N. 01906/2015REG.PROV.COLL.
N. 08555/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul
ricorso
numero
di
registro
generale
8555
del
2011,
proposto
da:
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei
Portoghesi 12;
contro
-OMISSIS-;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA - SEZIONE I TER n. 06417/2011, resa tra le parti, concernente REVOCA
PROGRAMMA SPECIALE DI PROTEZIONE
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza sospensiva n. 5064/2011;
Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2015 il Cons. Vittorio Stelo e udito l’avvocato dello Stato Attilio Barbieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – Roma – Sezione I Ter, con sentenza n. 6417 del 23 giugno 2011
depositata il 18 luglio 2011, ha accolto in parte, con compensazione delle spese, il ricorso proposto dal signor G.S. avverso
la deliberazione della Commissione Centrale ex art. 10 della legge n. 82/1991 presso il Ministero dell’Interno in data 24
giugno 2009 con cui, su conforme parere della D.N.A.- Direzione nazionale Antimafia, è stata disposta la revoca del
programma di protezione, in\ atto dall’aprile 1999, a causa della commissione di gravi reati e quindi della violazione di
obbligo previsto dal programma, per di più approfittando del suo status.
Il T.A.R., dopo una puntuale ed estesa ricostruzione della normativa, primaria e secondaria, ha ritenuto legittima e motivata
la revoca del programma de quo, disposta a seguito della prescritta istruttoria che ha evidenziato una oggettiva violazione
degli obblighi contratti con il programma, connessa alla commissione di reati e a sentenza di condanna, sia pure non
definitiva, non collegabili a un contesto di criminalità organizzata, ma sintomatici di “turpe” attività svolta per di più in corso
di protezione.
Il giudice di prime cure ha invece ritenuto illegittimo, con richiamo all’art. 10 del D.M. n. 161/2004, il provvedimento
impugnato nella parte in cui non reca valutazioni, sia pure discrezionali, né dispone alcunché in merito alla capitalizzazione
delle misure di assistenza volte al reinserimento sociale dell’interessato.
2. Il Ministero dell’Interno, con atto dell’Avvocatura generale dello Stato notificato il 24 ottobre 2011 e depositato il 28
ottobre 2011, ha interposto appello, con domanda di sospensiva, deducendo l’erroneo richiamo all’art. 10 del D.M. n. 161,
riferentesi a modifica o mancata proroga delle misure di protezione e che prevedono la cd. capitalizzazione, mentre per la
revoca de qua occorre far richiamo agli artt. 13 quater della legge n. 82/1991 e 11 del citato D.M., che pongono alla base
della revoca, obbligatoria o facoltativa, l’inosservanza degli impegni assunti e la condotta della persona interessata, con
effetto preclusivo in tema di capitalizzazione e con l’esclusione dall’obbligo di pronunciarsi sulla richiesta invece prescritto
in altri casi dall’art. 24 della legge n. 241/1990.
Conferma la gravità dei fatti contestati al ricorrente richiamando un omicidio commesso e confessato dall’interessato,
commesso in località protetta dopo la delibera impugnata.
3. La Sezione, con ordinanza n. 5064 del 18 novembre 2011, ha accolto l’istanza cautelare sospendendo l’esecutività della
sentenza impugnata, con richiamo alla normativa in questione e al carattere esclusivamente economico della vertenza.
4. La causa, all’udienza pubblica del 26 marzo 2015, è stata trattenuta in decisione.
5. L’appello è fondato e la sentenza impugnata va riformata con il conseguente rigetto del ricorso di primo grado anche
sul punto.
La specifica normativa che disciplina la materia di cui trattasi contempla in effetti, come asserisce l’Amministrazione, due
diverse fattispecie; l’una ex ridetto art. 10, citato dal T.A.R., riguardante la modifica o la mancata proroga delle speciali
misure di protezione, che quindi può prevedere, ai fini del reinserimento sociale, la capitalizzazione, in tutto o in parte,
delle misure di assistenza economica con l’eventuale prosecuzione delle misure di protezione; l’altra ex nominato art. 11
che, ai sensi dell’art. 13 c.1 della legge n. 82/1991, prevede, fra l’altro, la revoca di dette misure in relazione alla condotta
della persona interessata a seguito, fra gli altri fatti valutabili, dell’ “inosservanza degli impegni assunti” e della
“commmissione di reati indicativi…”, senza aggiungere alcuna disposizione in tema di capitalizzazione.
Orbene, emerge ictu oculi la diversità delle due previsioni, la prima collegata ai contenuti delle misure protettive e l’altra
invece al comportamento della persona interessata collegato a specifici impegni assunti proprio a base e garanzia della
disposta protezione e che, ove violati, fanno venir meno la protezione stessa.
E’ indubbio che, contrariamente a quanto affermato dal T.A.R., la fattispecie all’esame, circoscritta alla revoca delle misure
protettive e alla pretesa cd. capitalizzazione, rientra nell’ipotesi di cui all’art. 11, che per l’appunto non prevede la
capitalizzazione e quindi l’esclude, assumendo l’art. 11 il carattere di norma speciale rispetto all’art. 10, che invece
disciplina la capitalizzazione stessa, soccorrendo in proposito il noto principio “ubi lex non dixit non voluit”.
Si soggiunge che il provvedimento di revoca è demandato, salvi i casi di obbligatorietà della revoca stessa, alle valutazioni
dell’Amministrazione che nel caso in esame, come sottolineato anche dal T.A.R., risultano suffragate da puntuale istruttoria
e da adeguata motivazione sui gravi fatti contestati.
Anche le misure di capitalizzazione sono nella disponibilità ( “può prevedere”) dell’Amministrazione che però nella
fattispecie non aveva alcun obbligo, anche ai sensi del richiamato art. 24 legge n. 241/1990, di motivarne il diniego posto
che per l’appunto alla revoca la norma non collega esplicitamente, come avrebbe dovuto, alcuna capitalizzazione.
Ed è assodato che nessun onere di carattere finanziario può essere assunto a carico del pubblico erario se non previsto
espressamente da una disposizione di legge.
6. Ne consegue che l’appello va accolto e la sentenza deve essere sul punto riformata, con il conseguente integrale rigetto
del ricorso di primo grado.
La particolarità e la novità del caso induce a disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza
impugnata, respinge il ricorso in primo grado.
Spese di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della
dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità dei dati identificativi della controparte, manda
alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Vittorio Stelo, Consigliere, Estensore
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
IL PRESIDENTE
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