (frovatriptan). 11) VISOFID (ciproterone +etinilestradiolo) 12) ARFEN (ibuprofene) 13) OKI (ketoprofene) 14) FAVINT (tiotropio) 15) NAEMIS (estradiolo + normogestrolo acetato) 16) UNIDROX (prulifloxacina) 17) KERAFLOX (prurifloxacina) 18) CHINOPLUS (prurifloxacina); 19) BUDIAIR (budesonide) 28 20) RIBUSPIR (budesonide) 21) RIBUVENT (budesonide di classe A) con PT/DV: 22) SEROQUEL – 25 mg (quetiapina) 23) SEROQUEL – 300 MG (quetiapina) (All.6) Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ■ ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sugli schemi di decreto del Ministro della salute relativi ai seguenti medicinali: 1) METOPROLOLO (metoprololo) 2) ENTERAPROCT (mesalazina) 3) TERAFLUSS (terazosina) 4) DICLOFENAC (diclofenac) 5) CHIARO (ticlopidina) 6) ACICLOVIR (aciclovir) 7) CEFOTAXIME (cefotaxime) 8) XAME (cefotaxime sodico) 9) AR 247 (ticlopidina) 10) CARBOPLATINO (carboplatino) 11) AZATIOPRINA HEXAN (azatioprina) 12)CARVEDILOLO MERCK GENERICS (carvedilolo) 13) TORASEMIDE MERCK GENERICS (torasemide) 14) CARVEDILOLO RATIOPHARM (carvedilolo) 15) CARVEDILOLO GNR (carvedilolo) trasmessi dal Ministero della salute con note del 12 maggio e del 19 maggio 2004. (All.7) Il Ministro LA LOGGIA pone all’esame il punto 10) all’o.d.g., concernente il parere sullo schema di decreto del Ministro della salute sull’adozione del nuovo modello LA per l’acquisizione dei dati relativi ai costi per i Livelli Essenziali di Assistenza di cui al D.P.C.M. 29 novembre 2001 e successive integrazioni. Il Presidente GHIGO esprime il parere favorevole delle Regioni. Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano 29 ■ ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sullo schema di decreto del Ministro della salute sull’adozione del nuovo modello LA per l’acquisizione dei dati relativi ai costi per i Livelli Essenziali di Assistenza di cui al D.P.C.M. 29 novembre 2001 e successive integrazioni. (All.8) Il Ministro LA LOGGIA pone all’esame il punto 11) all’o.d.g., concernente il parere sulla proposta del Ministro della salute di modifica e riprogrammazione della delibera CIPE 2 agosto 2002 n. 65: “Prosecuzione del programma nazionale di investimenti in sanità di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dell’articolo 83, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388”. Il Presidente GHIGO esprime il parere favorevole delle Regioni. Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ■ ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sulla proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota del 10 maggio 2004, di modifica e riprogrammazione della delibera CIPE 2 agosto 2002 n. 65: “ Prosecuzione del programma nazionale di investimenti in sanità di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e all’articolo 83, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388” e sulla tabella di riprogrammazione delle risorse che, allegata sub A) al presente atto, ne costituisce parte integrante. (All.9) Il Ministro LA LOGGIA pone all’esame il punto 12) all’o.d.g., concernente la proposta del Ministro della salute di individuazione dei progetti per la realizzazione degli specifici obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del Piano Sanitario Nazionale 2003-2005 delle Regioni: Campania, Abruzzo e Sicilia, di cui alle risorse vincolate ai sensi dell’articolo 1, commi 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Anno 2003. Il Presidente GHIGO, a nome delle Regioni, esprimono parere favorevole e dichiarano a proposito del CIPE di aver scritto una lettera, con cui ne sollecitano la convocazione non essendo più stata convocato negli ultimi mesi. 30 Il Sottosegretario VEGAS precisa che il motivo delle mancate convocazioni del CIPE è noto e dipende dall’articolo 3 della Legge finanziaria; informa che è in corso di studio una soluzione per la questione del cofinanziamento, una volta definita la quale la situazione complessiva dovrebbe sbloccarsi come lo stesso Ministero si auspica. Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito l’assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e Province autonome; ■ DELIBERA l’individuazione, per l’anno 2003, dei seguenti progetti delle Regioni, di seguito elencati, per la realizzazione degli specifici obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, di cui alle risorse vincolate ai sensi dell’articolo 1, commi 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 secondo il prospetto riepilogativo delle somme previste per ciascuna attività progettuale, di cui all’allegata tabella sub A), che costituisce parte integrante del presente atto: -Regione Campania - DGR n. 198 del 13 febbraio 2004; -Regione Abruzzo - DGR n. 84 del 13 febbraio 2004; -Regione Siciliana - DGR n. 65 del 25 febbraio 2004. (All.10) Il Ministro LA LOGGIA pone all’esame il punto 13) all’o.d.g., concernente l’intesa sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, dell’accordo di programma con la Regione Toscana per il settore degli investimenti sanitari, ai sensi dell’articolo 5 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. Il Presidente GHIGO dichiara l’avviso favorevole delle Regioni alla stipula dell’intesa. Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ■ ESPRIME INTESA sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, dell’accordo di programma con la Regione Toscana per il settore degli investimenti sanitari, trasmessa con nota del 12 maggio 2004. 31 (All.11) Il Ministro LA LOGGIA pone all’esame il punto 14) all’o.d.g., concernente l’intesa sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, dell’accordo di programma con la Regione Puglia per il settore degli investimenti sanitari, ai sensi dell’articolo 5 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. Il Presidente GHIGO dichiara l’avviso favorevole delle Regioni alla stipula dell’intesa. Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ■ ESPRIME INTESA sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, dell’accordo di programma con la Regione Puglia per il settore degli investimenti sanitari, trasmessa con nota del 12 maggio 2004. (All.12) Il Ministro LA LOGGIA pone all’esame il punto 15) all’o.d.g., concernente l’intesa sull’atto integrativo dell’Accordo di programma-quadro con la Regione Lombardia in materia di sanità, ex articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze. Il Presidente GHIGO dichiara l’avviso favorevole delle Regioni alla stipula dell’intesa. Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ■ ESPRIME INTESA sull’atto integrativo dell’Accordo di programmaquadro con la Regione Lombardia in materia di sanità, ex articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n.67, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, trasmesso con nota del 12 maggio 2004. (All.13) 32 Il Ministro LA LOGGIA pone all’esame il punto 16) all’o.d.g., concernente l’intesa sullo schema di regolamento del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante: ”Norme sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia Italiana del farmaco a norma dell’articolo 48, comma 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326”. Il Presidente GHIGO dichiara, ferma restando la posizione espressa dalle Regioni nel documento del 6 novembre 2003 in merito all'articolo 48 della legge n. 326 che istituisce l’Agenzia Nazionale del Farmaco, che ai fini dell'espressione dell'intesa, le Regioni formulano le proposte emendative, di cui al documento che consegna (All.14A) Il Ministro SIRCHIA dichiara di accogliere le proposte delle Regioni. Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano espresso nell’odierna seduta; ■ ESPRIME INTESA con l’accoglimento degli emendamenti di cui all’allegato sub A) sullo schema di regolamento del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante: ”Norme sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia Italiana del farmaco a norma dell’articolo 48, comma 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n.326”. (All.14) Il Ministro LA LOGGIA pone all’esame il punto 17) all’o.d.g., concernente l’accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul programma di formazione continua per l’anno 2004 e sugli obiettivi formativi di interesse nazionale per il triennio 2003-2005, di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Il Presidente GHIGO dichiara l’avviso favorevole delle Regioni alla stipula dell’accordo. 33 Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito l’assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome, espresso nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza; ■ SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nei termini sotto indicati: Sono confermati per l’anno 2004 i contenuti degli Accordi sanciti da questa Conferenza il 20 dicembre 2001 e il 13 marzo 2003, fatte salve le modifiche e le precisazioni di cui ai punti seguenti. Per l’anno 2004 le attività formative residenziali, ivi comprese quelle aziendali, continueranno ad essere accreditate e valutate con le modalità e le procedure attualmente in vigore, ferma restando l’esigenza dei necessari adeguamenti dettati dall’esperienza acquisita nel corso degli anni 2002/2003. 3) In considerazione della carente offerta formativa registratasi per alcune categorie professionali è consentito di soddisfare il debito formativo previsto per gli anni 2002-2003, ove possibile, anche nel corrente anno 2004. 4) I crediti maturati dai singoli professionisti nell’ambito delle iniziative di formazione continua accreditate dalle Regioni sono riconosciuti su tutto il territorio nazionale. 5) Le Regioni che abbiano deciso di procedere ad una propria attività di accreditamento comunicheranno alla Commissione nazionale l’avvio dell’attività di accreditamento secondo i criteri individuati dalla stessa e definiti dalla Conferenza Stato- Regioni e garantendo la pubblicizzazione anche a livello nazionale degli eventi formativi accreditati regionalmente 6) Gli obiettivi formativi di interesse nazionale saranno oggetto di un successivo accordo su proposta del Ministro della salute da sancire in sede di Conferenza Stato- Regioni entro tre mesi dalla stipula del presente Accordo e dovranno tenere conto degli obiettivi del Piano sanitario nazionale 2003-2005, fermo restando quanto previsto dagli 34 articoli 16 bis e 16 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, nonchè dovranno tenere conto della necessità dello sviluppo delle competenze professionali, ma anche della necessità di sviluppare una serie di capacità quali quella di collaborazione e integrazione, di trasferimento delle proprie conoscenze, di comunicazione al fine del miglioramento del servizio. 7) Le tematiche, oggetto degli obiettivi formativi di interesse nazionale devono essere riconducibili alle attività collegate ai Livelli Essenziali di Assistenza di cui al D.P.C.M. 29 novembre 2001 e successive integrazioni. 8) Fino alla definizione dell’accordo di cui al punto 6, restano confermati gli obiettivi formativi di interesse nazionale definiti con l’Accordo Stato – Regioni del 20 dicembre 2001 ( Repertorio atti n.1358) e confermati con l’Accordo Stato – Regioni del 13 marzo 2003(Repertorio Atti n. 1667). 9) Le attività formative, oltre che agli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, approvato con D.P.R. del 23 maggio 2003 e dei piani sanitari regionali, possono essere finalizzate a specifici obiettivi stabiliti dalla Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Ministero della salute.Le attività non finalizzate agli obiettivi formativi di interesse nazionale e regionale o agli altri obiettivi formativi sopraindicati non possono rientrare nei programmi ECM. 10) Le Regioni elaborano gli obiettivi formativi di specifico interesse regionale come previsto dagli articoli 16 bis e 16 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e anche in base alla rispettiva programmazione socio-sanitaria regionale. Per garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza prestata, nel rispetto delle peculiarità organizzative locali, gli operatori sanitari dipendenti o convenzionati direttamente o indirettamente con il Servizio sanitario nazionale sono tenuti a soddisfare il proprio debito annuale attraverso attività che abbiano come obiettivi formativi quelli di specifico interesse per la Regione nella quale operano, in misura determinata dalla stessa Regione non superiore al 50 per cento. Tali crediti hanno lo stesso valore di quelli acquisiti con attività finalizzate ad obiettivi formativi nazionali. 35 11) Lo sviluppo della formazione continua nel Servizio Sanitario Nazionale richiede la sperimentazione di modalità efficaci di formazione che includano la formazione a distanza, la formazione sul campo e le diverse possibilità di formazione mista. Queste attività vanno promosse, attraverso progetti, in via sperimentale al fine di valutarne l’efficacia e di definirne i criteri di accreditamento. Entro la fine del 2004 le sperimentazioni realizzate in base a specifici progetti approvati dalla Commissione nazionale o dai competenti organismi regionali e che avranno anche dato diritto all’acquisizione di crediti, dovranno essere esaminate e valutate dalla Conferenza Stato - Regioni sulla base di una relazione della Commissione nazionale per la formazione continua. 12) Alcune delle attività, purchè adeguatamente documentate, ad esempio formazione autogestita, pubblicazioni scientifiche etc, possono essere prese in considerazione per soddisfare il debito formativo, nel limite massimo del 10 per cento dei crediti annualmente prescritti, sulla base di criteri che verranno definiti con un successivo Accordo da sancire in Conferenza Stato-Regioni entro tre mesi dalla data della stipula del presente Accordo. 13) Il Ministero della salute e le Regioni convengono di procedere ad un approfondimento congiunto sui criteri per l’accreditamento dei provider entro il tempo massimo di tre mesi dalla stipula del presente accordo.I risultati di tale lavoro saranno recepiti da un nuovo Accordo da sancire in Conferenza Stato- Regioni e saranno oggetto di sperimentazione nell’ultimo quadrimestre dell’anno 2004. Le società scientifiche potranno essere riconosciute, quali provider in presenza dei requisiti di cui al punto 13.Le stesse società potranno svolgere attività di collaborazione con la Commissione Nazionale per la Formazione Continua e con le Regioni, ferma restando la verifica di specifiche situazioni di incompatibilità tra l’attività di valutazione e quella di realizzazione di eventi ECM. 15) Il Ministero della salute e le Regioni sono impegnati a valutare la qualità delle attività formative ECM. A tal fine, con le risorse di cui all’articolo 92, comma 5 della legge 388/2000, da recuperare dalle procedure di accreditamento, nel 2004 verrà realizzato un progetto pilota con l’obiettivo di mettere a punto un sistema (criteri, procedure, 36 competenze, sistema informativo, etc.) armonizzato a livello nazionale in grado di produrre dati comparabili su copertura dei bisogni formativi e coerenza tra i progetti accreditati e loro realizzazione. 16) I costi delle attività formative di cui al presente accordo possono annualmente gravare sulle risorse per il finanziamento del servizio sanitario nazionale di cui all’ultimo periodo del comma 1 dell’art.1 del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, così come ripartite alle singole Regioni, solo entro il limite costituito dall’importo complessivo medio di spesa annualmente registrata nel triennio 2001-2003 per interventi formativi nel campo sanitario nelle singole Regioni. 17) Sono fatti salvi i crediti maturati con la partecipazione ad eventi formativi nel periodo compreso dal 1 gennaio 2004 fino alla data del presente Accordo. (All.15) Il Ministro LA LOGGIA pone all’esame il punto 18) all’o.d.g., concernente l’accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente “Requisiti, attività e finanziamento dei Centri per l’educazione e la riabilitazione visiva” in attuazione della legge 28 agosto 1997, n. 284. Il Presidente GHIGO dichiara l’avviso favorevole delle Regioni alla stipula dell’accordo. Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito l’assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’ 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; ■ SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano nei termini sottoindicati • è definita la tipologia delle attività dei Centri per l’educazione e la riabilitazione visiva a cui affidare la realizzazione di interventi di 37 prevenzione della cecità e di riabilitazione visiva , di cui al documento che si allega sub 1, quale parte integrante del presente accordo; • sono delineati nel medesimo allegato 1) i compiti e le attività che costituiscono specifico ambito operativo dei centri, fermi restando i requisiti organizzativi e strutturali già individuati nei decreti del Ministro della Sanità 18.12.1997 e 10.11.1999; • alle Regioni e alle Province Autonome spetta la determinazione delle modalità organizzative a livello locale; • vengono individuati i criteri di ripartizione dei finanziamenti previsti dalla Legge 28 agosto 1997, n. 284, nonché le modalità di rilevazione delle attività svolte ai fini della valutazione dei risultati da parte del Ministero della salute, ai sensi dell’articolo 2, comma 6 della medesima legge, di cui al documento che si allega sub 2, unitamente alle relative tabelle (All. sub 2.1), quale parte integrante del presente accordo; • le Regioni e le Province Autonome si impegnano a promuovere forme di collaborazione interregionale finalizzate ad ottimizzare l’utilizzo delle risorse, sia economiche che professionali. All. 1) I- TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA’ DEI CENTRI PER L’EDUCAZIONE E LA RIABILITAZIONE FUNZIONALE VISIVA Il campo di attività dei Centri per l’educazione e la riabilitazione visiva, così come individuato dalla legge 28 agosto 1997, n. 284 non riguarda tutti gli interventi mirati alla tutela della salute visiva, ma si concentra in attività di prevenzione della cecità e riabilitazione funzionale visiva che, per poter essere correttamente monitorate e valutate, necessitano di essere connotate e individuate in maniera univoca. A tal proposito, è opportuno sottolineare che lo spirito della legge sia quello di richiamare l’attenzione sulla necessità di contrastare, nel modo più efficace possibile, la disabilità visiva grave, che comporta una 38 situazione di handicap tale da diminuire significativamente partecipazione sociale di coloro che ne sono affetti. la La collocazione strategica principale dei centri è quella di servizi specialistici di riferimento per tutti gli altri servizi e gli operatori del settore, a cui inviare pazienti per una più completa e approfondita valutazione diagnostico funzionale (assessment diagnostico funzionale) e per la presa in carico per interventi di riabilitazione funzionale visiva di soggetti con diagnosi di ipovisione (soggetti con residuo visivo non superiore a 3/10, con la migliore correzione ottica possibile in entrambe gli occhi, o con un campo visivo non superiore al 60%, secondo i criteri esplicitati nella Legge 3 aprile 2001 n°138, recante: ”Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici"). Considerando l’ampiezza e la differenziazione delle aree patologiche, anche in rapporto all’età dei soggetti interessati, le Regioni e Province Autonome possono prevedere l’assegnazione di funzioni più specifiche e specialistiche a ciascuno dei centri individuati. Con riferimento alle competenze di riabilitazione visiva, affidate dall’articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n.284 ai centri, le Regioni e Province Autonome possono prevedere che i medesimi, siano referenti per la prescrizione delle protesi specifiche e degli ausili tiflotecnici, previsti dal Servizio sanitario nazionale per la riabilitazione visiva. E’ facoltà delle Regioni e Province Autonome prevedere, nell’ambito dei propri programmi di prevenzione, la partecipazione dei centri a iniziative di prevenzione secondaria, cioè mirate a individuare precocemente gli stati patologici, nel loro stadio di esordio o in fase asintomatica, pervenendo alla guarigione o limitando, comunque, il deterioramento visivo. Si ritiene che l’obiettivo essenziale della riabilitazione sia quello di ottimizzare le capacità visive residue, per il mantenimento dell’autonomia e la promozione dello sviluppo, garantire le attività proprie dell’età ed un livello di vita soddisfacente. La più importante distinzione operativa concerne la differenza esistente tra soggetti in età evolutiva (infanzia, adolescenza, da 0 a 18 anni) e soggetti in età adulta, sia in relazione alla specificità dei 39 bisogni, e quindi agli obiettivi di intervento, sia in relazione alle modalità di attuazione dei trattamenti. Per ciascuna fascia di età viene proposta la tipologia di attività necessarie per attivare un corretto programma riabilitativo. A) RIABILITAZIONE FUNZIONALE E VISIVA PER PAZIENTI IN ETÀ EVOLUTIVA ANNI) (0 – 18 In questa fascia di età una particolare attenzione va dedicata alla I e II infanzia (0 – 12 anni). Questi pazienti, infatti, presentano bisogni riabilitativi molto complessi perché l’ipovisione, oltre a determinare una disabilità settoriale, interferisce con lo sviluppo di altre competenze e funzioni (motorie, neuropsicologiche, cognitive, relazionali). Infine, è opportuno ricordare che le minorazioni visive della prima infanzia sono spesso associate ad altri tipi di minorazioni. Anche per tale ragione, occorre che la presa in carico riabilitativa venga condotta sulla base di una duplice competenza: quella di tipo oftalmologico e quella relativa allo sviluppo delle funzioni neurologiche e neuropsicologiche. Per questa fascia di età, oltre alle competenze dell’area oftalmologica, potrà pertanto rendersi necessaria la collaborazione con operatori della neuropsichiatria infantile. Le principali azioni per la definizione e realizzazione del programma riabilitativo sono le seguenti. Formulazione di un giudizio diagnostico relativo agli aspetti quantitativi e qualitativi della minorazione visiva. Valutazione dell’interferenza dell’ipovisione sulle diverse aree dello sviluppo. Formulazione di una prognosi visiva e una prognosi di sviluppo. Formulazione di un bilancio funzionale basato su tutti gli elementi indicati in precedenza. Formulazione di un progetto di intervento riabilitativo integrato. Pianificazione di interventi mirati alla realizzazione del progetto riabilitativo integrato anche nei luoghi di vita del soggetto. 40 B) riabilitazione funzionale e visiva per pazienti in età adulta Le principali azioni per la definizione e realizzazione del programma riabilitativo sono le seguenti. Definizione di un quadro conoscitivo esauriente dei bisogni del paziente Valutazione della funzionalità residua del sistema visivo, in relazione al danno oculare e/o cerebrale. Formulazione di una prognosi sulle possibilità di recupero della funzione visiva residua. Formulazione di un progetto riabilitativo ritenuto idoneo a soddisfare le esigenze espresse dal paziente e giudicate pertinenti. Pianificazione di interventi mirati alla realizzazione del progetto riabilitativo integrato anche nei luoghi di vita del soggetto. Sulla base delle tipologie sopra indicate e nell’ottica del miglioramento continuo della qualità delle prestazioni e delle metodologie, i centri per l’educazione e la riabilitazione visiva attuano idonee strategie di valutazione dei risultati di ciascun progetto riabilitativo, in rapporto agli obiettivi prefissati. Per essere efficace, tale valutazione deve riguardare sia i risultati al termine del trattamento riabilitativo, sia i risultati a distanza, con opportuno "follow-up". All.2) II – CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI FONDI ALLE REGIONI E DOCUMENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ E MODALITA’ DELLA RILEVAZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE Lo stanziamento dei fondi di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 28 agosto 1997, n. 284, è ripartito ogni anno tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in proporzione alla popolazione residente, nella misura del 90% e, per il rimanente 10% in proporzione del numero totale dei ciechi civili – riconosciuti tali dalle Commissioni di accertamento dell’invalidità civile ai sensi della legge 15 ottobre 1990, n. 295 -, ufficialmente censiti in ciascuna Regione e Provincia Autonoma in quanto percettori di indennità per cecità totale o parziale. 41 L’erogazione del contributo spettante a ciascuna Regione e Provincia Autonoma è comunque subordinato alla presentazione degli elementi informativi sulle attività svolte, che devono essere forniti entro il 30 giugno di ciascun anno, ai sensi dell’articolo 2, comma 6 Le modalità di rilevazione delle attività di cui sopra devono essere forniti tramite le schede di rilevazione allegate, che costituiscono parte integrante del presente accordo, che saranno oggetto di revisione periodica per ottimizzare la rilevazione. (All.16) Il Ministro LA LOGGIA pone all’esame il punto 19) all’o.d.g., concernente l’accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento: “Linee guida per la sperimentazione clinica dei farmaci in età pediatrica”. Il Presidente GHIGO dichiara l’avviso favorevole delle Regioni alla stipula dell’accordo. Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito l’assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’ 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; ■ SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO tra il Ministro della salute e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento di Linee- guida per la Sperimentazione Clinica dei Farmaci in Età Pediatrica, trasmesso dal Ministero della salute con nota del 16 dicembre 2003, che, allegato sub A) al presente atto, ne costituisce parte integrante. ALLEGATO A Linee -guida per la Sperimentazione Clinica dei Farmaci in Età Pediatrica INDICE 1- Introduzione 1.1Specificità dell’età evolutiva e sviluppo dei farmaci 42 1.2 Carenza di farmaci testati per l’uso clinico in età pediatrica 1.3 Interventi per migliorare il trattamento farmacologico in età pediatrica 1.4 Sperimentazione clinica in pediatria di base in Italia 2- Linee- guida per la conduzione della sperimentazione clinica in pediatria di base 2.1. Principi Generali 2.2.Esistenti disposizioni ad hoc per l’età pediatrica 2.3.Obiettivi della Linee- guida 2.4.Disposizioni Generali per la sperimentazione clinica in pediatria 2.5.Autorizzazione della Sperimentazione pediatrica 2.6. Condizioni in cui l’esclusione di minori dagli studi clinici deve essere espressamente giustificata dallo sponsor 2.7.Studi clinici di fase I e II 2.8.Studi clinici di fase III e IV 2.9.Sperimentatore coinvolto nella ricerca pediatrica 2.10.Metodologia 2.11.Caratteristiche della sede della sperimentazione 2.12.Compiti del Comitato Etico in relazione alla sperimentazione pediatrica 2.13.Formazione alla sperimentazione pediatrica. 1-Introduzione 1.1Specificità dell’età evolutiva e farmaci. L'età evolutiva risulta caratterizzata dal continuo modificarsi di organi e funzioni che rispondono, di volta in volta, in maniera assai diversa al contatto con il medicamento a seconda della fase di maturazione o della diversa “età” pediatrica. In particolare, nel soggetto sotto i 16 anni cambiano di continuo : - le modalità con cui un farmaco entra nell’organismo: caratteristiche di assorbimento; - la distribuzione nell'organismo: caratteristiche farmacocinetiche; - la qualità e la quantità delle trasformazioni nelle cellule con cui viene a contatto: caratteristiche farmacometaboliche; 43 - il modo in cui viene eliminato dagli organi emuntori (ad esempio, rene o fegato): caratteristiche di eliminazione; - il tipo e l’entità dei cosiddetti “organi bersaglio”, ossia di quegli organi sui quali, in particolar modo, l'effetto del farmaco si manifesta, sia in termini di efficacia, sia in termini di tossicità: caratteristiche farmacodinamiche. Sul piano pratico, nei soggetti in età pediatrica (<18 anni) i farmaci si distribuiscono diversamente a seconda del rapporto tra massa corporea e grassi presenti e possono interferire con i processi di maturazione fisica, psicologica e cognitiva. Infine, possono interferire con la crescita delle parti ossee che nel bambino sono molto attivate. Particolarmente delicata risulta l'età puberale (o adolescenza con inizio dopo i 9 anni nelle femmine e gli 11 nel maschio) che attiva numerosi processi metabolici in grado, ad esempio, di richiedere la modifica di dosaggi di medicinali che sono potenzialmente ben tollerati. Durante l’adolescenza inoltre i medicamenti possono interferire con l'azione degli ormoni sessuali e con i rapidi processi di accrescimento che sono connessi con la pubertà. Queste variazioni richiedono che i farmaci siano testati direttamente nei bambini di diversa età al fine di dimostrarne la sicurezza ed efficacia. 1.2 Carenza di farmaci testati nell’età pediatrica. In tutto il mondo meno del 15% di tutti i farmaci commercializzati e meno del 50% di quelli espressamente destinati al bambino, vengono commercializzati sulla base di prove cliniche attestanti le specifiche caratteristiche di rischio/beneficio nel bambino. In Italia, in particolare, è stato dimostrato che i farmaci commercializzati sulla base di evidenze cliniche dimostrate nel bambino erano solo 123, pari all’1,3 su un totale di circa 10.000 farmaci commercializzati nel 1997. La percentuale di farmaci autorizzati per l’età pediatrica, con l’eccezione di vaccini e farmaci per la terapia dell’AIDS, è rimasta molto bassa anche negli anni successivi e nell’ambito dei nuovi farmaci autorizzati dall’EMEA (European Medicinals Evaluation Agency). Ad esempio solo 4 nuovi principi terapeutici, su 24 prodotti destinati al trattamento di malattie oncologiche sono utilizzabili anche nel bambino. I motivi di tale situazione sono diversi e principalmente: 44 Un motivo di tutela etica dei minori per cui medici e genitori sono contrari ad acconsentire alla conduzione di “sperimentazioni” ritenute di norma non necessarie. La riluttanza da parte delle industrie farmaceutiche ad affrontare i costi e i disagi di una sperimentazione in pediatria ritenuta non remunerativa in considerazione di un mercato del farmaco pediatrico generalmente poco sviluppato. Purtroppo la mancanza di studi clinici pediatrici comporta che i farmaci vengono utilizzati nel bambino ‘off-label’, ossia con dosaggi, indicazioni e formulazioni non provati specificatamente per l’età pediatrica. Questo uso è stato calcolato in Europa come pari a circa il 60% di tutte le prescrizioni pediatriche ed esso è causa di un importante aumento degli eventi avversi, anche mortali, e di una frequenza di errore terapeutico che in pediatria è risultato essere fino a 12 volte maggiore che per l’adulto. (vedi tab.1) Tab 1- Diffusione dell’utilizzo di prodotti unlicensed o off-label in pediatria Autori Paesi % non % off-label autorizzati (indicazioni, (formulazion età, dosi, i, modifiche, formulazioni ecc.) ) UK 9,9% 54,7% Conroy S. et (neonatologi al, a) Arch. Dis. Chil,1999 Conroy S. et al, BMJ 2000 Avenel S. Arch. Pediatr, 2000 Chalumeau UK, Sweden, Germany, Italy, Netherlands (ospedale) Francia (neonatologi a) Francia 7,5% 38,5% 10% 62% 4% 29% 45 M. Arch Dis Child,2000 McIntyre J, et al ArchDisChil d,2000 Pandolfini C. et al Giornale Italiano di Farmacia Clinica,200 1 Bucheler R. et al BMJ, 2002 Shirm e. et al BMJ, 2002 Jong G et al BMJ, 2002 (pediatria di base) UK (pediatria di base) 0,3% 10,5% Italia (ospedale) 60% (compreso nonautorizzati) Germania 13,2% Olanda Olanda 21,3% 22,7% 15,3% 1.3 Interventi per migliorare il trattamento farmacologico nell’età pediatrica. Confrontando i rischi della mancata sperimentazione e quelli di una sperimentazione incondizionata in un’età che richiede particolari precauzioni e protezioni, le Agenzie Regolatorie di Europa, US, Giappone e nazioni associate, riunite nella Conferenza Internazionale di Armonizzazione (ICH), hanno nel 1999 finalizzato una ‘Guida alla conduzione degli studi clinici in età pediatrica’, che definisce le condizioni in cui una sperimentazione clinica può e deve essere condotta nel bambino. (CPMP/ICH/2711/99) 1.3.1 Le linee- guida Europee per la conduzione di studi clinici in Pediatria (CPMP/ICH/99 final). 46 Le linee- guida per la conduzione di studi clinici in pediatria rappresentano lo standard metodologico per risultati scientificamente corretti, ottenuti con le dovute precauzioni etiiche e sono l’unico standard accettabile da parte delle Autorità regolatorie. Le nuove linee-guida CPMP/ICH, che hanno sostituito la versione europea del 1995, affrontano diversi aspetti quali: Inizio degli studi: L'inizio degli studi nel bambino dipende da molte variabili quali il tipo di prodotto, la gravità e la specificità della malattia, l'esistenza o meno di terapie alternative, ecc. Valgono comunque le indicazioni riportate nella tabella seguente: Medicinali destinati Tempi di esecuzione a malattie esclusivamente pediatriche a malattie prevalentemente pediatriche, o più gravi rispetto all'adulto o con diversa storia naturale anche al bambino per malattie per le quali non esiste trattamento anche al bambino per malattie per le quali esiste già un trattamento è consentito iniziare la sperimentazione con fase 1 direttamente nel bambino inizio della sperimentazione precoce, ma con studi di fase 1:2 gia iniziati nell'adulto studi pediatrici precoci, a seguire le fasi 1-2 dell'adulto gli studi vanno effettuati dopo la fase 3 dell'adulto Tipologia degli studi. Le principali specificità riguardano i seguenti aspetti: 1- Studi di Farmacocinetica-Farmacodinamica-Distribuzione: nel bambino sono condotti in pazienti e non in volontari; spesso è sufficiente uno studio di dose singola ; 47 possono essere utilizzati in molti casi i dati di farmacodistribuzione, assorbimento, eliminazione dell'adulto che forniscono quindi una sorta di valutazione preclinica per la pediatria; studi specifici per le diverse età pediatriche sono comunque necessari per definire i dosaggi; metodologie appropriate vengono utilizzate per ridurre il numero e la quantità dei campioni biologici utilizzati. 2- Studi di efficacia: studi ad hoc sono richiesti ogni volta che la malattia ha storia naturale diversa nell'adulto e nelle diverse età pediatriche; gli studi di efficacia pediatrici richiedono la scelta di specifici endpoints e strumenti di valutazione adatti all’età considerata (dolore, sensorio, ecc). 3- Studi di sicurezza : la tossicità assume importanza specifica per i processi di accrescimento in corso, ecc.; alcuni eventi avversi sono specifici per il bambino e mai segnalati nell'adulto; è pertanto necessario disporre di adeguati sistemi di raccolta e valutazione degli stessi; alcuni eventi possono manifestarsi solo a distanza e rimanere ignorati, se non si approntano studi long-term (con particolare riferimento a sviluppo scheletrico, intelletivo, sessuale, riproduttivo, ecc). Classificazione delle diverse età pediatriche. Le Linee- guida propongono la seguente categorizzazione: Pretermine: questa categoria è la più disomogenea e tiene conto dell'età gestazionale, del peso alla nascita, dell'immaturità di organi e sistemi, della capacità legante le proteine, ecc.. Neonato a termine (0-27 giorni): di particolare importanza è la variabilità del volume di distribuzione dei farmaci a causa del diverso contenuto corporeo in acqua e grassi. Inoltre persistono molte delle peculiarità su descritte. Lattante (1-23 mesi): importanti i processi di mielinizzazione e la rapida crescita corporea; tutti i sistemi di clearance continuano a maturare. 48 Bambini (2-11 anni o 2-6 anni e 7-11 anni): importanti per la scelta degli end-point sono la crescita scheletrica, l'aumento ponderale e l'apprendimento scolastico. La pubertà inoltre può influenzare il farmacometabolismo e quindi i dosaggi farmacologici variano. Adolescenza (> 11 anni): In questa fase i medicamenti possono interferire con l'azione degli ormoni sessuali e con i rapidi processi di accrescimento connessi alla pubertà. Inoltre molte malattie sono influenzate proprio dalle variazioni ormonali (diabete, epilessia, asma, ecc). Altri aspetti da considerare come specifici per l'età sono la compliance, l'uso di droghe ecc. 1.3.2 Interventi Regolatori. In USA e in Europa negli ultimi anni sono stati realizzati importanti interventi legislativi e regolatori a conferma che anche sul piano giuridico, oltre che tecnico-scientifico, una sperimentazione che interessa l’età pediatrica è cosa ben diversa da una sperimentazione clinica condotta in soggetti adulti. In particolare l’FDA ha già da tempo emanato provvedimenti specifici per indurre la aziende ad effettuare prove cliniche ad hoc per i farmaci di ampio uso in pediatria o che siano di interesse terapeutico elevato per l’età pediatrica. (1997 FDAModernitation Act; 1998 Pediatric Rule). A seguito di tali interventi sono stati programmati ed in parte eseguiti circa 500 nuovi studi e 29 farmaci di largo impiego hanno avuto indicazioni pediatriche o cambio di dosaggio. L’Unione Europea ha a sua volta di recente presentato un documento di intenti (Better Medicines for Children, 28 febbraio 2002), che dovrebbe portare entro i prossimi anni ad assumere iniziative ad ampio raggio per la promozione di studi clinici idonei a rendere più razionale l’impiego dei farmaci in pediatria. Assumono infine rilievo le iniziative in atto da parte di alcuni Stati Membri, tra cui il Regno Unito e la Francia, intese alla revisione dei farmaci già commercializzati nel proprio territorio nazionale e a promuovere studi in relazione a categorie terapeutiche o singole sostanze che siano dichiarate di particolare interesse clinico. Entrambi questi paesi hanno istituito, a tale scopo, delle apposite ‘Commissioni Pediatriche’ che formulano proposte alle Agenzie Regolatorie responsabili delle decisioni in ambito farmaceutico. 1.4 Sperimentazione clinica in pediatria di base in Italia. 49 1.4.1 Dati dell’Osservatorio Nazionale. La situazione della sperimentazione clinica pediatrica in Italia non si discosta da quanto descritto negli altri paesi industrializzati, essendo caratterizzata dal basso numero di studi clinici controllati condotti secondo le metodologie definite dalle leggi nazionali ed internazionali. In particolare i dati dell’Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica ,sul totale delle prime 1819 sperimentazioni, documentano la presenza di 86 sperimentazioni condotte in età pediatrica (4,6%), di cui 73 multicentriche. L’80% delle sperimentazioni ha come sponsor un’azienda farmaceutica ed il 20% uno sponsor non-profit (IRCCS, ASL, Università). Il gruppo ATC più rappresentato tra quelli presenti in sperimentazioni pediatriche è il gruppo ‘J- Antimicrobici per uso sistemico’, ma non mancano, anche in Italia, Gruppi e Centri di ricerca dotati delle expertises necessarie e che partecipano attivamente alle attività e agli studi multicentrici nei settori di maggiore rilevanza terapeutica (oncologia, AIDS, malattie infettive, immunologia, ecc). 1.4.2 Sperimentazione clinica in pediatria di base. Il D.M. 10 maggio 2001 ha introdotto una importante innovazione nel settore in quanto riconosce le attività di sperimentazione clinica in Pediatria generale e del territorio come componente integrante e qualificante dell’attività assistenziale, consentendone lo svolgimento sulla base di apposite linee guida regionali. Tale riconoscimento è avvenuto contestualmente a quello che si riferisce alla Medicina Generale e, nel richiamato D.M,. non è fatto alcun riferimento alla specificità pediatrica che, come è stato sottolineato, richiede invece un ben differenziato approccio scientifico e metodologico nella organizzazione e nella conduzione degli studi. Pertanto, se da un lato il decreto si pone come uno strumento idoneo ad incrementare il numero delle sperimentazioni cliniche pediatriche, dall’altro esso richiede la messa a punto di un sistema di garanzie tali da assicurare che la sperimentazione venga condotta con i più elevati standard operativi e nel rispetto della profonda diversità pediatrica. In particolare la specificità pediatrica in campo farmacologico e le complesse implicazioni di tipo etico, metodologico e assistenziale connesse alla sperimentazione in Pediatria richiedono l’adozione di idonee misure e precauzioni in linea con quanto di recente sottolineato dal ‘Consiglio dei Ministri della Sanità’ Europei (Novembre 2001) e con 50 il già citato documento emanato dalla Commissione Europea in data 28 febbraio 2002. Tali misure e raccomandazioni dovrebbero essere ben considerate ed esplicitate nei decreti regionali di attuazione delle attività di sperimentazione clinica pediatrica e potrebbero trovare adeguato supporto nelle linea-guida, che seguono , per la conduzione della Sperimentazione Clinica in Pediatria di base, basate sui principi e le raccomandazioni delle GCP (recepite con DM 15/7/97) e della ‘Note for Guidance on the Clinical Investigation of Medicinal Products in Children’ (CPMP/ICH/2711/99). Le linee- guida prendono in esame i ‘Principi Generali’ e le esistenti disposizioni ‘ad hoc’ per l’età pediatrica e specificano inoltre: le competenze di cui deve essere dotato lo sperimentatore; le condizioni logistiche in cui la sperimentazione può essere condotta; le modalità del consenso informato e dell’assenso da parte del bambino e dell’adolescente; le caratteristiche dei Comitati Etici che rilasciano autorizzazioni per sperimentazioni pediatriche; le età (dal pretermine all’adolescente) che richiedono studi ad hoc; i tempi di inizio di una sperimentazione rispetto alla disponibilità di informazioni ottenute attraverso la sperimentazione nell’adulto; le situazioni in cui una sperimentazione è assolutamente necessaria e quelle in cui può o deve essere evitata; il tipo di sperimentazione che è opportuno effettuare in considerazione del tipo di farmaco e dell’età della popolazione sperimentale; le modalità di monitoraggio e raccolta di eventi avversi in corso di sperimentazione. Le ‘Linee guida’ sono state sottoposte al parere delle principali Società Scientifiche, Associazioni ed Esperti del settore che ne hanno revisionato e sottoscritto i contenuti. 51 2-Linee- guida per la conduzione di sperimentazioni cliniche in pediatria. 2.1. Principi Generali. 2.1.1 E’ internazionalmente riconosciuta la difficoltà di svolgere studi clinici in età pediatrica in conseguenza di alcune specifiche considerazioni: la sperimentazione pediatrica è gravata da preoccupazioni di tipo etico che, di norma, porta all'esclusione della popolazione infantile dagli studi e al rallentamento di tutto il processo di sviluppo; la metodologia sperimentale deve adattarsi alla scarsa numerosità del campione, e alle conseguenti difficoltà di gestione dei trials compresa la difficoltà di ottenere campioni di sangue o altri campioni biologici in quantità idonee; i bambini rappresentano una piccola percentuale di pazienti, il che rende lo sviluppo di farmaci ad hoc per l’età pediatrica poco remunerativo per l'industria. 2.1.2 Il ridotto accesso alla sperimentazione dei bambini ha creato un ‘mercato farmaceutico’ orfano di prodotti adeguati per i minori. Allo scopo di misurare il fenomeno osserviamo che: fino al 1998 i farmaci autorizzati dall'FDA che risultano studiati in età pediatrica non hanno superato il 20% del totale; la percentuale di farmaci autorizzati con Procedura Centralizzata Europea, in possesso di studi e di autorizzazione pediatrica, non supera il 30% se si considerano tutte le età, ma per i minori sotto i 6 e i 12 anni essa si attesta rispettivamente al 18 e al 22 %; anche i farmaci orfani, destinati alla cura di malattie genetiche e ad inizio precoce nell’infanzia, continuano ad essere autorizzati solo per l’età adulta in più del 60% dei casi; solo il 4,7% degli studi clinici, su un totale di 1819 raccolti dall’Osservatorio Nazionale per le Sperimentazioni Cliniche in Italia, riguardano minori di età compresa tra 0-12 anni. 2.1.3 La principale conseguenza della mancanza di studi clinici pediatrici è rappresentata dal fatto che i farmaci necessari vengono utilizzati ‘off-label’, ossia senza una precisa indicazione autorizzata per queste età e ciò comporta una aumentato rischio di errore terapeutico e di insorgenza di eventi avversi correlati all’uso dei farmaci. 52 2.1.4 Le presenti Linee- guida assumono “in primis” il punto di vista del bambino, aggiungendo a quelle che sono le normali “precauzioni” di tipo etico (Parere del Comitato Etico, Consenso informato del paziente), ulteriori garanzie a tutela del bambino e della sua integrità psico-fisica, con particolare riferimento al divieto di svolgere sperimentazioni, se non è dimostrato che ne può derivare un immediato vantaggio ed in assenza di procedure volte a verificare il personale assenso. 2.2. Esistenti disposizioni ad hoc per l’età pediatrica. 2.2.1. Nello svolgimento di sperimentazioni cliniche pediatriche, in aggiunta alle disposizioni di tipo generale, vengono osservate le disposizioni specifiche come riportate in Allegato 1). 2.3. Obiettivi delle Linee- guida. 2.3.1. Fermo restando il quadro legislativo vigente, le presenti Lineeguida si propongono di fornire ai soggetti coinvolti nelle sperimentazioni cliniche pediatriche, una guida alla corretta conduzione degli studi clinici in pediatria basata: a) sugli aggiornamenti scientifici disponibili; b) sugli adempimenti previsti dalla normativa vigente in Italia ed in Europa; c) sui pareri espressi dalle istituzioni e dagli altri soggetti che hanno partecipato alla consultazione (vedi Allegato 1: Formazione alla conduzione di sperimentazioni cliniche in pediatria). 2.3.2 Per soggetti coinvolti a vario titolo nelle sperimentazioni cliniche pediatriche, si intendono gli sperimentatori, i componenti dei comitati etici, i responsabili delle procedure di sperimentazione regionali, di Aziende Sanitarie Locali, di Ospedali e Centri di Ricerca, l’altro personale sanitario, i farmacisti, gli sponsors, i genitori o i tutori, il pubblico in generale. 2.4. Disposizioni Generali per la sperimentazione clinica in pediatria. 2.4.1 Il bambino ha il diritto di utilizzare i medicamenti nelle stesse condizioni di qualità, efficacia e sicurezza dell'adulto. Questo obiettivo può essere realizzato solo attraverso lo sviluppo di farmaci espressamente destinati all’età pediatrica che pertanto devono essere incoraggiati. 53 2.4.2 Il bambino ha contestualmente il diritto di non essere sottoposto a sperimentazione se non in condizioni di effettiva necessità. Pertanto le sperimentazioni inutili o ripetitive non devono essere autorizzate. 2.4.3 Le sperimentazioni cliniche in pediatria devono essere condotte secondo i più elevati standards etico-scientifici e senza compromettere il benessere psico-fisico del minore secondo quanto previsto dal documento CPMP/ICH/99 final, a cui le presenti Linee- guida fanno esplicito riferimento. 2.4.4 Nessuna sperimentazione può essere iniziata in un minore prima che sia stato espresso il parere di un Comitato Etico nazionale o territoriale. che abbia documentata esperienza pediatrica o che si esprima previa consultazione di esperti in ricerca clinica pediatrica e assistenza all’infanzia. 2.4.5 Nessuna sperimentazione può essere iniziata in un minore prima di aver ottenuto l’assenso del minore e il consenso informato dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale. In caso di lontananza, incapacità o altro impedimento, che renda impossibile ad uno dei due genitori l’esercizio della potestà genitoriale, quest’ultima è esercitata in via esclusiva dall’altro. 2.4.6 Qualora in relazione all’età il consenso o l’assenso del minore non possano essere acquisiti, lo sperimentatore dovrà comunque essere in grado di fornire al partecipante alla ricerca informazioni adeguate e comprensibili e garantire che non si pervenga ad una partecipazione forzata e involontaria. 2.4.7 Il minore ha il diritto di rifiutare la propria partecipazione ad una sperimentazione clinica. Lo sperimentatore tiene conto di tale rifiuto purchè tale rifiuto non metta in pericolo la vita del soggetto. 2.4.8 In casi particolari (disagio economico, istruzioni inadeguata, disagio familiare e sociale, immigrazione, altro)e a giudizio dello sperimentatore o del Comitato Etico il bambino ha diritto ad ulteriore protezione e ad essere assistito da un ‘mediatore’ esterno alla famiglia. 2.5. Autorizzazione della sperimentazione pediatrica. 54 2.5.1 Per richiedere la partecipazione di minori ad una sperimentazione pediatrica, lo sponsor deve dimostrare che le informazioni che si vogliono acquisire non sono già disponibili e che non possono essere ottenute attraverso studi condotti nell’adulto. Deve inoltre dimostrare che: il farmaco in sperimentazione interessa una malattia o una condizione del bambino ed è destinato ad apportare un significativo beneficio se autorizzato all’uso clinico per il trattamento della malattia o della condizione; in caso di patologie gravi e/o per le quali non esistono trattamenti soddisfacenti e che non sono esclusive del bambino, sono stati già acquisiti nell’adulto dati clinici di efficacia e di sicurezza attraverso studi almeno di fase I e II che garantiscono un accettabile rapporto rischio/beneficio nel bambino; nei casi di patologie meno gravi o per le quali esistono già trattamenti autorizzati per il bambino sono stati già condotti nell’adulto studi clinici di fase III; nei casi in cui sia richiesto uno studio di PK o PD che le informazioni provenienti da studi sull’adulto non sono sufficienti a definire le caratteristiche farmacocinetiche, metaboliche ed i dosaggi appropriati nel bambino delle diverse età; nei casi in cui sia richiesto uno studio di fase III che esistono dati di PK/PD diretti o indiretti per i bambini delle diverse età previste dalla sperimentazione e/o per le quali l’uso del farmaco, qualora autorizzato, è previsto e che esistono differenze nell’andamento della malattia e nei suoi outcome, che impediscono l’utilizzo dei dati di efficacia/sicurezza ottenuti in studi clinici dell’adulto. 2.6. Condizioni in cui l’esclusione di minori dagli studi clinici deve essere espressamente giustificata dallo sponsor. 2.6.1 La mancanza di dati clinici di rischio/beneficio specificatamente acquisiti nel minore non è consentita per prodotti utilizzati o che si intendono utilizzare in età pediatrica che interessino una patologia o una condizione del bambino grave o diffusa o che non abbia trattamenti soddisfacenti; che si prevede saranno comunque utilizzati per i bambini anche se non espressamente autorizzato; 55 che interessino una patologia o una condizione comune al bambino e all’adulto e che nel bambino ha caratteristiche di gravità ed esiti diversi dall’adulto; che possano avere caratteristiche di tossicità specifiche in una o più età pediatriche diverse da quelle riscontrate nell’adulto. 2.6.2 Nelle condizioni descritte al punto 2.6.1 lo sponsor è tenuto a giustificare l’eventuale assenza di studi clinici pediatrici e a dichiarare il futuro piano di sviluppo del prodotto per l’età pediatrica. 2.7. Studi clinici di fase I e II . 2.7.1 Studi clinici di fase I possono essere condotti nel minore: a) se non prevedono l’inclusione di minori ‘volontari sani’; b) se si riferiscono a patologie che interessano esclusivamente o prevalentemente l’età pediatrica; c) se la farmacocinetica dell’adulto non è applicabile al bambino nelle diverse età. 2.7.2 Gli studi clinici di fase I e fase II seguono di norma gli studi di fase I e II nell’adulto. 2.7.3 Studi in parallelo di fase I o I/II o II possono essere autorizzati in caso di patologie molto rare, gravi e per le quali non esiste trattamento se dall’inclusione nello studio è comunque atteso un beneficio per il minore partecipante alla ricerca. 2.7.4 Studi di fase I esclusivamente pediatrici possono essere condotti per patologie di esclusivo interesse pediatrico quando l’impiego nell’adulto sottoporrebbe quest’ultimo ad un rischio improprio. 2.7.5 In base alle caratteristiche di PK, metabolismo, assorbimento, clearance urinaria ed epatico studi ad hoc devono essere previsti per le seguenti diverse età pediatriche: pretermine neonato: 0-28 giorni infante: 1 mese- 23 mesi bambino: 2 anni -11 anni (sottoclasse <6 anni) adolescente: 11 - 18 anni 56 2.7.6 Qualora le caratteristiche del farmaco lo richiedano, studi ad hoc devono essere previsti per i due sessi e devono anche tenere conto della condizione di fertilità e del sistema riproduttivo. 2.8. Studi clinici di fase III e di fase IV. 2.8.1 Studi clinici pediatrici di fase III e IV sono da prevedere quando l’evoluzione della malattia, l’insorgenza di reazioni avverse e di esiti a distanza sono presumibilmente diversi nel bambino, in una o più età, dall’atteso nell’adulto o in soggetti appartenenti ad altre classi di età pediatrica. 2.8.2 Gli studi devono essere disegnati appositamente per il minore con particolare riferimento alla scelta degli end-points, alla durata del trattamento, alla durata dell’osservazione, alle modalità di raccolta e analisi degli eventi. 2.8.3 I minori non devono essere inseriti in studi disegnati per l’adulto. 2.8.4 L’inclusione di adolescenti (età 11 -18) in casistiche riguardanti l’età adulta può essere consentito alla presenza di specifiche previsioni riguardanti le caratteristiche del reclutamento, il parere del CE, il rispetto delle GCP pediatriche ed una valutazione dei risultati per età. 2.8.5. Gli studi devono essere condotti secondo le più recenti GCP e controllati e controllati verso la migliore terapia esistente e disponibile. 2.8.6 Studi non controllati sono ammessi solo quando non esiste trattamento e sono in questo caso da preferire agli studi verso placebo. 2.8.7 La raccolta degli eventi avversi deve essere condotta tenendo conto dei possibili effetti sull’accrescimento, sviluppo cognitivo, sviluppo sessuale, sistema immunitario ed altre conseguenze del trattamento tipiche dell’età pediatrica. 2.8.8 I protocolli di studio devono prevedere le modalità delle valutazioni a distanza e della sorveglianza post-marketing ogni volta che ciò sia reso necessario dal tipo di trattamento o di patologia. 2.9. Sperimentatore coinvolto nella ricerca pediatrica. 57 2.9.1 Per lo svolgimento di sperimentazioni di fase I e di fase II lo sperimentatore deve : essere in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca clinica pediatrica comprovata dalla partecipazione a gruppi multinazionali o a Reti di eccellenza; far parte di team interdisciplinari comprendenti almeno un farmacologo o tossicologo con esperienza in farmacologia e tossicologia pediatrica, un epidemiologo e biostatistico; operare in strutture dotate delle necessarie metodologie diagnostiche, tossicologiche e di emergenza adeguate all’età pediatrica. 2.9.2 Per la partecipazione a sperimentazioni di fase III e di fase IV condotte presso i Pediatri di Libera Scelta, lo sperimentatore deve essere in possesso della prescritta formazione ai sensi del DM 10 maggio 2001. 2.10 Metodologia . 2.10.1 Devono essere individuati metodi di laboratorio e strumentali che assicurino il minimo disagio al bambino e non causino sofferenze inutili. 2.10.2 Il numero e il tipo di controlli richiesti dal protocollo deve essere attentamente indicato e valutato in sede di approvazione del protocollo. 2.10.3 Vanno utilizzati micrometodi per i controlli ematici ed urinari. Altri tests, come quelli sulla saliva vanno privilegiati. 2.10.4 Gli end-points prescelti e le conseguenti metodologie di valutazione devono essere appositamente valicati per l’età pediatrica a cui si riferiscono. 2.10.5 Il follow-up previsto deve essere sufficientemente lungo. 2.10.6 La valutazione dei risultati verrà fatta tenendo conto separatamente dei soggetti di sesso femminile e di quelli di sesso maschile, specie in fase prepubere, durante la pubertà e l’adolescenza. 2.11. Caratteristiche della sede della sperimentazione. 58 2.11.1 I locali destinati all’accoglienza del paziente devono essere adeguati alle esigenze psicologiche e fisiche pediatriche (gioco, colloquio con i familiari, igiene, cibo, spaziosità). 2.11.2 I locali destinati all’accoglienza del paziente devono essere riservati ai bambini. 2.11.3 I locali destinati all’accoglienza del paziente non devono indurre senso di estraneità e paure incontrollate. 2.12. Compiti del Comitato Etico pediatrica (SP). in relazione alla sperimentazione 2.12.1 In caso di sperimentazione clinica in età pediatrica, il Comitato Etico: -esprime parere sulla ‘necessità terapeutica per il bambino ’ del farmaco sperimentale nelle sperimentazioni proposte per l’età pediatrica; -esprime parere sulla ‘necessità terapeutica per il bambino ’ dei farmaci sperimentali nelle sperimentazioni proposte per l’adulto ma che escludono il bambino. 2.12.2 Il Comitato Etico ha il compito di verificare l’ammissibilità della sperimentazione pediatrica ed il tipo di sperimentazione proposta secondo quanto indicato nei punti 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8. 2.12.3 Il Comitato Etico ha il compito di verificare la congruenza della sperimentazione proposta con le previsioni della lineaguida CPMP/ICH/99 ed in particolare valutare: qualificazione dello sperimentatore; disegno dello studio; esistenza di dati di sicurezza nell’adulto (per le fasi 1 o 1/2); esistenza di studi di PK/PD pediatrici quando necessari; corrispondenza tra l’età della popolazione sperimentale e quella per cui esistono i dati su indicati; metodologia dello studio sotto il profilo del disagio per il bambino; numerosità (minima necessaria) del campione; luogo della sperimentazione; documento informativo per il bambino atto ad ottenerne l’assenso; informazione alle famiglie e consenso informato; presenza di un mediatore in casi particolari. 59 2.13. Formazione alla sperimentazione pediatrica. 2.13.1 Fermo restando gli obblighi convenzionali di cui al punto 3.1.5 del DM 10 maggio 2001 nell’organizzare le attività di Formazione sulla sperimentazione clinica in pediatria di libera scelta, previste dal richiamato DM, le Aziende Sanitarie Locali coordinano, per ciascuna sperimentazione clinica approvata, lo specifico corso finanziato dagli sponsor. 2.13.2 I corsi sono obbligatori per i medici sperimentatori e aperti a tutto il personale coinvolto nella ricerca. 2.13.3 Le attività di formazione comprendono almeno: etica della sperimentazione in età pediatrica; normative nazionali ed europee relative alla sperimentazione clinica; normative nazionali ed europee relative alla sperimentazione clinica in pediatria; caratteristiche farmacotossicologiche dell’età pediatrica; caratteristiche degli studi clinici e degli studi clinici pediatrici; principi di epidemiologia e biostatistica; valutazione e attribuzione degli eventi avversi; organizzazione e gestione delle attività di ricerca. Allegato 1 Aspetti rilevanti della Sperimentazione Norme Generali Popolazione generale e principale normativa di riferimento Direttiva 20/2002 Direttive 91/507/EEC, 87/18/EEC, 88/320/EEC Guideline III/3824/92 e succ Popolazione Pediatrica e normativa di riferimento (considerando 3 della Direttiva 20/2002): Direttiva 20/2002 Direttive 91/507/EEC, 87/18/EEC, 88/320/EEC Guideline III/3824/92 e succ + CPMP/ICH/99 final (considerando 4 della Direttiva 20/2002): La tutela dei soggetti sottoposti a sperimentazione clinica è garantita da una valutazione dei rischi basata sui risultati delle prove tossicologiche che precedono l’inizio della sperimentazione, dal controllo dei CE, dalle Autorità competenti degli SM e A differenza di altri soggetti incapaci di dare il proprio consenso nel caso dei bambini è necessario effettuare sperimentazioni cliniche per migliorare il trattamento per questa fascia della popolazione. I bambini rappresentano una fascia 60 dalle norme relative alla protezione dei dati personali. Le persone che non sono in grado di dare il loro consenso non devono essere incluse in sperimentazioni se gli stessi risultati si possono ottenere diversamente. Possono essere incluse solo quando vi sia motivo di ritenere che la somministrazione del medicinale rechi un beneficio diretto superiore al rischio Metodologia degli studi clinici Direttiva 20/2001 (art.1) - Tutti gli studi clinici, compresi quelli di bioequivalenza e biodisponibilità, devono essere disegnati, condotti e riferiti in accordo con le GCP adottate. Consenso Informato Good Clinical Practice 95 3C601A DM 15/7/97 e DM 18/3/98 Comitato Etico Good Clinical Practice 95 3C601A particolarmente bisognosa di tutela che presenta differenze rispetto agli adulti….sono quindi importanti per il loro bene le ricerche orientate in funzione dell’età e del grado di sviluppo. I medicinali destinati ai bambini devono essere scientificamente testati assicurando le massima tutela dei soggetti che si sottopongono ai tests. E’ quindi necessario fissare criteri di protezione dei bambini nella sperimentazione clinica Direttiva 20/2000/EU (art.4) -In aggiunta ad ogni altra restrizione una sperimentazione clinica nel bambino può essere condotta solo se le specifiche linee guida (pediatriche) scientifiche vengono rispettate. CPMP/ICH/99 final -Il consenso informato deve essere fornito da un legale rappresentante. -Il soggetto che partecipa alla ricerca deve essere informato nella maniera più ampia e adeguata possibile. -Metodologie di ‘assenso’ devono essere associate a quelle usuali di consenso. -Il partecipante alla ricerca deve poter recedere in qualsiasi momento dalla stessa. Direttiva 20/2000/EU (art.4) CPMP/ICH/99 final -la sperimentazione può iniziare solo dopo che ‘un comitato etico pediatrico’ o un comitato etico che si è fornito dell’opinione di esperti in pediatria, ha autorizzato il Protocollo. 61 Farmacotossicologia Farmacocinetica Direttive 91/507/EEC, 87/18/EEC, 88/320/EEC -tossicità (dose singola e ripetuta) -effetti sull’attività riproduttiva -tossicità embriofetale e perinatale -mutagenicità -carcinogenicità prima di esposizioni a lungo termine Linea guida 97 3C603A Pharmacocinetic in man Sono previsti studi di PK in: -Volontari sani -Pazienti -Sottopopolazioni se richiesto (vedi LG 104 3C610A per popolazione geriatrica) Inizio Sperimentazione CPMP/ICH/99 final - dati relativi alla sicurezza nell’adulto (Possono essere utilizzati in molti casi i dati di farmacodistribuzione, assorbimento, eliminazione dell'adulto che fornisce quindi una valutazione preclinica per la pediatria) -studi di sicurezza su animali giovani (facoltativo) - può essere sufficiente uno studio di dose singola se PK lineare CPMP/ICH/99 final -Studi di PK sono necessari per le singole età pediatriche: A) PRETERMINI : sotto le 36 settimane B) NEONATI : dalla nascita ad 1 mese di vita C) LATTANTI : da 1 mese a 2 anni D) BAMBINI : da 2 anni a 11 anni (sottogruppo da 2 a 6 anni) E) ADOLESCENTI : da 12 a 17 anni -Vanno utilizzate metodologie appropriate per ridurre il numero e la quantità dei campioni biologici utilizzati. Good Clinical Practice 95 3C601A CPMP/ICH/99 final La sperimentazione inizia sempre con una fase 1 (o 1/2), in volontari sani o in pazienti assecondo delle specifiche condizioni. Inizio della sperimentazione pediatrica differenziato in base alle seguenti condizioni: 1) Nel caso di medicinali che trattano malattie esclusivamente pediatriche con fase 1 direttamente nel bambino 2) Nel caso di medicinali per malattie prevalentemente pediatriche, o piu' gravi o con diversa storia studi di fase 1 e 1:2 precoci o in parallelo con l'adulto 3) Nel caso di medicinali destinati anche al bambino per malattie per le quali non esiste trattamento studi pediatrici precoci, ma a seguire le fasi 1-2 dell'adulto 4) Per gli altri medicinali destinati all'adulto e al bambino gli studi 62 vanno effettuati dopo la fase 3 dell'adulto. 63 Dosaggi Studi di efficacia Lineeguida 98 3C604A CPMP/ICH/99 final Dose-Response information to support -I dosaggi calcolati nell’adulto si AICpossono estrapolare solo raramente. -In questo caso il dosaggio per m2 é Lineaguida 109 3C615A da preferire ma non elimina gli errori. Bioavailability and BioequivalenceSe esiste una PK lineare nell’adulto è possibile uno studio pediatrico con singolo dosaggio Se il PK non è lineare si possono utilizzare campioni multipli a più dosaggi negli studi clinici successivi. Good Clinical Practice 95 3C601A CPMP/ICH/99 final ICH E6, ICH E9, ICH E10 Studi di sicurezza Minimizzazione del disagio ICH E2, ICH E6 Gli studi clinici pediatrici richiedono almeno: -individuazione di specifici end-points -metodologie di reclutamento -strumenti di misurazione dei sintomi e degli outcame -disegno dello studio e metodologie statistiche CPMP/ICH/99 final Non previsto Poiché l’organismo in via di sviluppo risponde al farmaco in maniera diversa dall’organismo adulto, alcuni eventi avversi non sono riscontrabili nell’adulto ma solo nel bambino. Alcuni di questi eventi possono manifestarsi solo a distanza interessando il SNC, il comportamento, la maturazione sessuale, l’apparato muscoloscheletrico, quello immunologico, ecc. Ciò rende necessari studi a lungo termine e rende insufficienti le normali metodologie di farmacovigilanza. CPMP/ICH/99 final -La sperimentazione deve essere condotta da personale che sia esperto nel trattamento dei minori -Il disegno dello studio e il protocollo non devono essere derivati da quelli dell’adulto -La sperimentazione deve svolgersi in luoghi adeguati per l’età. 64 (All.17) Il Ministro LA LOGGIA pone all’esame il punto 19-bis) all’o.d.g., concernente il parere ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sullo schema di disegno di legge recante: “Principi fondamentali in materia di professioni sanitarie non mediche” – Nuova formulazione. Il Presidente GHIGO chiede, a nome delle Regioni, di rinviare il punto in questione, non avendo avuto tempo sufficiente per approfondirlo. Il Ministro SIRCHIA, pur dichiarandosi d’accordo al rinvio, invita a iscrivere il punto nell’ordine del giorno della successiva seduta della Conferenza. Il Ministro LA LOGGIA, quindi, rinvia il punto in esame. Pone, quindi, all’esame il punto 20) all’o.d.g., concernente l’informativa del Ministro della salute sulle problematiche relative ai costi dei sostituti del latte materno. Il Ministro SIRCHIA informa delle iniziative assunte con le aziende produttrici del latte cosiddetto “artificiale” a causa dei prezzi elevati, comunicando che tutte le aziende si sono dichiarate disponibili ad abbassare il prezzo e a fornire gratuitamente il latte materno alle coppie o alle donne disagiate. Dichiara che poiché vi è una competenza delle Regioni, ritiene che l’iniziativa assunta debba essere condivisa in modo tale che, in seguito, si possano definire esattamente i criteri per distribuire gratuitamente il latte da sottoporre, poi, alle aziende. La riduzione del prezzo dovrebbe essere del 10% sul prezzo per tutti i latti artificiali. Osserva che in Italia il prezzo è molto elevato rispetti agli altri Paesi e che la cosa ha suscitato uno scandalo esaminato anche dai media ; le aziende hanno accettato di discutere la questione e di ridurre il prezzo del 10% , per dare alle madri disagiate questo prodotto. L’ Assessore COLOZZI chiede cosa si intenda per madri disagiate. Il Ministro SIRCHIA dichiara che i dati sono in una fase di definizione e chiede pertanto di discutere con le Regioni dei parametri per una definizione precisa. 65 Il Presidente ERRANI ritiene importante che le aziende abbiano una visione sociale, anche se, a suo avviso, la riduzione del prezzo del 10% è insufficiente. Il Ministro SIRCHIA dichiara che non è possibile intervenire sui mercati cercando di fissare il prezzo del latte artificiale atteso che non si trtatta di un farmaco. L’Assessore BISSONI ritiene sicuramente apprezzabile l’iniziativa assunta dal Ministro Sirchia sul tema del latte. Osserva che nonostante la prevista riduzione del 10% del prezzo restano delle anomalie in questo segmento di mercato: vi sono infatti prodotti che vanno dai 19,50 euro ai 45 euro al chilogrammo. Le caratteristiche nutrizionali dei diversi tipi di latte sono molto simili, perché devono rispondere ad una normativa europea molto precisa; però, viene adottato uno strano sistema nella distribuzione e nella promozione del latte che porta, di fatto, a non commercializzare il latte che costa di meno. Ribadisce che l'iniziativa assunta dal Ministro Sirchia è interessante, come il tema della fornitura gratuita alle donne più deboli dal punto di vista economico, ma naturalmente non risolve un tema più ampio, sul quale alcune Regioni si stanno impegnando. Osserva che non è da escludere che le Regioni intervengano, perché il meccanismo passa nel rapporto diretto tra il pediatra, a volte anche nei reparti ospedalieri, e la donna partoriente. Osserva che la ditta che ha il prezzo più basso sul mercato non fa parte di questo accordo; dunque questa, a suo avviso, è un’ulteriore anomalia. L’Assessore COLOZZI dichiara che l'intervento dell’Assessore Bissoni non fosse finalizzato a bloccare l'accordo che, sicuramente, rappresenta un primo timido passo delle case produttrici di latte verso un allineamento al mercato europeo. In alcuni casi, addirittura, in Italia il latte viene pagato il 400% rispetto ad alcune piazze europee; quindi, la riduzione del prezzo del 10% è un importante, ma debole segnale. Informa che alcune Regioni – ad esempio la Lombardia e l’Emilia-Romagna – stanno mettendo a punto delle iniziative e delle procedure, alcune delle quali già avviate, protese a interventi significativi in materia. Da una parte, quindi, c’è la sollecitazione ad accelerare eventuali approfondimenti dell'accordo, dall’altra invita il Ministro Sirchia ad accelerare al massimo l'approfondimento con il coinvolgimento delle Regioni su questo argomento, fermo restando che parallelamente, in attesa di un chiarimento generale soddisfacente per tutti, le singole Regioni si stanno muovendo, o singolarmente, o in coordinamento fra loro, sulla stessa materia. 66 Il Ministro SIRCHIA conviene dichiarando che il senso del suo intervento era esattamente questo; ossia sollecitare iniziative che possono essere diffuse a tutte le altre Regioni, perché sono state già sperimentate e possono essere condivise in un tavolo di lavoro, anche con i pediatri, per giungere a delle linee guida. L’Assessore COLOZZI chiede che il Ministero della salute fornisca un elenco ufficiale delle ditte e dei prodotti che possono essere immessi nel Servizio sanitario pubblico, ossia che rispondano ai requisiti previsti. Il Ministro LA LOGGIA pone all’esame il punto 21) all’o.d.g., concernente il parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, recante modifiche alle disposizioni contenute nel d.P.C.M. del 9 aprile 2001. Il Presidente ERRANI dichiara che la Conferenza dei Presidenti esprime parere favorevole sulla nuova stesura dello schema di DPCM in oggetto, con la richiesta che il riparto del Fondo integrativo – annualità 2004 – venga effettuato sulla base dei criteri concordati con il MIUR in sede tecnica e riportati all'articolo 16, commi 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di DPCM trasmesso dalla Segreteria della Conferenza Stato-Regioni in data 17 maggio 2004. Il Sottosegretario CALDORO chiarisce che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha proposto la proroga complessiva del vecchio DPCM perchè, sia in sede tecnica, che politica, era stata raggiunta una intesa su una serie di punti che riguardava lo stralcio. Precisa di avere ritenuto preferibile la sola proroga al fine di continuare i lavori del tavolo tra Stato e Regioni e riconfermare la piena intesa sia per quanto riguarda il piano di riparto, sia complessivamente sui livelli essenziali, considerata anche l’esistenza di un altro tavolo che sta operando sulla legge n. 390, le cui determinazioni avranno delle influenze in proposito. Spiega che da ciò scaturisce la decisione di prorogare il vecchio DPCM, senza prevedere ipotesi di stralcio, né sui temi sui quali è stato raggiunto un accordo, né su quelli che sono stati rimandati per l'anno accademico successivo. Rimane, pertanto, la proposta del Ministero di stralcio della proroga di DPCM, così come era stato precedentemente formulato. Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano 67 ■ ESPRIME PARERE nei termini di cui in premessa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all’allegato sub A) alle disposizioni contenute nel d.P.C.M. del 9 aprile 2001, nel testo trasmesso dalla Segreteria della Conferenza Stato-Regioni con nota del 19 maggio u.s. (All.18) Il Ministro LA LOGGIA pone all’esame il punto n. 22) all’o.d.g. il quale reca: “Approvazione del regolamento di funzionamento del Comitato Interregionale di gestione e di aggiornamento dell’archivio nazionale delle tasse automobilistiche e l’erogazione dei servizi di cui all’articolo 5, comma 1, del protocollo di intesa, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 19 dicembre 2002 (atti repertorio n. 1594).” Il Presidente GHIGO comunica che la Conferenza dei Presidenti esprime avviso favorevole all’approvazione del regolamento in esame. Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ■ APPROVA ai sensi all’articolo 5, comma 8, del protocollo di intesa, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 19 dicembre 2002 (atti repertorio n. 1594), il regolamento di funzionamento del Comitato interregionale di gestione dell’archivio nazionale delle tasse automobilistiche di cui in premessa. (All.19) Il Ministro LA LOGGIA pone all’esame il punto 23) all’o.d.g., concernente l’intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in ordine alla suddivisione tra le Regioni della “piccola quantità” indicata dall’INFS riferita alle specie Fringuello e Peppola per il prelievo in deroga di cui all’articolo 19-bis, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni. Il Presidente GHIGO dichiara che la Conferenza dei Presidenti esprime l’intesa. Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano 68 ■ SANCISCE INTESA tra le Regioni nei termini di seguito riportati: 1. Le Regioni Lombardia, Veneto, Toscana, Umbria, Marche, Liguria e Calabria concordano, sulla base delle indicazioni fornite dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica “A. Ghigi”, parte integrante del presente atto, che per la specie Fringuello (Fringilla coelebs), il numero dei capi prelevabili in deroga alla direttiva 79/409/CEE sono per ciascuna di esse i seguenti: LOMBARDIA : n. 685.260 VENETO: n. 437.400 UMBRIA: n. 298.890 MARCHE: n. 262.440 LIGURIA: n. 204.120 TOSCANA: n. 874.800 CALABRIA: n. 233.280 2. Le Regioni Lombardia e Veneto concordano, sulla base delle indicazioni fornite dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica INFS, che per la specie Peppola (Fringilla montifringilla), il numero dei capi prelevabili in deroga alla direttiva 79/409/CEE sono per ciascuna di esse i seguenti: LOMBARDIA: n. 36.600 VENETO: n. 23.400. (All.20) Il Ministro LA LOGGIA pone all’esame il punto 24) all’o.d.g., concernente l’intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali applicativo delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1432/03 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento delle Organizzazioni dei 69 produttori e il prericonoscimento delle Associazioni dei ortofrutticolo. produttori nel settore Il Presidente GHIGO dichiara, a nome delle Regioni, la mancata intesa. Il Ministro LA LOGGIA acquisisce, pertanto, la mancata intesa. Pone, quindi, all’esame il punto 25) all’o.d.g., concernente l’intesa sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali di prelevamento dal Fondo di solidarietà nazionale di € 32 milioni e del limite di impegno quindicennale di € 14,108 milioni e riparto tra le Regioni - disponibilità attualizzata € 185 milioni 3° prelevamento e riparto 2003. Il Presidente GHIGO dichiara, a nome delle Regioni, la mancata intesa. Il Ministro LA LOGGIA acquisisce, pertanto, la mancata intesa. Pone, quindi, all’esame il punto 26) all’o.d.g., concernente l’intesa sullo schema di decreto del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri degli affari regionali e dell’innovazione e delle tecnologie, di modifica del decreto 31 gennaio 2002 concernente “Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina”. Il Presidente GHIGO esprime l’avviso favorevole delle Regioni alla stipula dell’intesa.. Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ■ SANCISCE INTESA sullo schema di decreto del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro degli affari regionali ed il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di modifica del decreto 31 gennaio 2002 concernente “Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina”, nella formulazione di cui alla nota del 14 maggio 2004 citata in premessa. (All.21) Il Ministro LA LOGGIA pone all’esame il punto 27) all’o.d.g., concernente il parere sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio di applicazione dell’articolo 8, comma 6 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 relativo a “ 70 Prescrizioni per la valutazione del rischio per l’agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare relativamente alle attività di rilascio deliberato nell’ambiente di OGM per qualsiasi fine di diverso dall’immissione sul mercato”. Il Presidente GHIGO esprime il parere favorevole delle Regioni. Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ■ ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sullo schema di decreto del Ministro delle politiche e forestali, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di applicazione dell’articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 relativo a “Prescrizioni per la valutazione del rischio per l’agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare relativamente alle attività di rilascio deliberato nell’ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall’immissione sul mercato”, trasmesso con nota prot. n. 33487 del 17 maggio 2004. (All.22) Il Ministro LA LOGGIA pone all’esame il punto 27-bis) all’o.d.g., concernente il parere sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali concernente “Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuto nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli”. Il Presidente GHIGO esprime il parere favorevole delle Regioni. Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ■ ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali concernente “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/1996 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuto nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli”, nella nuova formulazione di cui alla nota del 14 maggio 2004 citata in premessa. 71 (All.23) Il Ministro LA LOGGIA pone all’esame il punto 27-ter) all’o.d.g., concernente il parere sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali concernente ‘Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 che istituisce un regime di aiuto ai produttori di taluni agrumi e del Regolamento (CE) n. 2111/2003 della Commissione che reca modalità di applicazione”. Il Presidente GHIGO esprime il parere favorevole delle Regioni. Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ■ ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuto ai produttori di taluni agrumi, e del regolamento (CE) n. 2111/2003 della Commissione che reca modalità di applicazione”, trasmesso con nota prot. n. 33410 del 14 maggio 2004. (All.24) Il Ministro LA LOGGIA pone all’esame il punto 27-quater) all’o.d.g., concernente il parere sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali concernente ‘Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio che istituisce una organizzazione comune di mercato nel settore degli ortofrutticoli e del Regolamento (CE) n. 103/2004 della Commissione che reca modalità di applicazione in particolare del regime degli interventi e dei ritiri del mercato nel settore degli ortofrutticoli”. Il Presidente GHIGO esprime il parere favorevole delle Regioni. Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ■ ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali concernente “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 72 2200/1996 del Consiglio, che istituisce una organizzazione comune di mercato nel settore degli ortofrutticoli, e del regolamento (CE) n. 103/2004 della Commissione che reca modalità di applicazione, in particolare, del regime degli interventi e dei ritiri dal mercato nel settore degli ortofrutticoli”, nella nuova formulazione di cui alla nota del 14 maggio 2004 citata in premessa. (All.25) Il Ministro LA LOGGIA pone all’esame il punto 27-quinquies) all’o.d.g., concernente il parere sugli schemi di Regolamento di organizzazione e funzionamento del Regolamento di amministrazione e contabilità deliberati dal Consiglio di Amministrazione del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura. Il Presidente GHIGO esprime il parere favorevole delle Regioni. Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ■ ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sullo schema di Regolamento di organizzazione e funzionamento e di Regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, nei termini di cui in premessa. (All.26) Il Ministro LA LOGGIA pone all’esame il punto 27-sexies) all’o.d.g., concernente il parere sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali concernente la fissazione dei termini e delle modalità per la presentazione della dichiarazione annuale di giacenza del vino e dei prodotti vinicoli. Il Presidente GHIGO esprime il parere favorevole delle Regioni. Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ■ ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali concernente la fissazione 73 dei termini e delle modalità per la presentazione della dichiarazione annuale di giacenza del vino e dei prodotti vinicoli, di cui in premessa. (All.27) Il Ministro LA LOGGIA pone all’esame il punto 27-septies) all’o.d.g., concernente il parere sui criteri di riparto del “Piano irriguo nazionale”. Il Presidente GHIGO esprime il parere favorevole delle Regioni, chiedendo al Ministero competente di voler verificare i dati riportati nella tabella allegata al documento in discussione. Il Sottosegretario VEGAS interviene, evidenziando qualche problema sull'utilizzo dei limiti di impegno, a seguito della mancata presentazione del programma che, ai sensi dell’art. 4 comma 34 della legge finanziaria 2004, dovrebbe definire gli interventi e le risorse finanziarie da destinare a ciascun tipo di intervento. Spiega che, nel documento in trattazione viene semplicemente riproposta la ripartizione dei limiti di impegno sulla base di un criterio generico: 70% alle Regioni del centro-nord e 30% alle altre, che, ritiene andrebbe modificato. Il Presidente LORENZETTI, nell’esprimere sull’argomento il parere favorevole, sottopone al Sottosegretario Scarpa Bonazza Buora una ulteriore riflessione: la Regione Umbria, dopo molto tempo, ha avuto la possibilità di cominciare ad operare, anche grazie alla collaborazione del Ministero delle Politiche agricole e forestali, alla definizione dell’ordinanza civile per il lago Trasimeno e per la siccità, con particolare riferimento alle problematiche di impatto sull’agricoltura. In anticipazione del piano irriguo e allo scopo di proseguire un percorso che offrisse continuità alle gare d’appalto e alle relative procedure per l’ulteriore avanzamento dei lavori relativo agli invasi di Montedoglio e del Chiascio, sono stati, infatti, attribuiti alla Regione Umbria 33 milioni di euro. Risulterebbe, pertanto, incomprensibile la scelta dello strumento dell’ordinanza se le risorse assegnate venissero ricomprese nel riparto a favore della Regione Umbria del Piano ordinario irriguo. Chiede, quindi, al Ministero delle politiche agricole e forestali un approfondimento nel merito della questione sollevata. Il Sottosegretario SCARPA BONAZZA BUORA conviene sulla ragionevolezza del Presidente Lorenzetti, precisando, tuttavia, che la ripartizione delle somme riguarda automaticamente anche le altre Regioni e che, pertanto, a fronte della 74 disponibilità del Ministero delle politiche agricole e forestali, è necessario che la questione venga approfondita con le altre Regioni, e non tra Regioni e Ministero, per raggiungere un intesa che permetta di stralciare il provvedimento. In ordine ai rilievi sollevati dal Sottosegretario Vegas, precisa che tutto l’iter burocratico del testo in trattazione è stato convenuto con le strutture del Ministero dell’economia e delle finanze ma che, qualora vi fossero particolari aggiuntivi da rivedere per la definizione dell’iter burocratico, il Ministero delle politiche agricole e forestali, è disponibile a esaminarli. Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ■ ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sui criteri di riparto dei fondi per l’attuazione del “Programma irriguo nazionale”, nel testo trasmesso dal Ministero delle politiche agricole e forestali, con nota prot. n. 33420 del 14 maggio 2004, alla Segreteria di questa Conferenza. (All.28) Il Ministro LA LOGGIA pone all’esame il punto 28) all’o.d.g., concernente l’intesa sul decreto assunto dal Commissario Straordinario dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica “Alessandro Ghigi”, n. 138 del 21 luglio 2003, concernente la III variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003. Il Presidente GHIGO dichiara che la Conferenza dei Presidenti esprime l’intesa. Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ■ SANCISCE INTESA sul positivo esito delle funzioni di vigilanza svolte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo con riguardo al decreto concernente la III variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003, di cui in premessa. (All.29) Il Ministro LA LOGGIA pone all’esame il punto 29) all’o.d.g., concernente l’intesa sul decreto assunto dal Commissario Straordinario dell’Istituto Nazionale 75 per la Fauna Selvatica “Alessandro Ghigi”, n. 160 del 30 dicembre 2003, concernete il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003. Il Presidente GHIGO dichiara che la Conferenza dei Presidenti esprime la propria intesa. Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ■ SANCISCE INTESA sul positivo esito delle funzioni di vigilanza svolte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo con riguardo al decreto concernente il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004, di cui in premessa. (All.30) Il Ministro LA LOGGIA pone all’esame il punto 30) all’o.d.g., il quale reca: “Sostituzione del rappresentante della Regione Marche nel gruppo permanente di lavoro con funzioni istruttorie, di raccordo e concorso alle attività della Conferenza Stato-Regioni per l’attuazione del federalismo fiscale istituito con atto repertorio n. 910 del 2 marzo 2000.” Il Presidente GHIGO comunica che la Conferenza dei Presidenti designa, quale rappresentante della Regione Marche, il dottor Rolando Burattini. Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ■ ACQUISISCE LA DESIGNAZIONE ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del dottor Rolando Burattini, Dirigente del Servizio Bilancio della Regione Marche, in sostituzione della dottoressa Carla Stramignoni, quale rappresentante regionale in seno al gruppo permanente di lavoro con funzioni istruttorie, di raccordo e concorso delle attività della Conferenza Stato-regioni per l’attuazione del federalismo fiscale, istituito con atto n. 910 del 2 marzo 2000. (All.31) 76 Il Ministro LA LOGGIA pone all’esame il punto 31) all’o.d.g., concernente la designazione di un rappresentante della Conferenza Stato-Regioni nel Collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell’articolo 48, comma 4, lettera c) della legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269. Il Presidente GHIGO dichiara che la Conferenza dei Presidenti designa, come membro effettivo, il dottor Giuseppe Pedalino e, come membro supplente, il dottor Francesco Cobello. Consegna, a tal riguardo, un documento (All.32A). L’Assessore GAVA precisa che, in base ad una lettera del Ministro Sirchia, le Regioni avevano inteso di dover indicare un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente, precisando che, se la nomina riguarda un solo membro, viene designato quello effettivo. Il Ministro LA LOGGIA osserva che solo il membro effettivo è il titolare e non altri. Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ■ ACQUISISCE LA DESIGNAZIONE del Prof. Giuseppe Pedalino della Regione Siciliana, quale rappresentante designato dalla Conferenza Stato-Regioni nel Collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell’articolo 48, comma 4, lettera c) della legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269. (All.32) Il Ministro LA LOGGIA pone all’esame il punto 32) all’o.d.g., concernente la designazione di nove rappresentanti regionali nella Commissione consultiva tecnico scientifica per la valutazione dei farmaci ai sensi dell’articolo 19, comma 2 dello schema di regolamento recante: “Norme sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia Italiana del farmaco a norma dell’articolo 48, comma 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326”. Il Presidente GHIGO dichiara che la Conferenza dei Presidenti designa, quali propri rappresentanti, i seguenti esperti: dottor Dino Cuzzocrea, professor Francesco Rossi, professoressa Stefania Melena, dottor Mario Eandi, professor 77 Nicola Montanaro, dottoressa Mara Giacomazzi, dottor Luca Munari, dottor Giancarlo Berni, professor Leandro Provinciali. Consegna, a tal proposito un documento (All.33A). 1 Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ■ ACQUISISCE LA DESIGNAZIONE dei seguenti rappresentanti regionali nella Commissione consultiva tecnico scientifica per la valutazione dei farmaci: -Dott. Dino Cuzzocrea – Regione Calabria; -Prof. Francesco Rossi – Regione Campania; -Dott.ssa Stefania Melena – Regione Abruzzo; -Dott. Mario Eandi – Regione Piemonte; -Prof. Nicola Montanaro – Regione Emilia-Romagna; -Dott.ssa Mara Giacomazzi – Regione Veneto; -Dott. Luca Munari – Regione Lombardia; -Prof. Albano Del Favero - Regione Umbria; -Prof. Leandro Provinciali – Regione Marche. (All.33) Il Ministro LA LOGGIA pone all’esame il punto 33) all’o.d.g., concernente la designazione di cinque rappresentanti regionali nel Comitato prezzi e rimborso ai sensi dell’articolo 19, comma 3, dello schema di regolamento recante: “Norme sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia Italiana del farmaco a norma dell’articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Il Presidente GHIGO dichiara che la Conferenza dei Presidenti designa, quali propri rappresentanti, i seguenti esperti: dottoressa Miriam Cipriani, dottoressa Patrizia Munzi Bitetti, dottoressa Francesca Tosolini, professor Albano Del Favero, dottor Mario Morlacco. Consegna, a tal proposito un documento (All.34A). 2 1 Con nota del 21 maggio 2004, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ha chiesto di sostituire, nella Commissione consultiva tecnico scientifica per la valutazione dei farmaci, il nominativo del Dott. Giancarlo Berni, Regione Toscana, con il Prof. Albano Del Favero, Regione Umbria. 2 Con nota del 21 maggio 2004, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ha chiesto di sostituire, nella Commissione consultiva tecnico scientifica per la valutazione dei farmaci, il nominativo del Prof. Albano Del Favero, Regione Umbria, con il Dott. Loredano Giorni, Regione Toscana. 78 Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ■ ACQUISISCE LA DESIGNAZIONE dei seguenti rappresentanti regionali nel Comitato prezzi e rimborso: -Dott.ssa Miriam Cipriani – Regione Lazio; -Dott.ssa Patrizia Munzi Bitetti – Regione Siciliana; -Dott.ssa Francesca Tosolini – Regione Friuli Venezia Giulia; -Dott. Loredano Giorni - Regione Toscana; -Dott. Mario Morlacco – Regione Puglia. (All.34) Il Ministro LA LOGGIA chiude la seduta alle ore 15,50 79 DISTINTA DEGLI ALLEGATI: Punto 3) All.1 Rep. 2017 del 20.05.2004 Punto 4) All.2 Rep. 1991 del 20.05.2004 Punto 5) All.3 Rep. 2010 del 20.05.2004 Punto 6) All.4 Rep. 1990 del 20.05.2004 Punto 7) All.5 Rep. 1994 del 20.05.2004 Punto 8) All.6A All.6 Doc. CINSEDO Rep. 2018 del 20.05.2004 Punto 9) All.7 Rep. 2015 del 20.05.2004 Punto 10) All.8 Rep. 1993 del 20.05.2004 Punto 11) All.9 Rep. 2016 del 20.05.2004 Punto 12) All.10 Rep. 2019 del 20.05.2004 Punto 13) All.11 Rep. 1997 del 20.05.2004 Punto 14) All.12 Rep. 1998 del 20.05.2004 Punto 15) All.13 Rep. 1996 del 20.05.2004 Punto 16) All.14A All.14 Doc. CINSEDO Rep. 2003 del 20.05.2004 Punto 17) All.15 Rep. 1992 del 20.05.2004 Punto 18) All.16 Rep. 2014 del 20.05.2004 Punto 19) All.17 Rep. 2013 del 20.05.2004 80 Punto 21) All.18 Rep. 2020 del 20.05.2004 Punto 22) All.19 Rep. 2011 del 20.05.2004 Punto 23) All.20 Rep. 2000 del 20.05.2004 Punto 26) All.21 Rep. 2006 del 20.05.2004 Punto 27) All.22 Rep. 2007 del 20.05.2004 Punto 27-bis) All.23 Rep. 2004 del 20.05.2004 Punto 27-ter) All.24 Rep. 2008 del 20.05.2004 Punto 27-quater) All.25 Rep. 2005 del 20.05.2004 Punto 27-quinquies) All.26 Rep. 2012 del 20.05.2004 Punto 27-sexies) All.27 Rep. 2009 del 20.05.2004 Punto 27-septies) All.28 Rep. 1995 del 20.05.2004 Punto 28) All.29 Rep. 2001 del 20.05.2004 Punto 29) All.30 Rep. 2002 del 20.05.2004 Punto 30) All.31 Rep. 1999 del 20.05.2004 Punto 31) All.32A All.32 Doc. CINSEDO Rep. 2021 del 20.05.2004 Punto 32) All.33A All.33 Doc. CINSEDO Rep. 2022 del 20.05.2004 Punto 33) All.34A All.34 Doc. CINSEDO Rep. 2023del 20.05.2004 1 Il Ministro La Loggia è delegato ad esercitare le funzioni di Presidente della Conferenza, ai sensi dell’art.1, comma 1, lett.l) del D.P.C.M. 9 agosto 2001 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 2001, serie generale, n.198). 81