UTET Giuridica ® è un marchio registrato e concesso in licenza da UTET S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l. Il rapporto obbligatorio di Francesco Gambino Pagg. 640 - cod. 00188276 € 65,00 Acquista su www.shop.wki.it Rivolgiti alle migliori librerie della tua città Contatta un agente di zona www.shop.wki.it/agenzie Contattaci 02.82476.794 [email protected] Y57EPCL Francesco Gambino Il volume offre una trattazione analitica e aggiornata degli istituti fondamentali del diritto delle obbligazioni. Molteplici i temi di indagine, oggi attirati, con il peso della tradizione, nell’ambito del diritto della contemporaneità: le fonti delle obbligazioni, i soggetti del rapporto, i vincoli non giuridici e l’obbligazione naturale, la prestazione e l’interesse del creditore, l’attuazione del rapporto obbligatorio, la cooperazione del creditore, l’adempimento in generale, l’inadempimento e i danni, le vicende soggettive (cessione del credito, pagamento con surrogazione, delegazione, espromissione, accollo), le obbligazioni pecuniarie, le obbligazioni solidali, parziarie, divisibili e indivisibili. Conteso tra le categorie del passato e le nuove discipline normative, caotiche e frammentarie, il diritto delle obbligazioni è destinato ad aprirsi ad altri ambiti di studio. Dal diritto dell’Unione Europea (fonti delle obbligazioni e atti normativi della UE) al diritto societario (solidarietà e regresso nella responsabilità per direzione e coordinamento di società); dal diritto fallimentare (pluralità di proposte di concordato e adempimento del terzo) al diritto bancario e finanziario (opa, prospetto informativo e i soggetti del rapporto di obbligazione, portabilità del mutuo e surrogazione, usura sopravvenuta, usi bancari e anatocismo) e al diritto processuale civile (litisconsorzio e nozione di solidarietà dipendente). L’indagine si allarga alle più recenti applicazioni in sede giudiziale degli istituti trattati. i Contratti Anno XXIII SOMMARIO GIURISPRUDENZA Falsus procurator LA RICONCETTUALIZZAZIONE PROCESSUALE DEL CONTRATTO: LE SEZIONI UNITE SULLA RAPPRESENTANZA SENZA POTERE NEL DUALISMO FRA TUTELA OBBLIGATORIA E REALE DELL’AFFIDAMENTO Cassazione civile, Sez. Un., 3 giugno 2015, n. 11377 il commento di Stefano Pagliantini 645 651 Vincolo di destinazione MERITEVOLEZZA DEGLI INTERESSI E CAUSA DESTINATORIA Tribunale di Trieste, Ufficio del Giudice Tavolare, 22 aprile 2015 il commento di Paolo Romeo 659 662 Mediazione OBBLIGHI INFORMATIVI E RESPONSABILITÀ DEL MEDIATORE Cassazione civile, Sez. III, 10 aprile 2015, n. 7178 il commento di Cinzia Marseglia 674 675 Mediazione delegata dal giudice PARTECIPAZIONE PERSONALE ED EFFETTIVITÀ DEL PROCEDIMENTO: DUE ELEMENTI ESSENZIALI PER IL CORRETTO ESPLETAMENTO DEL TENTATIVO ‘‘OBBLIGATORIO’’ Tribunale di Vasto, 9 marzo 2015 il commento di Federico Ferraris 687 689 OSSERVATORIO DI LEGITTIMITÀ a cura di Francesco Macario con la collaborazione di Giulia Orefice e Francesco Paolo Patti OSSERVATORIO DI MERITO a cura di Vito Amendolagine 697 700 ARGOMENTI Contratti di distribuzione Famiglia L’ABUSO DEL POTERE NEGOZIALE NEL CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA di Antonio di Biase 705 CONTRATTO DI CONVIVENZA, CONTRIBUZIONE E MANTENIMENTO di Gilda Ferrando 722 Contratti di rete RAPPORTI TRA IMPRESE E CONTRATTO DI RETE di Magda Milella 731 CONTRATTI E UNIONE EUROPEA OSSERVATORIO COMUNITARIO a cura di Pietro Michea - Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani, Bruxelles 740 INDICI AUTORI CRONOLOGICO ANALITICO i Contratti 7/2015 745 643 i Contratti Anno XXIII COMITATO PER LA VALUTAZIONE Giuseppe Amadio, Angelo Barba, Giuseppe Conte, Donato Carusi, Silvia Cipollina, Vincenzo Cuffaro, Giovanni Di Rosa, Angelo Federico, Aurelio Gentili, Michele Lobuono, Marisaria Maugeri, Salvatore Monticelli, Andrea Mora, Emanuela Navarretta, Fabio Padovini, Salvatore Patti, Stefano Pagliantini, Ugo Salanitro, Pietro Sirena, Chiara Tenella Sillani I Contratti Mensile di dottrina, giurisprudenza e pratiche contrattuali EDITRICE Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1, Palazzo F6 20090 Milanofiori Assago (MI) INDIRIZZO INTERNET www.edicolaprofessionale.com/icontratti DIRETTORE RESPONSABILE Giulietta Lemmi REDAZIONE Ines Attorresi, Arianna Barsacchi, Francesco Cantisani REALIZZAZIONE GRAFICA Wolters Kluwer Italia S.r.l. FOTOCOMPOSIZIONE Sinergie Grafiche Srl Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI) - Tel. 02/57789422 STAMPA GECA S.r.l. 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In caso di contratto concluso dal falsus procurator, la deducibilità nel giudizio costituisce una mera difesa poiché la sussistenza del potere rappresentativo in capo a colui che ha speso il nome altrui integra un elemento costitutivo della pretesa fatta valere dal terzo contraente; sicché non è soggetta alle preclusioni di cui agli artt. 167 e 345 c.p.c., può essere dedotta dalla parte interessata e, ove il difetto risulti dagli atti, può essere rilevata d’ufficio dal giudice. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI Conforme Cass., Sez. II, ord. 27 giugno 2014, n. 14688. Difforme Cass. 24 ottobre 2013, n. 24133 e Cass.17 giugno 2010, n. 14618. Considerato in diritto 1. - La questione di massima di particolare importanza rimessa all’esame delle Sezioni Unite è se la deduzione della inefficacia del contratto concluso dal falsus procurator costituisca materia di eccezione in senso stretto, che come tale può essere sollevata solo dal falsamente rappresentato ed esclusivamente nella fase iniziale del processo di primo grado, o sia una eccezione in senso lato, dunque non solo rilevabile d’ufficio ma proponibile dalle parti per tutto il corso del giudizio di primo grado e finanche per la prima volta in appello. 2. - Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’inefficacia del contratto concluso dal rappresentante senza poteri o eccedendo i limiti dei poteri conferitigli non può rilevarsi d’ufficio ma solo su eccezione di parte, ed essendo volta a tutelare il falso rappresentato può essere fatta valere solo da quest’ultimo (o dai suoi eredi), mentre non è invocabile dal terzo contraente, il quale, ai sensi dell’art. 1398 c.c., può unicamente chiedere al falsus procurator il risarcimento dei danni sofferti per avere i Contratti 7/2015 confidato senza propria colpa nell’operatività del contratto. Questo principio di diritto ha dato vita ad un orientamento uniforme e consolidato nel tempo (Sez. II, 23 gennaio 1980, n. 570; Sez. II, 8 luglio 1983, n. 4601; Sez. I, 29 marzo 1991, n. 3435; Sez. III, 8 luglio 1993, n. 7501; Sez. I, 14 maggio 1997, n. 4258; Sez. II, 10 maggio 1999, n. 11396; Sez. II, 29 ottobre 1999, n. 12144; Sez. I, 13 dicembre 1999, n. 13954; Sez. II, 15 gennaio 2000, n. 410; Sez. III, 9 febbraio 2000, n. 1443; Sez. III, 26 febbraio 2004, n. 3872; Sez. I, 30 marzo 2005, n. 6711; Sez. II, 7 febbraio 2008, n. 2860; Sez. II, 17 giugno 2010, n. 14618; Sez. III, 20 giugno 2011, n. 13480; Sez. II, 26 luglio 2011, n. 16317; Sez. II, 24 ottobre 2013, n. 24133; Sez. Lav., 23 maggio 2014, n. 11582). La conseguenza di tale indirizzo giurisprudenziale è che dell’inefficacia del contratto concluso dal falsus procurator il giudice non può tenere conto se, pur emergendo dagli atti di causa il difetto del potere rappresentativo e la mancanza della intervenuta ratifica, lo pseudo rappre- 645 Giurisprudenza Contratti in generale sentato non solleva questa eccezione, o la solleva in ritardo rispetto al momento in cui avrebbe dovuto farlo. Il fondamento dell’inquadramento dell’eccezione di inefficacia del contratto tra le eccezioni in senso stretto viene fatto risiedere: (a) nella circostanza che, non vertendosi in ipotesi di nullità, non soccorre la regola dettata dall’art. 1421 c.c.; (b) nel rilievo che si è di fronte ad una inefficacia asimmetrica (il terzo contraente è vincolato, mentre il falsamente rappresentato non lo è), e che l’improduttività di effetti è rivolta alla protezione della sfera giuridica della persona in nome della quale il falso rappresentante ha agito. 3. - La dottrina generalmente approva la soluzione della giurisprudenza. Talora si sottolinea che l’inefficacia del contratto tutela il falso rappresentato: per questo può farsi valere solo da lui; non può rilevarsi d’ufficio; tanto meno può invocarsi dal terzo contraente, il quale è vincolato dal contratto. Talaltra si rileva che, nella prospettiva normativa, il dominus si pone come arbitro delle sorti della fattispecie, in positivo e in negativo, potendo sia ratificare il negozio o farne al contrario dichiarare la definitiva inidoneità operativa: a differenza dell’eccezione di nullità, che si colloca in una dimensione statica, l’eccezione dello pseudo rappresentato si inserisce in una vicenda instabile e fluida, perché l’assenza del vincolo è recuperabile ad libitum dell’interessato. Ancora, si associa la natura in senso stretto dell’eccezione al fatto che la legittimazione ad agire per far valere l’inefficacia del contratto spetta soltanto allo pseudo rappresentato. 3.1. - Questo indirizzo interpretativo, che riconduce l’inefficacia del contratto nei confronti della persona in nome della quale il falso rappresentante ha agito nel novero delle eccezioni riservate alla disponibilità dell’interessato, è stato messo, di recente, in discussione da alcune voci dottrinali, che ne hanno evidenziato la non coerenza con il criterio generale in tema di distinzione fra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato nel frattempo elaborato, con riguardo alle fattispecie estintive, modificative o impeditive, dalla giurisprudenza di queste Sezioni Unite, a partire dalla sentenza 3 febbraio 1998, n. 1099, fino alla ordinanza 7 maggio 2013, n. 10531, passando per la sentenza 27 luglio 2005, n. 15661. In base a tale criterio distintivo, di norma, tutti i fatti estintivi, modificativi od impeditivi, siano essi fatti semplici oppure fatti-diritti che potrebbero essere oggetto di accertamento in un autonomo giudizio, sono rilevabili d’ufficio, e dunque rappresentano eccezioni in senso lato; l’ambito della rilevabilità a istanza di parte (eccezioni in senso stretto) è confinato ai casi specificamente previsti dalla legge o a quelli in cui l’effetto estintivo, impeditivo o modificativo si ricollega all’esercizio di un diritto potestativo oppure si coordina con una fattispecie che potrebbe dar luogo all’esercizio di un’autonoma azione costitutiva. 646 Muovendosi in questa prospettiva - e premesso che per far valere il fatto impeditivo costituito dalla non operatività, per la sfera giuridica dello pseudo rappresentato, del contratto concluso dal rappresentante in carenza o in eccesso di potere rappresentativo, la legge non prevede espressamente l’indispensabile iniziativa della parte una parte della dottrina ha appunto contestato che l’eccezione di inefficacia corrisponda all’esercizio di un potere costitutivo dello pseudo rappresentato. Al riguardo si è rilevato che: - (a) il codice civile non ha costruito la figura del contratto concluso dal rappresentante senza procura o travalicando i limiti della procura come una fattispecie temporaneamente vincolante anche per lo pseudo rappresentato, dotata quindi di un’efficacia precaria che questi possa rimuovere soltanto attraverso un recesso o un rifiuto eliminativo ovvero mediante l’esercizio, nel processo, con la proposizione dell’eccezione ad esso riservata, di un potere conformativo di scioglimento; - (b) si è invece di fronte ad una non vincolatività che consegue automaticamente al difetto di legittimazione rappresentativa dello stipulante, secondo lo schema norma-fatto-effetto, e che non abbisogna, per dispiegarsi, dell’intermediazione necessaria dell’esercizio di un potere sostanziale rimesso al falsus dominus; - (c) affinché lo stato originario di inefficacia resti immutato, e sia riscontrabile dal giudice, non è richiesta allo pseudo rappresentato alcuna iniziativa: egli non deve esercitare alcun diritto potestativo per liberarsi da un contratto che è già, per lui, privo di ogni effetto; - (d) il legislatore ha sì previsto, in capo al falsamente rappresentato, la titolarità, esclusiva e riservata, di un diritto potestativo: ma questo diritto è quello di imputarsi il contratto realizzando, attraverso la ratifica, la condizione esterna di efficacia dello stesso, non quello di sciogliersi dal vincolo. Si è inoltre evidenziato che se l’eccezione di inefficacia del contratto è sottratta al rilievo officioso, pur quando la carenza o l’eccesso di potere di chi ha agito come rappresentante emerga ex actis, e la parte interessata, in ragione di una preclusione processuale, non possa più sollevarla in appello, il risultato che si otterrebbe è la ratifica tacita retta dal principio dell’imputetsibi, indipendentemente dall’effettiva ravvisabilità di comportamenti o atti, da parte dello pseudo rappresentato, che implichino necessariamente la volontà di ritenere per sé efficace quel contratto o che, comunque, siano incompatibili con il suo rifiuto. Ma si tratterebbe - si è fatto notare - di un risultato contrario al diritto sostanziale. Se si attribuisse valore di una ratifica al silenzio mantenuto, rispetto alla domanda giudiziale, dall’interessato che sia rimasto contumace o abbia adottato una strategia processuale che non necessariamente sottende la volontà di fare proprio il contratto rappresentativo, ciò significherebbe, per un verso, far discendere da un comportamento processuale un effetto diametralmente opposto a quello che si sarebbe avuto con l’interpello ai sensi dell’art. 1399 c.c., comma 4, e, per l’altro verso, ricollegare un effetto appropriativo del negozio, con la conseguente instaurazione di una i Contratti 7/2015 Giurisprudenza Contratti in generale situazione nuova, alla mancata risposta all’invito a difendersi, quando sul piano sostanziale il silenzio del dominus rispetto all’invito proveniente dal terzo contraente ha valore di negazione della ratifica dell’operato del falso rappresentante. 4. - La necessità di interrogarsi se, nella dinamica del processo, la inefficacia, nei confronti del dominus, del contratto concluso dal falsus procurator, costituisca una eccezione in senso lato o una eccezione in senso stretto, sorge ove si muova dalla premessa che la mancanza del potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui rappresenti un fatto impeditivo della pretesa azionata in giudizio dal terzo contraente. Solo in tale prospettiva, infatti, si pone il problema se basti, al fine di far scattare la possibilità, per il giudice, di porlo a base della decisione, il presupposto minimo che detto fatto impeditivo risulti dagli atti legittimamente acquisiti in causa; o se occorra anche l’espressa e tempestiva istanza dello pseudo rappresentato affinché gli effetti sostanziali del fatto impeditivo, ove riscontrato esistente sul piano sostanziale, possano essere utilizzati dal giudice come motivo di rigetto della domanda dell’attore. 5. - Ad avviso del Collegio, in tema di rappresentanza volontaria, la sussistenza del potere rappresentativo, con l’osservanza dei suoi limiti, costituisce una circostanza che ha la funzione specifica di rendere possibile che il contratto concluso dal rappresentante in nome del rappresentato produca direttamente effetto nei confronti del rappresentato: come tale, essa è ricompresa nel nucleo della fattispecie posta a base della pretesa e integra un elemento costitutivo della domanda che il terzo contraente intenda esercitare nei confronti del rappresentato. Quando si tratta di stabilire, non già semplicemente se il contratto si sia perfezionato, ma se esso produca direttamente effetto nei confronti del rappresentato, la situazione fenomenica assunta nello schema astratto della disciplina legale pone la legittimazione rappresentativa, accanto allo scambio dei consensi e alla spendita del nome altrui, come elemento strutturale e come ragione dell’operatività, per la sfera giuridica del rappresentato, del vincolo e degli effetti che da esso derivano. È noto che il fatto impeditivo si identifica con la mancanza di un presupposto di efficacia, che interrompe il normale ciclo del fenomeno giuridico: collocandosi in una posizione diaframmatica tra il momento della rilevanza e quello della efficacia, il fatto impeditivo, in quanto portatore di un interesse antitetico e prevalente rispetto a quello rappresentato dal fatto inibito, neutralizza, con la propria azione, l’operatività di una fattispecie già completa, impedendole, così, di liberare gli effetti cui avrebbe dato altrimenti luogo. Ad avviso del Collegio, il terzo contraente che deduce in giudizio un contratto stipulato con il rappresentante per ottenere il riconoscimento e la tutela, nei confronti del rappresentato, di diritti che da quel contratto derivano, pone a fondamento della propria pretesa, non solo (a) gli elementi che l’art. 1325 c.c., richiede per il perfezionamento del contratto, ma anche (b) che detto i Contratti 7/2015 contratto è stato concluso da un soggetto, il rappresentante, autorizzato dal rappresentato a stipulare in suo nome, o (b1) che lo pseudo rappresentato, attraverso la ratifica, ha attribuito ex post al falso rappresentante quella legittimazione a contrarre per lui, che gli mancava al tempo del contratto. Dunque, la presenza di quel potere rappresentativo (o la ratifica da parte dell’interessato) si pone come fatto costitutivo rilevante, come nucleo centrale del fenomeno giuridico di investitura specificamente considerato, in quanto coelemento di struttura previsto in funzione della regola di dispiegamento degli effetti negoziali diretti nei confronti del rappresentato. 5.1. -È il contesto di diritto sostanziale di riferimento, per come ricostruito dalla dottrina e declinato nelle regole applicative dagli orientamenti giurisprudenziali, che induce a questa soluzione. Ai sensi dell’art. 1388 cod. civ., infatti, il contratto concluso dal rappresentante in nome del rappresentato produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato solo se concluso nei limiti delle facoltà conferite al rappresentante. La legge condiziona dunque la verificazione dell’effetto negoziale diretto nei confronti del rappresentato alla sussistenza della legittimazione rappresentativa in capo al rappresentante. Il contratto, già perfezionato nei suoi elementi essenziali, è pertinente al rappresentato soltanto se questi ha autorizzato che lo si stipulasse in suo nome. Invece il negozio concluso da chi agisce come rappresentante senza essere tale oppure da chi, pur essendo titolare del potere rappresentativo, ne abbia ecceduto i limiti, non impegna la sfera giuridica del preteso rappresentato, cioè della persona il cui nome è stato illegittimamente speso. Il contratto stipulato in difetto o in eccesso di rappresentanza non vincola il falsamente rappresentato verso il terzo, perché chi ha agito non aveva il potere di farlo. Si tratta di un contratto - non nullo e neppure annullabile - ma inefficace in assenza di ratifica (Sez. II, 15 dicembre 1984, n. 6584; Sez. I, 14 maggio 1997, n. 4258; Sez. II, 11 ottobre 1999, n. 11396; Sez. II, 7 febbraio 2008, n. 2860): il negozio stipulato, in rappresentanza di altri, da chi non aveva il relativo potere, è privo di ogni efficacia come tale, potendo acquistarla soltanto in seguito all’eventuale ratifica da parte dell’interessato (Sez. II, 26 novembre 2001, n. 14944). Il terzo contraente, pertanto, non ha titolo per esercitare nei confronti dello pseudo rappresentato l’azione di inadempimento (Sez. I, 29 agosto 1995, n. 9061) né quella per l’esecuzione del contratto (Sez. III, 23 marzo 1998, n. 3076). Talvolta si afferma anche che l’inefficacia (temporanea) discende dal fatto che il contratto concluso dal falsus procurator costituisce una fattispecie soggettivamente complessa o a formazione progressiva, un negozio in itinere o in stato di pendenza, destinato a perfezionarsi con la ratifica del dominus (Sez. II, 8 luglio 1983, n. 4601; Sez. II, 17 giugno 2010, n. 14618). Ove la spendita del nome non trovi giustificazione nel potere di rappresentanza (si legge in Sez. I, 9 dicembre 1976, n. 4581) “il negozio non si può ritenere concluso 647 Giurisprudenza Contratti in generale né dal sostituto né dal sostituito ed è perciò improduttivo degli effetti suoi propri, configurando ... una fattispecie negoziale in itinere, al cui perfezionamento è necessario, ai sensi dell’art. 1399 c.c., l’ulteriore elemento della ratifica, solo in conseguenza della quale il regolamento diventa retroattivamente impegnativo anche per il dominus”; “il contratto - medio tempore, cioè tra il momento della conclusione e quello della ratifica - è in stato di quiescenza” (Sez. I, 24 giugno 1969, n. 2267). 5.1.1. - D’altra parte, quando si pone sul terreno dell’applicazione della regola dell’onere della prova, la giurisprudenza di questa Corte non esita a collocare il potere rappresentativo tra gli elementi della fattispecie costitutiva. Si afferma, infatti, che, poiché il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell’interesse del rappresentato produce, a norma dell’art. 1388 c.c., direttamente i suoi effetti nei confronti di quest’ultimo solo in quanto il rappresentante abbia agito nei limiti delle facoltà conferitegli, ove il rappresentato neghi di avere rilasciato l’invocata procura, spetta al terzo che ha contrattato con il rappresentante l’onere di provare l’esistenza e i limiti della procura (Sez. III, 10 ottobre 1963, n. 2694; Sez. III, 7 gennaio 1964, n. 13; Sez. I, 13 dicembre 1966, n. 2898; Sez. III, 26 ottobre 1968, n. 3598; Sez. III, 30 maggio 1969, n. 1935; Sez. III, 8 febbraio 1974, n. 372; Sez. III, 25 novembre 1976, n. 4460; Sez. Lav., 29 luglio 1978, n. 3788). 6. - La deduzione della inefficacia del contratto stipulato in suo nome da un rappresentante senza poteri rappresenta, pertanto, non una eccezione, ma mera difesa, con la quale il convenuto non estende l’oggetto del processo al di là del diritto fatto valere dall’attore, né allarga l’insieme dei fatti rilevanti allegati al giudizio. 6.1. - Trattandosi di mera difesa, varranno le seguenti regole processuali: - (a) in linea di principio, per la formulazione di tale deduzione difensiva il codice di procedura civile non prevede alcuna specifica limitazione temporale (cfr. Sez. III, 16 luglio 2002, n. 10280; Sez. lav., 9 ottobre 2007, n. 21073; Sez. III, 17 maggio 2011, n. 10811; Sez. lav., 16 novembre 2012, n. 20157; Sez. III, 12 novembre 2013, n. 25415); - (b) peraltro, la circostanza che l’interessato, costituito nel processo, ometta di prendere posizione circa la sussistenza del potere rappresentativo allegato dall’avversario a sostegno della propria domanda, o comunque ometta di contestare specificamente tale fatto, costituisce un comportamento processuale significativo e rilevante sul piano della prova del fatto medesimo, determinando, in applicazione del principio di non contestazione (per cui v., ora, l’art. 115 c.p.c., comma 1), una relevatio ab onere probandi; - (b1) poiché la non contestazione è un comportamento processualmente significativo se riferito a un fatto da accertare nel processo e non alla determinazione della sua dimensione giuridica (cfr. Sez. Un., 23 gennaio 2002, n. 761), il difetto di specifica contestazione non spiega alcuna rilevanza quando la mancanza del potere rappresentativo dipenda, ad esempio, dalla nullità della 648 procura, per difetto di forma prescritta per la sua validità; - (b2) il mero difetto di contestazione specifica, ove rilevante, non impone in ogni caso al giudice un vincolo assoluto (per così dire, di piena conformazione), obbligandolo a considerare definitivamente come provata (e quindi come positivamente accertata in giudizio) la legittimazione rappresentativa non contestata, in quanto il giudice può sempre rilevare l’inesistenza del fatto allegato da una parte anche se non contestato dall’altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto (cfr. Sez. lav., 6 dicembre 2004, n. 22829; Sez. lav., 8 agosto 2006, n. 17947; Sez. lav., 10 luglio 2009, n. 16201; Sez. lav., 4 aprile 2012, n. 5363); - (c) allorché la mancanza del potere rappresentativo sia acquisita agli atti, di essa il giudice può tenere conto anche in assenza di una specifica deduzione della parte interessata, giacché la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda deve essere esaminata e verificata dal giudice anche d’ufficio (cfr. Sez. I, 5 agosto 1948, n. 1390; Sez. II, 15 febbraio 2002, n. 2214; Sez. III, 28 giugno 2010, n. 15375); 7. - Se poi sia lo pseudo rappresentato ad agire in giudizio con una domanda che presuppone l’efficacia del contratto concluso in suo nome dal rappresentante senza poteri (ad esempio, al fine di ottenere la condanna del terzo ad adempiere o la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte), certamente né il terzo potrà difendersi opponendo la carenza del potere di rappresentanza, né vi sarà spazio per un rilievo officioso di quella carenza di legittimazione. Lo stesso superamento delle ragioni per una rilevabilità da parte del giudice si avrà se lo stesso pseudo rappresentato, questa volta convenuto in giudizio, si difenda nel merito tenendo un comportamento da cui risulti in maniera chiara e univoca la volontà di fare proprio il contratto concluso in suo nome e conto dal falsus procurator (cfr. Sez. II, 15 novembre 1994, n. 9638; Sez. I, 8 aprile 2004, n. 6937). Nell’uno e nell’altro caso, questo dipende dal fatto che il comportamento tenuto nel processo dal dominus opera anche sul terreno del diritto sostanziale, facendo venir meno, con la ratifica (pur se tacita), l’originaria carenza dei poteri di rappresentanza e, con essa, la non vincolatività, per la sfera giuridica della persona il cui nome è stato speso, del contratto stipulato dal falsus procurator. 8. - Conclusivamente, deve essere affermato il seguente principio di diritto: “Poiché la sussistenza del potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui è elemento costitutivo della pretesa che il terzo contraente intenda far valere in giudizio sulla base di detto negozio, non costituisce eccezione, e pertanto non ricade nelle preclusioni previste dagli artt. 167 e 345 c.p.c., la deduzione della inefficacia per lo pseudo rappresentato del contratto concluso dal falsus procurator; ne consegue che, ove il difetto di rappresentanza risulti dagli atti, di esso il giudice deve tener conto anche in mancanza di specifica richiesta della parte interessata, alla quale, a i Contratti 7/2015 Giurisprudenza Contratti in generale maggior ragione, non è preclusa la possibilità di far valere la mancanza del potere rappresentativo come mera difesa”. 9. - Sulla base dell’enunciato principio di diritto va esaminato il primo motivo del ricorso, con cui si denuncia la nullità della sentenza in relazione all’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto che il difetto di potere in capo ai rappresentanti in ordine alla pattuita compensazione della posta debitoria di Euro 1.075.019,74, pari al prezzo residuo della compravendita immobiliare, non fosse rilevabile d’ufficio. 9.1. - Il motivo è fondato. La Corte territoriale ha riconosciuto che l’effetto estintivo è stato ottenuto “mediante un’attività negoziale posta in essere da falsi procuratores”, giacché dall’esame della procura emerge che i rappresentanti di F.A. non avevano il potere di accedere ad un accordo, collaterale ai contratti di vendita immobiliare, comportante la compensazione del prezzo della vendita con crediti che la società acquirente vantava nei confronti (non di F.A. ma) di società di capitali terze riferibili ad F.A.. Da ciò consegue l’inefficacia, ai sensi dell’art. 1398 c.c., del patto di compensazione collaterale ai contratti di compravendita immobiliare. Ha tuttavia errato la Corte d’appello a ritenere che l’inefficacia del patto di compensazione fosse deducibile solo con eccezione di parte (non sollevata nella specie tempestivamente, nel rispetto delle ordinarie preclusioni processuali, dalla cessionaria R.). Poiché la sussistenza del potere rappresentativo in capo a chi ha stipulato il contratto spendendo il nome altrui è elemento costitutivo della pretesa che il terzo contraente intenda far valere in giudizio sulla base di detto negozio, ben poteva il Tribunale, senza incorrere in extrapetizione, rilevare dalla documentazione risultante dagli atti la mancanza in capo ai procuratori speciali di poteri ulteriori rispetto a quelli necessari per concludere il negozio traslativo (“non risultando... che i poteri rappresentativi conferiti da F.A. ai propri procuratori coprissero alcun pagamento di debito altrui e quindi la possibilità, per HypoVorarlberg, di procedere alla compensazione come in effetti attuata”). 9.2. - La controricorrente Hypo ha dedotto ragioni di opposizione all’accoglimento del motivo di ricorso, deducendo: (a) che la quietanza liberatoria apposta dai procuratori con la firma all’atto di compravendita era idonea a dare conferma dell’avvenuto pagamento del prezzo; (b) che dall’esame della procura in atti si ricava “che i procuratori di F.A. erano senz’altro muniti dei necessari poteri per concludere un accordo negoziale di compensazione per una parte del prezzo di vendita”; (c) che il Tribunale, omettendo di attivare il contraddittorio sulla eccezione sollevata d’ufficio, avrebbe “spiazzalo... la difesa della Hypo (ma forse della stessa difesa di controparte, la quale fino ad allora aveva semplicemente sostenuto che mancava la prova scritta della transazione conclusa, senza mettere mai in dubbio i poteri conferiti ai procuratori”); (d) che “la cessionaria non è legittimata a sollevare questioni sui limiti dei poteri dei terzi, essendo estranea al rapporto che si era instaurato i Contratti 7/2015 tra il rappresentato F.A. e i suoi procuratori generali F.C. e Cl.”. Si tratta di profili che non possono trovare ingresso in questa sede. Su alcuni di essi, infatti, vi sono altrettante statuizioni della Corte d’appello. Infatti la sentenza impugnata: ha escluso il valore confessorio delle quietanze (giacché l’ammissione da parte di Hypo“di non aver saldato per intero il prezzo di acquisto degli immobili equivale ad aver controdichiarato che è solo apparente il relativo contenuto confessorio”); ha convalidato, anche alla luce della procura prodotta da Hypo in sede di gravame, la conclusione circa il difetto di potere in capo ai rappresentanti di F.A.; ha riconosciuto che la cessionaria ha “efficacemente acquistato il diritto di credito e con esso la legittimazione processuale ad agire per soddisfarlo”. Rispetto a queste statuizioni la resistente non ha proposto alcun motivo di ricorso: non solo formalmente (l’atto notificato e depositato nel giudizio è denominato “controricorso” e conclude per il “rigetto” del ricorso proposto dalla controparte), ma nemmeno contestando la sentenza impugnata mediante l’articolazione di censure e l’individuazione delle norme che sarebbero state violate o falsamente applicate dal giudice d’appello. Quanto, poi, al profilo della mancata sottoposizione al contraddittorio delle parti, da parte del Tribunale, della “eccezione”, rilevata d’ufficio, della carenza dei poteri dei rappresentanti, si tratta di questione ormai preclusa, ex art. 161 c.p.c., comma 1, perché Hypo non ha svolto apposito motivo di appello per far valere la relativa violazione processuale ad opera del Tribunale; e si tratta, prima ancora, di deduzione che non ha ragion d’essere, posto che non è decisione “a sorpresa” il rilievo, da parte del giudice, della mancata prova di un elemento costitutivo del diritto azionato dalla parte. 9.2.1. - Nella memoria illustrativa, la difesa della controricorrente Hypo deduce ulteriormente che la cessionaria avrebbe “inequivocabilmente posto in essere un comportamento incompatibile con il disconoscimento della sua qualità di destinatario degli effetti contrattuali” ed avrebbe “finito per esercitare il potere di ratificare, di esercitare cioè il proprio diritto potestativo di appropriarsi degli effetti del contratto rendendolo definitivamente efficace”. Si tratta di rilievo non condivisibile. Invero, di ratifica tacita può parlarsi solo ove l’atto o il comportamento, da cui risulti in maniera chiara la volontà di fare proprio il negozio concluso dal falsus procurator, provenga dall’interessato o dai suoi eredi (art. 1399 c.c., comma 1 e u.c., c.c.). Nella specie, invece, il comportamento processuale a cui si vorrebbe dare rilevanza è quello del cessionario del credito derivato al cedente da un precedente contratto, quindi di un acquirente a titolo particolare dal dominus, al quale non spetta la facoltà di ratifica. 10. - Il ricorso contiene due ulteriori censure. 10.1. - Con il secondo motivo (nullità della sentenza in relazione all’art. 112 c.p.c.) si censura nuovamente l’errata qualificazione della c.d. eccezione di inefficacia del contratto concluso dal falsus procurator, in relazione, 649 Giurisprudenza Contratti in generale questa volta, all’appello incidentale svolto dalla R. con riferimento all’ulteriore importo della domanda di condanna pari a Euro 38.964,31, costituente l’IVA sull’importo di Euro 231.785,88. 10.1.1. - Il motivo è inammissibile. Occorre rilevare che dalla sentenza impugnata si ricava che l’importo di Euro 38.964,31 corrisponde ad “un credito per rimborso IVA che la compratrice assumeva di vantare nei confronti del venditore in proprio e non nei confronti delle sue società”. In sostanza - prosegue la sentenza - Hypo“ha pagato un corrispettivo, comprensivo di IVA, ad un terzo per una prestazione da lui resa. Ha, quindi, addebitato ad F.A. l’intero importo versato, IVA inclusa”. Tanto premesso, la sentenza è giunta alla conclusione che, per questa posta, “l’effetto estintivo dell’obbligo di pagare il prezzo della vendita ha fonte in un duplice titolo”. Per un verso, esso, secondo la Corte d’appello, rinviene il proprio fondamento “nella reciprocità di posizioni creditorie e debitorie tra F.A. e HypoVorarlberg Leasing s.p.a.”. Sotto questo profilo, i giudici del gravame hanno dato continuità alla ratio decidendi che sostiene la pronuncia del Tribunale: la quale - premesso che nella vicenda in esame Hypo è intervenuta rimborsando alla società Rigotti i costi di canalette per l’importo, risultante da una sentenza del Tribunale di Trento, di Euro 231.785,88 (IVA inclusa), e che per l’importo in questione la compensazione è stata operata “effettivamente tra debiti e crediti esistenti tra le stesse parti, quindi legittimamente” - ha rilevato che, essendo l’importo nel suo complesso determinato da titolo giudiziale tra la società Rigotti e F.A., esso era dovuto per intero, sicché spettava a Rigotti inserire, nella contabilità IVA, la ricezione dell’importo e girarla non a F., ma alla competente amministrazione finanziaria. Per l’altro verso, il titolo è rappresentato - prosegue la Corte d’appello - dal “patto compensativo collaterale alla vendita immobiliare. Sicché per impedirlo è imprescindibile la declaratoria d’inefficacia del patto”, patto dalla cessionaria “infondatamente impugnato solo sotto il profilo del difetto della forma scritta che deve rivestire una transazione”. Ora, con il motivo di ricorso la R. censura questa seconda ratio decidendi, lamentando che la Corte d’appello abbia affermato che l’accoglimento della domanda di condanna presuppone l’inefficacia del patto compensativo per carenza di poteri di rappresentanza, che non sarebbe rilevabile d’ufficio. Ma la ricorrente non muove alcuna doglianza con riferimento all’altra, e concorrente, ratio decidendi, relativa alla legittimità della compensazione in ragione della reciprocità di posizioni creditorie e debitorie tra il F. e Hypo. Trova pertanto applicazione il principio secondo cui ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relati- 650 va alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (Sez. lav., 11 febbraio 2011, n. 3386; Sez. Un., 29 marzo 2013, n. 7931). 10.2. - L’accoglimento del primo motivo e l’inammissibilità del secondo mezzo rendono assorbito l’esame del terzo motivo, con cui, denunciandosi la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, si lamenta l’omessa pronuncia della Corte d’appello sull’eccezione sollevata dalla R. a pag. 6 della sua comparsa di risposta con appello incidentale, relativa alla carenza di potere dei rappresentanti di F.A. 11. - La sentenza impugnata è cassata in relazione alla censura accolta. 11.1. - La causa non può essere decisa nel merito, essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Infatti, con l’atto di appello (ne da conto la sentenza impugnata alle pagine 16 e 17) Hypo ha censurato la sentenza di primo grado perché sul credito riconosciuto alla cessionaria sono stati attribuiti gli interessi dalla data della vendita immobiliare anziché dalla data della successiva cessione, come stabilito dall’art. 1263 c.c., u.c.. L’esame di questo motivo di gravame è stato evidentemente ritenuto assorbito dalla Corte territoriale, la quale, avendo escluso (a causa della ravvisata extrapetizione) il diritto di credito al pagamento della somma capitale, non aveva ragione di occuparsi della decorrenza degli interessi. La questione della decorrenza degli interessi torna invece di attualità per effetto dell’accoglimento del primo motivo dell’odierno ricorso per cassazione. Ma si tratta di questione il cui scrutinio deve essere rimesso alla Corte territoriale, occorrendo esaminare il negozio di cessione tra F. e R. al fine di stabilire se esso contenga il patto contrario alla disciplina sui frutti scaduti recata dall’art. 1263 c.c.. 11.2 - Il giudice del rinvio - che si individua nella Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, in diversa composizione - provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. i Contratti 7/2015 Giurisprudenza Contratti in generale IL COMMENTO di Stefano Pagliantini Dopo il grand arrêt delle S.U. sulle nullità contrattuali, a distanza di pochi mesi, ecco un altro revirement della Cassazione: questa volta tocca all’eccezione di inefficacia del contratto stipulato dal falsus procurator, che la sentenza in epigrafe giudica rilevabile officiosamente, proseguendo così nella stagione attuale che vede la Cassazione impegnata a rivisitare, se non a riscrivere, la disciplina generale del contratto alla luce del principio di effettività. Nel commentare adesivamente il dictum delle S.U., la nota cerca pure di mettere in evidenza come il rilievo officioso vada ad impattare sulla fattispecie, di stretto conio giurisprudenziale, della c.d. rappresentanza apparente, rinnovando così la vexata quaestio di una tutela obbligatoria o reale dell’affidamento. Dunque pure l’eccezione di inefficacia del contratto concluso dal falsus procurator è rilevabile officiosamente. Le S.U., con un pregevole revirement sobriamente articolato, concludono in tal senso sulla scorta di una pluralità di argomenti agglutinati essenzialmente intorno all’idea-pernio di un difetto di legittimazione rappresentativa come fatto impeditivo della pretesa dedotta giudizialmente dal terzo, il che, mancando il fatto costitutivo di un potere di spendita del nome altrui (od una ratifica), fa sì che, secondo l’efficacia preclusiva tipica di ogni fatto impeditivo, costui non possa allegare una fattispecie completa. La legittimazione rappresentativa, notano le S.U., funge da “nucleo centrale del fenomeno giuridico di investitura specificamente considerato, in quanto coelemento di struttura” (§ 5) (1): e tanto basta a che, ove il difetto di rappresentanza risulti dagli atti, il dedurre l’inefficacia del contratto ex art. 1398 c.c. non segua la metrica dell’eccezione in senso stretto. Tutto qui, in realtà, sebbene sia tutt’altro che poco. Orbene, nel commentare l’ordinanza di rimessione (2), pur muovendo dalla premessa descritta, perché in effetti regge il tutto, era sembrato consono infittire il discorso con tutta un’altra serie di argomenti, puntualmente richiamati per altro in motivazione, non meno attrezzati ci sembrava nel corroborare l’idea di una rilevabilità d’ufficio amica e non nemica dell’autonomia privata visto che scongiura il rischio, acutamente percepito da una saga- ce dottrina (3), di un contratto imposto allo pseudorappresentato. Ed allora, sul sottinteso che sarebbe stucchevole e nel contempo inelegante riprodurre quanto già detto altrove, sembra qui più acconcio riflettere sulle regole seconde rampollanti, a mo’ di specificazione, dalla proclamata rilevabilità, ordinando il tutto intorno al seguente quesito: ma se è vero che il nuovo regime delle eccezioni processuali sta mutando le forme di controllo sul risultato del rapporto contrattuale (4), come incide la rilevabilità officiosa sulla ratio protettiva dell’art. 1398 c.c. nel conflitto tra le ragioni dello pseudo - rappresentato e quelle del terzo incolpevole? In particolare, se di primo acchito il rilievo d’ufficio segna il primato della tutela risarcitoria parcellizzando così i casi nei quali il terzo di buona fede scusabile potrà invece contare su di una tutela reale, viene da chiedersi quanto la stessa sia destinata ad incidere sulla figura finitima della c.d. rappresentanza apparente, per converso restaurante un’inattaccabilità del contratto stipulato dal falso rappresentante. Gli è infatti che il giudice, in tanto potrà procedere a rilevare ex officio il difetto di una ratifica in quanto abbia preliminarmente provveduto ad accertare che non si è data fino ad allora un’apparenza colposa, concausa viceversa di un’irretrattabile imputazione degli effetti (seppur non voluti) sul falsus dominus. Con un approccio empirico scopertamente ispirato ad un ideale di giustizia del caso concreto, notoriamente infatti tra l’interesse del terzo incolpevole e quello di uno pseudo - rappresentato che abbia contravvenuto all’obbligo di non ingenerare l’ap- (1) Motivo che torna in Caporusso, Eccezione in senso lato, giustizia della decisione e contratto del falsus procurator: profili processuali, in Corr. giur., 2014, 1388, in nota a Cass., Sez. II, ord., 27 giugno 2014, n. 14688. (2) V., sempre a margine dell’ordinanza interlocutoria, L’eccezione di inefficacia ex art. 1398 c.c. nella fattispecie complessa della falsa rappresentanza, in Riv. dir. civ., 2014, 1429 ss. nonché in Pagliantini, Nuovi profili del diritto dei contratti, Torino, 2014, 63 ss. (dal quale si cita). (3) Si allude a Nivarra, Tutela dell’affidamento e apparenza nei rapporti di mercato, in Oltre il soggetto razionale. Fallimenti cognitivi e razionalità limitata nel diritto privato, a cura di Rojas Elgueta - Noah Vardi, Roma, 2015, 103 ss. (4) Si è abbozzato il rilievo in Rilevabilità officiosa e risolubilità degli effetti: la doppia motivazione della Cassazione … a mo’ di bussola per rivedere Itaca, in questa Rivista, 2015, 113 ss. Prologo i Contratti 7/2015 651 Giurisprudenza Contratti in generale Come già accennato, stando ad una giurisprudenza alquanto discussa epperò consolidata (5), la condotta colpevole dello pseudorappresentato funge da fattispecie alternativa ad una vera legittimazione in quanto autonomizza (6), nel senso di renderla indipendente da quella del falsus procurator, la condizione del terzo incolpevole, da cui poi, in palese deroga al disposto dell’art. 1372, comma 2, c.c., un’efficacia di pieno diritto del contratto a motivo di una potiorietà dell’affidamento (erroneo ma scusabile) del terzo. Col che il problema, non v’è chi non lo veda, diventa quello di scriminare selettivamente i casi nei quali l’esistenza di un contesto circostanziale univoco e causalmente imputabile al falsus dominus paralizzerà la rilevabilità perché, in luogo di un interesse negativo compensante il terzo per aver confidato sull’efficacia di un contratto inefficace, qui dovrà piuttosto farsi questione dell’avvenuto prodursi di una vicenda effettuale sì difforme da quanto voluto ma conforme all’apparenza creata. Piaccia o no, gli è infatti che il combinato disposto degli artt. 1398-1399 c.c. non regge più da solo la materia, dividendosela con una regola giurisprudenziale di “conservazione del contratto, [la quale molto spesso]”, è vero, “si aggiunge o, addirittura, si sostituisce a quella di conio legislativo” (7). Bene, con un’analitica esemplificativa puntuale, le S.U. provano a perimetrare l’ambito di concretizzazione della rilevabilità, recitando di un difetto di contestazione specifica del soggetto falsamente rappresentato che non vincola in quanto il giudice potrà sempre “rilevare l’inesistenza del fatto allegato da una parte [pur se non] contestato dall’altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto” (6.1, b2). Il che è esatto e, del resto, pure chi scrive già aveva concluso nel senso che nel fatto di una mancata eccezione tempestiva non può certo ravvisarsi una situazione di apparenza colpevole (8). E tuttavia non tutto potrebbe dipanarsi così pianamente come la Cassazione lascia intendere che dovrebbe avvenire. Non sempre infatti il delinearsi di una condotta colpevole è resa manifesta da segni univoci ed al tempo stesso non è da scartare la variabile, specie quando il contratto sia a forma libera, che l’omissione stragiudiziale dello pseudo rappresentato mostri le fattezze di una ratifica tacita. Non a caso, proprio nella vicenda che ha occasionato il rinvio alle S.U., stante la circostanza che la procura era stata rilasciata ai due figli del falsamente rappresentato, potevano starci gli estremi di un’apparenza (5) V., da ultimo, Cass. 8 maggio 2015, n. 9328. In dottrina un’ampia disanima della questione è in Stella, La rappresentanza, in Tratt. Roppo del contratto, I, Formazione, a cura di Granelli, Milano, 2006, 957 mentre, per un’informazione puntuale non priva di spunti critici, v. di recente la sintesi di Palma, La rappresentanza apparente. Una questione ancora aperta, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2012, 223 ss. (6) Nella terminologia stipulativa di chi ha inizialmente pro- vato a concettualizzare la figura - Bonelli, Studi in tema di rappresentanza e di responsabilità dell’imprenditore, Milano, 1968, 103 ss.-, si discorre di una rappresentanza in ragione dell’apparenza. (7) V. Nivarra, Tutela dell’affidamento e apparenza nei rapporti di mercato, cit. 118, nt. 15. (8) V. Pagliantini, L’eccezione di inefficacia ex art. 1398 c.c. nella fattispecie complessa della falsa rappresentanza, cit. 80. parenza di una legittimazione in realtà difettante, il rapporto è a rime obbligate: nel senso che la giurisprudenza è univoca nel preferire il primo, il che lascia facilmente dedurre come, in ragione della colpa del soggetto titolare del diritto, il perimetro della rilevabilità sia destinato ad operare quando terminerà a monte quello iscritto nel combinato disposto degli artt. 1396-1398 c.c. Dopo di che, sic stantibus rebus, il fatto che la rilevabilità officiosa ottimizzi una tutela risarcitoria traslante il danno per il terzo sul falsus procurator che ne è stato artefice, com’è che si rimodulano i rapporti tra rappresentanza civile e commerciale, al netto della circostanza che l’art. 2206, comma 2, c.c. formalizza una regola di inopponibilità ai terzi dei limiti della procura, quando naturalmente ne sia stata omessa la pubblicità di legge, di taglio diametralmente opposto, colla riespansione di una tutela reale penalizzante l’imprenditore negligente? Il tutto, beninteso, senza trascurare il fatto che una tutela per equivalente, nei limiti di un interesse negativo da culpa in contrahendo, soltanto in apparenza, come si vedrà, è etichettabile come una tecnica di disciplina che riconosca al terzo un rimedio succedaneo di stampo cadetto. Sono tre quesiti, come si vede, condensabili in realtà in uno soltanto, riassumibile stipulativamente nei seguenti termini: come va calibrato il pendolo tra le due tecniche di tutela, nella competizione tra le ragioni di certezza dei traffici ed il valore di una libertà contrattuale, conculcata tutte le volte in cui la legge blindi come inoppugnabile un effetto appropriativo non voluto? Rilevabilità officiosa e rappresentanza c.d. apparente: i mobili confini di una vischiosa actio finium regundorum 652 i Contratti 7/2015 Giurisprudenza Contratti in generale tollerata (9), maxime se si fosse provato che il padre sapeva della compensazione e non si era attivato per impedirla ovvero non ne aveva subitaneamente disconosciuto gli effetti. Pur se è esatto, invero, che una ratifica tacita non si può desumere dalla semplice conoscenza che il c.d. dominus abbia avuto di una certa attività svolta in suo nome (Cass. 2153/2014) (10), è innegabile che un inutile temporeggiare si mostra nel contempo proclive all’imputazione di un effetto appropriativo non voluto per la via dell’apparenza, regola che si presta (di primo acchito) ad essere scambiata per una tecnica di disciplina corredata di una “portata decisamente eversiva dei canoni di razionalità privatistica” (11). Insomma, l’ammissione di una rilevabilità officiosa, ineccepibile quando le risultanze istruttorie attestino una condizione di totale ignoranza del falsus dominus, senza l’ausilio di un corredo di regole operazionali, da sola non risolve. Vero è infatti, come le S.U. puntualmente evidenziano, che spetta al terzo provare l’esistenza ed i limiti della procura (12): ma costui può sempre opporre l’argomento di un’apparenza tollerata, col che si torna al (vischioso) quesito iniziale. Quid, ad es., nell’ipotesi di una delibera assembleare che, dopo la stipula del contratto, dovesse rivelarsi falsa quando non si versi in una delle fattispecie societarie rette da quell’art. 2383, comma 4, c.c., a tenore del quale le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori non sono opponibili ai terzi, nonostante la pubblicità, salvo la (probatio diabolica) che costoro ne fossero al corrente (13)? In dottrina (14), con una confutazione a tratti sferzante, si è di recente osservato che la figura della rappresentanza apparente è un caso emblematico di dottrina delle Corti che, manipolando un dato normativo di tutt’altra sostanza, sono addivenute ad una parificazione sistemica tra rappresentanza civile e commerciale, inscenando così un’omologazione rimediale senz’altro da censurare perché la giurisprudenza maneggia da principio dogmatico uno di stampo problematico, quand’è pacifico che dal secondo possono ricavarsi argomenti interpretativi ma non desumersi delle norme (15). Orbene, se la critica de qua persuada appieno oppure no, nell’economia di queste note, non è decisivo, pur dovendosi a latere osservare che l’efficacia del contratto stipulato dall’institore in eccesso di potere è il risultato di una fattispecie complessa ove l’inerenza della preposizione institoria all’esercizio dell’attività d’impresa fonda sì una legittimazione che si reputa generale ma pur sempre per la concomitante inosservanza di un onere di pubblicità (l’iscrizione della procura), sicché andrebbe dato pur sempre atto che il sovrapporsi delle due forme di tutela dell’affidamento origina dalla comune violazione di una regola di comportamento, donde per questo il non sdoppiarsi più della fattispecie. Ciò chiarito, e pur riconoscendo che la rilevabilità canalizza il decisum verso quel risarcimento ad un tempo sanzionante il falsus procurator ed in armonia col brocardo nemo pluris iuris (ad alium transferre potest quam ipse habet), conta qui in realtà molto più osservare che, in un contesto di marcata discrezionalità giudiziale, il basculare della tutela da obbligatoria in reale rischierà di venire affidato, spesso se non sempre, ad una regola casuale, con quest’ultima da ascriversi più che ad un accertamento giudiziale circostanziato ad un (implicito) bilanciamento tra valori antagonisti, con preferenza di fatto per quello reputato maggiormente meritevole di tutela (16). È vero, naturalmente, che una rilevabilità officiosa ad ampio spettro, perché il difetto di una contestazione specifica è irrilevante “quando la mancanza del potere rappresentativo dipenda … dalla nullità della procura” (§ 6, b1), dovrebbe confinare la c.d. rappresentanza apparente in un limbo, circoscritto alle ipotesi di procura tacita e di omessa pubblicità delle vicende modificative seu estintive ex art. 1396 c.c. (17), riattualizzando così (9) Sull’argomento v. l’elegante pagina di Vecchi, Apparenza e rappresentanza tollerata, in Riv. dir. comm., 1985, 399. (10) V., per extenso, Cass. 31 gennaio 2014, n. 2153. (11) L’osservazione, come si vedrà fin troppo tranchant, è di Nivarra, Tutela dell’affidamento e apparenza nei rapporti di mercato, cit. 112. Non diversamente mostra di ragionare, per la verità, pure Cataudella, I contratti. Parte generale, Torino, 20144, 319. (12) V., in particolare, Cass. 25 novembre 1976, n. 4460 e Cass. 29 luglio 1978, n. 3788. (13) V., per un’ipotesi sintomatica, la fattispecie trattata da Trib. Catanzaro, 16 settembre 2010, in www.ilcaso.it (14) Pur se sulla scorta di un diverso apparato argomentativo, mostrano di ragionare nello stesso modo Nivarra, Tutela dell’affidamento e apparenza nei rapporti di mercato, cit. 104106 e Cataudella, I contratti. Parte generale, cit. 319 s. (15) Stando almeno alla ricostruzione finemente suggerita da Mengoni, I principi generali del diritto e la scienza giuridica, in AA.VV. (a cura di), I principi generali del diritto. Atti dei convegni lincei, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 1992, 318 ss. (16) Scoperto il richiamo, nel riferimento ad una regola casuale, al pensiero di Falzea, La prassi nella realtà del diritto, in Studi in onore di Pietro Rescigno, Milano, 1998, I, 353 ss. (17) Che notoriamente un’autorevole dottrina, v. R. Nicolò, La c.d. procura apparente, in Raccolta di studi, I, Milano, 1980, 363 ss., declina piuttosto come casi nei quali persiste un’autentica legittimazione rappresentativa sul presupposto evidentemente che la vicenda modificativa od estintiva della procura vincoli dalla notifica il rappresentante ma difetti di un’efficacia esterna fino a quando non sia comunicata ai terzi. i Contratti 7/2015 653 Giurisprudenza Contratti in generale Al terzo, si diceva, spetterà per lo più il risarcimento dei danni, a carico del falso rappresentante ex art. 1338 c.c., nei limiti dunque dell’interesse negativo senza però, ecco il punto, che questo equivalga necessariamente a frustrane le aspettative nell’ottica di una tutela semi - satisfattiva (20). Al riguardo, non è mancato da ultimo chi, in dottrina (21), si è espresso assai criticamente sull’art. II - 6: 107 DCFR, che recita testualmente, nell’ipotesi di una mancata ratifica, di un falsus procurator obbligato a risarcire “the third party sich damages as will place the thirdy party in the same position as if the person had acted with authority”, quindi per un ammontare pari all’interesse positivo: e tuttavia non sembra che l’obiezione di un overcompensation riesca davvero persuasiva. Sebbene infatti non si possa parlare di un affidamento sulla prestazione non conseguita, cioè e per intendersi meglio sulla prestazione come adempimento, rimane il fatto che la quantificazione del danno da culpa in contrahendo, problema di stretto diritto positivo, vede qui rientrare il contratto inefficace, seppur derubricato a mero fatto causativo di danni (22), tra gli elementi costitutivi della vicenda risarcitoria (23). Orbene, se adesso si recupera la premessa che due e non una soltanto sono le forme di interesse contrattuale negativo indotte dalla responsabilità precontrattuale, colla seconda - ex art. 1338 c.c. (24) - non legata letteralmente alle perdite evitabili (se non si fosse stipulato il contratto) bensì ai danni originati dall’affidamento incolpevole riposto sull’efficacia del medesimo (25), è allora ipotizzabile che la risarcibilità possa avere per oggetto: a) Il profitto che avrebbe assicurato un contratto alternativo non stipulato (perché pendente il negozio rivelatosi inefficace) ma neanche più stipulabile (in quanto l’interessato si è procurato quella medesima prestazione aliunde). Gli è infatti che la risarcibilità di questo profitto si mostra in linea coll’atteggiarsi, come si diceva, del contratto inefficace a parametro determinativo del danno risarcibile; b) L’utile che il contratto sostitutivo, ancora astrattamente stipulabile, avrebbe allora assicurato ma non è più in grado di attribuire per le mutate condizioni di mercato. Niente infatti, specie se tra la stipula del contratto e la declaratoria di inefficacia definitiva corre un certo lasso di tempo, impedisce di pensare che ad es. la res compravenduta si (18) A titolo puramente esemplificativo andrebbe se non altro considerato che, nella fattispecie di cui all’art. 1189, l’interprete si trova al cospetto di un soggetto, il debitore, che compie un atto solvendi causa, essendo in adempimento dell’obbligo a monte: nella figura della c.d. rappresentanza apparente, il profilo della vicenda è, e non solo fenomenicamente, assai diverso visto che l’efficacia del contratto stipulato dal falsus procurator non vale a liberare da un obbligo ma a vincolare il falsus dominus contro la sua volontà. È innegabile però che la logica meno sofisticata dell’apparenza trovi sponde nei progetti di soft law: v. art. II - 6: 107 DCFR. (19) La pagina di Nivarra parla da sé laddove si discorre, senza troppe nuances, di giudici che non si sono “limitati a dedurre né hanno semplicemente promosso una interpretazione, tra quelle possibili, di una data norma ma hanno creato ius novum, nella sostanza azzerando la diversità di regime tra le due forme di rappresentanza”. Si tratterebbe di “un arbitrio assoluto, consumatosi in danno della regola di diritto comune” (118, nt. 15). Solo nominalmente diverso è il periodare di Cataudella, I contratti. Parte generale, cit. 320. (20) L’intuizione originaria del problema è in Bonelli, Studi in tema di rappresentanza e di responsabilità dell’imprenditore, cit. 45 s. (21) V. Nivarra, Tutela dell’affidamento e apparenza nei rap- porti di mercato, cit. 110. (22) Mero fatto giuridico, come finemente nota Rescigno, Relazione di sintesi, in Visintini (a cura di), Rappresentanza e gestione, Padova, 1992, 260 dopo il rigetto della ratifica. (23) Così già Benatti, Culpa in contrahendo, in Contr. impr., 1987, 306. (24) È diverso, nella dottrina più recente, il periodare di Cataudella, I contratti. Parte generale, cit. 322, ad avviso del quale la responsabilità del falsus procurator configurerebbe un’ipotesi autonomia di illecito civile in virtù della circostanza che il danno non deriva dalla violazione di una regola di buona fede ma prima ancora, e dunque a monte, per l’avere costui, “senza potere per farlo, iniziato a trattare in nome d’altri”. La lettura, minoritaria per altro, sconta tuttavia l’obiezione che l’art. 1338 include le ipotesi di inefficacia in aggiunta a quelle di invalidità, a tacer del fatto che il falsus procurator comunque ha indotto il terzo incolpevole in una trattativa inutile: ed il ritagliare una fattispecie separata di illecito aquiliano implica un comprimere l’ambito di operatività di una bona fides oggettiva che qui parrebbe, in realtà, fondare una responsabilità di tipo contrattuale. (25) Il particolare non sfugge a D’Amico, Nullità e risoluzione per inadempimento: restituzioni e risarcimento del danno, in Nuove leggi civ. comm., 2014, II, 769 ss., il quale correttamente parla di un affidamento avanzato. l’idea dell’apparenza come una situazione eccezionale, improntata ad un principio di stretta legalità (artt. 534 e 1189 c.c.) (18). Ma il condizionale è d’obbligo, pur se il marginalizzare una figura squisitamente di stampo pretorio avallerebbe il periodare di chi, nelle diverse regulaeiuris che reggono rispettivamente la rappresentanza civile e quella commerciale, vede fronteggiarsi o comunque giustapporsi due forme alternative di mercato (19), statico il primo, dinamico il secondo. Epperò, di nuovo, stabilire quale delle due regole codicistiche meriti l’attributo di generale, in quanto norma di diritto comune, si ha l’impressione sottenda un discorso che, allo stato, non si può svolgere persuasivamente senza il medio del diritto vivente. La risarcibilità dell’interesse negativo ed il possibile utile netto per il terzo incolpevole 654 i Contratti 7/2015 Giurisprudenza Contratti in generale sia interinalmente deprezzata, di talché il terzo alienante non potrà più venderla al prezzo originario o al valore di mercato, finanche inferiore al corrispettivo iniziale epperò comunque superiore alla quotazione ultima del bene. Ad es., un’alienazione non più per 500 ma, a motivo di un peggioramento del contesto economico globale, per una cifra pari a 300 (26); c) Il profitto che un contratto di rimpiazzo avrebbe permesso e, nella mutata contingenza temporale, non è più realizzabile neanche parzialmente. Esempio emblematico il caso del contratto - inefficace ex art. 1398- avente ad oggetto l’alienazione del pacchetto azionario di una società nel frattempo fallita, col terzo alienante domandante al falsus procurator un risarcimento del danno pari all’intero valore delle azioni cedute a motivo del mancato esercizio, proprio in virtù della pregressa stipula, di un’opzione di vendita a terzi. Dopo di che, se il lucro cessante risarcibile ex art. 1338 c.c. corrisponde alla differenza ricavabile dal contratto rivelatosi inefficace ed il vantaggio ottenibile con quello sostitutivo (27), vi potrà evidentemente essere un interesse negativo, volendo e più propriamente un interesse vocato “all’integrità del patrimonio” (28), talora coincidente per ammontare all’interesse positivo. Un’identità del danno risarcibile senz’altro “eventuale” e “casuale” (29), corredata naturalmente del comune limite di cui all’art. 1225 c.c. ove certi danni, al momento della stipula del contratto inefficace, non fossero prevedibili (30): ma, questo si vuol dire, l’interscambiabilità delle due poste risarcitorie, qui più che altrove, pare essere un dato nitidamente percepibile, non privo di vantaggi contingenti per il terzo (31). Certo, in senso contrario, potrà osservarsi che, se il risarcimento integrale dell’interesse negativo, quale aspettativa che non l’adempimento ma l’inefficacia “delude” (32), corrisponde o supera il costo dell’esecuzione, mancherà ogni interesse del terzo di buona fede alla ratifica. E tuttavia quest’obiezione, pur se pertinente, appare spuntata, aggirabile com’è col rilievo che il danno da culpa in contrahendo è pur sempre un pregiudizio che si liquida in termini di stretta causalità (33), quindi secondo le comuni regole di legge di cui agli artt.1223 ss. c.c. (34); di talché, per tornare all’esempio della cessione di un pacchetto azionario, se il fallimento della società azzera il valore delle azioni che il terzo alienante non potrà più rivendere ad alcuno, è in re ipsa che il quantum dell’interesse negativo, onde evitare che dei danni rimangano “scoperti” (35), venga a consistere nell’intero prezzo delle azioni. Replicare che l’affare pari o più lucroso rifiutato dal terzo incolpevole non è una conseguenza diretta ed immediata dell’affidamento deluso ma il prodotto di una sua “libera scelta” (36), si espone alla controreplica che il qualificare il profitto respinto alla stessa guisa di una “perdita voluta dall’interessato” toglie rilevanza a quei vantaggi economici e reputazionali, non esplicitati ma determinanti, che potrebbero aver indotto il contraente deluso a scegliere, al momento della stipula, il negozio inefficace in luogo dell’altro (37): mentre, il fatto che l’imputazione del danno per equivalente in- (26) V., seppure nell’ottica della risoluzione per inadempimento, P. Trimarchi, Il contratto: inadempimento e rimedi, Milano, 2010, 100. (27) Coglie il punto Francario, La rappresentanza senza potere, in Bigliazzi Geri - Carbone -Francario- Lazzara - Tamponi, Il contratto in generale, t. VI, Torino, 2000,149. (28) Cfr. Castronovo, La responsabilità precontrattuale, in Manuale di diritto privato europeo, a cura di S. Mazzamuto- C. Castronovo, Milano, 2007, II, 341. (29) Così D’Amico, La responsabilità precontrattuale, in Tratt. Roppo, V, Rimedi-2, a cura di V. Roppo, Milano, 2006, 1134, perché interesse positivo e negativo, seppur condensate in “categorie risarcitorie formalmente identiche, … hanno contenuto diverso”. Cfr. Castronovo, Patologie contrattuali, invalidità e risarcimento, in Le invalidità nel diritto privato, a cura di Bellavista -Plaia, Milano, 2011, 53. Ma già prima Mengoni, Risolubilità della vendita di cosa altrui e acquisto ‘a non domino’, in Riv. dir. comm., 1949, I, 282 ss. (30) Può adattarsi al tema il caso su cui si diffonde Rovelli, La responsabilità precontrattuale, in Tratt. Bessone, Il contratto in generale, XIII, t. 2, Torino, 2000, p. 437, relativo all’acquisto,per effetto di un contratto nullo, di macchinari o materiali destinati a diventare, per la sopravvenienza di circostanze imprevedibili, “indispensabili per la prosecuzione dell’azienda del compratore” che abbia impugnato il contratto ex art. 1398 c.c. (31) Il dato è solitamente negletto mentre non andrebbe trascurata la circostanza che la tutela risarcitoria evita al terzo incolpevole di rimanere impastoiata in rapporti contrattuali con parti che, come opportunamente nota Francario, La rappresentanza senza potere, cit. 148, già “si sono rivelati inaffidabili … in fase di formazione del contratto”. Ecco per quale (concomitante) ragione non la si può sbrigativamente etichettare come un minus. (32) Cfr. Castronovo, La responsabilità precontrattuale, cit. 341. (33) V., in special modo, Pietrobon, Errore, volontà e affidamento nel negozio giuridico, Padova, 1990, 119. (34) Lo ha ribadito Pietrobon, op. ult. cit., 120, nt. 78. Ma v. pure Ricciuto, La formazione progressiva del contratto, in Tratt. Rescigno-Gabrielli, I,Torino, 2006, 272 e Benatti, Culpa in contrahendo, cit. 306 ss. (35) Cfr. Pietrobon, op. loc. ult. cit. (36) Così Sacco, Il contratto, in Tratt. Sacco,Torino,2004, II, 606 (pure per la citazione che segue). (37) Del resto lo stesso Sacco, op. loc. ult. cit., ha cura di chiarire come il limite valga nel caso di “perdita … accettata per ragioni capricciose”, mentre il risarcimento dev’essere pieno allorché il contesto situazionale faccia emergere dei “van- i Contratti 7/2015 655 Giurisprudenza Contratti in generale Qualche spigolatura finale a mo’ di appunti in progress. 1) Non è vero, cominciando, che il rilievo officioso premia esclusivamente il soggetto falsamente rappresentato. Nulla quaestio, naturalmente, sulla circostanza che un’eccezione in senso lato assicuri una più spiccata intangibilità alla libertà contrattuale di uno pseudo rappresentato che va pure immune da una liability rule appannaggio del falso rappresentante: neanche però va trascurata la circostanza, come già era capitato di osservare (39), che la rilevabilità stilizza una regola d’azione più efficiente dell’actio interrogatoria ex art. 1399, comma 4, c.c. nel far desistere il falsus dominus da una strategia attendista ispirata da finalità speculative. Insomma, il rilievo d’ufficio soccorre pure il terzo incolpevole che sia interessato ad una più tempestiva conclusione del contratto ovvero al suo rinnovo: si pensi ad un contratto di somministrazione, nel caso in cui il falsus procurator abbia intimato la disdetta al somministrante prima del termine convenuto per effettuarla, con una ratifica che tarda a sopraggiungere. Il rilievo d’ufficio, in un contesto siffatto, semplifica giacché, se a seguito di un interpello giudiziale nelle forme di cui all’art. 183, comma 4 c.p.c., il falsus dominus dovesse manifestare il suo diniego, si rea- lizzerà l’effetto utile di consentire al terzo di cercarsi un’alternativa adeguata nel mercato di riferimento. Ergo, siccome la rilevabilità evita pure il procrastinarsi di uno stato di pregiudizievole incertezza, non la si può qualificare come un rimedio unilateralmente direzionato. L’intervento officioso innesca piuttosto una situazione di, per così dire, parità delle armi, tra i due soggetti in giudizio. 2) Non è vero, proseguendo, che la rilevabilità officiosa appanni la distinzione tra contratto nullo ed inefficace. Il revirement della Cassazione certo non implica infatti che il terzo contraente sia ammesso ad eccepire od a domandare l’accertamento negativo dell’inefficacia/inesistenza del contratto stipulato col falsus procurator (40): e lo stesso deve dirsi per i suoi eventuali aventi causa. Per il terzo contraente, in termini di legittimazione, non cambia nulla in realtà: non può domandare l’esecuzione del contratto né promuovere un’azione di inadempimento contro il falso rappresentato. Prima come adesso, la sola legittimazione che gli compete è quella a far valere la responsabilità del falso rappresentante ex art. 1398, al netto s’intende dell’actio interrogatoria. Detto di passata, neanche l’apparentamento tra ratifica e nullità di protezione, perché entrambe le fattispecie vedono un soggetto legittimato arbitro delle sorti del contratto (41), tiene più di tanto. L’affinità funzionale descritta, rimpinguabile nell’ottica di un declinarsi della non vincolatività europea nei termini di un’inopponibilità pura (art. 66-ter c. cons.), non riesce infatti ad annullare la differentia specifica di uno pseudo rappresentato che non può considerarsi parte di un contratto impugnando che non attinge alla sua “sfera giuridica” (42). Col che il parallelismo non ha un (ragionevole) motivo d’essere, se non per la dissuasività che una rilevabilità officiosa a maglie larghe potrebbe instillare su chi intende agire truffaldinalmente o in modo avventato (43). taggi”, per il danneggiato, all’atto della decisione, “non visibili”. E v., persuasivamente, C. Scognamiglio, Il danno risarcibile tra interesse negativo e interesse positivo, in www.personaedanno.it, per la significativa allusione ad un affare “cui ci si volge per ragioni diverse da quelle dell’immediata convenienza patrimoniale”. (38) Come ha fatto notare Bessone, Apparenza del potere di rappresentanza e responsabilità verso i terzi, in Riv. dir. comm., 1967, II, 386. (39) V. L’eccezione di inefficacia ex art. 1398 c.c. nella fattispecie complessa della falsa rappresentanza, cit. 74 ss. (40) Che poi era la vera questione che si poneva in Cass. 13 marzo 2015, n. 5105, sull’impugnazione di un mutuo ipoteca- rio, puntualmente erogato dall’istituto di credito rappresentato, rispetto al quale si contestava la legittimazione dell’agente che lo aveva stipulato. L’inciso nel quale la Corte discorre di un’“inefficacia (temporanea) … rilevabile unicamente su eccezione dello pseudo-rappresentato e non d’ufficio”, nel sovrapporre discutibilmente le due questioni, è palesemente un obiter. (41) V. Nivarra, Tutela dell’affidamento e apparenza nei rapporti di mercato, cit. 111. (42) Cfr., in luogo di tanti, Castronovo, Patologie contrattuali, invalidità e risarcimento, cit. 38. (43) Per una responsabilità del falsus procurator affidata ad un agire con dolo o colpa grave v. Cataudella, I contratti. Parte generale, cit. 322. volga il solo falsus procurator, consente, in pari tempo, di fugare l’obiezione, opponibile e con ragione a chi intendesse riconoscere al terzo incolpevole una tutela aquiliana in forma specifica (art. 2058 c.c.), del prodursi per questa via non già di un ripristino della situazione preesistente delineandosi piuttosto l’instaurarsi di “una situazione nuova” (38). Piccola chiosa: la buona fede scusabile del terzo si presume, essendo onere del falsus procurator provarne la colpa. Epilogo: piccolo inventario degli equivoci che la rilevabilità officiosa smonta 656 i Contratti 7/2015 Giurisprudenza Contratti in generale 3) È vero, per contro, che la rilevabilità officiosa sterilizza l’effetto perverso, tutt’altro che di risulta (44), di un terzo protetto ov’anche non di buona fede scusabile. Se l’eccezione è in senso stretto, nel caso non sia tempestiva, sulla premessa (indiscutibile) che la legittimazione a farla valere spetta unicamente al falso rappresentato, niente esclude infatti il prodursi di un risultato che vedrebbe garantito in forma specifica pure quel terzo che, conoscendo o potendo riconoscere la situazione di falsa rappresentanza, non meriterebbe ex legeuna qualche tutela. Tanto meno, si converrà, quella di una ratifica tacita: il che certifica come, senza un rilievo officioso, l’art. 1398 dischiuda un ammanco di protezione, deragliando apertamente da un canone di effettività della tutela. La questione collaterale, indotta dalla circostanza che l’art. 1398 non ripete la formula “conoscendo o dovendo conoscere” che si legge per contro nell’art. 1338, donde il dubbio se il falsus procurator risponda finanche versi in uno stato di ignoranza scusabile, ritaglia di fatto una variabile che interferisce col problema in oggetto, andando di nuovo ad impingere sul livello di protezione riservato ex lege al terzo, un livello assai spiccato in effetti se dovesse riconoscersi, del che è dato però dubitare (45), che l’art. 1398 documenta in realtà una forma di garanzia. È pur sempre vero infatti che possono ben darsi casi nei quali la revoca della procura sopraggiunge in maniera del tutto inaspettata od inconsulta, il che dovrebbe esonerare il falso rappresentante “quando l’impossibilità di comunicare derivante dalla sua non conoscenza non gli sia imputabile” (46). Epperò domanda: significa questo, allora, che il disposto dell’art. 1398 annovera una fattispecie nascosta, di irresponsabilità per il falsus procurator, con un terzo incolpevole al quale però non spetterebbe nulla se non sopperisse un’efficacia del contratto per un apparenza ingannevole indotta da una pubblicità di fatto inadeguata? (47) Ritorna, come può notarsi, il pendolo tra una tutela reale ed una obbligatoria dell’affidamento che la fattispecie dell’eccesso di rappresentanza, per inciso, si mostra intrinsecamente idonea a riacutizzare: una procura a vendere include la stipula di un preliminare perché nel più ci sta il meno, ma per es. nella legittimazione a novare è ricompresa pure quella a compensare o ad accettare un adempimento parziale? Una procura speciale, questo si vuol dire, spesso ha una valenza contenutistica così articolatamente vischiosa che l’efficacia oppure no del successivo contratto diventa uno schietto problema di interpretazione, con un rischio judge made law, dirà chi teme una problematicità casistica virante verso forme di un fin troppo scoperto soggettivismo giudiziale, tangibile. Non sempre infatti capitano fattispecie - di eccesso- lineari come quella decisa dalla Cassazione nel caso di amministratori di beni ecclesiastici sprovvisti del permesso scritto del superiore competente per stipulare atti, nella specie un preliminare di compravendita immobiliare, eccedenti l’ordinaria amministrazione (48). Pure per questa ragione, unitamente all’esigenza di esentare i terzi dal corposo onere di verificare ogni volta il registro delle imprese, l’art. 2384, comma 2 c.c. documenta una tutela forte dei terzi, nello specifico le limitazioni statutarie ai poteri degli amministratori sono infatti inopponibili e ricadono per ciò stesso sulla s.p.a. anche se pubblicate (49), col sicuro vantaggio di una più efficiente contrattazione (50). Nel pensiero non espresso di molti interpreti si dà infatti per sottinteso che, mentre la tutela reale ha una valenza assiologica ancipite, promuovendo le ragioni del terzo e di riflesso quelle del mercato, la tutela obbligatoria è unilaterale, assecondando il solo interesse di chi si trova ad essere vincolato ad un contratto inefficace. Ed allora, concludendo, molto ben fatto la Cassazione a statuire una rilevabilità che si rapporta virtuosamente allo strumentario rimediale di legge: la mancata rilevabilità di un’eccezione non dedotta, ci pare opportuno riprodurre la notazione, genera infatti la modificazione contenutistica del contratto, una novatioche non dovrebbe esservi senza una consapevole decisione personale del soggetto fitti- (44) Si è tentato di evidenziarlo funditus in L’eccezione di inefficacia ex art. 1398 c.c. nella fattispecie complessa della falsa rappresentanza, cit. 79 ss. (45) V. infatti finemente Mengoni, Sulla natura della responsabilità precontrattuale, in Riv. dir. comm., 1956, II, 371, per il quale, pur anche a ritenere che l’obbligo di comunicazione gravante sul falsus procurator sia stato costruito ex lege in termini assoluti, dovrebbe riconoscersi che la sua ignoranza scusabile valga ex iure quale “criterio di esonero da responsabilità per inadempimento dell’obbligo”. (46) Così Castronovo, Patologie contrattuali, invalidità e risarcimento, cit. 37. (47) Ovvero, e forse meglio, una vincolatività del contratto spiegabile colla circostanza che la fattispecie di cui all’art. 1396 non si perfeziona fin quando, svolgendo l’intuizione di Nicolò, la revoca, seppur notificata, non è conosciuta per fatto non imputabile a colui che, medio tempore, è destinato a rimanere così rappresentante. (48) L’ipotesi si legge in Cass. 5 febbraio 2015, n. 2117. (49) Col limite residuale, come recita la norma, della prova di un agire intenzionalmente a danno della società. (50) V. P. Trimarchi, Istituzioni di diritto privato, Milano, 200918, 229 che la giudica, in termini di costi - benefici, una regola più utile di quella che riversasse sul terzo “le conseguenze dannose del comportamento dell’amministratore della società stessa”. i Contratti 7/2015 657 Giurisprudenza Contratti in generale ziamente rappresentato. Occorre però capire, per tornare al dubbio ventilato nell’incipit, quale spazio continuerà a ricevere, presso le corti, il modello concorrente di una tutela reale dell’affidamento. La ragione del panorama chiaroscurale che si è provato ad abbozzare sta tutta qui, non in qualche 658 pecca (inesistente) di una bella sentenza. E purtroppo, però, non è un’inezia. In ogni caso il dado, pure per una riflessione più meditata sul concetto (spurio) di apparenza colposa, è tratto. i Contratti 7/2015 Giurisprudenza I singoli contratti Vincolo di destinazione Meritevolezza degli interessi e causa destinatoria TRIBUNALE DI TRIESTE, Ufficio del Giudice Tavolare, 22 aprile 2015, decreto, G.N. 11753/14 L’atto di destinazione non ha cittadinanza nel nostro ordinamento quale figura negoziale autonoma e tipica, bensì quale strumento per attuare la segregazione e per realizzare a pieno il piano effettuale di un più ampio programma negoziale attraverso l’utilizzo di altri singoli negozi ed istituti. L’art. 2645 ter c.c. rappresenta la formalizzazione di un effetto giuridico e non assurge al rango di norma sulla fattispecie, ma, anche a voler diversamente opinare, tale strumento può trovare applicazione solo allorquando lo scopo perseguito dalle parti non sia altrimenti raggiungibile mediante l’utilizzo di strumenti tipici, ancorché composti o collegati; in tale contesto la ricerca della meritevolezza degli interessi viene a coincidere con la verifica dell’esistenza di un programma negoziale che sia effettivo e non si concreti nella sola segregazione, la quale non può essere surrettiziamente elevata a causa giustificatrice dell’ipotetico atto negoziale di destinazione. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI Conforme Trib. Trieste - Ufficio del Giudice Tavolare, 7 aprile 2006 (decreto); Trib. Reggio Emilia 22 giugno 2012 (decreto); Trib. Santa Maria Capua Vetere, 28 novembre 2013 (ordinanza); Trib. Reggio Emilia, sez. fall., 27 gennaio 2014 (decreto); Trib. Reggio Emilia 12 maggio 2014 (ordinanza). Difforme In ordine alla connotazione del giudizio di meritevolezza: Trib. Reggio Emilia 12 maggio 2014 (ordinanza) Il Giudice Tavolare, letta l’istanza del dott. G. R., notaio in Trieste, per conto della sig.ra G. C., con cui si chiede presso le PP.TT. 7439 del C.C. di Rozzol e 31523 del C.C. di Trieste l’annotazione del vincolo di destinazione ai sensi dell’art. 2645 ter c.c. a favore di F. C.; esaminato l’atto di costituzione di vincolo di destinazione di data 12 novembre 2014, rep./racc. 267/190 del notaio dott. G. R., in corso di registrazione; osserva quanto segue: Leggendo l’atto negoziale (qualificato espressamente come “costituzione di vincolo di destinazione”) emerge che la disponente intende offrire con l’atto di destinazione “alla beneficiaria il diritto di godere di due beni con le relative pertinenze, atteso che la medesima ha appena terminato gli studi universitari e si accinge a completare la propria formazione in campo giuridico, percorso che si presume duri numerosi anni prima che la beneficiaria possa affacciarsi al mondo del lavoro … quindi, al fine di garantire in futuro a sua nipote il diritto allo studio, costituzionalmente garantito, garantendone il mantenimento al fine di permettere la realizzazione delle sue aspirazioni di vita e professionali… In attuazione degli articoli degli articoli (1) 3 comma II e 4 della (1) La ripetizione compare nell’atto e viene riportata testualmente. (2) È tutta da immaginare la compatibilità degli intenti altruistici (I suddetti beni potranno quindi essere utilizzati in futuro dalla nipote come investimento immobiliare, essere destinati i Contratti 7/2015 Costituzione, destina gli immobili di cui è proprietaria alle predette finalità. I suddetti beni potranno quindi essere utilizzati in futuro dalla nipote come investimento immobiliare, essere destinati anche a sua abitazione principale o studio professionale per quanto concerne l’appartamento di Trieste via XXX Ottobre n. 19, ovvero dato in locazione, per quanto concerne il magazzino di via Cumano n. 7. La costituente offre pertanto alla nipote due cespiti patrimoniali idonei a consentire alla stessa il soddisfacimento di tutte le necessità sopradescritte, con specifico riferimento al diritto allo studio, considerando pertanto l’interesse perseguito con il presente atto meritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322 II cod. civ.”. La costituente dichiara in atto di assumere altresì la qualifica di “Attuatrice” del vincolo al fine di assicurare la realizzazione dello scopo di cui sopra, impegnandosi ad amministrare i beni oggetto del presente atto con la diligenza del buon padre di famiglia, nel rispetto dello scopo perseguito; si riserva altresì l’amministrazione ordinaria e straordinaria e la rappresentanza in giudizio per gli atti relativi, “sempre compatibilmente nel rispetto del vincolo costituito”. Ancora, si prevede che “i beni in oggetto del presente atto potranno essere liberamente alienati e ipotecati con il solo consenso della parte costituente” (2). anche a sua abitazione principale o studio professionale … ovvero dato in locazione…) con l’ampia ed incontrastabile riserva di ogni prerogativa proprietaria ed amministrativa in capo alla disponente. 659 Giurisprudenza I singoli contratti Infine, quanto alla durata del vincolo, lo stesso viene previsto come coincidente con il completamento del corso di studi della beneficiaria, nonché di avvio della professione prescelta, fino comunque compimento dei 40 anni della beneficiaria medesima. Tra le cause di estinzione del vincolo, oltre alla scadenza del termine o al raggiungimento dello scopo, è prevista quella dell’alienazione dei beni vincolati. Ciò posto si osserva che quello in esame viene qualificato dalla ricorrente come un atto negoziale di destinazione, in tesi perfetto ed avente una sua causa tipica, non prevedendosi alcun trasferimento di diritto reale in capo alla beneficiaria. Per quanto si dubiti, e si sia dubitato in precedenti provvedimenti di questo stesso giudice tavolare, che l’art. 2645 ter cod. civ. abbia introdotto una nuova figura negoziale, si vedrà in seguito che comunque il programma negoziale (3), pur quando lo si possa qualificare in astratto come frutto di un atto autonomo avente una sua causa propria, è in realtà del tutto apparente. È comunque il caso di riproporre in sintesi le ragioni già espresse a favore della tesi che vede nella norma solo l’individuazione di un nuovo effetto negoziale, che presuppone però il necessario veicolo di schemi negoziali tipici o atipici: ciò affinché ancora una volte queste considerazioni possano formare oggetto di riflessione da parte di quanti intendano ricorrere alla fattispecie in esame. Invero, malgrado la dottrina abbia offerto interessanti contributi - a volte addirittura accorati - intorno alla figura dei negozi di destinazione, il testo della norma non offre alcun indizio da cui desumere che sia stata coniata una nuova figura negoziale, di cui non si riesce ad individuare la struttura, se unilaterale o bilaterale, se a titolo oneroso o gratuito, se traslativo od obbligatorio: un negozio che nella sua sostanza è solo dichiarato, più che disciplinato. Lo stesso posizionamento dell’articolo tra le norme sulla trascrizione avrebbe quanto meno presupposto la formulazione della struttura negoziale, altrimenti irreperibile altrove. Del resto, in altri casi in cui ciò è avvenuto il legislatore si era ampiamente premurato di elaborare una compiuta descrizione del piano strutturale e fenomenico del negozio, fosse esso nuovo (es. fondo patrimoniale) ovvero di antica tradizione (contratto preliminare). Solo qualora si opini che l’atto di destinazione (o meglio, l’effetto dell’attività giuridica di destinazione) sia uno strumento che serve per attuare la segregazione e per realizzare a pieno il piano effettuale di un più ampio programma negoziale attraverso l’utilizzo di altri singoli negozi ed istituti, allora il sistema verrebbe a trovare una coerente quadratura, senza elevare fittiziamente al causa elementi non aventi tale rango. Ma quand’anche si sostenesse che esista la figura negoziale dell’atto di destinazione, autonomo e tipico, di questo programma negoziale non v’è comunque traccia nell’atto in esame. Invero la segregazione, tipica dell’art. 2645 ter cod. civ., è stata elevata di fatto al rango di causa, anziché rimanere solo confinata a quello di mero effetto del negozio, per quanto tipizzante. Questo elemento che andava funzionalizzato al perseguimento di un reale programma negoziale, da esternare nell’atto di destinazione, viene invece a costituire esso stesso, ed illegittimamente, la causa del presunto negozio di destinazione. Per quanto oggi la causa debba essere intesa, secondo la recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (Sent. n. 10490 del 2006; n. 23941 del 2009), quale “sintesi degli interessi reali che il contratto stesso è diretto a realizzare (al di là del modello, anche tipico, adoperato). Sintesi (e dunque ragione concreta) della dinamica contrattuale, si badi, e non anche della volontà delle parti”, tuttavia essa deve rimanere iscritta nell’orbita della dimensione funzionale dell’atto, ancorché individualizzata. Per contro, nel caso in esame, un reale programma negoziale manca del tutto, a meno che non volerlo identificare nei motivi che dichiaratamente avrebbero spinto la disponente a vincolare - peraltro in modo non irrevocabile né stabile (4) - i suoi beni immobili (“offrire alla beneficiaria il diritto di godere di due beni … atteso che la medesima ha appena terminato gli studi universitari … quindi, al fine di garantire in futuro a sua nipote il diritto allo studio … garantendone il mantenimento al fine di permettere la realizzazione delle sue aspirazioni di vita e professionali… destina gli immobili di cui è proprietaria alle predette finalità. I suddetti beni potranno quindi essere utilizzati in futuro dalla nipote come investimento immobiliare, essere destinati anche a sua abitazione principale o studio professionale per quanto concerne l’appartamento di Trieste via XXX Ottobre n. 19, ovvero dato in locazione, per quanto concerne il magazzino di via Cumano n. 7 … offre pertanto alla nipote due cespiti patrimoniali idonei a consentire alla stessa il soddisfacimento di tutte le necessità sopradescritte, con specifico riferimento al diritto allo studio, considerando pertanto l’interesse perseguito con il presente atto meritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322 II cod. civ.”). La segregazione (effetto), e l’invocata tutela del diritto allo studio non rappresentano né da sole né insieme l’elemento causale, per quanto ampia possa essere la nozione che se ne intenda dare. Altro è infatti il motivo che ha spinto la proprietaria all’attuazione del vincolo, altro è il piano causale concreto, che è solo effimero ed apparente, ma non sostanziale ed effettivo. (3) Né un obiter della Suprema Corte di Cassazione può indurre a mutare opinione. Il riferimento è a Cass., Sez. 6 T., sent. n. 3735 del 2015 che, analizzando un trust interno (di cui non ha contestato in astratto la ammissibilità nell’ordinamento giuridico italiano, ha affermato che l’atto di destinazione “sebbene sia precipuamente volto a disciplinare la pubblicità dell’effetto destinatorio e gli effetti - specialmente di opponibilità ai terzi - da questa derivanti, finisce col delineare un atto con effetto tipico, reale, perché inerente alla qualità del bene che ne è oggetto, sia pure con contenuto atipico purché rispondente ad interessi meritevoli di tutela, assurgendo per questo verso a norma sulla fattispecie”). (4) Si veda il passo dell’atto in cui si prevede che “i beni in oggetto del presente atto potranno essere liberamente alienati e ipotecati con il solo consenso della parte costituente”. 660 i Contratti 7/2015 Giurisprudenza I singoli contratti Si è quindi al cospetto di un negozio sostanzialmente privo di causa, di una segregazione fine a se stessa, in cui il programma negoziale coincide di fatto con il suo effetto. Oltre ad essere privo di causa realmente giustificatrice, questo programma negoziale non persegue comunque interessi meritevoli di tutela. Nell’accezione offerta nei provvedimenti di questo giudice tavolare (5), la meritevolezza di interessi, richiamata in vita dal frettoloso legislatore del 2006 dopo che l’unico riferimento, contenuto nell’art. 1322 comma 2 cod. civ., era rimasto in sonno per oltre 60 anni, va identificata nell’idoneità del programma negoziale al raggiungimento di uno scopo lecito, che non sia altrimenti raggiungibile dalle parti nell’espletamento della loro autonomia negoziale mediante l’utilizzo di strumenti tipici, ancorché composti o collegati. Appartiene invero ormai alla storia della dottrina civilistica italiana la considerazione che il legislatore fascista, nel coniare il giudizio di meritevolezza di interessi, intendeva assecondare il modello nazionalsocialista che, tramite l’utilizzazione delle clausole generali, aveva lo scopo di portare all’interno dei rapporti privatistici principi politici vagamente metalegali. Con la fine dell’ordinamento corporativo, la sopravvivenza della disposizione dell’art. 1322, comma 2, c.c. si deve probabilmente al mancato rinvenimento in essa di quei termini più politicizzati e più letteralmente individuabili, presenti nella legislazione fascista, di cui fece giustizia il decreto luogotenenziale n. 287 del 1944; non di meno, a livello interpretativo, da subito la dottrina negò qualsiasi autonoma rilevanza a questa pseudo-clausola generale, non ultimo perché “si presterebbe a meraviglia a mettere i contraenti a discrezione del giudice, il quale potrebbe togliere valore ad ogni contratto valido, col pretesto che il suo fine non è socialmente apprezzabile”. Alla lettura abrogativa della norma, operata negli anni ’50 e ’60 dello scorso secolo, che unanimemente lo si ritenne un doppione dell’art. 1343, si affiancò per un certo momento quella offerta dalla varie teorie che miravano ad una funzionalizzazione delle posizioni giuridiche individuali, quali la proprietà, l’impresa e l’autonomia privata: si sosteneva che la clausola di utilità sociale o di meritevolezza dell’interesse poteva permettere all’interprete di subordinare l’azionabilità della promessa contrattuale al preventivo accertamento della positiva rispondenza dell’iniziativa contrattuale a finalità superindividuali. Benché que- ste finalità venissero identificate in valori costituzionali, tuttavia rimase ferma l’opposizione di chi riteneva che la norma potesse essere strumentalizzata dai giudici, e di chi riteneva ingenua la credenza di un possibile impiego della regola. Senza volere arrivare a condividere l’opinione secondo cui la lettura che piega l’autonomia negoziale al perseguimento dei valori espressi nella costituzione non costituisce altro se non “la versione riveduta e corretta della ricordata concezione fascista del negozio, quale strumento di autonomia finalizzato alla realizzazione di interessi sociali”, sta di fatto comunque che tra autonomia privata ed utilità sociale - come è stato osservato - esiste una netta distinzione di piani tra loro non interferenti né strumentali: la prima è strumento di interessi privati e non deve essere per principio ed in ogni caso subordinata agli interessi sociali. Se ne conclude che sarebbe allora eccessivo pretendere che i privati comprimano il proprio potere di autonomia in ragione dell’utilità sociale, anche perché la valutazione dell’utilità sociale presuppone delle conoscenze e delle informazioni che normalmente i privati non possono avere. È quindi questo il contesto giuridico nel quale il legislatore, affettato e contraddittorio (6), ha partorito, inattesa all’infuori di una ristretta cerchia di addetti ai lavori, la norma in oggetto. Lo sforzo che allora si può fare, ed è stato fatto altre volte nei citati provvedimenti, è quello di obiettivizzare la meritevolezza di interessi, per identificarla nell’idoneità del programma negoziale al raggiungimento di uno scopo lecito, il quale non sia altrimenti raggiungibile dalle parti nell’espletamento della loro autonomia negoziale mediante l’utilizzo di strumenti tipici, ancorché composti o collegati. In ultima analisi, la ricerca della meritevolezza di interessi viene a coincidere con la verifica dell’esistenza di un programma negoziale che sia effettivo e che non si concreti nelle sola segregazione. Quanto è stato affermato per un negozio atipico come il trust, invero, vale anche per il vincolo di destinazione di cui si assume valenza negoziale: si deve ricordare infatti che l’art. 2645 ter cod. civ. impone espressamente (7) la individuazione di una meritevolezza che, invece, è data per presunta qualora si utilizzino schemi negoziali tipici. Questo elemento viene così ad integrare la causa concreta dell’atto di destinazione, quel programma negoziale che altrimenti rimarrebbe incompleto e non meritevole di tutela. (5) I principali provvedimenti sono quelli sub g.n. 10804/05 del 23 settembre 2005; g.n. 3996/06 del 7 aprile 2006; g.n. 1912/2007 del 19 settembre 2007, tutti pluriediti e commentati da dottrina, ma può essere anche richiamato il recente reclamo tavolare sub R.C.C. 3970/2013, anch’esso edito. (6) Desterà forse curiosità sapere che la II Commissione Permanente Giustizia del Senato, in sede consultiva, durante l’esame del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, in data 28 giugno 2005, aveva espresso parere negativo sul testo del futuro art. 2645 ter c.c., anche e soprattutto sul presupposto della inutilità del requisito della meritevolezza di interessi, dacché “secondo la dottrina e la giurisprudenza dominanti, il giudizio di meritevolezza di cui al citato art. 1322 coincide sostanzialmente con l’accertamento di non contrarietà del negozio realizzato alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume e non implica, di conseguenza, alcuna valutazione circa l’utilità sociale dell’atto”. In forza di queste considerazioni il Presidente proponeva alla Commissione si stralciare dall’articolato l’art. 27, e cioè l’odierno art. 2645 ter c.c. Così fu fatto con votazione unanime, comprese le opposizioni parlamentari. Il testo veniva però ripescato ed inserito di peso in un diverso contesto normativo, quello del c.d. Decreto “mille proroghe”. (7) Mentre, invece, per il trust l’esigenza di una meritevolezza di interessi è connaturale alla sua atipicità. i Contratti 7/2015 661 Giurisprudenza I singoli contratti Ecco quindi che solo qualora il piano causale [“sintesi degli interessi reali che il contratto stesso è diretto a realizzare (al di là del modello, anche tipico, adoperato). Sintesi (e dunque ragione concreta) della dinamica contrattuale”] sia altrimenti irrealizzabile sarà allora possibile ricorrere ad un atto di destinazione. E ciò sempre dando per ammesso che di atto negoziale autonomo si tratti, e non invece di un mero piano effettuale, come si continua a ritenere, da agganciare in modo “opportunistico” ad altri schemi negoziali, traslativi o meno. Nella specie, ricorrendo ad un ordinario contratto costitutivo di usufrutto, con previsione di elementi accessori quali il termine o la condizione idonei a veicolare i motivi addotti, sia la disponente che la beneficiaria potevano vedere ugualmente regolati i propri interessi. In ogni caso, l’intento della disponente, qualora sussistesse un programma negoziale degno di questo nome, rimarrebbe comunque meramente egoistico e solo di- chiaratamente altruistico, essendo la stessa libera di amministrare i beni in qualsiasi modo, e di disporne senza alcuna legittima aspettativa in capo alla beneficiaria. In ultima analisi, il programma negoziale viene a coincidere con l’effetto di segregazione, come sopra delineato. visto il R.D. 28 marzo 1929 n. 499 con l’allegata L.T. e successive modificazioni e integrazioni e in particolare gli art. 26 e 99 L.T.; P.Q.M. ORDINA annotare il rigetto della domanda stante la nullità dell’atto di destinazione per difetto di causa con conseguente sua annotazione presso i cc.tt. 1° delle PP.TT. 7439 del C.C. di Rozzol e 31523 del C.C. di Trieste. IL COMMENTO di Paolo Romeo (*) Il giudice triestino è chiamato nuovamente a occuparsi del vincolo di destinazione, cogliendo l’occasione per ribadire l’indirizzo già manifestato in passato in ordine alla portata normativa del disposto dell’art. 2645 ter c.c., che rappresenterebbe la formalizzazione dell’effetto giuridico di destinazione e non avrebbe, per contro, connotati tali da poter assurgere, nemmeno parzialmente, a norma di natura sostanziale. In questa cornice il giudice tavolare, attraverso un ragionamento per absurdum in ordine all’ipotizzabilità di un atto negoziale di destinazione, giunge a un inquadramento della causa destinatoria che risente di una siffatta petizione di principio; viene, infatti, posto l’accento più sul profilo della segregazione patrimoniale che su quello della destinazione, la quale, invece, ne rappresenta un prius logico, oltre che giuridico. Peraltro, anche l’indagine giudiziale in ordine alla meritevolezza degli interessi, nell’accolta interpretazione dell’art. 1322, comma 2, c.c. quale giudizio di mera liceità, sembra cadere in un duplice equivoco: da un lato, la presunzione di meritevolezza di cui sarebbero connotati i negozi tipici e, dall’altro lato, la pretesa residualità del vincolo di destinazione, peraltro avanzata da altra giurisprudenza di merito in tema di fondo patrimoniale. La decisione del Tribunale triestino si inserisce, come confermato dal percorso argomentativo del giudice, nel solco già tracciato da una precedente pronuncia del medesimo Tribunale (1), nella quale si ribadiva la pretesa connotazione di disposizione sugli effetti - e non sulla fattispecie - dell’art. 2645 ter c.c., nonché, quale logico corollario e presupposto, “il necessario veicolo di schemi negoziali tipici o atipici”. Sullo sfondo di tale provvedimento giudiziale si scorge come il vincolo di destinazione, nonostante la non recentissima positivizzazione e (*) N.d.R.: il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di Valutazione. (1) V. Trib. Trieste - Ufficio del giudice tavolare, 7 aprile 2006 (decreto), in Notariato, 2006, 539 ss., con nota di Calisti, L’atto di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ. non esiste? Brevi considerazioni a margine della pronuncia del tribunale di Trieste in data 7 aprile 2006, e in Riv. not., 2007, 367 ss., con nota di Matano, I profili di assolutezza del vincolo di destinazione: uno spunto ricostruttivo delle situazioni giuridiche soggettive; per altra giurisprudenza di merito, si veda altresì: Trib. Reggio Emilia 22 giugno 2012 (decreto), in Giur. it., 2012, 2274 ss., con nota di Calvo, Trust e vincoli di destinazione: “conferire” vuol dire trasferire?; Trib. Reggio Emilia 12 maggio 2014 (ordinanza), in Riv. not., 2014, 1261 ss., con nota di Bellinvia, Destinazione non traslativa e meritevolezza dell’interesse familiare: nota a Trib. Reggio Emilia, ord. 12 maggio 2014; per un’analisi ragionata degli orientamenti giurisprudenziali in ordine al vincolo di destinazione v. Di Landro, I vincoli di destinazione ex art. 2645ter c.c. Alcune questioni nell’interpretazione di dottrina e giurisprudenza, in Riv. dir. civ., 2014, 727 ss. Premessa 662 i Contratti 7/2015 Giurisprudenza I singoli contratti la copiosa letteratura in materia (2), non pare aver ancora trovato né una limpida collocazione dogmatica né, di riflesso, un delineato campo applicativo. Questa è la ragione per la quale prima di esaminare le due principali questioni affrontate dal Tribunale, vale a dire la causa del vincolo di destinazione e la meritevolezza degli interessi sottesi, può risultare utile richiamare, in brevi cenni introduttivi, i tratti generali dell’istituto in esame. Il vincolo di destinazione Il c.d. “vincolo di destinazione” è stato disciplinato dal legislatore nell’impianto codicistico all’art. 2645 ter c.c. (3), seguendo una ormai invalsa “tecnica” (4) legislativa che, per un verso (secondo la tesi che qui si sostiene), conduce all’introduzione di norme sostanziali (5) - quantomeno parzialmente, come si dirà più oltre - nell’ambito delle norme pubblicitarie (6), e, per altro verso, sembra più preoccuparsi degli effetti rispetto a una regola(2) Senza pretesa di esaustività si segnalano: Bellomia, La tutela dei bisogni della famiglia, tra fondo patrimoniale e atto di destinazione, in Dir. famiglia, 2013, 698 ss.; M. Bianca (a cura di), La trascrizione dell’atto negoziale di destinazione, Milano, 2007; Calvo, Trust e vincoli di destinazione: “conferire” vuol dire trasferire?, cit.; Ceolin, Il punto sull’art. 2645-ter c.c. a cinque anni dalla sua introduzione, in Nuova giur. civ. comm., 2011, 358 ss.; Consiglio Nazionale del Notariato, Atti di destinazione - Guida alla redazione, Studio n. 357-2012/C; Fusaro, Prospettive di impiego dell’atto di destinazione per i conviventi, in Riv. not., 2014, 1 ss.; Gazzoni, Osservazioni sull’art. 2645-ter c.c., in Giust. civ., 2006, 165 ss.; La Porta, L’atto di destinazione di beni allo scopo trascrivibile ai sensi dell’art. 2645-ter c.c., in Riv. not., 2007, 1069 ss.; Morace - Pinelli, Tutela della famiglia e dei soggetti deboli mediante la destinazione allo scopo, in Riv. dir. civ., 2013, 1365 ss.; Palermo, I negozi di destinazione nel sistema di diritto positivo, in Rass. dir. civ., 2011, 82 ss.; G. Perlingieri, Il controllo di “meritevolezza” degli atti di destinazione ex art. 2645-ter c.c., in Notariato, 2014, 11 ss.; Petrelli, La trascrizione degli atti di destinazione, in Riv. dir. civ., 2006, 152 ss.; R. Quadri,, L’art. 2645-ter e la nuova disciplina degli atti di destinazione, in Contr. e impr., 2006, 1717 ss.; Romano, Vincolo testamentario di destinazione ex art. 2645-ter c.c.: spunti per ulteriori riflessioni, in Notariato, 2014, 66 ss.; Riganti, La separazione patrimoniale nell’ordinamento italiano: il fondo patrimoniale, gli atti destinazione e il trust, in Nuovo dir. soc., 2013, 68 ss.; Risso Risso, Una lettura dell’art. 2645-ter c.c. Luci ed ombre, in Trusts e attività fiduciarie, 2013, 22 ss.; Saraceno, Destinazione dei beni e tutela dei legittimari, in Riv. not., 2013, 1047 ss.; Torroni, Vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c.: un tentativo d’inquadramento sistematico con lo sguardo rivolto al codice civile, in Riv. not., 2013, 471 ss. (3) L’introduzione di tale disposizione è frutto dell’art. 39 novies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 (c.d. “decreto milleproproghe”) dell’art. 2645 ter c.c., convertito con modificazioni nella L. n. 51/2006. Si condividono sul punto le perplessità di Gazzoni, Osservazioni sull’art. 2645-ter c.c., cit., 165, il quale apostrofa come “misteriosi” i motivi che hanno indotto il legislatore ad avvalersi della legge di conversione di un decreto omnibus per dare cittadinanza a una simile norma, che, a parere di chi scrive, è frutto altresì di una scarsa visione sistemati- i Contratti 7/2015 mentazione sistematica della fattispecie. In altri termini, si ha maggior riguardo alla realtà fenomenica piuttosto che a una compiuta positivizzazione della stessa in termini giuridici (7). Tuttavia, preso atto del vigente dato letterale del disposto legislativo, l’interprete non può far altro che affidarsi agli strumenti ermeneutici a sua disposizione al fine di comprendere se e in che misura il legislatore minus dixit quam voluit. L’art. 2645 ter c.c. espressamente consente la trascrizione degli atti in forma pubblica aventi ad oggetto la destinazione patrimoniale di beni immobili o mobili registrati volta alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela secondo il disposto dell’art. 1322, comma 2, c.c. che siano riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche, - per una durata non superiore alla vita del beneficiario o non superiore a novanta anni - destinazione che altresì comporta, quale proprio elemento caratterizzante, la segregazione patrimoniale dei suddetti beni dal patrimonio ca dell’ordinamento giuridico. (4) Invero poco sembra esserci di tecnico in una tale prassi, la quale, mettendo da parte la tradizione continentale di normazione sintetica, volta a una disciplina del fenomeno in termini di fattispecie astratta, sposta il proprio baricentro verso una normazione di tipo rimediale, la quale viene spesso accolta all’interno di testi normativi che non si contraddistinguono di certo per omogeneità e coerenza sistematica. (5) Sufficientemente affermato in dottrina è l’orientamento che qualifica la norma in questione come intesa a regolare elementi sostanziali della fattispecie presupposta. In tal senso v. per tutti Consiglio Nazionale del Notariato, Atti di destinazione, cit.; Baralis, Prime riflessioni in tema di art. 2645-ter c.c., in Quaderni della Fondazione Italiana del Notariato, 2007, 131 ss.; M. Bianca, Novità e continuità dell’atto negoziale di destinazione, in La trascrizione dell’atto negoziale di destinazione, cit.; Gazzoni, Osservazioni sull’art. 2645-ter c.c., cit.; Ghironi, La destinazione di beni ad uno scopo nel prima dell’art. 2645-ter c.c., in Riv. not., 2011, 1085 ss.; contra v. Manes, La norma sulla trascrizione è, dunque, norma sugli effetti, in Contr. e impr., 2006, 626 ss. (6) Un recente paragone in tal senso può essere rinvenuto nell’accoglimento all’interno dell’art. 2643 c.c. (i.e. comma 2 bis) dei cc.dd. “diritti edificatori”, locuzione che ha senz’altro il pregio di abbracciare al proprio interno una vasta moltitudine di fattispecie, ma che pecca di una disciplina di diritto sostanziale volta a tracciarne compiutamente i contorni, anche alla luce degli orientamenti espressi in merito dalla precedente dottrina, in particolare sulla c.d. “cessione di cubatura”; sul punto v. ex multis Trapani, I diritti edificatori, in Riv. not., 2012, 775 ss. (7) Quale esempio di un tale modus operandi può citarsi la riforma apportata al Codice del Consumo dal D.Lgs. n. 79/2011 (c.d. “Codice del turismo”) in tema di multiproprietà; con tale intervento il legislatore si è limitato a trasfondere nel testo legislativo nazionale quanto s tabilito dalla Dir. 2008/122/CE, la quale descriveva la fattispecie più in termini fenomenici e fattuali piuttosto che giuridici, dovendo d’altronde tener conto delle diversità esistenti tra i vari ordinamenti degli Stati membri. 663 Giurisprudenza I singoli contratti del disponente (rectius “conferente”). La disposizione, pur nella sua scarna formulazione, ha senz’altro il pregio di dare rilevanza esterna al vincolo di destinazione mediante lo strumento pubblicitario, rendendolo opponibile ai terzi, effetto necessario perché possa attuarsi la citata separazione patrimoniale (8). Con riferimento a quest’ultima, il legislatore diversamente da quanto fatto in passato con riguardo ai fenomeni di segregazione patrimoniale conosciuti al nostro ordinamento (9) - non ha operato una preselezione degli interessi che la giustificano. L’art. 2645 ter c.c. non tipizza dal punto di vista degli interessi sottesi quali giustifichino la segregazione patrimoniale, ma affida tale compito all’autonomia dei privati operando il già citato rinvio all’art. 1322, comma 2, c.c., - peraltro oggetto di censura da parte del giudice triestino - del quale si darà conto nel prosieguo. In altri termini, quantomeno a livello descrittivo e nonostante tutte le relative incertezze, il vincolo di destinazione rappresenta un sintomo di tipizzazione di una fattispecie, definibile come “atto di destinazione”, con contenuto atipico (10). La tipizzazione consiste nella codificazione (seppur parziale) dell’atto negoziale di destinazione, il cui contenuto è rimesso all’autonomia privata soggetta al vaglio del giudizio di meritevolezza. Invero, quanto appena affermato, postula l’accoglimento della tesi - contraria a quella sostenuta dal Tribunale - per la quale l’art. 2645 ter c.c., nonostante la sua collocazione sistematica all’interno delle norme dettate in materia di trascrizione (peraltro di beni immobili), sia una norma regolatrice di profili sostanziali della fattispecie negoziale (11) dell’atto di destinazione (12). Fatta questa premessa, il tratto saliente dell’imposizione del vincolo è senz’altro la destinazione patrimoniale a uno scopo meritevole di tutela, che costituisce un prius logico rispetto all’effetto della separazione patrimoniale. Tuttavia, una tale affermazione risulterebbe tautologica e priva di portata giuridica ove non ci si interroghi sul concreto significato di destinazione, e soprattutto sull’incidenza che la stessa ha sia sul piano soggettivo che sul piano oggettivo. Sotto un profilo ricostruttivo, la destinazione è da enuclearsi tra le facoltà che competono al titolare del diritto reale nell’ambito del proprio potere di disposizione, che può realizzarsi, come già rilevato dalla migliore dottrina di teoria generale (13), o come attribuzione, da intendersi quale assegnazione di un vantaggio reale o personale ad altri, o come finalizzazione ad uno scopo, vale a dire come destinazione (14). Per utilizzare una metafora, si potrebbe pensare alla destinazione come al fascio di luce che attraversa un prisma, risultandone scomposta in più direzioni, nella specie rappresentate dal conferente, dal beneficiario e dai terzi, siano essi aventi causa (8) Per completezza si segnala che non vi è unanimità di opinioni in dottrina circa il ruolo rivestito dalla pubblicità del vincolo stipulato ai sensi dell’art. 2645 ter c.c., ossia se alla stessa debba riconoscersi efficacia dichiarativa ovvero costitutiva. In altri termini e con uno sguardo più ampio, se il vincolo di destinazione preesista alla sua pubblicizzazione con effetti obbligatori inter partes ovvero sia proprio lo strumento pubblicitario a dotarlo di quel livello minimo di dignità giuridica tale da poter ricevere il riconoscimento dell’ordinamento, con effetti non solo inter partes, ma anche verso i terzi; per un’approfondita disamina v. Baralis, Prime riflessioni in tema di art. 2645-ter c.c., cit., 147 ss., e richiami ivi effettuati, il quale sostiene la natura di pubblicità dichiarativa dell’art. 2645 ter c.c., con la conseguente preesistenza del vincolo alla trascrizione; nello stesso senso Petrelli, La trascrizione degli atti di destinazione, cit., 191; contra v. ex multis Torroni, Vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c., cit., 485-486. (9) A titolo di esempio basti pensare al fondo patrimoniale ai sensi degli artt. 167 c.c. ss., il quale, oltre a essere circoscritto alla seppur vaga espressione “bisogni della famiglia”, è analiticamente disciplinato quanto a presupposti soggettivi e oggettivi, nonché con riferimento alla vita fisiologica del fondo stesso. A ulteriore esempio possono citarsi senz’altro i patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447 bis c.c. ss., per i quali il legislatore espressamente prevede limiti sia sul piano qualitativo che quantitativo. (10) In tal senso v. Morace - Pinelli, Tutela della famiglia e dei soggetti deboli mediante la destinazione allo scopo, cit., 1378; Di Majo, Il vincolo di destinazione tra atto ed effetto, in La trascrizione dell’atto negoziale di destinazione, cit., 17, il quale rileva che “attraverso, in buona sostanza, una regola sulla pubblicità del vincolo ... si perviene a rendere tipica una volontà destinatoria”. (11) Sulla natura negoziale dell’atto di destinazione si riportano le condivisibili parole di Russo, Il negozio di destinazione di beni immobili o di mobili registrati (art. 2645 ter c.c.), in Vita not., 2006, 1239, secondo cui, comportando i vincoli di destinazione “una incidenza sul contenuto del diritto di proprietà, gli stessi vincoli non possono che derivare da una dichiarazione di volontà del titolare del diritto. E nel nostro sistema una dichiarazione di volontà, produttiva di un effetto giuridico (nella specie, la destinazione del bene), costituisce un atto negoziale”. (12) V. nt. 5. (13) Bekker, Zur Lehre vom Rechtssubjekt: Genuss und Verfugung, Zwecksatzungen, Zweckvermongen und Juristische Person, in Jherings Jahrb., 12 (1873), 60 ss.; suggestiva sul punto appare anche la ricostruzione fatta da D’Amico, La proprietà “destinata”, in Riv. dir. civ., 2014, 525 ss., il quale prospetta una ricostruzione dogmatica del vincolo di destinazione in termini di “proprietà conformata”, affermando che nell’art. 2645 ter c.c. sarebbe possibile ravvisare un potere in capo al titolare del diritto di funzionalizzare la proprietà, prevedendone modalità di godimento e di disposizione tali da realizzare interessi meritevoli di tutela. (14) Tale considerazione tornerà utile anche con riguardo al non necessario effetto traslativo dell’atto di destinazione. 664 i Contratti 7/2015 Giurisprudenza I singoli contratti (e.g. creditori) o terzi estranei, avendo rilievo ed effetti differenti. Dalla trascrizione del vincolo che soddisfi i requisiti di meritevolezza richiesti dalla norma - discende, in primo luogo, una limitazione della facoltà di godimento del bene da parte del soggetto conferente, il quale, come già sopra accennato, nell’esercizio del suo dominio sulla cosa derivante dal diritto di proprietà - o da altro diritto reale, purché compatibile per disciplina e ampiezza con lo scopo perseguito - avrebbe il potere di funzionalizzare la proprietà a uno scopo meritevole di tutela, con ciò creando una massa patrimoniale separata (15). Di riflesso, tale destinazione incide sulla sfera giuridica del beneficiario, in qualità di soggetto interessato all’attuazione del vincolo e pertanto titolare di un interesse giuridicamente tutelato (16), per il quale può agire qualunque interessato. Infine, nei confronti dei terzi, come già rilevato, la destinazione risulta opponibile per effetto della trascrizione, comportando l’efficacia nei loro confronti della limitazione di responsabilità dei beni vincolati e dei loro frutti, la cui funzione di garanzia patrimoniale risulta limitata ai debiti contratti per soddisfare lo scopo a cui la destinazione è preordinata. Ne risulta che l’assetto che viene a delinearsi è frutto del bilanciamento tra gli interessi meritevoli di tutela che il conferente intende soddisfare e gli interessi del ceto creditorio (quale categoria qualificata di terzi) a non vedere diminuita la garanzia patrimoniale generica sulla quale poter fare affidamento ai sensi dell’art. 2740 c.c., bilanciamento che si risolverà in favore dei primi - con la conse- guente segregazione patrimoniale - solo se il vincolo risulti preordinato alla soddisfazione di interessi meritevoli di tutela nel rispetto delle prescrizioni dell’art. 2645 ter c.c. (15) Significative le parole di Torroni, Vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c., cit., 486, il quale afferma che “per la durata del vincolo di destinazione, si realizza una dissociazione tra il diritto di proprietà ed il valore economico del bene destinato che viene attribuito al soggetto beneficiario della destinazione”. (16) Sulla qualificazione della posizione giuridica soggettiva del beneficiario - sulla quale si tornerà brevemente più oltre in relazione al vincolo disposto in suo favore possono distinguersi in sintesi tre orientamenti: una prima tesi, minoritaria, la configura in termini di diritto reale (Condò, L’art. 2645-ter del codice civile, in Federnotizie, 2008, 97 ss.), esponendosi, inter alia, alle critiche connesse al principio del numerus clausus dei diritti reali; in posizione intermedia si collocano invece altri Autori, i quali sostengono che al beneficiario dovrebbe riconoscersi una posizione di mera aspettativa, di interesse protetto (Matano, I profili di assolutezza del vincolo di destinazione: uno spunto ricostruttivo delle situazioni giuridiche soggettive, cit., 375; Russo, Il negozio di destinazione di beni immobili o di mobili registrati (art. 2645-ter c.c.), cit., 1251; Ghironi, La destinazione di beni ad uno scopo nel prima dell’art. 2645-ter c.c., cit., 1130); a conclusioni diametralmente opposte approda invece il terzo orientamento (v. per tutti Gazzoni, Osservazioni sull’art. 2645-ter c.c., cit., 167), il quale afferma che il beneficiario, a seguito dell’imposizione del vincolo, sarebbe titolare di una si- tuazione soggettiva personale qualificabile come diritto di credito opponibile a seguito della trascrizione ex art. 2645 ter c.c., e in tale opponibilità sarebbe proprio da ravvisare l’autentica novità della norma, vale a dire rendere opponibile ai terzi un diritto obbligatorio di credito. (17) Non è di certo questa la sede per trattare dell’annosa questione relativa alla causa del negozio giuridico, ma di certo nell’ambito dell’indagine di questo scritto si impone una necessaria premessa: qui si accoglie il concetto di causa del negozio, in particolar modo del contratto, come funzione economico-individuale (c.d. teoria della causa concreta) (v. C.M. Bianca, Diritto civile. 3. Il contratto, Milano, 2000, 452 ss.; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 2013, 807-808; in precedenza G.B. Ferri, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, Milano, 1966, 370 ss.), che tenga conto degli “interessi reali che di volta in volta il contratto è diretto a realizzare, al di là del modello tipico adoperato” (C.M. Bianca, Il contratto, cit., 452), la quale peraltro sembra confarsi all’incerta formulazione dell’art. 2645 ter c.c. Da ultimo, per una compiuta analisi critica e ricostruttiva dei problemi relativi alla rilevanza e alla funzione della causa, M. Barcellona, Della causa. Il Contratto e la circolazione della ricchezza, Torino, 2015. (18) V. nt. 1. (19) Peraltro, è il medesimo Tribunale a citare (e altresì scartare dal proprio iter ricostruttivo) un obiter espresso dalla i Contratti 7/2015 La causa del vincolo di destinazione Posto che nel nostro ordinamento vige il principio causalista per i negozi giuridici, pena la relativa nullità in sede genetica del negozio medesimo, anche l’atto di destinazione, in quanto negozio a contenuto patrimoniale, deve essere dotato di una causa, la quale, come si vedrà più oltre per completezza espositiva, si riverbera anche sulla struttura del negozio costitutivo del vincolo (17). Si tratta, piuttosto, di interrogarsi sulla possibilità di configurare un’autonoma causa di destinazione. Sul punto la risposta fornita dal Tribunale è di segno negativo. Il giudice tavolare, ponendosi peraltro in linea con un orientamento già manifestato dalla giurisprudenza di merito (18), sostiene che l’art. 2645 ter c.c. sia una norma sugli effetti e non sugli atti; pertanto, quale logico corollario di una siffatta impostazione, la destinazione non può che accedere a un altro negozio avente causa propria, tendenzialmente traslativa. Tale tesi non pare poter essere condivisa, in quanto fondata su una aprioristica petizione di principio. A ben vedere, non sembra sostenibile, come già rilevato, che l’art. 2645 ter c.c. possa qualificarsi come semplice norma sugli effetti, senza riconoscergli, con tutte le dovute cautele e le già ricordate lacune, il ruolo di norma sostanziale (19). Una norma infatti che 665 Giurisprudenza I singoli contratti avesse riguardo solo agli effetti dovrebbe avere già insita nell’ordinamento una valutazione positiva di meritevolezza della o delle fattispecie da cui simili effetti discendono (20), considerazione che mal si attaglia con la libertà contenutistica stabilita dalla norma. A ciò si aggiunga che l’accessorietà di una clausola di destinazione a un negozio avente causa propria finirebbe col dotarlo di effetti ultronei non connaturati alla causa del negozio principale, di fatto snaturandolo. Inoltre, la disciplina - oltre che dell’aspetto pubblicitario - della forma richiesta, dei beni sottoponibili a vincolo, della durata, della necessaria meritevolezza, nonché dell’azione relativa all’attuazione del vincolo medesimo non possono in concreto non ricollegarsi a profili di natura sostanziale. Ma vi è di più. In primo luogo, il dato letterale non sembra richiedere una “destinazione traslativa” (c.d. “dinamica”) (21); peraltro, e, considerando anche che l’art. 2645 ter c.c. è l’unica norma che disciplina, seppur sommariamente, l’atto di destinazione, non pare conforme ai canoni dell’ermeneutica giuridica poter ragionevolmente presumere requisiti ulteriori, che portino in concreto a una modificazione sostanziale della natura giuridica (22). In secondo luogo, sempre prendendo in considerazione il dettato normativo, non rivestirebbe particolare utilità la collocazione sistematica come autonoma disposizione che consenta la trascrizione di tali vincoli, posto che, qualora fossero delle mere pattuizioni accessorie, sarebbe sufficiente un’annotazione a margine. In terzo luogo, l’efficacia reale e non obbligatoria del vincolo sarebbe interamente assorbita dalla trascrizione dell’atto traslativo e si spiegherebbe ancor meno una previsione legislativa autonoma. In conclusione, sembra doversi propendere invece per l’esistenza di un’autonoma causa di destinazione che poggia le proprie basi sulla realizzazione degli interessi meritevoli di tutela; invero, come rilevato da acuta dottrina, non vi sarebbe una sola causa di destinazione, ma più cause di destinazione, constatata la formulazione della norma in termini di astratta indeterminatezza degli interessi perseguibili (23). A chiosa di quanto appena sostenuto, giova ribadire che il profilo ricostruttivo attinente alla causa investe la destinazione e non la segregazione, che ne rappresenta un effetto logicamente e cronologicamente successivo, come correttamente rilevato dal Tribunale. Tuttavia, non è la segregazione patrimoniale ad assurgere al rango di causa, in quanto la medesima è - e deve rimanere - confinata ad effetto della destinazione che risponda ai requisiti di meritevolezza dell’art. 2645 ter c.c., che costituiscono il lasciapassare per un atto negoziale di destinazione che possa trovare la protezione dell’ordinamento come autonomo regolamento negoziale. La ricostruzione causale dell’atto di destinazione non può che riverberarsi, inevitabilmente, sulla struttura del negozio. Infatti, a voler accogliere la tesi sostenuta dal Tribunale, ove il vincolo debba necessariamente accedere a un negozio avente causa propria, tendenzialmente traslativo/costitutiva, sembra doversi escludere la possibilità di una costituzione unilaterale. Tale considerazione offre lo spunto per affrontare - incidenter tantum - un profilo sul quale si è recentemente espressa altra giurisprudenza di merito e che appare risolutore ai fini di una corretta impostazione in ordine alla struttura negoziale adottabile: la distinzione tra autodichiarazione e autodestinazione (24), la quale pro- Suprema Corte di Cassazione (Cass., Sez. 6 T., sent. n. 3735 del 2015), la quale ha affermato che l’atto di destinazione è “un atto con effetto tipico, reale perché inerente alla qualità del bene che ne è oggetto, sia pure con contenuto atipico purché rispondente a interessi meritevoli di tutela, assurgendo per questo verso a norma sulla fattispecie”. (20) Di cui peraltro la giurisprudenza di merito che sinora si è occupata del tema non sembra fare parola, sembrando, invero, alquanto apodittica. (21) Consolidato è l’orientamento dottrinale che sostiene che l’effetto traslativo nell’ambito del vincolo di destinazione abbia carattere del tutto eventuale. V. ex multis Bellomia, La tutela dei bisogni della famiglia, tra fondo patrimoniale e atto di destinazione, cit., 707; Ceolin, Il punto sull’art. 2645-ter c.c. a cinque anni dalla sua introduzione, cit., 363; D’Errico, Le modalità della trascrizione ed i possibili conflitti che possono porsi tra beneficiari, creditori ed aventi causa del “conferente”, in Negozio di destinazione: percorsi verso un’espressione sicura dell’autonomia privata, in I quaderni della fondazione italiana del notariato, 2007, 90; Gazzoni, Osservazioni sull’art. 2645-ter c.c., cit., 166 e 174; La Porta, L’atto di destinazione di beni allo scopo trascrivibile ai sensi dell’art. 2645-ter c.c., cit., 1096; Palermo, I negozi di destinazione nel sistema di diritto positivo, cit., 82 ss.; Petrelli, La trascrizione degli atti di destinazione, cit., 165; R. Quadri, L’art. 2645-ter e la nuova disciplina degli atti di destinazione, cit., 1723; Torroni, Vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c.: un tentativo d’inquadramento sistematico con lo sguardo rivolto al codice civile, cit., 480; Troiano, L’atto negoziale di destinazione: origini dell’istituto e possibili applicazioni in favore delle pubbliche amministrazioni, in La trascrizione dell’atto negoziale di destinazione, cit., 161. (22) Senza a tacer d’altro considerare che non si troverebbe una ragione giustificatrice di una tale discrasia con altre fattispecie di destinazione patrimoniale già tipizzate, quali il fondo patrimoniale, ove è pacificamente non richiesta alcuna attribuzione con effetti traslativi nel caso in cui i beni vincolati appartengano ai coniugi in regime di comunione legale. (23) R. Quadri, L’art. 2645-ter e la nuova disciplina degli atti di destinazione, cit., 1731. (24) Vedi diffusamente Bellinvia, Destinazione non traslativa 666 i Contratti 7/2015 Giurisprudenza I singoli contratti babilmente risente delle ricostruzioni effettuate in passato con riferimento al trust (25). Sul punto, sembra necessario infatti sottolineare la differenza intercorrente tra le relative terminologie che sottendono ordini di questioni distinte. L’autodichiarazione deve intendersi riferita al momento in cui il “conferente” - per utilizzare il linguaggio normativo - imprime il vincolo di destinazione su un bene già di sua proprietà; diversa è invece la destinazione, la quale concerne il profilo di selezione degli interessi al cui soddisfacimento la destinazione stessa è rivolta, vale a dire la direzione verso cui il vincolo tende. Di qui, è facile intendere come l’autodestinazione, la quale si pone sotto un profilo dinamico di attuazione del vincolo, sia concetto ben diverso dalla autodichiarazione, la quale rappresenta un momento logicamente e cronologicamente antecedente. Alla luce di tali considerazioni, appare ragionevole che a essere vietata sia l’autodestinazione (26), in quanto la coincidenza soggettiva tra il soggetto conferente e il soggetto beneficiario non può superare il vaglio dell’interesse meritevole di tutela richiesto dall’art. 2645 ter c.c. per potersi valere della segregazione patrimoniale derogatoria del principio espresso dall’art. 2740 c.c. (27). Diversamente, secondo quanto anzidetto, non pare ricadere in analogo divieto l’autodichiarazione, quantomeno nell’accezione sopra resa di imposizione di un vincolo di destinazione su un bene di proprietà del soggetto conferente. Differentemente, proprio la confusione sovente operata dalla giuri- sprudenza di merito porta a sostenere l’inammissibilità di un negozio destinatorio puro dotato di una propria autonomia causale. La circostanza che la norma faccia espresso riferimento alla persona del “conferente” (28), non pare rilievo sufficiente per poter sostenere la necessità di un trasferimento del bene vincolato. Il riferimento al conferimento sarebbe da intendersi piuttosto quale effettuato al vincolo di destinazione impresso al bene e non al bene medesimo (i.e.: oggetto del conferimento è la destinazione, non il bene al quale la destinazione è riferita) (29). La ricostruzione innanzi operata consente quindi di ritornare, seppure brevemente, sulla questione relativa alla struttura del negozio, ossia se lo stesso debba essere necessariamente a carattere bilaterale - indipendentemente da un effetto traslativo - ovvero possa ammettersi anche un negozio unilaterale. Invero, il dato testuale non fornisce spunti interessanti, in quanto si limita a menzionare “gli atti in forma pubblica”, senza far trasparire il requisito di una convenzione tra più soggetti. Tuttavia, è probabilmente la lacunosità del dettato legislativo a non far propendere per l’una o l’altra struttura negoziale in termini escludenti per l’altra. Sembra pertanto che, come sostenuto dalla dottrina prevalente, l’atto di destinazione possa configurarsi sia come negozio bilaterale, ferma restando la non necessità di un’attribuzione patrimoniale, sia come atto unilaterale di imposizione di vincolo (30). e meritevolezza dell’interesse familiare, cit., 1264 ss. (25) È bene rammentare che il vincolo di destinazione è solo in maniera del tutto apparente simile all’istituto del trust, differenziandosene profondamente sia con riferimento alla struttura che con riguardo agli effetti; sul punto diffusamente v. ex multis Oberto, Atti di destinazione (art. 2645-ter c.c.) e trust: analogie e differenze, in Contr. e impr. Europa, 2007, 351 ss. (26) Nel corso di questo scritto si darà comunque atto di una potenziale apertura verso un’autodestinazione non esclusiva, vale a dire quando il conferente sia soltanto uno dei beneficiari. (27) In tal senso Gentili, La destinazione patrimoniale. Un contributo della categoria generale allo studio della fattispecie, in Riv. dir. priv., 2010, 62; Meucci, La destinazione di beni tra atto e rimedi, Milano, 2009, 162; Spada, Conclusioni, in La trascrizione dell’atto negoziale di destinazione, cit., 204; Torroni, Vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c., cit., 491; in senso contrario sembra propendere un illustre Autore (i.e. Oppo, Riflessioni preliminari, in La trascrizione dell’atto negoziale di destinazione, cit., 13), il quale sostiene che non vi siano argomenti sufficienti per poter escludere che la persona beneficiaria possa essere lo stesso disponente, in quanto il vincolo di destinazione è istituto definito dal fine più che dai soggetti. (28) Non può tacersi che il riferimento testuale dell’art. 2645 ter c.c., utilizzando il lemma “conferente”, sia evocativo di situazioni giuridiche attinenti alle dinamiche societarie, ove i soci sono per l’appunto tenuti ad effettuare i conferimenti ai quali si sono obbligati in sede di atto costitutivo. Tuttavia, richiamare un tale ambito, potrebbe essere fuorviante, essendo evidente come nel caso sopra richiamato il legislatore utilizzi l’espressione “conferimento” in senso tecnico, per indicare cioè uno spoglio patrimoniale da parte dei soci in favore in un altro soggetto, nella specie la costituenda società. Non pare infatti idoneo, sebbene mutatis mutandis, operare un paragone con la disciplina societaria, disciplina che, specialmente in tema di conferimenti, risulta organicamente ordinata nell’impianto codicistico. (29) In tal senso Gigliotti, Atto di destinazione e interessi meritevoli di tutela, in Nuova giur. civ. comm., 2014, 364, nt. 11; v. anche Calvo, Trust e vincoli di destinazione: “conferire” vuol dire trasferire?, cit., 2278. (30) Falzea, Riflessioni preliminari, in M. Bianca (a cura di), La trascrizione dell’atto negoziale di destinazione, cit., 3 ss.; Lupoi, Gli “atti di destinazione” nel nuovo art. 2645-ter c.c. quale frammento di trust, in Riv. not., 2006, 469; Petrelli, La trascrizione degli atti di destinazione, cit., 165; di avviso opposto è un’isolata ma autorevole opinione (Gazzoni, Osservazioni sull’art. 2645-ter c.c., cit., 145), la quale sostiene il necessario carattere bilaterale del negozio di destinazione. i Contratti 7/2015 667 Giurisprudenza I singoli contratti Il vincolo di destinazione, così come strutturato nell’impianto codicistico, richiede altresì che lo stesso risponda a un interesse meritevole di tutela, all’uopo formulando un espresso rinvio al dettato dell’art. 1322, comma 2, c.c. La portata di un tale richiamo ha acceso il dibattito dottrinale circa la connotazione da attribuire in concreto alla meritevolezza richiesta (31). Se, per un verso, vi è stato chi ha ritenuto che la meritevolezza si identificasse con la mera liceità (32) (tesi che pare condivisa dal Tribunale), per altro verso, altri Autori (33) hanno (più correttamente) ritenuto di alzare l’asticella sul giudizio di meritevolezza, dovendosi tenere a mente che l’esito positivo di un tale giudizio porta al sacrificio degli interessi dei creditori. In tale prospettiva si ritiene che la meritevolezza richiesta dall’art. 2645 ter c.c., pur richiedendo una prodromica valutazione di liceità, non possa arrestarsi a questa, ma debba necessariamente condurre a un quid pluris idoneo a giustificare l’effetto segregativo (34). Più in particolare, una lettura sistematica conduce a ritenere che il vincolo debba attenersi a uno scopo specifico per un interesse (quantomeno prevalentemente) (35) altrui, operando altresì una valutazione (di difficile attuazione per il pubblico ufficiale rogante) di bilanciamento tra l’interesse del beneficiario alla destinazione e gli interessi del ceto creditorio (36). Fatta questa premessa, non pare potersi condividere il punto di vista espresso dal giudice tavolare, il quale, nell’accogliere la visione del richiamo all’art. 1322, comma 2, c.c. quale giudizio di mera liceità, sembra cadere in un duplice equivoco: da un lato, la presunzione di meritevolezza di cui sarebbero connotati i negozi tipici e, dall’altro lato, la pretesa residualità del vincolo di destinazione, peraltro avanzata da altra giurisprudenza di merito in tema di fondo patrimoniale (37). Sebbene non possa tacersi che tali aspetti abbiano dato adito a non sopiti dibattiti, le considerazioni che seguono proveranno a fornire un quadro, seppur sommario, circa la difficoltà di accogliere siffatte conclusioni. Con riferimento al primo dei due rilievi, sulla scorta dell’accoglimento della teoria della c.d. causa in concreto (38), suffragata altresì dalla recente giurisprudenza di legittimità (39), oltreché dal medesimo giudice tavolare (nelle sue premesse), la presunzione di meritevolezza che assisterebbe gli schemi negoziali tipici viene minata alle sue fondamenta. Infatti, a voler diversamente opinare, si dovrebbe concludere che il legislatore abbia codificato l’art. 1343 c.c., dettato in tema di illiceità della causa, per i soli negozi atipici, il che sembra essere quantomeno singolare. La valutazione di meritevolezza non può arrestarsi a un aprioristico giudizio presuntivo sul negozio in concreto posto in essere, ma deve indagare gli interessi perseguiti dalla parti in relazione al singolo caso e prescindendo dallo schema negoziale prescelto (40), sia esso tipico o atipico, collegato o misto. (31) Per una ragionata analisi dei vari orientamenti assunti dalla dottrina sul punto si rinvia ad Amadio, Note introduttive L’interesse meritevole di tutela, in Studio n. 357-2012/C, cit., 50 ss.; più di recente Bellinvia, Destinazione non traslativa e meritevolezza dell’interesse familiare, cit., 1269 ss. (32) Così Falzea, Riflessioni preliminari, cit., 7; Gentili, La destinazione patrimoniale. Un contributo della categoria generale allo studio della fattispecie, cit., spec., 66 ss. (33) G. Perlingieri, Il controllo di “meritevolezza” degli atti di destinazione ex art. 2645-ter c.c., cit., 13 ss.; La Porta, L’atto di destinazione di beni allo scopo trascrivibile ai sensi dell’art. 2645-ter c.c., cit., 1091 ss.; per un’ampia disamina sul concetto di meritevolezza si rinvia a Rossi, Alcune riflessioni sulla nozione di meritevolezza dell’art. 1322 del codice civile. L’art. 2645-ter c.c., in Riv. not., 2010, 621 ss. (34) G. Perlingieri, op. ult. cit., 14, il quale rileva che liceità e meritevolezza si pongono su due piani distinti, in quanto la mancanza della prima conduce a un giudizio di nullità, mentre la mancanza della seconda implica “una destinazione valida ed efficace tra le parti, ma manchevole della separazione patrimoniale”. Non può escludersi con un giudizio aprioristico la possibilità di una fattispecie contrattuale che, sebbene lecita (in quanto non contraria a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume), risulti in concreto immeritevole di tutela da parte dell’ordinamento. Nel senso che il giudizio di meri- tevolezza “non possa risolversi in un appiattimento nel giudizio di mera liceità ma, in conformità al sistema della destinazione del patrimonio ad uno scopo”, ma esprima “il punto di equilibrio tra le finalità destinatorie e la tutela del credito” v. M. Bianca, Novità e continuità dell’atto negoziale di destinazione, in La trascrizione dell’atto negoziale di destinazione, cit., 32. (35) In senso di apertura verso una possibile coincidenza soggettiva tra costituente e beneficiario v. Oppo, Riflessioni preliminari, in La trascrizione dell’atto negoziale di destinazione, cit., 13; Petrelli, La trascrizione degli atti di destinazione, cit., 177. (36) Oltreché a una indiscutibile limitazione del potere dispositivo del proprietario, destinato a incidere sulla commerciabilità del bene. (37) Il riferimento è a Trib. Reggio Emilia 12 maggio 2014 (ordinanza), in Riv. not., 2014, 1261, in ispecie nella parte in cui si asserisce che il reclamante avrebbe dovuto fornire un’adeguata spiegazione circa l’adozione del vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. quale strumento ultimo di tutela del nucleo familiare, come a lasciar intendere l’esistenza di percorribili alternative. (38) V. nt. 17. (39) Da ultimo Cass., Sez. III, sent. 20 marzo 2012, n. 4372, reperibile in I contratti, 2012, 769 ss. (40) C.M. Bianca, Il contratto, cit., 452. La valutazione di meritevolezza e la presunta residualità del vincolo di destinazione 668 i Contratti 7/2015 Giurisprudenza I singoli contratti Pertanto, confutando la teoria per la quale la causa e la conseguente valutazione di meritevolezza si risolve nella sua funzione economico-sociale, la quale sarebbe cristallizzata per ogni contratto normativamente tipizzato, e invece accogliendo l’orientamento che la identifica con la sintesi degli interessi reali che il singolo, specifico contratto è diretto a realizzare (41), la prima obiezione del Tribunale non sembra condivisibile. Orbene, onde poter analizzare il secondo profilo messo in luce dal giudice triestino, vale a dire la pretesa residualità dello strumento destinatorio, si rende opportuna una preliminare digressione, dai risvolti tutt’altro che puramente teorici, in ordine alla posizione giuridica soggettiva - in particolar modo in ordine a un eventuale potere dispositivo che l’imposizione di un vincolo di destinazione fa sorgere in capo al soggetto beneficiario (42). È infatti dalla positiva (ove possibile) risoluzione di un tale quesito, che molte delle ombre sul vincolo di destinazione potrebbero trovare soluzione, posto che solo ove le posizioni giuridiche e gli effetti scaturenti dagli strumenti giuridici astrattamente adottabili dalle parti per perseguire i propri interessi siano (almeno in parte) sovrapponibili, può effettivamente parlarsi di una concorrenza - e di un’eventuale gerarchia - tra istituti. Prendendo le mosse dal caso concreto oggetto del provvedimento che si annota - all’uopo muovendo una censura all’autonomia contrattuale, così per come riportata nel provvedimento medesimo la costituzione di un vincolo di destinazione secondo lo schema della destinazione non traslativa (c.d. “pura”) non sembra ragionevolmente poter far sorgere in capo al beneficiario facoltà ascrivibili a un diritto reale (tipico). Ora, la previsione dell’atto, diretta a consentire che l’atto sottoposto al vaglio del giudice consentisse expressis verbis che i beni oggetto del vincolo potessero “essere utilizzati come investimento immobiliare, …, ovvero dato in locazione”, sembra ambire alla dotazione in capo alla beneficiaria di poteri dominicali propri del titolare del diritto di proprietà o quantomeno di un diritto reale minore compatibile con tali finalità, attribuendo una legittimazione a disporre che, sul piano dogmatico, pare difficilmente ravvisabile. Solo in parte diversa è la situazione che si verrebbe a delineare in caso di destinazione traslativa, dovendosi all’uopo distinguere a seconda che la parte cessionaria sia un soggetto “terzo” attuatore ovvero il beneficiario medesimo. Nel primo caso, infatti, dal punto di vista del soggetto beneficiario (o, per meglio dire, dell’ampiezza dei suoi poteri di disposizione e della relativa legittimazione), poco sembra mutare, in quanto, ove la proprietà del bene vincolato venga strumentalmente attribuita a un attuatore, quest’ultimo sarà il soggetto legittimato ad esercitare le facoltà dominicali di disposizione in attuazione del vincolo. Solo nel secondo caso prospettato il soggetto beneficiario sarebbe realmente legittimato a compiere atti di disposizione, sempre soggiacendo al limite di attuazione del vincolo, ma, a ben vedere, tale legittimazione non deriverebbe dalla posizione giuridica di beneficiario della destinazione, bensì dalla posizione di cessionario del diritto reale sul bene vincolato a mezzo di una disposizione patrimoniale avente causa autonoma, sebbene strumentale al vincolo. Quanto appena detto appare sostenibile nella misura in cui, invece, non voglia scorgersi nel vincolo di destinazione ex se qualcosa di più di una mera pretesa obbligatoria (come si dirà più oltre), connotando la situazione giuridica del beneficiario quale diritto reale sui generis, che, da un punto di vista meramente descrittivo, potrebbe definirsi come nominato (visto che sarebbe il legislatore a farne menzione), ma atipico (nei contenuti). Il dato normativo, tuttavia, non fornisce allo stato dell’arte indici esaustivi tali da dirimere compiutamente tale questione limitandosi ad attribuire al beneficiario (e a chiunque abbia interesse) una pretesa attuativa del vincolo, evocando all’interprete concetti che si attagliano più al piano obbligatorio che al piano reale (43). Ciò posto, il giudice triestino ha ritenuto che, nel caso di specie, fosse irragionevole “scomodare” il vincolo di destinazione, rilevando che gli interessi tanto della conferente quanto della beneficiaria avrebbero potuto essere raggiunti per il tramite di un negozio costitutivo di usufrutto opportunamente strutturato; ma può il vincolo di destinazione, per come pensato (forse) dal legislatore essere relegato a tale residualità, o comunque porsi in una sorta di regime concorrenziale con gli altri istituti codificati dal nostro ordinamento? La risposta più (41) Sul punto v. Diener, Il contratto in generale, Milano, 2011, 343 ss. (42) Sulle posizioni dottrinarie espresse sul punto, vedi sommariamente nt. 16. (43) Cfr. Petrelli, La trascrizione degli atti di destinazione, cit., 203, il quale non dubita che da tale richiamo si evinca la natura personale, e non reale, del diritto del beneficiario. i Contratti 7/2015 669 Giurisprudenza I singoli contratti convincente pare essere di segno negativo, ma necessita di alcune precisazioni e di molta cautela. Tale soluzione infatti postula l’accoglimento della tesi secondo cui nell’art. 2645 ter c.c. è ravvisabile un barlume di codificazione di un atto negoziale di destinazione con una causa propria, idonea financo a sorreggere l’eventuale effetto traslativo (44). Accolta questa premessa, si rileva come l’atipicità del vincolo non risieda tanto nello strumento in sé, quanto piuttosto nell’alveo degli interessi meritevoli di tutela concretamente perseguibili, senza tuttavia prescindere dai concetti di titolarità e legittimazione tipici dei diritti soggettivi. Sono infatti gli interessi che superino il vaglio di meritevolezza richiesto dalla disposizione normativa a sorreggere la causa destinatoria e a conformare il vincolo. Viceversa, il considerare l’art. 2645 ter c.c. quale regolamentazione di un effetto ha portato il giudice a una prospettazione che - sebbene probabilmente condivisibile nelle conclusioni finali - appare fuorviante. Il diritto di usufrutto, infatti, per quanto in concreto idoneo a soddisfare alcuni degli interessi perseguiti dalla conferente (e.g. godimento, possibilità di futura locazione da parte della beneficiaria) non può in astratto considerarsi in concorrenza con il vincolo di destinazione, posto che gli effetti, specie nel caso di destinazione non traslativa, sono profondamente diversi, sia sotto il profilo della posizione giuridica del beneficiario che sul piano della segregazione patrimoniale che la destinazione meritevole di tutela comporta. Un profilo di concorrenza potrebbe allora semmai rinvenirsi nella misura in cui si accolga la ricostruzione che postula la posizione giuridica del beneficiario del vincolo di destinazione in termini di diritto reale sui generis, posto che vi sarebbe comunque, inter alia, l’effetto segregativo connaturato alla destinazione a rendere quantomeno difficoltosa un’astratta sovrapponibilità. Non è infatti all’usufrutto che bisogna volgere lo sguardo per ipotizzare situazioni di concorrenza tra il vincolo di destinazione e altri istituti, quanto piuttosto a fattispecie che realizzano, inter alia, un effetto di segregazione patrimoniale analogo, nonché portatrici di una valutazione positiva di meritevolezza degli interessi sottesi operata ex ante da parte dello stesso legislatore, quali il fondo patrimoniale. È stato con riguardo a quest’ultimo istituto che la dottrina e, in parte, la giurisprudenza (45), hanno avuto modo di indagare in ordine alla sovrapposizione di disciplina venutasi a creare con l’introduzione dell’art. 2645 ter c.c. Il fondo patrimoniale (46) è infatti la fattispecie, sorta sulle ceneri del patrimonio familiare, che il legislatore della riforma del diritto di famiglia del 1975 ha predisposto per “far fronte ai bisogni della famiglia” (art. 167, comma 1, c.c.), potendovi uno o ambedue i coniugi, o finanche un terzo, vincolare determinati beni (immobili, mobili registrati e titoli di credito) per le finalità anzidette, con l’effetto di creare una massa patrimoniale separata aggredibile solo al ricorrere di determinate condizioni. Nonostante l’apparente affinità tra il fondo patrimoniale e il vincolo di destinazione, posto che entrambi tendono a un effetto di segregazione patrimoniale, le due fattispecie si differenziano profondamente sotto molteplici punti di vista (47). In primo luogo, la differenza si manifesta sotto il profilo dell’intensità del vincolo di impignorabilità dei beni destinati, il quale risulta più pregnante nell’ambito del vincolo di destinazione (48). (44) La Porta, L’atto di destinazione di beni allo scopo trascrivibile ai sensi dell’art. 2645-ter c.c., cit., 1098. (45) Invero il Trib. Reggio Emilia 12 maggio 2014 (ordinanza) non si è propriamente occupato dei rapporti tra i due istituti, ma il caso sottopostogli aveva ad oggetto un vincolo di destinazione imposto per i bisogni della famiglia. (46) Senza pretesa di esaustività, in tema di fondo patrimoniale si segnalano: T. Auletta, Il fondo patrimoniale, in Trattato P. Schlesinger, Milano, 1992, 58; Id., Riflessioni sul fondo patrimoniale, in Fam. pers. e succ., 2012, 326 ss.; Cenni, Il fondo patrimoniale, in Regime patrimoniale della famiglia, a cura di Anelli e Sesta, Milano, 2012, 679 ss.; De Paola, Il diritto patrimoniale della famiglia nel sistema di diritto privato, III, Milano, 2002; Dogliotti - Figone, Il fondo patrimoniale, in I rapporti patrimoniali fra coniugi, a cura di T. Auletta, Torino, 2011, 175 ss.; Morace - Pinelli, Tutela della famiglia e dei soggetti deboli mediante la destinazione allo scopo, cit., 1365 ss.; Trapani, Fondo patrimoniale: limiti alla modulazione convenzionale del vincolo di destinazione, all’alienazione dei beni e alla cessazione del fondo, in Vita not., 2009, 1051 ss. (47) Per un’esaustiva disamina v. Bellomia, La tutela dei bisogni della famiglia, tra fondo patrimoniale e atti di destinazione, cit., 698 ss. e richiami ivi effettuati; più di recente v. Bellinvia, Destinazione non traslativa e meritevolezza dell’interesse familiare, cit., 1272 ss. (48) Infatti, ai sensi dell’art. 2645 ter c.c. i beni vincolati e i loro frutti sono assoggettati a un vincolo assoluto di impignorabilità per i debiti contratti per scopi estranei o diversi da quelli individuati nell’atto di destinazione, salvo il disposto dell’art. 2915, comma 1, c.c. Di un tale “grado” di impignorabilità non gode invece il fondo patrimoniale, nel quale viene in rilievo anche lo stato soggettivo del creditore: infatti, i beni vincolati in fondo patrimoniale sono passibili di esecuzione anche per debiti contratti per scopi estranei, qualora il creditore ignori una tale estraneità (arg. ex art. 170 c.c.) (sul punto v. anche Morace - Pinelli, Tutela della famiglia e dei soggetti deboli mediante la destinazione allo scopo, cit., 1375; R. Quadri, L’art. 2645-ter e la nuova disciplina degli atti di destinazione, cit., 1757). Ulteriore aggravio di disciplina per il fondo patrimoniale è costituito poi, secondo una recente giurisprudenza, dall’one- 670 i Contratti 7/2015 Giurisprudenza I singoli contratti In secondo luogo, non si rinviene nella lacunosa disciplina del vincolo di destinazione alcun riferimento all’amministrazione dei beni sottoposti al vincolo né tantomeno agli eventuali atti di disposizione dei medesimi, al contrario di quanto previsto nel fondo patrimoniale, nel quale, inter alia, i coniugi debbono inderogabilmente attenersi alla disciplina che regola la comunione legale (v. artt. 168 e 169 c.c.) per ciò che concerne l’amministrazione dei beni, e sono sottoposti a un regime autorizzatorio (sebbene derogabile (49)) per ciò che attiene agli atti di disposizione. Ulteriori differenze si riscontrano poi sia con riferimento alle categorie di beni vincolabili (50) che alla durata del vincolo; quest’ultima non può evidentemente superare la durata del matrimonio nel fondo patrimoniale, mentre nel vincolo ex art. 2645 ter c.c. la stessa è parametrata alla vita del beneficiario (o per un periodo non superiore a novanta anni), circostanza che rende il vincolo idoneo a protrarsi ben al di là della vita del disponente e del di lui matrimonio, essendone anzi ipotizzabile un utilizzo proprio in caso di crisi coniugale (51). In merito, al di là della vaghezza dell’espressione “bisogni della famiglia” (52), non può negarsi che il legislatore, nell’ambito del fondo patrimoniale, abbia previamente effettuato una valutazione positiva degli interessi della famiglia (legittima) a pre- sidio dei quali l’istituto de quo è posto, operando quel processo di preselezione lasciato aperto nel vincolo di destinazione. Non par dubbio di conseguenza che, a prescindere dai concreti rapporti di interferenza tra i due istituti, i “bisogni della famiglia” siano stati pre-valutati dal legislatore come meritevoli di tutela, rendendoli astrattamente idonei a superare il vaglio richiesto dall’art. 2645 ter c.c. Sembra quasi allora che il legislatore abbia col vincolo di destinazione favorito forme di “famiglia” diverse da quella legittima, in quanto quest’ultima, per la creazione di una massa patrimoniale separata per il soddisfacimento dei propri bisogni, sarebbe vincolata all’utilizzo del più “macchinoso” strumento del fondo patrimoniale, in ossequio al criterio di specialità (53). Un’applicazione rigida del criterio di specialità così come sopra delineato condurrebbe, alla luce della già rammentata maggiore “portata” del vincolo di destinazione, a una paradossale applicazione di una disciplina di minor favore per la famiglia legittima rispetto, ad esempio, alle convivenze more uxorio, per le quali non si dubita circa l’astratta utilizzabilità dello strumento delineato dall’art. 2645 ter c.c. Una tale disparità, in un periodo peraltro in cui la situazione socio-economica non favorisce di certo la costituzione della famiglia fondata sul matrimonio, non pare poter trovare cittadinanza re della prova a carico del debitore (i.e. il coniuge opponente) circa la conoscenza dell’estraneità del debito da parte del creditore (Cass. 5 marzo 2013, n. 5385, in Guida dir., 13, 2013, 56, con nota di Sacchettini, Spetta al coniuge opponente fornire la prova che l’esattore era consapevole della situazione). (49) Sulla problematica della derogabilità del regime autorizzatorio previsto per gli atti di disposizione relativi ai beni oggetto di fondo patrimoniale si rinvia per tutti a Trapani, Fondo patrimoniale: limiti alla modulazione convenzionale del vincolo di destinazione, all’alienazione dei beni e alla cessazione del fondo, cit., e richiami ivi effettuati. (50) L’art. 2645 ter c.c. fa riferimento ai soli beni immobili e mobili registrati, mentre l’art. 167 c.c. aggiunge a tali categorie anche i titoli di credito. Sul punto è da rilevare come, prendendo le mosse da acuta dottrina (Petrelli, La trascrizione degli atti di destinazione, cit., 171 ss.) si potrebbe paventare la possibilità di estendere anche al vincolo di destinazione ex 2645-ter c.c. alcune delle riflessioni formulate in tema di fondo patrimoniale; in particolare, si ritiene che le categorie menzionate non debbano essere considerate come un elenco tassativo, in quanto, se la finalità perseguita è quella dell’opponibilità del vincolo ai terzi fondata sull’astratta conoscibilità del medesimo, allora se ne può desumere che anche altri beni (e.g. quote di S.r.l.), siano vincolabili se assoggettati a meccanismi pubblicitari idonei a realizzare tale finalità. (51) Morace - Pinelli, Tutela della famiglia e dei soggetti deboli mediante la destinazione allo scopo, cit., 1394 ss. (52) Per completezza espositiva si deve segnalare il profondo dibattito dottrinale circa l’interferenza tra i due istituti, alla luce anche del sempre più incerto significato da attribuire alla espressione “bisogni della famiglia”. Propendono per un rap- porto di alternatività Bellomia, La tutela dei bisogni della famiglia, tra fondo patrimoniale e atto di destinazione, cit.; Morace Pinelli, Tutela della famiglia e dei soggetti deboli mediante la destinazione allo scopo, cit., 1375 ss.; Oberto, Atti di destinazione (art. 2645-ter c.c.) e trust, cit., 423; Vecchio, Profili applicativi dell’art. 2645-ter in ambito familiare, in Dir. fam. e pers., 2009, 795 ss., spec. 806 ss.; contra Anzani, Atti di destinazione patrimoniale: qualche riflessione alla luce dell’art. 2645-ter cod. civ., in Nuova giur. civ. comm., 2008, 413, secondo cui la costituzione di un patrimonio di destinazione “sarebbe probabilmente inammissibile - non già in sé e per sé, bensì in concreto - se fosse stipulato nel contesto di una famiglia legittima e finisse oggettivamente per eludere quelle norme inderogabili della disciplina del fondo patrimoniale che assicurano l’equilibrio degli interessi in gioco”; T. Auletta, Riflessioni, cit., 334-335, sottolinea la necessità di chiedersi con rigore quando si integrino gli estremi per ricorrere a un patrimonio dedicato “in presenza di uno schema legale, per lo più inderogabile, qual è appunto il fondo patrimoniale costituito proprio per soddisfare i bisogni della famiglia” Ceolin, Il punto sull’art. 2645-ter c.c., cit., 376. In generale, sul rapporto tra l’art. 2645-ter c.c. e le fattispecie tipiche, v. Petrelli, La trascrizione degli atti di destinazione, cit., 183. (53) Sebbene non con riferimento alla fattispecie del fondo patrimoniale, La Porta, L’atto di destinazione di beni allo scopo trascrivibile ai sensi dell’art. 2645-ter c.c., cit., afferma che “ove l’interesse che si vuole soddisfare attraverso l’atto di destinazione sia già tipizzato, nelle forme di tutela, dal legislatore, la nuova norma nulla consente di aggiungere alla efficacia assegnata da altra norma”. i Contratti 7/2015 671 Giurisprudenza I singoli contratti nel nostro ordinamento, stante anche quanto disposto dagli artt. 3 e 29 Cost. In altri termini, si rischierebbe quasi di invertire il favor del legislatore verso “modelli alternativi” di famiglia (54) rispetto, comunque, alla fattispecie tipica, puntualmente disciplinata, come il fondo patrimoniale, basata sulla necessaria comunità d’intenti dei coniugi (55). Alla luce di questo (rapido) excursus in tema di fondo patrimoniale sembra dunque compito dell’interprete cercare un non facile coordinamento tra le due fattispecie, prospettando, come paventato da acuta dottrina (56), l’utilizzabilità del vincolo di destinazione di cui all’art. 2645 ter c.c. anche da parte della famiglia legittima - sottoponendosi al vaglio del giudizio di meritevolezza richiesto dalla norma de qua - integrandone la lacunosa disciplina con le norme cogenti dettate nell’ambito del fondo patrimoniale. Tuttavia, non pare che neanche una astratta commistione tra le discipline possa condurre a risultati soddisfacenti in termini di parità di trattamento, in quanto i coniugi avrebbero a che fare con una struttura di vincolo di destinazione più “ingessata” rispetto a coloro i quali non sono legati dal vincolo matrimoniale. Inoltre, a complicare ulteriormente il quadro si pongono anche i profili di autodestinazione, sebbene parziale, che si verrebbe inevitabilmente a delineare in caso di soluzione positiva circa l’utilizzabilità da parte della famiglia legittima dello strumento del vincolo di destinazione; infatti, il soggetto conferente sarebbe anche beneficiario in virtù dell’appartenenza al nucleo familiare. Rilievi conclusivi Alla luce di quanto sopra esposto il provvedimento che si annota si pone in linea con quanto rilevato sin dalla premessa di questo contributo, vale a dire il panorama estremamente frastagliato che fa da cornice al vincolo di destinazione. Infatti, il giudice tavolare è stato chiamato a pronunciarsi su un atto che, nella sua formulazione, rivela una percezione non proprio cristallina (54) Per una lucida disamina sul punto si rinvia ex multis a Di Rosa, Forme familiari e modello matrimoniale tra discipline interne e normativa comunitaria, in Europa e diritto privato, 3, 2009, 755 ss.; Id., Famiglia e matrimonio: consolidate tradizioni giuridiche, innovative discipline interne e attuale sistema comunitario, in La costruzione dell’identità europea: sicurezza collettiva, libertà individuali e modelli di regolazione sociale, a cura di Montanari, II, Milano, 2013, 63 ss. (55) Basti pensare alla già rammentata disciplina sull’amministrazione dei beni, per la quale, a prescindere dalla titolarità dei medesimi e dal regime patrimoniale della famiglia, è ne- 672 dello strumento destinatorio, precisando comunque che ciò è in gran parte dovuto al già segnalato decadimento di tecnica legislativa che ha portato all’introduzione dell’art. 2645 ter c.c. Non traspare, dalle poche righe riportate nel testo del decreto, che l’atto negoziale tenga in debito conto i profili concernenti la titolarità e la legittimazione collegate al diritto di proprietà, che la conferente nel caso di specie si riservava, attribuendo poteri alla beneficiaria che appaiono trascendere i limiti della destinazione. La previsione ulteriore che i beni potessero essere alienati o ipotecati con il solo consenso della conferente ha probabilmente avuto un’importanza decisiva nel persuadere i giudici sulla finalità eversiva del regolamento negoziale in esame rispetto all’art. 2740 c.c., considerando anche che l’esecuzione sui beni oggetto del vincolo è possibile solo per debiti contratti in attuazione del medesimo. Peraltro, la circostanza che fra le cause di cessazione del vincolo fosse altresì contemplata l’alienazione dei beni, porta con sé l’aspetto strettamente connesso, ma che non è possibile in questa sede esaminare, dello scioglimento del vincolo per mutuo dissenso (rectius consenso), che a parere dell’orientamento a oggi prevalente richiederebbe altresì il consenso del soggetto beneficiario (57). Ciò posto, sembra tuttavia che possa muoversi più di una critica allo sviluppo logico del ragionamento del giudice tavolare, che sembra denotare un’evidente contraddizione tra premessa e conclusione. Infatti, tutt’altro che condivisibile risulta l’affermazione iniziale secondo cui l’art. 2645 ter c.c. è da interpretarsi quale norma sugli effetti, escludendo in radice un’autonoma regolazione per quanto lacunosa - di una nuova e autonoma fattispecie negoziale; a seguire, il Tribunale ha poi focalizzato precipuamente la propria attenzione sul profilo causale, con un ragionamento tuttavia per absurdum, stante la pretesa assenza della fattispecie sostanziale di destinazione. Pertanto, muovendo dalla teoria della causa in concreto si è finiti per giungere, invece, a una presunzione di meritevolezcessario applicare inderogabilmente le regole dettate in tema di comunione legale. (56) Bellomia, La tutela dei bisogni della famiglia, tra fondo patrimoniale e atto di destinazione, cit.; Vecchio, Profili applicativi dell’art. 2645-ter in ambito familiare, cit., spec. 806 ss.; Viglione, L’interesse meritevole di tutela negli atti di destinazione, in Studium iuris, 2008, 1058. (57) Sul punto v. Krogh - Valerani, Le vicende estintive e modificative dei vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c., in Studio n. 357-2012/C, cit., 102 ss. i Contratti 7/2015 Giurisprudenza I singoli contratti za dei negozi tipici, che sarebbe connotato tale da relegare il vincolo di destinazione a extrema ratio. La successiva indagine giudiziale circa la meritevolezza degli interessi sottesi ha reso manifesta l’opinione del Tribunale in ordine al richiamo operato all’art. 1322, comma 2, c.c. in termini di giudizio di mera liceità, andando però poi a sindacare sulla meritevolezza dell’interesse sotteso al caso in esame sulla base di parametri quali la stabilità e la serietà del vincolo, oltreché l’assenza di un fine prevalentemente altruistico, i quali sembrano trascendere un giudizio di mera liceità. Orbene, anche a voler condividere la conclusione circa la non meritevolezza del vincolo di destinazione sottoposto al vaglio del giudice tavolare, con la conseguente rilevata nullità dell’atto per difetto di causa, sostenere che l’art. 2645 ter c.c. sia norma sugli effetti porta con sé l’inevitabile rilievo i Contratti 7/2015 che la fattispecie sostanziale regolatrice del fenomeno destinatorio vada ricercata altrove; ciò implica l’ulteriore necessaria individuazione, quanto meno a livello esemplificativo, delle fattispecie dalle quali la destinazione dovrebbe discendere, che non può essere rappresentata dalla mera indicazione dell’usufrutto, il quale ha disciplina ed effetti differenti. Pertanto, delle due l’una: o l’art. 2645 ter c.c. è norma sugli effetti, comportando con ciò, si ribadisce, la relativa ricerca della fattispecie sostanziale regolatrice del fenomeno destinatorio; ovvero si tratta di una norma di portata quantomeno in parte sostanziale, dotata di una propria dignità normativa, indipendentemente dalla infelice collocazione sistematica, ciò che avrebbe forse dovuto condurre i giudici a risultati contraddistinti da un diverso iter argomentativo. 673 Giurisprudenza I singoli contratti Mediazione Obblighi informativi e responsabilità del mediatore CASSAZIONE CIVILE, Sez. III, 10 aprile 2015, n. 7178 – Pres. Salmè – Est. Pellecchia – R.T.A. c. L.B.A. È responsabile il mediatore che nell’esercizio dell’attività di mediazione ha violato l’obbligo di verificare tutte le informazioni a lui note e comunque acquisibili con l’uso della diligenza professionale del caso. Sul mediatore incombe pertanto l’onere di provare l’inesistenza dell’inadempimento o l’inimputabilità a sé medesimo. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI Conforme Cass. 19 settembre 2011, n. 19095, in Resp. civ., 2011, 791; Cass. 14 luglio 2009, n. 16382, in Giur. it., 2010, 61, nota di Bazzo; Cass. 18 gennaio 2006, n. 822, in Danno e resp., 2006, 447; nel merito Trib. Palermo 24 maggio 2012; Trib. Roma 2 maggio 2012; App. Napoli 12 febbraio 2009. Difforme App. Firenze 14 aprile 1953, in Giust. civ., 1953, 244; App. Firenze 15 gennaio 1964, in Giur. tosc., 1965, 80. Motivi della decisione 4.1 Con il primo motivo, la ricorrente deduce “la violazione e falsa applicazione degli artt. 1759, 1175, 1176 e della disciplina dettata dalla L. n. 39 del 1989, omessa insufficiente e o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”. Lamenta la R.T. che la corte d’appello di Torino ha errato perché dopo aver premesso che tra le parti del presente giudizio era stato concluso un vero proprio contratto di mediazione ha affermato la responsabilità dell’odierna ricorrente per aver quest’ultima violato gli obblighi stabiliti per il mediatore dall’art. 1759 c.c. Ha poi riportato una serie di principi giurisprudenziali conformi nell’affermare che nell’attuale sistema normativo il mediatore è un operatore specializzato e come tale è tenuto nello svolgimento della sua attività, ad osservare la diligenza qualificata richiesta all’operatore professionale. Ma, sostiene la ricorrente, la sentenza ha omesso nella motivazione di rapportare il comportamento concretamente tenuto dal mediatore alle regole in base alle quali ha dichiarato di voler decidere la controversia. Il motivo è infondato. La Corte d’Appello non è incorsa nel vizio lamentato dalla ricorrente. Nella sentenza impugnata sono elencati in modo dettagliato i principi ed il contenuto degli obblighi del mediatore che si desumono dagli articoli del codice civile e dalla giurisprudenza, che così sintetizza: a) il mediatore professionale è tenuto all’obbligo di verificare tutte le informazioni a lui note e comunque acquisibili con l’uso della diligenza professionale del caso; 674 b) il mediatore professionale non può limitarsi a trasmettere informazioni non verificate, o peggio che si è rifiutato di verificare; c) in caso di inadempimento la colpa presunta e incombe sul mediatore l’onere di provare o l’inesistenza dell’inadempimento o l’inimputabilità a se del medesimo. Dopodiché il giudice del merito, con motivazione congrua, ha applicato tali principi alla fattispecie concreta, e sulla base della valutazione delle prove emerse nel corso del giudizio ha verificato l’effettiva violazione di tali principi (v. pag. 23 e 24 della sentenza) da parte della ricorrente. 4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1176 e 2043 c.c.) art. 1703 c.c., art. 1362 c.c. e segg.; vizio di omessa e/o contraddittoria motivazione in relazione a un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”. La Corte territoriale ha errato perché ha ritenuto che, avendo il L.B. agito per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, doveva presumersi la colpa della signora R. T., sulla quale gravava l’onere della prova liberatoria. Quindi, la corte d’appello, prima di giungere a tale conclusione, avrebbe dovuto valutare se, nel caso di specie, esisteva un rapporto contrattuale tra il Sig. L.B. e la Progetto Casa. Solo, infatti, l’esistenza di tale rapporto contrattuale, e non la mera qualificazione della domanda da parte del Sig. L.B., avrebbe permesso l’applicazione delle regole probatorie di cui all’art. 1218 c.c. Anche tale motivo è infondato. A parte il fatto che la natura contrattuale del rapporto non è mai stata contestata dalla ricorrente e che tale questione viene proposta per la prima volta in Cassazio- i Contratti 7/2015 Giurisprudenza I singoli contratti ne e pertanto è inammissibile. Ma in ogni caso, come già detto, il giudice dell’appello ha enunciato i principi rilevanti cui si deve attenere il mediatore. Nel caso di specie, ha poi ritenuto che la ricorrente sia incorsa nella violazione delle regole di condotta cui si sarebbe dovuta attenere non assolvendo, altresì, l’onere della prova liberatoria che le spettava, ai sensi dell’art. 1218 c.c. Pertanto il giudice della Corte territoriale ha con motivazione congrua logica e conseguente, ritenuto sussistere l’inadempimento cui ha fatto seguito il risarcimento del danno. 4.3. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce “illegittima valutazione dei mezzi di prova”. Lamenta il ricorrente che ha errato il giudice di merito nel non ammettere le richieste istruttorie già formulate nel primo grado di giudizio con la memoria depositata. Il motivo è inammissibile laddove prospetta, in maniera generica ed attraverso una superficiale esposizione della vicenda, una serie di questioni di fatto tendenti ad ottenere dalla Corte di legittimità una nuova e diversa valutazione del merito della controversia. Infatti è principio consolidato di questa Corte che con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente. L’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7921/2011). 6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. IL COMMENTO di Cinzia Marseglia (*) Condividendo la posizione del giudice di secondo grado che ha rilevato nella violazione dell’obbligo di informazione da parte del mediatore una condotta contraria alla buona fede e correttezza, la S.C. da un lato ha ribadito i principi, pressoché consolidati in giurisprudenza sulla portata degli obblighi informativi del mediatore, dall’altro ha dichiarato la responsabilità di quest’ultimo, per aver violato una regola di condotta. La linea interpretativa - per così dire evolutiva - adottata dalla giurisprudenza sulla portata degli obblighi di informazione del mediatore, ricostruiti ormai alla luce dei principi enunciati negli artt. 1175 e 1176 c.c., offre uno spunto per riflettere sulla delicata questione dell’estensione di tali obblighi e sulla natura giuridica della responsabilità del mediatore che viola un dovere informativo. Il caso La sentenza in epigrafe che si commenta affronta la questione della responsabilità del mediatore che ha violato il dovere informativo nell’esercizio della sua attività, sintetizzata nei seguenti termini. Un’agenzia immobiliare redige una proposta di acquisto nella quale è contenuta una procura speciale generale da parte dei proprietari dell’immobile a sottoscrivere la proposta di acquisto e l’importo della provvigione da versare al mediatore. Tale proposta reca altresì la clausola, in forza della quale si stabilisce che alla data del rogito notarile l’immobile promesso in vendita sarebbe stato alienato libero da pesi, vincoli, ipoteche e trascri- zioni pregiudizievoli. Al momento della sottoscrizione della promessa di acquisto, il futuro acquirente versa un primo acconto di € 10.000,00 e la provvigione al mediatore. Successivamente, i potenziali contraenti non sottoscrivono il contratto di vendita, poiché il bene oggetto della proposta negoziale è ceduto all’asta giudiziale, in seguito ad una procedura esecutiva promossa da terzi. Pronunciandosi sulla responsabilità del mediatore, il giudice di primo grado esclude la sua responsabilità, sul presupposto che “fra gli obblighi del mediatore non rientrasse, in mancanza di uno specifico incarico, quello di svolgere indagini tecnicogiuridiche”. Riformando la sentenza di primo gra- (*) N.d.R.: il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di Valutazione. i Contratti 7/2015 675 Giurisprudenza I singoli contratti Nel definire la portata normativa che l’art. 1759 c.c. assume alla luce dell’interpretazione evolutiva della giurisprudenza e il tipo di responsabilità del mediatore che ha violato l’obbligo di informazione ex art. 1759, comma 1, c.c., non si può prescindere da una preliminare, anche se sommaria, individuazione degli elementi caratterizzanti l’istituto della mediazione per poi analizzare la sua natura giuridica divisa tra teorie negoziali e tesi che negano la natura contrattuale della mediazione (1). Nel vigente codice civile il legislatore, nell’attuare l’unificazione della materia civile con quella commerciale, colloca, come è noto, l’istituto della mediazione nella sezione dedicata ai singoli contratti, ma non si preoccupa di definire il contratto di mediazione, limitandosi soltanto a delineare la figura del mediatore, definito come “colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza” (art. 1754 c.c.) (2). Nel delineare gli elementi caratterizzanti la mediazione, la dottrina pone l’accento sul requisito della “messa in relazione”, considerata la nota rilevante della fattispecie disciplinata dall’art. 1754 c.c. (3). Interpretata in senso lato sia dalla dottrina sia dalla giurisprudenza, in linea anche con quanto è emerso dalla prassi sociale, l’espressione “messa in relazione” è intesa nel senso che l’attività del mediatore consiste nel porre in contatto direttamente i soggetti, anche soltanto mediante la presentazione personale dei potenziali soggetti interessati alla conclusione dell’affare (4). La mancata definizione sotto il profilo normativo della fattispecie della mediazione ha sollecitato in dottrina un dibattito piuttosto vivace che ha de- (1) In argomento, la letteratura è vastissima. Per una ricostruzione generale della mediazione e delle questioni maggiormente dibattute, v. Minasi, Mediatore, in Enc. dir., XXVI, Milano, 1976, 33; Cataudella, Mediazione, in Enc. giur., XIX, Roma, 1990, 1; Carraro, Mediazione e mediatore, in Noviss. Dig. it., X, Torino, 1964, 476; Id., La mediazione, 2ª ed., Padova, 1960; Stolfi, Della mediazione, in Commentario Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1966, II ed., 1 ss.; Iannelli, Mediatori (ordinamento professionale), in Noviss. Dig. it., Appendice, IV, Torino, 1983, 1218; Marini, La mediazione. Art. 1754-1765, in Commentario Schlesinger, Milano, 1992, 4; Catricalà, La mediazione, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, II ed., 12, 2006, 91; Visalli, La mediazione, Padova, 1992; Di Chio, La mediazione, in Contratti commerciali, a cura di Cottino, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, diretto da Galgano, XVI, Padova, 1991, 525; Id., Mediazione e mediatori, in Dig. comm., IX, Torino, 1993, 374 ss.; Luminoso, La mediazione, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo-Mengoni e continuato da Schlesinger, Milano, 2006, II ed., 1 ss., al quale si rinvia per ulteriori riferimenti bibliografici. (2) Storicamente, la disciplina legislativa della mediazione affonda le sue radici normative nel codice del commercio del 1882, che contemplava una serie di disposizioni tese a regolamentare la figura del mediatore, ma non anche il “rapporto di mediazione” (Luminoso, op. cit., 1). Oltre alla disciplina contenuta nel codice civile, la mediazione è disciplinata anche dalla L. 3 febbraio 1989, n. 39, che se da un lato ha introdotto una serie di regole finalizzate a rendere l’attività del mediatore più rigorosa e professionalizzante, per arginare il fenomeno della mediazione abusiva, dall’altro tale normativa ha sollevato non poche questioni riguardanti il suo ambito applicativo. Per un approfondimento sui limiti applicativi di tale legge cfr. Luminoso, op. cit., 9. (3) Luminoso, op. cit., 19. (4) Secondo la dottrina, nello svolgimento della sua attività, il mediatore può indurre le parti alla conclusione dell’affare, con l’adozione di diverse tecniche: “avvicinando tra loro le persone disposte a concluderlo, riferendo a ciascuna l’intenzione dell’altra, rimuovendo difficoltà, fornendo consigli e notizie (…)” (Luminoso, op. cit., 19-20, nt. 2 e nt. 6, ivi ulteriori riferimenti bibliografici. Per la giurisprudenza, l’affare si ritiene concluso per effetto dell’intervento del mediatore, quando tale risultato “si ricolleghi all’opera da lui svolta per l’avvicinamento dei contraenti, inteso come avvicinamento delle rispettive contrastanti posizioni d’interesse”. (Cass. 14 ottobre 1988, n. 5560, in Foro it., Rep. 1988, Mediazione, n. 6; Cass. 14 dicembre 1988, n. 6813, ibidem, n. 7). Recentemente, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l’attività del mediatore ben può esaurirsi nel “ritrovamento e nell’indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio”, precisando però che la prestazione deve “ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata”, Cass. 9 dicembre 2014, n. 25851, in Imm. e propr., 2015, 2, 114; Cass. 21 maggio 2010, n. 12527, in Foro it., Rep. 2010, Mediazione, n. 32. Oltre all’elemento della messa in relazione e dell’affare, la dottrina più moderna ha rilevato altri elementi caratterizzanti l’istituto della mediazione: a) il “carattere necessariamente pluridirezionale dell’attività di mediazione”; b) “la necessità di una presa di contatto diretto tra mediatore e almeno una parte dell’affare”; c) “la determinatezza dell’affare intermediato” d) la “necessaria estraneità del mediatore dell’affare”; d) “autonomia e mancanza di continuità dell’attività del mediatore”; e) “libertà e potestatività dell’agire del mediatore” ; f) “libertà del contraente intermediato di non concludere l’affare”; g) “subordinazione della provvigione alla conclusione dell’affare” (Luminoso, op. cit., 24-33, corsivo dell’a.). do, la Corte di Appello di Torino dichiara responsabile il mediatore per aver violato l’obbligo di cui all’art. 1759 c.c., che comprende anche quello di accertare “tutte le informazioni a lui note e comunque acquisibili con l’uso della diligenza professionale”. Il giudice di secondo grado osserva altresì che “il mediatore non può limitarsi a trasmettere informazioni non verificate”. Tali principi sono stati ribaditi anche dalla S.C. che, nel confermare la sentenza di secondo grado, stabilisce la responsabilità del mediatore, condannandolo al risarcimento in favore dell’acquirente, poiché il mediatore ha violato l’obbligo di informazione di cui agli artt. 1759, 1175 e 1176 c.c. Natura giuridica della mediazione 676 i Contratti 7/2015 Giurisprudenza I singoli contratti terminato una varietà di prospettazioni, tendenzialmente riconducibili alle seguenti teorie: a) tesi contrattualistica; b) teoria a-contrattualistica; c) tesi che attribuisce alla mediazione una natura variabile, nel senso che la qualificazione della mediazione come fattispecie esclusivamente negoziale o non contrattuale non può essere determinata aprioristicamente, ma implica un esame del caso concreto (5). Il punto nodale che divide i fautori della natura contrattuale della mediazione e coloro i quali negano la natura negoziale riguarda la “necessità o meno della consapevolezza da parte dell’interessato o degli interessati (all’affare), dell’intervento del mediatore e specificamente della sua veste di intermediario” (6). Secondo i sostenitori della teoria contrattualistica, la mediazione non si configura se i possibili contraenti, pur avendo realizzato l’affare, non siano stati posti nelle condizioni di apprendere dell’attività di mediazione realizzata dall’intermediario e di conseguenza non abbiano potuto valutare coscientemente e consapevolmente se beneficia- re o meno di tale opera, accollandosi i relativi costi (7). Nel ricondurre la mediazione ad un modello contrattuale, la giurisprudenza osserva che la sua natura negoziale ricorre sia se i soggetti interessati alla realizzazione dell’operazione conferiscono preventivamente l’incarico al mediatore sia se gli stessi accettano la prestazione realizzata da quest’ultimo, poiché “in entrambi i casi essa trae origine e fondamento dalla volontà dei soggetti, manifestata esplicitamente o implicitamente mediante fatti concludenti” (8). Rilevata la natura contrattuale della mediazione, in dottrina è particolarmente controversa l’individuazione e la definizione della struttura di tale contratto. Secondo taluni, la mediazione è assimilabile ad un “contratto a struttura trilaterale” (9) o “con parte intermediata plurisoggettiva” (10), poiché essa comprende obbligatoriamente tutti i soggetti interessati alla realizzazione dell’affare, con l’effetto che la mediazione si perfeziona con l’adesione dell’intermediario e dei soggetti interessati all’operazione (11). (5) Il diverso inquadramento giuridico cui approda la dottrina sulla mediazione dipende “dalla diversa concezione del negozio giuridico cui si aderisca e soprattutto dalla diversa individuazione degli elementi necessari ad integrare la fattispecie mediatizia”, così Luminoso, op. cit., 35. (6) Luminoso, op. cit., 35. (7) In argomento, per la dottrina, cfr. Marini, La mediazione, cit., 36; Visalli, Natura giuridica della mediazione, in Foro it., 1961, I, 1216; Stolfi, op. cit., 19; Giordano, Struttura essenziale della mediazione, in Riv. dir. comm., 1957, I, 214. L’esigenza di evitare che si possano configurare forme di abuso dell’attività di mediazione da parte dell’intermediario e di garantire una certa indipendenza ai potenziali contraenti nel valutare se avvalersi o meno della mediazione costituiscono le principali motivazioni sulle quali si fonda l’esistenza o meno del rapporto di mediazione (cfr. Luminoso, op. cit., 36, e ivi nt. 43. In giurisprudenza, cfr. Cass. 15 giugno 2001, n. 8136, in Giust. civ., 2002, I, 2880; Cass. 21 luglio 1994, n. 6814, in Foro it., Rep. 1994, Mediazione, n. 11; Cass. 7 agosto 1990, n. 7985, id., Rep. 1990, cit., n. 13; Cass. 6 giugno 1989, n. 2750, Id., Rep. 1989, cit., n. 5; Cass. 14 dicembre 1988, n. 6813, cit.; Cass. 13 maggio 1980, n. 3154). Ulteriore argomento sul quale la giurisprudenza basa la natura negoziale della mediazione è rappresentato dalla circostanza che i potenziali contraenti manifestano tempestivamente ed espressamente la volontà di non volersi avvalere dell’attività intermediaria del mediatore: cfr. Cass. 4 marzo 1983, n. 1626, in Foro it., Rep. 1983, Mediazione, n. 9; Cass. 11 settembre 1963, n. 2471; Cass. 20 gennaio 1960, n. 37, in Foro it., 1960, I, 1211, con nota di Visalli; Cass. 16 maggio 1956, n. 1640, in Foro it., 1956, I, 852; Cass. 16 maggio 1951, n. 1227, in Giur. compl. cass. civ., 1951, III ed., 338; nella giurisprudenza di merito, v. Trib. Torino 26 gennaio 2000, in Giur. it., 2001, I, 1, 783; Trib. Ravenna 9 giugno 1971, in Mon. trib., 1971, 849; Trib. Brescia 21 giugno 1967, in Corti Brescia, Venezia e Trieste, 1968, 592; App. Torino 10 gennaio 1956, in Foro it., Rep. 1956, Mediazione, n. 30. Non manca qualche decisione che si esprime sull’elemento psicologico del mediatore come requisito fondamentale del contratto di mediazione, affermando il principio per cui “l’elemento essenziale del con- tratto di mediazione è costituito dalla volontà del soggetto di porre in essere l’attività mediatrice, non essendo sufficiente allo scopo una qualsiasi prestazione che conduca al raggiungimento del risultato quando manchi la volontà dell’autore di farlo perseguire a favore di altri soggetti con l’intento di lucrare la provvigione (…)” (Cass. 13 maggio 1982, n. 3019, in Foro it., Rep. 1982, Mediazione, n. 6). Per ulteriori riferimenti bibliografici anche in dottrina, cfr. Luminoso, op. cit., 37, nt. 44. (8) Ex multis, cfr. Cass. 25 maggio 2001, n. 7126, in Riv. giur. edilizia, 2002, I, 893; Cass. 22 maggio 2001, n. 6963, in Danno e resp., 2001, 801, con nota di Carbone; Cass. 14 aprile 1994, n. 3472, in Foro it., Rep. 1994, Mediazione, n. 9. Per una sintetica, ma efficace ricostruzione delle diverse critiche mosse dalla dottrina alla teoria negoziale della mediazione, cfr. Luminoso, op. cit., 42, nt. 57. (9) In argomento v. Luminoso, op. cit., 42, nt. 58. (10) Luminoso, op. cit., 43. (11) Sulla circostanza che la mediazione comprende tutti i soggetti interessati all’affare, compreso il mediatore, cfr. Cataudella, Mediazione, cit., 2. Per ulteriori riferimenti dottrinali in argomento, cfr. Luminoso, op. cit., 43, nt. 59. Rispetto a tali correnti di pensiero sono state mosse alcune critiche: a) tali impostazioni risultano essere in contrasto con la circostanza che in capo al mediatore sorgono obblighi e diritti già nel momento in cui uno dei possibili contraenti abbia conferito l’incarico e prima del potenziale consenso dell’altro soggetto interessato. Si pensi ad esempio ai diritti ed obblighi prescritti dagli artt. 1756, 1759 c.c. (Azzolina, La mediazione, in Tratt. dir. civ. it., (diretto da Vassalli), II, Torino, 1955, 8, 28); b) tali ricostruzioni limitano in maniera arbitraria l’ambito di applicazione dell’istituto della mediazione soltanto all’ipotesi in cui l’incarico sia stato conferito da entrambi i soggetti interessati all’affare, escludendo il caso in cui l’incarico sia attribuito soltanto da una parte, mentre l’altro soggetto è estraneo all’opera realizzata dall’intermediario (cfr. Stolfi, op. cit., 17); c) seguendo le suddette teorie si approda alla conclusione che tutta l’attività che precede il consenso del contraente finale è esclusa dal rapporto contrattuale (Stolfi, op. cit., 17). i Contratti 7/2015 677 Giurisprudenza I singoli contratti Secondo invece un’altra corrente di pensiero maggiormente condivisa, la mediazione costituisce un “negozio a due parti” (12). Tale ricostruzione muove dal presupposto che solo una delle parti decide di avvalersi dell’attività mediatizia, oppure che l’incarico viene conferito soltanto da uno dei possibili contraenti interessati alla conclusione dell’affare (13). Alla teoria c.d. contrattualistica della mediazione si contrappone una corrente di pensiero orientata ad attribuire a tale figura una natura mutevole, per cui la mediazione, in relazione al caso concreto, può avere una natura contrattuale oppure a-negoziale. Secondo tale orientamento, la mediazione genera un rapporto negoziale se le parti hanno stipulato espressamente un accordo, in forza del quale sorgono in capo a tutti i possibili contraenti una serie di diritti e di obblighi. Diversamente, in assenza di un preciso accordo in tale direzione, l’attività mediatizia, eventualmente svolta, determina in capo ai soggetti beneficiari di tale attività una serie di obblighi, a condizio- ne che si sia concluso l’affare e che l’opera svolta dall’intermediario presenti determinate caratteristiche. La principale critica mossa alla qualificazione della mediazione come un contratto si fonda sull’osservazione che l’utilizzo dell’opera mediatizia da parte dei soggetti interessati alla conclusione dell’affare non presuppone obbligatoriamente che gli stessi abbiano manifestato la volontà di sottoscrivere un accordo che preveda l’impegno a versare una determinata somma a titolo di provvigione (14). In merito al momento in cui si ritiene perfezionata la mediazione, con riferimento a quella avente natura contrattuale, parte della dottrina, applicando la disciplina generale sulla conclusione del contratto, ritiene che essa (la mediazione) si perfeziona quando i contraenti si scambiano il consenso ai sensi dell’art. 1326 c.c. oppure, in virtù dell’art. 1327 c.c., mediante l’inizio di esecuzione del contratto (15). Diversamente, con riferimento alla mediazione non contrattuale, quest’ultima si perfezio- (12) Luminoso, op. cit., 43. (13) Luminoso, op. cit., 43 al quale si rinvia per ulteriori riferimenti bibliografici in dottrina e giurisprudenza alla nt. 61. Nell’ambito di tale ricostruzione, si discute sulla struttura della mediazione se l’incarico è conferito da entrambe le parti interessate alla conclusione dell’affare o se l’attività di mediazione è accettata da ambedue i contraenti. Secondo taluni, in relazione al singolo caso concreto, si potrebbe configurare o una pluralità di distinti contratti, costituiti cronologicamente in tempi differenti con ciascun possibile contraente o un solo contratto che vincola l’intermediario a ciascun soggetto interessato alla realizzazione dell’operazione (per la dottrina, cfr. Graziani - Minervini, Manuale di diritto commerciale, VI ed., Napoli, 1972, 233 così richiamato da Luminoso, op. cit., 32, nt., 35; Azzolina, op. cit., 53; in giurisprudenza, v. Cass. 6 novembre 1956, n. 4154, in Giust. civ., 1957, I, 868; Cass. 26 aprile 1962, n. 822; nella giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Milano 28 giugno 1951, in Giur. it., 1951, I, 2, 546). Secondo invece un altro orientamento, in base al numero delle possibili parti che intendono concludere l’affare è possibile configurare due o più separati contratti di mediazione: in argomento per i riferimenti bibliografici, cfr. Luminoso, op. cit., 43, nt. 61. Infine, secondo un’altra posizione giurisprudenziale e dottrinale, se dopo che si è perfezionato l’accordo tra uno dei possibili contraenti ed il mediatore, l’altro soggetto interessato alla realizzazione dell’affare decide di avvalersi della mediazione oppure sollecita l’intermediario nell’attivarsi, anche quest’ultimo “‘entra’ nell’originario contratto divenendo partecipe del vincolo unitario che si instaura tra il mediatore da una parte e i soggetti dell’affare intermediato dall’altra”, cfr. Luminoso, cit., 44, nt. 64 per i richiami giurisprudenziali e dottrinali in ordine a tale posizione. (14) Sulla natura non negoziale della mediazione, in giurisprudenza si registra un numero esiguo di decisioni, tra le quali, cfr. Cass. 25 ottobre 1991, n. 11384, in Giur. it., 1992, I, 1, 1059, con nota di Baiocco, per cui “la mediazione ha natura non contrattuale, ricollegandosi all’attività del mediatore (…) autonomamente disciplinata dalla legge e scaturente dalla semplice opera di intermediazione”; Cass. 29 maggio 1980, n. 3531, in Giust. civ., 1980, I, 2154; Pret. Roma 29 dicembre 1973, in Foro it., 1974, I, 1861; Trib. Arezzo 14 dicembre 1949, in Mon. trib., 1951, 70. In dottrina, nell’ambito di tale qualificazione giuridica della mediazione si distinguono diverse opinioni, per cui secondo taluni, il rapporto obbligatorio, in mancanza di un patto contrattuale, è determinato dall’attività di intermediazione (Mirabelli, Dei singoli contratti, in Commentario cod. civ., Libro IV, 3, Torino, 1991, 657; Cottino, Diritto commerciale, II, Padova, 1978, 431; Minasi, Mediatore, cit., 38; Visalli, La mediazione, cit., 90; Trabucchi, Istituzione di diritto civile, Padova, 2004, 831); secondo altri, invece, in assenza di un accordo oppure del conferimento dell’incarico, si configurerebbe un rapporto di fatto di natura negoziale (Asquini, Recensione a Carraro, (La mediazione, Padova, 1952), in Riv. dir. comm., 1951, I, 331; Giordano, Struttura, cit., 214; Rescigno, Note a margine dell’ultima legge sulla mediazione, in Riv. dir. comm., 1978, I, 249; Marini, op. cit., 27; Sacco, Il contratto, I, in Tratt. dir. civ. it., diretto da Sacco, Torino, 1993, 127, che discorre di “contratto di fatto” o contratto costituito “mediante esecuzione” riferendosi alla figura della mediazione e della gestione di affari; Perfetti, La mediazione. Profili sistematici ed applicativi, Milano, 1996, 250). Infine, non manca chi osserva che in linea di principio la mediazione regolamentata nel codice civile ha natura negoziale, ma non si esclude che in mancanza di un accordo di mediazione, si è in presenza di mediazione non contrattuale (Azzolina, op. cit., 33; contra Carraro, La mediazione, cit., 12, ss., 31, 64 s., per il quale invece la normativa codicistica contempla una disciplina dalla quale è inferibile la natura a-negoziale della mediazione, finendo quindi per essere la stessa qualificata come un atto giuridico in senso stretto. Nondimeno, non è escluso che i possibili contraenti possano decidere di stipulare un contratto di mediazione, derogando in tal modo alle regole codicistiche). (15) Dalla dottrina sopra indicata si discostano Cataudella, Mediazione, cit., 3, per il quale la mediazione si considera perfezionata, quando l’incarico viene conferito e quando il mediatore mette in relazione i soggetti interessati alla realizzazione dell’affare, e Carraro, cit., 123, per il quale la fattispecie si considera perfezionata al momento della conclusione dell’affare oggetto dell’intermediazione. 678 i Contratti 7/2015 Giurisprudenza I singoli contratti na, secondo taluni, quando è stato concluso l’affare (16), secondo altri invece il rapporto di mediazione sorge quando il mediatore mette in relazione le parti interessate alla realizzazione dell’affare (17). Su un terreno diverso si muove quell’orientamento dottrinale che esclude la natura negoziale della mediazione sulla considerazione che quest’ultima consiste nello svolgimento dell’attività (priva di autorizzazione) da parte del mediatore, in merito alla quale potrebbero essere ammessi soltanto patti che modificano od integrano la disciplina codicistica in materia (si pensi ad esempio ad un accordo riguardante il rimborso spese oppure in tema di provvigione) (18). Anche nell’ambito di tale orientamento dottrinale, si discute sul momento in cui si perfeziona la mediazione, distinguendosi prevalentemente due correnti di pensiero: secondo taluni, il rapporto di mediazione si perfeziona con la messa in relazione delle parti; secondo altri invece con la conclusione dell’affare (19). I fautori che negano la natura negoziale della mediazione ritengono inoltre che il requisito della consapevolezza non assume alcuna rilevanza, poiché ciò che contribuisce a ritenere esistente la mediazione è l’effettivo svolgimento dell’opera di in- termediazione, realizzata in favore delle parti interessate alla conclusione dell’affare (20). L’attività di mediazione deve però essere “esteriormente riconoscibile, e come tale apprezzabile, secondo il suo obiettivo significato sociale, da parte del suo o dei suoi destinatari” (21). Il rapporto giuridico della mediazione si fonda pertanto su due elementi essenziali: a) l’esercizio di un’attività mediatizia oggettivamente riconoscibile da parte del soggetto o dei soggetti che beneficiano della prestazione eseguita dal mediatore secondo “i comuni indici di significanza sociale” (22); b) il tempestivo rifiuto da parte di uno o di entrambi i contraenti di avvalersi dell’opera di mediazione dell’intermediario (23). In tal modo la mediazione si sostanzia “in una riconoscibile attività di intermediazione (non necessariamente autorizzata o accettata, ma comunque) non rifiutata dal contraente o dai contraenti verso i quali essa è concretamente diretta” (24). (16) Marini, op. cit., 20. (17) Minasi, op. cit., 39; Carraro, cit., 26 ss., 33 ss., 48; in giurisprudenza, v. Trib. Firenze 29 luglio 1957, in Giur. tosc., 1957, 178. (18) In dottrina qualificano la mediazione come una fattispecie non negoziale Levi, Il diritto del mediatore (alla provvigione) nei contratti preliminari condizionali, in Riv. dir. comm., 1981, I, 45; Catricalà, op. cit., 411; De Roberto, Recesso, frode e mediazione, in Foro it., 1968, I, 3082; G. Ferri, Manuale di diritto commerciale, V ed., Torino, 1980, 967, così richiamato da Luminoso, op. cit., 47, nt. 76, (secondo il quale la mediazione concretizza un rapporto trilatero, il cui momento perfezionativo si identifica con la conclusione dell’affare); Carta, Mediazione di contratto, non contratto di mediazione, in Foro it., 1947, I, 296 (per il quale le maggiori difficoltà nell’attribuire alla mediazione natura negoziale si rilevano quando occorre definire l’oggetto e gli obblighi di tale contratto. Inoltre, l’attività del mediatore è un’attività che lo stesso decide di svolgere spontaneamente e liberamente. Secondo l’A. quindi la mediazione si risolve in un fatto giuridico volontario); in questa direzione si esprimeva inizialmente Mirabelli, Promessa unilaterale di mediazione, in Riv. dir. comm., 1953, II, 165; Id., Mediazione unilaterale e unilateralità della mediazione, in Giur. compl. Cass. civ, 1953, I ed., 183 (successivamente ha mutato pensiero); Cataudella, Note sulla natura giuridica della mediazione, in Riv. dir. comm., 1978, I, 371 (per il quale la mediazione può essere ricondotta nella categoria di quelle attività non autorizzate svolte a beneficio di altri, come è il caso di quelle indicate agli artt. 2028 ss. e 2041 c.c. L’A. esclude la natura contrattuale della mediazione, osservando che un negozio produttivo di effetti simili a quelli previsti dalla legge sarebbe superfluo e un contratto produttivo di effetti differenti si collocherebbe al di fuori dell’istituto della mediazione. Si pronunciava sostanzialmente in tal senso, anche se successivamente ha assunto una posizione diversa, Carraro, op. cit., 44 per sostenere la tipicità della mediazione a-negoziale). (19) Nella prima direzione si pronunciava originariamente Cataudella, Note, cit., 363, 373, 375; Catricalà, op. loc. ult. cit., 411; nella seconda invece si colloca il pensiero di G. Ferri, op. cit., 367 e Carta, Mediazione di contratto, cit., 296. (20) Sul punto, cfr. Carraro, op. cit., 63. Il requisito della consapevolezza da parte dei potenziali contraenti dell’attività di mediazione svolta dall’intermediario, secondo taluni è un elemento necessario anche se si esclude la natura negoziale della mediazione. In argomento, cfr. Marini, op. cit., 36; Visalli, Natura giuridica, cit., 1216; Id., La mediazione, cit., 172. Parimenti problematica è la questione se la “consapevolezza” presuppone obbligatoriamente “una volontà negoziale da parte del contraente intermediato” in modo che l’opera concretamente realizzata dal mediatore è intesa come accettazione di un proposta avvenuta per facta concludentia o tacitamente. In senso affermativo, approdando ad una soluzione condivisa, si è espressa sia la dottrina sia la giurisprudenza (Luminoso, op. cit., 36). In particolare, in argomento, la S.C. ha osservato: “Il rapporto di mediazione - sia che le parti conferiscano preventivamente l’incarico al mediatore, sia che accettino comunque il risultato dell’attività da lui prestata - trae sempre origine e fondamento dalla volontà dei soggetti, manifestata sia esplicitamente, sia implicitamente mediante fatti concludenti, come nel caso in cui le parti, avendone conoscenza, abbiano concluso l’affare fruendo dell’attività svolta dal mediatore, dimostrando in tal modo di volerla accettare” (Cass. 22 gennaio 1977, n. 325; Cass. 14 dicembre 1988, n. 6813, cit.). (21) Luminoso, op. cit., 60. (22) Luminoso, op. cit., 48. (23) Luminoso, op. cit., 60, che, in virtù di tali elementi, esclude la natura necessariamente contrattuale della mediazione. (24) Luminoso, op. cit., 60. i Contratti 7/2015 L’interpretazione evolutiva dell’art. 1759, comma 1, c.c. da parte della giurisprudenza Dall’excursus dottrinale e giurisprudenziale emerge che la mediazione, per quanto possa prestare il 679 Giurisprudenza I singoli contratti fianco ad una pluralità di interpretazioni, deve essere ricostruita alla luce di una valutazione obiettiva ed unitaria di tutti gli elementi caratterizzanti tale fattispecie, il cui parametro di identificazione della natura giuridica della responsabilità del mediatore per violazione degli obblighi informativi è dato dal modo in cui il mediatore svolge la sua attività mediatizia e adempie agli obblighi prescritti dalla disciplina normativa tra cui quelli indicati nell’art. 1759 c.c. In questa direzione, un punto di partenza adeguato è offerto proprio dalla giurisprudenza che ha compiuto un decisivo passo in avanti nella riflessione sul tema del contenuto dell’obbligo di informazione del mediatore, ai sensi dell’art. 1759, comma 1, c.c. Tale norma, come è noto, prescrive l’obbligo per il mediatore di comunicare ai possibili contraenti interessati alla conclusione dell’affare tutte le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare che possono incidere sulla sua conclusione (25). Così formulata, suddetta disposizione ha ingenerato nella dottrina e nella giuri- sprudenza l’interrogativo sull’estensione dell’obbligo di informazione richiamato nell’art. 1759, comma 1, c.c., sul contenuto dell’informazione che il mediatore ha il dovere di trasmettere e sui presupposti idonei a configurare la responsabilità di quest’ultimo in caso di violazione dell’obbligo informativo. Accedendo ad un’interpretazione letterale della norma e considerando che il dovere di informazione ha ad oggetto la comunicazione di circostanze note, la dottrina e la giurisprudenza osservano che sul mediatore non grava l’obbligo di svolgere specifiche ricerche sulla convenienza economica dell’affare sotto il profilo tecnico o sulla sua certezza, sull’autenticità o attendibilità delle circostanze alle quali fanno riferimento le comunicazioni acquisite (26). Intorno agli inizi degli anni novanta si registra però da parte della giurisprudenza un’inversione di tendenza nell’analizzare e definire il grado di estensione della responsabilità del mediatore di cui all’art. 1759 c.c. che si traduce nell’attribuire all’espressione “circostanze a lui note” un significato (25) La ratio di tale norma si ravvisa nell’esigenza di evitare che il mediatore esegui la propria prestazione con il solo fine di lucrare somme a titolo di provvigione, nella piena consapevolezza che i possibili contraenti concluderanno un affare economicamente non vantaggioso o che sarà oggetto di annullamento poiché presenta dei vizi ab origine: Stolfi, op. cit., 45. Sull’interpretazione del contenuto dell’obbligo informativo ex art. 1759, comma 1, c.c., v. Marini, La mediazione, cit., 135, per il quale “oggetto del dovere di comunicazione è l’informazione come tale e non già il fatto”; Carraro, La mediazione, cit. 159; Cataudella, voce Mediazione, cit., 7, per il quale “Nell’interpretare (…) l’espressione ‘circostanze a lui note’ ci si può chiedere se il dovere d’informazione del mediatore sia limitato alle circostanze delle quali è personalmente certo. In verità, una circostanza incerta non può annoverarsi tra quelle ‘note’, tuttavia, qualora l’incertezza nasca dal fatto che il mediatore non l’abbia accertata di persona ma ne abbia avuto notizia, la circostanza certa della quale egli dovrà dare comunicazione, sarà, per l’appunto, la notizia ricevuta”. Non è mancato chi ha osservato che in ogni caso l’attività del mediatore deve uniformarsi ai principi di correttezza e di media diligenza, richiamando anche gli artt. 1175 e 1176 c.c. anche quando mette in relazione le parti per la conclusione dell’affare: cfr. Azzolina, La mediazione, cit., 87; Stolfi, Della mediazione, cit., 44, il quale osserva che tale obbligo è simile a quello prescritto per l’agente di commercio ai sensi dell’art. 1746 c.c. e del mandatario ex art. 1710, comma 2, c.c.; Marini, La mediazione, cit., 133, per il quale l’obbligo di comportarsi secondo correttezza sussiste anche se prima della conclusione dell’operazione negoziale non sussiste un vincolo contrattuale tra le parti ed il mediatore. Non certo per questa ragione - osserva l’A. - “viene meno il generale dovere di correttezza che l’art. 1337 c.c. impone alle parti anche nella fase antecedente alla conclusione del contratto”. (26) In argomenti, cfr. Visalli, La mediazione, cit., 229; Stolfi, Della mediazione, cit., 45; Di Chio, Mediazione e mediatori, cit., 399; Catricalà, La mediazione, cit., 401, 418; Perfetti, La mediazione, cit., 177; Azzolina, op. cit., 88; Rossi, Obblighi di informa- zione e responsabilità del “broker”, nota ad App. Bologna 18 luglio 1992, in Foro it., 1993, I, 579; Mora, Un caso di responsabilità del mediatore ex art. 1759, 1° comma, c.c., in Resp. civ. e prev., 1993, 627, nota alla sentenza del Trib. Trieste 2 dicembre 1991; Toschi Vespasiani, La responsabilità del mediatore immobiliare: gli incerti confini dell’obbligo di informazione, in questa Rivista, 2004, 1163. In giurisprudenza in senso adesivo, cfr. App. Firenze 15 gennaio 1964, in Giur. tosc., 1965, 80; App. Firenze 14 aprile 1953, in Giust. civ., 1953, 244; App. Bologna 8 gennaio 1942, in Foro. it., Rep. 1942, Mediazione, n. 46; più di recente, con riguardo sempre alla tematica riguardante l’estensione dell’obbligo di informazione e l’interpretazione della locuzione “circostanze a lui note”, cfr. Cass. 3 giugno 1993, n. 6219, in Giust. civ., 1994, I, 757, per la quale: “anche se una circostanza del futuro contratto che sia incerta non può annoverarsi fra quelle note, tuttavia, qualora l’incertezza nasca dal fatto che il mediatore non l’abbia accertata ma ne abbia avuto semplicemente notizia, non per questo viene meno il dovere di informazione del mediatore, il quale dovrà sempre fornirla sia pure nei limiti dell’informazione ricevuta”. Sulle caratteristiche delle circostanze oggetto di comunicazione del mediatore, si osserva che le stesse devono essere: a) note all’intermediario; b) così rilevanti da incidere sulla conclusione del vincolo contrattuale; c) devono riguardare la valutazione e la sicurezza dell’affare: cfr. Guerinoni, Mediazione e obbligo di corretta informazione, in questa Rivista, 2000, 250. Con particolare riferimento alle “circostanze note” riguardanti la sicurezza e la valutazione dell’affare, si precisa peraltro che tali circostanze possono investire “sia subiettivamente, i futuri contraenti, sia obiettivamente, l’affare in sé considerato” (Stolfi, op. cit., 45, nota 5; Cataudella, op. cit., 7). Infine, le circostanze rilevanti idonee a configurare una responsabilità in capo al mediatore sono quelle che se le parti avessero conosciuto, non avrebbero concluso il contratto o lo avrebbero definito, inserendo differenti clausole oppure a condizioni diverse (v. Cass. 9 aprile 1984, n. 2277, in Foro it., Rep. 1984, Mediazione, n. 10; Mora, cit., 624). 680 i Contratti 7/2015 Giurisprudenza I singoli contratti così ampio da rendere il dovere di informazione gravante sul mediatore un obbligo più esteso rispetto a quello previsto espressamente dall’art. 1759, comma 1, c.c. (27). Muovendo da un’analisi sistematica dell’art. 1759 c.c., interpretato alla luce degli artt. 1175 e 1176 c.c. e della L. n. 39/1989, la giurisprudenza di legittimità, recependo l’interpretazione evolutiva seguita dalla giurisprudenza di merito, ha riconosciuto in capo al mediatore un esteso dovere di informazione che comprende “in senso positivo, l’obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza richiesta all’intermediario nonché, in senso negativo, il divieto di fornire non solo informazioni non veritiere, ma anche informazioni su circostanze delle quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, poiché il dovere di correttezza e quello di diligenza gli imporrebbero in tal caso di astenersi dal darle” (28). L’affermazione di principio di diritto posto alla base dell’interpretazione dell’art. 1759 c.c. viene sempre più spesso enunciato nelle successive o contestuali decisioni giurisprudenziali che, aderendo all’orientamento segnalato, hanno finito per creare la “nuova figura dell’obbligo di informazione” (29), fondata in linea di principio sul criterio generale della correttezza e della buona fede. Questa linea interpretativa - per così dire evolutiva - della giurisprudenza sull’art. 1759 c.c. concorre a delineare un modello di responsabilità del mediatore fondato sulla violazione del criterio generale della correttezza e della buona fede, che sembra operare a prescindere dal conferimento espresso o meno di un incarico da parte dei soggetti interessati alla conclusione dell’affare. (27) Mariconda, Gli obblighi di informazione del mediatore, in Corr. giur., 1999, 1499. Sulle ragioni alla base del cambiamento dell’orientamento della giurisprudenza sull’interpretazione dell’espressione “circostanze note” di cui all’art. 1759, comma 1, c.c., cfr. Toschi Vespasiani, op. cit., 1163, per il quale il cambiamento dell’indirizzo interpretativo della giurisprudenza è stato determinato dal mutato contesto economicogiuridico nel quale si collocava la figura della mediazione e dall’ingresso nel nostro ordinamento della L. n. 39/1989 che ha introdotto una disciplina, “aprendo la strada ad una progressiva professionalizzazione del mediatore, sempre più spesso chiamato a svolgere un ruolo di consulente delle parti mediante il compimento di un’attenta istruttoria, della raccolta di tutti i dati, elementi ed informazioni (…) che possano incidere sulla determinazione delle parti a compiere l’affare”. (28) Cass. 26 maggio 1999, n. 5107, in questa Rivista, 2000, 247, con nota di Guerinoni ed in Giur. it., 2000, 929, con nota di Forchino, Obblighi di informazione e responsabilità del mediatore ex art. 1759, 1° comma, c.c. Secondo la S.C., “il mediatore, pur non essendo tenuto, in difetto di un incarico particolare in proposito, a svolgere, nell’adempimento della sua prestazione (che si svolge in un ambito contrattuale), specifiche indagini di natura tecnico-giuridica (come l’accertamento della libertà dell’immobile oggetto del trasferimento, mediante le cosiddette visure catastali ed ipotecarie), al fine di individuare circostanze rilevanti ai fini della conclusione dell’affare a lui non note, è gravato, tuttavia, di un obbligo di corretta informazione, secondo il criterio della media diligenza professionale”. Continua ancora la Cassazione: “[q]ualora il (…) mediatore dia informazioni su circostanze di cui non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, le quali si rivelino poi inesatte e non veritiere, si può configurare una responsabilità per danni sofferti dal cliente”. Nella giurisprudenza, le decisioni che hanno segnato un passo significativo nella direzione di estendere la portata della responsabilità del mediatore ex art. 1759 c.c. sono state principalmente il Trib. Trieste, 2 dicembre 1991, in Resp. civ. e prev., 1993, 622 con nota di Mora. Secondo il Tribunale, l’art. 1759 impone al mediatore di comunicare alle parti circostanze a lui note o che poteva conoscere, usando la diligenza di cui all’art. 1176, comma 2, c.c. e di non trasmettere notizie non vere, anche se non apprese come tali, ma conoscibili agevolmente; Trib. Roma, 19 giugno 1996, in Foro it., 1997, I, 1995: “il mediatore ha l’obbligo, ulteriore rispetto a quello di mettere in contatto le parti dell’affare, di svolgere un’attività di verifica della fattibilità giuridica e della regolarità formale dell’affare, propedeutica al suo naturale sbocco con- trattuale”. Il dato normativo dell’art. 1759 c.c. ha sollevato un altro interrogativo che riguarda la possibilità di configurare una responsabilità del mediatore per inadempimento all’obbligo di informazione anche se l’affare tra le parti non è stato concluso. In merito si è osservato che la responsabilità del mediatore si configura anche se l’affare non è stato concluso, poiché la conclusione dell’affare ex art. 1759 non rappresenta un elemento fondante la responsabilità dell’intermediario. Così argomentando, si è dichiarata la responsabilità del mediatore che per raggiungere un fine personale ha dissuaso i possibili contraenti dal concludere il contratto. A tale tesi si contrappone una corrente di pensiero che tende ad escludere qualsiasi tipo di responsabilità del mediatore che ha violato l’obbligo di informazione, se le parti non hanno sottoscritto alcun contratto. In argomento, per riferimenti dottrinali e giurisprudenziali, cfr. Toschi Vespasiani, op. cit., 1162 e Forchino, op. cit., 930. (29) Toschi Vespasiani, op. cit., 1165, il quale ha osservato che la decisione n. 5107/1999, nell’interpretare estensivamente il contenuto dell’art. 1759 ha attuato una rilevante estensione del contenuto dell’obbligo di informazione, che da mero dovere di informazione è diventato un obbligo di corretta informazione. In argomento, v. anche Guerinoni, op. cit., 253. In senso adesivo con la sentenza n. 5107/1999, v.: Cass. 17 maggio 1999, n. 4791, in Resp. civ. prev., 2000, 1405, con nota di Vernizzi; Cass. 15 maggio 2001, n. 6714, in Foro it., 2001, I, 3189, con nota di Caputi; Cass. 8 maggio 2001, n. 6389, in Danno e resp., 2001, 795, con nota di Carbone, La responsabilità professionale del mediatore tra codice civile e leggi speciali; Cass. 14 luglio 2009, n. 16382, in questa Rivista, 2009, 1085, con nota di Toschi Vespasiani; Cass. 16 luglio 2010, n. 16623, in Foro it., 2001, I, 821. Per ulteriori riferimenti giurisprudenziali in ordine ai limiti applicativi della norma di cui all’art. 1759 c.c. e all’interpretazione della giurisprudenza delle circostanze oggetto del dovere di informazione, cfr. Bordolli, L’obbligo di informazione nella mediazione immobiliare, in Immobili & proprietà, 2014, 416; Merlino, Obblighi informativi del mediatore, id., 2012, 143. Recentemente le decisioni della giurisprudenza sembrano orientate nella direzione di valutare il livello di responsabilità secondo criteri determinati e di carattere oggettivo quale potrebbe essere la modalità di esecuzione delle trattative oppure la tipologia dell’affare proposto In questo senso, cfr. Cass. 22 marzo 2001, n. 4126, in questa Rivista, 2001, 85, con nota di Radice; più di recente, cfr. Cass. 6 novembre 2012, n. 19075; nella giurisprudenza di merito, v. Trib. Brindisi, 21 aprile 2002, in Giur. mer., 2002, 979. i Contratti 7/2015 681 Giurisprudenza I singoli contratti In tale prospettiva si colloca anche la decisione in esame che nel dichiarare il mediatore responsabile per aver violato l’obbligo di comunicazione compie un ulteriore passo in avanti nell’individuare le coordinate concettuali entro le quali inquadrare il dovere informativo. Condividendo la posizione del giudice di secondo grado che ha rilevato nella violazione dell’obbligo di informazione da parte del mediatore una condotta contraria al criterio della buona fede e della correttezza, la S.C. da un lato ha ribadito i principi pressoché consolidati in giurisprudenza sulla portata degli obblighi informativi del mediatore, dall’altro ha dichiarato la responsabilità di quest’ultimo, per aver violato sostanzialmente una regola di condotta. Tale assunto, sebbene non sia sorretto da un compiuta e articolata argomentazione, offre tuttavia uno spunto per riflettere sulla delicata questione relativa alla natura giuridica della responsabilità del mediatore, in caso di inadempimento agli obblighi informativi, che costituiscono una concretizzazione del criterio di buona fede. Tale indice di comportamento, in quanto integrativo sia del regolamento contrattuale che della fase di esecuzione del contratto (30), assume i connotati di regola generale di condotta, della quale viene riconosciuta il valore della sua cogenza e della sua portata generalizzata. In quanto concretizzazione della clausola generale di buona fede, l’obbligo di comunicazione nella fase del procedimento di formazione dell’accordo trova il suo diretto referente normativo nell’art. 1337 c.c. che contempla una “regola di condotta riferita ad entrambe le parti in relazione al ‘rapporto’ che tra le stesse si instaura attraverso le trattative o, comunque, durante la formazione del contratto” (31). In tale disposizione, il riferimento al criterio generale della buona fede come regola di condotta che deve essere osservata dalle parti durante le trattative e nella formazione del contratto è intesa nel senso che gli stessi devono comportarsi correttamente e lealmente (32) in tutte le fasi che precedono la stipulazione del contratto (33). In particolar modo, tale regola di condotta deve essere osservata durante il compimento di tutte quelle attività poste in essere per accertare l’idoneità del contratto a conseguire determinati obiettivi, nonché la sua convenienza economica. Durante questa fase non si è in presenza di una serie di atti strumentali al perfezionamento e all’attuazione del regolamento contrattuale, poiché il “contratto è ancora eventuale ed ipotetico”; “attuale è solo la disponibilità a trattare” (34). I soggetti destinatari della regola di condotta di cui all’art. 1337 sono tutti coloro i quali con funzioni diverse nella fase di formazione dell’accordo e delle trattative partecipano, ponendo in essere (30) Di Majo, Delle obbligazioni, in Commentario ScialojaBranca, Bologna-Roma, 1988, 321 ss.; Bianca, Diritto civile, Il contratto², 3, Milano, 2000, 501. (31) D’Amico, Regole di validità e regole di comportamento nella formazione del contratto, in Riv. dir. civ., 2002, I, 51. In argomento, Id., Regole di validità e principio di correttezza nella formazione del contratto, Napoli, 1996. Più di recente sulle conseguenze della violazione dei doveri informativi, riflettendo sulla portata dell’attuale distinzione tra regole di validità e regole di comportamento, con riferimento anche agli obblighi di informazione nel Draft Common Frame od Reference, cfr. Castronovo, L’informazione violata tra responsabilità e invalidità, in Eclissi del diritto civile, Milano, 2015, 120 ss. (32) In tal modo l’obbligo per le parti di assumere una condotta corretta e leale assume lo stesso significato di quel “più generale dovere di correttezza che il codice civile impone al debitore e al creditore (art. 1175)” Galgano, Il dovere di buona fede e l’abuso del diritto, in Le obbligazioni in generale. Il contratto in generale. I singoli contratti, in Tratt. dir. civ., II, Padova, 2010, II ed., 563. (33) G. Patti - S. Patti, Responsabilità precontrattuale e contratti standard (sub. artt. 1337-1342), in Commentario Schlesinger, Milano, 1993, 8. Si osserva che la parte che viola l’obbligo di comportarsi correttamente durante la fase delle trattative, violando in tal modo la clausola di buona fede è sanzionato con il risarcimento del danno. Si applica invece il regime dell’invalidità se si rileva altresì un vizio riguardante la volontà (p. 9). Muovendo dal presupposto che la norma distingue tra “svolgimento delle trattative” e “formazione del contratto”, si ritiene che la norma di cui all’art. 1337 si riferisce al totale processo di formazione del consenso (in argomento, v. Grisi, L’obbligo precontrattuale di informazione, Napoli, 1990, 39; Visintini, La reticenza come causa di annullamento dei contratti, in Riv. dir. civ., 1972, I, 158; Cuffaro, Responsabilità precontrattuale, in Enc. dir., XXXIX, Milano, 1989, 1265. In giurisprudenza, si registra talvolta un uso promiscuo del termine trattativa con formazione del contratto (Cass., SS.UU., 24 aprile 1970, n. 1179, in Foro it., 1970, I, 1570). In altre decisioni invece è stata sottolineata la differenza tra “semplici trattative” e “processo formativo”, osservando che “la responsabilità precontrattuale, ai sensi dell’art. 1337 cod. civ., può concepirsi tanto in relazione al processo formativo del contratto, quanto in rapporto alle semplici trattative, riguardate come qualcosa di diverso da esso, ossia come quella fase anteriore, in cui le parti si limitano a manifestare la loro tendenza verso la stipulazione del contratto, senza ancora porre in essere alcuno di quegli atti di proposta e di accettazione che integrano il vero e proprio processo formativo” (Cass. 13 luglio 1968, n. 2521, in Foro it., 1968, I, 2457; Cass. 11 febbraio 1980, n. 960, in Mass. Giust. civ., 1980, 2, così riportati da Pignataro, Il periodo precontrattuale e le sue connotazioni, in I Cendon, I Contratti in generale, V, Torino, 2000, 47). (34) Grisi, op. cit., 39; Tamburrino, I vincoli unilaterali nella formazione progressiva del contratto, Milano, 1954, 5. 682 Inadempimento degli obblighi informativi e responsabilità del mediatore i Contratti 7/2015 Giurisprudenza I singoli contratti condotte, rendendo dichiarazioni o compiendo atti “direttamente connessi con il piano degli interessi implicati nel concludendo negozio” (35). Ciò comporterebbe che il mediatore sarebbe responsabile per culpa in contrahendo, poiché egli partecipa anche se con una funzione e un ruolo diverso rispetto a quello dei futuri contraenti, al procedimento di formazione dell’accordo. Tale disciplina, se da un lato può trovare applicazione quando il mediatore assume il ruolo di parte “in senso tecnico” (36), dall’altro invece risulta inadeguata quando lo stesso si limita a porre in contatto i soggetti interessati alla conclusione dell’affare. Sembra, infatti, inappropriato ricorrere alle regole sulla responsabilità precontrattuale per sanzionare l’inadempimento di un obbligo informativo nella fase delle trattative, anche quando, pur in assenza di un preciso incarico, il mediatore si limita a creare un contatto sociale tra le parti interessate alla conclusione del contratto, poiché si rischia di estendere le regole sulla responsabilità per culpa in contrahendo ad una fattispecie non riconducibile nelle trattative prenegoziali (37). Ciò non significa che se il mediatore non partecipa attivamente alle trattative è esente da qualsia- si tipo di responsabilità, poiché quest’ultimo comunque svolge un’attività mediatizia, anche solo quando è limitata a creare un contatto sociale durante la fase del procedimento di formazione del contratto tra le parti interessate alla conclusione dell’affare. Se quindi le regole sulla responsabilità precontrattuale non possono trovare spazio per ragioni sistematiche e il mediatore si limita a svolgere un’attività di messa in relazione delle parti, senza partecipare attivamente alle trattative, occorre verificare se e in base a quali principi quest’ultimo può essere considerato ugualmente responsabile della mancata conclusione di un affare per aver fornito durante la fase del procedimento di formazione dell’accordo informazioni inesatte o aver omesso determinate notizie. La soluzione della questione è da ricercarsi nella posizione assunta dalla dottrina moderna che rilevando l’esistenza di determinati obblighi, pur in mancanza di un’obbligazione principale di prestazione (38), ha elaborato la categoria dei c.d. “obblighi di protezione” (39). Anche se funzionalmente collegati con l’obbligo della prestazione, essi possono configurarsi autonomi rispetto a quest’ultimo (35) Grisi, op. cit., 41; contra G. Patti - S. Patti, op. cit., 26, per cui la regola di condotta imposta dall’art. 1337 c.c. investe le parti “intese come le persone che vogliono porre in essere un vincolo giuridico”. La condotta conforme al criterio della buona fede e della correttezza nelle trattative ha suscitato l’attenzione della dottrina che si è interrogata sulla nozione di parte nel rapporto precontrattuale. Muovendo dal dato normativo che è formulato in modo generico, la dottrina si è interrogata se la volontà del legislatore è quella di obbligare ad osservare il criterio di comportamento della buona fede soltanto le parti che stipuleranno l’accordo negoziale (Visintini, op. cit., 178; G. Patti - S. Patti, op. cit., 26; Benatti, La responsabilità precontrattuale, Milano, 1963, 85) oppure il riferimento alla formazione del contratto e delle trattative comporta che tutti i soggetti che a vario titolo partecipano sono obbligati a tale regola di condotta (Benatti, Culpa in contrahendo, in Contr. impr., 1987, 300; Cuffaro, op. cit., 1268; Arietti, Responsabilità precontrattuale, in Riv. dir. civ., 1991, II, 734). In argomento ad una tesi restrittiva che considerava parte durante le trattative e la formazione del contratto il futuro soggetto che avrebbe stipulato il contratto, si opponeva una tesi più estesa che attribuiva lo status di parte anche a colui che partecipava effettivamente alle trattative (per una sintesi delle diverse posizioni dottrinali, cfr. Pignataro, op. cit., 150). Si è osservato infatti che un’interpretazione restrittiva della nozione di parte rischierebbe di porsi in contrasto con alcune disposizioni codicistiche che prevedono una responsabilità anche se il soggetto non partecipa al procedimento di formazione del regolamento negoziale. È il caso proprio dell’art. 1759, comma 1, c.c. che riconosce una responsabilità al mediatore che sicuramente non prende parte al processo di formazione del contratto: cfr. Cuffaro, op. cit., 1969; Vigotti, La responsabilità precontrattuale, in Nuova giur. civ. comm., 1986, II, 187). (36) Castronovo, L’obbligazione senza prestazione ai confini tra contratto e torto, in Le ragioni del diritto. Scritti in onore di Luigi Mengoni, 1, Milano, 1995, 175, il quale precisa, anche se si parla di intermediario finanziario e della responsabilità dello stesso in caso di danno sofferto dagli investitori per la diffusione di false o erronee informazioni, che l’investitore assume il ruolo di parte “in senso tecnico” se in esso sussiste “la potenzialità di parti nel futuro contratto al quale naturalmente tendono le trattative nelle quali, per la violazione del precetto di buona fede, si innesta la responsabilità precontrattuale. Questo è escluso però, essendo pacifico che il contratto sarà stipulato tra la società emittente e colui che decide di investire in titoli della stessa”. (37) Rileva Castronovo, L’obbligazione senza prestazione ai confini tra contatto e torto, cit., 177, una forzatura il ricorso alla responsabilità precontrattuale per sanzionare la condotta dell’intermediario finanziario che ha violato gli obblighi informativi, quando quest’ultimo non assume il ruolo di parte in senso tecnico nelle trattative, ma riveste una “posizione autonoma e propria nei confronti dell’investitore” “con funzioni di consiglio, consulenza, progettazione dell’investimento”. (38) Castronovo, La nuova responsabilità civile³, Milano, 2006, 447. Più di recente, sulla categoria dell’obbligazione senza prestazione, cfr. Id., Ritorno all’obbligazione senza prestazione, in Europa e dir. priv., 2009, 679; Id., La relazione come categoria essenziale dell’obbligazione e della responsabilità contrattuale, id., 2011, 55. (39) Castronovo, Obblighi di protezione, in Enc. giur., XXI, Roma, 1990, 2. Tradizionalmente, gli obblighi di protezione, come è noto, hanno conosciuto una prima elaborazione in Francia e in Italia intorno al XIX sec. in materia di rapporti di lavoro. Una prima applicazione giurisprudenziale si è avuta in Italia con la decisione della Corte cost. 28 febbraio 1992, n. 74, in Foro it., 1992, I, 1353, con nota di Cosentino, Alla ricerca della raccomandata perduta: modificate le regole sulla ‘posta in gioco’ dove si fa riferimento (n. 4) all’ “obbligo specifico di evitare nell’esecuzione del contratto comportamenti pregiudizievoli alla persona o ai beni del creditore: obbligo pure derivante dal contratto in virtù della regola di correttezza sancita dall’art. i Contratti 7/2015 683 Giurisprudenza I singoli contratti sia sul piano della fonte, nel senso che essi deriverebbero dalla legge - anche se la fonte dell’obbligazione fosse il contratto -, che su quello della struttura, e sarebbero ugualmente idonei a costituire un rapporto, la cui violazione potrebbe determinare una responsabilità al confine tra quella extracontrattuale e quella contrattuale (40). Se la responsabilità contrattuale presuppone la preesistenza di un rapporto vincolante e perciò di un obbligo strumentale alla realizzazione di un interesse specifico, volto a tutelare una specifica sfera giuridica altrui (41), mentre la responsabilità extracontrattuale “è sanzione di un danno che consegua da ogni lesione di situazioni soggettive che non si configuri come violazione di un obbligo” (42) e non è caratterizzata ab origine da un obbligo di comportamento rivolto a determinati soggetti, non può non dedursi che l’obbligo di protezione fa figurare la responsabilità “altro modo di essere di un vincolo che già esiste e impone comportamenti non invece come il sorgere medesimo di un vinco- lo dal nulla giuridico che lo precede” (43). Ciò accade in quanto l’obbligo di protezione è espressione di un obbligo di comportamento, individuato nel suo contenuto attraverso la clausola generale della buona fede e gravante su determinati soggetti sin dall’inizio (44). La violazione di esso comporta una responsabilità contrattuale, poiché il precetto normativo assoggetta una data relazione alla regola della buona fede (45), ricorrente sia nella fase delle trattative che in quella dell’esecuzione del contratto e idonea a produrre un rapporto obbligatorio. Con riguardo alla fase delle trattative è stata poi ipotizzata l’esistenza di obblighi di protezione “avulsi da un obbligo di prestazione” (46), la cui violazione determinerebbe una responsabilità contrattuale. Si osserva infatti che la fonte di tale obbligazione si ascrive a quella terza categoria indicata nell’art. 1173, costituita, come è noto, da quei fatti o atti idonei a produrli in conformità dell’ordinamento giuridico (47). Tale fatto, privo di contenuto, è rappresentato, secondo la dottrina, dal- 1175 c.c.”; mentre nell’ordinamento tedesco essi hanno trovato una prima applicazione agli inizi del secolo scorso, successivamente recepiti nell’ordinamento tedesco con la riforma del diritto delle obbligazioni, cfr. Castronovo, La nuova responsabilità civile³, cit., 447, nt. 11 e 12, cui si rinvia per riferimenti alla dottrina tedesca. (40) “[G]li obblighi in parola non sarebbero accessori di un obbligo di prestazione che in realtà non sussiste ma costituirebbero ugualmente un rapporto di contenuto ridotto rispetto a quello dell’obbligazione ordinaria, a metà strada tra l’assenza di rapporto previo che caratterizza la responsabilità extracontrattuale e il rapporto obbligatorio di prestazione all’inadempimento del quale in genere si riferisce la responsabilità contrattuale” (cfr. Castronovo, La nuova responsabilità civile³, cit., 447). Nel definire la portata dell’obbligazione di protezione si deve tener conto del rapporto obbligatorio preesistente o meno, in base al quale la responsabilità viene distinta in responsabilità contrattuale, che “nasce all’interno di un rapporto obbligatorio già costituito, nel quale si inserisce un obbligo di risarcimento del danno in luogo del, o accanto al, dovere primario di prestazione, rendendo attuale il vincolo del patrimonio del debitore a garanzia dell’adempimento” (così Mengoni, La responsabilità contrattuale, in Enc. dir., XXXIX, Milano, 1988, 1072) ed extracontrattuale, che “è essenzialmente collegata alla violazione di doveri assoluti, che sorgono al di fuori di una relazione specifica tra soggetti determinati, ed è certo che alla determinazione del contenuto dei doveri corrispondenti ai diritti assoluti è estranea una valutazione a stregua di buona fede” (cfr. Mengoni, Sulla natura della responsabilità precontrattuale, in Riv. dir. comm., 1956, II, 362 e ora anche in Obbligazioni e Negozio, in Scritti, II, Milano, 2011, 269; R. Scognamiglio, Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, in Noviss. dig. it., XV, 1957, 670 ss.). (41) In questo senso Castronovo, La nuova responsabilità civile³, cit., 454 ss., il quale espressamente osserva: “pretesa e obbligo correlativo si incontrano questo in funzione di quella e tra sfere giuridiche determinate, cioè tra un creditore e un debitore. Proprio la diversa struttura del rapporto fa sì che altro sia il regime di responsabilità: la sanzione per violazione di obblighi e responsabilità contrattuale. Questi ultimi consistono o nell’obbligo di prestazione come consuetamente accade quando ricorre un rapporto obbligatorio, o in un obbligo di protezio- ne secondo che esso soddisfi l’interesse creditorio tradizionale o un interesse di tutela nella sfera giuridica di ciascuna delle parti di una relazione giuridicamente rilevante: normalmente del creditore e del debitore di un rapporto obbligatorio di prestazione; ma non necessariamente se, come vedremo, di rapporto obbligatorio si può parlare anche quando manchi l’obbligo di prestazione ma si diano obblighi altri in funzione di tutela di interessi diversi da quello che trova risoluzione nell’inadempimento”. (42) Castronovo, La nuova responsabilità civile³, cit., 455, nt. 30. (43) Castronovo, La nuova responsabilità civile, cit., 466. (44) Secondo la dottrina, l’obbligo di condotta non va confuso con il dovere di conformazione di una condotta, dal quale la dottrina tedesca fa derivare una responsabilità extracontrattuale, in caso di violazione di tali doveri di comportamento, ovvero i c.d. Verkehrspflichten. Essi sono definiti doveri, poiché beneficiari non sono soggetti ben determinati; pertanto “la violazione di essi, che appartiene al genere di quelli che danno vita alla colpa come doveri di conformazione di una condotta, non può essere assimilata all’inadempimento di un obbligo di condotta specificato nel suo contenuto e dovuto nei confronti di un soggetto determinato che si chiama creditore” (corsivo dell’a.), cfr. Castronovo, La nuova responsabilità civile³, cit., 458. (45) Mengoni, Sulla natura della responsabilità precontrattuale, cit., 364, il quale, nel delineare i confini della responsabilità precontrattuale, si richiama alla buona fede ed osserva: “quando una norma giuridica assoggetta lo svolgimento di una relazione sociale all’imperativo della buona fede, ciò è un indice sicuro che questa relazione sociale si è trasformata sul piano giuridico, in un rapporto obbligatorio”. (46) Castronovo, La nuova responsabilità civile³, cit., 448. (47) In ragione del principio di atipicità delle fonti di obbligazioni (già sostenuto da Giorgianni, Appunti sulle fonti di obbligazione, in Riv. dir. civ., 1965, I, 70 e ora in Scritti minori, Napoli, 1988, 587, spec. 590), secondo la dottrina più recente, tale categoria, richiamata nell’art. 1173, può contemplare anche le obbligazioni senza prestazione (così Castronovo, La nuova responsabilità civile³, cit., 467). Inoltre, nel senso che tali obblighi vanno riferiti anche ai c.d. obblighi di protezione, v. Mengoni, Le obbligazioni, in I cinquant’anni del codice civile, Atti del Con- 684 i Contratti 7/2015 Giurisprudenza I singoli contratti l’affidamento obiettivo ingenerato dal comportamento di una parte nell’altra, inferibile dalla regola della buona fede oggettiva, considerata come norma “volta alla tutela dell’affidamento di un soggetto nella lealtà, nella proibità, nella correttezza di un altro soggetto, con cui il primo è entrato in una relazione di affari” (48). Le considerazioni svolte ci portano a concludere che il mediatore, anche se non ha ricevuto un preciso incarico dai possibili contraenti, nel porre in costante ‘relazione di affari’ determinati soggetti, deve comportarsi secondo la regola imperativa della buona fede; gli obblighi così determinati trovano la loro fonte nel fatto dell’affidamento e sono sin dall’inizio “avulsi da un obbligo principale di pre- stazione” (49). Infatti, per i requisiti professionali e formali che il mediatore deve possedere per l’esercizio della sua attività, le parti fanno particolare affidamento nella corretta esecuzione dell’opera dell’intermediario immobiliare che deve concretizzarsi nel fornire comunicazioni esatte riguardante l’operazione che le parti intendono realizzare (50). Con riguardo invece all’ipotesi di un rapporto già esistente assoggettato alla regola imperativa della buona fede nella sua fase di esecuzione, gli obblighi di protezione sono accessori ed integrativi dell’obbligazione principale e la loro violazione determinerebbe una responsabilità contrattuale, in quanto si è in presenza ab origine di un vinculum iuris (51). vegno di Milano, 4-6 giugno 1992, I, Milano, 1993, 248, cui sono seguiti ulteriori approfondimenti in argomento in Castronovo - Realmonte, Le ragioni del diritto: teoria giuridica ed esperienze applicative nel diritto civile dalla prospettiva delle obbligazioni, in Jus, 1996, 89 ss. (48) Mengoni, Sulla natura della responsabilità precontrattuale, cit., 370. Se ne deduce: “a) la responsabilità per culpa in contrahendo è di natura contrattuale; b) tale essa è, nonostante che un contratto non sia stato stipulato; c) essa nasce come violazione di un rapporto obbligatorio sprovvisto dell’obbligo di prestazione; d) tale rapporto obbligatorio, generato dalla buona fede sul presupposto (fatto) dell’affidamento, è funzionale alla tutela della sfera giuridica altrui sia sotto il profilo della correttezza dell’affare (culpa in contrahendo propria) sia con riguardo agli altri interessi delle parti che in relazione alla trattativa possono risultare lesi (obblighi di protezione)”, cfr. Castronovo, La nuova responsabilità civile³, cit., 462. (49) Castronovo, La nuova responsabilità civile³, cit., 450. (50) Parla di contatto sociale come fonte di responsabilità del mediatore Cass. 14 luglio 2009, n. 16382, cit., 1085. Cattaneo, La responsabilità del professionista, Milano, 1958, 62, il quale osserva che lo status di professionista “fa sorgere nel pubblico l’affidamento nella preparazione professionale di lui”. Con specifico riferimento invece alla responsabilità contrattuale dell’intermediario finanziario, cfr. Castronovo, Le frontiere nobili della responsabilità civile, in Riv. crit. dir. priv., 1989, 589 ss., che ha osservato: “la responsabilità degli intermediari finanziari si configura come contrattuale in quanto conseguenza della violazione, misurata alla luce dell’art. 1176, 2° co., di un obbligo integrativo strumentale di conoscenza esauriente e precisa di quanto attiene all’affare”. Infatti continua l’A. “quella dell’art. 1176, 2° co., (…) non è una specie di diligenza, quanto l’assunzione, accanto a quest’ultima, della perizia o capacità professionale a ulteriore requisito dell’esattezza della prestazione. Commisurata a tale criterio di valutazione, la prestazione dell’intermediario professionale si rivela non conforme quando sia connotato dall’ignoranza, che da sempre è la negazione della perizia professionale” (p. 589); in senso adesivo, Grisi, op. cit., 445. (51) “La violazione dell’obbligo di buona fede in executivis non comporta l’inefficacia del contratti, ma obbliga il responsabile al risarcimento del danno”, così Cass. 15 marzo 1999, n. 2284, in Foro it., 1999, I, 1165, con nota di O. Troiano, il quale ritiene che la violazione della buona fede si ritrova nel comportamento scorretto della parte che ha ingenerato un falso affidamento nella controparte e che ciò produce una responsabilità contrattuale del soggetto agente, in quanto la buona fede svolge una funzione integrativa del contenuto del contratto e costituisce un’ulteriore fonte di responsabilità contrattuale, in funzione integrativa rispetto all’inadempimento. i Contratti 7/2015 685 LEGGI COMPLEMENTARI P. Schlesinger Propone il testo aggiornato dei 4 Codici, il Trattato sul funzionamento UE, la Costituzione della Repubblica italiana e una ricca raccolta di Leggi complementari suddivise per materia. La sezione Giurisprudenza riporta le massime delle Sezioni Unite della Cassazione civile e penale e una rassegna delle più significative decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo a partire dal 2014. I Codici sono aggiornati con le ultime novità normative, in particolare, i primi decreti di attuazione del Jobs Act, il decreto sulla difesa d’ufficio, l’ordine di protezione europeo e la non punibilità per particolare tenuità del fatto, la legge sulla responsabilità civile dei magistrati e il decreto degiurisdizionalizzazione. C. Consolo G. Fiandaca - A. 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Pasquale In ragione della natura “personalissima” delle attività da compiersi nel procedimento di mediazione, è necessaria la partecipazione personale delle parti, non essendo possibile applicare analogicamente alla mediazione le norme che, nel processo, consentono alla parte di farsi rappresentare dal difensore o le norme sulla rappresentanza negli atti negoziali; ne consegue che il tentativo di mediazione effettuato in presenza dei soli legali non integra la condizione di procedibilità di cui all’art. 5, comma 2, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Qualora il tentativo di mediazione, disposto dal giudice, sia stato infruttuosamente esperito fra i soli avvocati delle parti, il giudicante non potrà che dichiarare l’improcedibilità del giudizio, posto che la sanatoria prevista all’art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, per i casi di mediazione obbligatoria ex lege si applica solamente nei casi in cui la mediazione, alla data del rilievo giudiziale, non sia stata attivata ovvero non risulti ancora terminata, non anche al caso in cui essa si sia effettivamente svolta, ma in violazione delle prescrizioni che regolano il suo corretto espletamento. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI Conforme Trib. Pavia, 1° aprile 2015; Trib. Pavia, 30 marzo 2015; Trib. Pavia, 9 marzo 2015; Trib. Pavia, 10 febbraio 2015; Trib. Roma, 19 febbraio 2015; Trib. Cassino, 16 dicembre 2014; Trib. Firenze, 26 novembre 2014; Trib. Bologna, 16 ottobre 2014; Trib. Pescara, 7 ottobre 2014; Trib. Roma, 19 settembre 2014; Trib. Roma, 30 giugno 2014; Trib. Bologna, 5 giugno 2014; Trib. Firenze, 19 marzo 2014; Trib. Firenze, 17 marzo 2014. Difforme Trib. Bologna, 16 ottobre 2014; Trib. Palermo, 16 luglio 2014; Trib. Rimini, 16 luglio 2014. Premesso in fatto che 1. La […], assumendo di avere stipulato con la società convenuta un contratto di fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio per un fabbricato in corso di costruzione di proprietà della […] per un corrispettivo di € 140.000 ha convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la società committente per ivi sentirla condannare al versamento della somma di € 96.221,35 a titolo di saldo asseritamente dovuto per tutte le forniture pattuite ed eseguite, ma non ancora pagate dalla convenuta. 2. La […], costituitasi in giudizio, si è opposta all’accoglimento della domanda, sull’assunto che la fornitura dei materiali non sarebbe stata ultimata e che i manufatti consegnati presenterebbero vizi e difetti; ha, pertanto, concluso per il rigetto della domanda, a motivo della sua infondatezza, chiedendo in via riconvenzionale i Contratti 7/2015 la condanna di controparte al pagamento della somma di € 163.250,35 a titolo di risarcimento danni. 3. In corso di causa, il giudice istruttore, ritenuto che il comportamento delle parti (resesi disponibili alla individuazione di una soluzione conciliativa della controversia) suggeriva il ricorso a soluzioni amichevoli della lite, disponeva - ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 28/2010 - l’esperimento del procedimento di mediazione, il quale veniva dichiarato chiuso dal mediatore per mancata prestazione del consenso da parte della società convenuta. Ritenuto in diritto che 1. Lo scrutinio nel merito delle rispettive domande delle parti deve essere anticipato dalla trattazione di una questione pregiudiziale, relativa alla procedibilità della domanda, che assume carattere dirimente. 687 Giurisprudenza I singoli contratti Da quanto risulta dal verbale del procedimento di mediazione n. 25/14, instaurato innanzi all’organismo di mediazione istituito presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vasto, in sede di primo incontro svoltosi davanti al mediatore, le parti non sono comparse personalmente e la procedura si è chiusa poiché la società convenuta non ha prestato il proprio consenso al relativo espletamento. Orbene, a tal proposito, è appena il caso di evidenziare che le disposizioni di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 28/2010 (come modificato dalla L. n. 98/2013), lette alla luce del contesto europeo nel quale si collocano (cfr. in particolare, direttiva comunitaria 2008/52/-CE) impongono di ritenere che l’ordine del giudice è da ritenersi osservato soltanto in caso di presenza della parte (o di un di lei delegato), accompagnata dal difensore e non anche in caso di comparsa del solo difensore, anche quale delegato della parte. Molteplici sono le argomentazioni che consentono di giungere a tale conclusione. a) Innanzitutto, la natura della mediazione di per sé richiede che all’incontro con il mediatore siano presenti (anche e soprattutto) le parti di persona. L’istituto, infatti, mira a riattivare la comunicazione tra i litiganti al fine di renderli in grado di verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto; questo implica necessariamente che sia possibile una interazione immediata tra le parti di fronte al mediatore. Nella mediazione è fondamentale, infatti, la percezione delle emozioni nei conflitti e lo sviluppo di rapporti empatici ed è, pertanto, indispensabile un contatto diretto tra il mediatore e le persone parti del conflitto. Il mediatore deve comprendere quali siano i bisogni, gli interessi, i sentimenti dei soggetti coinvolti e questi sono profili che le parti possono e debbono mostrare con immediatezza, senza il filtro dei difensori (che comunque assistono la parte). D’altronde, il principale significato della mediazione è proprio il riconoscimento della capacità delle persone di diventare autrici del percorso di soluzione dei conflitti che le coinvolgono e la restituzione della parola alle parti per una nuova centratura della giustizia, rispetto ad una cultura che le considera ‘poco capaci’ e, magari a fini protettivi, le pone ai margini. Non è, dunque, pensabile applicare analogicamente alla mediazione le norme che, ‘nel processo’, consentono alla parte di farsi rappresentare dal difensore o le norme sulla rappresentanza negli atti negoziali. La mediazione può dar luogo ad un negozio o ad una transazione, ma l’attività che porta all’accordo ha natura personalissima e non è delegabile. b) In secondo luogo, i difensori (definiti mediatori di diritto dalla stessa legge) sono senza dubbio già a conoscenza della natura della mediazione e delle sue finalità (come, peraltro, si desume dal fatto che essi, prima della causa, devono fornire al cliente l’informazione prescritta dall’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 28/2010), di talché non avrebbe senso imporre l’incontro tra i soli difensori e il mediatore in vista di una inutile informativa. Ritenere che la condizione di procedibilità sia assolta dopo un primo incontro, in cui il mediatore si limiti a chiarire alle parti la funzione e le modalità di svolgimento 688 della mediazione, vuol dire in realtà ridurre ad un’inaccettabile dimensione notarile il ruolo del giudice, quello del mediatore e quello dei difensori. L’ipotesi che la condizione si verifichi con il solo incontro tra gli avvocati e il mediatore per le informazioni appare particolarmente irrazionale nella mediazione disposta dal giudice: in tal caso, infatti, si presuppone che il giudice abbia già svolto la valutazione di ‘mediabilità’ del conflitto (come prevede l’art. 5 cit.: che impone al giudice di valutare “la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti”). Questo presuppone anche un’adeguata informazione ai clienti da parte dei difensori; inoltre, in caso di lacuna al riguardo, lo stesso giudice, qualora verifichi la mancata allegazione del documento informativo, deve a sua volta informare la parte della facoltà di chiedere la mediazione. Come si vede, dunque, sono previsti plurimi livelli informativi e non è pensabile che il processo venga momentaneamente interrotto per un’ulteriore informazione anziché per un serio tentativo di risolvere il conflitto. 2. Alla luce delle considerazioni che precedono, il giudice ritiene che, sia per la mediazione obbligatoria da svolgersi prima del giudizio ex art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010, sia per la mediazione demandata dal giudice, ex art. 5, comma 2, è necessario - ai fini del rispetto della condizione di procedibilità della domanda che le parti compaiano personalmente (assistite dai propri difensori, come previsto dal successivo art. 8) all’incontro con il mediatore. Graverà su quest’ultimo, in qualità di soggetto istituzionalmente preposto ad esercitare funzioni di verifica e di garanzia della puntuale osservanza delle condizioni di regolare espletamento della procedura, l’onere di adottare ogni opportuno provvedimento finalizzato ad assicurare la presenza personale delle parti, ad esempio disponendo - se necessario - un rinvio del primo incontro, sollecitando anche informalmente il difensore della parte assente a stimolarne la comparizione, ovvero dando atto a verbale che, nonostante le iniziative adottate, la parte a ciò invitata non ha inteso partecipare personalmente agli incontri, né si è determinata a nominare un suo delegato (diverso dal difensore), per il caso di assoluto impedimento a comparire. La parte che avrà interesse contrario alla declaratoria di improcedibilità della domanda avrà l’onere di partecipare personalmente a tutti gli incontri di mediazione, chiedendo al mediatore di attivarsi al fine di procurare l’incontro personale tra i litiganti; potrà, altresì, pretendere che nel verbale d’incontro il mediatore dia atto della concreta impossibilità di procedere all’espletamento del tentativo di mediazione, a causa del rifiuto della controparte di presenziare personalmente agli incontri. Solo una volta acclarato che la procedura non si è potuta svolgere per indisponibilità della parte che ha ricevuto l’invito a presentarsi in mediazione, la condizione di procedibilità può considerarsi avverata, essendo in questo caso impensabile che il convenuto possa, con la propria colpevole o volontaria inerzia, addirittura beneficiare delle conseguenze favorevoli di una declaratoria di improcedibilità della domanda, che paralizzerebbe la di- i Contratti 7/2015 Giurisprudenza I singoli contratti samina nel merito delle pretese avanzate contro di sé. Negli altri casi e, segnatamente, quando è la stessa parte che ha agito (o che intende agire) in giudizio a non presentarsi personalmente in una procedura di mediazione da lei stessa attivata (anche su ordine del giudice), la domanda si espone al rischio di essere dichiarata improcedibile, per incompiuta osservanza delle disposizioni normative che impongono il previo corretto esperimento del procedimento di mediazione. 3. Nel caso in esame, nella procedura di mediazione demandata dal giudice non sono comparse personalmente né la parte attrice, né la parte convenuta, mentre in loro rappresentanza sono intervenuti soltanto i difensori, i quali non hanno, peraltro, esposto al mediatore alcun giustificato motivo dell’assenza dei rispettivi assistiti. Il mediatore ha dichiarato chiuso il procedimento, senza dare atto a verbale delle ragioni della assenza delle parti e delle eventuali iniziative adottate al fine di procurare la comparizione personale delle stesse. La procedura non si è, pertanto, svolta correttamente, in particolar modo a causa della ingiustificata assenza della parte che ha presentato (su disposizione del giudice) la domanda di mediazione, vale a dire del legale rappresentante della società attrice […], che aveva interesse contrario alla declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale. Occorre, pertanto, rilevare d’ufficio il mancato avveramento della condizione di procedibilità, ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010 e assumere le conseguenziali determinazioni decisorie. A tal riguardo, secondo questo giudicante, non vi è altra possibilità se non quella di dichiarare l’improcedibilità della domanda attorea. Non è praticabile, per converso, l’alternativa soluzione di assegnare alle parti un nuovo termine per la reiterazione della procedura di mediazione, essendo questa già stata definita. La norma dell’art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010, che impone al giudice l’obbligo di assegnare alle parti il termine per la presentazione della domanda di mediazione e di fissare la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’art. 6, si applica soltanto al caso in cui la mediazione è già iniziata ma non si è ancora conclusa e al caso in cui essa non è stata affatto esperita, ma non anche alla diversa ipotesi (come quella in esame) in cui la mediazione è stata tempestivamente introdotta e definita, ma in violazione delle prescrizioni che regolano il suo corretto espletamento. 4. Quanto al regime delle spese processuali, l’assoluta novità della questione, l’assenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità sul punto e la natura meramente processuale delle ragioni di reiezione della domanda, costituiscono eccezionali motivi che giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti. IL COMMENTO di Federico Ferraris (*) La pronuncia in epigrafe, pur limitata alla mediazione c.d. delegata, affronta, direttamente o incidentalmente, tutte le questioni più rilevanti connesse alla novellata mediazione (obbligatoria) civile e commerciale - nella specie, la necessità che le parti intervengano personalmente al procedimento e che il primo incontro, idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità, non possa essere limitato al solo espletamento delle formalità connesse al momento informativo - fornendo al contempo alcuni interessanti corollari e suggerendo una rilettura della disciplina connessa alla mancata attivazione del procedimento ordinato dal giudice la quale, pur conformandosi alla ratio legis, intende tuttavia avvicinare le conseguenze previste per i diversi casi di mediazione “forzata”. La fattispecie La sentenza in esame si inserisce nel solco della prima giurisprudenza di merito chiamata a sindacare la correttezza delle modalità di svolgimento della mediazione delegata dal giudice ex art. 5, comma 2, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 così come modificato dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (di seguito, per brevità, “Decreto del fare”). Invero, nel caso in esame - che prendeva le mosse da un contratto di fornitura e posa in opera di serramenti per un fabbricato in costruzione, il cui pagamento non era stato integralmente disposto dall’acquirente in ragione della mancata consegna di tutta la merce e di asseriti vizi e difetti ivi riscontrati - il giudice, verificata la disponibilità delle parti a trovare una soluzione conciliativa, provvedeva ad attivare il meccanismo previsto all’art. (*) N.d.R.: il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di Valutazione. i Contratti 7/2015 689 Giurisprudenza I singoli contratti 5, comma 2, D.Lgs n. 28/2010 e a disporre l’esperimento del tentativo di mediazione, contestualmente fissando la successiva udienza per l’eventuale prosecuzione del giudizio. In tale occasione veniva prodotto il verbale di conclusione del procedimento, ove risultava non soltanto che le parti non avevano partecipato personalmente al tentativo, avendo delegato l’incombenza ai propri difensori, ma altresì che il medesimo si era concluso anzitempo a causa del rifiuto, da parte della società convenuta, di procedere oltre il primo incontro informativo e di permettere così l’avvio delle trattative. Il giudice dichiarava allora l’improcedibilità del giudizio sulla base del fatto che la mediazione - in ragione della natura “personalissima” delle attività che ivi vengono compiute - richiede la necessaria presenza delle parti (o di eventuali delegati appositamente autorizzati, i quali peraltro non possono essere i rispettivi avvocati). Le questioni affrontate dalla decisione Per comprendere appieno i diversi profili su cui insiste la pronuncia annotata è necessario dar conto, pur brevemente, delle principali novità della c.d. “mediazione 2.0”, tanto in relazione al procedimento disposto dal giudice che ai caratteri della (reintrodotta) condizione di procedibilità. Come noto, infatti, il decreto del fare non si è limitato a ripristinare le diverse disposizioni cancellate dalla Corte costituzionale con sentenza n. 272/2012 (1), ma ha altresì apportato alcune modifiche di rilievo sia nell’ambito del procedimento, i cui caratteri vengono in un certo senso irrigiditi rispetto alla tradizionale concezione della mediazione come strumento case friendly (si vedano, ad es., le disposizioni relative alla competenza territoriale degli organismi e alla nuova conformazione - anche temporale - della condizione di procedibilità: artt. 4 e 5, D.Lgs. n. 28/2010) sia con riferimento (1) Si veda, al riguardo, Pagni, Gli spazi e il ruolo della mediazione dopo la sentenza della Corte Costituzionale 6 dicembre 2012, n. 272, in Corr. giur., 2013, 262; Pasini, La pronuncia della Corte Costituzionale del 6 dicembre 2012, n. 272 e alcune promettenti applicazioni in materia di mediazione delegata, in www.judicium.it; sia altresì consentito il rinvio a Ferraris, Tipologie di mediazione e ambito di applicazione, in Danovi - Ferraris, La cultura della mediazione e la mediazione come cultura, Milano 2013, 65 ss. (2) In argomento cfr. Cavuoto, La nuova mediazione obbligatoria: una scommessa già persa?, in Giusto processo civ., 2014, 531 ss.; Danovi - Ferraris, La cultura della mediazione e la mediazione come cultura. Appendice di aggiornamento, Milano, 2014; De Santis, La mediazione finalizzata alla conciliazione 690 al ruolo degli avvocati, decisamente rivalutato rispetto al passato (oltre al fatto che a tutti gli iscritti all’albo è riconosciuta “di diritto” la qualifica di mediatore basti ricordare, ad es., che l’assistenza dei legali è divenuta necessaria nei casi di mediazione obbligatoria ex lege: artt. 8 e 16, comma 4 bis, D.Lgs. n. 28/2010) (2). Per quanto concerne, in particolare, la mediazione delegata, il legislatore del 2013 ha indubbiamente inteso accentuarne la potenzialità, avendo in effetti provveduto a trasformare l’originaria ipotesi - di carattere facoltativo e rimessa alla volontà delle parti sollecitate dal giudice - in un ulteriore caso di mediazione obbligatoria: invero, ai sensi del novellato art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010, qualora il giudice ravvisi che sussistono le condizioni perché la mediazione possa concludersi con esito positivo ne dispone l’avvio (3), sotto pena di improcedibilità della domanda giudiziale. La predetta disposizione deve a sua volta coordinarsi, da una parte, con i novellati caratteri della condizione di procedibilità la quale, ai sensi dell’art. 5, comma 2 bis, “si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo”; nonché, da altra parte, con la struttura di tale ultimo “incontro filtro”, in relazione al quale l’art. 8, comma 1, prevede un primo momento in cui il mediatore illustra la propria funzione e le modalità di svolgimento del procedimento e, solo in un secondo tempo, acquisito il parere favorevole delle parti e dei rispettivi avvocati in relazione “alla possibilità di iniziare la procedura”, l’avvio vero e proprio delle diverse fasi in cui si articola il tentativo stragiudiziale. Così strutturata, la nuova disciplina ha sollevato due diverse questioni (peraltro strettamente connesse) che, sole, potrebbero finire col pregiudicare - non solo nella prospettiva della procedura delegata - l’effettività stessa della mediazione come strumento realmente alternativo al giudizio: il riferimento è, in primo luogo, all’eventualità che le pardelle controversie civili e commerciali: le novità del 2013, in Foro it., 2013, 265 ss.; Farina, Le modifiche più recenti del c.p.c. e la reintroduzione della mediazione “forzata”, in Giusto processo civ., 2014, 261 ss.; Raiti, La media-conciliazione dopo il “decreto del fare”, in Le nuove leggi civili, 2014, 245 ss.; sia altresì consentito il rinvio a Ferraris, La nuova mediazione civile e commerciale, in Riv. dir. proc., 2013, 1454 ss.; Id., La novellata mediazione civile e commerciale: luci e ombre di un procedimento “revitalizzato”, in questa Rivista, 2013, 951 ss. (3) Si parla, a proposito, di “valutazione di mediabilità”, la quale viene condotta sulla base della natura della causa, dello stato dell’istruzione e del comportamento delle parti: cfr. art. 5, comma 2, prima parte, D.Lgs. n. 28/2010. i Contratti 7/2015 Giurisprudenza I singoli contratti L’applicazione, nella prassi, delle nuove norme che regolano il procedimento ha messo in luce come i casi di mediazione obbligatoria (sia essa preventiva che delegata) vengano spesso gestiti in autonomia dagli avvocati (debitamente autorizzati dai rispettivi clienti), relegando così il tentativo ad una inutile formalità e il mediatore a mero certificatore del preventivo passaggio dalla fase stragiudiziale. Ciò, evidentemente, in spregio delle utilità connesse al nuovo strumento, le quali non possono prescindere dal contatto personale fra i protagonisti del conflitto e fra questi e il mediatore (4): invero, l’elemento centrale del procedimento, idoneo a condizionare tutto il successivo svolgimento, è la c.d. fase esplorativa, preordinata all’emersione di ciò “che sta dietro” le reciproche posizioni e, segnatamente, delle motivazioni che hanno determinato le parti a formulare le proprie richieste così come cristallizzate nelle domande giudiziali (5). Il conflitto, e la correlata dialettica che naturalmente si sviluppa dal confronto diretto, rappresenta dunque tanto il sostrato su cui si sviluppa il lavoro delle parti (e del mediatore) ma anche l’opportunità per una nuova regolamentazione dei rapporti reciproci: in mancanza, qualunque forma di risoluzione alternativa “autonoma” (6) difficilmente potrà sperare di avere chances di successo, le quali ultime peraltro potrebbero (e dovrebbero) ricercarsi unicamente nelle forme della transazione. In aggiunta, e nella prospettiva della mediazione delegata, dal momento che il giudice si determina a inviare le parti in mediazione sulla base di una valutazione prognostica avente ad oggetto, inter alia, il contegno dalle stesse tenuto nel corso del giudizio, sarebbe certamente poco sensato consentirne poi l’espletamento ai soli avvocati, privando così il mediatore dell’essenziale feedback dei soggetti in lite in relazione alle diverse opzioni che lo stesso sarà in grado di elaborare nel corso del procedimento. Non può dunque che accogliersi con favore la scelta del giudicante di ritenere “non svolta correttamente” la mediazione (rectius, il tentativo), in ragione della richiesta immediatezza nella gestione e condivisione degli interessi e dei sentimenti dei soggetti coinvolti, attività che mal sopporterebbero il filtro dei difensori (7). (4) Tale prassi pare confermare, se mai ce ne fosse ancora bisogno, non soltanto l’atteggiamento diffidente (per non dire ostile) della classe forense verso la mediazione ma, soprattutto, l’urgenza di intervenire sulla formazione dei diversi operatori della mediazione. Invero, la disciplina attualmente vigente non pare idonea a garantire quella mediazione “di qualità” cui il nostro Paese avrebbe bisogno e, di certo, la nuova previsione che attribuisce ex lege la qualifica di mediatori a tutti gli avvocati, indipendentemente dalla propria formazione, si muove in direzione opposta. In argomento sia consentito il rinvio a Ferraris, Ultime novità in materia di mediazione civile e commerciale, in Riv. dir. proc., 2015, 778 ss. (5) In argomento cfr., per tutti, Cuomo Ulloa, La conciliazione. Modelli di composizione dei conflitti, Padova 2008, 407 ss. (6) Sulla distinzione fra mezzi di risoluzione delle controversie “autonomi” ed “eteronomi” cfr. Luiso, Diritto processuale civile. V. La risoluzione non giurisdizionale delle controversie, Milano, 2013, 13 ss.; Id., Il modello italiano di mediazione. Il “giusto” procedimento di mediazione (contraddittorio, riservatezza, difesa, proposta), in Giur. it., 2012, 213 ss. (7) In senso conforme cfr. Trib. Pavia, 1° aprile 2015; Trib. Pavia, 30 marzo 2015; Trib. Pavia, 9 marzo 2015; Trib. Pavia, 10 febbraio 2015; Trib. Roma, 19 febbraio 2015; Trib. Cassino, 16 dicembre 2014; Trib. Firenze, 26 novembre 2014; Trib. Bologna, 16 ottobre 2014; Trib. Roma, 30 giugno 2014; Trib. Bologna, 5 giugno 2014; Trib. Firenze, 19 marzo 2014; Trib. Firenze, 17 marzo 2014; contra cfr. Trib. Palermo, 16 luglio 2014. Più dubbia risulta invece la possibilità di conferire procura speciale ad un soggetto (purché diverso da difensore): da una parte, infatti, v’è chi sostiene che - in ragione della “natura personalissima” delle attività da compiersi in mediazione - queste non potrebbero essere in alcun modo delegate (Trib. Firenze, 26 novembre 2014, cit.); da altra parte, invece, chi ritiene ammissibile che le parti possano comparire a mezzo di un delegato, purché ovviamente a conoscenza dei fatti e con il potere di conciliare (in tal senso cfr. Trib. Bologna, 16 ottobre 2014, cit.; Trib. Pavia, 1° aprile 2015; Trib. Cassino, 16 dicembre 2014, cit., il quale peraltro connette la predetta facoltà ad una espressa previsione, in tal senso, nel regolamento dell’organismo adito). ti preferiscano delegare i propri avvocati all’espletamento delle “formalità” connesse alla (eteroimposta) mediazione e, in secondo luogo, alla impossibilità, derivante da una interpretazione letterale dell’art. 8, per il mediatore - ciò che peraltro vale non solo per i casi di mediazione “forzata” ope iudicis, ma anche ex lege - di dare inizio al procedimento senza il preventivo consenso di tutti i partecipanti. La pronuncia qui in commento, aderendo ad un indirizzo piuttosto consolidato, circoscrive la propria - condivisibile - risposta al primo quesito, ritenendolo verosimilmente pregiudiziale rispetto al secondo (che pure in concreto avrebbe potuto porsi, essendosi la convenuta rifiutata di procedere oltre l’incontro informativo); in ogni caso è possibile rinvenire una ragionevole ricostruzione, conforme alla ratio legis, anche della questione relativa all’effettività della mediazione grazie al contributo della (medesima) giurisprudenza di merito che pare fornire, anche su questo punto, una risposta - allo stato, tralatizia - dai contorni definiti. La partecipazione necessariamente personale delle parti alla mediazione i Contratti 7/2015 691 Giurisprudenza I singoli contratti Peraltro, al di là della motivazione connessa alla natura intrinseca della mediazione (la quale già di per sé varrebbe a escludere ogni contraria deduzione), vi sono ulteriori elementi idonei a sorreggere la lettura fornita dalla sentenza in commento. Così, ad es., può ricordarsi che gli avvocati, oggi mediatori di diritto, non avrebbero alcun bisogno di essere informati sulla “funzione e le modalità di svolgimento della mediazione”, avendo già a disposizione (“nel bene e nel male”) tutti gli strumenti per muoversi all’interno del procedimento; inoltre, a livello sistematico non può essere sottovalutato il fatto che l’art. 8, comma 1, richiama espressamente la necessità - o meglio, il dovere, essendo questa la formula utilizzata - che al tentativo le parti partecipino assistite dai rispettivi legali. Rilevante corollario del predetto principio di partecipazione personale - anche in relazione a quanto si dirà trattando delle conseguenze connesse alla mancata attivazione della mediazione - è che il mediatore dovrà adoperarsi, utilizzando all’uopo le diverse facoltà a sua disposizione (anche in relazione a quanto prevede, al riguardo, il regolamento), per assicurare uno svolgimento il più possibile “regolare” del procedimento, adottando tutti i provvedimenti più opportuni al fine di stimolare la presenza delle parti: così, ad es., come chiarisce la sentenza in epigrafe, egli potrà disporre un eventuale rinvio del primo incontro, al contempo sollecitando (anche informalmente) il difensore comparso a convincere il proprio cliente a partecipare attivamente, se del caso ricordando le conseguenze sul piano processuale tanto della mancata adesione della parte convenuta che quelle più generali della mancata attivazione del procedimento, e in ogni caso dovrà indicare nel verbale conclusivo gli esiti delle iniziative assunte. Si segnala, infine, che il medesimo principio di partecipazione personale è stato - opportunamente, a parere di chi scrive - esteso anche alla mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1 bis: del resto, è sin troppo ovvio ricordare che le necessità di interazione, comunicazione e negoziazione nel procedimento sono le medesime, a prescindere dalle diverse modalità di attivazione previste dalla legge (8). Del pari essenziale, nella prospettiva di una mediazione realmente funzionale, è poi la questione relativa all’espletamento delle diverse attività previste nel primo incontro. Invero, la formulazione della novellata disposizione - la quale parrebbe subordinare l’inizio vero e proprio del procedimento all’assenso di tutte le parti così come degli avvocati (9) - aveva sollevato più di una perplessità (10): in effetti, qualora applicata alla lettera, la disciplina avrebbe finito per privare il mediatore di quel case management che ne contraddistingue la figura e che gli permette di valutare i tempi e i modi del proprio intervento nella gestione della controversia; il tutto senza contare che la semplice (e forse naturale) contrapposizione, financo la ritrosia iniziale delle parti, non può di per sé sola porsi come disincentivo per il mediatore “di qualità”, il quale invece riesce a cogliere proprio nella ricchezza delle diverse sfumature del conflitto gli elementi e gli stati d’animo che costituiscono la base per la successiva attività esplorativa e negoziale. Così congegnato, dunque, il primo incontro prima ancora che uno strumento di “filtro” per le sole questioni effettivamente suscettibili di trovare un amichevole componimento in via stragiudiziale, secondo la verosimile intenzione del legislatore avrebbe fornito alle parti una tanto agevole quanto scontata exit strategy, francamente inutile se si tiene a mente che l’intero procedimento, per poter proseguire nel suo corretto sviluppo, necessita comunque della continua manifestazione di volontà dei diversi protagonisti del conflitto. Ma non solo: in tutti i casi di mediazione obbligatoria, tanto ex lege che ope judicis, lo stesso obiettivo (criticabile, ma innegabile) della deflazione sarebbe stato, di fatto, svuotato di ogni contenuto e significato, e con lui l’idea di favorire, tramite la diffusione capillare del nuovo strumento, la progressiva formazione di una cultura verso la mediazione e gli A.D.R. in genere (11). (8) In senso analogo cfr. Trib. Firenze, 26 novembre 2014, in Riv. dir. proc., 2015, 556 ss., con nota di Raiti, Primo incontro in mediazione e condizione di procedibilità della domanda ai sensi del novellato art. 5, comma 2 bis, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28. (9) A norma dell’art. 8, infatti, “durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento”. (10) Cfr., al riguardo, Ferraris, La nuova mediazione, cit., 1467 ss.; Id., La novellata mediazione, cit., 957. (11) Al riguardo, cfr. Trib. Firenze, 26 novembre 2014, cit., secondo cui “la disposizione normativa (…) rischierebbe di rendere la mediazione di fatto facoltativa, perché ognuno dei partecipanti sarebbe titolare di un diritto potestativo alla chiusura del procedimento”. In senso analogo cfr.; Trib. Roma, 9 692 Il principio di effettività della mediazione (delegata ma anche obbligatoria ex lege) i Contratti 7/2015 Giurisprudenza I singoli contratti Per questi motivi la prevalente giurisprudenza di merito (12), seppur con qualche iniziale voce contraria (13), ha fornito una risposta - valevole, ancora una volta, non solo per la mediazione delegata ma anche, eadem ratione, per quella obbligatoria volta a salvaguardare l’effettività della mediazione, e ciò sulla base di almeno quattro diverse motivazioni. In primo luogo, come già per l’affermazione del principio di partecipazione personale delle parti, si richiamano i doveri informativi connessi all’attivazione del procedimento: in particolare, si afferma che ridurre l’incontro a una semplice sessione “conoscitiva” significherebbe sostanzialmente ripetere un passaggio già in precedenza effettuato (dal difensore in sede di conferimento dell’incarico ex art. 4, comma 3, ovvero dal giudice, qualora il primo abbia omesso le relative formalità) (14). In secondo luogo, la dilazione della tutela giudiziale che l’esperimento del tentativo comporta richiederebbe che la parentesi stragiudiziale abbia portata e finalità concrete dal momento che, in assenza di “una vera e propria sessione di mediazione (…) si porrebbe un ostacolo non giustificabile al- l’accesso alla giurisdizione” (15), secondo l’insegnamento a suo tempo elaborato dalla Corte costituzionale con la nota pronuncia n. 276/2000 (16). Ancora, un supporto normativo all’opzione per l’effettività della mediazione sembra ricavabile dall’art. 5 della Dir. n. 52/2008/CE, il quale attribuisce al giudice tanto la facoltà di disporre la mediazione che di “invitare le parti a partecipare ad una sessione informativa sul ricorso alla mediazione”: evidentemente, l’attuazione del citato articolo da parte del D.Lgs. n. 28/2010 - il cui art. 5, comma 2 bis prevede che “il giudice (…) può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione” sembra lasciar adito a pochi dubbi sul fatto che si sia inteso strutturare la parentesi stragiudiziale come momento di reale alternatività al giudizio. Sempre con riferimento alla mediazione delegata, infine, è stato rilevato come la valutazione di “mediabilità” - ovvero delle chances di successo della procedura (17) - sia già stata condotta dal giudice, ciò che, da un lato, esimerebbe il mediatore a sondare ex ante i margini per una proficua trattativa (18) e, da altro lato, non consentirebbe alle parti di poter contare ex post (id est, una volta giunte aprile 2015; Giud. pace Lecce, 6 novembre 2014; Trib. Palermo, 16 luglio 2014, cit., che parla di “aborto legale della mediazione”; Trib. Firenze, 19 marzo 2014, cit., ove si afferma che l’interpretazione letterale della norma condurrebbe “ad un’inaccettabile dimensione notarile il ruolo del giudice, quello del mediatore e quello delle parti”. (12) Oltre alle pronunce indicate alla precedente nt. 11 cfr. altresì Trib. Taranto, 16 aprile 2015, secondo cui il rifiuto ingiustificato a partecipare alla mediazione equivale a mancata partecipazione; Trib. Pavia, 1° aprile 2015, cit.; Trib. Palermo, 17 marzo 2015; Trib. Roma, 19 febbraio 2015, cit.; Giud. pace Monza, 28 gennaio 2015; Trib. Siracusa, 17 gennaio 2015; Trib. Monza, 20 ottobre 2014; Trib. Rimini, 16 luglio 2014; Trib. Firenze, 17 marzo 2014, cit. (13) Cfr. Trib. Milano, 29 ottobre 2013, il quale (collocandosi, peraltro, prima della formazione dell’indirizzo ad oggi maggioritario) aveva ritenuto sufficiente l’espletamento della sola parte informativa del primo incontro. Maggiormente dubbia risulta invece la posizione recentemente assunta da T.A.R. Lazio, Sez. I, 23 gennaio 2015, n. 1351 il quale, nel disattendere le diverse censure di costituzionalità all’epoca rimesse all’attenzione della Corte costituzionale, ha incidentalmente affermato che “la condizione di procedibilità è ora assolta senza che sia necessario esperire un vero e proprio tentativo di conciliazione”, posto che, risultando la pronuncia connessa a profili differenti rispetto a quello in commento, la predetta affermazione potrebbe intendersi tanto nel senso della non necessità di un effettivo inizio del procedimento quanto nel senso che non vi sia obbligo di procedere per tutte le fasi del tentativo, dovendosi limitare la portata della condizione di procedibilità al solo primo incontro e alla serie di attività che ivi il mediatore ritenga di espletare. (14) Di “plurimi livelli informativi” parla, al riguardo, la sentenza annotata. In senso analogo cfr. Trib. Firenze, 26 novembre 2014, cit.; Trib. Firenze, 19 marzo 2014, cit. (15) Cfr. Trib. Firenze, 19 marzo 2014, cit. Al riguardo, si ritiene di non condividere la tesi che, ritenendo sufficiente l’e- spletamento del solo momento informativo, intravede nella novellata condizione di procedibilità la conferma di un “indebolimento” del sistema (cfr. Raiti, op. cit., 565, 567): secondo l’A., in particolare, qualora si ritenesse che l’incontro debba essere svolto nella sua interezza, si giungerebbe alla conclusione di veder sanzionato più gravemente (improcedibilità) il comportamento delle parti che hanno aderito al procedimento, pur non ritenendo di spingersi oltre nelle trattative, rispetto a quello di chi non si è neppure presentato (per cui sono previste conseguenze “istruttorie” e oneri economici): si tratta, a nostro avviso, di fattispecie che vanno tenute necessariamente distinte, posto che nell’un caso il legislatore ha inteso sollecitare la presenza alla mediazione della parte convenuta (la quale peraltro conserva comunque il diritto di valutare se prender parte all’incontro, senza che ciò abbia effetti impeditivi sul successivo processo), mentre nell’altro si vorrebbe garantire la “serietà” della preventiva scelta di partecipare attivamente; il tutto senza contare che, come precisato anche dalla pronuncia in commento, il rifiuto della (sola) parte convenuta a proseguire nelle trattative, purché debitamente annotato dal mediatore nel verbale conclusivo, non avrebbe alcuna conseguenza sulla regolare prosecuzione del giudizio. (16) Consultabile in Foro it., 2000, I, 2752 ss. In dottrina cfr. Comoglio, Mezzi alternativi di tutela e garanzie costituzionali, in Riv. dir. proc., 2000, 346 ss. (17) In tal senso cfr. Trib. Milano, Sez. spec. Impresa, 11 novembre 2013; Trib. Pavia 10 febbraio 2015, cit. (18) Ciò che peraltro non significa che il mediatore debba sempre e comunque - procedere con la mediazione: in effetti egli rimane l’unico soggetto ad avere l’ultima parola sull’effettiva possibilità di avviare il procedimento, potendo dunque, in ipotesi, anche concludere la mediazione nelle fasi iniziali (segnatamente, a seguito della c.d. fase introduttiva) tutte le volte in cui dovesse rilevare, a dispetto della preventiva valutazione giudiziale, una sostanziale indisponibilità delle parti all’ascolto reciproco e all’elaborazione di soluzioni alle diverse questioni sottoposte alla propria attenzione. Si specifica, tuttavia, che si i Contratti 7/2015 693 Giurisprudenza I singoli contratti alla fase stragiudiziale) su valide ragioni (al di là di impedimenti “tecnici”, su cui v. subito infra) per sottrarsi alla mediazione (19). Pertanto, affinché possa considerarsi esperito a tutti gli effetti il tentativo di mediazione nei casi obbligatori è necessario che le parti si impegnino a seguire il mediatore (quantomeno) nelle fasi inziali del percorso, fatto salvo ovviamente il diritto, immanente a tutto il procedimento, di abbandonare in qualsiasi momento le trattative (20). Del resto è stato chiarito che il principio di effettività della mediazione non può intendersi come necessità che la medesima si svolga in tutti i suoi diversi passaggi, potendosi questa certamente concludere anche nel corso del primo incontro una volta che il mediatore abbia constatato l’inutilità di prosecuzione del percorso sino a quel momento compiuto (21). Resta, dunque, da chiarire come debba essere inteso l’inciso per cui “il mediatore (…) invita (…) le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento”: al riguardo, la medesima giurisprudenza ha cura di specificare che la norma, nel riferirsi non al concetto di “volontà” bensì a quello di “possibilità”, prenderebbe in considerazione situazioni le quali, prescindendo dall’animus in concreto manifestato dalle parti, si porrebbero piuttosto come “presupposti” essenziali per un procedimento validamente instaurato (e, a fortiori, per la stabilità del successivo eventuale accordo) (22). Il riferimento va a tutti quei casi in cui difetti un requisito tale da legittimare l’adesione di alcuna delle parti e/o la facoltà di disporre del diritto oggetto della vertenza: così, ad es., possono essere ricordati la mancanza di uno o più litisconsorti necessari, la mancanza (o la mancata produzione) della delibera che autorizza l’amministratore a rappresentare il condominio nel procedimento, la mancanza (o la mancata produzione) della procura per il caso (qualora si ritenga ammissibile) del soggetto delegato dalla parte a rappresentarla nel corso del procedimento (23), la mancanza (o la mancata produzione) dell’autorizzazione del giudice tutelare, nei casi previsti dalla legge, qualora alla mediazione debba partecipare un minore, ecc. tratta di un potere esercitabile solo a mediazione iniziata (successivamente, dunque, all’incontro informativo), se si tiene a mente che gli atti introduttivi sono solitamente del tutto inidonei a chiarire la complessità delle diverse questioni sollevate (o sollevabili, posto che nuovi quesiti potrebbero fare ingresso nel procedimento durante l’incontro congiunto). In senso contrario cfr. Raiti, op. cit., 568, spec. nt. 14. (19) Oltre ai menzionati motivi la giurisprudenza ha altresì ricavato la necessità di un primo incontro “effettivo” nella combinazione dell’art. 8, comma 1, e dell’art. 5, comma 2 bis, il quale parla di avveramento della condizione di procedibilità in ipotesi di “mancato accordo” entro il primo incontro, ciò che richiederebbe l’espletamento delle diverse attività prodromiche ad un esito positivo del procedimento: sul punto, peraltro, vanno condivise le osservazioni di chi ritiene che “l’accordo può ben dirsi ‘mancato’ tanto se si sia tentata la mediazione tanto se - a maggior ragione - non la si sia neppure avviata”, senza contare che di “mancato accordo” parla altresì l’art. 7, comma 5, lett. d), D.M. 18 ottobre 2010, n. 180, con riferimento al primo incontro avvenuto in presenza della sola parte istante: in argomento cfr., Raiti, op. cit., 563. (20) È interessante notare come in più di una pronuncia venga specificato l’onere di allegare all’istanza introduttiva copia dell’ordinanza che ha disposto la mediazione, così da ricordare al mediatore sia di verificare la presenza delle parti (e, se del caso, indicare a verbale chi ha delegato il proprio avvocato e/o eventuali assenze ingiustificate) che di procedere oltre la sessione informativa (anche in questo caso avendo cura di segnalare, nel medesimo verbale, le parti che hanno rifiutato di iniziare il procedimento): al riguardo cfr. Trib. Pavia, 1° aprile 2015, cit.; Trib. Pavia, 30 marzo 2015, cit.; Trib. Firenze, 17 marzo 2015, cit.; Trib. Pavia, 9 marzo 2015, cit. (21) In tal senso Trib. Palermo, 16 luglio 2014, cit. In aggiunta, va rilevato come la giurisprudenza abbia recentemente chiarito che il primo incontro deve essere espletato in modo del pari “effettivo” anche laddove la sola parte istante abbia preso parte al procedimento, non potendo quest’ultima esimersi dal partecipare nei casi in cui abbia avuto contezza, prima della sessione introduttiva, della indisponibilità della controparte a presenziare all’incontro: cfr., al riguardo, Trib. Roma, 9 aprile 2015. Del resto, siffatta interpretazione trova la propria giustificazione nel già menzionato art. 7, comma 5, lett. d), D.M. n. 180/2010 il quale, nello stabilire gli elementi necessari dei regolamento di procedura, afferma che nei casi di mediazione obbligatoria “il mediatore svolge l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell’organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all’esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo”. (22) Procedimento che, fra l’altro, sarebbe tecnicamente già cominciato al momento della proposizione dell’istanza di mediazione. (23) Trib. Palermo, 16 luglio 2014, cit.; Trib. Firenze, 19 marzo 2014, cit.; Trib. Firenze, 18 marzo 2014; Trib. Firenze, 17 marzo 2014. 694 Le conseguenze della mancata attivazione del procedimento (e delle fattispecie equivalenti al mancato svolgimento del medesimo) nella mediazione delegata Se, come osservato, i principi della presenza personale e dell’effettività del primo incontro paiono ormai abbastanza consolidati (sebbene manchi, allo stato, una pronuncia di legittimità che recepisca l’orientamento di merito), lo stesso non può dirsi con riferimento alle conseguenze scaturenti dalla mancata attivazione della parentesi giudiziale, non- i Contratti 7/2015 Giurisprudenza I singoli contratti ché dal verificarsi delle fattispecie ad essa parificate, id est le situazioni in cui le parti, pur sollecitate dal giudice, non abbiano personalmente aderito ovvero si siano rifiutate di procedere oltre il momento informativo. Invero - fermo restando che entrambe le situazioni di mediazione “forzata” conducono, qualora non ottemperate, alla chiusura in rito del processo - mentre per il caso di mediazione obbligatoria ex lege la disciplina prevede, prima della declaratoria di improcedibilità, una sorta di sanatoria “in extremis” - dovendo il giudice che abbia rilevato il mancato avvio del procedimento ovvero la mancata conclusione del medesimo al tempo della prima udienza provvedere al differimento del giudizio (per un periodo di tempo pari alla durata massima della mediazione: cfr. art. 6 D.Lgs. n. 28/2010) fissando altresì (nel primo caso) un termine (ordinatorio) di quindici giorni per l’attivazione della mediazione (24) - nella diversa ipotesi di mediazione ope judicis l’art. 5, comma 2, con una formulazione piuttosto sibillina afferma che “il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione”: al di là della precisazione relativa alla mediazione non ancora attivata la quale - evidentemente mutuata dal precedente comma 1 bis - pare tuttavia superflua nella prospettiva della mediazione delegata, posto che in tale situazione l’obbligo scaturisce dall’invito del giudice e sarebbe dunque non più che un caso se le parti, alla data di emissione dell’ordinanza, avessero già depositato la domanda di mediazione, dovrebbe concludersi che il citato comma 2 non conceda alcuna possibilità di sanatoria ex post, comportando l’inottemperanza all’ordine giudiziale la declaratoria di improcedibilità della domanda; emerge, dunque, una evidente distonia fra la conseguenza prevista per le parti che non attivano il procedimento/non partecipano personalmente/non vanno oltre la sessione informativa nei casi di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1 bis e l’omologa situazione che dovesse verificarsi nell’ambito della mediazione delegata (25). La prima giurisprudenza, come accennato, non chiarisce al momento la questione: in effetti, a fronte di pronunce che chiudono in rito il procedimento sulla base della semplice consequenzialità fra ordine giudiziale, condotta omissiva e conseguenza processuale (26), ve ne sono altre che rimettono le parti di fronte al mediatore (avvertendo che, qualora vengano ravvisati ex post ulteriori vizi, “seguirà l’improcedibilità della domanda” (27)) e altrettante le quali, sebbene (talvolta) stabiliscano a carico delle parti conseguenze sul piano economico, non provvedono tuttavia alla declaratoria di improcedibilità del giudizio (28). Forse la soluzione maggiormente apprezzabile è quella assunta dalla sentenza in commento, la quale - pur ponendosi il problema di verificare se sia possibile applicare in via analogica il meccanismo previsto per la mediazione obbligatoria ex lege perviene tuttavia alla declaratoria di improcedibilità in coerenza con i recepiti principi della presenza e dell’effettiva partecipazione al procedimento. Invero, se la sanatoria prevista dal D.Lgs. n. 28/2010 opera ogniqualvolta il procedimento non sia stato attivato ovvero laddove al momento del rilievo giudiziale esso non sia ancora terminato, nel caso di specie non pare ravvisabile alcuna delle predette ipotesi, posto che il procedimento è stato sì portato a termine, ma attraverso modalità che ne hanno inficiato la stessa validità. Siffatta rilettura, fra l’altro, avrebbe il pregio di separare i casi (non rimediabili) in cui il tentativo non sia stato esperito a causa di comportamenti addebitabili integralmente alla (mancata) volontà delle parti - per di più reiterati, tenendo conto delle ulteriori chances offerte dal mediatore nel corso della procedura di “riparare” all’iniziale inerzia (29) - per i quali l’improcedibilità, piaccia o meno, non costituisce altro che espressione di quell’evidente (24) In argomento, e per ulteriori approfondimenti, si veda Ferraris, Il procedimento, in Danovi - Ferraris, op. cit., 147 ss.; Id., Sub art 5 D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, in Carpi - Taruffo (a cura di), Commentario breve al codice di procedura civile, Padova, 2015. (25) Al riguardo cfr. in senso critico De Cristofaro - Murino, Mediazione esterna delegata: l’incerta individuazione del momento in cui può dirsi rimossa la condizione di procedibilità della domanda giudiziale, consultabile al sito www.ossservatoriomediazione.it. (26) In tal senso si veda Trib. Pescara, 7 ottobre 2014, la quale peraltro compensa le spese del giudizio e Trib. Roma 19 settembre 2014, che invece condanna la parte attrice (il sog- getto che nella specie avrebbe dovuto attivato la mediazione) al pagamento delle spese alle controparti. (27) Cfr. Trib. Rimini, 16 luglio 2014, cit. (28) Cfr. Trib. Bologna, 16 ottobre 2014, cit., ove le parti vengono entrambe condannate - facendo così applicazione sui generis dell’art. 8, comma 4 bis - al pagamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio; in senso analogo parrebbe altresì Trib. Bologna, 5 giugno 2014, cit. (29) Mediatore che, come osservato supra, nt. 20, è stato altresì informato, per il tramite dell’allegazione dell’ordinanza all’istanza di mediazione, circa le conseguenze della mancata partecipazione/mancato proseguimento del primo incontro. i Contratti 7/2015 695 Giurisprudenza I singoli contratti disfavore del legislatore verso atteggiamenti non collaborativi -, da quelli (sanabili gusta l’applicazione analogica del comma 1 bis) nei quali la condizione di procedibilità, alla data del rilievo giudiziale, non sia ancora stata soddisfatta per cause non imputabili in tutto o parzialmente (peraltro, per ragioni non sempre connesse alla mancanza di volontà) alle parti, quali ad es. il ritardo negli adempimenti da parte dell’organismo adito ovvero, tenendo a mente il carattere meramente ordinatorio del termine stabilito dal giudice per l’avvio della procedura, l’attivazione del procedimento in prossimità dell’udienza fissata per la prosecuzione del giudizio (30). (30) In argomento si segnala tuttavia la recente (e al momento isolata) ordinanza di Trib. Firenze, 4 giugno 2015, la quale, sposando la diversa tesi della perentorietà del termine fissato dal giudice ex art. 5, comma 2, ha stabilito che il mancato rispetto del predetto termine di 15 giorni comporta la declaratoria di improcedibilità del giudizio. 696 i Contratti 7/2015 Giurisprudenza Sintesi Osservatorio di legittimità a cura di Francesco Macario con la collaborazione di Giulia Orefice e Francesco Paolo Patti ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO PER RETICENZA DELL’ASSICURATO Cassazione civile, Sez. III, 10 giugno 2015, n. 12086 Pres. Russo - Est. Stalla - V.R. c. Certain Underwriters At Lloyd’s In tema di contratto di assicurazione, la reticenza dell’assicurato è causa di annullamento negoziale quando si verifichino cumulativamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente; b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave; c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell’assicuratore; il giudizio sulla rilevanza delle dichiarazioni inesatte o sulla reticenza del contraente, implicando un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo se non sia sorretto da una motivazione logica, coerente e completa. La questione Un cliente conveniva in giudizio la compagnia assicuratrice, chiedendone la condanna - previa dichiarazione di illegittimità dell’impugnazione del contratto assicurativo operato dalla compagnia per reticenza dell’assicurato ex art. 1892 c.c. - al pagamento dell’indennizzo lui spettante a seguito della perdita di un’imbarcazione di sua proprietà, assicurata presso la compagnia convenuta. Il Tribunale rigettava le domande dell’attore, essendo emerso che quest’ultimo non aveva dichiarato - né in sede di stipula contrattuale né al momento di denunciare la perdita dell’imbarcazione - due precedenti sinistri da lui subiti nel 1998, e rilevanti nella determinazione del rischio assicurato. La Corte d’appello confermava la prima decisione. Avverso questa sentenza viene il cliente proponeva ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Per ciò che interessa in questa sede, il cliente lamenta la violazione dell’art. 1892 c.c. e della clausola generale di buona fede, nonché omessa, errata e contraddittoria motivazione per avere la Corte d’appello ravvisato la sua colpa grave nella mancata dichiarazione dei precedenti sinistri, nonostante che tale stato soggettivo richiedesse altresì la prova della consapevolezza nell’assicurato della rilevanza ai fini del contratto dei fatti sottaciuti, e della loro inclusione tra i fatti materiali richiamati nei questionari sottopostigli dalla compagnia assicuratrice. Inoltre, a nulla rilevava - in assenza di tale prova - la circostanza che la reticenza in occasione della stipula contrattuale fosse poi stata reiterata al momento della denuncia del sinistro. La Suprema Corte ritiene la doglianza infondata. Sul piano della dedotta violazione normativa, il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi di legittimità in materia, secondo cui: a. la reticenza dell’assicurato è causa di annullamento negoziale quando si verifichino cumulativamente tre condizioni: 1) che la dichiarazione sia effettivamente inesatta o reticente; 2) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave; 3) che la reticenza sia stata i Contratti 7/2015 determinante nella formazione del consenso dell’assicuratore; b. l’onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell’inoperatività della garanzia assicurativa, è a carico dell’assicuratore. Risulta infatti che il cliente non aveva dichiarato all’assicuratore, al momento della stipula, di aver subito due sinistri da lui pacificamente riportati, e giudicati di non lieve entità. Tale omessa dichiarazione rilevava quale vera e propria reticenza negoziale, posto che nel modulo di proposta contrattuale (proposal form) egli era stato espressamente richiesto dall’assicuratore di riferire se, negli ultimi cinque anni anteriori alla stipulazione, avesse subito sinistri o danni con imbarcazioni in suo possesso (analoga richiesta gli era stata formalmente rivolta, con riguardo al decennio antecedente, anche nel modulo di denuncia del sinistro: claim form). Procedendo nella verifica dei presupposti dell’art. 1892 cit., il giudice di merito ha quindi correttamente ritenuto la rilevanza di tale reticenza nella conclusione del contratto e, in particolare, nella determinazione del consenso dell’assicuratore, in particolare in ordine alla stessa opportunità o scelta della società assicuratrice di concludere o meno il contratto. Tale convincimento di rilevanza negoziale è stato dalla Corte d’appello basato sulla tipologia dei sinistri non dichiarati in relazione all’oggetto “corpo e macchina” della polizza in questione, la quale escludeva dalla copertura i soli danni derivati da mancata diligenza nella gestione dell’imbarcazione e nella tenuta delle sue condizioni di navigabilità. Quanto all’elemento soggettivo della reticenza il giudice di merito ha richiamato l’esito delle prove testimoniali, ravvisando la colpa grave del cliente, il quale, da un lato, poteva agevolmente rendersi conto, a fronte del tenore del questionario mirato in tal senso, della rilevanza dei precedenti sinistri sulla determinazione delle condizioni contrattuali della nuova polizza (e sulla stessa opportunità per la compagnia assicuratrice di stipularla), ed aveva, dall’altro, tenuto un comportamento particolarmente negligente nell’aver omesso di segnalare la medesima circostanza, sempre a fronte di specifica richiesta della controparte contrattuale, anche in occasione della denuncia di sinistro. Inoltre, in ordine all’elemento soggettivo della causa di annullamento del contratto per reticenza o dichiarazioni inesatte ex art. 1892 i giudici di legittimità ribadiscono che: quanto al dolo, non è necessario che l’assicurato ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti, sufficiente essendo la sua coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente; quanto alla colpa grave (ipotesi di specie), occorre che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza presupponente la coscienza dell’inesattezza della dichiarazione o della reticenza, in una con la consapevolezza dell’importanza dell’informazione inesatta o mancata rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni. 697 Giurisprudenza Sintesi I precedenti In senso conforme, enumerano le tre condizioni indicate nella massima, Cass. 30 novembre 2011, n. 25582, in Rep. Foro it 2011, voce Assicurazione (contratto), n. 103; Cass. 21 luglio 2006, n. 16769, ivi, 2006, n. 116; Cass. 29 marzo 2006, n. 7245, ibidem, n. 117. Nel senso che, ai fini dell’annullamento, la dichiarazione inesatta o reticente deve essere il frutto di una grave negligenza presupponente la coscienza dell’inesattezza della dichiarazione o della reticenza, in una con la consapevolezza dell’importanza dell’informazione inesatta o mancata rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni, v. Cass. 4 marzo 2003, n. 3165. CONTRATTO D’OPERA OBBLIGO DI CUSTODIA Cassazione civile, Sez. III, 8 giugno 2015, n. 11769 Pres. Berruti - Est. Carluccio - Prestige Car S.r.l. c. A.D. Il prestatore d’opera, prendendo in consegna il bene dal committente per l’esecuzione della prestazione principale, assume anche l’obbligo di custodire il bene fino alla riconsegna, salva la prova liberatoria di aver adottato tutte le precauzioni che le circostanze suggerivano secondo un criterio di ordinaria diligenza. La questione La parte chiede di essere risarcita del danno subito a causa dell’incendio della propria autovettura, consegnata alla società resistente per un intervento in garanzia. L’incendio era avvenuto quando alla guida vi era il titolare dell’officina meccanica al quale era stata affidata la manutenzione della macchina dalla predetta società. Pertanto la società chiama in giudizio il titolare dell’officina per essere manlevata dalla responsabilità dell’incendio. Il titolare, chiamando in causa il proprio assicuratore, specifica di aver posto in essere tutte le riparazioni convenute, di aver constatato l’inefficienza della marmitta e di aver provveduto per mera cortesia alla riconsegna dell’autovettura al proprietario. L’incendio del bene lungo la strada, a suo dire, era avvenuto per caso fortuito, a seguito delle pessime condizioni della marmitta e, quindi, non era imputabile alla negligenza del guidatore. Il Tribunale, invece, accoglie il ricorso, così come la Corte di appello conferma quanto sostenuto dal giudice di primo grado, sostenendo la responsabilità della società e, per suo tramite, del titolare dell’officina meccanica a cui era stata affidata la riconsegna del bene. Anche la Suprema Corte, investita della questione, rigetta il ricorso, soffermandosi sugli obblighi derivanti dall’esecuzione del contratto di prestazione d’opera di cui all’art. 2222 c.c. Si precisa, infatti, come l’obbligo di consegna dell’auto riparata, secondo l’art. 1177 c.c., comprende in sé anche l’obbligo di custodia della medesima sino al perfezionamento della prestazione. Per poter superare l’inadempimento di tale obbligo custodiale sarebbe stata necessaria la prova del fortuito che nel caso di specie non risulta raggiunta. invero il titolare dell’officina meccanica a cui era stata affidata la consegna del bene si è comportato negligentemente nell’adempimento dell’incarico professionale assegnatogli. Invero, egli non si è astenuto dal porre l’auto in circolazione, nonostante le sue competenze pro- 698 fessionali lo rendessero pienamente consapevole del pericolo che il bene correva per il cattivo stato della marmitta. Di talché pur sussistendo l’ordine da parte del committente di riconsegnare il bene non riparando la marmitta, il titolare dell’officina avrebbe dovuto rifiutarsi di mettere in circolazione l’auto, essendo l’incendio uno tra i possibili esiti negativi che poteva scaturire dal difetto del pezzo. Ebbene, sussistendo tra il committente ed il titolare suddetto un contratto di prestazione di opera professionale, nell’obbligazione di consegna del bene è ricompreso anche l’obbligo di custodia che non risulta adempiuto nella specie, tanto più che la competenza professionale della parte lo portava ad essere ben edotto dei rischi che si sarebbero presentati mettendo in circolazione il bene a quelle condizioni, a differenza del committente, il quale operava solo nel settore del commercio delle autovetture e pertanto non disponeva delle conoscenze necessarie a tali valutazioni. Dunque, la Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità. L’incendio e quindi l’evento di danno era prevedibile sulla base di un giudizio in concreto relativo alle effettive competenze professionali dell’obbligato. La Suprema Corte aggiunge, inoltre, che “risponde dell’inadempimento dell’obbligazione di adeguata custodia il custode che non offre la prova liberatoria di aver adottato tutte le precauzioni che le circostanze suggerivano secondo un criterio di ordinaria diligenza. Si tratta di una presunzione di colpa che per essere vinta non può non conformarsi alla diligenza richiesta all’obbligato, variabile sulla base della attività espletata e delle competenze professionali che possiede, secondo la regola prevista dal secondo comma dell’art. 1176 c.c. Per restare esente da responsabilità, non è sufficiente la dimostrazione di aver usato la custodia della diligenza del buon padre di famiglia (art. 1768 cod. civ.), ma il custode deve provare che l’inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile (art. 1218 cod. civ.), per caso fortuito o forza maggiore, o si sia verificato nonostante l’uso della diligenza a lui richiesta sulla base delle sue competenze professionali”. I precedenti Cass. 24 gennaio 2007, n. 1510, in Rep. Foro it., 2007, voce Obbligazioni in genere, n. 68: “poiché l’obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna, risponde di inadempimento all’obbligazione di adeguata custodia - in relazione alla responsabilità per furti e rapine - il custode che non offra la prova liberatoria, che non dimostri, cioè, di avere adottato tutte le precauzioni che le circostanze suggerivano secondo un criterio di ordinaria diligenza (fattispecie relativa alla mancata restituzione di gettoni e di monete, oggetto di rapina nei locali del gestore del servizio della manutenzione e della pulizia di cabine e di cupole telefoniche stradali)”; sull’obbligo di custodia anche se la consegna avvenga a titolo gratuito o di cortesia, Cass. 18 settembre 2008, n. 23845, in Arch. circolaz., 2009, 153: “il prestatore d’opera, se conviene con il committente di prendere in consegna il bene per l’esecuzione della prestazione principale su di esso, assume, ai sensi degli art. 2222 e 1177 c.c., anche l’obbligo accessorio di custodirlo fino alla riconsegna, pure in caso di deposito a titolo gratuito o di cortesia (principio enunciato in fattispecie in cui un’auto, consegnata, per il lavaggio, dal suo proprietario al gestore di una stazione di servizio, era stata rubata mentre era parcheggiata sul piazzale del distributore, chiusa a chiave dal gestore che aveva riposto la chiave in una bacheca non chiusa ubicata nel locale della cassa, i Contratti 7/2015 Giurisprudenza Sintesi accessibile a chiunque, senza, perciò, che il depositario avesse adottato tutte le cautele idonee a superare la presunzione di colpa a suo carico)”. Sulla prova liberatoria, cfr. Cass. 1° giugno 2004, n. 10484, in D&G, 2004, fasc. 39, 20 e Cass. 25 novembre 2013, n. 26353, in Rep. Foro it., 2013, voce Deposito (contratto di), n. 1. INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA DOVERI DELL’INTERMEDIARIO Cassazione civile, Sez. I, 12 giugno 2015, n. 12262 Pres. Forte - Est. Nazzicone - Banca Popolare di Lodi soc. coop. a R.l. c. cliente La violazione dei doveri dell’intermediario finanziario riguardanti la fase successiva alla stipulazione del contratto d’intermediazione può assumere i connotati di un vero e proprio inadempimento, o inesatto adempimento, contrattuale. Ne consegue che la loro violazione, oltre a generare eventuali obblighi risarcitori in forza dei principi generali sull’inadempimento contrattuale, può, ove ricorrano gli estremi di gravità postulati dal codice civile, condurre anche alla risoluzione del contratto d’intermediazione finanziaria in corso. La questione La questione riguarda la domanda di risoluzione per inadempimento e di condanna al pagamento di una certa somma, oltre interessi legali, relativamente all’acquisto di obbligazioni “Cirio” per il tramite dell’intermediario finanziario bancario resistente. Il giudice di primo grado dichiara risolto il contratto per violazione dei doveri informativi spettanti all’intermediario, mentre la Corte di appello accoglie il ricorso, deducendo che il Tribunale avesse errato nella pronuncia, in quanto non era stata dedotta la conclusione di alcun contratto quadro a monte delle operazione esecutive a valle di acquisto delle obbligazioni. Mancando il contratto, pertanto, non sarebbe stata possibile alcuna decisione risolutiva, restando semmai aperta la strada della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. per violazione dei doveri spettanti all’intermediario in un momento antecedente al singolo ordine di acquisto. La Suprema Corte, investita della questione, osserva come anche se la controversia fosse stata riconducibile ad un’ipotesi di responsabilità precontrattuale tale domanda di risarcimento del danno non sarebbe più stata proponibile in grado di appello, in quanto su di essa si sarebbe formato il giudicato implicito. Ritiene poi, con effetto dirimente sulla risoluzione del caso di specie, che dal contenuto del ricorso e del controricorso l’intermediario finanziario ha prodot- i Contratti 7/2015 to il contratto-quadro e dunque la violazione dei doveri informativi si inserisce a valle di un contratto già concluso e comporta non la responsabilità di cui all’art. 1337 c.c., bensì l’inadempimento e l’eventuale risoluzione o risarcimento del danno secondo quanto disposto dagli artt. 1455 ss. c.c. Come noto, infatti, secondo l’art. 21 T.U.F. e secondo i vari Regolamenti Consob succedutesi in materia “l’intermediario finanziario deve acquisire le informazioni rilevanti circa la situazione finanziaria del cliente (know your customer rule), tenerlo costantemente informato per valutare appieno la natura, i rischi e le implicazioni delle singole operazioni, astenersi dal consigliare ed effettuare operazioni con frequenza non necessaria o di dimensioni inadeguate alla situazione finanziaria del cliente (suitability rule), non effettuare, salvo espressa autorizzazione scritta, con il cliente o per suo conto operazioni nelle quali egli abbia, direttamente o indirettamente, un interesse in conflitto”. La violazione di tali doveri, pertanto, come recentemente affermato dalla Suprema Corte a Sezioni unite, possono porsi sia in un momento antecedente la conclusione del contratto quadro che successivo. Nella fase successiva cui seguono i vari ordini di esecuzione o le varie operazioni negoziali, invero, tale violazione può generare anche la risoluzione del contratto qualora sussistano gli estremi di gravità previsti dal codice civile. Si conclude, quindi, accogliendo il ricorso e cassando la sentenza con rinvio alla Corte di appello in diversa composizione affinché riesamini la questione secondo tali direttive. Il giudice del gravame, infatti, ha errato nel ritenere che la domanda riguardasse una fase antecedente la conclusione del contratto quadro e quindi fosse fonte di responsabilità precontrattuale. I precedenti Sulla violazione dei doveri spettanti all’intermediario finanziario, v., per tutte, Cass., SS.UU., 19 dicembre 2007, n. 26724, in questa Rivista, 2008, 229 e Foro it., 2008, I, 784 e Società, 2008, 449: “dalla violazione dei doveri di comportamento che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d’investimento finanziario discende la responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, per le violazioni in sede di formazione del contratto d’intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti, ovvero la responsabilità contrattuale, con relativo obbligo risarcitorio ed eventuale risoluzione del predetto contratto, per le violazioni riguardanti le operazioni d’investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d’intermediazione finanziaria in questione, ma non la nullità di quest’ultimo o dei singoli atti negoziali conseguenti, in difetto di previsione normativa in tal senso”. 699 Giurisprudenza Sintesi Osservatorio di merito a cura di Vito Amendolagine CONTRATTI BANCARI LE GARANZIE PER IL RISCHIO DI MANCATO RIMBORSO DI FINANZIAMENTI CONNESSI AL PROCESSO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DI IMPRESE ITALIANE Tribunale di Piacenza, 14 maggio 2015 - Pres. Curci Giud. Rel. Maione - SACE S.p.a. c. Curatela Fallimento Idel S.r.l. Il privilegio di cui all’art. 9, comma 5, D.Lgs. n. 123/1998 deve ritenersi applicabile esclusivamente alle ipotesi di crediti derivanti da “finanziamenti erogati” e poi “revocati” nelle ipotesi di cui al comma 3 o comunque per azioni o fatti addebitati all’impresa beneficiaria (alla luce del rinvio operato dal comma 5 al comma 4). La questione Con ricorso ritualmente notificato, Sace S.p.a. ha proposto opposizione avverso lo stato passivo reso esecutivo il 10 aprile 2014 dal Giudice Delegato per il Fallimento Idel S.r.l., con il quale il credito della ricorrente è stato ammesso in via chirografaria. A sostegno della propria domanda, Sace S.p.a. ha dedotto che il credito vantato nei confronti della controparte deriva dalla garanzia prestata dalla ricorrente ed escussa dalla garantita - a fronte del mutuo concesso dalla Banca di Credito Cooperativo di Vignole a supporto di un progetto di internazionalizzazione, nell’ambito di operatività dell’art. 11 quinquies, D.L. n. 35/2005, convertito il L. n. 80/2005, che autorizza Sace s.p.a. a rilasciare garanzie per il rischio di mancato rimborso di finanziamenti a supporto del processo di internazionalizzazione delle imprese italiane. La ricorrente ha dedotto l’applicabilità al caso di specie del privilegio previsto dall’art. 9, comma 5, D.Lgs. n. 123/1998, trattandosi di un credito derivante da una garanzia riconducibile all’interno dei “benefici di qualsiasi genere” di cui alla normativa in parola. Per tali ragioni Sace S.p.a. ha domandato l’ammissione del proprio credito col riconoscimento del privilegio come chiesto in sede di insinuazione al passivo. L’opposizione è infondata e deve essere rigettata. Infatti il Tribunale osserva che la garanzia è stata rilasciata da Sace S.p.a. a fronte dell’erogazione di un mutuo chirografario a medio termine per l’internazionalizzazione da parte della Banca di Credito Cooperativo di Vignole in favore di Idel S.r.l. sulla base di una convenzione stipulata tra Iccrea Banca Impresa S.p.a. e Sace S.p.a., alla quale ha aderito la Banca in questione. La normativa di riferimento è costituita dal D.Lgs. n. 143/1998, ed in particolare dall’art. 2, come modificato dall’art. 11 quinquies, D.L. n. 35/2005, convertito il L. n. 80/2005, che autorizza Sace S.p.a., per quel che qui più interessa, a rilasciare garanzie per il rischio di mancato rimborso relativamente a finanziamenti connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane. Ciò posto, ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all’art. 9, comma 5, D.Lgs. n. 123/1998 è necessario comprendere se la garanzia concessa da Sace S.p.a. possa essere ricondotta nell’ambio di applicazione della normativa da ultimo 700 richiamata (ovvero del D.Lgs. n. 123/2008 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”). Il D.Lgs. n. 123/1998 individua i principi che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi (art. 1), ed individua, quali forme di benefici, il credito d’imposta, il bonus fiscale, la concessione di garanzia, il contributo in conto capitale, il contributo in conto interessi, il finanziamento agevolato (art. 7). Il successivo art. 9 detta la disciplina per il caso di revoca dei benefici, prevedendo più ipotesi: il comma 1 dispone la revoca in caso di assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, mentre il comma 3 la commina nei casi in cui i beni acquistati con l’intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione ed il relativo importo è restituito con le modalità di cui al successivo comma 4, il quale individua la misura delle restituzioni in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all’impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1. È con riferimento a tale ambito operativo che il successivo comma 5 dell’art. 9 dispone che “per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l’iscrizione al ruolo (…)”. Così ricostruito il quadro normativo, deve affermarsi l’inoperatività nel caso di specie del comma 5 dell’art. 9, D.Lgs. n. 123/1998. E ciò a prescindere dall’applicabilità o meno della disciplina di cui al D.Lgs. n. 123/1998 alla garanzia prestata da Sace S.p.a., circostanza oltretutto difficilmente accertabile nel caso de quo, attesa la mancata produzione della Convenzione che avrebbe consentito di verificare il richiamo del D.Lgs. n. 123/1998, e rilevato, comunque, che la spettanza del privilegio non deriva da una qualificazione della prestazione fatta da una delle parti (il soggetto finanziatore o il garante) ma da una caratteristica del credito in quanto tale, giacché, diversamente, si consentirebbe alle parti (con effetto finanche vincolante per l’interprete e quindi per il giudice) di richiamare arbitrariamente una disciplina fonte di privilegio, benché facciano difetto le caratteristiche della fattispecie. Osserva, dunque, il Collegio che, tenuto conto della tassatività normativa dei privilegi ex art. 2745 c.c. e, quindi, dell’eccezionalità delle norme istitutive dei privilegi, la quale impone un’interpretazione restrittiva delle relative disposizioni, il privilegio di cui all’art. 9, comma 5, D.Lgs. n. 123/1998 deve ritenersi applicabile esclusivamente alle ipotesi di crediti derivanti da “finanziamenti erogati” e poi “revocati” nelle ipotesi di cui al comma 3 o comunque per azioni o fatti addebitati all’impresa beneficiaria. Ebbene, al- i Contratti 7/2015 Giurisprudenza Sintesi la luce di un’interpretazione sistematica delle norme in parola, deve affermarsi che il riferimento contenuto nel comma 5 ai “finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo” deve essere inteso come circoscritto alle ipotesi di erogazioni dirette di denaro, dal momento che se il legislatore avesse voluto estenderlo anche ad altre tipologie di intervento di sostegno alle imprese avrebbe fatto genericamente riferimento ai “benefici” di cui agli artt. 1 e 2 del decreto. Alla luce delle considerazioni svolte, deve essere quindi affermata la legittimità dell’ammissione al passivo del credito di Sace S.p.a. in via chirografaria. I precedenti Non si rinvengono precedenti editi nei medesimi termini. LA RESPONSABILITÀ DELL’ESERCENTE COMMERCIALE NEI CONFRONTI DELLA BANCA PER L’USO FRAUDOLENTO DELLA CARTA DI CREDITO Tribunale di Milano, 16 aprile 2015 - Giud. Ferrari - L’Orient di Margherita c. CartaSi S.p.a. La restituzione degli importi originariamente addebitati ai reali titolari delle carte di credito fraudolentemente utilizzate, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. n. 205/2006, comporta il riconoscimento del diritto a recuperare tali importi dall’esercente commerciale, nei confronti del quale viene posto il rischio commerciale dell’utilizzo fraudolento del mezzo di pagamento. La questione Con atto di citazione ritualmente notificato Margherita, titolare della impresa individuale L’Orient di Margherita, conveniva in giudizio CartaSi S.p.a., proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal giudice unico presso il Tribunale di Milano. L’opponente in particolare esponeva: - che la pretesa monitoria era diretta a ottenere la restituzione di somme anticipate da CartaSi in riferimento a plurime transazioni commerciali per il pagamento del cui prezzo erano state utilizzate carte di credito del circuito gestito dall’opposta; - che, infatti, nel novembre del 2009 tale Marc Payton richiedeva via e-mail l’emissione di alcuni biglietti di viaggio, qualificandosi come promoter di una squadra di calcio africana; - che l’opponente si faceva inviare copia della carta di credito e del passaporto, verificando quindi l’apparente originalità dei documenti e la corrispondenza dei dati anagrafici e delle firme apposte; - che, accertata tale regolarità, provvedeva a emettere i richiesti biglietti di viaggio; - che il giorno successivo veniva contattata da David Blanchard, il quale chiedeva l’emissione di altri biglietti di viaggio sempre per tratte con partenza dalla stessa località africana richiesta dal primo cliente; - che, pertanto, l’opponente, confidando sul fatto che anche il nuovo cliente fosse stato “segnalato” dal precedente, effettuate le verifiche del caso, provvedeva nuovamente a emettere i biglietti di viaggio richiesti; - che l’agenzia turistica dell’opponente veniva nei giorni successivi contattata da altre persone, tra i quali Oliver Lapon e Durieux Richard, per conto dei quali emetteva altri biglietti; - che, in ogni caso, per sicurezza contattava CartaSi per ottenere la preventiva autorizzazione; i Contratti 7/2015 - che l’opponente dopo qualche giorno, constatato come continuassero ad arrivare richieste di emissione di biglietti, insospettita effettuava una verifica presso il Consolato Francese e appurava come le società indicate dai sedicenti clienti in realtà fossero inesistenti; - che, a quel punto, l’opponente sporgeva denuncia presso il commissariato di polizia di Ragusa e interrompeva l’emissione dei biglietti di viaggio; - che solo successivamente l’opposta comunicava la volontà non meglio giustificata di recedere dal contratto di convenzionamento; - che, a fronte della richiesta di spiegazioni, l’opposta adduceva l’utilizzo fraudolento di carte di credito; - che il 10 gennaio 2010 l’opposta, quindi, chiedeva la restituzione della somma di € 15.370,62, con riferimento all’utilizzo fraudolento di alcune carte di credito; - che con il ricorso per ingiunzione, invece, l’opposta pretendeva la restituzione di € 77.380,78; - che l’opponente aveva adempiuto a tutte le prescrizioni impartite dalla convenzione stipulata con CartaSi, in particolare confrontando la firma e il nome impressi sulla carta di credito con le generalità del cliente e provvedendo a consegnare l’originale dello scontrino a CartaSi, in seguito alla richiesta di quest’ultima. Si costituiva ritualmente in giudizio CartaSi S.p.a., contestando quanto ex adverso dedotto. L’opponente ha dedotto di avere ottemperato a tutti gli obblighi di diligenza imposti dalla convenzione stipulata con l’opposta, in particolare avendo verificato la corrispondenza dei nominativi posti sulle carte di credito trasmesse in copia via e-mails con i documenti di identità a loro volta trasmessi con le medesime modalità e avendo altresì verificato la coincidenza delle sottoscrizioni apposte. Sennonché deve rilevarsi come, a fronte della riconosciuta portata fraudolenta delle operazioni di acquisto a distanza oggetto di causa, l’opposta ha in primo luogo contestato l’inadempimento della là dove aveva dato corso a plurime operazioni di vendita a distanza, con pagamenti tramite carte di credito, senza essere a ciò stata autorizzata, non avendo mai sottoscritto il relativo specifico convenzionamento. In difetto, pertanto, di tale autorizzazione, trovava applicazione la disciplina contrattuale contenuta nella sola convenzione intercorsa fra le parti, riferita all’utilizzo diretto delle carte di credito da parte dei titolari presenti di persona, disciplina la quale in particolare faceva divieto all’esercizio commerciale convenzionato di richiedere pagamenti attraverso la digitazione del numero della carta di credito, anziché tramite il passaggio diretto della stessa sul lettore P.O.S. L’opponente ha cercato di contestare tale circostanza, sostenendo come in realtà l’autorizzazione fosse stata di fatto resa dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa, la quale aveva curato l’installazione del P.O.S. e, quindi, aveva messo a disposizione anche la strumentazione idonea all’utilizzo di P.O.S. virtuale per compravendite a distanza, altrimenti le operazioni di acquisto avrebbero dovuto risultare impossibili e tali da non dare corso ai pagamenti, invece regolarmente accreditati; parte opponente ha altresì dedotto come la banca aveva omesso di consegnare tempestivamente il contratto di convenzionamento per le compravendite a distanza, contratto che le era stato consegnato solo in un secondo momento a seguito delle sollecitazioni, ma che era divenuto non più disponibile, in quanto sottratto in occasione di un furto. La difesa dell’opponente non può essere condivisa, considerato come, in difetto di prova circa 701 Giurisprudenza Sintesi l’accadimento che avrebbe determinato la sopravvenuta indisponibilità del documento contrattuale, la pretesa di fornire la prova dello stesso tramite deposizioni testimoniali deve dichiararsi inammissibile ex art. 2724 c.c. Già tali circostanze rendono conto dell’inadempimento imputabile all’opponente. A ciò, peraltro, si aggiunga ancora come l’esame della documentazione in atti palesa l’ulteriore pratica non consentita adottata dall’esercente commerciale, ossia avere dato corso al cosiddetto frazionamento dei pagamenti. Confrontando gli ordini e le operazioni di pagamento, infatti, emerge come la maggior parte dei primi abbiano dato luogo a più distinti pagamenti parziali, effettuati a breve distanza di pochi minuti uno dall’altro. Trattasi di una pratica espressamente vietata con il contratto di convenzionamento, in quanto normalmente utilizzata proprio nei casi di utilizzo fraudolento di carte di credito, dal momento che il soggetto non titolare della carta, non conoscendo quale sia il plafond di spesa abbinato al titolo di pagamento, per evitare di incorrere in blocchi della carta richiede operazioni ripetute di basso importo, eludendo in tal modo il controllo immediato sul limite di spesa che viene automaticamente effettuato con il passaggio della carta sul lettore P.O.S. o, per le transazioni a distanza, con la richiesta di autorizzazione avanzata all’emittente la carta. Nel caso di specie l’opponente ha contestato il denunciato frazionamento dei pagamenti, sostenendo come ciascuna operazione rispondesse al prezzo previsto per ciascun biglietto di viaggio, mentre irrilevante era il fatto che l’ordine fosse riferito a più biglietti; contraddicendosi, poi, spiegava come la richiesta di frazionare l’ordine con riferimento a ciascun biglietto previsto fosse stata avanzata dal cliente. La difesa esposta non può essere condivisa, se solo si consideri come la pratica non consentita del frazionamento dei pagamenti ovviamente non può che essere riferita all’ordinativo fatturato e non, invece, ai singoli beni ricompresi nell’ordine cumulativo effettuato. I precedenti Non si rinvengono precedenti editi nei medesimi termini. FORNITURA L’INADEMPIMENTO AL CONTRATTO DI FORNITURA DI GAS NEI CONFRONTI DELL’UTENTE Tribunale di Prato, 13 maggio 2015 - Giud. Guttadauro La Vigna c. Liquigas S.p.a. Ai sensi dell’art. 1565 c.c. la società esercente la fornitura di gas non può sospendere legittimamente l’esecuzione del contratto senza dare un congruo preavviso all’utente, mancando il quale si rende responsabile per inadempimento contrattuale al correlato risarcimento del danno. La questione Con atto ritualmente notificato la immobiliare La Vigna conveniva in giudizio la Liquigas S.p.a. affinché fosse accertato il grave inadempimento contrattuale della convenuta in relazione al contratto di fornitura di GPL intercorso tra le parti e per sentirla condannare al risarcimento di tutti danni patiti dalla attrice complessivamente stimati in € 24.750 di cui € 5.000 per danni all’immagine commerciale subita dalla immobiliare La Vigna. 702 Parte attrice assumeva che in forza del contratto stipulato tra le parti Liquigas spa doveva provvedere al rifornimento periodico del serbatoio di stoccaggio del GPL di proprietà della convenuta destinato a servire l’attività di agriturismo e ristorazione esercitata dalla attrice (Agriturismo La Borriana). L’attrice lamentava che il serbatoio di stoccaggio rimaneva privo di gas per mancanza di tempestivo rifornimento da parte della convenuta e che in ragione di ciò l’agriturismo aveva avuto perdite pari ad € 3.600 per mancato guadagno della struttura ricettiva che non era stata in grado di somministrare i pasti oltre ad € 980 per l’annullamento delle prenotazioni di soggiorno presso la struttura. L’episodio si era ripetuto dal 6 al 9 maggio 2009 con danni economici pari ad € 7.440 per mancato guadagno del ristorante ed € 550 per l’agriturismo e poco dopo per i giorni dal 28 al 31 marzo 2009 con danni economici per il ristorante pari ad € 6.400 ed € 780 per l’agriturismo. Parte attrice a causa dei numerosi disservizi cagionati da Liquigas spa con raccomandata inviata a quest’ultima comunicava la risoluzione del contratto per inadempimento chiedendo € 20.000 a titolo di risarcimento danni alla convenuta che declinava ogni addebito. All’esito della istruttoria risulta provato da un lato l’inadempimento della Liquigas nell’adempimento del contratto di somministrazione e come lo stesso abbia causati danni patrimoniali e non alla attrice e dall’altro come quest’ultima sia risultata inadempiente in relazione al pagamento delle fatture azionate nel presente giudizio. Non appare invero fondata l’argomentazione della convenuta in base alla quale la stessa sarebbe stata legittimata nel marzo 2009 a sospendere la somministrazione a seguito del mancato pagamento delle precedenti fatture ai sensi dell’art. 9 del contratto di somministrazione. Si osserva infatti che la Liquigas mai ha messo in mora la parte attrice ed accettando senza contestazioni l’assegno consegnatole pur se postdatato accettava l’efficacia solutoria del titolo pur se post datato. Ciò posto, rimaneva impagata scaduti i termini da meno di un mese un’unica fattura e tale inadempimento non poteva certo ritenersi grave costituendo semmai un’ipotesi di inadempimento di lieve entità, anche a fronte del precedente inadempimento della controparte in relazione alla mancata erogazione della fornitura per i giorni del 6, 7, 8 e 9 marzo da parte della Liquigas, ciò posto ai sensi dell’art. 1565 c.c. la convenuta non poteva sospendere legittimamente l’esecuzione del contratto senza dare un congruo preavviso che mai è pervenuto alla parte attrice. La sospensione della erogazione effettuata da Liquigas S.p.a. nei giorni dal 28 al 31 marzo 2009 fu dunque effettuata in assenza di legittimi presupposti vigente ancora il contratto di somministrazione che imponeva dunque a Liquigas il rifornimento della cisterna pertanto anche in relazione a tali, circostanze la convenuta dovrà essere ritenuta responsabile dei danni causati. I precedenti Trib. Cremona 10 ottobre 2014, in www.iusexplorer.it. INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA LE CONSEGUENZE DERIVANTI DALL’INADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DI UNA CORRETTA INFORMAZIONE DA PARTE DELL’INTERMEDIARIO IN STRUMENTI FINANZIARI Tribunale di Milano, 15 maggio 2015 - Giud. Stefani Ralcom S.r.l. c. Intesa San Paolo S.p.a. i Contratti 7/2015 Giurisprudenza Sintesi La peculiare disciplina degli obblighi di fonte legale in materia di intermediazione finanziaria, in particolare per quanto riguarda la condotta degli intermediari e le informazioni dovute, comporta che gli stessi siano attratti nell’area del sinallagma contrattuale, di modo che dalla loro violazione può derivare la risoluzione del contratto stipulato. La questione Oggetto della causa è un contratto derivato del tipo IRS (interest rate swap), denominato Knock out spread, stipulato tra le parti in data 15 marzo 2007, sulla base di un contratto quadro che risulta perfezionato mediante scambio di corrispondenza. Lo swap in questione ha le seguenti caratteristiche: durata: 7 anni; nozionale: € 1.000.000,00; tasso debitore cliente: tasso fisso 3,85% se Euribor 3 mesi rilevato 2 giorni prima di ogni scadenza è inferiore alla barriera del 4,75%, altrimenti Euribor 3 mesi + 1,1%; tasso debitore banca: Euribor 3 mesi; periodicità: trimestrale. In relazione a tale contratto parte attrice ha svolto domande di nullità, annullamento e risoluzione. La domanda di risoluzione è fondata, con conseguente assorbimento delle altre. Al riguardo si osserva che la Banca ha prodotto e valorizzato una dichiarazione di operatore qualificato ai sensi dell’art. 31, reg. Consob 11522/1998, rilasciata dal legale rappresentante della società attrice contestualmente alla stipula del contratto. Come noto, in forza della norma citata, tale dichiarazione rende inapplicabili nei confronti dell’operatore qualificato una serie di disposizioni, tra cui gli artt. 27, 28 e 29 del reg. Consob 11522/1998. In proposito si condivide la statuizione secondo la quale il rilascio di detta dichiarazione fa presumere il possesso della qualità di operatore qualificato, restando a carico di chi alleghi una discordanza tra la dichiarazione e la realtà “l’onere di provare circostanze specifiche dalle quali desumere la mancanza di detti requisiti e la conoscenza da parte dell’intermediario delle circostanze medesime o almeno la loro agevole conoscibilità in base ad elementi obiettivi di riscontro”. Nel caso di specie, parte attrice non ha assolto tale onere perché sul punto ha solo dedotto, e in modo molto generico, che la Banca era in possesso dei seguenti dati per escludere la qualità di operatore qualificato: “le dimensioni e la struttura della società, l’entità e la tipologia delle movimentazioni in conto corrente …, il tipo di attività espletato dalla società medesima.” Tuttavia si osserva che la parte ha, in realtà, solo allegato dei “titoli”, senza specificare quali fossero le sue dimensioni e strutture, quali le movimentazioni di c/c e quale l’attività svolta. Da tali elementi generali e generici non è quindi possibile ritenere che la Banca avesse la prova contraria di quanto attestato nella autodichiarazione di referenzialità. Nonostante ciò, la stessa Banca convenuta ha allegato e provato di aver in realtà fornito al cliente le informazioni relative alle caratteristiche del contratto derivato proposto. In punto di fatto è pacifico, per comune allegazione delle parti, che nello stipulare lo swap oggetto di causa l’intento dei contraenti era quello di offrire uno strumento di copertura rispetto al rischio di aumento dei tassi di interesse sull’indebitamento del cliente. Le informazioni fornite dall’intermediario, anche all’operatore qualificato, devono essere i Contratti 7/2015 comunque e sempre veritiere e corrette e non tali da ingenerare erronei convincimenti. Nel caso di specie tale principio non è stato rispettato e in ciò consiste l’inadempimento dell’intermediario, atteso che lo swap oggetto di causa aveva natura speculativa e non di copertura rispetto al rischio di aumento dei tassi di interesse sui debiti bancari del cliente. Da ciò deriva che la diversa e opposta informazione fornita dalla Banca, secondo la quale il derivato era a copertura del rischio di tasso, costituisce violazione grave ai ricordati doveri legali di diligenza, correttezza, trasparenza e buona fede, che determina la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1455 c.c. I precedenti Cass. 26 maggio 2009, n. 12138, in Giur. comm., 2011, 2, II, 269. TRASPORTO I MINIMI TARIFFARI STABILITI DALL’ART. 83 BIS, COMMA 9, D.LGS. N. 112/2008 SONO LEGITTIMI? Tribunale di Reggio Emilia, 20 maggio 2015 - Giud. Morlini - A. c. E. L’art. 101 TFUE, in combinato disposto con l’art. 4, par. 3, TUE, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, quale quella in forza della quale il prezzo dei servizi di autotrasporto delle merci per conto di terzi non può essere inferiore a costi minimi d’esercizio. La questione La presente controversia trae origine dal decreto ingiuntivo meglio indicato in dispositivo, ottenuto dal trasportatore Cooperativa E. nei confronti del committente A. per il pagamento del saldo del prezzo relativo a trasporti effettuati, ed in particolare per il pagamento della differenza tra quanto corrisposto e quanto spettante ai sensi dell’art. 83 bis, comma 9, D.Lgs. n. 112/2008 come minimo tariffario. Avverso l’ingiunzione ha proposto la presente opposizione A., sollevando eccezioni di legittimità costituzionale e di contrarietà all’ordinamento comunitario della norma invocata in sede monitoria, e comunque resistendo nel merito. Costituendosi in giudizio, Cooperativa E. ha domandato il rigetto dell’opposizione. Nel corso della controversia, la causa è stata dichiarata interrotta per il fallimento della convenuta, e poi riassunta da A. nei confronti del Fallimento Cooperativa E. Nel corso del processo è intervenuta una pronuncia della Corte di Giustizia in ordine alla compatibilità con il diritto comunitario dell’art. 83 bis, comma 9, D.Lgs. n. 112/2008, norma posta alla base della richiesta di ingiunzione opposta (cfr. Corte Giustizia, Sez. V, cause riunite da C-184/2013 a C-187/2013, C-194/2013, C-195/2013 e C-208/2013). Con tale pronuncia, la Corte di Giustizia, all’esito di un articolato giudizio, ha ritenuto che “la determinazione dei costi minimi d’esercizio per l’autotrasporto, resa obbligatoria da una normativa nazionale quale quella controversa nei procedimenti principali, è idonea a restringere il gioco della concorrenza nel mercato interno” (punto 45). Invero, pur se l’obiettivo perseguito dalla normativa nazionale di tutelare la sicurezza stradale è certamente un “obiettivo legittimo”, tuttavia “la determinazione dei costi 703 Giurisprudenza Sintesi minimi d’esercizio non risulta idonea né direttamente né indirettamente a garantirne il conseguimento” (punto 51). Va infatti rimarcato che “i provvedimenti in esame vanno al di là del necessario”, poiché “da un lato, non permettono al vettore di provare che esso, nonostante offra prezzi inferiori alle tariffe minime stabilite, si conformi pienamente alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza” (punto 55); dall’altro lato, “esistono moltissime norme…riguardanti specificamente la sicurezza stradale, che costituiscono misure più efficaci e meno restrittive” la cui osservanza “può garantire effettivamente un livello di sicurezza stradale adeguato” (paragrafo 56). Pertanto, “la determinazione dei costi minimi d’esercizio” così come prevista dalla nostra normativa nazionale, “non può essere giustificata da un obiettivo legittimo” (punto 57). Alla luce di tali considerazioni, il dispositivo con il quale la Corte di Giustizia definisce la questione relativa alla pronuncia pregiudiziale sollevata dal Tar Lazio ed attinente ai costi minimi previsti per il contratto di trasporto dall’art. 83 (cfr. punti 13, 16, 39 e 50 della sentenza), è il seguente: “l’articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4 paragrafo 3 TUE, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, in forza della quale il prezzo dei servizi di autotrasporto delle merci per conto di terzi non può essere inferiore a costi minimi d’esercizio…”. In ragione di tutto quanto sopra, non pare a questo Giudice revocabile in dubbio come l’art. 83 bis, comma 9, D.Lgs. n. 112/2008, norma indicante i minimi tariffari nel contratto di trasporto ed in base alla quale è stato ottenuto il decreto ingiuntivo qui opposto, debba ritenersi in contrasto con l’ordinamento comunitario. 704 A tali conclusioni, peraltro, è giunta anche la giurisprudenza di merito che si è pronunciata dopo l’intervento della Corte di Giustizia di Lussemburgo. Di tale inevitabile approdo ermeneutico ha poi preso atto anche il legislatore nazionale, che con l’art. 1, comma 248, L. n. 190/2014 ha abrogato il comma in parola, unitamente ai commi da 1 a 2 e da 6 ad 11, ed ha completamente riscritto l’art. 83 bis sostituendo i commi dal 4 al 4 sexies, con norma entrata in vigore il 1 gennaio 2015 e quindi inapplicabile ratione temporis alla controversia, e norma comunque che rimette all’autonomia negoziale l’individuazione del prezzo. E la stessa Corte costituzionale, con la pronuncia n. 80/2015, ha disposto la trasmissione degli atti al Giudice rimettente per un nuovo esame della norma a seguito dell’intervento della Corte di Giustizia. Discende che in base ai pacifici princìpi generali in materia, questo giudice deve disapplicare la norma nazionale per il periodo antecedente alla sua espressa abrogazione, in quanto contrastante con il diritto comunitario e non può applicare la norma introdotta successivamente, in quanto ratione temporis non vigente. Pertanto, si impone la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto ottenuto sulla base di una norma contraria all’ordinamento comunitario. All’evidenza, tutti gli altri profili di merito e di legittimità costituzionale della norma, sollevati dalla difesa dell’opponente, devono ritenersi assorbiti. I precedenti Trib. Ravenna 16 aprile 2015; Trib. Reggio Emilia 17 marzo 2015; Trib. Brescia 13 marzo 2015; Trib. Sassari 18 febbraio 2015; Trib. Salerno 12 novembre 2014; Trib. Mantova 2 ottobre 2014; Trib. Cagliari 11 settembre 2014, tutte inedite. i Contratti 7/2015 Argomenti I singoli contratti Contratti di distribuzione L’abuso del potere negoziale nel contratto di distribuzione della stampa quotidiana e periodica di Antonio di Biase (*) La regolamentazione della complessiva operazione negoziale che conduce alla consegna e messa in vendita, presso le edicole, dei giornali quotidiani e periodici deriva da una pluralità di fonti legislative e pattizie, che rende difficilmente inquadrabile il fenomeno e riconducibile entro schemi predeterminati. Trattasi, in verità, di un settore del tutto peculiare, che si connota propriamente per la presenza di una disciplina vincolistica, a carattere imperativo, che limita fortemente l’autonomia privata e la libertà d’impresa delle parti in funzione del perseguimento dei superiori principi della libera manifestazione del pensiero, della libertà di stampa e del pluralismo e facile accesso al “bene-informazione”. Tale settore imprenditoriale - caratterizzato, di fatto, da una serie di “esclusive di zona” in favore dei singoli distributori locali - costituisce terreno elettivo di possibili abusi contrattuali, essendovi un evidente squilibrio di forze tra le varie parti della filiera distributiva (editori, distributori, edicolanti). Squilibrio che finisce, in ultima analisi, con il ripercuotersi sul soggetto posto “a valle” della catena, ossia sull’edicolante, il quale, di fatto, per poter ricevere e porre in vendita i giornali, si trova a dover “interloquire” necessariamente con un unico partner, ossia il distributore locale incaricato dagli editori di diffondere il prodotto nella zona di pertinenza. Elevato è dunque il rischio della predisposizione unilaterale, da parte del distributore, di un contratto fortemente “sbilanciato” in proprio favore, con la conseguenza che l'edicolante, ove rifiuti la stipula ed in assenza di alcun potere di negoziazione, si trovi privo della fornitura di giornali. Fatte queste premesse, e ricostruita l'operazione economica complessa, l'autore si interroga circa la possibilità di rinvenire, nel nostro ordinamento positivo, strumenti giuridici attraverso i quali, in un’ottica di giustizia dei rapporti contrattuali di mercato, operare un sindacato sull'equilibrio contrattuale al fine di correggere le asimmetrie esistenti tra le parti ed offrire tutela alla parte debole del rapporto. La struttura dell’operazione negoziale di distribuzione e messa in vendita della stampa quotidiana e periodica: le fonti legislative La regolamentazione della complessiva operazione negoziale mediante la quale i giornali quotidiani e periodici vengono portati nelle edicole ed offerti in vendita al pubblico deriva da una pluralità di fonti legislative e, soprattutto, pattizie, che rende difficilmente inquadrabile il fenomeno e riconducibile entro schemi predeterminati. In particolare, i rapporti tra le diverse parti che compongono la filiera distributiva sono disciplinati da una serie plu- rima di rapporti contrattuali - a volte stipulati neppure in forma scritta - che, nel rispetto di norme imperative dettate a livello statale, si integrano a vicenda in base alle peculiarità delle singole zone geografiche di riferimento. Tale inquadramento sistematico - sul quale, forse un po’ colpevolmente, non paiono essere stati indirizzati adeguati sforzi ricostruttivi da parte della dottrina e della giurisprudenza - seppur non agevole, appare assolutamente preliminare alla soluzione dei problemi che quotidianamente si parano innanzi agli operatori del settore. Più nel dettaglio, va innanzi tutto evidenziato che questo peculiare settore si connota propriamente (*) N.d.R.: il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di Valutazione. i Contratti 7/2015 705 Argomenti I singoli contratti per una forte presenza di una disciplina vincolistica, a carattere imperativo, che - a differenza di quanto avviene per la maggior parte delle altre attività commerciali - limita fortemente l’autonomia privata e la libertà d’impresa delle parti in funzione del perseguimento dei superiori principi della libera manifestazione del pensiero, della libertà di stampa e del pluralismo dell’informazione. Il settore in oggetto è dunque un settore del tutto “speciale”, regolato da una serie di regole e criteri derogativi alla libertà di concorrenza e d’impresa e volti precipuamente alla tutela del “bene”, considerato primario e prevalente, del pluralismo dell’informazione e del libero ed uniforme accesso allo stesso da parte di tutti i cittadini, in capo ai quali è riconosciuto il diritto di essere informati sulla base di una rete di vendita uniformemente sviluppata e di facile “raggiungibilità” in ogni zona del territorio nazionale. Così, la legislazione nazionale vede la presenza di una normativa che detta i caratteri essenziali del processo distributivo della stampa quotidiana e periodica in funzione del rispetto dei principi di massima diffusione del prodotto editoriale e di “parità” di trattamento, attuati nei vari “stati” in cui si articola l’operazione negoziale in esame. Esemplificando, si consideri, innanzi tutto, l’art. 16 della l. n. 416/81, c.d. “Legge sull’editoria”, ove si pone l’obbligo, in capo alle imprese che operano nel settore della distribuzione dei giornali, di garantire il relativo servizio “a tutte le testate giornalistiche che ne facciano richiesta” ed altresì di rispettare un principio di “parità di condizioni rispetto ai punti vendita serviti e al numero di copie distribuite”. Similmente, la legge di riforma del settore della vendita della stampa quotidiana e periodica, ovvero il D.Lgs. n. 170/01 - recante appunto il “Riordino del sistema di diffusione della stampa a norma dell’art. 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108” - proprio in considerazione della non disponibilità del “bene” informazione e dell’esigenza di perseguire un obiettivo di uniforme distribuzione della stampa e di facile accessibilità alla stessa su tutto il territorio nazionale, pone: a) da un lato, agli artt. 2 e 6, specifici obblighi di programmazione e pianificazione tanto in capo alle Regioni, obbligate ad emanare specifici indirizzi in materia, quanto in capo ai Comuni, tenuti, nel rispetto dei predetti indirizzi, a dotarsi di appositi piani di localizzazione dei punti vendita, sulla base dei quali rilasciare poi le singole autorizzazioni per l’esercizio dell’attività (1); b) da un altro, agli artt. 4 e 5, disposizioni volte ad assicurare che la stampa quotidiana e periodica venga “trattata” nel suo complesso in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale. Così, accanto ad un generale obbligo per tutti i rivenditori (c.d. edicolanti) di assicurare parità di trattamento a tutte le testate ricevute, nonché di prevedere un adeguato spazio espositivo per ciascuna di esse (2), viene posto un generale dovere, per i soggetti che operano nella distribuzione, di non variare il prezzo di vendita stabilito dall’editore/produttore, e, più in generale, di rispettare l’identità delle condizioni economiche e delle modalità di cessione delle pubblicazioni, “comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori”. Da tali premesse normative, si ricava da subito che in capo ai rivenditori di giornali quotidiani e periodici - sulla cui posizione giuridica si concentrerà il presente lavoro - sono posti una serie di limiti alla propria libertà di impresa, consistenti essenzialmente: nel divieto di variare il prezzo di vendita delle pubblicazioni (art. 5, punto a); - nel divieto di negoziare il prezzo di acquisto delle pubblicazioni (art. 5, punto b); - nel divieto di negoziare e scegliere la tipologia o la quantità del prodotto da ricevere, essendo obbligati a porre in vendita tutti i giornali che gli vengono forniti, assicurando altresì la “parità di trattamento tra le diverse testate” (art. 4); - nel divieto di decidere quale prodotto esporre in vendita (art. 5, punto c). Una timida, quanto discussa e dagli incerti connotati, apertura verso una maggior autonomia imprenditoriale degli edicolanti, si è avuta con il recente art. 39 del D.L. n. 1/2012, conv. in L. n. 148/2011, poi sostituito dall’art. 34 del D.L. n. 179/2012, conv. in L. n. 221/2012, che ha inserito, tra l’altro, la lett. d ter) al comma 1 dell’art. 5 citato, riconoscendo agli edicolanti la possibilità di “praticare sconti sulla merce venduta”. (1) Anche per i c.d. punti vendita non esclusivi (ossia per quegli esercizi che “in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero periodici”), in relazione ai quali non sussiste obbligo di inserimento nei piani di localizzazione, vale l’ultimo comma dell’art. 2 della norma citata, ai sensi del quale: “Il rilascio dell’autorizzazione, anche a carattere stagionale, per i punti di vendita esclusivi e per quelli non esclusivi deve avvenire in ragione della densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell’entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonché dell’esistenza di altri punti vendita non esclusivi”. Sussiste comunque, dunque, un obbligo di pianificazione in capo agli enti comunali. (2) Con la sola eccezione del materiale di carattere pornografico, che, al contrario, non può essere esposto. 706 Le fonti negoziali di disciplina: pluralità di parti e differenti livelli distributivi Entro gli “angusti” spazi lasciati dallo stringente quadro normativo cui si è appena accennato, deve muoversi l’autonomia privata. Autonomia privata i Contratti 7/2015 Argomenti I singoli contratti che vede la partecipazione, al processo di distribuzione e messa in vendita della stampa quotidiana e periodica, di una pluralità di soggetti, formalmente tutti giuridicamente autonomi tra di loro. All’origine del fenomeno ed al vertice della “catena” si collocano i produttori dei giornali quotidiani o periodici, ossia gli editori - che indiscutibilmente sono e restano i proprietari del prodotto editoriale fino al momento della vendita al pubblico dello stesso - i quali godono della più ampia autonomia d’impresa nella determinazione della strategia di “posizionamento” sul mercato e di commercializzazione dei prodotti, potendo, in particolare, stabilire la politica di “copertura” sul territorio nazionale e la conseguente “tiratura” degli stessi. Tali soggetti - in una logica di “integrazione verticale” ed all’evidente fine di riduzione dei costi, operando nel contempo una più capillare “penetrazione” sul mercato - nella maggior parte dei casi conferiscono l’incarico di distribuire e commercializzare il proprio prodotto ad imprese di distribuzione (c.d. D.N., acronimo di distributori nazionali), le quali, pur rimanendo soggetti autonomi e distinti ed operando a proprio rischio, cooperano con l’impresa “affidataria” al fine di consentire un adeguato “sbocco finale” all’attività, raggiungendo il consumatore finale di tali beni. Queste imprese di distribuzione nazionale, a loro volta, possono svolgere l’attività di distribuzione dei prodotti o consegnandoli direttamente presso i singoli punti vendita, oppure, come accade nella generalità dei casi, rivolgendosi a imprenditori terzi, dislocati nelle varie aree del territorio nazionale, ai quali viene esternalizzato il compito di una distribuzione al dettaglio, ossia della materiale consegna del prodotto presso i punti vendita “finali” posti all’interno dell’area geografica di competenza. Tali accordi di distribuzione di “secondo livello” sono dunque caratterizzati da una clausola di esclusiva, nel senso che il territorio nazionale viene diviso in singole zone geografiche omogenee, ciascuna delle quali viene “assegnata” ad un distributore locale (c.d. D.L.), il quale provvede alla individuazione dei singoli punti vendita ubicati nella zona di competenza ed alla materiale consegna della stampa quotidiana e periodica. Ciò non toglie, è bene precisarlo, che vi sono zone del territorio nazionale in cui operano contestualmente più distributori locali; ma anche in questi casi tali soggetti non agiscono in regime di concorrenza tra di loro, bensì sempre come “esclusivisti” di zona, essendo deputati alla distribuzione di prodotti differenti. Per esemplificare: si faccia il caso in cui, nel- l’ambito della medesima provincia, l’impresa Alfa distribuisca solo i quotidiani e l’impresa Beta solo periodici; oppure, nell’ambito di questa seconda tipologia di prodotti, l’impresa Alfa solo i periodici della RCS Media Group (es: “Amica”; “Oggi”; “Dove”), e l’impresa Beta solo i periodici Mondadori (es: “Panorama”; “TV Sorrisi e canzoni”; “Focus”), e così via. Si realizza così una cooperazione ed integrazione verticale tra più imprenditori, fondata su differenti livelli distributivi. A valle del processo distributivo vi sono poi i singoli edicolanti, sostanzialmente deputati alla ricezione e messa in vendita di tutti i giornali quotidiani e periodici ricevuti. Tanto premesso, va ulteriormente precisato che l’operazione negoziale complessiva - che, per quanto detto, vede la partecipazione da un minimo di due (editore e rivenditore), ad un massimo di quattro (editore, distributore nazionale, distributore locale, rivenditore), parti - rinviene la sua regolamentazione pattizia in una pluralità di modelli negoziali, per lo più atipici, alcuni “eventuali”, altri “necessari”, spesso divergenti tra di loro e, comunque, a volte di difficile coordinamento. A “monte” vi è sicuramente l’”Accordo nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici” (brevemente: A.N.), contratto atipico siglato tra le più rappresentative associazioni di categoria degli editori, dei distributori nazionali e degli edicolanti in data 19 maggio 2005, ed entrato in vigore il successivo 1° gennaio 2006. Tale testo, di natura contrattuale, offre sicuramente la disciplina più completa ed organica rinvenibile in materia: esso infatti - dopo un preambolo in cui vengono enunciati i caratteri essenziali del settore ed una parte relativa alle definizioni dei termini utilizzati, al dichiarato fine di facilitare l’attività interpretativa del testo - contiene una dettagliata disciplina in tema di “agibilità” della rete di vendita (3), di classificazione dei diversi prodotti editoriali, di remunerazione dell’attività e tempi di pagamento delle forniture, di “permanenza” dei prodotti presso i punti vendita, occupandosi finanche dei casi di cambio, cessazione dell’attività e fallimento dell’impresa di distribuzione locale. Particolarmente pregnante, in quest’ottica, è la parte relativa alla definizione dei ruoli, delle funzioni e degli obblighi dei vari soggetti che partecipano all’attività di produzione, distribuzione e vendita al dettaglio del prodotto editoriale quotidiano e periodico. (3) Intesa essenzialmente come disciplina delle ferie e dei giorni ed orari di apertura dei punti vendita. i Contratti 7/2015 707 Argomenti I singoli contratti (Segue) dal mandato in rem propriam al mandato con clausola in favore del terzo La normativa appena ricordata, che rappresenta una sorta di “accordo quadro” per la disciplina in generale dell’attività di distribuzione e messa in vendita dei giornali, viene affiancata ed integrata da una variegata moltitudine di ulteriori negozi, i quali regolano ancor più nel dettaglio i rapporti tra le singole parti della filiera distributiva. In primo luogo, come detto, vi è il rapporto tra il proprietario del prodotto, ossia l’editore, ed il soggetto cui viene demandato il compito di occuparsi della distribuzione dello stesso a livello nazionale, ossia il distributore nazionale. Tale relazione, pur nella specificità della singola prassi applicativa, è stata generalmente ricondotta allo schema del mandato, ovvero al contratto mediante il quale un soggetto, ossia il distributore nazionale, si obbliga a compiere uno o più atti giuridici, e in generale un’attività gestoria, per conto dell’editore (4). Nell’esecuzione di tali incarichi distributivi, il distributore nazionale stipula di regola una serie di ulteriori contratti con i singoli distributori locali, mediante i quali viene attribuito, a questi ultimi, il potere-dovere di procedere alla instaurazione di ulteriori rapporti con i singoli punti vendita dislocati all’interno dell’area geografica di competenza. Il rapporto tra distributore nazionale e locale è essenzialmente riconducibile alla nozione del submandato, in esecuzione del quale il submandatario-distributore locale stipula, con i vari punti vendita, contratti di fornitura del prodotto editoriale (5). Più precisamente, trattasi, tutti, di mandati e submandati - per lo più conferiti senza potere rappresentativo - stipulati in esecuzione di quanto previsto, in sede di Accordo nazionale, dall’art. 10, comma 2, n. 4, ove si sancisce il potere degli editori di fornire i prodotti editoriali o all’impresa di distribuzione locale, oppure direttamente al singolo punto vendita, al quale viene, a sua volta, riconosciuto, dal precedente n. 3 della medesima disposi- zione, il diritto di ricevere i prodotti editoriali secondo le proprie “esigenze diffusionali” (6). Proprio quest’ultimo aspetto, si ritiene, permea di sé il rapporto di mandato in essere, connotandolo di una rilevante peculiarità: se è vero che ai singoli edicolanti viene in qualche modo garantito un diritto a ricevere i giornali - se è vero cioè che è dato rinvenire nell’Accordo nazionale uno specifico impegno, c.d. patto d’obbligo, ad eseguire il servizio di distribuzione ai punti vendita (7) - ecco che allora i mandati ed i submandati conferiti in esecuzione degli obblighi assunti in sede di contrattazione nazionale, sono assimilabili alla figura del mandato in rem propriam (8), ossia al mandato conferito anche nell’interesse del terzo, a mezzo del quale il mandatario (distributore nazionale) - ed eventualmente il sub mandatario incaricato della distribuzione in sede locale (distributore locale) - s’impegnano ad eseguire una serie di negozi gestori esecutivi (es: trasporto dei prodotti, distribuzione del materiale pubblicitario, emissione della bolla di consegna, emissione del documento di richiamo resa, ritiro delle copie invendute, incasso dei pagamenti, ecc.) nell’interesse, non solo del mandante (e cioè, in ultimo, dell’editore), ma anche nell’interesse del terzo (e cioè dell’edicolante). Ciò in quanto può ritenersi che, con la stipula dell’Accordo nazionale le parti abbiano inteso dare rilievo e cristallizzare l’interesse dell’edicolante-terzo alla realizzazione finale dell’attività gestoria, oggetto del mandato a distribuire; in tale modo, il fenomeno gestorio, pur dovendo essere compiuto per conto del mandante, per effetto del collegamento funzionale con la normativa “quadro” contenuta nell’accordo di categoria finisce con il contemplare anche la realizzazione di interessi ulteriori, che, per questa via, entrano a far parte e, per così dire, vengono “oggettivizzati”, nel complessivo regolamento di interessi posto in essere. Così, ragionando in questi termini, si porrebbe più correttamente riconoscere al mandato la natura di (4) Cfr., Cass. 17 luglio 2003, n. 11196, in Gius, 2004, 2, 176 ss. Circa invece la riconducibilità del rapporto editore-distributore allo schema dell’agenzia, si veda G. Mirabelli, Dei singoli contratti, in AA.VV., Commentario del codice civile, Libro IV, Delle Obbligazioni, III, Torino, 1968, 654 ss. (5) Così ancora Cass. 17 luglio 2003, n. 11196, cit. (6) In particolare, così recita l'art. 10, co. 2, nn. 3 e 4, dell'Accordo nazionale: “In questo quadro l'Azienda Editoriale e/o il Distributore nazionale svolge i seguenti compiti (....) 3. determina autonomamente la fornitura da inviare in sede locale per soddisfare le esigenze diffusionali dei singoli punti vendita, compatibilmente con le esigenze di economicità dell'Azienda stessa, utilizzando oltre i dati del fornito anche quelli di resa ove possibile comunicati dall'Impresa di distribuzione locale; 4. fornisce i prodotti all'Impresa di distribuzione o direttamente ai punti di vendita (in quest'ultimo caso l'Editore svolge i compiti del Distri- butore Locale)”. (7) In questo senso si sono espressi, seppur in sede di summaria cognitio, il Trib. Roma, ord. 21 ottobre 2014; Trib. Roma, ord. 12 agosto 2014; Trib. Ferrara, ord. 11 luglio 2013. Tutte inedite. Contra Trib. Ferrara, ord. 26 agosto 2013, inedita. (8) Sul quale, ex plurimis: G. Bavetta, Mandato (dir. priv.), in Enc. dir., XXV, Milano, 1975, 372 ss.; G. Cottino, Note sull’irrevocabilità del mandato, in Riv. dir. comm., 1952, II, 19 ss.; A. Luminoso, Mandato, commissione, spedizione, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da A. Cicu - F. Messineo, XXXII, Milano, 1984; G. Minervini, Contributo alla dottrina della procura irrevocabile, in Ann. dir. compar., 1949, XXV, 38 ss.; D. Rubino, Il negozio giuridico indiretto, Milano, 1937, 147 ss. In giurisprudenza, si possono ricordare, tra le molte: Cass. 26 gennaio 1966, n. 337, in Foro it., 1966, I, 429 ss.; Cass. 13 marzo 1964, ivi, 1965, I, 866 ss., con nota di P. Sandulli. 708 i Contratti 7/2015 Argomenti I singoli contratti “mandato con clausola a favore del terzo” - fattispecie in parte diversa dal mandato in rem propriam e riconducibile al contratto a favore del terzo (9) espressione con la quale si fa riferimento a quel contratto mediante il quale il mandatario, pur rimanendo obbligato ad agire per conto del mandante, assume tuttavia il distinto obbligo di attribuire ad un terzo, invece che al mandante, uno o più risultati favorevoli derivanti dall’atto gestorio; ipotesi nella quale quindi, pur continuando ad “appartenere” al mandante l’affare nel suo complesso, il soggetto destinatario finale dei beni ricevuti in esecuzione dell’atto di gestione, e come tale titolare di un vero e proprio diritto all’esecuzione del mandato, è un soggetto terzo. (Segue) contratto estimatorio ed edicole: la caduta di un “mito” In ultimo, a “valle” dell’operazione negoziale di commercializzazione del prodotto editoriale, vi sono sicuramente i singoli contratti - stipulati in forma scritta o anche solo orale - tra i distributori di zona e i vari edicolanti, mediante i quali, in esecuzione della disciplina di cui all’Accordo nazionale, vengono disciplinati in concreto ulteriori aspetti dell’attività di consegna e messa in vendita dei giornali. Contratti, questi ultimi, che - al contrario di quanto semplicisticamente si legge nella pressoché totalità dei manuali di “Istituzioni di diritto privato” - non (9) Per approfondimenti si rinvia a A. Luminoso, Mandato, commissione, spedizione, cit., 106 ss.; L. Nanni, Dell’estinzione del mandato, in Commentario del codice civile Scialoja - Branca, artt. 1722-1730, Bologna - Roma, 1994, 101 ss. (10) Ritiene invece si tratti di vero e proprio contratto estimatorio la giurisprudenza tributaria. Tra le molte, si vedano: Comm. Trib. Centrale 23 settembre 2002, n. 6651, in Fisco, 2002, 6279 ss.; Comm. Trib. Centrale 12 giugno 1995, n. 2379, in Riv. giur. trib., 1996, 51 ss.; Comm. Trib. Centrale 21 febbraio 1995, n. 610, in Riv. dir. trib., 1995, II, 719 ss.; Comm. Trib. Centrale 7 novembre 1994, n. 3647, in Fisco, 1995, 5433 ss.; Comm. Trib. Centrale 21 marzo 1994, n. 778, ivi, 1994, 6738 ss. In questo senso anche una risalente giurisprudenza di legittimità. Si fa riferimento a Cass. 6 maggio 1987, n. 4188, in Mass. Giust. civ., 1987, 1181. (11) Così, ex plurimis, Cass. 26 aprile 1990, n. 3485, in Giur. it., 1991, I, 1, c. 68 ss.; Cass. 21 aprile 1979, n. 2235, ivi, 1980, I, 1, c. 113 ss. (12) Termine pattuito espressamente, oppure, in assenza, determinato facendo riferimento alle regole desumibili dall’art. 1183 c.c. (cfr., ex plurimis: Cass. 20 ottobre 1991, n. 11504, in Giur. it., 1992, I, 1, c. 446 ss.) con l’unica avvertenza che, importando la natura dell’affare che tra la consegna del bene ed in pagamento intercorra un certo lasso di tempo, si deve escludere un’esigibilità immediata (così Cass. 4 gennaio 1974, n. 9, in Giust. civ., 1974, I, 893 ss.). (13) Così chiaramente G. Cottino, Del contratto estimatorio. Della somministrazione, in Commentario del codice civile Scialoja - Branca, artt. 1556-1570, Bologna - Roma, 1970, 25. (14) Secondo cui: “Il prodotto, di norma, deve essere pagato contestualmente alla consegna, con le modalità ed entro i termini pattuiti tra il soggetto che effettua l'attività di distribuzione lo- i Contratti 7/2015 possono affatto essere ricondotti sic et simpliciter al negozio estimatorio di cui agli artt. 1556 ss. c.c. (10). Ed infatti, come noto, elemento essenziale di questa fattispecie contrattuale è rappresentato dalla c.d. “clausola di pagamento al venduto”, in virtù della quale viene riconosciuto all’accipiens la facoltà di restituire le cose mobili ricevute, ovvero di corrisponderne il prezzo (11). Nella fattispecie tipizzata dal legislatore, dunque, l’obbligo di pagare il prezzo dei beni consegnati diviene attuale ed immediato soltanto nel momento in cui, decorso il termine (12), l’accipiens decida di non restituire gli stessi (13). Viceversa, nel settore della distribuzione dei giornali quotidiani e periodici, a norma dell’art. 14 dell’Accordo nazionale (14) (mai derogato in sede di contrattazione locale), il prodotto editoriale viene di regola pagato dall’edicolante al momento della consegna (15) (c.d. “conto assoluto”) e soltanto una parte quantitativamente marginale di giornali - precisamente: i prodotti con periodicità uguale o superiore al bimestre, i c.d. “ridistribuiti” (16) e i c.d. “ricopertinati” (17) - viene pagata in un momento successivo, ossia quando, decorso il termine di “permanenza” in edicola contrattualmente previsto (18), il prodotto stesso viene dal distributore richiamato in resa e, quindi, allo stesso restituito (c.d. “conto deposito”) (19). Per essere ancora più chiari: le pubblicazioni consegnate in edicola hanno forme diverse di pagacale e la Rivendita, scomputando l'equivalente delle copie invendute e documentate come rese”. (15) Salvo poi “scomputare”, nell’estratto conto emesso settimanalmente dal distributore, il valore delle copie invendute e documentate come rese; valore che viene riaccreditato in favore dell’edicolante nell’estratto conto successivo. (16) Si precisa che per prodotto ridistribuito si intende, ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici, “il prodotto immesso nuovamente nel circuito distributivo nella medesima area geografica. A tale categoria appartiene anche il prodotto costituito da confezioni (busta o altro contenitore) di diversi numeri della stessa pubblicazione o di pubblicazioni diverse già immessi precedentemente nel circuito distributivo in forma commerciale singola o accorpata”. (17) Si precisa che per prodotto ricopertinato si intende, ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici, “un prodotto editoriale singolo o composto da un insieme di diversi numeri della stessa testata fisicamente legali o assemblati e dotato di una nuova copertina”. (18) Cfr., art. 13 dell’Accordo nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici. (19) In questo caso l’edicolante, al momento del richiamo della resa, dovrà restituire al distributore le copie invendute e corrispondere allo stesso il prezzo delle copie vendute, detraendo ovviamente, in questo secondo caso, una determinata somma (c.d. aggio), calcolata in percentuale sul prezzo di copertina defiscalizzato, che rappresenta il suo guadagno. Le percentuali di guadagno (dette anche: “sconti”) sono indicate all’art. 8 dell’Accordo nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici. 709 Argomenti I singoli contratti mento a seconda della periodicità: quelle con periodicità fino al mensile (e quindi tutti i quotidiani e gran parte delle pubblicazioni periodiche) vengono pagate dall’edicolante al momento della consegna, mentre quelle con periodicità superiore al mensile vengono pagate al momento della resa dell’invenduto. Ciò significa che l’edicolante paga immediatamente - con conseguente anticipazione finanziaria a suo esclusivo carico - l’assoluta maggioranza dei prodotti consegnatigli, ossia i quotidiani, i settimanali, i quindicinali ed i mensili e, solo nel momento in cui li rende (sempre a seconda della periodicità e quindi all’uscita del numero successivo) gli viene accreditato l’importo corrispondente alle copie rimaste invendute e restituite. Viceversa, se si fosse trattato di contratto estimatorio “tipico”, il pagamento da parte dell’edicolanteaccipiens sarebbe dovuto avvenire sempre e soltanto al momento della restituzione del prodotto rimasto invenduto. Altra rilevante differenza tra le due figure negoziali sta nel fatto che l’edicolante, a differenza dell’accipiens nel contratto estimatorio, non può disporre liberamente dei giornali ricevuti, ma, per quanto sopra detto, ha l’obbligo di porli in vendita e di garantire loro un adeguato spazio espositivo (20); elementi, questi, che, fondando una sorta di obbligo a carico dell’edicolante di attivarsi al fine della vendita del prodotto, parrebbero avvicinare la fattispecie in esame al c.d. mandato a vendere. Tanto premesso, può allora concludersi che il rapporto tra distributore e singolo edicolante costituisce un negozio atipico, con elementi propri di differenti tipologie contrattuali (dal contratto di mandato a vendere, al contratto di agenzia, fino a quello di somministrazione) e solo in minima parte assimilabile al contratto estimatorio, dal quale se ne differenzia per i determinanti profili che: a) il pagamento della merce da parte dell’edicolante non avviene al momento della restituzione (come sarebbe se si trattasse di contratto estimatorio), bensì al momento della consegna stessa, salvo le eccezioni appena viste; b) a carico dell’edicolante sussiste un vero e proprio obbligo di porre in vendita il prodotto. (20) Sull’inesistenza, nel contratto estimatorio, di un obbligazione dell’accipiens di adoperarsi per la vendita delle cose nel senso che il tradens “non può pretendere che il libro o l’abito o il gioiello siano esposti in vetrina anziché essere confina- 710 L’inserimento, nei rapporti tra distributori e rivenditori, di clausole difformi da quanto previsto in sede di contrattazione collettiva: la clausola relativa alle spese di trasporto. Impostazione del problema Ricostruita in questi termini l’operazione negoziale di distribuzione e posa in vendita della stampa quotidiana e periodica, va ora posto in evidenza che il settore in esame - caratterizzato, come visto, da una serie di “esclusive di zona” - costituisce terreno elettivo di possibili abusi contrattuali, essendovi un evidente squilibrio di forze tra le varie parti della filiera distributiva. Squilibrio che finisce, in ultima analisi, con il ripercuotersi sul soggetto posto “a valle” della catena, ossia l’edicolante, il quale, come detto, per poter ricevere e porre in vendita i giornali, si trova a dover “interloquire” con un unico partner - ossia il distributore locale incaricato dagli editori o dai distributori nazionali di diffondere il prodotto all’interno del territorio di riferimento - dotato di un indiscusso potere di supremazia, derivante, se non altro, dalla situazione di monopolio di fatto in cui opera. Tale potere si manifesta, il più delle volte, nella predisposizione unilaterale del testo contrattuale da sottoporre all’edicolante, il quale si trova - nella totalità dei casi - nell’unica alternativa tra stipulare il contratto “preconfezionato” ed avviare il rapporto di fornitura, oppure rifiutare la conclusione e rimanere privo di giornali quotidiani e periodici. Tertium non datur. Ciò che è certo, e la realtà applicativa lo dimostra in maniera inequivocabile, è l’assoluta impossibilità per l’edicolante di negoziare il testo contrattuale proposto (rectius: imposto) dal distributore “assegnatogli” e, dunque, di incidere sul contenuto di un regolamento predisposto in via generale al di fuori (a volte) di ogni garanzia di equo bilanciamento tra interessi contrapposti. Tale situazione di squilibrio porta ovviamente con sé il rischio di abusi contrattuali e, dunque, il pericolo di trovarsi di fronte a testi negoziali formalmente accettati dall’edicolante aderente, ma completamente “sbilanciati” in favore del predisponente. L’ipotesi di gran lunga più diffusa nella realtà dei traffici vede l’inserimento, in taluni dei contratti conclusi tra società di distribuzione e rivenditore, di un’apposita clausola che preveda l’obbligo, per quest’ultimo, di corrispondere al primo una somma aggiuntiva di compenso, variamente denominata e ti nel retro o in un magazzino o stabilire un confronto tra i propri prodotti e quelli altrui” - si veda G. Cottino, Del contratto estimatorio. Della somministrazione, cit., 55. i Contratti 7/2015 Argomenti I singoli contratti motivata, a titolo di “spese di trasporto”, o “spese di gestione”, o “spese di lavorazione”, o ancora “spese di imballaggio” o con formule equipollenti. In sostanza, e a prescindere dal nomen juris utilizzato, mediante tale pattuizione il distributore si assicura - accanto al compenso rappresentato da una percentuale sul prezzo dei prodotti venduti - un quid pluris, collegato a vario titolo al servizio di trasporto del prodotto editoriale. Questa clausola, si badi bene, viene apposta in espressa deroga rispetto a quanto previsto all’art. 10, comma 5, n. 3, dell’Accordo nazionale, ove si legge testualmente che l’attività di distribuzione deve essere eseguita senza che il rivenditore sia tenuto “a corrispondere al soggetto che svolge l’attività di distribuzione alcun compenso, qualora non sussistano consuetudini determinate da oggettive difficoltà di accesso al punto vendita medesimo”. Nello spirito dell’accordo di categoria, dunque, il distributore locale è tenuto a provvedere al trasporto dei prodotti ed al ritiro delle rese “franco punto vendita”, con organizzazione di servizi in via autonoma, senza che i rivenditori siano tenuti a corrispondere alcun compenso aggiuntivo per tale servizio (21). Viceversa, spesso i singoli contratti tra distributore locale ed edicolante richiamano espressamente l’Accordo nazionale per tutta la regolamentazione in esso contenuta, salvo poi, guarda caso, derogarvi con riferimento soltanto a questo peculiare aspetto. Tale deteriore trattamento, è bene evidenziarlo lungi dall’essere giustificato da una disagiata localizzazione del punto vendita - è spesso riservato o ai new comers del settore, oppure ai punti vendita economicamente meno vantaggiosi, ossia a quelli che presentano volumi di affari particolarmente modesti e che quindi, in un’ottica di profitto, vengono considerati dal distributore in qualche modo “antieconomici”. La sopra descritta situazione, proprio per la sua ampia diffusione nella realtà economica del nostro Paese, impone all’interprete la necessità, in un’ottica di giustizia dei rapporti contrattuali di mercato, di ricercare strumenti giuridici attraverso i quali riequilibrare le asimmetrie esistenti tra le parti ed espellere tale clausola dal testo negoziale. L’abusività della condotta del distributore alla luce della ricostruzione del globale assetto di interessi delle parti (21) Principio ribadito di recente da Trib. Tempo Pausania, ord. 20 dicembre 2012, inedita. (22) Al riguardo, giova segnalare che l’art. 5, D.Lgs. n. 170/2001 prevede espressamente l’obbligo delle parti di osservare assoluta parità di trattamento nella predisposizione ed applicazione di tutte le “condizioni economiche” e le “modalità di cessione” delle pubblicazioni (art. 5, comma 1, lett. b); ob- bligo la cui violazione è espressamente sanzionata con la comminatoria di nullità della clausola in deroga (art. 5, comma 1, lett. d quinquies). (23) Fanno eccezione a tale regola soltanto i c.d. “supplementi autonomi”, i “ridistribuiti” ed i “ricopertinati”, per i quali è prevista una “scontistica” maggiore. i Contratti 7/2015 Preliminare a tale operazione è però l’indagine circa la valutazione della condotta della società di distribuzione, al fine di verificare se sia ravvisabile, nell’inserimento di una clausola onerosa per il rivenditore come quella descritta, una condotta contraria ai precetti di buona fede e correttezza contrattuale. E ciò a prescindere da eventuali profili relativi alla necessità di assicurare la parità di trattamento tra diversi punti vendita, di cui all’art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 170/2001 (22); principio che sarebbe facilmente “aggirabile” attraverso un’imposizione generalizzata su tutto il territorio nazionale del pagamento dei costi di trasporto. Per tentare di offrire un’ipotesi di discussione, occorre necessariamente operare una ricostruzione, anche dal punto di vista storico, della regolamentazione dell’attività di distribuzione della stampa quotidiana e periodica, al fine di coglierne la ratio e gli aspetti salienti. Si è già detto che l’Accordo nazionale del 2005, all’art. 10, prevede che, salvo casi eccezionali, “la Rivendita non è tenuta a corrispondere al soggetto che svolge l’attività di distribuzione alcun compenso”. Il precedente art. 8, rubricato “Remunerazione per l’attività di vendita”, prevede, per tutti i prodotti immessi per la prima volta nel circuito distributivo, una remunerazione per l’edicolante pari al 19% del prezzo defiscalizzato di vendita al pubblico del prodotto stesso (c.d. “sconto”) (23). Dal combinato disposto di queste due norme, risulta che: a) il distributore è tenuto a consegnare le pubblicazioni presso il punto vendita senza richiedere alcun costo aggiuntivo (c.d. “franco punto vendita”); b) l’edicolante, per ogni copia venduta, ha diritto di ricevere un importo pari al 19% del prezzo defiscalizzato di copertina. Facendo un passo indietro, si consideri che, in origine, con l’Accordo nazionale del 1985, le parti firmatarie avevano previsto di riconoscere all’edicolante, per la vendita delle pubblicazioni, una percentuale pari al 20% (per i quotidiani, i settimanali, i quindicinali e i mensili) e, al tempo, la predetta remunerazione era prevista “oltre che nelle piazze di distribuzione e nelle aree di distribuzione che 711 Argomenti I singoli contratti si costituiranno, a quei rivenditori che, pur esercitando la loro attività fuori piazza, si riforniscono sistematicamente e direttamente presso il distributore esistente nella piazza di distribuzione” (art. 9 Accordo nazionale del 1985). La percentuale di guadagno del 20% trovava dunque giustificazione nella circostanza che gli edicolanti dovessero recarsi direttamente presso la sede del distributore a ritirare i prodotti editoriali. Dunque: - ritiro delle pubblicazioni presso la sede del distributore; - ma guadagno del 20% del prezzo defiscalizzato di copertina (in luogo del minore attuale 19%). Con il successivo Accordo nazionale del 1994, le parti firmatarie addivenivano ad una diversa regola per la distribuzione dei prodotti editoriali e precisamente: - ai sensi dell’art. 6, “Le Aziende Editoriali si impegnano (...) ad effettuare direttamente o tramite le imprese di distribuzione locale, il servizio di portatura e relativo ritiro resa delle pubblicazioni franco punto vendita, salvo situazioni particolari nelle quali le Organizzazioni Sindacali locali richiedano il mantenimento del servizio al banco”. Viene dunque contrattualmente sancita la regola, opposta a quella in vigore in epoca precedente, secondo cui le pubblicazioni editoriali devono essere consegnate direttamente presso i singoli punti vendita, “franco punto vendita”, ossia senza applicazione di costi aggiuntivi di trasporto, salvo casi eccezionali in cui le Organizzazioni sindacali di categoria dovessero richiedere in loco il “mantenimento del servizio a banco” (ossia l’opposta regola del ritiro delle pubblicazioni, da parte dei singoli edicolanti, direttamente presso la sede dell’impresa di distribuzione); - ai sensi del successivo art. 9, la regolamentazione dei compensi riconosciuta ai rivenditori veniva disciplinata diversamente in base alla differente modalità di distribuzione prevista: mentre nel caso di consegna delle pubblicazioni presso il singolo punto vendita (regola) lo sconto era previsto nella misura del 19% (art. 9, comma 1); nel caso di ritiro “al banco” (ossia presso la sede del distributore. Eccezione), la misura percentuale riconosciuta era pari al 20% (art. 9, comma 2). Con il vigente Accordo nazionale del 19 maggio 2005, come detto, le parti hanno confermato la regola prevista nel precedente Accordo del 1994, e dunque: a) che la consegna deve avvenire presso il singolo punto vendita e senza costi aggiuntivi di trasporto (art. 10); b) di converso, che la remunerazione per il rivenditore è pari al 19% e non al 20% sul prezzo defiscalizzato di cessione al pubblico (art. 8). È dunque di palmare evidenza che la diminuzione della percentuale di sconto dall’originario 20% (Accordo nazionale del 1985) all’attuale 19% (Accordo nazionale oggi in vigore) - e, quindi, la rinuncia di ciascun edicolante all’1% di guadagno sul prezzo defiscalizzato di copertina di ciascun prodotto editoriale - è “controbilanciata” e trova diretta “remunerazione”, sul piano del sinallagma contrattuale, nella previsione dell’obbligo, per i distributori, di consegnare il prodotto presso le edicole senza costi aggiuntivi di trasporto, ossia “franco punto vendita”. Questa regola, confermata anche dall’Organo collegiale istituito ai sensi dell’art. 17 dell’Accordo nazionale al fine di dirimere le controversie tra le parti (24), non pare possa essere sic et simpliciter disapplicata per il solo fatto che i distributori locali a differenza delle altre parti della “catena” distributiva - non sono più parti dell’Accordo nazionale, avendovi in passato receduto. Ed infatti, tale disciplina pattizia, nell’ottica di un equo contemperamento di interessi, se da un lato comprime ulteriormente (rispetto alla disciplina legale) l’autonomia imprenditoriale dell’edicolante, dall’altro, quale “contropartita”, gli riconosce il diritto di ricevere le pubblicazioni senza dover corrispondere alcun compenso in favore del soggetto che svolge l’attività di distribuzione. In altri termini, da un’analisi del globale assetto di interessi sotteso all’operazione negoziale complessa posta in essere, può ritenersi che gli obblighi assunti dai rivenditori di giornali - e precisamente quello di ricevere e porre in vendita tutti e solo i giornali fornitigli direttamente dall’editore o, per suo tramite, dal distributore da questi scelto, evitando di rifornirsi “altrove” (25) - nonché l’accettazione della riduzione della percentuale di guadagno riconosciu- (24) Ci si riferisce alle decisioni n. 8/2006 e n. 17/2008 a mezzo delle quali l’Organo di Conciliazione e Garanzia istituito ai sensi dell’art. 17 dell’Accordo nazionale ha condannato un distributore locale che aveva applicato costi di trasporto ad una rivendita, sottolineando testualmente che “è interdetto al distributore di gravare la Rivendita di tutti o parte dei costi di trasporto delle merci, le quali debbano pervenire alla rivendita al solo loro costo di acquisito”. (25) Si veda in particolare l’art. 10, comma 4, n. 1 dell’Ac- cordo nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici, ai senso del quale l’edicolante “riceve e mette in vendita al dettaglio tutti i prodotti forniti esclusivamente dall’Azienda Editoriale o dalla Impresa di distribuzione locale incaricata dalla stessa con la tempestività, la continuità e l’impegno professionale adeguati per favorire lo sviluppo della loro diffusione, assicurando nella vendita parità di trattamento alle diverse testate”. 712 i Contratti 7/2015 Argomenti I singoli contratti ta, trovano adeguata e diretta “remunerazione” anche nella gratuità del servizio di distribuzione. Così che, venuto meno tale ultimo aspetto, con l’applicazione di costi di trasporto, si determina un’evidente alterazione dell’equilibrio sinallagmatico dell’operazione voluta dalla parti in sede di contrattazione collettiva. In altri termini, cercando di tirare le fila del discorso, può concludersi sul punto evidenziando che la gratuità del servizio di distribuzione è controbilanciata: - dalla rinuncia, da parte dell’edicolante, all’1% di guadagno sul prezzo defiscalizzato dei prodotti, ridotto dal 20% al 19%; - dall’accettazione, da parte dell’edicolante, di una serie di obblighi ulteriori a quelli derivanti ex lege, primo tra tutti quello di rifornirsi “esclusivamente” dall’editore o dal distributore da questi incaricato, ponendosi così in una situazione di strutturare subalternità nei confronti della controparte. Ed allora, appare sicuramente “in odore” di abusività una condotta, quale quella posta in essere da alcuni distributori locali, consistente nell’inserire, nei singoli contratti stipulati con i rivenditori, una clausola di rinvio integrale al regolamento contenuto nell’Accordo nazionale, con richiamo espresso a tutti gli aspetti relativi alla regolamentazione del rapporto di fornitura - e dunque, in primis, agli aspetti economici (con guadagno per l’edicolante ridotto dal 20% al 19% del prezzo defiscalizzato di copertina del prodotto) ed all’obbligo di esclusiva salvo poi derogarvi unicamente con riferimento alla parte relativa alla regolamentazione dei costi di trasporto, disconoscendo il diritto dell’edicolante di ricevere il prodotto “franco punto vendita”. Abusività tanto più palese, se solo si considera che la Federazione Italiana Editori Giornali (F.I.E.G.) cui aderiscono le aziende editrici di giornali quotidiani e periodici, le agenzie nazionali di stampa, l’”Associazione stampatori italiana giornali”, la “Federazione delle concessionarie di pubblicità a mezzo stampa” e l’”Associazione distributori nazionali” - con comunicazione del 9 maggio 2013, ritenendo “condivisibile l’affermazione circa la persistente vigenza e applicabilità dell’Accordo Nazionale ai rapporti tra imprese di distribuzione locale e rivendite”, ha con chiarezza affermato che resta “fermo il compito dei singoli operatori di applicare il disposto dell’Accordo nazionale, tanto più che (26) Ci si riferisce all’istituto del divieto di abuso di posizione dominante di cui all’art. 3, L. n. 287/1990, che, per quel che in questa sede può interessare, vieta di “imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose” (art. 3, comma 1, i Contratti 7/2015 vincoli in tal senso sono generalmente presenti nei contratti sottoscritti tra rivenditori e distributori locali e tra distributori locali e distributori nazionali/editori”, per poi concludere per l’illegittimità della richiesta di costi aggiuntivi ai singoli rivenditori, salvo che vi siano “consuetudini determinate da oggettive difficoltà di accesso al punto vendita” o che tali costi riguardino “servizi non specificamente previsti, nello stesso Accordo, come a carico del distributore”. Alla ricerca di strumenti giuridici per operare un sindacato sull’abusività del comportamento. Il ruolo della buona fede contrattuale La conclusione in termini di abusività e contrarietà a correttezza della clausola contenente l’obbligo del pagamento, in capo al rivenditore, dei costi di trasporto pone all’interprete l’ulteriore e succedaneo problema circa l’individuazione, all’interno del nostro sistema di diritto civile, degli strumenti attraverso i quali poter sindacare la clausola e determinare la sanzione da applicare. Così procedendo, e tralasciando eventuali profili di illecito anticoncorrenziale (26), ci si deve chiedere, in prima battuta, se possa essere all’uopo utilmente richiamato il principio di buona fede e correttezza contrattuale. Tale ipotesi si scontra però con l’impostazione tradizionale, secondo la quale la rilevanza dei principi di buona fede e correttezza contrattuale deve essere circoscritta alla fase dell’esecuzione del rapporto oltre che a quella delle trattative precontrattuali e dell’interpretazione ed integrazione negoziale - e non a quella della sua stipulazione. Parte consistente della giurisprudenza, in particolare, sembra ancorata al principio secondo cui i canoni di correttezza e buona fede introducono regulae iuris che attengono alla fase precedente alla stipula ed a quella esecutiva del contratto, ma non incidono sul contenuto dello stesso, nel senso che - fatta salva l’ipotesi in cui la violazione di detti doveri integri anche una delle specifiche ipotesi previste in tema di annullabilità o nullità dei contratti - “i contraenti possono comporre i loro contrapposti interessi concordando del tutto liberamente il predetto contenuto negoziale, senza poi potere, proprio in ragione di tale libertà, invocare, a stipulazione avvenuta, l’asserita contrarietà di una o più lett. a), nonché di “applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza” (art. 3, comma 1, lett. c). 713 Argomenti I singoli contratti clausole convenute ai doveri in questione (salvo che nei casi esplicitamente previsti dal legislatore)” (27). Trattasi di un principio risalente nella tradizione civilistica del nostro Paese (28) e di recente confermato dalla giurisprudenza di legittimità, che, riprendendo il proprio precedente orientamento (29), ha ribadito che la violazione dell’obbligo di buona fede e correttezza “sebbene possa esser fonte di responsabilità risarcitoria, non inficia però il contenuto del contratto con il quale le parti abbiano composto i rispettivi interessi, nel senso che, ove non venga in rilievo una causa di nullità o di annullabilità del contratto medesimo specificamente stabilita dal legislatore, tali vizi invalidanti non sono invocabili a fronte della inadeguatezza delle clausole pattuite a garantire l’equilibrio delle prestazioni o le aspettative economiche di uno dei contraenti” (30). La clausola di buona fede, in altri termini, secondo questa impostazione, non potrebbe costituire uno strumento attraverso cui operare un riequilibrio ab esterno del regolamento negoziale, ciò almeno fin quando si intenderà mantenere fermo il principio di non interferenza tra regole di validità e regole di comportamento, alla stregua del quale, come noto, la violazione delle regole di comportamento, tanto nella fase prenegoziale quanto in quella attuativa del rapporto, determina responsabilità e può essere fonte di risoluzione del rappor(27) Cfr., ex plurimis, Cass. 30 dicembre 1997, n. 13131, in Giur. it., 1998, I, 1, 1644 ss.; Cass. 19 gennaio 1995, n. 558, in Giur. it., 1996, I, 1, 671 ss. (28) Nella dottrina tradizionale, è principio generalmente diffuso quello della non interferenza delle regole di comportamento con quelle di validità. Per citare i contributi più autorevoli, si possono ricordare, a titolo esemplificativo: P. Barcellona, Intervento statale e autonomia privata nella disciplina dei rapporti economici, Milano, 1969, 234 ss.; Id., Profili della teoria dell’errore nel negozio giuridico, Milano, 1962, 209 ss.; L. Cariota Ferrara, Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, Napoli, 1961, 28 ss.; L. Carraro, Il valore attuale della massima “fraus omnia corrumpit”, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1949, 797 ss.; L. Mengoni, Autonomia privata e Costituzione, in Banca, borsa, tit. cred., 1997, 9 ss.; V. Pietrobon, Il dovere generale di buona fede, Padova, 1969, 51 ss.; Id., L’errore nella dottrina del negozio giuridico, Padova, 1963, 104 ss. Da ultimo si veda A. Albanese, Regole di condotta e regole di validità nell’attività d’intermediazione finanziaria: quale tutela per gli investitori delusi?, in Corr. giur., 2008, 107 ss. (29) A partire quantomeno da Cass. 18 ottobre 1980, n. 6610, in Arch. civ., 1981, 133, secondo cui “La disposizione dell’art. 1337 c.c. - che impone alle parti l’obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto - è (al pari di quelle degli art. 1175 e 1375 c.c.) norma meramente precettiva o imperativa positiva, dettata a tutela ed a limitazione degli interessi privatistici nella formazione ed esecuzione dei contratti, e non può, perciò, essere inclusa tra le norme imperative, aventi invece contenuto proibitivo, considerate dal comma 1 dell’art. 1418 714 to - ove si traduca in una forma di non corretto adempimento del generale dovere di buona fede e protezione e degli specifici obblighi di prestazione gravanti sul contraente - ma giammai incide sulla genesi dell’atto negoziale, quanto meno nel senso che non è idonea a provocarne la radicale nullità, salvo ovviamente il caso in cui sia diversamente previsto da una specifica norma di legge. Non è possibile, in altri termini, considerare nullo un contratto o una sua specifica pattuizione in ragione della semplice violazione di divieti o obblighi legali, come quello in oggetto, che riguardano la condotta delle parti in fase precontrattuale o esecutiva. E questo ancorché l’obbligo di buona fede e correttezza abbia indiscutibilmente carattere imperativo (31). (Segue) buona fede e controllo sulla formazione del contratto: prospettive per una ricostruzione alternativa Pur potendo, in questa sede, soltanto lambire la questione, può dirsi che, avverso l’impostazione sopra esposta è possibile ragionare diversamente, riflettendo sulla circostanza che i principi di buona fede e correttezza, in virtù della loro oramai avvenuta “costituzionalizzazione” in rapporto all’inderogabile dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., costituiscono un canone oggettivo ed una clausola generale valevoli non solo in fase di esecuzione, interpretazione ed integrazione del c.c., la cui violazione determina la nullità del contratto anche quando tale sanzione non sia espressamente comminata”. Molte le pronunce di legittimità che hanno riaffermato il principio della autonomia funzionale tra regole di validità e regole di comportamento. Tra queste, oltre a quelle citate supra, a titolo esemplificativo si vedano: Cass. 3 giugno 2010, n. 13477, in Guida dir., 2010, 33-34, 66; Cass. 27 novembre 2009, n. 25047, in Mass. Giust. civ., 2009, 1635-1636; Cass., SS.UU., 19 dicembre 2007, n. 26724, in Foro it., 2008, I, 784 ss., con nota di E. Scoditti, La violazione delle regole di comportamento dell’intermediario finanziario; Cass. 29 settembre 2005, n. 19024, ivi, 2006, I, 1105 ss., con nota di E. Scoditti, Regole di comportamento e regole di validità: i nuovi sviluppi della responsabilità precontrattuale; Cass. 15 marzo 1999, n. 2284, ivi, 1999, I, 1165 ss., pronunciatasi in materia di conseguenze del comportamento scorretto di un istituto di credito che aveva indotto il fideiussore a ritenere estinto il contratto pur in assenza di un formale atto di recesso (questa la massima: “In tema di fideiussione prestata a garanzia di un’apertura di credito in conto corrente, la violazione da parte della banca del dovere di correttezza e buona fede, per avere fornito informazioni inesatte, può dar luogo a responsabilità contrattuale della stessa e all’obbligo di risarcire il danno, ma non può determinare l’inefficacia del contratto”). (30) Cfr., Cass. 27 novembre 2009, n. 25047, cit. (31) Se questa dunque è la regola generale, nulla toglie, si ripete, che il legislatore possa isolare specifiche fattispecie comportamentali ed elevare la relativa proibizione al rango di norma di validità dell’atto. i Contratti 7/2015 Argomenti I singoli contratti contratto, ma anche in fase di formazione del vincolo, potendo essere intesi quali strumenti di limitazione all’esercizio dell’autonomia negoziale e di controllo della ragionevolezza e dell’equilibrio del contenuto negoziale. Il principio di buona fede e correttezza, in quest’ottica, costituirebbe un efficace strumento, nelle “mani” del giudice, atto a sindacare la ragionevolezza dello “statuto contrattuale” in tutte le sue fasi, prima tra le quali quella della determinazione del contenuto del vincolo. Tale nuova lettura, ponendo l’accento sulla valutazione “secondo buona fede” del regolamento negoziale, comporta che la violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede, ove si risolva nell’imposizione, da parte del predisponente, di un contenuto visibilmente squilibrato a danno della controparte - come tale in contrasto con il dovere costituzionale di solidarietà sociale di cui la buona fede costituisce espressione - potrebbe determinare la nullità del contratto o delle singole clausole le quali, in un’ottica di balancing test, siano immeritevoli di tutela, in quanto ingiustificatamente gravose. Questa impostazione trova riscontro - oltre che in recenti interventi legislativi posti a protezione del contraente debole (32) ed in autorevole recente dottrina (33) - nella più moderna giurisprudenza di legittimità, che ha ad esempio ritenuto la necessità di valutare, sotto il profilo della meritevolezza degli interessi tutelati, la validità di una clausola - contenuta in un contratto di mutuo di scopo collegato ad un contratto di vendita avente ad oggetto l’acquisto di un bene da parte del mutuatario - la quale preveda l’obbligo del mutuatario di effettuare i singoli pagamenti a favore del mutuante nei modi e nei termini convenuti (anche nel caso di inadempimento di qualsiasi genere da parte del venditore, ivi compresa la mancata consegna del bene richiesto), alla luce del principio di buona fede, la cui violazione determina la invalidità della pattuizione (34). E, prima ancora di tale importante arresto, possono segnalarsi una serie di pronunce che, a vario titolo, hanno sostanzialmente fondato l’invalidità dell’atto o di una sua singola clausola sulla norma che impone alle parti di agire secondo buona fede e correttezza: così è avvenuto, per esemplificare, in materia di leasing (35), di delibere assembleari di società di capitali (36), di contratti “per la conduzione e l’esercizio delle concessioni delle sorgenti di acqua minerale” e “per la locazione degli stabilimenti termali” (37), (32) Si pensi, ad esempio, alle normative in tema di usura, di clausole vessatorie nei contratti del consumatore, di abuso di dipendenza economica nel rapporto di subfornitura, di transazioni commerciali, di violazione degli obblighi informativi nei contratti di prestazione a distanza nei servizi finanziari e così via. (33) Si veda S. Monticelli, La clausola claims made tra abuso del diritto ed immeritevolezza, in Danno e resp., 2013, 712713. Prima ancora, per autorevoli utili spunti, si rinvia a F. Galgano, Squilibrio contrattuale e mala fede del contraente forte, in Contr. e impr., 1997, 424; R. Sacco, Il contratto, Torino, 2004, 242 ss.; G. Vettori, Anomalie e tutele nei rapporti di distribuzione fra imprese. Diritto dei contratti e regole di concorrenza, Milano, 1983, 83 ss. Accanto a tali illustri studiosi sia consentito il rinvio, per un’applicazione del principio in tema di fideiussione omnibus, a A. di Biase, La fideiussione omnibus a ventun’anni dalla legge sulla trasparenza bancaria: alla ricerca dei “limiti” all’impegno del garante, in Nuove leggi civ., 2014, 183 ss. (34) Cfr., Cass. 19 luglio 2012, n. 12454, in Arch. giur. circ. e sin. strad., 2012, 1093 ss., ove si puntualizza altresì che “la meritorietà della tutela, nella interpretazione della Corte di Cassazione, si è evoluta fino ad acquisire un ruolo determinante come ratio decidendi della controversia; nel senso che non può essere accordata protezione ad una pretesa priva di meritorietà”; Cass. 11 febbraio 2011, in Mass. Giust. civ., 2011, 228. Al riguardo, si segnala anche Cass. 16 maggio 2013, n. 11979, in DVD Giuffrè “Juris Data”, che, pur non affrontando funditus il problema delle conseguenze della violazione dell’obbligo di buona fede e correttezza, ritiene che “sussiste sicuramente nullità della garanzia fideiussoria, in caso di scorrettezza e mala fede della banca” nella gestione del rapporto. (35) Cfr., Cass. 2 novembre 1998, n. 10926, in Foro it., 1998, I, 3081 ss., secondo cui le clausole che facultizzino il concedente a pagare il fornitore prima che questi abbia consegnato il bene sono nulle, e tale nullità deriva “dal contrasto in cui le stesse si pongono rispetto all’obbligo del concedente di eseguire in buona fede il contratto (art. 1375 cod. civ.) e quindi di salvaguardare l’interesse dell’utilizzatore”. (36) Cfr., Cass. 26 ottobre 1995, n. 1151, in Nuova giur. civ. comm., 1997, I, 449 ss., che - dopo aver precisato che la norma di cui all’art. 1375 c.c. si applica anche ai contratti plurilaterali - ha statuito che la delibera assembleare, adottata a proprio esclusivo vantaggio dai soci di maggioranza di una società di capitali in danno di quelli di minoranza (nella specie, si assumeva che la delibera di scioglimento anticipato della società fosse stata adottata al solo scopo di estromettere un socio), è illegittima ed impugnabile a norma dell’art. 2377 c.c., essendo applicabile in materia l’art. 1375 c.c., in base al quale il contratto deve essere eseguito secondo buona fede, atteso che le determinazioni dei soci durante lo svolgimento del rapporto associativo debbono essere considerate, a tutti gli effetti, come veri e propri atti di esecuzione, perché preordinati alla migliore attuazione del contratto sociale. (37) Cfr., Cass. 20 aprile 1994, n. 3775, in Foro it., 1995, I, 1296 ss., con nota di C.M. Barone, che ha ritenuto contraria a buona fede la clausola, inserita in tali contratti conclusi dal comune di Fiuggi con un privato, che, attribuendo “la piena libertà” di determinare il prezzo in fabbrica delle bottiglie, consentiva al medesimo privato di bloccare tale prezzo nonostante la svalutazione monetaria, impedendo allo stesso comune di conseguire anche l’adeguamento del canone correlato al ripetuto prezzo. Interessante, al riguardo, è il passaggio in motivazione in cui si legge testualmente che: “ammesso che la legge pattizia attribuisse davvero all’Ente Fiuggi ‘piena libertà’ nel determinare il prezzo in fabbrica delle bottiglie, essa non potrebbe, comunque, ritenersi svincolata dall’osservanza del dovere di correttezza (art. 1175 c.c.), che si porge nel sistema come limite interno di ogni situazione giuridica soggettiva, attiva o passiva, contrattualmente attribuita, concorrendo, quindi, alla relativa conformazione in senso ampliativo o restrittivo ri- i Contratti 7/2015 715 Argomenti I singoli contratti di contratti di compravendita di valori mobiliari (38), e così via. Ed allora: - se è vero che l’obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, la cui costituzionalizzazione ex art. 2 Cost. è ormai pacifica (39); - se è vero che il principio della buona fede oggettiva, cioè della reciproca lealtà di condotta, deve accompagnare il contratto nel suo svolgimento, dalla formazione all’esecuzione, ed, essendo espressione del dovere di solidarietà fondato sull’art. 2 Cost., impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire nell’ottica di un bilanciamento degli interessi vicendevoli, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di norme specifiche (40); - se è vero che la buona fede serve a mantenere il rapporto giuridico nei binari dell’equilibrio e della proporzione (41); - se è vero che il criterio della buona fede costituisce uno strumento, per il giudice, finalizzato al controllo - anche in senso modificativo o integrativo - dello statuto negoziale in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi (42); - se lo stesso Giudice delle leggi, nei suoi più recenti arresti, ha statuito chiaramente circa la possibilità di una rilevabilità d’ufficio della nullità di una clausola per contrasto con il precetto di cui all’art. 2 Cost., norma che “entra direttamente nel contratto, in combinato contesto con il canone della buona fede, cui attribuisce vis normativa, funzionalizzando così il rapporto obbligatorio alla tutela anche dell’interesse del partner negoziale nella misura in cui non collida con l’interesse proprio dell’obbligato” (43); - allora forse non vi è motivo per continuare a limitare la vis expansiva del principio in esame, impedendo che lo stesso possa costituire utile criterio generale per sindacare la validità di pattuizioni contrattuali intervenute tra soggetti posti in una posizione di rilevante e palese squilibrio di forze tra di loro. Concludendo sul punto, è allora un dato non facilmente contestabile quello che nel nostro ordinamento, anche in seguito all’impatto determinato dalla normativa di derivazione comunitaria, la distinzione tra norme di comportamento e norme di validità, mantenuta a lungo come ferma e granitica, sia andata progressivamente “scolorando” per lasciare il passo ad un fenomeno di “trascinamento” del principio di buona fede sul terreno del giudizio di validità del contratto, dal momento che la buona fede, concorrendo insieme alla volontà privata a determinare ed integrare il regolamento negoziale, finisce in definitiva con l’incidere sulla struttura dell’atto stesso. La clausola generale di buona fede, così intesa, non sarebbe solo fonte di integrazione di un contratto incompleto, ma opererebbe anche in funzione “correttiva” o “demolitoria”, nel senso di fungere da vero e proprio limite all’autonomia privata, in grado non solo di adeguare il contenuto negoziale all’interesse delle parti ed anche ad esigenze di carattere generale, ma persino di condizionane la validità (44). Ragionando in questi termini, dunque, se non può essere accordata dall’ordinamento tutela ad una pretesa priva di meritorietà, potrebbe ipotizzarsi una declaratoria di originaria e radicale nullità della clausola, inserita in un contratto tra distributore e rivenditore, contenente l’obbligo per quest’ultimo di pagare, in tutto o in parte, i costi di trasporto. spetto alla fisionomia apparente, per modo che l’ossequio alla legalità formale non si traduca in sacrificio della giustizia sostanziale e non risulti, quindi, disatteso quel dovere (inderogabile) di solidarietà, ormai costituzionalizzato (art. 2 Cost.), che, applicato ai contratti, ne determina integrativamente il contenuto agli effetti (art. 1374 c.c.) e deve, ad un tempo, orientare l’interpretazione (art. 1366 c.c.) e l’esecuzione (art. 1375), nel rispetto del noto principio secondo cui ciascuno dei contraenti è tenuto a salvaguardare l’interesse dell’altro, se ciò non comporti un apprezzabile sacrificio dell’interesse proprio”. (38) Interessanti al riguardo sono Trib. Avezzano 23 giugno 2005 e Trib. Palermo 16 marzo 2005, entrambe in Foro it., 2005, I, 2536 ss., con nota di A. Palmieri, Prestiti obbligazionari, “default” e tutela “successiva” degli investitori: la mappa dei primi verdetti, che hanno fatto derivare dalla violazione degli obblighi di informazione la nullità del contratto. (39) Cfr., ex plurimis, Cass. 15 febbraio 2007, n. 3462, in Il civilista, 2011, 6, 41 ss. (40) Cfr., ex plurimis, Cass. 18 settembre 2009, n. 20106, in Mass. Giust. civ., 2009, 1331. (41) Si veda ancora Cass. 18 settembre 2009, n. 20106, cit. (42) Così si esprime Cass., SS.UU., 15 novembre 2007, n. 23726, in Giust. civ., 2008, I, 2807 ss., con nota di V. Fico, La tormentata vicenda del frazionamento della tutela giudiziaria del credito. (43) Cfr., ex plurimis: Corte cost., ord. 2 aprile 2014, n. 77, in Foro it., 2014, I, 2035 ss., con note di E. Scoditti, Il diritto dei contratti tra costruzione giuridica e interpretazione adeguatrice, R. Pardolesi, Un nuovo super-potere giudiziario: la buona fede adeguatrice e demolitoria e G. Lener, Quale sorte per la caparra confirmatoria manifestamente eccessiva? ed ivi richiami di giurisprudenza. Similmente: Corte Cost., ord. 24 ottobre 2013, n. 248, in Foro it., 2014, I, 382 ss., con nota di F.P. Patti. (44) In quest’ottica, allora, la tradizionale dicotomia tra regole di validità e regole di comportamento andrebbe quantomeno riletta e reinterpretata alla luce del mutato (anche se non univoco) quadro normativo e pretorio di riferimento. Che tale compenetrazione di regole assurga a principio generale nel sistema civilistico italiano, però, è un dato tutto da dimostrare e, per la verità, ancora negato dall’impostazione prevalente, che, come detto, continua a postulare l’esistenza di un principio di non interferenza, da cui ricavare l’autonomia degli effetti di ciascun ordine di regole. 716 i Contratti 7/2015 Argomenti I singoli contratti A prescindere dalla tematica circa il “ruolo”, in una moderna economia di scambi, da riconoscere ai generali principi di buona fede e correttezza contrattuale (45), la nullità radicale della clausola in esame potrebbe essere comminata anche alla luce della normativa in tema di divieto di abuso di dipendenza economica nei rapporti tra imprese di cui all’art. 9, L. n. 192/1998. È circostanza nota quella secondo cui tale disciplina - che, dopo aver sancito il generale divieto di “abuso di dipendenza economica” da parte di un‘impresa nei confronti di un‘altra, sanziona con la nullità il patto attraverso cui si realizza tale abuso - per la prima volta riferisce la situazione di “debolezza contrattuale” ad un soggetto diverso dal “consumatore”, e cioè all’imprenditore. Il legislatore, in altri termini, prende atto che situazioni di squilibrio contrattuale possono verificarsi pure al di fuori dell’ambito consumieristico e, dunque, anche nei rapporti contrattuali tra le imprese. Ebbene, a ben vedere, coerentemente con tali premesse, nella fattispecie in esame paiono integrati tutti gli elementi previsti dalla disposizione da ultimo citata. In primo luogo, sussistono i requisiti di applicazione soggettiva della normativa, potendo oggi ragionevolmente dare per acquisito, in uno con la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, che la disposizione in parola configuri una fattispecie di carattere generale, che può ben prescindere dall’esistenza di un rapporto di subfornitura, come individuato dall’art. 1 della legge citata (46). Il divieto di abuso di dipendenza economica, dunque - in quanto espressione dei principi generali di divieto di abuso del (45) In generale, circa il problema relativo ai poteri riconosciuti al giudice nella determinazione della “proporzionalità in termini economici del contratto”, nonché sui limiti e sui parametri sui quali si fonda questo potere, si rinvia, ex plurimis, a S. Monticelli, Considerazioni sui poteri officiosi del giudice nella riconduzione ad equità dei termini economici del contratto, in Contr. e impr., 2006, 215 ss. (46) Il riferimento è a Cass., SS.UU., ord. 25 novembre 2011, n. 24906, in Foro it., 2012, I, 805 ss., con nota di A.L. Oliva. In precedenza, si erano espressi in senso analogo, tra le altre: Trib. Torino 11 marzo 2010, in Giur. comm., 2011, II, 1471 ss.; Trib. Roma 30 novembre 2009, in Foro it., 2011, I, 256 ss.; Trib. Roma 5 febbraio 2008, in Giur. mer., 2008, 2249 ss.; Trib. Trieste, ord. 21 settembre 2006, in Foro it., 2006, I, 3513 ss., con nota di C. Colangelo - A. Palmieri, e in questa Rivista, 2007, 112 ss., con nota di P. Quarticelli; Trib. Isernia, sent. 12 aprile 2006, in Giur. mer., 2006, 2153 ss., con nota di L. Delli Priscoli, Il divieto di abuso di dipendenza economica nel franchising, fra principio di buona fede e tutela del mercato; Trib. Bari, ord. 22 ottobre 2004, in Foro it., 2005, I, 1604 ss.; Trib. Catania, ord. 5 gennaio 2004, ivi, 2004, I, 262 ss., con nota di G. Colangelo. Trib. Bari, ord. 6 maggio 2002, in Corr. giur., 2002, 1036 ss., con nota di S. Bastianon, Rifiuto di contrarre, interruzione arbitraria delle relazioni commerciali e abuso di dipendenza economica; ed in Danno e resp., 2002, 765, con nota di B. Tassone, Non solo moda (ma anche “rewriting” contrattuale): commento alla prima decisione in materia di abuso di dipendenza economica. Tale decisione è stata annotata anche da A. Palmieri, Rifiuto (tardivo) di fornitura, vessazione del proponente ed eliminazione delle alternative: un caso limite di dipendenza economica, e da C. Osti, Primo affondo dell’abuso di dipendenza economica, entrambi su Foro it., 2002, I, 2178 ss. Così anche la dottrina maggioritaria. Cfr., tra molti: C. Berti - B. Grazzini, La disciplina della subfornitura nelle attività produttive, Milano, 2003, 182 ss.; R. Caso - R. Pardolesi, La nuova disciplina del contratto di subfornitura (industriale): scampolo di fine millennio o prodromo di tempi migliori?, in Riv. dir. priv., 1998, 733; G. Colangelo, L’abuso di dipendenza economica tra disciplina della concorrenza e diritto dei contratti, Torino, 2004, 50 ss.; A. di Biase, La “vocazione allargata” del divieto di abuso di dipendenza economica nei rapporti tra imprese: limiti e presupposti applicativi, in Riv. dir. impr., 2007, 543 ss. P. Fabbio, L’abuso di dipendenza economica, Milano, 2006, 91 ss.; V. Franceschelli, Un nuovo contratto commerciale: la subfornitura, in Dir. prat. soc., I, 30 novembre 1998, 15 ss.; F. Gazzoni, Manua- le di diritto privato, Napoli, 2001, 1178; M. Granieri, Il contratto di subfornitura industriale. I contenuti, le fonti, le formule, Roma, 1998, 92 ss.; E. Leccese, Subfornitura, in Dig. it., XV, Torino, 1998, 241 ss.; D. Maffeis, Abuso di dipendenza economica, in AA.VV., La subfornitura, Milano, 1998, 78; A. Mariani, Note in tema di subfornitura nelle attività produttive, in Nuova giur. civ. comm., 2000, II, 115; A. Mazziotti di Celso, sub art. 9. La subfornitura. Commento alla legge 18 giugno 1998, n. 192, a cura di G. Alpa - A. Clarizia, Milano, 1999, 244 ss.; G. Nicolini, Subfornitura e attività produttive, Milano, 1999, 122 ss.; A. Palmieri, Abuso di dipendenza economica: battuta d’arresto o pausa di riflessione?, in Danno e resp., 2004, 430 ss.; L. Prati - A. Cardini, I rapporti di subfornitura, Milano, 1999; V. Roppo, Contratto di diritto comune, contratto del consumatore, contratto con asimmetria di potere contrattuale: genesi e sviluppi di un nuovo paradigma, in Riv. dir. priv., 2001, 777 ss.; R. Rosapepe, Attività d’impresa e dipendenza economica, Salerno, 2000, 21. Contra si vedano, in giurisprudenza: Trib. Roma 17 marzo 2010, 19 febbraio 2010, 24 settembre 2009 e 5 maggio 2009, tutte in Foro it., 2011, I, 255 ss.; Trib. Bari, ord. 17 gennaio 2005, in questa Rivista, 2005, 893 ss., con nota di L. C. Natali; Trib. Taranto, ord. 22 dicembre 2003, in Foro it., 2004, I, 262 ss., con nota di C. Colangelo; Trib. Roma, ord. 16 agosto 2002; Trib. Bari, ord. 2 luglio 2002, entrambe in Foro it., 2002, I, 3207 ss., con nota di A. Palmieri, Aduso di dipendenza economica: dal “caso limite” alla (drastica) limitazione dei casi di applicazione del divieto?; Trib. Torino, ord. 19 novembre 2002; Trib. Taranto, ord. 28 settembre 1999 e 13 dicembre 1999, id., 2000, 624 ss., con note di A. Palmieri, La minorità tecnologica quale presupposto essenziale per l’applicazione degli strumenti di protezione previsti dalla legge sulla subfornitura; e di M. Granatieri, Qualche ulteriore considerazione sulla dipendenza progettual-tecnologica del subfornitore (industriale). Sull’ambito di applicazione della L. n. 192/1998 si vedano anche Trib. Bologna 14 aprile 2006, in Obbl. e contr., 2006, 748 ss.; Trib. Udine, ord. 27 aprile 2001, in Foro it., 2001, I, 2677, con nota di A. Palmieri. In dottrina, tra gli altri: A. Frignani, La subfornitura internazionale. Profili di diritto della concorrenza, in Dir. comm. int., 2000, 683 ss.; A. Musso, La subfornitura, Bologna, 2003, 466 ss.; L.C. Natali, Nota a Trib. Bari, ord. 17 gennaio 2005, in questa Rivista, 2005, 900; R. Rinaldi - F. Turitto, L’abuso di dipendenza economica, in P. Sposato - M. Coccia, La disciplina del contratto di subfornitura nella legge n. 192 del 1998, Torino, 1999, 121; G. Tucci - C. Calia, La subfornitura in Italia: sette anni di applicazione della legge 18 giugno 1998, n. 192, in Riv. dir. priv., 2006, 112. Un’opzione alternativa: l’applicabilità della normativa in tema di divieto di abuso di dipendenza economica i Contratti 7/2015 717 Argomenti I singoli contratti diritto (47), di correttezza, giustizia ed equità nei rapporti contrattuali (48) e, più in generale, di solidarietà sociale ex artt. 2 e 41 Cost. (49) - può oggi ritenersi avente portata generale e quindi applicabile, per identità di ratio, ad ogni rapporto contrattuale tra imprenditori connotato, in via diretta o indiretta, da logiche di decentramento produttivo o distributivo e da uno squilibrio tra un soggetto “forte” e uno “debole”. La disciplina legislativa in oggetto può dunque pacificamente trovare accesso nei rapporti in esame, in cui si realizza una tipica situazione di coordinamento tra imprese, di diversa forza e dimensioni, per la realizzazione di un unico processo economico, consistente nella distribuzione e nella messa in vendita al dettaglio di giornali quotidiani e periodici, così da dar luogo ad una integrazione verticale di attività poste in essere da soggetti formalmente autonomi tra di loro ed operanti in diversi livelli dello stesso “segmento” di mercato. Sgombrato il campo da questa questione preliminare, occorre ora chiedersi se, nella situazione descrit- ta, siano ravvisabili tutti gli altri presupposti per l’applicazione della norma. La risposta, invero, ad un attento esame della fattispecie, dovrebbe essere positiva. Appare evidente, in primo luogo, l’esistenza di una “strutturale” situazione di dipendenza economica del rivenditore nei confronti del distributore, il quale, come più volte evidenziato, opera in un regime di monopolio di fatto, costituendo il partner commerciale unico e “necessitato” per la fornitura dei giornali quotidiani e periodici di proprietà degli editori “affidatari”. In tal modo l’edicolante, per poter porre in vendita quei giornali, non ha altra via che rivolgersi al “suo” distributore incaricato, che è l’unico che svolge il servizio nell’area geografica di riferimento: sussiste dunque, a carico dell’edicolante, una reale impossibilità di fatto di “reperire sul mercato alternative soddisfacenti”, elemento che di per sé costituisce, per espressa dizione legislativa, utile “spia” presuntiva per accertare una situazione di dipendenza economica (50). (47) Sui rapporti tra il divieto di dipendenza economica e il divieto di abuso del diritto, si vedano, tra gli altri, L. Delli Priscoli, Il divieto di abuso di dipendenza economica nel franchising, fra principio di buona fede e tutela del mercato, in Giur. mer., 2153 ss.; G. Gioia, La subfornitura nelle attività produttive, in Corr. giur., 1998, 887; M. Franzoni, Buona fede ed equità tra le fonti di integrazione del contratto, in Contr. e impr., 1999, 88; L. Nanni, La buona fede contrattuale, in I grandi orientamenti di giurisprudenza civile e commerciale diretta da F. Galgano, Padova, 1988, 599 ss. Per una diversa impostazione si veda F. Galgano, Diritto civile e commerciale, II, Le obbligazioni e i contratti, 1, Padova, 1997, 495 ss. Quanto al problema relativo alla configurabilità di un “abuso di libertà” nell’esercizio dell’autonomia privata si vedano G. D’Amico, Libertà di scelta del tipo contrattuale e frode alla legge, Milano, 1992, 96 ss.; P. Rescigno, L’abuso del diritto, in Riv. dir. civ., 1965, I, 234; S. Romano, Abuso del diritto, in Enc. dir., I, Milano, 1958, 167 ss. (48) Per un approfondimento sul punto si vedano, ex plurimis, R. Sacco, in R. Sacco - G. De Nova, Il contratto, II, Torino, 3 ss.; F. Volpe, La giustizia contrattuale tra autonomia e mercato, Napoli, 2004, 125 ss. (49) Per ampi riferimenti si vedano G. Alpa, Libertà contrattuale e tutela costituzionale, in Riv. crit. dir. priv., 1995, 33 ss., che evidenzia l’esigenza di sottoporre la libertà negoziale a rigidi controlli volti ad impedire che un incondizionato esercizio dell’autonomia privata possa pregiudicare l’utilità sociale e le libertà altrui. Quanto alla necessità che l’iniziativa economica sia improntata a principi di moralità e di correttezza, si veda V. Buonocore, Etica dell’imprenditore e abuso del diritto: a proposito dell’attualità di un libro di sessant’anni fa, in Jus, 1998, 9 ss.; G. Oppo, Diritto dell’impresa e morale sociale, in Riv. dir. civ., 1992, I, 24, il quale rileva che l’equilibrio e la giustizia dei termini dello scambio negoziale nei rapporti tra imprese influenzati da situazioni di dipendenza “interessano sommariamente l’intera collettività”. Sulla generale esigenza che il mercato sia retto in funzione della realizzazione dei valori personalistici e solidaristici posti a base dell’ordinamento giuridico costituzionale, cfr. N. Lipari, Riflessioni di un giurista sul rapporto tra mercato e solidarietà, in Rass. dir. civ., 1995, 24 ss.; P. Perlingieri, Mercato, solidarietà e diritti umani, ivi, 1995, 84 ss. Sulla nuova lettura del concetto di “utilità sociale” ex art. 41 Cost., intesa oggi quale funzione di protezione della stessa autonomia privata da possibili abusi derivanti da una disparità di potere contrattuale, cfr., in particolare, A. Jannelli, La disciplina dell’atto e dell’attività: i contratti tra imprese e tra imprese e consumatori, in N. Lipari (a cura di), Trattato di diritto privato europeo, III, L’attività e il contratto, Padova, 2003, 60 ss.; L. Mengoni, Autonomia privata e costituzione, in Banca, borsa, tit. cred., 1997, I, 1 ss. (50) Sul punto la giurisprudenza ha precisato che il criterio della mancanza di alternative soddisfacenti “rinvia al mercato nel quale l’impresa opera ed alla situazione contingente nella quale essa viene a trovarsi, in conseguenza dell’abuso subito, al fine di verificare la reale possibilità di far fronte all’imprevisto mediante il ricorso ad altro interlocutore commerciale: deve trattarsi non di una mera possibilità, astratta e ipotetica, ma di opportunità che in concreto il mercato offre per il raggiungimento di un risultato comunque utile per l’impresa (il termine ‘soddisfacente’ - sinonimo di esauriente - va riferito alla realizzazione dell’interesse dell’imprenditore, vanificato dall’abuso)”. Così Trib. Bari, ord. 6 maggio 2002, cit. Per valutare se sussista dipendenza economica, pertanto, non basta che vi sia, per l’impresa, una possibilità reale di un’alternativa sul mercato, ma è necessario che l’alternativa sia anche soddisfacente e praticabile: è evidente infatti che potrà sussistere dipendenza economica tutte le volte in cui, pur essendoci in astratto delle alternative soddisfacenti, le stesse, per qualsiasi motivo, non siano praticabili in concreto. In senso analogo si veda A. Barba, L’abuso di dipendenza economica, in La subfornitura nelle attività produttive, a cura di V. Cuffaro, Napoli, 1998, 333, il quale pone in evidenza che “l’esistenza nel mercato di una sensibile concorrenza nell’offerta di beni o di servizi astrattamente sostituibili è compatibile, nel caso concreto, con una valutazione negativa circa l’attitudine satisfattiva delle alternative reperibili per la considerazione che, ad esempio, la sostituzione del prodotto o del servizio determina una diminuzione della capacità competitiva dell’impresa dovuta all’assenza di quel prodotto nel suo assortimento”. Per ampi spunti si veda A. Musso, La subfornitura, in Comm. cod. civ., a cura di F. Galgano, Bologna - Roma, 2003, 496, il quale rileva come “non basta (…) la mera idoneità per determinare un rapporto eccessivamente squilibrato e nemmeno la sua effettiva determina- 718 i Contratti 7/2015 Argomenti I singoli contratti Ed allora può dirsi, senza particolare difficoltà, che la situazione del mercato di riferimento, caratterizzato da mancanza assoluta di alternative per l’impresa posta “a valle”, determina ex se uno stato di dipendenza economica della stessa. Ma vi è di più: si consideri infatti la circostanza che l’edicolante, incentrando la propria attività nei confronti di un unico fornitore, sopporta investimenti specificamente “dedicati”, cioè rivolti allo svolgimento dell’attività medesima e, quindi, di difficile reimpiego all’interno di differenti mercati e organizzazioni commerciali. Si pensi, a titolo esemplificativo, ai costi di acquisto del c.d. chiosco, alle spese per ottenere l’autorizzazione amministrativa per lo svolgimento dell’attività (51) ed a quelle per ottenere e mantenere, eventualmente, la concessione di occupazione di suolo pubblico. Così, in presenza di investimenti “idiosincratici”, cioè specificamente finalizzati allo svolgimento della attività e, come tali, speciali e difficilmente “recuperabili” (c.d. sunk costs) - forte è la dipendenza economica nei confronti della controparte e, conseguentemente, elevato è il rischio di un approfittamento da parte del soggetto “forte”, il quale, violando gli obblighi di correttezza al cui rispetto è tenuto, può facilmente ottenere condizioni contrattuali gravemente inique (52). Gli investimenti “ad alta specificità” effettuati dal rivenditore, nonché il rilevante rischio per lo stesso di sopportare, in caso di cessazione o mancata attivazione del rapporto commerciale (53), significativi switching costs (ovvero “costi di commutazione”) (54), com- zione in atto, ma occorre che tale sbilanciamento sia ‘anche’ il frutto della concreta mancanza di alternative sul mercato - secondo la tipica situazione di ‘prendere o lasciare’ già presente nella ratio dell’articolo 1341 cod. civ. - e non piuttosto di più superficiali o perfino erronee valutazioni ‘costi-benefici’ da parte degli operatori commerciali o, comunque, di altre cause diverse dall’accettazione di clausole eccessivamente sfavorevoli ‘imposte’ all’impresa più ‘debole’; ne deriva che l’assenza di concrete alternative sul mercato - con la corrispondente sussistenza di un partner ‘obbligato’ - resta, in realtà, l’essenziale parametro costitutivo della fattispecie, rispetto al quale eventuali criteri residuali, sopra ipotizzati sulla base della congiunzione ‘anche’ (come la lunga durata del rapporto, la dimensione dell’impresa, l’entità del fatturato), integrano semmai circostanze più specifiche od accessorie, ma non alternative, al criterio nominato”. (51) Autorizzazione prevista dall’art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 170/2001. (52) In generale, sull’idoneità degli investimenti specifici a creare situazioni di vera e propria “prigionia”, si vedano in particolare i contributi di M.W. Klass - R.T. Rapp, Litigatine the key economic issues under Kodak, Antitrust 14, 17, Spring, 1993, 21 ss.; B. Klein - R.G. Crawford - A.A. Alchian, Vertical integration, Appropriable Rents, and the Competitive Contracting Process, 21 J.L. & Econ., 1979, 141 ss.; C. Osti, L’abuso di dipendenza economica, in Mercato, concorrenza, regole, 1999, 21 ss. Per ulteriori approfondimenti cfr. O.E. Williamson, I meccanismi del governo. L’economia dei costi di transazione: concetti, strumenti, applicazioni, Milano, 1998, 116 ss., il quale individua sei tipi differenti di specificità, e precisamente: specificità ubicativa, ovvero degli impianti localizzati in vicinanza; specificità delle risorse fisiche, come particolari macchinari utilizzati per la produzione; specificità delle risorse umane; specificità derivante da investimenti effettuati in impianti polivalenti; specificità del capitale rappresentato dalla marca; specificità di tempo. Si vedano anche R. Caso, Abuso di potere contrattuale e subfornitura industriale. Modelli economici e regole giuridiche, cit., 21 e P. Milgrom - J. Roberts, Economia, organizzazione e management, Bologna, 1994, 212, i quali sottolineano che il grado di specificità corrisponde alla percentuale di valore dell’investimento che va perduta nel caso in cui lo stesso investimento venga utilizzato al di fuori della relazione contrattuale per la quale è stato impiegato. Al massimo grado di specificità, concludono gli autori citati, l’interruzione della relazione trasforma gli investimenti in costi irrecuperabili. La dottrina ha altresì evidenziato che l’importanza degli investimenti specifici tende a crescere nel corso della relazione commerciale. Si veda O.E. Williamson, Teoria dei costi di transazione: il controllo delle relazioni contrattuali, in O.E. Williamson, L’organizzazione economica. Imprese, mercati e controllo politico, Bologna, 1991, 147 ss. (53) È appena il caso di ricordare che la situazione descritta non presuppone necessariamente l’avvenuta stipulazione di un contratto, ma può verificarsi anche “a monte”, cioè prima, dello stesso; tale conclusione si ricava dalla lettura dell’art. 9, ove si precisa che può costituire “abuso” anche un mero rifiuto di vendere o di comprare, così come la “arbitraria interruzione delle relazioni commerciali in atto”. L’istituto in esame, quindi, non trova applicazione soltanto in ambito contrattuale, quale strumento di riequilibrio delle prestazioni effettuate dalle parti, ma anche “al di fuori” e “al di là” del contratto. Sul punto, ex plurimis, A. Mazzoni, Prime riflessioni sull’abuso di dipendenza economica nei contratti agro-industriali, in Riv. dir. agr., 1999, I, 161 ss.; C. Pilia, Circolazione giuridica e nullità, Milano, 2002, 357 ss.; V. Pinto, L’abuso di dipendenza economica “fuori dal contratto” tra diritto civile e diritto antitrust, in Riv. dir. civ., 2000, II, 389 ss.; L. Prati - A. Cardini, I rapporti di subfornitura, Milano, 1999, 167 ss.; B. Tassone, “Unconscionability” e abuso di dipendenza economica, in Riv. dir. priv., 2001, 558 ss. Contra A. Mazziotti di Celso, Sub art. 9. La subfornitura. Commento alla legge 18 giugno 1998, n. 192, cit., 346 ss. Sempre in senso contrario si veda anche Cass., SS.UU., ord. 25 novembre 2011, n. 24906, cit., secondo cui “Poiché l’abuso in questione si concretizza nell’eccessivo squilibrio di diritti e obblighi tra le parti nell’ambito di rapporti commerciali, esso presuppone che tali rapporti siano regolati da un contratto, tant’è che il comma terzo dell’art. 9 cit. statuisce la nullità del ‘patto che realizza l’abuso’ di dipendenza economica”. (54) Per “costi di commutazione” si intendono quei “costi aggiuntivi che un soggetto dovrebbe sostenere o i benefici ai quali dovrebbe rinunciare se egli si spostasse su un altro fornitore al netto dei vantaggi risultanti dallo scambio”: così M.W. Klass - R.T. Rapp, Litigatine the key economic issues under Kodak, cit., 21. L’espressione switching costs, dunque, comprende “tutti i tipi di costo che consumatori o imprese devono fronteggiare a seguito di un cambiamento (anche forzoso) di tecnologia o di un partner contrattuale”: così R. Caso, Abuso di potere contrattuale e subfornitura industriale. Modelli economici e regole giuridiche, Ristampa digitale, Trento, 2006, 43. Si vedano anche P. Klemperer, Competition when consumers have switching costs: an overview with applications to industrial organization, macroeconomics and international trade, 62 Review of Economics Studies, 515, 1995; C. Shapiro - H.R. Varian, Information Rules. Le regole dell’economia dell’informazione, Milano, 1999, 14, 125 ss.; C. Osti, L’abuso di dipendenza economica, cit., 9, secondo cui per definire il rapporto che dà luogo alla dipendenza, ci si può, in via alternativa, riferire “all’elemento dei costi di commutazione, che (…) caratterizza la dipendenza i Contratti 7/2015 719 Argomenti I singoli contratti (Segue) il divieto di abusare della situazione di dipendenza economica Sussistendo nel rapporto in analisi, si ritiene, i presupposti per configurare una situazione di dipendenza economica, la norma in esame impone, all’impresa di distribuzione che si trova in una posizione di forza, il divieto di abusare, cioè di approfittare, della stessa. L’abuso, ossia il risultato ultimo della situazione di dipendenza, può quindi identificarsi con il comportamento dell’impresa che, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, determina, per violazione del principio di buona fede, un eccessivo squilibrio di diritti e doveri. In definitiva il contraente “forte” non realizza alcun comportamento illecito, se, nonostante la sua posizione di preminenza sul mercato, non abusa della stessa, ma, al contrario, adotta standars contrattuali equi nel settore di riferimento, oppure, attraverso il libero “gioco” della contrattazione tra le parti, riesce a “spuntare” condizioni negoziali, a lui favorevoli, non eccessivamente “sperequate”. Perché si possa considerare verificata la situazione abusiva vietata dall’art. 9 della legge in esame, è necessario, quindi, che l’interprete operi a posteriori una valutazione, alla stregua dei principi di buona fede e correttezza, circa il comportamento complessivo tenuto dalle parti e gli interessi coinvolti nel caso sottoposto al suo esame, al fine di verificare se effettivamente sussistano condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie: se la dipendenza economica nasce al cospetto della mera possibilità di determinare un eccessivo squilibrio normativo, l’abuso, inteso come “fatto compiuto”, non è altro che il risultato dell’eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. Attraverso il giudizio di buona fede, in sostanza, il giudice conosce del comportamento non corretto di una delle imprese, “capace di denunciare un’inammissibile sfasatura tra gli interessi coinvolti nella singola vicenda” (58). L’abuso, dunque, non consiste in un’inadeguatezza strutturale o funzionale del contratto stessa - nel senso che il rapporto di cui è questione è quello per l’appunto che genera tali costi -, ovvero ad una nozione del tipo di quella che la dottrina germanica definisce, nell’ambito dell’interpretazione della clausola generale di buona fede, ‘relazione speciale’ (Sonderverbindung), intendendosi per tale ogni contatto sociale qualificato, e ricomprendendovi, oltre i rapporti contrattuali o obbligatori, quelli che nascano da un negozio giuridico nullo, da negoziazioni, da rapporti economici di lunga durata, dal protrarsi degli effetti di un rapporto giuridico risolto, dal rapporto tra dipendenti di una stessa impresa, tra azionisti di una stessa società, tra proprietari di uno stesso fondo, tra vicini, e così via dicendo”. In generale, sul concetto di disparità di potere contrattuale appaiono particolarmente significative le parole di E. Roppo, Istituzioni di diritto privato, Bologna, 1994, 484, il quale rileva che “la diseguaglianza economico-sociale fra le parti si traduce infatti in una disparità di potere contrattuale, per cui la parte ‘debole’ non avrebbe l’effettiva possibilità di salvaguardare adeguatamente i suoi interessi attraverso il contratto. Per rimediarvi, la legge tratta in modo diverso le due parti: ma la differenza di trattamento non è incostituzionale perché è ragionevole”; secondo R. Pardolesi, I contratti di distribuzione, Napoli, 1979, 311, la formula “disparità di potere contrattuale” esprime “l’incapacità del contraente più ‘debole’ (qualunque sia la ragione di questa sua minorità) di ottenere l’assetto contrattuale che gli riuscirebbe di spuntare in condizioni, diciamo, naturali; (…) Il concetto diventa operativo nel momento in cui assume carattere di generalità. E il problema sta tutto nel dimostrare su quale terreno si alimenti il processo distorsivo che impedisce ad una classe di contraenti di salvaguardare i propri interessi all’interno di un meccanismo deputato, in teoria, ad assicurare la massimizzazione”. (55) Cfr. A. Renda, Esito di contrattazione e abuso di dipendenza economica: un orizzonte più sereno o la consueta “pie in the sky”?, in Riv. dir. impr., 2002, 243. Si vedano anche Klein R. Crawford - A. Alchian, Integrazione verticale, rendite appro- priabili ed il processo di contrattazione competitiva, in AA.VV., Razionalità, impresa e informazione. Letture di microeconomia, Torino, 1993, 115 ss.; O.E. Williamson, Teoria dei costi di transazione: il controllo delle relazioni contrattuali, cit., 144 ss. Nella letteratura italiana, ex plurimis, R. Pardolesi, Analisi economica e diritto dei contratti, in AA.VV., Interpretazione giuridica e analisi economica, Milano, 1982, 416 ss.; Id., I contratti di distribuzione, cit., 324 ss. (56) Cfr. C. Osti, L’abuso di dipendenza economica, cit., 22. Per approfondimenti si veda anche G. Colangelo, Storia di una dipendenza abusata, nota a Trib. Taranto 17 settembre 2003, in Danno e resp., 2004, 69 ss.; B. Tassone, “Unconscionability” e abuso di dipendenza economica, cit., 544 ss. (57) Questa situazione si verifica tutte le volte in cui sia stato effettuato “un investimento che, una volta fatto (sommerso) da una o entrambe le parti di un rapporto commerciale in corso, ha un valore inferiore in usi alternativi rispetto all’uso cui è destinato, di sostegno allo specifico rapporto commerciale bilaterale”. Così P.L. Joskow, Asset specificity and vertical integration, in Palgrave Dictionary of law and Economics, Oxoford, 1998, I, 107-108. (58) Cfr. T. Longu, Il divieto dell’abuso di dipendenza economica nei rapporti tra imprese, in Riv. dir. civ., 2000, 352. Per ampi riferimenti sul tema si vedano anche A. Barba, L’abuso di dipendenza economica, cit., 328, il quale rileva come, mediante il riferimento all’eccessivo squilibrio di diritti e di doveri, il legislatore abbia introdotto un elemento valutativo della situazione di abuso di dipendenza economica strettamente connesso alla situazione di potere economico dell’impresa cui è riferibile il comportamento abusivo, “conservando però rilevanza giuridica esclusivamente al risultato (contrattualmente) realizzato dell’eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi”; F. Macario, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, Napoli, 1996, 323, evidenzia l’opportunità, nei contratti caratterizzati dalla dipendenza economica di una parte nei confronti di un’altra, di una valutazione economico-giuridica del principio portano, in altri termini, un elevato pericolo di hold up, cioè di un “vantaggio di minaccia” (55), ovvero una situazione di potenziale “estorsione” (56) o ricatto da parte del soggetto “forte”. È il “potere di estorsione” o di ricatto, dunque, così come il rischio dell’”incastro da investimenti specifici” (c.d. lock in) (57), che può generare dipendenza economica. Situazione che non può ragionevolmente negarsi che sussista nel caso in esame. 720 i Contratti 7/2015 Argomenti I singoli contratti ma in un uso “deviato” dell’autonomia contrattuale da parte del c.d. contraente forte. Il criterio di valutazione dello squilibrio e del relativo abuso è dunque costituito dalla buona fede, intesa in senso oggettivo, che costituisce un limite di ordine generale all’esercizio dell’autonomia privata, limite il cui superamento determina appunto un abuso di dipendenza economica (59). Così concepito, l’abuso di dipendenza economica potrebbe determinarsi attraverso la realizzazione di un ampio ventaglio di comportamenti contrari al principio di buona fede e correttezza. Ebbene, nel caso in esame può correttamente ritenersi che l’abuso della situazione di dipendenza economica in cui si trova il rivenditore si concreti nell’imposizione unilaterale di una clausola - quella relativa ai costi di trasporto - che altera in maniera significativa, a danno dell’edicolante, l’equilibrio tra diritti e doveri delle parti nel rapporto di distribuzione, così come determinato, su tutto il territorio nazionale, dall’accordo collettivo di categoria. A mezzo dell’inserimento di tale pattuizione, infatti, il soggetto “forte” finisce con l’appropriarsi di “quasi-rents” della parte dipendente, conseguendo un ingiusto e rilevante profitto e realizzando vantaggi che, in una libera contrattazione “tra eguali”, non avrebbe ottenuto (60). Vantaggi distonici rispetto agli standars del settore di riferimento ed altresì spesso “eccessivi”, in quanto diminuiscono in maniera proporzionalmente significativa il reddito dell’edicolante. Né, si ritiene, il distributore possa “paralizzare” l’applicazione della norma richiamata giustificando l’applicazione dei costi aggiuntivi con una presunta “antieconomicità” del singolo punto vendita. Infat- ti, ricostruendo ed analizzando la complessiva operazione negoziale di distribuzione dei giornali quotidiani e periodici, può agevolmente ricavarsi che l’economicità del servizio di distribuzione ad un punto vendita debba essere valutato nell’insieme di tutta l’area distributiva assegnata. Le zone distributive vengono infatti assegnate al distributore locale nel loro complesso: esse contengono aree ad alto potenziale di vendita, che vengono assegnate a condizione che vengano fornite anche aree periferiche, svantaggiate o meno redditizie. Solo così si garantisce la “copertura” dell’intero territorio nazionale; solo così si persegue anche l’interesse pubblico sotteso alla paritaria diffusione della stampa sull’intero territorio nazionale. In breve, il submandante affida al distributore locale l’area distributiva nella sua interezza (e quindi sia zone ad alto potenziale di vendita, che zone a basso potenziale) con l’impegno - derivante, se non da specifiche pattuizioni, sicuramente dai già ricordati principi imperativi di massima diffusione della stampa - a fornire tutte le edicole ubicate nei comuni indicati nel contratto di mandato. Da ciò deriva che l’economicità o meno debba essere valutata tenuto conto dell’intera area assegnata e dunque anche dei margini derivanti dalla gestione delle aree ad alto potenziale. Conclusivamente, ragionando in questi termini, nell’ipotesi in oggetto potrebbe trovare applicazione il terzo comma dell’art. 9 della L. n. 192/1998, con conseguente nullità della clausola che pone a carico dell’edicolante l’obbligo di pagare, in tutto o in parte, i costi per il trasporto, presso il proprio punto vendita, dei giornali quotidiani e periodici. di buona fede che consenta di concretizzare gli specifici obblighi di collaborazione da cui possa derivare la conservazione delle utilità economico-giuridiche perseguite dalle parti. In altri termini, “carattere centrale dovrebbe, quindi, assumere, nella valutazione in merito all’esistenza di un abuso, un’analisi basata sulla consapevolezza dell’operazione economica sottostante e delle aspettative di profitto sperate, volta ad attribuire concretezza e tutela agli interessi commerciali ragionevoli dei contraenti ed a determinare, di conseguenza, la misura del comportamento esigibile”: così G. Ceridono, Sub art. 9 della L. n. 192 del 1998, in Nuove leggi civ., 2000, 443-444. Ritiene il richiamo al concetto di buona fede di scarsa utilità pratica, oltre che di difficile compatibilità con la lettera dell’art. 9 (in cui non vi è alcun riferimento espresso alla buona fede), C. Osti, L’abuso di dipendenza economica, cit., 45 ss. (59) Per osservazioni critiche alla tesi che fa perno sulla buona fede oggettiva per determinare il contenuto del divieto di abuso si veda M.R. Maugeri, Abuso di dipendenza economica e autonomia privata, cit., 149 ss. (60) In tal modo il soggetto “forte” utilizza il proprio potere “per diminuire, a proprio vantaggio, la fetta di surplus che scaturisce dagli investimenti specifici effettuati da controparte e, soprattutto, fa ciò senza alcun riguardo per le sue legittime aspettative relative al recupero degli investimenti effettuati”. Così B. Tassone, “Unconscionability” e abuso di dipendenza economica, cit., 557. L’abuso consiste dunque “in un uso deviato dell’autonomia contrattuale da parte di chi viene ritenuto esponente di una classe di contraenti forti”: così E. Navarretta, sub art. 1469 quinquies, comma 2°, in Nuove leggi civ., 1997, 1234. i Contratti 7/2015 721 Argomenti I singoli contratti Famiglia Contratto di convivenza, contribuzione e mantenimento di Gilda Ferrando (*) Secondo l’orientamento ancora di recente confermato dalla Suprema Corte, gli apporti dei conviventi alla vita comune costituiscono - nei limiti della proporzionalità/adeguatezza - oggetto di obbligazione naturale. Le trasformazioni intervenute nella realtà sociale e nei modelli normativi suggeriscono di valorizzare il consenso come fondamento dello stare insieme e come regola di organizzazione della famiglia. In questa prospettiva si propone quindi di guardare al contratto (anche implicito), e non più ai doveri di natura morale e sociale, come fonte dell’obbligo di contribuire ai bisogni comuni. I contributi alla vita comune come adempimento di obbligazione naturale. Gli orientamenti della giurisprudenza È abitudine molto diffusa nelle coppie sposate o conviventi quella di mettere in comune risorse economiche, redditi, beni di uso comune (abitazione, auto, seconda casa, e così via), senza tener conto dell’effettiva titolarità dei beni, dando vita ad una “confusione dei patrimoni” (1), che si sovrappone alle effettive situazioni di appartenenza e che non è facile dipanare quando l’armonia viene meno (2). È in questa fase, quando si si giunge alla rottura vita comune, che tra i conviventi (non diversamente da quanto accade tra coniugi) vengono avanzate pretese restitutorie di contributi, beni, risorse di varia natura apportati per il soddisfacimento di bisogni comuni o di esigenze personali dei partner e di cui si assume, venuti meno l’intesa sentimentale ed il comune progetto di vita, la mancanza di una adeguata giustificazione (3). Nel matrimonio l’esistenza del vincolo e dell’obbligo di contribuzione che da esso deriva giustificano gli apporti che a quest’area possono essere ricon- dotti e scoraggia quindi le relative pretese restitutorie (4). Nella convivenza, invece, gli stessi apporti alla vita comune, in quanto non sorretti da un esplicito obbligo di natura legale, sono frequentemente oggetto di domande restitutorie. Se si guarda a quest’area di problemi in prospettiva storica, si può notare da un lato che è stato proprio questo il tema che ha costituito il banco di prova dei rapporti tra convivenza “more uxorio” (come si diceva un tempo) e diritto e, dall’altro, che le risposte che diritto vi ha dato nello scorrere del tempo inevitabilmente vengono filtrate nel prisma dei valori diffusi nella società del tempo. Nella società italiana uscita dal secondo conflitto mondiale il costume sociale e la morale corrente esprimevano una ferma condanna di qualsiasi relazione sessuale fuori del matrimonio, riguardata da un punto di vista morale come condizione di peccato e, da quello sociale, come causa di disordine da reprimere con tutti gli strumenti di cui il diritto poteva disporre: dalla sanzione penale a quella civile, se è vero che il trattamento deteriore che il codice riservava ai figli “illegittimi” si spiegava con l’esigenza di scoraggiare le unioni non coniugali e (*) Relazione al Convegno I contratti di convivenza. Tra autonomia negoziale e salvaguardia di interessi indisponibili, Università di Bologna, Fondazione del notariato, Bologna 30 gennaio 2015. (1) Sacco, Se tra coniugi l’attuazione di fatto di un regime patrimoniale diverso da quello corrispondente a diritto dia luogo a restituzioni, in Questioni di diritto patrimoniale della famiglia dedicate ad Alberto Trabucchi, Padova, 1989, 83 ss. (2) Balestra, Gli effetti della dissoluzione della convivenza, in Riv. dir. priv., 2000, 475 ss. (3) In particolare, v. Balestra, Convivenza e situazioni di fatto, I rapporti patrimoniali, in Trattato di diritto di famiglia diretto da Zatti, I, Famiglia e matrimonio a cura di Ferrando, Fortino, Ruscello, II ed., Milano, 2011, 1126. (4) Il che non esclude che pretese restitutorie vengano avanzate a diverso titolo: v. Ferrando, Le attribuzioni patrimoniali e le liberalità tra familiari e conviventi. Regime, validità e obblighi restitutori, in Corr. giur., 2006, 311 ss. 722 i Contratti 7/2015 Argomenti I singoli contratti di favorire quel “matrimonio riparatore” ritenuto doveroso sul piano del costume sociale, prima ancora che del diritto. In questo contesto, di ferma riprovazione morale e sociale, in cui alla donna si guardava come “sedotta”, “concubina”, “mantenuta”, gli stessi apporti dati alla vita comune venivano intesi come oggetto di uno scambio contrario ai buoni costumi. Lo spirito di liberalità costituiva l’unica giustificazione idonea a sorreggere l’intento dell’uomo di beneficiare la sua compagna, sempre che l’atto liberale fosse stato rivestito delle forme solenni prescritte per la donazione. La speciale remunerazione con cui talvolta si riteneva di poter colorare le ragioni dell’attribuzione non privava l’atto della sua natura liberale dato che anche la donazione remuneratoria è donazione da compiersi nelle forme prescritte, in assenza delle quali veniva accolta la pretesa restitutoria (5). Sono d’altra parte gli anni in cui il primo libro del codice civile era ancora impermeabile ai principi costituzionali, i quali, pur formalmente in vigore, non ne avevano ancora scalfito l’impianto autoritario. Gli stessi rapporti tra coniugi, anche quelli di tipo patrimoniale, per restare al tema delle odierne riflessioni, erano segnati da forte asimmetria dato che l’art. 143 c.c. - che solo nel 1970 la Corte costituzionale avrebbe dichiarato illegittimo (6) - imponeva al marito di mantenere la moglie a prescindere dal fatto che lei potesse disporre di sostanze e redditi adeguati. Neppure tra i coniugi vi era reciprocità, ma un obbligo a senso unico che sottolineava la diversa condizione di chi mantiene e di chi è mantenuto, sia pur nell’ambito di un rapporto socialmente e moralmente approvato come quello matrimoniale (7). Negli anni sessanta prendeva l’avvio il processo di riforma: adozione, divorzio, riforma del diritto di famiglia erano i temi sui quali il Parlamento discuteva e su cui si interrogava la società civile. Il di- battito sul divorzio gettava nuova luce (diversa da quella ottocentesca che fino ad allora la aveva illuminata) sulla realtà delle convivenze non coniugali, fatta di coppie spesso con figli che solo per via dell’ormai anacronistico principio di indissolubilità del matrimonio erano tenute ai margini della legittimità. La considerazione morale e sociale del fenomeno cominciava a prendere le distanze dalla dura condanna che fino ad allora lo aveva colpito. Non è un caso, dunque, che proprio in quegli anni anche lo sguardo del diritto sulle convivenze dovesse cambiare. Le pretese restitutorie fino ad allora accolte dalla giurisprudenza che guardava alle attribuzioni rese dal convivente come donazioni prive della forma prescritta, vengono ora respinte in quanto filtrate nella diversa prospettiva dell’adempimento di obbligazione naturale (8). L’assunto di partenza è che sussista un obbligo se non giuridico, quanto meno di natura morale e sociale di provvedere ai bisogni comuni o a quelli personali del partner. L’adempimento di questo dovere, sia che avvenga con la messa a disposizione di beni, sia mediante l’erogazione di somme di denaro, in quanto adempimento di un obbligo di tale natura non può essere giuridicamente preteso, ma se spontaneamente effettuato non è ripetibile. L’obbligazione naturale, si è detto, costituisce una sorta di “schema bifronte” (9) tra non giuridico e giuridico con cui l’ordinamento “prenderebbe atto di ciò che accade nella realtà … in una sfera alla quale (tuttavia) l’ordinamento giuridico (resta) estraneo” (10). Se in un primo tempo il fondamento dell’obbligazione naturale veniva ravvisato nell’obbligo morale di risarcire la compagna del discredito e della perdita di occasioni matrimoniali derivanti dalla convivenza more uxorio (11), in seguito, in una prospettiva di reciprocità, se ne sarebbe sottolineata la valenza solidaristica tale da giustificare, nell’ottica del dovere morale, non solo le attribuzioni effet- (5) Nel concetto di donazione remuneratoria andavano comprese, per usare le parole della S.C., quelle che “abbiano per movente la riparazione di un torto” comprese quelle “fatte dal seduttore alla sedotta, divenuta poi sua concubina”: Cass. 7 ottobre 1954, n. 3389, in Giur. it., 1955, I, 1, 872. (6) Solo nel 1970 la Corte costituzionale doveva dichiarare l’illegittimità costituzionale delle norma sull’incondizionato obbligo di mantenimento della moglie da parte del marito (Corte cost. 13 luglio 1970, n. 133), cosicché - come ebbe a notare autorevole dottrina (Schlesinger, L’unità della famiglia, in Studi Sassaresi (Famiglia e società sarda), Milano, 1971, 367 ss.) - il percorso di progressiva conquista dell’eguaglianza muoveva i primi passi proprio con la rimozione dell’unica situazione di vantaggio per la donna. (7) Falzea, Il dovere di contribuzione nel regime patrimoniale della famiglia, in Riv. dir. civ., 1977, I, 623. (8) Al riguardo, nella letteratura recente, cfr. Balestra, Le obbligazioni naturali, in Trattato Cicu Messineo, diretto da Schlesinger, Milano, 2004; Nivarra, Obbligazioni naturali, in Dig. disc. priv., XII, Torino, 1995, 366 ss. (9) Venuti, I rapporti patrimoniali tra i conviventi, in Romeo (a cura di), Le relazioni affettive non matrimoniali, Torino, 2014, 263 ss., specie 268. (10) Gambino, La metamorfosi dell’obbligazione naturale, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2014, 1013 ss., 1015 che rinvia a Balestra, Le obbligazioni naturali nel pensiero di Michele Giorgianni, ivi, 2008, 392. (11) Cass. 17 gennaio 1958, n. 84, in Giust. civ., 1958, I, 882. i Contratti 7/2015 723 Argomenti I singoli contratti tuate dall’uomo a favore della compagna ma anche quelle effettuate dalla donna per soddisfare le esigenze del proprio compagno (12). Il principale problema che suscita tale inquadramento è quello di individuare contenuto e limiti dell’obbligazione naturale, problema che la giurisprudenza affronta indicando nella proporzionalità e adeguatezza dell’attribuzione rispetto alle condizioni economiche e sociali del disponente la misura entro la quale la prestazione effettuata corrisponde all’obbligo di natura morale e sociale. “Il discrimine - osserva ancora di recente la Cassazione - tra l’adempimento dei doveri sociali e morali, … e l’atto di liberalità va individuato, oltre che nella spontaneità, soprattutto nel rapporto di proporzionalità tra i mezzi di cui l’adempiente dispone e l’interesse da soddisfare” (13). Per quanto non espressamente previsto dalla legge, il requisito della “proporzionalità” - o meglio “adeguatezza” - diviene un presupposto, benché implicito, dell’obbligazione naturale, non essendovi alcun dubbio sul fatto che il contenuto del dovere morale valga altresì a determinare la misura della prestazione volta ad adempierlo. In altri termini, è lo stesso dovere morale, seppur con carattere di relatività, che contiene in sé un implicito criterio quantitativo e conseguentemente determina la misura della prestazione” (14). In dottrina è stato criticato, con argomenti non irrilevanti, l’uso giurisprudenziale del requisito di proporzionalità (15). Esso, tuttavia, risponde ad esi- genze pratiche evidenti. In primo luogo consente di segnare il confine con le attribuzioni liberali. Superato il limite della proporzionalità/adeguatezza, si apre infatti la questione di identificare l’area entro la quale l’attribuzione liberale debba essere collocata: quella delle donazioni vere proprie, delle donazioni manuali o delle liberalità d’uso. Problema che accomuna convivenza e matrimonio, dato che, anche nel matrimonio, è problematica, in assenza di forma solenne, la giustificazione di quelle elargizioni che, almeno prima facie, sembrano da collocare nell’area delle liberalità (16). In secondo luogo, quando sia escluso l’intento liberale, il requisito della proporzionalità/adeguatezza consente di imputare all’area degli arricchimenti ingiustificati quelle utilità apportate al patrimonio del convivente che superino tali limiti. La giurisprudenza illustra una casistica varia - che va dalla prestazione di attività di lavoro nella famiglia e nell’impresa dell’altro, alla realizzazione sul suolo della compagna di costruzioni diverse dalla casa di abitazione, alla messa a disposizione di redditi personali impiegati dall’altro per l’acquisto di immobili a sé intestati in via esclusiva - in cui l’apporto è stato ritenuto esorbitante rispetto al limite di proporzionalità adeguatezza, generando a favore dell’uno un l’arricchimento con correlativo impoverimento dell’altro tale da giustificare, in presenza degli altri requisiti richiesti, l’applicazione del rimedio residuale dell’art. 2041 (17). (12) Cass. 15 gennaio 1969, n. 60, in Foro it., 1969, I, 1512, Cass. 3 febbraio 1975, n. 389, in Foro it., 1975, I, 230. (13) Cass. 22 gennaio 2014, n. 1277, in Fam. dir., 2014, 888, con nota di Bortolu; Cass. 13 marzo 2003, n. 3713. (14) Balestra, Convivenza e situazioni di fatto, I rapporti patrimoniali, in Trattato di diritto di famiglia, diretto da Zatti, cit., 1132. (15) Venuti, I rapporti patrimoniali tra i conviventi, cit., 318 ss. (16) Questioni alle quali vengono date risposte non univoche: ad esempio, cfr. Trib. Palermo 3 settembre 1999, in Fam. dir., 2000, 284 con nota di Ferrando, Famiglia di fatto: gioielli e mobili antichi vanno restituiti alla fine della convivenza?, cui rinvio per ulteriori approfondimenti. E v. Cass. 28 novembre 1998, n. 11894, in Corr. giur., 1999, 54, con nota di V. Carbone, Terminata la convivenza vanno restituiti i regali. La cassazione “ripiomba” nel medioevo. (17) La Corte di cassazione ha esaminato un caso assai interessante. Nel corso di una convivenza durata 13 anni, un muratore di professione, utilizzando materiali propri durante il tempo libero, aveva realizzato sul terreno di proprietà esclusiva della propria convivente un edificio destinato ad abitazione comune ed un altro edificio di tre piani più accessori. La Corte di cassazione condivide il giudizio dei giudici di merito secondo cui se all’area dei doveri di tipo morale può essere ricondotta la realizzazione dell’abitazione destinata ad offrire alla famiglia una sistemazione dignitosa, diversamente andava inquadrata la realizzazione dell’altro edificio che aveva avuto come effetto “l’arricchimento esclusivo della convivente” divenuta proprietaria in virtù del principio dell’accessione di un fabbricato di tre piani. Di qui l’impossibilità di far capo all’adempimento di obbligazione naturale e la condanna della convivente, in applicazione dell’art. 936 al rimborso dei materiali e della mano d’opera (Cass. 13 marzo 2003, n. 3713, in Giur. it., 2004, 530, con nota di V. Di Gregorio). In un altro caso (Cass. 15 maggio 2009, n. 11330, in Corr. giur., 2010, 72, con nota di Ruvolo) l’arricchimento del convivente derivava dal fatto che la donna aveva prestato a suo vantaggio “esclusivo servizio” nel corso di tutta la convivenza ed inoltre aveva fornito con il proprio lavoro la provvista per l’acquisto di beni immobili a lui esclusivamente intestati. Anche in tal caso l’arricchimento è stato ritenuto privo di giusta causa in quanto “correlato ad un impoverimento non remunerato né conseguente ad un atto di liberalità e neppure all’adempimento di un’obbligazione naturale”. Né il “riferimento ad esigenze di tipo solidaristico” pare alla corte “sufficiente a prefigurare una ‘giusta causa’ dello spostamento patrimoniale, giacché ai fini dell’art. 2034 c.c., comma 1, occorre allegare e dimostrare non solo l’esistenza di un dovere morale e sociale ma anche che tale dovere sia stato spontaneamente adempiuto con una prestazione avente carattere di proporzionalità e adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso”. In questi casi si è voluto evitare il consolidamento di una situazione di esclusivo vantaggio a favore di uno dei conviventi con definitivo impoverimento dell’altro. Altra volta all’area degli arricchimenti ingiustificati sono sta- 724 i Contratti 7/2015 Argomenti I singoli contratti Tali sentenze meritano una sottolineatura in quanto esprimono il superamento delle obiezioni in passato rivolte all’applicazione del rimedio dell’arricchimento ingiustificato alle prestazioni rese tra conviventi nell’assunto che fosse ravvisabile una giusta causa dell’arricchimento nella volontà di colui che spontaneamente presta. È invece vero che vi sono attribuzioni le quali, se possono essere giustificate finché dura la convivenza, perdono giustificazione quando la convivenza viene meno e si determina il definitivo consolidamento del vantaggio economico a favore di uno, con impoverimento dell’altro (18). Il requisito della proporzionalità, d’altra parte, consente di gestire matrimonio e convivenza secondo canoni omogenei, dato che l’obbligo di contribuzione tra coniugi deve essere adempiuto in proporzione alle loro risorse economiche o alle possibilità di lavoro professionale o casalingo. Ed è interessante notare che il tema degli arricchimenti ingiustificati attraversa indifferentemente le coppie coniugate e non dato che, anche tra coniugi si tende ad ascrivere a tale area utilità di cui l’uno si sia avvantaggiato a scapito dell’altro oltre il limite di proporzionalità segnato dall’art. 143 per le reciproche contribuzioni (19). A questo orientamento ancora di recente la Cassazione ha inteso “dare continuità” (20), ribadendo che “eventuali contribuzioni di un convivente all’altro vanno intese … come adempimenti che la coscienza sociale ritiene doverosi nell’ambito di un consolidato rapporto affettivo che non può non implicare, pur senza la cogenza giuridica di cui all’art. 143 II comma, c.c., forme di collaborazione e, per quanto qui maggiormente interessa, di assistenza morale e materiale”. La giurisprudenza ha costantemente seguito l’indirizzo descritto, e tutt’ora respinge le pretese restitutorie in quanto dirette a recuperare attribuzioni che costituiscono adempimento di doveri morali e te ricondotte le prestazioni di lavoro nella famiglia (Cass. 22 marzo 2007, n. 6976, in DeJure) o nell’impresa dell’altro dato che “la convivenza more uxorio costituisce … titolo idoneo per fondare una presunzione di gratuità delle prestazioni di lavoro rese dalla convivente solo quando la convivenza preveda un’equa ed effettiva partecipazione agli incrementi patrimoniali della famiglia di fatto”. Al di fuori di tale ipotesi la prestazione di lavoro non si presume gratuita ed il conferimento di attività “si configura come un’attribuzione patrimoniale priva di ‘causa giuridica’” ed apprezzabile in via residuale sotto il profilo dell’ingiustificato arricchimento (Trib. Milano 5 ottobre 1988, in Lav. 80, 1989, 206). (18) Cfr. Busnelli, Sui criteri di determinazione della disciplina normativa della famiglia di fatto, in La famiglia di fatto, Atti del Convegno di Pontremoli, Pontremoli, 1975, 138 ss.; Busnelli - i Contratti 7/2015 sociali, sempre che sussista il rapporto di proporzionalità con le condizioni economiche e sociali del disponente: un indirizzo che è rimasto sostanzialmente invariato nel trascorrere del tempo, e nella mutata considerazione delle unioni non coniugali da parte della società e dello stesso diritto. Le unioni non coniugali nella trasformazione della realtà sociale e dei modelli normativi La qualificazione degli apporti come adempimento di obbligazioni naturali, dicevamo, costituisce una costante, pur nelle profonde trasformazioni che investono la realtà delle famiglie non coniugali e nella loro diversa considerazione da parte del diritto (21). Le statistiche ci dicono infatti che, mentre i matrimoni sono in fase recessiva, le unioni non coniugali sono sempre più numerose. È d’altra parte un dato di comune esperienza che le giovani coppie fanno non di rado precedere il matrimonio da una fase di convivenza. Molte di loro, poi, decidono di non contrarre affatto matrimonio, anche perché il matrimonio sembrerebbe penalizzante proprio dal punto di vista economico (pensiamo soltanto alle norme anti nepotismo che colpiscono i coniugi ma non i conviventi) (22). Per chi ha già vissuto l’esperienza di un matrimonio fallito, poi, e nelle coppie più anziane, la scelta di convivere evita di alterare gli equilibri familiari in essere, specie di tipo successorio. La scelta di convivere è una realtà ormai socialmente accettata, una alternativa rispetto al matrimonio. Anche lo sguardo del diritto su tali unioni è profondamente cambiato. Ed è risaputo che ciò si deve all’emergere di due linee di tendenza distinte ma convergenti nel delineare l’attuale quadro delle relazioni familiari (23). Da un lato si assiste ad un processo di degiuridificazione della famiglia coniuSantilli, La famiglia di fatto, in Commentario al diritto italiano della famiglia, diretto da Cian - Oppo - Trabucchi, VI, Padova, 1993, 757 ss.; Oberto, I regimi patrimoniali della famiglia di fatto, Milano, 1991, 127 ss. (19) V. Fusaro, La restituzione degli arricchimenti tra coniugi, in Nuova giur. civ. comm., 2010, II, 477. (20) Cass. 21 gennaio 2014, n. 1277, cit. (21) Saraceno, Coppie e famiglie. Non è questione di natura, Milano, 2012. (22) Al riguardo, v. Savorani, Due cuori e una capanna nel terzo millennio: fuga dal matrimonio e contratti di convivenza, in Pol. dir., 2014, 37 ss. (23) Roppo, Famiglia (Famiglia di fatto), in Enc. giur., XIV, Roma, 1989. 725 Argomenti I singoli contratti gale. Dall’altro ad uno di giuridificazione delle unioni non coniugali. Riguardo al primo profilo, si tratta di un processo che recenti interventi legislativi hanno accentuato. Con la riforma della filiazione lo status di figlio ha il suo fondamento nella generazione restando insensibile all’esistenza o meno del matrimonio tra i genitori. Ulteriori conferme ne offrono le recenti riforme della separazione e del divorzio, la riduzione dei tempi di attesa necessari per ottenere lo scioglimento definitivo del vincolo (c.d. “divorzio breve”, L. n. 55/2015), la possibilità di formalizzare la separazione e il divorzio senza bisogno di un passaggio giudiziale, essendo sufficiente la ricezione dell’accordo da parte dell’ufficiale di stato civile, eventualmente preceduta da negoziazione assistita (artt. 6, 12, L. n. 162/2014). È pur vero che anche dopo le recenti riforme il vincolo coniugale non può essere allentato o sciolto se non nel rispetto delle condizioni, dei tempi e delle forme previste dall’ordinamento, ma è anche vero che il controllo pubblico tende ad arretrare rispetto alle scelte ed agli accordi tra i coniugi. Il diritto non prefigura più un modello di famiglia incentrato sull’autorità del capo e caratterizzato da obblighi fortemente sanzionati dal diritto (24), ma apre rilevanti spazi all’autonomia dei coniugi (25). Da parte loro, le unioni non coniugali hanno ormai piena dignità giuridica. Senza voler ripercorrere un processo su cui altri relatori si sono intrattenuti, e per guardare solo ai giorni nostri, è noto che la giurisprudenza delle supreme magistrature interne ed europee è incline a valorizzarle come luogo in cui si realizza la vita familiare, si esprime la personalità individuale, si esercitano diritti fondamentali, e si adempiono doveri di solidarietà. Mutando il proprio precedente orientamento, la Corte europea di Strasburgo (26) ha ascritto la tutela delle unioni non coniugali nell’ambito del rispetto della vita familiare (non più della sola vita privata). L’indicazione che proviene dalla Corte Europea deve essere sottolineata in quanto smentisce quanti ritengono che possano essere qualificate come familiari solo le relazioni che hanno nel matrimonio il loro fondamento. Con un arresto che si discosta consapevolmente dai precedenti della Corte e che esprime una lettura evolutiva dell’art. 8 CEDU alla luce dei principi enunciati dalla Carta di Nizza - che significativamente tiene distinti il “diritto di sposarsi” da quello di “fondare una famiglia” (art. 9) - la Corte ritiene, infatti, che costituiscano famiglia anche le relazioni che si dispiegano nell’ambito delle unioni non coniugali. Secondo la Corte costituzionale, alle coppie di sesso eguale o diverso non importa, spetta “il diritto di vivere liberamente una condizione di coppia ottenendone ... il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri”, un riconoscimento che viene sì affidato alla discrezionalità del legislatore quanto a “tempi, modi e limiti”, ma che l’art. 2 Cost. rende costituzionalmente obbligato nella sua effettiva attuazione. Di più, “l’aspirazione a tale riconoscimento” - aggiunge la Corte - “necessariamente postula una disciplina di carattere generale”. Questa disciplina generale deve essere “finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia”, anche se non è detto che tale disciplina “possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione … al matrimonio” (27). Questo perché, come in altra occasione la stessa Corte aveva chiarito, la scelta di vivere senza matrimonio, almeno per la coppie di sesso diverso, costituisce una scelta di libertà, espressione di quella libertà matrimoniale che è libertà di sposarsi ma anche libertà di non sposarsi e quindi di non essere assoggettati al vincolo matrimoniale ed alle regole cogenti che gli sono proprie (28). Il che non significa, peraltro, non volere (o non potere) essere assoggettati a nessuna regola. La Corte di cassazione (29), a sua volta, ha precisato che le coppie non coniugali, anche dello stesso sesso, “possono adire i giudici comuni per far valere, in presenza ... di ‘specifiche situazioni’, il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata e, in tale sede, eventualmente sollevare le conferenti eccezioni di illegittimità costituzionale delle disposizioni ... applicabili nelle singole fattispecie”. L’una e l’altra magistratura indicano tra i compiti della giurisdizione quello di dare una risposta ai (24) V. Rodotà, Tecnologie e diritti, Bologna, 1995, 125 ss. (25) Rinvio al mio, Il matrimonio, in Trattato Cicu-Messineo, diretto da Schlesinger, II ed., 2015, 206 ss. (26) Corte EDU, Shalk and Kopf c. Austria 24 giugno 2010. (27) Corte cost. 15 aprile 2010, n. 138, in Fam. dir., 2010, 653 ss., con nota di Gattuso e in Foro it., 2010, I, 1367, con note di Dal Canto e Romboli. Nel senso che la famiglia di fatto costituisca formazione sociale ai sensi dell’art. 2 Cost., nume- rosi precedenti della stessa Corte: ad esempio, Corte cost. 13 maggio 1998, n. 166, in Nuova giur. civ. comm., 1998, I, 683, con nota di Ferrando. (28) Corte cost. n. 166/1998, cit. (29) Cass. 15 marzo 2012, n. 4184, in Nuova giur. civ. comm., 2012, 588, con nota di Ferrari - Fiorato; Cass. 9 febbraio 2015, n. 2400. 726 i Contratti 7/2015 Argomenti I singoli contratti problemi giuridici della convivenza con gli strumenti a propria disposizione. Ed è numerosa, senza che qui sia necessario richiamarla, la giurisprudenza che in diverse occasioni ha attribuito rilevanza giuridica alla convivenza (si pensi alla tutela del possesso, al risarcimento del danno da uccisione, alla rilevanza della convivenza nella determinazione e/o sospensione dell’assegno di divorzio a favore della beneficiaria e così via) (30). Lo stesso legislatore, d’altra parte, avverte sempre più di frequente - in occasione della disciplina dei congedi parentali (L. n. 53/2000, D.Lgs. n. 151/2001), dell’amministrazione di sostegno (L. n. 6/2004), della donazione di organi (L. n. 91/1999), della violenza in ambito domestico (L. n. 154/2001, artt. 342 bis, ter, c.c.), della procreazione medicalmente assistita (L. n. 40/2004), dell’assicurazione RCA (v. art. 129, comma 2, lett. b, L. n. 209/2005, codice delle assicurazioni), dell’affidamento condiviso (art. 4, L. n. 54/2006, artt. 337 bis ss. c.c.) - l’esigenza di una pari considerazione della condizione del coniuge e del convivente. Convivenze e matrimonio appaiono così come fenomeni sempre meno antitetici, come realtà familiari diverse ma entrambe meritevoli di tutela. In questo contesto, il problema della famiglia di fatto non si presenta al giudice nei termini di una rigida alternativa tra non tutela e non tutela, ma come problema di regolamentazione dei singoli rapporti che vedono coinvolti i conviventi tra di loro, riguardo ai figli o nei confronti dei terzi. Anche la descrizione del fenomeno in termini di famiglia “di fatto”, secondo una terminologia ancora diffusa, appare inadeguata a cogliere la sua attuale portata, essendo sempre più evidente che la convivenza, nella varietà delle forme in cui le unioni non coniugali possono esprimersi, costituisce non un semplice fatto, ma una realtà ormai giuridicizzata, in cui si esplicano diritti fondamentali e correlativi doveri di solidarietà (secondo la cifra dell’art. 2 Cost.) la cui modulazione è affidata, nella varietà delle esperienze concrete, alla libera scelta e all’accordo degli interessati. La scelta di convivere senza matrimonio, infatti, se è indice dell’intenzione di non essere assoggettati al vincolo matrimoniale ed alle norme per esso previste, non significa di per sé intenzione di sottrarsi a qualsiasi regolamentazione. In questa pro- spettiva, la stessa convivenza appare non come un mero fatto, ma come il risultato di una comune decisione, dalla quale prende avvio la vita comune. Ad una famiglia fondata sul matrimonio, si affianca, per così dire, una famiglia “fondata sul consenso” (31). La differenza si riscontra intanto 1) nel carattere privato dell’accordo, non solennizzato nelle forme istituzionali previste per le nozze; inoltre 2) nel fatto che mentre il consenso matrimoniale genera un vincolo dal quale non ci si può liberamente sottrarre se non nelle forme (oggi più leggere, ma pur sempre) prescritte dall’ordinamento, nella convivenza l’accordo non è un accordo iniziale che genera un vincolo, ma una volontà che sostiene l’unione in tutto il suo svolgimento, cosicché l’unione esiste fino a quando l’accordo la sorregge, e cessa di esistere quando l’accordo non la sostiene più. Una caratteristica comune ad altri consensi di natura personale, si pensi, a tacer d’altro, al consenso al trattamento medico, anch’esso revocabile a discrezione dell’interessato. Mentre il matrimonio genera diritti e doveri reciproci di fedeltà, assistenza e coabitazione, contribuzione nell’interesse della famiglia (art. 143 c.c.), tra i conviventi non si instaura alcun obbligo giuridicamente vincolante. Ciascuno è libero di interrompere la convivenza senza bisogno dell’intervento del giudice (o di altro pubblico funzionario), come accade invece nella separazione dei coniugi o nel divorzio. Tra i conviventi non sussiste alcuna presunzione di paternità, che ha la sua ragion d’essere nel vincolo coniugale, non si instaura un regime patrimoniale legale di comunione dei beni, non sussistono diritti successori. In questa più recente impostazione il diritto guarda dunque alla convivenza come ad una realtà di tipo familiare che ha la sua origine in una libera scelta, in un accordo della coppia. Questo ha evidenti ricadute anche sul tema di cui ci stiamo occupando, sugli obblighi di contribuzione, di mantenimento. Il fatto che in questo mutato contesto sociale e giuridico resti fermo l’orientamento giurisprudenziale descritto che sancisce l’irripetibilità degli apporti in quanto adempimento di obbligazione naturale, si spiega, a mio parere, con la sua attitudine a risolvere in modo semplice ed efficace la questione nella pratica più ricorrente, vale a dire quella di (30) Per una rassegna ed una discussione rinvio al mio Il nuovo diritto di famiglia, in Il nuovo diritto di famiglia, Trattato diretto da Ferrando, I. Matrimonio, separazione, divorzio, Bologna, 2007, 3 ss. specie, 27 ss. (31) Balestra, Convivenza e situazioni di fatto, I rapporti patrimoniali, in Trattato di diritto di famiglia, diretto da Zatti, cit., 1126. i Contratti 7/2015 727 Argomenti I singoli contratti paralizzare le pretese restitutorie avanzate alla fine della convivenza. Quando, invece, la domanda abbia ad oggetto pagamenti rimasti inadempiuti, o la pretesa di continuare ad utilizzare beni di cui fino a quel momento si è avuta la disponibilità, l’esistenza di doveri di natura morale o sociale non è sufficiente e bisogna attingere alla diversa area delle obbligazioni di natura legale o convenzionale. In realtà da tempo la dottrina sottolinea come il prisma dell’obbligazione naturale offra ormai una chiave di lettura inadeguata all’attuale realtà delle relazioni non coniugali. Ricorre in dottrina la considerazione che i doveri di coabitazione, fedeltà, assistenza, contribuzione, che costituiscono materia di obblighi reciproci tra coniugi, se spontaneamente osservati dai conviventi, sono indice di riconoscibilità (e quindi di prova) della convivenza paraconiugale. Più precisamente, si osserva che “la contribuzione, mediante l’elargizione di somme di denaro, più che atteggiarsi ad adempimento di un dovere morale deve essere riguardata come elemento costitutivo di una fattispecie lecita”. Nel senso che “le elargizioni effettuate con carattere di regolarità valgono, … assieme agli altri elementi, a fondare una famiglia di fatto. In questa prospettiva, la giusta causa dello spostamento patrimoniale va ravvisata non già nell’adempimento di un dovere morale, ma nel fatto che esso si pone come elemento costitutivo della fattispecie” (32). A mio parere questa osservazione acquista maggiore significato se si precisa che il fondamento della condotta dei partner risiede nel consenso, nell’accordo di seguire una certa linea di condotta. La decisione di vivere insieme ne porta con sé altre necessarie per l’organizzazione della vita comune. Alcune hanno carattere personale (si pensi alle decisioni inerenti alla sfera sessuale o alla procreazione) e quindi non sono suscettibili di essere dedotte in obbligazione (neppure attraverso la previsione di una penale, mentre è discussa la ammissibilità di una clausola premiale). Altre, invece, hanno carattere patrimoniale. Hanno carattere patrimoniale quelle relative all’organizzazione delle risorse necessarie per la vita comune, la messa a disposizione di beni, la misura ed il modo della reciproca contribuzione ai bisogni comuni ed a quelli di ciascuno. Si tratta di intese non dissimili da quegli “accordi di indirizzo” che l’art. 144 indica come strumento di gestione della vita comune da parte dei coniugi e che costituiscono strumento indispensabile di organizzazione qualsiasi comunità, la quale, anche la più semplice, ha bisogno di risorse economiche per funzionare. L’intento che muove i partner nell’avvio della vita comune è di natura squisitamente personale, ideale, attingendo alla sfera più intima degli affetti e dei sentimenti. Per contro, hanno natura patrimoniale le risorse che tale vita comune consentono di condurre e gli accordi che ne programmano l’utilizzo. (32) Balestra, op. ult. loc. cit. (33) Trib. Savona 7 marzo 2001, in Fam. dir., 2001, 529, con nota di Dogliotti: “è valido ed efficace il contratto di costituzione di usufrutto di immobile stipulato tra due conviventi more uxorio senza corrispettivo alcuno, ove esso trovi fondamento nella convivenza stessa e nell’assetto che i conviventi intendono dare ai loro rapporti”. Trib. Savona 29 giugno 2002, in Fam. dir., 2003, 596, con nota di Ferrando: “è valido il contratto con cui i conviventi more uxorio si impegnano a partecipare alle spese della famiglia di fatto in misura uguale. In base al canone ermeneutico della buona fede, improntato ad un principio di solidarietà contrattuale, esso va tuttavia interpretato in analogia a quanto dispone nei rapporti tra i coniugi l’art. 143 c.c., cosicché l’obbligo di contribuzione va determinato in relazione alle sostanze ed alla capacità di lavoro professionale e casalingo dei conviventi. Di conseguenza la convivente che abbia contribuito in misura maggiore, a causa delle difficoltà lavorative dell’altro, non può ripetere le maggiori somme destinate alla vita comune”. E v. anche Trib. Savona 24 giugno 2008, in Fam. dir., 2009, 385, con nota di Astiggiano. (34) Cass. 8 giugno 1993, n. 6381, in Nuova giur. civ. comm., 1994, I, 339, con nota di Bernardini. (35) Marella, Il diritto di famiglia tra status e contratto: il caso delle convivenze non fondate sul matrimonio, in Moscati - Zoppini (a cura di), I contratti di convivenza, Torino, 2002, 71 ss. Per un’ampia ricognizione, v. Oberto, I diritti dei conviventi. Realtà e prospettive in Italia e in Europa, Padova, 2012. Per un caso celebre, v. Corte Suprema della California, Marvin c. Marvin (1976). Al riguardo, v. Roppo, Sul trattamento giuridico delle coppie che convivono fuori del matrimonio. Uno sguardo alla 728 Contribuzione e accordi di convivenza In quanto a contenuto patrimoniale, tali accordi rientrano pienamente nell’area dei contratti. Ne dà atto la giurisprudenza nelle rare occasioni in cui ha avuto modo di affrontare la questione da questo angolo di visuale. Accordi anche impliciti sono stati riscontrati all’origine dell’uso dell’auto di proprietà dell’altro o dell’abitazione, nell’impegno a contribuire alle esigenze della vita familiare (33). La stessa Corte di cassazione ha ritenuto pienamente legittimo il comodato vita natural durante stipulato a favore della convivente per consentirle di poter disporre di adeguata abitazione (34). L’inquadramento di questi problemi nell’area dei contratti è più familiare al giurista di common law per il quale non è necessaria la stipula di un patto espresso: è sufficiente la configurabilità di un affidamento suscitato da un convivente nell’altro (35). i Contratti 7/2015 Argomenti I singoli contratti Anche il giurista tedesco - ci ricordava questa mattina Salvatore Patti - non è avvezzo a ragionare in termini di obbligazioni naturali e preferisce discorrere di “contratti di cooperazione”. Da noi si esita a parlare apertamente di accordo come fondamento della convivenza e di contratti come strumenti di regolazione dei rapporti patrimoniali tra conviventi, nonostante autorevole dottrina, già da tempo (36) avesse indicato nel contratto l’autentico fondamento degli obblighi a contenuto patrimoniale intercorrenti tra i conviventi: anche in assenza di un patto espresso, si potrebbe inferire l’esistenza di un contratto dal comportamento dei partners. Si tratta di una soluzione che sta incontrando consensi crescenti in dottrina (37). In senso contrario non vale osservare che alla base della convivenza vi sarebbe il rifiuto di qualsiasi effetto giuridico (38), in quanto una cosa è rifiutare gli effetti tipici del matrimonio, altra (non necessariamente correlata alla prima) è la rinuncia a qualsiasi tipo di regolamentazione dell’unione. Mediante il contratto di convivenza - si è osservato (39) - si intende disciplinare “la distribuzione del costo della convivenza tra le parti, il regime degli acquisti durante la convivenza o compiuti in precedenza, ed entro certi limiti la disciplina della rottura della convivenza”. Diverse sono le obiezioni che la dottrina ha dovuto superare per giungere ad affermare la piena ammissibilità di contratti di convivenza, a partire da quella ormai anacronistica che metteva in guardia contro il rischio della sua nullità per illiceità della causa, ove l’attribuzione potesse essere intesa come corrispettivo di prestazioni di natura sessuale, a quella più sottile che fa leva sull’impossibilità - giusto il disposto dell’art. 2034, comma 2 - di una “novazione” dell’obbligazione naturale in obbligazione civile (40). La dottrina ha avuto buon gioco nel sottolineare che il contratto possiede una sua causa autonoma che si fonda sulla reciprocità dei contributi e degli apporti di ciascuno (41). E la giurisprudenza in più occasioni ha sottolineato la meritevolezza degli interessi perseguiti dai partner con tali contratti (42). La dottrina talvolta suggerisce al pratico di evidenziare nella stesura del regolamento contrattuale il rapporto di corrispettività esistente tra le prestazioni dei partners (43). Va peraltro considerato che ove il contratto abbia ad oggetto la quantificazione degli apporti, la ripartizione tra i conviventi e l’individuazione delle modalità con cui ciascuno contribuisce (messa a disposizione di beni, apporti in denaro, prestazione diretta di lavoro, di cura, di assistenza, ecc.), solo una visione a mio parere superata dell’esperienza familiare può suggerire che tra gli apporti provenienti dall’uno e dall’altro sussista un vincolo di corrispettività. Nella prospettiva solidaristica che emerge dalla Costituzione e dalla complessiva disciplina dei fenomeni familiari, si deve piuttosto pensare che l’obbligo di contribuzione abbia la sua causa nel perseguimento di uno scopo comune: rendere possibile quello “stare insieme” che è l’essenza di ogni esperienza di tipo familiare. Si tratta dunque di contratti sorretti da una “causa familiare”, non diversamente da quanto si predica per gli accordi posti in essere in occasione o in vista della crisi del rapporto di coppia (tema al quale è dedicata la relazione di Giuseppe Amodio). In questa prospettiva si deve riconoscere piena legittimità ai contratti di convivenza destinati a regolamentare le modalità di contribuzione alla vita comune, i diritti alla fine della vita comune. California, in Dir. fam. pers., 1982, 1066; Oberto, I regimi patrimoniali della famiglia di fatto, cit., 216. (36) Falzea, La couple non marié (1981), ora in Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica III. Scritti d’occasione, Milano, 2010, 101 ss.; Id., Problemi attuali della famiglia di fatto, in Una legislazione per la famiglia di fatto, Napoli, 1988, 52. (37) Cfr. Palmeri, Il contenuto atipico dei negozi familiari, Milano, 2001, 66 ss.; Venuti, I rapporti patrimoniali, cit., 282 ss. (38) Del Prato, Patti di convivenza, in Familia, 2002, 987. (39) Franzoni, Le convenzioni patrimoniali tra conviventi more uxorio, in Il diritto di famiglia. Trattato Bonilini Cattaneo continuato da Bonilini, II ed., Torino 2007, 532 ss. (40) A partire da Nicolò, Esecuzione indiretta di obbligazioni naturali, in Foro it., 1939, I, 41 ss.: “se la causa novandi non è sufficiente … a creare sulla base di un’obbligazione naturale un’obbligazione civile, a maggiore ragione si deve ritenere che la nuova obbligazione costituita come strumento per adempiere la prima, non può mai essere un’obbligazione civile. Il negozio destinato a creare il nuovo obbligo sarebbe irrimediabilmente un negozio senza causa perché nessuna funzione prati- camente rilevabile, se si elimini quella di accertamento, potrebbe esercitare sul rapporto preesistente” (c. 41). (41) Già Oppo, Adempimento e liberalità, Milano, 1947, 352 ss., osservava che l’obbligazione naturale non viene in considerazione nella veste di rapporto da accertare o novare ma quale “interesse lecito alla produzione dell’effetto contrattuale”. In giurisprudenza, v. Trib. Bologna 7 agosto 2010, sulla quale v. il commento di Balestra, Contratto di convivenza, transazione e adempimento di obbligazione naturale, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2011, 921 ss.: “In definitiva anche alla luce della rilevanza assunta dagli interessi scaturenti dalla convivenza more uxorio sul piano costituzionale, non par dubbio sia possibile sganciare la tematica in questione da quella concernente le obbligazioni naturali”. (42) Nella giurisprudenza di merito, ad esempio, v. Trib. Savona 7 marzo 2001, in Fam. dir., 2001, 529, con nota di Dogliotti; Trib. Savona 20 giugno 2002, ivi, 2003, 596, con nota di Ferrando; Trib. Savona 24 giugno 2008, ivi, 2009, 385, con nota di Astiggiano. (43) V. Oberto, Convivenza (contratti di), in Contr. e impr., 1991, 377. i Contratti 7/2015 729 Argomenti I singoli contratti Si tratta di contratti che presentano elementi di specificità: intanto sono contratti programmatici, destinati a durare finché dura la convivenza: il che pone inevitabilmente il problema della gestione delle sopravvenienze (problema al quale è dedicata la relazione di Francesco Macario). In secondo luogo sono contratti in cui gli interessi economici sono strettamente intrecciati a quelli personali. Se questo non vale a mettere gli accordi fuori dell’area contrattuale, suggerisce tuttavia di tenerne conto sul piano rimediale ove risultino provate condotte che integrino un abuso della fiducia, della debolezza, della dipendenza del partner. L’impiego della clausola generale di buona fede contrattuale rende possibile un controllo sul contenuto dei patti in funzione di protezione del convivente debole, ogni volta in cui tali circostanze determinino un significativo squilibrio a suo danno. Di solito quando si parla di contratto di convivenza si fa riferimento ad un patto con cui i conviventi disciplinano in modo organico la molteplicità di interessi patrimoniali scaturenti dalla vita comune, ma non è infrequente il caso in cui si persegua uno specifico interesse mediante la stipula di un contratto tipico (ad es., di comodato, di vendita con riserva di usufrutto) o atipico, ma socialmente tipizzato, come il contratto di mantenimento, il contratto di assistenza (44), o altri ancora (45). Quanto alla forma del contratto non pare debbano sussistere vincoli ulteriori rispetto a quelli di ordine generale, cosicché la forma scritta, se può essere raccomandata per evidenti ragioni pratiche, non è richiesta a pena di nullità se non quando la natura o l’oggetto del contratto lo richiedano (art. 1350 c.c.). La prova dell’avvenuta conclusione del contratto, in assenza di un documento, può essere non agevole, ma questo non significa che non possa essere data altrimenti. Possiamo dunque concludere dicendo che il contratto espresso od anche soltanto tacito costituisce la fonte degli obblighi di contribuzione tra i conviventi. Al contratto formale si ricorre tuttavia di rado, anche per comprensibili ragioni di ordine psicologico che sconsigliano, nel momento in cui si intraprende la vita comune, di prevederne e disciplinarne possibili incidenti di percorso. Oltre al contratto non vi sono altre fonti da cui desumere diritti e doveri reciproci? Da tempo la dottrina ha dato a questa domanda risposta affermativa: il dovere di solidarietà che si esplica nell’ambito delle formazioni sociali, i principi di affidamento e buona fede (e i doveri di protezione che ne scaturiscono), sono le basi per la definizione di un nucleo minimo di regole per la convivenza alle quali si ritiene di poter attingere, tra l’altro, per assicurare forme di tutela alla cessazione della vita comune (46). (44) La pratica di cedere beni in cambio della promessa di assistenza - si e fatto notare - è antica. “Da questa matrice comune sono derivati sia i contratti di “rendita”, sia quelli detti di “assistenza” rivolti a garantire, i primi, il versamento periodico di una somma, i secondi, prestazioni materiali e morali”. “Il loro contenuto è variabile”. “La dottrina … ha invitato a tenere distinto il c.d. vitalizio alimentare dal contratto di mantenimento - laddove la controprestazione non sia circoscritta allo stretto necessario -, talora affiancando la terza tipologia del contratto di assistenza, nell’ipotesi in cui si aggiunga il sostegno morale. Nell’ambito della famiglia di fatto si tratta di costruirli imperniando il sinallagma non già sul trasferimento di un bene o di una somma di denaro, ma sulla reciprocità degli obblighi (Fusaro, Autonomia privata e mantenimento: i contratti di vitali- zio atipico, in Fam. dir., 2008, 305). (45) Sovente “il contratto di convivenza altro non è se non un contratto tipico che trova il proprio substrato causale nella convivenza, di modo che, per fare alcuni esempi, attraverso la costituzione di usufrutto, di una rendita vitalizia o di un comodato si soddisfano i molteplici interessi di natura patrimoniale che possono scaturire dalla relazione affettiva” (Balestra, La famiglia di fatto, in Il nuovo diritto di famiglia, II, cit., 1033 ss., specie 1077). (46) In questo senso più volte si è fatto riferimento al binomio “libertà e responsabilità”: v. Roppo, Il giudice nel conflitto coniugale, Bologna, 1980, 240 ss.; Busnelli - Santilli, La famiglia di fatto, cit., 797. 730 i Contratti 7/2015 Argomenti I singoli contratti Contratti di rete Rapporti tra imprese e contratto di rete di Magda Milella (*) Molteplici sono i vantaggi che possono derivare all’impresa dall’adesione ad un contratto di rete. Sotto il profilo specifico dell’approfittamento che, nel contesto dei rapporti contrattuali tra imprese, taluno dei contraenti possa perpetrare in danno degli altri partecipanti, l’adesione ad una rete consente di attenuare e ridurre fortemente i rischi di abusi e comportamenti opportunistici che contravverrebbero lo scopo tipico del contratto, pur restando sullo sfondo la cornice dei rimedi generali e speciali a disposizione dei soggetti eventualmente lesi. L’adesione ad una rete di imprese. I vantaggi Vinte le diffidenze iniziali, che hanno caratterizzato il primo periodo di introduzione della disciplina sul contratto di rete, oggi il modello contrattuale da esso offerto rappresenta un valido schema organizzativo cui le imprese, specialmente di piccole e medie dimensioni, di fatto ricorrono per la serie innumerevole di vantaggi che comporta (1). Il primo fra questi è rappresentato com’è noto dall’opportunità che ciascun aderente ha, pur conser- vando la propria autonomia e senza che sia necessario - sebbene ne sia prevista la facoltà - dar vita ad un nuovo soggetto giuridico, di competere su mercati sempre più vasti e che richiedono standard elevati sotto molteplici profili: tecnologico, innovativo, comunicativo, difficilmente conseguibili dall’impresa singola (2). Per queste imprese, infatti, la possibilità di competere su mercati di tali proporzioni passa necessariamente attraverso la condivisione di costi e conoscenze, consentendo loro di investire in progetti di ricerca utili alle rispettive attività (3) e di focalizza- (*) N.d.R.: il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di Valutazione. (1) Il numero complessivo dei contratti di rete stipulati e registrati alla data del 1° marzo 2015 è di 2.012, dei quali 238 hanno soggettività giuridica, per un totale di 10.099 imprese coinvolte, in Contratti di Rete, Infocamere, http://contrattidirete.registroimprese.it. A. Di Lizia, (Contratto di) Rete di imprese. Rassegna e clausole contrattuali, in Notariato, 2012, n. 3, 278 per il quale “Il legislatore ha voluto, in una congiuntura di profonda crisi economica, offrire agli imprenditori italiani uno strumento di rilancio capace di contemperare fra loro due esigenze apparentemente inconciliabili: la necessità di lavorare in sinergia e collaborazione con altri imprenditori, imposta dagli elevati standard qualitativi richiesti dal mercato e dall’elevato costo dell’innovazione tecnologica, da una parte, e lo spiccato individualismo, proprio degli operatori economici del nostro paese, dall’altra”; P. Di Marco - P. L. Cattò, Come costruire una rete tra imprese, opportunità, percorso evolutivo e business plan, Bologna, 2011; D. Palmieri, Introduzione, in Reti d’impresa: profili giuridici, finanziamento e rating, XVII, il quale pure rileva come “[…] le reti di impresa di nuova generazione si differenziano per una fondamentale caratteristica: partecipano a creare la più grande dimensione con legami stabili ma su aree parziali; salvaguardando, quindi, l’autonomia parziale dei singoli […] Trattasi, dunque, di una soluzione che cerca di coniugare la crescita dimensionale e l’autonomia dei singoli; di una soluzione intermedia tra libero mercato dei piccoli e rigida integrazione verticale di stile fordista. È quindi una soluzione sofisticata che non deve essere banalizzata pena la sua non significatività”; L. Goffi, Presentazione, in A. Zazzero (a cura di), Reti d’imprese e territorio, tra vincoli e nuove opportunità dopo la crisi, Bologna, 2010, 8. (2) P. Di Marco - P.L. Cattò, Come costruire una rete tra imprese, opportunità, percorso evolutivo e business plan, cit., Prefazione; E. Briganti, La nuova legge sui “contratti di rete” tra le imprese: osservazioni e spunti, in Notariato, 2010, n. 2, 191; A. Gentili, Una prospettiva analitica su reti di imprese e contratti di rete, in Obbligazioni e Contratti, 2010, n. 2, 87 ss.; L. Goffi, Presentazione, cit., 7-8; F. Romano, Contratto di rete e processo di modernizzazione dell’economia italiana, in Notariato, 2012, n. 1, 77 ss. (3) Ricordiamo che la L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (Legge di stabilità 2013), ha previsto una ulteriore misura agevolativa di carattere fiscale, stabilendo all’art. 1, comma 95, che: “a decorrere dall’anno 2013, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per la concessione di un credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo secondo criteri e modalità definiti di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, nonché per la riduzione del cuneo fiscale, finanziato mediante le risorse derivanti dalla progressiva riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di conto capitale iscritti in bilancio destinati ai tra- i Contratti 7/2015 731 Argomenti I singoli contratti Sotto il profilo dei rapporti che coinvolgono i soggetti aderenti ad un contratto di rete il primo ele- mento che emerge è l’intreccio degli interessi individuali dei singoli contraenti con l’interesse collettivo della rete. Tale tensione dialettica porta con sé una naturale esigenza di contemperamento, di modo che la causa del contratto possa realizzarsi pienamente senza eccessivo sacrificio di alcuni soltanto dei partecipanti. Anche quando la rete dà vita - per quanto raramente (come sopra rilevato) (6) - ad un nuovo soggetto giuridico, resta pur sempre allocata in una dimensione contrattuale e precipuamente, secondo alcuni, in quella del contratto plurilaterale con comunione di scopo (7). È chiaro pertanto che resti viva, per certi aspetti, la naturale competitività sottesa all’autonomia soggettiva e di attività dei singoli partecipanti, in particolare in relazione a quei settori delle rispettive attività che, non essendo stati condivisi, restano appannaggio esclusivo delle singole imprese. Tale naturale competitività può dar vita a condotte opportunistiche che si diversificano in relazione alle diverse configurazioni che il legislatore consente riguardo la struttura (reti verticali ed orizzontali), il modello di governance e, più in generale, il contenuto del contratto di rete (8). Ciò pone l’esigenza di identificare, analizzare e cercare di individuare gli strumenti più idonei a superare le interferenze che, in relazione alla realizzazione della causa ed alle diverse configurazioni del- sferimenti e ai contributi alle imprese”. A norma del comma 96 “il credito di imposta di cui al comma 95 è riservato alle imprese e alle reti di impresa che affidano attività di ricerca e sviluppo a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, ovvero che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo”, G.U. n. 302, 29 dicembre 2012. È inoltre da segnalare l’aumento della bancabilità per le imprese che aderiscono ad un contratto di rete, F. Cafaggi, Contractual Networks, Inter-firm cooperation and Economic growth, 2011, 47 ss.; ciò anche grazie a specifici accordi intercorrenti tra RetImpresa (Agenzia confederale di Confindustria, con il compito di diffondere e supportare la cultura delle reti) ed ABI volti a migliorare il rating delle singole imprese ed a ridurre il tasso di interesse dei fidi bancari. Sotto ulteriore profilo si ricorda l’introduzione della possibilità che le reti d’impresa partecipino a gare ed appalti pubblici, attraverso la novella del testo dell’art. 34, comma 1, lett. e bis e dell’art. 37, comma 15 bis del D.Lgs. n. 163/2006 (Cod. Appalti). (4) P. Di Marco - P.L. Cattò, Come costruire una rete tra imprese, cit., 18. (5) In questo caso la “subordinazione gerarchica […] non è necessaria; ed è possibile accrescere l’efficienza, mantenendo indipendenza, sulla base di una mera interdipendenza funzionale”, A. Gentili, Il contratto di rete dopo la l. n. 122 del 2010, in questa Rivista, 2011, 620; e prima in A. Gentili, Una prospettiva analitica su reti di imprese e contratti di rete, in Obbligazioni e Contratti, 2010, n. 2, 88; D. Palmieri, Introduzione, in Reti d’impresa: profili giuridici, finanziamento e rating, XVII; anche A. Zazzero, per il quale “organizzandosi in forma di rete le imprese possono ottenere i benefici dell’integrazione senza sostenere i costi della gerarchia”, in A. Zazzero (a cura di), Reti d’imprese e territorio, tra vincoli e nuove opportunità dopo la crisi, Bologna, 2010, 13; sulla inidoneità anche dei distretti a far fronte alle nuove esigenze del sistema produttivo globalizzato A. Giannola, Reti, distretti, filiere. Le problematiche fondamentali dello sviluppo italiano, in A. Zazzero (a cura di), Reti d’imprese e territorio, tra vincoli e nuove opportunità dopo la crisi, Bologna, 2010, 34; C. Altobelli - P. Carnazza, Nuove configurazioni distrettuali e reti d’impresa: le strategie per rafforzare la competitività, in A. Zazzero (a cura di), Reti d’imprese e territorio, tra vincoli e nuove opportunità dopo la crisi, Bologna, 2010, 77 ss.; sul progressivo superamento, per quanto concerne la struttura organizzativa dell’impresa nel nostro sistema economico, del modello gerarchico a favore di un modello più flessibile di organizzazione orizzontale A. Ricciardi, in Le reti di imprese, Vantaggi competitivi e pianificazione strategica, cit., 15. (6) F. Cafaggi - P. Iamiceli - G. D. Mosco, Il contratto di rete e le prime pratiche: linee di tendenza, modelli e prospettive di sviluppo, in questa Rivista, n. 8-9, 2013, 803. (7) Ciò, si ritiene, anche quando la rete sia organizzata sulla base di un collegamento fra più contratti bilaterali, in questo caso la comunione di scopo andrebbe rinvenuta “nell’unitarietà del risultato finale, ovvero nella riferibilità a tutti i componenti degli esiti - positivi o negativi - della rete”. Cfr. F. Bartolini, Il recesso nelle reti contrattuali, in P. Iamiceli (a cura di), Le reti di imprese e i contratti di rete, Torino, 2009, 340. (8) F. Cafaggi - P. Iamiceli - G. D. Mosco, op. cit., 808. re l’attenzione e le risorse sulle proprie competenze “distintive”, così da indirizzare in modo mirato gli investimenti, migliorando in definitiva qualità e gamma dell’offerta (4). Tutto questo è sinteticamente espresso dal legislatore il quale indica come scopo ultimo del contratto di rete quello di “accrescere individualmente e collettivamente la capacità innovativa e la competitività sul mercato”. Si tratta di un obiettivo non nuovo e che fino ad oggi si era realizzato attraverso forme giuridiche diverse, quali il consorzio, l’associazione temporanea di imprese, i rapporti contrattuali per fini organizzativi, le joint venture, i contratti di subfornitura e di franchising e, più in generale, attraverso forme organizzative implicanti spesso una qualche subordinazione gerarchica tra le imprese coinvolte. Tale subordinazione gerarchica sembra, invece, non trovare corrispondenza nei sistemi di governance tipici della rete di imprese. In tali contesti essa viene fortemente limitata, se non del tutto esclusa, con la conseguenza di limitare parimenti il rischio di eventuali comportamenti opportunistici (5). Disparità di poteri tra gli imprenditori nella rete: comportamenti opportunistici, investimenti specifici e specializzazione produttiva 732 i Contratti 7/2015 Argomenti I singoli contratti la rete, eventuali comportamenti opportunistici possono determinare. L’indagine (così come un eventuale accertamento giudiziale nel caso concreto) è poi resa ancor più complessa dalla circostanza per la quale il rischio di abusi varia, oltre che in base alla natura della rete, anche in base alle condizioni di mercato e al tipo stesso di mercato in cui la rete si trova ad operare (9). Passiamo pertanto ad individuare alcuni dei comportamenti opportunistici astrattamente ipotizzabili in un contesto reticolare. La dottrina economica ha, in prima battuta e su di un piano generale, posto in luce come nelle reti la dipendenza economica ed il rischio conseguente di un abuso che di essa si faccia sia significativamente più rilevante quando l’attività oggetto di condivisione sia quella principale della singola impresa considerata (attenga, vale a dire, al c.d. core business), affievolendosi, invece, nel caso in cui la collaborazione abbia ad oggetto attività secondarie ed accessorie. Più specificamente, nelle reti di tipo orizzontale, quelle reti cioè - le più diffuse - caratterizzate dal coinvolgimento di un certo numero di imprese che “operano al medesimo livello della catena” (10) e che impiegano la rete “per condividere metodi industriali per l’offerta integrata di prodotti o servizi complementari, per promuovere tale offerta, per svolgere attività di ricerca e sviluppo di interesse comune, condividere il portafoglio clienti o fornitori” (11) ed imperniate pertanto sul prevalente scambio di informazioni, rischi di questo tipo potrebbero per esempio concretarsi: a. nell’appropriazione di conoscenze strategiche di cui sia già in possesso una impresa e nello sfruttamento delle medesime al di fuori della rete, in concorrenza e a discapito della stessa; b. ovvero, nel fatto che le conoscenze strategiche, non ancora sviluppate nella fase iniziale della col- laborazione e scaturenti a seguito della decisione comune di investire risorse per sviluppare congiuntamente certe attività o progetti d’innovazione, siano sfruttate in un secondo momento solo da uno dei partner originari (12); c. così come potrebbe accadere che, a seguito dell’acquisizione di nuove conoscenze, non sia più pagante per l’impresa interessata permanere all’interno del network, con la conseguenza che essa deciderà di recedere dal contratto in contravvenzione agli impegni di lungo periodo originariamente assunti. Dunque, nelle reti caratterizzate in particolare dallo scambio di informazioni strategiche (tipico per esempio il settore dello sviluppo di nuove tecnologie) rischi elevati potranno derivare dal modo e dalla fase in cui avviene la condivisione dei progetti di innovazione, ove non ben regolamentati. Tale rischio risulta chiaramente più accentuato quando “si ricorre alle alleanze nella fase di creazione, per cui si è più esposti al pericolo che il/i partner si approprino dell’innovazione ed acquisiscano indebitamente maggiori vantaggi competitivi” (13). A parte l’aspetto dell’interscambio e della condivisione di conoscenza, sempre nelle reti caratterizzate da struttura orizzontale, rischi di abusi potrebbero essere connessi alla maggiore o minore omogeneità merceologica delle imprese aderenti (14). È chiaro, infatti, che, ove i partecipanti producano beni in gran parte omogenei, potrà risultare più facile per i clienti sostituire i prodotti dell’una con quelli dell’altra impresa (15), con la conseguenza che fra le condotte tipicamente sanzionabili e potenzialmente riscontrabili vi è quella della sottrazione sleale di clienti ovvero di personale ad una impresa partner. È inoltre da annoverarsi il rischio che non risulti equamente regolata la distribuzione dei profitti in relazione all’apporto di ciascun partecipante (16). (9) P. Di Marco - P.L. Cattò, Come costruire una rete tra imprese, opportunità, percorso evolutivo e business plan, cit., 18, ove si afferma che “l’eventualità di comportamenti opportunistici varia ampiamente con la natura della rete e dell’ambiente di mercato in cui essa si inserisce”. (10) F. Cafaggi - P. Iamiceli - G. D. Mosco, op. cit., 806. (11) F. Cafaggi - P. Iamiceli - G. D. Mosco, op. cit., ibidem. (12) In simile condotta si concreta il c.d. rischio di “spillover”, cfr. A. Ricciardi per il quale “in concreto, il partner può utilizzare la conoscenza acquisita nel corso di una relazione cooperativa per sostituirsi alla controparte in un momento successivo e proporsi sul mercato come suo principale competitor”, Le reti di imprese, Vantaggi competitivi e pianificazione strategica, cit., 173. (13) A. Ricciardi, Le reti di imprese, Vantaggi competitivi e pianificazione strategica, cit., 171, che auspica l’adozione di ac- cordi di tipo “equity” al fine di arginare questi comportamenti e prevenirli. (14) P. Di Marco - P.L. Cattò, Come costruire una rete tra imprese, opportunità, percorso evolutivo e business plan, cit., 18. (15) P. Di Marco - P.L. Cattò, Come costruire una rete tra imprese, opportunità, percorso evolutivo e business plan, cit., 18. (16) F. Cafaggi - P. Iamiceli - G. D. Mosco, op. cit., per i quali “Nel momento in cui la rete si caratterizza per una natura più strettamente commerciale, si pone un problema di ripartizione del ricavato e/o del margine di profitto generato dalle operazioni poste in essere in esecuzione del programma di rete”; F. Cafaggi, per il quale in caso di horizontal networks “issues concerning the remuneration of each participant and the relationship between the volume of the sales and the distribu- i Contratti 7/2015 733 Argomenti I singoli contratti Nelle reti caratterizzate invece dalla condivisione di fasi di attività (reti verticali) che si caratterizzano per lo svolgimento in comune di parte delle rispettive attività d’impresa (la tipica filiera), e che proprio per tale ragione solitamente presentano una divisione più marcata di ruoli e compiti, può presentarsi in particolare l’esigenza che, in esecuzione del programma di rete, alcuni attori concentrino e specializzino i propri investimenti al fine di curare specificamente la fase del processo loro affidata (17). Da ciò deriva che quello che, per un verso, rappresenta uno dei vantaggi principali del contratto di rete: razionalizzare e ridurre le spese ed i costi in modo tale da ottimizzare gli investimenti ed incrementare l’efficienza, presenti, per altro verso, un forte rischio intrinseco. Ove non ben regolamentata, infatti, la specializzazione produttiva espone inevitabilmente le imprese che ne sono oggetto al rischio di abusi, sino a comprometterne gravemente l’autonomia organizzativa e gestionale (18), con il rischio di far perdere loro, anche per il futuro, efficienza e rilevanza strategica. Risulta evidente pertanto come, in un contesto simile, giochi un ruolo essenziale una regolamentazione attenta, corretta ed equilibrata dei diritti ed obblighi derivanti dal contratto, che si concreti in un giusto riparto del rischio tra i partecipanti (19). Segue: Rete e abuso di dipendenza economica Ora, a fronte dei possibili abusi astrattamente ipotizzabili e, conseguentemente, dei rimedi esperibili, occorre in primo luogo richiamare l’opzione di fondo che vede contrapporsi in dottrina coloro i quali sollecitano l’emanazione di una specifica disciplina che si attagli al particolare fenomeno cui le reti danno vita, e coloro che sostengono, al contrario, l’idoneità del diritto esistente a fronteggiare situazioni di squilibrio che si manifestino in contesti reticolari. Nell’ambito di tale ultimo orientamento vi è in primo luogo da annoverare l’opinione di quella parte della dottrina che, ravvisando nel contratto di rete uno schema generale di massima entro cui inquadrare la regolamentazione dello svolgimento in comune di determinate attività, sostengono che tra le imprese aderenti ad una rete possano contestualmente intercorrere altri rapporti contrattuali, cui si rinvierebbe per la relativa disciplina di protezione (20). Questo appare sicuramente vero per le reti la cui organizzazione resti imperniata su una pluralità di contratti bilaterali, o per le reti bilaterali in senso stretto. Tuttavia, cominciando ad inquadrare la questione da una prospettiva più generale, occorre in primo luogo annoverare, nell’ambito del complesso degli strumenti messi a disposizione dal sistema, a parte la disciplina contenuta nel Codice ed il costante richiamo ai principi di correttezza e buona fede in executivis, la questione relativa alla possibile appli- tion of profit may arise. So if the distribution of profit is related to financial contribution, but one producer sells much more than the others, distributions of profits may affects incentives to partecipate”; analogamente in caso di vertical networks “conflicts of interests often arise where the supplier of intermediate goods, final assembler, distributor and retailer are connected. Conflicts may concern marketing strategies, safety and quality requirements, the allocation of profits and price policies”, Contractual Networks, Inter-firm cooperation and Economic growth, cit., 103-104. (17) Uno dei vantaggi maggiori che possono derivare alla singola impresa dalla partecipazione ad una rete viene proprio dall’affidamento ai partner di una certa fase del processo produttivo, di modo che a ciascuno sia consentito “specializzarsi” in quel dato ambito. Questo comporta una notevole riduzione dei diversi profili di costo ed al contempo determina a lungo andare, un vantaggio per l’intera rete. Dato per acquisito, infatti, che “Il successo di un’azienda si fonda su una o più competenze sviluppate in maniera superiore a quella dei concorrenti, in grado di differenziarla e che garantiscono un vantaggio competitivo su cui occorre investire […] quanto più il processo produttivo affidato ai partner è specialistico tanto maggiori saranno gli effetti delle economie di apprendimento in termini di riduzione di sprechi, difetti e tempi di lavorazione: il perfezionamento di certi meccanismi ottenuti dal partner specializzato difficilmente può essere raggiunto da un’azienda coinvolta nella gestione di numerose e diverse attività”, A. Ricciardi, Le reti di imprese, Vantaggi competitivi e pianificazione strategica, cit., 162-163; F. Bartolini, op. cit., 341. (18) A. Ricciardi, sottolinea come in tal caso “i propri risultati di gestione dipenderebbero in maniera rilevante dalle competenze e dalle performance gestionali delle altre imprese”, in Le reti di imprese, Vantaggi competitivi e pianificazione strategica, cit., 174. (19) A. Gentili, per il quale “l’efficienza e l’equità, per essere reali, non debbono prodursi a spese di altri”, siano essi partecipanti alla rete, ma anche creditori o acquirenti, Una prospettiva analitica su reti di imprese e contratti di rete, cit., ibidem; A. Ricciardi per il quale tra i rischi operativi da annoverare c’è appunto quello che si origini fra i partner una dipendenza eccessiva ovvero quello di subire comportamenti opportunistici, in Le reti di imprese, Vantaggi competitivi e pianificazione strategica, cit., 154; F. Cafaggi, il quale mette in rilievo come “networks are characterized by a collective interest that links all the parties, but often also by conflicting interests concerning risk-sharing, costs allocations or profit distribution”, Contractual Networks, Inter-firm cooperation and Economic growth, cit., 102. (20) M. Maltoni, Il contratto di rete. Prime considerazioni alla luce della novella di cui alla L. n. 122/2010, cit., 71; A. Gentili, Una prospettiva analitica su reti di imprese e contratto di rete, in Notariato, 2011, n. 1, 89. 734 i Contratti 7/2015 Argomenti I singoli contratti cazione dell’art. 9 della L. n. 192/1998 in tema di abuso di dipendenza economica. Accanto agli strumenti che sono immediatamente apprestati e diretti alla repressione degli abusi non possono, poi, non annoverarsi quelli, come per esempio il recesso, che si prestano a fungere da strumenti rimediali indiretti volti, in particolare nei contratti di durata (quelli che in questo contesto più direttamente interessano), anche a tutelare il contraente imprenditore debole. Prendendo le mosse dall’applicazione dell’art. 9 della L. n. 192 è da sottolineare il carattere di rimedio generale e transtipico che la prevalente dottrina e la stessa giurisprudenza di legittimità ritiene ormai di poter attribuire al divieto imposto dalla norma (21). Tra coloro i quali sostengono l’idoneità dell’art. 9 L. subfornitura, a fronteggiare fenomeni di abuso anche quando si avverino in contesti reticolari, vi è poi chi afferma l’idoneità della norma richiamata a prestare tutela non solo ai singoli nodi della rete, vale a dire ad imprese legate da rapporti contrattuali, ma finanche ad imprese che non siano legate da tale vincolo nei confronti di quella che ponga in essere l’abuso (22). D’altro canto, si avverte, l’invocazione e la susseguente emanazione di ulteriori norme specifiche foriere di nuovi obblighi a carico dei soggetti coinvolti, rischierebbe di ingessare il sistema, finendo probabilmente per dissuadere gli aspiranti dall’aderire ad un contratto di rete (23), che proprio per la sua versatilità organizzativa e di struttura risulta invece strumento appetibile. L’art. 9 vieta, come noto, l’abuso che l’impresa faccia della dipendenza economica in cui si venga a trovare nei suoi riguardi un’altra impresa che di essa sia cliente o fornitrice. In prima battuta è da rilevare come, da un lato, sia opinione generalmente condivisa quella per cui tale norma, vista la sua formulazione rivelante una “vocazione estensiva”, si presti ad una applicazione più ampia, non certamente limitata all’ambito del contratto nel contesto della cui disciplina si trova compresa - contratto che già di per sé si caratterizza comunque per una notevole eterogeneità tipologico/causale - ma sia estensibile, più in generale, a tutti i rapporti contrattuali tra imprese, in relazione ai quali l’elemento di similitudine è da rinvenire nell’alta specializzazione che la fase esecutiva comporta e nell’effettuazione di investimenti specifici non facilmente ammortizzabili nel breve periodo (24). Si tratta, inoltre, di una fattispecie eterogenea dal punto di vista delle condotte sanzionate e che non si limita a sanzionare contenuti contrattualmente squilibrati, quindi l’imposizione di clausole contrattuali eccessivamente gravose o discriminatorie, ma che si estende a comportamenti che si pongono al di fuori del contratto come, per esempio, il rifiuto di vendere e di comprare, l’interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto (25). In particolare, il “rifiuto di vendere e di comprare”, contemplato dal comma 2 dell’art. 9, andrebbe senz’altro inteso non in senso stretto, bensì come “rifiuto di intrattenere in generale rapporti commerciali”, con la conseguenza di ritenersi applicabile anche a soggetti non ancora legati da vincolo negoziale (26). Sembrerebbe prevalere pertanto la tesi positiva trattandosi di contratti stipulati tra imprenditori che si determinano a cooperare tra loro (27), ferma (21) L. Renna, L’abuso di dipendenza economica come fattispecie transtipica, in Contr. e impr., 2013, n. 2, 390 ss.; M. Libertini, La responsabilità per abuso di dipendenza economica, in Contr. e impr., 2013, n. 1, 6; cfr. per tutte Cass., SS.UU., 25 novembre 2011, n. 24906, in Giur. it., 2054; F. Bartolini, per la quale “occorre tenere presente come subfornitura non indichi un tipo contrattuale, ma alcuni tratti caratteristici delle prestazioni e delle parti di una serie aperta di contratti tipici (ad es. appalto e somministrazione): sicché la legge n. 192/1998, contiene una disciplina accessoria e integrativa rispetto a quella rilevante per il singolo tipo”, cit., 357. (22) M. R. Maugeri, Reti contrattuali e abuso di dipendenza economica, in Le reti di imprese e i contratti di rete, Torino, 2009, 320; A. Gentili, Una prospettiva analitica su reti di imprese e contratti di rete, in Obbligazioni e contratti, n. 2, 2010, 89. (23) M. R. Maugeri, op. cit., 313. (24) Parla di “acclarata vis espansiva del principio e del sistema rimediale desumibile dall’art. 9, L. 18 giugno 1998, n. 192” F. Longobucco, Abuso di dipendenza economica e reti di imprese, cit., 390. (25) U. Draetta - N. Parisi (a cura di), Clausole inique nei contratti stipulati tra imprese, Milano, 2002, 14 ss.; P. Fabbio, L’abuso di dipendenza economica, Milano, 2006, 260 ss.; G. Di Lorenzo, Abuso di dipendenza economica e contratto nullo, Padova, 2009, passim; R. Natoli, L’abuso di dipendenza economica, Il contratto e il mercato, Napoli 2004, 75 ss.; A.M. Azzaro (a cura di), Contratto e Mercato, Torino, 2004, 11 ss.; A.P. Scarso, Il contraente “debole”, Torino, 2006, 179 ss.; G. Colangelo, L’abuso di dipendenza economica tra disciplina della concorrenza e diritto dei contratti, Un’analisi economica e comparata, Torino, 2004, 51 ss.; F. Camilletti, Profili del problema dell’equilibrio contrattuale, Milano, 2004, 124 ss.; F. Volpe, La giustizia contrattuale tra autonomia e mercato, Milano, 2004, passim; R. Lanzillo, La proporzione fra le prestazioni contrattuali, Padova, 2003, 249 ss.; G. Sicchiero, Autonomia contrattuale e diritto privato europeo, Padova, 2005, 127 ss. (26) M. R. Maugeri, Reti contrattuali e abuso di dipendenza economica, cit., 321. (27) M. R. Maugeri, Reti contrattuali e abuso di dipendenza economica, cit., 312 ss., 316, per la quale “sembra, in altre parole, che l’attuale art. 9, legge n. 192/1998 sia in primo luogo idoneo ad attribuire rilevanza alla situazione di debolezza di una impresa nei confronti della rete, in secondo luogo, che lo stesso consenta di tener conto del corretto funzionamento del- i Contratti 7/2015 735 Argomenti I singoli contratti restando la necessaria presenza dei presupposti normativi richiesti per l’integrazione della fattispecie, vale a dire una situazione di dipendenza economica e l’abuso che di essa si faccia (28). Accanto a tale ultima avvertenza ve n’è da considerare un’altra non meno rilevante: costituendo la rete lo sfondo su cui si muovono le singole relazioni commerciali, è chiaro che l’abuso che sia astrattamente configurabile dovrebbe essere preso in considerazione, analizzato ed assumere rilievo “critico” in relazione alla particolare situazione in cui ci si trova ad operare. In altri termini, non tutte le condotte, che secondo le regole generali sarebbero rilevanti, darebbero luogo ad “approfittamento”, “dovendosi apprezzare le condotte di abuso in cornici operazionali che travalicano l’orizzonte del singolo atto” (29). Ne consegue che non sempre una certa clausola o un certo comportamento, pur in astratto lesivi, saranno reputati idonei ad integrare un abuso, bensì soltanto nel caso in cui essi deviino rispetto allo scopo del contratto ed anziché mirare a perseguire gli obiettivi strategici e a migliorare la funzionalità globale e l’organizzazione di rete, abbiano come unico scopo quello di far leva sulla dipendenza in cui si trovi taluna delle imprese coinvolte al fine di ottenere condizioni più vantaggiose, ovvero, soprattutto, di scaricare il rischio del contratto su uno o alcuni soltanto dei partecipanti (30). In sostanza, in ambito reticolare non sarà “possibile valutare il contratto senza considerare la rete” (31), dovendosi in ultima analisi interpretare le condotte abusive descritte dalla fattispecie tenendo in debito conto gli eventuali vantaggi complessivi derivanti all’impresa dall’appartenenza alla rete (32). Proprio quest’ultima considerazione ha costituito, peraltro, argomento anche per quella corrente di pensiero che, in direzione opposta rispetto a quanto fino ad ora riferito, ritiene che il rimedio di cui all’art. 9 L. subfornitura non si attagli al caso in cui lo squilibrio si manifesti nel contesto di una rete, dal momento che si tratterebbe, appunto, di un rimedio pensato e destinato ad operare in relazione ad un singolo rapporto negoziale (bi-laterale) nell’ambito del quale solo “potrebbe inserirsi il fenomeno dell’abuso” (33). la rete nel suo complesso e, in terzo e ultimo luogo, che sia idoneo a proteggere l’impresa debole nei confronti dell’impresa che abusa anche qualora non esista contratto che leghi la seconda alla prima”; F. Longobucco, op. cit., 399 ss.; F. Festi, La nuova legge sul contratto di rete, in Nuova giur. civ. comm., 2011, Parte Seconda, 548; F. Bartolini, op. cit., 356-358. (28) M. R. Maugeri, op. cit., 327. (29) F. Longobucco, Abuso di dipendenza economica e reti di imprese, cit., 392. Il quale prosegue rilevando come “In tale direzione si è opportunamente rilevato che l’art. 9, L. n. 192/1998 non deve operare se lo squilibrio tra le opposte situazioni soggettive, pur determinandosi nel regolamento del singolo contratto, non si realizza invece insieme agli altri rapporti con questo coordinati”; S. Troiano, Contratti tra imprese e tutela contro l’abuso nel Diritto Privato Europeo, Reti di imprese, diritti e mercati, Trento, 11-12 maggio 2012; A. Gentili, il quale evidenzia come “se poi nella rete si verificano altri squilibri e abusi, bisogna innanzitutto chiedersi se per il diritto siano veramente tali e rilevanti. Non va dimenticato che la rete è strumento di attività economica e che l’attività economica è indissolubilmente legata al rischio. Le leggi non tutelano gli stupidi dai loro calcoli economici sbagliati liberamente effettuati solo perché entrati in una rete”, Una prospettiva analitica su reti di imprese e contratto di rete, cit., 89; M. R. Maugeri, per la quale occorre tener conto della “gravosità della clausola”. Ciò nel senso che “nella valutazione dell’abuso si dovrà tener conto della concreta funzionalità della clausola all’organizzazione di rete. Ed infatti in tanto si ha abuso in quanto le clausole selezionate siano il frutto esclusivo della situazione di dipendenza nella quale versa un’impresa. Se, invece, la misura delle clausole è oggettivamente funzionale all’efficienza di un certo tipo di organizzazione, cosicché tanto se la controparte sia dipendente quanto se non lo sia non si potrà prescindere dall’inserire certi tipi di clausole nei contratti, allora non si potrà parlare di abuso”, cit., 327. (30) F. Longobucco, Abuso di dipendenza economica e reti di imprese, cit., 395; altro tipo di rischio è stato individuato nella circostanza per cui “le aziende che cedono processi produttivi per specializzarsi in altri rischiano anche di perdere il con- trollo su di una variabile (il processo esternalizzato) che in futuro potrebbe risultare critica per la competitività. Quando quel processo è interessato da continue innovazioni tecnologiche la perdita di know-how è difficilmente recuperabile e le aziende che hanno continuato la gestione di quei processi al loro interno sviluppando economie di apprendimento potrebbero trarne vantaggio in termini di competitività”, cfr. A. Ricciardi, Le reti di imprese, Vantaggi competitivi e pianificazione strategica, cit., 153, 167 ss. (31) F. Longobucco, Abuso di dipendenza economica e reti di imprese, cit., 392. (32) F. Longobucco, Abuso di dipendenza economica e reti di imprese, cit., 393, secondo l’A. questo implica la necessità di considerare l’abuso di dipendenza economica non più “attraverso la lente del contratto (di subfornitura, ovvero di altro contratto di impresa), bensì in un ottica metacontrattuale” che tiene conto delle condizioni del mercato di riferimento; F. Longobucco, Abuso di dipendenza economica e reti di imprese, ibidem, afferma che “muta in tal modo il contesto di analisi degli atti e comportamenti che vengono a realizzarsi da parte dei soggetti contraenti entro la rete. A doversi rinnovare è il giudizio di liceità e meritevolezza - insieme al connesso bilanciamento di interessi - non più riconducibile ad un fatto unitario (il contratto), bensì ad una fattispecie legale complessa (la rete), costruita nell’attività e caratterizzata da finalità certamente diverse rispetto al primo”. È dunque auspicata l’adozione di un approccio metacontrattuale che vista la forza espansiva della disciplina di cui all’art. 9 sembrerebbe potersi estendere anche nel caso in cui siano coinvolti soggetti terzi rispetto alla rete. (33) F. Longobucco, Abuso di dipendenza economica e reti di imprese, cit., 392; S. Troiano, Contratti tra imprese e tutela contro l’abuso nel Diritto Privato Europeo, cit., passim. per il quale, che nell’accertare situazioni di abuso negoziale, vi sia l’esigenza di considerare il contesto in cui l’attività di impresa si inserisce, trova conferma nella - al momento solo ipotizzata - possibilità di estendere la disciplina di protezione dettata per i contratti tra imprese alle ipotesi dei gruppi societari, coprendo tutti quei casi di comportamenti abusivi che risultano sfuggenti alle norme per essi specificamente dettate. Sotto questo 736 i Contratti 7/2015 Argomenti I singoli contratti La posizione da ultimo prospettata va a sua volta raffrontata con un terzo orientamento per il quale la questione dell’applicabilità o meno della disciplina in commento va risolta caso per caso, avendo riguardo alla particolare struttura della rete. Nel contesto di una tutela generale, vanno ancora ricordati quegli strumenti che il diritto generale dei contratti mette a disposizione dei contraenti e che si prestano ad essere adoperati in funzione deterrente o rimediale rispetto a condotte abusive. Il riferimento è in particolare al diritto di recesso che nel contesto della rete diviene strumento per tutelare, da un lato l’imprenditore debole, “negando efficacia al recesso della parte forte - dominante - quando non supportato da una giusta causa - interruzione arbitraria delle relazioni commerciali -” (34), dall’altro, risultando strumento idoneo a tutelare tutte le parti contrattuali, le quali potranno fondare sulla condotta abusiva altrui il legittimo esercizio del diritto di exit (35). La disciplina normativa del contratto lascia peraltro ampio margine di scelta agli imprenditori, i quali potranno scegliere di lasciare il diritto di recesso alle regole generali senza disciplinarlo specificamente, così come al contrario di disciplinarlo secondo criteri liberamente determinabili (36). Esso svolge pertanto la duplice funzione di stimolare l’adesione al contratto in considerazione della espressa previsione della possibilità di uscita dallo stesso senza eccessive complicazioni, conferendo però parimenti una certa stabilità al medesimo nel senso di impedire che possa essere esercitato al di fuori di ogni controllo, pregiudicando la stabilità della rete ed il perseguimento del programma comune. profilo è stato rilevato come vi sia un importante elemento di similitudine nel modo di operare delle due discipline di protezione, quella generale ex art. 2497 c.c., e quella speciale ex art. 9, L. n. 192/1998. Entrambe contemplano, infatti, nel loro meccanismo l’esigenza, nell’accertamento della violazione, di rapportarsi ad un elemento esterno rispetto al contratto e che si ricollega in entrambe le ipotesi alla necessità di affrontare la valutazione dell’esistenza e dell’entità dell’abuso in un’ottica “metacontrattuale”. A tale proposito ricordiamo che, in seno alla disciplina dei gruppi, all’art. 2497, comma 1, c.c. si prevede espressamente che “non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette”. La valutazione dei singoli atti obiettivamente dannosi andrà quindi contemperata e bilanciata con i vantaggi derivanti all’impresa dall’appartenenza al gruppo, idonei ad attenuare fino ad eliminare l’antigiuridicità dell’illecito. (34) F. Bartolini, Il recesso nelle reti contrattuali, Abuso di dipendenza economica e reti di imprese, cit., 357. (35) F. Bartolini, op. cit., ibidem. (36) Peraltro, nella maggior parte dei contratti di rete stipu- i Contratti 7/2015 Anche nel caso in cui il diritto di recesso non sia specificamente regolamentato ma resti assoggetto alle regole generali, come detto, esso troverà giustificazione solo in presenza di un giustificato motivo, oppure di modifica a maggioranza degli elementi essenziali del contratto, o di violazione del principio di correttezza nella formazione del contratto (37). In questa prospettiva il diritto di recesso rappresenta pertanto “uno strumento su cui fare leva per ridurre la conflittualità interna al rapporto e stimolare un contesto positivo di collaborazione” (38). Al quadro tracciato si aggiunge inoltre lo strumento risarcitorio. Così, per esempio, nei casi in cui la rete sia strutturata in senso gerarchico e soggetta a maggiori rischi di abusi, si ritiene prospettabile certamente un diritto al risarcimento del danno (39) che andrà tuttavia ancora una volta rapportato, come detto, al modello di rete di cui si tratta ed alle disposizioni che ne disciplinano il funzionamento. Segue: La causa del contratto e la cooperazione tra imprese Per quanto, dunque, astrattamente possibile che, anche nell’ambito di una rete, si ingenerino fenomeni di abuso, è parimenti innegabile che la rete, consentendo di governare interi segmenti di filiera, sia idonea a ridurre fortemente il rischio di conflittualità. A tale riguardo non si può fare a meno di considerare come, anzitutto su di un piano generale, la stessa idea del contratto di rete rimandi più che alla subordinazione ad una idea di coordinamento (40). La rete, per sua natura, si fonda appunto sul coordinamento e tende a favorire la cooperaziolati è dato riscontrare la scelta di regolamentare in qualche modo il diritto di exit, prevendo spesso l’assenza di necessità di giustificarne l’esercizio, e subordinandone piuttosto lo stesso in alcuni casi alla decorrenza di un termine minimo (c.d. periodo franco),L. Bebber, Doveri di collaborazione e libertà di uscita dalla rete: il recesso nei contratti di rete, in questa Rivista, n. 8-9, 2013, 827; F. Cafaggi - P. Iamiceli - G. D. Mosco, Il contratto di rete e le prime pratiche: linee di tendenza, modelli e prospettive di sviluppo, in questa Rivista, n. 8-9, 805. (37) L. Bebber, op. cit., 831. (38) L. Bebber, op. cit., 833. Diversamente la questione si pone per quanto riguarda non lo scioglimento unilaterale dal contratto, ma lo scioglimento della stessa rete. Data la natura di contratti di durata di mediolungo periodo in vista di una collaborazione strategica tra le parti, la maggior parte dei contratti di rete fino ad oggi stipulati prevedono la possibilità di scioglimento solo con l’unanimità dei consensi pur spettando l’iniziativa a ciascuno dei partecipanti, F. Cafaggi - P. Iamiceli - G. D. Mosco, op. cit., 813. (39) F. Longobucco, Abuso di dipendenza economica e reti di imprese, cit., 393; M. R. Maugeri, op. cit., ibidem. (40) A. Gentili, Il contratto di rete dopo la l. n. 122 del 2010, 737 Argomenti I singoli contratti ne (41), il ché quanto meno attenua la possibilità che si ingenerino i presupposti tipici di una situazione di dipendenza della quale taluno possa approfittare (42) (situazioni che saranno, invece, più facilmente riscontrabili, ove sia configurabile un rapporto di subordinazione, ovvero, un rapporto contrattuale bilaterale comunque caratterizzato da dipendenza economica). Coordinamento e cooperazione sono a loro volta strettamente connessi ad un corretto scambio di informazioni, finalizzato non solo a gestire l’attività contingente ma anche a verificare periodicamente il perseguimento o meno dello scopo comune. Sotto questo profilo non è un caso la previsione normativa comportante l’obbligo di determinare e definire espressamente criteri ben precisi ed espliciti (per quanto liberamente determinabili) di verifica del perseguimento degli obiettivi prefissati di modo che sia attuabile - ed auspicabilmente attuata - una periodica verifica dei risultati conseguiti (43). Ancora, (sebbene ciò non formi oggetto di previsione normativa, ma si configuri semmai come regola di buonsenso nella prospettiva dell’agire comune di rete), si ritiene che tali risultati una volta verificati andranno anche immediatamente comunicati ai partecipanti. Essenziale risulta, infatti, “mantenere elevata la tensione verso i risultati ed intensa la motivazione a partecipare all’organizzazione della rete […] in modo da aumentare la consapevolezza di ‘lavorare per il gruppo’” (44). È stato, tra l’altro, a tal proposito evidenziato come in questi casi lo scambio di informazioni avvenga in prevalenza in una fase successiva alla conclusione del contratto, con la conseguenza di risultarne rafforzata la vincolatività e ridotta, (in misura maggiore rispetto ad altri strumenti negoziali), l’alea derivante da possibili abusi di uno o più contraenti nei confronti degli altri, assicurando dunque un livello maggiore di protezione degli investimenti specifici e delle risorse critiche rispetto a quanto accadrebbe se lo scambio di informazioni avvenisse nella fase precedente la conclusione del contratto. Tanto più essenziali saranno questi fattori, coordinamento e cooperazione, quanto più il contratto debba tendere effettivamente a realizzare un incremento della capacità innovativa e della competitività sul mercato per tutti i partecipanti e/o gli aderenti (45). Peraltro, riguardo il fatto se l’elemento caratterizzante lo scopo del contratto, appunto, “accrescere la capacità innovativa e la competitività sul mercato”, debba o meno ritenersi ricompreso nella sua causa ai fini del giudizio sulla validità o meno dello stesso, vi è chi rileva che esso non vi rientrerebbe, “mancando criteri obiettivi immediatamente misuratori di tali entità” e non essendo possibile ipotizzare “una valutazione delle stesse a priori, cioè prima che l’attività comune si sia realizzata” (46). Secondo tale ultima posizione, pertanto, “il giudizio sulla causa del contratto di rete si dovrà risolvere sul piano della verifica di un livello minimo di razionalità dell’affare” (47). Alla luce di quanto sopra riferito emerge il ruolo centrale che viene ad assumere il momento di redazione del contratto e di formalizzazione delle sue clausole, in particolare di quelle relative agli elementi principali, quali gli obiettivi, i diritti e gli obblighi dei partecipanti, le regole di ingresso e uscita dalla rete, l’attribuzione dei poteri (48). Sarà cit., 619. (41) A. Giannola, Reti, distretti, filiere. Le problematiche fondamentali dello sviluppo italiano, cit., 25. (42) M. Maltoni, per il quale “è evidente la volontà di evitare che la rete divenga lo strumento di prevaricazione del più forte sul più debole, di evitare che l’istinto competitivo e non collaborativo degli imprenditori prenda il sopravvento”, Il contratto di rete. Prime considerazioni alla luce della novella di cui alla L. n. 122/2010, in Notariato, 2011, n. 1, 66. (43) M. Maltoni, Il contratto di rete. Prime considerazioni alla luce della novella di cui alla L. n. 122/2010, cit., ibidem. (44) A. Ricciardi, Le reti di imprese, Vantaggi competitivi e pianificazione strategica, cit., 177. (45) “Se l’obiettivo finale delle parti è rappresentato dall’accrescimento della propria capacità innovativa e della propria competitività” questo “passa anche attraverso l’accrescimento della capacità innovativa e della competitività conseguita nel suo insieme dal gruppo di imprenditori aderenti alla rete” il che dovrebbe fare sì che l’interesse collettivo sia tendenzialmente anteposto a quello di pochi, cfr. G. Palmieri, Profili generali del Contratto di Rete, in Reti d’impresa: profili giuridici, finanziamento e rating, cit., 4. (46) C. Scognamiglio, Dal collegamento negoziale alla causa di coordinamento, in Le reti di imprese e i contratti di rete, cit., 73 ss. (47) C. Scognamiglio, op. cit., 75, “In altre parole, ed esemplificando, solo il contratto di rete che prefiguri un programma di attività fin da principio irrealizzabile (obiettivi strategici totalmente al di fuori di quelli ragionevolmente perseguibili dalle parti, anche, in ipotesi, alla luce dell’inadeguatezza del fondo comune; attività comuni, poste a base della rete, al contrario radicalmente estranee a quelle espletate, ed espletabili, dai contraenti) potrà incappare in un giudizio di invalidità per radicale carenza del requisito della causa”. (48) V. Pescatore, Forme di controllo, rapporti tra imprenditori e ordine pubblico economico, in Obbligazioni e Contratti, 2012, n. 3, 167, che con riferimento alla materia più generale dei contratti tra imprenditori sotto il profilo della natura e dell’estensione del controllo che l’ordinamento giuridico esercita su essi, afferma come una prima ed embrionale forma di controllo sia appunto quella che gli stessi imprenditori esercitano attraverso il materiale componimento del regolamento negoziale “nell’esercizio dell’autodisciplina”. 738 i Contratti 7/2015 Argomenti I singoli contratti proprio in questo momento, infatti, che potranno emergere situazioni di potenziale dipendenza economica (49). Parimenti essenziale sarà predisporre adeguati meccanismi di controllo, e prevedere nel contesto dello schema negoziale sanzioni legali tese a scongiurare il rischio di comportamenti opportu- nistici; queste ultime dovranno essere probabilmente più pesanti in quelle reti che, essendo connotate da un basso livello di formalizzazione, fondano il proprio funzionamento essenzialmente su comportamenti condivisi e regole informali. (49) “It is a classical case of where equity may influence efficiency and contractual design should respond to these problems”. A fronte di situazioni simili viene prospettato come “Interest alignment may frequently be pursued by introducing contractual clauses forcing parties to pass on benefits or share costs that would otherwise be borne by just one partecipant”, cfr., F. Cafaggi, Contractual Networks, Inter-firm cooperation and Economic growth, cit., 103; P. Di Marco - P.L. Cattò, Come costruire una rete tra imprese, opportunità, percorso evolutivo e business plan, cit., 19, così come particolare attenzione si dovrà prestare “quando i contributi alla rete e i benefici che essa produce non sono immediatamente traducibili in diritti di proprietà”. i Contratti 7/2015 739 Contratti e Unione Europea Sintesi Osservatorio comunitario a cura di Pietro Michea De Berti Jacchia Franchini Forlani - Bruxelles Competenza giurisdizionale LA CORTE DI GIUSTIZIA DESIGNA IL GIUDICE COMPETENTE NELL’AMBITO DI UN’AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO ANTITRUST Corte di Giustizia UE, 21 maggio 2015, causa C-352/13, Cartel Damage Claims (CDC) Hydrogen Peroxide SA/Akzo Nobel NV e altri (Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale) In data 21 maggio 2015, la Corte di Giustizia UE si è pronunciata, nella causa C-352/13, Cartel Damage Claims (CDC) Hydrogene Peroxide SA/Akzo Nobel e altri, sull’interpretazione degli artt. 5, punto 3, 6, punto 1, e 23 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1) (d’ora in poi il “regolamento 44/2001” oppure il “regolamento”). La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Cartel Damage Claims (CDC) Hydrogen Peroxide SA (in prosieguo la “CDC”), società di diritto belga con sede a Bruxelles (Belgio), e, dall’altro, la Akzo Nobel NV, la Solvay SA/NV, la Kemira Oyj e la FMC Foret SA (congiuntamente considerate le “convenute nel procedimento principale”), in merito all’azione risarcitoria proposta dalla prima nei confronti di sei imprese fornitrici di perossido di idrogeno e perborato di sodio, tra le quali le convenute nel procedimento principale e la società Evonik Degussa. La legittimazione della CDC ad agire dinanzi al Landgericht Dortmund (Germania) (a seguire il “giudice del rinvio”) ha trovato il suo fondamento nei crediti risarcitori che le sono stati ceduti direttamente o indirettamente da diverse imprese operanti nel settore del trattamento della cellulosa e della carta per i danni asseritamente subiti da questi ultimi a causa di un’intesa, in violazione delle norme dell’Unione europea (di seguito “UE”) in materia di diritto della concorrenza, a cui hanno partecipato le convenute nel procedimento principale e la società Evonik Degussa (2). Nel corso del procedimento principale la CDC ha rinunciato all’azione nei confronti dell’Evonik Degussa, l’unica delle società convenute ad avere la propria sede nella Repubblica federale di Germania e in ragione di cui l’azione risarcitoria è stata incardinata presso il giudice del rinvio, a seguito della conclusione di un accordo transattivo con la medesima. Successivamente le convenute nel procedimento principale hanno chiamato in causa l’Evonik Degussa, oltreché sollevato un’eccezione di incompetenza del giudice del rinvio, in forza di diverse clausole attributive di competenza presenti in alcuni contratti di vendita sottoscritti con le imprese asseritamente vittime dell’intesa. In tale contesto, il giudice del rinvio, alla luce di una serie di considerazioni (3), ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia tre questioni pregiudiziali. Con la prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio ha chiesto se l’art. 6, punto 1 (4), del Reg. 44/2001, debba essere interpretato nel senso che la norma di concentrazione delle competenze in caso di pluralità di convenuti stabilita da tale disposizione possa applicarsi riguardo ad un’azione volta alla condanna in solido al risarcimento del danno e, nell’ambito di tale azione, alla produzione di informazioni, nei confronti di imprese che hanno partecipato in maniera diversa, sul piano geografico e temporale, a un’infrazione unica e continuata al divieto di intese previsto dal diritto dell’UE accertata da una decisione del(1) Re. (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, GU L 12 del 16 gennaio 2001. (2) Con la decisione 2006/903/CE del 3 maggio 2006, la Commissione europea ha accertato che “... per quanto riguarda il perossido di idrogeno e il perborato di sodio, le convenute nel procedimento principale e altre imprese hanno preso parte a un’infrazione unica e continuata e violato così il divieto di intese di cui all’articolo 81 CE e all’articolo 53 dell’Accordo SEE. Tale decisione indicava che l’infrazione aveva avuto inizio, al più tardi, il 31 gennaio 1994 per terminare non prima del 31 dicembre 2000. Sempre secondo detta decisione, l’infrazione è consistita prevalentemente nello scambio tra concorrenti di informazioni importanti e riservate concernenti il mercato e/o le imprese, nella limitazione e/o controllo della produzione, nell’assegnazione di quote di mercato e di clienti e nella fissazione e monitoraggio dei prezzi nell’ambito di riunioni e di conversazioni telefoniche multilaterali e/o bilaterali che avevano avuto luogo più o meno regolarmente essenzialmente in Belgio, in Germania e in Francia ...” (si veda il punto 10 della sentenza). (3) Nello specifico il giudice del rinvio ha ritenuto “... di poter essere internazionalmente competente esclusivamente in forza delle disposizioni degli articoli 5, punto 3, e 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001. Se le condizioni di una siffatta competenza fossero soddisfatte, la CDC sarebbe libera di citare le convenute nel procedimento principale dinanzi a uno dei giudici competenti in forza di dette disposizioni, a meno che la competenza di tali giudici non sia validamente esclusa per effetto dell’articolo 23 di detto regolamento o di una clausola compromissoria ...” (si veda il punto 13 della sentenza). (4) L’art. 6, punto 1, del Reg. 44/2001, prevede che la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro “... può inoltre essere convenuta: 1) in caso di pluralità di convenuti, dinanzi al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili ...”. 740 i Contratti 7/2015 Contratti e Unione Europea Sintesi la Commissione, e ciò anche nel caso in cui l’attore abbia rinunciato all’esercizio dell’azione nei confronti dell’unico dei convenuti che sia domiciliato nello Stato membro ove ha sede il giudice adito, cioè l’Evonik Degussa. Con la seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio ha domandato alla Corte di Giustizia se l’art. 5, punto 3 (5), del Reg. 44/2001, debba essere interpretato nel senso che, quando nei confronti di convenuti domiciliati in Stati membri diversi viene proposta un’azione volta al risarcimento del danno, a motivo di un’infrazione unica e continuata dell’art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (d’ora in poi “TFUE”) e dell’art. 53 dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (a seguire “Accordo SEE”) accertata dalla Commissione, alla quale essi hanno partecipato in vari Stati membri in date e luoghi diversi, l’evento dannoso possa ritenersi avvenuto, in riferimento a ciascun convenuto e per l’insieme dei danni fatti valere, negli Stati membri nei quali sono stati conclusi ed attuati accordi collusivi. La terza questione pregiudiziale è diretta a chiarire se l’art. 23, par. 1 (6), del Reg. 44/2001 e il principio di effettiva attuazione del divieto di intese nel diritto dell’UE debbano essere interpretati nel senso che essi consentono, nel caso di azioni di risarcimento a motivo di un’infrazione dell’art. 101 TFUE e dell’art. 53 dell’Accordo SEE, di tener conto delle clausole attributive di competenza contenute in contratti di fornitura qualora ciò abbia per effetto di derogare alle norme sulla competenza internazionale previste agli art. 5, punto 3, e/o 6, punto 1, di detto regolamento. Nel rispondere alla prima questione pregiudiziale, la Corte di Giustizia ha preliminarmente ricordato che l’art. 6, punto 1, deve essere interpretato in modo autonomo, alla luce dell’impianto sistematico e delle finalità del Reg. 44/2001 (7), ed inoltre, in quanto norma speciale che deroga alla regola di competenza generale del foro del domicilio del convenuto, restrittivamente, nel senso che non è consentita un’interpretazione che vada oltre le ipotesi esplicitamente previste dallo stesso (8). Dunque, una corretta applicazione dell’art. 6, punto 1, del regolamento (9), richiede di verificare se, in presenza di più domande presentate da un solo attore contro più convenuti, sussista un vincolo di connessione tale da rendere opportuna una decisione unica al fine di evitare pronunce incompatibili qualora le stesse fossero trattate separatamente (10) (i.e. la condizione relativa al rischio di decisioni incompatibili). A tal proposito, affinché si possa parlare di incompatibilità tra decisioni, è necessario che la divergenza nella soluzione della controversia si collochi nel contesto di una stessa fattispecie di fatto e di diritto (11) (i.e. la condizione relativa all’esistenza di una stessa fattispecie di fatto e di diritto). Nell’ambito di tali parametri, la Corte di Giustizia ha constatato che le due condizioni per l’applicazione dell’art. 6, punto 1, sussistono in una fattispecie come quella di cui al procedimento principale, in quanto l’intesa sanzionata dalla Commissione con la decisione 2006/903/CE, sulla quale si fondano le richieste di risarcimento del danno, rappresentava un’infrazione unica e continuata all’art. 101 TFUE e all’art. 53 dell’Accordo SEE. Inoltre, a causa della divergenza tra le varie legislazioni nazionali in merito alle condizioni per l’accertamento della responsabilità civile dei partecipanti ad un’intesa illecita, sussiste il rischio di decisioni tra di loro incompatibili qualora siano proposte azioni da un’asserita vittima dell’intesa dinanzi ai giudici di diversi Stati membri. In aggiunta, secondo la Corte di Giustizia, non osta all’applicazione dell’art. 6, punto 1, del regolamento, la circostanza che il giudice adito possa essere chiamato, in forza delle proprie norme di diritto internazionale privato, ad applicare leggi diverse alle azioni di risarcimento del danno proposte dal CDC, poiché i partecipanti all’intesa erano consapevoli del rischio di poter essere citati in giudizio nello Stato membro in cui almeno uno di essi ha il proprio domicilio. Nel medesimo contesto, la Corte di Giustizia, alla luce della propria costante giurisprudenza (12), ha rilevato che la rinuncia all’azione da parte della CDC nei confronti dell’Evonik Degussa, l’unico dei convenuti domiciliato nell’ambito di competenza territoriale del giudice adito, non incide (5) Ai sensi dell’art. 5, punto 3, del Reg. 44/2001, la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro “... in materia di illeciti civili dolosi o colposi, dinanzi al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire ...”. (6) L’art. 23 del .Reg. 44/2001, al suo paragrafo 1, dispone quanto segue: “... Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato membro, abbiano attribuito la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a questo giudice o ai giudici di questo Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa: a) per iscritto o oralmente con conferma scritta, o b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro, o c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato ...”. (7) Corte di Giustizia UE 13 luglio 2006, causa C-103/05, Reisch Montage, punto 29. (8) Corte di Giustizia UE 1 dicembre 2011, causa C-145/10, Painer, punto 74. (9) Si veda Corte di Giustizia UE, Painer, cit., punto 77, laddove la Corte di Giustizia ha riconosciuto che “... [p]er quanto riguarda il suo scopo, la norma sulla competenza di cui all’art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, da un lato, conformemente ai ‘considerando’ 12 e 15 di tale regolamento, risponde all’intento di agevolare la buona amministrazione della giustizia, ridurre al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse decisioni tra loro incompatibili ...”. (10) Corte di Giustizia UE 11 ottobre 2007, causa C-98/06, Freeport, punto 39. (11) Corte di Giustizia UE, Painer, cit., punto 79. (12) Si veda Corte di Giustizia UE, Painer, cit., punto 78 e Corte di Giustizia UE, Freeport, cit., punto 54. Nella prima pronuncia, la Corte di Giustizia ha dichiarato che la norma sulla competenza di cui all’art. 6, punto 1, del Reg. 44/2001 “... non può, tuttavia, essere applicata in modo che consenta al ricorrente di citare in giudizio più convenuti al solo scopo di sottrarre uno di questi convenuti alla competenza dei giudici dello Stato in cui risiede ...”. Nella seconda sentenza, la Corte di Giustizia ha statuito che “... l’art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 si applica qualora le domande promosse nei confronti di più convenuti siano connesse al momento del loro esperimento, vale a dire qualora sussista un interesse ad un’istruttoria e ad una pronuncia uniche per evitare il rischio di soluzioni eventualmente incompatibili se le cause fossero decise separatamente, senza che sia inoltre necessario i Contratti 7/2015 741 Contratti e Unione Europea Sintesi sulla competenza di quest’ultimo a pronunciarsi sulle richieste di risarcimento del danno proposte contro gli altri convenuti, tranne se tale giudice non rilevi la sussistenza di indizi concludenti idonei a dimostrare l’esistenza di una collusione tra le parti per creare o mantenere artificiosamente le condizioni di applicazione di tale disposizione al momento della proposizione della domanda (13). Al fine di rispondere alla seconda questione pregiudiziale, la Corte di Giustizia, sulla base delle circostanze di cui al procedimento principale, ha individuato gli elementi di collegamento che, ai sensi dell’art. 5, punto 3, del regolamento, possono radicare la competenza giurisdizionale presso il giudice del luogo in cui il danno si è concretizzato oppure presso il giudice del luogo dell’evento causale che è all’origine di tale danno (14). A tal proposito la Corte di Giustizia ha chiarito che la determinazione del giudice competente, e quindi la localizzazione dell’evento dannoso per ciascun credito risarcitorio, non può essere influenzata dalla circostanza che ognuno di questi crediti sia stato oggetto di raggruppamento in capo alla CDC, a seguito di cessione da parte di più imprese asseritamente vittime del cartello in oggetto (15). Per quanto concerne il luogo dell’evento causale, la Corte di Giustizia ha chiarito che, non essendo possibile individuare un luogo unico dove l’intesa restrittiva sia stata conclusa in quanto costituita da una serie di accordi collusivi adottati in occasione di varie riunioni svolte in diversi Stati membri dell’UE, la competenza a pronunciarsi dipende dall’individuazione, nell’ambito della competenza territoriale del giudice adito, di un evento concreto al momento del quale o è stata definitivamente conclusa tale intesa, o è stato adottato un singolo accordo che di per sé solo costituisca l’evento causale del danno asseritamente arrecato agli acquirenti. In tale contesto, secondo la Corte di Giustizia, nulla si oppone al fatto che più partecipanti all’intesa siano convenuti insieme dinanzi ad uno stesso giudice. In merito al luogo in cui il danno - consistente in costi supplementari pagati a causa del prezzo artificiosamente elevato determinato dall’intesa - si è concretizzato, la Corte di Giustizia, in forza della propria giurisprudenza (16), ha concluso che tale luogo coincide con la sede sociale di ogni asserita vittima considerata individualmente (17). In ragione di quanto sopra, la CDC, in quanto titolare dei crediti risarcitori di più imprese, sarebbe tenuta a presentare distinte richieste di risarcimento del danno subito da ciascuna di queste dinanzi ai giudici nel cui ambito di competenza territoriale sono situate le rispettive sedi. Per quanto riguarda la terza ed ultima questione, la Corte di Giustizia ha prima di tutto richiamato la costante giurisprudenza relativa alla Convenzione di Bruxelles del 1968 (18), applicabile per analogia al Reg. 44/2001 (19), secondo cui il giudice adito rimane vincolato a quanto deciso dalle parti nell’ambito di una clausola attributiva di competenza che deroghi alle competenze verificare ulteriormente che dette domande non siano state presentate esclusivamente allo scopo di sottrarre uno di tali convenuti ai giudici dello Stato membro in cui egli ha il suo domicilio ...”. (13) Al punto 32 della sentenza la Corte di Giustizia ha chiarito quanto segue: “... Sebbene spetti al giudice adito valutare tali indizi, si deve precisare che il solo fatto di aver condotto delle trattative in vista di un’eventuale transazione stragiudiziale non è atto a dimostrare una siffatta collusione. Per contro, sarebbe così se risultasse che una siffatta transazione è stata effettivamente conclusa, ma è stata dissimulata al fine di creare l’apparenza della sussistenza delle condizioni di applicazione dell’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 ...”. (14) Si veda quanto statuito dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 16 maggio 2013 relativa alla causa Melzer (causa C228/11, punti 25-27): “... l’espressione “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire”, riportata dall’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 concerne sia il luogo in cui il danno si è concretizzato sia il luogo dell’evento causale che è all’origine di tale danno, cosicché il convenuto può essere citato, a scelta del ricorrente, dinanzi ai giudici di entrambi i luoghi in parola. Al riguardo, emerge da costante giurisprudenza che la regola di competenza prevista all’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 trova il suo fondamento nell’esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra la contestazione e i giudici del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire, il che giustifica un’attribuzione di competenza a questi ultimi ai fini della buona amministrazione della giustizia e dell’economia processuale. Infatti, in materia di illecito civile doloso o colposo, il giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire è generalmente il più idoneo a pronunciarsi, in particolare per ragioni di prossimità alla controversia e di facilità di assunzione delle prove ...”. (15) A tal proposito nella sentenza ÖFAB (Corte di Giustizia UE 18 luglio 2013, causa C-147/12, ÖFAB), la Corte di Giustizia ha rilevato che “... il fatto di ritenere che una cessione di crediti operata dal creditore iniziale possa incidere sulla determinazione del giudice competente ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, sarebbe altresì contrario a uno degli obiettivi di tale regolamento, richiamato al suo considerando 11, per il quale le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ...” (punto 58). (16) In Corte di Giustizia UE 16 luglio 2009, causa C-189/08, Zuid-Chemie, punto 27, la Corte di Giustizia ha affermato quanto segue: “... il luogo in cui si è prodotto il danno non può essere confuso con quello in cui si è verificato il fatto che ha danneggiato il prodotto stesso, trattandosi in questo caso, infatti, del luogo in cui si è verificato il fatto generatore del danno. Al contrario, il luogo in cui “il danno si è concretato” (v. citate sentenze, Mines de potasse d’Alsace, punto 15, nonché Shevill e a., punto 21) è quello in cui il fatto generatore esplica i suoi effetti dannosi, vale a dire quello in cui il danno cagionato dal prodotto difettoso si manifesta concretamente ...”. (17) Ai punti 53 e 54 della sentenza la Corte di Giustizia ha aggiunto quanto segue: “... Tale luogo presenta tutte le garanzie dal punto di vista dell’economia processuale per un eventuale procedimento, posto che l’esame di una domanda di risarcimento di un danno asseritamente causato a un’impresa determinata da un’intesa illecita che è già stata accertata, in modo vincolante, dalla Commissione dipende essenzialmente da elementi propri della situazione di detta impresa. In tali circostanze, il giudice del luogo in cui quest’ultima ha la sua sede sociale è evidentemente quello che si trova nella posizione migliore per pronunciarsi su una siffatta domanda. Il giudice così identificato è competente a pronunciarsi, per l’insieme del danno causato a detta impresa a motivo dei costi supplementari che essa ha pagato per rifornirsi di prodotti che costituivano l’oggetto dell’intesa di cui trattasi, su un’azione proposta nei confronti o di uno qualsiasi degli autori di detta intesa, o di una pluralità degli stessi ...”. (18) Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, GU L 299 del 31 dicembre 1972. (19) Si veda Corte di Giustizia UE 7 febbraio 2013, causa C-543/10, Refcomp, punti 18 e 19. In tale pronuncia la Corte di Giusti- 742 i Contratti 7/2015 Contratti e Unione Europea Sintesi speciali previste dagli artt. 5 e 6 dello stesso (20), anche qualora quest’ultimo ritenga che il giudice così designato non sia in grado di garantire la piena efficacia del principio di effettiva attuazione del divieto di intese restrittive, e quindi del diritto della parte lesa di ottenere il pieno risarcimento del danno subito (21). Impregiudicato ciò, le clausole derogatorie di competenza in oggetto saranno opponibili alla CDC soltanto qualora sia possibile accertare che, in qualità di soggetto terzo che ha acquistato da una delle parti di tali clausole crediti risarcitori, ha prestato il proprio consenso all’opponibilità delle stesse (22) oppure sia subentrata alla parte originaria nei suoi diritti ed obblighi (23). Qualora le clausole attributive di competenza siano opponibili alla CDC, il giudice adito, alla luce della finalità per cui vengono sottoscritte (24), dovrà comunque considerare che clausole di tale natura aventi ad oggetto la determinazione del giudice competente per le controversie derivanti dai rapporti contrattuali instaurati tra le parti non copre quelle controversie relative alla responsabilità extracontrattuale in cui un’impresa sia incorsa per la sua partecipazione ad un’intesa anticoncorrenziale, in quanto l’impresa vittima non poteva essere ragionevolmente a conoscenza della sua partecipazione alla medesima nel momento in cui ha prestato il consenso. Se ne deduce che le clausole attributive di competenza sarebbero idonee a produrre i propri effetti nei confronti della CDC soltanto qualora facciano esplicito riferimento alle controversie relative alla responsabilità derivante da un’infrazione al diritto della concorrenza. Sulla base di tali motivi, la Corte di Giustizia ha dichiarato che: “1) L’articolo 6, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che la norma di concentrazione delle competenze in caso di pluralità di convenuti stabilita da tale disposizione può applicarsi riguardo a un’azione volta alla condanna in solido al risarcimento del danno e, nell’ambito di tale azione, alla produzione di informazioni, nei confronti di imprese che hanno partecipato in maniera diversa, sul piano geografico e temporale, a un’infrazione unica e continuata al divieto di intese previsto dal diritto dell’Unione accertata da una decisione della Commissione europea, e ciò anche nel caso in cui l’attore abbia rinunciato all’esercizio dell’azione nei confronti dell’unico dei convenuti che sia domiciliato nello Stato membro ove ha sede il giudice adito, a meno che non sia dimostrata l’esistenza di una collusione tra l’attore e detto convenuto allo scopo di creare o di mantenere artificiosamente le condizioni di applicazione di tale disposizione alla data di proposizione di detta azione. 2) L’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che, quando nei confronti di convenuti domiciliati in Stati membri diversi viene proposta un’azione volta al risarcimento del danno a motivo di un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, accertata dalla Commissione europea, alla quale essi hanno partecipato in vari Stati membri in date e luoghi diversi, l’evento dannoso è avvenuto nei confronti di ciascuna asserita vittima considerata individualmente, e ognuna di esse può, in forza di detto articolo 5, punto 3, scegliere di proporre la sua azione vuoi dinanzi al giudice del luogo in cui è stata definitivamente conclusa l’intesa di cui trattasi o, eventualmente, del luogo in cui è stato adottato un accordo specifico e identificabile di per sé solo come l’evento causale del danno asserito, vuoi dinanzi al giudice del luogo della propria sede sociale. zia ha statuito quanto segue: “... Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’interpretazione delle disposizioni del regolamento di cui alle questioni pregiudiziali, si deve ricordare innanzitutto che, considerato che il regolamento sostituisce, nei rapporti tra gli Stati membri, la Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione a tale Convenzione dei nuovi Stati membri (in prosieguo: la “Convenzione di Bruxelles”), l’interpretazione fornita dalla Corte con riferimento alle disposizioni di detta Convenzione vale anche per quelle del regolamento, quando le disposizioni di tali atti possono essere qualificate come equivalenti. Così è per quanto riguarda l’articolo 17, primo comma, di detta Convenzione e l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento, che sono formulati in termini pressoché identici ...”. (20) In merito Corte di Giustizia UE 14 dicembre 1976, causa 24/76, Estasis Salotti di Colzani, punto 7, laddove la Corte di Giustizia ha dichiarato che “... [i] presupposti per l’applicazione di detto articolo [17, comma 1, della Convenzione di Bruxelles del 1968] vanno interpretati alla luce dell’effetto della proroga di competenza, che è quello d’escludere tanto la competenza determinata dal principio generale sancito dall’art. 2, quanto le competenze speciali di cui agli artt. 5 e 6 della convenzione ...”. (21) Per analogia si veda Corte di Giustizia UE 16 marzo 1999, causa C-159/97, Trasporti Castelletti, punto 51. (22) Corte di Giustizia UE, Refcomp, cit., punto 29: “... la clausola attributiva di competenza contenuta in un contratto può, in linea di principio, esplicare i suoi effetti soltanto nei rapporti tra le parti che hanno prestato il loro accordo alla stipulazione di tale contratto. Affinché la clausola possa essere opponibile ad un terzo, è necessario, in linea di principio, che quest’ultimo abbia prestato il suo consenso a tal fine ...”. (23) Nella sentenza Coreck (Corte di Giustizia UE 9 novembre 2000, causa C-387/98, Coreck), la Corte di Giustizia ha evidenziato quanto segue: “... spetta al diritto nazionale vigente stabilire se il terzo, rispetto al contratto iniziale, nei confronti del quale viene invocata una clausola attributiva di competenza, sia subentrato ad una delle parti originarie nei suoi diritti ed obblighi. In caso affermativo non occorre accertare il consenso del terzo alla clausola attributiva di competenza inserita nel contratto iniziale ...” (punti 24 e 25). (24) Sulla portata delle clausole attributive di competenza e gli obiettivi dalle stesse perseguiti si veda Corte di Giustizia UE 10 marzo 1992, causa C-214/89, Powell Duffryn, punti 30 e 31: “... Ai sensi dell’art. 17 della Convenzione di Bruxelles, l’attribuzione di competenza ha luogo in vista della soluzione di controversie, presenti o future, ‘nate da un determinato rapporto giuridico’. Tale requisito mira a limitare la portata di un accordo attributivo di competenza alle sole controversie che hanno origine dal rapporto giuridico in occasione del quale tale accordo è stato concluso. Esso ha lo scopo di evitare che una parte sia colta di sorpresa dall’attribuzione, ad un foro determinato, dell’insieme delle controversie che sorgessero nei rapporti che essa intrattiene con la controparte e che trovassero origine in rapporti diversi da quello in occasione del quale è stata convenuta l’attribuzione di competenza ...”. i Contratti 7/2015 743 Contratti e Unione Europea Sintesi 3) L’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che esso consente, nel caso di azioni di risarcimento a motivo di un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, di tener conto delle clausole attributive di competenza contenute in contratti di fornitura, anche qualora ciò abbia per effetto di derogare alle norme sulla competenza internazionale previste agli articoli 5, punto 3, e/o 6, punto 1, di detto regolamento, a condizione che tali clausole si riferiscano alle controversie relative alla responsabilità derivante da un’infrazione al diritto della concorrenza”. 744 i Contratti 7/2015 Indici i Contratti INDICE DEGLI AUTORI 14 maggio 2015, Piacenza, SACE S.p.a. c. Curatela Fallimento Idel S.r.l. ....................................... Amendolagine Vito 15 maggio 2015, Milano, Ralcom S.r.l. c. Intesa San Paolo S.p.a. ................................................. Osservatorio di merito .................................... 700 20 maggio 2015, Reggio Emilia, A. c. E. .............. di Biase Antonio L’abuso del potere negoziale nel contratto di distribuzione della stampa quotidiana e periodica .......... 705 Ferrando Gilda Contratto di convivenza, contribuzione e mantenimento ....................................................... 700 702 703 INDICE ANALITICO Assicurazione 722 Annullamento per reticenza dell’assicurato (Cass., Sez. III, 10 giugno 2015, n. 12086) ..................... 689 La Corte di Giustizia designa il giudice competente nell’ambito di un’azione per il risarcimento del danno antitrust (CGUE, 21 maggio 2015, causa C-352/13) . 697 Ferraris Federico Partecipazione personale ed effettività del procedimento: due elementi essenziali per il corretto espletamento del tentativo ‘‘obbligatorio’’ ................... Competenza giurisdizionale Macario Francesco Osservatorio di legittimità ................................ 697 Contratti bancari 675 Le garanzie per il rischio di mancato rimborso di finanziamenti connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane (Trib. Piacenza, 14 maggio 2015) .................................................... 700 La responsabilità dell’esercente commerciale nei confronti della banca per l’uso fraudolento della carta di credito (Trib. Milano, 16 aprile 2015) ............. 701 Marseglia Cinzia Obblighi informativi e responsabilità del mediatore .. Michea Pietro Osservatorio comunitario ................................ 740 Milella Magda Rapporti tra imprese e contratto di rete ............... 731 Pagliantini Stefano Contratti di distribuzione La riconcettualizzazione processuale del contratto: le Sezioni Unite sulla rappresentanza senza potere nel dualismo fra tutela obbligatoria e reale dell’affidamento ....................................................... L’abuso del potere negoziale nel contratto di distribuzione della stampa quotidiana e periodica, di Antonio di Biase ................................................. 651 Romeo Paolo Meritevolezza degli interessi e causa destinatoria ... 740 662 705 Contratti di rete Rapporti tra imprese e contratto di rete, di Magda Milella ....................................................... 731 Contratto d’opera INDICE CRONOLOGICO DEI PROVVEDIMENTI Obbligo di custodia (Cass., Sez. III, 8 giugno 2015, n. 11769) .................................................... 698 Falsus procurator Giurisprudenza Corte UE 21 maggio 2015, causa C-352/13 ....................... 740 Corte di cassazione 10 aprile 2015, Sez. III, n. 7178 ......................... 3 giugno 2015, Sez. Un., n. 11377 ..................... 8 giugno 2015, Sez. III, n. 11769 ....................... 10 giugno 2015, Sez. III, n. 12086 ...................... 12 giugno 2015, Sez. I, n. 12262 ....................... 674 645 698 697 699 Tribunale La riconcettualizzazione processuale del contratto: le Sezioni Unite sulla rappresentanza senza potere nel dualismo fra tutela obbligatoria e reale dell’affidamento (Cass., Sez. Un., 3 giugno 2015, n. 11377), il commento di Stefano Pagliantini ....................... Famiglia Contratto di convivenza, contribuzione e mantenimento, di Gilda Ferrando ................................. L’inadempimento al contratto di fornitura di gas nei confronti dell’utente (Trib. Prato, 13 maggio 2015) .. 687 16 aprile 2015, Milano, L’Orient di Margherita c. CartaSi S.p.a. ................................................... 701 Doveri dell’intermediario (Cass., Sez. I, 12 giugno 2015, n. 12262) ............................................ 659 702 Le conseguenze derivanti dall’inadempimento dell’obbligo di una corretta informazione da parte del- 13 maggio 2015, Prato, La Vigna c. Liquigas S.p.a. .. i Contratti 7/2015 722 Fornitura 9 marzo 2015, Vasto ...................................... 22 aprile 2015, Trieste, Ufficio del Giudice Tavolare, decr. ......................................................... 645 702 Intermediazione finanziaria 699 745 Indici i Contratti l’intermediario in strumenti finanziari (Trib. Milano, 15 maggio 2015) ........................................... Trasporto 702 Mediazione Obblighi informativi e responsabilità del mediatore (Cass., Sez. III, 10 aprile 2015, n. 7178), il commento di Cinzia Marseglia ..................................... Partecipazione personale ed effettività del procedimento: due elementi essenziali per il corretto espletamento del tentativo ‘‘obbligatorio’’ (Trib. Vasto, 9 marzo 2015), il commento di Federico Ferraris ....... 746 I minimi tariffari stabiliti dall’art. 83 bis, comma 9, D.Lgs. n. 112/2008 sono legittimi? (Trib. Reggio Emilia, 20 maggio 2015) .................................. 703 Vincolo di destinazione 674 Meritevolezza degli interessi e causa destinatoria (Trib. Trieste, Uff. Giudice Tavolare, 22 aprile 2015, decr.), il commento di Paolo Romeo ................... 659 687 i Contratti 7/2015 NO V ITÀ Commentario breve al DIRITTO DELLE SOCIETÀ Acquista su www.shop.wki.it Contatta un agente di zona www.shop.wki.it/agenzie Rivolgiti alle migliori librerie professionali Contattaci 02.82476.794 [email protected] Prezzo copertina: 190 euro Codice prodotto: 182174 Y89EPCL Il commentario ha ad oggetto le disposizioni del Libro V del Codice Civile in tema di società (artt. 22472548 e 2615 ter), il Titolo III, Capo II (artt.119-165 septies) del testo unico dell’intermediazione finanziaria (d. lgs. 24.2.1998, n. 58: T.u.f.), relativo alle società quotate, e le norme sulla revisione legale dei conti (d. lgs. 27.1.2010, n. 39). Nei commenti si dà conto di tutte le novità intervenute dal 2011 ad oggi ed in particolare solo per citare le più recenti: le cc.dd. “s.r.l. a un euro”, le start up e le PMI innovative, le azioni a voto maggiorato e a voto plurimo, le modifiche al c.c. in tema di capitale sociale delle s.p.a. e organo di controllo delle s.r.l. Vuoi effettuare le tue ricerche risparmiando tempo? Con Edicola Professionale aggiornamenti e approfondimenti subito a tua disposizione. Oltre 70 riviste del gruppo Wolters Kluwer anche on line. Edicola Professionale rappresenta la più ricca e autorevole biblioteca digitale per il professionista, uno spazio che soddisfa ogni esigenza di aggiornamento e di approfondimento perché consente di navigare tra gli articoli di oltre 70 periodici professionali del gruppo Wolters Kluwer. 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